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Bonus Mezzogiorno: corretta compilazione del Modello CIM23
Con una faq datata 28 settembre le Entrate replicano ad una impresa che intende inviare nell’anno 2023 due comunicazioni Modello CIM23:
- la prima per un progetto di investimento per il quale viene chiesto il credito d’imposta ZES, di cui all’art. 5 del decreto-legge n. 91 del 2017;
- la seconda per un diverso progetto di investimento per il quale viene chiesto il credito d’imposta Mezzogiorno, di cui all’art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015.
Nella situazione descritta, viene domandato come debba essere compilato il campo 10 (N. progressivo progetto), del rigo A2 del quadro A e visto che le comunicazioni si riferiscono a crediti d’imposta diversi, si domanda inoltre se sia corretto indicare il valore 1 in entrambe le comunicazioni.
Le Entrate chiariscono che, ciascun progetto d’investimento, deve essere identificato da un valore numerico univoco a prescindere dal credito d’imposta cui si riferisce.
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Di seguito i dettagli della risposta delle Entrate sulla corretta compilazione del Modello CIM 23.
Modello CIM23: corretta compilazione in caso di invio di due modelli
Nel caso di specie prospettato, le entrate specificano che nel caso rappresentato dal contribuente, i progetti d’investimento da esporre nelle due comunicazioni sono diversi e, pertanto, il campo 10 (N. progressivo progetto) del rigo A2 del quadro A deve essere così compilato:
- nella prima comunicazione va indicato il valore 1
- nella seconda comunicazione va indicato il valore 2.
Ciascun progetto d’investimento, quindi, deve essere identificato da un valore numerico univoco a prescindere dal credito d’imposta cui si riferisce.
Credito d'imposta Mezzogiorno: il modello CIM23
Ricordiamo intanto che, il modello CIM23 può essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023 da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (di seguito, credito d’imposta Mezzogiorno).
Il modello va utilizzato anche dai soggetti che, per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023, intendono accedere:
- al credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (di seguito, credito d’imposta ZES);
- al credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (di seguito, credito d’imposta ZLS).
Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti avviati dal 1° gennaio 2016, per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023, connessi ad un progetto di investimento iniziale.
Per gli investimenti nelle zone economiche speciali e nelle zone logistiche semplificate sono agevolabili gli investimenti avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi DPCM istitutivi, rispettivamente, della zona economica speciale e della zona logistica semplificata ovvero dalla data di entrata in vigore delle modifiche ai DPCM istitutivi per gli investimenti che ricadono nelle aree interessate dalle modifiche stesse.
L’Agenzia delle entrate, sulla base della completezza dei dati esposti nel modello, rilascia in via telematica per ogni comunicazione presentata apposita ricevuta attestante la fruibilità omeno del credito d’imposta.
Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione diversamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestantela fruibilità del credito d’imposta.
Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato, an-che tenendo conto di precedenti compensazioni del credito, risulti superiore all’ammontare indicato nella ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate il relativo modello F24 è scartato.
Credito d'imposta Mezzogiorno e il modello CIM23: presentazione
La comunicazione può essere presentata all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni dei beni agevolati, esclusivamente con modalità telematiche:
- direttamente dal beneficiario;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario.
- tramite gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).
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Fondo Commercio equo e solidale: riaperti i termini, domande entro il 30.09
Con Decreto del 19 settembre viene prorogato il termine per le domande al Fondo per il commercio equo e solidale
Il decreto riapre dalle ore 12:00 del 20 settembre e sino alle ore 12:00 del 30 settembre 2023 i termini di presentazione delle domande di concessione ed erogazione per accedere al rimborso previsto dal Fondo.
Ricordiamo che il Decreto 31 luglio sul commercio equo e solidale che in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del Decreto 23/8/2022, ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo in favore delle imprese beneficiarie del Fondo per il commercio equo e solidale istituito nello stato di previsione del Ministero dall’articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Lo stesso MIMIT ha annunciato il decreto con un avviso del 2 agosto dove si specificano sinteticamente i requisiti della misura:
il ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione 800 mila euro per sostenere le imprese che, nell'ambito di appalti di fornitura alle pubbliche amministrazioni, utilizzano prodotti del commercio equo e solidale.
Le agevolazioni, che saranno concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello, consistono in un rimborso fino al 15% dei maggiori costi sostenuti per la fornitura dei prodotti del commercio equo e solidale. Il contributo, a fondo perduto, non potrà comunque essere superiore a 10 mila euro per ciascun beneficiario.
Attenzione al fatto che le domande potranno essere presentate dal 4 all'11 settembre 2023 dalle imprese aggiudicatarie di gare di appalto con le pubbliche amministrazioni. Lo sportello per la presentazione delle domande sarà gestito da Invitalia per conto del Ministero.Commercio equo e solidale: che cos'è
Il decreto stesso definisce “prodotti del commercio equo e solidale”:
- i prodotti derivanti da processi di produzione che assicurino il perseguimento delle seguenti finalità:
- i. il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che garantisca un salario equo e copra i costi di una produzione sostenibile, il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale, nonché il costo della vita, anche tenuto conto delle vigenti convenzioni internazionali e delle linee guida eventualmente dettate dall'Organizzazione internazionale del Lavoro;
- ii. il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;
- iii. la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;
- iv. un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale;
- v. il rispetto dell'ambiente;
- vi. la garanzia che le informazioni offerte ai consumatori offrano possibilità di scelta con buona cognizione di causa relativamente alla disponibilità dei prodotti ed al significato dei marchi;
- vii. la trasparenza delle strutture organizzative;
- viii. la tutela del produttore che si trova in condizione di svantaggio nell’accesso al mercato in ragione dell'area geografica e delle condizioni eventualmente restrittive, con scelte orientate al rispetto dell'ambiente e allo sviluppo della comunità locale.
Fondo Commercio equo e solidale: presenta la domanda dal 4 settembre
Possono presentare l’istanza di rimborso di cui al Decreto 23/8/2022, le imprese aggiudicatarie delle gare di appalto bandite dalle pubbliche amministrazioni che, in conformità a quanto previsto nei relativi capitolati di gara, abbiano fornito prodotti del commercio equo e solidale.
Esse possono richiedere un rimborso fino al 15% dei maggiori costi supportati per effetto delle indicazioni di tali prodotti nell'oggetto del bando.
A decorrere dalle ore 12:00 del 4 settembre 2023 e sino alle ore 12:00 del 30 settembre ( termine prorogato con decreto del 19 settembre) le imprese beneficiari possono inoltrare la domanda a patto siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) siano aggiudicatarie di gare di appalto bandite da pubbliche amministrazioni che, in conformità a quanto previsto nei relativi capitolati di gara, abbiano fornito, in virtù di rapporto contrattuale in essere alla data del presente decreto, prodotti del commercio equo e solidale;
- b) siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- c) risultino in attività;
- d) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in liquidazione volontaria ovvero sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- e) non siano in situazione di difficoltà, così come definita dall’articolo 2, comma 18 del regolamento n. 651/2014;
- f) siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- g) siano in regola con gli adempimenti fiscali;
- h) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero a vario e/o diverso titolo; i) siano iscritte presso INPS o INAIL ed abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Fondo Commercio equo e solidale: spese ammissibili
Sono ammissibili alla agevolazione esclusivamente le spese riguardanti i prodotti del commercio equo e solidale inerenti l’acquisto di materie prime, semilavorati e materiali di consumo i cui costi sono determinati sulla base degli importi di fattura.
La fattura elettronica dovrà fare esplicito riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto e imballo.
- i prodotti derivanti da processi di produzione che assicurino il perseguimento delle seguenti finalità:
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Leasing nautico: non rilevano le soste per la territorialità
Con Risposta a interpello n. 430 del 18 settembre le Entrate chiariscono come conteggiare i periodi di sosta per le imbarcazioni da diporto per la territorialità ai fini IVA.
Nel dettaglio, le entrate, sinteticamente, specificano che per la verifica della rilevanza territoriale dei servizi di leasing nautico, non conta il fatto che l’imbarcazione da diporto non sia in navigazione, ma sia ormeggiata.
I periodi di effettiva utilizzazione rilevano solo per dimostrare l’eventuale fruizione del bene in territorio extra Ue.
I dettagli del caso di specie.
L'istante ALFA è una società semplice che ha sottoscritto un contratto di leasing nautico avente ad oggetto una nave da diporto di ad esclusivo uso privato, iscritta come ''Pleasure Yacht''.
La Società riferisce altresì che il contratto in questione dura 60 mesi con un maxicanone iniziale pari al 40% dell'importo finanziato, a cui si aggiungono 59 canoni mensili, il luogo di ricovero abituale della nave è in Italia, intendendo per tale ''il luogo (sia esso il porto, il cantiere o il luogo di rimessaggio a terra) in cui l'imbarcazione sosta nei periodi in cui non è impiegata nelle attività diportistiche (tipicamente i periodi di sosta invernale).
A parere dell'Istante sussistono dubbi in merito alla corretta applicazione dell'articolo 7sexies, comma 1, lettera ebis) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 così come modificato dalle disposizioni recate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, ''Legge di Bilancio 2021'').
In particolare, secondo la Società, i dubbi riguardano le concrete modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2020, n. 341339 che al paragrafo 1, lettera e), dispone quanto segue:
- «per utilizzo della imbarcazione da diporto nell'ambito dei contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio ed altri contratti simili non a breve termine s'intendono le settimane in cui l'imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici».
- Dal combinato disposto di questa disposizione e dell'articolo 7sexies, comma 1, lettera ebis), del Decreto IVA, risulterebbe che la parte del canone di locazione finanziaria da non assoggettare a IVA debba essere calcolata, a parere dell'Utilizzatrice, confrontando:
- 1. l'Utilizzo extra UE, inteso come numero di settimane in cui l'imbarcazione da diporto effettua spostamenti tra porti che comprendono acque extracomunitarie, inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto, con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici;
- 2. con il Totale Utilizzo, cioè il numero complessivo delle settimane in cui l'imbarcazione da diporto effettua spostamenti tra porti, inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto, con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici.
Per l'Istante, oltre agli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici, da questo rapporto andrebbero escluse anche le settimane in cui l'imbarcazione:
- a) non effettua alcuna navigazione, come quando staziona nel luogo di ricovero abituale, sia esso in banchina o rimessaggio a terra, oppure quando è in cantiere per manutenzione, a prescindere se detto luogo è in UE o in territorio extraUE;
- b) è armata, nel senso con equipaggio a bordo, senza tuttavia effettiva fruizione del servizio da parte sua e dei suoi beneficiari. In queste ipotesi infatti, a suo dire, non c'è alcun utilizzo dell'imbarcazione nel senso chiarito dal citato Provvedimento del 2020, ai sensi del quale per ''utilizzo'' si intende «…le settimane in cui l'imbarcazione ha effettuato spostamenti tra porti…
L'Utilizzatrice chiede conferma della possibilità di ''escludere dal computo del totale delle settimane solari dell'anno, le settimane in cui l'unità non avrà compiuto alcuno spostamento e non assumerà alcun rilievo la sua localizzazione (sia questa in porti o acque dell'Unione o fuori dall'Unione europea)''.
Le entrate chiariscono che il parere è circoscritto esclusivamente al quesito esposto, avente a oggetto la corretta interpretazione della nozione di ''utilizzo'' ai fini dell'applicazione dell'articolo 7sexies, comma 1, lettera ebis) del Decreto IVA e specificano che per la norma in commento:
«In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: (…) ebis) le prestazioni di cui alla lettera e), servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità.
Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate (…) ».
Ai sensi della citata lettera ebis), quindi, la locazione finanziaria è territorialmente rilevante in Italia al ricorrere congiunto dei 3 seguenti presupposti:
- 1. l'imbarcazione è effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato;
- 2. la prestazione (in questo caso, il leasing finanziario) è resa da un soggetto passivo stabilito in Italia;
- 3. la stessa imbarcazione è utilizzata nel territorio dell'UE, mentre difetta della territorialità quando, pur ricorrendo i primi due presupposti, è utilizzata in territorio extraUE ma limitatamente alle settimane di ''effettiva utilizzazione'' in detto territorio, da dimostrare con adeguati mezzi di prova (cfr. articolo 1, comma 725, della Legge di Bilancio 2020 e Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 341339 del 2020).
Ne consegue che nella fattispecie in esame, risultando verificati i primi due presupposti, il criterio di territorialità è integrato nella misura in cui l'utilizzo dell'imbarcazione avvenga nel territorio unionale.
Non si configura utilizzo solo nel caso in cui l'unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta fruizione.
D'altra parte, seguendo la tesi della Società, essendo fisiologico che nel leasing finanziario ''per la maggior parte della durata del contratto'' l'imbarcazione sia in ricovero, l'Istante sconterebbe l'IVA (in Italia o all'estero) solo quando l'imbarcazione è in navigazione, pur essendo il canone sempre dovuto per il medesimo importo.
Significherebbe, in altri termini, far dipendere il pagamento dell'IVA dalla volontà del conduttore di utilizzare oppure no l'imbarcazione, pur avendone la disponibilità, oppure ancorarne il pagamento al ciclo delle stagioni.
Allegati: -
Edilizia: materiali INAIL online per la formazione contro gli infortuni
La sicurezza sul lavoro è un tema tristemente attuale in questi giorni per i gravi incidenti che continuano a verificarsi, anche con esito mortale .
INAIL, l' istituto per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali continua l'opera di informazione continua per cercare di diffondere maggiore consapevolezza e buone pratiche, utili alla prevenzione degli infortuni in tutti gli ambiti lavorativi, attraverso incontri pubblici, corsi e pubblicazioni.
Da segnalare in particolare che sul sito istituzionale www.inail.it è disponibile tra i moltissimi materiali rivolti a tutti i settori di attività, una innovativa collana intitolata Quaderni per immagini che appunto attraverso chiari e semplici disegni illustra i rischi e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione e delle attrezzature e delle opere provvisionali (come ponteggi e trabattelli) utilizzate comunemente in edilizia.
Oltre alle immagini sono comunque presenti testi di presentazione in 5 lingue: italiano inglese francese albanese rumeno
La collana è stata realizzata dalla sinergia di due strutture Inail (Dipartimento per le Innovazioni Tecnologiche e la Direzione centrale pianificazione e comunicazione) e l'approccio visuale ha l'intento di formare i lavoratori di tutte le nazionalità, eliminando la barriera linguistica che spesso ostacola la trasmissione delle informazioni.
Nei cantieri edili infatti , che contano un grande numero di lavoratori stranieri, si verifica, purtroppo, il più alto numero di infortuni gravi e mortali.
In questi giorni è stato reso disponibile l'opuscolo di 40 pagine in pdf dedicato in particolare all'utilizzo dei trabattelli.
Gli altri quaderni riguardano i seguenti argomenti :
- Casseforme – Quaderni per immagini
- Ponteggi fissi – Quaderni per immagini
- Reti di sicurezza – Quaderni per immagini
- Ancoraggi – Quaderni per immagini
- Parapetti provvisori – Quaderni per immagini
- Scale portatili – Quaderni per immagini
- Sistemi di protezione individuale dalle cadute – Quaderni per immagini
- Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto – quaderni per immagini.
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Aiuti alle PMI: novità dall’UE sui pagamenti commerciali
In data 12 settembre la Commissione Europea è tornata ad affrontare il tema degli aiuti alle PMI.
Nel dettaglio, tra le misure, spicca un progetto di regolamento che impone un limite di 30 giorni entro le quali effettuare i pagamenti tra società pubbliche o private.
Il regolamnento in vigore sul tema dei pagamenti nelle transazione commerciali risale al 2011 e spesso è stato disatteso dagli stati membri.
Pertanto l'UE ha deciso di intervenire in modo più puntuale.
Pagamenti Transazione commerciali: la Direttiva 2011/7/UE
Il regolamento a tema di pagamenti nelle transazioni commerciali attualmente in vigore, fu approvato nel 2011.
Il testo imponeva limiti temporali, ancora oggi in vigore, ai pagamenti delle imprese e degli enti pubblici.
Nel dettaglio, la direttiva regolamenta i pagamenti alle PMI e agli enti pubblici prevedendo un termine di 30 giorni per le transazioni commerciali che può, però, essere esteso a 60 giorni o più "se non gravemente ingiusto nei confronti del creditore".
L'UE, oggi, propone cambiamenti per rendere le regole più stringenti e viste le frequenti disapplicazioni del testo del 2011, si tratterà di un testo legislativo direttamente applicabile nel paese membro senza bisogno di essere recepito.
Transazione commerciali: le novità in arrivo dall'UE
Il nuovo testo prevede che i pagamenti debbano avvenire entro 30 giorni dalla consegna del prodotto o del servizio.
Come anticipato dalla Commissaria europea il progetto di regolamento "rende legalmente automatico il pagamento delle commissioni compensative e degli interessi in caso di ritardo nel pagamento",
Inoltre, si prevede che solo in casi eccezionali sarà possibile allungare i termini ma comunque entro i 60 giorni.
Secondo i dati della Commissione europea le PMI rappresentano il 99% delle aziende in Europa offrendo lavoro ai due terzi degli occupati nel settore privato meritando una particolare attenzione.
Oltre al fronte dei pagamenti delle transazioni commerciali, l'UE sta prevedendo che le piccole e medie imprese, operanti in più paesi, avranno rapporti con una sola autorità tributaria e in particolare quella in cui la società ha la propria sede principale: "Questo sistema aumenterà la certezza e l’equità fiscale, ridurrà i costi di conformità e le distorsioni del mercato che influenzano le decisioni delle imprese, minimizzando il rischio di doppie imposizioni e di controversie fiscali"
Infine da Bruxelles dovrebbero arrivare novità per facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute in paesi terzi e l’accesso delle società più piccole agli appalti pubblici.
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Contributo straordinario imprese autotrasporto: a chi spetta
Viene pubblicato in GU n. 213 del 12 settembre il Decreto 8 agosto del Ministero delle infrastrutture e trasporti con le disposizioni per l'attuazione delle misure per il riconoscimento, in favore dell'autotrasporto su strada di merci per conto terzi, di un credito d'imposta sull'acquisto del gasolio effettuato nel secondo trimestre dell'anno 2022, utilizzato per l'alimentazione di veicoli di categoria euro V o superiori, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Il decreto definisce i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 1, commi 503 e seguenti della legge n. 197/2022, così come modificati dal decreto-legge n. 48/2023, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti per i settore autotrasporto.
Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento di credito d'imposta sono pari a euro 200.000.000 per l'anno 2023.Contributo straordinario autotrasporto: i beneficiari
Il decreto prevede che, beneficiari del credito di imposta sono:
- le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia.
- esercenti le attività di trasporto indicate all'art. 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
- che utilizzano per l'esercizio delle predette attività veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Contributo straordinario autotrasporto: ammontare
Le risorse sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento delle spese sostenute nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto di gasolio impiegato dai soggetti su indicati in veicoli di categoria euro V o superiore di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette attività al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
Per le domande leggi: Bonus gasolio autotrasporto merci per conto terzi: le domande dal 18 settembre
Contributo imprese autotrasporto merci e persone: le modifiche del decreto lavoro
Ricordiamo che con il Decreto lavoro in vigore dal 5 maggio, sono state semplificate le modalità di erogazione del credito di imposta per:
- il settore dell'autotrasporto merci in conto proprio e in conto terzi,
- il settore delle imprese che esercitano servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.
Nel dettaglio, l’art. 34 del Decreto Lavoro modifica la disciplina del sostegno al settore dell’autotrasporto merci, destinando gli 85 milioni – previsti dall’art. 14 del decreto legge c.d. Aiuti ter – al riconoscimento:
- di un contributo, fino al 28 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio,
- alle sole imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
- che effettuino attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che siano munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e siano iscritte nell'elenco appositamente istituito,
- invece, le imprese che effettuino ugualmente attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ma che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono interessate da tale misura non più in maniera diretta, bensì in via residuale e solo fino al 12 per cento della spesa sostenuta.
La novità prevede appunto che, con riferimento a tale ultima categoria di autotrasportatori, ferma restando la destinazione di 200 milioni di euro prevista nell’ultima legge di bilancio, è ulteriormente specificato che il relativo contributo è riconosciuto nel limite massimo del 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio.
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Finanziamenti Imprese navali: fondi dal MIMIT per innovazione tecnologica
Con Decreto MIMIT del 6 aprile pubblicato in GU n 211 del 9 settembre al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, sono dettati i criteri per l'individuazione dei progetti di rilevanza strategica nel settore navale rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale.
Viene precisato che con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, saranno attivate le procedure a bando per la presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento.
A tal fine sono stabiliti criteri e modalità di finanziamento dei progetti ammissibili, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
Finanziamenti per imprese navali per l'innovazione tecnologica
Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al decreto in oggetto, le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parte degli stessi.
Sono considerate in possesso del requisito le imprese che nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda abbiano avuto un fatturato annuo di almeno il 50% per le grandi imprese o di almeno il 25% per le PMI da attività di costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.Le imprese devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) avere una stabile organizzazione in Italia;
- b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
- c) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
Finanziamenti imprese navali per l'innovazione tecnologica: requisiti dei progetti
Ai fini dell'individuazione dei progetti, limitatamente alle finalità di cui all'art. 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si terrà conto dei seguenti criteri:
- a) qualità tecnica e innovatività tecnologica e digitale del progetto;
- b) funzionalità delle tecnologie/prodotti da sviluppare alle esigenze specifiche di sostenibilità ambientale;
- c) capacità tecnica dell'impresa proponente
- d) fattibilità tecnica del progetto;
- e) sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
- f) prossimità del progetto all'industrializzazione e commercializzazione dei risultati;
- g) qualora applicabile, grado di standardizzazione, intesa come utilizzo, durante lo sviluppo dei prodotti all'interno del progetto, di modelli di riferimento pubblicamente riconosciuti;
- h) qualora applicabile, grado di modularità intesa come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a poter essere suddivisi in moduli di livello inferiore, indipendenti, in grado di svolgere specifiche funzioni;
- i) qualora applicabile, grado di interoperabilità, intesa come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a scambiare informazioni e interagire con altri prodotti, grazie alla presenza di interfacce standard;
- j) qualora applicabile, grado di scalabilità, intesa come idoneità dei prodotti sviluppati all'interno del progetto a rispondere ad esigenze di dimensioni variabili senza modificare significativamente i propri principi fondamentali.
I progetti saranno valutati nel merito da un'apposita Commissione composta da tre membri esperti nel settore navale di cui uno designato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, uno dal Ministero dell'università e della ricerca ed uno dal Ministero della difesa.