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Natanti da diporto: obblighi modificati
E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 aprile 2023 che interviene con modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante requisiti, formalita' ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.
Ci sono state infatti criticita' interpretative ed applicative sottoposte all'attenzione della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, in riferimento ad alcuni articoli nel corso della prima applicazione del citato decreto 1° settembre 2021, per le quali e' stata ravvisata la necessita' di procedere a
specifici interventi correttivi .
Per questo motivo al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del 1° settembre 2021, sono apportate le seguenti modifiche:
- per la comunicazione di inizio attivita di locazione o noleggio l'obbligo di allegare copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare si applica solo se tali certificati o dichiarazioni sono previste
- all'art. 7 "Norme di comportamento dei conduttori – Utilizzazione delle unità in locazione" si precisa che i natanti da diporto e le moto d’acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico per conto terzi:
- all'allegato 2 (Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell’articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all’utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica) le limitazioni di velocità a 8 nodi NON si applicano nel raggio di 5000 metri dalla costa bensi : entro 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge».
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Fondi per le PMI della cultura: via alle domande dall’11 maggio
La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura con avviso dell'11 aprile 2023, informa dell’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di:
- micro e piccole imprese,
- enti del terzo settore
- e organizzazioni profit e no profit,
- operanti nei settori culturali e creativi
per promuovere l’innovazione e la progettazione ecocompatibile.
In particolare, viene specificato che l'iniziativa rientra nell’ambito del PNRR, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0 (M1C3)”, Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”, per cui sono stati stanziati complessivamente 155 milioni di euro.
Di questo budget totale, 20 milioni di euro è la cifra investita per questo secondo avviso pubblico, dedicato nello specifico al Sub-Investimento 3.3.4 “Promuovere l’innovazione e l’eco-design inclusivo, anche in termini di economia circolare e orientare il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente e del clima”, ovvero all’Azione B2.
Sulla prima finestra di fondi leggi anche: Fondo perduto PMI culturali: domande da oggi 3.11
Fondi PMI ed enti della cultura: i beneficiari
L’avviso pubblico ha come obiettivo quello di fornire supporto ai settori culturali e creativi, attraverso contributi finanziari, per realizzare attività, progetti o prodotti volti a contribuire all’azione per il clima, coniugando design e sostenibilità, orientando il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti della natura e dell’ambiente.
I soggetti attuatori sono:
1) le micro e piccole imprese, in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del Codice civile;
2) le associazioni riconosciute e non riconosciute;
3) le fondazioni;
4) le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit; 5) gli Enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. Tutti i soggetti così individuati devono risultare costituiti al 31/12/2021.
Fondi PMI ed enti della culturale attività interessate
Gli ambiti di attività sono i seguenti:
- musica;
- audiovisivo e radio (inclusi film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia);
- moda;
- architettura e design;
- arti visive (inclusa fotografia); spettacolo dal vivo e festival;
- patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei);
- artigianato artistico; editoria, libri e letteratura;
- area interdisciplinare (relativo ai soggetti che operano in più di un ambito di intervento tra quelli elencati).
Gli interventi sono finalizzati:
- alla realizzazione di attività, progetti o prodotti improntati sull’eco-design e sulla sostenibilità, anche finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico verso tematiche ambientali;
- all’ideazione di strumenti e soluzioni per la realizzazione di eventi, attività e servizi culturali a basso impatto ambientale;
- alla realizzazione di azioni di pianificazione strategica, organizzativa ed operativa per la redazione e attuazione di piani di sviluppo di governance e di misurazione degli impatti ambientali, ivi compresi programmi di efficienza energetica;
- alla realizzazione di prodotti culturali con una forte componente educativa e didattica finalizzati alla sensibilizzazione del rispetto dell’ambiente;
- alla realizzazione di attività di sviluppo e prototipazione sperimentale, finalizzate all’ecodesign dei prodotti e al recupero, riuso, riciclo di prodotti.
Tutte le istanze pervenute, in regola con i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico, saranno prese in esame, valutate e ammesse a finanziamento secondo una graduatoria di merito.
Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, la Direzione Generale Creatività Contemporanea si avvale del supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.a
Fondi PMI ed enti della culturale presenta la domanda
Come indicato dall’avviso pubblico, la proposta potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 dell’11 maggio 2023 ed entro e non oltre le ore 18:00 del 12 luglio 2023 esclusivamente attraverso il sito www.invitalia.it
Per ulteriori informazioni è possibile è possibile accedere al sito: https://www.invitalia.it/contatti o contattare il numero verde 848.886.886
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Bandi regionali imprese: contributi per fiere e export
Con un calendario diversificato le imprese potranno accedere a tre bandi regionali con risorse per:
- l'internazionalizzazione,
- le fiere
- e con specifico riguardo agli artigiani.
Agevolazioni imprese per fiere: domande dal 12 al 19 luglio
La regione Marche in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche e l’ATIM, sostengo le imprese nei processi si internazionalizzazione incentivando con un sostegno finanziario la partecipazione delle imprese alle manifestazioni fiere nazionali e internazionali.
In particolare, si mettono a disposizione contributi a fondo perduto per la partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali tenute nel primo semestre 2023, sia in presenza che in modalità virtuale con domande dal 12 al 19 luglio.
Leggi qui l'elenco delle fiere ammesse
Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese della Regione Marche e prevede uno stanziamento di 800.000 euro.
Le spese ammissibili sono i costi relativi a:
- fiere svolte in presenza svolte in un paese estero;
- fiere in presenza a carattere internazionale che hanno luogo in Italia, “certificate” e “non certificate” consultabili nei due calendari pubblicati nel sito camerale www.marche.camcom.it;
- fiere in presenza che si svolgono nella regione Marche e che promuovano le eccellenze della regione Marche;
- fiere digitali a prescindere dalla territorialità e dall’iscrizione al calendario fiere internazionali.
Il contributo varia in base alle tipologie di fiere e alla loro localizzazione.
Per informazioni si può telefonare al numero 0733.279528 o scrivere una mail a [email protected]
Agevolazioni imprese per internazionalizzazione: domande dal 21 giugno
Al fine di supportare il sistema produttivo regionale, attraverso l’incremento dell’export e lo scale up delle imprese esportatrici, favorendo il digital export e incoraggiando la diversificazione dei mercati di sbocco attraverso progetti di promozione internazionale la Regione Emilia Romagna mette a disposizione agevolazioni a fondo perduto con domande dal 21 giugno.
Il bando è rivolto a:
- micro, piccole, medie imprese
- consorzi che possono partecipare singolarmente o aggregati in ATI o ATS o Reti di imprese o consorzi.
Le spese ammissibili sono quelle per gli interventi finalizzati a realizzare percorsi di internazionalizzazione che abbiano come obiettivo un’area geografica omogenea e che si avvalgano di consulenze, partecipazione a fiere o eventi promozionali, azioni di marketing digitale e materiale promozionale. Le domande potranno essere presentate fino al 21 giugno.
Accedi qui per tutte le info necessarie alle domande
Agevolazioni imprese artigiane: domande entro il 30 novembre
La Regione Friuli mette a disposizione contributi fondo perduto fino al 45% per l’ammodernamento tecnologico al fine di sostenere la competitività e l’innovazione tecnologica delle imprese artigiane.
L'agevolazione si rivolge alle imprese artigiane della Regione Friuli Venezia Giulia iscritte all’Albo Imprese artigiane
Il fondo perduto copre il 40% delle spese, importo che può aumentare al 45% qualora l’impresa sia in possesso del rating di legalità.
Sono ammissibili le spese per:
- acquisto e installazione di macchinari,
- acquisto di hardware, software e licenze d’uso,
- installazione degli hardware e dei software e personalizzazione,
- assistenza iniziale per il corretto utilizzo dei beni acquistati.
La spesa complessiva ammissibile deve essere compresa tra 3.000 e 25.000 euro.
Per ulteriori dettagli Leggi qui accedendo alla pagina specifica della misura
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Bonus ambientale: nuova piattaforma attiva dal 4 maggio
Con un comunicato stampa del 4 maggio 2023 il MASE informa della nuova piattaforma per il bonus ambientale ossia il contributo del Ministero dell'ambiente per effettuare interventi quali:
- bonifica contro il dissesto,
- ristrutturazione di un parco o di un’area verde.
In particolare, è online la Piattaforma web “Bonus Ambiente” in attuazione del DPCM del 10 dicembre 2021, che disciplina la possibilità di erogazioni liberali in denaro a favore di interventi su edifici e terreni pubblici, nel dettaglio per:
- la bonifica ambientale anche dall’amianto,
- la prevenzione e il risanamento del dissesto idrogeologico,
- la realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate,
- il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.
Il contributo verrà erogato sotto forma di credito d’imposta. (Per approfondimenti leggi anche Credito d'imposta bonifica ambientale: le regole per averlo)
Il Ministro Pichetto ha commentato la nuova piattaforma specificando che: “Con l’avvio della piattaforma diamo forma a un’iniziativa di ampio respiro civile, che permette a tutti di contribuire alla cura della nostra casa comune. Con un meccanismo trasparente e semplice ciascuno può adesso sostenere piccole e grandi opere di risanamento. Non si tratta di sostituire l’impegno pubblico, ma di dare la possibilità, a chi lo voglia, di aggiungere consapevolmente un tassello al futuro dell’ambiente italiano. Vogliamo far conoscere questa opportunità con iniziative dedicate di diffusione e informazione”.
Bonus ambientale: come accedere
Viene specificato che, accedendo dal 4 maggio 2023 alla nuova piattaforma, una volta che gli interventi promossi dalle Pa proprietarie saranno stati approvati e pubblicati, si potrà avere accesso a un elenco di opere e azioni finanziabili, continuamente aggiornato dal Ministero.
Il donatore, attraverso la Piattaforma e una procedura automatizzata, potrà contattare l’amministrazione proprietaria del bene per concordare l’importo e i termini dell’erogazione liberale.
Il contributo andrà poi prenotato, comunicando tutti i riferimenti al MASE, che avrà dieci giorni per dare il via libera all’erogazione, mentre entro i successivi dieci dovrà essere fatto il pagamento.
Sul portale, realizzato da Sogei, sono presenti tutte le istruzioni per il riconoscimento del credito d’imposta.
Visita qui la sezione FAQ per ogni dubbio sul credito di imposta ambientale
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica potrà poi pubblicare sul portale Bonus Ambiente il nominativo e l’entità del contributo, previa autorizzazione del donatore.
Bonus ambientale: a chi è rivolto
Il bonus ambiente è rivolto:
- alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia;
- agli enti non commerciali pubblici o privati diversi dalle società, residenti in Italia, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa, di ogni natura giuridica dimensione o regime contabile;
Bonus ambientale: a quanto ammonta
Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi ammissibili.
Esso spetta:
- nel limite del 20% del reddito imponibile per le persone fisiche e Enc,
- nel limite del 10‰ dei ricavi annui per i titolari del reddito d’impresa.
Il contributo viene ripartito in tre quote annuali di pari importo.
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Bonus una tantum edicole 2022: ecco l’elenco dei beneficiari
Con un comunicato del 3 maggio il Dipartimento per l'Editoria informa del fatto che, è stato emanato in data 2 maggio 2023 il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l’anno 2022, il contributo forfettario una tantum, per l’anno 2022, previsto dall’articolo 2 del D.P.C.M. 28 settembre 2022 recante la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria e disciplinato dall’articolo 1 del Provvedimento del 14 dicembre 2022.
I contributi saranno erogati, al netto della ritenuta IRES, con procedura separata, mediante accredito sui conti correnti dei beneficiari indicati nelle domande.
Riepiloghiamo di seguito la misura agevolativa
Bonus una tantum edicole 2022: a chi spetta
In particolare, ai sensi dell’articolo 2, del decreto del DPCM del 28 settembre 2022:
- alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste,
- è riconosciuto, per l’anno 2022, un contributo una tantum fino a 2.000 euro, entro il limite di 15 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
Si sottolinea che il contributo è volto a favorire la trasformazione digitale, l’ammodernamento tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, l’attivazione di punti vendita addizionali, nonché la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.
Costituiscono requisiti di ammissione al bonus una tantum edicole 2022:
- a) l’esercizio dell’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l’indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario. La predetta attività può essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell’attività nell’ambito di società di persone;
- b) non essere titolari di redditi da lavoro dipendente.
Il contributo, fino ad un massimo di 2.000 euro, è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022:
a) interventi di trasformazione digitale;
b) interventi di ammodernamento tecnologico;
c) fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
d) attivazione di punto/i vendita addizionale/i; e) realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.
Bonus una tantum edicole 2022: come richiederlo
I soggetti che intendono accedere al contributo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.
Il termine per l’invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2023 e il 15 marzo 2023.
La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del 4 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:
- il possesso dei requisiti
- l’attività o le attività realizzate, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022,
- le eventuali spese sostenute in relazione a ciascuna delle attività realizzate,
- le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevute nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso,
- gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.
La documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute dovrà essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo.
Acquisite le domande, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a formare l’elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l’importo spettante, nel limite massimo di 2.000 euro per ciascun punto vendita esclusivo.
L’elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.
Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario dichiarato nella domanda.
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Aiuti di Stato: ravvedimento spontaneo anomalie sui dichiarativi
Con il Provvedimento n 133949 del 19 aprile le Entrate rendono disponibili per i contribuenti le informazioni che consentono di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata registrazione nei registri:
- Rna (Registro Nazionale degli aiuti di Stato),
- Sian (Sistema informativo agricolo nazionale),
- Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura),
degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2019.
Nel dettaglio, per consentire ai contribuenti di rimediare spontaneamente alle anomalie l'Agenzia trasmette, per PEC o in mancanza per posta ordinaria, una comunicazione contenente:
- il codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente,
- il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta,
- data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770, relative al periodo d’imposta 2019.
Con le stesse modalità il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati, potrà richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali inesattezze o fatti sconosciuti.
Se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei seguenti campi:- “Codice attività ATECO”,
- “Settore”,
- “Codice Regione”,
- “Codice Comune”,
- “Dimensione impresa”
- “Tipologia costi”
del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazione integrativa con i dati corretti. Attenzione al fatto che, successivamente all’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis saranno iscritti nei relativi registri nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
Invece, se la mancata iscrizione non è imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto fruito indebitamente, compresi gli interessi.
Al fine di regolarizzare la propria posizione, sono dovute le relative sanzioni per le quali è possibile beneficiare delle riduzioni previste dalla legge di Bilancio 2023 con il ravvedimento speciale (articolo 1, commi da 174 a 178 della legge n, 197/2022) se si regolarizza entro il 30 settembre 2023.Si sottolinea che le società possono analizzare gli aiuti di Stato ricevuti anche per gli anni 2020 e 2021, la verifica da fare è importante per in quanto, per la regolarizzazione, è prevista la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso speciale entro il 30 settembre 2023 termine entro cui non verranno presumibilmente notificate lettere di compliance da parte dell’agenzia delle Entrate.
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Codice fiscale per stranieri: che cos’è e come richiederlo
L'Agenzia delle Entrate pubblica in data 24 aprile la nuova guida per il codice fiscale per stranieri.
Codice fiscale: come è composto
Ricordiamo innanzitutto che, il Codice fiscale è un codice di 16 caratteri, formato da lettere e numeri che caratterizzano i dati anagrafici del cittadino:
- le prime 3 lettere per il cognome
- le seconde 3 lettere per il nome
- i primi 2 numeri sono le ultime due cifre dell’anno di nascita
- il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita
- i successivi due numeri sono il giorno di nascita (per le donne è aumentato di 40 unità)
- i caratteri da 12 a 15 indicano il Comune italiano o lo Stato estero di nascita
- l’ultimo carattere è calcolato in automatico dal sistema.
Codice fiscale: a cosa serve
Il codice fiscale identifica un cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione ed è necessario per
- iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (Asl)
- fare la scelta del medico.
È valido solo quello rilasciato e certificato dall’Agenzia delle entrate e non ha scadenza.
Viene spedito, tramite posta ordinaria:
- all’indirizzo di residenza, per i cittadini residenti
- al domicilio fiscale comunicato dal cittadino al momento della richiesta, per i non residenti.
Codice fiscale per stranieri comunitari
I cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia possono chiedere il codice fiscale presentando il modello AA4/8 a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. (leggi anche Come richiedere la tessera sanitaria: la guida delle Entrate aggiornata a febbraio 2022)
La richiesta deve essere motivata e accompagnata da un documento in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio). Il codice fiscale può essere richiesto, inoltre, alla rappresentanza consolare italiana presente nel paese di provenienza del cittadino.
Attenzione al fatto che i cittadini comunitari possono usufruire del Servizio Sanitario Nazionale con la tessera sanitaria rilasciata dal loro Paese di residenza (TEAM – tessera europea di assicurazione malattia)
Codice fiscale per stranieri non comunitari
Ai cittadini stranieri che arrivano in Italia il codice fiscale viene attribuito:
- dallo Sportello unico per l’Immigrazione, presente in ogni Prefettura e competente per il rilascio del nulla osta all’ingresso ai cittadini stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per lavoro dipendente o ricongiungimento familiare
- dalla Questura, ufficio della Polizia di Stato, per i cittadini stranieri che richiedono altre tipologie di permessi di soggiorno.
Lo Sportello unico per l’immigrazione attribuisce un codice fiscale numerico provvisorio.
Al momento del rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero ottiene quello definitivo (formato da lettere e numeri).
Chi si rivolge alla Questura per la richiesta del permesso di soggiorno, ottiene subito il codice fiscale definitivo.
Se due o più persone hanno dati che generano lo stesso codice fiscale, lo Sportello unico per l’immigrazione o la Questura invitano il cittadino a recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate che, dopo una verifica, rilascerà il codice fiscale definitivo.
Codice fiscale per stranieri profughi ucraini (procedura speciale di accoglienza)
I cittadini ucraini che richiedono protezione temporanea ottengono il codice fiscale definitivo dalla Questura al momento di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno temporaneo.
Solo se due o più persone hanno dati anagrafici che generano lo stesso codice fiscale, la Questura rilascia al cittadino un codice fiscale numerico provvisorio e lo invita a rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate per il rilascio del codice fiscale definitivo
Leggi: Richiedere on line il codice fiscale e la PIVA: breve guida per i servizi delle Entrate con ulteriori infornazioni sul codice fiscale