• Agricoltura

    Interpello sicurezza : quando boschi e campi sono “luoghi di lavoro”

    Nelle attività svolte in ambiente agro-forestale, la qualificazione di un’area come “luogo di lavoro” incide direttamente sugli obblighi del datore di lavoro e sugli standard strutturali e organizzativi da assicurare. Il tema è particolarmente rilevante per le campagne antincendio boschivo (AIB), dove i lavoratori operano spesso in boschi, terreni aperti e postazioni temporanee. 

    Con l’Interpello n. 2/2025 (seduta del 20 novembre 2025) la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta sul perimetro applicativo del Titolo II  del Testo Unico relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, chiarendo la portata dell’esclusione prevista per campi, boschi e terreni appartenenti a un’azienda agricola o forestale, nell’ambito della definizione di “luoghi destinati a ospitare posti di lavoro” .

    Sicurezza per attività antincendio: il quesito

    L’istanza trae origine da un quesito posto  in relazione alle attività  antincendio boschivo (AIB)   svolte in Sicilia, con riferimento alle vedette e alle postazioni impiegate per l’avvistamento e la gestione operativa degli incendi boschivi. 

    Il dubbio operativo è se tali aree, in quanto collocate in boschi e terreni riconducibili all’organizzazione di tipo agricolo-forestale, debbano essere considerate “luoghi di lavoro” ai fini dell’applicazione delle prescrizioni sui requisiti di salute e sicurezza dei luoghi (e, di riflesso, degli standard tecnici previsti per gli ambienti di lavoro). 

    Il punto critico, per datori di lavoro e consulenti, è capire quando si ricade nell’ambito delle disposizioni sui requisiti del luogo, e quando invece opera l’esclusione per i terreni agricoli/forestali: una distinzione che impatta su valutazione dei rischi, misure logistiche, manutenzione e organizzazione delle postazioni, oltre che sugli eventuali interventi strutturali.

    Attività agricole forestali: definizione di luogo di lavoro ai fini della sicurezza

    La Commissione sicurezza del Ministero delimita l’interpretazione facendo leva  sul principio giurisprudenziale espresso dalla Cassazione penale, Sez. 3, 29 dicembre 2022, n. 49459. Il criterio guida è il seguente: 

    • nelle aziende agricole non sono considerati “luoghi di lavoro” i soli terreni esterni all’area edificata sui quali si svolgono le attività tipiche agricole/forestali; 
    • sono invece “luoghi di lavoro” le aree di immediata pertinenza della sede aziendale e quelle destinate ad attività non strettamente agricole o ad attività connesse svolte normalmente in luoghi chiusi.

    Ne discende che, in linea generale, boschi e terreni aperti (come quelli in cui si svolgono le attività operative AIB) rientrano nell’esclusione quando sono esterni all’area edificata e funzionali allo svolgimento delle attività proprie dell’impresa agricola/forestale. Diversamente, quando la prestazione si svolge in aree pertinenziali (ad esempio zone operative prossime a sedi, depositi, magazzini o basi logistiche) oppure in spazi stabilmente organizzati per attività “connesse” o non strettamente agricole, l’area può assumere rilevanza come “luogo di lavoro” ai fini delle regole sui requisiti e sulla gestione del sito.

    Sul piano pratico, per datori di lavoro e consulenti, l’indicazione operativa è impostare la verifica partendo da una domanda semplice: la postazione è collocata in un terreno esterno all’area edificata o è, di fatto, una pertinenza organizzata della sede?

    1. Nel primo caso, la cornice dell’interpello orienta a trattare il sito come rientrante nell’esclusione; 
    2. nel secondo caso, diventa coerente valutare l’applicazione delle regole sui luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla documentazione e alle misure organizzative, alla gestione della viabilità interna/esterna e alle condizioni di sicurezza del punto di appoggio logistico.

     In ogni scenario, resta centrale la corretta valutazione dei rischi e l’adozione di misure proporzionate alla natura dell’attività: l’interpello, infatti, non “riduce” gli obblighi generali di tutela, ma chiarisce quando la disciplina specifica sui requisiti dei luoghi trova applicazione in un contesto, come l’AIB, in cui il confine tra ambiente naturale e assetto aziendale può essere sfumato.

  • Agricoltura

    Retribuzioni agricoltura tabelle in vigore – al via la rilevazione 2025

    L’INPS, con la Circolare n. 146 del 26 novembre 2025, ha avviato la nuova procedura annuale di rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai agricoli – sia a tempo determinato (OTD), sia a tempo indeterminato (OTI) – in vigore alla data del 30 ottobre 2025.

    Si tratta di un adempimento previsto ogni anno e necessario per la determinazione delle retribuzioni medie salariali, utilizzate per:

    1. calcolare contributi e prestazioni previdenziali;
    2. aggiornare i valori di riferimento per coloni, mezzadri e iscritti alla Gestione speciale;
    3. predisporre il decreto annuale del Ministero del Lavoro.

    La rilevazione avviene con la collaborazione delle Organizzazioni sindacali e datoriali, delle Sedi territoriali INPS e dell’INAIL. 

    Le scadenze sono già fissate: entro il 30 gennaio 2026 le Strutture provinciali devono trasmettere i dati alle Direzioni regionali, che a loro volta li inoltreranno agli uffici centrali entro il 10 febbraio 2026.

    Qui le tabelle dei salari in vigore 

    Il quadro normAtivo

    La procedura discende dagli obblighi contenuti in:

    • Art. 28 del D.P.R. 488/1968: disciplina la determinazione della retribuzione convenzionale utile per contributi e prestazioni.
    • Art. 7 della legge 233/1990: applicazione per coloni, mezzadri, coltivatori diretti e compartecipanti familiari.
    • Art. 9-sexies del D.L. 510/1996, conv. in L. 608/1996: istituzione della Commissione centrale per la rilevazione delle retribuzioni agricole.

    Le Strutture territoriali INPS devono rilevare le retribuzioni effettivamente vigenti per provincia, settore e qualifica, sulla base della contrattazione collettiva nazionale, che stabilisce minimi e massimi;

    integrativa regionale o provinciale, da verificare in relazione alla sua vigenza al 30 ottobre 2025.

    La Circolare richiama inoltre la precedente circolare n. 190/2002, che rimane riferimento tecnico per le modalità di calcolo.

    Le Direzioni regionali svolgono un ruolo di coordinamento e controllo,  verificando uniformità di rilevazione su tutto il territori e controllando  i dati trasmessi dalle Strutture provinciali   cosi da assicurare la corretta individuazione dei salari effettivi nei settori con caratteristiche particolari (es. idraulico-forestale, cooperative agricole).

    Istruzioni operative e link per scaricare i file

    Per effettuare correttamente la rilevazione, l’INPS rende disponibili i file Excel nei quali inserire i dati provinciali relativi a OTD e OTI. Ecco cosa devono fare le Strutture territoriali:

    I file sono disponibili alla directory FTP dell’INPS: ftp://ftp.inps/applicazioni%20inps/Operai_Agricoli/    (da aprire tramite Internet Explorer o Microsoft Edge)

    I modelli da utilizzare sono:

    • A.ProvinciaGenerico – RM1 OTD 30 ottobre 2025.xls
    • A.ProvinciaGenerico – RM2 OTI 30 ottobre 2025.xls

    Una volta scaricati, devono essere salvati in locale e rinominati indicando la provincia competente

    (es.: Agrigento – RM1 OTD 30 ottobre 2025.xls).

    La stessa directory contiene file specifici per territori con caratteristiche particolari (Toscana, Aosta, Arezzo, Bolzano, Brescia, Mantova, Modena, Padova, Trento).

    Funzionamento delle tabelle

    Le tabelle Excel sono impostate per calcolare automaticamente:

    Riga A: valori delle retribuzioni dei vari settori/qualifiche;

    Riga B: % di incidenza dei settori;

    Riga C: retribuzione media giornaliera.

    Sono presenti formule di controllo che verificano la coerenza delle percentuali inserite, evitando errori nella successiva elaborazione dei dati.

     Trasmissione dei file e gestione documentale

    Entro il 30 gennaio 2026, le Strutture provinciali devono completare l’inserimento dei dati;  predisporre la documentazione relativa alla contrattazione provinciale/regionale vigente e  trasmettere tutto alla Direzione regionale.

    Le Direzioni regionali, dopo verifica, devono caricare i file nelle cartelle condivise interne, accessibili ai soli referenti autorizzati utilizzando i link seguenti:

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAAbruzzo

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURABasilicata

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURACalabria

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURACampania

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAEmilia Romagna

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAFriuli

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURALazio

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURALiguria

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURALombardia

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAMarche

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAMolise

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAPiemonte

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAPuglia

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURASardegna

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURASicilia

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAToscana

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURATrentino

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAUmbria

    \filesrvp.servizi.inpsrootGrppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAV.Aosta

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAVeneto

    Le Direzioni che abbiano nominato nuovi referenti devono comunicarli alla Direzione centrale Entrate per l’abilitazione all’accesso.

  • Rendicontazione non finanziaria

    Revisori di Sostenibilità: tutte le regole per la domanda

    Con Determina n 149 del 25 settembre del Ragioniere Generale dello Stato, è stato fissato al 1° ottobre 2025 il termine iniziale per l’invio delle istanze di abilitazione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità riservate a coloro che sono destinatari delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024 (revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità interamente nel 2024 o nel 2025) 

    Ricordiamo che iDecreto MEF del 19 febbraio, pubblicato nella GU del 3 marzo scorso, dettava le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società  di revisione  allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità,  nonché  le modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei  loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel registro.

    Conclusa al 30 settembre la prima fase per le domande per i revisori di sostenibilità, si è aperta la fase n 2 che prevede quanto segue.

    • Fase 2: in applicazione dell’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2024, i revisori iscritti nel Registro, entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (vedi Circolare MEF n. 37/2024) potranno presentare domanda ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nell’Area Riservata del Portale Revisori. Su questo si chiaramano due faq specifiche:
      1. A decorrere dal 1° ottobre 2025 tutti i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026, che abbiano correttamente acquisito almeno cinque crediti formativi nel 2024 o nel 2025 nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità, compresi i revisori rientranti nella FASE 1 che non hanno richiesto l’abilitazione entro il 30 settembre 2025, possono presentare istanza di abilitazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del D.M. 19/02/2025 compilando direttamente on-line l’apposito modulo disponibile nella sezione “Pratiche” dell’Area riservata personale di ciascun iscritto al registro, accessibile attraverso SPID o CIE.
      2.  I revisori rientranti nella FASE 2, purché in possesso di tutti i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025, potranno presentare istanza di abilitazione anche successivamente a tale data
    • Fase 3 abilitazione a regime: nella determina del Ragioniere generale dello Stato del 25 settembre 2025 vengono stabilite altresì le medesime modalità di presentazione delle istanze previste per i soggetti di cui all’articolo 18, comma 4 del D.lgs. 125/2025 (FASE 2) – accesso modulistica dedicata nell’area riservata – anche per i revisori legali iscritti nel Registro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010 – obbligo di collaborare, durante il periodo di tirocinio almeno triennale o disgiuntamente a esso, per un periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità – e 4, comma 3-ter del medesimo decreto legislativo – superamento delle prove di esame nelle ulteriori materie relative alla sostenibilità. Resta inteso che l’avvio concreto delle presentazione delle istanze di abilitazione di tali soggetti è condizionato all’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti lo svolgimento del  tirocinio per la sostenibilità e all’aggiornamento del D.M. 19 gennaio 2016, n. 63 concernente “Regolamento per l’attuazione della disciplina dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale”.

    Riepiloghiamo ora tutte le regole del DM MEF del 19 febbraio.

    Revisori di sostenibilità: requisiti per l’abilitazione

    Le regole stabiliscono che, ai sensi dell'art 2 comma 1 del decreto, possono chiedere l'abilitazione i seguenti soggetti: 

    • a) i revisori  legali  iscritti  nel  registro  in  possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter del decreto legislativo, inclusi i soggetti che non si  sono  avvalsi  del regime transitorio di cui alla successiva lettera d);
    • b) i revisori di uno Stato membro e di un Paese terzo secondo  le modalità stabilite con regolamento adottato ai  sensi dell'art.  2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo; 
    • c) le imprese di revisione legale di uno Stato membro dell'Unione europea secondo le modalità stabilite con regolamento  adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera f-bis) del decreto legislativo; 
    • d) i revisori iscritti al registro entro la data del  1°  gennaio 2026  nel  rispetto  delle  condizioni  previste   dalla   disciplina transitoria di cui all'art. 18, comma 4, del  decreto  legislativo  6 settembre 2024, n. 125.

    Revisori di Sostenibilità: la domanda di abilitazione

    Nella domanda di abilitazione i  soggetti di cui  all'art.  2, comma 1, lettera  a),  indicano,  anche  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 

    • a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; 
    • b) il codice fiscale; 
    • c) l'indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il  recapito telefonico; 
    • d) il numero di iscrizione al registro dei revisori legali; 
    • e)  gli  eventuali  provvedimenti  in  essere  assunti  ai  sensi dell'art. 26, comma 1, lettere e) e g) del decreto legislativo; 
    • f) il nome, il  numero  di  iscrizione,  l'indirizzo  e  il  sito internet dell'eventuale società di  revisione  presso  la  quale  il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore; 
    • g)  ogni  altra  eventuale  iscrizione/abilitazione  in  albi   o registri di revisori legali o di revisori dei conti  in  altri  Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi,  con  l'indicazione  dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla  tenuta  degli albi o registri; 
    • h) la sussistenza dei  requisiti  di  onorabilità  definiti  con regolamento adottato dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  lettera  a)  del decreto legislativo; 
    • i)  l'eventuale  rete  di  appartenenza,  così   come   definita nell'art. 1, comma 1, lettera  l),  del  decreto  legislativo  e  nel Regolamento attuativo di cui  all'art.  10,  comma  13,  del  decreto
       legislativo; 
    • l) la  dichiarazione  di  impegno  a  comunicare  ogni  eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti; 
    • m) di aver provveduto al versamento del contributo di  iscrizione previsto di euro 50 indicando gli  estremi  della transazione necessari per identificare in maniera univoca  l'avvenuto pagamento; 
    • n) di aver svolto il tirocinio previsto  dall'art.  3,  comma  1, lettera d-bis) del decreto legislativo; 
    • o) di aver superato l'esame previsto dall'art.  4,  comma  3-ter) del decreto legislativo. 

    La domanda di abilitazione, debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato, deve essere conforme alle prescrizioni di legge  in materia di bollo. 

    La domanda di abilitazione per i revisori di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera d) deve contenere le informazioni di cui al comma 1, alle lettere da a) a m), nonché la dichiarazione di aver assolto gli obblighi  formativi  previsti  dall'art.  18, comma  4  del  decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. 

    Il contenuto della domanda di abilitazione dei soggetti  di  cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e  c)  è  stabilito  con successivo decreto predisposto in conformità a quanto previsto dai  regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b)  e  comma  4, lettera f-bis) del decreto legislativo. 

    I soggetti di cui all'art. 2, comma  1,  lettere  a)  e  d),  al momento della richiesta di abilitazione sono tenuti al versamento  di un contributo fisso a  copertura  delle  spese  amministrative  e  di segreteria pari ad euro 50,00. L'importo del contributo potrà essere rideterminato  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze.
    Il contributo è versato con le modalità previste nell'art.  2, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023.
    In deroga a quanto previsto dal  comma  2,  i  soggetti  di  cui all'art. 4, comma 3, versano il contributo di cui al comma 1 mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato al soggetto di cui all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo. 

    Revisori di Sostenibilità: presenta la domanda e i costi

    La domanda deve  essere  predisposta  attraverso  la compilazione e la trasmissione on-line di apposito modulo disponibile nell'area riservata del sito  istituzionale  della  revisione  legale accessibile mediante le diverse modalità di autenticazione personale.
    Con Determina 149/2025 pubblicata dal MEF è fissato al 1° ottobre il termine iniziale per l'invio delle domande di abilitazione di cui al comma 1.
    In deroga a quanto previsto al comma 1 e al fine  di consentire il  rilascio  dell'attestazione  di  sostenibilità   ai  soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 17, comma  1,  lettera a) del decreto legislativo 6  settembre  2024,  n.  125,  i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all'art. 18, comma 1 del citato decreto legislativo, da designare  quali  responsabili  dell'esecuzione  dell'incarico  di attestazione della  sostenibilità, possono presentare  domanda  di abilitazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    La domanda di abilitazione,  anche  in  ragione  del  numero esiguo dei soggetti coinvolti, deve  essere predisposta manualmente attraverso la compilazione di apposito modulo reso disponibile  nella sezione  pubblica  del sito istituzionale  della  revisione  legale dedicata alla sostenibilità e trasmessa a  mezzo  Posta  elettronica certificata. 

    Revisori di Sostenibilità: valutazione delle domande e provvedimento di abilitazione

    Relativamente alla valutazione delle domande esse sono esaminate  entro centocinquanta giorni dalla data di ricezione.
    Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   se   accerta l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti per l'abilitazione, ne da' comunicazione al  richiedente  secondo  le  modalità  consentite dalla normativa  vigente,  assegnandogli  un  termine  non  superiore a trenta giorni per sanare le carenze.  Dalla  data  di  invio  della richiesta di integrazione e fino  alla  data  di  ricezione  di  tali elementi,  il  termine  previsto  dal  comma  1  per  il   compimento dell'istruttoria e' sospeso.
    Decorso infruttuosamente il  termine di  cui  al  comma  2, il Ministero dell'economia e delle finanze,  Ragioneria generale  dello Stato, Ispettorato generale di finanza,  dispone,  con  provvedimento motivato, il diniego all'abilitazione.
    Il  provvedimento di  abilitazione  è  assunto dal  Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Ragioneria  generale  dello Stato, Ispettorato generale di finanza,  che  provvede  altresì,  entro  il termine di cui al  comma  1, all'annotazione dell'abilitazione  nel registro assicurandone la pubblicità. 

    L''abilitazione allo svolgimento dell'attività  di  attestazione della  sostenibilità  decorre  dalla  data  del   provvedimento   di abilitazione di cui all'art. 6, comma 4, ovvero, per  i  soggetti  di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), dalla data di avvenuta ricezione della domanda  di  abilitazione  così  come  indicata  nel  relativo provvedimento di abilitazione.

  • Edilizia

    Riduzione contributi edilizia: regole e istruzioni INPS 2025

     E' stato pubblicato il 24 ottobre 2025  nel sito del ministero del Lavoro,  il decreto  del ministero del lavoro   di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che   conferma nella misura dell'11,50%, anche per l'anno 2025, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili .

     La  conferma della misura della riduzione si basa sulle rilevazioni INPS sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione  2023 , secondo le quali  l’ammontare del gettito  contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva.

    INPS ha pubblicato il 21 novembre le istruzioni aggiornate per la fruizione del beneficio nella circolare 145 2025

     Riduzione contributiva edilizia: requisiti e condizioni 2025

    La riduzione contributiva è prevista per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2025, in continuità con quanto stabilito per gli anni precedenti. Possono accedervi i datori di lavoro appartenenti ai settori industria e artigianato, classificati con specifici codici statistici contributivi (CSC). Codici CSC ammessi e esclusi (estratto dalla circolare)

    Settore CSC ammessi CSC esclusi
    Industria 1.13.01 – 1.13.05 1.13.06 – 1.13.08
    Artigianato 4.13.01 – 4.13.05 4.13.06 – 4.13.08

    Il beneficio non spetta ai lavoratori part-time e deve essere calcolato al netto delle riduzioni previste dalla normativa (legge n. 388/2000 e legge n. 266/2005). Inoltre, non si applica al contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali. Resta confermato il principio di non cumulabilità con altri incentivi contributivi “non cumulabili”, come l’esonero giovani previsto dal decreto-legge n. 60/2024. La circolare ribadisce inoltre che non è applicabile in presenza di contratti di solidarietà, limitatamente ai lavoratori con orario ridotto. 

    Condizioni di accesso al beneficio 

    Per accedere alla riduzione contributiva i datori di lavoro devono soddisfare i seguenti requisiti fondamentali: Regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, legge n. 296/2006. Rispetto degli obblighi di legge e dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Applicazione corretta delle disposizioni sull’imponibile contributivo (art. 1, D.L. n. 338/1989). Assenza, nel quinquennio precedente, di condanne definitive per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 36-bis, D.L. n. 223/2006). La riduzione non può essere concessa qualora il datore di lavoro effettui dichiarazioni non veritiere: in tal caso, la struttura territoriale INPS procede al recupero delle somme e alla segnalazione all’Autorità giudiziaria. 

     Istruzioni operative: istanze e compilazione Uniemens

     Presentazione dell’istanza Le domande devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica, tramite il modulo “Rid-Edil”, disponibile nel Cassetto previdenziale alla voce Comunicazioni on-line → Invio nuova comunicazione. I sistemi informativi INPS effettuano un controllo automatizzato sulla compatibilità dell’inquadramento aziendale, con definizione entro il giorno successivo. 

    In caso di accoglimento, viene attribuito il codice di autorizzazione “7N”, valido per il periodo novembre 2025 – febbraio 2026.

    Per usufruire della riduzione contributiva, occorre compilare il flusso Uniemens utilizzando i codici indicati dall’INPS:

    Tipologia Codice Uniemens Sezione
    Sgravio corrente (da novembre 2025) L206 <AltreACredito> di <DatiRetributivi>
    Recupero arretrati 2025 L207 <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>
    Operai non più in forza NFOR <TipoLavStat>

    Per le matricole sospese o cessate, l’istanza deve essere inviata tramite la funzione Contatti del Cassetto previdenziale, allegando la dichiarazione conforme al fac-simile dell’allegato 2 della circolare. 

    Il beneficio può essere utilizzato nelle denunce fino al periodo di competenza febbraio 2026. 

    Le istanze possono essere presentate entro il 15 marzo 2026.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Mezzogiorno: integrativa entro il 2 dicembre

    A partire dal 18 novembre e fino al 2 dicembre è possibile presentare la Comunicazione integrativa per il credito ZES Mezzogiorno

    Riepiloghiamo le regole e vediamo il modello con le istruzioni per procedere.

    Credito ZES Mezzogiorno: integrativa entro il 2 dicembre

    Le imprese che hanno presentato la comunicazione originaria per il credito d’imposta Zes unica 2025 devono completare l’ultimo adempimento per accedere all’agevolazione, devono inviare la comunicazione integrativa con l’indicazione degli investimenti effettivamente realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

    La finestra per l’invio si pare domani e si chiuderà il prossimo 2 dicembre.   

    Con la comunicazione di cui si tratta si attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025 nella zona economica speciale, che comprende le regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

    A tal fine è necessario utilizzare il modello che l'agenzia delle entrate ha pubblicato con il Provvedimento n 25972 del 31 gennaio 2025.

    Scarica qui il modello e le istruzioni per la comunicazione integrativa per il credito ZES Mezzogiorno.

    Nel provvedimento viene specificato che ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge, la Comunicazione integrativa è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    La trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAINTEGRATIVA2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet delle Entrate.
    Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del termine e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
    Nel medesimo periodo, con le stesse modalità è possibile:

    • a) inviare una nuova Comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
    • b) annullare la Comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le Comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione ai sensi del citato secondo periodo del comma 486.

    La Comunicazione integrativa inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza. 

    Oltre i termini di presentazione di cui al paragrafo 4.1 possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrative rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate

    Ricordiamo che il credito d’imposta Zes unica, introdotto dal Dl n. 124/2023 e confermato per il 2025, sostiene le imprese che investono in beni strumentali nuovi destinati, come detto, alle aree produttive delle regioni del Mezzogiorno e dell’Abruzzo. 

    Gli investimenti devono essere compresi tra 200mila euro e 100 milioni di euro per ciascun progetto.

    Conclusa la fase di invio della comunicazione integrativa, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia attesterà la percentuale di fruizione del credito d’imposta, che viene calcolata sulla base dell’ammontare delle richieste pervenute in rapporto al limite massimo di spesa, pari a 2,2 miliardi di euro.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Dichiarazione “de minimis”: nuove soglie e moduli INPS per gli incentivi alle imprese

    Con il messaggio INPS n. 3339 del 6 novembre 2025, l’Istituto comunica l’aggiornamento della dichiarazione “de minimis” utilizzata per la concessione di incentivi e agevolazioni economiche subordinati a tale regime.
    L’intervento si è reso necessario per recepire le disposizioni dei nuovi regolamenti europei entrati in vigore tra il 2023 e il 2024 — in particolare i Regolamenti (UE) 2023/2831, 2023/2832, 1408/2013 e 717/2014 — che ridefiniscono i massimali di aiuto e le modalità di calcolo del triennio di riferimento per i diversi settori produttivi.

    L’INPS, oltre ad aggiornare i criteri applicativi, ha messo a disposizione una nuova modulistica conforme ai nuovi limiti comunitari, disponibile sul proprio portale. La revisione garantisce una gestione uniforme e trasparente degli aiuti economici, in linea con la normativa UE aggiornata

    Le regole sul De minimis

    Il regime “de minimis” consente la concessione di aiuti di modesta entità alle imprese, senza obbligo di preventiva notifica alla Commissione europea, purché vengano rispettate le soglie massime e i limiti temporali stabiliti dalla disciplina UE.

    L’INPS precisa che, alla data del messaggio, sono quattro i regolamenti europei  con le soglie attualmente applicabili ai diversi ambiti economici:

    • Regolamento (UE) 2023/2831, in vigore dal 1° gennaio 2024, per il settore generale, con massimale fissato a 300.000 euro nel triennio di riferimento;
    • Regolamento (UE) 2023/2832, anch’esso operativo dal 1° gennaio 2024, per i servizi di interesse economico generale (SIEG), con soglia pari a 750.000 euro;
    • Regolamento (UE) 717/2014, relativo al settore pesca e acquacoltura, con massimale di 40.000 euro a partire dal 25 ottobre 2023;
    • Regolamento (UE) 1408/2013, per il settore agricolo, con limite fissato a 50.000 euro per gli aiuti concessi dal 16 dicembre 2024

    Un aspetto rilevante riguarda la soppressione del precedente limite di 100.000 euro per il trasporto merci su strada, previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013, che è stato abrogato: per tali attività si applica ora il massimale generale di 300.000 euro ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831.

    Definizione soglie e triennio di riferimento – Tabella riepilogo

    Un punto centrale del messaggio è la definizione del triennio di riferimento per il calcolo degli aiuti concessi.

    Secondo l’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, il periodo da considerare è di tre anni, riferito alla stessa impresa unica.

    L’INPS chiarisce che:

    1. per i settori generale, agricolo e SIEG, il triennio corrisponde a tre anni solari calcolati a ritroso dalla data di concessione dell’aiuto;
    2. per il settore pesca e acquacoltura, invece, il periodo è rappresentato dall’esercizio finanziario in corso e dai due precedenti

    Nozione di “impresa unica”

    Ai fini del computo complessivo degli aiuti ricevuti, il concetto di impresa unica assume un ruolo determinante.

    Rientrano in questa definizione tutte le imprese tra cui intercorre almeno una delle seguenti relazioni:

    • una impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto di un’altra;
    • una impresa nomina o revoca la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione o direzione;
    • una impresa esercita influenza dominante su un’altra tramite contratto o statuto;
    • una impresa controlla la maggioranza dei diritti di voto in virtù di accordi con altri soci.

    Le imprese collegate indirettamente tramite una o più società intermedie sono anch’esse considerate parte della stessa impresa unica, ai fini del rispetto dei limiti “de minimis”.

    Settore Regolamento UE Massimale triennio Decorrenza nuovi aiuti Calcolo del triennio
    Settore generale Reg. (UE) 2023/2831 € 300.000 dal 1° gennaio 2024 3 anni solari a ritroso dalla data di concessione
    Servizi d’interesse economico generale (SIEG) Reg. (UE) 2023/2832 € 750.000 dal 1° gennaio 2024 3 anni solari a ritroso dalla data di concessione
    Pesca e acquacoltura Reg. (UE) 717/2014 € 40.000 dal 25 ottobre 2023 Esercizio finanziario in corso + due precedenti
    Agricoltura Reg. (UE) 1408/2013 € 50.000 dal 16 dicembre 2024 3 anni solari a ritroso dalla data di concessione

    Nota trasporto su strada: il precedente massimale di € 100.000 (Reg. 1407/2013) è abrogato; ora si applica il limite generale di € 300.000 previsto dal Reg. (UE) 2023/2831.

    Novità operative e modulistica aggiornata

    In applicazione dei nuovi regolamenti, l’INPS ha aggiornato la dichiarazione “de minimis” che deve essere allegata alle domande di agevolazione o incentivo rientranti nel regime agevolativo.

    Il nuovo modulo di dichiarazione è disponibile sul portale istituzionale www.inps.it , accedendo alla sezione: “Moduli” → “Aziende e Contributi” → Ricerca codice “SC105”.

    Le modifiche sono già state integrate anche nei moduli telematici gestiti tramite il Portale delle Agevolazioni, garantendo la piena operatività del sistema informatico.

    Per le istanze non supportate da un modulo online, la dichiarazione aggiornata potrà comunque essere utilizzata in formato cartaceo o digitale allegato.

    Tra gli esempi citati nel messaggio, rientra l’incentivo per la ricollocazione lavorativa dei beneficiari NASpI, previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, che continua a beneficiare del regime “de minimis” ma con le nuove soglie comunitarie applicabili

    L’aggiornamento della modulistica risponde all’esigenza di uniformare i modelli dichiarativi e assicurare la coerenza normativa tra le diverse tipologie di aiuti. Le imprese e i consulenti sono pertanto invitati a verificare la corretta applicazione delle nuove soglie prima della presentazione delle domande.

    Grazie all’aggiornamento della dichiarazione “de minimis”, disponibile anche per le domande prive di modulo telematico, le imprese possono ora presentare le istanze con modelli allineati ai più recenti criteri europei, garantendo così un sistema di incentivi più chiaro, coerente e affidabile.

  • Agricoltura

    Quota 100 e incumulabilità con redditi da lavoro: decisione ai giudici

    Con la sentenza n. 162 del 4 novembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 4/2019, che disciplina la pensione anticipata “Quota 100”. La decisione — che segue di pochi mesi la controversa pronuncia della Cassazione n. 30994 del 2024 — consolida di fatto l’orientamento più rigoroso sull’incumulabilità totale tra il trattamento pensionistico anticipato e i redditi da lavoro dipendente o autonomo (escluso quello occasionale entro 5.000 euro annui).

    La Consulta è intervenuta su un caso concreto: un pensionato “quota 100” che aveva lavorato una sola giornata come bracciante agricolo percependo 83,91 euro lordi, e al quale l’INPS aveva richiesto la restituzione di 23.949 euro, equivalenti all’intera annualità 2020 di pensione . 

    Il giudice di Ravenna aveva rimesso la questione alla Corte, ritenendo sproporzionata e irragionevole una misura che priva dell’intero trattamento pensionistico anche chi svolge un’attività lavorativa minima e temporanea.

    La Corte, tuttavia, ha ritenuto che non vi siano i presupposti per pronunciarsi nel merito: la disposizione non indica espressamente la sanzione della sospensione annuale, e la lettura estensiva della Cassazione del 2024, richiamata dal giudice rimettente, non è ancora “diritto vivente”.

     In sostanza, secondo i giudici costituzionali, il Tribunale avrebbe potuto  adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, limitando la sospensione della pensione ai soli mesi di effettivo cumulo. L’interpretazione della Cassazione, infatti, non ha ancora raggiunto la stabilità necessaria per essere considerata vincolante o consolidata, essendo stata contestata da diversi giudici di merito.

    Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione, lasciando formalmente intatto il quadro normativo ma anche la sua incertezza interpretativa. Una decisione che mantiene in vita il contrasto tra l’approccio rigido dell’INPS e quello più proporzionato auspicato da parte della dottrina e della magistratura del lavoro

    La Cassazione del 2024 e il principio della “incumulabilità assoluta”

    La sentenza della Cassazione n. 30994 del 4 dicembre 2024 rappresenta il punto di svolta da cui origina il conflitto di interpretazioni. Con quella pronuncia, la Suprema Corte aveva chiarito che la pensione “Quota 100” — misura introdotta in via straordinaria e con requisiti di favore rispetto al sistema ordinario — è totalmente incompatibile con qualsiasi reddito da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione di quello occasionale nei limiti previsti).

    Secondo i giudici di legittimità, la “ratio” della norma è chiaramente solidaristica: chi sceglie di accedere a un trattamento anticipato deve uscire realmente dal mercato del lavoro, liberando posizioni per le nuove generazioni. La percezione di redditi, anche minimi o di breve durata, contraddice il presupposto stesso della misura, che si configura come un privilegio pensionistico rispetto ai canali ordinari.

    Per la Cassazione, dunque, il cumulo con redditi di lavoro comporta la sospensione integrale della pensione per l’intero anno solare, non limitatamente ai mesi lavorati. Tale conseguenza, sebbene severa, viene giustificata come coerente con l’obiettivo di “favorire il ricambio generazionale e la sostenibilità del sistema previdenziale”.

    Né la misura, secondo i giudici, può dirsi in contrasto con l’articolo 38 della Costituzione, poiché il diritto alla pensione anticipata “Quota 100” non rientra nella sfera dei diritti previdenziali fondamentali, ma in quella delle facoltà discrezionali del legislatore.

    La pronuncia del 2024 — poi richiamata dalla Corte costituzionale nella sentenza odierna — ha dunque imposto una linea di rigido disincentivo verso ogni forma di prosecuzione o ripresa dell’attività lavorativa, anche marginale, da parte dei pensionati “quota 100”. 

    Una posizione che l’INPS aveva già anticipato nella circolare 117/2019, stabilendo la sospensione del trattamento per tutto l’anno in caso di percezione di redditi da lavoro, e che la Cassazione ha pienamente avallato.

    Le implicazioni della Consulta 2025: tra incertezza applicativa e principio di proporzionalità

    La sentenza n. 162/2025 non ribalta la posizione della Cassazione, ma la rimette in discussione sotto il profilo dell’applicazione uniforme della norma

    Secondo la Corte, l’orientamento del 2024 non ha ancora la stabilità interpretativa per costituire diritto vivente, e pertanto i giudici di merito possono (devono?) adottare una lettura più equilibrata e coerente con i principi costituzionali.

    Questo significa che il giudice del lavoro potrà considerare proporzionata la sospensione della pensione solo per i mesi di effettivo lavoro e non per l’intera annualità, soprattutto nei casi di attività episodiche o di importo minimo. La Consulta, pur senza entrare nel merito, apre  la strada a una possibile evoluzione della giurisprudenza verso un’interpretazione più rispettosa del principio di ragionevolezza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

    Tuttavia, sul piano pratico, la decisione lascia ampie zone d’ombra. L’INPS, forte della circolare e della Cassazione 2024, continuerà probabilmente a sostenere la linea dell’incumulabilità assoluta, imponendo il recupero integrale dei ratei. I lavoratori coinvolti dovranno quindi rivolgersi ai tribunali per chiedere la restituzione delle somme trattenute, con esiti che potranno variare da caso a caso.

    Per gli operatori e i consulenti del lavoro, la sentenza della Consulta impone di valutare con attenzione le situazioni individuali, distinguendo tra cumuli occasionali e sistematici, e tenendo conto della possibile evoluzione normativa o di un eventuale intervento delle Sezioni Unite della Cassazione.

    In conclusione, la Consulta non ha demolito la linea della “incumulabilità totale”, ma ha segnalato che la severità non può sostituire la proporzionalità. Finché non interverrà una nuova norma o una pronuncia unificatrice della Suprema Corte, il sistema rimane sospeso tra due visioni: quella del rigore solidaristico e quella del bilanciamento tra diritto al sostentamento e finalità di politica del lavoro.