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    Transfrontalieri: in Gazzetta il decreto sui distacchi

    E' stato pubblicato  in Gazzetta Ufficiale il  decreto legislativo n. 122 del 15.09.2020 sul distacco transfrontaliero dei lavoratori,  che recepisce l'ultima direttiva europea in materia, la n. 2018/957.  Il tema è di grande importanza  perché sono ben 17 milioni e mezzo di lavoratori in Europa che vivono e lavorano in un paese diverso da quello di origine, sia di paesi membri , soprattutto dell'Est, che  di paesi extra-UE (Ucraina, Turchia, Albania), in forma equiparata ai residenti .

    Vediamo le novità introdotte dalla direttiva del 2018, che tra l'altro  hanno trovato conferma in molte sentenze della Corte di Giustizia europea 

    • Primo obiettivo è il contrasto al distacco transfrontaliero “fraudolento”, per far emergere le società che hanno solo di fatto una sede in un diverso Stato. Con un regolamento dello scorso anno (n. 1149/2019) si è costituita l’Autorità Europea del Lavoro al fine di garantire che ogni paese svolga controlli seri in materia . Con questa finalità l' art. 3, par. 1bis dir. 2018/957 prevede  che il distacco non possa superare i 12 mesi (prorogabili fino  18 dallo Stato membro in cui il servizio è prestato), che prima potevano arrivare anche a 5 anni . Restano altresì vietati i distacchi (catena”) per sostituire lavoratori già presenti all;estero nelle medesime mansioni. 
    • Vengono ricomprese anche le agenzie di somministrazione 
    •  le voci che compongono la retribuzione individuale devono essere perfettamente distinte e individuabili per scongiurare i finti rimborsi  che aggirano il versamento della  contribuzione previdenziale. 
    • Si stabilisce  che venga realizzato , con il contributo di tutti gli Stati, un sito web in tutte le lingue  utilizzate dai lavoratori transfrontalieri   che informi  dettagliatamente dei propri diritti  i lavoratori espatriati.

    Vediamo piu in dettagli alcuni stralci dei nuovi articoli inseriti nella normativa precedente:

    Art. 1-bis  Sono  considerate   parte   della   retribuzione   le indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco  che  non  sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennita sono rimborsate dal datore di  lavoro  al  lavoratore  distaccato  secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell'impresa distaccante.  Se  tale  disciplina non stabilisce se taluni elementi delle  indennita'  riconosciute  al lavoratore per il distacco sono versati a titolo  di  rimborso  delle>spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno>parte della retribuzione l'intera indennita considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.

    2-bis. Il   presente  decreto  si   applica  alle  agenzie   di  somministrazione di lavoro stabilite  in   uno  Stato  membro   diverso  dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice  con  sede  nel medesimo o in un altro Stato membro uno o piu' lavoratori da tale  ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale  di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unita'  produttiva o altra impresa, anche appartenente  allo   stesso  gruppo, che ha sede in Italia; in tal  caso   i  lavoratori  sono   considerati  distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione  con  la   quale  intercorre il rapporto di lavoro.  Il   presente  decreto  si  applica  altresi' alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in  uno  Stato membro diverso dall'Italia  che   distaccano  presso  un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unita' produttiva  in  Italia,  uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito  di  una    prestazione   transnazionale   di    servizi,   diversa    dalla  somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di  somministrazione; anche in  questo caso  il  lavoratore   e'  considerato  distaccato    dall'agenzia   di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.»; 

    Art. 4-bis (Distacco di lunga  durata). 

     –  1.  Se  la  durata effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori  distaccati si applicano, se piu' favorevoli, oltre alle condizioni di  lavoro  e di occupazione di cui all'articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni  normative e dai contratti collettivi  nazionali  e  territoriali  stipulati  da  organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente  piu' rappresentative sul piano  nazionale,  ad  eccezione  di  quelle  concernenti:          a) le procedure e le  condizioni  per  la  conclusione  e  la cessazione del contratto di lavoro;          b) le clausole di non concorrenza;           c) la previdenza integrativa di categoria. 

    2. In caso di notifica motivata al Ministero del lavoro  dal prestatore di servizi il distacco cui al comma 1 e' esteso fino ad un massimo di 18 mesi. Le  modalita secondo cui effettuare la notifica sono  stabilite  con  il  medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 2.     

    3. In caso di sostituzione di uno o piu' lavoratori  distaccati per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la  durata  del distacco  ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 2 è determinata dalla somma di tutti i periodi  di  lavoro  prestato  dai  singoli lavoratori. L'identita' delle mansioni  svolte  nel  medesimo  luogo e' valutata tenendo conto anche della natura  del  servizio  da  prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di  svolgimento  della  prestazione lavorativa.»;

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    Concorso Dogane 2020: oltre 1200 assunzioni in arrivo

    Sono pronti per la pubblicazione due bandi di concorso con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  iniziera entro il 2020 la selezione di 1266  figure per potenziare i propri organici.  Si tratta in particolare 766 funzionari ( livello C ) e 460 assistenti amministrativi (livello D).

    Con ogni probabilità  i titoli di studio saranno sia  diplomi di laurea che diplomi di scuola secondaria superiore cn una ampia varietà di speciazlizzazioni richieste. Si ricorda in fatti che l'agenzia delle Dogane e Monopoli dipende direttamente dal Minsitero dell'Economia e delle Finanze  si occupa di attività pratiche amministrative in  vari settori: 

    • amministrazione dei tributi doganali, della fiscalità interna degli scambi internazionali e delle accise, assicurando l’accertamento, la riscossione e il contenzioso;
    • gestione dei servizi doganali, garantendo l’applicazione del codice doganale dell’Unione Europea e di tutte le misure, incluse quelle relative alla politica agricola e alla politica commerciale comune, connesse agli scambi internazionali;
    • regolazione e controllo del comparto del gioco in Italia,  con azione di contrasto al gioco illegale;
    • gestione, in materia di tabacchi lavorati, delle procedure connesse alla riscossione delle accise e vigilanza  sulla conformità dei tabacchi lavorati alla normativa nazionale e comunitaria;
    • prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti extratributari nelle materie di competenza
    • gestione dei laboratori chimici.

    I due bandi di concorso, autorizzati dal Governo con il decreto fiscale dello scorso anno collegato alla legge di Bilancio, saranno pubblicati nei prossimi giorni  in Gazzetta ufficiale, serie concorsi. Il programma dell'Agenzia è di concludere la preselezione entro la vigilia di Natale, per poi avviare le prove scritte e orali entro la prima metà del 2021 e arrivare alle assunzioni entro  il 2021 .

    Sara quasi certamente prevista una prova preselettiva per ridurre il numero di partecipanti e poi prove scritte e prove orali su materie diversificate sulla base dei profili professionali da selezionale

    L'agenzia delle Dogane con questo concorso punta a dotarsi di figure professionali finora assenti  nei prpri organizi, messi a dura prova dalla attivistà straordinari e con l'emergenza coronavirus,  come ad esempio :

    • 70 funzionari esperti nel settore delle relazioni internazionali,   nella cooperazione tra gli Stati e tra gli altri soggetti internazionali.
    • 140 esperti   in analisi quantitative statistico matematiche e di gestione dei dati
    • 145 ingegneri, 
    • 15 architetti, 
    • 150 chimici, 
    • 86 esperti informatici, 
    • 80 analisti dei mercati finanziari, 
    • 50 esperti da destinare agli uffici legali e al contenzioso  
    • 100 esperti amministrativi e contabili per  il rafforzamente dei settori che si occupano di attività ispettive e di accertamento.
    • 20 interpreti in lingue straniere
    • 50 assistenti di supporto alle attività di accertamento sulle accise.
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    Pignoramento stipendi e pensioni sospeso fino al 31 agosto

    Tra le misure urgenti di sostegno l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il c.d. decreto rilancio, ha previsto la sospensione dal 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti  su stipendi, pensioni e sulle indennità di disoccupazione,  ecc . L'inps ha emanato in materia il messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020.

    Si tratta in particolare dei pignoramenti notificati all'INPS su istanza dei soggetti (elencati nell'allegato 1)  entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice .

    Non riguarda invece gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020), che  restano definitivamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate  e non sono rimborsabili e ai soggetti iscritti all’albo

    Il beneficio riguarda , ricordiamo , anche tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’Istituto eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio (l'elenco non è esaustivo):

    • NASpI
    • DISCOLL
    • Disoccupazione Agricola
    • Anticipazione NASpI
    • TFR del Fondo di Garanzia.
    • Integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà)
    • Malattia e maternità.

    Dunque durante il periodo interessato dalla sospensione  non saranno  effettuate nuove trattenute o  versamenti in favore dei creditori pignoratizi indicati  posticipando tutte le relative attività allo scadere del trimestre, salvo modifiche in sede di conversione del decreto-legge in comento.

    Eventuali accantonamenti che fossero stati effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere resi nuovamente disponibili in favore dei soggetti pignorati tramite l’opzione “Restituzione Totale” presente in procedura Gestione Pagamenti a terzi.

    Al termine del periodo stabilito dalla norma, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi sulle mensilità ancora in corso di pagamento.