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    Invalidità e assegno sociale: verifiche INPS e possibile revoca

    Verifiche e possibili sospensioni delle prestazioni assistenziali per i percettori di assegno sociale  assegno di invalidità (cecita e sordita)  che non hanno inviato le dovute  dichiarazioni dei redditi a partire dal 2017. Inps spiega nel messaggio  n. 2765 del 28 luglio 2021  l'iter che viene intrapreso  prima della sospensione   ed eventuale revoca .

    Si specifica innanzitutto che le prestazioni assistenziali che seguono: 

    • pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
    • assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
    • pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
    • pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
    • assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’articolo 19 della legge n. 118/1971), 

     vengono erogate dall'INPS   ai soggetti che dimostrino  di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.

    I beneficiari sono tenuti quindi a  comunicare all’INPS la propria situazione reddituale,  anche se non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate

     L’Istituto ha  verificato  per l’anno 2017 ben  68.586 soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi (anno 2018), né la dichiarazione di responsabilità reddituale di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, né hanno dato riscontro al sollecito.

    L'iter  di sospensione ed eventuale  revoca delle prestazioni economiche    prevede quindi un nuovo sollecito a mezzo  raccomandata  dopo la quale gli interessati avranno 60 giorni per comunicare i redditi prima della sospensione

    Vediamo piu in dettaglio l'iter per ciascuna prestazione 

    Verifiche assegni di invalidita 

    Riguardano soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità e prevedono

    • invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R,
    • entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica 
    • trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
    • allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino.

    Verifiche assegni sociali

    Sono interessati i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2017 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo.

    L’istituto provvederà:

    • a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R  con l'invito presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.

    Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente all’anno di reddito 2017 (non dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.

    Modalità di comunicazione dei dati reddituali

    L’interessato potrà  presentare i propri dati reddituali 

    • direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’identità Elettronica (CIE) o PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto (se ancora attivo). Dovrà poi seguire il percorso “Home” > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”;
    • tramite gli Istituti di Patronato o altri  intermediari abilitati 
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    Bonus centri estivi 2021: domanda entro il 15 luglio

    L'INPS ha pubblicato ieri le istruzioni per richiedere il bonus centri estivi 2021 riservato ai figli dei lavoratori autonomi  e dipendenti di alcune categorie. (Messaggio INPS N. 2434 2022)  Per la domanda c'è tempo fino al 15 luglio 2021. Si tratta ricordiamo ini del contributo di importo pari al massimo a 100 euro settimanali per famiglia,  per le spese per l'iscrizione a centri estivi e servizi per l'infanzia sostenute esclusivamente per il mese di  GIUGNO 2021.

    Vediamo in dettaglio le istruzioni ufficiali sul bonus centri estivi ancora in vigore.

    Bonus servizi baby sitting e centri estivi 2021: a chi spetta

     I  bonus per i servizi di baby-sitting  oppure  per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia (istituiti dal decreto Draghi, convertito in  legge n. 61/2021) riguardano le seguenti tipologie di lavoratori:

    • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
    • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
    • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
    • personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

    Bonus centri estivi 2021: cos'è  come si richiede 

    I benefici spettano in presenza di 

    • figli conviventi minori di anni 14
    •  figli disabili in situazione di gravità accertata (legge  104/1992), di qualsiasi età .

    Il bonus è alternativo al bonus baby-sitting, e viene erogato dall'INPS direttamente al richiedente, a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL 

     è possibile presentare la richiesta di bonus allegando alla domanda la documentazione attestante l’iscrizione (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.)  indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021.

    La domanda per il bonus potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021, avvalendosi di una delle seguenti due modalità:

    • APPLICAZIONE WEB – disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda;  Servono le credenziali di accesso: SPID almeno di livello 2, oppure Carta di identità elettronica (CIE), oppure  Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN  INPS rilasciato entro il 1° ottobre 2020. 
    • PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

    Nella richiesta dovrà essere  indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti:

    • Centri e attività diurne (L);
    • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
    • Ludoteche (L1);
    • Centri di aggregazione sociale (LA2);
    • Centri per le famiglie (LA3);
    • Centri diurni di protezione sociale (LA4);
    • Centri diurni estivi (LA5);
    • Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
    • Asilo Nido (LB1);
    • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
    • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2);
    • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

    Bonus centri estivi 2021: come si riceve

    Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale,  su libretto postale,  su carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda. 

    ATTENZIONE lo strumento prescelto per il pagamento dovrà essere intestato al richiedente

    Incompatibilità del bonus centri estivi: cassa integrazione, lavoro agile,  congedo COVID

    la misura è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido . Pertanto, laddove la mensilità di giugno del bonus asilo nido sia stata già prenotata nell’apposita procedura, le settimane richieste non saranno rimborsate, dando priorità al bonus centri estivi,  legata all’emergenza, che risulta più favorevole 

    Inoltre, il bonus in commento può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo COVID 19  per lavoratori dipendentI.

    il bonus in parola può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

    • la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
    • l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
    • i genitori hanno fruito del congedo COVID 2021

    Maggiori dettagli sono stati chiariti dall'INPS al paragrafo 3 della circolare n. 58/2021.

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    Retribuzioni medie piccoli coloni e compartecipanti agricoltura 2021

    Il Ministero del lavoro ha definito con il decreto direttoriale del  10 giugno 2021, ha stabilito le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l’anno 2021, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, per singole Province. 

    Le tabelle sono allegate al decreto, in fondo all'articolo.

    In particolare viene evidenziato nel decreto  che,  per il calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione  speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all’articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88:

    1.  il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l’anno 2021, per ciascuna fascia di reddito agrario , è determinato nella misura di € 59,66
    2. . Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l’anno 2021, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso del presente decreto per la categoria dei salariati fissi.   Nel caso  siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

    Vale la pena forse ricordare che i rapporti di piccola colonia e di compartecipazione familiare sono rapporti di lavoro associativi  del settore agricolo e regolati della legge 203/1982.  Piu in particolare si distinguono :

    1. piccoli coloni  ovvero i lavoratori  con contratto di natura associativa   di prestazione di lavoro con durata inferiore alle 120 giornate  per l’esecuzione delle lavorazioni legate al ciclo di produzione annuale delle colture e/o l’ allevamento di bestiame;
    2. compartecipanti familiari , i quali sempre grazie al contratto associativo del familiare sono impegnati a cooperare nelle  lavorazioni colturali o di allevamento  nel lavoro del nucleo familiare, sino alla concorrenza della necessità di manodopera del fondo.
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    Società di comodo: esclusione e disapplicazione sul modello Redditi 2021

    L’elaborata disciplina sulle società cosiddette di comodo non rappresenta una situazione unica, bensì bipartita in due specifiche fattispecie con le quali ogni società si deve relazionare attraverso l’effettuazione di due test sui valori di bilancio.

    Una società dovrà quindi dimostrare di essere operativa e di non essere in perdita sistematica, situazioni per le quali il legislatore fiscale prevede due distinti test.

    Il test per dimostrare l’operatività è basato sui ricavi realizzati annualmente, che dovranno essere d’importo superiore ai ricavi minimi presunti calcolati in funzione all’entità delle immobilizzazioni.

    Il test per dimostrare di non essere in perdita sistematica si basa sull’osservazione dei cinque anni precedenti quello oggetto della dichiarazione, ma si ripercuote su quel sesto anno, e monitora appunto la sistematicità delle perdite.

    I due test in oggetto riguardano la generalità delle società di capitali, tuttavia il legislatore prevede una serie di situazioni al sussistere delle quali una società può fuoriuscire dal perimetro d’applicazione della disciplina sulle società di comodo, con conseguente superamento delle penalizzazioni previste (come la rideterminazione del reddito, la possibilità limitata d’utilizzare il credito IVA e le perdite pregresse, altro).

    Il legislatore individua due classi di situazioni, alla configurazione delle quali si determinerà la disapplicazione parziale o totale della disciplina, da indicare espressamente sul modello Redditi SC e che possiamo distinguere in cause di esclusione e cause di disapplicazione.

    Le cause di esclusione, da indicare sul rigo RS116 colonna 1, implicano l’esclusione totale dalla disciplina sulle società di comodo, quindi sia in termini di operatività che di perdita sistematica.

    Le cause di disapplicazione, invece, faranno riferimento distintamente solo al test di operatività e solo al test sulla perdita sistematica, in modo indipendente, da indicare rispettivamente al rigo RS116 colonna 2 (per l’operatività) e colonna 3 (per la perdita sistematica).

    Le cause di esclusione da indicare al rigo RS116 colonna 1, che implicano l’esclusione sia dal test di operatività che da quello sulla perdita sistematica, sono:

    • soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali: codice 1;
    • soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta: codice 2 (è il periodo di costituzione della società, a prescindere dall’effettivo inizio dell’attività produttiva);
    • società in amministrazione straordinaria: codice 3;
    • soggetti emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati: codice 4;
    • società esercenti pubblici servizi di trasporto: codice 5;
    • società con un numero di soci non inferiore a 50: codice 6;
    • società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità: codice 7;
    • società in stato di fallimento, di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo: codice 8
    • società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale: codice 9;
    • società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale: codice 10;
    • soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità fiscale pari o superiore a 9, anche a seguito di adeguamento: codice 11;
    • società consortili: codice 12.

    Le cause di disapplicazione della sola disciplina sulle società non operative, da indicare sul rigo RS116 colonna 2, sono:

    • società sottoposte a procedura concorsuale: codice 2;
    • società sottoposta a sequestro penale o confisca: codice 3;
    • soggetti i cui immobili sono concessi in locazione a Enti pubblici o locati a canone vincolato: codice 4 (in questo caso la disapplicazione opera parzialmente nei limiti alle immobilizzazioni in oggetto);
    • società che detengono partecipazioni immobilizzate in società non di comodo, in società escluse dalla disciplina (anche a seguito di accoglimento dell’interpello), in società collegate non residenti: codice 5;
    • soggetti che hanno ottenuto l’accoglimento dell’interpello disapplicativo per un periodo d’imposta precedente e le cui condizioni oggettive non sono mutate: codice 6 (codice 7 in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto);
    • società che esercita esclusivamente attività agricola: codice 8;
    • società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza: codice 9;
    • società in liquidazione volontaria che in una precedente dichiarazione si sono impegnate a chiedere la cancellazione dal REI: codice 99.

    Le cause di disapplicazione della sola disciplina sulle società in perdita sistematica, da indicare sul rigo RS116 colonna 3, sono:

    • società sottoposte a procedura concorsuale: codice 2;
    • società sottoposta a sequestro penale o confisca: codice 3;
    • società che detengono partecipazioni immobilizzate in società non di comodo, in società escluse dalla disciplina (anche a seguito di accoglimento dell’interpello), in società collegate non residenti: codice 4;
    • soggetti che hanno ottenuto l’accoglimento dell’interpello disapplicativo per un periodo d’imposta precedente e le cui condizioni oggettive non sono mutate: codice 5 (codice 6 in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto);
    • società che conseguono un Margine operativo lordo positivo: codice 7;
    • società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza: codice 8;
    • soggetti che conseguono un risultato positivo per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative: codice 9;
    • società che esercita esclusivamente attività agricola: codice 10;
    • società congrue e coerenti agli Studi di settore negli anni 2015, 2016, 2017 o con punteggio ISA pari o superiore a 9 negli anni 2018, 2019: codice 11 (ipotesi valide anche a seguito di adeguamento);
    • società che si trova nel primo periodo d’imposta: codice 12;
    • società in liquidazione volontaria che in una precedente dichiarazione si sono impegnate a chiedere la cancellazione dal REI: codice 99.
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    Sospensione contributi Decreto Ristori: riguarda ottobre o novembre?

    Tra le misure di sostegno alle imprese istituite dal recente decreto Ristori c'è la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali INPS e INAIL  "dovuti per la competenza del mese di novembre 2020", che potranno essere efettuati a partire dal 16 marzo 2021 anche in 4 rate , senza interessi ne sanzioni.

    Vedi in merito Decreto Ristori le misure sul lavoro e famiglie.

    Qui il testo integrale del decreto legge 137/2020.

    La formulazione letterale della norma riportata sopra , è piuttosto chiara, e si  riferisce agli importi  da evidenziare  nel flusso di Uiemens di novembre con scadenza di versamento  nel mese successivo , entro il prossimo 16 dicembre. La dicitura riferiti al periodo di paga.. da sempre anche nei documenti di prassi INPS identifica i contributi calcolati per quel mese e versati nel mese successivo

    L'interpretazione  viene confermata anche dalla stima complessi degli importi  in questione,  riportata nella relazione tecnica del decreto,  per la quale sono stati presi a riferimento gli  uniemens del mese di novembre 2019 con versamenti  a dicembre 2019.  

    La stampa specializzata evidenzia pero che molti operatori  interpretano la sospensione come riferita alla scadenza del 16 novembre,  quindi sui periodi di competenza ottobre 2020  . 

    Questo perche , secondo questa lettura,  il Dpcm è entrato in vigore il 24 ottobre (sabato) e  le aziende interessate  potrebbero fruire di un risparmio ben maggiore se potessero sospendere già il versamento in scadenza il 16.11 invece che quello del 16.12  . Infatti  nel mese di novembre,   con attivita sospese o ridotte  queste imprese ricorreranno con ogni probabilità agli ammortizzatori  sociali e i relativi contributi da versare saranno di importo molto inferiore. 

    Una tale intepretazione puo essere effettivamente condivisibile sul piano dell'intenzione ma non si riflette nel testo della norma. Ancora una volta quindi di dovra attendere un chiarimento da parte dell'istituto previdenziale , che si spera giunga con la giusta celerita visto che la scadenza del 16 novembre è piuttosto vicina..

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    Aumento pensioni invalidità: domande entro il 9 ottobre

     Pubblicata ieri la circolare INPS  n. 107 del 23.9.2020 sull'aumento delle pensioni di invalidità civile a norma del decreto 104 2020 "Agosto" .

     L'istituto chiarisce le modalità di applicazione del cosiddetto "incremento al milione" , cioè l'adeguamento all'importo delle pensioni minime richiesto dalla sentenza della Corte Costituzionale  n. 152 del 23 giugno 2020   che aveva giudicato "irragionevole e discriminatorio"  il requisito anagrafico di sessanta anni finora previsto "perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età" .

    Il decreto agosto prevede quindi l'aumento a 516,46 euro delle   prestazioni assistenziali mensili  agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensioni di inabilità.In precedenza l'importo era circa la metà e solo al compimento  dei 60 anni  il percettore maturava il diritto  all'importo che oggi viene assicurato a tutti Necessario  però fare specifica richiesta all'INPS .

     Vediamo i requisiti e le modalità per la domanda riepilogati nella circolare.

    REQUISITI ANAGRAFICI

     Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.

    REQUISITI DI REDDITO

     Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali  per il 2020 :

     a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

     b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:

    •  redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
    • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

     Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

     Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia:

    •  i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, 
    • i redditi tassati alla fonte,
    •  i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

     Al contrario non concorrono al calcolo reddituale  i seguenti redditi: 

    • il reddito della casa di abitazione, 
    • le pensioni di guerra,
    •  l’indennità di accompagnamento, 
    • l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
    • i trattamenti di famiglia, 
    • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

    MODALITA' PER LA DOMANDA

    Agli interessati è riconosciuta anche la maggiorazione della quattordicesima e se di età  inferiore ai sessanta anni, in presenza dei  requisiti richeisti , devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento

     Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, MA la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.

     Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda  entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020. La circolare non specifica se è in corso di implementazione una procedura telematica dedicata,  si presume quindi che si debbano utilizzare i canali già presenti sul sito www.inps.it- prestazioni e servizi- pensioni inabilità.

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    Transfrontalieri: in Gazzetta il decreto sui distacchi

    E' stato pubblicato  in Gazzetta Ufficiale il  decreto legislativo n. 122 del 15.09.2020 sul distacco transfrontaliero dei lavoratori,  che recepisce l'ultima direttiva europea in materia, la n. 2018/957.  Il tema è di grande importanza  perché sono ben 17 milioni e mezzo di lavoratori in Europa che vivono e lavorano in un paese diverso da quello di origine, sia di paesi membri , soprattutto dell'Est, che  di paesi extra-UE (Ucraina, Turchia, Albania), in forma equiparata ai residenti .

    Vediamo le novità introdotte dalla direttiva del 2018, che tra l'altro  hanno trovato conferma in molte sentenze della Corte di Giustizia europea 

    • Primo obiettivo è il contrasto al distacco transfrontaliero “fraudolento”, per far emergere le società che hanno solo di fatto una sede in un diverso Stato. Con un regolamento dello scorso anno (n. 1149/2019) si è costituita l’Autorità Europea del Lavoro al fine di garantire che ogni paese svolga controlli seri in materia . Con questa finalità l' art. 3, par. 1bis dir. 2018/957 prevede  che il distacco non possa superare i 12 mesi (prorogabili fino  18 dallo Stato membro in cui il servizio è prestato), che prima potevano arrivare anche a 5 anni . Restano altresì vietati i distacchi (catena”) per sostituire lavoratori già presenti all;estero nelle medesime mansioni. 
    • Vengono ricomprese anche le agenzie di somministrazione 
    •  le voci che compongono la retribuzione individuale devono essere perfettamente distinte e individuabili per scongiurare i finti rimborsi  che aggirano il versamento della  contribuzione previdenziale. 
    • Si stabilisce  che venga realizzato , con il contributo di tutti gli Stati, un sito web in tutte le lingue  utilizzate dai lavoratori transfrontalieri   che informi  dettagliatamente dei propri diritti  i lavoratori espatriati.

    Vediamo piu in dettagli alcuni stralci dei nuovi articoli inseriti nella normativa precedente:

    Art. 1-bis  Sono  considerate   parte   della   retribuzione   le indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco  che  non  sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennita sono rimborsate dal datore di  lavoro  al  lavoratore  distaccato  secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell'impresa distaccante.  Se  tale  disciplina non stabilisce se taluni elementi delle  indennita'  riconosciute  al lavoratore per il distacco sono versati a titolo  di  rimborso  delle>spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno>parte della retribuzione l'intera indennita considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.

    2-bis. Il   presente  decreto  si   applica  alle  agenzie   di  somministrazione di lavoro stabilite  in   uno  Stato  membro   diverso  dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice  con  sede  nel medesimo o in un altro Stato membro uno o piu' lavoratori da tale  ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale  di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unita'  produttiva o altra impresa, anche appartenente  allo   stesso  gruppo, che ha sede in Italia; in tal  caso   i  lavoratori  sono   considerati  distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione  con  la   quale  intercorre il rapporto di lavoro.  Il   presente  decreto  si  applica  altresi' alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in  uno  Stato membro diverso dall'Italia  che   distaccano  presso  un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unita' produttiva  in  Italia,  uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito  di  una    prestazione   transnazionale   di    servizi,   diversa    dalla  somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di  somministrazione; anche in  questo caso  il  lavoratore   e'  considerato  distaccato    dall'agenzia   di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.»; 

    Art. 4-bis (Distacco di lunga  durata). 

     –  1.  Se  la  durata effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori  distaccati si applicano, se piu' favorevoli, oltre alle condizioni di  lavoro  e di occupazione di cui all'articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni  normative e dai contratti collettivi  nazionali  e  territoriali  stipulati  da  organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente  piu' rappresentative sul piano  nazionale,  ad  eccezione  di  quelle  concernenti:          a) le procedure e le  condizioni  per  la  conclusione  e  la cessazione del contratto di lavoro;          b) le clausole di non concorrenza;           c) la previdenza integrativa di categoria. 

    2. In caso di notifica motivata al Ministero del lavoro  dal prestatore di servizi il distacco cui al comma 1 e' esteso fino ad un massimo di 18 mesi. Le  modalita secondo cui effettuare la notifica sono  stabilite  con  il  medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 2.     

    3. In caso di sostituzione di uno o piu' lavoratori  distaccati per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la  durata  del distacco  ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 2 è determinata dalla somma di tutti i periodi  di  lavoro  prestato  dai  singoli lavoratori. L'identita' delle mansioni  svolte  nel  medesimo  luogo e' valutata tenendo conto anche della natura  del  servizio  da  prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di  svolgimento  della  prestazione lavorativa.»;