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Responsabilità Sindaci: ok della Camera al tetto limite
In data 29 maggio la Camera ha approvato all'unanimità, e ora passa al Senato, il disegno di legge che limita le azioni di responsabilità nei confronti dei componenti dei collegi sindacali a un multiplo del compenso percepito.
In proposito il Deputato Marta Schifone prima firmataria del provvedimento ha dichiarato che: “Questo provvedimento è frutto di una fitta interlocuzione con il mondo delle libere professioni e di una volontà politica importante. La norma attuale è ingiusta e squilibrata, perché pone a carico dei sindaci una responsabilità illimitata sia dal punto di vista temporale che economico. Con il disegno di legge poniamo fine a questa stortura”.
Accolto con grande plauso il disegno di legge dal CNDCEC, che a voce del suo Presidente De Nuccio, ha parlato di: “un traguardo storico, un successo per i commercialisti italiani, ma anche per le imprese del nostro Paese e per il sistema economico nel suo complesso”.
Vediamo come verrebbe modificato l'attuale art. 2407 del codice civile.
Responsabilità collegio sindacale: le modifiche in arrivo
L'art 2407 del codice civile, in merito alla responsabilità dei Sindaci recita attualmente che: "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395"
Con la proposta di legge dell'Onorevole Marta Schiavone AC 1276 si prevederebbe di sostituire l'attuale formulazione dell'articolo 2407 del codice civile, dal seguente:
«Art. 2407. – (Responsabilità) – I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno ».
Attenzione al fatto che la limitazione che si vorrebbe introdurre consiste nella fissazione di un tetto massimo della responsabilità, parametrato all'importo dei compensi percepiti per l’incarico, secondo un metodo già sperimentato in diversi Paesi europei.
Il presidente ei Commercialisti, Elbano de Nuccio, sul tema aveva evidenziato si tratta di un altro passo estremamente significativo sulla strada che potrebbe portare ad un risultato molto importante per la professione.
Lo stesso De Nuccio concludeva dicendo che la perimetrazione della responsabilità civile dei componenti dell'organo di controllo è un obiettivo per il quale il Consiglio Nazionale si è sempre battuto.
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Imprese familiari: il ruolo della Carta di famiglia
In Italia, come noto, le imprese familiari costituiscono una colonna portante dell'economia nazionale.
Sono 11.635 le aziende a controllo familiare con fatturato superiore ai 20 milioni di euro presenti nel Paese (pari al 65,0% delle 17.901 totali), secondo l'ultimo monitoraggio dell'Osservatorio Aub di Aidaf (l'Associazione italiana delle aziende familiari), Università Bocconi e UniCredit. (Vedi maggiori dettagli all'ultimo paragrafo)
Le imprese familiari sono spesso di piccola o media dimensione, e la gestione fondata sui legami familiari è un elemento in grado sia di rafforzare che di complicare la loro struttura e crescita, soprattutto durante il delicato processo di passaggio generazionale.
Leggi anche Impresa familiare breve guida su fisco e previdenza e Impresa familiare in agricoltura
Il passaggio di consegne tra generazioni in un'impresa familiare, infatti non è solo un cambio di gestione ma rappresenta una vera e propria transizione culturale e organizzativa.
Il rallentamento economico causato dalla pandemia di COVID-19 ha accelerato i cambi al vertice, incidendo positivamente su crescita occupazionale e redditività delle imprese familiari, ma ha anche evidenziato la necessità di una pianificazione attenta e di regole chiare per prevenire conflitti e garantire una successione armoniosa.
La Carta di Famiglia, o Family Constitution, è uno strumento di origine anglosassone che sta guadagnando popolarità anche in Italia. Si tratta di un documento che stabilisce i principi e le regole che una famiglia imprenditoriale decide di adottare per guidare l'azienda e gestire le dinamiche interne, in particolare nel momento del passaggio generazionale.
Contenuti e Benefici della Carta di Famiglia
La Carta di Famiglia aiuta a definire criteri per l'ingresso in azienda, la carriera, l'assegnazione di ruoli direttivi e le politiche di remunerazione.
Si tratta di un documento scritto con la guida di un professionista , sottoscritto da tutti i membri della famiglia con diritti sull'azienda, piu utilmente in particolare quando i membri della nuova generazione sono ancora giovani.
Il documento puo includere diverse sezioni:
- Valori Familiari e Principi Aziendali: Codifica i valori da perseguire nel tempo, assicurando che le decisioni aziendali siano in linea con questi principi.
- Governance e Processi Decisionali: Stabilisce chiare linee guida per la governance aziendale e i processi decisionali, essenziali per la gestione quotidiana e il lungo termine della firma.
- Gestione dei Conflitti e della Successione: Offre un quadro per la gestione dei conflitti interni e facilita il processo di successione, prevenendo disaccordi e garantendo continuità.
- Ruoli e Retribuzioni: Definisce criteri oggettivi per la selezione di ruoli aziendali e la remunerazione, contribuendo a mantenere equità e meritocrazia.
- Conservazione del Patrimonio e della Reputazione: Tutela il patrimonio e la reputazione aziendale, regolamentando anche le attività dei membri della famiglia nei media e sui social network.
Carta di famiglia e ruolo del professionista
L'implementazione efficace di una Carta di Famiglia come detto richiede l'intervento di professionisti qualificati che comprendano non solo la struttura aziendale ma anche le dinamiche familiari. I migliori consulenti e avvocati specializzati in diritto societario e gestione delle crisi di impresa sono solitamente quelli che riescono a fondere l'analisi E il giusto equilibrio di tutti questi fattori per navigare al meglio nei mari agitati del mercato
La Carta di Famiglia emerge come uno strumento essenziale per le imprese familiari italiane, che desiderano proteggere la propria continuità operativa e successo attraverso le generazioni. Con il supporto giusto e una visione chiara, può trasformarsi da un semplice documento a un vero e proprio pilastro di stabilità e crescita.
Lo studio AIDAF 2024 sulle aziende familiari
La Cattedra “AIDAF – EY” di Strategia delle Aziende Familiari in memoria di Alberto Falck dell'Università Commerciale Bocconi di Milano, sostenutA anche da Borsa Italiana, Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi, e Fondazione Angelini, ha presentato a gennaio 2024 i risultati della XV edizione dell'Osservatorio AUB incentrato sul ricambio al vertice avvenuto nell’ultimo decennio nelle aziende familiari italiane e in particolare sulla ripresa dopo la pandemia da COVID.
Scarica qui la sintesi dello studio
L’Osservatorio rappresenta la più completa ed estesa rilevazione disponibile in Italia sulle aziende a controllo familiare che intende dare un aiuto a ricercatori, imprenditori, managers ed istituzioni a comprendere le caratteristiche uniche e i bisogni di questo particolare tipo di aziende.
In particolare, in questa rilevazione l’Osservatorio AUB mette in evidenza come la situazione di crisi dovuta alla pandemia ha comportato una sensibile accelerazione nel ricambio al vertice delle imprese familiari italiane.
la ripresa delle aziende familiari italiane dopo la pandemia si è confermata più sostenuta di quella che era seguita alla crisi finanziaria del 2008-2009, portando a un aumento delle persone occupate, cresciute del 7,3% rispetto a prima della pandemia (del 4,5% nelle imprese non familiari), e a una riduzione delle aziende con una situazione patrimoniale più debole
Inoltre è stato rilevato che le caratteristiche di governance delle imprese familiari sono in una fase di transizione verso modelli più strutturati rispetto alla prevalenza dell’Amministratore Unico. Come ha spiegato il curatore Fabio Quarato: “Non è che l’Amministratore Unico stia scomparendo, anche se le aziende con questo modello sono in lento calo da qualche anno. Il punto è che le aziende di questo tipo non sono più quelle che vanno meglio. La leadership collegiale è associata a performance migliori in questo triennio post-Covid, soprattutto nelle aziende più grandi che di solito anticipano tendenze destinate a consolidarsi.”
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Il recesso del socio nelle SPA non quotate secondo Assonime
Ciò che maggiormente differenzia una SPA quaotata sui mercati regolamentati da una non quotata, dal punto di vista dell’investitore, è la facilità con cui questi possa investire e, specialmente, disinvestire dalla società.
Per una società non quotata il disinvestimento passa ovviamente attraverso la cessione delle azioni, ma può passare anche dal recesso: in questa situazione sarà la società a liquidare la quota al socio che recede.
Quando una SPA è costituita a tempo indeterminato, il recesso del socio è garantito dall’articolo 2328 del Codice civile.
Il Caso n 3/2024 di Assonime
Del recesso del socio da SPA costitituita a tempo determinato si è occupata Assonime sul suo Caso n 3/2024, pubblicato il giorno 8 aprile 2024.
Assonime spiega che, in una SPA non quotata e costituita a tempo determinato, il recesso del socio è possibile in due situazioni che configurano altrettante modalità di recesso:
- recesso consensuale: il recesso è consentito al socio con il consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, in assenza di una clausola statutaria che disciplini la situazione:
- recesso ad nutum: è il recesso che avviene in conseguenza dell’attivazione di una clausola statutaria che prevede la possibilità di recedere dalla società, dietro manifestazione dell’intento da parte del socio.
Il recesso consensuale non rappresenta una vera e propria forma di recesso, ma va ricondo alla possibilità, prevista dall’articolo 1372 comma 1 del Codice civile, di sciogliere il contratto (di società in questo caso) “per mutuo consenso”.
In conseguenza di ciò, non trova applicazione la disciplina del recesso e il socio non ottiene la liquidazione della quota di diritto, che però può comunque venirgli concessa con l’accordo di tutti i partecipanti alla società.
La liquidazione del socio uscente può essere realizzata attraverso due modalità:
- attraverso l’acquisto di azioni proprie da parte della società, seguendo le prescrizioni previste dall’articolo 2357 del Codice civile;
- oppure, quando la prima modalità non è percorribile (ad esempio per assenza di riserve disponibili), attraverso una riduzione non proporzionale del capitale sociale, ammessa dietro consenso unanime di tutti i soci.
Se l’acquisto di azioni proprie, quando possibile, è una operazione che non presenta particolari sensibilità, lo stesso non può dirsi per la riduzione del capitale sociale; in quanto, una situazione del genere, richiede che vengano tutelati gli interessi degli altri soci e dei terzi.
Se l’interesse degli altri soci è, in un certo qual modo, tutelato dal fatto che il recesso, in questo caso, avviene dietro consenso unanime di tutti i soci partecipanti alla società, lo stesso non potrà dirsi per i terzi creditori, i quali possono fare opposizione, in base all’articolo 2445 del Codice civile.
In caso di accoglimento dell’opposizione può risultare preclusa la liquidazione del socio con risorse provenienti dalla società.
In questa situazione, i criteri di determinazione del valore della quota sono rimesi alla libera negoziazione tra le parti.
Per quanto riguarda, invece, il recesso ad nutum, che avviene in conseguenza dell’attivazione, da parte del socio, di una clausola statutaria che preveda esplicitamente la possibilità di recesso con un determinato preavviso, Assonime sottolinea come la sentenza numero 2629/2024 della Corte di Cassazione abbia stabilito la legittimità dell’esistenza di una tale clausola statutaria, ex articolo 2437 comma 4 del Codice civile.
Tale modalità di recesso costituisce una tipica forma di recesso e, di conseguenza ne segue i meccanismi previsti dalla normativa.
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Autotrasporto e Guida Sicura 2024-2025: formazione dei conducenti
Il Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’Autotrasporto di cose per conto di terzi con la collaborazione di RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti SpA, realizzano una seconda edizione della Campagna di formazione “Guidiamo Sicuro” per le annualità 2024 – 2025.
Il progetto avrà una durata di 24 mesi e consisterà nella formazione teorica e pratica di 1.800 conducenti appartenenti alle imprese regolarmente iscritte all’Albo Nazionale Autotrasporto.
La Campagna di formazione ha l’obiettivo di perfezionare le competenze e le conoscenze dei conducenti rispetto a modalità di guida sicure ed ecosostenibili, nonché diffondere le migliori tecniche di guida in modo da determinare minori consumi, una corretta manutenzione del veicolo, maggiore sicurezza stradale e conseguente sostenibilità ambientale.
A tale scopo il Comitato, in collaborazione con RAM, intende selezionare 1.800 conducenti di veicoli stradali adibiti al trasporto merci per conto terzi su tutto il territorio nazionale da avviare ai corsi di formazione.
Autotrasporto e formazione conducenti: come partecipare al Bando Guida sicura
La partecipazione alla procedura di selezione dei conducenti è consentita esclusivamente alle imprese che, alla data di pubblicazione del bando, risultino regolarmente iscritte all’Albo Nazionale Autotrasporto.
Ciascuna impresa richiedente può candidare alla selezione un numero illimitato di conducenti, purché gli stessi, alla data di pubblicazione del bando e per l’intera durata della campagna di formazione, siano titolari, soci, collaboratori o dipendenti dell’impresa richiedente.
Potranno accedere anche i partecipanti alla precedente edizione fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 6 ossia "si specifica che verranno ammessi prioritariamente i conducenti che non hanno già usufruito della formazione nella precedente Campagna Guidiamo Sicuro".
Per maggiori dettagli è possibile consultare il Bando 2024-2025.
Autotrasporto e formazione conducenti: presenta la domanda 2024
La domanda di partecipazione, da presentare tramite apposita piattaforma informatica le cui modalità di accesso e funzionamento sono reparibili sul sito del RAM, dovrà essere compilata in ogni sua parte e, una volta generata dalla piattaforma, dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa richiedente o da un procuratore generale o speciale (in tal caso deve essere prodotta la procura) e, di seguito, inviata tramite la medesima piattaforma a partire dalle ore 12:00 del giorno Lunedì 15 aprile 2024 fino alle ore 12:00 del giorno Lunedì 15 luglio 2024.
L’invio della domanda di partecipazione comporta accettazione integrale di tutte le clausole previste dal presente bando nonché impegno ad eseguire interamente la formazione (sessione di formazione teorica e pratica).
Autotrasporto e formazione conducenti: le lezioni
La Campagna di formazione prevede lo svolgimento di sessioni formative attinenti alle seguenti materie:
- Guida sicura: nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche svolte con l’obiettivo di adottare comportamenti di guida corretti nonché di imparare a riconoscere e prevenire le situazioni di pericolo;
- Guida ecosostenibile: nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche svolte con l’obiettivo di acquisire uno stile di guida che consenta di risparmiare carburante e diminuire l’usura del veicolo.
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Le prestazioni accessorie dei soci nelle società di capitali
In base all’articolo 2345 del Codice civile, oltre ai conferimenti, l’atto costitutivo di una SPA può stabilire l’obbligo per i soci di eseguire prestazioni accessorie, non consistenti in denaro, “determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento”.
La norma civilistica è scritta specificatamente per le SPA ma, pur non esistendo un esplicito rinvio normativo nella disciplina delle SRL, si ritiene che tale norma sia a queste per intero applicabile.
A sostegno di tale tesi è intervenuto il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 9 del 18 marzo 2004, con la quale viene affermato che “la mancanza di un espresso rinvio alla disciplina delle prestazioni accessorie nella SPA (articolo 2345 Codice civile) non fa venir meno la possibilità che l’atto costitutivo di SRL stabilisca l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie, determinandone contenuto, durata, modalità e compenso”.
L’inquadramento fiscale
Definita la legittimità di richiedere prestazioni accessorie ai soci, da effettuarsi nei confronti della società partecipata, dietro corrispettivo in denaro, il corretto inquadramento fiscale da applicarsi alla situazione, sia per i soci che per la società, non è scontato.
Il tema è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione, in seguito a interpello, numero 81/E del 11 marzo 2002, con la quale viene affermato che tali prestazioni debbano essere considerate collaborazioni coordinate e continuative, in considerazione della “mancanza del vincolo della subordinazione, la prevalenza del lavoro personale del socio che si svolge senza l’impiego di mezzi organizzati, la retribuzione periodica prestabilita, la continuità nel tempo della prestazione lavorativa e la coordinazione, che si realizza attraverso l’inserimento funzionale del socio prestatore nell’organizzazione economica della società”.
In conseguenza di ciò, è possibile quindi inquadrare dal punto di vista fiscale (e previdenziale) le prestazioni accessorie nel contesto del lavoro dipende, in quanto, in base alle previsioni del comma 1, lettera c-bis), dell’articolo 50 del TUIR, tali tipologie di reddito a tutti gli effetti “sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente”.
Non è affatto un caso, infatti, se oggi le prestazioni accessorie nelle società di capitali vengono spesso utilizzate, in modo più o meno forzato a seconda dei casi, per superare l’impossibilità di inquadramento degli amministratori come lavoratori dipendenti all’interno della società da loro partecipata.
Per quanto riguarda invece la società, gli importi corrisposti ai soci per prestazioni accessorie rappresentano “costi deducibili dal reddito d’impresa […] e concorrono a formare la base imponibile IRAP per l’ammontare spettante in ciascun periodo d’imposta ai soci obbligati alla prestazione accessoria, così come previsto dalla delibera assembleare”.
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Assemblee a distanza per società e associazioni fino ad aprile 2024
Con il decreto Milleproroghe 2024 convertito in Legge n 18 del 23 febbraio pubblicata in GU n 49/2024 è stata approvata la possibilità di svolgere a distanza le assemblee di società e associazioni, anche quando tale possibilità non sia prevista dallo statuto.
A regime, le modalità di svolgimento delle assemblee sono regolate dalle previsioni statutarie, le quali posso appunto prevedere, o non prevedere, la possibilità che queste vengano svolte con modalità telematiche.
Durante la fase emergenziale conseguente alla pandemia da Covid 19, il Legislatore aveva prodotto una disciplina in deroga, la quale appunto prevedeva la possibilità di svolgere a distanza le assemblee di società ed enti non commerciali, anche quando tale possibilità non era contemplata dallo statuto.
Più precisamente l’articolo 106 del DL 18/2020, il cosiddetto decreto Cura Italia, conteneva le “norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti”, disposte durante l’emergenza epidemiologica, che si sarebbero dovute espletare a distanza anche in assenza di espressa previsione statutaria, fino a quando “è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da Covid-19”.
Tale normativa transitoria è stata di anno in anno prorogata, l’ultima volta dal decreto Milleproroghe 2023 fino al 31 luglio dello stesso anno.
Con il decreto Milleproroghe 2024, in corso di definizione, tale possibilità è stata ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2024.
Dopo tale data (a meno di una nuova proroga), tornerà in vigore la previgente normativa a regime.
Cosa contiene la deroga
La disciplina transitoria, la cui efficacia è stata prorogata fino al 30 aprile 2024 prevede la possibilità, per società, cooperative, associazioni e fondazioni, di:
- svolgere le assemblee sociali parzialmente o totalmente con modalità virtuali, anche in deroga alle diverse previsioni statutarie;
- svolgere le assemblee sociali anche con modalità totalmente telematica, senza che ci sia la necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio;
- esprimere il voto nelle assemblee sociali con modalità elettronica o per corrispondenza, anche in deroga a eventuali previsioni statutarie contrarie, purché si riesca a garantire l’identificazione del votante.
La deroga non incide sui termini ordinariamente previsti per la convocazione delle assemblee, né per quelli relativi all’approvazione dei bilanci.
Anche in assenza di espressa previsione normativa, si ritiene che la deroga possa essere estesa anche alle riunioni dei Collegi sindacali e dei Consigli di amministrazione.
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Disabilità: in arrivo l’autorità Garante per la tutela dei diritti
Il Governo ha approvato in esame definitivo lo schema di decreto legislativo che istituisce un nuova autorità indipendente: il "Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità» che dovrà assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali.
Il testo del decreto ha ottenuto l’intesa della Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Alleghiamo in fondo all'articolo il testo fornito dalla presidenza del Consiglio
La decorrenza della nuova Autorità è prevista dal 1 gennaio 2025
Vediamo di seguito ulteriori dettagli sulle funzioni e le modalità di azione .
Garante persone con disabilità: la struttura organizzativa
Il Garante per la disabilità sarà organo collegiale composto dal presidente e da due componenti individuati tra persone di notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. (Non possono essere scelti tra persone che rivestono o abbiano rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante.
L'autorità, come il garante per la privacy , godrà di poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. A questa autorità si potranno rivolgere con richieste di tutela i cittadini disabili e il oro familiari ma il Garante avrà anche poteri di verifica diretta sipesioni e emanazione di linee guida in materia di difesa dei diritti delle persone disabili
Garante persone con disabilità: le funzioni
In particolare è previsto che il Garante eserciti le seguenti funzioni:
- a) vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai princìpi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e dagli altri trattati internazionali dei quali l’Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;
- b) contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie
- c) promuove l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini,
- d) riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati nonché dall’Autorità politica delegata in materia di disabilità Il Garante stabilirà le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni;
- e) svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
- g) formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte proponendo o sollecitando interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
- h) promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti in particolare nelle istituzioni scolastiche trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di disabilità sull’attività svolta;
- n) visita, con accesso illimitato ai luoghi, fle strutture che erogano servizi pubblici essenziali
- p) agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
- q) definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole.