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    Domanda Invalidità INPS online: istruzioni aggiornate

     La valutazione dell'invalidità può essere richiesta  sulla base della documentazione medica  allegata online  senza recarsi di persona alla sede INPS per la visita. Il nuovo servizio era stato comunicato dall'INPS con il messaggio  3315 del 1 ottobre 2021.

     II “Servizio di presentazione documentazione sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale”,   introdotto inizialmente per l'emergenza sanitaria COVID, consente la definizione dei verbali sanitari  per la richiesta di invalidità INPS  anche solo attraverso la valutazione agli atti, cioè dei documenti  sanitari , ed è ampliato dal 14 dicembre  2023 anche alle associazioni che rappresentano persone disabili e le loro famiglie (vedi ultimo  paragrafo)

    La commissione INPS  valuta i documenti e solo  nei casi in cui non li ritenga non sufficienti per una valutazione obiettiva,  convoca l'interessato a  visita diretta.

    Il   servizio  online consente  quindi di:

     – snellire il procedimento di verifica sanitaria

     – agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi per i quali recarsi a visita diretta potrebbe essere  disagevole.

    Con il messaggio 1060 del 17 marzo 2023  l'istituto   ha annunciato che tale servizio online diventa la modalità esclusiva di trasmissione della documentazione sanitaria.   Pertanto, la documentazione inviata attraverso altri canali, compreso l’invio tramite PEC, non sarà piu  presa in considerazione.

    ATTENZIONE Con il messaggio 77 dell' 8 gennaio 2024  si informa che è stata completata un’implementazione dei sistemi informatici anche per le attività delle Commissioni Mediche Integrate (CMI) relative alle prime istanze e agli aggravamenti nei territori in cui la prima visita è di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL).

    In questa prima fase sperimentale, per non interferire con le attuali modalità di lavoro , è necessario che l’ASL esprima la propria volontà di adesione al servizio, chiedendo quindi la relativa abilitazione   per il tramite della Direzione regionale o Direzione di coordinamento metropolitano dell’INPS di riferimento.

     A seguito della conclusione della fase sperimentale, il servizio verrà attivato presso tutte le ASL e ne sarà data comunicazione con apposito messaggio.

    Di seguito vediamo ulteriori dettagli sulla procedura disponibile 

    Il servizio “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile” 

    Dal 20 giugno 2022 attraverso il servizio online sul sito INPS i cittadini  possono inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria  per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria:

    •  di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche INPS operano in convenzione con le regioni) o
    •  o di revisione 

    ai fini delle indennità di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità. 

    Il cittadino deve dare  il consenso alla valutazione sugli atti . La documentazione sanitaria pervenuta    viene conservata negli archivi dell’Istituto e sarà sempre disponibile e consultabile per gli eventuali successivi accertamenti di revisione, di aggravamento o di verifica straordinaria ovvero per le attività del Coordinamento generale Medico Legale e della Commissione Medica Superiore.

    Tutti i cittadini, che 

    • hanno già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità  oppure che 
    • hanno già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione

    potranno chiedere di essere valutati attraverso la documentazione, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE).

    La procedura guida l’utente nell’allegazione della documentazione sanitaria, indicando una possibile classificazione dei file da inserire.

     La documentazione  sarà accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento. Il servizio è utilizzabile anche successivamente all'invio della domanda,  fino alla definizione del verbale sanitario. A conclusione dell’iter sanitario, tale funzione viene disabilitata.

    Il termine che il soggetto interessato dovrà rispettare per potersi avvalere  del servizio “Allegazione della documentazione Sanitaria” è stabilito dagli accordi tra l’INPS e l’ASL.

    La Commissione medica INPS si pronuncia con un verbale agli atti che verrà poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.

     Come detto in caso di documentazione insufficiente la commissione potrà convocare l'interessato a visita diretta. 

    Documenti  caricabili online anche da medici, patronati, associazioni 

    Dal 1 ottobre 2022  il servizio denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, è diventato fruibile anche da 

    •  medici certificatori e 
    •  operatori degli Istituti di Patronato che forniscono assistenza al cittadino 

    Il servizio  interessa:

    1. le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni;
    2. tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile

    Il messaggio 3574-2022  INPS, cui si rimanda per ulteriori dettagli, precisa che è possibile trasmettere la documentazione finché l’iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).

    Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati, i medici e gli Istituti di Patronato DEVONO fare si  che:

    •  alla fine del processo di allegazione non rimanga copia digitale dei documenti sanitari trasmessi nei sistemi e negli strumenti informatici utilizzati;
    •  non venga realizzata e successivamente custodita copia cartacea o in altro formato della documentazione sanitaria consegnata dal cittadino;
    •  al termine del processo di allegazione, sia restituita tutta la documentazione al cittadino.

    Con il messaggio 4454 del 14 dicembre 2023 viene comunicato che il servizio viene è esteso a tutte le Associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità, ANMIC, ENS, UIC e ANFFAS.   Le citate Associazioni di categoria possono utilizzarlo , per mezzo di un operatore abilitato, preventivamente profilato dall’amministratore delle utenze come: >Operatore funzione di allegazione sanitaria

    Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica con l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash).

    La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore.

    Invio domanda invalidità minori

    Nel messaggio  4212 del 22.11.2022   si precisa che la compilazione delle domande relative a minori comprende sia  dati sanitari che  dati  per la liquidazione di un’eventuale prestazione economica per cui:

    •  la selezione della qualifica “Genitore dichiarante” comporta l’obbligo di inserire anche i dati relativi all’altro genitore nella sottosezione “Anagrafica altro genitore”. Il genitore non dichiarante verrà informato  dall’Istituto (lettera raccomandata, PEC, e-mail o SMS)
    • per la  modalità “in contanti presso lo sportello”, se nella sezione “Rappresentante legale” sono stati inseriti entrambi i genitori, è necessario che l’altro genitore fornisca il consenso allegando  l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione quadro F successivamente al salvataggio dei dati inseriti) con le firme autenticate di entrambi i genitori oppure accedendo direttamente   al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali fo tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”.

    Nel messaggio 892-2023  è stata annunciata l'apertura anche  alle  associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS del canale telematico, con accesso  tramite identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS).

    Per  ulteriore  approfondimento   si ricorda che è  disponibile il  manuale “Domande di invalidità civile” tramite  l'apposito link presente sulle schermate della procedura.

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    Diritto annuale Camera di Commercio 2024: pubblicati gli importi

    Il MIMIT ha pubblicato con nota del 20.23.2023 n. 383421, le misure del diritto CCIAA 2024.

    Si ricorda che il diritto annuale è dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA (a norma dell'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23) per le finalità previste all'articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche. 

    Confermata la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale, come determinato per l'anno 2014, stabilita a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114. 

    Si riportano qui in allegato le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2024, evidenziando che le misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

    Inoltre, con il decreto 23 febbraio 2023, il MIMIT ha autorizzato, per il triennio 2023-2025, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto.

    Allegati:
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    Bonus musica 2023: dove indicarlo nel Modello Redditi

    La detrazione al 19% per le spese sostenute nel corso del 2022 per l'iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

    • conservatori di musica, 
    • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute,
    • a scuole di musica iscritte nei registri regionali,
    • nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione,

    per lo studio e la pratica della musica, il cosiddetto  Bonus Music trova spazio nel Quadro RP del Modello Redditi PF 2023

    Bonus musica nel Modello Redditi PF 2023

    Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. (Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni).

    In generale la detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico, come per esempio i figli.

    Inoltre, la detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto ad esempio i genitori, ma in questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.

    Attenzione va prestata al fatto che la spesa complessiva non può comunque superare 1.000 euro per ciascun ragazzo e se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi del QUADRO RP Oneri e spese.

    In particolare, vanno compilati più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice "45" nella colonna 1 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo nella colonna 2.

    La spesa è detraibile anche se sostenuta per familiari fiscalmente a carico.

    Infine, è bene sottolineare che per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con:

    • versamento postale o bancario, 
    • ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, 
    • assegni bancari e circolari
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    Indennità accompagnamento: comunicazione online per i ricoveri

    L’indennità di accompagnamento (di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18),  è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata

    •  l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure
    •  l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

    Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.

    L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

    La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

    Indennità accompagnamento domanda semplificata

    Nel Messaggio n. 1930 dell' 8 maggio 2018 l'Inps  ha fornito  indicazioni sulle modalità di accesso semplificato all'indennità di accompagnamento per ultrasessantacinquenni  (Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e articolo 1, comma 3, della legge 21 novembre 1988, n. 508)

      Gli adempimenti  per la  concessione dei benefici di invalidità civile e le indennità di accompagnamento  sono stati  infatti  riorganizzati e semplificati   per ridurre i tempi di erogazione dell'indennità.  Nello specifico è stata prevista la possibilità per il cittadino di anticipare al momento della presentazione della domanda di invalidità civile le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello AP70, di norma comunicate solo al termine dell’esito positivo della fase sanitaria

    Per quanto riguarda l'età che da diritto alla prestazione , va premesso che dal 1.1 2018 i requisiti anagrafici per la  prestazione, collegata all'indennità,  dell'assegno sociale sono fissati a  66 anni e 7 mesi . La nuova modalità di accesso riguarda comunque anche chi ha presentato le domande di accertamento sanitario avendo raggiunto il requisito anagrafico prima del gennaio 2018 , con il requisito precedente  (65 anni).

    Resta salva la possibilità per il richiedente di inviare il modello AP70 secondo le ordinarie modalità, dopo il completamento della fase sanitaria.

     Con il Messaggio n.4463 del 28 Novembre 2018, INPS  ha comunicato  che dal 1° gennaio 2019  la nuova modalità  entra a regime l. Si ricorda infatti che 

    Dichiarazione di ricovero in struttura pubblica per indennità di accompagnamento

    Con il messaggio 3347 del 27.9.  2023 viene annunciato un nuovo servizio telematico che consente di comunicare il ricovero presso una struttura pubblica dei titolari di indennità di accompagnamento .

    Per  questi casi INPS si è adeguato a un consolidato orientamento giurisprudenziale ed  ha riconosciuto il mantenimento del diritto all’indennità di accompagnamento  anche in presenza di ricovero gratuito,  previo rilascio di idonea documentazione da parte della  struttura di ricovero.

    Infatti si riconosce che la prestazione non deve essere sospesa nel caso di invalido la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali renda necessaria l’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un’assistenza completa, 

    Per garantire la continuità della prestazione la dichiarazione deve essere presentata :

    • dagli utenti (titolari o amministratore di sostegno/rappresentante legale) 
    • al termine del periodo di ricovero di durata superiore a 29 giorni, 
    • accedendo al sito www.inps.it con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS) e seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”.

    Oltre all’indicazione delle date di inizio e fine ricovero, deve essere allegata  la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante che la prestazione fornita dalla struttura  non esauriva tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessitava per la vita quotidiana

    ATTENZIONE Non devono essere allegati certificati sanitari, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.

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    Veicoli disabili: chiarimenti sulle certificazioni per l’IVA agevolata

    Con la Risoluzione n. 40 del 7 luglio le Entrate replicano ad una Associazione istante che pone un quesito sulle semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità. In particolare, con la richiesta di consulenza giuridica specificata è stato esposto quanto segue.

    L’Associazione istante rappresenta di svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale a favore e nell’interesse generale della comunità in materia di mobilità personale, guida e trasporto pubblico e privato, con particolare riguardo alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
    L’Associazione evidenzia che la legge 9 novembre 2021, n. 156, in sede di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, ha introdotto l’articolo 1 bis rubricato “Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità”, che consente ai soggetti con ridotte o impedite capacità motoie permanenti, abilitati alla guida, di acquistare un veicolo fruendo dell’aliquota IVA agevolata del 4 per cento presentando una copia “semplice” della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.
    Inoltre, l’Associazione fa presente che l’articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha novellato la legge 9 aprile 1986, n. 97 aggiungendo all’articolo 1 il comma 2-bis che amplia la platea dei beneficiari anche agli invalidi in possesso di c.d. “foglio rosa” prevedendo che il beneficio decada «qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».
    Al riguardo, l’Istante rappresenta di aver rilevato, dopo l’introduzione delle predette disposizioni di semplificazione, comportamenti non uniformi da parte di operatori commerciali in merito alla cessione di veicoli agevolati a favore di soggetti riconosciuti invalidi con ridotte o impedite capacità motorie. 

    Ciò posto essa chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni richiamate.

    Alla luce dell’evoluzione del quadro di riferimento riepilogato dalla stessa agenzia e cui si rimanda, le Entrate con la risoluzione chiariscono che a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l’acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza dal richiamato articolo 8 della legge n. 449 del 1997, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento presentando la seguente documentazione: 

    • copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada; 
    • atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione. 

    Pertanto, ai fini dell’applicazione della predetta aliquota Iva ridotta del 4 per cento, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre. 

    Con riferimento all’ulteriore quesito relativo alla possibilità da parte dei soggetti interessati di poter produrre il c.d. “foglio rosa” (cfr. articolo 122 del Codice della Strada) che contenga la prescrizione degli adattamenti alla guida, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, si ritiene di fornire una soluzione positiva alla luce del tenore del comma 2-bis dell’articolo 1 della legge n. 97 del 1986, in precedenza richiamato. 

    Pertanto, ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento il soggetto interessato può produrre anche il “foglio rosa” che rechi l’indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che «Il beneficio della riduzione dell’aliquota […] decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».

    Allegati:
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    Informazioni tariffarie vincolanti (ITV): chiarimenti sulla procedura centralizzata

    Con la Circolare 11 del 31/03/2023 le Dogane hanno fornito chiarimenti circa la procedura di richiesta e rilascio delle Informazioni Tariffaria Vincolanti (ITV).

    Il procedimento in esame definisce i passaggi relativi alla richiesta, rilascio e gestione delle ITV attraverso l’apposito sistema informatico, denominato Electronic Binding Tariff Information (EBTI), che tramite l’interfaccia elettronico (Generic Trader Portal – GTP) messo a disposizione degli operatori economici, consente di gestire lo scambio di tutte le informazioni ed il flusso della procedura in commento.

    Informazione tariffaria vincolante: che cos’è

    Uno degli aspetti principali dei flussi commerciali che interessano paesi extra-Ue è senza dubbio la classificazione della merce (oltre all’origine e al valore della merce), mediate la quale viene associato al prodotto un codice doganale dal quale è possibile determinare il valore dei dazi applicabili, l’origine doganale del prodotto (diversa dal concetto di provenienza), ma soprattutto è possibile conoscere eventuali formalità o restrizioni associate alla merce.

    Deve rilevarsi che la corretta classificazione delle merci non è sempre una procedura immediata o di semplici considerazioni, ma necessita spesso di un’approfondita analisi del prodotto.

    In considerazione di quanto sopra, prima di procedere ad analizzare la Circolare in esame, vale la pena chiarire cos’è e qual è la portata applicativa delle ITV nell’ambito del commercio internazionale.

    Le ITV, dunque, sono delle decisioni amministrative emesse dalle Autorità Doganali dello Stato membro in cui viene presentata l’istanza (da parte di chi ne abbia interesse) con le quali viene attribuito un codice doganale (Nomenclatura Combinata o Taric) ad un determinato prodotto e il cui valore della decisone si estende a tutti i paesi dell’Unione europea.

    In questo senso, il legislatore europeo ha inteso rafforzare e quanto più uniformare la disciplina relativa alla procedura di richiesta e rilascio delle ITV, le quali spesso risultano un valido ausilio per gli operatori economici che riscontrano difficoltà oggettive nell’attribuire il corretto codice doganale al prodotto da commercializzare.

    In sostanza, per evitare che non vi sia uniformità di decisioni a livello unionale, si è reso necessario implementare una procedura centralizzata di richiesta, rilascio e gestione delle ITV.

    Informazione tariffaria vincolante: richiesta, termini e validità

    Le istanze devono essere presentate esclusivamente tramite il formulario elettronico disponibile sul Generic Trader Portal. Eventuali istanze presentate attraverso canali diversi dal predetto portale europeo non sono prese in considerazione.

    Per accedere al Generic Trader Portal e presentare l’istanza, l’operatore economico deve essere in possesso:

    • Del codice EORI valido;
    • delle credenziali per l’accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUDM – Portale Unico Dogane e Monopoli) e,
    • delle autorizzazioni ai servizi UE, da richiedere preventivamente tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU).

    Dopo aver inviato la domanda tramite il citato portale europeo, l’operatore entro 7 giorni riceve la conferma di ricezione e il numero identificativo ITV.

    Nelle ipotesi in cui si rendesse necessario inviare campioni utili alla classificazione della merce oggetto di istanza ITV devono essere inviati all’Ufficio Tariffa e classificazione, Via Mario Carucci 71 – 00143 Roma, facendo riferimento al suddetto numero identificativo ITV.

    Ogni domanda di ITV può riferirsi ad una sola merce/articolo, fatte salve disposizioni specifiche, ad esempio quelle riguardanti i cosiddetti “assortimenti”.

    L’istante, oltre a indicare la natura della merce, deve fornire informazioni riguardo alla descrizione fisica, alla funzione o all’uso della stessa e alla sua composizione, al processo di fabbricazione, descrivendone le caratteristiche allegando, se opportuno, schede tecniche e documentazione commerciale, foto e qualsivoglia documentazione utile, riguardanti le caratteristiche del prodotto, nonché informazioni sulle operazioni doganali che si intende realizzare.

    Nella fase istruttoria l’Ufficio centrale inoltra la domanda di ITV, con gli eventuali allegati, all’Ufficio territorialmente competente in relazione alla sede legale dell’istante. 

    L’Ufficio locale, diversamente da quanto precedentemente previsto, entro 20 giorni dalla ricezione della stessa, trasmette una relazione all’Ufficio centrale, e per conoscenza all’Ufficio Affari Generali della Direzione Territoriale sovraordinata, riportando:

    • il proprio parere in merito alla classificazione della merce oggetto della ITV (di particolare importanza sono le informazioni specifiche relative alla merce qualora l’Ufficio abbia già avuto modo di esaminarla durante le ordinarie attività);
    • l’esistenza di eventuali contenziosi pendenti o definiti in capo al richiedente, vertenti sulla classificazione della merce oggetto della domanda ITV;
    • ogni altro elemento conoscitivo ritenuto utile nell’ambito della procedura di rilascio delle ITV.

    Nell’istruttoria, l’Ufficio centrale può avvalersi dell’ausilio dei laboratori chimici di ADM, i quali forniscono un referto di analisi corredato di parere tecnico. L’intervento dei Laboratori costituisce una importante fase endoprocedimentale nell’ambito della più ampia procedura di rilascio dell’ITV, seppure il parere espresso sulla classificazione non sia vincolante.

    Trascorso il termine di validità ordinario (3 anni) è possibile richiedere Il rinnovo di una ITV che consiste  nel rilascio di una nuova ITV, dotata di proprio numero di riferimento, avente ad oggetto la medesima merce ed intestata allo stesso titolare di una ITV che è ancora in corso di validità al momento della presentazione della domanda di rinnovo.

    L’Ufficio procede ad una completa istruttoria per valutare, tra l’altro, eventuali variazioni del prodotto nonché le possibili modifiche intervenute sulla NC, attività che richiede i medesimi tempi previsti per un rilascio ex-novo.

    La domanda, se ritenuta completa, viene accettata a sistema entro 30 giorni dalla sua registrazione. Nel caso in cui sia ritenuta incompleta, ai fini dell’accettazione, viene chiesto all’istante di fornire ulteriori informazioni e/o un campione rappresentativo della merce da classificare. L’ufficio centrale può concedere fino a 30 giorni di tempo per integrare l’istanza con quanto richiesto. In caso di mancata risposta del richiedente la procedura viene automaticamente interrotta a sistema.

    Dal momento dell’accettazione l’Ufficio ha a disposizione 120 giorni (più eventuali ulteriori 30) per il rilascio della ITV, fatte salve specifiche motivazioni per le quali si rende necessario sospendere i termini del rilascio per un tempo utile ad esperire apposite indagini o valutazioni nei consessi unionali preposti.

    Informazione tariffaria vincolante: notifica, diritto a essere sentiti, revoca e annullamento

    Ogni fase del procedimento di richiesta e rilascio di ITV prevede l’emissione di una notifica nei confronti dell’operatore coinvolto attraverso il portale EBTI

    Inoltre, ogni qualvolta venga posto in essere e/o pubblicato un atto di interesse del soggetto istante o già titolare di ITV, è possibile attivare l’inoltro di una c.d. “e-mail di alert”, che opera l’automatico invio di una comunicazione inerente alle notifiche presenti sul portale. 

    Nel caso di atti successivi al rilascio della decisione, nei quali si applica il diritto ad essere sentiti (ad esempio, revoca, annullamento, uso esteso etc..), ovvero in altri casi di necessità, l’Ufficio centrale competente provvede ad anticipare al destinatario, a mezzo PEC (o raccomandata A/R), l’atto in questione, unitamente all’invito ad acquisire le informazioni rilevanti nel Generic Trader Portal.

    Prima di adottare un atto che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, tramite il Portale EBTI, vengono comunicate al richiedente le motivazioni poste a fondamento di un qualsivoglia provvedimento che potrebbe risultare lesivo dei suoi interessi (annullamento o, qualora previsto, revoca), al fine di concedere la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. 

    Le eventuali osservazioni dovranno pervenire entro il termine ordinario di 30 giorni, salvo sia espressamente fornita una indicazione differente. Decorso tale termine la decisione diventa definitiva ed è notificata al richiedente.

    Le ITV, oltre al caso di scadenza della decisione nei termini ordinari, cessano di essere valide a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche delle nomenclature o dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione della Commissione relativi alla classificazione di merci identiche o simili a quelle di cui alla ITV.

    In caso di cessazione di validità per i suddetti motivi le Autorità doganali non hanno l’obbligo giuridico di darne informazione al destinatario.

    La decisione di ITV può essere revocata quando non è più compatibile con:

    • note esplicative della nomenclatura combinata;
    • sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
    • decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane.

    Può essere altresì revocata una decisione di ITV nel caso di adozione di una decisione della Commissione in cui si chiede ad uno o più Stati membri di revocare specifiche decisioni ITV.

    In ogni caso, una ITV può essere revocata in ogni momento per casi specifici oltre, a casi di errori materiali.

    Le ITV vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dal richiedente. Di conseguenza, in tali casi, la decisione ITV è annullata con effetto ex tunc.

    In caso di annullamento della ITV non è previsto l’uso esteso e le importazioni di merci interessate dalla ITV annullata potrebbero essere oggetto di recupero ex post di eventuali dazi doganali non riscossi, a partire dalla data in cui decorrono gli effetti dell’annullamento della decisione ITV.

    Inoltre, deve rilevarsi che è sempre ammessa la possibilità di presentare ricorso mediante procedura rituale alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, avverso le decisioni ritenute sfavorevoli per l’istante oltre alle decisioni di revoca e annullamento delle ITV.

    Informazione tariffaria vincolante: uso esteso

    Su istanza di parte, da effettuarsi tramite il Generic Trader Portal, può essere concesso il c.d. “uso esteso” (o “periodo di grazia”) della ITV che è stata revocata.

    In tal caso, l’ITV revocata può ancora essere utilizzata limitatamente ai contratti vincolanti che erano stati conclusi dal titolare in base alla decisione e prima della sua revoca o cessazione della validità.

    Tale istituto, che si fonda sulla tutela del legittimo affidamento, ha lo scopo di evitare che gli operatori siano penalizzati da circostanze imprevedibili. L’uso esteso può essere concesso soltanto in situazioni specifiche e se sono soddisfatte determinate condizioni di seguito elencate:

    • l’operatore ha stipulato contratti vincolanti basati sulla decisione che ha cessato di essere valida o è stata revocata e i predetti contratti sono stati conclusi prima di tale data;
    • il periodo di uso esteso viene richiesto all’Autorità doganale che ha originariamente emesso la decisione entro 30 giorni dalla data in cui la decisione ITV cessa di essere valida o viene revocata, come da notifica sul Generic Trader Portal;
    • la misura che ha portato a invalidare o a revocare la decisione ITV non esclude la concessione di un periodo di uso esteso;
    • sono espressamente indicati, nella domanda di concessione dell’uso esteso, le quantità e i luoghi nei quali le merci saranno “sdoganate” nel periodo di uso esteso, unitamente ai contratti vincolanti in virtù dei quali saranno realizzate tali operazioni.

    L’autorizzazione viene emessa dall’Autorità doganale entro 30 giorni dalla data in cui sono ricevute tutte le informazioni necessarie all’adozione della decisione stessa.

    L’Ufficio centrale comunica il rilascio di tale autorizzazione di uso esteso anche agli Uffici territoriali interessati, i quali monitorano il corretto utilizzo della stessa e comunicano all’Ufficio centrale l’eventuale raggiungimento dei quantitativi autorizzati affinché possa, se del caso, interrompere anticipatamente a sistema la validità dell’autorizzazione in questione.

  • PRIMO PIANO

    Assistenza anziani: legge delega in vigore

    Il Ddl "Anziani"   il disegno di legge che  riforma  il sistema di assistenza per gli anziani è stato pubblicato in Gazzetta  Ufficiale il 30 marzo 023  nei tempi previsti dal PNRR. E la legge 33 del 30 marzo 2023 QUI IL TESTO

    Il disegno di legge  recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane" (C 977) fa parte delle missioni 5 e 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR . Era stato approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri  presieduto da Mario Draghi nel luglio  2023 e  impegna il Governo ad adottare misure volte all'invecchiamento attivo, alla promozione dell'autonomia e alla prevenzione delle fragilità, anche attraverso la revisione dell'assistenza domiciliare e il riconoscimento delle cure palliative.

    E' stato licenziato  a grande maggioranza  dal Senato  e dalla Camera Da aprile 2023 si lavorerà alla stesura dei decreti attuativi. Vediamo di seguito di cosa si tratta

    Ddl Anziani:  cosa prevede 

    ll testo è stato  predisposto  su impulso dell'exMinistro Orlando da esperti della Presidenza del Consiglio, del Ministero del lavoro del Ministero della salute e con la collaborazione di  52 organizzazioni firmatarie del Patto sulla non autosufficienza. Il positivo progresso del testo in Parlamento è stato salutato con soddisfazione anche dal nuovo ministro Calderone.

    La legge  intende introdurre un "sistema organico di assistenza agli anziani non autosufficienti" che preveda

    1. la  promozione di politiche pubbliche  rivolte all'invecchiamento attivo, 
    2. un più facile accesso ai servizi sanitari e sociali, 
    3. lo sviluppo di contesti urbani e piccoli centri  con abitazioni adeguate, accesso alla mobilità, luoghi di socializzazione e la solidarietà 
    4.  rafforzamento dell'assistenza domiciliare e il contrasto alle forme improprie di istituzionalizzazione. 

    Inoltre la disposizione prevede, in via sperimentale e progressiva, l'introduzione di una prestazione universale graduata, in sostituzione dell'indennità di accompagnamento: le persone anziane non autosufficienti potranno scegliere se riceverla come erogazione in denaro o sotto forma di servizi alla persona.

    Giova ricordare che attualmente sono 3,8 milioni  gli anziani non autosufficienti, il 5% della popolazione e che già nel  2030 si prevedono numeri raddoppiati (per non parlare della prospettiva a 20 anni).  

    Il nuovo sistema dovrebbe coordinare gli attuali tre attori che operano oggi per gli anziani ovvero:

    1. servizi socio sanitari delle Asl,
    2.  servizi sociali dei comuni,
    3. Inps con le prestazioni di invalidità civile e  indennità di accompagnamento

    L'intenzione è prima di tutto quella di ridurre  e semplificare l'iter di valutazione sanitaria sulla non autosufficienza  necessaria per ottenere i sostegni (oggi possono servire anche 5 procedure diverse)

    I criteri della riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti

    Nel testo del DDL si elencano i principi di fondo che animano la riforma e che i decreti legislativi dovranno attuare, ovvero 

    • promozione del valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni stagione della vita delle persone;
    • promozione e valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nell’associazionismo e nelle famiglie;
    • promozione di ogni intervento idoneo a contrastare i fenomeni della solitudine sociale e della deprivazione relazionale delle persone anziane;
    • riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio;
    • promozione di un approccio complessivo e organico all’età anziana in tutte le sue dimensioni   ai fini dell’accesso a un continuum di servizi;
    • riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità;
    • promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti
    • rafforzamento dell’integrazione e dell’interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti

    Si prevede l'istituzione di un  Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane

    Si stabilisce  che il Governo è delegato ad adottare,  non oltre il 31 marzo 2024, uno o più decreti finalizzati a

    1.  promuovere la dignità e l’autonomia delle persone anziane, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità nella popolazione anziana.
    2.  a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci l’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti.
    3. assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti, sulla base di specifici principi e criteri direttivi.