• PRIMO PIANO

    SocietĂ  estinta: i soci pagano le sanzioni tributarie

    La Suprema Corte con la pronuncia n 23341 del 29  agosto ha enunciato il seguente principio di diritto:

    “L’estinzione della società di capitali conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese integra un fenomeno successorio connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società con la conseguenza che i soci sono chiamati a rispondere anche per il pagamento della sanzioni tributarie nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all’art. 7 DL 30.9.2003, n. 769 [ndr. 269], convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003,  n 326 funzionale a evitare che gli effetti della sanzione ricadano su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria”.

    Nel caso di specie una Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso proposto dai soci di una srl avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione il maggior imponibile, ai fini IRES, IVA e IRAP  in conseguenza del controllo delle compravendite eseguite dalla società.
    L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP e la CTR ha parzialmente accolto l'appello.
    In particolare, ha ritenuto nullo l'avviso di accertamento in quanto notificato al legale rappresentante e liquidatore della società, ormai cessata, mentre ha ritenuto corretti gli avvisi di accertamento notificati nei confronti dei soci (considerato che dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese i creditori sociali possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme riscosse da questi ultimi in base al bilancio finale di liquidazione), ad eccezione della parte relativa alle sanzioni.
    In merito a quest'ultimo profilo la CTR ha ritenuto che nei confronti dei soci difettasse il requisito della colpevolezza e che le sanzioni irrogate violassero l'art 7 DL 30.9.2003, n. 269.
    Avverso la sentenza della CTR  l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricordo in Cassazione.

    SocietĂ  estinta: i soci pagano le sanzioni tributarie

    La Suprema Corte con la pronuncia n. 23341 dello scorso 29 agosto ha sancito che i soci della società estinta pagano le sanzioni tributarie

    La Corte ha specificato che una volta disposta la cancellazione della società dal Registro delle imprese, l’ente, a tutti gli effetti, non esiste più e i soci succedono nei debiti ai sensi dell’art. 2945 del codice civile, limitatamente alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

    La Cassazione specifica che “Il fenomeno successorio sui generis regolato nell’art. 2495, comma 3, c.c. («che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l’estinzione della società e la morte di una persona fisica..», v. Cass., SS.UU., n. 6070 del 2013) presenta, quindi, una contiguità di tipo linguistico e descrittivo più che di tipo sostanziale rispetto alla disciplina delle successioni regolate nel secondo libro del codice civile. Di conseguenza non può trovare applicazione l’art. 8 DLgs. n. 472 del 1997 («L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.»), non essendoci alcun margine per qualificare l’estinzione della società e la morte della persona fisica come «casi simili», ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell’art. 12, secondo comma, prel. ai fini dell’interpretazione analogica”.

    Occorre per completezza specificare che questo recente orientamento non è in linea con altri precedenti che in base all'art. 8 del DLgs. 472/97 stabilisce che “l’obbligazione per il pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.

    la Cassazione aveva sancito che, in ragione di questo principio, le sanzioni irrogate alla società cancellata dal Registro delle imprese non si trasmettono ai soci, anche in ragione della personalità della sanzione di cui all’art. 2 comma 2 dello stesso decreto (Cass. 9 agosto 2023 n. 24316, Cass. 20 ottobre 2021 n. 29112 e Cass. 7 aprile 2017 n. 9094), in contrasto con ciò che ha sancito la pronuncia di cui si è trattato, vedremo in futuro quale orientamento prenderà piede.

  • PRIMO PIANO

    Transfer pricing: documentazione nazionale in lingua italiana

    Con Risposta a interpello n 174 del 21 agosto le Entrate chiriscono che in materia di oneri documentali ai fini dei prezzi di trasferimento, solo il Masterfile può essere presentato in lingua inglese; la Documentazione nazionale deve essere presentata in lingua italiana.

    L'istanza presentata riguarda una società appartenente a un gruppo multinazionale che si interroga sulla possibilità di produrre la Documentazione Nazionale in materia di Transfer Pricing in lingua inglese, anziché in italiano. 

    La società espone che, data la complessità e i costi aggiuntivi legati alla traduzione del "Local File" in italiano, vorrebbe sapere se sia possibile presentare tale documentazione direttamente in inglese. 

    Le entrate negano questa possibilità vediamo il perchè.

    Transfer pricing: documentazione nazionale in lingua italiana

    L'Agenzia delle Entrate ha risposto che la Documentazione Nazionale deve essere redatta in lingua italiana, in conformità con le normative italiane e con le linee guida OCSE, che lasciano agli stati nazionali la decisione sulla lingua della documentazione. 

    Anche se esistono semplificazioni per gli allegati della Documentazione Nazionale che possono essere presentati in altre lingue, ciò non implica un riconoscimento implicito della possibilità di presentare l'intera Documentazione Nazionale in inglese. 

    Pertanto, la richiesta dell'istante è stata respinta, e la domanda relativa all'estensione di tale possibilità alle altre società del gruppo è stata considerata assorbita e non trattata ulteriormente. 

    Nell'istanza la società fa presente che nell’assolvere l'onere di documentare la relativa policy attuata all'interno del gruppo, ha predisposto il “Master file” e la “Documentazione Nazionale” con le modalità e nei termini previsti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 360494 del 23 novembre 2020.

    La documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi praticati è tuttavia prodotta in lingua inglese, in quanto lingua ufficiale del gruppo multinazionale. 

    Ma poiché nel caso in questione il provvedimento prevede che la “Documentazione Nazionale” debba essere redatta in lingua italiana (il solo “Master file” può essere presentato in una lingua diversa da quella locale), l'istante ha provveduto ad effettuare la sua traduzione, sostenendo quindi un specifico costo. 

    La società ha quindi chiesto all’Agenzia se, oltre al Master file, sia possibile presentare in lingua inglese anche la Documentazione nazionale.

    L’Agenzia ricorda prima di tutto il contenuto dell'articolo 1, comma 6, del Dlgs n. 471/97 (modificato dall'articolo 15 del Dlgs n. 158/2015), nel quale viene specificato che, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito del cosiddetto transfer pricing e da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non viene applicata alcuna sanzione se il contribuente, nel corso dell’attività istruttoria, consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel già menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

    La disciplina in questione, quindi, non prevede un obbligo a carico del contribuente, ma un onere qualora scelga di aderire a tale facoltà in un'ottica di adempimento spontaneo ottenendo, al contempo, il beneficio in termini di esimente sanzionatoria. 

    Più in particolare, anche l'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale del 14 maggio 2018 (Linee Guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) richiama il provvedimento del Direttore dell'Agenzia (il già citato provvedimento n. 360494 del 2020), in cui si stabilisce che la documentazione idonea è costituita da un documento denominato “Master file” e da un documento denominato “Documentazione Nazionale”. 

    In merito al requisito linguistico, il provvedimento indica che i due documenti debbano essere redatti in lingua italiana, ma il “Master file” può anche essere presentato in lingua inglese. 

    Allegati:
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    Aumento imposta sostitutiva per chi trasferisce la residenza in Italia dal 10 agosto 2024

    L’art. 2 del d.l. 9 agosto 2024, n. 113 – Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.- pubblicato in GU n.186 del 9-8-2024 in vigore dal 10-8-2024 prevede l’aumento da 100.000 euro a 200.000 dell’ imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

    A chi si applica

    La modifica dell’art. 24 bis, c.2 del Tuir si applica ai soggetti che trasferiscono in Italia la residenza successivamente al 10 agosto 2024 e vuole essere un trattamento fiscale agevolato sui redditi di fonte estera, per chi desidera stabilirsi in Italia mantenendo vantaggi fiscali su redditi prodotti all'estero.

    Per beneficiare del regime c.d. dei neo-domiciliati, è necessario soddisfare due condizioni fondamentali:

    • trasferimento della Residenza Fiscale in Italia
    • non  essere stato fiscalmente residente in Italia per almeno nove periodi d'imposta nei dieci anni precedenti l’esercizio dell'opzione.

    L'agevolazione può essere estesa ai familiari, purché anche loro soddisfino i requisiti sopra indicati.

    Quali Redditi Rientrano nel Regime

    Il regime si applica ai redditi di fonte estera, indipendentemente dalla modalità di possesso (diretto o indiretto, ad esempio tramite società non residenti o trust).  

    Non vi rientrano le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate nei primi cinque anni di validità dell’opzione che restano soggette alla tassazione ordinaria.

    Vi rientrano:

    • i redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati situati all'estero;
    • i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti (incluse le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società a fiscalità privilegiata); 
    • i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero;
    • i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate all'estero mediante una base fissa;
    • i redditi d'impresa derivanti da attività svolte da stabili organizzazioni all'estero;
    • le plusvalenze conseguite per effetto della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti (incluse le plusvalenze derivanti da partecipazioni in società a fiscalità privilegiata);
    • i redditi diversi derivanti da attività svolte all'estero e da beni che si trovano all'estero.

    Si considerano, inoltre, prodotti all'estero:

    • i redditi d'impresa prodotti all'estero in assenza di S.O.;
    • gli interessi dei conti correnti bancari e postali percepiti da non residenti;
    • le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società quotate realizzate da non residenti.

    Esercizio, Revoca dell’Opzione e Cause di Decadenza

    L’imposta sostitutiva fissata all’origine in un importo forfettario di 100.000 euro annui per il soggetto principale viene ora elevata a 200.000 euro mentre invariato resta l’importo per ciascun familiare incluso nel regime previsto in euro 25.000.

    Il regime in commento è opzionale e si esercita con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza, o al periodo d’imposta successivo.

    L'opzione ha la durata di quindici anni dal primo periodo di validità – anche per i familiari a cui è stato successivamente esteso il regime.

  • PRIMO PIANO

    Capital gain non residenti: il perimetro spiegato dall’Ade

    Con la Circolare n 17 del 29 luglio le Entrate approfondiscono le novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 sul Regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti.

    In particolare, l’articolo 1, comma 59, lettera a), della legge di bilancio 2024 introduce il comma 2-bis all’interno dell’articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), rubricato «Plusvalenze», recante i criteri di determinazione delle  plusvalenze riconducibili a specifiche fattispecie individuate dall’articolo 67 del TUIR e da quest’ultimo ricondotte nella più ampia categoria reddituale dei c.d. “redditi diversi”, purché non costituiscano redditi di capitale ovvero non siano conseguite nell’esercizio di arti e professioni o d’imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

    Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR contiene una modifica al regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, prevedendo, in particolare, che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del TUIR, poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del citato TUIR.

    Tale intervento legislativo estende, dunque, il trattamento fiscale di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption), riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze

    derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e ivi privi di stabile organizzazione.

    E' bene evidenziare che la norma si applica alle società e agli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir, residenti in uno Stato Ue o See, a condizione che siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società – e, quindi, che non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci – e che abbiano una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale, o enti commerciali. 

    Tali soggetti devono essere assoggettati ad un’imposta paritetica all’Ires nello Stato di residenza, intendendosi con ciò, a titolo d’esempio, una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, della direttiva 2011/96/UE.
    Inoltre, nel caso in cui tali soggetti abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ai fini dell’applicabilità del comma 2-bis, la partecipazione non deve essere contabilmente e funzionalmente connessa alla stabile organizzazione dovendo, invece, essere riconducibile all’entità non residente.

    Vediamo i dettagli.

    Capital gain non residenti: regole di tassazione

    Con riferimento alla determinazione del reddito derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate, con il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR, si prevede che le plusvalenze, aventi i requisiti sopra descritti, «per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate».
    Ai fini della determinazione dell’ammontare di plusvalenza assoggettabile a tassazione, la norma dispone che la stessa, in misura pari al cinque per cento dell’intero importo, deve essere sommata algebricamente all’ammontare
    corrispondente
    (ossia il cinque per cento) dell’eventuale minusvalenza della medesima categoria.
    L’eventuale ammontare della corrispondente minusvalenza, non utilizzato in deduzione dell’eventuale plusvalenza nel corso del periodo d’imposta di realizzo (i.e. eccedenza), è riportato in deduzione fino a concorrenza del cinque per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto. 

    Ciò, come previsto dalla norma, a condizione che l’eccedenza sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate.
    Il comma 59 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, con la lettera b), introduce una norma di coordinamento mediante la quale le plusvalenze previste dal nuovo comma 2-bis sono escluse dall’ambito di applicazione del comma 5
    dell’articolo 68 del TUIR.
    Al riguardo, infatti, come chiarito con la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2024, nell’ambito dei redditi diversi, viene creata una massa distinta, comprensiva esclusivamente delle plusvalenze e minusvalenze che rientrano nell’ambito del comma 2-bis. 

    Ne deriva che le minusvalenze conseguente  alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni de quibus sono deducibili esclusivamente dalle relative plusvalenze.

    Le plusvalenze e le minusvalenze che, ai fini della norma in esame, rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024, vale a dire quelle derivanti dalle cessioni di partecipazioni con effetto traslativo a decorrere dal 1° gennaio 2024; su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti relative alle altre masse.

    Le plusvalenze oggetto del comma 2-bis, determinate secondo le modalità anzidette, sono assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento per effetto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 46119, come modificato dall’articolo 1, comma 1000, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che  al secondo periodo, infatti, esclude specificamente dall’ambito applicativo

    dell’imposta sostitutiva solamente le plusvalenze indicate nel comma 4 dell’articolo 68 del TUIR (ossia le partecipazioni in soggetti residenti o localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata).

    A decorrere dalla data in cui le partecipazioni o i titoli assimilati posseduti integrano il requisito per essere considerati qualificati (i.e. raggiungimento di una determinata percentuale di possesso), si deve tenere conto di tutte le cessioni

    effettuate nel corso di dodici mesi solari (anche in due periodi d’imposta consecutivi, nonché nei confronti di soggetti diversi), al fine di verificare se le plusvalenze conseguite per effetto di tali cessioni siano riconducibili al regime 

    fiscale di tassazione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui al comma 2-bis in commento.

    Potrebbe, dunque, riscontrarsi che le frazioni di partecipazione cedute siano state assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 (con il meccanismo di cui all’articolo 68, comma 5, del TUIR), anche qualora

    inizialmente la loro somma non abbia consentito il raggiungimento della “soglia di qualificazione” ai fini del comma 2-bis.

    Laddove, nel successivo periodo d’imposta, ma sempre entro i dodici mesi, in ragione della cessione di ulteriori frazioni della medesima partecipazione, queste ultime, sommate alle precedenti21, consentano il raggiungimento delle “soglie di qualificazione” ai fini del comma 2-bis, la plusvalenza, così ottenuta, deve concorrere alla determinazione della base imponibile a cui applicare l’imposta sostitutiva del soggetto non residente con le regole sopra esposte.

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    Obbligo invio telematico documenti e-DAS ed e-AD prorogato al 1° Novembre 2025

    La nuova determinazione direttoriale delle Dogane posticipa nuovamente la scadenza per l'invio telematico dei documenti relativi ai prodotti soggetti ad accisa, fornendo ulteriore tempo per adeguarsi alle nuove procedure informatizzate.

    e-DAS ed e-AD e invio telematico: proroga necessaria

    Con la determinazione direttoriale prot. 345801/RU dell’11 giugno 2024 è stato previsto un nuovo rinvio relativo all’obbligo di presentazione in forma telematica del documento e-DAS e e-AD. Come è noto, Il primo documento serve a scortare i prodotti assoggettati ad accisa (assolta) per la movimentazione in ambito nazionale, il secondo, invece, è utilizzato per la circolazione in sospensioni di imposta dei prodotti soggetti alle imposte indirette previste dal Testo Unico delle Accise (TUA).

    L’obbligo di presentazione dei suddetti documenti in forma esclusivamente telematica è stato fissato al 1° novembre 2025. Invero, deve rilevarsi che l’applicazione dell’obbligo in esame è stato già più volte differito, da ultimo, con la determinazione direttoriale prot. n. 130294/RU del 7 marzo 2023, era stato previsto il differimento al 1° luglio 2024 per l’e-AD e al 1° ottobre 2024 per l’e-DAS.

    Nello specifico, la proroga è stata ritenuta necessaria dalle Dogane al fine di definire specifiche procedure per l’emissione dell’e-DAS nazionale per il trasporto di gas di petrolio liquefatti per carichi non predeterminati anche in relazione alla disciplina prevista per i destinatari non censiti.

    Allo stesso modo le Dogane hanno ritenuto opportuno prorogare i termini di attuazione dell’obbligo di presentazione dell’e-AD per valutare gli effetti sul sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli con particolare attenzione alla telematizzazione relativa agli oli lubrificanti e bitumi.

    In generale, deve rilevarsi che l’esigenza di avviare e definire al meglio un processo di informatizzazione nella movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa nasce dalla volontà del legislatore di arginare fenomeni elusivi. Pertanto, l’informatizzazione impatterà sempre più su tutti gli operatori che sono parte dei processi di produzione, trasformazione e deposito dei beni sottoposti ad accisa.

    Leggi anche EMCS tra novità su tracciati e interoperatività con AES: breve sintesi operativa

  • PRIMO PIANO

    Dichiarazione valutaria nel settore traffico commerciale marittimo e nautica da diporto

    Nelle more dell’implementazione di un sistema telematico per la trasmissione delle dichiarazioni valutarie, l'Agenzia delle Dogane ha adottato istruzioni specifiche per agevolare i soggetti obbligati al fine di rispettare le norme vigenti.

    La circolare n.15 del 29.05.2024 dell'Agenzia delle Dogane fornisce istruzioni dettagliate per la presentazione della dichiarazione valutaria e l'esecuzione dei relativi controlli per il traffico commerciale marittimo, crocieristico e della nautica da diporto, in conformità al regolamento UE n. 2018/1672 (Regolamento dell'Unione Europea relativo alla circolazione di denaro contante) e al D.Lgs. n. 195/2008 (d.lgs che recepisce il regolamento UE in materia di dichiarazione valutaria).

    Le istruzioni si applicano a tutte le navi e imbarcazioni utilizzate per scopi commerciali, trasporto passeggeri e unità da diporto. Tali istruzioni operative trovano applicazione dal 3 giugno 2024.

    Dichiarazione valutaria traffico commerciale marittimo e nautica da diporto: istruzioni modalitĂ  di presentazione

    1. Presentazione Fisica:
      • I soggetti obbligati devono consegnare fisicamente la dichiarazione valutaria presso l'ufficio doganale competente al momento del passaggio alla frontiera.
      • Questo obbligo si applica sia al deposito e alla registrazione della dichiarazione, sia all'utilizzo della pre-dichiarazione registrata sul sito dell'Agenzia delle Dogane.
    2. Presentazione Telematica a mezzo PEC in assenza di operazioni di imbarco/sbarco di denaro contante:
      • I comandanti/armatori di navi, imbarcazioni commerciali, passeggeri di unità da diporto e altri soggetti delegati o presenti a bordo, in alternativa alla modalità di presentazione  mediante consegna fisica, possono presentare la dichiarazione valutaria anche mediante PEC (posta elettronica certificata) prima dell'attraversamento della frontiera.
      • La PEC deve essere inviata all'Ufficio delle Dogane competente per territorio.
      • Tale modalità è prevista nel caso in cui il denaro contante trasportato, di importo pari o superiore a 10.000 euro, non venga materialmente sbarcato o imbarcato dal mezzo di trasporto.

    Dichiarazione valutaria traffico commerciale marittimo e nautica da diporto: esecuzione dei controlli

    • Anche nel caso in cui il denaro rimanga a bordo nel porto di arrivo o di partenza o in rada dopo l'attraversamento delle acque territoriali, è obbligatorio presentare la dichiarazione valutaria.
    • La modalità telematica non consente un immediato riscontro sull'esattezza degli elementi informativi, quindi non prevede il rilascio di un visto di convalida.

    Dichiarazione valutaria traffico commerciale marittimo e nautica da diporto: operazioni di imbarco/sbarco di denaro contante

    In presenza di:

    • operazioni di imbarco o sbarco di denaro contante
    • di importo pari o superiore a euro 10.000,

    i soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi dovranno obbligatoriamente recarsi fisicamente presso l’Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per l’ultimo punto d’uscita del territorio nazionale per il deposito e la registrazione della dichiarazione ovvero per il completamento della stessa.

    Con riguardo a tali casistiche, nei casi di approdo o sbarco al di fuori delle fasce orarie di operatività dell’Ufficio , ovvero laddove non sia presente un Ufficio delle Dogane nel Comune di sbarco/imbarco, al fine di poter disporre della prova di corretto adempimento dell’obbligo in questione, la dichiarazione deve essere anticipata telematicamente a mezzo PEC all’Ufficio territorialmente competente per la registrazione, e consegnata presso il medesimo Ufficio, ovvero quello limitrofo , nell’ambito della stessa regione,

    • al massimo entro il primo giorno utile successivo all’arrivo o
    • antecedente alla partenza per il deposito e registrazione della stessa ovvero il suo completamento.

    La ricevuta della PEC potrà essere esibita in caso di controllo antecedente alla presentazione fisica presso l’Ufficio competente.

  • PRIMO PIANO

    Azioni ricevute in donazione: come si calcola il valore di cessione

    Con Risposta a interpello n 114 del 23 maggio chiarisce il valore delle azioni di società non residente ricevute in donazione da un soggetto non residente.

    L'Istante,  residente  ai  fini  fiscali in  Italia,  intende cedere  639  azioni  di  una società  di  diritto belga ivi fiscalmente residente.

    Specifica che il patrimonio  della Società  Alfa  è  prevalentemente costituito dalla partecipazione di controllo in una società di diritto belga ivi fiscalmente residente, le  cui  azioni  sono quotate  presso Euronext Bruxelles    

    La titolarità da parte dell'Istante delle azioni della Società  Alfa deriva  dal conferimento operato dai genitori, entrambi fiscalmente  residenti  in  Belgio, delle  azioni  della  Società  Beta  in favore della Società Alfa avvenuto il 9 giugno 2017, a seguito del quale, il patrimonio netto di Alfa si è incrementato

    L'Istante dichiara che il conferimento non ha scontato alcuna imposizione diretta ai sensi della normativa belga

    Successivamente, il  10 luglio  2017, è avvenuta  una  donazione pro-­indiviso  da parte dei genitori nei confronti dell'Istante e dei suoi quattro fratelli e contestualmente lo scioglimento della comunione mediante la divisione delle stesseÍľ ad esito della quale, l'Istante ha ottenuto le Azioni Alfa. 

    La donazione ha scontato in Belgio le imposte di donazione nella misura del 3 per cento sul controvalore delle azioni donate. 

    Ciò posto, l'Istante chiede se, in caso di cessione futura delle Azioni Alfa, possa assumere il  valore normale, determinato ai  sensi  dell'articolo  9, commi  2 e  4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), come valore di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza di cui all'articolo 67, comma 1, del Tuir.

    Valore azioni ricevute in donazione e poi cedute: come calcolarlo

    L'Agenzia delle Entrate replica che, secondo il comma 6 dell'articolo 68 del Tuir, nel caso di acquisto per donazione, il costo delle azioni deve essere quello del donante, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di donazione
    La circolare del Ministero delle Finanze del 24 giugno 1998 specifica che per le partecipazioni ricevute in donazione si fa riferimento al prezzo pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso o al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, a quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione.
    Pertanto, l'Istante dovrà assumere come valore di acquisto delle Azioni Alfa quello determinato in proporzione al costo o valore di acquisto che le Azioni Beta avevano in capo ai genitori donanti, incrementato di ogni onere inerente alla relativa acquisizione, compresa l'imposta di donazione assolta dal donatario.

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