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    Ecobonus auto e moto 2024: prenotazioni dal 23.01

    Con avviso il MIMIT (ex mise) informa della pubblicazione della Circolare del 28 dicembre 2023 sull'ecobonus veicoli 2024 con tutte le regole per le domande dell'incentivo.

    I venditori potranno effettuare le prenotazioni dei contributi, per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024, nella piattaforma informatica, appositamente aggiornata dal gestore, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

    Scarica qui tutte le autodichiarazioni da allegare alla domanda divise per categoria.

    Ecobonus auto e moto 2024: prenotazioni dal 23 gennaio

    In dettaglio, dalle ore 10 del 23 gennaio sarà possibile inserire sulla piattaforma Ecobonus le prenotazioni per i contributi per l'acquisto di:

    • veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), 
    • L1e – L7e (motocicli e ciclomotori),
    • N1 e N2 (veicoli commerciali).

    Viene anche precisato che, il Ministero sta lavorando alla modifica del decreto vigente, al fine di migliorare l’incentivo, tenendo conto dell’andamento del mercato e delle esigenze dei consumatori. 

    La circolare 28.12.2023 precisa, nel dettaglio che, nelle more della pubblicazione del nuovo DPCM di ripartizione delle risorse e rimodulazione degli incentivi, gli importi dei contributi, i requisiti per il loro riconoscimento e gli stanziamenti delle risorse sono quelli di cui al DPCM 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., e all'art. 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2020, n.178, di seguito individuati.

    La circolare specifica che, al momento della prenotazione, e allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei suddetti contributi, sarà necessaria la presentazione delle seguenti dichiarazioni:

    • relativamente agli acquisti effettuati da persone fisiche, dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi, così come previsto dall’art. 2, comma 3, del DPCM 6 aprile 2022 (Allegato 1);
    • relativamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche che svolgono attività di car sharing con finalità commerciali, dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l’impiego del veicolo in car sharing con finalità commerciali, corredata dalla 4 copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità, con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi, come previsto dall’art. 2, comma 2, primo periodo, del DPCM 6 aprile 2022 (Allegato 2); 
    • relativamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche che svolgono attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal car sharing, dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’impiego del veicolo acquistato in attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal car sharing, corredata dalla copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità, con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo stesso in capo al soggetto beneficiario del contributo per almeno 12 mesi, come previsto dall’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del DPCM 6 aprile 2022, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del DPCM 4 agosto 2022 (Allegato 3); 
    • relativamente agli acquisti effettuati dalle piccole e medie imprese per la concessione dei contributi di cui all’art 2, comma 1, lettera f), del DPCM 6 aprile 2022, dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una relativa al possesso dei requisiti di PMI (Allegato 4), l’altra relativa all’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi (Allegato 5), entrambe corredate dalla copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità. 

    Attenzione, si evidenzia che i moduli (scaricabili qui), dopo essere stati debitamente compilati, firmati e datati dall’acquirente, dovranno essere inseriti dal venditore nella piattaforma.

    Per quanto concerne i veicoli di categoria da L1e a L7e, a decorrere dalla data di avvio delle operazioni, potranno essere, altresì, inserite nella piattaforma informatica le prenotazioni relative ai contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre, n. 178, nel limite di 30 milioni di euro per l’annualità 2024.

    Per tutte le misure su indicate, i venditori dovranno confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di apertura della prenotazione.

    Ecobonus auto e moto 2024: gli importi per categoria

    Il DPCM 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, per l’annualità 2024, prevede che le risorse destinate al riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti sono individuate in 610 milioni di euro, così ripartite anche a seguito delle rimodulazioni introdotte dall’articolo 12, comma 3, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198: 

    • a) 205 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
    • b) 245 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa; 2 
    • c) 120 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61- 135 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
    •  d) 5 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria da L1e a L7e nuovi di fabbrica non elettrici; 
    • e) 15 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria da L1e a L7e nuovi di fabbrica elettrici; 
    • f) 20 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica ad alimentazione esclusivamente elettrica. 

    La quota pari al 5% di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del DPCM 6 aprile 2022 è riservata complessivamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche o per le attività di car sharing o per le attività di autonoleggio con finalità commerciali 

    Per i veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, inoltre, l'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2020, n. 78 prevede che Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è riconosciuto nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024 alle medesime condizioni previste dal citato comma 1057, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati negli anni dal 2021 al 2026. 

    Allegati:
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    RC Auto e moto: come confrontare i prezzi sul sito del Ministero

    Il Decreto Legislativo n 184 del 22 novembre, pubblicato in GU n 290 del 13 dicembre, contiene diverse novità per l'RC auto in vigore dal 23 dicembre.

    Il decreto, che recepisce la direttiva 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di RC Auto, prevede alcune modifiche al Codice delle Assicurazioni Private e al Codice della Strada per garantire una maggiore tutela dell’assicurato.

    Decreto legisltivo RC auto: le principali novità

    Tra le principali novità, si prevedono deroghe all’obbligo assicurativo per i veicoli ritirati dalla circolazione o non idonei come mezzo di trasporto.

    Si disciplina il regime della sospensione della copertura assicurativa per tutti i veicoli, con particolari norme agevolate per i veicoli di carattere storico in ragione del loro valore collezionistico.

    Il decreto detta nuove regole anche per quanto riguarda l’obbligo assicurativo per i veicoli elettrici “leggeri”, che verranno individuati con apposito Decreto Interministeriale del Mimit e del Mit di concerto con il Ministero dell’Interno. 

    È stato precisato, inoltre, che l’obbligo di copertura assicurativa si considera adempiuto anche attraverso la stipula da parte di soggetti pubblici o privati di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli (assicurati “Corporate”) ricomprendendovi, per esempio, le attività di noleggio, sharing, rivendite di veicoli, utilizzo di flotte di autobus, autocarri, scuolabus.

    Inoltre, il MIMIT nel comunicato che annuncia il decreto ricorda le novità previste dalla la legge di Bilancio per il 2024 in materia di rischi catastrofali.

    In particolare, le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma con stabile organizzazione in Italia, dovranno stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti per assicurare i loro terreni, fabbricati, impianti e macchinari da eventuali danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali

    Infine, per abbassare i rischi e garantire la stabilità finanziaria del sistema assicurativo, si prevede in Manovra anche l’istituzione di un Fondo di garanzia dei rami vita al quale le imprese assicurative sono chiamate ad aderire.

    Preventivass: come confrontare i prezzi dell'RC auto

    Il decreto in oggetto prevede di introdurre l'art 132.1 dopo l'art 132 del codice delle assicurazione.

    Nel dettaglio si introduce il Preventivatore per il confronto dei prezzi dell'assicurazione  autoveicoli.

    I consumatori possono confrontare gratuitamente:

    • i prezzi,
    • le tariffe,
    • le condizioni contrattuali,

    delle imprese di assicurazione che forniscono copertura  nel ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'   civile derivante dalla circolazione dei  veicoli  a  motore,  attraverso  lo strumento indipendente denominato:

    • "Preventivass",  
    • consultabile  nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made  in Italy.

    Il decreto prevede che, il preventivatore è dotato delle seguenti caratteristiche:

    • a)  assicura  che  i  prestatori  di  servizi  ricevano  pari trattamento nei risultati di ricerca;
    • b) indica chiaramente l'identita'  dei  proprietari  e  degli operatori dello strumento di confronto;
    • c) enuncia i criteri chiari e oggettivi su  cui  si  basa  il confronto;
    • d) utilizza un linguaggio chiaro;
    • e) fornisce informazioni precise e  aggiornate  e  indica  la data dell'ultimo aggiornamento;
    • f)  e'  aperto  a  qualsiasi  prestatore   dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 1, mette a disposizione le informazioni pertinenti, include un'ampia gamma di offerte che copre  un  segmento significativo del mercato dell'assicurazione  autoveicoli  e,  se  le informazioni  presentate  non  forniscono  un  quadro  completo   del mercato, fornisce all'utente una  chiara  indicazione  in  tal  senso prima di mostrare i risultati;
    • g)  prevede  una  procedura   efficace   per   segnalare   le informazioni errate;
    • h) comprende una dichiarazione  indicante  che  i  prezzi  si basano  sulle  informazioni  fornite  e  fa  salvi  ulteriori  sconti applicabili in sede di sottoscrizione del contratto..
    Allegati:
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    Domanda Invalidità INPS online: istruzioni aggiornate

     La valutazione dell'invalidità può essere richiesta  sulla base della documentazione medica  allegata online  senza recarsi di persona alla sede INPS per la visita. Il nuovo servizio era stato comunicato dall'INPS con il messaggio  3315 del 1 ottobre 2021.

     II “Servizio di presentazione documentazione sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale”,   introdotto inizialmente per l'emergenza sanitaria COVID, consente la definizione dei verbali sanitari  per la richiesta di invalidità INPS  anche solo attraverso la valutazione agli atti, cioè dei documenti  sanitari , ed è ampliato dal 14 dicembre  2023 anche alle associazioni che rappresentano persone disabili e le loro famiglie (vedi ultimo  paragrafo)

    La commissione INPS  valuta i documenti e solo  nei casi in cui non li ritenga non sufficienti per una valutazione obiettiva,  convoca l'interessato a  visita diretta.

    Il   servizio  online consente  quindi di:

     – snellire il procedimento di verifica sanitaria

     – agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi per i quali recarsi a visita diretta potrebbe essere  disagevole.

    Con il messaggio 1060 del 17 marzo 2023  l'istituto   ha annunciato che tale servizio online diventa la modalità esclusiva di trasmissione della documentazione sanitaria.   Pertanto, la documentazione inviata attraverso altri canali, compreso l’invio tramite PEC, non sarà piu  presa in considerazione.

    ATTENZIONE Con il messaggio 77 dell' 8 gennaio 2024  si informa che è stata completata un’implementazione dei sistemi informatici anche per le attività delle Commissioni Mediche Integrate (CMI) relative alle prime istanze e agli aggravamenti nei territori in cui la prima visita è di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL).

    In questa prima fase sperimentale, per non interferire con le attuali modalità di lavoro , è necessario che l’ASL esprima la propria volontà di adesione al servizio, chiedendo quindi la relativa abilitazione   per il tramite della Direzione regionale o Direzione di coordinamento metropolitano dell’INPS di riferimento.

     A seguito della conclusione della fase sperimentale, il servizio verrà attivato presso tutte le ASL e ne sarà data comunicazione con apposito messaggio.

    Di seguito vediamo ulteriori dettagli sulla procedura disponibile 

    Il servizio “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile” 

    Dal 20 giugno 2022 attraverso il servizio online sul sito INPS i cittadini  possono inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria  per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria:

    •  di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche INPS operano in convenzione con le regioni) o
    •  o di revisione 

    ai fini delle indennità di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità. 

    Il cittadino deve dare  il consenso alla valutazione sugli atti . La documentazione sanitaria pervenuta    viene conservata negli archivi dell’Istituto e sarà sempre disponibile e consultabile per gli eventuali successivi accertamenti di revisione, di aggravamento o di verifica straordinaria ovvero per le attività del Coordinamento generale Medico Legale e della Commissione Medica Superiore.

    Tutti i cittadini, che 

    • hanno già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità  oppure che 
    • hanno già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione

    potranno chiedere di essere valutati attraverso la documentazione, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE).

    La procedura guida l’utente nell’allegazione della documentazione sanitaria, indicando una possibile classificazione dei file da inserire.

     La documentazione  sarà accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento. Il servizio è utilizzabile anche successivamente all'invio della domanda,  fino alla definizione del verbale sanitario. A conclusione dell’iter sanitario, tale funzione viene disabilitata.

    Il termine che il soggetto interessato dovrà rispettare per potersi avvalere  del servizio “Allegazione della documentazione Sanitaria” è stabilito dagli accordi tra l’INPS e l’ASL.

    La Commissione medica INPS si pronuncia con un verbale agli atti che verrà poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.

     Come detto in caso di documentazione insufficiente la commissione potrà convocare l'interessato a visita diretta. 

    Documenti  caricabili online anche da medici, patronati, associazioni 

    Dal 1 ottobre 2022  il servizio denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, è diventato fruibile anche da 

    •  medici certificatori e 
    •  operatori degli Istituti di Patronato che forniscono assistenza al cittadino 

    Il servizio  interessa:

    1. le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni;
    2. tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile

    Il messaggio 3574-2022  INPS, cui si rimanda per ulteriori dettagli, precisa che è possibile trasmettere la documentazione finché l’iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).

    Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati, i medici e gli Istituti di Patronato DEVONO fare si  che:

    •  alla fine del processo di allegazione non rimanga copia digitale dei documenti sanitari trasmessi nei sistemi e negli strumenti informatici utilizzati;
    •  non venga realizzata e successivamente custodita copia cartacea o in altro formato della documentazione sanitaria consegnata dal cittadino;
    •  al termine del processo di allegazione, sia restituita tutta la documentazione al cittadino.

    Con il messaggio 4454 del 14 dicembre 2023 viene comunicato che il servizio viene è esteso a tutte le Associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità, ANMIC, ENS, UIC e ANFFAS.   Le citate Associazioni di categoria possono utilizzarlo , per mezzo di un operatore abilitato, preventivamente profilato dall’amministratore delle utenze come: >Operatore funzione di allegazione sanitaria

    Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica con l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash).

    La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore.

    Invio domanda invalidità minori

    Nel messaggio  4212 del 22.11.2022   si precisa che la compilazione delle domande relative a minori comprende sia  dati sanitari che  dati  per la liquidazione di un’eventuale prestazione economica per cui:

    •  la selezione della qualifica “Genitore dichiarante” comporta l’obbligo di inserire anche i dati relativi all’altro genitore nella sottosezione “Anagrafica altro genitore”. Il genitore non dichiarante verrà informato  dall’Istituto (lettera raccomandata, PEC, e-mail o SMS)
    • per la  modalità “in contanti presso lo sportello”, se nella sezione “Rappresentante legale” sono stati inseriti entrambi i genitori, è necessario che l’altro genitore fornisca il consenso allegando  l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione quadro F successivamente al salvataggio dei dati inseriti) con le firme autenticate di entrambi i genitori oppure accedendo direttamente   al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali fo tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”.

    Nel messaggio 892-2023  è stata annunciata l'apertura anche  alle  associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS del canale telematico, con accesso  tramite identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS).

    Per  ulteriore  approfondimento   si ricorda che è  disponibile il  manuale “Domande di invalidità civile” tramite  l'apposito link presente sulle schermate della procedura.

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    Riforma fiscale: Dlgs in materia di Fiscalità internazionale pubblicato in GU

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28.12.2023 serie generale n.301 il decreto legislativo del 27 dicembre 2023 n. 209 in materia di fiscalità internazionale, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023). 

    Scarica qui il testo del Dlgs del 27.12.2023 n. 209 Fiscalità internazionale.

    Come precisato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, il testo introduce norme volte:

    • alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all’imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
    • a conformare il sistema d’imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (reshoring);
    • al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (global minimum tax);
    • alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate.

    Brevemente alcune delle disposizioni previste.

    Residenza fiscale persone fisiche e persone giuridiche

    Per quanto riguarda la Residenza delle persone fisiche, la modifica normativa sostituisce il comma 2 dell’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi. Si stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano
    residenti
    le persone che per la maggior parte del periodo
    d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno
    la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio
    nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini
    dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio
    si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale,
    le relazioni personali e familiari della persona. Salvo
    prova contraria, si presumono altresì residenti le persone
    iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle
    anagrafi della popolazione residente.

    Per quanto riguarda la Residenza delle società e degli enti, la disposizione in esame riformula il comma 3 dell’articolo 73 del TUIR in materia di residenza delle società e degli enti con l’obiettivo di assicurare maggiore certezza giuridica, tenendo anche conto delle prassi internazionali e dei criteri per la definizione della residenza previsti dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Vengono eliminati i riferimenti al criterio dell’oggetto principale, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione.

    La residenza di società ed enti viene per contro ricondotta a tre criteri

    • il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
    • il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

    Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati

    Si introduce un nuovo regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, che sostituisce il regime attualmente vigente in favore dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

    In particolare, viene stabilito che il nuovo regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo.

    Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50% su un ammontare di reddito non superiore a 600.000 euro al ricorrere delle seguenti condizioni:

    • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni (per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo);
    • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:
      • sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
      • sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
    • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

    Global minimum tax

    Si recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale, con l’introduzione, tra l’altro, di:

    • un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
    • un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.
    • La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul cosiddetto “secondo pilastro” o “Pillar 2” raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”). L’obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa.

    Allegati:
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    Bonus musica 2023: dove indicarlo nel Modello Redditi

    La detrazione al 19% per le spese sostenute nel corso del 2022 per l'iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

    • conservatori di musica, 
    • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute,
    • a scuole di musica iscritte nei registri regionali,
    • nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione,

    per lo studio e la pratica della musica, il cosiddetto  Bonus Music trova spazio nel Quadro RP del Modello Redditi PF 2023

    Bonus musica nel Modello Redditi PF 2023

    Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. (Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni).

    In generale la detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico, come per esempio i figli.

    Inoltre, la detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto ad esempio i genitori, ma in questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.

    Attenzione va prestata al fatto che la spesa complessiva non può comunque superare 1.000 euro per ciascun ragazzo e se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi del QUADRO RP Oneri e spese.

    In particolare, vanno compilati più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice "45" nella colonna 1 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo nella colonna 2.

    La spesa è detraibile anche se sostenuta per familiari fiscalmente a carico.

    Infine, è bene sottolineare che per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con:

    • versamento postale o bancario, 
    • ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, 
    • assegni bancari e circolari
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    Buone pratiche per il collocamento mirato: al via la raccolta

    E' stato pubblicato sul sito del  Ministero del lavoro il decreto direttoriale  n. 154 dell'11 settembre 2023 che definisce le modalità di presentazione delle proposte di buone pratiche  in materia di collocamento mirato dei lavoratori disabili 

    Le buone pratiche approvate  saranno raccolte in una sezione del portale del Ministero, come previsto dal decreto legislativo 151 2015 

    Il ministero intende raccogliere le pratiche  piu efficaci da mettere a disposizione dei  datori di lavoro per migliorare la gestione  del collocamento mirato  delle persone con disabilit.,   

    Le buone prassi , che devono rispondere  ai principi dettati dalle linee guida in materia di collocamento mirato  definite con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 43 del 11 marzo 2022,  riguardano in particolare i seguenti aspetti :

    1. – della rete integrata dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e INAIL  in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;
    2. – di accordi territoriali  di cooperazione tra  lee organizzazioni sindacali  le cooperative sociali le associazioni delle persone con disabilità e  i loro familiari,  e  altre organizzazioni del Terzo settore 
    3. – di modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità e di definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo 
    4. – di analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare;
    5.  dell'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, per la predisposizione di progetti personalizzati  e soluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità.

    Collocamento mirato : come inviare le proposte 

    Le proposte vanno inviate  esclusivamente in via telematica, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con accesso  tramite SPID/CIE 

    Devono essere presenti le voci individuate nella tabella allegata al decreto. 

    Collocamento mirato: la valutazione delle buone pratiche

    La  presa in carico avverrà a cadenza quadrimestrale da parte del gruppo di lavoro permanente, appositamente creato.

     Il giudizio terra conto dei seguenti criteri 

    • – l’efficacia dei risultati raggiunti sia qualitativi che quantitativi: l’iniziativa deve essere sperimentata e dimostrare di funzionare. La pratica potrà essere presa in considerazione se è stata finalizzata. Iniziative non ancora avviate o che non hanno ancora prodotto risultati misurabili non potranno essere prese in considerazione;
    • soluzioni dei problemi identificati;
    • – sostenibilità e replicabilità dell’esperienza: occorre che la procedura utilizzata (la metodologia, gli strumenti, il tipo di attività, il numero e la qualità dei casi di successo, il tipo di organizzazione, le professionalità coinvolte ecc.) possa essere replicata;
    • significatività e innovatività.

    Come detto le buone prassi riconosciute dal gruppo di lavoro permanente come rispondenti alle finalità delle linee guida  saranno oggetto di pubblicazione all’interno  del portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: www.lavoro.gov.it.

     La pagina di pubblicazione si articola in 5 sezioni dedicate rispettivamente ai seguenti ambiti: 

    1. reti integrata dei servizi, 
    2. accordi territoriali, 
    3. modalità di valutazione bio-psichico-sociale della disabilità, 
    4. analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro 
    5.  responsabile dell’inserimento lavorativo sui luoghi di lavoro.
  • PRIMO PIANO

    Permessi 104 e congedi: nuove funzioni online per le domande

    Nuove funzioni  negli sportelli telematici INPS per l’acquisizione delle istanze per la fruizione 

    1. dei permessi legge 104 1992 e 
    2. dei congedi straordinari per l'assistenza ai familiari 

    Nello specifico, entrambi i servizi sono stati integrati  con la nuova funzionalità “Variazione dati domanda” per consentire la variazione dei periodi richiesti e delle condizioni dichiarate in una domanda già presentata

    L'istituto ha fornito le istruzioni in due messaggi gemelli pubblicati ieri Ecco i dettagli :

    Variazione domande permessi legge 104

    Nel messaggio 3141 del 7  settembre 2023 l'istituto precisa che la nuova funzionalità  relativa a variazioni delle domande di permessi Legge 104 1992, denominata “Variazione dati domanda”, è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili medesimi” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Permessi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID o  CNS o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    Variazione domande congedo straordinario

    Nel messaggio 3139 del 7 settembre 2023   sono specificate le istruzioni  per gli utenti che hanno richiesto congedi straordinari per l'assistenza di familiari . La nuova funzionalità, denominata “Variazione dati domanda”, è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    Variazione dati richieste: la procedura online 

    In entrambi i casi possono essere cambiati ad esempio:

    •  l’indirizzo del domicilio, 
    • i dati lavorativi, 
    • le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda.

    In sostanza si deve effettuare la rinuncia alla domanda precedente e presentarne contestualmente una nuova con le variazioni .

    ATTENZIONE La richiesta di “Variazione dati domanda” può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nello stesso mese in cui si presenta la  richiesta.  Quindi il periodo richiesto deve deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione

    Il messaggio   chiarisce il caso di un utente che abbia richiesto vari periodi di permesso:

     ESEMPIO

    1) data inizio 20 gennaio 2023 – data fine 31 dicembre 2023;

    2) data inizio 1° gennaio 2024 – data fine 10 febbraio 2024;

    3) data inizio10 marzo 2024 – data fine 1° agosto 2024.

    A settembre 2023 potrà  essere presentata solo una comunicazione di variazioni relativa  alla prima domanda,perche il  periodo richiesto comprende anche settembre 2023. Le altre richieste non possono essere modificate

    Per effettuare la richiesta di “Variazione dati domanda” è necessario:

    1.     selezionare la domanda che si intende variare dall’elenco di domande che propone la procedura;
    2. ·   indicare per la domanda che si intende variare le seguenti informazioni:
    3.    la data di rinuncia, che dovrà ricadere nel mese in cui si presenta la comunicazione di variazione dei dati domanda (nel caso in esempio, settembre 2023);
    4. –    se per il mese in corso si sia fruito o meno, fino alla data di rinuncia specificata, dei benefici richiesti nella domanda che si intende variare. A tale fine sarà necessario valorizzare l’apposita dichiarazione;
    5.     confermare le informazioni inserite per la rinuncia alla domanda da variare;
    6.      presentare la domanda con i dati variati attraverso le funzionalità che saranno disponibili una volta selezionato il pulsante “Variazione dati domanda”.

    Al termine dell’inserimento delle informazioni  la procedura mostrerà la pagina “Riepilogo dati”

    Sia la richiesta di rinuncia che la nuova domanda trasmessa con i dati variati possono essere:

    ·     consultate, accedendo alla voce di menu “Consultazione domande”;

    ·     annullate, accedendo alla voce di menu “Annullamento domande”.

    In entrambi i casi, la rinuncia sarà identificata come tipo richiesta “Rinuncia” e la domanda con i dati variati sarà identificata come tipo richiesta “Domanda permessi retribuiti”.

    Domanda online funzione Rinuncia

    Si ricorda che con il Messaggio 2600 del 10 luglio  2023 INPS  aveva reso disponibile una nuova funzione nel servizio telematico per le domande di congedo straordinario dei  dipendenti che assistano familiari con disabilità grave,  ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    La nuova funzionalità denominata “Rinuncia”  consente appunto  di rinunciare in tutto o in parte alla fruizione di un periodo  per il quale è stata presentata domanda ed è  raggiungibile sul portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” dal percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi”, e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    ATTENZIONE la comunicazione di variazione può essere effettuata solo   per  domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia.