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Soggettività IVA delle Holding e detraibilità dei costi finanziari
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 250/2024, ha affrontato temi cruciali per le società holding in materia di soggettività passiva IVA e di detraibilità dell’IVA relativa ai cosiddetti transaction costs, ossia i costi sostenuti per operazioni finanziarie come l'emissione di obbligazioni e finanziamenti tra società controllate.
Il caso di specie
Le società coinvolte, identificate come BETA TopCo S.p.A. e GAMMA MidCo S.p.A., fanno parte del gruppo ALFA, attivo nel settore dei servizi di marketing. Queste due società holding sono state costituite con una struttura definita "leggera", priva di personale dedicato e con un solo amministratore unico. La loro funzione principale è quella di reperire finanziamenti attraverso l’emissione di obbligazioni e di concedere prestiti alle controllate, come la società ALFA S.p.A.
I Quesiti Sottoposti all’Agenzia
- Soggettività passiva IVA: Le due holding (BETA TopCo e GAMMA MidCo) possono essere considerate soggetti passivi IVA, anche se operano con una struttura leggera?
- Detraibilità dell’IVA sui costi finanziari: È possibile detrarre l’IVA sui costi sostenuti da BETA TopCo per i servizi connessi all’emissione delle obbligazioni e per i finanziamenti concessi alle controllate?
Soggettività passiva IVA delle Holding
Secondo l'Agenzia delle Entrate, le holding possono essere considerate soggetti passivi IVA quando svolgono attività economiche rilevanti ai fini IVA. In particolare:
- Non è sufficiente detenere partecipazioni per acquisire la soggettività IVA, è necessario interferire attivamente nella gestione delle partecipate.
- L'attività di concessione di finanziamenti onerosi alle partecipate è considerata un'attività economica rilevante ai fini IVA.
Nel caso specifico, BETA TopCo e GAMMA MidCo sono considerate soggetti passivi IVA poiché:
- Emettono prestiti obbligazionari.
- Concedono finanziamenti infragruppo.
- Prestano garanzie e svolgono attività finanziarie per supportare l'acquisizione delle società partecipate.
Questa attività supera la mera detenzione di partecipazioni e dimostra un’ingerenza nella gestione delle controllate, soddisfacendo così i requisiti per essere considerate soggetti passivi IVA.
Detraibilità dell’IVA sui costi finanziari
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVA sostenuta sui transaction costs e sui servizi finanziari è detraibile in base alle regole di cui all’articolo 19 del DPR 633/1972. In particolare:
- Transaction Costs: Sono i costi sostenuti per consulenze legali, notarili e servizi di assistenza relativi all’emissione di obbligazioni. Questi costi, se riaddebitati alla società controllata (ALFA) con applicazione dell’IVA, consentono la detraibilità dell’imposta.
- Finanziamenti Infragruppo: Gli interessi e le commissioni (come la Commitment Fee) connessi ai finanziamenti concessi sono operazioni esenti da IVA. Tuttavia, quando queste operazioni esenti sono rilevanti e non occasionali, si applica il pro-rata di detraibilità dell’IVA.
In altre parole:
- BETA TopCo può detrarre l’IVA sui costi di consulenza sostenuti nel 2023 per l’emissione dell’obbligazione e per l’acquisizione di finanziamenti, purché questi costi siano riaddebitati con IVA alla controllata ALFA nel 2024.
- ALFA, in qualità di destinataria dei servizi, può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sui costi riaddebitati da BETA TopCo.
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Veicoli ecologici autotrasporto: domande di contributo dal 16 dicembre
Dalle ore 10 di oggi è possibile presentare le domande per i contributi per gli investimenti delle imprese di autotrasporto al fine di rinnovare il parco veicolare e renderlo eco sostenibile.
Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: [email protected]
Le regole della agevolazione sono state pubblicate in GU n 283 del 3 dicembre è stato pubblicato il decreto MIT del 20 novembre con le regole per attuazione del decreto del 6 agosto 2024, recante disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.
Ricordiamo inoltre che il decreto n 208 del 6 agosto ha definito le modalità di attuazione della misura "investimenti XI", per l’erogazione di contributi a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte al REN ed all’Albo degli autotrasportatori.
Sono incentivati anche gli acquisti di rimorchi e semirimorchi nuovi adibiti al trasporto combinato, per i trasporti in regime ATP, nonché l’acquisto di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi.
Il decreto stabilisce che sia data priorità alle istanze che prevedono la rottamazione di veicoli con motore diesel di classe Euro IV e Euro 4 o inferiori.
In questi casi, sia che si provveda all’acquisto di un veicolo diesel che ad elevata sostenibilità, il contributo è incrementato rispetto a quello ordinariamente previsto.
La priorità ed il contributo maggiorato saranno riconosciuti entro il tetto di:
- euro 500.000 in caso di acquisto di veicoli ad elevata sostenibilità
- euro 5.000.000 nel caso di acquisto di veicoli diesel di classe Euro 6 step E e Euro VI step E.
Vediamo come fare domanda.
Veicoli ecologici autotrasporto: via alle domande di contributo
La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due step distinti e successivi:
- a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla base della documentazione allegata al momento della proposizione della domanda e, in particolare, del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
- b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto.
E' previsto un solo periodo di incentivazione all'interno del quale, fermo restando l'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall'art. 2 comma 4 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all'incentivo. Nello specifico la finestra temporale è la seguente: dal 16 dicembre 2024 al 17 gennaio 2025.
In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.
All'interno del periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208.Le imprese che, pur avendo presentato correttamente e nei termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al decreto ministeriale n. 208/2024, non abbiano perfezionato l'investimento entro la chiusura della rendicontazione, nè presentato istanza di annullamento entro lo stesso termine, non sono in alcun caso ammesse a contributo, come previsto dall'art. 4 comma 4 del presente decreto direttoriale.
Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 25 milioni di euro di cui all'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, al netto delle spettanze previste per l'attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale
Nella fase di prenotazione il soggetto gestore procede ad effettuare una istruttoria volta a verificare:- a) la presentazione dell'istanza tramite l'utilizzo dell'apposito modulo informatico indicato nell'art. 3, comma 5, del presente decreto direttoriale;
- b) la compilazione ed il salvataggio senza ulteriore scansione del suddetto modulo informatico;
- c) l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa sul suddetto modulo informatico;
- d) l'allegazione del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
- e) l'allegazione del documento d'identità del soggetto firmatario del modulo informatico sopra indicato;
- f) la trasmissione dell'istanza dalla PEC aziendale dell'impresa istante;
- g) la data dei documenti di cui alla lettera d) che deve essere successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 (ovvero, a far data dal 14 settembre 2024).
Ove la piattaforma rilevi l'esaurimento delle risorse finanziarie, le istanze saranno accettate con riserva nell'eventualità di una successiva disponibilità di risorse.
In quest'ultimo caso, le istanze precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.
Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento nella fase di prenotazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo è considerato ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento, nonché della determinazione del contributo massimo erogabile all'impresa all'esito del procedimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procede alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.
L'incentivo riconosciuto all'impresa non può superare in alcun caso il totale delle somme accantonate sulla base dell'istanza presentata.
I contributi erogati a chiusura della rendicontazione non possono in alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del più volte citato decreto ministeriale n. 208/2024.
Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto ministeriale n. 208 del 6 agosto 2024 contengono l'indicazione del contributo spettante per ciascun tipo di investimento ammesso, determinato in conformità a quanto stabilito all'art. 5 del decreto ministeriale.
La determinazione della somma accantonata per ciascuna impresa, pari al contributo massimo spettante, è calcolata dalla piattaforma sulla base di quanto indicato dall'impresa nel modello di istanza di ammissione all'incentivo che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto, costituisce il tetto massimo del contributo ammissibile.
Veicoli ecologici imprese autotrasporto: beneficiari
Possono inoltrare l'istanza:
- le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi,
- nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco 49.41.
Sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di prenotazione, all'interno del periodo incentivante così come indicato al precedente art. 2 comma 2, secondo le modalità di seguito descritte.
Le liste delle istanze pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it, nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione».
- Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10,00 del 16 dicembre 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 17 gennaio 2025 all'indirizzo PEC: [email protected]
L'indirizzo PEC di trasmissione dell'istanza dovrà essere quello aziendale dell'impresa richiedente e dovrà essere indicato nell'istanza medesima.
Qualora, ad esito dell'istruttoria sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati, non potrà presentare istanza nella successiva edizione di incentivazione.
L'impresa che non intenda effettuare l'investimento prenotato potrà annullare, entro i termini di chiusura della rendicontazione, l'istanza presentata, al fine di non incorrere nella predetta sanzione.
Non sarà comunque possibile annullare le istanze oltre il termine di scadenza della rendicontazione.
L'istanza per il riconoscimento del contributo dovrà essere inoltrata compilando in tutte le sue parti e salvando senza ulteriore scansione l'apposito modello informatico reperibile sul sito web del soggetto gestore http://www.ramspa.it, nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione» nel quale sarà possibile reperire tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione del suddetto modello.
Sul modello informatico dovrà essere apposta la firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa.
All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
- b) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza, copia del preventivo sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa, comprovanti quanto dichiarato nel modello di istanza e aventi, a pena di inammissibilità dell'istanza medesima, data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 (ovvero a far data dal 14 settembre 2024). Il contratto/preventivo dovrà contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 208/2024.
Il 7 febbraio 2025 il soggetto gestore RAM pubblica sul proprio sito web l'elenco delle istanze che siano risultate regolari all'esito delle verifiche di cui agli artt. 5 e 6 secondo l'ordine di prenotazione di cui all'art. 2, comma 8. Il link per l'accesso al suddetto elenco è pubblicato anche sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «Temi – trasporti – autotrasporto merci – documentazione – autotrasporto merci – contributi ed incentivi per l'anno 2024 – investimenti».
Tale elenco, avente valore quale ordine di prenotazione e di determinazione dell'ammontare massimo del contributo erogabile, resta valido in attesa della istruttoria relativa alla successiva fase di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.
All'interno del periodo di incentivazione l'impresa ha diritto di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia.
E' possibile annullare l'istanza precedentemente inoltrata e contestualmente presentare, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, una nuova domanda, riportando come oggetto della PEC la dicitura «annullamento domanda e nuova presentazione» con l'effetto di uno scorrimento nell'elenco di cui al precedente comma 6 ad una nuova posizione in coda. In nessun caso verrà presa in considerazione la seconda domanda senza che sia avvenuto l'annullamento della prima.
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Bonus veicoli sicuri 2024: in arrivo 1,5 ML
Il Collegato Fiscale DL n 155/2024 in conversione in legge contiene tra le altre misure il rifinanziamento del bonus veicoli sicuri rivolto ai proprietari di veicoli da sottoporre a revisione.
Vediamo i dettagli dell'art 1 commi 6 ter e quater relativi alla revisione dei veicoli.
Bonus veicoli sicuri 2024: l’aevolazione per le revisioni
L’articolo 1, comma 6-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, incrementa di un importo pari ad 1,5 milioni di euro per il 2024, le risorse previste dall’articolo 1, comma 707 della legge n. 178 del 2020, volte a finanziare il cosiddetto “buono veicoli sicuri”.
Il comma 6-quater reca la copertura finanziaria del relativo onere, pari a 1,5 milioni per il 2024.
In proposito si ricorda che il comma 705 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 aveva previsto un adeguamento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.
A seguito di tale adeguamento tariffario, il comma 706 dello stesso articolo 1, aveva previsto, a titolo di misura compensativa dell'aumento, per i primi tre anni, il riconoscimento di un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale avessero sottoposto il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione.
Il comma in commento, pertanto, incrementa, come evidenziato in precedenza, il suddetto Fondo di un importo pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 aumentando la durata della misura compensativa in questione a quattro anni rispetto al periodo precedente di tre anni.Clicca qui, per accedere al sito del MIT in attesa della riapertura della piattaforma dove richiedere il bonus
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Investment Management Exemption: chiarimenti dell’Agenzia sulle nuove disposizioni
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 19 novembre 2024 n. 23/E con la quale ha fornito istruzioni operative sull'Investment Management Exemption (IME), il regime introdotto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 255, legge n. 197/2022) che mira a favorire l'attrattività dell'Italia per i gestori patrimoniali, riducendo i rischi legati alla configurazione di una stabile organizzazione per i veicoli di investimento non residenti.
La legge di bilancio 2023 ha introdotto, mediante la modifica dell’articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi, una presunzione legale in merito alla non configurabilità, al ricorrere di determinate condizioni, di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di ciascuna delle entità che costituiscono una struttura di investimento non residente che si avvale di servizi, ancorché preliminari o accessori, riconducibili all’alveo dell’attività di investimento svolta a beneficio della predetta struttura e resi da altri soggetti, nel medesimo territorio.
La relazione illustrativa alla legge di bilancio per l’anno 2023, nel premettere che «il rischio derivante dalla possibile configurazione di una stabile organizzazione in capo alla struttura di investimento (e quindi al veicolo e alle sue controllate e, in ultima analisi, in capo agli investitori) potrebbe avere effetti fortemente deterrenti relativamente alla decisione di localizzare in Italia gli “asset manager” (e quindi dei loro dipendenti e/o collaboratori)», afferma, altresì, che «la modifica alla nozione interna di stabile organizzazione risponde all’esigenza di ridimensionare tale rischio» e «non interviene su altri presupposti di tassazione degli investitori, dei fondi di investimento esteri o degli stessi asset manager».
La presunzione legale opera, quindi, a beneficio delle c.d. “strutture di investimento” andando a integrare, nell’ipotesi in cui vengano soddisfatte le condizioni previste per l’accesso alla Investment Management Exemption (in seguito l’“IME”), lo status di agente indipendente della management company, che può essere un soggetto residente o non residente, anche operante in Italia tramite stabile organizzazione, chiamato, nell’ambito della propria ordinaria attività e in nome o per conto della struttura di investimento, a concludere, anche con poteri discrezionali, contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti; oppure, a contribuire, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all’acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione delle predette asset class.
Vediamo brevemente i chiarimenti forniti dalla suddetta circolare.
Investment Management Exemption (IME): le condizioni richieste
L’applicazione della disciplina Investment Management Exemption (IME) stabilisce che, in presenza di determinate condizioni, le attività svolte da un gestore per conto di un veicolo di investimento non residente non configurano automaticamente una stabile organizzazione in Italia. Questo è valido sia per i gestori residenti sia per quelli non residenti operanti tramite una stabile organizzazione nel nostro Paese.
Le condizioni principali sono le seguenti:
1. Requisiti per il veicolo di investimento non residente
Il veicolo di investimento non residente deve rispettare i seguenti criteri:- Attività esclusiva o principale: deve svolgere attività di gestione di investimenti di natura finanziaria per conto di terzi.
- Soggetto a vigilanza: deve essere vigilato nel Paese di costituzione.
- Pluralità di investitori: deve operare nell’interesse di una pluralità di partecipanti, garantendo la separazione tra rischio d’investimento e rischio d’impresa.
- Residenza in paesi che garantiscono uno scambio di informazioni: il veicolo e le sue controllate devono essere localizzati in Stati che garantiscono uno scambio adeguato di informazioni fiscali.
2. Requisiti per l’indipendenza del gestore (asset manager)
Il gestore patrimoniale, residente o non residente, deve garantire indipendenza rispetto al veicolo di investimento:- Nessuna carica direttiva: Il gestore, o i suoi dipendenti, non deve ricoprire ruoli direttivi nel veicolo o nelle sue controllate.
- Limiti di partecipazione ai risultati economici: La partecipazione del gestore ai risultati del veicolo non deve superare il 25%, inclusi eventuali benefici indiretti derivanti da schemi di partecipazione ai risultati (es. carried interest).
3. Documentazione idonea
La remunerazione ricevuta dal gestore per le attività svolte deve essere supportata da documentazione conforme ai principi di libera concorrenza, in linea con le norme sui prezzi di trasferimento. Questa documentazione deve dimostrare:- La correttezza dei metodi di calcolo della remunerazione.
- La conformità ai requisiti previsti dalla disciplina IME.
4. Limiti specifici per le deleghe
Nel caso in cui il gestore deleghi parte delle attività a terzi:- I delegati devono essere soggetti a vigilanza in Stati che garantiscono scambi di informazioni fiscali adeguati.
- Devono rispettare principi di vigilanza equivalenti a quelli delle direttive europee UCITS e GEFIA.
Il mancato rispetto di queste condizioni non implica automaticamente l’esistenza di una stabile organizzazione, ma obbliga l’Amministrazione finanziaria a valutare i presupposti concreti per una possibile contestazione.
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Rilevanza degli immobili come beni merce: principio della Cassazione
Con l'Ordinanza n 25550 del 24 settembre 2024 la Cassazione ha sancito un principio secondo cui i beni immobili che una società, in conformità al proprio oggetto sociale, costruisce su un terreno di sua proprietà e, successivamente, vende a un terzo, devono essere sottoposti alla disciplina tipica dei “beni merce” e non a quella dei “beni patrimoniali”.
Vediamo i dettagli del caso di specie.
Rilevanza immobili come beni merce: principio della Cassazione
Una Direzione provinciale della Agenzia delle Entrate notificava ad una sas, avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito imputabile alla società nella misura di Euro 154.184,00 a fronte di un reddito imponibile dichiarato di Euro 14.184,00.
L'Ufficio, con distinti avvisi di accertamento, rettificava anche il reddito da partecipazione dei soci ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 TUIR.
In particolarem l'Agenzia delle Entrate contestava che la società aveva ceduto a titolo oneroso un fabbricato dalla stessa precedentemente edificato, applicando erroneamente la disciplina dei beni patrimoniali e dichiarando una plusvalenza di Euro 20.000,00, senza qualificare, come sarebbe stato doveroso, l'immobile ceduto come bene merce e senza includere tra i ricavi di competenza l'intero corrispettivo ricevuto pari ad Euro 140.000,00 come imposto dall'art. 85 TUIR.
La società e i soci impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione tributaria provinciale contestando gli addebiti e affermando che l'immobile ceduto doveva rientrare tra i beni patrimoniali della società.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva nei diversi giudizi chiedendo dichiararsi la legittimità della pretesa impositiva e respingersi le impugnazioni. La CTP regionale riuniti i ricorsi, li respingeva con sentenza. La società e i soci proponevano appello innanzi alla Commissione tributaria regionale. L'Ufficio si costituiva con controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La CTR adita accoglieva l'appello e, di conseguenza, annullava gli accertamenti con sentenza, avverso la pronuncia della CTR, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
L'Agenzia delle Entrate deduce violazione dell'art. 85, comma 1, TUIR in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Secondo l'Amministrazione ricorrente la sentenza avrebbe errato nel ritenere l'immobile ceduto come bene patrimonio piuttosto che come bene merce, con conseguente scelta di un erroneo regime fiscale quanto alla tassazione del ricavo maturato.
Secondo la Cassazione il motivo del ricordo è fondato poichè la società aveva nel suo oggetto sociale, fino al 2005 e prima di un mutamento dell'oggetto sociale, anche la costruzione di immobili e non la sola commercializzazione degli stessi e che era incontestato tra le parti che la società stessa avesse realizzato la costruzione dell'immobile compravenduto.
Tale circostanza, secondo la Commissione tributaria regionale, giustificava l'ascriversi dell'immobile ai beni patrimoniali e ciò anche in assenza della contabilizzazione del valore di esso tra le rimanenze, dovendo qualificarsi tale condotta di bilancio come un errore formale inidoneo a mutare la natura del bene in questione.
La Corte ha più volte affrmato dei principi, violati, a suo avviso, nella sentenza impugnata.
Viene specificato appunto che "in tema di redditi d'impresa, deve distinguersi tra immobili merce, destinati al mercato di compravendita, immobili patrimonio, destinati al mercato locativo, e immobili strumentali per destinazione o per natura, in quanto funzionali, i primi, secondo un'interpretazione restrittiva, allo svolgimento di attività tipicamente imprenditoriali e inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti, e caratterizzati, i secondi, da una strumentalità oggettiva senza che rilevi la loro utilizzazione per l'esercizio dell'impresa"
ed ancora: "in tema di redditi d'impresa, i beni immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce agli effetti dell'art. 57 (ora 90) del D.P.R. n. 917 del 1986 – che prevede l'indeducibilità dei relativi costi ed il concorso alla formazione del reddito secondo la disciplina sui redditi fondiari – vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all'attività di produzione o di scambio oggetto dell'attività d'impresa, con la conseguenza che qualora gli stessi non siano correlati allo svolgimento di un'attività produttiva di reddito d'impresa, non solo non possono ritenersi beni-merce, ma neppure beni strumentali per destinazione"
Nel caso di specie l'immobile oggetto della compravendita non aveva, alla luce dei criteri delineati dalle pronunce riportate, nemmeno nella prospettazione delle parti e cioè in ragione delle circostanze di fatto per come descritte nella sentenza, natura di bene patrimoniale, perché pacificamente non destinato al mercato locativo, né natura di bene strumentale atteso che difettava di ogni destinazione alla realizzazione dell'attività di impresa.
Tale conclusione è perfettamente coerente con l'assenza di un registro dei cespiti ammortizzabili della società che riportasse l'immobile tra i beni patrimoniali.
La sentenza impugnata ha, allora, errato nel negare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 85 TUIR che recita: "sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa", atteso che solo tra di essi, e cioè tra i beni merce, poteva rientrare l'immobile ceduto.
A tale ultimo riguardo si consideri il principio di diritto, costantemente affermato dalla Corte, secondo il quale "in tema di determinazione del reddito di impresa, il corrispettivo della vendita di un complesso di unità immobiliari, effettuato da una società avente come oggetto principiale l'attività di compravendita di immobili, costituisce, a norma dell'art. 53 (ora art. 85), comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917 del 1986, ricavo interamente tassabile, atteso che la tassabilità della sola plusvalenza riguarda il corrispettivo realizzato mediante cessione di beni relativi all'impresa diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio essa è diretta"
Per tutto quanto premesso si accoglie il ricorso, si cassa la sentenza impugnata.
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Global minimum tax: riduzione del reddito per attività sostanziale
Il Decreto MEF dell'11 ottobre attuativo di quando previsto dall'art 35 del Dlgs n 209/2023 (Riforma fiscale) sulla global minimum tax viene pubblicato in GU n 249 del 23 ottobre.
In particolare, l'art 35 comma 2 prevede che il reddito netto rilevante per un dato Paese è ridotto, ai fini del calcolo dell’imposizione integrativa, di un importo pari alla somma della riduzione per spese salariali di cui al comma 3 del presente articolo e della riduzione per immobilizzazioni materiali di cui al comma 4 del presente articolo, entrambe calcolate in relazione a ciascuna impresa localizzata nel Paese.
Il primo periodo non si applica se l’impresa dichiarante di un gruppo multinazionale o nazionale sceglie, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, di non avvalersi per l’esercizio della riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale.
Il decreto di cui si tratta appunto disciplina la riduzione in base alla attività economica sostanziale.
Global minimum tax: riduzione del reddito per attività effettiva
Il decreto 11 ottobre del MEF reca le disposizioni attuative riguardanti la riduzione della base imponibile della Global minimum tax disciplinata all’articolo 35 del Decreto Legislativo.
Il Decreto è composto da 8 articoli:
- art 1 Definizioni
- art 2 Riduzione del reddito per attività economica sostanziale
- art 3 Riduzioni per spese salariali
- art 4 Pagamenti basati su azioni
- art 5 Riduzione per Immobilizzazioni Materiali
- art 6 Leasing
- art 7 Stabile organizzazione
- art 8 Entità trasparente
Il decreto tiene conto dei chiarimenti forniti nella Guida Amministrativa “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosioin Model Rules (Pillar two)”, approvata dal Quadro Inclusivo sul BEPS il 13 luglio 2023, riguardanti l’importo del reddito rilevante che è possibile escludere dall’imposizione integrativa in quanto riferibile allo svolgimento, in un dato Paese, di un’attività economica sostanziale.
Tale riduzione, nota anche come “Substance-based Income Exclusion” (SBIE), si calcola considerando la remunerazione di due fattori produttivi:
- il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili non destinate alla vendita, all’investimento o alla locazione
- e i salari dei dipendenti.
Il ricorso a questi due indicatori di attività sostanziali deriva dalla considerazione, da parte del Quadro Inclusivo sul BEPS, che tali fattori, oltre ad essere significativi rispetto all’esercizio di una effettiva attività economica, sono meno mobili e quindi meno esposti al rischio di manovre elusive.
Per effetto dell’esclusione dal reddito rilevante di tale ammontare riconducibile alle attività economiche sostanziali, l’imposizione integrativa grava esclusivamente sul profitto eccedente ottenuto dal gruppo in un determinato Paese.
Si ricorda, inoltre, che la riduzione da attività economica sostanziale riguarda quei gruppi multinazionali o nazionali che svolgono la loro attività in Paesi a bassa imposizione o attraverso entità apolidi che sono assoggettate ad un’imposizione effettiva inferiore all’aliquota minima d’imposta.
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Global minimum tax: come calcolare la riduzione Sbie
Pubblicato in GU il Decreto del MEF dell'11 ottobre 2024 (emanato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del dlgs 27 dicembre 2023 n. 209) che introduce misure per la riduzione della base imponibile in riferimento alla Global Minimum Tax, in linea con le direttive dell'OCSE e dell'UE.
La normativa disciplina principalmente la Substance-Based Income Exclusion (SBIE), volta a escludere dal calcolo della tassazione parte dei redditi generati da attività economiche sostanziali, ossia quelle che dimostrano l'uso di immobilizzazioni materiali e di forza lavoro in un Paese specifico.
L'obiettivo è evitare l'erosione della base imponibile in nazioni a bassa fiscalità, limitando l’imposizione solo ai profitti eccedenti non legati a reali attività economiche.
In particolare, il decreto tiene conto dei chiarimenti forniti nella Guida Amministrativa “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosioin Model Rules (Pillar two)”, approvata dal Quadro Inclusivo sul BEPS il 13 luglio 2023, riguardanti l’importo del reddito rilevante che è possibile escludere dall’imposizione integrativa in quanto riferibile allo svolgimento, in un dato Paese, di un’attività economica sostanziale.
Tale riduzione, nota anche come “Substance-based Income Exclusion” (SBIE), si calcola considerando la remunerazione di due fattori produttivi:
- il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali
Ammissibili non destinate alla vendita, all’investimento o alla locazione - e i salari dei dipendenti.
Ambito di applicazione
Il decreto si applica a gruppi multinazionali e nazionali di grandi dimensioni, con riferimento ai redditi prodotti in Paesi con aliquote fiscali inferiori alla soglia minima globale. La riduzione della base imponibile si basa su due elementi:
- Spese salariali ammissibili: include retribuzioni, indennità, contributi previdenziali e altre spese a favore dei dipendenti. La riduzione ammonta al 5% delle spese ammissibili.
- Immobilizzazioni materiali ammissibili: comprende beni come immobili, macchinari e attrezzature utilizzati per attività economiche nel Paese. La riduzione è pari al 5% del valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali.
Questa regolamentazione si inserisce nel quadro più ampio della normativa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) e della Direttiva UE 2022/2523, per assicurare una fiscalità equa e combattere l’elusione fiscale delle grandi imprese.
Allegati: - il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali