• PRIMO PIANO

    Assegno di incollocabilità INAIL 2026: nuove regole sul limite di età

    Con la circolare n. 55 dell’11 dicembre 2025, l’INAIL fornisce le prime istruzioni applicative sulle importanti novità introdotte dall’articolo 9 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, in materia di assegno di incollocabilità. La principale innovazione riguarda l’adeguamento del limite massimo di età per la fruizione della prestazione, che non è più fissato in modo rigido, ma viene collegato ai requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione.

    Nuove regole sull’età per il diritto all’assegno di incollocabilità

    La modifica normativa sostituisce integralmente il precedente riferimento ai 65 anni di età, previsto dall’articolo 10 della legge n. 248/1976, introducendo un criterio dinamico: l’assegno spetta agli invalidi del lavoro fino al limite di età previsto per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria, come adeguato periodicamente all’età pensionabile

    In questo modo, il legislatore ha inteso garantire una maggiore coerenza tra la tutela assicurativa e l’evoluzione del sistema previdenziale, evitando che l’innalzamento dell’età pensionabile produca effetti penalizzanti sui lavoratori invalidi.

    Nelle more della conversione in legge del decreto, l’INAIL chiarisce che dal 1° gennaio 2026 l’assegno di incollocabilità potrà essere mantenuto fino al compimento del 67° anno di età, in linea con l’attuale requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Eventuali futuri incrementi dell’età pensionabile comporteranno automaticamente un corrispondente innalzamento del limite di età per l’erogazione dell’assegno

    Sul piano operativo, la circolare individua tre diverse categorie di assicurati interessati dalle nuove disposizioni.

    1.  In primo luogo, i titolari di rendita con assegno già in pagamento che compiono 65 anni dal 1° gennaio 2026: per questi soggetti, l’INAIL procederà d’ufficio al mantenimento dell’erogazione, senza necessità di una nuova istanza.
    2. Una seconda categoria riguarda i titolari di rendita che abbiano compiuto 65 anni prima del 1° gennaio 2026 e abbiano perso il diritto all’assegno in base alla normativa previgente. In tali casi, le sedi INAIL provvederanno a informare gli interessati affinché presentino tempestivamente domanda: la prestazione decorrerà dal mese successivo alla presentazione dell’istanza.
    3. Infine, la circolare disciplina la posizione dei titolari di rendita che, pur avendone i requisiti, non hanno mai richiesto l’assegno di incollocabilità. Anche per questi soggetti resta possibile presentare domanda fino al raggiungimento dell’età pensionabile, con decorrenza dal mese successivo.

    Assegno di incollocabilità INAIL : a chi spetta

    La circolare riepiloga i requisiti sostanziali per il diritto alla prestazione, che restano invariati sotto il profilo sanitario e contributivo:

    •  riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% per eventi fino al 31 dicembre 2006, oppure
    •  menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 20% per eventi successivi, nonché l’impossibilità di beneficiare dell’assunzione obbligatoria.

    La novità riguarda esclusivamente il requisito anagrafico, ora adeguato ai limiti pensionistici.

    Su altri aspetti leggi anche Assegno incollocabilità 2025 importo e modalità di richiesta 

    L’estensione fino a 67 anni opera per il periodo successivo al compimento dei 65 anni e consente la continuità dell’erogazione dell’assegno fino alla maturazione dei requisiti per il collocamento in quiescenza. In tal modo, viene rafforzata la tutela economica dei soggetti più fragili, in coerenza con i principi costituzionali di cui all’articolo 38 della Costituzione 

  • PRIMO PIANO

    Prestazione Universale – Bonus anziani – regole e istruzioni INPS aggiornate

    E' in vigore dal 2 gennaio 2025 la nuova  Prestazione Universale per anziani non autosufficienti erogata dall'INPS in base all’articolo 34 del decreto legislativo 29/2024. Si tratta di un contributo economico rivolto a ultraottantennni  con basso ISEE che comprende :

    1. indennità di accompagnamento e 
    2. contributo spese  per l'assistenza  domiciliare.

     La misura è sperimentale  per gli anni 2025 e 2026. 

    Con il messaggio 4490/2024  l'istituto ha fornito le istruzioni dettagliate sui requisiti, molto stringenti,  l'importo e le modalità per fare domanda.

    Con il nuovo messaggio 949 del 18 marzo 2025 l'istituto precisa le procedure  per alcuni aspetti  operativi  come l'obbligo di scelta tra indennità di accompagnamento e Prestazione Universale  e i criteri di valutazione del bisogno assistenziale. Inoltre con il messaggio 1842 del 10 giugno 2025 Inps ha specificato che il requisito relativo all'ISEE è valido anche in riferimento ad un  nucleo ristretto (v. all'ultimo paragrafo).

    Con il messaggio n. 3514/2025, l’INPS ha chiarito che, con riferimento alla titolarità del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore domestico, la prestazione può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di un contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal fruitore della prestazione (quindi, un familiare, l’amministratore di sostegno, un curatore o un tutore, e così via) se, dopo l’istruttoria svolta dalla Struttura territoriale dell’Istituto, risulta che l’assunzione come badante o come lavoratore domestico è finalizzata all’assistenza del beneficiario. È necessario, a tal fine, che, sia nel contratto di lavoro, sia nelle buste paga quietanzate, l’indirizzo di svolgimento dell’attività coincida con quello del domicilio del destinatario della prestazione universale e le mansioni del lavoratore siano di assistenza al titolare della prestazione.

    Vediamo  di seguito  tutte le regole in una guida sintetica.

    Bonus anziani non autosufficienti: cos’è, a quanto ammonta

    Dal 2 gennaio l’INPS,  provvederà ad erogare, in via sperimentale, il nuovo bonus  per gli anziani, denominato ufficialmente  Prestazione Universale, destinata agli ultraottantenni non autosufficienti e subordinata ad uno specifico bisogno assistenziale definito “gravissimo”.

    Il periodo di sperimentazione andrà dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

    Il riconoscimento della Prestazione Universale assorbe la fruizione delle

    1. indennità di accompagnamento (legge 18/1980) e 
    2.  prestazioni  di assistenza sociale fornite dagli ATS  (articolo 1, comma 164, legge 234/2021).

    La Prestazione Universale sarà erogata con cadenza mensile ed è composta da:

    1. una quota fissa monetaria, corrispondente all'indennità di accompagnamento (legge 11 febbraio 1980, n. 18);
    2. una quota integrativa, definita “assegno di assistenza”, pari ad euro 850 mensili,  come contributo al costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici  o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, forniti da imprese qualificate.

    ATTENZIONE La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:

    1. la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
    2. la quota integrativa viene erogata tramite specifico pagamento predisposto tramite la piattaforma “Prestazione Universale”.

    L’INPS provvederà al monitoraggio della spesa al fine di un’eventuale rideterminazione dell’importo mensile della quota integrativa, qualora si verifichi uno scostamento fra il numero di domande pervenute e le risorse finanziarie individuate dal legislatore.

    Prestazione universale anziani: i requisiti

    Il riconoscimento della prestazione universale per gli anziani è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

    1. età anagrafica pari o superiore agli 80 anni;
    2. un livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato agli atti dalla Commissione medico-legale dell’INPS, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica nominata il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024;
    3. un valore ISEE  sociosanitario ordinario, in corso di validità, non superiore a euro 6.000;
    4. la titolarità dell'indennità di accompagnamento (art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18) attiva. In caso di sospensione non sarà  riconosciuta la prestazione Universale.

    Nello specifico per il liello di bisogno assistenziale gravissimo la legge  indica i seguenti casi:

    •  persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
    •  persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
    •  persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
    •  persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
    •  persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo <= 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) >= 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
    •  persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
    •  persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
    •  persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
    •  ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

    INPS precisa che si considera "persona con disabilità gravissima” chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24,  anche da più persone  contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte.

    Prestazione universale anziani: come fare domanda – Nuove funzioni

    La domanda può essere presentata online all’INPS a partire dal 2 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, tramite la pagina “Decreto Anziani – Prestazione Universale”,

    • sia personalmente, con la propria identità digitale, che
    • tramite i patronati.

    Nuove funzioni  e semplificazioni sono presentate nel messaggio n. 2193/2025, per migliorare l’usabilità per l’utente. Vengono ricordate inoltre le scadenze per la rendicontazione:

     Entro 30 giorni dalla notifica dell’accoglimento per gli arretrati, con i seguenti termini trimestrali  per la gestione ordinaria:

    1. 10 luglio → trimestre aprile/giugno
    2. 10 ottobre → trimestre luglio/settembre
    3. 10 gennaio → trimestre ottobre/dicembre
    4. 10 aprile → trimestre gennaio/marzo

    e possibilità di allegare anche:

    • Documentazione sanitaria aggiuntiva
    • Documenti richiesti in istruttoria
    • Rinnovo permesso di soggiorno (per extracomunitari con permesso scaduto)

    Bonus anziani -Prestazione Universale: il decreto ministeriale

    Il 21 febbraio  2025 è stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze  un  decreto attuativo pubblicato in GU il 22 aprile 2025 

     INPS  aveva già  emanato un messaggio, n. 949 2025,   con  le modalità e le condizioni di accesso e di erogazione della prestazione, rivolgendosi ai potenziali destinatari e ai loro eventuali intermediari.

    Il messaggio non introduce nuove regole, ma rende più chiari e dettagliati i meccanismi relativi  in particolare a 

    •  Definizione delle modalità di opzione e rinuncia.
    • Automazione della comunicazione con gli ATS (ancora in fase di sviluppo).
    • Controlli automatizzati su ISEE e indennità di accompagnamento.
    • Criteri per riconoscere il bisogno assistenziale gravissimo.
    • Nuovi obblighi di rendicontazione per la quota integrativa, con scadenze fisse e verifiche più rigorose.

    QUI IL TESTO DEL DECRETO MINISTERIALE

    ISEE Nucleo ristretto: riesame delle domande respinte

    Come anticipato, il messaggio 1842 2025 precisa che ai fini del riconoscimento della Prestazione universale deve essere ritenuto valido anche un ISEE recante un nucleo ristretto qualora il valore dell’attestazione risulti non superiore a 6.000,00 euro.

    Restano invariati gli ulteriori requisiti previsti 

    In applicazione delle nuove indicazioni, l’Istituto procederà d’ufficio al riesame delle domande presentate accettando anche le richieste di Prestazione universale in presenza di un’attestazione ISEE nucleo ristretto non superiore a 6.000,00 euro.

    Le istanze saranno sottoposte nuovamente ai controlli centralizzati e, ove necessario, alle eventuali successive verifiche da parte delle Strutture territoriali e, in caso di esito positivo del riesame, verranno trasmesse ai Centri Medici Legali per la valutazione sanitaria.

  • PRIMO PIANO

    Valore di permuta di immobili ai fini IVA: novità dal 2026

    Il Disegno di legge di bilancio per il 2026 introduce una modifica dell’art. 13, comma 2, lett. d), del DPR 633/1972, che riguarda la determinazione della base imponibile IVA nelle:

    • operazioni permutative, cioè quelle in cui beni o servizi vengono ceduti in cambio di altri beni o servizi;
    • dazioni in pagamento, cioè quando un bene o servizio viene ceduto per estinguere un debito in denaro.

    La base imponibile non sarà più calcolata sul valore normale dei beni o servizi scambiati, ma sull’ammontare complessivo dei costi sostenuti per quei beni o servizi.

    Vediamo il dettaglio.

    Valore di permuta di immobili ai fini IVA: novità dal 2026

    L’articolo 35 in bozza della Finanziaria 2026, modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.

    Tale modifica mira a adeguare all’ordinamento unionale la normativa nazionale.

    In particolare, il legislatore vorrebbe allineare la normativa italiana all’interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE della direttiva 2006/112/Ce in materia di IVA.
    La modifica si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Rimane valido il vecchio criterio per le operazioni anteriori a quella data.

    Attualmente, l’art. 13, comma 2, lett. d), del DPR 633/72 prevede che: Per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni o dei servizi scambiati. 

    L'art. 14, comma 1 prevede che per valore normale si intende:

    • è il prezzo che il cessionario o committente sarebbe disposto a pagare in condizioni di libera concorrenza.
    • deve essere calcolato al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo dell’operazione.
    • rappresenta un valore oggettivo, teoricamente di mercato.

    La Corte di Giustizia UE ha stabilito che il valore normale può essere usato solo in casi eccezionali, ad esempio:

    1. se tra le parti vi è vincolo personale, familiare o societario (art. 80 direttiva 2006/112/Ce).
    2. non può essere il criterio standard per tutte le permute.

    Con la modifica introdotta dalla legge di bilancio, l’art. 13, comma 2, lett. d), disporrà che “Per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o servizi oggetto dell’operazione, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ad essi.”

    È un criterio soggettivo, basato su quanto effettivamente speso o sostenuto dal soggetto IVA per:

    • acquistare o produrre il bene da cedere;
    • erogare il servizio da prestare;
    • includendo anche spese accessorie direttamente connesse.

    Vediamo se la norma verrà confermata.

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    Autotrasporto: regole 2025 su franchigia tempi di carico e scarico

    Con la circolare n. 13485 del 4 novembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti operativi sulla disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci introdotta dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 286/2005, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 73/2025. L’intervento, su richiesta degli operatori, mira a ricondurre a uniformità le prassi applicative lungo la filiera logistica, riducendo criticità interpretative e contenziosi tra committenti, caricatori e vettori.

    L’atto ha natura chiarificatoria e non regolamentare: definisce CIOè  un orientamento applicativo per favorire continuità ed efficienza del servizio di autotrasporto. 

    Il tema centrale è la corretta gestione dei tempi di attesa e di esecuzione delle operazioni di carico e scarico, con  un sistema di franchigie e indennizzi predeterminati per prevenire inefficienze e oneri non riconosciuti.

    La norma su franchigie e indennizzi

    La disciplina chiarisce in modo stringente i tempi di attesa e gli indennizzi dovuti al vettore. È fissata una franchigia tassativa per l’attesa prima dell’inizio delle operazioni e sono determinati importi uniformi a compensazione dei ritardi. 

    La franchigia non comprende i tempi materiali di carico o scarico e, per questi, non sono previsti ulteriori periodi franchi: ogni superamento dei tempi contrattuali dà luogo all’indennizzo per ogni ora o frazione.

    Voce Durata / Importo Nota applicativa
    Franchigia attesa prima di carico/scarico 90 minuti Periodo tassativo; non include i tempi materiali di carico/scarico
    Indennizzo oltre franchigia di attesa € 100 per ogni ora o frazione Dovuto al vettore per il superamento dei 90 minuti
    Indennizzo per superamento tempi contrattuali di carico/scarico € 100 per ogni ora o frazione Nessuna ulteriore franchigia; applicabile anche per ritardi < 60 minuti

    L’indennizzo non è dovuto quando il ritardo è imputabile al vettore. 

    Viene ribadito il favor per il contratto di trasporto scritto, che deve indicare con precisione luogo, orari e modalità delle operazioni. 

    ATTENZIONE A differenza del previgente assetto, non è richiamata la possibilità di deroga pattizia: i limiti temporali e gli importi hanno carattere uniforme e non sono rinunciabili mediante accordi difformi.

    Istruzioni operative

    Per prevenire contestazioni e assicurare linearità operativa, le parti devono definire in via preventiva e documentata: luogo esatto delle operazioni, modalità di accesso dei veicoli, orari di svolgimento, tempi tecnici di esecuzione e sistemi di attestazione. È raccomandabile standardizzare le procedure di timbratura e di rilevazione digitale degli eventi (arrivo, inizio e fine attività), così da disporre di evidenze oggettive in caso di ritardi o interruzioni.

    Il vettore può provare l’orario di arrivo tramite strumenti digitali di tracciamento; è quindi essenziale individuare con precisione i punti di carico/scarico e le modalità di accesso. Committente e caricatore sono obbligati in solido al pagamento dell’indennizzo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’effettivo responsabile. È opportuno, inoltre, che i contratti specifichino chiaramente chi sono gli effettivi responsabili delle operazioni e cosa si intende per cause di forza maggiore, considerando anche i profili di sicurezza della circolazione e sicurezza sociale richiamati dalla normativa.

  • PRIMO PIANO

    Global minimum tax: regole per la comunicazione rilevante

    Pubblicato in GU n 252 del 29 ottobre il Decreto 16 ottobre con le regole per la minimum tax.

    In particolare, si pubblicano le modalità di invio della comunicazione rilevante da presentare alle Entrate ad opera delle imprese localizzate nel territorio italiano e delle entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte di gruppi multinazionali o nazionali rientranti nell’ambito applicativo del Titolo II del decreto legislativo 209 del 27 dicembre 2023.

    Scarica qui il Modello di Comunicazione rilevante 2025.

    Inoltre il MEF in data 31 ottobre ha pubblicato le Linee Guida per procedere.

    Global minimum tax: regole per la comunicazione rilevante

    Ai fini della global minimu tax, le imprese localizzate nel territorio italiano e le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte di gruppi multinazionali o nazionali rientranti nell’ambito applicativo del Titolo II del decreto legislativo 209 del 27 dicembre 2023, sono tenute a presentare la comunicazione rilevante all’agenzia delle Entrate. 

    In alternativa, tali soggetti possono delegare un’altra impresa del gruppo ad adempiere, per loro conto, agli obblighi informativi in esame. 

    A stabilirlo è il Decreto 16 ottobre 2025 del MEF.

    La comunicazione rilevante deve rispettare il modello standard di cui all’allegato 1, con le informazioni generali sul gruppo di appartenenza e i dati necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo in relazione ai diversi Paesi a bassa imposizione in cui questo opera.

    Attenzione al fatto che, sono esonerati dall’obbligo di presentazione i soggetti che individuano un’impresa locale designata o un’impresa designata o la controllante capogruppo che presenta la comunicazione rilevante per conto loro. 

    Nel decreto in oggetto, con l'articolo 3 si disciplinano le modalità di raccolta e trasmissione dei dati relativi all’imposizione integrativa, quando più Paesi rivendicano un diritto di imposizione su un gruppo multinazionale.

    Se più Paesi hanno diritto all’imposizione per lo stesso esercizio, l’Impresa Dichiarante italiana deve compilare la Comunicazione Rilevante seguendo le Regole OCSE segnalando eventuali divergenze tra la normativa OCSE e quella dei singoli Paesi che hanno diritto di imposizione.

    L’Agenzia delle Entrate italiana può richiedere ulteriori informazioni per valutare il rischio fiscale e la correttezza dei dati.

    Se solo un Paese ha il diritto d’imposizione, l’Impresa dichiarante seguirà le regole di quel singolo Paese.

    Se un gruppo è controllato da un’impresa estera che ha già versato un’imposta minima equivalente in un altro Stato (Porto Sicuro), l’Italia può accettare quei dati come validi.

    Con l’articolo 4 si definisce invece nel dettaglio il pacchetto di informazioni che devono essere contenute nella Comunicazione Rilevante.

    Essa si compone di una sezione generale e di più sezioni giurisdizionali:

    • sezione generale: con le informazioni generali sul gruppo multinazionale o nazionale (struttura, società controllate, dati identificativi). Sintesi dei dati fiscali del gruppo e applicazione dell’imposta integrativa:
    • sezioni giurisdizionali: con dati fiscali specifici per ciascun Paese in cui il gruppo opera.

    La comunicazione come evidenziato dal decreto, contenente le informazioni e i dati previsti, è trasmessa all'agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio cui la comunicazione si riferisce.

    Si rimanda al Decreto per tutte le altre informazioni.

    Allegati:
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    Dogane: novità dal 1° novembre per gli operatori

    Adm annunica le novità organizzative ed operative che partiranno dal 1° novembre

    Attenzione, per gli operatori, necessario aggiornare i propri sistemi e verisificare le competenze territoriali.

    Il comunicato stampa di ADM ha anche riepilogato sinteticamente a cosa prestare attenzione da sabato prossimo relativamente ad aggiornamenti di sistemi.

    Dogane: novità dal 1° novembre per gli operatori

    Le Dogane rendono noto che dal 1° novembre 2025 il nuovo assetto dell'Agenzia prevederà una articolazione in tredici Direzioni territoriali, ognuna con funzioni di programmazione e coordinamento su base regionale o interregionale. 

    Ad esse faranno capo gli Uffici locali, riorganizzati per aree funzionali e specializzazioni operative, al fine di ridurre duplicazioni, velocizzare i tempi e garantire uniformità nei controlli e nelle procedure.

    Da sabato 1° novembre cambieranno le sedi competenti per molti operatori economici, con conseguente aggiornamento degli indirizzi Pec e dei codici identificativi degli Uffici.

    Ogni operatore dovrà verificare tempestivamente il nuovo Ufficio territorialmente competente e aggiornare i propri sistemi informatici con i nuovi riferimenti.

    L’Agenzia metterà a disposizione, tramite i propri canali istituzionali, elenchi aggiornati e tabelle di corrispondenza al fine di supportare tale transizione.

    Il cambiamento avrà un impatto diretto anche su:

    • procedure di sdoganamento,
    • istanze telematiche
    • rapporti che gli operatori si troveranno a intrattenere con gli Uffici e le aree operative interessate da tale riorganizzazione. 

    A seguito degli interventi organizzativi delle strutture territoriali dell’Agenzia, si comunica che le modifiche avranno decorrenza 1° novembre 2025.
    Inoltre per consentire il corretto aggiornamento dei sistemi e garantire la coerenza delle banche dati, sono previsti i seguenti interventi nella giornata del 1° novembre 2025:

    • Applicativi Accise: è previsto un intervento di configurazione dalle ore 00:00 alle ore 18:00 della giornata; saranno, pertanto, inibiti gli accessi ai servizi di trasmissione delle dichiarazioni e alle applicazioni fruibili dal Portale dell’Agenzia.
    • Applicativi Dogane: i sistemi di accoglienza e presentazione delle dichiarazioni saranno sempre disponibili; tuttavia, i flussi di elaborazione potranno subire lievi rallentamenti, anche nella restituzione degli esiti elaborativi, connessi al riavvio dei sistemi.
    • Applicativi Giochi: non sono previste interruzioni dei servizi system to system dedicati ai Concessionari o dei servizi telematici esposti sul Portale dell’Agenzia; tuttavia, i flussi di elaborazione potranno subire lievi rallentamenti, anche nella restituzione degli esiti elaborativi, connessi al riavvio dei sistemi.

    Attenzione al fatto che con separate comunicazioni le Direzioni centrali competenti ratione materie disciplineranno le eventuali modalità operative, extra sistema, per consentire un’ordinata trattazione delle attività amministrative nel periodo di fermo.

  • PRIMO PIANO

    Società investimento immobiliare: nuovo modello per il regime SIIQ e SIINQ

    Con il Provvedimento n 390054 del 20 ottobre, le Entrate pubblicano il nuovo modello per la tassazione delle società di investimento immobiliare.

    Vediamo chi riguarda e per cosa.

    Nuovo modello per la tassazione delle società investimento immobiliare

    L’articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto un regime speciale opzionale, sia civilistico che fiscale, per le società per azioni, le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati e che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare.
    Il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 7 settembre 2007, n. 174, ha stabilito le disposizioni di attuazione della disciplina del regime speciale.
    Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 161900 del 18 dicembre 2015 ha approvato il modello di comunicazione per
    adeguarne la struttura e il contenuto alle disposizioni contenute nell’articolo 20 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 che ha introdotto alcune modifiche alla l. n. 296 del 2006.
    L’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha modificato il comma 120 dell’articolo 1 della l. n. 296 del 2006, prevedendo la nuova formulazione del primo periodo del citato comma 120 che dispone che: “L’opzione per il regime speciale è esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene”.

    Le nuove regole si applicano a decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024.
    Al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte dall’articolo 15, comma 3, del d.lgs. n. 1 del 2024, si è reso necessario modificare le istruzioni al
    modello di comunicazione attualmente utilizzato.

    Con l’occasione, sono state aggiornate alcune diciture riportate nel modello di comunicazione e nelle relative istruzioni per tenere conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 718, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato il comma 125 dell’articolo 1 della l. n. 296 del 2006.

    Attenzione, la disposizione ha esteso la possibilità di aderire al regime speciale anche alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata non quotate (a determinate condizioni).
    Con il presente provvedimento sono, pertanto, disposte le modifiche al modello di comunicazione, approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 161900 del 18 dicembre 2015, nonché alle relative istruzioni.

    La versione aggiornata del modello di comunicazione e delle relative istruzioni sono parti integranti del presente provvedimento

    Il modello va utilizzato per comunicare:

    • l’esercizio dell’opzione da parte delle società che intendono aderire al regime di tassazione delle SIIQ o delle SIINQ a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di costituzione. La comunicazione va presentata nel periodo d’imposta precedente a quello dal quale il contribuente intende avvalersi del regime stesso;
    • l’integrazione dell’opzione in caso di sopravvenuta sussistenza di uno o più requisiti per la fruizione del regime speciale che non si possedevano al momento dell’esercizio dell’opzione, oppure la cui carenza temporanea abbia determinato la sospensione dal regime.