• PRIMO PIANO

    Assegno d’invalidità: integrazione al minimo anche col contributivo

    Con la sentenza n. 94/2025 pubblicata il 3 luglio , la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995 (nota come Riforma Dini), nella parte in cui nega l’integrazione al minimo agli assegni ordinari di invalidità interamente calcolati con il sistema contributivo. La norma, introdotta per razionalizzare la spesa pensionistica nel passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, impediva infatti che questi assegni beneficiassero della quota integrativa, differenziandosi da quelli misti o retributivi.

    La Consulta ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione, ritenendo che questa esclusione violi gli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, per disparità di trattamento e insufficiente tutela dei soggetti disabili in condizione di bisogno.

     L’assegno ordinario d’invalidità, destinato a chi ha visto ridotta la capacità lavorativa a meno di un terzo per cause fisiche o mentali, presenta caratteristiche peculiari tali da giustificare una disciplina integrativa speciale, anche sotto il regime contributivo.

    Ecco le motivazioni della pronuncia dell Consulta.

    Integrazione dovuta per una prestazione assistenziale-ponte

    La Corte  costituzionale  afferma in primo luogo che sin dalla sua introduzione con la legge n. 222/1984, l’assegno ordinario d’invalidità si è distinto da altre prestazioni pensionistiche per finalità e modalità di calcolo. 

    Esso risponde a una logica assistenziale oltre che previdenziale, offrendo un sostegno economico a lavoratori in età ancora attiva ma resi parzialmente inabili al lavoro.

     In questo contesto, anche l’integrazione al minimo ha assunto una forma diversa: non un’equiparazione automatica al minimo INPS, ma una somma aggiuntiva a carico del fondo sociale, oggi gestito dal GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali), finanziato tramite la fiscalità generale.

    La Corte sottolinea che escludere dal beneficio chi percepisce l’assegno solo in forma contributiva non consente alcun risparmio per le casse pubbliche, poiché il relativo costo è già coperto da fondi assistenziali. 

    Inoltre, il rischio concreto è che un soggetto invalido in età lavorativa, con un assegno di importo molto basso, resti privo di qualsiasi supporto economico se non ha i requisiti per altre misure come l’assegno di invalidità civile, l’assegno di inclusione o l’assegno unico familiare.

    Effetti della sentenza e decorrenza

    La Corte ha evidenziato che l’assegno ordinario d’invalidità non rientra nella categoria delle prestazioni previdenziali mirate alla copertura della vecchiaia, ma svolge una funzione diversa e anticipata, destinata a coprire il periodo di attività lavorativa interrotto o limitato per ragioni sanitarie. Proprio per questa sua natura, non può essere equiparato agli altri trattamenti pensionistici esclusi dall’integrazione al minimo in base alla legge del 1995.

    Considerato l’impatto finanziario potenzialmente significativo derivante dal riconoscimento retroattivo degli arretrati, la Corte ha stabilito che gli effetti della sentenza decorreranno dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, evitando effetti ex tunc che avrebbero gravato eccessivamente sulla finanza pubblica per l’anno in corso.

    La pronuncia rappresenta un importante intervento di riequilibrio costituzionale, che rafforza le garanzie a tutela delle persone con disabilità lavorativa, riaffermando il principio di uguaglianza e il diritto a un’esistenza libera e dignitosa, come sancito dalla Carta costituzionale.

  • PRIMO PIANO

    Riforma disabilità in sperimentazione: nuove indicazioni INPS

    Nel messaggio 949 del 20 marzo INPS informava che nelle Province di Trieste, Brescia, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari, nelle quali è stata avviata la sperimentazione prevista dalla riforma della disabilità ( decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62), che ha affidato la valutazione di base in via esclusiva all'INPS, sono stati riattivati tutti i canali, inclusi quelli dei Centri per l’impiego, per la presentazione delle nuove domande di accertamento sanitario esclusivamente da parte dei soggetti in possesso di un verbale di invalidità civile superiore al 45% o appartenenti alle altre categorie protette  

    Inps specifica che 

    1.  nella Regione Emilia-Romagna i canali sono attivi e le domande, in via transitoria, verranno gestite dall’Azienda sanitaria locale (ASL) competente territorialmente.
    2. in tutte le nove Province in sperimentazione, i cittadini che intendono ottenere per la prima volta il riconoscimento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa devono presentare il nuovo certificato medico introduttivo. (vedi per i dettagli "Certificato introduttivo  al via la sperimentazione")

    Con il Messaggio n. 1766 del 4 giugno 2025,  l’Istituto chiarisce meglio l’allineamento normativo con quanto previsto dal D.L. n. 90/2014, per quanto concerne le modalità del procedimento di valutazione di base. v ultimo paragrafo.

    Si ricorda che, dal 30 settembre 2025, la sperimentazione si estenderà ad altre province, tra cui Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, nonché alla Provincia autonoma di Trento e alla Valle d’Aosta. Tale fase proseguirà fino al 31 dicembre 2026.

    Nuovo servizio invio dati economici

    Con il messaggio 950  del 18 marzo 2025 INPS  aveva  fornito  indicazioni  anche sulle   nuove modalità di comunicazione dei dati socio-economici dei soggetti che richiedono le prestazioni collegate alla situazione di disabilità, per i territori interessati dalla sperimentazione.

    Nonostante la riforma, infatti ,  rimane invariata la separazione tra l’accertamento della disabilità e la verifica delle condizioni socio-economiche. 

    Pertanto, gli assistiti  e le associazioni di categoria potranno trasmettere i dati richiesti dopo l’invio del certificato medico introduttivo, utilizzando il nuovo servizio online dell’INPS denominato “Dati socio-economici prestazioni di disabilità”.

    L’accesso al servizio è riservato ai soggetti muniti di credenziali SPID (Livello 2 o superiore), CNS o CIE 3.0.

     Tramite questa piattaforma, gli utenti potranno autocertificare e inviare informazioni reddituali, familiari e lavorative necessarie per determinare il diritto a eventuali prestazioni economiche. 

    Per gli Istituti di Patronato, il servizio sarà accessibile invece attraverso il “Portale dei Patronati”, seguendo le indicazioni contenute nel Messaggio INPS n. 4684 del 28 dicembre 2023.

    L'istituto precisa che   per le domande di invalidità civile 

    • presentate entro il 31 dicembre 2024 nei territori coinvolti nella sperimentazione e 
    • nelle aree non ancora interessate dalla riforma, 

    resta  valida la procedura attuale, attraverso il servizio “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.

    Riforma disabilità: valutazione requisito entro 30gg dalla maggiore età

    INPS è intervenuto con il messaggio del  5 giugno 2025 ricordando  che, secondo l’articolo 25, comma 5, del suddetto decreto-legge del 2014, i soggetti già beneficiari dell’indennità di frequenza possono ottenere, al compimento della maggiore età, un riconoscimento provvisorio delle prestazioni riservate agli invalidi maggiorenni, a condizione che abbiano presentato la “domanda in via amministrativa” entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età.

     Resta tuttavia necessario l’accertamento dei requisiti sanitari e di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa vigente.

    In relazione a tale aspetto, l’INPS precisa che, nelle Province in cui è in corso la fase sperimentale della riforma  il concetto di “domanda in via amministrativa” deve essere inteso come l’invio telematico del certificato medico introduttivo previsto dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo stesso.

     Tale invio deve avvenire entro il semestre antecedente il compimento della maggiore età.

    Ad evitare l’erogazione indebita di prestazioni economiche destinate ai maggiorenni in assenza dei requisiti sanitari  INPS provvederà a pianificare la valutazione di base per i soggetti interessati entro 30 giorni dal raggiungimento della maggiore età.

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    Tempi guida e tachigrafo: nuovo elenco autotrasportatori esenti

    Con il decreto del 22 aprile 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto importanti deroghe in materia di

    • tempi di guida, 
    • riposo e 
    • uso del tachigrafo

    per alcune categorie di trasporto stradale. 

    Si tratta di misure operative che interessano direttamente le imprese di trasporto e i loro  consulenti del lavoro, specialmente nel coordinamento dei turni e degli obblighi documentali.

    Ambito di applicazione: chi è esentato dagli obblighi su tempi guida e uso tachigrafo

    Il  ministeriale decreto attua l’art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 561/2006 e riconosce l’esenzione dagli obblighi degli articoli 6-9 dello stesso regolamento (relativi a durata di guida e riposi) e dall’art. 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 165/2014 (tachigrafo) per i seguenti mezzi utilizzati solo in ambito nazionale:

    • Veicoli fino a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi postali universali (ex direttiva 97/67/CE).
    • Veicoli delle autoscuole, purché non usati a scopo di lucro per trasporto merci o persone.
    • Veicoli per servizi pubblici essenziali, come:
      • fognature,
      • manutenzione di reti idriche, elettriche e del gas,
      • smaltimento rifiuti domestici,
      • manutenzione stradale,
      • telecomunicazioni e radiodiffusione.
    • Veicoli circensi e per parchi divertimento, specificamente adibiti al trasporto attrezzature.
    • Veicoli per la raccolta del latte o per la restituzione di contenitori/latticini destinati ad alimentazione animale.
    • Veicoli blindati per trasporto valori o denaro.
    • Veicoli per il trasporto di carcasse animali non destinate al consumo umano.
    • Veicoli per il trasporto di animali vivi, limitatamente a tratte locali entro i 100 km (fattoria–mercato–macello).

    Le conseguenze operative per aziende e consulenti

    Le esenzioni rispondono a esigenze pratiche specifiche, tra cui:

    • Organizzazione del lavoro semplificata, in particolare per piccole imprese locali o specializzate in trasporti brevi e frazionati.
    • Esenzione dal tachigrafo, che riduce obblighi di installazione, manutenzione e conservazione dei dati.
    • Deroghe pensate per il benessere animale e per l’emergenza sanitaria, come il trasporto rapido di carcasse per lo smaltimento in caso di epidemie zootecniche.

    Per i consulenti del lavoro, è fondamentale quindi  aggiornare i modelli organizzativi e le comunicazioni interne alle aziende, poiché non saranno più necessari i consueti controlli su turnazioni e riposi giornalieri per le tipologie escluse.

    Decorrenza e abrogazione precedente decreto

    Il nuovo decreto è in vigore dal 31 maggio 2025, data della sua pubblicazione, e abroga il precedente decreto del 20 giugno 2007.

     Le imprese dovranno dunque adeguarsi sin da subito, eliminando eventuali registrazioni non più richieste e aggiornando la formazione degli autisti sui nuovi limiti applicabili.

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    Autotrasporto: le novità del D.lgs. 77/2025

    E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2025, il Decreto Legislativo 21 maggio 2025, n. 77, con disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27,  riguardante il recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, in tema di  distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada  e i relativi obblighi di applicazione e regolamento (UE) n. 1024/2012.

    Nello specifico il testo  sostituisce l’Allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, aggiornando  il sistema nazionale di classificazione del rischio e le tabelle sulla gravita delle infrazioni.

    Vediamo di seguito una breve sintesi delle novità.

    Il contesto normativo

     Come anticipato, il decreto intende recepire in modo corretto e completo la normativa UE sul distacco transnazionale dei conducenti nel trasporto su strada, con particolare riferimento a:

    • Direttiva 96/71/CE: distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
    • Direttiva 2014/67/UE: applicazione della direttiva 96/71/CE.
    • Direttiva (UE) 2020/1057: norme specifiche per il settore dell’autotrasporto.
    • Direttiva 2006/22/CE: obblighi di applicazione in materia sociale.

    Il nuovo D.lgs. 77/2025 corregge e integra il D.lgs. 27/2023, sfruttando la facoltà concessa dall’art. 31, comma 5, della Legge 234/2012 che consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive entro determinati termini.

    Controlli ispettivi nelle sedi aziendali autotrasportatori

    Due le modifiche fondamentali dettate con l'art 1 che modifica l’articolo 2 del D.lgs. 27/2023

    1 – Lettera o): nel comma 4 dell’articolo 11 del D.lgs. 27/2023, le parole «Al fine di agevolare controlli su strada» sono integrate con «e nei locali delle imprese».

    Questo chiarisce che i controlli possono essere effettuati anche presso le sedi aziendali e non solo su strada.

    Questa variazione, seppur testualmente minima, ha implicazioni rilevanti:

    • Rende esplicito che le autorità di vigilanza (come gli ispettori del lavoro) possono accedere non solo ai dati presenti su strada (es. tachigrafi, documenti di bordo), ma anche ai documenti e registrazioni conservati presso le sedi aziendali.
    • L’estensione mira a potenziare l’efficacia dei controlli nei casi di distacco transnazionale dei conducenti, contrastando possibili pratiche elusive e rendendo verificabili anche le condizioni contrattuali, retributive e organizzative.

    Inoltre ne consegue che gli organi di controllo italiani, nell'ambito del distacco di conducenti da altri Stati membri, possono accedere fisicamente ai locali aziendali italiani, e, viceversa, che gli operatori italiani all’estero sono tenuti a rendere disponibile la documentazione richiesta anche a distanza o tramite sportelli digitali unificati (regolamento IMI).

    Questa modifica va letta come una misura di rafforzamento dell’attività ispettiva, in linea con i principi della direttiva UE 2020/1057 e del pacchetto Mobilità 1. Ha impatti pratici diretti per le aziende di autotrasporto, i consulenti del lavoro e gli operatori transfrontalieri, che dovranno garantire disponibilità e tracciabilità dei dati agli ispettori.

    Decreto distacco autotrasporto 77/2025: nuove tabelle infrazioni

    La seconda modifica riguarda la Lettera q-bis) per cui viene sostituito l’Allegato III con un nuovo schema di classificazione delle infrazioni:

    • Infrazioni al Regolamento (CE) n. 561/2006: relativo ai tempi di guida e riposo.
    • Infrazioni al Regolamento (UE) n. 165/2014: relativo ai tachigrafi.

    Le nuove classificazioni delle infrazioni saranno rilevanti per le valutazioni sulla conformità normativa e le sanzioni.

    I consulenti del lavoro e le imprese del settore dovranno quindi aggiornare i propri protocolli di gestione del personale distaccato e della documentazione tachigrafica.

    SCARICA QUI LE NUOVE TABELLE

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    DtA: Deferred tax assets, chiarimenti ADE

    Con Risoluzione n 32 del 15 maggio le Entrate hanno chiarito le norme sul DtA deffered tax assets, a seguito di numerose richieste di informazioni in merito alle procedure da seguire in caso di cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate DTA (di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche e integrazioni).

    DtA: Deferred tax assets, chiarimenti ADE

    L’articolo 44-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 stabilisce che I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti  secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. 

    I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.”.

    In sintesi, i crediti d’imposta in oggetto, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24 o alla richiesta di rimborso, possono essere ceduti secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis e 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973

    I citato articolo 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della cessione dei crediti d’imposta, prevede l’applicazione degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 

    Pertanto:

    • la cessione dei crediti d’imposta in oggetto deve risultare “da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (cfr. articolo 69, terzo comma, del regio decreto n. 2440 del 1923);
    • l’atto di cessione deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente);
    • il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato e dunque può esclusivamente utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6834).

    In alternativa, i crediti maturati in capo a società o enti appartenenti a un gruppo possono essere ceduti, in tutto o in parte, a una o più società o enti dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità previste dai richiamati articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923.

    In tale eventualità, la cessione è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella propria dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

    Inoltre, si fa presente che:

    • ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d’imposta di cui trattasi, non può essere utilizzata la Piattaforma telematica disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. In ogni caso, tale Piattaforma non rappresenta un mercato finanziario, bensì solo uno strumento per comunicare all’Agenzia, ai fini fiscali, l’avvenuta cessione di altre tipologie di crediti d’imposta;
    • la comunicazione all’Agenzia della cessione dei crediti d’imposta, a prescindere dalla tipologia del credito e dalla modalità utilizzata (dichiarazione dei redditi, Piattaforma telematica, notifica), non implica che i crediti siano riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili;
    • l’Agenzia conserva il potere di controllare, secondo modalità e termini previsti dalle disposizioni vigenti, la regolarità fiscale dei comportamenti e degli atti posti in essere dal cedente e dal cessionario, ai fini del recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati;
    • l’Agenzia è estranea al rapporto di natura civilistica intercorrente tra cedente e cessionario, non svolge funzioni di intermediazione, non interviene in ambito contrattuale, precontrattuale e in merito a questioni di natura non fiscale.

    Allegati:
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    Assegno incollocabilità INAIL: importo 2025 e modalità di richiesta

    L'assegno di incollocabilità  INAIL 2025 è pari a 308,23 euro. Lo ha stabilito il decreto del ministero del lavoro n. 52 2025, pubblicato il 13 maggio (v. sotto le istruzioni INAIL)

    Giova ricordare che si tratta di una prestazione economica, erogata dall'INAIL  cui hanno diritto :

    • invalidi per infortunio o
    • invalidi per malattia professionale 

    che siano titolari della rendita INAIL e che  si trovino nell’impossibilità di fruire del collocamento obbligatorio  al lavoro riservato alle persone con disabilità.

    Assegno di incollocabilità:  i requisiti

    I requisiti specifici per ottenere l’assegno  sono i seguenti:

    • età non superiore ai 65 anni
    • grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006
    • grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

    L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita INAIL e viene rivalutato annualmente, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo.

    Assegno incollocabilità:  come fare domanda

    Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza  tramite posta ordinaria o Pec. Pu anche farsi assistere da un patronato. 

    La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità.

     In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione. e posta ordinaria Pec (posta elettronica certificata). Il lavoratore può farsi assistere da un patronato. 

    L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.

    Assegno incollocabilità importo 2023

    Il Ministero del lavoro, con decreto del 31 maggio 2023 , vista la relazione INAIL e in accordo con il ministero dell'Economia ha  rideterminato l'importo dell'assegno di incollocabilità  con decorrenza dal 1° luglio 2023, nella misura di euro 290,11, sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2021 e il 2022, pari all’8,1%.

    INAIL ha fornito le istruzioni con la  circolare n. 34 del 26 luglio 2023.

    Assegno incollocabilità 2024

    Con decreto del Ministero del lavoro del 26 giugno 2024 , pubblicato il 23 luglio  nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale,  l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è  stato rivalutato sulla base della variazione ISTAT, pari al pari a 5,4 %, con decorrenza 1° luglio 2024, nella  misura di € 305,78.

    La circolare INAIL n. 20 in materia è stata pubblicata il 26 luglio 2024.

    Assegno Incollocabilità 2025

    Con decreto del Ministero del lavoro n 52 del 18 aprile 2025,   pubblicato il 13 maggio   nella sezione pubblicità legale del sito istituzionale,  l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità a seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo  tra il 2023 ed il 2024, registrata dall’ISTAT e risultata pari a 0,8 %, è determinato nella misura di 308,23 Euro.

    In data 20 maggio l'Istituto ha chiarito con la circolare 31 2025 che alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per  l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di agosto 2025.

    Allegati:
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    PEC amministratori: come si comunica al registro imprese?

    La Legge n. 207/2024 Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un nuovo obbligo per gli amministratori delle società, che sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese

    Le imprese costituite in forma societaria erano già tenute a comunicare il domicilio digitale della società al Registro delle Imprese dal Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, entrato in vigore nel 2020. Da quest’anno, l’obbligo previsto in passato per le società, viene esteso alla PEC degli amministratori dell’impresa, che dovranno comunicare un recapito di posta elettronica “proprio ed esclusivo dell’amministratore”.

    A tal fine il MIMIT ha indicato le relative istruzioni.

    In proposito leggi: PEC Amministratori di società: istruzioni MIMIT

    PEC amministratori: come si comunica al registro imprese?

    Le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2025, per comunicare la PEC amministratori, possono utilizzare:

    • il Portale Telemaco di Infocamere (Per registrarsi al servizio Telemaco è necessario disporre di un'identità  digitale (CNS, CIE o SPID di livello 2),
    • il modulo di iscrizione ComUnica, utilizzato per l’iscrizione dell’impresa.

    Le imprese già costituite possono invece effettuare la comunicazione “in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025”.

    La comunicazione della PEC dell’amministratore può avvenire anche online, accedendo al portale della Camera di Commercio competente oppure utilizzando il servizio di Comunicazione PEC di Ufficio Camerale.