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    Autonoleggio: nuovi obblighi nel DL Sicurezza

    L’articolo 2 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (pubblicato nella  G.U. n. 85/2025), interviene sull’art. 17 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1° dicembre 2018, n. 132, ampliando in modo rilevante le prescrizioni in materia di contratti di noleggio di autoveicoli.

    L’obiettivo del legislatore è duplice: rafforzare la prevenzione dei reati di terrorismo e includere anche i reati gravi di criminalità organizzata, di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., tra le finalità dei controlli. La norma mira quindi a ridurre i margini di anonimato nell’uso di veicoli a noleggio potenzialmente impiegati per attività illecite.

    In particolare, il D.L. 48/2025 estende l’obbligo, già previsto a carico dei soggetti che stipulano contratti di autonoleggio, di comunicare tempestivamente al Centro elaborazione dati (CED) del Ministero dell’interno tutte le informazioni relative all’identità del soggetto locatario. 

    A tali dati si aggiungono ora anche quelli relativi al veicolo, inclusi il numero di targa, il numero di telaio, eventuali mutamenti di proprietà e la presenza di subnoleggi. 

    Inoltre l’inosservanza dell’obbligo è ora sanzionata penalmente.

    Le nuove prescrizioni sono già pienamente in vigore dal 12 aprile 2025, senza necessità di decreti attuativi.

    Vediamo di seguito piu in dettaglio.

    Ampliamento dell’ambito oggettivo: non solo terrorismo

    La portata del nuovo intervento normativo è significativa. Se in origine le disposizioni erano orientate alla sola prevenzione di atti terroristici, oggi il legislatore estende l’obbligo di comunicazione anche in funzione della prevenzione e repressione dei reati ex art. 51, comma 3-bis, c.p.p., che includono delitti come:

    • associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.),
    • traffico di stupefacenti (art. 73 e 74 T.U. DPR 309/1990),
    • tratta di esseri umani (art. 601 c.p.),
    • reati transnazionali e connessi.

    Tale estensione comporta un rilevante impatto per le società di autonoleggio, che diventano attori coinvolti direttamente nel sistema di prevenzione integrata. È da considerarsi superata ogni interpretazione restrittiva dell’ambito applicativo del monitoraggio. 

    La collaborazione tra privati e pubblica amministrazione viene rafforzata da una previsione espressa, e in caso di inadempimento, oltre alla sanzione, possono derivare effetti anche sul piano della responsabilità amministrativa dell’impresa.

    Subnoleggio, interoperabilità dei dati e nuovi obblighi gestionali

    Tra le novità più rilevanti si segnala l’esplicito riferimento ai contratti di subnoleggio. Viene previsto che anche questi debbano essere oggetto di comunicazione al CED, con particolare attenzione alla tracciabilità del veicolo. 

    Si tratta di una modifica destinata ad incidere sull’interoperabilità dei sistemi informativi aziendali, che dovranno essere in grado di monitorare e segnalare eventuali passaggi intermedi di disponibilità del veicolo, mantenendo la coerenza dei dati anche nei casi di subaffidamento del mezzo.

    Inoltre, viene modificata la rubrica dell’art. 17 del D.L. n. 113/2018, che ora recita: “Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità”. Ciò rafforza la lettura sistematica della norma come strumento di intelligence preventiva e non più solo di contrasto al terrorismo. Il legislatore affida cioè all’autonoleggio un ruolo attivo nella sicurezza urbana e nazionale.

    Nella tabella seguente le novità  in sintesi :

    Adempimento Descrizione Riferimento normativo
    Comunicazione al CED Trasmissione telematica dei dati del locatario e del veicolo (targa, telaio, proprietà, subnoleggi). Art. 2, D.L. 48/2025 – art. 17, co. 1, D.L. 113/2018
    Estensione finalità Applicazione anche per la prevenzione dei reati ex art. 51, co. 3-bis, c.p.p. (non solo terrorismo). Art. 2, lett. a) e b), D.L. 48/2025
    Sanzioni per omissione Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206 per mancata comunicazione. Art. 2, lett. a), punto 2, D.L. 48/2025
    Adeguamento documentale Aggiornamento modelli contrattuali, informative privacy e software gestionali. Obbligo indiretto ai fini della conformità
    Tracciabilità del subnoleggio Inclusione degli eventuali subaffidamenti nelle comunicazioni al CED. Art. 2, lett. a), punto 1, D.L. 48/2025

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    Responsabilità dei Sindaci: in vigore dal 12 aprile il tetto massimo

    In GU n 73 del 28 marzo la Legge n 35/2025 con le modifiche all'art 2407 sulla responsabilità dei sindaci delle società di capitali.

    I Commercialisti, alla approvazione della novità hanno espresso grande soddisfazione per una norma fortemente voluta dal CNDCEC e dal Presidente De Nuccio.

    Tetto per Responsabilità dei Sindaci: norma approvata

    Il testo del nuovo art. 2407 c.c. in vigore dal 12 aprile prossimo recita come segue: "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalita' e la diligenza richieste dalla  natura dell'incarico;   sono   responsabili   della   verita'   delle   loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
    Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche  nei casi in cui la revisione legale e' esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che  violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla societa' che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori  e  ai  terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo  percepito,  secondo  i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte  il compenso; per i compensi maggiori di  50.000  euro,  dieci  volte  il compenso. All'azione di responsabilita' contro i sindaci si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni degli  articoli 2393,  2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. L'azione di responsabilita' verso  i  sindaci  si  prescrive  nel termine  di  cinque  anni  dal  deposito  della  relazione   di   cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si e' verificato  il danno"

    Pertanto d'ora in avanti i sindaci risponderanno, in solido con gli amministratori, solo entro un limite stabilito in base al compenso secondo le tre fasce. 

    L’ultimo comma del nuovo articolo 2407 del Codice civile, inserisce un termine di prescrizione certo, pari a cinque anni per esercitare l’azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno.

    Il presidente dei Commercialisti Elbano de Nuccio ha parlato di traguardo storico "perché finalmente diventa legge dello Stato la perimetrazione della responsabilità dei componenti del collegio sindacale. Nel corso degli anni il timore derivante da responsabilità illimitate aveva allontanato molti professionisti dallo svolgimento di questa insostituibile funzione, ma questa perimetrazione farà riavvicinare al collegio sindacale tanti professionisti di qualità, rafforzandone, quindi, la sua funzione a tutela della tenuta del sistema economico nazionale"

    Anche ANC Associazione Nazionale Commercialisti ha espresso soddisfazione tramite il suo Presidente Marco Cuchel.

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    Lavoro disabili: il riparto delle risorse

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con il Ministero per le Disabilità e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto del 7 febbraio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2025, per stabilire la ripartizione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l’annualità 2024.

    Il decreto trova fondamento nella legge 12 marzo 1999, n. 68, che disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità e, in particolare, l’articolo 13 che prevede la destinazione di risorse a favore dei datori di lavoro per incentivare l’assunzione di lavoratori disabili. Il fondo è alimentato da stanziamenti statali, contributi esonerativi dei datori di lavoro e versamenti volontari di soggetti privati.

    Riparto risorse e progetti di inclusione lavorativa

    Per il 2024, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili dispone di un totale di 75.381.414 euro, suddivisi come segue:

    • 21.915.742 euro destinati agli incentivi per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità;
    • 4.728.900 euro derivanti dai contributi esonerativi versati dai datori di lavoro nei bimestri IV, V e VI del 2023 e nei primi tre bimestri del 2024;
    • 46.630.000 euro a valere sul fondo per l’annualità 2024;
    • 2.106.772 euro destinati a sperimentazioni di inclusione lavorativa per persone con disabilità.

    Il decreto stabilisce che le risorse del Fondo saranno erogate attraverso l’INPS per sostenere i datori di lavoro nel rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 13 della legge n. 68/1999. 

    Gli incentivi economici sono finalizzati a favorire l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità e a supportare le aziende nel sostenere i costi dell’inserimento lavorativo.

    Un ulteriore aspetto rilevante è la possibilità di finanziare, nei limiti del 5% delle risorse complessive, sperimentazioni di inclusione lavorativa attraverso progetti sviluppati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

    In questo senso, se necessario, potranno essere adottati ulteriori atti per chiarire modalità operative e garantire l’efficacia delle misure.

    Lavoro disabili: monitoraggio INPS

    Il decreto prevede un sistema di monitoraggio trimestrale da parte dell’INPS per verificare l’andamento delle erogazioni e garantire la trasparenza nell’utilizzo dei fondi. Il monitoraggio dovrà includere:

    Le risorse disponibili;

    • Il numero totale di domande di incentivo pervenute;
    • Le somme effettivamente erogate;
    • La tipologia di datori di lavoro beneficiari e le categorie di disabilità coinvolte.

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    Modello Redditi SP 2025: pronte le regole per le società di persone

    Con il Provvedimento n 131066 del 17 marzo le Entrate hanno pubblicato le regole per i dichiarativi 2025 anno di imposta 2024 per le società di persone, scarica qui: Modello e istruzioni SP 2025.

    Il modello Redditi SP – Società di persone ed equiparate deve essere presentato in via telematica dalle seguenti società e associazioni, residenti in Italia:

    • società semplici      
    • società in nome collettivo e in accomandita semplice        
    • società di armamento        
    • società di fatto o irregolari 
    • associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni       
    • aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi      
    • gruppi europei di interesse economico GEIE.

    accedendo all’area riservata dell’Agenzia delle entrate, tra il 30 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. 

    Per compilare la dichiarazione è disponibile il software RedditiOnLine SP

    Modello Redidti SP: come è composto

    Il modello “Redditi 2025–SP”, con le relative istruzioni, è composto da:

    • a) il frontespizio ed i quadri RF, RG, RE, RA, RB, RH, RL, RD, RJ, RT, RM, RQ, RV, RP, RN, RO, RS, RW, AC, FC, TR, OP, DI, RU, CP, RX;
    • b) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

    Attenzione al fatto che eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    Il frontespizio dettagliatamente si compone di due facciate:

    • la prima facciata contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
    • la seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o associazione e al rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione della dichiarazione, l’apposizione del visto di conformità, la certificazione tributaria e l’impegno dell’incaricato alla presentazione telematica della dichiarazione.

    Modello Redidti SP: novità di quest’anno

    Le principali novità contenute nel modello SP2025 sono le seguenti:

    • Concordato preventivo biennale. È stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RG, RE e RH per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
    • Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura. Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agri- colo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sosti- tutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36).
    • Maggiorazione costo del personale. Sono state aggiornate le variazioni in diminuzione del quadro RF e le componenti negative dei quadri RE e RG per accogliere la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).
    • Modifica del regime agevolato riservato agli imprenditori agricoli professionali (IAP). Nel quadro RA è stata prevista la determinazione del reddito imponibile agrario e dominicale prodotto da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali in base alla nuova normativa introdotta dall’art. 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicem- bre 2023 n. 215, per gli anni 2024 e 2025.
    • Prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Nel quadro RW è stata prevista una nuova casella da barrare in caso di applicazione dell’aliquota dell’IVAFE per i prodotti finanziari de- tenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, fissata nella misura dello 0,40 per cento a decorrere dal 2024 (art. 19, comma 20-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011); è stata inoltre prevista la nuova ali- quota dell’IVIE che, a decorrere dal 2024, è pari allo 1,06 per cento (art. 19, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011).
    • Rivalutazione di terreni e partecipazioni. Nei quadri RT (sezione X) ed RM (sezione VII) sono state gestite le modifiche agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 al fine di introdurre a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
    • Redditi derivanti dalla produzione di vegetali. Nel quadro RD (sezioni II e II-A) è stata prevista la modifica dell’art- 56-bis del TUIR riguardante la tassazione forfetaria dei redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) e i redditi derivanti dalla produzione e cessioni di beni di cui all’art. 32, comma 2, lettera b-ter) (sezione III) oltre il limite ivi indicato (art. 1, comma 1, lett. e) e f) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Affrancamento cripto-attività. Nel quadro RT (sezione XI) è stato previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento da versare entro il 30 novembre 2025 (art. 1, commi da 26 a 29, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
    • Affrancamento straordinario delle riserve. È stata prevista la nuova sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in so- spensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al ter- mine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Riallineamento beni in caso di conferimento d’azienda e operazioni straordinarie. Nel quadro RQ (sezione VI) è stata prevista la gestione delle nuove disposizioni per le operazioni straordinarie di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per le me- desime operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 (art. 13, comma 5, e art. 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali. Il quadro RV è stato modificato per accogliere le no- vità previste per le operazioni di cui all’art. 177-bis del TUIR e per le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili (art. 5, comma 1, lett. d), e art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Regime società di comodo. Il prospetto relativo alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo del quadro RS è stato aggiornato per accogliere le modifiche previste dall’art. 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
    • Codice identificativo nazionale. È stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
    • Redditi derivanti dalla produzione di vegetali. Nei quadri RF e RG è stata prevista la modifica dell’art. 56-bis del TUIR per i soggetti che esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1, lett. e) e f), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Modifiche alla disciplina della «tonnage tax». Sono stati adeguati i quadri RJ, RF, RS e RN per accogliere
    • le novità normative della disciplina della tonnage tax di cui agli artt. 155 e seguenti del TUIR (art. 19 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Sismabonus ed Ecobonus. Nei quadri RP e RN è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi “Sismabonus” ed “Ecobonus”, effettuati nel 2025 (art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

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    PEC Amministratori di società: ci sono sanzioni per gli inadempienti?

    Il MIMIT ha diffuso la nota n 43836 del 12 marzo con i primi chiarimenti relativi all'obbligo dei PEC per gli amministratori di società introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio.

    Tra i chiarimenti, la Nota evidenzia che le imprese già costituite al 1° gennaio possono provvedere all'adeguamento al nuovo adempimento entro il 30 giugno prossimo. 

    Vediamo le regole sotto il profilo sanzionatorio per chi non adempie.

    Leggi anche PEC Amministratori di società: istruzioni MIMIT per provvedere

    PEC amministratori di società: ci sono sanzioni per chi non provvede?

    La Nota in oggetto ha specificatamente sottolienato che relativamente alle eventuali sanzioni per chi non provvede a comunicare al registro delle imprese la PEC degli amministratori di società la norma istitutiva dell'obbligo " la novella non introduce alcuna nuova previsione, né, giusta il principio di legalità di cui all’articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, possono trovare applicazione alla fattispecie in esame, in via d’estensione o di analogia, le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 16 del più volte menzionato decretolegge n. 185 del 2008. Residua l’applicabilità della ordinaria sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti"

     

    Allegati:
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    E-DAS: novità dal 1° gennaio

    La legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025 prevede novità per l'E-DAS ossia i documenti di accompagnamento dei prodotti energetici.

    Vediamo il dettaglio delle novità.

    E-DAS: novità dal 1° gennaio

    In dettaglio l’articolo 1, comma 45, modifica l’articolo 25, comma 8, del testo unico accise che prevede, in via generale, con finalità antifrode, che i prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12 (e-DAS o documento analogo all’e-DAS).

    Nella formulazione vigente il comma 8 prevede un’eccezione all’obbligo di circolazione con l’e-DAS, con riferimento ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ed ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

    Con la novità si sopprime il riferimento ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia estendendo anche a tale ultima fattispecie l’utilizzo del documento di accompagnamento.

    Viene per converso mantenuta l’esclusione dall’obbligo dell’e-DAS con riferimento ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

    Si ricorda che l’e-DAS, introdotto con l’articolo 11 del decreto-legge n.124 del 2019 è il documento di accompagnamento semplificato necessario per la circolazione dei prodotti energetici assoggettati ad accisa.

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    SNC e SAS: in arrivo l’obbligo di redazione e deposito del bilancio

    È stata pubblicata il 10 gennaio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la nuova Direttiva 2025/25/UE, datata 19 dicembre 2024, e recante modifica alle Direttive 2009/102/CE e 2017/1132/UE, che si occupa di digitalizzazione del diritto societario. La Direttiva dovrà essere recepita entro il 31 luglio 2027, e le disposizioni in essa contenute dovranno essere rese operative dagli stati membri a decorrere dal 31 luglio 2028.

    Con questo intervento normativo l’Unione Europea dichiara di avere l’obiettivo di migliorare la trasparenza delle imprese e di conseguenza la fiducia nel contesto imprenditoriale; oltre che, favorendo l’interconnessione digitale del sistema informativo delle imprese, quello di favorire l’espansione transfrontaliera delle PMI.

    Nella pratica, per le imprese italiane ciò si configurerà nel futuro obbligo per SNS e SAS di:

    • ampliare la quantità di informazioni da pubblicare presso il Registro delle imprese, al pari di quanto già avviene per le società di capitali;
    • produrre il bilancio sociale e pubblicarlo presso il Registro delle imprese.

    La direttiva, che una volta emanata darà agli stati membri dell’Unione Europea due anni per il suo recepimento, limita l’intervento alle società di persone esercenti attività commerciale, il che, in Italia, vuol dire appunto che sono interessate dal provvedimento le SNC e le SAS, ma non le società semplici. 

    Il fatto non è strano, se si pensa che l’obiettivo della novità normativa è quello di favorire la trasparenza del sistema imprenditoriale e lo sviluppo delle PMI, e le società semplici, non svolgendo attività commerciale, non sono neanche delle PMI propriamente dette.

    La direttiva inserisce questo adempimento in un più generale programma di ampliamento dell’interconnessione dei registri nazionali, al fine di permettere che le informazioni fondamentali sulla vita delle società di persone possa divenire accessibile a livello unionale, come già avviene per le società di capitali.

    È presumibile ritenere che, come già avviene per le società di capitali che sono anche microimprese, che   per le società di persone di minore dimensione sarà prevista qualche semplificazione; fermo restando l’obiettivo finale di permettere l’allargamento del sistema informativo europeo.

    Cosa cambia per le imprese italiane

    Già adesso le SNC e le SAS trasmettono le informazioni fondamentali al Registro delle imprese detenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della sede di competenza; l’allargamento del numero di informazioni richieste non dovrebbe costituire adempimento di particolare onerosità amministrativa.

    Di diversa rilevanza è l’obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio annuale che, per questo tipo di imprese, costituisce un adempimento in più, per nulla irrilevante, aggravato anche dell’onere del deposito presso il Registro delle imprese di competenza.

    Volendo vedere la questione dal punto di vista del diritto societario, queste modifiche avvicinano, e non poco, le società di persone alle società di capitali.

    In questo senso questa novità normativa, inserita nella particolarità del contesto italiano, alimenta ulteriormente quel processo che si è venuto ad innescare a partire dalla riforma del diritto societario, tale che la tradizionale differenziazione tra società di persone senza personalità giuridica, e società di capitali con personalità giuridica, quanto meno per le imprese a più ristretta base partecipativa, di fatto diviene alquanto fumosa.

    Tra SNC e SAS obbligate alla redazione dei bilanci, e SRL i cui soci che sono anche amministratori in tante situazioni divengono illimitatamente responsabili, oltre che sottoposti al doppio obbligo previdenziale, le differenze divengono poco percettibili.

    È come se il diritto in divenire abbia creato una sorta di società di persone che è tale (con specifici obblighi e limitazioni) nel momento in cui l’impresa è amministrata dai soci, i quali sono in un numero ristretto, a prescindere dalla forma (SNC, SAS, SRL) adottata, che diviene questione secondaria e non più costitutiva, come invece risultava prima della riforma del diritto societario.