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Albo autotrasporti: ecco le quote 2026
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16.10.2025 la delibera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2026 in cui vengono adeguati con arrotondamenti minimi gli importi già in vigore
La quota da versare , entro la scadenza del 31 dicembre 2025 e' stabilita nelle seguenti TRE misure:
- Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: € 30,00.
- Ulteriore quota sulla base del parco veicoli aziendale indipendentemente dalla massa come da nuova tabella seguente:
dimensione azienda categoria
n. veicoli
importo in euro
A
da 2 a 5
5,00
B
da 6 a 10
10,00
C
da 11 a 50
26,00
D
da 51 a 100
103,00
E
da 101 a 200
256,00
F
superiore a 200
516,00
3. Ulteriore quota (in aggiunta a quelle precedenti ) per ogni veicolo di massa superiore a 6.000 chilogrammi di cui l'impresa e' titolare, come da tabella che segue:
dimensione azienda categoria
massa complessiva veicoli o trattore con p so rimorchiabile
importo in euro
A
da 6.001 11.500 kg
5,00
B
da 11.501 a 26.000 kg
8,00
C
oltre 26.000 |kg
10,00
Albo autotrasportatori Quota 2026 le modalità di pagamento
Confermate anche, per il versamento le due modalità alternative sulla piattaforma PagoPA raggiungibile anche dalla apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it
Viene proposto in automatico l'importo relativo all'anno 2026 e ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella stessa sezione «Pagamento quote» del portale
- pagamento online, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;
- pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalità differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalita' presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.
L'utente potrà pagare una posizione debitoria alla volta.
ATTENZIONE Anche le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano, dovranno effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPA , fermo restando che la piattaforma consentirà il pagamento esclusivamente a favore della provincia autonoma.
Va sottolineato che qualora il versamento non venga effettuato entro il termine , l'iscrizione all'Albo sara' sospesa.
La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2025 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.
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Certificati disabilità: dal 30 settembre sperimentazione in altre province
Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ha introdotto importanti innovazioni nei criteri e nelle modalità di accertamento della condizione di disabilità.
Tra queste vi è la nuova “Valutazione di Base”, gestita in esclusiva dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2027 in tutta Italia, con avvio del procedimento di valutazione dell'invalidità del richiedente, tramite l’invio telematico del “certificato medico introduttivo” che non prevede piu la successiva trasmissione della “domanda amministrativa” da parte del cittadino .
Le nuove procedure sono introdotte in forma sperimentale dal 1 gennaio 2025 in alcune province italiane, che saranno ampliate a partire dal 30 settembre 2025. INPS ha comunicato i nuovi obblighi nelle ulteriori province interessate nel messaggio 2602 del 5 settembre 2025.
Vediamo di seguito in sintesi : l'elenco dei territori , i requisiti per i medici e modalita di compilazione dei certificati e i tutorial di guida alla compilazione (i link per scaricare i pdf al paragrafo 2).
Nel messaggio 1980 del 24.6.2025 è stata comunicata la possibilità effettuare modifiche al certificato introduttivo con la redazione di un certificato "integrativo", mentre nel messaggio 2216 del 10 luglio sono state presentate funzioni ulteriori per alcune patologie (vedi all'ultimo paragrafo).
Certificato medico disabilità sperimentale: le provincie delle sperimentazione
La sperimentazione annuale dal 1° gennaio 2025, ha coinvolto 9 province ovvero :
- Brescia
- Trieste
- Forlì-Cesena
- Firenze
- Perugia
- Frosinone
- Salerno
- Catanzaro
- Sassari.
Dal 30 settembre 2025 saranno interessate dalla sperimentazione anche le seguenti ulteriori province:
- Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza.
Per Regione autonoma della Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Trento non è previsto l’intervento dell’Istituto (contrariamente a quanto inizialmente annunciato)
ATTENZIONE tutti i certificati medici introduttivi, redatti fino al 29 settembre 2025 nelle 9 province interessate dalla seconda fase della sperimentazione devono essere inderogabilmente completati con la trasmissione all’INPS della domanda amministrativa entro la data del 29 settembre 2025.
Si ricorda che per la domanda il cittadino può rivolgersi anche agli Istituti di patronato o agli intermediari autorizzati.
Dal 30 settembre 2025 quindi , l’avvio del procedimento di accertamento della disabilità è possibile esclusivamente con le nuove modalità ( v sotto i dettagli).
Requisiti e modalità operative per i medici certificatori. Il tutorial INPS
Per l’invio del certificato medico introduttivo, che deve essere rilasciato in modalità semplificata utilizzando l’apposito applicativo presente sul sito iwww.inps.it, l'istituto chiarisce che, su espressa indicazione del Ministero della Salute, il requisito della formazione necessaria per i medici (…) si intende soddisfatto con la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici relativo al triennio 2023/2025.
Quindi , il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), che gestisce l’Anagrafica nazionale dei crediti formativi ECM dovrà fornire all’Istituto riscontro, in modalità telematica, della formazione effettuata dai medici per la verifica delle dichiarazioni di responsabilità rilasciate dai medici certificatori,.
I medici attualmente profilati come medici certificatori possono acquisire i nuovi certificati nei citati territori individuati per le attività di sperimentazione utilizzando l’attuale autorizzazione (profilo medico certificatore) , tenendo conto che
- al primo tentativo di redazione del certificato medico introduttivo con la nuova modalità, il medico viene automaticamente indirizzato nella pagina “profilo medico” dell’applicativo per la redazione del relativo certificato. il medico deve spuntare la dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale”;
- la selezione di tale dichiarazione di responsabilità è obbligatoria per l’acquisizione del nuovo certificato medico introduttivo.
ATTENZIONE Per i medici in servizio “presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare” si precisa che non è prevista la verifica della formazione suindicata. I medesimi, pertanto, non devono effettuare alcuna autodichiarazione.
Come anticipato sopra , sul portale dell’Istituto, www.inps.it, nella sezione “Documenti” del servizio “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile”, raggiungibile al seguente percorso:“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili”,è stato pubblicato il TUTORIAL del servizio articolato nelle seguenti tre parti:
– “Certificato medico introduttivo – medici certificatori”;
– “Allegazione documentazione sanitaria”;
che possono essere scaricate in formato .pdf come guida alla compilazione.
Certificato introduttivo e procedura di riconoscimento della disabilità
Il certificato medico introduttivo comprende:
- Dati anagrafici del richiedente (codice fiscale, cittadinanza, documento di identità, tessera sanitaria) e di eventuali tutori o genitori (per minori).
- Domicilio per la convocazione a visita.
- Diagnosi codificata (ICD), decorso, prognosi e documentazione diagnostica obbligatoria.
- Segnalazioni specifiche: malattie neoplastiche, intrasportabilità (richiesta visita domiciliare), infermità derivanti da fatti illeciti, patologie particolari (es. ANFFAS).
- Informazioni del medico certificatore: numero di iscrizione all’ordine o struttura sanitaria di appartenenza.
Il certificato viene firmato digitalmente dal medico certificatore e trasmesso all’INPS tramite il portale istituzionale, acquisendolo nel fascicolo sanitario elettronico (FSE).
Inps ha precisato il 20 febbraio 2025 che l’apposizione della firma digitale da parte del medico certificatore è facoltativa.
Pertanto, nella schermata della procedura denominata “Riepilogo” il medico certificatore può scegliere se firmare digitalmente il certificato medico introduttivo o inviarlo direttamente senza la propria firma digitale, spuntando l’apposita casella visualizzabile al termine dell’iter.
La decorrenza delle prestazioni economiche riconosciute parte dal mese successivo alla trasmissione.
La ricevuta del certificato deve essere firmata dal richiedente e conservata dal medico.
Eventuali integrazioni di documentazione medica possono essere inviate fino a 7 giorni prima della visita. Il certificato è consultabile sul “Portale della Disabilità”.
II certificato introduttivo ha PRA valore per 90 giorni invece che 30
Convocazione a visita
La lettera di convocazione, inviata con raccomandata A/R, specificherà data, orario e luogo della visita e precisa:
- L’obbligo di presentarsi con un documento di identità valido.
- La possibilità di richiedere una nuova convocazione in caso di impedimenti.
- L’avvertenza che l’assenza ingiustificata equivale alla rinuncia.
Le informazioni sulla convocazione sono visibili anche sul “Portale della Disabilità”.
Riconoscimento disabilità: l’accertamento sanitario, come e in che tempi
La disabilità viene accertata nelle zone di sperimentazione, attraverso un’unica procedura che copre: sostegno, invalidità civile, cecità e sordità civile, inclusione scolastica e altro.
L’accertamento è effettuato dalle Unità di Valutazione di Base (UVB) composte da:
- Due medici nominati dall’INPS.
- Un rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS o ANFFAS).
- Una figura professionale delle aree psicologiche/sociali.
Nel caso di minori, è previsto un medico specializzato in pediatria o neuropsichiatria infantile. La valutazione si conclude con un “certificato attestante la condizione di disabilità”, valido per ogni normativa vigente.
Tempistiche:
INPS prevede per i rilascio dell'autorizzazione:
- 15 giorni per patologie oncologiche.
- 30 giorni per minori.
- 90 giorni per gli altri casi.
In caso di integrazioni documentali richieste, i termini si sospendono per 60 giorni (prorogabili di altri 60).
Modalità per la trasmissione dei dati socio-economici
Dopo l’invio del certificato medico introduttivo, il richiedente può fornire all’INPS i dati socio-economici tramite il portale (SPID, CIE, CNS) o con l’assistenza di patronati.
I dati richiesti sono: Informazioni personali, stato civile, reddito lordo, modalità di pagamento, eventuali ricoveri gratuiti superiori a 29 giorni, attività lavorativa.
Si ricorda che se la trasmissione viene effettuata da un patronato, è necessario conferire un mandato.
Inps precisa infine che eventuali dubbi normativi o procedurali possono essere segnalati alla casella dedicata: [email protected].
Certificato medico integrativo – Nuova procedura per patologie specifiche
E' stata rilasciata una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo, destinata ai medici certificatori, che consente la rettifica/modifica dei dati sanitari contenuti in un certificato medico introduttivo già inviato .Il certificato medico introduttivo modificato dà luogo a un nuovo certificato, c.d. certificato medico integrativo che o può essere utilizzato per:
- integrare o aggiornare diagnosi e prognosi precedentemente indicate nel certificato medico introduttivo qualora nel tempo siano intervenuti cambiamenti significativi;
- aggiungere nuove patologie emerse successivamente alla redazione del certificato medico introduttivo;
- aggiornare informazioni relative all'intrasportabilità.
ATTENZIONE non possono essere oggetto di modifica i dati anagrafici nonché quelli relativi alla residenza e al domicilio dell’interessato.
- Le integrazioni e le rettifiche possono essere effettuate fino alla data di creazione della convocazione a visita da parte dell'INPS.
- La data di decorrenza dell’iter sanitario, e dell’eventuale prestazione economica, non viene modificata dal certificato medico integrativo,
- Nel caso in cui il certificato medico introduttivo contenga errori anagrafici che impediscono l'identificazione del cittadino, il medico certificatore deve segnalarlo all'indirizzo di posta elettronica [email protected] affinché possa essere effettuato l'annullamento. Successivamente, il medico deve inviare un nuovo certificato medico introduttivo con i dati corretti.
Nuove regole per il certificato medico: cosa cambia dal 12 luglio 2025
Dal 12 luglio 2025 sarà attiva una nuova procedura INPS per l’invio del certificato medico introduttivo nell’ambito della sperimentazione sull’accertamento della disabilità per tre specifiche patologie:
- disturbi dello spettro autistico,
- diabete di tipo 2 e
- sclerosi multipla.
La novità principale è l’obbligo di allegare documentazione medica specifica in base alla patologia selezionata: un elenco dettagliato dei documenti obbligatori e facoltativi è già disponibile in procedura, e presto sarà rilasciata un'utility per guidare i medici nell’allegazione corretta.
Un altro importante aggiornamento riguarda l’introduzione dell’opzione per richiedere l’accertamento “agli atti”, cioè senza visita diretta: in tal caso diventa obbligatoria anche la compilazione del questionario Whodas 2.0, strumento internazionale per valutare il funzionamento e la disabilità della persona.
La nuova versione della procedura si applica ai certificati medici introduttivi con almeno una delle patologie in sperimentazione, compresi quelli salvati in “bozza” e modificati dal 12 luglio, nonché ai certificati medici integrativi (a condizione che non sia già fissata una visita). Non si applica invece ai certificati già presentati con convocazione programmata. Per agevolare l’utilizzo corretto della nuova procedura, l’INPS ha aggiornato il tutorial disponibile nella sezione “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile” del proprio portale
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Accertamento a società estinta: conseguenze per i soci
La Cassazione ha sancito con l'Ordinanza n 23939 del 2025 che se un avviso di accertamento è notificato a una società di persone già estinta, anche gli atti emessi nei confronti dei soci devono considerarsi invalidi, salvo che non sussistano vizi autonomi.
La decisione chiarisce un nodo ricorrente nella prassi: quali effetti produce l’estinzione della società sugli accertamenti notificati successivamente, e se i soci rispondano comunque delle imposte non versate, in virtù del regime di trasparenza fiscale ex articolo 5 del TUIR.
Accertamento a società estinta: conseguenze per i soci
Il contenzioso giunto fino alla Cassazione è nato da avvisi di accertamento notificati sia a una Sas che ai suoi soci persone fisiche, relativi a redditi imputati per trasparenza.
Tuttavia, la società risultava già cancellata dal Registro delle imprese al momento della notifica degli atti.
Il giudice di primo grado aveva annullato l’avviso alla società per difetto di capacità processuale, ma aveva respinto i ricorsi dei soci, ritenendo validi gli accertamenti a loro carico.
La CTR confermava questa impostazione, non estendendo l’effetto dell’annullamento agli atti emessi individualmente verso i soci.
Il ricorso giunto in Cassazione subiva un ribaltamento degli esiti.
La Suprema Corte ha espresso un principio secondo cui si genera un effetto estensivo dell’annullamento anche ai soci, ossia:
“L’annullamento dell’avviso di accertamento notificato a una società di persone estinta si estende anche agli atti emessi nei confronti dei soci, salvo che sussistano vizi propri o cause autonome di inopponibilità (ad esempio, decadenza o nullità specifica della notifica)”.
Secondo i giudici di legittimità, nel caso in esame gli accertamenti notificati ai soci non derivavano da una successione nella posizione giuridica della società estinta, ma dalla trasparenza ex art. 5 TUIR.
Dunque, essendo lo stesso presupposto impositivo travolto dalla nullità originaria, anche i successivi atti individuali dovevano considerarsi privi di fondamento.
Risulta rilevante il riferimento al giudicato interno formatosi sul punto della nullità dell’avviso alla società: l’Amministrazione, infatti, aveva impugnato la sentenza solo per eccepire la carenza di legittimazione della società ad appellare, non contestando la nullità del provvedimento.
La Cassazione sottolinea che, in ogni caso, l’atto alla società era nullo ab origine, e se fosse stato oggetto di impugnazione diretta in sede di legittimità, sarebbe stato annullato senza rinvio, in quanto notificato a un soggetto giuridico ormai inesistente (Cass. 21125/2018; Cass. 33278/2018).
Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la distinzione tra la trasparenza fiscale (art. 5 TUIR) e la successione nei rapporti giuridici in caso di estinzione societaria.
I soci di società di persone non subentrano automaticamente nei rapporti passivi della società per effetto della cancellazione, ma sono tassati direttamente per imputazione di reddito.
In questo contesto, la validità degli accertamenti a loro carico dipende dalla legittimità dell’accertamento originario alla società. Se quest’ultimo è nullo, non può sopravvivere il secondo.
La Corte esclude l'applicazione dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, il quale prevede che ai fini degli atti tributari l’estinzione della società ha effetto dopo cinque anni dalla cancellazione.
Tale norma non si applica nei casi in cui la cancellazione sia avvenuta prima del 13 dicembre 2014, come nel caso di specie.
Concludendo l’ordinanza n. 23939/2025 conferma un orientamento garantista e coerente con la giurisprudenza precedente, riconoscendo che non è possibile far sopravvivere gli effetti di un atto tributario nullo notificato a una società estinta, cercando di farli gravare sui soci attraverso la trasparenza fiscale.
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Check list INL per controllo imprese autotrasporto
Con il decreto del 17 luglio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato un nuovo modello di lista di controllo da utilizzare durante le ispezioni presso i locali delle imprese di autotrasporto. L’obiettivo è duplice: standardizzare i controlli e renderli più efficienti, favorendo trasparenza e omogeneità nell’applicazione delle normative europee e nazionali.
Il decreto si inserisce nel quadro di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057, che disciplina il distacco dei conducenti nel trasporto su strada, e dei relativi decreti legislativi italiani (n. 27/2023 e n. 144/2008). Queste norme attribuiscono alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto il ruolo di coordinamento delle attività ispettive a livello nazionale e intracomunitario.
Il nuovo modello nasce dal lavoro congiunto tra il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Interno e l’Ispettorato nazionale del lavoro. In particolare, è frutto dei risultati del tavolo tecnico permanente, istituito per definire procedure unificate nella raccolta e trasmissione delle informazioni sugli illeciti nel settore.
Il decreto, oltre a recepire il parere positivo del tavolo tecnico (riunione del 3 giugno 2025), sostituisce integralmente il precedente decreto del 1° dicembre 2008.
Check list operativa controllo imprese autotrasporto
L’Allegato I del decreto MIMS contiene la nuova checklist operativa che gli ispettori devono utilizzare durante i controlli nei locali delle imprese di autotrasporto. Si tratta di uno strumento standardizzato, articolato in otto sezioni principali:
1. Identificazione e contesto
Le prime 4 sezioni (A-D) raccolgono le informazioni preliminari:
- Data e luogo del controllo.
- Dati dell’impresa (tipologia, sede, dimensioni, R.E.N., CCNL applicato).
- Flotta veicoli, distinta per classi dimensionali (da 1 a oltre 500 mezzi).
- Tipo di attività (nazionale/internazionale) e utilizzo di veicoli in locazione.
2. Controlli tecnici e documentali
Viene verificata la dotazione tachigrafica (analogica/digitale/intelligente), il numero di veicoli controllati e la disponibilità degli stessi, anche in locazione senza conducente
3. Conducenti e giornate di lavoro
Gli ispettori devono registrare:
- Numero di conducenti e giornate verificate.
- Nazionalità dei lavoratori, distinguendo tra italiani, UE/SEE ed extra-UE.
4. Infrazioni accertate
Il cuore della checklist è la settima sezione, G, dove sono catalogate le principali violazioni:
- Superamento dei limiti di guida.
- Mancanza di interruzioni o riposi.
- Difetti o manipolazioni del tachigrafo.
- Violazioni dei regolamenti (CE n. 561/2006, UE n. 165/2014, Dir. 2002/15/CE).
- Inosservanza delle norme sul distacco transnazionale dei conducenti (Dir. 2020/1057/UE).
È prevista anche l’opzione “Clean Check” per i casi senza infrazioni.
5. Sanzioni e autorità
Infine, l’allegato prevede il riepilogo delle sanzioni comminate a carico del conducente e/o dell’impresa, e l’identificazione dell’ispettore e della sede ITL/IAM competente
Allegati: -
Assegno d’invalidità: integrazione al minimo anche col contributivo
Con la sentenza n. 94/2025 pubblicata il 3 luglio , la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995 (nota come Riforma Dini), nella parte in cui nega l’integrazione al minimo agli assegni ordinari di invalidità interamente calcolati con il sistema contributivo. La norma, introdotta per razionalizzare la spesa pensionistica nel passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, impediva infatti che questi assegni beneficiassero della quota integrativa, differenziandosi da quelli misti o retributivi.
La Consulta ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione, ritenendo che questa esclusione violi gli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, per disparità di trattamento e insufficiente tutela dei soggetti disabili in condizione di bisogno.
L’assegno ordinario d’invalidità, destinato a chi ha visto ridotta la capacità lavorativa a meno di un terzo per cause fisiche o mentali, presenta caratteristiche peculiari tali da giustificare una disciplina integrativa speciale, anche sotto il regime contributivo.
Ecco le motivazioni della pronuncia dell Consulta.
Integrazione dovuta per una prestazione assistenziale-ponte
La Corte costituzionale afferma in primo luogo che sin dalla sua introduzione con la legge n. 222/1984, l’assegno ordinario d’invalidità si è distinto da altre prestazioni pensionistiche per finalità e modalità di calcolo.
Esso risponde a una logica assistenziale oltre che previdenziale, offrendo un sostegno economico a lavoratori in età ancora attiva ma resi parzialmente inabili al lavoro.
In questo contesto, anche l’integrazione al minimo ha assunto una forma diversa: non un’equiparazione automatica al minimo INPS, ma una somma aggiuntiva a carico del fondo sociale, oggi gestito dal GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali), finanziato tramite la fiscalità generale.
La Corte sottolinea che escludere dal beneficio chi percepisce l’assegno solo in forma contributiva non consente alcun risparmio per le casse pubbliche, poiché il relativo costo è già coperto da fondi assistenziali.
Inoltre, il rischio concreto è che un soggetto invalido in età lavorativa, con un assegno di importo molto basso, resti privo di qualsiasi supporto economico se non ha i requisiti per altre misure come l’assegno di invalidità civile, l’assegno di inclusione o l’assegno unico familiare.
Effetti della sentenza e decorrenza
La Corte ha evidenziato che l’assegno ordinario d’invalidità non rientra nella categoria delle prestazioni previdenziali mirate alla copertura della vecchiaia, ma svolge una funzione diversa e anticipata, destinata a coprire il periodo di attività lavorativa interrotto o limitato per ragioni sanitarie. Proprio per questa sua natura, non può essere equiparato agli altri trattamenti pensionistici esclusi dall’integrazione al minimo in base alla legge del 1995.
Considerato l’impatto finanziario potenzialmente significativo derivante dal riconoscimento retroattivo degli arretrati, la Corte ha stabilito che gli effetti della sentenza decorreranno dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, evitando effetti ex tunc che avrebbero gravato eccessivamente sulla finanza pubblica per l’anno in corso.
La pronuncia rappresenta un importante intervento di riequilibrio costituzionale, che rafforza le garanzie a tutela delle persone con disabilità lavorativa, riaffermando il principio di uguaglianza e il diritto a un’esistenza libera e dignitosa, come sancito dalla Carta costituzionale.
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Tempi guida e tachigrafo: nuovo elenco autotrasportatori esenti
Con il decreto del 22 aprile 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto importanti deroghe in materia di
- tempi di guida,
- riposo e
- uso del tachigrafo
per alcune categorie di trasporto stradale.
Si tratta di misure operative che interessano direttamente le imprese di trasporto e i loro consulenti del lavoro, specialmente nel coordinamento dei turni e degli obblighi documentali.
Ambito di applicazione: chi è esentato dagli obblighi su tempi guida e uso tachigrafo
Il ministeriale decreto attua l’art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 561/2006 e riconosce l’esenzione dagli obblighi degli articoli 6-9 dello stesso regolamento (relativi a durata di guida e riposi) e dall’art. 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 165/2014 (tachigrafo) per i seguenti mezzi utilizzati solo in ambito nazionale:
- Veicoli fino a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi postali universali (ex direttiva 97/67/CE).
- Veicoli delle autoscuole, purché non usati a scopo di lucro per trasporto merci o persone.
- Veicoli per servizi pubblici essenziali, come:
- fognature,
- manutenzione di reti idriche, elettriche e del gas,
- smaltimento rifiuti domestici,
- manutenzione stradale,
- telecomunicazioni e radiodiffusione.
- Veicoli circensi e per parchi divertimento, specificamente adibiti al trasporto attrezzature.
- Veicoli per la raccolta del latte o per la restituzione di contenitori/latticini destinati ad alimentazione animale.
- Veicoli blindati per trasporto valori o denaro.
- Veicoli per il trasporto di carcasse animali non destinate al consumo umano.
- Veicoli per il trasporto di animali vivi, limitatamente a tratte locali entro i 100 km (fattoria–mercato–macello).
Le conseguenze operative per aziende e consulenti
Le esenzioni rispondono a esigenze pratiche specifiche, tra cui:
- Organizzazione del lavoro semplificata, in particolare per piccole imprese locali o specializzate in trasporti brevi e frazionati.
- Esenzione dal tachigrafo, che riduce obblighi di installazione, manutenzione e conservazione dei dati.
- Deroghe pensate per il benessere animale e per l’emergenza sanitaria, come il trasporto rapido di carcasse per lo smaltimento in caso di epidemie zootecniche.
Per i consulenti del lavoro, è fondamentale quindi aggiornare i modelli organizzativi e le comunicazioni interne alle aziende, poiché non saranno più necessari i consueti controlli su turnazioni e riposi giornalieri per le tipologie escluse.
Decorrenza e abrogazione precedente decreto
Il nuovo decreto è in vigore dal 31 maggio 2025, data della sua pubblicazione, e abroga il precedente decreto del 20 giugno 2007.
Le imprese dovranno dunque adeguarsi sin da subito, eliminando eventuali registrazioni non più richieste e aggiornando la formazione degli autisti sui nuovi limiti applicabili.
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Autotrasporto: le novità del D.lgs. 77/2025
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2025, il Decreto Legislativo 21 maggio 2025, n. 77, con disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, riguardante il recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, in tema di distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e i relativi obblighi di applicazione e regolamento (UE) n. 1024/2012.
Nello specifico il testo sostituisce l’Allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, aggiornando il sistema nazionale di classificazione del rischio e le tabelle sulla gravita delle infrazioni.
Vediamo di seguito una breve sintesi delle novità.
Il contesto normativo
Come anticipato, il decreto intende recepire in modo corretto e completo la normativa UE sul distacco transnazionale dei conducenti nel trasporto su strada, con particolare riferimento a:
- Direttiva 96/71/CE: distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
- Direttiva 2014/67/UE: applicazione della direttiva 96/71/CE.
- Direttiva (UE) 2020/1057: norme specifiche per il settore dell’autotrasporto.
- Direttiva 2006/22/CE: obblighi di applicazione in materia sociale.
Il nuovo D.lgs. 77/2025 corregge e integra il D.lgs. 27/2023, sfruttando la facoltà concessa dall’art. 31, comma 5, della Legge 234/2012 che consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive entro determinati termini.
Controlli ispettivi nelle sedi aziendali autotrasportatori
Due le modifiche fondamentali dettate con l'art 1 che modifica l’articolo 2 del D.lgs. 27/2023
1 – Lettera o): nel comma 4 dell’articolo 11 del D.lgs. 27/2023, le parole «Al fine di agevolare controlli su strada» sono integrate con «e nei locali delle imprese».
Questo chiarisce che i controlli possono essere effettuati anche presso le sedi aziendali e non solo su strada.
Questa variazione, seppur testualmente minima, ha implicazioni rilevanti:
- Rende esplicito che le autorità di vigilanza (come gli ispettori del lavoro) possono accedere non solo ai dati presenti su strada (es. tachigrafi, documenti di bordo), ma anche ai documenti e registrazioni conservati presso le sedi aziendali.
- L’estensione mira a potenziare l’efficacia dei controlli nei casi di distacco transnazionale dei conducenti, contrastando possibili pratiche elusive e rendendo verificabili anche le condizioni contrattuali, retributive e organizzative.
Inoltre ne consegue che gli organi di controllo italiani, nell'ambito del distacco di conducenti da altri Stati membri, possono accedere fisicamente ai locali aziendali italiani, e, viceversa, che gli operatori italiani all’estero sono tenuti a rendere disponibile la documentazione richiesta anche a distanza o tramite sportelli digitali unificati (regolamento IMI).
Questa modifica va letta come una misura di rafforzamento dell’attività ispettiva, in linea con i principi della direttiva UE 2020/1057 e del pacchetto Mobilità 1. Ha impatti pratici diretti per le aziende di autotrasporto, i consulenti del lavoro e gli operatori transfrontalieri, che dovranno garantire disponibilità e tracciabilità dei dati agli ispettori.
Decreto distacco autotrasporto 77/2025: nuove tabelle infrazioni
La seconda modifica riguarda la Lettera q-bis) per cui viene sostituito l’Allegato III con un nuovo schema di classificazione delle infrazioni:
- Infrazioni al Regolamento (CE) n. 561/2006: relativo ai tempi di guida e riposo.
- Infrazioni al Regolamento (UE) n. 165/2014: relativo ai tachigrafi.
Le nuove classificazioni delle infrazioni saranno rilevanti per le valutazioni sulla conformità normativa e le sanzioni.
I consulenti del lavoro e le imprese del settore dovranno quindi aggiornare i propri protocolli di gestione del personale distaccato e della documentazione tachigrafica.
SCARICA QUI LE NUOVE TABELLE