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Esenzione redditi domenicali e agrari: istruzioni quadro RA e RO Reditti SP
Con una nuova FAQ del 25 giugno le Entrate forniscono istruzioni dettagliate per la compilazione Modello Redditi Sp 2025 in un caso particolare, quello dell’applicazione delle soglie di esenzione dei redditi dominicali e agrari previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola (articolo 1, comma 44, legge n. 232/2016).
Una società semplice agricola riveste la qualifica Iap attribuita da uno solo dei soci.
In particolare, la società domanda come compilare i quadri RA ed RO per attribuire al socio qualificato i redditi fondiari tenendo conto delle soglie di esenzione e al socio non iscritto alla previdenza agricola il reddito al lordo di tali soglie che dovrà essere ulteriormente rivalutato del 30 per cento.
Inoltre, chiede come vada compilata il modello Redditi Pf 2025 da parte del socio Iap.
Vediamo il chiarimento delle Entrate.
Modello Redditi SP: istruzioni per l’esenzione redditi domenicali e agrari
L’Agenzia premette che la società semplice, qualificata come Iap, non è iscritta alla previdenza agricola poiché l’iscrizione è un requisito attribuibile soltanto ai soci persone fisiche.
La società semplice è imprenditore agricolo professionale se lo statuto prevede quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole e se almeno un socio risulta in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Successivamente fornisce istruzioni per compilare i quadri RA e RO del modello e come considerare i redditi dei soci tenendo contro delle soglie di esenzione.
In particolare, per quanto riguarda il quadro RA, precisa che nelle istruzioni al modello viene chiarito che nell’ipotesi in cui l’esclusione dalla formazione della base imponibile prevista dalla norma agevolativa non riguardi tutti i soci, la casella di colonna 10 “IAP” va barrata e l’ulteriore rivalutazione è pari a zero.

Tuttavia, considerato che per gli altri componenti della compagine i redditi fondiari sono imponibili con l’applicazione dell’ulteriore rivalutazione del 30%, la società deve determinare il maggior reddito da attribuire a quest’ultimi riportando l’importo del maggior reddito dominicale e agrario, rispettivamente, nei campi 15 e 16 della sezione II del quadro RO.

La faq specifica, inoltre, che è corretto riconoscere al socio con qualifica previdenziale, fino a concorrenza dei propri redditi fondiari imponibili, l’esenzione del socio non IAP.
Di conseguenza il socio IAP riporta il reddito fondiario imponibile e il reddito fondiario non imponibile attribuito dalla società semplice rispettivamente nelle colonne 4 e 13 dei righi da RH1 a RH4 quadro RH del modello Redditi PF 2025.
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DtA: Deferred tax assets, chiarimenti ADE
Con Risoluzione n 32 del 15 maggio le Entrate hanno chiarito le norme sul DtA deffered tax assets, a seguito di numerose richieste di informazioni in merito alle procedure da seguire in caso di cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate DTA (di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche e integrazioni).
DtA: Deferred tax assets, chiarimenti ADE
L’articolo 44-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 stabilisce che “I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso.
I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.”.
In sintesi, i crediti d’imposta in oggetto, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24 o alla richiesta di rimborso, possono essere ceduti secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis e 43-ter del d.P.R. n. 602 del 1973
I citato articolo 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della cessione dei crediti d’imposta, prevede l’applicazione degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Pertanto:
- la cessione dei crediti d’imposta in oggetto deve risultare “da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (cfr. articolo 69, terzo comma, del regio decreto n. 2440 del 1923);
- l’atto di cessione deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente);
- il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato e dunque può esclusivamente utilizzarlo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6834).
In alternativa, i crediti maturati in capo a società o enti appartenenti a un gruppo possono essere ceduti, in tutto o in parte, a una o più società o enti dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità previste dai richiamati articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923.
In tale eventualità, la cessione è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella propria dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
Inoltre, si fa presente che:
- ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d’imposta di cui trattasi, non può essere utilizzata la Piattaforma telematica disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. In ogni caso, tale Piattaforma non rappresenta un mercato finanziario, bensì solo uno strumento per comunicare all’Agenzia, ai fini fiscali, l’avvenuta cessione di altre tipologie di crediti d’imposta;
- la comunicazione all’Agenzia della cessione dei crediti d’imposta, a prescindere dalla tipologia del credito e dalla modalità utilizzata (dichiarazione dei redditi, Piattaforma telematica, notifica), non implica che i crediti siano riconosciuti come certi, liquidi ed esigibili;
- l’Agenzia conserva il potere di controllare, secondo modalità e termini previsti dalle disposizioni vigenti, la regolarità fiscale dei comportamenti e degli atti posti in essere dal cedente e dal cessionario, ai fini del recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati;
- l’Agenzia è estranea al rapporto di natura civilistica intercorrente tra cedente e cessionario, non svolge funzioni di intermediazione, non interviene in ambito contrattuale, precontrattuale e in merito a questioni di natura non fiscale.
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Riduzione accise benzina: cosa cambia da oggi
Pubblicato in GU n 110/2025 il Decreto 14 maggio ed in vigore dal giorno 15, con le regole per la riduzione delle accise sulla benzina.
Di contro aumenta il gasolio, vediamo tutti i dettagli.
Riduzione accise benzina: da oggi si paga di meno
Con Decreto interministeriale del 14 maggio si prevede che a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ossia dal 15 maggio:
- l'aliquota di accisa applicata alla benzina è ridotta di 1,50 centesimi di euro per litro;
- l'aliquota di accisa applicata al gasolio impiegato come carburante è aumentata di 1,50 centesimi di euro per litro.
Inoltre, per effetto di quanto stabilito dall'art.1 e su evidenziato, a decorrere dal 15 maggio le aliquote di accisa applicate alla benzina e al gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono rideterminate nelle seguenti misure:
- a) benzina: euro 713,40 per mille litri;
- b) gasolio usato come carburante: euro 632,40 per mille litri.
Infine, viene previsto che le maggiori entrate derivanti dalle variazioni delle aliquote di cui all'art. 1, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, sono destinate all'incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale.
Si evidenzia che la misura è parte di diversi interventi governativi atti a riequilibrare il sistema delle accise, con una preferenza per la benzina rispetto al diesel che è più inquinante.
Il decreto, nelle premesse evidenzia che, "l’andamento dei prezzi medi di vendita ai consumatori finali della benzina e del gasolio impiegato come carburante nei due mesi solari precedenti l’adozione del presente decreto ministeriale, rispetto al prezzo medio degli stessi prodotti rilevato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica nell’anno 2024 è stato pari a -3,75% per la benzina e pari a -3,87% per il gasolio"
La decisione sulla variazione sulle accise va effettuata proprio tenendo in considerazione l’andamento dei prezzi al consumo nei due mesi precedenti.
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PEC amministratori: come si comunica al registro imprese?
La Legge n. 207/2024 Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un nuovo obbligo per gli amministratori delle società, che sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese.
Le imprese costituite in forma societaria erano già tenute a comunicare il domicilio digitale della società al Registro delle Imprese dal Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, entrato in vigore nel 2020. Da quest’anno, l’obbligo previsto in passato per le società, viene esteso alla PEC degli amministratori dell’impresa, che dovranno comunicare un recapito di posta elettronica “proprio ed esclusivo dell’amministratore”.
A tal fine il MIMIT ha indicato le relative istruzioni.
In proposito leggi: PEC Amministratori di società: istruzioni MIMIT.
PEC amministratori: come si comunica al registro imprese?
Le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2025, per comunicare la PEC amministratori, possono utilizzare:
- il Portale Telemaco di Infocamere (Per registrarsi al servizio Telemaco è necessario disporre di un'identità digitale (CNS, CIE o SPID di livello 2),
- il modulo di iscrizione ComUnica, utilizzato per l’iscrizione dell’impresa.
Le imprese già costituite possono invece effettuare la comunicazione “in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025”.
La comunicazione della PEC dell’amministratore può avvenire anche online, accedendo al portale della Camera di Commercio competente oppure utilizzando il servizio di Comunicazione PEC di Ufficio Camerale.
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Responsabilità dei Sindaci: in vigore dal 12 aprile il tetto massimo
In GU n 73 del 28 marzo la Legge n 35/2025 con le modifiche all'art 2407 sulla responsabilità dei sindaci delle società di capitali.
I Commercialisti, alla approvazione della novità hanno espresso grande soddisfazione per una norma fortemente voluta dal CNDCEC e dal Presidente De Nuccio.
Tetto per Responsabilità dei Sindaci: norma approvata
Il testo del nuovo art. 2407 c.c. in vigore dal 12 aprile prossimo recita come segue: "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale e' esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla societa' che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. All'azione di responsabilita' contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. L'azione di responsabilita' verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si e' verificato il danno"Pertanto d'ora in avanti i sindaci risponderanno, in solido con gli amministratori, solo entro un limite stabilito in base al compenso secondo le tre fasce.
L’ultimo comma del nuovo articolo 2407 del Codice civile, inserisce un termine di prescrizione certo, pari a cinque anni per esercitare l’azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno.
Il presidente dei Commercialisti Elbano de Nuccio ha parlato di traguardo storico "perché finalmente diventa legge dello Stato la perimetrazione della responsabilità dei componenti del collegio sindacale. Nel corso degli anni il timore derivante da responsabilità illimitate aveva allontanato molti professionisti dallo svolgimento di questa insostituibile funzione, ma questa perimetrazione farà riavvicinare al collegio sindacale tanti professionisti di qualità, rafforzandone, quindi, la sua funzione a tutela della tenuta del sistema economico nazionale"
Anche ANC Associazione Nazionale Commercialisti ha espresso soddisfazione tramite il suo Presidente Marco Cuchel.
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Proroga concessioni apparecchi da intrattenimento: primi pagamenti entro il 15 marzo
Con Determina della Direzione Giochi delle Dogane del 10 febbraio vengono stabilite le modalità di versamento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la relativa proroga.
Si tratta della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2025.
Visto l'ordine di servizio n. 1/2025 del 2 gennaio 2025 con cui è stata conferita delega al Direttore Giochi dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla stipula dei disciplinari e delle convenzioni accessive alle concessioni per l’esercizio del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, del gioco del bingo, del gioco a distanza, delle scommesse e dei giochi numerici e delle lotterie, alla sottoscrizione di eventuali provvedimenti di decadenza, revoca e sospensione, nonché alla definizione degli obblighi per i concessionari, conseguenti alla proroga legislativa delle concessioni, con la determina in oggetto si prevede il calendario dei pagamenti.
Proroga delle concessioni da apparecchi da intrattenimento: il calendario di ADM
Gli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la proroga delle concessioni in premessa sono versati da ciascun concessionario utilizzando il modello F24 accise, indicando il codice tributo n. 5498, con le modalità di seguito indicate:
- per l’anno 2025, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2025, il 15 luglio 2025 e il 1° ottobre 2025;
- per l’anno 2026, in tre rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15 marzo 2026, il 15 luglio 2026 e il 1° ottobre 2026.
L’importo complessivo dovuto da ciascun concessionario è calcolato in base:
- al numero dei nulla osta posseduti alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 a) del TULPS moltiplicato per euro 120
- e al numero dei diritti rilasciati alla data del 31 dicembre 2023 per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 b) del TULPS moltiplicato per euro 4.000.
Ciascun concessionario riceverà specifiche indicazioni sulla quantificazione dell’importo dovuto e, in area riservata, a scopo informativo, potrà consultare la propria posizione nella sezione denominata “Proroga concessione”
Ai fini del versamento degli oneri la proroga si considera accettata ove non pervenga espressa manifestazione contraria del concessionario entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.
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Digitalizzazione diritto societario: semplificazioni in arrivo
La Direttiva UE 2025/25, pubblicata nella Gazzetta Europea del 10 gennaio, è entrata in vigore il 30 gennaio e reca modifiche delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
In particolare, si vuole incentivare la trasparenza dei documenti e degli atti delle società di capitali e delle società di persone commerciali, attraverso l’utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario, per un utilizzo con maggiore fiducia e senza formalità onerose, sia nel mercato interno sia in un contesto transfrontaliero.
Vediamo una sintesi degli obiettivi di questa legislazione che fissa un termine lungo per il recepimento al 31 luglio 2027, che dovrebbe consentire un congruo lavoro sulle modalità attuative volte a realizzare una più efficace implementazione delle informazioni societarie oggetto di pubblicità, nel quadro della digitalizzazione dei sistemi informativi.
Digitalizzazione diritto societario: semplificazioni in arrivo
Vediamo una sintesi di cosa contiene la Drettiva 2025/25 e quindi una sintesi dei suoi contenuti e obiettivi:
- la direttiva risponde agli obiettivi di digitalizzazione stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 2020, dal titolo «Digitalizzazione della giustizia nell’Unione europea – Un pacchetto di opportunità» e nella comunicazione del 9 marzo 2021 dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» nonché alla necessità di agevolare l’espansione transfrontaliera delle PMI sottolineata nelle comunicazioni «Una strategia per le PMI per un’Europa sostenibile e digitale», del 10 marzo 2020, e «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa», del 5 maggio 2021;
- tutti i portatori di interessi, comprese le società, le autorità e il pubblico in generale, devono poter fare affidamento sulle informazioni sulle imprese per fini commerciali, nonché in sede amministrativa o nei procedimenti giudiziari. È pertanto necessario che i dati sulle società iscritti nei registri e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri siano accurati, aggiornati e affidabili;
- l’introduzione, mediante la direttiva (UE) 2019/1151, di norme relative ai controlli dell’identità e della capacità giuridica delle persone che costituiscono una società, registrano una succursale o presentano documenti o informazioni online ha rappresentano un importante primo passo. È ora essenziale adottare ulteriori misure per migliorare l’affidabilità e l’attendibilità delle informazioni sulle società contenute nei registri al fine di
agevolarne l’utilizzo a livello transfrontaliero in sede amministrativa e nei procedimenti giudiziari. - è importante garantire che alcuni controlli siano effettuati in tutti gli Stati membri al fine di garantire un elevato livello di accuratezza e affidabilità dei documenti e delle informazioni, rispettando nel contempo gli ordinamenti giuridici e le tradizioni giuridiche degli Stati membri. È altresì necessario che tali controlli siano obbligatori, non solo per la costituzione interamente online di società, ma anche per qualsiasi altra forma di costituzione di società. Analogamente, tali controlli dovrebbero altresì essere effettuati negli Stati membri che consentono ancora il ricorso ad altri metodi di presentazione oltre alla presentazione online, in modo da sottoporre tutte le informazioni iscritte nel registro allo stesso livello di controlli. Tali controlli e altri requisiti dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche di altre forme di costituzione di società. Ad esempio, i modelli online sono utilizzati dai richiedenti solo nell’ambito della procedura per la costituzione interamente online di società
- è opportuno prevedere in tutti gli Stati membri un controllo preventivo amministrativo, giudiziario o notarile, o una loro combinazione, nel rispetto degli ordinamenti giuridici e delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, compresi i registri delle imprese che sono autorità amministrative o giudiziarie, al fine di garantire l’affidabilità dei documenti e delle informazioni sulle società in situazioni transfrontaliere. È opportuno effettuare un controllo di legalità dell’atto costitutivo della società, del suo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di atto separato, e di qualsiasi modifica di tali documenti, dato che si tratta dei documenti più importanti riguardanti una società. Tale controllo preventivo obbligatorio in tutti gli Stati membri sarebbe inoltre coerente con altre politiche dell’Unione e, in particolare, potrebbe contribuire a garantire che le procedure di diritto societario non possano essere utilizzate per eludere il diritto dell’Unione e degli Stati membri volto a tutelare l’interesse pubblico. Tale controllo preventivo dovrebbe lasciare impregiudicate le legislazioni nazionali che, nel rispetto degli ordinamenti giuridici e delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, dispongono che tali documenti rivestano la forma di atto pubblico. La presente direttiva non richiede un controllo preventivo dei conti annuali delle società.
- al fine di tutelare gli interessi dei terzi e rafforzare la fiducia nelle transazioni commerciali con diversi tipi di società nel mercato interno, è importante migliorare la trasparenza e agevolare l’accesso transfrontaliero alle informazioni sulle cosiddette «società commerciali di persone», che ai fini della presente direttiva dovrebbero intendersi come
i tipi di società di persone elencati nell’allegato II ter. Tali società di persone svolgono un ruolo importante nell’economia degli Stati membri e sono iscritte in tutti i registri delle imprese nazionali, ma vi sono differenze tra i vari tipi di società di persone e i tipi di informazioni ad esse relativi disponibili in tutta l’Unione, il che comporta difficoltà nell’accesso transfrontaliero a tali informazioni. A tal fine, è opportuno che in tutti gli Stati membri siano pubblicate le stesse informazioni di base su tali società di persone. Gli obblighi di pubblicità per tali società di persone dovrebbero rispecchiare gli obblighi di pubblicità ai quali sono soggette le società di capitali, ma dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche delle società di persone. Ad esempio, gli obblighi di pubblicità dovrebbero riguardare anche le informazioni sui soci autorizzati a rappresentare la società di persone, in particolare i soci illimitatamente responsabili. Come nel caso delle società di capitali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre alle società di persone l’obbligo di pubblicare documenti o informazioni ulteriori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva. Qualora tali documenti o informazioni aggiuntivi contengano dati personali, gli Stati membri sono tenuti a trattarli in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). - al fine di agevolare ulteriormente le procedure transfrontaliere per le società e semplificare e ridurre le formalità, come l’apostilla o la traduzione, è opportuno istituire una procura digitale dell’UE. La procura digitale dell’UE dovrebbe basarsi su un modello comune europeo multilingue che le società possono decidere di utilizzare per autorizzare una persona a rappresentare la società in procedure specifiche aventi una dimensione transfrontaliera e rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Tale modello dovrebbe comprendere almeno i campi di dati relativi alla portata della rappresentanza, alla persona autorizzata a rappresentare la società e al tipo di rappresentanza. La procura digitale dell’UE sarebbe costituita conformemente ai requisiti giuridici nazionali. Essa dovrebbe essere accettata come prova del diritto, conferito alla persona autorizzata, di rappresentare la società. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicate le norme nazionali relative alla costituzione di società e alle limitazioni all’uso delle procure in generale. La procura digitale dell’UE dovrebbe assolvere i requisiti sugli attestati elettronici di attributi di cui al regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e le specifiche tecniche del portafoglio europeo di identità digitale per garantire una soluzione comune con una maggiore facilità d’utilizzo. Questo contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per gli Stati membri diminuendo il rischio di sviluppare sistemi paralleli non interoperabili in tutta l’Unione.
- l’aggiunta, tra le informazioni già soggette all’obbligo di pubblicità per le società di capitali, dell’oggetto sociale che descrive la sua attività principale o le sue attività principali, anche mediante l’utilizzazione del codice a sei caratteri di classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (in sigla NACE) se il diritto interno ne consente l’uso (come in Italia, in cui il corrispettivo è il ben noto codice ATECO) e l’oggetto si registrato nel registro nazionale.
Si rimanda alla consultazione del testo della Direttiva UE 2025/25 per tutti gli approfondimenti.
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