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    Albo Autotrasportatori: le regole per iscriversi

    Il Comitato centrale di direzione dell'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi è l'organo direttio dell'Albo. Esso ha specifiche funzioni attribuitegli dalla legge (D Lgs n 284/2005)

    La legge di Stabilità 2014 ne ha successivamente aumentato le competenze nell’ottica di 

    • realizzare un maggior controllo sul possesso dei requisiti richiesti alle imprese per esercitare la professione
    • ma anche di verificare in modo più preciso lo svolgimento della loro attività economica. 

    Tra le rincipali attribuzioni assegnate al Comitato Centrale dalla attuale legislazione vi sono le seguenti:

    • curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; 
    • accreditare gli organismi di certificazione di qualità;
    • attuare le direttive del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in materia di autotrasporto; 
    • verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica e alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel Ced presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi di Inail, Inps e Camere di Commercio;
    • svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento CE n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009,
    • curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici;
    • svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore.

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    Albo autotrasportatori: come iscriversi

    Le imprese che intendono esercitare il trasporto di merci su strada devono iscriversi all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi tenuto presso l'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio rispetto alla sede principale/unica dell’impresa presentando apposita domanda:

    A) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.

    B) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno caricosuperiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.

    C) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno caricosuperiore a 3,5 t;

    Le cooperative/consorzi che intendono esercitare il trasporto di merci per conto terzi su strada devono iscriversi all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi  tenuto presso l’Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio rispetto alla sede principale/unica dell’impresa presentando apposita domanda.

    Per ciascun tipo di iscrizione è necessario:

    • predisporre la domanda, 
    • allegare documenti specificatamente previsti
    • versare un contributo.

    Consulta qui tutti i documenti necessari.

    Albo autotrasportatori: le quote da pagare per iscriversi

    Con Delibera del 18 ottobre 2022 del Ministero dei Trasporti sono state stabilite le quote per il 2023 che ciascina impresa ha versato entro il 31 dicembre scorso.

    In particolare, entro il  31 dicembre 2022,  le mprese scritte all'albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del  31  dicembre 2022, debbono corrispondere, per l'annualità  2023,  la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art.  9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

    La quota da versare per l'anno 2023 è stabilita nelle  seguenti misure:

    Quota  fissa  di  iscrizione  dovuta  da  tutte  le  imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00;

    Ulteriore quota dovuta  da  ogni  impresa  in  relazione alla  dimensione numerica del proprio parco veicolare,  qualunque  sia  la  massa  dei veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto: 

    A Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 2 a 5 5,16
    B
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 6 a 10

    10,33
    C
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 11 a 50

    25,82
    D
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 51 a 100

    103,29
    E
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 101 a 200

    258,23
    F
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli superiore a 200

    516,46

    Albo autotrasportatori: come si paga la quota

    Il versamento della quota deve essere effettuato, attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti modalita' alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2023 o ad eventuali annualita' pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella  citata sezione «Pagamento quote» del portale albo:

    • a)  Pagamento   on-line,   effettuato    in  modo  integrato nell'applicazione dei  pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di  scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in  tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;
    • b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza  il  pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una  delle  modalita' presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

    L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta.

    Le imprese iscritte alla Provincia autonoma di  Bolzano,  ai  sensi della  normativa  riportata  in  premessa,  dovranno  effettuare   il pagamento esclusivamente sul conto corrente bancario, intestato  alla Provincia autonoma di Bolzano. 

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    Invalidità: online la procedura per infortunio causato da terzi

    Nuovo obiettivo raggiunto per la digitalizzazione delle procedure amministrative dell'Istituto nazionale di previdenza,  connesse all'invalidità civile.

     Nel messaggio 1745  del 12 maggio 2023  INPS  comunica il rilascio del servizio “Acquisizione modello AS1 – Dichiarazione di infortunio procurato da terzi responsabili” in forma telematica.

    Il modello AS1  contiene le informazioni  fornite dal cittadino danneggiato riguardanti il terzo responsabile del danno e  la sua polizza assicurativa,  e gli altri elementi utili all’INPS per esercitare il diritto di surroga e rivalsa e la trasmissione telematica consente una maggiore efficacia  nel rimborso  delle prestazioni all'inps  come previsto dall'art 41 della legge 4.11.2010

    Si ricorda che  tale  dichiarazione è obbligatoria  nei casi in cui  l'invalidità sia causato da responsabilità di terzi (fatto illecito).

    Le istruzioni in merito erano state fornite dall'istituto nella circolare 152 del 27 novembre 2014 con allegati i modelli cartacei (Qui il fac simile del Modello AS1)

    Il modello   ora interamente automatizzato,  può essere  quindi compilato con una delle seguenti modalità :

    • direttamente dal cittadino online sul portale www.inps.it, accedendo con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) – all’apposito servizio “Domanda di invalidità civile e accertamento sanitario”, selezionando la voce di menu “Acquisizione AS1”;
    • tramite degli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
    • tramite delle Associazioni di categoria autorizzate (ANMIC, UIC, ENS, ANFFAS).
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    Collegi sindacali: in arrivo tetto alla responsabilità

    Si è tenuta in data 4 maggio a Roma l'assemblea generale dei Commercialisti alla quale hanno partecipato esponenti del Governo.

    Durante l'assemblea sono emerse importanti novità sulla delega fiscale e varie anticipazioni riguardanti i professionisti.

    In particolare, viene anticipato il prossimo inserimento di un tetto di responsabilità per i collegi sindacali.

    Lo ha annunciato personalmente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sottolineando il ruolo decisivo dei commercialisti per la finanza pubblica ed assicurando che il Governo è consapevole che la rapida trasformazione delle professioni va sostenuta.

    Mantovano ha espressamente dichiarato che: "in quest’ottica è importante la legge sull’equo compenso quale norma volta a garantire che anche i più giovani possano mantenersi con l’attività professionale; in quest’ambito sarà di enorme importanza il ruolo di vigilanza affidato agli Ordini per arginare prassi di accettazione di compensi non dignitosi da parte dei contraenti deboli"

    In merito ai collegi sindacali, Mantovano ha sostenuto che il Governo intende introdurre un tetto alla responsabilità in modo da rendere proporzionata al compenso l’esposizione al rischio.

    Inoltre, è stato anticipato che, il Governo intende avviare una serie di interventi che interessano i commercialisti, e che in parte sono già presenti nella delega fiscale quali ad esempio: 

    • evitare che gli adempimenti scadano in periodi di ferie,
    • semplificare alcuni obblighi in materia di antiriciclaggio 
    • superare l’Irap che grava sulle associazioni professionali. 

    Infine si è ulteriormente ribadita la volontà di ascoltare le professioni e di considerare la richiesta, avanzata dal CNDCEC di un tavolo tecnico permanente con le professioni economiche. 

    Mantovano ha inoltre sottolineato che l'obiettivo principale della delega fiscale è consentire ai contribuenti onesti di poter rispettare le regole senza rischi anche attraverso l’introduzione di strumenti preventivi con una strategia che vedrà in prima linea i commercialisti.

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    Ace innovativa: come indicarla nel Modello Redditi SC 2023?

    Le Entrate con una FAQ datata 30 marzo forniscono un utile chiarimento in merito all'ACE innovativa e la prossima dichiarazione dei redditi con Modello Redditi SC 2023 anno d'imposta 2022.

    Ricordiamo brevemente che, finalità dell'agevolazione in oggetto è quella di incentivare le capitalizzazioni intervenute nel periodo della pandemia.

    L'articolo 19 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha previsto una forma rafforzata dell'ordinaria agevolazione ACE con un rendimento nozionale pari al 15% limitatamente al "periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020" c.d. "ACE innovativa". Ti consigliamo anche Ace ordinaria e Ace innovativa 2022 – Breve riassunto operativo 

    Ace innovativa: come indicarla nel Modello Redditi SC 2023?

    Veniva proposto un quesito riguardante il caso di una società con periodo d'imposta di durata ultrannuale.

    Ad esempio, per un periodo di imposta che inizia nel 2020 e termina a fine 2021 (ad esempio 1/11/2020 – 31/12/2021), il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per il quale spetta l'ACE innovativa, coincide con l'anno solare 2022.

    Dato che, il modello REDDITI SC 2023 (relativo al periodo d'imposta 2022) non consente di indicare nel quadro RS i dati per calcolare il beneficio introdotto dal citato articolo 19. la società come deve compilare il Modello REDDITI SC 2023 al fine di fruire dell'ACE innovativa?

    Le Entrate con la FAQ in oggetto hanno specificato che, l'ACE innovativa, disciplinata dall'articolo 19 del decreto-legge n. 73 del 2021, spetta limitatamente al "periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020", ordinariamente, quindi, l'agevolazione è riconosciuta per il solo periodo d'imposta 2021 e non è più spettante a decorrere dal periodo d'imposta 2022. 

    Per tale motivo, nel quadro RS del modello REDDITI SC 2023 non sono stati riproposti i campi dedicati al calcolo dell'ACE innovativa presenti nel modello dell'anno precedente.

    Nel caso particolare descritto nel quesito, specifica l'agenzia, la società non poteva fruire dell'agevolazione per il periodo d'imposta 1/11/2020 – 31/12/2021 in quanto, come stabilito dall'articolo 19, questa è riconosciuta per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 che, nel caso di specie, coincide con l'anno solare 2022.

    Ace innovativa: istruzioni per il Modello Redditi SC 2023?

    Pertanto, ai fini dell'utilizzo dell'ACE innovativa nel modello REDDITI SC 2023, la società dovrà:

    • determinarne l'ammontare utilizzando (quale ausilio per il calcolo) il prospetto del modello REDDITI SC 2022;
    • riportare l'agevolazione così calcolata, per la quota non "trasformata" in credito d'imposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 19, nella colonna 9 del rigo RS113 del modello REDDITI SC 2023;
    • indicare nella colonna 8 del medesimo rigo RS113 il proprio codice fiscale in modo da consentire all'Agenzia delle entrate di individuare la fattispecie.

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    Informazioni tariffarie vincolanti (ITV): chiarimenti sulla procedura centralizzata

    Con la Circolare 11 del 31/03/2023 le Dogane hanno fornito chiarimenti circa la procedura di richiesta e rilascio delle Informazioni Tariffaria Vincolanti (ITV).

    Il procedimento in esame definisce i passaggi relativi alla richiesta, rilascio e gestione delle ITV attraverso l’apposito sistema informatico, denominato Electronic Binding Tariff Information (EBTI), che tramite l’interfaccia elettronico (Generic Trader Portal – GTP) messo a disposizione degli operatori economici, consente di gestire lo scambio di tutte le informazioni ed il flusso della procedura in commento.

    Informazione tariffaria vincolante: che cos’è

    Uno degli aspetti principali dei flussi commerciali che interessano paesi extra-Ue è senza dubbio la classificazione della merce (oltre all’origine e al valore della merce), mediate la quale viene associato al prodotto un codice doganale dal quale è possibile determinare il valore dei dazi applicabili, l’origine doganale del prodotto (diversa dal concetto di provenienza), ma soprattutto è possibile conoscere eventuali formalità o restrizioni associate alla merce.

    Deve rilevarsi che la corretta classificazione delle merci non è sempre una procedura immediata o di semplici considerazioni, ma necessita spesso di un’approfondita analisi del prodotto.

    In considerazione di quanto sopra, prima di procedere ad analizzare la Circolare in esame, vale la pena chiarire cos’è e qual è la portata applicativa delle ITV nell’ambito del commercio internazionale.

    Le ITV, dunque, sono delle decisioni amministrative emesse dalle Autorità Doganali dello Stato membro in cui viene presentata l’istanza (da parte di chi ne abbia interesse) con le quali viene attribuito un codice doganale (Nomenclatura Combinata o Taric) ad un determinato prodotto e il cui valore della decisone si estende a tutti i paesi dell’Unione europea.

    In questo senso, il legislatore europeo ha inteso rafforzare e quanto più uniformare la disciplina relativa alla procedura di richiesta e rilascio delle ITV, le quali spesso risultano un valido ausilio per gli operatori economici che riscontrano difficoltà oggettive nell’attribuire il corretto codice doganale al prodotto da commercializzare.

    In sostanza, per evitare che non vi sia uniformità di decisioni a livello unionale, si è reso necessario implementare una procedura centralizzata di richiesta, rilascio e gestione delle ITV.

    Informazione tariffaria vincolante: richiesta, termini e validità

    Le istanze devono essere presentate esclusivamente tramite il formulario elettronico disponibile sul Generic Trader Portal. Eventuali istanze presentate attraverso canali diversi dal predetto portale europeo non sono prese in considerazione.

    Per accedere al Generic Trader Portal e presentare l’istanza, l’operatore economico deve essere in possesso:

    • Del codice EORI valido;
    • delle credenziali per l’accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUDM – Portale Unico Dogane e Monopoli) e,
    • delle autorizzazioni ai servizi UE, da richiedere preventivamente tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU).

    Dopo aver inviato la domanda tramite il citato portale europeo, l’operatore entro 7 giorni riceve la conferma di ricezione e il numero identificativo ITV.

    Nelle ipotesi in cui si rendesse necessario inviare campioni utili alla classificazione della merce oggetto di istanza ITV devono essere inviati all’Ufficio Tariffa e classificazione, Via Mario Carucci 71 – 00143 Roma, facendo riferimento al suddetto numero identificativo ITV.

    Ogni domanda di ITV può riferirsi ad una sola merce/articolo, fatte salve disposizioni specifiche, ad esempio quelle riguardanti i cosiddetti “assortimenti”.

    L’istante, oltre a indicare la natura della merce, deve fornire informazioni riguardo alla descrizione fisica, alla funzione o all’uso della stessa e alla sua composizione, al processo di fabbricazione, descrivendone le caratteristiche allegando, se opportuno, schede tecniche e documentazione commerciale, foto e qualsivoglia documentazione utile, riguardanti le caratteristiche del prodotto, nonché informazioni sulle operazioni doganali che si intende realizzare.

    Nella fase istruttoria l’Ufficio centrale inoltra la domanda di ITV, con gli eventuali allegati, all’Ufficio territorialmente competente in relazione alla sede legale dell’istante. 

    L’Ufficio locale, diversamente da quanto precedentemente previsto, entro 20 giorni dalla ricezione della stessa, trasmette una relazione all’Ufficio centrale, e per conoscenza all’Ufficio Affari Generali della Direzione Territoriale sovraordinata, riportando:

    • il proprio parere in merito alla classificazione della merce oggetto della ITV (di particolare importanza sono le informazioni specifiche relative alla merce qualora l’Ufficio abbia già avuto modo di esaminarla durante le ordinarie attività);
    • l’esistenza di eventuali contenziosi pendenti o definiti in capo al richiedente, vertenti sulla classificazione della merce oggetto della domanda ITV;
    • ogni altro elemento conoscitivo ritenuto utile nell’ambito della procedura di rilascio delle ITV.

    Nell’istruttoria, l’Ufficio centrale può avvalersi dell’ausilio dei laboratori chimici di ADM, i quali forniscono un referto di analisi corredato di parere tecnico. L’intervento dei Laboratori costituisce una importante fase endoprocedimentale nell’ambito della più ampia procedura di rilascio dell’ITV, seppure il parere espresso sulla classificazione non sia vincolante.

    Trascorso il termine di validità ordinario (3 anni) è possibile richiedere Il rinnovo di una ITV che consiste  nel rilascio di una nuova ITV, dotata di proprio numero di riferimento, avente ad oggetto la medesima merce ed intestata allo stesso titolare di una ITV che è ancora in corso di validità al momento della presentazione della domanda di rinnovo.

    L’Ufficio procede ad una completa istruttoria per valutare, tra l’altro, eventuali variazioni del prodotto nonché le possibili modifiche intervenute sulla NC, attività che richiede i medesimi tempi previsti per un rilascio ex-novo.

    La domanda, se ritenuta completa, viene accettata a sistema entro 30 giorni dalla sua registrazione. Nel caso in cui sia ritenuta incompleta, ai fini dell’accettazione, viene chiesto all’istante di fornire ulteriori informazioni e/o un campione rappresentativo della merce da classificare. L’ufficio centrale può concedere fino a 30 giorni di tempo per integrare l’istanza con quanto richiesto. In caso di mancata risposta del richiedente la procedura viene automaticamente interrotta a sistema.

    Dal momento dell’accettazione l’Ufficio ha a disposizione 120 giorni (più eventuali ulteriori 30) per il rilascio della ITV, fatte salve specifiche motivazioni per le quali si rende necessario sospendere i termini del rilascio per un tempo utile ad esperire apposite indagini o valutazioni nei consessi unionali preposti.

    Informazione tariffaria vincolante: notifica, diritto a essere sentiti, revoca e annullamento

    Ogni fase del procedimento di richiesta e rilascio di ITV prevede l’emissione di una notifica nei confronti dell’operatore coinvolto attraverso il portale EBTI

    Inoltre, ogni qualvolta venga posto in essere e/o pubblicato un atto di interesse del soggetto istante o già titolare di ITV, è possibile attivare l’inoltro di una c.d. “e-mail di alert”, che opera l’automatico invio di una comunicazione inerente alle notifiche presenti sul portale. 

    Nel caso di atti successivi al rilascio della decisione, nei quali si applica il diritto ad essere sentiti (ad esempio, revoca, annullamento, uso esteso etc..), ovvero in altri casi di necessità, l’Ufficio centrale competente provvede ad anticipare al destinatario, a mezzo PEC (o raccomandata A/R), l’atto in questione, unitamente all’invito ad acquisire le informazioni rilevanti nel Generic Trader Portal.

    Prima di adottare un atto che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, tramite il Portale EBTI, vengono comunicate al richiedente le motivazioni poste a fondamento di un qualsivoglia provvedimento che potrebbe risultare lesivo dei suoi interessi (annullamento o, qualora previsto, revoca), al fine di concedere la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. 

    Le eventuali osservazioni dovranno pervenire entro il termine ordinario di 30 giorni, salvo sia espressamente fornita una indicazione differente. Decorso tale termine la decisione diventa definitiva ed è notificata al richiedente.

    Le ITV, oltre al caso di scadenza della decisione nei termini ordinari, cessano di essere valide a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche delle nomenclature o dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione della Commissione relativi alla classificazione di merci identiche o simili a quelle di cui alla ITV.

    In caso di cessazione di validità per i suddetti motivi le Autorità doganali non hanno l’obbligo giuridico di darne informazione al destinatario.

    La decisione di ITV può essere revocata quando non è più compatibile con:

    • note esplicative della nomenclatura combinata;
    • sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
    • decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane.

    Può essere altresì revocata una decisione di ITV nel caso di adozione di una decisione della Commissione in cui si chiede ad uno o più Stati membri di revocare specifiche decisioni ITV.

    In ogni caso, una ITV può essere revocata in ogni momento per casi specifici oltre, a casi di errori materiali.

    Le ITV vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dal richiedente. Di conseguenza, in tali casi, la decisione ITV è annullata con effetto ex tunc.

    In caso di annullamento della ITV non è previsto l’uso esteso e le importazioni di merci interessate dalla ITV annullata potrebbero essere oggetto di recupero ex post di eventuali dazi doganali non riscossi, a partire dalla data in cui decorrono gli effetti dell’annullamento della decisione ITV.

    Inoltre, deve rilevarsi che è sempre ammessa la possibilità di presentare ricorso mediante procedura rituale alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, avverso le decisioni ritenute sfavorevoli per l’istante oltre alle decisioni di revoca e annullamento delle ITV.

    Informazione tariffaria vincolante: uso esteso

    Su istanza di parte, da effettuarsi tramite il Generic Trader Portal, può essere concesso il c.d. “uso esteso” (o “periodo di grazia”) della ITV che è stata revocata.

    In tal caso, l’ITV revocata può ancora essere utilizzata limitatamente ai contratti vincolanti che erano stati conclusi dal titolare in base alla decisione e prima della sua revoca o cessazione della validità.

    Tale istituto, che si fonda sulla tutela del legittimo affidamento, ha lo scopo di evitare che gli operatori siano penalizzati da circostanze imprevedibili. L’uso esteso può essere concesso soltanto in situazioni specifiche e se sono soddisfatte determinate condizioni di seguito elencate:

    • l’operatore ha stipulato contratti vincolanti basati sulla decisione che ha cessato di essere valida o è stata revocata e i predetti contratti sono stati conclusi prima di tale data;
    • il periodo di uso esteso viene richiesto all’Autorità doganale che ha originariamente emesso la decisione entro 30 giorni dalla data in cui la decisione ITV cessa di essere valida o viene revocata, come da notifica sul Generic Trader Portal;
    • la misura che ha portato a invalidare o a revocare la decisione ITV non esclude la concessione di un periodo di uso esteso;
    • sono espressamente indicati, nella domanda di concessione dell’uso esteso, le quantità e i luoghi nei quali le merci saranno “sdoganate” nel periodo di uso esteso, unitamente ai contratti vincolanti in virtù dei quali saranno realizzate tali operazioni.

    L’autorizzazione viene emessa dall’Autorità doganale entro 30 giorni dalla data in cui sono ricevute tutte le informazioni necessarie all’adozione della decisione stessa.

    L’Ufficio centrale comunica il rilascio di tale autorizzazione di uso esteso anche agli Uffici territoriali interessati, i quali monitorano il corretto utilizzo della stessa e comunicano all’Ufficio centrale l’eventuale raggiungimento dei quantitativi autorizzati affinché possa, se del caso, interrompere anticipatamente a sistema la validità dell’autorizzazione in questione.

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    Assistenza anziani: legge delega in vigore

    Il Ddl "Anziani"   il disegno di legge che  riforma  il sistema di assistenza per gli anziani è stato pubblicato in Gazzetta  Ufficiale il 30 marzo 023  nei tempi previsti dal PNRR. E la legge 33 del 30 marzo 2023 QUI IL TESTO

    Il disegno di legge  recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane" (C 977) fa parte delle missioni 5 e 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR . Era stato approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri  presieduto da Mario Draghi nel luglio  2023 e  impegna il Governo ad adottare misure volte all'invecchiamento attivo, alla promozione dell'autonomia e alla prevenzione delle fragilità, anche attraverso la revisione dell'assistenza domiciliare e il riconoscimento delle cure palliative.

    E' stato licenziato  a grande maggioranza  dal Senato  e dalla Camera Da aprile 2023 si lavorerà alla stesura dei decreti attuativi. Vediamo di seguito di cosa si tratta

    Ddl Anziani:  cosa prevede 

    ll testo è stato  predisposto  su impulso dell'exMinistro Orlando da esperti della Presidenza del Consiglio, del Ministero del lavoro del Ministero della salute e con la collaborazione di  52 organizzazioni firmatarie del Patto sulla non autosufficienza. Il positivo progresso del testo in Parlamento è stato salutato con soddisfazione anche dal nuovo ministro Calderone.

    La legge  intende introdurre un "sistema organico di assistenza agli anziani non autosufficienti" che preveda

    1. la  promozione di politiche pubbliche  rivolte all'invecchiamento attivo, 
    2. un più facile accesso ai servizi sanitari e sociali, 
    3. lo sviluppo di contesti urbani e piccoli centri  con abitazioni adeguate, accesso alla mobilità, luoghi di socializzazione e la solidarietà 
    4.  rafforzamento dell'assistenza domiciliare e il contrasto alle forme improprie di istituzionalizzazione. 

    Inoltre la disposizione prevede, in via sperimentale e progressiva, l'introduzione di una prestazione universale graduata, in sostituzione dell'indennità di accompagnamento: le persone anziane non autosufficienti potranno scegliere se riceverla come erogazione in denaro o sotto forma di servizi alla persona.

    Giova ricordare che attualmente sono 3,8 milioni  gli anziani non autosufficienti, il 5% della popolazione e che già nel  2030 si prevedono numeri raddoppiati (per non parlare della prospettiva a 20 anni).  

    Il nuovo sistema dovrebbe coordinare gli attuali tre attori che operano oggi per gli anziani ovvero:

    1. servizi socio sanitari delle Asl,
    2.  servizi sociali dei comuni,
    3. Inps con le prestazioni di invalidità civile e  indennità di accompagnamento

    L'intenzione è prima di tutto quella di ridurre  e semplificare l'iter di valutazione sanitaria sulla non autosufficienza  necessaria per ottenere i sostegni (oggi possono servire anche 5 procedure diverse)

    I criteri della riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti

    Nel testo del DDL si elencano i principi di fondo che animano la riforma e che i decreti legislativi dovranno attuare, ovvero 

    • promozione del valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni stagione della vita delle persone;
    • promozione e valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nell’associazionismo e nelle famiglie;
    • promozione di ogni intervento idoneo a contrastare i fenomeni della solitudine sociale e della deprivazione relazionale delle persone anziane;
    • riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio;
    • promozione di un approccio complessivo e organico all’età anziana in tutte le sue dimensioni   ai fini dell’accesso a un continuum di servizi;
    • riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità;
    • promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti
    • rafforzamento dell’integrazione e dell’interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti

    Si prevede l'istituzione di un  Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane

    Si stabilisce  che il Governo è delegato ad adottare,  non oltre il 31 marzo 2024, uno o più decreti finalizzati a

    1.  promuovere la dignità e l’autonomia delle persone anziane, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità nella popolazione anziana.
    2.  a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci l’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti.
    3. assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti, sulla base di specifici principi e criteri direttivi.
  • PRIMO PIANO

    Dichiarazione Società di Persone 2023: approvato il modello con le relative istruzioni

    Pubblicata la versione definitiva del Modello Redditi 2023-SP con le relative istruzioni, con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2023 n. 55531 che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2023 ai fini delle imposte sui redditi.

    Scarica il Modello Redditi SP-2023 con relative istruzioni 

    Novità del Modello Redditi SP 2023

    Le principali novità contenute nel modello SP2023 sono le seguenti:

    • Deducibilità al valore normale delle spese con soggetti in Stati non cooperativi. Nei quadri RF e RG sono state inserite apposite variazioni in aumento e in diminuzione al fine di tenere conto dei commi da 9-bis a 9-quinquies dell'art. 110 del TUIR relativi alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (art. 1, comma 84, della legge 29 dicembre 2022,
      n. 197).
    • Esclusione dal reddito di utili e riserve di utile non ancora distribuiti. Nel quadro RF è stata prevista una variazione in diminuzione per l'esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXV dedicata all'esercizio dell'opzione per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi al fine di consentire tale esclusione dalla formazione del reddito (art. 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
    • Cessione o rimborso di quote o azioni di OICR. Nel quadro RQ è stata prevista la nuova sezione XXVI per consentire al contribuente di esercitare l'opzione affinché i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerino realizzati, assoggettando la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
    • Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività. Nel quadro RT è stata prevista la nuova sezione II B che deve essere compilata dai soggetti, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività, di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (art. 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
    • Valutazione delle cripto-attività. Nel quadro RF sono stati previsti due codici tra le altre variazioni in aumento e in diminuzione al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico, che non concorrono alla formazione del reddito (art. 1, comma 131, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
    • Rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. I quadri RT (sezione VII) e RM (sezione VII) sono stati aggiornati al fine di consentire al contribuente l'applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finalizzati alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Sui predetti valori è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento (art. 1, comma 108, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
    • Fondazioni “ITS Academy”. Nel rigo RN26 è stato previsto il nuovo prospetto riguardante il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, incluse le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità, effettuati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio della fondazione (art. 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99).
    • Social bonus. Nel rigo RN25 è stato previsto il credito d'imposta “Social bonus”, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali (art. 81, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
    • Società in perdita sistematica. Il quadro RS è stato aggiornato per tenere conto dell'abrogazione della disciplina sulle “società in perdita sistematica” di cui all'art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 9, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.73).
    • Superbonus. I quadri RP e RN sono stati aggiornati, con riferimento alle spese per l'efficientamento energetico per le quali è possibile usufruire della nuova percentuale di detrazione del 90 per cento per l'anno 2023 (art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6).
    • Spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Nel quadro RP sono state introdotte le “Spese per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche” (art. 1, comma 365, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
    • Nuovi Crediti d'imposta per le imprese. Nel quadro RU è stata prevista l'indicazione dei dati relativi agli importi maturati dei nuovi crediti d'imposta introdotti nel corso dell'anno 2022 (tra questi, si segnalano le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica) e sono state aggiornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti Formazione 4.0, Ricerca, Sviluppo e Innovazione e agli Investimenti in beni strumentali. Al fine di una corretta compilazione del Quadro RU, inoltre, nelle istruzioni è stata inserita una nuova tabella nella quale sono elencati i crediti che, non più maturabili nel periodo d'imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei campi specificatamente indicati.

    Allegati: