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Acconto IRES 2022: entro il 30 novembre in cassa
Entro il prossimo 30 novembre 2022 deve essere effettuato il versamento della seconda (o unica) rata dell’acconto delle seguenti imposte sui redditi:
- IRPEF, IRES, IRAP
- per il periodo fiscale 2022 redditi 2021
Occorre sottolineare che l'acconto può essere calcolato in due modi diversi, ossia:
- in base al metodo storico,
- oppure utilizzando il metodo previsionale.
Acconto IRES 2022: quanto e come si paga
L'acconto IRES 2022, secondo il metodo storico, per i soggetti diversi dalle persone fisiche è pari al 100% dell’importo indicato al rigo RN17 del Modello Redditi 2022 SC (oppure, per gli Enti non commerciali, al rigo RN28 del Modello Redditi 2022 ENC) “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”, da versare secondo le seguenti modalità:
- se l'importo è minore di euro 20,66 non è dovuto
- se l'importo è compreso tra euro 20,66 e euro 257, 50 va versato in una unica soluzione entro il 30 novembre 2022
- se l'importo è superiore a euro 257,50 va versato in due rate come segue:
- 40% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.06.2022 (o entro il 30.07.2022 con la maggiorazione dello 0,40%) se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo delle imposte per il 2021);
- 60% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.11.2022 se esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l'undicesimo mese successivo alla conclusione dell’esercizio)
- Per i “soggetti ISA” le rate di acconto sono entrambe pari al 50%
Oltre al metodo storico, come specificato si può scegliere di versare l’acconto tramite il metodo previsionale, nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito 2022 inferiore a quello del 2021.
In tal caso è necessario:
- determinare l’imposta “presunta” sulla base delle disposizioni fiscali per il periodo d’imposta 2022;
- versare la percentuale minima prevista per l’acconto (come vista in precedenza).
Attenzione al fatto che risulta possibile utilizzare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi: ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP. Si può inoltre utilizzare il metodo di versamento in maniera non uniforme, ossia ad esempio in sede di versamento della 1° rata di acconto viene utilizzato il metodo “storico”; per il versamento della 2° rata viene adottato il metodo “previsionale”.
Acconto IRES 2022: le SRL e il regime di trasparenza
In merito alle SRL che hanno optato per il regime di trasparenza determinano l’acconto IRES con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell’opzione, ovvero delle annualità successive.
SRL con opzione di tassazione per trasparenza
PERIODO
MODALITA’
SRL PRIMO ANNO DI OPZIONE
La società che applica il regime di trasparenza dal 2022 calcola l'acconto IRES 2022 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto del regime di trasparenza) anche se dal 2022 non sarà soggetto passivo IRES.
L'acconto che è stato comunque versato dalla società sarà attribuito ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi (nel successivo mod. REDDITI PF 2023 per il periodo d’imposta 2022, a partire dal quale il reddito gli verrà imputato per trasparenza)
SRL OPZIONE ANNI SUCCESSIVI
La società che ha già optato, prima del 2022, per il regime di trasparenza non deve versare l'acconto IRES 2022, dal momento che vi sono obbligati i singoli soci
1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO
La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2019 – 2021, e che non ha rinnovato l’opzione per il triennio 2022 – 2024, deve versare l’acconto IRES 2022 sulla base dell’imposta che sarebbe stata determinata senza considerare l’opzione
DECADENZA DAL REGIME
La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2022 è tenuta a versare l’acconto IRES 2022 calcolato sull'imposta 2021 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza
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Indeducibile il maggior costo della consulenza per revisione del corrispettivo pattuito
Nel diritto tributario ci sono questioni che sono complicate e questioni che sono semplici; ma talvolta ci sono anche questioni semplici che si complicano.
La recente sentenza numero 29342 della Corte di Cassazione, datata 7 ottobre 2022, tratta del semplicissimo caso in cui il valore di una consulenza era stata stabilita contrattualmente tra le parti e, a consulenza conclusa, l’imprenditore aveva corrisposto al professionista, senza nessuna pretesa da parte sua, un maggior corrispettivo per la prestazione.
Il caso non è così inusuale come può sembrare: alcune consulenze possono rivelarsi più onerose del previsto per colui che le presta, oppure il professionista può ottenere un risultato tanto soddisfacente da indurre l’imprenditore a elargire un bonus.
Del resto i bonus usati come incentivi per i collaboratori, anche non contrattualmente previsti e determinati, non rappresentano una pratica estranea alla sfera degli usi.
Essendo questi compensi elargiti nel contesto di una consulenza inerente all’attività dell’impresa, e come tale deducibile, si potrebbe facilmente ritenere che lo sia anche il maggior costo derivante dalla revisione del corrispettivo, in seguito ad accordo, possibilmente anche verbale.
Invece l’inaspettata sentenza 29342/2022 ci dice che non è così.
La Corte di Cassazione emana il seguente principio di diritto: “in materia di costi deducibili dal reddito d’impresa […] non è inerente all'attività d'impresa il maggior compenso che il contribuente si sia spontaneamente offerto di pagare alla controparte per remunerare prestazioni di consulenza già ricevute ed effettuate in esecuzione di un titolo contrattuale che prevedeva in anticipo, per i medesimi servizi, un minor corrispettivo predeterminato”.
Secondo la Corte, infatti, “l’attribuzione patrimoniale aggiuntiva in questione non è compatibile, coerente e correlata, quale costo, all'attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi”, in quanto “la volontaria assunzione dell’obbligo di pagare ulteriori somme, per le medesime prestazioni ricevute, pone la causa concreta del surplus del costo al di fuori della corrispettività con l’attività funzionale all’impresa, rendendolo fiscalmente neutro”.
Puntualizzando che nella situazione in esame non si rileva nessuna ipotesi di evasione o elusione, dato che il maggior costo per l’impresa è anche maggior ricavo per il professionista, fondamentalmente, secondo la Corte di Cassazione, il costo deducibile e inerente è quello rappresentato dal corrispettivo pattuito contrattualmente; la maggiorazione spontaneamente elargita dall’imprenditore non sarà deducibile in quanto, semplificando per chiarezza, inquadrabile come una sorta di regalia.
Da un punto di vista teorico possibilmente questa interpretazione può considerarsi coerente con il diritto, ma chi scrive dubita del fatto che sia anche rappresentativa di una corretta rappresentazione della realtà, dalla quale il diritto tributario dovrebbe stare attento a non discostarsi troppo.
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Atto costitutivo Srl e Srl semplificata in videoconferenza: pronti i modelli standard
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 luglio 2022 n. 155, sono stati definiti i modelli di atti costitutivi per la costituzione società a responsabilità limitata (sia ordinaria che semplificata) attraverso la partecipazione delle parti in videoconferenza utilizzando la procedura online mediante una piattaforma telematica predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.
Pertanto, l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse, mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
Gli atti costitutivi possono essere redatti utilizzando i seguenti modelli standard (allegati al decreto):
- Allegato 1 – Modello SRL per le società a responsabilità limitata
- Allegato 2 – Modello SRL SEMPLIFICATA per le società a responsabilità limitata semplificata,
Scarica qui i Modelli allegati al decreto in formato word
I suddetti modelli potranno essere utilizzati dal 5 novembre 2022, data di entrata in vigore del Decreto del Mise del 26 luglio 2022 n. 155.
Ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, pubblicherà sul proprio sito istituzionale i modelli, anche in lingua inglese.
In caso di utilizzo di tali modelli standard uniformi, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140, ridotto alla metà.
Allegati: -
Fondo Mètasalute metalmeccanici: costo e novità 2022
I Piani Sanitari resi disponibili agli iscritti al Fondo Metasalute dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici, per il triennio 2021-2023, e i relativi costi sono i seguenti :
Contribuzione mensile
contribuzione annua
PIANO BASE
euro 13,00
156
PIANO A
euro 16,67
200
PIANO B
euro 21,00
252
PIANO C
euro 24,34
292
PIANO D
euro 28,17
338
PIANO E
euro 34,00
408
PIANO F
euro 67,00
804
E' stato anche aggiornato il Regolamento 2022 QUI IL TESTO, in vigore dal 24 gennaio 2022.
Il principale adeguamento è relativo all’articolo 2.1 e prevede che :
"La possibilità di iscrivere i figli in forma gratuita resta fino ai 26 anni di età.
Per adeguamento alle nuove normative fiscali i figli sono stati classificati come segue:
- figli fino a 21 anni di età, che sono a carico secondo il nuovo decreto sull’assegno unico universale per i figli (art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021);
- figli da 21 anni di età e fino a 26 anni, che sono a carico a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni;
- i figli disabili sempre senza limiti di età."
Il fondo comunica inoltre che nella sezione del sito “I Piani Sanitari” sono state pubblicate le Condizioni di Assicurazione 2022-2023 aggiornate, in particolare per quanto riguarda la validità del VoucherSalute®.
Per garantire una migliore gestione delle prestazioni in assistenza diretta a decorrere dal 31 marzo 2022 la validità del VoucherSalute® viene fissata a 90 giorni a partire dalla data di emissione (non è più prevista la procedura di rinnovo voucher).
Trascorsi i 90 giorni, in caso di mancato utilizzo, il VoucherSalute® non potrà essere rinnovato, ma sarà necessario richiedere una nuova emissione.
Non subiscono cambiamenti invece le modalità di richiesta delle prestazioni.
Novità metasalute 2022 per le aziende e i consulenti
Il regolamento del Fondo mètasalute è stato aggiornato per il 2022 Qui il testo
Il Fondo Metasalute comunica a tutte le Aziende e Consulenti che a decorrere dal 1° aprile 2022 il versamento della contribuzione mensilmente dovuta al Fondo per ciascun lavoratore iscritto potrà essere effettuato dall’azienda :
- SOLO tramite modello di pagamento unificato F24 , entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e
- sarà necessario compilare il flusso UNIEMENS mensilmente trasmesso all’INPS specificando il codice corrispondente al piano prescelto dall’azienda, compatibilmente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari.
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Lavoratori fragili: bonus 2021 ma quarantena 2022 in stand by
La legge di bilancio 2022 al comma 969 dell'art. 1 ha previsto una speciale indennità per il lavoratori fragili che hanno superato nel 2021 il periodo di comporto per malattia. Ma per una buona notizia che sana parzialmente il" buco" di risorse verificatosi nel 2021 relativa alla copertura come malattia dei periodi di quarantena c'è da registrare nuovamente la mancata proroga della stessa misura, per ora ,nel 2022.
Vediamo con ordine le due novità per i lavoratori fragili
Indennità Una tantum lavoratori fragili
I lavoratori fragili rimasti nel 2021 senza copertura economica Inps per superamento del limite massimo del periodo di comporto (180 giorni ) avranno un contributo una tantum di mille euro, per l'anno appena concluso . La legge di bilancio ha stanziato a questo fine 5 milioni di euro
La copertura dell’indennità malattia equiparata al ricovero ospedaliero era stata prevista dall'articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020 Cura Italia e successivamente prorogata ma la prima parte del 2021 non era stata adeguatamente finanziata e INPS aveva sospeso le erogazioni. Quindi molti lavoratori non avevano avuto alcuna tutela una volta superata la soglia del comporto.
L'importo della nuova indennità è fisso, indipendente dall’effettivo periodo di assenza che non abbia ricevuto indennizzo.
Per la natura risarcitoria della somma questa è esente dalla tassazione IRPEF e non dà diritto ad alcun accredito di contribuzione figurativa. L'erogazione è a carico dell'INPS , su domanda ma l'istituto non ha ancora pubblicato le istruzioni in merito .
Quarantena equiparata a malattia
Dal 1 gennaio 2022 torna a mancare la tutela della quarantena per i lavoratori fragili equiparata al trattamento di malattia in quanto il Dl 221/2021 che ha posticipato la fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 non ha previsto ulteriori coperture finanziarie.
L'articolo 17 del DL 221 ha invece prorogato, ma solo fino al 28 febbraio prossimo, la previsione per cui i lavoratori fragili debbano essere impiegati di norma in smart working con possibiita per il datore di lavoro di impiegarlo in mansioni diverse anche se all'interno del suo livello contrattuale.
Resta anche la perplessita sul fatto che questa è una facolta dell'azienda che non puo essere considerata un obbligo.
Novità potrebbero arrivare a breve dal nuovo decreto governativo in preparazione in materia di salute e lavoro.
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Smart working: i rischi per la salute
I profili organizzativi e gli aspetti socio-sanitari dello smart working sono stati al centro del secondo appuntamento organizzato da Ispettorato del lavoro e Inail nell’ambito della campagna promossa dal G20 OSH (Occupational Safety and Health) sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro , che si è tenuto il 5 ottobre con il titolo “L’impatto della Pandemia – I cambiamenti sul lavoro e sulla salute e sicurezza”.
Il lavoro agile ha permesso in questi recenti mesi di pandemia da Covid 19 di continuare a lavorare a milioni di lavoratori con due fortissime conseguenze positive:
- la protezione dal contagio e
- la limitazione dei danni prodotti all'economia dall'interruzione delle attività
- Secondo Eurostat, nel 2020 il 12,3% degli occupati Ue fra i 15 e i 64 anni ha lavorato da casa per la maggior parte della settimana. In Italia, l’Istat ha stimato che il lavoro agile ha coinvolto oltre 4 milioni di lavoratori nel secondo trimestre 2020 con un’adesione del 19,4% della forza lavoro totale rispetto al 4,6% dell’anno precedente
Ora che con la vaccinazione l'epidemia è sotto controllo la modalità di lavoro agile, sulla scorta dell'esperienza maturata, cerca una regolamentazione più precisa dal punto di vista giuridico in particolare per gli aspetti organizzativi e della sicurezza dei lavoratori.
Orazio Parisi, direttore centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro dell'INL ha sottolineato l'esigenza di ripensare dalle basi l'organizzazione dello smart working in futuro in quanto, ha affermato, “l’esperimento sociale del lavoro da remoto in emergenza non ha risposto alle caratteristiche del lavoro agile, che ordinariamente supera i canoni tradizionali del lavoro subordinato e assicura la migliore conciliazione delle esigenze di vita con quelle di lavoro." Ha chiarito in fatti che lo smart wokìrkign non è un semplice serie di adempimenti ma impone una capacità organizzativa programmatica attraverso autonomia e responsabilizzazione dei lavoratori
Su questo ha concordato il direttore centrale prevenzione Inail, Ester Rotoli che ha sottolineato anche l'importanza degli aspetti della tutela della salute e della sicurezza come descritti nella la nuova Strategia Ue su salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, approvata dalla Commissione europea nel giugno scorso, Sono tre gli obiettivi trasversali individuati dalla Commissione:
- anticipare e gestire il cambiamento nel mondo del lavoro determinato dalle transizioni verde, digitale e demografica;
- migliorare la prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali;
- accrescere la preparazione per ogni potenziale futura crisi sanitaria”.
L'intervento del direttore centrale INAIL Rotoli che ha presentato i dati recenti sull’utilizzo del lavoro agile e ha messo in evidenza alcuni aspetti su cui intervenire:
- il digital gap, da superare con adeguate dotazioni tecnologiche e competenze digitali; il diritto alla disconnessione;
- il rischio di isolamento;
- il bilanciamento del lavoro con la vita privata;
- i rischi ergonomici.
In particolare l’isolamento sociale è stato individuato come uno tra i rischi più avvertiti. I rischi psicosociali sono stati analizzati da Isabella Corradini, psicologa del lavoro. Il modo di lavorare di oggi, ha osservato, va oltre lo spazio fisico, si smaterializza e digitalizza, impattando sulla vita quotidiana e di relazione. Analizzando i dati di uno studio recente condotto fra i lavoratori di vari comparti produttivi impegnati in smart working, l’isolamento sociale è emerso come rischio maggiormente sentito.
Delle altre ricadute del lavoro agile sulla salute dei lavoratori ha parlato Francesco Draicchio, direttore di laboratorio di ergonomia e fisiologia del lavoro presso Inail, che ha analizzato gli aspetti connessi alle corrette posture da adottare, ai miglioramenti logistici da prevedere e all’attività fisica da praticare per evitare possibili danni al sistema muscolo-scheletrico
Altri rischi sanitari da non trascurare connessi con lo smart working sono :
- il maggiore impegno degli occhi,
- lo stress mentale,
per i quali sono indicate idonee misure di protezione e prevenzione.
Il convegno rimane disponibile a tutti gli interessati, su piattaforma Ms Teams live events al link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIyMjQ2NzEtNzAxMC00NTU1LWEzMjEtN2U5MDY1MzkwMWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f970851f-4105-4635-82f2-bb2160dd8f40%22%2c%22Oid%22%3a%22d54ddf71-b75d-47b2-876f-6100e5e2a2e1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
Si auspica anche a breve una pubblicazione degli atti.
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Invalidità e assegno sociale: verifiche INPS e possibile revoca
Verifiche e possibili sospensioni delle prestazioni assistenziali per i percettori di assegno sociale assegno di invalidità (cecita e sordita) che non hanno inviato le dovute dichiarazioni dei redditi a partire dal 2017. Inps spiega nel messaggio n. 2765 del 28 luglio 2021 l'iter che viene intrapreso prima della sospensione ed eventuale revoca .
Si specifica innanzitutto che le prestazioni assistenziali che seguono:
- pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
- assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
- pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
- pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
- assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’articolo 19 della legge n. 118/1971),
vengono erogate dall'INPS ai soggetti che dimostrino di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.
I beneficiari sono tenuti quindi a comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, anche se non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate
L’Istituto ha verificato per l’anno 2017 ben 68.586 soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi (anno 2018), né la dichiarazione di responsabilità reddituale di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, né hanno dato riscontro al sollecito.
L'iter di sospensione ed eventuale revoca delle prestazioni economiche prevede quindi un nuovo sollecito a mezzo raccomandata dopo la quale gli interessati avranno 60 giorni per comunicare i redditi prima della sospensione
Vediamo piu in dettaglio l'iter per ciascuna prestazione
Verifiche assegni di invalidita
Riguardano soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità e prevedono
- invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R,
- entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica
- trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
- allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino.
Verifiche assegni sociali
Sono interessati i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2017 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo.
L’istituto provvederà:
- a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con l'invito presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.
Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente all’anno di reddito 2017 (non dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.
Modalità di comunicazione dei dati reddituali
L’interessato potrà presentare i propri dati reddituali
- direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’identità Elettronica (CIE) o PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto (se ancora attivo). Dovrà poi seguire il percorso “Home” > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”;
- tramite gli Istituti di Patronato o altri intermediari abilitati