• PRIMO PIANO

    Assegno unico figli disabili: importi e istruzioni

    Il decreto legge n. 73 2022, detto Semplificazioni, ha aumentato gli importi dell'assegno unico universale per i figli  disabili   stanziando piu di 122 milioni di euro per il 2022  e modificando anche altri aspetti del  decreto legislativo 230 2021, che ha istituito l'Assegno  unico universale per le famiglie con figli (AUU).

    Ieri con il messaggio 3518-2022  INPS ha  pubblicato le istruzioni operative  per l'applicazione delle novità, che , va detto subito,  sono  retroattive  per cui  gli aumenti si applicano automaticamente a partire dal 1 marzo 2022 per chi aveva fatto richiesta entro il 30 giugno 2022.  

    Vediamo di seguito piu  in dettaglio.

     Assegno unico figli disabili 2022: tabella e altre novità

    Il decreto semplificazioni 2022 prevede  all'art 38, solo per il 2022  che

    • l’importo previsto per ciascun figlio con disabilità senza limiti di età viene parificato a quello per i figli minorenni, che varia in base all'Isee da 175 a 50 euro mensili 
    • L'importo della maggiorazione per i figli minorenni con disabilità (105 euro  per i non autosufficienti, 95  euro per i disabili gravi e 85 per  i disabili  di media gravità) viene  assicurato anche ai disabili  tra i 18 e i 21 anni, che ad oggi  avevano invece diritto a 80 euro in misura fissa. 
    • la maggiorazione triennale prevista (temporaneamente) per i nuclei con Isee sotto i 25mila euro, per gli anni 2022-2023-2024   aumenta di 120 euro  in caso di presenza di un figlio disabile nel nucleo familiare.

    Si ricorda che per i figli disabili maggiorenni sono rimaste in vigore le detrazioni fiscali.

    In siintesi la tabella degli importi   dell'AUU per figli disabili fornita dall'INPS è la seguente 

    TIPO DI PRESTAZIONE

    IMPORTO EROGATO EX D.LGS N. 230/2021

    NUOVO IMPORTO (SOLO PER ANNUALITÀ 2022)

    Assegno e maggiorazione figli disabili fino a 18 anni con ISEE ≤ 15.000 euro

    175 euro+(min. 85 euro; max 105 euro*)

    *in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente

    INVARIATO

    Assegno e maggiorazione figli disabili 18-20 anni, con ISEE ≤15.000

    AUU = 85 euro + 80 euro

    AUU = 175 euro +(min. 85 euro; max 105 euro*)

    *in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente

    Assegno figli disabili di età pari o superiore a 21 anni con ISEE ≤ 15.000 euro

    AUU = 85 euro

    AUU = 175 euro


    ASSEGNO UNICO NUCLEI ORFANILI

    Con riferimento ai nuclei familiari orfanili la norma viene modificata aggiungendo tra i beneficiari dell’assegno unico e universale per i figli a carico, gli orfani maggiorenni nelle seguenti condizioni:

    • titolari  di pensione ai superstiti;
    • con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    MAGGIORAZIONE TRANSITORIA 2022

    Per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023), l’importo della maggiorazione transitoria   prevista  in presenza di

    •  un ISEE non superiore a 25.000 euro e 
    • a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare (ANF), 

     viene maggiorato di 120 euro mensili nel caso di nucleo familiare con almeno un figlio a carico con disabilità.

    CONGUAGLIO AUTOMATICO

    Come anticipato,  per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’INPS provvederà ai  dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a  decorrere dal mese di marzo 2022.

    Per le domande presentate dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono già aggiornati.

    L'istituto ricora che  a partire dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni  affetti da disabilità, gli importi, suddivisi per fascia di età, previsti  inizialmente dal dai commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021.

  • PRIMO PIANO

    Bonus conversione motore termico in elettrico: fino a 3.500 euro

    Pubblicato in GU n 215 del 14 settembre il Decreto MIMS per l'erogazione di contributi destinati ai  proprietari di veicoli per l'installazione di  sistemi di riqualificazione elettrica in sostituzione del motore termico.

    Il decreto già annunciato con un comunicato stampa del 20 luglio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile informava i cittadini che è in arrivo un nuovo incentivo per le auto ecologiche.

    Bonus conversione motore termico auto in elettrico: i beneficiari

    In particolare, un contributo, Bonus conversione motore termico auto in elettrico, di importo fino a 3.500 euro viene riconosciuto 

    • ai proprietari di veicoli per il trasporto di persone e merci 
    • che installano sul proprio mezzo un sistema di riqualificazione elettrica in sostituzione del motore endotermico. 

    Il bonus rientra nell’ambito delle disposizioni per promuovere la decarbonizzazione e una maggiore sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti per favorire la transizione ecologica.

    Bonus conversione motore termico auto in elettrico: condizioni per averlo

    I veicoli interessati sono:

    • dai minivan per il trasporto di persone, ai veicoli con più di otto posti, ai furgoni per il trasporto delle merci (categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G) 
    • immatricolati originariamente con motore a combustione interna che vengono trasformati in veicoli con trazione elettrica.

    Può accedere al contributo chi ha provveduto a sostituire il motore termico del proprio veicolo con un motore elettrico a partire dal 10 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022.

    Bonus conversione motore termico auto in elettrico: quanto spetta

    Il contributo è pari:

    • al 60% del costo per la riqualificazione fino a un massimo di 3.500 euro, 
    • a cui si aggiunge un contributo del 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (Pra), all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione.

    Per l’assegnazione del contributo, il Mims si avvarrà di una specifica piattaforma informatica, gestita da Consap S.p.a, la cui attivazione sarà comunicata sul sito del Ministero. 

    Le risorse complessive previste nel bilancio del Mims per questo intervento sono pari a 14 milioni di euro.

    Il contributo statale è corrisposto al proprietario del veicolo in base alla data della presentazione della istanza del richiedente il  contributo, previa  registrazione sulla  specifica  piattaforma informatica suddetta che verrà attivata con avviso del min istero.
    I contributi sono assegnati secondo  l'ordine temporale di ricezione delle richieste fino ad  esaurimento delle risorse disponibili.

    Bonus conversione motore termico auto in elettrico: presenta la domanda

    L'istanza deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva in cui il soggetto richiedente attesta e comunica quanto segue:

    • a) il numero di targa del veicolo oggetto  dell'installazione  di un sistema di riqualificazione elettrica, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale  n  219  del  1°  dicembre  2015,  e  di  essere proprietario dello stesso;
    • b) la data dell'avvenuta installazione, allegando:
      • copia della fattura di avvenuta installazione,  effettuata  tra il 10 novembre  2021  e  il  31  dicembre  2022,  di  un  sistema  di riqualificazione  elettrica,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto ministeriale n 219 del 1° dicembre 2015;
      • copia della quietanza  di  pagamento  della  fattura  (ove  non contenuta nella fattura) effettuata con modalità che  consentano  la piena tracciabilità del  pagamento  e  l'immediata  riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
      • opia del documento unico di circolazione aggiornato.
    • c) le spese relative all'imposta di  bollo  per  l'iscrizione  al pubblico registro automobilistico (PRA) e all'imposta provinciale  di trascrizione allegando le relative attestazioni;
    • d) codice IBAN per l'accredito del contributo;
    • e) cognome e nome dell'intestatario o  cointestatario  del  conto corrente,  che  deve  coincidere  con  il  richiedente   o   con   la denominazione sociale  in  caso  di  domanda  presentata  da  persona giuridica;
    • f)  l'indirizzo  e-mail  per  eventuali  comunicazioni   connesse all'erogazione del contributo.

    Il sistema informatico prevede il rilascio di  una  ricevuta  di quanto presentato sulla piattaforma.
    Attenzione al fatto che fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in  cui sono stati trasmessi i documenti  i proprietari dei veicoli conservano tutta la documentazione presentata anche ai fini delle verifiche.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Permessi 104: trasferimento vietato anche per disabili non gravi, ma..

    La Cassazione ha ribadito con l'ordinanza 24836 2022 che il lavoratore che usufruisce dei permessi previsti dalla legge 104/1992  per assistere il familiare disabile non può essere trasferito ad altra sede di lavoro, senza il suo consenso, anche  se la persona assistita non si trova in condizione di handicap grave. Necessario però provare la necessità di assistenza continuativa. Inoltre la corte deve valutare il bilanciamento con  le «esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte»

    Trasferimento e assistenza disabili Legge 104/92: il caso concreto

     Il caso oggetto dell'ordinanza  costituisce un esempio chiaro anche se l'iter è stato prolungato e articolato: era giunto all'attenzione della Suprema Corte già nel 2013. 

    La ricorrente era una  lavoratrice licenziata  da una spa  per non aver rispettato l’ordine di trasferimento dalla sede di Roma a quella di La Spezia . 

    La lavoratrice ha agito in giudizio nei confronti della società datoriale in quanto  faceva presente di aver ottenuto dall'Inps il riconoscimento del diritto a beneficiare dei permessi di legge n. 104 del 1992 per prestare assistenza alla madre invalida e ne aveva dato comunicazione alla società. Non si era presentata alla nuova sede di lavoro presentando tali giustificazioni e  aveva fatto presente di aver anche  richiesto all'Inps un congedo straordinario.

    Sia il Tribunale di Roma  che la Corte d’appello di Roma hanno  respinto l’impugnazione   del licenziamento mentre con sentenza n. 25379 del 2013, la Corte di Cassazione  ha dato ragione alla lavoratrice  cassando con rinvio la sentenza d’appello.

    Tale pronuncia  era  in  continuità con la sentenza n. 9201/2012, secondo cui "la disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati – alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili. Cio significa che  il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte". 

    La sentenza affermava che la Corte territoriale non avrebbe dovuto fermarsi alla mancanza di documentazione sull'invalidità grave della  madre ma procedere ad una valutazione della  necessità di assistenza  (eventualmente sulla base della documentazione disponibile) a fronte delle esigenze produttive sottese al trasferimento. 

    Nuova sentenza: necessità di assistenza ed esigenze aziendali

    A seguito della cassazione con rinvio , nella nuova  sentenza la Corte territoriale   ha confermato l’adesione al principio per cui la  tutela  della legge 104 non richiede una situazione di gravità dell’handicap del familiare assistito, ma ha  specificato anche , nel merito,  che la lavoratrice non aveva assolto all’onere di dimostrare la necessità di assistenza della madre in quanto i certificati medici rilasciati  erano in parte risalenti al 1988 mentre quelli coevi erano stati  rilasciati  immediatamente dopo il provvedimento di trasferimento ed effettivamente  fino alla data del provvedimento di trasferimento, la ricorrente non aveva mai avanzato richiesta  di permessi.

    D'altro canto invece vengono ritenute  " effettive  e urgenti " le ragioni organizzative e produttive aziendali  poste a base del trasferimento .

    Il nuovo ricorso della lavoratrice  viene quindi respinto  dalla Cassazione perche la seconda sentenza di appello si basa su una corretta valutazione complessiva del bilanciamento tra le due esigenze  in gioco e risulta legittima.

  • PRIMO PIANO

    Pensione inabilità-invalidità civile 2022: tutte le regole

    La pensione di inabilità, detto anche di invalidità  "civile",(L.118/71 ) da non confondere con l' assegno ordinario di invalidità, (vedi paragrafo sotto)  è una prestazione di assistenza economica, erogata dall'Inps

    •  ai soggetti con inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali),
    •   in stato di bisogno economico, 
    • ovvero con reddito personale massimo di 17.050,42 euro il limite di reddito annuo personale previsto per il 2022 ( per invalidi totali, ciechi civili e sordomuti ) e 5010,20 euro per invalidi parziali e minori.
    • con residenza stabile in Italia. 

    In questi giorni INPS ha comunicato che le procedure di liquidazione degli assegni mensili vengono automatizzate per consentire una maggiore velocità di risposte alle domande . E' stata estesa infatti a tutto il territorio nazionale la semplificazione sperimentata  presso alcune  strutture territoriali  nei mesi scorsi 

    Dal 12 aprile le domande di liquidazione dell'assegno mensile di assistenza e della pensione di inabilità saranno gestite con il processo di liquidazione centralizzata, che prevede l'erogazione della prestazione economica senza necessità di interventi  delle sedi territoriali.

    Ricordiamo di seguito in 5 punti principali di cosa si tratta e come si richiede.

    Pensione di inabilità: cos’è, limiti di reddito, importi 2022

    La pensione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

    Per l’anno 2022 l’importo della pensione è di 291,69 euro mensili.

    Il limite massimo di reddito personale annuo per avere accesso alla prestazione economica è pari a 17.050,42 euro.

    Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione vengono considerati i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato . Per gli anni successivi si considerano:

    • per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre 
    • per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

    La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata da un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

    Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2021 pari a 67 anni), la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

    Importi differenziati sono previsti per i ciechi  totali o parziali. In particolare

    • Pensione per ciechi parziali euro 215,35
    • Pensione per ciechi assoluti euro 315,45.

    Maggiorazioni e indennità di accompagnamento

    Gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti infra-sessantacinquenni hanno diritto  anche a una maggiorazione a pari a 10,33 euro mensili a patto che non  superino i seguenti limiti di reddito 

    •  euro 6.213,74 (pensionato solo) o 
    • 13.023,53 euro (pensionato coniugato).

    Inoltre la sentenza della Corte Costituzionale numero 152 del 23 giugno 2020 ha ordinato un ulteriore maggiorazione detta "incremento al milione"  pari a euro 368,58 che  spetta a invalidi civili totali, sordomuti e ciechi totali, con redditi non superiori a:

    •  euro 8.583,51 (pensionato solo) o
    • euro 14.662,96 (pensionato coniugato).

    Infine da ricordare anche  l'indennità di accompagnamento,riconosciuta senza alcun limite di reddito nel 2022:

    •  agli invalidi civili totali per  525,17 euro mensili 
    • ai ciechi civili civili  per   946,80 euro.

    Ulteriori dettagli e le tabelle complete sono stati forniti dalla circolare INPS 197 2021

    Pensione di inabilità 2022: i requisiti

    La pensione di inabilità-invalidità civile può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:

    • riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
    • reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2022: 17.050,42 euro);
    • età compresa tra i 18 e i 67 anni;
    • cittadinanza italiana oppure:
      • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
      • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
    • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

    La pensione di inabilità- invalidità civile è cumulabile con..

    La pensione di inabilità è compatibile:

    1. con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.
    2. con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
    3. È compatibile con l'attività lavorativa.

    Pensione di inabilità: gli step per la domanda

    Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto :

    1. che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.
    2. La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).Nella domanda devono essere inseriti i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
    3. L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

    ATTENZIONE Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

    Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

    Inps ha reso disponibile anche una tabella con le motivazioni per eventuali ritardi 

    La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

    Inabilità e invalidità: le differenze

    A differenza dell'assegno di inabilità  l’assegno ordinario di invalidità  viene erogato sempre dall'INPS a coloro  la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale ma deriva  da versamenti contributivi.

    E' disciplinato dalla L.222/84 che  richiede:

    1.  lo stato di impossibilità assoluta e permanente a prestare qualsiasi attività lavorativa oppure 
    2.  una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale (requisito sanitario).
    3. la presenza di un requisito contributivo: almeno 5 anni di versamenti contributivi di cui 3 nel quinquennio antecedente alla domanda amministrativa volta al conseguimento della prestazione.

    Può essere riconosciuta a lavoratori  

    • dipendenti;
    • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
    • iscritti alla gestione separata.

    Dopo la presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari sia amministrativi, viene emessa  l'autorizzazione INPS che  ha validità triennale.

    Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato  definitivamente, salvo le facoltà di revisione.

    Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

    QUANTO SPETTA

    L’importo dell’assegno di invalidità può essere determinato in due modi:

    1. con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure,
    2.  se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995,  totalmente con il sistema contributivo.

  • PRIMO PIANO

    Fondo Mètasalute metalmeccanici: costo e novità 2022

    I Piani Sanitari resi disponibili agli iscritti al Fondo Metasalute dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici, per il triennio 2021-2023, e i relativi costi sono i seguenti :

    Contribuzione mensile

     contribuzione annua 

    PIANO BASE

    euro 13,00

    156

    PIANO A

    euro 16,67

    200

    PIANO B

    euro 21,00

    252

    PIANO C

    euro 24,34

    292

    PIANO D

    euro 28,17

    338

    PIANO E

    euro 34,00

    408

    PIANO F

    euro 67,00

    804

    E' stato anche aggiornato il Regolamento 2022 QUI IL TESTO, in vigore dal 24 gennaio 2022.

    Il principale adeguamento è relativo all’articolo 2.1 e prevede che :

    "La possibilità di iscrivere i figli in forma gratuita resta fino ai 26 anni di età.

    Per adeguamento alle nuove normative fiscali i figli sono stati classificati come segue:

    • figli fino a 21 anni di età, che sono a carico secondo il nuovo decreto sull’assegno unico universale per i figli (art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021);
    • figli da 21 anni di età e fino a 26 anni, che sono a carico a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni;
    • i figli disabili sempre senza limiti di età."

    Il fondo comunica inoltre che nella sezione del sito “I Piani Sanitari” sono state pubblicate le Condizioni di Assicurazione 2022-2023 aggiornate, in particolare per quanto riguarda la validità del VoucherSalute®.

    Per garantire una migliore gestione delle prestazioni in  assistenza diretta  a decorrere dal 31 marzo 2022 la validità del VoucherSalute® viene fissata a 90 giorni a partire dalla data di emissione (non è più prevista la procedura di rinnovo voucher). 

    Trascorsi i 90 giorni, in caso di mancato utilizzo, il VoucherSalute® non potrà essere rinnovato, ma sarà necessario richiedere una nuova emissione.

    Non subiscono cambiamenti  invece le modalità di richiesta delle prestazioni.

    Novità metasalute 2022 per le aziende e i consulenti

    Il regolamento del Fondo mètasalute è stato aggiornato  per il 2022 Qui il testo

    Il Fondo Metasalute comunica a tutte le Aziende e Consulenti che a decorrere dal 1° aprile 2022 il versamento della contribuzione mensilmente dovuta al Fondo per ciascun lavoratore iscritto potrà essere effettuato dall’azienda  :

    1. SOLO tramite modello di pagamento unificato F24 , entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e 
    2. sarà necessario compilare il flusso UNIEMENS mensilmente trasmesso all’INPS specificando il codice corrispondente al piano prescelto dall’azienda, compatibilmente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari.
  • PRIMO PIANO

    Lavoratori fragili: bonus 2021 ma quarantena 2022 in stand by

    La legge di bilancio 2022  al comma 969 dell'art. 1 ha previsto una speciale indennità  per il lavoratori fragili che hanno superato nel 2021 il periodo di comporto per malattia. Ma per una buona notizia che sana parzialmente il" buco" di risorse verificatosi nel 2021 relativa alla copertura come malattia dei periodi di quarantena c'è da registrare nuovamente la mancata proroga  della stessa misura, per ora ,nel 2022.

    Vediamo con ordine le due  novità per i lavoratori fragili

    Indennità Una tantum lavoratori fragili 

    I lavoratori fragili rimasti nel 2021 senza copertura economica Inps per superamento del limite massimo del periodo di comporto (180 giorni ) avranno un contributo una tantum di mille euro, per l'anno appena concluso . La legge di bilancio ha stanziato a questo fine 5 milioni di euro

    La copertura dell’indennità malattia equiparata al ricovero ospedaliero era stata prevista dall'articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020 Cura Italia e successivamente prorogata ma la prima parte del 2021 non era stata adeguatamente finanziata e INPS aveva sospeso le erogazioni. Quindi molti lavoratori non avevano avuto alcuna tutela una volta superata la soglia del comporto. 

    L'importo della nuova  indennità è fisso, indipendente dall’effettivo periodo di assenza  che non abbia ricevuto indennizzo.

    Per la natura risarcitoria della somma  questa è esente dalla tassazione IRPEF e non dà diritto ad alcun accredito di contribuzione figurativa. L'erogazione è a carico dell'INPS , su domanda ma l'istituto non ha ancora pubblicato le istruzioni in merito . 

    Quarantena equiparata a malattia 

    Dal 1 gennaio 2022  torna a mancare la tutela della quarantena per i lavoratori fragili  equiparata al trattamento di malattia  in quanto il  Dl 221/2021 che ha posticipato la fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 non ha previsto ulteriori coperture finanziarie.

    L'articolo 17 del DL 221 ha invece prorogato, ma solo fino al 28 febbraio prossimo,  la previsione per cui i lavoratori fragili debbano essere impiegati di norma in smart working  con possibiita per il datore di lavoro di impiegarlo in mansioni diverse anche se all'interno del suo livello contrattuale.

    Resta anche la perplessita  sul fatto che  questa è una  facolta dell'azienda che non puo essere considerata un obbligo.

    Novità potrebbero arrivare a breve  dal nuovo decreto governativo in preparazione in materia di salute e lavoro.

  • PRIMO PIANO

    Smart working: i rischi per la salute

     I profili organizzativi e gli aspetti socio-sanitari dello smart working   sono stati al centro del secondo appuntamento organizzato da Ispettorato del lavoro e  Inail nell’ambito della campagna promossa dal G20 OSH (Occupational Safety and Health)  sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro , che si è tenuto il 5 ottobre con il titolo  “L’impatto della Pandemia – I cambiamenti sul lavoro e sulla salute e sicurezza”.  

    Il lavoro agile ha permesso  in questi recenti mesi di pandemia da Covid 19 di continuare a lavorare a milioni di lavoratori con due  fortissime conseguenze positive:

    • la protezione dal contagio e 
    • la limitazione dei danni  prodotti all'economia dall'interruzione delle attività 
    • Secondo Eurostat, nel 2020 il 12,3% degli occupati Ue fra i 15 e i 64 anni ha lavorato da casa per la maggior parte della settimana. In Italia, l’Istat ha stimato che il lavoro agile ha coinvolto oltre 4 milioni di lavoratori nel secondo trimestre 2020 con un’adesione del 19,4% della forza lavoro totale rispetto al 4,6% dell’anno precedente

    Ora che con la vaccinazione l'epidemia è sotto controllo  la modalità di lavoro agile, sulla scorta dell'esperienza maturata, cerca una regolamentazione più precisa dal punto di vista giuridico in particolare  per gli aspetti organizzativi e della  sicurezza dei lavoratori.

    Orazio Parisi, direttore centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro dell'INL   ha sottolineato l'esigenza di ripensare dalle basi  l'organizzazione dello smart working in futuro in quanto, ha affermato, “l’esperimento sociale del lavoro da remoto in emergenza non ha risposto alle caratteristiche del lavoro agile, che ordinariamente supera i canoni tradizionali del lavoro subordinato e assicura la migliore conciliazione delle esigenze di vita con quelle di lavoro." Ha chiarito in fatti che lo smart wokìrkign non è un semplice serie di adempimenti  ma impone una capacità organizzativa programmatica attraverso autonomia e responsabilizzazione dei lavoratori 

    Su questo ha concordato  il direttore centrale prevenzione Inail, Ester Rotoli che ha sottolineato anche l'importanza degli aspetti della tutela della salute e della sicurezza come descritti nella la nuova Strategia Ue su salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, approvata dalla Commissione europea nel giugno scorso,  Sono tre gli obiettivi trasversali individuati dalla Commissione: 

    1. anticipare e gestire il cambiamento nel mondo del lavoro determinato dalle transizioni verde, digitale e demografica; 
    2. migliorare la prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali;
    3.  accrescere la preparazione per ogni potenziale futura crisi sanitaria”. 

    L'intervento del direttore centrale INAIL Rotoli  che ha presentato i  dati recenti sull’utilizzo del lavoro agile e ha messo in evidenza alcuni aspetti su cui intervenire: 

    • il digital gap, da superare con adeguate dotazioni tecnologiche e competenze digitali; il diritto alla disconnessione;
    •  il rischio di isolamento;
    •  il bilanciamento del lavoro con la vita privata; 
    • i rischi ergonomici. 

    In particolare l’isolamento sociale è stato individuato come uno  tra i rischi più avvertiti. I rischi psicosociali sono stati analizzati da Isabella Corradini, psicologa del lavoro. Il modo di lavorare di oggi, ha osservato, va oltre lo spazio fisico, si smaterializza e digitalizza, impattando sulla vita quotidiana e di relazione. Analizzando i dati di uno studio recente condotto fra i lavoratori di vari comparti produttivi impegnati in smart working, l’isolamento sociale è emerso come rischio maggiormente sentito. 

    Delle altre ricadute del lavoro agile sulla salute dei lavoratori ha parlato Francesco Draicchio, direttore di laboratorio di ergonomia e fisiologia del lavoro presso  Inail, che ha analizzato gli aspetti connessi alle corrette posture da adottare, ai miglioramenti logistici da prevedere e all’attività fisica da praticare  per evitare possibili danni al sistema muscolo-scheletrico

    Altri  rischi  sanitari da non trascurare connessi con lo smart working sono :

    •  il maggiore impegno degli occhi, 
    • lo stress mentale,

     per i quali sono indicate idonee misure di protezione e prevenzione.

    Il convegno rimane disponibile a tutti gli interessati, su piattaforma Ms Teams live events al link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIyMjQ2NzEtNzAxMC00NTU1LWEzMjEtN2U5MDY1MzkwMWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f970851f-4105-4635-82f2-bb2160dd8f40%22%2c%22Oid%22%3a%22d54ddf71-b75d-47b2-876f-6100e5e2a2e1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

    Si auspica anche a breve una pubblicazione degli atti.