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Credito di imposta Società benefit: ecco l’elenco beneficiari
In data 27 luglio è stato pubblicato il decreto che approva l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall’articolo 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e in favore delle società benefit di cui al decreto interministeriale 12 novembre 2021 (Allegato 1).
Nello stesso decreto direttoriale è, altresì, riportato l’elenco dei soggetti per i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata al completamento delle attività istruttorie in ordine ai contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di accesso alle agevolazioni, nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell’aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ovvero sul Sistema informativo agricolo nazionale (Allegato 2).Viene anche precisato che un comunicato relativo al decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, con Risoluzione n 42/E del 27 luglio 2022 per consentire l’utilizzo in compensazione della “credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit", tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “6976” – denominato “credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit – art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
Ricordiamo che è stato pubblicato in GU n.10 del 14 gennaio 2022 il Decreto del 12 novembre 2021 del MISE recante Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit.
Già con comunicato del MISE si annunciava la firma del decreto del Ministro Giorgetti per promuove:
- la costituzione
- o la trasformazione
in società benefit di imprese presenti sul territorio nazionale.
In particolare, con il decreto sono disciplinati le modalità e i criteri di attuazione dell'intervento, di cui al comma 1 dell'art. 38-ter, del decreto rilancio, avente ad oggetto il riconoscimento di un credito di imposta per la costituzione o trasformazione in società benefit; e disciplinati le modalità e i criteri di attuazione dell'intervento, di cui al comma 3 dell'art. 38-ter, del decreto rilancio, avente ad oggetto la promozione delle società benefit nel territorio nazionale.
Società benefit: che cosa sono?
Le società benefit sono attività imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.
Per la misura di cui si tratta il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione complessivamente 10 milioni euro, di cui
- 7 milioni per il credito d’imposta
- 3 milioni sono finalizzati ad attività di promozione.
Società benefit: il credito di imposta
Con il Decreto è stato previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza.
L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non potrà superare l’importo di 10 mila euro.
Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell'istanza:
a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» al registro delle imprese;
b) hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto rilancio, fino al 31 dicembre 2021;c) disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un'attività economica in Italia;
d) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
e) non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.Società benefit: presenta la domanda per il credito di imposta
Per fruire dell'agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero: www.mise.gov.it
Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.
Nell'istanza, i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti e riportano l'elenco complessivo delle spese sostenute.
Con Decreto Direttoriale MISE del 4 maggio 2022 vengono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle istanze per il credito di imposta per le società benefit. In particolare, a partire dalle ore 12 del 19 maggio e fino alle ore 12 del 15 giugno le società interessate potranno presentare la domanda di accesso al contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall’articolo 38-ter, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in favore delle società benefit, di cui al decreto interministeriale 12 novembre 2021.
SCARICA QUI LA DOMANDA La presentazione dell'istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.
Leggi anche Le società benefit 2021
Allegati: -
Compenso dell’amministratore pagato con cessione di un credito: profili fiscali
La disciplina fiscale del compenso degli amministratori di società di capitali presenta dei profili di rilevanza che derivano dalla stessa natura del costo.
Il fatto che il pagamento o il mancato pagamento del compenso possa essere gestito dallo stesso amministratore, nell’esercizio delle sue funzioni, ha fatto propendere il Legislatore per un inquadramento tributario prudente e in deroga, in considerazione delle politiche fiscali che sarebbero potute discendere nella fattispecie dall’applicazione delle norme ordinariamente previste per la deduzione dei costi nell’esercizio dell’impresa.
La sentenza numero 13096 della Corte di Cassazione, pubblicata il 27 aprile 2022, riepiloga i principi base della deducibilità del compenso dell’amministratore di società di capitali e approfondisce, anche nelle sue rilevanze fiscali, il caso in cui tale compenso venga liquidato attraverso la cessione all’amministratore di un credito vantato dalla società.
L’articolo 95 comma 5 del TUIR, in tema di redditi d’impresa, stabilisce che “i compensi spettanti agli amministratori delle società […] sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti”.
Quindi, in deroga al generale principio della competenza che governa il reddito d’impresa, i compensi degli amministratori di società di capitali sono deducibili per cassa.
Questa la situazione generale. Poi, nello specifico, la Corte di Cassazione entra nel merito del caso particolare in cui il debito verso l’amministratore per il suo compenso venga estinto dalla società attraverso la cessione di un credito vantato da questa nei confronti di terzi, avente ad oggetto una equivalente somma di denaro.
Che la situazione in generale sia legittimamente realizzabile lo afferma l’articolo 1198 del Codice civile, in tema di estinzione delle obbligazioni mediante cessione del credito, che lo sia anche nello specifico, per il caso dell’estinzione del debito nei confronti dell’amministratore per il suo compenso, lo conferma l’articolo 50 (secondo la nuova numerazione) comma 1 lettera c-bis del TUIR, il quale assimila a reddito da lavoro dipendente “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta […] in relazione agli uffici di amministratore”.
Secondo la Corte di Cassazione il Testo Unico delle Imposte sui Redditi riconosce “in tal modo, sia pure in via implicita, la possibilità che il compenso per lo svolgimento di funzioni gestorie possa essere remunerato in modo diverso dall’erogazione diretta del denaro”.
Questo concetto si dovrà relazionare con la deducibilità per cassa del compenso dell’amministratore; con la conseguenza che un tale costo sarà deducibile nel periodo d’imposta in cui avviene la manifestazione finanziaria, anche se saldato con modalità diverse dal pagamento in denaro.
La definizione di questo punto è fondamentale per poter stabilire con precisione il momento in cui potrà essere dedotto il costo in esame, quando il pagamento avviene tramite cessione di un credito per equivalente. Sarà necessario distinguere due situazioni:
- cessione del credito avviene pro solvendo: la cessione “è priva di effetto estintivo dell’obbligazione, essendo necessaria anche la riscossione del credito”;
- cessione del credito avviene pro soluto: “la cessione è idonea, da sola, ad estinguere l’obbligazione”.
Ebbene, la Corte di Cassazione ci spiega che “solo in quest’ultimo caso vi è manifestazione finanziaria del costo sostenuto, resa evidente dalla definitiva soddisfazione della pretesa creditoria a seguito dell’estinzione dell’obbligazione”.
Con altre parole il compenso dell’amministratore, saldato tramite cessione di un credito vantato dalla società, è deducibile nel momento in cui la cessione diviene definitiva ed estingue l’obbligazione della società nei confronti dell’amministratore, che:
- in caso di cessione del credito pro solvendo: sarà il momento in cui il credito viene riscosso, evento che estingue l’obbligazione;
- in caso di cessione del credito pro soluto : sarà il momento in cui il credito viene ceduto dalla società all’amministratore, anche in questo caso evento che estingue l’obbligazione.
Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si possono leggere i seguenti articoli, dello stesso autore:
– I redditi degli amministratori di società di capitali
– Compenso dell’amministratore: il silenzio non costituisce rinuncia
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Carta europea disabilità: cos’è, come si richiede
L'INPS ha reso disponibile sul proprio sito la nuova procedura “Richiesta della Carta europea della disabilità in Italia”, tramite la quale il cittadino può presentare la domanda per ottenere la Carta europea della disabilità (EU Disability card)
Si tratta ricordiamo di una tessera che consente ai cittadini con disabilità di dimostrare la propria condizione per accedere in maniera semplificata alle agevolazioni e ai servizi pubblici e privati dedicati non solo in Italiana ma anche nei paesi dell’Unione Europea aderenti , ovvero, ad oggi, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Malta, Slovenia, Romania.
La EU Disability Card , nata da un progetto europeo e prevista in Italia con la legge di bilancio 2019, sostituisce quindi tutti i certificati o verbali cartacei.
Con la circolare N. 46 del 1 aprile 2022 l'Istituto è intervenuto nuovamente, completando le istruzioni in materia di durata e smarrimento della carta.
Carta disabili: chi sono i beneficiari
I soggetti legittimati a presentare la domanda per la "Carta europea della disabilità" sono i seguenti:
– invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;
– invalidi civili minorenni;
– cittadini con indennità di accompagnamento;
– cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
– ciechi civili;
– sordi civili;
– invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222;
– invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;
– invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;
– inabili alle mansioni ai sensi della legge 11 aprile 1955, n. 379, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, e inabili ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991 n. 274, e dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
– cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.
Carta disabilità: come fare domanda
Per l'accesso personale del cittadino è necessario lo SPID di livello 2, oppure la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o la Carta Nazionale dei servizi (CNS). La domanda può anche essere effettuata attraverso una associazione abilitata: ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS.
La procedura visualizza automaticamente i dati anagrafici già presenti negli archivi e richiede
- una fotografia a colori in formato tessera (formato europeo), che sarà successivamente stampata sulla Carta;
- l’indirizzo per il recapito della Carta, se diverso da quello di residenza già noto all’INPS.
- una dichiarazione del cittadino di essere in possesso di verbali attestanti lo stato di invalidità, ovvero di essere stato riconosciuto invalido da sentenze o decreti di omologa a seguito di contenzioso giudiziario.
Nel caso di minori con disabilità (appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 DPCM 2013, n. 159), la domanda deve essere presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, da chi esercita la funzione di tutore o dall’amministratore di sostegno, utilizzando la delega dell’identità digitale in uso oppure le credenziali di identità digitale del minore.
Nel caso di minori in affidamento familiare la richiesta può essere presentata dagli affidatari
Consegna della disability card
Al ricevimento della richiesta l’INPS verifica il possesso dei requisiti sulla base dei dati nei propri archivi. Nel caso di disabilità autocertificata, saranno effettuati controlli della validità nei limiti e secondo le regole consentite.
In caso di verifica positiva la Carta viene stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e inviata al richiedente all’indirizzo indicato nella domanda.
ATTENZIONE in caso di domanda attraverso le associazioni non è possibile nella richiesta modificare l'indirizzo già presente nei database dell'Istituto..
Periodo di validità e smarrimento
La Carta è valida fino alla permanenza della condizione di disabilità e, comunque, per non più di dieci anni dal momento del rilascio.
Resta fermo che nell'attesa "di eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
La Carta cessa la sua validità ad ogni effetto di legge nei casi di revoca o in caso di decesso dell'intestatario.
In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della Carta, il titolare può presentare telematicamente una nuova richiesta all'INPS.
allegando una copia della denuncia presentata alle Forze di polizia.
La richiesta di rilascio di una nuova Carta determina automaticamente l'annullamento della precedente.
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Pensione inabilità-invalidità civile 2022: tutte le regole
La pensione di inabilità, detto anche di invalidità "civile",(L.118/71 ) da non confondere con l' assegno ordinario di invalidità, (vedi paragrafo sotto) è una prestazione di assistenza economica, erogata dall'Inps
- ai soggetti con inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali),
- in stato di bisogno economico,
- ovvero con reddito personale massimo di 17.050,42 euro il limite di reddito annuo personale previsto per il 2022 ( per invalidi totali, ciechi civili e sordomuti ) e 5010,20 euro per invalidi parziali e minori.
- con residenza stabile in Italia.
In questi giorni INPS ha comunicato che le procedure di liquidazione degli assegni mensili vengono automatizzate per consentire una maggiore velocità di risposte alle domande . E' stata estesa infatti a tutto il territorio nazionale la semplificazione sperimentata presso alcune strutture territoriali nei mesi scorsi
Dal 12 aprile le domande di liquidazione dell'assegno mensile di assistenza e della pensione di inabilità saranno gestite con il processo di liquidazione centralizzata, che prevede l'erogazione della prestazione economica senza necessità di interventi delle sedi territoriali.
Ricordiamo di seguito in 5 punti principali di cosa si tratta e come si richiede.
Pensione di inabilità: cos’è, limiti di reddito, importi 2022
La pensione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
Per l’anno 2022 l’importo della pensione è di 291,69 euro mensili.
Il limite massimo di reddito personale annuo per avere accesso alla prestazione economica è pari a 17.050,42 euro.
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione vengono considerati i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato . Per gli anni successivi si considerano:
- per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre
- per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata da un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).
Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2021 pari a 67 anni), la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.
Importi differenziati sono previsti per i ciechi totali o parziali. In particolare
- Pensione per ciechi parziali euro 215,35
- Pensione per ciechi assoluti euro 315,45.
Maggiorazioni e indennità di accompagnamento
Gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti infra-sessantacinquenni hanno diritto anche a una maggiorazione a pari a 10,33 euro mensili a patto che non superino i seguenti limiti di reddito
- euro 6.213,74 (pensionato solo) o
- 13.023,53 euro (pensionato coniugato).
Inoltre la sentenza della Corte Costituzionale numero 152 del 23 giugno 2020 ha ordinato un ulteriore maggiorazione detta "incremento al milione" pari a euro 368,58 che spetta a invalidi civili totali, sordomuti e ciechi totali, con redditi non superiori a:
- euro 8.583,51 (pensionato solo) o
- euro 14.662,96 (pensionato coniugato).
Infine da ricordare anche l'indennità di accompagnamento,riconosciuta senza alcun limite di reddito nel 2022:
- agli invalidi civili totali per 525,17 euro mensili
- ai ciechi civili civili per 946,80 euro.
Ulteriori dettagli e le tabelle complete sono stati forniti dalla circolare INPS 197 2021
Pensione di inabilità 2022: i requisiti
La pensione di inabilità-invalidità civile può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:
- riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
- reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2022: 17.050,42 euro);
- età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- cittadinanza italiana oppure:
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
La pensione di inabilità- invalidità civile è cumulabile con..
La pensione di inabilità è compatibile:
- con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.
- con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
- È compatibile con l'attività lavorativa.
Pensione di inabilità: gli step per la domanda
Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto :
- che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.
- La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).Nella domanda devono essere inseriti i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
- L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.
ATTENZIONE Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Inps ha reso disponibile anche una tabella con le motivazioni per eventuali ritardi
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.
Inabilità e invalidità: le differenze
A differenza dell'assegno di inabilità l’assegno ordinario di invalidità viene erogato sempre dall'INPS a coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale ma deriva da versamenti contributivi.
E' disciplinato dalla L.222/84 che richiede:
- lo stato di impossibilità assoluta e permanente a prestare qualsiasi attività lavorativa oppure
- una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale (requisito sanitario).
- la presenza di un requisito contributivo: almeno 5 anni di versamenti contributivi di cui 3 nel quinquennio antecedente alla domanda amministrativa volta al conseguimento della prestazione.
Può essere riconosciuta a lavoratori
- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti alla gestione separata.
Dopo la presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari sia amministrativi, viene emessa l'autorizzazione INPS che ha validità triennale.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato definitivamente, salvo le facoltà di revisione.
Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.
QUANTO SPETTA
L’importo dell’assegno di invalidità può essere determinato in due modi:
- con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure,
- se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, totalmente con il sistema contributivo.
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Fondo Mètasalute metalmeccanici: costo e novità 2022
I Piani Sanitari resi disponibili agli iscritti al Fondo Metasalute dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici, per il triennio 2021-2023, e i relativi costi sono i seguenti :
Contribuzione mensile
contribuzione annua
PIANO BASE
euro 13,00
156
PIANO A
euro 16,67
200
PIANO B
euro 21,00
252
PIANO C
euro 24,34
292
PIANO D
euro 28,17
338
PIANO E
euro 34,00
408
PIANO F
euro 67,00
804
E' stato anche aggiornato il Regolamento 2022 QUI IL TESTO, in vigore dal 24 gennaio 2022.
Il principale adeguamento è relativo all’articolo 2.1 e prevede che :
"La possibilità di iscrivere i figli in forma gratuita resta fino ai 26 anni di età.
Per adeguamento alle nuove normative fiscali i figli sono stati classificati come segue:
- figli fino a 21 anni di età, che sono a carico secondo il nuovo decreto sull’assegno unico universale per i figli (art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021);
- figli da 21 anni di età e fino a 26 anni, che sono a carico a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni;
- i figli disabili sempre senza limiti di età."
Il fondo comunica inoltre che nella sezione del sito “I Piani Sanitari” sono state pubblicate le Condizioni di Assicurazione 2022-2023 aggiornate, in particolare per quanto riguarda la validità del VoucherSalute®.
Per garantire una migliore gestione delle prestazioni in assistenza diretta a decorrere dal 31 marzo 2022 la validità del VoucherSalute® viene fissata a 90 giorni a partire dalla data di emissione (non è più prevista la procedura di rinnovo voucher).
Trascorsi i 90 giorni, in caso di mancato utilizzo, il VoucherSalute® non potrà essere rinnovato, ma sarà necessario richiedere una nuova emissione.
Non subiscono cambiamenti invece le modalità di richiesta delle prestazioni.
Novità metasalute 2022 per le aziende e i consulenti
Il regolamento del Fondo mètasalute è stato aggiornato per il 2022 Qui il testo
Il Fondo Metasalute comunica a tutte le Aziende e Consulenti che a decorrere dal 1° aprile 2022 il versamento della contribuzione mensilmente dovuta al Fondo per ciascun lavoratore iscritto potrà essere effettuato dall’azienda :
- SOLO tramite modello di pagamento unificato F24 , entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e
- sarà necessario compilare il flusso UNIEMENS mensilmente trasmesso all’INPS specificando il codice corrispondente al piano prescelto dall’azienda, compatibilmente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari.
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Lavoratori fragili: bonus 2021 ma quarantena 2022 in stand by
La legge di bilancio 2022 al comma 969 dell'art. 1 ha previsto una speciale indennità per il lavoratori fragili che hanno superato nel 2021 il periodo di comporto per malattia. Ma per una buona notizia che sana parzialmente il" buco" di risorse verificatosi nel 2021 relativa alla copertura come malattia dei periodi di quarantena c'è da registrare nuovamente la mancata proroga della stessa misura, per ora ,nel 2022.
Vediamo con ordine le due novità per i lavoratori fragili
Indennità Una tantum lavoratori fragili
I lavoratori fragili rimasti nel 2021 senza copertura economica Inps per superamento del limite massimo del periodo di comporto (180 giorni ) avranno un contributo una tantum di mille euro, per l'anno appena concluso . La legge di bilancio ha stanziato a questo fine 5 milioni di euro
La copertura dell’indennità malattia equiparata al ricovero ospedaliero era stata prevista dall'articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020 Cura Italia e successivamente prorogata ma la prima parte del 2021 non era stata adeguatamente finanziata e INPS aveva sospeso le erogazioni. Quindi molti lavoratori non avevano avuto alcuna tutela una volta superata la soglia del comporto.
L'importo della nuova indennità è fisso, indipendente dall’effettivo periodo di assenza che non abbia ricevuto indennizzo.
Per la natura risarcitoria della somma questa è esente dalla tassazione IRPEF e non dà diritto ad alcun accredito di contribuzione figurativa. L'erogazione è a carico dell'INPS , su domanda ma l'istituto non ha ancora pubblicato le istruzioni in merito .
Quarantena equiparata a malattia
Dal 1 gennaio 2022 torna a mancare la tutela della quarantena per i lavoratori fragili equiparata al trattamento di malattia in quanto il Dl 221/2021 che ha posticipato la fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 non ha previsto ulteriori coperture finanziarie.
L'articolo 17 del DL 221 ha invece prorogato, ma solo fino al 28 febbraio prossimo, la previsione per cui i lavoratori fragili debbano essere impiegati di norma in smart working con possibiita per il datore di lavoro di impiegarlo in mansioni diverse anche se all'interno del suo livello contrattuale.
Resta anche la perplessita sul fatto che questa è una facolta dell'azienda che non puo essere considerata un obbligo.
Novità potrebbero arrivare a breve dal nuovo decreto governativo in preparazione in materia di salute e lavoro.
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Smart working: i rischi per la salute
I profili organizzativi e gli aspetti socio-sanitari dello smart working sono stati al centro del secondo appuntamento organizzato da Ispettorato del lavoro e Inail nell’ambito della campagna promossa dal G20 OSH (Occupational Safety and Health) sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro , che si è tenuto il 5 ottobre con il titolo “L’impatto della Pandemia – I cambiamenti sul lavoro e sulla salute e sicurezza”.
Il lavoro agile ha permesso in questi recenti mesi di pandemia da Covid 19 di continuare a lavorare a milioni di lavoratori con due fortissime conseguenze positive:
- la protezione dal contagio e
- la limitazione dei danni prodotti all'economia dall'interruzione delle attività
- Secondo Eurostat, nel 2020 il 12,3% degli occupati Ue fra i 15 e i 64 anni ha lavorato da casa per la maggior parte della settimana. In Italia, l’Istat ha stimato che il lavoro agile ha coinvolto oltre 4 milioni di lavoratori nel secondo trimestre 2020 con un’adesione del 19,4% della forza lavoro totale rispetto al 4,6% dell’anno precedente
Ora che con la vaccinazione l'epidemia è sotto controllo la modalità di lavoro agile, sulla scorta dell'esperienza maturata, cerca una regolamentazione più precisa dal punto di vista giuridico in particolare per gli aspetti organizzativi e della sicurezza dei lavoratori.
Orazio Parisi, direttore centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro dell'INL ha sottolineato l'esigenza di ripensare dalle basi l'organizzazione dello smart working in futuro in quanto, ha affermato, “l’esperimento sociale del lavoro da remoto in emergenza non ha risposto alle caratteristiche del lavoro agile, che ordinariamente supera i canoni tradizionali del lavoro subordinato e assicura la migliore conciliazione delle esigenze di vita con quelle di lavoro." Ha chiarito in fatti che lo smart wokìrkign non è un semplice serie di adempimenti ma impone una capacità organizzativa programmatica attraverso autonomia e responsabilizzazione dei lavoratori
Su questo ha concordato il direttore centrale prevenzione Inail, Ester Rotoli che ha sottolineato anche l'importanza degli aspetti della tutela della salute e della sicurezza come descritti nella la nuova Strategia Ue su salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, approvata dalla Commissione europea nel giugno scorso, Sono tre gli obiettivi trasversali individuati dalla Commissione:
- anticipare e gestire il cambiamento nel mondo del lavoro determinato dalle transizioni verde, digitale e demografica;
- migliorare la prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali;
- accrescere la preparazione per ogni potenziale futura crisi sanitaria”.
L'intervento del direttore centrale INAIL Rotoli che ha presentato i dati recenti sull’utilizzo del lavoro agile e ha messo in evidenza alcuni aspetti su cui intervenire:
- il digital gap, da superare con adeguate dotazioni tecnologiche e competenze digitali; il diritto alla disconnessione;
- il rischio di isolamento;
- il bilanciamento del lavoro con la vita privata;
- i rischi ergonomici.
In particolare l’isolamento sociale è stato individuato come uno tra i rischi più avvertiti. I rischi psicosociali sono stati analizzati da Isabella Corradini, psicologa del lavoro. Il modo di lavorare di oggi, ha osservato, va oltre lo spazio fisico, si smaterializza e digitalizza, impattando sulla vita quotidiana e di relazione. Analizzando i dati di uno studio recente condotto fra i lavoratori di vari comparti produttivi impegnati in smart working, l’isolamento sociale è emerso come rischio maggiormente sentito.
Delle altre ricadute del lavoro agile sulla salute dei lavoratori ha parlato Francesco Draicchio, direttore di laboratorio di ergonomia e fisiologia del lavoro presso Inail, che ha analizzato gli aspetti connessi alle corrette posture da adottare, ai miglioramenti logistici da prevedere e all’attività fisica da praticare per evitare possibili danni al sistema muscolo-scheletrico
Altri rischi sanitari da non trascurare connessi con lo smart working sono :
- il maggiore impegno degli occhi,
- lo stress mentale,
per i quali sono indicate idonee misure di protezione e prevenzione.
Il convegno rimane disponibile a tutti gli interessati, su piattaforma Ms Teams live events al link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIyMjQ2NzEtNzAxMC00NTU1LWEzMjEtN2U5MDY1MzkwMWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f970851f-4105-4635-82f2-bb2160dd8f40%22%2c%22Oid%22%3a%22d54ddf71-b75d-47b2-876f-6100e5e2a2e1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
Si auspica anche a breve una pubblicazione degli atti.