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    Nulla la notifica all’erede se la società è estinta

    La sentenza numero 21981 della Corte di Cassazione, pubblicata il 5 agosto 2024, prende in esame una caso particolare: la notifica di un accertamento nei confronti di una società di persone, estinta in quanto cancellata dal Registro delle imprese, il cui socio legale rappresentante è poi defunto.

    Nella situazione in esame l’Agenzia delle Entrate aveva notificato degli atti di accertamento all’erede del socio illimitatamente responsabile deceduto, il quale aveva contestato tale notifica adducendo la sua estraneità alla vita della società.

    La sentenza 21981/2024

    La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 21981, pubblicata il 5 agosto 2024, esamina la questione contestata partendo dall’affermazione che la disciplina contenuta nell’articolo 28 comma 4 del Decreto Legislativo 175/2014 debba considerarsi applicabile anche alle società di persone.

    Secondo tale norma, ai fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di imposte, l’estinzione di una società e i suoi effetti, stabiliti dall’articolo 2495 del Codice civile, decorrono solo una volta trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

    L’affermazione della Corte è tutt’altro che secondaria, in quanto la norma fa riferimento alle sole società di capitali; mentre la sentenza afferma l’estensione dell’efficacia anche alle società di persone.

    Secondo la Corte di Cassazione, l’applicabilità anche alle società di persone di tale principio di permanenza quinquennale in vita, ai soli fini di accertamento delle imposte, fa sì che, a questi fini, debba essere riconosciuto alla sola società il ruolo di soggetto destinatario delle notifiche degli atti impositivi durante tale periodo quinquennale.

    E in nessun modo, secondo la sentenza 21981/2024, può essere ammesso il coinvolgimento di un soggetto in una posizione di estraneità rispetto alla sfera giuridica della società, quale l’erede del liquidatore e socio, defunto.

    Ciò in quanto, alla morte del socio illimitatamente responsabile e liquidatore, ai sensi dell’articolo 2284 del Codice civile, agli eredi spetta la sola liquidazione del valore della quota (rappresentando la continuazione della società da parte dell’erede solo una eventualità), da cui non può discendere alcuna forma di “estemporanea capacità processuale” per l’erede, che resta estraneo alla compagine sociale, anche nei confronti del fisco.

    Motivo per cui la notifica effettuata all’erede che non continua la società, secondo la Corte di Cassazione, è da considerarsi fondamentalmente nulla.

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    Investment Management Exemption: chiarimenti dell’Agenzia sulle nuove disposizioni

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 19 novembre 2024 n. 23/E con la quale ha fornito istruzioni operative sull'Investment Management Exemption (IME), il regime introdotto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 255, legge n. 197/2022) che mira a favorire l'attrattività dell'Italia per i gestori patrimoniali, riducendo i rischi legati alla configurazione di una stabile organizzazione per i veicoli di investimento non residenti.

    La legge di bilancio 2023 ha introdotto, mediante la modifica dell’articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi, una presunzione legale in merito alla non configurabilità, al ricorrere di determinate condizioni, di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di ciascuna delle entità che costituiscono una struttura di investimento non residente che si avvale di servizi, ancorché preliminari o accessori, riconducibili all’alveo dell’attività di investimento svolta a beneficio della predetta struttura e resi da altri soggetti, nel medesimo territorio.

    La relazione illustrativa alla legge di bilancio per l’anno 2023, nel premettere che «il rischio derivante dalla possibile configurazione di una stabile organizzazione in capo alla struttura di investimento (e quindi al veicolo e alle sue controllate e, in ultima analisi, in capo agli investitori) potrebbe avere effetti fortemente deterrenti relativamente alla decisione di localizzare in Italia gli “asset manager” (e quindi dei loro dipendenti e/o collaboratori)», afferma, altresì, che «la modifica alla nozione interna di stabile organizzazione risponde all’esigenza di ridimensionare tale rischio» e «non interviene su altri presupposti di tassazione degli investitori, dei fondi di investimento esteri o degli stessi asset manager».

    La presunzione legale opera, quindi, a beneficio delle c.d. “strutture di investimento” andando a integrare, nell’ipotesi in cui vengano soddisfatte le condizioni previste per l’accesso alla Investment Management Exemption (in seguito l’“IME”), lo status di agente indipendente della management company, che può essere un soggetto residente o non residente, anche operante in Italia tramite stabile organizzazione, chiamato, nell’ambito della propria ordinaria attività e in nome o per conto della struttura di investimento, a concludere, anche con poteri  discrezionali, contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti; oppure, a contribuire, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all’acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione delle predette asset class.

    Vediamo brevemente i chiarimenti forniti dalla suddetta circolare.

    Investment Management Exemption (IME): le condizioni richieste

    L’applicazione della disciplina Investment Management Exemption (IME) stabilisce che, in presenza di determinate condizioni, le attività svolte da un gestore per conto di un veicolo di investimento non residente non configurano automaticamente una stabile organizzazione in Italia. Questo è valido sia per i gestori residenti sia per quelli non residenti operanti tramite una stabile organizzazione nel nostro Paese.

    Le condizioni principali sono le seguenti:

    1. Requisiti per il veicolo di investimento non residente
    Il veicolo di investimento non residente deve rispettare i seguenti criteri:

    • Attività esclusiva o principale: deve svolgere attività di gestione di investimenti di natura finanziaria per conto di terzi.
    • Soggetto a vigilanza: deve essere vigilato nel Paese di costituzione.
    • Pluralità di investitori: deve operare nell’interesse di una pluralità di partecipanti, garantendo la separazione tra rischio d’investimento e rischio d’impresa.
    • Residenza in paesi che garantiscono uno scambio di informazioni: il veicolo e le sue controllate devono essere localizzati in Stati che garantiscono uno scambio adeguato di informazioni fiscali.

    2. Requisiti per l’indipendenza del gestore (asset manager)
    Il gestore patrimoniale, residente o non residente, deve garantire indipendenza rispetto al veicolo di investimento:

    • Nessuna carica direttiva: Il gestore, o i suoi dipendenti, non deve ricoprire ruoli direttivi nel veicolo o nelle sue controllate.
    • Limiti di partecipazione ai risultati economici: La partecipazione del gestore ai risultati del veicolo non deve superare il 25%, inclusi eventuali benefici indiretti derivanti da schemi di partecipazione ai risultati (es. carried interest).

    3. Documentazione idonea
    La remunerazione ricevuta dal gestore per le attività svolte deve essere supportata da documentazione conforme ai principi di libera concorrenza, in linea con le norme sui prezzi di trasferimento. Questa documentazione deve dimostrare:

    • La correttezza dei metodi di calcolo della remunerazione.
    • La conformità ai requisiti previsti dalla disciplina IME.

    4. Limiti specifici per le deleghe
    Nel caso in cui il gestore deleghi parte delle attività a terzi:

    • I delegati devono essere soggetti a vigilanza in Stati che garantiscono scambi di informazioni fiscali adeguati.
    • Devono rispettare principi di vigilanza equivalenti a quelli delle direttive europee UCITS e GEFIA.

    Il mancato rispetto di queste condizioni non implica automaticamente l’esistenza di una stabile organizzazione, ma obbliga l’Amministrazione finanziaria a valutare i presupposti concreti per una possibile contestazione.

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    Rilevanza degli immobili come beni merce: principio della Cassazione

    Con l'Ordinanza n 25550 del 24 settembre 2024 la Cassazione ha sancito un principio secondo cui i beni immobili che una società, in conformità al proprio oggetto sociale, costruisce su un terreno di sua proprietà e, successivamente, vende a un terzo, devono essere sottoposti alla disciplina tipica dei “beni merce” e non a quella dei “beni patrimoniali”.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Rilevanza immobili come beni merce: principio della Cassazione

    Una Direzione provinciale della Agenzia delle Entrate notificava ad una sas, avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito imputabile alla società nella misura di Euro 154.184,00 a fronte di un reddito imponibile dichiarato di Euro 14.184,00.

    L'Ufficio, con distinti avvisi di accertamento, rettificava anche il reddito da partecipazione dei soci ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 TUIR.

    In particolarem l'Agenzia delle Entrate contestava che la società aveva ceduto a titolo oneroso un fabbricato dalla stessa precedentemente edificato, applicando erroneamente la disciplina dei beni patrimoniali e dichiarando una plusvalenza di Euro 20.000,00, senza qualificare, come sarebbe stato doveroso, l'immobile ceduto come bene merce e senza includere tra i ricavi di competenza l'intero corrispettivo ricevuto pari ad Euro 140.000,00 come imposto dall'art. 85 TUIR.

    La società e i soci impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione tributaria provinciale contestando gli addebiti e affermando che l'immobile ceduto doveva rientrare tra i beni patrimoniali della società.

    L'Agenzia delle Entrate si costituiva nei diversi giudizi chiedendo dichiararsi la legittimità della pretesa impositiva e respingersi le impugnazioni. La CTP regionale riuniti i ricorsi, li respingeva con sentenza. La società e i soci proponevano appello innanzi alla Commissione tributaria regionale. L'Ufficio si costituiva con controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 

    La CTR adita accoglieva l'appello e, di conseguenza, annullava gli accertamenti con sentenza, avverso la pronuncia della CTR, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 

    L'Agenzia delle Entrate deduce violazione dell'art. 85, comma 1, TUIR in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 

    Secondo l'Amministrazione ricorrente la sentenza avrebbe errato nel ritenere l'immobile ceduto come bene patrimonio piuttosto che come bene merce, con conseguente scelta di un erroneo regime fiscale quanto alla tassazione del ricavo maturato.

    Secondo la Cassazione il motivo del ricordo è fondato poichè la società aveva nel suo oggetto sociale, fino al 2005 e prima di un mutamento dell'oggetto sociale, anche la costruzione di immobili e non la sola commercializzazione degli stessi e che era incontestato tra le parti che la società stessa avesse realizzato la costruzione dell'immobile compravenduto. 

    Tale circostanza, secondo la Commissione tributaria regionale, giustificava l'ascriversi dell'immobile ai beni patrimoniali e ciò anche in assenza della contabilizzazione del valore di esso tra le rimanenze, dovendo qualificarsi tale condotta di bilancio come un errore formale inidoneo a mutare la natura del bene in questione.

    La Corte ha più volte affrmato dei principi, violati, a suo avviso, nella sentenza impugnata.

    Viene specificato appunto che "in tema di redditi d'impresa, deve distinguersi tra immobili merce, destinati al mercato di compravendita, immobili patrimonio, destinati al mercato locativo, e immobili strumentali per destinazione o per natura, in quanto funzionali, i primi, secondo un'interpretazione restrittiva, allo svolgimento di attività tipicamente imprenditoriali e inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti, e caratterizzati, i secondi, da una strumentalità oggettiva senza che rilevi la loro utilizzazione per l'esercizio dell'impresa" 

    ed ancora: "in tema di redditi d'impresa, i beni immobili non strumentali né riconducibili ai beni-merce agli effetti dell'art. 57 (ora 90) del D.P.R. n. 917 del 1986 – che prevede l'indeducibilità dei relativi costi ed il concorso alla formazione del reddito secondo la disciplina sui redditi fondiari – vanno individuati in ragione della loro natura e della destinazione all'attività di produzione o di scambio oggetto dell'attività d'impresa, con la conseguenza che qualora gli stessi non siano correlati allo svolgimento di un'attività produttiva di reddito d'impresa, non solo non possono ritenersi beni-merce, ma neppure beni strumentali per destinazione" 

    Nel caso di specie l'immobile oggetto della compravendita non aveva, alla luce dei criteri delineati dalle pronunce riportate, nemmeno nella prospettazione delle parti e cioè in ragione delle circostanze di fatto per come descritte nella sentenza, natura di bene patrimoniale, perché pacificamente non destinato al mercato locativo, né natura di bene strumentale atteso che difettava di ogni destinazione alla realizzazione dell'attività di impresa.

    Tale conclusione è perfettamente coerente con l'assenza di un registro dei cespiti ammortizzabili della società che riportasse l'immobile tra i beni patrimoniali. 

    La sentenza impugnata ha, allora, errato nel negare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 85 TUIR che recita: "sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa", atteso che solo tra di essi, e cioè tra i beni merce, poteva rientrare l'immobile ceduto.

    A tale ultimo riguardo si consideri il principio di diritto, costantemente affermato dalla Corte, secondo il quale "in tema di determinazione del reddito di impresa, il corrispettivo della vendita di un complesso di unità immobiliari, effettuato da una società avente come oggetto principiale l'attività di compravendita di immobili, costituisce, a norma dell'art. 53 (ora art. 85), comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917 del 1986, ricavo interamente tassabile, atteso che la tassabilità della sola plusvalenza riguarda il corrispettivo realizzato mediante cessione di beni relativi all'impresa diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio essa è diretta"

    Per tutto quanto premesso si accoglie il ricorso, si cassa la sentenza impugnata.

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    Global minimum tax: riduzione del reddito per attività sostanziale

    Il Decreto MEF dell'11 ottobre attuativo di quando previsto dall'art 35 del Dlgs n 209/2023 (Riforma fiscale) sulla global minimum tax viene pubblicato in GU n 249 del 23 ottobre.

    In particolare, l'art 35 comma 2 prevede che il reddito netto rilevante per un dato Paese è ridotto, ai fini del calcolo dell’imposizione integrativa, di un importo pari alla somma della riduzione per spese salariali di cui al comma 3 del presente articolo e della riduzione per immobilizzazioni materiali di cui al comma 4 del presente articolo, entrambe calcolate in relazione a ciascuna impresa localizzata nel Paese

    Il primo periodo non si applica se l’impresa dichiarante di un gruppo multinazionale o nazionale sceglie, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, di non avvalersi per l’esercizio della riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale.

    Il decreto di cui si tratta appunto disciplina la riduzione in base alla attività economica sostanziale.

    Global minimum tax: riduzione del reddito per attività effettiva

    Il decreto 11 ottobre del MEF reca le disposizioni attuative riguardanti la riduzione della base imponibile della Global minimum tax disciplinata all’articolo 35 del Decreto Legislativo. 

    Il Decreto è composto da 8 articoli:

    • art 1 Definizioni
    • art 2 Riduzione del reddito per attività economica sostanziale
    • art 3 Riduzioni per spese salariali
    • art 4 Pagamenti basati su azioni
    • art 5 Riduzione per Immobilizzazioni Materiali
    • art 6 Leasing
    • art 7 Stabile organizzazione
    • art 8 Entità trasparente

    Il decreto tiene conto dei chiarimenti forniti nella Guida Amministrativa “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosioin Model Rules (Pillar two)”, approvata dal Quadro Inclusivo sul BEPS il 13 luglio 2023, riguardanti l’importo del reddito rilevante che è possibile escludere dall’imposizione integrativa in quanto riferibile allo svolgimento, in un dato Paese, di un’attività economica sostanziale. 

    Tale riduzione, nota anche come “Substance-based Income Exclusion” (SBIE), si calcola considerando la remunerazione di due fattori produttivi: 

    • il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili non destinate alla vendita, all’investimento o alla locazione
    • e i salari dei dipendenti.

    Il ricorso a questi due indicatori di attività sostanziali deriva dalla considerazione, da parte del Quadro Inclusivo sul BEPS, che tali fattori, oltre ad essere significativi rispetto all’esercizio di una effettiva attività economica, sono meno mobili e quindi meno esposti al rischio di manovre elusive. 

    Per effetto dell’esclusione dal reddito rilevante di tale ammontare riconducibile alle attività economiche sostanziali, l’imposizione integrativa grava esclusivamente sul profitto eccedente ottenuto dal gruppo in un determinato Paese. 

    Si ricorda, inoltre, che la riduzione da attività economica sostanziale riguarda quei gruppi multinazionali o nazionali che svolgono la loro attività in Paesi a bassa imposizione o attraverso entità apolidi che sono assoggettate ad un’imposizione effettiva inferiore all’aliquota minima d’imposta.

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    Global minimum tax: come calcolare la riduzione Sbie

    Pubblicato in GU il Decreto del MEF dell'11 ottobre 2024 (emanato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del dlgs 27 dicembre 2023 n. 209) che introduce misure per la riduzione della base imponibile in riferimento alla Global Minimum Tax, in linea con le direttive dell'OCSE e dell'UE.

    La normativa disciplina principalmente la Substance-Based Income Exclusion (SBIE), volta a escludere dal calcolo della tassazione parte dei redditi generati da attività economiche sostanziali, ossia quelle che dimostrano l'uso di immobilizzazioni materiali e di forza lavoro in un Paese specifico.

    L'obiettivo è evitare l'erosione della base imponibile in nazioni a bassa fiscalità, limitando l’imposizione solo ai profitti eccedenti non legati a reali attività economiche.

    In particolare, il decreto tiene conto dei chiarimenti forniti nella Guida Amministrativa “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosioin Model Rules (Pillar two)”, approvata dal Quadro Inclusivo sul BEPS il 13 luglio 2023, riguardanti l’importo del reddito rilevante che è possibile escludere dall’imposizione integrativa in quanto riferibile allo svolgimento, in un dato Paese, di un’attività economica sostanziale.

    Tale riduzione, nota anche come “Substance-based Income Exclusion” (SBIE), si calcola considerando la remunerazione di due fattori produttivi: 

    • il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali
      Ammissibili non destinate alla vendita, all’investimento o alla locazione 
    • e i salari dei dipendenti.

    Ambito di applicazione

    Il decreto si applica a gruppi multinazionali e nazionali di grandi dimensioni, con riferimento ai redditi prodotti in Paesi con aliquote fiscali inferiori alla soglia minima globale. La riduzione della base imponibile si basa su due elementi:

    • Spese salariali ammissibili: include retribuzioni, indennità, contributi previdenziali e altre spese a favore dei dipendenti. La riduzione ammonta al 5% delle spese ammissibili.
    • Immobilizzazioni materiali ammissibili: comprende beni come immobili, macchinari e attrezzature utilizzati per attività economiche nel Paese. La riduzione è pari al 5% del valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali.

    Questa regolamentazione si inserisce nel quadro più ampio della normativa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) e della Direttiva UE 2022/2523, per assicurare una fiscalità equa e combattere l’elusione fiscale delle grandi imprese.

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    Riforma fiscale: Dlgs di revisione della disciplina doganale pubblicato in GU

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 03.10.2024 il Decreto legislativo del 26 settembre 2024 n. 141 contenente disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in attuazione della Delega al Governo per la riforma fiscale (articolo 11 e articolo 20, commi 2 e 3 della Legge n. 111 del 09.08.2023).

    In breve sintesi, vediamo alcune delle disposizioni contenute nel testo in vigore dal 4 ottobre.

    Diritti doganali e diritti di confine

    L’articolo 27 definisce diritti doganali, tutti quei diritti che vengono riscossi dall’Agenzia, in forza dei vincoli che derivano dall’ordinamento unionale o da altre disposizioni di legge. Viene inoltre specificato che, tra i diritti doganali, sono diritti di confine:

    • i dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale,
    • i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione,
    • i diritti di monopolio,
    • le accise,
    • l’imposta sul valore aggiunto 
    • e ogni altra imposta di consumo dovuta all’atto dell’importazione a favore dello Stato.

    Rispetto alla formulazione vigente, tra i diritti di confine viene esplicitamente inserita l’imposta sul valore aggiunto, al fine di chiarire che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell’obbligazione doganale.

    La rappresentanza doganale

    Per l’espletamento di procedure e adempimenti previsti dalla normativa doganale si può agire personalmente o avvalendosi di un rappresentante doganale che esercita il suo potere sulla base di un contratto di mandato, che può essere con o senza rappresentanza. Questo ruolo viene regolato dettagliatamente nell'articolo 31.

    Requisiti e condizioni per esercitare la rappresentanza

    • Contratto di mandato: il rappresentante doganale opera in base a un contratto stipulato con il mandante.
    • Abilitazione: per poter esercitare la rappresentanza diretta, il soggetto deve ottenere l'abilitazione da parte dell'Agenzia delle Dogane, che richiede il rispetto di requisiti come l'assenza di condanne penali e di violazioni gravi della normativa fiscale e doganale.
    • Professionalità e competenze: il rappresentante deve avere competenze specifiche nel settore doganale, garantite dall'iscrizione all'albo degli spedizionieri doganali o dall'autorizzazione come Centro di Assistenza Doganale (CAD) o Operatore Economico Autorizzato (AEO).

    Sanzioni amministrative

    L'Articolo 96 del Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, regola le sanzioni amministrative in ambito doganale, in particolare prevede:

    • Sanzione principale: chiunque commette violazioni doganali (articoli da 78 a 83) è soggetto a una sanzione amministrativa che varia dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti, con un minimo di 2.000 euro. Per le violazioni dell'articolo 79, la sanzione minima è di 1.000 euro.
      Le violazioni doganali elencate agli articoli da 78 a 83 riguardano principalmente casi di contrabbando e altre infrazioni gravi. Ecco una sintesi delle principali violazioni:
      • Articolo 78 – Contrabbando per omessa dichiarazione
      • Articolo 79 – Contrabbando per dichiarazione infedele
      • Articolo 80 – Contrabbando nel movimento delle merci
      • Articolo 81 – Contrabbando nei depositi e negli spazi doganali
      • Articolo 82 – Altre violazioni in materia di contrabbando
      • Articolo 83 – Violazioni legate al regime delle franchigie doganali
    • Sanzione ridotta: se i maggiori diritti di confine dovuti non superano il 3% di quelli dichiarati, la sanzione viene ridotta di un terzo.
    • Esenzione dalla sanzione: nessuna sanzione viene applicata se l'importo dei diritti di confine dichiarati è pari o superiore a quello accertato.
    • Casi di aggravamento: la sanzione può essere aumentata se:
      • sussistono circostanze aggravanti come elencate nell'articolo 88.
      • l'importo dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti supera i 10.000 euro.
        In sintesi, l'articolo 96 prevede un regime sanzionatorio progressivo e proporzionato basato sull'entità delle violazioni e sul valore dei diritti di confine coinvolti.

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    Riparazione veicoli disabili: quando spetta la detrazione al 19%?

    Le Entrate con una FAQ dell'11 settembre specificano il perimetro della detraibilità delle spese di manutenzione per i veicoli adattati dei disabili.

    Si chiedeva se spetta la detrazione Irpef anche per la riparazione di un adattamento fatto su un autoveicolo acquistato con le agevolazioni fiscali da una persona con disabilità di tipo motoria.

    Riparazione veicoli adattati disabili: quando spetta la detrazione al 19%?   

    Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (ma non affette da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni fiscali sull’acquisto del veicolo è condizionato all’adattamento dello stesso alla minorazione di tipo motorio da cui sono affette. 

    Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione, a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile, e possono riguardare le modifiche ai comandi di guida o alla struttura della carrozzeria o quelle effettuate per la sistemazione interna del veicolo.

    La detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi, spetta anche per le spese sostenute per riparare un adattamento del veicolo (compresi i pezzi di ricambio necessari alla riparazione) a condizione che le spese di riparazione:

    • concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa detraibile (18.075,99 euro)
    • devono essere state sostenute nei quattro anni dall’acquisto del veicolo
    • non sono rateizzabili.