• Redditi esteri

    Polizza vita estera: la rilevanza fiscale

    Fattispecie di non ordinaria trattazione è il caso della polizza vita corrisposta ad un contribuente italiano da una compagnia di assicurazione di un paese estero.

    La situazione unisce questioni relative alla tassazione della polizza vita con specificità legate al fatto che chi l’eroga non ha sede in Italia.

    In ragione della stratificazione delle questioni e della specificità della normativa italiana, i dubbi applicativi possono essere più d’uno, per lo più chiariti dalla prassi con la Risposta a interpello numero 300/2019.

    L’imposta sostitutiva

    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello 300/2019, “rientrano nella definizione di contratti di assicurazione sulla vita, sia quelli aventi ad oggetto il rischio morte qualora la compagnia sia obbligata a corrispondere al beneficiario una somma o una rendita alla morte dell’assicurato, sia quelli che assicurano in caso di sopravvivenza dell’assicurato il diritto a quest’ultimo o al terzo beneficiario di ricevere una somma o una rendita ad una data prestabilita”.

    Siccome l’articolo 34 del DPR 601/1973 prevede che “i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”, ai fini della tassazione diretta, per una polizza vita, bisognerà distinguere tra componente a copertura del rischio demografico e componente finanziaria: la prima risulterà esente dalle imposte sui redditi, la seconda sottoposta a imposizione fiscale in base alle disposizioni dell’articolo 44 comma 1 lettera g) del TUIR, il quale prevede che “i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati”.

    Definita la base imponibile, il passo successivo è l’applicazione dell’imposta: come nel caso di polizza vita erogata da compagnia assicurativa con sede in Italia, il reddito scaturente è un reddito di capitale sottoposto a imposta sostitutiva del 26%, ex articolo 26-ter comma 1 del DPR 600/1973.

    L’Agenzia delle Entrate ci ricorda però che l’aliquota del 26% si applica ai contratti sottoscritti dal giorno 1 luglio 2014 per le plusvalenze realizzate in data successiva; diversamente, alle polizze sottoscritte in data precedente dovranno applicarsi diverse aliquote in base al periodo di maturazione dei redditi sottostanti, per la precisione:

    • il 12,50% per la parte di redditi maturati fino al giorno 31 dicembre 2011;
    • il 20% per la parte di redditi maturati dal giorno 1 gennaio 2012 al giorno 30 giugno 2014;
    • il 26% per la parte di redditi maturati da giorno 1 luglio 2014 in poi.

    L’imposta sostitutiva, in questa situazione, di norma dovrebbe essere versata dall’impresa di assicurazione che agisce come sostituto d’imposta; ma, nel caso in cui il soggetto erogante non abbia sede in Italia, sarà necessario valutare il caso specifico: infatti tale compagnia potrebbe anche essere stabilita in Italia, oppure operare tramite rappresentante fiscale o per il tramite di intermediari: anche in questi casi agirà come sostituto d’imposta ed effettuerà direttamente la ritenuta che poi verserà per conto del contribuente.

    Nei casi diversi da questi, invece, l’impresa di assicurazione estera non potrà agire come sostituto d’imposta: ciò comporterà che l’imposta sostitutiva del 26% dovrà essere liquidata dallo stesso contribuente, il quale sarà gravato anche da connessi obblighi dichiarativi da risolversi con la compilazione del quadro RM del modello Redditi PF, dedicato ai “Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva”.

    In alternativa, sarà anche possibile “optare per il regime di tassazione ordinaria al fine di fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 165 del TUIR per le imposte pagate all’estero”.

    Il quadro RM

    Le istruzioni del modello Redditi PF 2023, precisano che nella sezione V del quadro RM dovranno essere indicati “i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sezione I), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (articolo 18 del TUIR). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero”.

    L’Agenzia delle Entrate precisa che “il contribuente deve assoggettare ad imposizione detti redditi in dichiarazione, indicando nel quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche 2019, l’ammontare del reddito al lordo delle eventuali ritenute subìte con applicazione dell’aliquota vigente nei periodi di maturazione, sulla base di quanto certificato dalla compagnia assicuratrice erogante”.

    La compilazione della sezione non presenta particolari rilevanze, facendo attenzione al fatto che, nel caso in cui il contribuente voglia optare per la tassazione ordinaria dovrà flaggare la colonna 7 del rigo RM12 e procedere alla compilazione del successivo rigo RM15 della sezione VI.

    In questo caso “il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all’Irpef e riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN; le relative ritenute devono essere sommate alle altre ritenute e riportati nel rigo RN33, colonna 4”.

     

    Il quadro RW e l’IVAFE

    Dichiarata e liquidata l’imposta, il passaggio finale sarà definire se il valore finanziario della polizza vita detenuta all’estero dovrà essere dichiarato ai fini del monitoraggio fiscale.

    Secondo l’Agenzia delle Entrate “tale obbligo sussiste anche in presenza di polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e che non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi”.

    In termini di monitoraggio fiscale il periodo di detenzione da considerare è quello che va dall’inizio del periodo di riferimento fino al giorno dell’accredito delle somme e di estinzione della polizza, nel caso in cui avvenga in corso d’anno; ricordando che il monitoraggio fiscale si effettua per le attività detenute all’estero in ogni anno fiscale di mantenimento.

    Direttamente collegata al monitoraggio fiscale è l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero che, semplificando per brevità, è alternativa all’Imposta di bollo sugli strumenti finanziari, ed è dovuta nel caso in cui la media delle giacenze estere nel periodo di imposta supera i 5.000 euro.  

  • Redditi esteri

    Registro presso OAM: pubblicato decreto con le regole

    Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 31 maggio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2022 stabilisce le modalita' tecniche di alimentazione e consultazione del registro e della relativa sottosezione ad accesso riservato, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto antiriciclaggio. Il trattamento dei dati e' effettuato dall'OAM.

    Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (7 settembre 2022), l'OAM deve avviare la gestione del registro e delle relative sezione e sottosezione.

    Alimentazione e consultazione del registro presso OAM

    I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che si avvalgono per l'esercizio della propria attivita' sul territorio della Repubblica italiana, di soggetti convenzionati ovvero agenti, comunicano all'OAM, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, ai fini dell'annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro:

    1. la propria denominazione sociale, la sede legale, lo Stato membro d'origine, nonche', ove assegnati, il codice fiscale, il codice meccanografico e il numero di iscrizione nell'elenco dell'Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine, un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni con l'OAM; 
    2. il nome e cognome del soggetto convenzionato o dell'agente, se persona fisica, ovvero, in caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nome e cognome del responsabile legale; il nome e cognome del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente; 
    3. per il soggetto convenzionato o agente persona fisica: la residenza anagrafica nonche' il domicilio se diverso dalla residenza e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale; per il soggetto convenzionato o agente diverso da persona fisica: la sede legale e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale; 
    4. la data di avvio del rapporto di convenzionamento o di mandato con il soggetto convenzionato o agente;
    5. l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, ove erogata per il tramite del soggetto convenzionato ovvero dell'agente. 

    La comunicazione deve essere effettuata con cadenza semestrale

    • dal 1° al 15 gennaio e
    • dal 1° al 15 luglio di ogni anno, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente. 

     Per i rapporti di convenzionamento o di mandato gia' in essere alla data di avvio della gestione del registro la prima comunicazione dei dati deve essere effettuata alla prima finestra temporale utile a partire dalla data di avvio della gestione del registro .

    La comunicazione e' effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM

    L'OAM, entro quindici giorni dalla comunicazione verificata la completezza e la regolarita' della comunicazione, provvede all'annotazione nel registro e attribuisce un codice identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o agenti annotati nel registro. 

    L'OAM 

    • assicura la tenuta e la gestione del registro e l'aggiornamento dei dati ivi contenuti. 
    • cura la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' al pubblico dei dati annotati nel registro, prevedendo idonee modalita' di consultazione 

    Attenzione va prestata al fatto che nei confronti di prestatori di servizi di pagamento, istituti emittenti moneta elettronica, delle relative succursali e dei punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazioneentro i termini prescritti, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni previste.

    Alimentazione e consultazione della sottosezione del registro ad accesso riservato presso OAM

    I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM per l'annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali, intervenuta successivamente all'avvio del medesimo registro. La comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato, previa autodichiarazione, trasmessa telematicamente all'OAM, che la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato e' avvenuta per motivi non commerciali. Essa reca indicazione delle seguenti informazioni: 

    1. il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale e il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente nei confronti del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato; 
    2. il codice identificativo unico, ove attribuito dall'OAM al soggetto nei confronti del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato; 
    3. la data di attivazione e di cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato

    Nella sottosezione ad accesso riservato sono altresi' annotati a cura dell'OAM:

    1. gli estremi dei provvedimenti di sospensione comminati successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM; 
    2. gli estremi dei decreti con cui sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie comminate successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM.

    L'OAM, verificata la regolarita' e la completezza della comunicazione, provvede alla annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, delle comunicazioni e dei provvedimenti entro quindici giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni. 

     La comunicazione e' effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM. 

    L'OAM 

    1. assicura la tenuta e la gestione della sottosezione ad accesso riservato del registro e cura l'aggiornamento dei dati ivi contenuti. 
    2. garantisce la completa e tempestiva accessibilita' della Guardia di finanza, della Banca d'Italia e della Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla sottosezione del registro ad accesso riservato. 
    3. consente la consultazione dei dati contenuti nella sottosezione del registro ad accesso riservato ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le succursali e i punti di contatto centrale utilizzano i dati cosi' ottenuti esclusivamente per salvaguardare la correttezza e la legalita' dei comportamenti degli operatori del mercato. 

    Alimentazione della sezione del registro OAM relativa ai punti di contatto centrale

    I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, comunicano tempestivamente a mezzo posta elettronica all'OAM i seguenti dati identificativi del punto di contatto centrale per il tramite del quale operano sul territorio nazionale, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione ad accesso pubblico del registro: 

    1. denominazione sociale,
    2. sede legale, 
    3. codice fiscale, 
    4. nome e cognome, 
    5. luogo e data di nascita del legale rappresentante, 
    6. un indirizzo di posta elettronica certificata.

    Il punto di contatto centrale comunica all'OAM l'avvio della propria operativita', anche se precedente la data di avvio del registro e ogni variazione ad essa attinente.

    La periodicita' e le modalita' tecniche di invio delle comunicazion sono individuate in appositi atti attuativi dell'OAM

    Attenzione va prestata al fatto che nei confronti dei soggetti che non ottemperano agli obblighi di comunicazione, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 61, comma 2, decreto antiriciclaggio.

    Contributo a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro presso OAM

    L'OAM determina, mediante propri atti attuativi, l'entita' del contributo semestrale dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

    Ai fini della determinazione del contributo, l'OAM tiene conto della natura giuridica e della complessita' organizzativa di ciascun soggetto convenzionato o agente, desumibili da elementi quali il numero di sedi operative e il numero dei preposti. Le somme riscosse dall'OAM a titolo di contributo sono destinate a coprire integralmente i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.