• Riforma dello Sport

    Il Decreto Sport e sostegno alunni con disabilità diventa legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.07.2024 n. 177 la Legge del 29 luglio 2024 n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

    Scarica il testo del decreto legge del 31 maggio 2024 n. 71 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Il provvedimento si compone di 17 articoli suddivisi in 5 capi:

    • CAPO I – MISURE IN MATERIA DI SPORT, DI LAVORO SPORTIVO E DELLA RELATIVA DISCIPLINA FISCALE 
    • CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
    • CAPO III – DISPOSIZIONI URGENTI IN PER IL REGOLARE AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025
    • CAPO IV – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

    Tra le novità previste, oltre alla previsione dell''insegnamento obbligatorio della lingua italiana per gli studenti stranieri, segnaliamo quelle previste dall'articolo 3 che rappresenta un passo avanti significativo per il settore sportivo in Italia, rendendo più agevole per i dipendenti pubblici partecipare alle attività sportive e fornendo un quadro più chiaro e trasparente per la gestione fiscale delle attività sportive e dei rimborsi per i volontari

    In particolare, una delle novità più significative riguarda i dipendenti pubblici che svolgono attività sportive. Prima di questa modifica, i dipendenti pubblici dovevano ottenere un'autorizzazione formale dalla loro amministrazione per poter svolgere prestazioni sportive. Questo processo era spesso lungo e complicato. 

    Con le nuove disposizioni, invece, i dipendenti pubblici possono ora svolgere queste attività semplicemente comunicandolo preventivamente alla loro amministrazione, purché il compenso annuale non superi i 5.000 euro.

    Questo cambiamento semplifica notevolmente la partecipazione dei dipendenti pubblici alle attività sportive, riducendo la burocrazia e favorendo una maggiore flessibilità.

    Chiarimenti fiscali sui Redditi da prestazioni sportive

    Un altro aspetto importante è l'abrogazione di una specifica norma fiscale, il comma 2 dell'articolo 3 abroga una specifica disposizione del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).  In passato, i redditi derivanti da prestazioni sportive non subordinate o continuative erano considerati redditi da lavoro autonomo. Questo poteva creare confusione fiscale e complicare la vita ai lavoratori sportivi. 

    Con l'abrogazione di questa norma, ora è più chiara la distinzione tra attività abituale e occasionale, senza cambiare le regole esistenti sui redditi da lavoro autonomo e diversi. 

    Più nel dettaglio, la norma abrogata è l'articolo 53, comma 2, lettera a), che qualificava come reddito di lavoro autonomo i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

    Prima dell'abrogazione, i redditi derivanti da attività sportive che non erano configurati come lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa erano considerati redditi da lavoro autonomo. Questo significava che gli sportivi dovevano dichiarare questi redditi secondo le regole fiscali applicabili al lavoro autonomo, con tutte le relative implicazioni burocratiche e fiscali.

    Con l'abrogazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 53, si chiarisce che tali redditi non rientrano più automaticamente nella categoria del lavoro autonomo. La distinzione tra attività abituale e attività occasionale diventa più chiara:

    • Attività Abituale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo abituale e continuativo, continueranno a essere considerate redditi di lavoro autonomo, ma con un quadro normativo più chiaro e meno confuso.
    • Attività Occasionale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo occasionale e non continuativo, i redditi derivanti da tali attività non saranno più classificati automaticamente come redditi da lavoro autonomo, ma potrebbero rientrare nei redditi diversi.

    Volontariato sportivo

    Le modifiche toccano anche i volontari sportivi, che spesso prestano servizio senza compenso o con rimborsi spese. 

    Ora, è previsto che i volontari possano ricevere rimborsi forfettari fino a 400 euro al mese, a patto che le spese e le attività siano regolate dalle organizzazioni competenti

    Viene mantenuto il divieto di altre forme di remunerazione per tali prestazioni. 

    Inoltre, c'è un obbligo di comunicazione riguardo ai rimborsi, il che aiuta a mantenere la trasparenza e l'integrità delle attività di volontariato sportivo.

    Allegati:
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    Regime di favore ASD: come provarlo secondo la Cassazione

    Il regime di favore previsto dalla Legge n 398/91 per le ASD associazioni sportive dilettantistiche decade se le stesse non possano provare con documentazione idonea la sussistenza dei requisiti sostanziali.

    Questa è una delle importanti conclusioni della Sentenza n 13790 del 20 maggio 2024 della Cassazione.

    Analizziamo maggiori dettagli.

    Regime di favore ASD: secondo la Cassazione occorre provarlo

    Nei fatti di causa l'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento poichè non accordava ad una Asd i benefici di cui all'articolo 148 Tuir ed alla legge. n. 398/1991 non avendo riscontrato i requisiti che dovevano invece contraddistinguerla. 

    Difatti la predetta Associazione non consegnava:

    • i libri soci, 
    • il registro riepilogativo, 
    • copia delle fatture,
    • né documentazione relativa a costi e spese. 

    Con successivo atto di autotutela venivano ridotti i ricavi accertati da euro 172.000 mila ad euro 132.000.

    I Giudici di primo grado accoglievano il ricorso proposto riconoscendo in capo all'associazione i requisiti per fruire delle suddette agevolazioni, mentre la CTR cui faceva ricorso l'Agenzia, riformava la sentenza confermando l'accertamento impugnato. 

    L'ASD proponeva ricorso in Cassazione affidato a sette motivi cui ha resistito l'ufficio delle entrate.

    Con la sentenza n.13790 del 20 maggio la Cassazione ha rigettato il gravame di controparte condannando l’ASD ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. 

    La Cassazione ha affermato che, nel caso di specie, la CTR ha reso una motivazione che rende ragione del percorso per giungere alla conclusione circa la fondatezza della ripresa fiscale. 

    Dopo aver stabilito che la mancanza dei requisiti sostanziali comporta la decadenza dal regime di favore, ed in particolare la mancata prova in ordine alla tracciabilità dei versamenti, la Corte ha chiarito che l'associazione non aveva documentato la voce "spese per rimborsi vari" per 65.748,00 euro ed ha osservato che al fine di verificare che l'assenza del fine di lucro rimanga confinata a mere clausole statutarie, occorre che l'associazione sia in grado di fornire all'amministrazione riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini ovvero altra utile documentazione per determinare il reddito e l'Iva. 

    Da ciò è stato concluso che "Qualora l'associazione non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 la stessa decade dal predetto regime di favore".

    Relativamente alle contestazioni contenute nell'avviso di accertamento, si indica come la Asd "non ha istituito/conservato/esibito i registri e la documentazione contabile dell'anno di riferimento" e che ha "omesso l'esibizione delle fatture emesse e di tutta la documentazione relativa ai costi e spese dell'anno" , da ciò discendendo l'inosservanza di obblighi e comportamenti cui i beneficiari erano tenuti a pena di decadenza.

    L’Asd ha contestato la decadenza dell'associazione dalle agevolazioni fiscali, sostenendo l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 25, comma 5, della legge n. 133/1999, così come modificato dall'articolo 19 Dlgs. n. 158/2015, quale misura sanzionatoria più favorevole e, quindi, avente efficacia retroattiva, non essendo divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione. 

    La Cassazione ha evidenziato che la decadenza dal beneficio in relazione alla non tracciabilità non costituisce un'ipotesi di sanzione, neppure impropria. 

    La dottrina evidenzia che le ipotesi di sanzione consistono in quelle "di situazioni di svantaggio per il contribuente che abbia violato determinati obblighi, che possono essere di due tipi: di carattere procedimentale, nel senso che al trasgressore vengano preclusi mezzi di tutela che altrimenti avrebbe o nel senso che vengano potenziati i normali poteri di accertamento dell'amministrazione… di carattere sostanziale, nel senso che viene maggiorata l'imposta, negando l'applicazione di deduzioni, di detrazioni, elevando l'imponibile o assumendo come fatti tassabili elementi che diversamente non lo sarebbero". 

    La Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "La perdita di un'agevolazione fiscale, quando connessa al venir meno delle ragioni che giustificano la deroga al normale regime tributario, non costituisce una sanzione, neppure impropria, con la conseguenza che l'abolizione di un'ipotesi di decadenza dal relativo beneficio non configura una norma più favorevole ai sensi dell'art. 3 Dlgs. n. 472/1997. In particolare, l'abolizione da parte dell'articolo 19, legge. n. 158/2015 dell'ipotesi di decadenza dell'agevolazione accordata alle associazioni senza scopo di lucro dalla legge. n. 398/1991 per assenza dei tracciamenti dei versamenti, non configurando l'abolizione di una sanzione, non determina l'applicazione del principio del "favor rei", proprio in quanto la non tracciabilità dei versamenti determinava semplicemente il ripristino del regime fiscale ordinario. Ne consegue che alle condotte poste in essere sotto il vigore della pregressa disciplina si applica tuttora quest'ultima, dovendosi escludere la retroattività della norma abrogatrice".

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    Statuti ASD e SSD: adeguamento in scadenza il 30 giugno

    La disciplina applicativa della riforma dello sport  dilettantistico è stata piu volte rimaneggiata  dopo il decreto legislativo 36 2021, attuativo della legge delega, i  due decreti correttivi  e vari provvedimenti di prassi , tra l'altro spesso non del tutto coordinati tra loro.

    Anche  il decreto "Anticipi" (DL 145 2023 convertito con modificazioni in legge 191 2023) collegato alla legge di bilancio, ha  messo mano allo scadenzario degli adempimenti  delle associazioni e società sportive dilettantistiche con   due proroghe in materia di 

    1. termini per adeguamento degli statuti delle ASD e
    2. scadenza delle comunicazioni obbligatorie ai centri per l'impiego per direttori di gara e arbitri.

    Ricordiamo le novità e vediamo il  chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sull'esenzione dall'imposta di Registro delle modifiche statutarie  e le novita di cui tenere conto e la procedura 

    Adeguamento statuti ASD proroga termini ed esenzione imposta di registro

    Per quanto riguarda l'adeguamento degli statuti delle ASD e SSD alle nuove prescrizioni del capo I d.lgs 36 2021  il termine fissato dall'art 7 comma 1 quater  al 31 dicembre 2023 viene fatto slittare al 30 giugno 2024.

     Si ricorda che ai fini dell’imposta di registro, l’articolo 12, comma 2-bis26, del citato d.lgs. n.  36 del 2021 stabiliva che le modifiche statutarie adottate entro la data normativamente prevista «sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di  adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto».

    Con la circolare 3 del 17 febbraio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha  specificato  che,    oltre alle modifiche riguardanti gli elementi di cui  all’articolo 727 del d.lgs. n. 36 del 2021, sono da ricomprendere nel regime di esenzione dall’imposta di registro anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie  previste dal citato Capo I dello stesso decreto, riguardanti, in particolare: 

    – la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle  istituzionali (articolo 9);

    – la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (articolo  11)

    Se vuoi approfondire la tematica dell'adeguamento statutario ti consigliamo il webinar accreditato: Adeguamento Statuti Enti Sportivi. Relatori  Marta Ranieri (notaia), Stefano Andreani e Fabio Romei (Dottori Commercialisti)

    Per quanto riguarda invece le comunicazioni obbligatorie dei periodi di lavoro da luglio a dicembre 2023 di direttori di gara e arbitri,   la cui scadenza era fissata per il  31 gennaio 2024 ,  nella conversione in legge del decreto Milleproroghe  un emendamento approvato alla Camera  ha previsto un nuovo slittamento al 31 marzo 2024.

    Le novità per gli statuti di ASD e SSD

    Si ricorda che il mancato adeguamento comporta l'inammissibilità al Registro Nazionale delle Attività Sportive (R.A.S.D.) e la conseguente cancellazione d'ufficio. Anche i nuovi enti costituiti devono conformarsi a queste norme per essere ammessi al registro.

    Ricordiamo di seguito le principali novità riguardanti gli statuti di SD e SS

    • Attività Diverse dalle Istituzionali: ASD e SSD possono esercitare attività diverse da quelle istituzionali, se previste dallo statuto e se secondarie e strumentali rispetto alle attività principali. Le specifiche saranno definite da un provvedimento legislativo futuro.
    • Sponsorizzazioni, rapporti promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, e gestione di impianti sportivi sono escluse dai limiti delle attività diverse.
    • Distribuzione degli Utili: Deroga parziale al divieto di distribuzione degli utili per società e cooperative sportive dilettantistiche, che possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili all'aumento del capitale sociale o alla distribuzione di dividendi ai soci.
    • Per SSD che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi, la quota di utili distribuibili aumenta all'80%, previa autorizzazione della Commissione Europea.

    la procedura per l'Adeguamento  degli statuti  prevede in particolare:

    • Convocazione dell'Assemblea Straordinaria: Per approvare il nuovo statuto secondo i quorum previsti.
    • Registrazione all'Agenzia delle Entrate: Senza imposta di bollo né di registro.
    • Trasmissione del Nuovo Statuto: Alla Federazione Sportiva di appartenenza e al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

    Le associazioni di categoria hanno reso disponibili modelli di statuto già adeguati alla nuova normativa

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    730/2024: a cosa prestare attenzione per il lavoro sportivo

    Il lavoratori sportivi che nel corso dell'anno di imposta 2023 hanno percepito dei redditi, devono prestare particolare attenzione alla compilazione del Modello 730/2024 in ragione delle novità settore intervenute a partire dal 1 luglio 2023 (Dlgs n 36 del 28 febbraio 2021) per il settore dello sport.

    730/2024: a cosa prestare attenzione nel lavoro sportivo

    A seguito della riforma del lavoro sportivo, i compensi percepiti da lavoratori sportivi dilettanti, che fino al 30 giugno 2023 venivano qualificati come redditi diversi (art 67 comma 1 lett m) e art 69 TUIRS), dal 1 luglio 2023 sono qualificati, a seconda delle modalità di svolgimento, come redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.

    Questo fa si che, in corso d'anno sia cambiata la disciplina pertanto occorre prestare attenzione alla compilazione del Modello 730/2024.

    Pertanto, per le somme precepite entro il 30 giugno 2023, nel modello 730 quadro D (altri redditi che comprende anche i redditi diversi) va utilizzato il codice "12":

    • per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla Società Sport e Salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
    • per i compensi derivanti da rapporti di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera “N1” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2024 – Lavoro autonomo. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce “Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche e indennità di trasferta, ecc.”. 

    Mentre, per le somme percepite dal 1 luglio 2023 rientrando i compensi percepiti dai lavoratori sportivi tra i redditi di lavoro dipendente, o assimilato, o di lavoro autonomo, nel Modello 730 bisognerà provecedere rispettivamente:

    • compilando il quadro C indicando il codice "8" nei righi C1-C3 in caso di redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settoredel dilettantismo,
    • compilando il Quadro D, rigo D3 e codice "5" in caso di redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa.

    Modello 730/2024: i compensi da attività sportive dilettantistiche, indennità di trasferta e altri

    Dal 1 luglio 2023 per:

    • le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
    • i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

    si applica la disciplina prevista dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 , secondo la quale i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro, così come le retribuzioni percepite dagli atleti e dalle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico ai fini del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di 15.000 euro.

    In ogni caso, nel corso del 2023, per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l'importo complessivo annuo di 15.000 euro.

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    Lavoratori sportivi le istruzioni su NASPI e DISCOLL

    La Circolare INPS n. 67 del 20 maggio 2024 fornisce  le istruzioni operativa per l’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi professionisti e dilettanti, a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che  ha riformato le disposizioni sugli enti sportivi professionistici e dilettantistici, estendendo le tutele previdenziali, compresa l’assicurazione contro la disoccupazione, ai lavoratori sportivi. 

    Le disposizioni del decreto sono in vigore dal 1° luglio 2023.

    Di seguito le principali indicazioni 

    Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei lavoratori sportivi subordinati

    . Il decreto legislativo n. 36 del 2021 estende la NASpI ai lavoratori subordinati sportivi dal 1° luglio 2023, previa iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi,  a prescindere dal settore professionistico e dilettantistico in cui viene svolta l'attività

    L’indennità NASpI si applica ai lavoratori sportivi subordinati che soddisfano i requisiti di disoccupazione involontaria e contribuzione.

    L’importo è il 75% della retribuzione mensile, nel caso in cui sia pari o inferiore nel 2023 a 1352,19 euro e 

    pari o inferiore  fino a 1.425,21 euro per il 2024). 

    Nel caso in cui la retribuzione fosse superiore , va aggiunto il 25%  della differenza tra la retribuzione e  l'iporto massimo sopracitato 

    L’indennità massima mensile  complessiva  è di 1.550,42 euro per il 2024.

     La durata dell’indennità è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

    Si ricorda che in  precedenza, i lavoratori sportivi professionisti non beneficiavano delle tutele contro la disoccupazione. Per accedere alla NASpI, devono avere 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni.

    I lavoratori possono accedere alla NASpI per eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° luglio 2023.

    Indennità di disoccupazione DIS-COLL agli dilettanti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

    I lavoratori sportivi dilettanti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono iscritti alla Gestione separata e possono accedere alla DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione dal 1° luglio 2023. 

    Per l'accesso sono richiesti:

    • avere almeno un mese di contribuzione nella Gestione Separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del lavoro fino alla data di cessazione.
    •  essere iscritti alla Gestione Separata con decorrenza dal 1° luglio 2023.

    L’indennità è calcolata sul reddito medio mensile ed è pari al 75% del reddito medio mensile fino a 1.425,21 euro (per il 2024). 

    L’importo massimo mensile è di 1.550,42 euro per il 2024. 

    La durata della DIS-COLL è pari ai mesi di contribuzione accreditati, con un massimo di 12 mesi.

    Modalità di presentazione delle domande

    Le domande per NASpI e DIS-COLL devono essere presentate:

    1. in via telematica attraverso il sito dell’INPS, utilizzando la propria identità digitale (SPID, Carta di identità elettronica, Carta nazionale dei servizi), 
    2. oppure tramite gli Istituti di Patronato o
    3. tramite  il Contact Center multicanale dell’INPS.

    Indennità NASpI/DIS-COLL comunicazione redditi da lavoro sportivo dilettantistico

    I percettori di NASpI o DIS-COLL devono comunicare all’INPS il reddito annuo presunto derivante  attività lavoratoica autonoma subordinata o occasionale  nel caso di compensi che  superano 5.000 euro annui.

    Per la NASpI, la comunicazione è obbligatoria per qualsiasi tipo di attività lavorativa, mentre per la DIS-COLL è richiesta solo per attività autonoma o parasubordinata. 

    L’indennità è ridotta in base al reddito presunto comunicato. 

    Per ulteriori dettagli  sugli aspetti contributivi INPS rinvia al quanto comunicato con la circolare n 88 2023 

  • Riforma dello Sport

    Bonus contributi ASD/SSD minori: domande entro il 22 aprile

    E' apparso venerdì 8 marzo 2024 sul sito del Dipartimento per lo sport iDPCM con le modalità di applicazione del contributo economico  in favore delle associazioni e società  sportive dilettantistiche iscritte nel  RASD con ricavi non superiori complessivamente a euro 100.000, previsto dall’articolo 1, comma 28 lett. c) del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, correttivo della riforma dello sport 36/2021.

    Il contributo sarà commisurato   ai contributi previdenziali versati  per i compensi  erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 ai  lavoratori sportivi titolari di contratti  di collaborazione coordinata e continuativa.

    Contestualmente è stata attivata la piattaforma per le domande che possono essere inviate dal 11 marzo (ore 12.00) al 22 aprile a questo LINK

     Vediamo le principali indicazioni  fornite dal decreto.

    Bonus contributi INPS co.co.co sportivi 2023: requisiti ASD SSD

    Il d.lgs 120 2023 ha stanziato 8 milioni di euro per un contributo riservato alle ASD  e SSD minori nel passaggio previsto dalla riforma dello sport  per l'inquadramento dei lavoratori sportivi come  collaboratori  coordinati,  iscritti alla gestione separata

     Ai fini dell’accesso al contributo, dovranno sussistere i seguenti requisiti

    • a) essere una associazione sportiva dilettantistica (ASD) o società sportiva dilettantistica (SSD) iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 4 settembre 2023; la cancellazione dal Registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione;
    • b) non avere conseguito, nell’anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell’anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000,00 euro;
    • c) avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche, titolari di un rapporto di collaborazione  coordinata e continuativa, riferiti a compensi erogati, nei mesi da luglio a novembre 2023.

    Bonus ASD/SSD presentazione della domanda e documentazione

    Le ASD e le SSD che intendono presentare domanda per la corresponsione del contributo  devono utilizzare l’apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle  attività sportive dilettantistiche  RASD –  allegando la seguente documentazione:

    • copia bilancio o rendiconto dell’esercizio 2022 correlato dal verbale di approvazione da parte  dell’assemblea dei soci o associati, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche  con bilancio infrannuale, quello conclusosi nel corso del 2022; il Dipartimento per lo Sport, verificherà se l’anno sociale coincide con quello previsto nello statuto depositato all’interno del Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche;
    •  copia dei versamenti previdenziali effettuati nel periodo di riferimento, in virtù dei quali si richiede il contributo; il Dipartimento per lo Sport procederà poi a verificare presso l’INPS il corretto versamento dei detti contributi.

    Il dipartimento dello Sport precisa che l'ordine cronologico  di presentazione delle domande non influenza il diritto al bonus.

    Bonus ASD/SSD: limiti e modalità di pagamento

     Il Dipartimento per lo Sport, anche avvalendosi di Sport e Salute spa, verificherà la correttezza della  documentazione pervenuta e la spettanza del contributo 

     La concessione del contributo è, comunque, subordinata al rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE)  n. 1407/2013 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

    Il decreto precisa che l’elenco dei beneficiari del contributo, nonché l’importo del contributo concesso sarà pubblicato 

    • sul  sito istituzionale del Dipartimento per lo sport,  e
    • nella sezione pubblica del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

     L’erogazione avverrà, da parte del Dipartimento per lo Sport, sui conti correnti indicati dai beneficiari nella domanda.

  • Riforma dello Sport

    Contributi INPS sportivi subordinati: nuove istruzioni

    Inps ha pubblicato  la circolare 50  del 25 marzo 2024   con nuove indicazioni sul tema del trattamento previdenziale dei lavoratori sportivi dopo  le novità apportate dalla Riforma dello sport  d.lgs 36 2021 e correttivi.

    In particolare si ricorda che la normativa prevede l’applicazione della disciplina, “anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro” a tutti i  lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività (professionistico o dilettantistico).

    La circolare precisa la contribuzione a carico dei datori di lavoro e  fornisce le istruzioni per la regolarizzazione in Uniemens dei periodi pregressi con riferimento in particolare alla contribuzione per FIS e Fondo di Garanzia sulle  eccedenze oltre il massimale.

    Previdenza lavoratori sportivi subordinati: la contribuzione

    INPS ricorda  che le tipologie e la misura della  contribuzione a carico dei datori di lavoro :

    1.  per  l'assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    2.  per tutele relative agli assegni per il nucleo familiare (CUAF)  si applicano le  medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
    3. per l'indennità  Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mentre è escluso l’obbligo di versamento del contributo addizionale (e l’incremento del contributo addizionale), nonché del c.d. ticket di licenziamento.

    La circolare sottolinea inoltre  la norma di interpretazione autentica inserita in sede di correttivo-bis per la quale i lavoratori subordinati sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva che, per il 2024, è pari a 119.650,00 euro e a 383 euro giornalieri.

    Lavoratori sportivi subordinati: massimali contributivi 2024 e versamenti eccedenti

    Con decorrenza dal periodo di competenza luglio 2023,  dunque per la determinazione della base imponibile  si applica il  massimale di retribuzione ai fini contributivi già previste per il versamento del contributo IVS dovuto per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

    In particolare.

    1.  per i lavoratori sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, i contributi di malattia (2,22 per cento) e di maternità (0,46 per cento), il contributo ex CUAF (0,68 per cento) e il contributo NASpI (1,61 per cento) sono calcolati sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile  che, per l’anno 2024 è pari a 119.650,00 euro. 
    2. Per i lavoratori sportivi “vecchi iscritti”, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, le  contribuzioni sono calcolate sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312 che, per l’anno 2024, è pari a 383,00 euro.

    La circolare specifica che ai fini dell’anticipazione delle prestazioni, con successivo conguaglio, ai lavoratori sportivi, i datori di lavoro sono tenuti ad applicare la medesima disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all’AGO (circolare n. 88/2023) e devono tener conto, per il calcolo dell’indennità del limite giornaliero sopra indicato. 

    ATTENZIONE resta  obbligatorio il  versamento anche  per la quota eccedente il massimale contributivo:

    • della contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20 per cento) nelle ipotesi in cui il lavoratore sportivo maturi il TFR 
    • della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) (0,50 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti; 0,80 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti) .

    Sportivi subordinati: Uniemens contribuzione FIR e Fondo Garanzia

    La circolare 50 integra quanto già chiarito con la circolare n. 88/2023 , per  consentire il versamento della  contribuzione dovuta (FIS e Fondo di garanzia TFR) per le quote eccedenti il massimale contributivo  e segnala che  la procedura di calcolo è stata adeguata con decorrenza dal mese di competenza novembre 2023

    Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, versati per i mesi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro devono operare con un flusso di regolarizzazione sui periodi in cui sono stati esposti i codici “M048” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori – Sportivo settore dilettantistico”) o “M050” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzioni minori – Sportivo”), esponendo nella sezione <InfoAggCausaliContrib> gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi (cfr. la circolare n. 88/2023).

    A seguito di tale operazione, verranno restituite le somme relative alle contribuzioni “minori” versate ivi compresa la contribuzione relativa al Fondo di integrazione salariale.

    Si fa presente che la valorizzazione dei codici “M052” e “M039”  relativi alla contribuzione ai fini FIS da luglio 2023 a marzo 2024   può avvenire esclusivamente sulle denunce di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della circolare (quindi entro il 31 maggio 2024)

    Invece, per l’eventuale recupero degli stessi i contributi  versati per i periodi di competenza successivi a novembre 2023,i relativi importi versati e non dovuti devono essere restituiti tramite emissione di nota di rettifica.