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Elenco Revisori Federazioni Sportive: domande entro il 10 febbraio
Scade il 10 febbraio la manifestazione di interesse per l'elenco dei revisori delle federazioni sportive.
Ricordiamo che con un avviso il Dipartimento per lo sport informava del fatto che sta procedendo a raccogliere ed inserire in un apposito elenco le manifestazioni di interesse per l’incarico di Revisore contabile presso le:
- Federazioni sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate (DSA).
Vediamo come inscriversi, entro il 10 febbraio prossimo.
Elenco Revisori Federazioni Sportive: domande entro il 10.02
Allegati:In dettaglio, il comunicato invita gli interessati a presentare la propria manifestazione di interesse inviando una pec al seguente indirizzo:
entro le ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2025.
Viene specificato che il nuovo elenco sostituisce a tutti gli effetti quello precedente.
Pertanto, per quanto riguarda i professionisti già presenti nel precedente elenco, laddove interessati, dovranno ripresentare la propria candidatura ai sensi dell'avviso datato 14 gennaio e pubblicato sul sito del Dipartimento.
Esso evidenzia che l’inserimento del nominativo nell’elenco non determina alcun diritto, pretesa o affidamento in relazione alla nomina.
In sede di nomina a Revisore dei Conti è richiesta un’ulteriore e specifica autocertificazione in ordine all’assenza delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi rispetto alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Disciplina Sportiva Associata alla quale si riferisce l’eventuale nomina.
L’incarico di Revisore dei conti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate è conferito per lo svolgimento dell’attività prevista dalla normativa vigente in materia di revisione dei conti e dei regolamenti applicabili: scarica qui il modello.Per le altre info consulta la pagina preposta del Dipartimento dello Sport
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Il Decreto Sport e sostegno alunni con disabilità diventa legge
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.07.2024 n. 177 la Legge del 29 luglio 2024 n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
Il provvedimento si compone di 17 articoli suddivisi in 5 capi:
- CAPO I – MISURE IN MATERIA DI SPORT, DI LAVORO SPORTIVO E DELLA RELATIVA DISCIPLINA FISCALE
- CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
- CAPO III – DISPOSIZIONI URGENTI IN PER IL REGOLARE AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025
- CAPO IV – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA
Tra le novità previste, oltre alla previsione dell''insegnamento obbligatorio della lingua italiana per gli studenti stranieri, segnaliamo quelle previste dall'articolo 3 che rappresenta un passo avanti significativo per il settore sportivo in Italia, rendendo più agevole per i dipendenti pubblici partecipare alle attività sportive e fornendo un quadro più chiaro e trasparente per la gestione fiscale delle attività sportive e dei rimborsi per i volontari.
In particolare, una delle novità più significative riguarda i dipendenti pubblici che svolgono attività sportive. Prima di questa modifica, i dipendenti pubblici dovevano ottenere un'autorizzazione formale dalla loro amministrazione per poter svolgere prestazioni sportive. Questo processo era spesso lungo e complicato.
Con le nuove disposizioni, invece, i dipendenti pubblici possono ora svolgere queste attività semplicemente comunicandolo preventivamente alla loro amministrazione, purché il compenso annuale non superi i 5.000 euro.
Questo cambiamento semplifica notevolmente la partecipazione dei dipendenti pubblici alle attività sportive, riducendo la burocrazia e favorendo una maggiore flessibilità.
Chiarimenti fiscali sui Redditi da prestazioni sportive
Un altro aspetto importante è l'abrogazione di una specifica norma fiscale, il comma 2 dell'articolo 3 abroga una specifica disposizione del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). In passato, i redditi derivanti da prestazioni sportive non subordinate o continuative erano considerati redditi da lavoro autonomo. Questo poteva creare confusione fiscale e complicare la vita ai lavoratori sportivi.
Con l'abrogazione di questa norma, ora è più chiara la distinzione tra attività abituale e occasionale, senza cambiare le regole esistenti sui redditi da lavoro autonomo e diversi.
Più nel dettaglio, la norma abrogata è l'articolo 53, comma 2, lettera a), che qualificava come reddito di lavoro autonomo i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Prima dell'abrogazione, i redditi derivanti da attività sportive che non erano configurati come lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa erano considerati redditi da lavoro autonomo. Questo significava che gli sportivi dovevano dichiarare questi redditi secondo le regole fiscali applicabili al lavoro autonomo, con tutte le relative implicazioni burocratiche e fiscali.
Con l'abrogazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 53, si chiarisce che tali redditi non rientrano più automaticamente nella categoria del lavoro autonomo. La distinzione tra attività abituale e attività occasionale diventa più chiara:
- Attività Abituale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo abituale e continuativo, continueranno a essere considerate redditi di lavoro autonomo, ma con un quadro normativo più chiaro e meno confuso.
- Attività Occasionale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo occasionale e non continuativo, i redditi derivanti da tali attività non saranno più classificati automaticamente come redditi da lavoro autonomo, ma potrebbero rientrare nei redditi diversi.
Volontariato sportivo
Le modifiche toccano anche i volontari sportivi, che spesso prestano servizio senza compenso o con rimborsi spese.
Ora, è previsto che i volontari possano ricevere rimborsi forfettari fino a 400 euro al mese, a patto che le spese e le attività siano regolate dalle organizzazioni competenti.
Viene mantenuto il divieto di altre forme di remunerazione per tali prestazioni.
Inoltre, c'è un obbligo di comunicazione riguardo ai rimborsi, il che aiuta a mantenere la trasparenza e l'integrità delle attività di volontariato sportivo.
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Vincolo sportivo: proroga al 2025
La riforma dello sport, sancita dal D.lgs. n.36/2021 e dal D.lgs. n.163/2022, ha modificato profondamente il vincolo sportivo.
Dal 1° luglio 2023, il vincolo è stato eliminato per il settore professionistico seguendo le regole dettate dalle singole federazioni sportive. Fino al 1° luglio 2024, per il settore dilettantistico il vincolo avrebbe dovuto essere applicabile solo ai rinnovi dei tesseramenti esistenti, ed essere eliminato nelle nuove collaborazioni
Il D.L. n. 89/2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024, introduce ulteriori modifiche all'articolo 31 del D.Lgs. n. 36/2021.
In particolare, proroga di un anno, dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025, i termini per:
- l'abolizione del vincolo sportivo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità.
- l'abolizione del vincolo sportivo previsto dalla federazione sportiva nazionale o dalla disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.
Tutte le federazioni stanno adeguando in questo senso i propri regolamenti .
Il cambiamento intende consentire un passaggio graduale per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e alle società sportive dilettantistiche (SSD) alla nuova normativa che prevede di instaurare rapporti di lavoro annuali con diritto di recesso per l'atleta in qualsiasi momento.
A tutela delle associazioni e societa la riforma ha previsto il Premio di formazione tecnica a carico delle società che assumono per la prima volta giovani atleti di talento, destinato alle società che hanno contribuito alla sua preparazione ( vedi sotto i dettagli)
Vincolo sportivo: cos’è
Il vincolo sportivo è l' obbligo che un atleta assume al momento del tesseramento con una società sportiva, che lo lega a quella società per una durata prestabilita dalla federazione sportiva a cui la società è affiliata.
Questo vincolo impedisce all'atleta di tesserarsi contemporaneamente a enti della stessa federazione e intendeva garantire una certa stabilità alle società sportive, permettendo loro di pianificare gli investimenti e gli impegni sportivi. Inoltre, consente alle società di ottenere un riconoscimento economico per la formazione e lo sviluppo di giovani atleti talentuosi.
Prima della riforma, il vincolo sportivo era particolarmente controverso, soprattutto a livello dilettantistico. Mentre i professionisti avevano visto un'evoluzione della loro situazione contrattuale con il cd decreto Bosman, i dilettanti erano (sono , a seguito della proroga) ancora soggetti a lunghi rapporti obbligatori con le società sportive, con limitazione del diritto a spostarsi liberamente a causa del rapporto giuridico con l'associazione sportiva.
L’abolizione è giunta per i soli professionisti con il il decreto-legge PA-bis – convertito con L. n. 112/2023 – che all’art. 41, stabilisce che «a decorrere dal 1° luglio 2023, anche al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l’articolo 31, comma 1 del D.lgs. 36/2021 non si applica agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni».
Per i professionisti – al fine di mitigare le conseguenze di questa abolizione – il relativo termine era stato prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.
Vincolo sportivo e Premio di formazione tecnica
Per tutelare gli investimenti fatti dalle società sportive nella formazione degli atleti, la riforma ha introdotto il Premio di Formazione Tecnica.
Questo incentivo è destinato alle società che stipulano un nuovo contratto di lavoro con atleti alla loro prima esperienza lavorativa. Il premio è ripartito proporzionalmente tra le società dilettantistiche che hanno contribuito alla formazione dell'atleta.
Le modalità e i parametri per la determinazione del premio sono stabiliti dalle singole federazioni sportive .
Il termine previsto per l definizione delle regole era fissato al 31 dicembre 2023.
Proroga vincolo sportivo le dichiarazioni di Abodi e Gravina
Il ministero dello sport Abodi aveva anticipato qualche giorno fa la decisione del governo dichiarando che
"Preso atto dell’impatto di prima applicazione della norma, si è resa necessaria la proroga per garantire una graduale, ma definitiva, entrata in vigore della nuova disciplina, tesa a bilanciare gli interessi degli atleti con quelli delle associazioni e società sportive, dilettantistiche e professionistiche".
Un comunicato del dipartimento specifica che «A partire dalla prossima settimana, il Ministro inviterà le parti interessate a una serie di audizioni con il gruppo di lavoro tecnico presso i propri uffici, per affrontare e risolvere strutturalmente le problematiche relative al tema riscontrate in questi mesi, nell’ambito di un quadro complessivo che comprende anche l’apprendistato sportivo e i premi di formazione».
Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha sottolineato l'importanza della decisione per la tutela dei vivai del settore calcistico «La tutela dei vivai è una delle priorità della Figc perché rappresentano un asset fondamentale per lo sviluppo dell’intero movimento calcistico italiano. Per questo ringrazio l’intero Governo e il Ministro Abodi, nonché tutte le forze politiche che si sono dimostrate sensibili all’argomento, per aver accolto l’appello che ho lanciato non più tardi di una settimana fa nella richiesta di proroga di un anno sull’abolizione del cosiddetto vincolo sportivo, un provvedimento fondamentale che consente alle società che credono nei settori giovanili il tempo necessario per riorganizzare il proprio lavoro in ottica di valorizzazione dei giovani».
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Statuti ASD e SSD: adeguamento in scadenza il 30 giugno
La disciplina applicativa della riforma dello sport dilettantistico è stata piu volte rimaneggiata dopo il decreto legislativo 36 2021, attuativo della legge delega, i due decreti correttivi e vari provvedimenti di prassi , tra l'altro spesso non del tutto coordinati tra loro.
Anche il decreto "Anticipi" (DL 145 2023 convertito con modificazioni in legge 191 2023) collegato alla legge di bilancio, ha messo mano allo scadenzario degli adempimenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche con due proroghe in materia di
- termini per adeguamento degli statuti delle ASD e
- scadenza delle comunicazioni obbligatorie ai centri per l'impiego per direttori di gara e arbitri.
Ricordiamo le novità e vediamo il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sull'esenzione dall'imposta di Registro delle modifiche statutarie e le novita di cui tenere conto e la procedura
Adeguamento statuti ASD proroga termini ed esenzione imposta di registro
Per quanto riguarda l'adeguamento degli statuti delle ASD e SSD alle nuove prescrizioni del capo I d.lgs 36 2021 il termine fissato dall'art 7 comma 1 quater al 31 dicembre 2023 viene fatto slittare al 30 giugno 2024.
Si ricorda che ai fini dell’imposta di registro, l’articolo 12, comma 2-bis26, del citato d.lgs. n. 36 del 2021 stabiliva che le modifiche statutarie adottate entro la data normativamente prevista «sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto».
Con la circolare 3 del 17 febbraio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, oltre alle modifiche riguardanti gli elementi di cui all’articolo 727 del d.lgs. n. 36 del 2021, sono da ricomprendere nel regime di esenzione dall’imposta di registro anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal citato Capo I dello stesso decreto, riguardanti, in particolare:
– la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali (articolo 9);
– la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (articolo 11)
Se vuoi approfondire la tematica dell'adeguamento statutario ti consigliamo il webinar accreditato: Adeguamento Statuti Enti Sportivi. Relatori Marta Ranieri (notaia), Stefano Andreani e Fabio Romei (Dottori Commercialisti)
Per quanto riguarda invece le comunicazioni obbligatorie dei periodi di lavoro da luglio a dicembre 2023 di direttori di gara e arbitri, la cui scadenza era fissata per il 31 gennaio 2024 , nella conversione in legge del decreto Milleproroghe un emendamento approvato alla Camera ha previsto un nuovo slittamento al 31 marzo 2024.
Le novità per gli statuti di ASD e SSD
Si ricorda che il mancato adeguamento comporta l'inammissibilità al Registro Nazionale delle Attività Sportive (R.A.S.D.) e la conseguente cancellazione d'ufficio. Anche i nuovi enti costituiti devono conformarsi a queste norme per essere ammessi al registro.
Ricordiamo di seguito le principali novità riguardanti gli statuti di SD e SS
- Attività Diverse dalle Istituzionali: ASD e SSD possono esercitare attività diverse da quelle istituzionali, se previste dallo statuto e se secondarie e strumentali rispetto alle attività principali. Le specifiche saranno definite da un provvedimento legislativo futuro.
- Sponsorizzazioni, rapporti promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, e gestione di impianti sportivi sono escluse dai limiti delle attività diverse.
- Distribuzione degli Utili: Deroga parziale al divieto di distribuzione degli utili per società e cooperative sportive dilettantistiche, che possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili all'aumento del capitale sociale o alla distribuzione di dividendi ai soci.
- Per SSD che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi, la quota di utili distribuibili aumenta all'80%, previa autorizzazione della Commissione Europea.
la procedura per l'Adeguamento degli statuti prevede in particolare:
- Convocazione dell'Assemblea Straordinaria: Per approvare il nuovo statuto secondo i quorum previsti.
- Registrazione all'Agenzia delle Entrate: Senza imposta di bollo né di registro.
- Trasmissione del Nuovo Statuto: Alla Federazione Sportiva di appartenenza e al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Le associazioni di categoria hanno reso disponibili modelli di statuto già adeguati alla nuova normativa
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Istruttori e direttori sportivi: opzione ex Enpals in scadenza il 30 giugno
Con il messaggio INPS 1190 del 20 marzo 2024 sono state fornite le istruzioni per l'opzione di mantenimento del regime previdenziale del Fondo Lavoratori dello Spettacolo e per la regolarizzazione contributiva richiesta ai datori di lavoro /committenti dei lavoratori del settore sportivo
Si ricorda che la scelta del regime previdenziale è richiesta a
- istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere,
- direttori tecnici e istruttori presso società sportive già iscritte allo stesso Fondo
a seguito delle modifiche apportate con i decreti di riforma dello sport che prevedono per tutti i lavoratori sportivi iscrizione alla Gestione Separata se collaboratori o autonomi e al Fondo previdenziale lavoratori sportivi se subordinati
II termine per la comunicazione era stato inizialmente fissato al 31 dicembre ed è stato prorogato al 30 giugno 2024 dal decreto Milleproroghe convertito in legge 18 2024 .
In caso di mancato esercizio dell'opzione i lavoratori passano automaticamente alla nuova disciplina previdenziale prevista dal DLGS 36 2021 ovvero alla Gestione separata.
Di seguito le istruzioni operative INPS.
Istruttori e direttori tecnici sportivi: invio opzione per Fpls (Ex Enpals)
Il messaggio INPS precisava che la facoltà di opzione è esercitabile esclusivamente dagli assicurati che, alla data del 30 giugno 2023, risultavano da ultimo iscritti al FPLS in relazione alle predette qualifiche professionali.
L’opzione è esercitabile una sola volta, non è revocabile e produce effetti nei confronti di tutti i rapporti di lavoro in essere e di tutti quelli che si instaurino successivamente per le stesse attività
Per l'opzione è disponibile una specifica procedura telematica, sul sito inps.it accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di identità elettronica)
Va seguito il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare nella sezione “Strumenti” la voce “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; “Esercizio dell’opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello spettacolo”.
Al termine l’assicurato riceverà una conferma della scelta effettuata
Va anche ricordato che i lavoratori devono dare tempestivamente comunicazione al datore di lavoro dell'opzione esercitata e dell'accoglimento della richiesta da parte dell'INPS.
Uniemens da novembre e regolarizzazione luglio -ottobre 2023
Il messaggio fornisce quindi le precise indicazioni sulle comunicazioni Uniemens relative ai periodi di competenza a decorrere dal 1° novembre 2023 per :
- i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato nell’ambito del dilettantismo, e
- i lavoratori con un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico,
secondo le indicazioni fornite con le circolari n. 88/2023 e n. 154 del 3 dicembre 2014 e le precisazioni contenute nel messaggio n. 5327 del 14 agosto 2015.
REGOLARIZZAZIONE LUGLIO -OTTOBRE
L'istituto precisa infine le procedure specifiche di comunicazione
- per i periodi da luglio 2023 a ottobre 2023, per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive non optanti entro il 30 giugno 2024, iscritte al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi
- per i periodi di competenza decorrenti da luglio 2023, per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive che abbiano esercitato l’opzione per il mantenimento della iscrizione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo
Si specifica che le regolarizzazioni trasmesse entro il 30 settembre 2024 saranno definite al “Nuovo Recupero Crediti” senza aggravio di sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.
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Lavoratori sportivi le istruzioni su NASPI e DISCOLL
La Circolare INPS n. 67 del 20 maggio 2024 fornisce le istruzioni operativa per l’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi professionisti e dilettanti, a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha riformato le disposizioni sugli enti sportivi professionistici e dilettantistici, estendendo le tutele previdenziali, compresa l’assicurazione contro la disoccupazione, ai lavoratori sportivi.
Le disposizioni del decreto sono in vigore dal 1° luglio 2023.
Di seguito le principali indicazioni
Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei lavoratori sportivi subordinati
. Il decreto legislativo n. 36 del 2021 estende la NASpI ai lavoratori subordinati sportivi dal 1° luglio 2023, previa iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dal settore professionistico e dilettantistico in cui viene svolta l'attività
L’indennità NASpI si applica ai lavoratori sportivi subordinati che soddisfano i requisiti di disoccupazione involontaria e contribuzione.
L’importo è il 75% della retribuzione mensile, nel caso in cui sia pari o inferiore nel 2023 a 1352,19 euro e
pari o inferiore fino a 1.425,21 euro per il 2024).
Nel caso in cui la retribuzione fosse superiore , va aggiunto il 25% della differenza tra la retribuzione e l'iporto massimo sopracitato
L’indennità massima mensile complessiva è di 1.550,42 euro per il 2024.
La durata dell’indennità è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Si ricorda che in precedenza, i lavoratori sportivi professionisti non beneficiavano delle tutele contro la disoccupazione. Per accedere alla NASpI, devono avere 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni.
I lavoratori possono accedere alla NASpI per eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° luglio 2023.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL agli dilettanti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
I lavoratori sportivi dilettanti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono iscritti alla Gestione separata e possono accedere alla DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione dal 1° luglio 2023.
Per l'accesso sono richiesti:
- avere almeno un mese di contribuzione nella Gestione Separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del lavoro fino alla data di cessazione.
- essere iscritti alla Gestione Separata con decorrenza dal 1° luglio 2023.
L’indennità è calcolata sul reddito medio mensile ed è pari al 75% del reddito medio mensile fino a 1.425,21 euro (per il 2024).
L’importo massimo mensile è di 1.550,42 euro per il 2024.
La durata della DIS-COLL è pari ai mesi di contribuzione accreditati, con un massimo di 12 mesi.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande per NASpI e DIS-COLL devono essere presentate:
- in via telematica attraverso il sito dell’INPS, utilizzando la propria identità digitale (SPID, Carta di identità elettronica, Carta nazionale dei servizi),
- oppure tramite gli Istituti di Patronato o
- tramite il Contact Center multicanale dell’INPS.
Indennità NASpI/DIS-COLL comunicazione redditi da lavoro sportivo dilettantistico
I percettori di NASpI o DIS-COLL devono comunicare all’INPS il reddito annuo presunto derivante attività lavoratoica autonoma subordinata o occasionale nel caso di compensi che superano 5.000 euro annui.
Per la NASpI, la comunicazione è obbligatoria per qualsiasi tipo di attività lavorativa, mentre per la DIS-COLL è richiesta solo per attività autonoma o parasubordinata.
L’indennità è ridotta in base al reddito presunto comunicato.
Per ulteriori dettagli sugli aspetti contributivi INPS rinvia al quanto comunicato con la circolare n 88 2023
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Contributi INPS sportivi subordinati: nuove istruzioni
Inps ha pubblicato la circolare 50 del 25 marzo 2024 con nuove indicazioni sul tema del trattamento previdenziale dei lavoratori sportivi dopo le novità apportate dalla Riforma dello sport d.lgs 36 2021 e correttivi.
In particolare si ricorda che la normativa prevede l’applicazione della disciplina, “anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro” a tutti i lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività (professionistico o dilettantistico).
La circolare precisa la contribuzione a carico dei datori di lavoro e fornisce le istruzioni per la regolarizzazione in Uniemens dei periodi pregressi con riferimento in particolare alla contribuzione per FIS e Fondo di Garanzia sulle eccedenze oltre il massimale.
Previdenza lavoratori sportivi subordinati: la contribuzione
INPS ricorda che le tipologie e la misura della contribuzione a carico dei datori di lavoro :
- per l'assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- per tutele relative agli assegni per il nucleo familiare (CUAF) si applicano le medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
- per l'indennità Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mentre è escluso l’obbligo di versamento del contributo addizionale (e l’incremento del contributo addizionale), nonché del c.d. ticket di licenziamento.
La circolare sottolinea inoltre la norma di interpretazione autentica inserita in sede di correttivo-bis per la quale i lavoratori subordinati sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva che, per il 2024, è pari a 119.650,00 euro e a 383 euro giornalieri.
Lavoratori sportivi subordinati: massimali contributivi 2024 e versamenti eccedenti
Con decorrenza dal periodo di competenza luglio 2023, dunque per la determinazione della base imponibile si applica il massimale di retribuzione ai fini contributivi già previste per il versamento del contributo IVS dovuto per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
In particolare.
- per i lavoratori sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, i contributi di malattia (2,22 per cento) e di maternità (0,46 per cento), il contributo ex CUAF (0,68 per cento) e il contributo NASpI (1,61 per cento) sono calcolati sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile che, per l’anno 2024 è pari a 119.650,00 euro.
- Per i lavoratori sportivi “vecchi iscritti”, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, le contribuzioni sono calcolate sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312 che, per l’anno 2024, è pari a 383,00 euro.
La circolare specifica che ai fini dell’anticipazione delle prestazioni, con successivo conguaglio, ai lavoratori sportivi, i datori di lavoro sono tenuti ad applicare la medesima disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all’AGO (circolare n. 88/2023) e devono tener conto, per il calcolo dell’indennità del limite giornaliero sopra indicato.
ATTENZIONE resta obbligatorio il versamento anche per la quota eccedente il massimale contributivo:
- della contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20 per cento) nelle ipotesi in cui il lavoratore sportivo maturi il TFR
- della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) (0,50 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti; 0,80 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti) .
Sportivi subordinati: Uniemens contribuzione FIR e Fondo Garanzia
La circolare 50 integra quanto già chiarito con la circolare n. 88/2023 , per consentire il versamento della contribuzione dovuta (FIS e Fondo di garanzia TFR) per le quote eccedenti il massimale contributivo e segnala che la procedura di calcolo è stata adeguata con decorrenza dal mese di competenza novembre 2023
Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, versati per i mesi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro devono operare con un flusso di regolarizzazione sui periodi in cui sono stati esposti i codici “M048” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori – Sportivo settore dilettantistico”) o “M050” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzioni minori – Sportivo”), esponendo nella sezione <InfoAggCausaliContrib> gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi (cfr. la circolare n. 88/2023).
A seguito di tale operazione, verranno restituite le somme relative alle contribuzioni “minori” versate ivi compresa la contribuzione relativa al Fondo di integrazione salariale.
Si fa presente che la valorizzazione dei codici “M052” e “M039” relativi alla contribuzione ai fini FIS da luglio 2023 a marzo 2024 può avvenire esclusivamente sulle denunce di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della circolare (quindi entro il 31 maggio 2024)
Invece, per l’eventuale recupero degli stessi i contributi versati per i periodi di competenza successivi a novembre 2023,i relativi importi versati e non dovuti devono essere restituiti tramite emissione di nota di rettifica.