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Inail per il lavoro sportivo, scadenza 30 novembre
Pubblicata ieri la circolare INAIL 46 2023 datata 27.10, con tutte le istruzioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dopo la riforma dello sport entrata in vigore il 1 luglio 2023.d..lgs 36/2021 e successive modifiche)
La circolare riepiloga le principali novità in rapporto agli obblighi connessi con l'attività dell'istituto in particolare ricorda quali sono le categorie di lavoratori tutelati e quali esclusi , le modalità di calcolo dei premi assicurativi le scadenze degli adempimenti e si sofferma con specifiche istruzioni per
- i titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere non sportivo ma amministrativo gestionale e per
- i lavoratori subordinati nel settore dilettantistico
Lavoratori soggetti ai premi INAIL ed esclusi
Dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con versamento dei premi all'INAIL :
- i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico,
- i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato,
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e
- i prestatori di lavoro occasionale.
Sono esclusi invece
- i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria previstadall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 2895 e che sono pertanto assicurati con polizze private,
- gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari, anch’essi assicurati obbligatoriamente con polizze private
- i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestino in qualità di volontari lauori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio
- i lavoratori di cui al punto precedente, anche qualora l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo, preveda il versamento di un corrispettivo
- il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonchè gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, soggetti alla specifica disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza;
- i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera ex articolo 2222 del codice civile
Calcolo premi INAIL lavoro sportivo e indennità di inabilità
La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è pertanto quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico DPR 1124 1965 vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita.
Secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta,
Anche per quanto riguarda i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo-gestionale, la base imponibile da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail .
Per il calcolo dei premi assicurativi dovuti dai committenti di collaborazione coordinata e continuativa in base ai relativi compensi, valgono le istruzioni già fornite con la circolare Inail 11 aprile 2000, n. 32.
Scadenze INAIL sport dilettanti 2023
La circolare sottolinea che la novità della riforma riguarda i titolari di collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all’Inail dal 16 marzo 2000.
Quindi i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023:
- i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale
- o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico,
- non ancora titolari di codice ditta e posizioni assicurative
devono presentare la denuncia di iscrizione all’Inail con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.
L'istituto precisa che considerata l’incertezza in merito all’obbligo assicurativo chiarito soltanto con il recente decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre.
Entro il medesimo termine devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.
Invece i soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024.
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Agevolazioni per le EPS enti promozione sportiva: domande entro il 3.11
Il Dipartimento per lo sport con un avviso del 30 settembre informa della pubblicazione delle regole per la selezione di progetti finalizzati alla promozione della coesione sociale nello sport.
Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 3.014.160,00.
Sport e promozione coesione sociale: agevolazioni per le EPS
Si ricorda che la misura si propone di potenziare il ruolo sociale dello sport come veicolo di inclusione e coesione sociale.
L’obiettivo è affrontare e contrastare fenomeni quali il linguaggio e degli atteggiamenti basati sull'odio, il razzismo e la discriminazione nel contesto sportivo.
Parallelamente, si propone di promuovere l'attività sportiva aperta e accessibile a tutti, ponendo particolare attenzione alle persone con disabilità.
Essa si prefigge inoltre di garantire la protezione dei giovani praticanti sportivi e di superare ogni barriera che possa ostacolare la partecipazione dei bambini alle attività sportive.
I progetti dovranno prevedere interventi organici e trasversali a beneficio del benessere dei cittadini e della coesione nella comunità e la valorizzazione di reti che coinvolgano anche stakeholders quali enti locali, enti pubblici e del privato sociale deputati alla formazione e alla tutela delle giovani generazioni, associazioni di volontariato, cooperative, Comitati provinciali e regionali coinvolti, associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate allo stesso o a diverso EPS, centri educativi, inclusi i poli scolastici.
Sport e promozione coesione sociale: i beneficiari delle agevolazioni MIMIT
Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente:
- gli Enti di Promozione Sportiva (EPS),
- riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.
Ogni EPS può presentare una sola proposta progettuale.
Pertanto, in caso di presentazione di più domande, le stesse non saranno prese in considerazione.
Le associazioni o società sportive potranno aderire presentando progetti solo ed esclusivamente attraverso il proprio organismo affiliante.
Ai fini dell'avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di 24 mesi e comunque non inferiore a 12 mesi.
Non risulta necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2024.
Attenzione al fatto che la richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a € 200.000,00.
Sport e promozione coesione sociale: presenta la domanda entro il 3.11
La domanda di contributo per la realizzazione delle proposte progettuali deve essere compilata esclusivamente attraverso il formulario disponibile sul sito del Dipartimento per lo sport www.sport.governo.it.
Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo:
- [email protected],
- entro le ore 12.00 del giorno 3 novembre 2023,
- pena l’inammissibilità della domanda.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza e con modalit‡ diverse da quelle sopra indicate. La domanda di candidatura sar‡ costituita necessariamente da: • “Documentazione amministrativa” • “Documentazione tecnica ed economica
Per presentare domanda accedi qui e scarica tutta la documentazione necessaria.
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ASD e SSD: le differenze e le novità 2023
Associazioni e società sportive nell'area del dilettantismo sono state oggetto di recenti profonde modifiche con la recente riforma dello sport D. Lgs 36 2021 e decreti correttivi. Vediamo di seguito una sintesi delle caratteristiche comuni, le principali differenze e le novità dal 2023.
ASD le caratteristiche principali
Un’associazione sportiva dilettantistica (asd) è una organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune, cioè la gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica.
Se le ASD presentano specifiche caratteristiche e rispettano determinati obblighi normativi, sia nella fase di costituzione che di gestione, possono accedere a molteplici agevolazioni fiscali.
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Le società sportive dilettantistiche (ssd) si distinguono dalle asd per la forma giuridica: sono, infatti, una speciale categoria di società di capitali (srl o soc. coop.), caratterizzate dall’assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica.
Le ssd godono del medesimo regime fiscale di favore previsto per le asd, in presenza di alcuni requisiti statutari e di gestione.
I fattori che incidono sulla scelta di costituirsi come asd o come ssd sono principalmente:
- la dimensione dell’associazione,
- l’organizzazione e la gestione,
- il rischio d’impresa e l’autonomia patrimoniale.
ASD, SSD: le differenze
TABELLA ASD
SSD
Ente non commerciale di tipo associativo
Società di capitali (srl o soc. coop.)
Finalità di promozione sportiva dilettantistica
Finalità di promozione sportiva dilettantistica
Senza scopo di lucro
Senza scopo di lucro
Responsabilità patrimoniale dei soggetti che
agiscono in nome e per conto dell'associazione
Autonomia patrimoniale e responsabilità dei soci
limitata al capitale conferito
Organizzazione e partecipazione democratica
all'amministrazione e alla gestione
Organizzazione e partecipazione capitalistica
all'amministrazione e alla gestione
ASD – SSD e riconoscimento dal CONI
Entrambe le ASD e SSD devono ottenere il riconoscimento sportivo dal CONI per godere delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste.
Tale riconoscimento si sostanzia nell'iscrizione in un apposito registro informatico, per il tramite di FNS ( Federazioni Sportive nazionali), Discipline sportive associate) o EPS (Enti di promozione sportiva), a cui l'asd o la ssd sono affiliate, a loro volta riconosciuti dal CONI.
Il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.
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ASD, SSD, nuovo registro RAS e adeguamento statuti
Il Dlgs 39/2021 ha introdotto il Registro delle Attività Sportive (RAS), on line a far data dal 31/08/2022, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il tramite di Sport e Salute spa.
Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a) di tale decreto, le asd/ssd, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA), Enti di Promozione Sportiva (EPS), devono svolgere, senza scopo di lucro, attività sportiva dilettantistica, formativa, didattica, di preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai fini dell'iscrizione al RAS (e relativo mantenimento), condizione necessaria per accedere ai benefici fiscali e non previsti.
Lo statuto delle asd/ssd che intendono iscriversi al RAS (e mantenere tale iscrizione) deve espressamente prevedere l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica, formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 7, co.1, lett. b), Dlgs 36/2021 ).
L'art. 9, co. 1, Dlgs 36/2021, prevede che i sodalizi sportivi dilettantistici possono esercitare attività diverse da quelle principali, sportive, a condizione che lo statuto lo consenta e che abbiano carattere straordinario e strumentale rispetto all'attività principale.
Si tratta sostanzialmente di attività di carattere commerciale e strutturalmente connesse e funzionali allo svolgimento della pratica sportiva, essenziali al fine di recuperare le risorse finanziarie necessarie.
Le attività secondarie rispetto a quella principale vengono misurate in base all'applicazione di parametri di cui al decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, ovvero le attività diverse si considerano secondarie, rispetto alle attività principali, qualora, in ciascun esercizio, ricorra (almeno) una delle seguenti condizioni:
1. i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente;
2. i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente.
Nel computo di cui sopra non sono comprese le entrate derivanti da sponsorizzazioni, rapporti pubblicitari, cessioni di diritti e indennità relativi agli atleti, e da gestioni di impianti e strutture (art. 9, co. 1-bis, Dlgs 36/2021).
Le ulteriori clausole che devono essere presenti nello statuto di sodalizi sportivi dilettantistici, ai fini della iscrizione al RAS, riguardano il divieto di distribuzione di lucro e le incompatibilità a carico degli amministratori di asd/ssd.
Art. 11, Dlgs 36/2021 – E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA, EPS.
Art. 8, co. 2, Dlgs 36/2021 – E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
La mancata conformità degli statuti comporterebbe la non iscrivibilità al RAS per gli enti di nuova costituzione o la cancellazione per quelli già costituiti. Per gli enti già costituiti l'adeguamento degli statuti sarebbe fissato al 31/12/2023. Il mancato rispetto delle soglie quantitative, relative alle attività secondarie e strumentali per 2 esercizi consecutivi comporterebbe la cancellazione dal RAS.
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Decreto PA, Sport, Lavoro e Giubileo convertito in legge: il testo coordinato
E' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 16 agosto 2023 la legge del 10.08.2023 n. 112 di conversione del decreto legge n. 75 del 22.06.2023 contenente "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025".
Il provvedimento,entrato in vigore dal 23 giugno, era dedicato in buona parte a disposizioni di riorganizzazione e potenziamento del personale delle pubbliche amministrazioni, soprattutto Ministeri e Agenzie nazionali ma interviene inoltre con novità fiscali e procedurali per le attività sportive, oltre che con finanziamenti per periodi di nuova cassa integrazione in deroga e per attività di digitalizzazione e comunicazione nell'ambito del Giubileo 2025.
Vediamo piu in dettaglio le misure riguardanti i diversi settori di intervento e le principali novità della conversione in legge
Pubblica amministrazione: assunzioni, incentivi e riorganizzazione
Il decreto legge contiene:
- disposizioni in materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la modifica dell’assetto organizzativo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per l’assorbimento delle competenze già attribuite all’Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL);
- stanziamento di 50 milioni di euro per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali;
- l’incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute;
- disposizioni sull’Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
- l’estinzione delle società partecipate dall’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI);
- norme in materia di Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro tumori;
- indennità aggiuntive e aumento dell’organico per la dirigenza penitenziaria;
- il rinvio del termine, attualmente previsto nel 30 giugno 2023, a partire dal quale si applica alle impugnazioni il nuovo “rito cartolare” introdotto dalla riforma “Cartabia”;
- la velocizzazione delle procedure concorsuali per il personale docente, in attuazione di quanto previsto dal PNRR;
- assunzioni a tempo determinato (anche attraverso agenzie di somministrazione), per la durata di un anno, di 30 unità da inquadrare nel profilo di funzionario, per supportare le Prefetture delle province interessate dagli eventi alluvionali.
Attività Sportive
- la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito;
- norme sui giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti, che dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l’inizio di quello successivo;
- l’eliminazione dell’applicabilità alle società dilettantistiche delle (future) norme di giustizia sportiva relative ai provvedimenti per l’ammissione ai campionati;
- la previsione per le società sportive professionistiche a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato;
- un credito d’imposta, per l'anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali del settore sportivo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie;
- un’esenzione dall’IVA (anche) per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive;
- la reintroduzione del vincolo sportivo per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche.
Cassa integrazione straordinaria e Giubileo
- stanziamento di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023 per ulteriori periodi di cassa integrazione straordinaria in deroga per aziende di rilevanza strategica nazionale che non hanno concluso i processi di riorganizzazione stabiliti con rappresentanze sindacali e Ministero del lavoro;
- 7.630 mila euro sono destinati alla realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e all'accoglienza dei pellegrini.
AGGIORNAMENTO 17 AGOSTO 2023
Decreto 75 2023 convertito in legge
Di particolare rilevanza nella conversione in legge:
- la proroga fino al 30 settembre del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive
- la conferma dell’esenzione IVA per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva, rese nei confronti di persone che “esercitano sport o educazione fisica”, da parte degli enti no profit comprese ASD e SSD .
- la possibilità di delega alle operazioni di vendita da parte del giudice, senza particolari motivazioni, a un professionista iscritto nell’elenco degli abilitati di altro circondario del distretto di Corte d’appello di appartenenza.
Si confermano anche
- le ulteriori settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in deroga per le aziende che impiegano da 1000 dipendenti da utilizzare entro il 31.12.2023 e
- l'abrogazione dell'equiparazione automatica degli ordini professionali a enti della pubblica amministrazione.
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Riforma del lavoro sportivo: sintesi e dubbi dei CDL
Con l'approfondimento pubblicato il 27 giugno 2023 la Fondazione studi dei consulenti del lavoro analizza l'imminente riforma del lavoro sportivo d.lgs 36 2022. che dovrebbe entrare in vigore il primo luglio. Il documento ripercorre l'iter normativo, ancora in corso, che riguarda in particolare l'inquadramento degli sportivi dilettanti e il loro trattamento fiscale e previdenziale impattando in modo rilevante sull'attività delle decine di migliaia di ASD e SSD attivi sul territorio nazionale
Nella sua analisi la Fondazione valorizza alcuni aspetti ma evidenzia anche alcuni punti critici o dubbi per i quali si attende l'annunciato ulteriore decreto correttivo della riforma contenuta nel
Ma andiamo con ordine e vediamo di seguito i principali punti messi in evidenza dal documento dei Consulenti del lavoro.
Lavoratori sportivi chi sono? e quanti?
Il documento sottolinea innanzitutto che la platea degli interessati non sembra essere chiara neppure agli enti preposti, infatti secondo quanto riferisce il Ministro dello Sport:
- la riforma dovrebbe coinvolgere una platea di circa 500mila soggetti, in massima parte detentori di compensi inferiori a cinquemila euro all’anno, mentre
- il CONI riporta sul proprio sito un numero di 1,4 milioni di operatori del settore con 140mila fra ASD e SSD affiliate a uno o più organismi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
In ogni caso con la riforma sono considerati lavoratori sportivi: atleti, allenatori, tecnici,direttori di gara e tutti coloro che svolgono, dietro corrispettivo, mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici dei singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativo-gestionali .
I volontari che collaborano con ASD e SSD non possono percepire compensi ma solo rimborsi spese
Si specifica inoltre che l’attività sportiva può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo, anche nella
forma della collaborazione coordinata e continuativa, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce la non applicazione della presunzione di subordinazione alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle Associazioni (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) e agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI
Nell’ambito del lavoro sportivo non è ammesso l’utilizzo del contratto di lavoro occasionale telematico PrestO (DL 50 2017).
Lavoro sportivo e contributi previdenziali
L'approfondimento dei CDL ricorda inoltre che la riforma ridefinisce il trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.
Quindi tutti i lavoratori sportivi subordinati e autonomi a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, saranno iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell’INPS, che assume ora la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
Le aliquote contributive per i subordinati si allineano a quelle degli altri lavoratori prevedendo
- aliquota IVS pari al 33%
- contributi per indennità NASpI, CUAF, Malattia e Maternità (4,97%) con massimale giornaliero pari ad €120
Per i consulenti è invece da escludersi la contribuzione al Fondo di Garanzia TFR (0,20%), così come quella al Fondo d’Integrazione Salariale (FIS).
la contribuzione aggiuntiva NASpI pari all’1,40% non si applica nei contratti a tempo determinato mentre la contribuzione di malattia e Non è dovuto il ticket di ingresso NASpI in caso di licenziamento.
Fino a 5.000 euro il reddito non è soggetto a contribuzione previdenziale
Sulla parte eccedente, l’aliquota totale per i co.co.co. (per due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore) sarà pari al 25% + 2,03% di contributi minori “assistenziali”, mentre per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota resta al 24%.
Da ricordare anche che si prevede una ulteriore agevolazione fino al 31/12/2027 per cui base imponibile è ridotta del 50%.
Anche i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale, soggetti alle aliquote ordinarie della Gestione separata (35,03% / 24%), godranno della medesima agevolazione sia in fatto di soglia di esenzione fino a 5.000 euro che – fino al 31/12/2027 – dell’abbattimento del 50% dell’imponibile previdenziale.
Il documento sottolinea che : non è ancora stato precisato se i compensi percepiti dai collaboratori nel settore dilettantistico nel primo semestre del 2023 facciano cumulo con quanto verrà da essi percepito a partire dal 1° luglio 2023, ai fini della soglia dei 5.000 euro di esenzione contributiva.
Si attendono chiarimenti su questo e anche sul fatto che tale soglia rimanga separata e distinta dal limite di 5.000 euro, previsto per prestatori di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 Codice civile ai fini dell'iscrizioine alla Gestione separata INPS.
Lavoro sportivo e assicurazione INAIL
I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti a obbligo assicurativo INAIL anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.
La Fondazione Studi rimarca che sarà necessario prevedere una differenziazione delle tariffe di premio, sulla base delle caratteristiche insite in ogni attività, che hanno livelli di esposizione al rischio assai differenti fra loro ( si porta l'esempio del diverso livello di rischio tra gioco degli scacchi e paracadutismo ).
Adempimenti datori di lavoro sportivo
La riforma dello sport prevede anche per i collaboratori del settore dilettantistico che la tenuta del Libro unico del lavoro (art. 28) e la trasmissione della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e contributi (modello UniEMens, art. 35 co.8- quinquies) si possano facoltativamente espletare anche tramite le funzionalità telematiche del RAS,
Secondo il D.P.C.M. o Decreto Interministeriale fra Sport e Ministero del Lavoro atteso entro il 1 luglio si prevede inoltre che l’iscrizione al LUL possa avvenire in un’unica soluzione, entro la fine di ciascun anno in cui la prestazione si è svolta, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
I Consulenti ritengono che nel silenzio della norma,l ’operatività al RAS in riferimento all’inserimento dei dati per la tenuta del LUL, nonché per gli invii degli UniLav, sarà riservata ai datori di lavoro e agli intermediari riconosciuti ex L. n. 12/1979. L’art. 28 comma 4 già nella sua versione originaria precisava, inoltre, che solo nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000 non vi sarà obbligo tassativo di emissione del prospetto paga.
Per ulteriori dettagli vedi QUI IL TESTO INTEGRALE DELL'APPROFONDIMENTO
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Riforma dello sport: riepilogo delle novità
Viene pubblicato in GU n 144 del 22 giugno il Decreto legge n 75 con disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, che entra in vigore oggi 23 giugno.
Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno, contiene anche misure sulle plusvalenze per le società sportive professionistiche e in materia di credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo.
In proposito si segnala il Capo III del decreto con gli articoli dal n 33 al n 41 con tutte le misure sullo sport.
Di rilievo la novità sulle plusvalenze delle società sportive dilettantistiche di cui all'art 33 che al comma 1 lett b) che prevede:
"Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata."
Ricordiamo che il comunicato del governo datato 15 giugno specifica che in tema di sport il DL n 75/2023 introduce:
- la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito;
- norme sui giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti, che dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l’inizio di quello successivo;
- l’eliminazione dell’applicabilità alle società dilettantistiche delle (future) norme di giustizia sportiva relative ai provvedimenti per l’ammissione ai campionati;
- la previsione per le società sportive professionistiche a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato;
- un credito d’imposta, per l'anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie;
- un’esenzione dall’IVA (anche) per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive;
- la reintroduzione del vincolo sportivo per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche.
Sempre in materia di sport il comunicato stampa dell'8 giugno del Dipartimento dello Sport riepilogava come segue le misure contenute nella bozza di decreto correttivo alla riforma dello sport che entrerà in vigore dal 1 luglio. Tra le novità vengono segnalate le seguenti:
- le semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo, con norme che disciplinano le comunicazioni al centro dell’impiego e la tenuta del libro unico del lavoro, da effettuare anche attraverso il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche le cui implementazioni saranno disciplinate nel pieno rispetto degli obblighi di legge con un decreto interministeriale da emanare entro il 1° luglio; tale registro potrà consentire ad associazioni e società sportive dilettantistiche di inserire, tramite interfaccia web, i dati dei collaboratori sportivi che saranno disponibili per tutti gli enti competenti;
- il registro verrà dotato di ulteriori funzioni: gli uffici dei due ministeri sono al lavoro per assicurare il rispetto dei tempi previsti per i primi adempimenti;
- le norme specifiche per i giudici di gara, per quali il rapporto di lavoro potrà essere attivato tramite convocazione o designazione dell’organismo sportivo;
- le norme specifiche per i dipendenti pubblici, con la previsione di un meccanismo di silenzio assenso per il rilascio dell’autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva retribuita (extra orario di lavoro), mentre, in caso di attività non retribuita, sarà sufficiente una comunicazione al datore di lavoro;
- la maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico, con l’innalzamento a 24 ore settimanali del limite previsto per mantenere la presunzione di lavoro autonomo;
- il sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina che consente agli appartenenti al club paralimpico di partecipare a competizioni e ad allenamenti con un permesso speciale retribuito, senza richiedere quindi ferie e conservando il posto di lavoro con rimborso degli oneri sostenuti dal datore di lavoro;
- l’abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo, sia nel dilettantismo; l’intervento in tema di Irap con la previsione, per il mondo del dilettantismo, che non concorrono a determinarne la base imponibile i corrispettivi inferiori fino a 85mila euro;
- la previsione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, da istituire di concerto con il Ministero del Lavoro, con compiti di promozione di iniziative di monitoraggio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Concludendo ricordiamo che il Consiglio dei Ministri del 31 maggio aveva approvato un decreto in esame preliminare che introduceva disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Leggi anche: Riforma dello sport: in arrivo emendamenti dei Commercialisti per un riepilogo dell'iter di questa riforma e dell'apporto dei Commercialisti.
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Sport di tutti 2023: nuovi fondi per ASD, SSD
il Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute hanno resto disponibili 4 Avvisi pubblici rivolti ad ASD/SSD, ETS di ambito sportivo e Comuni per progetti di diffusione dello sport come contributo alla inclusione sociale . In particolare gli ambii di intervento sono
- iniziative in quartieri cittadini carenti di strutture sportive
- rivolte in particolare categorie a forte disagio sociale e a rischio emarginazione
- progetti di inclusione negli istituti di pena, anche minorili,
- sistemazione di aree attrezzate per l’attività motoria nei parchi urbani.
I progetti dovranno garantire attività sportive gratuite per un niumero minimo di partecipanti a fronte di contributi a fondo perduto fino a 30mila euro per ciascuno). Godranno di valutazione aggiuntiva gli inerventi realizzati in collaborazione con altre associazioni o enti locali e che propongano anche attività extrasportive coerenti
L'importo complessivo messo a disposizione del Dipartimento per lo Sport è pari a oltre 13 milioni di euro.
Le domande vanno inviate tramite l'apposita piattaforma dal 24 febbraio al 24 marzo 2023, previa registrazione e crezione di un account personale e compilazione del formulario online di presentazione del progetto
Vediamo nei paragrafi seguenti in dettaglio cosa prevedono gli avvisi (allegati in fondo all'articolo)
Sport di tutti 2023 – Quartieri
Le risorse stanziate per questo avviso ammontano a € 3.778.875,00 e sono destinate alla costituzione di Presidi sportivi educativi al servizio della comunità grazie all’alleanza tra sistema sportivo, terzo settore e Istituzioni Scolastiche.
I progetti dovranno riguardare aree di disagio sociale e periferie urbane a rischio emarginazione, povertà educativa e criminalità, con un alto indice di vulnerabilità sociale e materiale e dovranno costituire centri di riferimento e aggregazione sul territorio, con lo svolgimento di
- attività sportive ed educative gratuite per bambini/e ragazzi/e, donne/uomini e persone over 65
- doposcuola pomeridiani e attività di laboratorio per i bambini
- campi estivi per attività sportiva durante il periodo di chiusura delle scuole
- Incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita e i valori educativi dello sport per le famiglie e tutta la comunità
- Attività finalizzate all'inclusione di bambini/e e ragazzi/e con disabilità
Il finanziamento per ogni singolo progetto potrà arrivare a : €100.000,00.
Sport di tutti: Inclusione
Con l'Avviso si intendono finanziare progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base che lavora con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali, quali:
– prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili, quali quelle da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove dipendenze digitali, disturbi alimentari (anche presso centri di recupero);
– contrasto alla povertà educativa e il rischio criminalità;
– prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica;
– sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere.
Le risorse programmate messe a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, sono pari a € 2.406.410,00.
Ogni progetto presentato da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovrà garantire:
- • lo svolgimento di attività sportiva gratuita, per almeno 2 ore a settimana, in favore dei beneficiari per almeno 24 mesi; con attività sportive destinate a beneficiari in età scolare svolte in orario extracurricolare
- • il coinvolgimento di mimino 50 (cinquanta) beneficiari,
Nella valutazione dei progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo, si darà preferenza ai progetti che oltre all’attività sportiva prevedano:
- • azioni di valorizzazione di attività extra sportive aggiuntive, (es. centri estivi, doposcuola pomeridiano);
- • la collaborazione con altri soggetti (quali altre ASD/SD e servizi sociali degli Enti Locali, strutture di recupero, Istituzioni scolastiche e universitarie, Enti ospedalieri, ecc.).
Sport di tutti 2023 – Carceri
L'Avviso "Carceri" è rivolto a ASD/SSD e ETS di ambito sportivo per il sostegno di progetti volti alla pratica dell’attività motoria, sportiva e formativa negli Istituti penitenziari per adulti e
negli istituti penali per i minorenni.
I progetti dovranno creare attraverso la pratica dell’attività sportiva, percorsi di sostegno e di recupero dei soggetti fragili inseriti in contesti difficili, maggiormente esposti a rischio di devianza ed emarginazione.
Inoltre dovranno essere occasone per fornire competenze di ambito sportivo, educativo e socio-psico-pedagogico al personale dell’amministrazione penitenziaria, ai detenuti e agli operatori
L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività previste dai protocolli d’Intesa sottoscritti con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.
Il finanziamento per ogni singolo progetto può arrivare a
- € 20.000, per la linea Adulti e
- € 15.000,00 per la linea Minorenni.
Le risorse complessive a disposizione ammontano a 3 milioni di euro.
Sport di tutti 2023 – Parchi comunali
Infine, l'avviso riguardante i Parchi è rivolto ai Comuni
Si prevede l'erogazione di contributi economici per la creazione di nuove aree attrezzate nei parchi in cofinanziamento, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento dell’attività sportiva all’aperto.
I Comuni interessati alla realizzazione del Progetto dovranno prevedere l’affidamento delle aree attrezzate per un minimo di due annualità ad una Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica del territorio, le quali dovranno assicurare la manutenzione delle aree in cambio dell’uso esclusivo delle stesse in alcune fasce orarie dei giorni della settimana stabilite in accordo con il Comune.
Nelle aree selezionate dovranno essere installate attrezzature per un valore massimo di:
- MODELLO PROGETTUALE SMALL – Importo massimo comprensivo di fornitura, trasporto, installazione e personalizzazione – € 5.000
- MODELLO PROGETTUALE MEDIUM – Importo massimo € 30.000
- MODELLO PROGETTUALE LARGE – Importo massimo – € 35.000.
L'importo stanziato a questo fine ammonta a 4 milioni di euro di cui € 3.300.00,00 per l’approvvigionamento e l’installazione delle attrezzature e € 700.000,00 per l’allestimento e l’attivazione.
Per poter presentare la propria candidatura, i Comuni dovranno mettere a disposizione un’area, all’interno del proprio territorio comunale, avente le seguenti caratteristiche:
- avere dimensioni di almeno 300 mq in area pianeggiante;
- essere interna ad un parco pubblico urbano o una spiaggia di proprietà e nella completa disponibilità del Comune proponente;
- essere priva di barriere architettoniche;
- essere dotata di un impianto di illuminazione funzionante che permetta lo sfruttamento dell’area attrezzata anche in orario serale;
- essere compatibile a livello urbanistico e ambientale alla tipologia di fornitura proposta nell’ambito del Progetto.