• Riforma dello Sport

    Certificazione unica lavoratori sportivi 2024: esempi e novità

    L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 8253 del 15.01.2024, ha approvato il modello della Certificazione Unica 2024 relativa al periodo d’imposta 2023 e le relative istruzioni.  Anche gli enti sportivi dilettantistici, quali sostituti di imposta, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 18.03.2024, le CU in cui vengono riportati i dati fiscali e previdenziali, relativi ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.

    Si segnala che l'Agenzia ha anche comunicato aggiornamenti delle istruzioni, che riguardano anche il lavoro sportivo e un chiarimento sulla scadenza  del 31 ottobre per le CU contenenti solo redditi di lavoro autonomo.

     Vediamo di seguito le novità e alcuni esempi di compilazione.

    Certificazione Unica aggiornamento istruzioni e possibile rinvio per gli autonomi

    Con la  risoluzione 13 del 4 marzo l'agenzia delle entrate in risposta a dubbi emersi tra gli operatori a seguito della disponibilità della dichiarazione precompilata anche per i lavoratori autonomi,   ha specificato che  malgrado  l'articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR n. 322/98 preveda un diverso termine per le certificazioni che includono solo redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione dei redditi precompilata, eccezionalmente le CU con redditi di lavoro autonomo e provvigioni   possono anche  essere trasmesse elettronicamente il  31 ottobre.

    Inoltre si segnalano alcuni aggiornamenti alle istruzioni di compilazione rilasciate dall'amministrazione finanziaria nel mese di febbraio 2024:

    • alla pagina 25, alla diciassettesima riga, dopo la parola “giorni.” inserire il seguente periodo “Nel caso in cui siano certificati redditi derivanti da lavoro sportivo, riportare nel punto 6 il numero dei giorni anche nella ipotesi in cui tali redditi siano di importo inferiore a 15.000 euro. In questo caso nessun importo verrà indicato nei punti 1 e/o 2 in quanto la loro indicazione verrà evidenziata nei soli campi 781, 782, 784 e 785.”; 
    • alla pagina 51, alla nona riga, dopo le parole “15.000 euro.” inserire il seguente periodo “Si precisa che nel caso in cui il sostituto conguagli redditi derivanti da altri rapporti di lavoro sportivo, quest’ultimo dovrà riportare tali redditi nei punti 781, 784, 782 e 785.” 7 febbraio 2024 Istruzioni;
    • alla pagina 18, alla ventottesima riga, modificare “del codice” con “dei codici”; 
    • alla pagina 18, alla ventottesima riga, dopo “N” inserire “o N1”; 
    • alla pagina 11, alla trentaquattresima riga il periodo “1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190” è sostituito con il seguente “3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 e dell’art. 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228”; 
    • alla pagina 51, alla quinta riga, dopo la parola “ordinaria” inserire il seguente periodo “da riportare nei punti 1e/o 2”; 

    Vediamo di seguito alcuni  esempi di compilazione

    Esempi di compilazione – compensi 1° semestre 2023

    a)  Esempio di CU rilasciata al collaboratore sportivo che non ha superato il limite dei 10.000 euro (1.000 euro)

    Nel campo 1 – “Causale” va indicato il codice che corrisponde al pagamento effettuato, in questo caso N1 – indennità di trasferta, rimborso forfettario di spese, premi e compensi erogati fino al 30.06.2023 nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche 

    Occorre poi indicare i seguenti elementi informativi:

    PUNTO

    CONTENUTO

     

    4

    va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto, che non ha concorso a formare il reddito in quanto inferiore ad euro 10.000,00[1]. L’importo deve essere inoltre riportato nel successivo punto 7

    6

    va indicato il codice 22 – redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito

     

    7

    va ripetuto l’importo indicato nel punto 4 ovvero somme che, ai sensi dell’art. 69, comma 2, del TUIR, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta

    [1] ai sensi dell’art. 69, comma 2 del TUIR.

    b) Esempio CU rilasciata al collaboratore sportivo che ha superato il limite dei 10.000 euro residente a Roma

    Si vede ora il caso in cui viene corrisposto un compenso complessivo nel corso dell’anno pari a euro 11.000,00, ripartito come segue:

    • Importo esente                                       € 10.000,00
    • Importo imponibile                            €   1.000,00 
    • Ritenuta Irpef 23%                €      230,00
    • Ritenuta add. regionale (Lazio) 1,73%        €        17,30
    • Ritenuta add. comunale (Roma) 0,90%        €          9,00
    • Netto corrisposto         € 10.743,70

    La compilazione sarà la seguente:

    CU 2024 lavoro sportivo – Esempi di compilazione II semestre 2023

    a) Esempio CU rilasciata per compenso occasionale in ambito sportivo che non prevede soglie di esenzione

    Ad un lavoratore autonomo occasionale  è stato corrisposto nel 2° semestre 2023 un compenso pari a euro 1.000,00.

    Al punto 1 va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato, ossia N2 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di un contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D. Lgs. 36/2021 (art. 53, comma 2, lett. a del TUIR).

    PUNTO

    CONTENUTO

    4

    va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto

    8

    va indicato l’imponibile, che nel nostro caso corrisponde all’importo indicato nel punto 4

    9

    va indicato l’importo delle ritenute d’acconto operate nell’anno (ritenuta Irpef del 20%)

    b) Esempio CU rilasciata a professionista in regime forfetario

    Un soggetto forfettario presenta la seguente situazione:

        compenso corrisposto nel corso dell’anno pari ad euro 1.000,00;

        imposta di bollo addebitata al cliente per euro 2,00; 

        rivalsa 4% INPS gestione separata addebitato al cliente di euro 40,00.

    ATTENZIONE può essere opportuno non addebitare al cliente la rivalsa INPS del 4% fino a quando il professionista non abbia superato la soglia di esenzione contributiva di € 5.000,00.

  • Riforma dello Sport

    Riforma dello sport : pubblicato il mansionario

    E' stato pubblicato il 21 febbraio sul sito del dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei Ministri il primo elenco approvato  delle mansioni, fornite dalle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate  considerate necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva  come previsto dalla riforma dello sport D.LGS 36 2021.  

    Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e in particolare l’art. 25, comma 1, così come  modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n.120,  ha stabilito infatti che  si considerano lavoratori sportivi :

    1.  l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
    2. e  ogni altro tesserato  che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti  sopracitati, le  mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle  necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere  amministrativo-gestionale. 

    Non sono  invece lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni  nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori  dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi  tenuti dai rispettivi ordini professionali;

    Mansionario sportivo

    Le figure professionali  deputate alle mansioni richieste  sono elencate,  nell'allegato A  al decreto, suddivise per ciascun ente di riferimento  e con  gli articoli dei regolamenti  che descrivono le specifiche attività,  in ciascuna  delle  discipline sportive riconosciute.

    Si va dagli addetti ai percorsi di gara delle Manifestazioni  motociclistiche agli ispettori tecnici, agli addetti al peso e ai tecnici di palestra della boxe , agli osservatori  agli skiman e agli speaker, all'interprete delle lingua dei segni sportivi.

  • Riforma dello Sport

    Sport Bonus seconda finestra: pubblicato elenco beneficiari

    Il Dipartimento dello Sport con avviso del 13 febbraio pubblica l’elenco dei soggetti beneficiari del credito d’imposta per il Bando Sport Bonus 2023 –  2° finestra previsto dalla legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614.

    Ricordiamo che si tratta dell'elenco di imprese che possono usufruire dello Sport bonus – seconda finestra 2023 per le erogazioni liberali destinate a finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il contributo è immediatamente spendibile. 

    L’elenco riporta l’identificativo del numero seriale assegnato, la spesa sostenuta e il credito d’imposta fruibile.

    Sport bonus 2023: elenco imprese beneficiarie del credito per F24

    I soggetti beneficiari possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione – ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    Viene anche precisato che, qualora i soggetti beneficiari riscontrassero delle anomalie nell’elenco pubblicato, è possibile inviare una email all’indirizzo [email protected] , specificando nell’oggetto: “Sport bonus 2023 – 2° finestra – numero seriale – anomalia elenco”.

    Si ricorda inoltre a tutti i Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/2018, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute.

    Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione liberale e fino all’ultimazione dei lavori, i soggetti beneficiari devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.

    La rendicontazione di cui sopra deve essere redatta in forma di relazione semplice ed inviata con oggetto “Sport bonus 2023 – 2° finestra – numero seriale – rendicontazione”., all’indirizzo email sopradetto.

    Sport bonus 2023: riepilogo delle regole

    Ricordiamo che con la legge di bilancio (legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614) è stata estesa anche per l’anno 2023  la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626.

    I soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

    Il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per  mille dei ricavi annui (riferiti al 2022), mentre  l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 15 milioni di euro per l’anno in corso.

    Anche per il 2023, il procedimento  risulta definito dal DPCM 30 aprile 2019 ha previsto l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre. 

  • Riforma dello Sport

    Fattura elettronica 2024: obbligatoria anche per le ASD senza compensi commerciali

    L'Agenzia delle Entrate, in data 29 gennaio durante un convegno di ItaliaOggi, ha fornito alcune anticipazioni sulla Dichiarazione dei Redditi 2024 periodo di imposta 2023.

    Tra le altre risposte, l'agenzia ha replicato ad un quesito sulle piccole ASD Associazioni sportive dilettantistiche inerente la fatturazione elettronica.

    Si chiedeva se fosse obbligata all’attivazione del servizio inerente alla fatturazione elettronica, in quanto dotata di partita Iva, anche una ASD in regime della Legge 398/1991, che non percepirà alcun compenso di natura commerciale nel 2024, ma che percepirà solo incassi di natura istituzionale.

    Fattura elettronica piccole Asd: chiarimenti ADE 

    Le Entrate hanno fornito risposta affermativa, precisando che ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, l'obbligo di fatturazione elettronica tramite sistema di interscambio (SdI), «si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti […]».

    Dal 1° gennaio 2024 tutte le fatture emesse da soggetti passivi d'imposta residenti o stabiliti in Italia, ad eccezione dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria prevista, anche per il 2024, dall'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come in ultimo modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 in corso di conversione, devono essere elettroniche tramite SdI e tali soggetti devono essere in grado di provvedervi.

  • Riforma dello Sport

    Collaboratori ASD: Uniemens in scadenza oggi 7 dicembre

    Rinviati  al 7 dicembre   gli invii dei flussi Uniemens  relativi  ai compensi di ottobre per i collaboratori  sportivi  iscritti alla Gestione separata e per i dipendenti pubblici con deroga per attività sportive. Lo comunica l'INPS  con il  nuovo messaggio  4268 del 29 novembre 2023 dopo che il precedente messaggio 4012 del 14 novembre 2023,  aveva  prorogato il termine per i versamenti al 30 novembre invece che 16 novembre  adeguandosi al  il termine  previsto dalla   decreto in corso di emanazione 

    Ricordiamo di seguito i dettagli 

    CO.CO.CO sportivi: caos scadenze

    La situazione per I lavoratori  dello sporto  creatasi dopo la riforma entrata in vigore il 1 luglio è piuttosto intricata , anche a seguito di una serie di provvedimenti  contraddittori che sono stati emanati dagli enti  coinvolti  senza il giusto coordinamento.

    Andando con ordine,  ricordiamo che  il D. lgs 36 2021 e i correttivi successivi hanno stabilito  per i lavoratori del settore sportivo dilettantistico che ricevono compensi  sopra i 5000 euro annui,  l'inquadramento obbligatorio come CO.CO.CO  fino a 24 ore di lavoro settimanale, oppure come lavoratori subordinati. 

    Per i co.co per legge ordinariamente le comunicazioni vanno fatte entro la fine del mese successivo  mentre i versamenti dei contributi previdenziali alla gestione separata vanno effettuati entro il 16 del mese successivo.

    Per i collaboratori coordinati e continuativi  attivi nelle asd dal 1 luglio 2023 la circolare Inps in materia , n. 88 2023, aveva  fissato però i termini per la regolarizzazione dei periodi pregressi,  dal luglio a settembre ,  al mese di dicembre

    Restava  regolare invece la scadenza del 16 novembre  relativa ai compensi erogati nel mese di ottobre.

    (si ricorda che la stessa data vale ovviamente per i collaboratori coordinati in ambito amministrativi anche se non sono soggetti alle limitazioni previste per il lavoro sportivo)

    L'Ispettorato del lavoro invece aveva confermato i termini per adempimenti e versamenti al 30 e 31 ottobre come previsto dal decreto istitutivo 36 2021 , salvo correggere poi con l' obbligo di utilizzare  a partire dal 27 ottobre per le comunicazioni, la piattaforma del Registro nazionale attività sportive dilettantistiche che risulta attiva solo teoricamente .

    Collaboratori sportivi: Versamenti 30.11 e Uniemens al 7 dicembre

    La proposta approvata in Senato  nel corso della conversione in legge del DL 145 2023,  prevedeva che il periodo transitorio  di prima applicazione si ampliasse comprendendo i compensi erogati nel periodo  da luglio a ottobre invece che a settembre,   con  scadenza  unificata di tutti i relativi  contributi  al 30 novembre prossimo.

    Il messaggio INPS  4012 specificava  che  "In considerazione degli interventi legislativi in corso di emanazione, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  per

    •  i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 
    • i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e
    •  i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, 

    per i quali è previsto l’obbligo di versamento presso la Gestione separata, per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023” il versamento della contribuzione può essere effettuato entro il 30 novembre 2023,  contestualmente alla trasmissione dei flussi Uniemens."

    Il messaggio di ieri  modifica nuovamente le istruzioni   comunicando che

    con riferimento alla trasmissione dei flussi Uniemens di competenza di “ottobre 2023”, che la scadenza di cui sopra è prorogata al giorno 7 dicembre 2023.

    Inoltre ricorda che l’esposizione dell’aliquota 2,03% deve essere indicata con il valore 0203 (4 cifre).

  • Riforma dello Sport

    Lavoro sportivo: istruzioni INPS su aliquote, Uniemens e versamenti

    Pubblicata il 31 ottobre 2023 la circolare completa di istruzioni  INPS   n. 88-2023 sulla nuova disciplina per i contributi  previdenziali e assistenziali dovuti  per i lavoratori del settore sportivo  sia dilettantistico che professionistico a seguito dell'entrata in vigore della legge 36/  2021 il primo luglio scorso.

    L'istituto riepiloga i principali contenuti della legge delega per la riforma dello sport e la disciplina  specificata dai decreti attuativi e correttivi  con riguardo in particolare a:

    • definizione dei lavoratori sportivi  e 
    • al regime contributivo applicabile a ciascuna categoria, tabella aliquote e con relativi adempimenti e scadenze.

    Si evidenzia in primo luogo l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che sarà  il portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali per il settore dilettantistico 

     Riportiamo le principali indicazioni della circolare  di seguito 

    Lavoratori sportivi  subordinati – apprendistato 

    Viene chiarito che sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi :

    • i lavoratori subordinati e autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, del settore professionistico e
    •  i lavoratori subordinati del settore dilettantistico

    Circa le  tutele e gli obblighi  contributivi per il finanziamento delle assicurazioni “minori" nel rapporto di lavoro subordinato e dell'apprendistato   viene definita la classificazione degli enti sportivi e le modalità di esposizione  sul flusso UniEmens.

    Tabella aliquote  lavoratori sportivi subordinati

    assicurazione

    Aliquota

     

     

    IVS

    (di cui 9,19% a carico lavoratore)

     

    33%     

     

    NASpI (contribuzione ordinaria)

     

    1,31%

     

    NASpI (contribuzione Articolo 25, L. n. 845/1978)

     

     

    0,30%

     

    Fondo di Garanzia TFR*                                     

     

    0,20%

     

    Maternità

     

    0,46%

     

    Malattia

     

     

    2,22%

     

    CUAF                                                      

        

    0,68%

     

     

    FIS – fino a 5 dipendenti

    (di cui 0,17% a carico del dipendente)

     

     

    0,50%

     

     

    FIS – oltre 5 dipendenti

    (di cui 0,27% a carico del dipendente)

     

     

    0,80%

    Per quanto riguarda in particolare la regolarizzazione  UNIEMENS dei periodi pregressi  (da luglio 2023 a ottobre 2023) INPS precisa che  dovrà essere effettuata esclusivamente sulle denunce di competenza novembre  2023 (entro il 31 dicembre 2023). 

    Lavoro sportivo – Collaboratori coordinati  e autonomi

    A decorrere dal 1° luglio 2023 i committenti che erogano compensi ai lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo sono obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata INPS e pertanto anche all’invio delle denunce individuali Uniemens, con i nuovi codici indicati nella circolare,  anche mediante Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

    Per i  lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo (sia co.co.co. sia professionisti con partita IVA), l’aliquota base applicabile ai fini contributivi è  quindi  fissata 

    • al 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione), 
    • ovvero al 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

    Si applicano anche le aliquote aggiuntive   sulla base del relativo rapporto di lavoro per cui le aliquote totali sono pari al

    1. 27,03% per i co.co.co. e al
    2.  26.23% per i professionisti).

    La contribuzione va calcolata “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”.

    Viene anche ricordato il particolare regime agevolato previsto dal d.lgs 36 2021 per cui  fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione IVS per collaboratori e autonomi con partita IVA è ridotta al 50% dell’imponibile contributivo.

    ATTENZIONE La contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche  si calcola sulla totalità dei compensi al netto della  franchigia di 5.000 euro.

    Il pagamento della contribuzione  per i co.co.co deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando 

    • la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva al 27,03 per cento e 
    • la causale C10 per i soggetti per i quali si applica l’aliquota del 24 per cento .

    I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

    I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda. 

    Per i professionisti  i contributi vanno calcolati  in sede di dichiarazione nel  quadro RR “Contributi previdenziali”, sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)”) e i termini di versamento coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte

    Anche in questo caso il pagamento è effettuato con modello F24,  con le  causali tributo PXX/PXXR o P10/P10R.

    Lavoro sportivo – Collaboratori amministrativi e gestionali

    La circolare precisa che sono introdotti nuovi “Tipo rapporto” specifici per i committenti obbligati al versamento della contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere amministrativo-gestionale iscritti alla Gestione separata , per i quali ugualmente i versamenti relativi al periodo luglio ottobre vanno effettuati entro il 16 dicembre 2023 e gli adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

    ATTENZIONE INPS ha corretto le indicazioni specificando che i versamenti relativi ai periodi

    • da luglio a settembre  2023 e 
    • novembre 2023

    vanno effettuati alle date sopra specificate mentre i versamenti relativi al periodo di ottobre 2023  vanno effettuati entro il 30 novembre 2023.

  • Riforma dello Sport

    Apprendistato sportivi: regime contributivo e istruzioni INPS

    Nella circolare 91 del 10 novembre 2023 INPS chiarisce  regole, scadenze e  modalità operative del regime contributivo relativo ai  contratti di apprendistato in ambito sportivo a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022. 

    Viene chiarito innazitutto che  l’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, deve essere ricondotto alle associazioni e alle società che svolgono un’attività sportiva nell'ambito delle discipline delle federazioni che riconoscono settori professionistici  ossia:

     Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), 

    Federazione Ciclistica Italiana (FCI), 

    Federazione Italiana Golf (FIG) e 

    Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Quest’ultima federazione ha riconosciuto con decorrenza 1° luglio 2022 il professionismo sportivo anche al settore femminile ( Serie A).

    La disciplina illustrata resta valida fino al 30 giugno 2023,  in quanto dal 1 luglio 2023 entrate in vigore le disposizioni di cui al D.lgs n. 36/2021, le quali saranno oggetto di trattazione  con una prossima apposita circolare.

    Apprendistato settore sportivo: limiti di età e durata dei contratti

     L’articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel settore sportivo professionistico, per le assunzioni di “lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età, è ridotto a 23 anni”.

    Pertanto, la norma consente di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi di età compresa tra i 18 e i 23 anni di età

    Per il resto alle assunzioni con apprendistato professionalizzante nel settore sportivo professionistico si applicano  le norme in materia di apprendistato contenute nel Capo V del D.lgs n. 81/2015 coordinate con la disciplina speciale della durata del rapporto di lavoro sportivo della legge n. 91/1981.

    È, quindi, possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante :

    • a tempo determinato, con durata minima di sei mesi  
    •  la durata della formazione per  l'acquisizione delle relative competenze stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro , non può essere, comunque, superiore a tre anni 

    Riguardo al numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro (società e associazioni sportive professionistiche) può assumere, si rinvia ai limiti previsti dall’articolo 42, comma 7,  del D.lgs n. 81/2015.

    Si sottolinea che in caso di inadempimento del datore di lavoro nell’erogazione della formazione questi  è tenuto a corrispondere la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dall’apprendista al termine del periodo di formazione, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione a titolo di omessa contribuzione.

    Il regime contributivo per i contratto di apprendistato sportivo professionistico

    La circolare ricorda che l’articolo 42, comma 6, del D.lgs n. 81/2015, prevede a favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato l’applicazione delle seguenti tutele assicurative obbligatorie:

    – IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti)[9];

    – assegno familiare;

     assicurazione contro le malattie;

    – maternità;

    – assicurazione sociale per l’impiego (ASpI);

    – assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

     l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti   è pari :

    • per i contratti a tempo indeterminato al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
    • cui si aggiunge l'aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), nella misura dell’1,61% 
    •  per i contratti non a tempo indeterminato è  dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile 

    Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro  i lavoratori sportivi in  apprendistato professionalizzante  sono destinatari

    1.  delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure 
    2. delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol,

    L’obbligo contributivo afferente al FIS prevede:

    •  un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, o 
    • un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

    Solo per l’anno 2022 è stata prevista anche  la riduzione della misura delle aliquote come chiarito nella circolare n. 76/2022.  

    I  datori di lavoro inquadrati con C.S.C. 1.18.08, non sono tenuti al versamento della contribuzione per la cassa integrazione straordinaria 

    L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione

    Se al termine dei tre anni i lavoratori sportivi  sono confermati, vengono assicurati alla gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi per la quale sono previsti per i primi dodici mesi successivi alla prosecuzione del contratto  ugualmente 

    l’aliquota contributiva IVS del 15,84% di cui 

    • quota  datore di lavoro pari al 10%,
    •  quota del lavoratore pari al 5,84%)dell’imponibile contributivo, 

    ATTENZIONE Questa disciplina trova applicazione anche per i periodi contributivi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 36/2021,  che modifica  esclusivamente  l'apprendistato  per la qualifica professionale e per l'alta formazione e ricerca (articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81/2015.)

    Apprendistato professionalizzante sportivi nel flusso UniEmens

    A partire dal periodo di competenza gennaio 2022, i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e  devono procedere, sulle posizioni contributive contraddistinte dal C.S.C. 1.18.08, alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens.

    In particolare, i datori di lavoro si devono attenere alla valorizzazione dei dati secondo le modalità   e i codici riportate in dettaglio nella circolare.  

     Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi  relativi ai periodi di competenza a decorrere dal 1° gennaio 2022, e fino alla data del 10 novembre 2023  ( pubblicazione della  circolare)

    1. sia i datori di lavoro già in possesso di matricola DM devono  avvalersi dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG), da trasmettere, con le consuete modalità in uso (cfr. il messaggio n. 4973/2016)
    2. che  i datori di lavoro che provvederanno all’apertura di un’apposita posizione contributiva

    dovranno assolvere,  entro il 16 febbraio 2023  alle  denunce UniEmens.

    Apprendistato sportivi: contributi FIS 2022

    Per il versamento del contributo FIS, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

    – nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore di nuova istituzione:

    • “M045”, avente il significato di: “Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,15%” (datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente fino a 5 dipendenti);
    • “M046”, avente il significato di: “Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,55%” (datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente da più di 5 dipendenti a 15 dipendenti);
    • “M051” avente il significato di: “Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,69%” (datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente più di 15 dipendenti);

     – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

    – nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento della contribuzione;

    – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del contributo ridotto da versare.

    ATTENZIONE :  la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento alle mensilità pregresse che vanno dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022  può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens entro il giorno 16  febbraio 2024 (terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare).

    •  la sezione <InfoAggcausaliContrib> va compilata per tutti i mesi di arretrato.
    • dal periodo di competenza luglio 2022 la procedura di calcolo è stata adeguata con l’applicazione delle aliquote indicate nella circolare n. 76/2022.