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730/2024: a cosa prestare attenzione per il lavoro sportivo
Il lavoratori sportivi che nel corso dell'anno di imposta 2023 hanno percepito dei redditi, devono prestare particolare attenzione alla compilazione del Modello 730/2024 in ragione delle novità settore intervenute a partire dal 1 luglio 2023 (Dlgs n 36 del 28 febbraio 2021) per il settore dello sport.
730/2024: a cosa prestare attenzione nel lavoro sportivo
A seguito della riforma del lavoro sportivo, i compensi percepiti da lavoratori sportivi dilettanti, che fino al 30 giugno 2023 venivano qualificati come redditi diversi (art 67 comma 1 lett m) e art 69 TUIRS), dal 1 luglio 2023 sono qualificati, a seconda delle modalità di svolgimento, come redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.
Questo fa si che, in corso d'anno sia cambiata la disciplina pertanto occorre prestare attenzione alla compilazione del Modello 730/2024.
Pertanto, per le somme precepite entro il 30 giugno 2023, nel modello 730 quadro D (altri redditi che comprende anche i redditi diversi) va utilizzato il codice "12":
- per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla Società Sport e Salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- per i compensi derivanti da rapporti di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera “N1” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2024 – Lavoro autonomo. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce “Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche e indennità di trasferta, ecc.”.
Mentre, per le somme percepite dal 1 luglio 2023 rientrando i compensi percepiti dai lavoratori sportivi tra i redditi di lavoro dipendente, o assimilato, o di lavoro autonomo, nel Modello 730 bisognerà provecedere rispettivamente:
- compilando il quadro C indicando il codice "8" nei righi C1-C3 in caso di redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settoredel dilettantismo,
- compilando il Quadro D, rigo D3 e codice "5" in caso di redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa.
Modello 730/2024: i compensi da attività sportive dilettantistiche, indennità di trasferta e altri
Dal 1 luglio 2023 per:
- le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.
si applica la disciplina prevista dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 , secondo la quale i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro, così come le retribuzioni percepite dagli atleti e dalle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico ai fini del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di 15.000 euro.
In ogni caso, nel corso del 2023, per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l'importo complessivo annuo di 15.000 euro.
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Lavoratori sportivi le istruzioni su NASPI e DISCOLL
La Circolare INPS n. 67 del 20 maggio 2024 fornisce le istruzioni operativa per l’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi professionisti e dilettanti, a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha riformato le disposizioni sugli enti sportivi professionistici e dilettantistici, estendendo le tutele previdenziali, compresa l’assicurazione contro la disoccupazione, ai lavoratori sportivi.
Le disposizioni del decreto sono in vigore dal 1° luglio 2023.
Di seguito le principali indicazioni
Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei lavoratori sportivi subordinati
. Il decreto legislativo n. 36 del 2021 estende la NASpI ai lavoratori subordinati sportivi dal 1° luglio 2023, previa iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dal settore professionistico e dilettantistico in cui viene svolta l'attività
L’indennità NASpI si applica ai lavoratori sportivi subordinati che soddisfano i requisiti di disoccupazione involontaria e contribuzione.
L’importo è il 75% della retribuzione mensile, nel caso in cui sia pari o inferiore nel 2023 a 1352,19 euro e
pari o inferiore fino a 1.425,21 euro per il 2024).
Nel caso in cui la retribuzione fosse superiore , va aggiunto il 25% della differenza tra la retribuzione e l'iporto massimo sopracitato
L’indennità massima mensile complessiva è di 1.550,42 euro per il 2024.
La durata dell’indennità è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Si ricorda che in precedenza, i lavoratori sportivi professionisti non beneficiavano delle tutele contro la disoccupazione. Per accedere alla NASpI, devono avere 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni.
I lavoratori possono accedere alla NASpI per eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° luglio 2023.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL agli dilettanti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
I lavoratori sportivi dilettanti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono iscritti alla Gestione separata e possono accedere alla DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione dal 1° luglio 2023.
Per l'accesso sono richiesti:
- avere almeno un mese di contribuzione nella Gestione Separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del lavoro fino alla data di cessazione.
- essere iscritti alla Gestione Separata con decorrenza dal 1° luglio 2023.
L’indennità è calcolata sul reddito medio mensile ed è pari al 75% del reddito medio mensile fino a 1.425,21 euro (per il 2024).
L’importo massimo mensile è di 1.550,42 euro per il 2024.
La durata della DIS-COLL è pari ai mesi di contribuzione accreditati, con un massimo di 12 mesi.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande per NASpI e DIS-COLL devono essere presentate:
- in via telematica attraverso il sito dell’INPS, utilizzando la propria identità digitale (SPID, Carta di identità elettronica, Carta nazionale dei servizi),
- oppure tramite gli Istituti di Patronato o
- tramite il Contact Center multicanale dell’INPS.
Indennità NASpI/DIS-COLL comunicazione redditi da lavoro sportivo dilettantistico
I percettori di NASpI o DIS-COLL devono comunicare all’INPS il reddito annuo presunto derivante attività lavoratoica autonoma subordinata o occasionale nel caso di compensi che superano 5.000 euro annui.
Per la NASpI, la comunicazione è obbligatoria per qualsiasi tipo di attività lavorativa, mentre per la DIS-COLL è richiesta solo per attività autonoma o parasubordinata.
L’indennità è ridotta in base al reddito presunto comunicato.
Per ulteriori dettagli sugli aspetti contributivi INPS rinvia al quanto comunicato con la circolare n 88 2023
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Bonus contributi ASD/SSD minori: domande entro il 22 aprile
E' apparso venerdì 8 marzo 2024 sul sito del Dipartimento per lo sport il DPCM con le modalità di applicazione del contributo economico in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel RASD con ricavi non superiori complessivamente a euro 100.000, previsto dall’articolo 1, comma 28 lett. c) del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, correttivo della riforma dello sport 36/2021.
Il contributo sarà commisurato ai contributi previdenziali versati per i compensi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Contestualmente è stata attivata la piattaforma per le domande che possono essere inviate dal 11 marzo (ore 12.00) al 22 aprile a questo LINK
Vediamo le principali indicazioni fornite dal decreto.
Bonus contributi INPS co.co.co sportivi 2023: requisiti ASD SSD
Il d.lgs 120 2023 ha stanziato 8 milioni di euro per un contributo riservato alle ASD e SSD minori nel passaggio previsto dalla riforma dello sport per l'inquadramento dei lavoratori sportivi come collaboratori coordinati, iscritti alla gestione separata
Ai fini dell’accesso al contributo, dovranno sussistere i seguenti requisiti
- a) essere una associazione sportiva dilettantistica (ASD) o società sportiva dilettantistica (SSD) iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 4 settembre 2023; la cancellazione dal Registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione;
- b) non avere conseguito, nell’anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell’anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000,00 euro;
- c) avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti a compensi erogati, nei mesi da luglio a novembre 2023.
Bonus ASD/SSD presentazione della domanda e documentazione
Le ASD e le SSD che intendono presentare domanda per la corresponsione del contributo devono utilizzare l’apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche RASD – allegando la seguente documentazione:
- copia bilancio o rendiconto dell’esercizio 2022 correlato dal verbale di approvazione da parte dell’assemblea dei soci o associati, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, quello conclusosi nel corso del 2022; il Dipartimento per lo Sport, verificherà se l’anno sociale coincide con quello previsto nello statuto depositato all’interno del Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche;
- copia dei versamenti previdenziali effettuati nel periodo di riferimento, in virtù dei quali si richiede il contributo; il Dipartimento per lo Sport procederà poi a verificare presso l’INPS il corretto versamento dei detti contributi.
Il dipartimento dello Sport precisa che l'ordine cronologico di presentazione delle domande non influenza il diritto al bonus.
Bonus ASD/SSD: limiti e modalità di pagamento
Il Dipartimento per lo Sport, anche avvalendosi di Sport e Salute spa, verificherà la correttezza della documentazione pervenuta e la spettanza del contributo
La concessione del contributo è, comunque, subordinata al rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Il decreto precisa che l’elenco dei beneficiari del contributo, nonché l’importo del contributo concesso sarà pubblicato
- sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport, e
- nella sezione pubblica del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
L’erogazione avverrà, da parte del Dipartimento per lo Sport, sui conti correnti indicati dai beneficiari nella domanda.
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Comunicazioni direttori di gara e arbitri: disponibile il RASD
Disponibile dopo lunga attesa e varie proroghe la funzionalità per le comunicazioni relative per i direttori di gare sportive e gli arbitri o comunque tutti gli addetti al regolare svolgimento delle gare all'interno del RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), attraverso l'accesso nell'apposita area riservata.
Lo ha comunicato il 21 marzo 2024 il Dipartimento dello sport in un comunicato . Si ricorda che l'adempimento scade il 31 marzo.
Ricordiamo di seguito qualche dettaglio operativo
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Comunicazione inizio attività 2023 direttori di gare e arbitri
Il decreto Anticipi 215 2023 aveva prorogato al 30 gennaio 2024 l'iniziale scadenza del 30 dicembre 2023 per le comunicazioni di inizio attività a partire dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre per
- direttori di gara e
- soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, co nel settore dilettantistico
relativamente alle designazione con l'erogazione di compensi per manifestazioni sportive riconosciute da parte di Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici.(art 25 comma 6 ter dlgs 36 2021)
ATTENZIONE I direttori di gara professionisti non sono soggetti a questa disciplina.
Successivamente la conversione in legge del decreto Milleproroghe ha prorogato nuovamente la scadenza al 31 marzo 2024
La norma ordinaria prevede che le comunicazioni di inizio attività sono effettuate dall'ente o dalle proprie affiliate , se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate :
- entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare;
- entro dieci giorni dalle singole manifestazioni,
all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o direttamente ai CPI .
Tali comunicazioni riguardano i nominativi dei soggetti convocati e i relativi compensi.
La piattaforma mette poi a disposizione la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale.
Si ricorda che l'assolvimento delle comunicazioni senza sanzioni entro il 31 marzo, si riferisce esclusivamente alla fase di prima applicazione ovvero alle comunicazioni relative al periodo luglio-dicembre 2023.
La successiva scadenza , per le prestazioni del primo trimestre 2024 ordinariamente scade il 30 aprile.
Tramite il RAS è previsto però che che , per tutte le prestazioni successive al 1 gennaio 2024, si applica il termine di 10 giorni dalla manifestazione, tramite l’apposita funzione “designazioni” nell’area riservata a FSN/DSA/EPS.
Si ricorda che invece l'iscrizione nel Libro unico del lavoro può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, dalla data di scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
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Riforma dello sport : pubblicato il mansionario
E' stato pubblicato il 21 febbraio sul sito del dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei Ministri il primo elenco approvato delle mansioni, fornite dalle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate considerate necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva come previsto dalla riforma dello sport D.LGS 36 2021.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e in particolare l’art. 25, comma 1, così come modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n.120, ha stabilito infatti che si considerano lavoratori sportivi :
- l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
- e ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti sopracitati, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Non sono invece lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
Mansionario sportivo
Le figure professionali deputate alle mansioni richieste sono elencate, nell'allegato A al decreto, suddivise per ciascun ente di riferimento e con gli articoli dei regolamenti che descrivono le specifiche attività, in ciascuna delle discipline sportive riconosciute.
Si va dagli addetti ai percorsi di gara delle Manifestazioni motociclistiche agli ispettori tecnici, agli addetti al peso e ai tecnici di palestra della boxe , agli osservatori agli skiman e agli speaker, all'interprete delle lingua dei segni sportivi.
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Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: nuovo Regolamento
Approvato con provvedimento del 29 gennaio 2024 una nuova versione del Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 11, Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. La nuova versione è in vigore dal 29 gennaio 2024 e contiene l'elenco delle attivita sportive riconosciute dal CONI e dal CIP.La nuova versione del regolamento specifica, oltre alle modalità di iscrizione e ai requisiti necessari anche :
- la procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell’ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal Coni o dal Cip (art. 6, comma 2)
- la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le Associazioni sportive dilettantistiche (art. 11)
Qui il modello per la richiesta di riconoscimento della natura sportiva delle attività svolte e la procedura definiti dal Regolamento
Qui il testo del Regolamento precedente e la Tabella di confronto con la prima versione .
Ricordiamo che il d.lgs. 39/2021 ha istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, interamente gestito con modalità telematiche, nel quale sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
In una sezione speciale, sono iscritte anche le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.
La domanda di iscrizione va inviata attraverso una piattaforma informatica accessibile all’indirizzo https://registro.sportesalute.eu, su richiesta delle ASD/SSD con le modalità descritte nel Regolamento.
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Collaboratori ASD: Uniemens in scadenza oggi 7 dicembre
Rinviati al 7 dicembre gli invii dei flussi Uniemens relativi ai compensi di ottobre per i collaboratori sportivi iscritti alla Gestione separata e per i dipendenti pubblici con deroga per attività sportive. Lo comunica l'INPS con il nuovo messaggio 4268 del 29 novembre 2023 dopo che il precedente messaggio 4012 del 14 novembre 2023, aveva prorogato il termine per i versamenti al 30 novembre invece che 16 novembre adeguandosi al il termine previsto dalla decreto in corso di emanazione
Ricordiamo di seguito i dettagli
CO.CO.CO sportivi: caos scadenze
La situazione per I lavoratori dello sporto creatasi dopo la riforma entrata in vigore il 1 luglio è piuttosto intricata , anche a seguito di una serie di provvedimenti contraddittori che sono stati emanati dagli enti coinvolti senza il giusto coordinamento.
Andando con ordine, ricordiamo che il D. lgs 36 2021 e i correttivi successivi hanno stabilito per i lavoratori del settore sportivo dilettantistico che ricevono compensi sopra i 5000 euro annui, l'inquadramento obbligatorio come CO.CO.CO fino a 24 ore di lavoro settimanale, oppure come lavoratori subordinati.
Per i co.co per legge ordinariamente le comunicazioni vanno fatte entro la fine del mese successivo mentre i versamenti dei contributi previdenziali alla gestione separata vanno effettuati entro il 16 del mese successivo.
Per i collaboratori coordinati e continuativi attivi nelle asd dal 1 luglio 2023 la circolare Inps in materia , n. 88 2023, aveva fissato però i termini per la regolarizzazione dei periodi pregressi, dal luglio a settembre , al mese di dicembre.
Restava regolare invece la scadenza del 16 novembre relativa ai compensi erogati nel mese di ottobre.
(si ricorda che la stessa data vale ovviamente per i collaboratori coordinati in ambito amministrativi anche se non sono soggetti alle limitazioni previste per il lavoro sportivo)
L'Ispettorato del lavoro invece aveva confermato i termini per adempimenti e versamenti al 30 e 31 ottobre come previsto dal decreto istitutivo 36 2021 , salvo correggere poi con l' obbligo di utilizzare a partire dal 27 ottobre per le comunicazioni, la piattaforma del Registro nazionale attività sportive dilettantistiche che risulta attiva solo teoricamente .
Collaboratori sportivi: Versamenti 30.11 e Uniemens al 7 dicembre
La proposta approvata in Senato nel corso della conversione in legge del DL 145 2023, prevedeva che il periodo transitorio di prima applicazione si ampliasse comprendendo i compensi erogati nel periodo da luglio a ottobre invece che a settembre, con scadenza unificata di tutti i relativi contributi al 30 novembre prossimo.
Il messaggio INPS 4012 specificava che "In considerazione degli interventi legislativi in corso di emanazione, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per
- i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
- i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e
- i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita,
per i quali è previsto l’obbligo di versamento presso la Gestione separata, per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023” il versamento della contribuzione può essere effettuato entro il 30 novembre 2023, contestualmente alla trasmissione dei flussi Uniemens."
Il messaggio di ieri modifica nuovamente le istruzioni comunicando che
con riferimento alla trasmissione dei flussi Uniemens di competenza di “ottobre 2023”, che la scadenza di cui sopra è prorogata al giorno 7 dicembre 2023.
Inoltre ricorda che l’esposizione dell’aliquota 2,03% deve essere indicata con il valore 0203 (4 cifre).