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Comunicazioni direttori di gara e arbitri: disponibile il RASD
Disponibile dopo lunga attesa e varie proroghe la funzionalità per le comunicazioni relative per i direttori di gare sportive e gli arbitri o comunque tutti gli addetti al regolare svolgimento delle gare all'interno del RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), attraverso l'accesso nell'apposita area riservata.
Lo ha comunicato il 21 marzo 2024 il Dipartimento dello sport in un comunicato . Si ricorda che l'adempimento scade il 31 marzo.
Ricordiamo di seguito qualche dettaglio operativo
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Comunicazione inizio attività 2023 direttori di gare e arbitri
Il decreto Anticipi 215 2023 aveva prorogato al 30 gennaio 2024 l'iniziale scadenza del 30 dicembre 2023 per le comunicazioni di inizio attività a partire dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre per
- direttori di gara e
- soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, co nel settore dilettantistico
relativamente alle designazione con l'erogazione di compensi per manifestazioni sportive riconosciute da parte di Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici.(art 25 comma 6 ter dlgs 36 2021)
ATTENZIONE I direttori di gara professionisti non sono soggetti a questa disciplina.
Successivamente la conversione in legge del decreto Milleproroghe ha prorogato nuovamente la scadenza al 31 marzo 2024
La norma ordinaria prevede che le comunicazioni di inizio attività sono effettuate dall'ente o dalle proprie affiliate , se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate :
- entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare;
- entro dieci giorni dalle singole manifestazioni,
all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o direttamente ai CPI .
Tali comunicazioni riguardano i nominativi dei soggetti convocati e i relativi compensi.
La piattaforma mette poi a disposizione la comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale.
Si ricorda che l'assolvimento delle comunicazioni senza sanzioni entro il 31 marzo, si riferisce esclusivamente alla fase di prima applicazione ovvero alle comunicazioni relative al periodo luglio-dicembre 2023.
La successiva scadenza , per le prestazioni del primo trimestre 2024 ordinariamente scade il 30 aprile.
Tramite il RAS è previsto però che che , per tutte le prestazioni successive al 1 gennaio 2024, si applica il termine di 10 giorni dalla manifestazione, tramite l’apposita funzione “designazioni” nell’area riservata a FSN/DSA/EPS.
Si ricorda che invece l'iscrizione nel Libro unico del lavoro può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, dalla data di scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
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Riforma dello sport : pubblicato il mansionario
E' stato pubblicato il 21 febbraio sul sito del dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei Ministri il primo elenco approvato delle mansioni, fornite dalle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate considerate necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva come previsto dalla riforma dello sport D.LGS 36 2021.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e in particolare l’art. 25, comma 1, così come modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n.120, ha stabilito infatti che si considerano lavoratori sportivi :
- l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
- e ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti sopracitati, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Non sono invece lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
Mansionario sportivo
Le figure professionali deputate alle mansioni richieste sono elencate, nell'allegato A al decreto, suddivise per ciascun ente di riferimento e con gli articoli dei regolamenti che descrivono le specifiche attività, in ciascuna delle discipline sportive riconosciute.
Si va dagli addetti ai percorsi di gara delle Manifestazioni motociclistiche agli ispettori tecnici, agli addetti al peso e ai tecnici di palestra della boxe , agli osservatori agli skiman e agli speaker, all'interprete delle lingua dei segni sportivi.
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Fattura elettronica 2024: obbligatoria anche per le ASD senza compensi commerciali
L'Agenzia delle Entrate, in data 29 gennaio durante un convegno di ItaliaOggi, ha fornito alcune anticipazioni sulla Dichiarazione dei Redditi 2024 periodo di imposta 2023.
Tra le altre risposte, l'agenzia ha replicato ad un quesito sulle piccole ASD Associazioni sportive dilettantistiche inerente la fatturazione elettronica.
Si chiedeva se fosse obbligata all’attivazione del servizio inerente alla fatturazione elettronica, in quanto dotata di partita Iva, anche una ASD in regime della Legge 398/1991, che non percepirà alcun compenso di natura commerciale nel 2024, ma che percepirà solo incassi di natura istituzionale.
Fattura elettronica piccole Asd: chiarimenti ADE
Le Entrate hanno fornito risposta affermativa, precisando che ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, l'obbligo di fatturazione elettronica tramite sistema di interscambio (SdI), «si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti […]».
Dal 1° gennaio 2024 tutte le fatture emesse da soggetti passivi d'imposta residenti o stabiliti in Italia, ad eccezione dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria prevista, anche per il 2024, dall'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come in ultimo modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 in corso di conversione, devono essere elettroniche tramite SdI e tali soggetti devono essere in grado di provvedervi.
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Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: nuovo Regolamento
Approvato con provvedimento del 29 gennaio 2024 una nuova versione del Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 11, Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. La nuova versione è in vigore dal 29 gennaio 2024 e contiene l'elenco delle attivita sportive riconosciute dal CONI e dal CIP.La nuova versione del regolamento specifica, oltre alle modalità di iscrizione e ai requisiti necessari anche :
- la procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell’ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal Coni o dal Cip (art. 6, comma 2)
- la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le Associazioni sportive dilettantistiche (art. 11)
Qui il modello per la richiesta di riconoscimento della natura sportiva delle attività svolte e la procedura definiti dal Regolamento
Qui il testo del Regolamento precedente e la Tabella di confronto con la prima versione .
Ricordiamo che il d.lgs. 39/2021 ha istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, interamente gestito con modalità telematiche, nel quale sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
In una sezione speciale, sono iscritte anche le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.
La domanda di iscrizione va inviata attraverso una piattaforma informatica accessibile all’indirizzo https://registro.sportesalute.eu, su richiesta delle ASD/SSD con le modalità descritte nel Regolamento.
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Lavoro sportivo: le regole per i dipendenti pubblici
Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, è stato pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica del 10 novembre 2023 che definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni a svolgere lavoro sportivo retribuito da parte delle amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti pubblici, come previsto dal decreto legislativo di riforma dello sport 36 2021.
Si prevede che l'autorizzazione venga rilasciata dalle amministrazioni titolari del rapporto di lavoro alle seguenti condizioni
- assenza di cause di incompatibilita' di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, con particolare attenzione alla qualifica del dipendente, alla posizione alle attivita' che svolge
- insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attivita' lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione;
Queste condizioni devono essere presenti per tutto il tempo dell'attività di lavoro sportivo .
Viene inoltre richiesto che l'attività di lavoro sportivo sia svolta:
- fuori dell'orario di lavoro
- senza pregiudicare il regolare svolgimento del servizio ne' intaccare l'indipendenza del lavoratore e il buon funzionamento dell'amministrazione stessa . In particolare per i dipendenti che svolgono attivita' a contatto con il pubblico, le amministrazioni devono verificare, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.
- l'attività sportiva retribuita non deve essere prevalente in relazione all'attività lavorativa ovvero non deve impegnare il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
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Collaboratori ASD: Uniemens in scadenza oggi 7 dicembre
Rinviati al 7 dicembre gli invii dei flussi Uniemens relativi ai compensi di ottobre per i collaboratori sportivi iscritti alla Gestione separata e per i dipendenti pubblici con deroga per attività sportive. Lo comunica l'INPS con il nuovo messaggio 4268 del 29 novembre 2023 dopo che il precedente messaggio 4012 del 14 novembre 2023, aveva prorogato il termine per i versamenti al 30 novembre invece che 16 novembre adeguandosi al il termine previsto dalla decreto in corso di emanazione
Ricordiamo di seguito i dettagli
CO.CO.CO sportivi: caos scadenze
La situazione per I lavoratori dello sporto creatasi dopo la riforma entrata in vigore il 1 luglio è piuttosto intricata , anche a seguito di una serie di provvedimenti contraddittori che sono stati emanati dagli enti coinvolti senza il giusto coordinamento.
Andando con ordine, ricordiamo che il D. lgs 36 2021 e i correttivi successivi hanno stabilito per i lavoratori del settore sportivo dilettantistico che ricevono compensi sopra i 5000 euro annui, l'inquadramento obbligatorio come CO.CO.CO fino a 24 ore di lavoro settimanale, oppure come lavoratori subordinati.
Per i co.co per legge ordinariamente le comunicazioni vanno fatte entro la fine del mese successivo mentre i versamenti dei contributi previdenziali alla gestione separata vanno effettuati entro il 16 del mese successivo.
Per i collaboratori coordinati e continuativi attivi nelle asd dal 1 luglio 2023 la circolare Inps in materia , n. 88 2023, aveva fissato però i termini per la regolarizzazione dei periodi pregressi, dal luglio a settembre , al mese di dicembre.
Restava regolare invece la scadenza del 16 novembre relativa ai compensi erogati nel mese di ottobre.
(si ricorda che la stessa data vale ovviamente per i collaboratori coordinati in ambito amministrativi anche se non sono soggetti alle limitazioni previste per il lavoro sportivo)
L'Ispettorato del lavoro invece aveva confermato i termini per adempimenti e versamenti al 30 e 31 ottobre come previsto dal decreto istitutivo 36 2021 , salvo correggere poi con l' obbligo di utilizzare a partire dal 27 ottobre per le comunicazioni, la piattaforma del Registro nazionale attività sportive dilettantistiche che risulta attiva solo teoricamente .
Collaboratori sportivi: Versamenti 30.11 e Uniemens al 7 dicembre
La proposta approvata in Senato nel corso della conversione in legge del DL 145 2023, prevedeva che il periodo transitorio di prima applicazione si ampliasse comprendendo i compensi erogati nel periodo da luglio a ottobre invece che a settembre, con scadenza unificata di tutti i relativi contributi al 30 novembre prossimo.
Il messaggio INPS 4012 specificava che "In considerazione degli interventi legislativi in corso di emanazione, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per
- i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
- i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e
- i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita,
per i quali è previsto l’obbligo di versamento presso la Gestione separata, per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023” il versamento della contribuzione può essere effettuato entro il 30 novembre 2023, contestualmente alla trasmissione dei flussi Uniemens."
Il messaggio di ieri modifica nuovamente le istruzioni comunicando che
con riferimento alla trasmissione dei flussi Uniemens di competenza di “ottobre 2023”, che la scadenza di cui sopra è prorogata al giorno 7 dicembre 2023.
Inoltre ricorda che l’esposizione dell’aliquota 2,03% deve essere indicata con il valore 0203 (4 cifre).
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Lavoro sportivo: istruzioni INPS su aliquote, Uniemens e versamenti
Pubblicata il 31 ottobre 2023 la circolare completa di istruzioni INPS n. 88-2023 sulla nuova disciplina per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori del settore sportivo sia dilettantistico che professionistico a seguito dell'entrata in vigore della legge 36/ 2021 il primo luglio scorso.
L'istituto riepiloga i principali contenuti della legge delega per la riforma dello sport e la disciplina specificata dai decreti attuativi e correttivi con riguardo in particolare a:
- definizione dei lavoratori sportivi e
- al regime contributivo applicabile a ciascuna categoria, tabella aliquote e con relativi adempimenti e scadenze.
Si evidenzia in primo luogo l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che sarà il portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali per il settore dilettantistico
Riportiamo le principali indicazioni della circolare di seguito
Lavoratori sportivi subordinati – apprendistato
Viene chiarito che sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi :
- i lavoratori subordinati e autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, del settore professionistico e
- i lavoratori subordinati del settore dilettantistico
Circa le tutele e gli obblighi contributivi per il finanziamento delle assicurazioni “minori" nel rapporto di lavoro subordinato e dell'apprendistato viene definita la classificazione degli enti sportivi e le modalità di esposizione sul flusso UniEmens.
Tabella aliquote lavoratori sportivi subordinati
assicurazione
Aliquota
IVS
(di cui 9,19% a carico lavoratore)
33%
NASpI (contribuzione ordinaria)
1,31%
NASpI (contribuzione Articolo 25, L. n. 845/1978)
0,30%
Fondo di Garanzia TFR*
0,20%
Maternità
0,46%
Malattia
2,22%
CUAF
0,68%
FIS – fino a 5 dipendenti
(di cui 0,17% a carico del dipendente)
0,50%
FIS – oltre 5 dipendenti
(di cui 0,27% a carico del dipendente)
0,80%
Per quanto riguarda in particolare la regolarizzazione UNIEMENS dei periodi pregressi (da luglio 2023 a ottobre 2023) INPS precisa che dovrà essere effettuata esclusivamente sulle denunce di competenza novembre 2023 (entro il 31 dicembre 2023).
Lavoro sportivo – Collaboratori coordinati e autonomi
A decorrere dal 1° luglio 2023 i committenti che erogano compensi ai lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo sono obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata INPS e pertanto anche all’invio delle denunce individuali Uniemens, con i nuovi codici indicati nella circolare, anche mediante Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo (sia co.co.co. sia professionisti con partita IVA), l’aliquota base applicabile ai fini contributivi è quindi fissata
- al 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione),
- ovvero al 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.
Si applicano anche le aliquote aggiuntive sulla base del relativo rapporto di lavoro per cui le aliquote totali sono pari al
- 27,03% per i co.co.co. e al
- 26.23% per i professionisti).
La contribuzione va calcolata “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”.
Viene anche ricordato il particolare regime agevolato previsto dal d.lgs 36 2021 per cui fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione IVS per collaboratori e autonomi con partita IVA è ridotta al 50% dell’imponibile contributivo.
ATTENZIONE La contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche si calcola sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro.
Il pagamento della contribuzione per i co.co.co deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando
- la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva al 27,03 per cento e
- la causale C10 per i soggetti per i quali si applica l’aliquota del 24 per cento .
I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.
Per i professionisti i contributi vanno calcolati in sede di dichiarazione nel quadro RR “Contributi previdenziali”, sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)”) e i termini di versamento coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte
Anche in questo caso il pagamento è effettuato con modello F24, con le causali tributo PXX/PXXR o P10/P10R.
Lavoro sportivo – Collaboratori amministrativi e gestionali
La circolare precisa che sono introdotti nuovi “Tipo rapporto” specifici per i committenti obbligati al versamento della contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere amministrativo-gestionale iscritti alla Gestione separata , per i quali ugualmente i versamenti relativi al periodo luglio ottobre vanno effettuati entro il 16 dicembre 2023 e gli adempimenti entro il 31 dicembre 2023.
ATTENZIONE INPS ha corretto le indicazioni specificando che i versamenti relativi ai periodi
- da luglio a settembre 2023 e
- novembre 2023
vanno effettuati alle date sopra specificate mentre i versamenti relativi al periodo di ottobre 2023 vanno effettuati entro il 30 novembre 2023.