• Riforma dello Sport

    Comunicazioni direttori di gara e arbitri: disponibile il RASD

    Disponibile dopo lunga attesa e varie proroghe la funzionalità per le comunicazioni relative per i direttori di gare sportive e gli arbitri o comunque tutti gli addetti al  regolare svolgimento delle gare  all'interno del  RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), attraverso l'accesso nell'apposita area riservata.

    Lo ha comunicato il 21 marzo   2024  il Dipartimento dello sport in un comunicato . Si ricorda che l'adempimento scade il 31 marzo.

    Ricordiamo di seguito qualche dettaglio operativo

    Per rimanere aggiornato sulle novità dello Sport Abbonati a FISCOSPORT -con prova gratuita di 30 giorni. 

     Ti segnaliamo inoltre :

    Comunicazione inizio attività 2023 direttori di gare e arbitri 

    Il decreto Anticipi  215 2023  aveva prorogato al 30 gennaio 2024  l'iniziale scadenza del 30 dicembre 2023  per le comunicazioni di inizio attività a partire dal 1 luglio 2023  al 31 dicembre per 

    1.  direttori di gara e 
    2. soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, co nel settore dilettantistico

     relativamente alle designazione con l'erogazione di compensi per  manifestazioni sportive riconosciute da parte di Federazione sportiva nazionale o  Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici.(art 25 comma 6 ter dlgs 36 2021)

    ATTENZIONE I  direttori di gara professionisti non sono soggetti a questa disciplina. 

    Successivamente  la conversione in legge del decreto Milleproroghe ha prorogato nuovamente la scadenza al 31 marzo 2024 

    La norma ordinaria prevede che le comunicazioni di inizio attività sono effettuate  dall'ente o dalle proprie affiliate , se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate :

    • entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; 
    • entro dieci giorni dalle singole manifestazioni,

     all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o direttamente ai CPI .

    Tali comunicazioni riguardano i nominativi  dei soggetti convocati e i relativi compensi. 

    La piattaforma mette poi a disposizione la comunicazione  all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. 

     Si ricorda che l'assolvimento delle comunicazioni senza sanzioni  entro il 31 marzo, si riferisce esclusivamente alla fase di prima applicazione ovvero alle comunicazioni relative al periodo luglio-dicembre 2023. 

    La  successiva scadenza , per le prestazioni del primo trimestre  2024 ordinariamente  scade il  30 aprile.

    Tramite il RAS è previsto però che  che , per tutte le prestazioni successive al 1 gennaio 2024,  si applica il  termine di 10 giorni dalla manifestazione, tramite l’apposita funzione “designazioni” nell’area  riservata a FSN/DSA/EPS.

    Si ricorda che invece  l'iscrizione nel Libro unico del lavoro  può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi,  dalla data di  scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

  • Riforma dello Sport

    Riforma dello sport : pubblicato il mansionario

    E' stato pubblicato il 21 febbraio sul sito del dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei Ministri il primo elenco approvato  delle mansioni, fornite dalle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate  considerate necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva  come previsto dalla riforma dello sport D.LGS 36 2021.  

    Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e in particolare l’art. 25, comma 1, così come  modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n.120,  ha stabilito infatti che  si considerano lavoratori sportivi :

    1.  l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
    2. e  ogni altro tesserato  che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti  sopracitati, le  mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle  necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere  amministrativo-gestionale. 

    Non sono  invece lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni  nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori  dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi  tenuti dai rispettivi ordini professionali;

    Mansionario sportivo

    Le figure professionali  deputate alle mansioni richieste  sono elencate,  nell'allegato A  al decreto, suddivise per ciascun ente di riferimento  e con  gli articoli dei regolamenti  che descrivono le specifiche attività,  in ciascuna  delle  discipline sportive riconosciute.

    Si va dagli addetti ai percorsi di gara delle Manifestazioni  motociclistiche agli ispettori tecnici, agli addetti al peso e ai tecnici di palestra della boxe , agli osservatori  agli skiman e agli speaker, all'interprete delle lingua dei segni sportivi.

  • Riforma dello Sport

    Fattura elettronica 2024: obbligatoria anche per le ASD senza compensi commerciali

    L'Agenzia delle Entrate, in data 29 gennaio durante un convegno di ItaliaOggi, ha fornito alcune anticipazioni sulla Dichiarazione dei Redditi 2024 periodo di imposta 2023.

    Tra le altre risposte, l'agenzia ha replicato ad un quesito sulle piccole ASD Associazioni sportive dilettantistiche inerente la fatturazione elettronica.

    Si chiedeva se fosse obbligata all’attivazione del servizio inerente alla fatturazione elettronica, in quanto dotata di partita Iva, anche una ASD in regime della Legge 398/1991, che non percepirà alcun compenso di natura commerciale nel 2024, ma che percepirà solo incassi di natura istituzionale.

    Fattura elettronica piccole Asd: chiarimenti ADE 

    Le Entrate hanno fornito risposta affermativa, precisando che ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, l'obbligo di fatturazione elettronica tramite sistema di interscambio (SdI), «si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti […]».

    Dal 1° gennaio 2024 tutte le fatture emesse da soggetti passivi d'imposta residenti o stabiliti in Italia, ad eccezione dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria prevista, anche per il 2024, dall'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come in ultimo modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 in corso di conversione, devono essere elettroniche tramite SdI e tali soggetti devono essere in grado di provvedervi.

  • Riforma dello Sport

    Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: nuovo Regolamento

    Approvato con provvedimento del 29 gennaio 2024 una nuova versione del Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del
    Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche 
    ai sensi dell’art. 11, Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. La nuova versione è in vigore dal 29 gennaio 2024 e contiene l'elenco delle attivita sportive riconosciute dal CONI e dal CIP.

    La nuova versione del regolamento specifica, oltre alle modalità di iscrizione e ai requisiti  necessari  anche :

    • la procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell’ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal Coni o dal Cip (art. 6, comma 2)
    • la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le Associazioni sportive dilettantistiche (art. 11)

    Qui il modello  per la richiesta di riconoscimento della natura sportiva delle attività svolte  e la procedura definiti dal Regolamento

    Qui il testo del Regolamento precedente  e la Tabella di confronto con la  prima versione .

    Ricordiamo che il d.lgs. 39/2021 ha istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, interamente gestito con modalità telematiche, nel quale sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). 

    In una sezione speciale, sono iscritte anche le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).  

    L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica. 

    La domanda di iscrizione va inviata attraverso una piattaforma informatica accessibile all’indirizzo https://registro.sportesalute.eu, su richiesta delle ASD/SSD con le modalità descritte nel Regolamento.

  • Riforma dello Sport

    Lavoro sportivo: le regole per i dipendenti pubblici

    Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, è stato pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica  del 10 novembre 2023 che definisce  i criteri  per il rilascio delle autorizzazioni a svolgere lavoro sportivo  retribuito da parte delle amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti pubblici, come previsto dal decreto legislativo di riforma dello sport 36 2021.

    Si prevede che l'autorizzazione venga rilasciata dalle amministrazioni titolari del rapporto di lavoro  alle seguenti condizioni 

    1.    assenza di cause di incompatibilita' di diritto,  che  possano  ostacolare  l'esercizio  imparziale  delle  funzioni  attribuite   al dipendente, con particolare attenzione alla qualifica del dipendente, alla posizione   alle  attivita' che svolge 
    2.   insussistenza  di  conflitto  di  interessi  in   relazione  all'attivita' lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione; 

    Queste condizioni devono essere presenti per tutto il tempo dell'attività di lavoro sportivo .

     Viene inoltre richiesto che l'attività di lavoro sportivo  sia svolta:

    •  fuori dell'orario di lavoro 
    • senza pregiudicare  il  regolare  svolgimento del servizio ne' intaccare l'indipendenza del lavoratore e il buon funzionamento dell'amministrazione stessa .  In particolare per i dipendenti che svolgono attivita' a contatto con il  pubblico,  le amministrazioni  devono verificare,   che  la prestazione di lavoro  sportivo  non  confligga  con  il  regolare  e  ordinato svolgimento del servizio. 
    • l'attività sportiva retribuita  non deve essere prevalente in relazione  all'attività lavorativa ovvero non deve impegnare   il dipendente per un  tempo  superiore  al  50%  dell'orario  di  lavoro settimanale  stabilito  dal   contratto   collettivo   nazionale   di riferimento.   
  • Riforma dello Sport

    Collaboratori ASD: Uniemens in scadenza oggi 7 dicembre

    Rinviati  al 7 dicembre   gli invii dei flussi Uniemens  relativi  ai compensi di ottobre per i collaboratori  sportivi  iscritti alla Gestione separata e per i dipendenti pubblici con deroga per attività sportive. Lo comunica l'INPS  con il  nuovo messaggio  4268 del 29 novembre 2023 dopo che il precedente messaggio 4012 del 14 novembre 2023,  aveva  prorogato il termine per i versamenti al 30 novembre invece che 16 novembre  adeguandosi al  il termine  previsto dalla   decreto in corso di emanazione 

    Ricordiamo di seguito i dettagli 

    CO.CO.CO sportivi: caos scadenze

    La situazione per I lavoratori  dello sporto  creatasi dopo la riforma entrata in vigore il 1 luglio è piuttosto intricata , anche a seguito di una serie di provvedimenti  contraddittori che sono stati emanati dagli enti  coinvolti  senza il giusto coordinamento.

    Andando con ordine,  ricordiamo che  il D. lgs 36 2021 e i correttivi successivi hanno stabilito  per i lavoratori del settore sportivo dilettantistico che ricevono compensi  sopra i 5000 euro annui,  l'inquadramento obbligatorio come CO.CO.CO  fino a 24 ore di lavoro settimanale, oppure come lavoratori subordinati. 

    Per i co.co per legge ordinariamente le comunicazioni vanno fatte entro la fine del mese successivo  mentre i versamenti dei contributi previdenziali alla gestione separata vanno effettuati entro il 16 del mese successivo.

    Per i collaboratori coordinati e continuativi  attivi nelle asd dal 1 luglio 2023 la circolare Inps in materia , n. 88 2023, aveva  fissato però i termini per la regolarizzazione dei periodi pregressi,  dal luglio a settembre ,  al mese di dicembre

    Restava  regolare invece la scadenza del 16 novembre  relativa ai compensi erogati nel mese di ottobre.

    (si ricorda che la stessa data vale ovviamente per i collaboratori coordinati in ambito amministrativi anche se non sono soggetti alle limitazioni previste per il lavoro sportivo)

    L'Ispettorato del lavoro invece aveva confermato i termini per adempimenti e versamenti al 30 e 31 ottobre come previsto dal decreto istitutivo 36 2021 , salvo correggere poi con l' obbligo di utilizzare  a partire dal 27 ottobre per le comunicazioni, la piattaforma del Registro nazionale attività sportive dilettantistiche che risulta attiva solo teoricamente .

    Collaboratori sportivi: Versamenti 30.11 e Uniemens al 7 dicembre

    La proposta approvata in Senato  nel corso della conversione in legge del DL 145 2023,  prevedeva che il periodo transitorio  di prima applicazione si ampliasse comprendendo i compensi erogati nel periodo  da luglio a ottobre invece che a settembre,   con  scadenza  unificata di tutti i relativi  contributi  al 30 novembre prossimo.

    Il messaggio INPS  4012 specificava  che  "In considerazione degli interventi legislativi in corso di emanazione, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  per

    •  i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 
    • i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e
    •  i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, 

    per i quali è previsto l’obbligo di versamento presso la Gestione separata, per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023” il versamento della contribuzione può essere effettuato entro il 30 novembre 2023,  contestualmente alla trasmissione dei flussi Uniemens."

    Il messaggio di ieri  modifica nuovamente le istruzioni   comunicando che

    con riferimento alla trasmissione dei flussi Uniemens di competenza di “ottobre 2023”, che la scadenza di cui sopra è prorogata al giorno 7 dicembre 2023.

    Inoltre ricorda che l’esposizione dell’aliquota 2,03% deve essere indicata con il valore 0203 (4 cifre).

  • Riforma dello Sport

    Lavoro sportivo: istruzioni INPS su aliquote, Uniemens e versamenti

    Pubblicata il 31 ottobre 2023 la circolare completa di istruzioni  INPS   n. 88-2023 sulla nuova disciplina per i contributi  previdenziali e assistenziali dovuti  per i lavoratori del settore sportivo  sia dilettantistico che professionistico a seguito dell'entrata in vigore della legge 36/  2021 il primo luglio scorso.

    L'istituto riepiloga i principali contenuti della legge delega per la riforma dello sport e la disciplina  specificata dai decreti attuativi e correttivi  con riguardo in particolare a:

    • definizione dei lavoratori sportivi  e 
    • al regime contributivo applicabile a ciascuna categoria, tabella aliquote e con relativi adempimenti e scadenze.

    Si evidenzia in primo luogo l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che sarà  il portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali per il settore dilettantistico 

     Riportiamo le principali indicazioni della circolare  di seguito 

    Lavoratori sportivi  subordinati – apprendistato 

    Viene chiarito che sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi :

    • i lavoratori subordinati e autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, del settore professionistico e
    •  i lavoratori subordinati del settore dilettantistico

    Circa le  tutele e gli obblighi  contributivi per il finanziamento delle assicurazioni “minori" nel rapporto di lavoro subordinato e dell'apprendistato   viene definita la classificazione degli enti sportivi e le modalità di esposizione  sul flusso UniEmens.

    Tabella aliquote  lavoratori sportivi subordinati

    assicurazione

    Aliquota

     

     

    IVS

    (di cui 9,19% a carico lavoratore)

     

    33%     

     

    NASpI (contribuzione ordinaria)

     

    1,31%

     

    NASpI (contribuzione Articolo 25, L. n. 845/1978)

     

     

    0,30%

     

    Fondo di Garanzia TFR*                                     

     

    0,20%

     

    Maternità

     

    0,46%

     

    Malattia

     

     

    2,22%

     

    CUAF                                                      

        

    0,68%

     

     

    FIS – fino a 5 dipendenti

    (di cui 0,17% a carico del dipendente)

     

     

    0,50%

     

     

    FIS – oltre 5 dipendenti

    (di cui 0,27% a carico del dipendente)

     

     

    0,80%

    Per quanto riguarda in particolare la regolarizzazione  UNIEMENS dei periodi pregressi  (da luglio 2023 a ottobre 2023) INPS precisa che  dovrà essere effettuata esclusivamente sulle denunce di competenza novembre  2023 (entro il 31 dicembre 2023). 

    Lavoro sportivo – Collaboratori coordinati  e autonomi

    A decorrere dal 1° luglio 2023 i committenti che erogano compensi ai lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo sono obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata INPS e pertanto anche all’invio delle denunce individuali Uniemens, con i nuovi codici indicati nella circolare,  anche mediante Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

    Per i  lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo (sia co.co.co. sia professionisti con partita IVA), l’aliquota base applicabile ai fini contributivi è  quindi  fissata 

    • al 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione), 
    • ovvero al 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

    Si applicano anche le aliquote aggiuntive   sulla base del relativo rapporto di lavoro per cui le aliquote totali sono pari al

    1. 27,03% per i co.co.co. e al
    2.  26.23% per i professionisti).

    La contribuzione va calcolata “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”.

    Viene anche ricordato il particolare regime agevolato previsto dal d.lgs 36 2021 per cui  fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione IVS per collaboratori e autonomi con partita IVA è ridotta al 50% dell’imponibile contributivo.

    ATTENZIONE La contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche  si calcola sulla totalità dei compensi al netto della  franchigia di 5.000 euro.

    Il pagamento della contribuzione  per i co.co.co deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando 

    • la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva al 27,03 per cento e 
    • la causale C10 per i soggetti per i quali si applica l’aliquota del 24 per cento .

    I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

    I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda. 

    Per i professionisti  i contributi vanno calcolati  in sede di dichiarazione nel  quadro RR “Contributi previdenziali”, sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)”) e i termini di versamento coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte

    Anche in questo caso il pagamento è effettuato con modello F24,  con le  causali tributo PXX/PXXR o P10/P10R.

    Lavoro sportivo – Collaboratori amministrativi e gestionali

    La circolare precisa che sono introdotti nuovi “Tipo rapporto” specifici per i committenti obbligati al versamento della contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere amministrativo-gestionale iscritti alla Gestione separata , per i quali ugualmente i versamenti relativi al periodo luglio ottobre vanno effettuati entro il 16 dicembre 2023 e gli adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

    ATTENZIONE INPS ha corretto le indicazioni specificando che i versamenti relativi ai periodi

    • da luglio a settembre  2023 e 
    • novembre 2023

    vanno effettuati alle date sopra specificate mentre i versamenti relativi al periodo di ottobre 2023  vanno effettuati entro il 30 novembre 2023.