• Riforma dello Sport

    ASD ed enti sportivi: proroga versamenti contributi sospesi nel DL Aiuti Quater

    Slitta al 22 dicembre 2022 (in luogo del 16 dicembre) il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 e sospesi a favore delle federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

    Pertanto, i versamenti sospesi in argomento potranno essere effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

    Il DL 17/2022 (DL “Energia e appalti”), aveva previsto  un ampliamento della  sospensione dei versamenti fiscali e contributivi che era stata disposta dalla legge 234 2021 (legge di bilancio 2022) per federazioni, associazioni e società sportive  (vedi sotto le istruzioni precedenti) impegnati in competizioni nazionali e internazionali alla data del 1 gennaio 2022.

    AGGIORNAMENTO 16 LUGLIO 2022

    Con la conversione in legge del decreto Aiuti (50-2022)  era stata prevista la proroga sospensione dei versamenti fiscai, contributivi previdenziali e assicurativi fino al  30 novembre 2022. La nuova scadenza slittava quindi al 16 dicembre 2022.

    AGGIORNAMENTO 22 NOVEMBRE 2022

    Il Governo Meloni con il decreto Aiuti Quater n. 174 2022 pubblicato in GU il 18.11.2022 ha prorogato al 22 dicembre il termine per i versamenti sospesi  in scadenza fino  al  30 novembre ( vedi il dettaglio  sotto) .

    Si attendono le indicazioni dell'Agenzia delle entrate dell'INPS e dell'INAIL

    Di seguito le istruzioni operative  fornite dall'INPS in occasione della prima proroga precedente, che dovrebbero essere riconfermate in un prossimo messaggio.

    Sospensione versamenti INPS e INAIL per il settore sportivo

    Erano stati sospesi con l’art. 1 comma 923 della L. 234/2021:

    •  i  versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta
    • adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
    • versamenti relativi all’IVA in scadenza
    • versamenti delle imposte sui redditi 

    ATTENZIONE non beneficiano della sospensione i versamenti:

    – relativi all’IRAP (non essendo quest’ultima un’imposta sui redditi);

    – dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (anche qualora tali versamenti si riferiscano a importi oggetto di rateazione), nonché i versamenti  legati a ravvedimento operoso

    La conversione in legge del decreto  17 ha anche previsto  che la ripresa dei versamenti sospesi debba avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi:

    • in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 (in luogo del 30 maggio 2022 previsto dalla legge di bilancio) oppure
    •  con versamento rateale per un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, da agosto a novembre  cui si aggiunge  un ultima rata il 16  dicembre 2022  per l'ulteriore 50%.  

    In merito  era intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 3 del 4 febbraio 2022, precisando come nella sospensione rientrino solamente i versamenti in autoliquidazione, compresa la rateizzazione nei termini delle scadenze ordinarie.

    Inoltre, possono essere oggetto della sospensione anche le rate relative alle rateizzazioni richieste a seguito dell’applicazione della sospensione disposta dal DL 18/2020 e dalla L. 178/2020.

    Infine si ricorda che  anche i versamenti e adempimenti INAIL  per gli stessi soggetti erano stati sospesi dalla legge di bilancio.

     Le istruzioni sono state fornite con la circolare  n. 8/2022  e con la circolare n. 23 del 30 maggio sulle novità della conversione del DL 17 2022. 

    Istruzioni INPS  per la ripresa dei versamenti previdenziali

    Con la circolare 105   del 26 settembre  2022 che sostituisce  la precedente  circolare 64/2022 del 30 maggio, vengono fornite le  istruzioni  aggiornate  operative sulla ripresa di adempimenti e versamenti contributivi . Listituto precisa quali sono i contributi compresi e quali esclusi dalla sospensione e ricorda che 

    Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto delle disposizioni normative in oggetto, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.

    Entro la medesima data del 16 dicembre 2022, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022).

    Compilazione Uniemens

    Come già disposto dalla circolare n. 64/2022,  resta valido il codice di autorizzazione “7M”.

    Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022, i datori di lavoro  inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “N979”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n. 234/2021 art. 1 comma 923 e decreto-legge n. 17/2022 art. 7 comma 3 bis”; e le relative<SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).

    L'istituto ricorda che l'mporto dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N979” non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.

    I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza luglio e agosto 2022 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della  circolare, quindi  ENTRO IL 26 OTTOBRE 2022  un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.

    Si ricorda, infine, che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

  • Riforma dello Sport

    Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: come iscriversi

    Con nota pubblicata sul proprio sito, il Dipartimento dello sport informa che è attivo dal 31 Agosto 2022 il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

    Si ricorda che il registro è stato istituito dal d.lgs. 39/2021 per la cui gestione il Dipartimento si avvale della società “in house” Sport e Salute S.p.a. 

    Nel Registro gestito telematicamente, sono iscritte

    • tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
    • in una sezione speciale, le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).  

    L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica. 

    Registro Nazionale attività sportive dilettantistiche: gli enti già iscritti

    Occorre specificare che a norma dell'art 12 del Dlgs n 39 "Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro".

    Registro Nazionale attività sportive dilettantistiche: i neo-iscritti

    La domanda di iscrizione è inviata attraverso la piattaforma informatica con le modalità descritte nel Regolamento adottato dal Dipartimento, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva affiliante.  

    Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è accessibile all’indirizzo: https://registro.sportesalute.eu 

    Per procedere alla iscrizione, dal sito del Dipartimento dello sport, è necessario creare una nuova utenza accedendo alla pagina seguente:Una volta accreditati la domanda di iscrizione è inviata allegando la seguente documentazione attestante:

    a) dati anagrafici dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;

    b) dati anagrafici del legale rappresentante;

    c) dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;

    d) dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);

    e) dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori

    f) attività sportive, didattiche e formative, svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;

    g) elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);

    h) contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte

    Entro quarantacinque giorni dall'invio della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste può: 

    • accogliere la domanda e iscrivere l’Associazione/Società; 
    • rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato; 
    • richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
  • Riforma dello Sport

    ASD e riforma dello sport: il nuovo decreto cambia il regime fiscale

    Il Consiglio dei ministri ha approvato nei giorni scorsi uno schema di decreto  che corregge il  decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, (cd Riforma dello sport ) come previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo".

    Vediamo di seguito le principali novità, ricordando che si tratta comunque di una bozza he potrebbe essere ancora modificato prima della pubblicazione In Gazzetta ufficiale.  In particolare sono da evidenziare: la formalizzazione dello sport dilettantistico e la ridefinizione dell'inquadramento dei lavoratori, la possibile distribuzione degli utili  in certi casi fino all'80%   e la modifica della disciplina fiscale e previdenziale.

    Qui il testo della bozza

    ASD e Registro nazionale nuovi adempimenti

    Si opera una riforma dello sport dilettantistico con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che ne  diventa il perno, e sarà gestito dalla   direzione del Dipartimento per lo sport,  

    Avrà un  ruolo non solo di certificazione dello svolgimento di attività sportiva, ma anche di regolazione , tramite apposite funzioniper gli adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi ai rapporti di lavoro , con l'obiettivo di una riduzione dei costi a carico di associazioni e società.

    E' previsto un  decreto che individui entro il 1  aprile  2023 i protocolli informatici  per le comunicazioni obbligatorie in collaborazione con  Ministero, Agenzia delle Entrate, Inps e INAIL  per definire in dettaglio le procedure

    L’articolo 1  in tema di forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, aggiunge le cooperative  e gli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, i quali se esercitano  come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche.  

    Vengono invece eliminate  le società di persone perché non potrebbero godere di agevolazioni fiscali  e per il rischio di confusione  tra i patrimoni dei soci e quelli della società. 

    L’articolo 5 inserisce le Discipline Sportive Associate tra gli enti  affilianti assimilabili alle Federazioni Sportive Nazionali.

    L’articolo 26  chiarisce la distinzione tra l’area del professionismo e quella del dilettantismo definendo per la prima volta in positivo dell’attività dilettantistica, che non viene più determinata solo per differenza.

    Le novità per l’inquadramento del lavoratore sportivo

    L’articolo 13 prevede che l'attività di lavoro sportivo, può costituire oggetto di:

    •  un rapporto di lavoro subordinato o 
    • di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

    E' possibile anche  per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche  prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro;

    Riguardo  le disposizioni applicabili ai lavoratori sportivi, provenienti da Paesi extraeuropei ; e il  trattamento dei dati personali si prevede entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo, uno specifico decreto.

    Tra le figure dei lavoratori sportivi viene ricompreso anche il tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

    Si  rimanda alla definizione elaborata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 1 del primo dicembre 2016;

    Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari,  con obbligo di preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza e autorizazione in caso di compensi. 

    Come detto, il decreto correttivo introduce la presunzione di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, se 

    •  le prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non abbiano una durata superiore alle 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e
    •  risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva. 

    Per quanto riguarda la costituzione del rapporto di lavoro, si prevede la possibilità di assolvere mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ad adempimenti quali la comunicazione dei dati  relativi al  rapporto di lavoro sportivo  .

     Il registro può sostituire il Libro Unico del Lavoro.

    In tema di utilizzo di volontari si amplia la possibilità di utilizzo anche agli organismi paralimpici, al CONI al CIP e alla società sport e salute.

    Ai volontari possono essere rimborsate le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute al di fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Questi rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente, come già succede per gli enti del terzo settore 

    Viene precisato che le società professionistiche  possono   stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni resta fermo il limite massimo di  23 anni di età.

    L’articolo 19  riguarda  l’abolizione del vincolo sportivo, e ne fissa il termine di decorrenza al primo gennaio 2023.

    Tesseramento e professionismo

    L’articolo 15  riguarda il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici  e aggiunge la sanzione dell’inefficacia nel caso di mancata approvazione del contratto secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata.

    Il tesseramento diventa possibile a partire dai 14 anni e non piu 12 di età.

    Vengono comunque mantenuti, per il professionismo:

    • sia la presunzione di lavoro subordinato per gli atleti:
    • sia i criteri per identificare il lavoratore autonomo, già previsti nella legge 23 marzo 1981, n. 91.

    Disciplina fiscale e contributiva

     Tenendo in considerazione  i recenti interventi della Corte di Cassazione  e della corte di giustizia europea , si prevede che  in presenza di un’attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici  non rientrano tra i redditi diversi .

    L’abrogazione si riferisce unicamente alla tipologia di reddito, ai fini delle imposte dirette mentre  restano invariate le agevolazioni oggi previste

    Da segnalare inoltre una agevolazione agli investimenti che possano supportare attività di avviamento e di promozione dello sport.  per cui aumenta all’80% la quota del 50% della possibile distribuzione degli utili , ma:

    – limitatamente ai soli enti sportivi che gestiscono palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari,  

    – sempre subordinatamente al rispetto delle condizioni già vigenti

    – nel limite fissato dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commission e Europea. 

    TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

     La novità principale è l’applicazione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per la parte eccedente l’importo di euro 5.000,00 del compenso.

     L’articolo 23 in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi prevede quindi :

    1.  per le collaborazioni coordinate e continuative iscritte alla gestione separata INPS, l’applicazione di un’aliquota del 24% per coloro che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e del 25%, oltre le aliquote aggiuntive in vigore, per coloro che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. 
    2. Stessa aliquota del 25%, oltre le aliquote aggiuntive, si applica,per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome (art. 53, comma 1, TUIR)

    ATTENZIONE : Fino al 31 dicembre 2027  il nuovo decreto introduce una riduzione del 50% delle aliquote,  con equivalente riduzione dell’imponibile contributivo  e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche . 

    Non subiscono invece riduzioni le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione, che quindi vengono garantiti per intero;

    Sono esclusi dal recupero contributivo  i rapporti iniziati prima del termine di decorrenza del decreto e  la comunicazione all'INPS avverrà  attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,

    TRATTAMENTO FISCALE 

    •  I compensi fino all’importo di 15.000,00 euro, analogamente alla disciplina oggi vigente per importi fino a 10.000,00 euro, non sono soggetti ad alcune forma di imposizione fiscale 
    •  i compensi superiori a 15.000,00 euro rilevano esclusivamente per la parte eccedente ed esclusivamente per determinare il reddito del percipiente;
    • all’atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare;
    • per agevolare il graduale inserimento nel settore professionistico di atleti e atlete di età inferiore a 23 anni, si prevede che le loro retribuzioni non costituiscono reddito per il percipiente, al fine del calcolo delle imposte dirette, fino all’importo massimo di euro 15.000,00. Per gli sport a squadre, questa agevolazione si applica alle sole società sportive professionistiche il cui fatturato non superi i 5 milioni di euro;
    • Viene escluso dalla natura retributiva l'importo erogato ai lavoratori sportivi a titolo di premio, quindi non in relazione all’attività svolta ma al raggiungimento di risultati sportivi.