• Riforma dello Sport

    Agevolazioni tributarie per ASD: la Cassazione specifica quando spettano

    La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza del 24/10/2023, n. 29510 ha affermato che l'esenzione d'imposta in favore delle associazioni non lucrative, dipende:

    • non dall'elemento formale della veste giuridica assunta
    • ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente.

    Le agevolazioni tributarie in favore delle associazioni sportive dilettantistiche si applicano solo a condizione che le stesse si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto.

    Vediamo i fatti di causa.

    L'Agenzia delle entrate aveva notificato ad una snc nonchè ai soci, rispettivi avvisi di accertamento con i quali, relativamente all'anno 2006, aveva disconosciuto le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, essendo invece configurabile una società di fatto tra i soci, con conseguente pretesa a titolo di Irpef, Irap e Iva e irrogazione delle sanzioni.

    Contro gli atti impositivi sia s.n.c. che i soci avevano proposto separati ricorsi che erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale.

    Avverso la sentenza del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello, in particolare ritenendo che gli elementi indiziari fatti valere dall'amministrazione finanziaria non potevano condurre a escludere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica della s.n.c.

    L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per Cassazione con unico motivo di ricorso, cui hanno resistito:

    • la A.S.D deducendo che erroneamente la stessa era stata qualificata come s.n.c. nel ricorso avversario 
    • i soci. 

    La Cassazione censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, artt. 2697 e 2699, c.c., art. 148, comma 8, lett. f), TUIR e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 7.

    In particolare, il motivo di ricorso, ritenuto fondato dalla Cassazione si basa su tre diversi profili di censura:

    1. in primo luogo, per non avere rilevato che la mancata indicazione del termine "dilettantistica" nel sito web costituisce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 17, e per non avere verificata la violazione del principio di democrazia interna necessaria per lo svolgimento di una attività sportiva dilettantistica e non riscontrabile in concreto; 
    2. in secondo luogo, per avere ritenuto decisivo, ai fini della contestata approvazione nei termini del rendiconto annuale, il verbale di assemblea del 12 gennaio 2007, sebbene privo di data certa e prodotto oltre due anni dopo la fine del controllo;
    3. infine, in quanto l'atto costitutivo e lo statuto vigenti nel 2006 non contenevano le clausole di intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e di non rivalutabilità della stessa, il che avrebbe dovuto condurre a ritenere che correttamente era stata contestata l'esistenza di una società di fatto tra i soci, mancando la partecipazione degli associati e sussistendo, invece, solo il potere decisionale dei tre soci.

    La Corte ha più volte precisato che, in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta, prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148 in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI" (Cass. civ., 5 agosto 2016, n. 16449);

    Inoltre, le suddette agevolazioni tributarie in favore delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto (Cass. civ., 11 marzo 2015, n. 4872);

    Ciò precisato, va rilevato che l'amministrazione finanziaria aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore della snc della natura di associazione sportiva dilettantistica sulla base di diversi elementi, quali:

    • la mancata indicazione nella pubblicizzazione dell'attività dell'ente della natura di associazione "dilettantistica";
    • la mancanza di una vita associativa; 
    • la mancata approvazione del rendiconto economico finanziario;
    • la mancata previsione nello statuto della intrasmissibilità della quota associativa e della non rivalutabilità della stessa.

    Secondo la Cassazione gli stessi elementi di prova presuntiva fatti valere dall'amministrazione finanziaria sono stati svalutati alla luce di considerazione astratte, non idonee di per sè a inficiare il quadro probatorio prospettato a fondamento della pretesa.

    La mancanza di pubblicizzazione della natura di ente dilettantistico è stata ritenuta non rilevante in base alla mera considerazione che si trattava di un dato "meramente formale", sebbene L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 17, preveda espressamente che: "Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica";

    Inoltre, nessuna verifica in concreto è stata compiuta ai fini della valutazione dell'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, nonostante l'onere di fornire la prova sia a carico dell'ente medesimo.

    Per tutto quanto su indicato consegue l'accoglimento del ricorso e la Cassazione della sentenza censurata.

  • Riforma dello Sport

    Inail per il lavoro sportivo, scadenza 30 novembre

    Pubblicata ieri  la circolare INAIL  46 2023 datata 27.10, con tutte le istruzioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,  dopo la riforma dello sport entrata in vigore il 1 luglio 2023.d..lgs 36/2021 e successive modifiche)

    La circolare riepiloga le principali novità in rapporto agli obblighi connessi con l'attività dell'istituto  in particolare ricorda quali sono le categorie di lavoratori tutelati e quali esclusi , le modalità di calcolo dei premi assicurativi le scadenze degli adempimenti e si sofferma con  specifiche istruzioni per

    •  i titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere non sportivo ma amministrativo gestionale  e per
    •  i lavoratori subordinati nel settore dilettantistico 

    Lavoratori soggetti  ai premi INAIL ed esclusi

    Dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali  con versamento dei premi all'INAIL :

    • i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, 
    • i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato, 
    • i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e 
    • i prestatori di lavoro occasionale.

    Sono esclusi invece 

    •  i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria previstadall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 2895 e che sono pertanto assicurati con polizze private,
    •  gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari, anch’essi assicurati  obbligatoriamente con polizze private
    •  i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestino in qualità di  volontari lauori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio
    • i lavoratori di cui al punto precedente, anche qualora l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo, preveda il versamento di un corrispettivo 
    •  il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonchè gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi,  appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, soggetti alla  specifica disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza;
    •  i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto  d’opera ex articolo 2222 del codice civile

    Calcolo premi INAIL lavoro sportivo  e indennità di inabilità

    La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è pertanto quella  individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico DPR 1124 1965 vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita.

    Secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono  anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea  assoluta, 

    Anche per quanto riguarda i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e  continuativa amministrativo-gestionale,  la base imponibile da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è  costituita dai compensi effettivamente percepiti,  nel rispetto dei limiti  minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail .

    Per il calcolo dei premi assicurativi dovuti dai committenti di collaborazione coordinata e continuativa in base ai relativi compensi, valgono le istruzioni già fornite con la circolare Inail 11 aprile 2000, n. 32. 

    Scadenze INAIL  sport dilettanti 2023

    La circolare sottolinea che la novità della riforma riguarda i titolari di collaborazioni di carattere  amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in  quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono  già assicurati all’Inail dal 16 marzo 2000.

    Quindi  i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023:

    •  i lavoratori  titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale
    • o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, 
    • non ancora titolari di  codice ditta e posizioni assicurative

    devono presentare la denuncia di iscrizione all’Inail con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le  retribuzioni che presumono di corrispondere dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.

    L'istituto precisa che considerata l’incertezza in merito all’obbligo assicurativo chiarito soltanto   con  il recente  decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, le denunce  di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre.

    Entro il medesimo termine  devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta  e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.

    Invece  i soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e  posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare    verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024.

  • Riforma dello Sport

    Lavoratori sportivi: i nuovi adempimenti in scadenza a fine ottobre

    Con la circolare 2 2023 l'ispettorato del lavoro interviene riepilogando le novità  della  Riforma dello sport  2023 apportate con il d. lgs 36 2021 e successivi  decreti attuativi correttivi.

    L'ispettorato ricorda che l’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce anzitutto che “è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva  verso un corrispettivo (…) è lavoratore sportivo ogni altro tesserato (…) che svolge verso un corrispettivo (…) le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.

    Rispetto alla platea di soggetti indicati dalla disposizione, il legislatore prevede espressamente che, ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo,

    Scadenze adempimenti ottobre 2023 e proroga INAIL

    In particolare   si ricordano le due scadenze imminenti :

    1. La comunicazione  telematica  da effettuare  entro il 30 ottobre al Centro per l’impiego (tramite UNILAV)  per i rapporti iniziati prima dell’entrata in vigore del DLgs. 120/2023  cioè prima del  5 settembre  2023.   Questa modalità sarà utilizzabile fino alla piena operatività  del nuovo  Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) istituito con la Riforma che attende per la piena operatività l'emanazione di un nuovo DPCM  .Il mancato adempimento comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 (sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500).
    2. ll versamento dei  contributi previdenziali e assistenziali  dei periodi da luglio ( data di entrata in vigore del D.LGS 36 2021 ) a settembre 2023,  da effettuare entro il 31 ottobre.

    AGGIORNAMENTO 27 OTTOBRE

    Con una nota di precisazione emanata ieri sera n. 460-2023  in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro   l'Ispettorato aggiunge che comunque le comunicazioni effettuate al  Registro Dilettanti fino alla data di ieri 26 ottobre restano valide e non sono necessarie nuove comunicazioni  telematiche con altre modalità.

    AGGIORNAMENTO 31 OTTOBRE

    E' stata pubblicata il 30.10.2023  la circolare INAIL 46 2023 sugli adempimenti relativi all'assicurazione contro gli infortuni in cui si precisa che per le nuove denunce e variazioni relative ai rapporti si co.co.co  instaurati dal 1 luglio 2023 il termine delle comunicazioni è fissato al 30 novembre 2023.

    Collaboratori sportivi

    L'Ispettorato  ricorda  che i lavoratori  sportivi nell'ambito professionistico si presume un rapporto subordinato mentre il regime naturale  per le prestazioni  dilettantistiche è quello della collaborazione coordinata e continuativa, sempre che: 

    •  non superi le 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive) e 
    • le prestazioni  rispettino i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici. 

    Nella circolare viene chiarito che in questo ambito  non è applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione prevista dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. Se si supera il monte orario previsto per legge  le parti possono  portare elementi per dimostrare  natura  non subordinata del rapporto.

    I collaboratori inoltre devono essere registrati nel libro unico del lavoro (LUL) in via telematica all’interno di apposita sezione del predetto Registro delle attività sportive dilettantistiche.. Anche per questo devono ancora essere predisposti gli aggiornamenti informativi, previsti entro il 31 dicembre 2023  quindi   l’iscrizione del lavoratore potrà anche avvenire in un’unica soluzione entro la  scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, mentre i compensi possono essere erogati in anticipo .

    La circolare ricorda anche  che se il compenso non supera i 15.000 euro annui , non vi è obbligo di emettere il cedolino paga.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    ASD e SSD: le differenze e le novità 2023

    Associazioni e società sportive nell'area del dilettantismo sono state oggetto di  recenti profonde modifiche con la recente riforma dello sport D. Lgs 36 2021 e decreti correttivi. Vediamo di seguito una sintesi delle caratteristiche  comuni,  le principali differenze e le novità dal 2023.

    ASD le caratteristiche principali

    Un’associazione sportiva dilettantistica (asd) è una organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune, cioè la gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica.

    Se le ASD presentano specifiche caratteristiche e rispettano determinati obblighi normativi, sia nella fase di costituzione che di gestione, possono accedere a molteplici agevolazioni fiscali.

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    SSD le caratteristiche principali 

    Le società sportive dilettantistiche (ssd) si distinguono dalle asd per la forma giuridica: sono, infatti, una speciale categoria di società di capitali (srl o soc. coop.), caratterizzate dall’assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica.

    Le ssd godono del medesimo regime fiscale di favore previsto per le asd, in presenza di alcuni requisiti statutari e di gestione.

    I fattori che incidono sulla scelta di costituirsi come asd o come ssd sono principalmente:

    •  la dimensione dell’associazione, 
    • l’organizzazione e la gestione, 
    • il rischio d’impresa e l’autonomia patrimoniale.

    ASD, SSD:  le differenze 

    TABELLA 

    ASD

    SSD

    Ente non commerciale di tipo associativo

    Società di capitali (srl o soc. coop.)

    Finalità di promozione sportiva dilettantistica

    Finalità di promozione sportiva dilettantistica

    Senza scopo di lucro

    Senza scopo di lucro

    Responsabilità patrimoniale dei soggetti che

    agiscono in nome e per conto dell'associazione

    Autonomia patrimoniale e responsabilità dei soci

    limitata al capitale conferito

    Organizzazione e partecipazione democratica

    all'amministrazione e alla gestione

    Organizzazione e partecipazione capitalistica

    all'amministrazione e alla gestione

    ASD – SSD e riconoscimento dal CONI

    Entrambe le  ASD e SSD devono ottenere il riconoscimento sportivo dal CONI per godere delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste.

    Tale riconoscimento  si sostanzia nell'iscrizione in un apposito registro informatico, per il tramite di FNS ( Federazioni Sportive nazionali),  Discipline sportive associate) o EPS  (Enti di promozione sportiva), a cui l'asd o la ssd sono affiliate,  a loro volta riconosciuti dal CONI.  

    Il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.

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    ASD, SSD, nuovo registro RAS e adeguamento statuti

    Il Dlgs 39/2021 ha introdotto il Registro delle Attività Sportive (RAS), on line a far data dal 31/08/2022, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il tramite di Sport e Salute spa.

    Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a)  di tale decreto, le asd/ssd, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA), Enti di Promozione Sportiva (EPS), devono svolgere, senza scopo di lucro, attività sportiva dilettantistica, formativa, didattica, di preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai fini dell'iscrizione al RAS (e relativo mantenimento), condizione necessaria per accedere ai benefici fiscali e non previsti.

    Lo statuto delle asd/ssd che intendono iscriversi al RAS (e mantenere tale iscrizione) deve espressamente prevedere l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica, formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 7, co.1, lett. b), Dlgs 36/2021 ).

    L'art. 9, co. 1, Dlgs 36/2021, prevede che i sodalizi sportivi dilettantistici possono esercitare attività diverse da quelle principali, sportive, a condizione che lo statuto lo consenta e che abbiano carattere straordinario e strumentale rispetto all'attività principale.

    Si tratta sostanzialmente di attività di carattere commerciale e strutturalmente connesse e funzionali allo svolgimento della pratica sportiva, essenziali al fine di recuperare le risorse finanziarie necessarie.

    Le attività secondarie rispetto a quella principale vengono misurate in base all'applicazione di parametri di cui al decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, ovvero le attività diverse si considerano secondarie, rispetto alle attività principali, qualora, in ciascun esercizio, ricorra (almeno) una delle seguenti condizioni:

    1. i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente;

    2. i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente.

    Nel computo di cui sopra non sono comprese le entrate derivanti da sponsorizzazioni, rapporti pubblicitari, cessioni di diritti e indennità relativi agli atleti, e da gestioni di impianti e strutture (art. 9, co. 1-bis, Dlgs 36/2021).

    Le ulteriori clausole che devono essere presenti nello statuto di sodalizi sportivi dilettantistici, ai fini della iscrizione al RAS, riguardano il divieto di distribuzione di lucro e le incompatibilità a carico degli amministratori di asd/ssd.

    Art. 11, Dlgs 36/2021 – E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA, EPS.

    Art. 8, co. 2, Dlgs 36/2021 – E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

    La mancata conformità degli statuti comporterebbe la non iscrivibilità al RAS per gli enti di nuova costituzione o la cancellazione per quelli già costituiti. Per gli enti già costituiti l'adeguamento degli statuti sarebbe fissato al 31/12/2023. Il mancato rispetto delle soglie quantitative, relative alle attività secondarie e strumentali per 2 esercizi consecutivi comporterebbe la cancellazione dal RAS.

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    Per le novità sulla Riforma dello Sport abbiamo preparato i seguenti webinar:

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  • Riforma dello Sport

    Lavoro sportivo nelle ASD: tutte le novità dopo i correttivi

    La riforma generale dello sport decisa con la legge delega 86 2019  potrebbe essere giunta finalmente alla versione finale  con il  decreto legislativo  n. 120 2023 pubblicato il 4 settembre in GU.

    Di seguito un riepilogo sintetico delle recenti novità, di gande impatto soprattutto per le  realtà dilettantistiche, asd/ssd diffusissime nel territorio nazionale.

    Riforma lavoro sportivo nelle ASD

    Ricordiamo  innanzitutto che  il D.Lgs 36 2021, uno dei decreti attuativi della riforma dello sport,  poi corretto con il D.lgs 163 2022, sono state previste rilevanti modifiche  alla disciplina delle  prestazioni  lavorative, nelle ASD e SDD,  entrate in vigore il 1 luglio prossimo. La data  è stata spostata infatti  dal Decreto milleproroghe 2023 dall'originario termine del 1 gennaio al 1 luglio 2023.

    Il Governo ha  poi approvato  il 26 luglio 2023  il citato  decreto  120 che introduce ulteriori novità (cd "correttivo bis).

    Riforma lavoro sportivo: trattamento fiscale e previdenziale 

    Il Dlgs 36 2021 prevede che   i lavoratori che prestano attività per le Asd/Ssd   devono essere inquadrati obbligatoriamente

    • come lavoratori dipendenti oppure
    • come lavoratori autonomi con partita Iva oppure 
    • come collaboratori coordinati e continuativi 

    con un limite massimo di  settimanale di 18 ore  per evitare la riqualificazione come lavoro subordinato e rientrare nelle agevolazioni in materia di imposizione fiscale e previdenziale, ovvero:

    •  soglia esente da qualsiasi prelievo  ridotta  da 10.000 euro a 5.000 euro;
    • ai redditi compresi fra 5.000 e 15.000 euro l’anno non si applicano ritenute fiscali, ma vengono applicate quelle previdenziali. 
    • per i compensi oltre i 15.000 euro annui si applicano sia le ritenute fiscali sia quelle previdenziali.
    • per i primi cinque anni, i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50% dei compensi per lavoro sportivo;

     Queste  novità comportano che  entro il 31 ottobre 2023 le associazioni provvedano  agli adempimenti ordinari previsti per   le prestazioni di  lavoro  (comunicazioni ministeriali, normativa trasparenza, ecc). (vedi ultimo paragrafo)

    Sarà resa disponibile a questo fine  una nuova funzione telematica unificata  sul portale Sportesalute.

    Va anche specificato che il decreto Milleproroghe convertito in legge ha previsto che, pur con l'entrata in vigore del nuovo limite a metà dell'anno,  la soglia  complessiva per il periodo d’imposta 2023  resta  fissata a 15mila euro ( da sottolineare choltre tale soglia  non c'è più la ritenuta del 23%   per  primo scaglione di reddito fino a 20658,28 euro ma si applica direttamente la tassazione ordinaria).

    ASD-SSD Novità e scadenze per fisco e lavoro  del decreto correttivo bis

    Il nuovo decreto  legislativo 120 2023" correttivo bis"   prevede  ulteriori novità, tra cui:

    • esclusione dei professionisti iscritti ad albi e ordini professionali  dalla normativa sul lavoro sportivo "dilettantistico" descritto sopra  
    • innalzamento del monte ore totale permesso con i contratti di collaborazione coordinata ( secondo il dlgs 36 2021) che sale  da 18 a 24 ore 
    •  possibilità di  volontariato nel settore sportivo per i dipendenti pubblici con autorizzazione fornita con la formula del silenzio assenso 
    • nuovi permessi retribuiti  per lavoratori dipendenti  disabili che prestino attività sportiva nelle federazioni paralimpiche.
    • adeguamento statutario  degli enti sportivi al Dlgs 36/2021 da effettuare  entro il 31 dicembre di quest'anno, pena la cancellazione d'ufficio dell'ente dal Registro sport  (per Asd e Ssd , si  passa all'esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie)
    • credito di imposta pari ai contributi INPS per i compensi ai lavoratori sportivi del periodo luglio -novembre 2023o per Asd/Ssd con ricavi  fino a 100mila euro annui.
    • esclusione dalla base imponibile IRAP  per quanto riguarda i compensi non superiori a 85mila euro annui delle collaborazioni coordinate e continuative 
    • direttori di gara  nel settore  dilettanti e volontari:  limite di  150 euro  mensili per i rimborsi spese sostenute  con possibilità di autocertificazione;
    • abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato  ai fini  dell’istruzione  secondaria sia nel professionismo, sia nel dilettantismo;
    • obbligo di comunicazioni al Registro Sport delle Co.co.co e versamenti contributivi del periodo luglio settembre 2023 entro il  31 ottobre  2023  per: 
      • Asd e Ssd, 
      •  federazioni nazionali 
      • enti di promozione sportiva e
      •  associazioni benemerite.
  • Riforma dello Sport

    Riforma dello sport: correttivi in vigore dal 5.09

    Pubblicato in GU n 206 del 4 settembre 2023  il Decreto legislativo n 120 del 28 agosto con i correttivi della riforma dello sport.

    Il Dlgs interviene in tema di enti e lavoratori sportivi con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019). 

    Attenzione al fatto che le novità in materia di sport sono in vigore dal 5 settembre.

    Riforma dello sport: gli obiettivi

    Il Dipartimento per lo sport sottolinea che il Decreto costituisce uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con gli stakeholder del mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri attori chiave.

    Obiettivo principale di questa riforma dello sport è quello di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani.

    La riforma da una parte riconosce diritti e dignità al lavoro sportivo e dall’altra consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti, costruita sui tre pilastri delle tutele, della semplificazione e della trasparenza. 

    Leggi anche Riforma sport 2023: approvato il decreto correttivo bis e Lavoro sportivo ASD e SSD le novità dal 1 luglio e il nuovo correttivo

    Riforma dello sport: statuti di ASD e SSD

    Tra le tante novità, le più significative in materia di lavoro sportivo, si evidenzia che in tema di statuti delle ASD e SSD il Dlgs n 120/2023 introduce un periodo transitorio per poter adeguare gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle nuove disposizioni riguardanti:

    • oggetto sociale,
    • esercizio di attività strumentali e secondarie a quella sportiva dilettantistica. 

    Attenzione al fatto che, gli adeguamenti devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2023. 

    Si prevede che la mancata conformità degli statuti ai criteri di cui all'art 7 del DLgs. 36/2021 renderà inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e gli enti già iscritti che non provvederanno ad adeguare gli statuti entro tale data verranno cancellati d’ufficio dal Registro.

    Viene anche previsto che le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 siano esenti da imposta di registro qualora appunto abbiano come scopo quello di conformare gli stessi alle disposizioni del DLgs. n 36/2021 .

    Riforma dello sport: acquisto della personalità giuridica degli enti

    Il decreto correttivo regola inoltre l’acquisto della personalità giuridica degli enti e in particolare con l'art 4 comma 5 si prevede di apportare modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 inserendo il comma 3 ter secondo il quale "Si considera patrimonio minimo per il conseguimento  della personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio e' costituito da beni  diversi  dal denaro, il loro valore  deve  risultare  da  una relazione  giurata, allegata all'atto  costitutivo,  di  un  revisore  legale  o  di  una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. "

  • Riforma dello Sport

    Riforma dello Sport: il decreto correttivo 120 di agosto 2023 in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04.09.2023, il Decreto Legislativo del 29.08.2023 n. 120 in tema di enti e lavoratori sportivi, che interviene con disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019), così come annunciato a giugno dal Consiglio dei Ministri.

    Il testo costituisce uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con gli stakeholder del mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri attori chiave.

    L'obiettivo principale di questa riforma è quello di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani.

    Come si leggeva nel comunicato del Dipartimento dello Sport di giugno, tutele, semplificazione e trasparenza sono le parole chiave che identificano il correttivo ai decreti attuativi della delega contenuta nella legge 86/2019 con l’obiettivo di portare migliorie e innovazioni normative nel mondo dello sport, a iniziare dal lavoro sportivo di cui al d.lgs. 36/2021, con il riconoscimento delle dovute tutele a chi opera nel suo ambito, incluse tutele fondamentali come quelle relative alla maternità e alla malattia, in un quadro sostenibile per il mondo del dilettantismo.

    Il testo composto da 6 articoli reca disposizioni integrative e correttive dei seguenti decreti legislativi:

    • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, "recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo";
    • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, "recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo";
    • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, "recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";
    • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, "recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi";
    • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, "recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali".

    Diverse le novità previste, tra le quali si segnalano:

    • semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo;
    • potenziamento del registro con l’aggiunta di nuove funzioni;
    • previsione di norme specifiche per i giudici di gara;
    • norme specifiche per i dipendenti pubblici;
    • maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico;
    • sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina per la partecipazione a competizioni e ad allenamenti;
    • abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo che nel dilettantismo;
    • un intervento in tema di Irap sulla determinazione della base imponibile;
    • creazione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.

    Ricordiamo che precedentemente era già stato pubblicato in GU il Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163, contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021, le cui norme oggetto delle modifiche, dovevano essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con il decreto Milleproroghe 2023, l'entrata in vigore è stata rinviata al 1° luglio 2023.

    Allegati: