• Riforma dello Sport

    Lavoro sportivo: istruzioni INPS su aliquote, Uniemens e versamenti

    Pubblicata il 31 ottobre 2023 la circolare completa di istruzioni  INPS   n. 88-2023 sulla nuova disciplina per i contributi  previdenziali e assistenziali dovuti  per i lavoratori del settore sportivo  sia dilettantistico che professionistico a seguito dell'entrata in vigore della legge 36/  2021 il primo luglio scorso.

    L'istituto riepiloga i principali contenuti della legge delega per la riforma dello sport e la disciplina  specificata dai decreti attuativi e correttivi  con riguardo in particolare a:

    • definizione dei lavoratori sportivi  e 
    • al regime contributivo applicabile a ciascuna categoria, tabella aliquote e con relativi adempimenti e scadenze.

    Si evidenzia in primo luogo l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che sarà  il portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali per il settore dilettantistico 

     Riportiamo le principali indicazioni della circolare  di seguito 

    Lavoratori sportivi  subordinati – apprendistato 

    Viene chiarito che sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi :

    • i lavoratori subordinati e autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, del settore professionistico e
    •  i lavoratori subordinati del settore dilettantistico

    Circa le  tutele e gli obblighi  contributivi per il finanziamento delle assicurazioni “minori" nel rapporto di lavoro subordinato e dell'apprendistato   viene definita la classificazione degli enti sportivi e le modalità di esposizione  sul flusso UniEmens.

    Tabella aliquote  lavoratori sportivi subordinati

    assicurazione

    Aliquota

     

     

    IVS

    (di cui 9,19% a carico lavoratore)

     

    33%     

     

    NASpI (contribuzione ordinaria)

     

    1,31%

     

    NASpI (contribuzione Articolo 25, L. n. 845/1978)

     

     

    0,30%

     

    Fondo di Garanzia TFR*                                     

     

    0,20%

     

    Maternità

     

    0,46%

     

    Malattia

     

     

    2,22%

     

    CUAF                                                      

        

    0,68%

     

     

    FIS – fino a 5 dipendenti

    (di cui 0,17% a carico del dipendente)

     

     

    0,50%

     

     

    FIS – oltre 5 dipendenti

    (di cui 0,27% a carico del dipendente)

     

     

    0,80%

    Per quanto riguarda in particolare la regolarizzazione  UNIEMENS dei periodi pregressi  (da luglio 2023 a ottobre 2023) INPS precisa che  dovrà essere effettuata esclusivamente sulle denunce di competenza novembre  2023 (entro il 31 dicembre 2023). 

    Lavoro sportivo – Collaboratori coordinati  e autonomi

    A decorrere dal 1° luglio 2023 i committenti che erogano compensi ai lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo sono obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata INPS e pertanto anche all’invio delle denunce individuali Uniemens, con i nuovi codici indicati nella circolare,  anche mediante Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

    Per i  lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo (sia co.co.co. sia professionisti con partita IVA), l’aliquota base applicabile ai fini contributivi è  quindi  fissata 

    • al 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione), 
    • ovvero al 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

    Si applicano anche le aliquote aggiuntive   sulla base del relativo rapporto di lavoro per cui le aliquote totali sono pari al

    1. 27,03% per i co.co.co. e al
    2.  26.23% per i professionisti).

    La contribuzione va calcolata “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”.

    Viene anche ricordato il particolare regime agevolato previsto dal d.lgs 36 2021 per cui  fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione IVS per collaboratori e autonomi con partita IVA è ridotta al 50% dell’imponibile contributivo.

    ATTENZIONE La contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche  si calcola sulla totalità dei compensi al netto della  franchigia di 5.000 euro.

    Il pagamento della contribuzione  per i co.co.co deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando 

    • la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva al 27,03 per cento e 
    • la causale C10 per i soggetti per i quali si applica l’aliquota del 24 per cento .

    I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

    I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda. 

    Per i professionisti  i contributi vanno calcolati  in sede di dichiarazione nel  quadro RR “Contributi previdenziali”, sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)”) e i termini di versamento coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte

    Anche in questo caso il pagamento è effettuato con modello F24,  con le  causali tributo PXX/PXXR o P10/P10R.

    Lavoro sportivo – Collaboratori amministrativi e gestionali

    La circolare precisa che sono introdotti nuovi “Tipo rapporto” specifici per i committenti obbligati al versamento della contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere amministrativo-gestionale iscritti alla Gestione separata , per i quali ugualmente i versamenti relativi al periodo luglio ottobre vanno effettuati entro il 16 dicembre 2023 e gli adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

    ATTENZIONE INPS ha corretto le indicazioni specificando che i versamenti relativi ai periodi

    • da luglio a settembre  2023 e 
    • novembre 2023

    vanno effettuati alle date sopra specificate mentre i versamenti relativi al periodo di ottobre 2023  vanno effettuati entro il 30 novembre 2023.

  • Riforma dello Sport

    Agevolazioni tributarie per ASD: la Cassazione specifica quando spettano

    La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza del 24/10/2023, n. 29510 ha affermato che l'esenzione d'imposta in favore delle associazioni non lucrative, dipende:

    • non dall'elemento formale della veste giuridica assunta
    • ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente.

    Le agevolazioni tributarie in favore delle associazioni sportive dilettantistiche si applicano solo a condizione che le stesse si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto.

    Vediamo i fatti di causa.

    L'Agenzia delle entrate aveva notificato ad una snc nonchè ai soci, rispettivi avvisi di accertamento con i quali, relativamente all'anno 2006, aveva disconosciuto le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, essendo invece configurabile una società di fatto tra i soci, con conseguente pretesa a titolo di Irpef, Irap e Iva e irrogazione delle sanzioni.

    Contro gli atti impositivi sia s.n.c. che i soci avevano proposto separati ricorsi che erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale.

    Avverso la sentenza del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello, in particolare ritenendo che gli elementi indiziari fatti valere dall'amministrazione finanziaria non potevano condurre a escludere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica della s.n.c.

    L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per Cassazione con unico motivo di ricorso, cui hanno resistito:

    • la A.S.D deducendo che erroneamente la stessa era stata qualificata come s.n.c. nel ricorso avversario 
    • i soci. 

    La Cassazione censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, artt. 2697 e 2699, c.c., art. 148, comma 8, lett. f), TUIR e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 7.

    In particolare, il motivo di ricorso, ritenuto fondato dalla Cassazione si basa su tre diversi profili di censura:

    1. in primo luogo, per non avere rilevato che la mancata indicazione del termine "dilettantistica" nel sito web costituisce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 17, e per non avere verificata la violazione del principio di democrazia interna necessaria per lo svolgimento di una attività sportiva dilettantistica e non riscontrabile in concreto; 
    2. in secondo luogo, per avere ritenuto decisivo, ai fini della contestata approvazione nei termini del rendiconto annuale, il verbale di assemblea del 12 gennaio 2007, sebbene privo di data certa e prodotto oltre due anni dopo la fine del controllo;
    3. infine, in quanto l'atto costitutivo e lo statuto vigenti nel 2006 non contenevano le clausole di intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e di non rivalutabilità della stessa, il che avrebbe dovuto condurre a ritenere che correttamente era stata contestata l'esistenza di una società di fatto tra i soci, mancando la partecipazione degli associati e sussistendo, invece, solo il potere decisionale dei tre soci.

    La Corte ha più volte precisato che, in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta, prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148 in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI" (Cass. civ., 5 agosto 2016, n. 16449);

    Inoltre, le suddette agevolazioni tributarie in favore delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto (Cass. civ., 11 marzo 2015, n. 4872);

    Ciò precisato, va rilevato che l'amministrazione finanziaria aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore della snc della natura di associazione sportiva dilettantistica sulla base di diversi elementi, quali:

    • la mancata indicazione nella pubblicizzazione dell'attività dell'ente della natura di associazione "dilettantistica";
    • la mancanza di una vita associativa; 
    • la mancata approvazione del rendiconto economico finanziario;
    • la mancata previsione nello statuto della intrasmissibilità della quota associativa e della non rivalutabilità della stessa.

    Secondo la Cassazione gli stessi elementi di prova presuntiva fatti valere dall'amministrazione finanziaria sono stati svalutati alla luce di considerazione astratte, non idonee di per sè a inficiare il quadro probatorio prospettato a fondamento della pretesa.

    La mancanza di pubblicizzazione della natura di ente dilettantistico è stata ritenuta non rilevante in base alla mera considerazione che si trattava di un dato "meramente formale", sebbene L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 17, preveda espressamente che: "Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica";

    Inoltre, nessuna verifica in concreto è stata compiuta ai fini della valutazione dell'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, nonostante l'onere di fornire la prova sia a carico dell'ente medesimo.

    Per tutto quanto su indicato consegue l'accoglimento del ricorso e la Cassazione della sentenza censurata.

  • Riforma dello Sport

    Riforma dello sport: correttivi in vigore dal 5.09

    Pubblicato in GU n 206 del 4 settembre 2023  il Decreto legislativo n 120 del 28 agosto con i correttivi della riforma dello sport.

    Il Dlgs interviene in tema di enti e lavoratori sportivi con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019). 

    Attenzione al fatto che le novità in materia di sport sono in vigore dal 5 settembre.

    Riforma dello sport: gli obiettivi

    Il Dipartimento per lo sport sottolinea che il Decreto costituisce uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con gli stakeholder del mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri attori chiave.

    Obiettivo principale di questa riforma dello sport è quello di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani.

    La riforma da una parte riconosce diritti e dignità al lavoro sportivo e dall’altra consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti, costruita sui tre pilastri delle tutele, della semplificazione e della trasparenza. 

    Leggi anche Riforma sport 2023: approvato il decreto correttivo bis e Lavoro sportivo ASD e SSD le novità dal 1 luglio e il nuovo correttivo

    Riforma dello sport: statuti di ASD e SSD

    Tra le tante novità, le più significative in materia di lavoro sportivo, si evidenzia che in tema di statuti delle ASD e SSD il Dlgs n 120/2023 introduce un periodo transitorio per poter adeguare gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle nuove disposizioni riguardanti:

    • oggetto sociale,
    • esercizio di attività strumentali e secondarie a quella sportiva dilettantistica. 

    Attenzione al fatto che, gli adeguamenti devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2023. 

    Si prevede che la mancata conformità degli statuti ai criteri di cui all'art 7 del DLgs. 36/2021 renderà inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e gli enti già iscritti che non provvederanno ad adeguare gli statuti entro tale data verranno cancellati d’ufficio dal Registro.

    Viene anche previsto che le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 siano esenti da imposta di registro qualora appunto abbiano come scopo quello di conformare gli stessi alle disposizioni del DLgs. n 36/2021 .

    Riforma dello sport: acquisto della personalità giuridica degli enti

    Il decreto correttivo regola inoltre l’acquisto della personalità giuridica degli enti e in particolare con l'art 4 comma 5 si prevede di apportare modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 inserendo il comma 3 ter secondo il quale "Si considera patrimonio minimo per il conseguimento  della personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio e' costituito da beni  diversi  dal denaro, il loro valore  deve  risultare  da  una relazione  giurata, allegata all'atto  costitutivo,  di  un  revisore  legale  o  di  una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. "

  • Riforma dello Sport

    ASD SSD: in vigore l’ esenzione Iva per attività didattiche sportive

    I servizi connessi alla pratica dello sport  resi  ASD e SSD verso i praticanti sport ed educazione fisica  rientrano da oggi tra le attività esenti IVA  con conseguente obbligo immediato di  apertura  della Partita IVA per questi enti. La novità relativa ai servizi formativi è retroattiva 

    Lo prevede l'articolo 36 bis, introdotto con emendamento approvato alla Camera nella legge di conversione del decreto legge n. 75 2023, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale. La norma  pone alcuni problemi applicativi  oltre a quello della  retroattività. 

    Vediamo di seguito alcuni dettagli in più.

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    Sono disponibili inoltre i seguenti webinar:

    e il pratico  e-book : La riforma dello Sport  

    Nuovo regime Iva Attività didattica sportiva 

    Il testo del nuovo articolo 36-bis (Regime IVA attività didattica sportiva), introdotto dalla Camera, prevede:

    – 1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui  all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

     2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al  comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito

    di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

    Quest'ultima esenzione è applicabile dunque anche alle prestazioni rese prima del 17 agosto 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione

    Come opportunamente ricorda  l'ufficio Studi del Senato nelle schede di lettura parlamentari, l’Agenzia delle Entrate, nella  risposta all’interpello 393 del 2022, ha negato l’esenzione Iva per la  formazione ai corsi sportivi impartiti a bambini, in quanto per le norme comunitarie e nazionali le prestazioni di servizi educativi dell’infanzia o della gioventù non vi  rientrano (articolo 132, paragrafo 1, lettera i) della direttiva 2006/112/CE e articolo  10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

    Va sottolineato  d'altronde  che :

    • la direttiva UE sull'IVA  consente agli Stati membri di esentare da imposta le prestazioni di servizi aventi ad oggetto l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connessi, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato
    • L’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, comma 1, n. 20), invece ricomprende tra le operazioni esenti le prestazioni educative dell'infanzia e della  gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da  istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e anche da enti del Terzo settore di natura non commerciale, e le lezioni relative a materie scolastiche  e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Sono escluse solo le lezioni di  guida ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli  delle categorie B e C1.

    La novità  presenta quindi la necessita di coordinamento con la legislazione vigente appena citata.

    A ciò si aggiunge il fatto che  l’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021, modificato dalla  legge n. 234 del 2021  prevede l'entrata in vigore solo da luglio 2024 di una previsione simile, anzi più ampia, in quanto riguarda l'esenzione IVA per tutte le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese dagli enti no profit 

    • verso le persone che esercitano lo sport o educazione fisica 
    • verso associazioni che svolgono le medesime attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, e
    • verso soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

    A questo fine, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021, prevede che gli  enti sportivi dilettantistici indichino nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possano assumere una delle seguenti forme giuridiche:

    •  associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
    • associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
    • società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
    • enti del terzo settore, di cui al  decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del  terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

    Esenzione IVA  didattica e formazione ASD SSD: i dubbi

    L'Ufficio studi raccomandava quindi,  prima della conferma dell'emendamento al decreto,  che venissero valutate le conseguenze applicative che richiedono , in contrasto con lo Statuto del contribuente, adempimenti urgenti per gli enti ad oggi privi di partita Iva e, al contrario, la necessità di rimborso per i soggetti IVA che seguendo l'interpretazione dell'Agenzia avevano versato l'IVA per le attività didattiche svolte.

    Anche sotto il profilo della copertura finanziaria si segnalavano dubbi in quanto, per le agevolazioni fiscali che si introducono, non è al momento prevista nella legge di conversione alcuna copertura finanziaria.

    Auspicabili ora chiarimenti applicativi dal ministero o dall'agenzia delle Entrate.

  • Riforma dello Sport

    Riforma dello Sport: il decreto correttivo 163/2022 con le novità dal 1° luglio 2023

    Pubblicato in GU n. 256 del 02.11.2022, il Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163, contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021, in attuazione dell'articolo 5 della legge dell'08.08.2019 n. 86, recante il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo.

    Il testo, composto da 31 articoli, modifica altrettanti articoli del D.Lgs. n. 36/2021, e le norme oggetto delle modifiche, dovevano essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con il decreto Milleproroghe 2023, l'entrata in vigore è stata rinviata al 1° luglio 2023.

    In breve sintesi, così come evidenziato nella scheda di lettura della Camera:

    • Gli articoli da 1 a 5 recano modifiche in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (modifiche al Titolo II, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021). Gli interventi si concentrano sulla forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere e su alcuni profili della relativa disciplina (atto costitutivo e statuto, riparto degli utili, attività secondarie e strumentali, disposizioni fiscali).
      Tra le novità, si esclude per gli enti del terzo settore la necessità, invece prevista nel caso di adozione di altre forme giuridiche, di indicare nello statuto come attività principale l’esercizio dell’attività dilettantistica.
    • Gli articoli 6 e 7 recano modifiche in tema di tesseramento degli atleti, rispetto a cui, oltre a venire una nuova definizione normativa, si eleva da 12 a 14 anni, l’età a partire dalla quale è necessario acquisire il consenso personale del soggetto al tesseramento. L'intervento è legato a una non sufficiente maturità del minore nell’età considerata dal testo vigente (modifiche al Titolo III, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021).
    • L’articolo 8 reca modifiche alla disciplina delle figure dei tecnici e dei dirigenti sportivi, allargando il perimetro delle disposizioni cui essi sono tenuti anche a quelle dettate dalle Discipline Sportive Associate (modifiche al Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021).
    • L’articolo 9 reca modifiche al Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di benessere degli animali impiegati in attività sportive, con riguardo ai profili assicurativi. In particolare, si prevede che compete agli organismi affilianti (cioè: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva) l’obbligo di verificare e controllare l’esistenza della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati dagli animali impiegati in attività sportive.
    • Gli articoli da 10 a 12 recano modifiche al Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di sport equestri, con riguardo alle norme europee rilevanti ai fini della definizione di “cavallo atleta”. 
    • Gli articoli da 13 a 26 recano modifiche al Titolo V, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di lavoro sportivo. Le disposizioni recano, inter alia, modifiche al regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi e chiariscono la distinzione tra l’area del professionismo e l’area del dilettantismo, in particolare attraverso l’introduzione di una specifica disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Tra queste si segnala che l'art. 24, prevede che, fino a 15.000 euro, non siano soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale:
      • né i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
      • né i compensi degli atleti di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico.
        Ove i compensi annui superino la soglia di 15.000 euro, è soggetta a tassazione la sola parte eccedente
    • Gli articoli 27 e 28 recano modifiche al Titolo V, Capo III del D.Lgs. n. 36/2021, recante ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie. Le disposizioni dispongono, tra l’altro, che l’istruttore che coordina corsi di attività motorie e sportive deve essere in possesso di un’abilitazione professionale equipollente a quella di chinesiologo e precisano che il chinesiologo e l’istruttore che coordinano corsi di attività motorie e sportive non svolgono attività sanitaria.
    • Gli articoli 29 e 30 recano modifiche al Titolo VII del D.Lgs. n. 36/2021, recante disposizioni finali.
      Le disposizioni prevedono, tra l’altro, che sia fatta salva la disposizione che esclude le collaborazioni rese a fini istituzionali in ambito sportivo dall’applicazione della norma contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 che prevede l’assoggettamento alla disciplina sul lavoro subordinato alle collaborazioni caratterizzate da prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero-dirette.

    Aggiornamenti

    Segnaliamo che l'8 giugno 2023, presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è tenuta la conferenza stampa congiunta tra il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, con la presentazione di ulteriori correttivi alla legge 86/2019 sulla Riforma dello sport.

    Come si legge nel comunicato del Dipartimento dello Sport, tutele, semplificazione e trasparenza sono le parole chiave che identificano il correttivo proposto ai decreti attuativi della delega contenuta nella legge 86/2019 con l’obiettivo di portare migliorie e innovazioni normative nel mondo dello sport, a iniziare dal lavoro sportivo di cui al d.lgs. 36/2021, con il riconoscimento delle dovute tutele a chi opera nel suo ambito, incluse tutele fondamentali come quelle relative alla maternità e alla malattia, in un quadro sostenibile per il mondo del dilettantismo.

    Diverse le novità previste, tra le quali si segnalano:

    • semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo;
    • potenziamento del registro con l’aggiunta di nuove funzioni;
    • previsione di norme specifiche per i giudici di gara;
    • norme specifiche per i dipendenti pubblici;
    • maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico;
    • sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina per la partecipazione a competizioni e ad allenamenti;
    • abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo che nel dilettantismo;
    • un intervento in tema di Irap sulla determinazione della base imponibile;
    • creazione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.

    Scarica il testo del decreto legislativo n. 120/2023 recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, n. 36, 37, 38, 39 e 40 (A.G. n. 49).

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: le regole 2023

    Viene pubblicato il Decreto 24 marzo 2023 del Dipartimento dello sport con il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche 

    Ricordiamo che, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è attivo dal 31 agosto 2022.

    Il nuovo decreto ribadisce che il registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo, ai sensi dell’art 100 comma 1 del DLgs. n. 36/2021. Inoltre, l’iscrizione è anche presupposto per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura.

    Il Registro è accessibile tramite la piattaforma dedicata dal sito web registro.sportesalute.eu.

    Il Nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport, è gestito attraverso la società Sport e Salute S.p.a. 

    Il nuovo regolamento sostituisce il precedente del 2022.

    Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: le funzioni

    Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. 

    Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021. 

    Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”).

    Registro attività sportive dilettantistiche: i soggetti tenuti all’iscrizione

    Devono essere iscritti nel Registro gli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, se riconosciuti ai fini sportivi da un Organismo sportivo e se ad esso affiliati. 

    Gli enti sportivi dilettantistici riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico (“CIP”) sono iscritti in una sezione speciale. 

    Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata e l’operatività si articola, al momento, in due sezioni: 

    • a. “sezione pubblica” – contenente i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al suddetto sito web; 
    • b. “sezione riservata” – contenente ulteriori dati relativi agli enti sportivi dilettantistici, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e agli enti sportivi dilettantistici iscritti dotati di username e password. Gli enti sportivi iscritti possono visualizzare solo i propri dati. 

    L’accesso alla sezione riservata, previa definizione delle relative procedure con apposita convenzione, è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può consentire ulteriori accessi. Saranno istituite ulteriori sezioni o sub sezioni all’interno in relazione alle ulteriori competenze e funzioni da svolgere attraverso il Registro ai sensi di legge.

    Registro attività sportive dilettantistiche: requisiti

    L'iscrizione al registro è riservata agli enti sportivi dilettantistici che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla normativa di riferimento, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

    • a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea; 
    • b. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
    • c. non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello:
      • 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione; 
      • 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo; 
      • 3) quelle che esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell’Organismo sportivo di affiliazione; 
    • d. a nessun titolo costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano (“CUSI”); 
    • e. svolgano comprovata attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa. In particolare, gli enti sportivi dilettantistici devono trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa; 
    • f. abbiano adottato norme statutarie conformi alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell’Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti per l’iscrizione, anche fissando requisiti ulteriori.

    Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche convenzioni con il CONI e il CIP e che siano affiliati ad un Organismo sportivo. I Gruppi Sportivi sono iscritti al Registro in deroga ad alcune obbligatorietà, in particolare ai dati relativi a: natura giuridica, atto costitutivo, statuto vigente, verbale modifiche statutarie; inoltre, per quanto riguarda l’indicazione del legale rappresentante, va inserito il nominativo del responsabile nominato dal relativo Corpo e, relativamente all’atto costitutivo/statuto, va caricato il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo stabilendone altresì le gerarchie interne. 

    Il Dipartimento per lo Sport può autorizzare, con espresso provvedimento, l’iscrizione al Registro di enti con finalità sportive prive di alcuni dei requisiti in ragione del loro carattere storico o della loro vocazione sportiva di notevole rilievo. 

    Registro attività sportive dilettantistiche: modalità di iscrizione

    In merito alla modalità di iscrizione:

    • 1) La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell’ente sportivo dilettantistico, per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione. Il medesimo Organismo sportivo di affiliazione, una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell’ente sportivo dilettantistico, provvede tempestivamente all’inoltro della domanda di iscrizione, con modalità telematica sull’applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, secondo le specifiche tecniche indicate nell’Allegato 1 che elenca anche le informazioni obbligatorie per il conseguimento dell'iscrizione al Registro. L’Organismo sportivo attesta la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all’ente sportivo dilettantistico rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare per l’iscrizione al Registro. L’Organismo sportivo garantisce altresì il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all’ente sportivo dilettantistico interessato di integrare i dati e/o la documentazione.
    • 2) L’iscrizione di un ente sportivo dilettantistico nel Registro ne certifica la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta, per tutti gli effetti che l’ordinamento collega a tale qualifica. 
    • 3) Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, con le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sport. Nel Registro è prevista una sezione dedicata.
    • 4) Gli Organismi sportivi, titolari dei dati degli affiliati e tesserati per le proprie finalità istituzionali, inseriscono i dati nel Registro in attuazione del D.lgs. n. 39 del 2021. Il Dipartimento per lo Sport tratta i dati di cui al comma 1 presenti nel Registro per le specifiche finalità previste dal citato D.lgs.n. 39 del 2021 e per le ulteriori proprie finalità istituzionali, quali, a titolo non esaustivo, le finalità di comunicazione, promozione e diffusione dello sport, di indagine e di studio. Il Dipartimento per lo Sport può demandare tali ulteriori trattamenti di cui al precedente periodo alla società “in house” Sport e Salute Spa, anche in qualità di titolare autonomo. Tutti i trattamenti di dati di cui ai periodi precedenti sono in ogni casi effettuati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 2003. 
    • 5) In esecuzione di quanto previsto all’art. 12 del D.lgs. n. 39 del 2021, l’Organismo sportivo di affiliazione ha altresì la responsabilità di comunicare preventivamente ai propri affiliati e tesserati già iscritti che i dati raccolti sono comunicati, per l’assolvimento degli obblighi istituzionali, al Dipartimento per lo Sport ai fini della gestione del Registro, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. 
    • 6) La procedura di iscrizione al Registro si può basare sull’utilizzo di un sistema informatico di cui gli Organismi sportivi si devono dotare. 
    • 7) Il certificato di iscrizione al Registro viene rilasciato dal Dipartimento per lo Sport su istanza di chiunque vi abbia interesse ed è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro. 
    • 8) Ad ogni iscritto deve essere obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco al quale sono inviate tutte le comunicazioni del Dipartimento per lo Sport, anche per il tramite di Sport e Salute Spa, che si intenderanno così conosciute. 
    • 9) Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificatala sussistenza delle condizioni previste può: a. accogliere la domanda e iscrivere l’ente sportivo; b. rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato; c. richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. 
    • 10) In caso di richiesta di integrazione, l’ente sportivo dilettantistico interessato ha dieci giorni per trasmettere le integrazioni attraverso la piattaforma del Registro. In caso di mancata o incompleta integrazione, il Dipartimento per lo Sport procede come descritto al successivo punto 13. 
    • 11) Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l’iscrizione ha validità dalla data di presentazione della domanda. 
    • 12) I dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione contestualmente alle annotazioni sui propri programmi di gestione affiliazione/tesseramento e sono oggetto di supervisione da parte di Sport e Salute Spa. L’elenco aggiornato degli enti sportivi dilettantistici è trasmesso annualmente al Ministero della Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate. 
    • 13) In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo Sport invita l’ente sportivo ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro. 
    • 14) È data facoltà ai legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali soggetti delegati a gestire, nel rispetto della normativa, i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro. L’ente sportivo dilettantistico assume ogni responsabilità circa l’operato dei propri delegati. Il numero massimo di soggetti delegati non può essere superiore a tre. Inoltre, è data facoltà al Legale Rappresentante di revocare la delega in qualsiasi momento

    Registro attività sportive dilettantistiche: nullità della iscrizione

    La nullità e l'annullamento delle iscrizioni ricorrono nei seguenti casi:

    • 1) Sono nulle le iscrizioni al Registro degli enti sportivi dilettantistici che:
      • a. abbiano indicato un codice fiscale oppure un numero di partita IVA non rispondente al vero oppure errato e, in questo secondo caso, non abbiano provveduto a correggerlo entro 7 giorni dalla relativa richiesta; 
      • b. all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo Sport, attraverso la società Sport e Salute Spa, sui dati e sulla documentazione presente nel Registro o richiesta in sede di attività ispettiva, non risulti dimostrato che l'ente sportivo dilettantistico fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all’art. 5 del presente Regolamento.
    • 2) La nullità dell’iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo Sport e determina la cancellazione dell’ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data dell’avvenuta iscrizione. 
    • 3) Qualora uno o più requisiti siano venuti meno successivamente all’iscrizione e tale mancanza non venga sanata nel termine di sette giorni dalla richiesta del Dipartimento per lo Sport, questi annulla l’iscrizione e dichiara la cancellazione dell’ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data del venir meno del requisito.
  • Riforma dello Sport

    ASD e riforma dello sport: il nuovo decreto cambia il regime fiscale

    Il Consiglio dei ministri ha approvato nei giorni scorsi uno schema di decreto  che corregge il  decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, (cd Riforma dello sport ) come previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo".

    Vediamo di seguito le principali novità, ricordando che si tratta comunque di una bozza he potrebbe essere ancora modificato prima della pubblicazione In Gazzetta ufficiale.  In particolare sono da evidenziare: la formalizzazione dello sport dilettantistico e la ridefinizione dell'inquadramento dei lavoratori, la possibile distribuzione degli utili  in certi casi fino all'80%   e la modifica della disciplina fiscale e previdenziale.

    Qui il testo della bozza

    ASD e Registro nazionale nuovi adempimenti

    Si opera una riforma dello sport dilettantistico con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che ne  diventa il perno, e sarà gestito dalla   direzione del Dipartimento per lo sport,  

    Avrà un  ruolo non solo di certificazione dello svolgimento di attività sportiva, ma anche di regolazione , tramite apposite funzioniper gli adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi ai rapporti di lavoro , con l'obiettivo di una riduzione dei costi a carico di associazioni e società.

    E' previsto un  decreto che individui entro il 1  aprile  2023 i protocolli informatici  per le comunicazioni obbligatorie in collaborazione con  Ministero, Agenzia delle Entrate, Inps e INAIL  per definire in dettaglio le procedure

    L’articolo 1  in tema di forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, aggiunge le cooperative  e gli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, i quali se esercitano  come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche.  

    Vengono invece eliminate  le società di persone perché non potrebbero godere di agevolazioni fiscali  e per il rischio di confusione  tra i patrimoni dei soci e quelli della società. 

    L’articolo 5 inserisce le Discipline Sportive Associate tra gli enti  affilianti assimilabili alle Federazioni Sportive Nazionali.

    L’articolo 26  chiarisce la distinzione tra l’area del professionismo e quella del dilettantismo definendo per la prima volta in positivo dell’attività dilettantistica, che non viene più determinata solo per differenza.

    Le novità per l’inquadramento del lavoratore sportivo

    L’articolo 13 prevede che l'attività di lavoro sportivo, può costituire oggetto di:

    •  un rapporto di lavoro subordinato o 
    • di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

    E' possibile anche  per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche  prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro;

    Riguardo  le disposizioni applicabili ai lavoratori sportivi, provenienti da Paesi extraeuropei ; e il  trattamento dei dati personali si prevede entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo, uno specifico decreto.

    Tra le figure dei lavoratori sportivi viene ricompreso anche il tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

    Si  rimanda alla definizione elaborata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 1 del primo dicembre 2016;

    Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari,  con obbligo di preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza e autorizazione in caso di compensi. 

    Come detto, il decreto correttivo introduce la presunzione di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, se 

    •  le prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non abbiano una durata superiore alle 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e
    •  risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva. 

    Per quanto riguarda la costituzione del rapporto di lavoro, si prevede la possibilità di assolvere mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ad adempimenti quali la comunicazione dei dati  relativi al  rapporto di lavoro sportivo  .

     Il registro può sostituire il Libro Unico del Lavoro.

    In tema di utilizzo di volontari si amplia la possibilità di utilizzo anche agli organismi paralimpici, al CONI al CIP e alla società sport e salute.

    Ai volontari possono essere rimborsate le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute al di fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Questi rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente, come già succede per gli enti del terzo settore 

    Viene precisato che le società professionistiche  possono   stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni resta fermo il limite massimo di  23 anni di età.

    L’articolo 19  riguarda  l’abolizione del vincolo sportivo, e ne fissa il termine di decorrenza al primo gennaio 2023.

    Tesseramento e professionismo

    L’articolo 15  riguarda il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici  e aggiunge la sanzione dell’inefficacia nel caso di mancata approvazione del contratto secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata.

    Il tesseramento diventa possibile a partire dai 14 anni e non piu 12 di età.

    Vengono comunque mantenuti, per il professionismo:

    • sia la presunzione di lavoro subordinato per gli atleti:
    • sia i criteri per identificare il lavoratore autonomo, già previsti nella legge 23 marzo 1981, n. 91.

    Disciplina fiscale e contributiva

     Tenendo in considerazione  i recenti interventi della Corte di Cassazione  e della corte di giustizia europea , si prevede che  in presenza di un’attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici  non rientrano tra i redditi diversi .

    L’abrogazione si riferisce unicamente alla tipologia di reddito, ai fini delle imposte dirette mentre  restano invariate le agevolazioni oggi previste

    Da segnalare inoltre una agevolazione agli investimenti che possano supportare attività di avviamento e di promozione dello sport.  per cui aumenta all’80% la quota del 50% della possibile distribuzione degli utili , ma:

    – limitatamente ai soli enti sportivi che gestiscono palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari,  

    – sempre subordinatamente al rispetto delle condizioni già vigenti

    – nel limite fissato dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commission e Europea. 

    TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

     La novità principale è l’applicazione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per la parte eccedente l’importo di euro 5.000,00 del compenso.

     L’articolo 23 in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi prevede quindi :

    1.  per le collaborazioni coordinate e continuative iscritte alla gestione separata INPS, l’applicazione di un’aliquota del 24% per coloro che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e del 25%, oltre le aliquote aggiuntive in vigore, per coloro che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. 
    2. Stessa aliquota del 25%, oltre le aliquote aggiuntive, si applica,per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome (art. 53, comma 1, TUIR)

    ATTENZIONE : Fino al 31 dicembre 2027  il nuovo decreto introduce una riduzione del 50% delle aliquote,  con equivalente riduzione dell’imponibile contributivo  e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche . 

    Non subiscono invece riduzioni le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione, che quindi vengono garantiti per intero;

    Sono esclusi dal recupero contributivo  i rapporti iniziati prima del termine di decorrenza del decreto e  la comunicazione all'INPS avverrà  attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,

    TRATTAMENTO FISCALE 

    •  I compensi fino all’importo di 15.000,00 euro, analogamente alla disciplina oggi vigente per importi fino a 10.000,00 euro, non sono soggetti ad alcune forma di imposizione fiscale 
    •  i compensi superiori a 15.000,00 euro rilevano esclusivamente per la parte eccedente ed esclusivamente per determinare il reddito del percipiente;
    • all’atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare;
    • per agevolare il graduale inserimento nel settore professionistico di atleti e atlete di età inferiore a 23 anni, si prevede che le loro retribuzioni non costituiscono reddito per il percipiente, al fine del calcolo delle imposte dirette, fino all’importo massimo di euro 15.000,00. Per gli sport a squadre, questa agevolazione si applica alle sole società sportive professionistiche il cui fatturato non superi i 5 milioni di euro;
    • Viene escluso dalla natura retributiva l'importo erogato ai lavoratori sportivi a titolo di premio, quindi non in relazione all’attività svolta ma al raggiungimento di risultati sportivi.