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Registro nazionale attività sportive dilettantistiche: nuovo Regolamento
Approvato con provvedimento del 29 gennaio 2024 una nuova versione del Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 11, Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente. La nuova versione è in vigore dal 29 gennaio 2024 e contiene l'elenco delle attivita sportive riconosciute dal CONI e dal CIP.La nuova versione del regolamento specifica, oltre alle modalità di iscrizione e ai requisiti necessari anche :
- la procedura per il riconoscimento da parte del Dipartimento per lo Sport della natura sportiva delle attività non rientranti tra quelle svolte nell’ambito degli Organismi Sportivi riconosciuti dal Coni o dal Cip (art. 6, comma 2)
- la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica per le Associazioni sportive dilettantistiche (art. 11)
Qui il modello per la richiesta di riconoscimento della natura sportiva delle attività svolte e la procedura definiti dal Regolamento
Qui il testo del Regolamento precedente e la Tabella di confronto con la prima versione .
Ricordiamo che il d.lgs. 39/2021 ha istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, interamente gestito con modalità telematiche, nel quale sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
In una sezione speciale, sono iscritte anche le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.
La domanda di iscrizione va inviata attraverso una piattaforma informatica accessibile all’indirizzo https://registro.sportesalute.eu, su richiesta delle ASD/SSD con le modalità descritte nel Regolamento.
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Lavoro sportivo: istruzioni INPS su aliquote, Uniemens e versamenti
Pubblicata il 31 ottobre 2023 la circolare completa di istruzioni INPS n. 88-2023 sulla nuova disciplina per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori del settore sportivo sia dilettantistico che professionistico a seguito dell'entrata in vigore della legge 36/ 2021 il primo luglio scorso.
L'istituto riepiloga i principali contenuti della legge delega per la riforma dello sport e la disciplina specificata dai decreti attuativi e correttivi con riguardo in particolare a:
- definizione dei lavoratori sportivi e
- al regime contributivo applicabile a ciascuna categoria, tabella aliquote e con relativi adempimenti e scadenze.
Si evidenzia in primo luogo l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che sarà il portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali per il settore dilettantistico
Riportiamo le principali indicazioni della circolare di seguito
Lavoratori sportivi subordinati – apprendistato
Viene chiarito che sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi :
- i lavoratori subordinati e autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, del settore professionistico e
- i lavoratori subordinati del settore dilettantistico
Circa le tutele e gli obblighi contributivi per il finanziamento delle assicurazioni “minori" nel rapporto di lavoro subordinato e dell'apprendistato viene definita la classificazione degli enti sportivi e le modalità di esposizione sul flusso UniEmens.
Tabella aliquote lavoratori sportivi subordinati
assicurazione
Aliquota
IVS
(di cui 9,19% a carico lavoratore)
33%
NASpI (contribuzione ordinaria)
1,31%
NASpI (contribuzione Articolo 25, L. n. 845/1978)
0,30%
Fondo di Garanzia TFR*
0,20%
Maternità
0,46%
Malattia
2,22%
CUAF
0,68%
FIS – fino a 5 dipendenti
(di cui 0,17% a carico del dipendente)
0,50%
FIS – oltre 5 dipendenti
(di cui 0,27% a carico del dipendente)
0,80%
Per quanto riguarda in particolare la regolarizzazione UNIEMENS dei periodi pregressi (da luglio 2023 a ottobre 2023) INPS precisa che dovrà essere effettuata esclusivamente sulle denunce di competenza novembre 2023 (entro il 31 dicembre 2023).
Lavoro sportivo – Collaboratori coordinati e autonomi
A decorrere dal 1° luglio 2023 i committenti che erogano compensi ai lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo sono obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata INPS e pertanto anche all’invio delle denunce individuali Uniemens, con i nuovi codici indicati nella circolare, anche mediante Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo (sia co.co.co. sia professionisti con partita IVA), l’aliquota base applicabile ai fini contributivi è quindi fissata
- al 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione),
- ovvero al 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.
Si applicano anche le aliquote aggiuntive sulla base del relativo rapporto di lavoro per cui le aliquote totali sono pari al
- 27,03% per i co.co.co. e al
- 26.23% per i professionisti).
La contribuzione va calcolata “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”.
Viene anche ricordato il particolare regime agevolato previsto dal d.lgs 36 2021 per cui fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione IVS per collaboratori e autonomi con partita IVA è ridotta al 50% dell’imponibile contributivo.
ATTENZIONE La contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche si calcola sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro.
Il pagamento della contribuzione per i co.co.co deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando
- la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva al 27,03 per cento e
- la causale C10 per i soggetti per i quali si applica l’aliquota del 24 per cento .
I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.
Per i professionisti i contributi vanno calcolati in sede di dichiarazione nel quadro RR “Contributi previdenziali”, sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)”) e i termini di versamento coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte
Anche in questo caso il pagamento è effettuato con modello F24, con le causali tributo PXX/PXXR o P10/P10R.
Lavoro sportivo – Collaboratori amministrativi e gestionali
La circolare precisa che sono introdotti nuovi “Tipo rapporto” specifici per i committenti obbligati al versamento della contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere amministrativo-gestionale iscritti alla Gestione separata , per i quali ugualmente i versamenti relativi al periodo luglio ottobre vanno effettuati entro il 16 dicembre 2023 e gli adempimenti entro il 31 dicembre 2023.
ATTENZIONE INPS ha corretto le indicazioni specificando che i versamenti relativi ai periodi
- da luglio a settembre 2023 e
- novembre 2023
vanno effettuati alle date sopra specificate mentre i versamenti relativi al periodo di ottobre 2023 vanno effettuati entro il 30 novembre 2023.
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Inail per il lavoro sportivo, scadenza 30 novembre
Pubblicata ieri la circolare INAIL 46 2023 datata 27.10, con tutte le istruzioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dopo la riforma dello sport entrata in vigore il 1 luglio 2023.d..lgs 36/2021 e successive modifiche)
La circolare riepiloga le principali novità in rapporto agli obblighi connessi con l'attività dell'istituto in particolare ricorda quali sono le categorie di lavoratori tutelati e quali esclusi , le modalità di calcolo dei premi assicurativi le scadenze degli adempimenti e si sofferma con specifiche istruzioni per
- i titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere non sportivo ma amministrativo gestionale e per
- i lavoratori subordinati nel settore dilettantistico
Lavoratori soggetti ai premi INAIL ed esclusi
Dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con versamento dei premi all'INAIL :
- i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico,
- i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato,
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e
- i prestatori di lavoro occasionale.
Sono esclusi invece
- i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria previstadall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 2895 e che sono pertanto assicurati con polizze private,
- gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari, anch’essi assicurati obbligatoriamente con polizze private
- i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestino in qualità di volontari lauori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio
- i lavoratori di cui al punto precedente, anche qualora l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo, preveda il versamento di un corrispettivo
- il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonchè gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, soggetti alla specifica disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza;
- i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera ex articolo 2222 del codice civile
Calcolo premi INAIL lavoro sportivo e indennità di inabilità
La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è pertanto quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico DPR 1124 1965 vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita.
Secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta,
Anche per quanto riguarda i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo-gestionale, la base imponibile da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail .
Per il calcolo dei premi assicurativi dovuti dai committenti di collaborazione coordinata e continuativa in base ai relativi compensi, valgono le istruzioni già fornite con la circolare Inail 11 aprile 2000, n. 32.
Scadenze INAIL sport dilettanti 2023
La circolare sottolinea che la novità della riforma riguarda i titolari di collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all’Inail dal 16 marzo 2000.
Quindi i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023:
- i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale
- o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico,
- non ancora titolari di codice ditta e posizioni assicurative
devono presentare la denuncia di iscrizione all’Inail con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.
L'istituto precisa che considerata l’incertezza in merito all’obbligo assicurativo chiarito soltanto con il recente decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre.
Entro il medesimo termine devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.
Invece i soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024.
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Lavoratori sportivi: i nuovi adempimenti in scadenza a fine ottobre
Con la circolare 2 2023 l'ispettorato del lavoro interviene riepilogando le novità della Riforma dello sport 2023 apportate con il d. lgs 36 2021 e successivi decreti attuativi correttivi.
L'ispettorato ricorda che l’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce anzitutto che “è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo (…) è lavoratore sportivo ogni altro tesserato (…) che svolge verso un corrispettivo (…) le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.
Rispetto alla platea di soggetti indicati dalla disposizione, il legislatore prevede espressamente che, ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo,
Scadenze adempimenti ottobre 2023 e proroga INAIL
In particolare si ricordano le due scadenze imminenti :
- La comunicazione telematica da effettuare entro il 30 ottobre al Centro per l’impiego (tramite UNILAV) per i rapporti iniziati prima dell’entrata in vigore del DLgs. 120/2023 cioè prima del 5 settembre 2023. Questa modalità sarà utilizzabile fino alla piena operatività del nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) istituito con la Riforma che attende per la piena operatività l'emanazione di un nuovo DPCM .Il mancato adempimento comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 (sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500).
- ll versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei periodi da luglio ( data di entrata in vigore del D.LGS 36 2021 ) a settembre 2023, da effettuare entro il 31 ottobre.
AGGIORNAMENTO 27 OTTOBRE
Con una nota di precisazione emanata ieri sera n. 460-2023 in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro l'Ispettorato aggiunge che comunque le comunicazioni effettuate al Registro Dilettanti fino alla data di ieri 26 ottobre restano valide e non sono necessarie nuove comunicazioni telematiche con altre modalità.
AGGIORNAMENTO 31 OTTOBRE
E' stata pubblicata il 30.10.2023 la circolare INAIL 46 2023 sugli adempimenti relativi all'assicurazione contro gli infortuni in cui si precisa che per le nuove denunce e variazioni relative ai rapporti si co.co.co instaurati dal 1 luglio 2023 il termine delle comunicazioni è fissato al 30 novembre 2023.
Collaboratori sportivi
L'Ispettorato ricorda che i lavoratori sportivi nell'ambito professionistico si presume un rapporto subordinato mentre il regime naturale per le prestazioni dilettantistiche è quello della collaborazione coordinata e continuativa, sempre che:
- non superi le 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive) e
- le prestazioni rispettino i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
Nella circolare viene chiarito che in questo ambito non è applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione prevista dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. Se si supera il monte orario previsto per legge le parti possono portare elementi per dimostrare natura non subordinata del rapporto.
I collaboratori inoltre devono essere registrati nel libro unico del lavoro (LUL) in via telematica all’interno di apposita sezione del predetto Registro delle attività sportive dilettantistiche.. Anche per questo devono ancora essere predisposti gli aggiornamenti informativi, previsti entro il 31 dicembre 2023 quindi l’iscrizione del lavoratore potrà anche avvenire in un’unica soluzione entro la scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, mentre i compensi possono essere erogati in anticipo .
La circolare ricorda anche che se il compenso non supera i 15.000 euro annui , non vi è obbligo di emettere il cedolino paga.
Allegati: -
Lavoro sportivo nelle ASD: tutte le novità dopo i correttivi
La riforma generale dello sport decisa con la legge delega 86 2019 potrebbe essere giunta finalmente alla versione finale con il decreto legislativo n. 120 2023 pubblicato il 4 settembre in GU.
Di seguito un riepilogo sintetico delle recenti novità, di gande impatto soprattutto per le realtà dilettantistiche, asd/ssd diffusissime nel territorio nazionale.
Riforma lavoro sportivo nelle ASD
Ricordiamo innanzitutto che il D.Lgs 36 2021, uno dei decreti attuativi della riforma dello sport, poi corretto con il D.lgs 163 2022, sono state previste rilevanti modifiche alla disciplina delle prestazioni lavorative, nelle ASD e SDD, entrate in vigore il 1 luglio prossimo. La data è stata spostata infatti dal Decreto milleproroghe 2023 dall'originario termine del 1 gennaio al 1 luglio 2023.
Il Governo ha poi approvato il 26 luglio 2023 il citato decreto 120 che introduce ulteriori novità (cd "correttivo bis).
Riforma lavoro sportivo: trattamento fiscale e previdenziale
Il Dlgs 36 2021 prevede che i lavoratori che prestano attività per le Asd/Ssd devono essere inquadrati obbligatoriamente
- come lavoratori dipendenti oppure
- come lavoratori autonomi con partita Iva oppure
- come collaboratori coordinati e continuativi
con un limite massimo di settimanale di 18 ore per evitare la riqualificazione come lavoro subordinato e rientrare nelle agevolazioni in materia di imposizione fiscale e previdenziale, ovvero:
- soglia esente da qualsiasi prelievo ridotta da 10.000 euro a 5.000 euro;
- ai redditi compresi fra 5.000 e 15.000 euro l’anno non si applicano ritenute fiscali, ma vengono applicate quelle previdenziali.
- per i compensi oltre i 15.000 euro annui si applicano sia le ritenute fiscali sia quelle previdenziali.
- per i primi cinque anni, i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50% dei compensi per lavoro sportivo;
Queste novità comportano che entro il 31 ottobre 2023 le associazioni provvedano agli adempimenti ordinari previsti per le prestazioni di lavoro (comunicazioni ministeriali, normativa trasparenza, ecc). (vedi ultimo paragrafo)
Sarà resa disponibile a questo fine una nuova funzione telematica unificata sul portale Sportesalute.
Va anche specificato che il decreto Milleproroghe convertito in legge ha previsto che, pur con l'entrata in vigore del nuovo limite a metà dell'anno, la soglia complessiva per il periodo d’imposta 2023 resta fissata a 15mila euro ( da sottolineare che oltre tale soglia non c'è più la ritenuta del 23% per primo scaglione di reddito fino a 20658,28 euro ma si applica direttamente la tassazione ordinaria).
ASD-SSD Novità e scadenze per fisco e lavoro del decreto correttivo bis
Il nuovo decreto legislativo 120 2023" correttivo bis" prevede ulteriori novità, tra cui:
- esclusione dei professionisti iscritti ad albi e ordini professionali dalla normativa sul lavoro sportivo "dilettantistico" descritto sopra
- innalzamento del monte ore totale permesso con i contratti di collaborazione coordinata ( secondo il dlgs 36 2021) che sale da 18 a 24 ore
- possibilità di volontariato nel settore sportivo per i dipendenti pubblici con autorizzazione fornita con la formula del silenzio assenso
- nuovi permessi retribuiti per lavoratori dipendenti disabili che prestino attività sportiva nelle federazioni paralimpiche.
- adeguamento statutario degli enti sportivi al Dlgs 36/2021 da effettuare entro il 31 dicembre di quest'anno, pena la cancellazione d'ufficio dell'ente dal Registro sport (per Asd e Ssd , si passa all'esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie)
- credito di imposta pari ai contributi INPS per i compensi ai lavoratori sportivi del periodo luglio -novembre 2023o per Asd/Ssd con ricavi fino a 100mila euro annui.
- esclusione dalla base imponibile IRAP per quanto riguarda i compensi non superiori a 85mila euro annui delle collaborazioni coordinate e continuative
- direttori di gara nel settore dilettanti e volontari: limite di 150 euro mensili per i rimborsi spese sostenute con possibilità di autocertificazione;
- abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato ai fini dell’istruzione secondaria sia nel professionismo, sia nel dilettantismo;
- obbligo di comunicazioni al Registro Sport delle Co.co.co e versamenti contributivi del periodo luglio settembre 2023 entro il 31 ottobre 2023 per:
- Asd e Ssd,
- federazioni nazionali
- enti di promozione sportiva e
- associazioni benemerite.
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Riforma dello sport: correttivi in vigore dal 5.09
Pubblicato in GU n 206 del 4 settembre 2023 il Decreto legislativo n 120 del 28 agosto con i correttivi della riforma dello sport.
Il Dlgs interviene in tema di enti e lavoratori sportivi con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019).
Attenzione al fatto che le novità in materia di sport sono in vigore dal 5 settembre.
Riforma dello sport: gli obiettivi
Il Dipartimento per lo sport sottolinea che il Decreto costituisce uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con gli stakeholder del mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri attori chiave.
Obiettivo principale di questa riforma dello sport è quello di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani.
La riforma da una parte riconosce diritti e dignità al lavoro sportivo e dall’altra consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti, costruita sui tre pilastri delle tutele, della semplificazione e della trasparenza.
Leggi anche Riforma sport 2023: approvato il decreto correttivo bis e Lavoro sportivo ASD e SSD le novità dal 1 luglio e il nuovo correttivo
Riforma dello sport: statuti di ASD e SSD
Tra le tante novità, le più significative in materia di lavoro sportivo, si evidenzia che in tema di statuti delle ASD e SSD il Dlgs n 120/2023 introduce un periodo transitorio per poter adeguare gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle nuove disposizioni riguardanti:
- oggetto sociale,
- esercizio di attività strumentali e secondarie a quella sportiva dilettantistica.
Attenzione al fatto che, gli adeguamenti devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2023.
Si prevede che la mancata conformità degli statuti ai criteri di cui all'art 7 del DLgs. 36/2021 renderà inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e gli enti già iscritti che non provvederanno ad adeguare gli statuti entro tale data verranno cancellati d’ufficio dal Registro.
Viene anche previsto che le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 siano esenti da imposta di registro qualora appunto abbiano come scopo quello di conformare gli stessi alle disposizioni del DLgs. n 36/2021 .
Riforma dello sport: acquisto della personalità giuridica degli enti
Il decreto correttivo regola inoltre l’acquisto della personalità giuridica degli enti e in particolare con l'art 4 comma 5 si prevede di apportare modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 inserendo il comma 3 ter secondo il quale "Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. "
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Riforma dello Sport: il decreto correttivo 120 di agosto 2023 in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04.09.2023, il Decreto Legislativo del 29.08.2023 n. 120 in tema di enti e lavoratori sportivi, che interviene con disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019), così come annunciato a giugno dal Consiglio dei Ministri.
Il testo costituisce uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con gli stakeholder del mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri attori chiave.
L'obiettivo principale di questa riforma è quello di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani.
Come si leggeva nel comunicato del Dipartimento dello Sport di giugno, tutele, semplificazione e trasparenza sono le parole chiave che identificano il correttivo ai decreti attuativi della delega contenuta nella legge 86/2019 con l’obiettivo di portare migliorie e innovazioni normative nel mondo dello sport, a iniziare dal lavoro sportivo di cui al d.lgs. 36/2021, con il riconoscimento delle dovute tutele a chi opera nel suo ambito, incluse tutele fondamentali come quelle relative alla maternità e alla malattia, in un quadro sostenibile per il mondo del dilettantismo.
Il testo composto da 6 articoli reca disposizioni integrative e correttive dei seguenti decreti legislativi:
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, "recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, "recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, "recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, "recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, "recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali".
Diverse le novità previste, tra le quali si segnalano:
- semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo;
- potenziamento del registro con l’aggiunta di nuove funzioni;
- previsione di norme specifiche per i giudici di gara;
- norme specifiche per i dipendenti pubblici;
- maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico;
- sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina per la partecipazione a competizioni e ad allenamenti;
- abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo che nel dilettantismo;
- un intervento in tema di Irap sulla determinazione della base imponibile;
- creazione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.
Ricordiamo che precedentemente era già stato pubblicato in GU il Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163, contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021, le cui norme oggetto delle modifiche, dovevano essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con il decreto Milleproroghe 2023, l'entrata in vigore è stata rinviata al 1° luglio 2023.
Allegati: