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Dlgs Irpef e Ires: riprende l’iter verso le Commissioni tecniche
Il testo del decreto legislativo, approvato dal Governo in via preliminare lo scorso 30 aprile, ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e può quindi arrivare alle commissioni Finanze.
Ricordiamo che l'iter di questo complesso decreto era stato interrotto e posticipato.
Con la bollinatura e il riprendere del cammino verso le commissioni, si intravede la definitiva approvazione del Governo.
In attesa del testo in bozza, vediamo cosa conteneva il testo preliminare impostato sui criteri della Riforma Fiscale.
Riforma redditi dei terreni: il Dlgs della riforma fiscale
Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario: attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno.
La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette “colture fuori suolo” (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa), e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA.
Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.
Riforma redditi di lavoro autonomo: il Dlgs della riforma fiscale
Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti):
- il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.
Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche:
- le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.
Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).
Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.
Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.
Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.
In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:
- in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
- in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
Riforma redditi di impresa: il Dlgs della riforma fiscale
Per quanto riguarda i redditi d’impresa si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.
In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:
- delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
- della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
- delle differenze sui cambi.
Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.
Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.
Riforma redditi diversi: il Dlgs della riforma fiscale
In merito ai redditi diversi, si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.
Riforma dei redditi di lavoro dipendente: il Dlgs della Riforma fiscale
Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
- imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
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Adempimento collaborativo: il mef semplifica il codice di condotta
Il decreto MEF del 3 ottobre in GU n 234 del 5 ottobre apporta novità al decreto del 29 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2024, n. 132, concernente «Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo», vediamo i dettagli di cosa cambia.
Leggi anche Adempimento collaborativo 2024: approvato il codice di condotta
Adempimento collaborativo: modifiche al codice di condotta
La relazione illustrativa al Decreto chiarisce che le modifiche si sono rese necessarie per semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta nell’ambito dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali dei contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.
In particolare, nella versione del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2024, n. 132, l’articolo 1 prevede che il codice di condotta venga sottoscritto dall’Agenzia delle entrate e dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all’ammissione al regime.
Per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data dell'8 giugno (data di vigore del decreto n 132/2024) all’articolo 2 è stato, invece, previsto che il suddetto codice venga sottoscritto entro i 120 giorni successivi e quindi entro il 5 ottobre.
Considerato che le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale hanno diretta efficacia nei confronti delle parti per tutti gli anni di permanenza nel regime, in quanto riepilogative dei doveri previsti dagli articoli 4 e ss. del decreto legislativo n. 128 del 2015, si ritiene che la sottoscrizione del codice, entro i termini indicati dal decreto, comporterebbe un inutile aggravio di oneri amministrativi per i contribuenti aderenti e per l’Agenzia delle entrate, e che è, pertanto, opportuno eliminare tale adempimento.
Viene, dunque, eliminata la previsione:
- contenuta nell’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, secondo cui il codice di condotta viene sottoscritto tra Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all’ammissione al regime.
- contenuta nell’articolo 2 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, secondo cui per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il codice di condotta deve essere sottoscritto a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro i centoventi giorni successivi.
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Riforma delle Dogane: tante novità in vigore dal 4 ottobre
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 232 del 3 ottobre il Dlgs n 141 del 26 settembre con Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio.
Il decreto approvato nell'ambito della Riforma Fiscale (Legge n 111/2023) vuole disciplinare una ampia riforma delle Dogane.
Tra le novità di rilievo si evidenziano:
- il rafforzamento dei controlli integrati tra Agenzia delle Dogane e Guardia di finanza;
- il superamento dell’istituto della controversia doganale;
- la riscrittura delle sanzioni amministrative;
- l'inclusione dell'IVA all'importazione nei diritti doganali.
Vediamo più in dettaglio cosa si prevede per l'IVA.
Dlgs Riforma Dogane: IVA inserita tra i diritti doganali
Con l'art 27, del Titolo III Capo I, rubricato Diritti doganali e diritti di confine si prevede che sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.
Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.
L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:- a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.
In proposito occorre evidenziare che la previsione è in contrato con la giurisprudenza della Corte UE e della Cassazione.
La Corte di Giustizia UE, ha distinto più volte i dazi all’importazione dall’IVA, e nella causa n C-714/20 ha affermato che l’IVA all’importazione “non fa parte dei dazi all’importazione” (ex art. 5 punto 20 del CDU).
Anche la Cassazione si è espressa in proposito e le Sezioni Unite con sentenza n. 18286/2024, hanno chiarito che “la diversità tra dazi e IVA all’importazione comporta che, ai fini della determinazione delle sanzioni, non può essere cumulato il rispettivo ammontare dei diritti evasi”.
Dlgs Dogane: i nuovi controlli con la GdF
L’art. 4 si prevede un maggior coordinamento delle attività di controllo tra Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza nell’ambito delle rispettive aree di competenza.
Con l'art 12 si prevede che il personale dell'Agenzia, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia, può procedere, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.
Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto possono essere sottoposti anche a ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci.
Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi di cui al comma 1.
Le disposizioni si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.
Con l'art 13 si prevede che il personale dell'Agenzia, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia, può invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona.
In caso di rifiuto e ove sussistano fondati motivi di sospetto, con provvedimento scritto e motivato dell'Agenzia, le persone di cui al comma 1 possono essere sottoposte a perquisizione personale.
Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme al provvedimento di cui al comma 2, è trasmesso entro quarantotto ore alla competente autorità giudiziaria.
L'autorità giudiziaria, se riconosce legittimo il provvedimento di cui al comma 2, lo convalida entro le successive quarantotto ore.Con l'art 14 invece si prevede che le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali, nei confronti delle persone, dei bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre dello Stato, nonchè nei confronti dei natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che i predetti natanti e aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza del personale dell'Agenzia e' sostituita quella dei militari della Guardia di finanza.
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Autotutela obbligatoria: atto d’indirizzo dell’Osservatorio enti locali
L'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno ha pubblicato un atto di intidizzo per gli enti liocali sulle novità sulla autotela obbligatoria.
In particolare, viene fornito orinetamento sull’applicazione pratica dell’autotutela obbligatoria nell’ambito dei tributi locali.
Autotutela obbligatoria: atto d’indirizzo dell’Osservatorio enti locali
La interessante novità per gli enti locali rappresentatata dall’intervenuta introduzione dell’istituto dell’“autotutela obbligatoria” ad opera dell’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 ha aggiunto l’art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con l’art. 10-quater prevede quanto segue:
“1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. 2.
L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.”.
L'Osservatorio sulla Finanza e contabilità specifica che, ritenuto che l'istituto costituisce una novità, inplica da parte degli enti, titolari di poteri impositivi, attenzione nella sua applicazione.
In particolare, gli enti sono ora chiamati a monitorare con attenzione i propri atti di imposizione, procedendo, nei casi previsti dalla legge, in tutto o in parte, all'annullamento di detti atti ovvero alla rinuncia all'imposizione, nell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (art. 10-quater citato) e, dunque, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi ora indicati dalla legge.
L'attività di monitoraggio deve essere intesa a prevenire contenzioso tributario dal quale potrebbero derivare oneri a carico degli enti sia sotto il profilo di eventuali condanne alle spese del giudizio innanzi alle Corti tributarie sia per riattivare, in modo tempestivo, l’azione impositiva.
Tutto ciò premesso l'osservatorio, pronuncia il seguente atto di orientamento rivolto agli enti locali:
“A seguito dell’introduzione dell’art. 10-quater nella legge 27 luglio 2000, n. 212 – che ha introdotto l’istituto dell’autotutela obbligatoria – gli enti locali sono chiamati ad un attento monitoraggio della propria attività impositiva, allo scopo di prevenire dispendioso contenzioso tributario o anche per riattivare in modo tempestivo l’azione di riscossione, secondo le diverse tipologie dei tributi”.
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Concordato preventivo biennale: arriva il tachimetro con pagella fiscale per le PIVA
Scade il 31 ottobre prossimo l'adesione al CPB concordato preventivo biennale.
Dal 20 settembre, nel cassetto fiscale dei contribuenti potenzialmente interessati dall'agevolazione, arriva il tachimetro dell'Agenzia della Entrate, uno strumento di valutazione della affidabilità fiscale delle PIVA, al fine di incentivare quanto possibile l'adesione alla misura.
Come precedentemente annunciato, il tachimetro è stato strutturato in collaborazione con SOGEI al fine di consentire ai contribuenti di valutare la propria posizione ed eventualmente aderire all'accordo col Fisco.
Vediamo maggiori dettagli.
Tachimetro per affidabilità delle PIVA: che cos’è?
L'agenzia delle entrate ha inserito nei cassetti fiscali delle PIVA potenzialmente interessate dal CPB, circa 2,7 milioni di contribuenti, una scheda personalizzata al fine di illustrare i principali benefici fiscali derivanti dall'adesione al nuovo istituto agevolativo.
La scheda, con cui si può valutare la propria affidabilità fiscale, evidenzia la convenienza o meno di aderire al concordato preventivo biennale e in sintesi contiene:
- l'attività economica esercitata,
- il voto ISA conseguito nel periodo d’imposta 2022,
- gli eventuali benefici fiscali connessi alla adesione al CPB,
- l’avvenuta o meno adesione al concordato.
Di fatto, l'agenzia ha dato il via ad una campagna di comunicazione per sensibilizzare i contribuenti sull’importanza di aderire alla proposta del Fisco.
Nella scheda sintetica, già ribattezzata tachimetro, viene anche ricordato che: “l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.
Tachimetro per affidabilità delle PIVA: i vantaggi di adesione al CPB
Con il tachimetro i contribuenti hanno a disposizione l'elenco dei vantaggi della adesione al CPB ovvero:
- accesso a tutti i benefici premiali riconosciuti ai soggetti ISA, quali a titolo di esempio: l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui e altri (ciascuno li troverà nel proprio cassetto fiscale);
- imposte sui redditi e IRAP calcolate sulle proposte di concordato per due periodi d'imposta ossia il 2024 e il 2025;
- opzione dell'imposta sostitutiva, con aliquota variabile dal 10% al 15%, sulla parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, derivante dall'adesione al concordato, che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta 2023.
Attenzione al fatto che l’imposta sostitutiva è graduata sulla base del livello di affidabilità fiscale raggiunto nel periodo d'imposta 2023, tanto è più alto quanto più bassa sarà l'aliquota da applicare per la sostitutiva.
Rispetto alla pagella fiscale le situazioni possibili sono tre:
- minore affidabilità fiscale con punteggio da 0 a 5,99: ciò rileva significative incoerenze e il contribuente può verificare la correttezza dei dati dichiarati o dichiarare ulteriori componenti positivi per raggiungere il punteggio di affidabilità fiscale da 8 a10 che consente l'accesso ai benefici premiali ISA;
- affidabilità da 6 a 7,99: ciò rivela possibili anomalie che precludono l’accesso ai benefici premiali. Il contribuente può possibile verificare la correttezza dei dati dichiarati o dichiarare ulteriori componenti positivi per raggiungere il punteggio di affidabilità fiscale da 8 a10 per accedere ai benefici premiali ISA;
- affidabilità da 8 a 10: si accede ai benefici premiali.
La piena affidabilità si raggiunge con un punteggio pari a 10, che consente di usufruire di tutti i benefici premiali previsti.
Con un punteggio ISA 2023 inferiore a 8, il contribuente dovrà valutare attentamente il rapporto costi/benefici, dato che il raggiungimento dei benefici ha un costo, che in termini di maggior reddito, si trasforma in maggiore imposta dovuta.
Attenzione al fatto che chi non aderirà, a causa di un voto di scarsa affidabilità fiscale indicata sul tachimetro, cui non si pone rimedio, potrà essere inserito in una lista di contribuenti a rischio di evasione, grazie all'incrocio dei dati a disposizione del Fisco.
L'agenzia però precisa che NON ci sarà nessun controllo diretto per chi non si aderisce al CPB.
Tuttavia, sui contribuenti a rischio saranno concentrate le attenzioni di agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza al fine di riscontrare se ci sono effettivamente dei redditi nascosti e quindi imposte non versate.
Infine, aderendo al CPB, qualora venisse confermata la novità sul condono dei redditi 2018-2023, ancora al vaglio del Parlamento, il vantaggio potrebbe aumentare di molto. (Leggi anche: Concordato preventivo biennale: spunta l'ipotesi del condono per i redditi 2018-2023).
Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato stanno appunto valutando l’emendamento al decreto Omnibus che potrebbe aprire, in caso di accettazione del CPB, una tripla sanatoria dei redditi evasi con un ravvedimento speciale che copre anche gli anni d’imposta 2018-2023.
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Decreto Sanzioni: l’IFEL chiarisce le principali novità
L'IFEL Fondazione ANCI ha pubblicato in data 2 settembre una nota a commento delle ripercussioni del Decreto Sanzioni sui tributi degli enti locali, vediamo i principali chiarimenti.
Leggi anche Decreto Sanzioni e Comuni: cosa cambia per l'IMU
Decreto Sanzioni: principali novità per i tributi locali
Il Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, noto come decreto sanzioni pubblicato sulla GU del 28 giugno reca modifiche al sistema sanzionatorio tributario, in attuazione dell’art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
La nota IFEL evidenzia che la legge 111/2023 all’art. 20 dispone che nell’esercizio della delega il Governo osserva i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all’IVA, agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali
Tra i commenti di rilievo la Fondazione ANCI ha chiarito che:
- la nuova causa di non punibilità per adeguamento ai documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria qualora il contribuente provveda alla presentazione della dichiarazione integrativa, non risulta applicabile ai tributi comunali in quanto sostanzialmente lesivo dell'autonomia impositiva degli enti locali;
- l'istituto del cumulo giuridico non risulta applicabile ai tributi comunali "in quanto in tale ambito non si verifica quasi mai il concorso formale, il concorso materiale formale e la continuazione, all'intero della singola annualità."
Per approfondimento si rimanda alla nota in oggetto.
Allegati: -
Sanzioni tributarie: come vengono ridotte dal 1° settembre
Dal 1° settembre entrano in vigore le principali novità previste, dal Decreto legislativo n 87/2024, con la Revisione del sistema sanzionatorio tributario, previsto dalla Riforma Fiscale ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
Il Decreto consta di 7 articoli ed è entrato in vigore dal 29 giugno, ma con alcune eccezioni che partono appunto da settembre.
Riforma Sanzioni tributarie: alcune delle novità 2024
In attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), che provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario, viene pubblicato in GU il Dlgs n 87/2024 della riforma delle sanzioni tributarie.
Le norme non saranno applicabili retroattivamente, e le modifiche rispetto al testo preliminare non sono molte.
Escluse le norme di carattere penale, le novità saranno applicabili dal 1° settembre.
Il filo conduttore della riforma è l’abbassamento delle sanzioni rendendo il sistema repressivo più armonico con il principio di proporzionalità.
Sinteticamente si riepiloga cosa ci si debba aspettare dalla riforma:
In merito al D.Lgs. 471/97 e al D.Lgs. 473/97 ecco alcune delle modifiche:
- l’infedele dichiarazione (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770) non sarà più sanzionata dal 90% al 180% ma in misura fissa del 70% e lo stesso dicasi per le violazioni in tema di fatturazione;
- eliminato l’aumento del terzo per i redditi prodotti all’estero;
- le indebite compensazioni di crediti inesistenti non saranno più sanzionate dal 100% al 200% ma in misura fissa del 70%;
- gli omessi versamenti non saranno più sanzionati con il 30% dell’imposta ma con il 25%.
In ambito IVA:
- riforma del regime sanzionatorio (ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97);
- per l’IVA addebitata in eccesso, sempre prevista una sanzione fissa da 250 euro a 10.000 euro per l’indebita detrazione anche quando si tratta di operazioni esenti, escluse, non imponibili e non solo per l’errore di aliquota. La detrazione potrà avvenire solo per l’ammontare corretto.
- l’omessa dichiarazione sarà sanzionata in misura “fissa” del 120%, se presentata dopo i 90 giorni ma prima di ogni controllo ci sarà una sanzione del 75% sulle imposte dovute.
Decreto Sanzioni tributarie 2024: alcuni approfondimenti sulle novità
In merito alla disciplina dei reati in materia tributaria, contenuta nel decreto legislativo n. 74/2000, all’articolo 1, comma 1, sono aggiunte le lettere g-quater e g-quinquies che introducono la definizione di crediti non spettanti e crediti inesistenti.
La novità specifica che:
- per crediti non spettanti vanno intesi quelli che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito. Sono onsiderati non spettanti i crediti utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
- per crediti inesistenti si intendono quelli per i quali mancano, in tutto o in parte, i prescritti requisiti oggettivi o soggettivi o gli stessi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
Una novità introdotta riguarda il sequesto, il nuovo articolo 12-bis del Dlgs n. 74/2000 prevede che il sequestro nei reati tributari finalizzato alla confisca non potrà più essere disposto se l’interessato ha in corso l’estinzione mediante rateizzazione del debito tributario, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, e il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.
Qualora ci sia il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale che si può desumere dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto anche conto della gravità del reato, si fa eccezione alla norma suddetta.
Viene modificata la disciplina della “recidiva”, prevedendo, all’articolo 7 del Dlgs n. 472/1997, che la sanzione deve essere aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione o alla definitività dell’atto per mancata impugnazione, è incorso in altra violazione della stessa indole.
La sanzione, inoltre, verrà calibrata sulla base della condotta e delle modalità con cui viene commessa la violazione, con riduzione fino ad un quarto quando concorrono circostanze da cui emerge una sproporzione tra violazione e sanzione, o con aumento fino alla metà in presenza di circostanze di particolare gravità.
Relativamente alle novità apportate al Dlgs n. 471/1997 si procede con l'attenuare le sanzioni tributarie in caso di reddito dichiarato inferiore a quello accertato o in caso di un’imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante: in questo caso si applicherà la sanzione amministrativa del 70% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di 150 euro.
La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
La sanzione attuale dovuta va da un minimo del 90% a un massimo del 180 per cento.
Scende al 120% la sanzione per i casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, Irap, Iva e dei sostituti d’imposta.
Quando non sono dovute imposte, le sanzioni possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
Si rimanda al decreto per tutte le altre novità, evidenzianto lo scudo sanzioni previsto per la dichiarazione integrativa, leggi:
Dichiarazione integrativa con lo scudo sanzioni dal 1° settembre per approfondimento.