• Riforma fiscale

    Decreto sanzioni: come cambia la dichiarazione integrativa dal 1° settembre

    Dal 1° settembre la dichiarazione integrativa, presentata dopo i chiarimenti ADE, è salva dalle sanzioni in base alle novità della riforma tributaria. 

    In particolare, non vi è sanzione in caso di dichiarazione integrativa e versamento dell'imposte dovute entro 60 giorni dalla pubblicazione dei chiarimenti su una norma incerta.

    In altre parole, si alza il c.d. "scudo anti sanzioni" per i contribuenti che si allineano ai chirimenti di prassi delle Entrate entro 60 giorni dalla loro pubblicazione presentando una dichiarazione integrativa.

    Vediamo le novità introdotte dal Dlgs n. 87/2024 con la riforma del sistema sanzionatorio tributario.

    Dichiarazione integrativa: le novità dal 1° settembre

    Il decreto in oggetto modifica la disposizione sulle cause di non punibilità. In particolare, si modifica il comma 5-bis dell’art. 6 del D.Lgs 472/1997, precisando che non sono punibili le violazioni che: 

    • non arrecano pregiudizio concreto all’esercizio delle azioni di controllo, e 
    • non incidono,
    • sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, nonchè,
    • sul versamento del tributo.

    Con le novità la violazione che provochi un mero pregiudizio astratto all’azione di controllo non è più punibile, pertanto, ad esempio, un’irregolarità corretta prima che venga avviata l’attività di verifica non dovrebbe più essere contestabile.

    Viene poi introdotto un nuovo comma 5-ter, ai sensi del quale è esclusa la punibilità se il contribuente si adegua alle indicazioni rese dall’Amministrazione finanziaria con le circolari interpretative e applicative e l’attività di consulenza giuridica e provvede, entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione delle stesse: 

    • alla presentazione della dichiarazione integrativa, e 
    • al versamento dell’imposta dovuta.

    Tale causa di non punibilità ha comunque luogo sempre che la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

  • Riforma fiscale

    CPB Forfettari: come si calcolano gli acconti

    Pubblicato in GU n 182 del 5 agosto il Dlgs 108/2024 con Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di
    adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato 
    preventivo biennale.
    In merito al CPB vediamo cosa si prevede per gli acconti dei forfettari.

    CPB forfettari: come si calcolano gli acconti per il primo anno

    Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa al correttivo, pubblicata post pareri della Commissione Finanza, si sostituisce interamente l’articolo 31, in materia di determinazione degli acconti per i contribuenti soggetti al regime forfetario e che aderiscono al concordato preventivo biennale. 

    La nuova disposizione prevede che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

    Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

    • a) se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, e' dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;
    • b) se l'acconto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto e' calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

    La maggiorazione di cui al comma 2, lettera a), e' versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.»;

    Inoltre si prevede di inserire dopo l'articolo 31 il «31-bis (Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario). che prevede che per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che puo' essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.

    L'imposta sostitutiva e' corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si e' prodotta l'eccedenza di cui al comma 1.

  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale: Dlgs in materia di riordino del sistema della riscossione

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07.08.2024, il testo del Dlgs del 29.07.2024 n. 110 contenente disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, in attuazione della riforma fiscale ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 della legge delega per la riforma fiscale.

    Lo schema in esame è composto di 19 articoli, in particolare:

    • Gli articoli da 1 a 10 ridisegnano la disciplina relativa all’inesigibilità dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione.
    • Gli articoli da 11 a 17 contengono disposizioni complementari a quelle dei precedenti articoli volti a definire profili organizzativi e funzionali connessi alla riforma della riscossione.
    • Infine l’articolo 18 contiene le disposizioni finanziarie e l’articolo 19 disciplina l’entrata in vigore.

    Di seguito le principali misure previste dallo schema.

    Nuove disposizioni e Pianificazione annua

    Il decreto innova la gestione della riscossione, demandando all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la pianificazione annuale delle attività di recupero dei crediti. Tale pianificazione sarà regolamentata tramite una convenzione specifica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, garantendo un approccio sistematico e coordinato alla riscossione delle somme dovute.

    Discarico automatico e riaffidamento dei carichi

    Una delle novità più rilevanti è l'introduzione del discarico automatico delle somme non riscosse entro cinque anni dall'affidamento, una modifica che mira a snellire il magazzino dei crediti arretrati e difficilmente recuperabili.

    In particolare, l’articolo 3 prevede il discarico automatico delle quote affidate all’Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, secondo modalità stabilite da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

    Inoltre, viene introdotta la possibilità di riaffidamento dei carichi, permettendo agli enti creditori di gestire autonomamente o riaffidare a soggetti privati le somme non riscosse, incentivando così una maggiore efficienza nel recupero dei crediti.

    L’articolo 4, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all’articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico
    automatico
    , a determinate condizioni, le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali:

    • è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni;
    • sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione

    Verifiche e controlli accresciuti

    Il decreto stabilisce anche un regime di verifiche e controlli più rigorosi sull'operato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il Ministero dell'Economia, attraverso controlli annuali, assicurerà che le attività di riscossione siano conformi alla pianificazione e agli obiettivi prefissati, con sanzioni previste per le mancanze.

    Un passo verso la digitalizzazione

    Un altro aspetto fondamentale della riforma è la spinta verso la digitalizzazione della riscossione, questo include:

    • la notifica elettronica delle cartelle di pagamento 
    • e l'utilizzo di sistemi digitali per il monitoraggio e il controllo delle attività di riscossione

    riducendo i tempi e i costi operativi e migliorando l'interazione con i cittadini e le imprese.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Decreto correttivo adempimenti e concordato preventivo biennale: il testo in GU

    Pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n.182 del 05.08.2024 dopo molti giorni dall'annuncio dell'approvazione definitiva il decreto legislativo del 5 agosto 2024 n. 108 contenente disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

    Le norme sono in vigore dal 6 agosto 2024.

    Il testo contiene disposizioni correttive e integrative di tre decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023, introducendo nuove procedure e termini per l'adempimento collaborativo, per migliorare la gestione delle comunicazioni fiscali e ampliano i tempi per i pagamenti tributari, offrendo maggiore flessibilità ai contribuenti e ai professionisti del settore.

    In particolare:

    • l’articolo 1 apporta varie modifiche al decreto legislativo, 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo n. 221 del 2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo.
    • l’articolo 2 contiene le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 1 del 2024 avente ad oggetto razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
    • l’articolo 3 reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024.

    Vediamo una breve sintesi delle disposizioni contenute.

    Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo

    • Certificazione infedele: Nuove disposizioni per la gestione delle certificazioni infedeli con conseguenze sulla permanenza nel regime collaborativo.
    • Comunicazioni: Estensione del termine per le comunicazioni obbligatorie a 120 giorni.
    • Esonero da garanzie: Esenzione estesa anche ai rimborsi in corso al 30 dicembre 2023.
    • Riduzioni dei termini di accertamento: Non cumulabili con altre riduzioni.
    • Requisiti di gruppo: Applicazione del regime anche a gruppi di imprese con requisiti specifici.

    Modifiche agli adempimenti tributari

    • Programmi informatici: Disponibili entro il 15 aprile per l'anno successivo.
    • Versamenti: Modifiche alle scadenze dei versamenti mensili e annuali.
    • Dichiarazione precompilata: Disponibile dal 2025 anche tramite intermediari autorizzati.
    • Certificazioni telematiche: Termini di trasmissione estesi al 31 marzo dell'anno successivo.

    Ampliamento dei termini di versamento avvisi bonari

    • Termini estesi: Da 30 a 60 giorni per il pagamento delle somme richieste .
    • Rateizzazioni: Prima rata da versare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

    Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale

    • Termini di adesione: Estesi per facilitare la partecipazione dei contribuenti.
    • Debiti e soglie: Requisiti di accesso basati su debiti tributari e contributivi.
    • Regime opzionale: Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato per soggetti con indici di affidabilità fiscale.

    Determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

    • Modifiche ai criteri di determinazione: Semplificazioni nelle prove dei finanziamenti delle spese.

    Differimento del pagamento della rata della Rottamazione-quater

    • Scadenza estesa: La rata scadente il 31 luglio 2024 può essere pagata entro il 15 settembre 2024 senza perdere i benefici della definizione agevolata.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: inserita la flat tax

    Il 26 luglio è stato approvato il correttivo sul CPB con molte delle novità attese e richieste dai commercialisti e a tal proposito con un comunicato stampa, lo stesso CNDCEC ha espresso grande apprezzamento per il provvedimento il cui testo non è ancora ufficialmente stato diffuso, pur se atteso in GU,

    Ricordiamo che gli stessi professionisti, in audizione alla Camera lo scorso 10 luglio avevano portato le loro osservazioni.

    Concordato preventivo biennale: prevista la flat tax

    Il Consiglio Nazionale dei commercialisti esprime apprezzamento per il decreto correttivo in materia di cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo biennale licenziato oggi dal Consiglio dei ministri visto l'accoglimento di molte delle richieste dei tecnici.

    In particolare, di grande rilievo sono le modifiche introdotte in materia di concordato preventivo biennale per il quale viene prevista, tra l’altro, una tassa piatta opzionale sull’incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15% nonché la precisazione che la protezione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici si estende anche ai forfettari e include l’IVA per i contribuenti a cui si applicano gli ISA.

    Elbano De Nuccio, ringraziando il Governo per il lavoro svolto, ha specificato:  “Il decreto valorizza il costante dialogo con le Istituzioni di riferimento. Abbiamo operato nella logica di andare incontro alle esigenze quotidiane dei colleghi e, nel contempo, di rendere più efficienti gli strumenti normativi esistenti come, ad esempio, l’ampliamento del termine a 60 giorni per la definizione degli avvisi bonari e, per quanto riguarda l’adempimento collaborativo, prevedere, per coloro che adottano volontariamente il tax control framework, la totale disapplicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative ai rischi fiscali comunicati preventivamente"

    Il Tesoriere Salvatore Regalbuto, ha evidenziato invece gradimento per le modifiche relative al termine al 31 ottobre per la presentazione del modello redditi e del 31 luglio per l’adesione al concordato preventivo biennale, ma soprattutto l’ampliamento da 30 a 60 giorni del termine per il pagamento, integrale o della prima rata, degli avvisi bonari. 

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    Concordato preventivo biennale: flat tax sui redditi incrementali

    Il Legislatore si è reso conto quanto il Concordato preventivo biennale, nella sua formulazione attualmente in vigore, rappresenti uno strumento poco appetibile per il contribuente.

    La questione era stata evidenziata dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali.

    Constatato l’alto rischio di flop, per uno strumento che non presenta abbastanza incentivi per accettare un surplus di costi che è certo, in un contesto macroeconomica che è incerto, il Governo, prima della pausa estiva, vuole mettere mano ad alcuni meccanismi di funzionamento del Concordato preventivo biennale, per aumentarne l’appetibilità per il contribuente.

    Le modifiche in discussione, che recepiscono i pareri delle commissioni parlamentari competenti, a causa delle tempistiche di approvazione, della pausa estiva e delle scadenze programmate per accettare la proposta, possibilmente saranno le ultime per quest’anno.

    In questo contesto, quindi, si cerca di trovare una soluzione, quella soluzione che potrebbe risollevare le sorti di un provvedimento molto rappresentativo per il Governo in carica, ma che, da subito, ha incontrato le perplessità dei commentatori e degli operatori.

    Tassazione sostitutiva sugli incrementi reddituali

    La misura che dovrebbe cambiare il destino del provvedimento interessa il costo fiscale dell’operazione, al fine di aumentare l’appetibilità dello strumento per il contribuente.

    Attualmente, accettando la proposta di Concordato preventivo biennale, il contribuente accetta di versare imposte e contributi su un reddito figurativo superiore a quello realizzato nell’anno in cui si accetta la proposta.

    La novità in discussione si basa sulla possibilità di applicare una tassazione sostitutiva non progressiva, quella che ormai gergalmente e impropriamente viene chiamata flat tax, agli incrementi reddituali scaturenti dall’adesione al Concordato preventivo biennale.

    L’imposta sostitutiva dovrebbe avere una aliquota inferiore sia alle aliquote progressive dell’Irpef previste a parità di reddito, sia all’unica aliquota dell’Ires: come detto, l’obiettivo è di rendere più appetibile l’adesione al Concordato riducendo il carico fiscale.

    Fondamentalmente il contribuente verserebbe l’Irpef o l’Ires, nella sua forma regolare, per una parte di reddito, e una imposta sostitutiva, ad aliquote minori, per un’altra parte del reddito figurativo, quello incrementativo.

    La misura dovrebbe interessare sia i soggetti ISA che i contribuenti in regime forfetario, e la fattibilità dipenderà anche dal costo della copertura finanziaria del provvedimento.

    Di certo questa ipotesi può costituire uno stimolo per coloro i quali ipotizzano di poter effettivamente conseguire i redditi concordati, ma meno per coloro i quali hanno una prospettiva di stagnazione.

    Inoltre, i soggetti Ires o in generale i contribuenti che non sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali, con ogni probabilità, saranno più sensibili alla novità, proprio per il fatto che, non essendo obbligati al versamento dei contributi previdenziali, potranno godere di un maggiore guadagno fiscale rispetto a coloro che invece ne sono soggetti: il fatto è che l’ipotesi in commento incide appunto solo sull’imposta e non sui contributi, che reteranno dovuti in misura piena anche per la parte incrementale, dato che la base imponibile resta invariata.

  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale Forfettari: pubblicato in GU il decreto con le regole

    Pubblicato in GU Serie Generale n. 167 del 18.07.2024, il decreto del MEF del 15 luglio 2024 contenente i passi metodologici con cui l'Agenzia delle Entrate definisce la proposta di Concordato preventivo biennale relativa destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario.

    Ricordiamo infatti, che al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, il dlgs del 12.02.2024 n. 13 ha istituito il Concordato Preventivo Biennale (CPB), un istituto di compliance, rivolto ai contribuenti, imprese e lavoratori autonomi, di minori dimensioni.

    Con il presente decreto viene approvata la metodologia in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. 

    La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto:

    • degli andamenti economici e dei mercati, 
    • delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, 
    • nonche' degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, 

    ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 del presente decreto, per l'elaborazione, in via sperimentale, della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Allegati: