• Riforma fiscale

    Imposta minima nazionale: il MEF pubblica le regole

    Pubblicato sul sito delle Finanze il Decreto 1 luglio 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze con le modalità di attuazione dell’imposta minima nazionale o Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) prevista nell’articolo 18 del decreto legislativo n. 209/2023.

    L’imposta, che si applica in via prioritaria rispetto all’imposta minima integrativa (IIR) e all’imposta minima suppletiva (UTPR), è rivolta alle imprese italiane appartenenti a grandi gruppi (multinazionali ed interni), soggetti alle regole della global minimum tax, che scontano in Italia un’imposizione sui redditi effettiva inferiore all’aliquota del 15 per cento. 

    Sulla Global Minimum Tax leggi: Global minimum tax: il decreto MEF con le regole.

    L'impsota minima nazionalei si applica alle imprese e alle entità a controllo congiunto localizzate in Italia, ed alle entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte dei gruppi cui sono destinate le Regole GloBE. 

    In sostanza, i soggetti indicati devono appartenere a gruppi multinazionali o nazionali con ricavi consolidati annui pari o superiori a 750 milioni di euro, ivi compresi i ricavi delle entità escluse di cui al comma 2, risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato. 

    Per la verifica del suddetto requisito dimensionale si rinvia alle disposizioni dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 209/2023.

    Imposta minima nazionale imprese: il MEF pubblica le regole

    Il decreto, emanato ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209  reca le disposizioni attuative riguardanti l’imposta minima nazionale o Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) secondo la terminologia utilizzata nelle Model Rules (o Regole GloBE). 

    Si ricorda che tale imposta è stata prevista nell’articolo 11 della Direttiva Ue 2022/2523 del Consiglio, in coerenza con l’approccio comune richiesto dalle Regole GloBE, al fine di consentire a ciascuno Stato membro di prelevare le imposte integrative relative alle entità a bassa imposizione localizzate sul suo territorio. 

    Si tratta di un’imposta facoltativa che trova applicazione, nei rispettivi ordinamenti che decidono di implementarla, in via prioritaria rispetto all’imposta minima integrativa (IIR) e all’imposta minima suppletiva (UTPR).
    Con l’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, il legislatore italiano ha scelto di esercitare tale facoltà e di applicare un’imposta minima nazionale alle entità italiane appartenenti a grandi gruppi (multinazionali ed interni) che scontano nel nostro Paese un’imposizione sui redditi effettiva inferiore all’aliquota del 15 per cento. 

    Questa imposta, introdotta con l’articolo 18 del decreto legislativo delegato, è stata disegnata per essere qualificata, ossia per essere detratta dall’imposizione integrativa complessivamente dovuta nel Paese, e costituire un “Porto Sicuro” consentendo, ai gruppi che intendono avvalersi della semplificazione prevista dall’OCSE, di assumere l’importo pagato a titolo di imposta minima nazionale pari all’imposizione integrativa complessivamente dovuta in Italia.
    Per essere considerata “qualificata” e costituire un “Porto Sicuro”, l’imposta minima nazionale deve soddisfare precise condizioni stabilite nelle Regole GloBE. 

    Le disposizioni del decreto declinano nel dettaglio alcuni aspetti a fini di completezza, coerenza e certezza nell’applicazione dell’imposta minima nazionale.

    Il Decreto definisce:

    • l’ambito soggettivo di applicazione, 
    • il presupposto applicativo 
    • le regole di determinazione dell’imposta, 
    • i criteri di conversione degli importi denominati in una valuta diversa dall’euro, rinvia alle determinazioni del Quadro Inclusivo sul BEPS per il riconoscimento e la perdita dello status di imposta “qualificata” e per il riconoscimento e la perdita dei requisiti del “Porto Sicuro”. 

    Esso chiarisce anche le regole per l’individuazione dei soggetti tenuti al versamento dell’imposta, le modalità di allocazione dell’onere tra i soggetti appartenenti al gruppo e la loro responsabilità congiunta e solidale. 

    Si precisa, infine, che le disposizioni attuative collegate alla presentazione della dichiarazione fiscale dell’imposta minima nazionale e al relativo versamento nonché le disposizioni riguardanti i conseguenti controlli saranno contenute in un decreto ministeriale.

    Imposta minima nazionale imprese: come si determina

    La relazione illustrativa al decreto evidenzia che l’articolo 4, dedicato alla determinazione dell’imposta minima nazionale, specifica che ai sensi del comma 1, il computo della base imponibile avviene, in ogni esercizio, in maniera
    conforme alle Regole GloBE 
    (trasfuse nel Titolo II e nelle definizioni dell’allegato A del Decreto Legislativo). 

    Tuttavia, a differenza delle Regole GloBE, l’imposta minima nazionale si applica indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nei soggetti passivi da parte di qualsiasi controllante (UPE, IPE o POPE) del gruppo
    multinazionale o nazionale, 
    salvo quanto previsto nell’articolo 48 del Decreto Legislativo che è disegnato per assicurare la neutralità fiscale agli investitori di minoranza delle entità di investimento o delle entità assicurative d’investimento.
    Inoltre, ai fini dell’imposta minima nazionale, non valgono i criteri di allocazione dell’imposizione integrativa di cui all’articolo 34, comma 7, del Decreto Legislativo, che sono disciplinati nell’articolo 10 del presente decreto.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Correttivi Riforma Fiscale: l’ADE in audizione in Senato

    Oggi 10 luglio, l'Agenzia delle Entrate è stata in audizione presso il Senato, in vista dei correttivi ad alcuni punti della Riforma Fiscale.

    In particolare, si prevedono modifiche alle seguenti discipline:

    • adempimento collaborativo, 
    • adempimenti tributari,
    • concordato preventivo biennale. 

    Presso la Commissione Finanze del Senato si è discusso di questi temi e in particolare,  dei ritocchi ai decreti legislativi:

    • n. 221/2023 (“Disposizioni in materia di adempimento collaborativo”), 
    • n. 1/2024 “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”,
    • n. 13/2024 (“Disciplina del Concordato preventivo biennale”).

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    Correttivi alla Riforma Fiscale: l’ADE in audizione in Senato

    Come specificato dal rappresentante dell’Agenzia, i correttivi sul concordato preventivo biennale e sull'adempimento collaborativo, mirano a stabilire un confronto costante, fattuale e preventivo con il contribuente affinché possa instaurarsi un rapporto di piena fiducia tra le parti in grado di anticipare l’azione di controllo del Fisco, vediamo i punti trattati per i Dlgs di cui si tratta che saranno oggetto di integrazioni e correzioni, secondo quanto specificato dall'Ade:

    • sull' adempimento collaborativo, il provvedimento in esame perfeziona l’istituto attraverso diposizioni integrative che mirano a realizzare meglio i criteri direttivi dettati dalla riforma e interviene, principalmente, sulla disciplina della certificazione del Tcf (Tax control framework”), sui requisiti soggettivi di accesso al regime, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti, e sul potenziamento degli effetti premiali derivanti dall’adesione al regime;
    • sulla semplificazione degli adempimenti tributari tra le modifiche previste, lo schema anticipa, in caso di importo inferiore a 100 euro, al 16 novembre in luogo del 16 dicembre, il termine entro cui effettuare il versamento Iva relativo alle liquidazioni periodiche riguardanti i primi tre trimestri dell’anno. Tale termine allinea la scadenza con il pagamento dell’ultimo trimestre. Inoltre si vuole estendere ulteriormente l’utilizzo della dichiarazione dei redditi precompilata, ampliando la platea dei delegati che possono accedere alla precompilata dei contribuenti, che potranno rivolgersi, ad esempio, anche alle società tra professionisti
    • sul concordato preventivo biennale (Dlgs n. 13/2024) l’Agenzia precisa che, in un’ottica di coordinamento e razionalizzazione dei diversi adempimenti dichiarativi, il termine entro il quale, a regime, l’Agenzia, mette a disposizione dei contribuenti e/o dei loro intermediari i programmi informatici per l’elaborazione della proposta. In virtù di tale ratio, il termine slitta dal 1° al 15 aprile. È previsto che per il primo anno di applicazione dell’istituto i software per il calcolo delle proposte di concordato per i contribuenti forfetari siano resi pubblici entro il 15 luglio 2024. Confermato, invece, il termine per la pubblicazione di quelli relativi ai contribuenti Isa. Inoltre, si modifica il periodo per i contribuenti per decidere se accettare no la proposta del Fisco: l’adesione deve arrivare entro il 31 luglio (attualmente il termine di adesione coincide con quello di versamento del saldo delle imposte), oppure entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per il primo anno di applicazione resta ferma la facoltà di adesione alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Inoltre con riferimento al differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del CPB è previsto che per il 2024 sia possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La possibilità di differimento, in un primo momento riconosciuta fino al 31 luglio, potrà essere estesa al 30 agosto.

  • Riforma fiscale

    Decreto Riscossione: tutte le regole per le dilazioni dei debiti

    Il Consiglio dei Ministri del 3 luglio ha approvato il Decreto Riscossione in via definitiva.

    Obiettivo principale della Rifoma, il cui testo di DLgs è atteso ora in GU, è arrivare a una progressiva riduzione del magazzino di agenzia delle Entrate riscossione (Ader) evidanto anche l'accumulo futuro.

    Tra le novità oltre al discarico automatico dei ruoli dopo 5 anni e il riaffidamento all'ente creditore vediamo cosa si prevede per le dilazioni.

    Decreto Riscossione: novità per le dilazioni

    Il Decreto con larticolo 13 rubricato Disposizioni in materia di dilazione modifica l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di dilazione del pagamento, in coerenza con le indicazioni della legge delega (che pone l’obiettivo della «stabilizzazione a centoventi del numero massimo delle rate», prevedendo, con il novellato comma 1 di tale ultima disposizione, che l’agente della riscossione possa concedere una dilazione per debiti inferiori o pari a 120.000 euro, su semplice richiesta del contribuente:

    • fino a 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, 
    • a 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028,
    • a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    Ai sensi del comma 1.1 dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, viceversa, se l’istante documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può essere concessa:

    • a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
    • b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:  
      • 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
      • 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
      • 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    Nel nuovo comma 1.2 dell' articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, vengono declinati i parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevedendo che la stessa sia effettuata avendo riguardo:

    • a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
    • b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

    Il nuovo comma 1.3 dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2, nonché di particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettività difficoltà si considera comunque sussistente, anche nelle ipotesi in cui, con l’applicazione dei predetti parametri sarebbe precluso l’accesso alla dilazione, nonché di specifiche modalità di valutazione della situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per i quali non sia possibile applicare i relativi parametri (lettere a) e b).

    In ottemperanza all’osservazione della VI Commissione finanze della Camera dei deputati (lettera i) è stato specificato, alle medesime lettere a) e b), che la situazione di obiettiva difficoltà, valevole per la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, deve essere di natura economico-finanziaria. 

     

  • Riforma fiscale

    Altre modifiche al Concordato Preventivo Biennale

    Giunge notizia che il governo italiano sia al lavoro su un decreto correttivo, ancora in bozza, che interviene su degli aspetti operativi di alcuni dei diversi decreti attuativi della legge delega sulla riforma fiscale.

    Tra questi sembrano assumere particolare rilievo gli interventi di modifica del Concordato preventivo biennale, alcuni dei quali interessano il primo anno di applicazione, tradizionalmente più problematico da un punto di vista operativo (sia per i contribuenti che per la pubblica amministrazione), altri lo strumento del CPB a regime.

    Vediamo analiticamente nel seguito le principali misure in discussione.

    Componenti straordinari del reddito

    Questione particolarmente sensibile per il contribuente è quella relativa ai componenti straordinari di reddito che possono modificare la base imponibile oggetto di concordato.

    In sede di promulgazione del CPB il legislatore aveva già trattato la questione, ma la sua elaborazione non sempre è stata ritenuta abbastanza efficace. Motivo per cui, in sede di modifica, sono stati previsti ulteriori due punti:

    • per i professionisti: non dovrebbero confluire nella base imponibile i corrispettivi percepiti in conseguenza di cessione della clientela o di altri elementi immateriali;
    • per le imprese: dovrebbero poter essere sottratte dal reddito concordato le perdite su crediti.

    Cause di esclusione

    Di non trascurabile rilevanza, anche perché interessa lo strumento del CPB nel suo funzionamento a regime, è la previsione di aggiungere all’articolo 11 del Decreto Legislativo 13/2024 ulteriori tre cause di esclusione, per i contribuenti che:

    1. nel periodo di imposta precedente (a quello a cui si riferisce la proposta di concordato) conseguono redditi esenti, esclusi o che non concorrono alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio dell’impresa o dallo svolgimento della professione;
    2. nel primo anno (a cui si riferisce la proposta biennale di concordato), effettuano operazioni di fusione, scissione o conferimento; oppure, per le società di persone e le associazioni professionali, effettuano modifiche alla compagine sociale;
    3. nel primo periodo anno (a cui si riferisce la proposta biennale di concordato) accedono al regime forfetario.

    Acconti delle imposte

    Per il primo anno di adesione al CPB sono in discussione delle ipotesi di maggiorazioni degli acconti d’imposta:

    • per l’imposta principale, Irpef o Ires, dovrebbe essere introdotta una maggiorazione del 15% della differenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo di imposta precedente;
    • per l’Irap il funzionamento della maggiorazione sarà analogo, ma previsto nella misura del 3%;
    • per i contribuenti in regime forfetario questa sarà del 12%, oppure del 4% in caso di nuove attività.

    Di particolare rilevanza sul tema, la previsione che, in caso di decadenza dal CPB, saranno comunque dovute le imposte e i contributi previsti in sede di accettazione della proposta, nel caso in cui questi risultino essere superiori a quelli effettivamente conseguiti dal contribuente nell’anno d’imposta.

    Sanzioni

    Va ricordato che il decreto di riforma delle sanzioni tributarie aveva previsto un regime più gravoso per i contribuenti che avrebbero deciso di non accedere al CPB, consistente nella più facile applicazione di sanzioni accessorie; ciò in conseguenza del dimezzamento della soglia reddituale richiesta per queste sanzioni, che, per coloro che non accettavano il concordato, si riduceva a 25 mila euro (la metà dei 50 mila euro previsti a regime).

    In relazione a ciò, va segnalato che, per non assumere un atteggiamento coercitivo nei confronti dei contribuenti, la cui accettazione della proposta di CPB dovrebbe restare effettivamente volontaria, tale previsione di inasprimento sembra che sarà eliminata.

    Termini di adesione e software

    Per il primo anno di applicazione del CPB, i termini di adesione coincidono con quelli di presentazione della dichiarazione dei redditi, la cui scadenza sarà prorogata dal decreto correttivo al 31 ottobre, con uno slittamento quindi di 15 giorni.

    Per i contribuenti in regime forfetario l’accesso al software, che sarà messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, avverrà a partire dal 15 luglio.

    Invece per i soggetti ISA dovrebbe restare invariata l’originaria previsione del 15 giugno.

  • Riforma fiscale

    Pagamenti rateali imposte 2024: che novità ci sono

    L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n 9 del 2 maggio detta le istruzioni agli uffici con riguardo alle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Dlgs n. 1/2024 in attuazione della Delega fiscale. 

    Le stesse Entrate specificano che tra le novità chiarite con la circolare vi sono:

    • stop all’invio di comunicazioni e inviti da parte del Fisco nei mesi di agosto e dicembre, 
    • nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi e progressiva estensione della piattaforma “PagoPA” per i pagamenti.

    In particolare, la Circolare n 9 è suddivisa in quattro paragrafi dedicati a:

    • semplificazioni relative al pagamento dei tributi,
    • razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, 
    • potenziamento dei servizi digitali,
    • periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti. 

    Pagamenti rateali imposte: il nuovo calendario ADE

    L’articolo 8 del decreto Adempimenti apporta modifiche alla previsione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che conferisce a tutti i contribuenti – soggetti titolari e non titolari di partita IVA e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS – la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell’acconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate.

    In forza dell’articolo 20 del d.lgs. n. 241 del 1997, il contribuente può versare in rate mensili di pari importo – con la maggiorazione degli interessi del 4 per cento annuo per le rate successive alla prima, decorrenti dal mese di scadenza previsto dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 – le «somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto». 

    A decorrere dal versamento «delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023», pertanto, la novella normativa interviene su modalità e termini di pagamento rateale, prevedendo

    • il differimento – dal mese di novembre al 16 dicembre – del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto; 
    • l’individuazione, per tutti i contribuenti, di un’unica data di scadenza – corrispondente al giorno 16 di ogni mese – entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima. 

    In applicazione del nuovo disposto normativo, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, possono, pertanto, avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento

    A tal fine, si ritiene che rilevi la compilazione, all’interno del modello di versamento unificato F24, degli appositi campi concernenti la “rateazione”, nei quali indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento, sia il numero di rate prescelto. 

    Con la finalità di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, inoltre, viene stabilito che le rate mensili – di pari importo e, quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi – siano versate da tutti i contribuenti entro il giorno 16 di ciascun mese, purché il piano di rateazione si completi entro il giorno 16 del mese di dicembre relativo all’anno di presentazione della dichiarazione o denuncia da cui emerge il debito. 

    Per effetto della novella, pertanto, il contribuente che intende rateizzare i versamenti: 

    • 1) determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre; 
    • 2) suddivide l’importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al punto 1); 
    • 3) versa la prima rata, senza interessi, alle scadenze previste dall’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001;
    • 4) versa le successive rate, maggiorate degli interessi, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre. 

    Si riportano, a titolo esemplificativo, le scadenze relative al piano di rateazione di una persona fisica che intende rateizzare l’ammontare del saldo IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2024 e relativa al periodo d’imposta 2023. 

    ESEMPIO di nuovo calendario rateale dopo riforma fiscale

    Ipotizzando che il contribuente intenda ripartire l’onere fiscale nel numero massimo di rate possibili (nel caso specifico pari a 7), i versamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti scadenze: 

    • la prima rata, entro il 1° luglio 2024; 
    • la seconda rata, entro il 16 luglio 2024; 
    • la terza rata, entro il 20 agosto 2024;
    • la quarta rata, entro il 16 settembre 2024;
    • la quinta rata, entro il 16 ottobre 2024; 
    • la sesta rata, entro il 18 novembre 2024;
    • la settima e ultima rata, entro il 16 dicembre 2024.

    Versamenti minimi IVA da 100 euro

    La circolare chiarisce inoltre che l'articolo 9 del decreto Adempimenti, con i commi da 1 a 5, semplifica gli adempimenti dei soggetti passivi IVA e dei sostituti d’imposta, prevedendo una riduzione della frequenza dei versamenti periodici da questi dovuti, qualora siano di importo poco significativo

    Tali previsioni, in particolare, ampliano la soglia relativa ai versamenti minimi dovuti con riferimento:

    • alla liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto (commi da 1a 3);
    • alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari (commi 4 e 5).

    I commi 1 e 2 stabiliscono, per i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che, ricorrendone i presupposti, la liquidano con cadenza trimestrale, l’innalzamento a 100 euro – in luogo del

    previgente limite di 25,82 euro – dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta

    che deve essere versato. 

    Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente.
    La novità prevede, inoltre, che il versamento dell’IVA, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.

    In tal modo, il legislatore, ferme restando le ordinarie scadenze di versamento dell’IVA, ha inteso individuare un termine ultimo entro il quale gli importi dovuti devono comunque essere versati.
    Tali modifiche, per effetto di quanto previsto al comma 3, «si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024».

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2024, prot. n. 125654, pertanto, sono state modificate, anche al fine di recepire la disposizione in commento20, le informazioni da trasmettere con il modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

    L'agenzia fornisce anche un esempio esemplificativo, vediamolo.

    Si ipotizza il caso di un soggetto passivo IVA c.d. “mensile”, dalla cui liquidazione IVA dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 risultino importi dovuti pari, rispettivamente, a 60 euro, 10 euro, 20 euro e 40 euro.

    Tale soggetto, per effetto della novità introdotta dalla disposizione in esame, potrà versare l’importo dell’IVA periodica dovuta di gennaio, in quanto inferiore a 100 euro, congiuntamente all’importo dovuto di febbraio, marzo e aprile, al più tardi entro il 16 maggio 2024, per un importo complessivo pari a 130 euro; ciò in quanto il cumulo con l’IVA dovuta per il mese di aprile comporta il superamento del nuovo limite.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Dichiarazioni fiscali 2024: l’Agenzia pubblica il nuovo calendario

    La Circolare n 8/2024 del giorno 11 aprile contiene chiarimenti sulle novità introdotte dalla Riforma Fiscale avviatasi lo scorso anno e ancora in atto.

    In particolare, sul tema dei dichiarativi con il Dlgs Semplificazioni adempimenti tributari pubblicato in GU n 9/2024 di prima applicazione della riforma fiscale (DL n 111/2023) si prevede, tra le altre novità, l'anticipazione dal 30 novembre al 30 settembre dell'invio della dichiarazione dei redditi.

    La Delega Fiscale con l'art 16 ha stabilito criteri per riformare gli adempimenti tributari e razionalizzare gli obblighi dichiarativi, riducendo gli adempimenti e rendendo più sostenibile il compito dei contribuenti.

    A tal fine in tema di dichiarazioni fiscali, l’art. 11 del Decreto legislativo modificando l’art 2 del DPR 322/98, interviene sui termini di presentazione, vediamo il nuovo calendario pubblicato nella Circolare n 8.

    Dichiarazioni fiscali 2024: le novità della Riforma Fiscale

    La Circolare n 8 contiene un riepilogo delle principali scadenze dei dichiarativi 2024.

    Viene ricordato che l’articolo 11 del decreto Adempimenti interviene sui termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni in materia di: 

    • imposte sui redditi,
    • imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), 
    • nonché della dichiarazione dei sostituti d’imposta. 

    Sui medesimi termini è intervenuto successivamente l’articolo 38 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha ulteriormente modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. 

    In particolare, le novità ridefiniscono alcuni di tali termini, con la finalità di anticipare: 

    • il controllo sulle dichiarazioni presentate e, conseguentemente, l’erogazione di eventuali rimborsi richiesti nel modello dichiarativo; 
    • i tempi per la messa a disposizione delle dichiarazioni “precompilate”;
    • la pubblicazione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    In forza del combinato disposto delle norme citate, mutano, infatti, i termini di presentazione delle dichiarazioni relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, da presentare nel 2024, e successivi. 

    Considerato che le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal 2 maggio 2024, il legislatore, con il comma 2 dell’articolo 11 del decreto Adempimenti, ha stabilito che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti.

    Si precisa, a tal fine, che, per data che «scade successivamente alla data del 2 maggio 2024», si intende quella di presentazione della dichiarazione in base alle disposizioni previgenti alle novelle in commento.

    A titolo esemplificativo, la circolare indica che, una società di capitali, con periodo d’imposta 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023, è tenuta a presentare la relativa dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP entro il 31 maggio 2024, in quanto ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. 

    Dichiarazioni fiscali: l'Agenzia pubblica il nuovo calendario

    Come stabilito dal comma 1 dell’articolo 38 del d.lgs. n. 13 del 2024, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modello “REDDITI”) e IRAP sono, invece, posticipati rispetto ai termini disciplinati “a regime” dal decreto Adempimenti: 

    • al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; 
    • al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. 

    Esclusivamente per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP sono fissati, dal comma 273 dell’articolo 38 del d.lgs. n. 13 del 2024:

    • tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a. (lettera a);
    • tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (lettera a); 
    • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (lettera b).

    A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i termini iniziali e di scadenza di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati “a regime” secondo quanto previsto dal decreto Adempimenti

    In particolare, per effetto di quanto disposto all’articolo 11, comma 3, lettera a), i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP, richiamati all’articolo 2, commi 1 e 2, del DPR n. 322 del 1998, vengono così ridefiniti:

    • tra il 1° aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.; 
    • tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; 
    • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per effetto del combinato disposto di cui all’articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 202476 e all’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti, i periodi di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni (modello 770) dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 178, del DPR n. 322 del 1998 sono così ridefiniti:
      • per l’anno d’imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre del 2025;
      • a decorrere dall’anno d’imposta 2025, dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.

    Le anzidette modifiche normative introducono, pertanto, anche per i sostituti d’imposta una decorrenza iniziale del termine di presentazione del modello 770, confermando la data di scadenza al 31 ottobre. 

    Per maggior chiarezza espositiva si legga la tabella qui evidenziata.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Semplificazioni dichiarazioni dei redditi e nuove scadenze: le istruzioni dell’Agenzia

    L'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Circolare dell'11 aprile 2024 n. 8 ha fornito le istruzioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal decreto Adempimenti (Dlgs dell'08.01.2024 n. 1) finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari – anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali – diversi da quelli previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al relativo testo unico.

    In breve sintesi gli argomenti trattati.

    Le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali, previste agli articoli 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 19 e 20 del decreto Adempimenti, sono esaminate nella circolare in oggetto, nell’ambito dei paragrafi di seguito elencati:

    1. semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA;
    2. semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA;
    3. semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;
    4. revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

    Scadenza presentazione dichiarazione dei redditi

    In merito alle nuove disposizioni relative alla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, viene anticipato il termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi (modello “Redditi”) e all’Irap:

    • al 30 settembre dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione,
    • ovvero all’ultimo giorno del nono mese successivo per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo” tra due annualità.

    Solo per l’annualità in corso al 31 dicembre 2023 (Dichiarazioni 2024), il termine ultimo di presentazione viene stabilito al:

    • 15 ottobre 2024,
    • ovvero il quindicesimo giorno del decimo mese successivo per i soggetti “a cavallo”.

    A partire dalle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2024, viene definita la data iniziale a partire dalla quale le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e per le dichiarazioni dei sostituti d’imposta potranno essere presentate:

    • dal 1° aprile dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione
    • e solo per il solo periodo d’imposta 2024, dal 15 aprile 2025.

    Tabella riepilogativa dei termini di presentazione delle dichiarazioni

    PERIODI D’IMPOSTA

    DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (MODELLO REDDITI) E DELL’IRAP

    DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA (MODELLO 770)

    Persone fisiche
    Società e associazioni
    (di cui all’articolo 5 del TUIR)

    Soggetti IRES

    Periodo d’imposta in corso
    al 31 dicembre 2023

    • in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024
    • se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° maggio al 1° luglio 2024 (il termine del 30 giugno 2024 scade la domenica, lo stesso è rinviato al primo giorno lavorativo successivo)

    (rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998 e articolo 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)

    in via telematica:

    • entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
    • entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare

    (rif. articolo 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)

    • entro il 31 ottobre 2024

    (rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, ante modifiche)

    Periodo d’imposta in corso 
    al 31 dicembre 2024

    • in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025
    • se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 15 aprile al 30 giugno 2025

    (rif. articolo 38, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)

    in via telematica:

    • per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025
    • per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

    (rif. articolo 38, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)

    • dal 15 aprile al 31 ottobre 2025

    (rif. articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 2024)

    Periodo d’imposta in corso 
    al 31 dicembre 2025 e successivi

    • in via telematica, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo
    • se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo

    (rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)

    • per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo
    • per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
    (rif. articolo 2, comma 2, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)
    • dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo

    (rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti)

     

    Allegati: