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Concordato preventivo biennale: flat tax sui redditi incrementali
Il Legislatore si è reso conto quanto il Concordato preventivo biennale, nella sua formulazione attualmente in vigore, rappresenti uno strumento poco appetibile per il contribuente.
La questione era stata evidenziata dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali.
Constatato l’alto rischio di flop, per uno strumento che non presenta abbastanza incentivi per accettare un surplus di costi che è certo, in un contesto macroeconomica che è incerto, il Governo, prima della pausa estiva, vuole mettere mano ad alcuni meccanismi di funzionamento del Concordato preventivo biennale, per aumentarne l’appetibilità per il contribuente.
Le modifiche in discussione, che recepiscono i pareri delle commissioni parlamentari competenti, a causa delle tempistiche di approvazione, della pausa estiva e delle scadenze programmate per accettare la proposta, possibilmente saranno le ultime per quest’anno.
In questo contesto, quindi, si cerca di trovare una soluzione, quella soluzione che potrebbe risollevare le sorti di un provvedimento molto rappresentativo per il Governo in carica, ma che, da subito, ha incontrato le perplessità dei commentatori e degli operatori.
Tassazione sostitutiva sugli incrementi reddituali
La misura che dovrebbe cambiare il destino del provvedimento interessa il costo fiscale dell’operazione, al fine di aumentare l’appetibilità dello strumento per il contribuente.
Attualmente, accettando la proposta di Concordato preventivo biennale, il contribuente accetta di versare imposte e contributi su un reddito figurativo superiore a quello realizzato nell’anno in cui si accetta la proposta.
La novità in discussione si basa sulla possibilità di applicare una tassazione sostitutiva non progressiva, quella che ormai gergalmente e impropriamente viene chiamata flat tax, agli incrementi reddituali scaturenti dall’adesione al Concordato preventivo biennale.
L’imposta sostitutiva dovrebbe avere una aliquota inferiore sia alle aliquote progressive dell’Irpef previste a parità di reddito, sia all’unica aliquota dell’Ires: come detto, l’obiettivo è di rendere più appetibile l’adesione al Concordato riducendo il carico fiscale.
Fondamentalmente il contribuente verserebbe l’Irpef o l’Ires, nella sua forma regolare, per una parte di reddito, e una imposta sostitutiva, ad aliquote minori, per un’altra parte del reddito figurativo, quello incrementativo.
La misura dovrebbe interessare sia i soggetti ISA che i contribuenti in regime forfetario, e la fattibilità dipenderà anche dal costo della copertura finanziaria del provvedimento.
Di certo questa ipotesi può costituire uno stimolo per coloro i quali ipotizzano di poter effettivamente conseguire i redditi concordati, ma meno per coloro i quali hanno una prospettiva di stagnazione.
Inoltre, i soggetti Ires o in generale i contribuenti che non sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali, con ogni probabilità, saranno più sensibili alla novità, proprio per il fatto che, non essendo obbligati al versamento dei contributi previdenziali, potranno godere di un maggiore guadagno fiscale rispetto a coloro che invece ne sono soggetti: il fatto è che l’ipotesi in commento incide appunto solo sull’imposta e non sui contributi, che reteranno dovuti in misura piena anche per la parte incrementale, dato che la base imponibile resta invariata.
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Domicilio fiscale: nuovo concetto dal 2024 senza retroattività
Con una Sentenza della Cassazione del 18 luglio viene chiarito il nuovo concetto di domicilio fiscale introdotto dalla Riforma Fiscale in atto.
In sintesi, la Suprema Corte specifica che le nuove norme non sono retroattive.
Prima di dettagliare quanto statuito dalla Corte, si specifica che nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate aveva notificato ad un soggetto anagraficamente residente nel Principato di Monaco, paese a fiscalità privilegiata, un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art 38 del DPR 600 del 1973, relativo al periodo di imposta 2009, con il quale accertava il maggior reddito fondato su processo verbale di constatazione con il quale la Guardia di Finanza aveva verificato, per il periodo 2006-2010, che il contribuente aveva mantenuto sul territorio nazionale il centro dei propri interessi vitali.
Il ricorso proposto dal contribuente venne accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma.
Proposto appello dall'Ufficio, la Commissione tributaria Regionale del Lazio lo ha accolto.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli eredi del defunto contribuente.Vediamo quanto ha deciso la Cassazione.
Nuova nozione di domicilio fiscale: in vigore dal 1 gennaio
Con la Sentenza n 19843/2024 la Cassazione ha stabilito che il domicilio civilistico e quindi anche quello fiscale va individuato nel luogo in cui vi sia preminenza dei legami economici e patrimoniali della persona in modo riconoscibile dai terzi.
A seguito della riforma fiscale in particolare dall'art 1 del Dlgs n 209/2023 all'art 2 del TUIR e applicabili dal 1 gennaio 2024 ai fini di individuare la residenza fiscale delle persone fisiche i criteri cui attenersi sono rappresentati dalla residenza civilistica, dal domicilio, inteso come “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”, dalla presenza nel territorio dello Stato, nonché, dall’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente.
Si tratta di condizioni alternative che devono verificarsi per la maggior parte del periodo di imposta.
Secondo la Cassazione, mancando una norma interpretativa, le nuove disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2024 e non hanno valore retroattivo.
I fatti oggetto di contestazione, riguardano i periodi di imposta 2006-2010 con la conseguenza che agli stessi si applica la formulazione dell’art. 2 vigente fino al 2023, per cui la nozione di domicilio fiscale deve rifarsi a quella civilistica del luogo in cui la persona ha stabilito la “sede principale dei suoi affari e interessi”.
I giudici di legittimità si allineano alla parte della giurisprudenza che attribuisce rilevanza al luogo in cui si concentrano gli interessi di carattere economico e patrimoniale in modo abituale.
Inoltre, la gestione di detti interessi deve essere esercitata in modo riconoscibile dai terzi.
A tal proposito la Corte richiama l'art 2 comma 1 lett. m) del Codice della Crisi d'impresa secondo cui il centro degli interessi principali del debitore (COMI) è rappresentato dal luogo in cui lo stesso gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
Ciò premesso la sentenza n. 19843/2024 stabilisce che secondo l'art. 2 comma 2 del TUIR, nella versione precedente alle novità 2024, le relazioni affettive e familiari della persona non rivestono un ruolo prioritario, ma rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo con il quale il soggetto ha il più stretto collegamento.
I legami personali, nel caso in oggetto, vi sono tanto in Italia quanto nel Principato di Monaco e la Cassazione ha privilegiato il luogo in cui esistevano anche interessi patrimoniali gestiti in modo riconoscibile dai terzi, ovvero l’Italia, viste le numeroso cariche sociali rivestite dal contribuente in diverse imprese.
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Correttivo CPB: come renderlo più appetibile con l’imposta sostitutiva
La 6a Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo, n 170 riguardante modifiche alle seguenti discipline:
- adempimento collaborativo,
- adempimenti tributari,
- concordato preventivo biennale;
ha espresso un parere con diverse modifiche e osservazioni relativamente al Concordato preventivo Biennale.
Il Governo dovrà tenerne conto nel correttivo ancora da definire che modificherà il Dlgs n 13/2024, vediamo i dettagli.
Parere della Commissione Finanza sui correttivi alla Riforma Fiscale
La legge n. 111 del 2023 prevede la facoltà di emanare disposizioni correttive e integrative della disciplina dell'adempimento collaborativo, degli adempimenti tributari e del concordato preventivo biennale, già oggetto di specifici decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 comma 1 della citata legge
Ciò premesso la Commissione, per rendere più appetibile la misura del CPB, ritiene:
- di sottolineare il carattere sperimentale del concordato preventivo biennale, poiché da più parti è stato esposto il rischio di un mancato raggiungimento dell'equilibrio tra discrezionalità dell'Agenzia nel proporre il concordato e la tutela del contribuente nel vedersi riconosciuti tutti gli elementi (positivi o negativi) che concorrono ad un realistico risultato reddituale; la Commissione ritiene essenziale approfondire la necessità di garantire tale equilibrio pena la mancata adesione all'istituto innovativo del concordato; in tale prospettiva si sollecita il Governo a introdurre un regime di incisiva premialità per i contribuenti aderenti al concordato proposto, anche con il rinvio del versamento dell'acconto all'anno successivo con opportune rateizzazioni;
- di prevedere l'introduzione di un regime opzionale di imposizione sostitutiva del reddito incrementale concordato, in modo tale che, in entrambi i periodi di imposta di vigenza del concordato, i contribuenti possano optare per tale imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato applicando un'aliquota del 10, del 12 o del 15 percento, rispettivamente se il livello ISA del periodo di imposta precedente a quello del concordato, sia non inferiore a 8, non inferiore a 6 e inferiore a 8, ovvero inferiore a 6.
- in tema di adempimenti tributari prevedere l'estensione, con vigenza dal 1° Gennaio 2025 da trenta a sessanta giorni del termine per il versamento delle somme richieste a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata (avvisi bonari).
Si specifica che le novità dovrebbero interessare sia i soggetti ISA che i forfettari, si attende il testo definitivo del provvedimento.
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Concordato preventivo biennale Forfettari: pubblicato in GU il decreto con le regole
Pubblicato in GU Serie Generale n. 167 del 18.07.2024, il decreto del MEF del 15 luglio 2024 contenente i passi metodologici con cui l'Agenzia delle Entrate definisce la proposta di Concordato preventivo biennale relativa destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario.
Ricordiamo infatti, che al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, il dlgs del 12.02.2024 n. 13 ha istituito il Concordato Preventivo Biennale (CPB), un istituto di compliance, rivolto ai contribuenti, imprese e lavoratori autonomi, di minori dimensioni.
Con il presente decreto viene approvata la metodologia in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.
La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto:
- degli andamenti economici e dei mercati,
- delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione,
- nonche' degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali,
ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 del presente decreto, per l'elaborazione, in via sperimentale, della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Allegati: -
Riforma fiscale: Dlgs revisione del sistema sanzionatorio tributario pubblicato in GU
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28.06.2024 n. 150 il testo del decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Dlgs del 14.06.2024 n. 87) in attuazione della riforma fiscale ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), in vigore dal 29 giugno 2024.
Il testo è costituito da 7 articoli:
- l’articolo 1 concerne le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali,
- l’articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, avente ad oggetto la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
- l’articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avente ad oggetto le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie,
- mentre l’articolo 4 novella diverse disposizioni normative, aventi ad oggetto la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti,
- l’articolo 5 indica la decorrenza dell’efficacia di alcune disposizioni,
- l’articolo 6, contiene le disposizioni finanziarie
- e l’articolo 7 disciplina l’entrata in vigore.
Misure specifiche sulle sanzioni Amministrative e penali
In breve sintesi, alcune delle disposizioni previste.
Revisione delle pene per omesso versamento di ritenute e IVA:
- Omesso versamento di ritenute: viene introdotta una pena detentiva da 6 mesi a 2 anni per chi non versa le ritenute certificate superiori a 150.000 euro entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta.
- Omesso versamento di IVA: analogamente, la stessa pena si applica per l'omesso versamento di IVA dovuta per un importo superiore a 250.000 euro.
Condizioni di obiettiva incertezza e non punibilità:
- L’articolo 1, comma 1, lett. d) introduce la previsione di una causa di non punibilità del reato di indebita compensazione di crediti non spettanti nel caso di obiettiva incertezza circa la spettanza del credito.
Sequestro e confisca in presenza di rateizzazione:
- Il sequestro dei beni per le finalità di confisca non è disposto qualora il debito tributario sia in corso di estinzione tramite rateizzazione, a meno che non sussista un concreto pericolo di dispersione del patrimonio del reo.
Modifiche al regime delle sanzioni per ritenute e altri casi specifici:
- Le sanzioni per omessa dichiarazione o pagamento di imposte possono ora essere aumentate o diminuite in base alla gravità dell'infrazione e alla condotta del trasgressore, riflettendo un approccio più maturo alla proporzionalità delle pene.
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Altre modifiche al Concordato Preventivo Biennale
Giunge notizia che il governo italiano sia al lavoro su un decreto correttivo, ancora in bozza, che interviene su degli aspetti operativi di alcuni dei diversi decreti attuativi della legge delega sulla riforma fiscale.
Tra questi sembrano assumere particolare rilievo gli interventi di modifica del Concordato preventivo biennale, alcuni dei quali interessano il primo anno di applicazione, tradizionalmente più problematico da un punto di vista operativo (sia per i contribuenti che per la pubblica amministrazione), altri lo strumento del CPB a regime.
Vediamo analiticamente nel seguito le principali misure in discussione.
Componenti straordinari del reddito
Questione particolarmente sensibile per il contribuente è quella relativa ai componenti straordinari di reddito che possono modificare la base imponibile oggetto di concordato.
In sede di promulgazione del CPB il legislatore aveva già trattato la questione, ma la sua elaborazione non sempre è stata ritenuta abbastanza efficace. Motivo per cui, in sede di modifica, sono stati previsti ulteriori due punti:
- per i professionisti: non dovrebbero confluire nella base imponibile i corrispettivi percepiti in conseguenza di cessione della clientela o di altri elementi immateriali;
- per le imprese: dovrebbero poter essere sottratte dal reddito concordato le perdite su crediti.
Cause di esclusione
Di non trascurabile rilevanza, anche perché interessa lo strumento del CPB nel suo funzionamento a regime, è la previsione di aggiungere all’articolo 11 del Decreto Legislativo 13/2024 ulteriori tre cause di esclusione, per i contribuenti che:
- nel periodo di imposta precedente (a quello a cui si riferisce la proposta di concordato) conseguono redditi esenti, esclusi o che non concorrono alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio dell’impresa o dallo svolgimento della professione;
- nel primo anno (a cui si riferisce la proposta biennale di concordato), effettuano operazioni di fusione, scissione o conferimento; oppure, per le società di persone e le associazioni professionali, effettuano modifiche alla compagine sociale;
- nel primo periodo anno (a cui si riferisce la proposta biennale di concordato) accedono al regime forfetario.
Acconti delle imposte
Per il primo anno di adesione al CPB sono in discussione delle ipotesi di maggiorazioni degli acconti d’imposta:
- per l’imposta principale, Irpef o Ires, dovrebbe essere introdotta una maggiorazione del 15% della differenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo di imposta precedente;
- per l’Irap il funzionamento della maggiorazione sarà analogo, ma previsto nella misura del 3%;
- per i contribuenti in regime forfetario questa sarà del 12%, oppure del 4% in caso di nuove attività.
Di particolare rilevanza sul tema, la previsione che, in caso di decadenza dal CPB, saranno comunque dovute le imposte e i contributi previsti in sede di accettazione della proposta, nel caso in cui questi risultino essere superiori a quelli effettivamente conseguiti dal contribuente nell’anno d’imposta.
Sanzioni
Va ricordato che il decreto di riforma delle sanzioni tributarie aveva previsto un regime più gravoso per i contribuenti che avrebbero deciso di non accedere al CPB, consistente nella più facile applicazione di sanzioni accessorie; ciò in conseguenza del dimezzamento della soglia reddituale richiesta per queste sanzioni, che, per coloro che non accettavano il concordato, si riduceva a 25 mila euro (la metà dei 50 mila euro previsti a regime).
In relazione a ciò, va segnalato che, per non assumere un atteggiamento coercitivo nei confronti dei contribuenti, la cui accettazione della proposta di CPB dovrebbe restare effettivamente volontaria, tale previsione di inasprimento sembra che sarà eliminata.
Termini di adesione e software
Per il primo anno di applicazione del CPB, i termini di adesione coincidono con quelli di presentazione della dichiarazione dei redditi, la cui scadenza sarà prorogata dal decreto correttivo al 31 ottobre, con uno slittamento quindi di 15 giorni.
Per i contribuenti in regime forfetario l’accesso al software, che sarà messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, avverrà a partire dal 15 luglio.
Invece per i soggetti ISA dovrebbe restare invariata l’originaria previsione del 15 giugno.
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Contraddittorio preventivo 2024: elenco degli atti esclusi
Pubblicto in GU n 100 del 30 aprile il Decreto MEF che individua gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 come modificato dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n 219/2024 sul contraddittorio preventivo obbligatorio in vigore dal 18 gennaio scorso.
Con l'art 1 del Decreto del 24 aprile si individuano, in fase di prima applicazione dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo.
Restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall'ordinamento tributario.
Esclusi dal contraddittorio atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati
Con l'art 2 del Decreto in oggetto si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione.
Conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:
- a) i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
- b) gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;
- c) gli atti di intimazione autonomi di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
- d) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:
- tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
- addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- tasse sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
- imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli, di cui all'art. 1, commi da 1042 a 1047, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- e) gli accertamenti catastali per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali,
- f) gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- g) gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica,
- h) gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'accisa o dell'imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilita' nonche' dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione;
- i) gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione.
Esclusi dal contraddittorio atti di pronta liquidazione: quali sono
Ai sensi dell'art 3 sono esclusi anche gli atti di pronta liquidazione.
Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione; conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:
- a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- c) gli avvisi di liquidazione dell'imposta, nonche' di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, dei seguenti tributi:
- 1) imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- 2) imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- 3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
- 4) imposta sui premi delle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
- 5) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 20, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- 6) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- 7) tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.
- d) gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento di cui all'art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.