• Riforma fiscale

    Correttivi Riforma Fiscale: l’ADE in audizione in Senato

    Oggi 10 luglio, l'Agenzia delle Entrate è stata in audizione presso il Senato, in vista dei correttivi ad alcuni punti della Riforma Fiscale.

    In particolare, si prevedono modifiche alle seguenti discipline:

    • adempimento collaborativo, 
    • adempimenti tributari,
    • concordato preventivo biennale. 

    Presso la Commissione Finanze del Senato si è discusso di questi temi e in particolare,  dei ritocchi ai decreti legislativi:

    • n. 221/2023 (“Disposizioni in materia di adempimento collaborativo”), 
    • n. 1/2024 “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”,
    • n. 13/2024 (“Disciplina del Concordato preventivo biennale”).

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    Correttivi alla Riforma Fiscale: l’ADE in audizione in Senato

    Come specificato dal rappresentante dell’Agenzia, i correttivi sul concordato preventivo biennale e sull'adempimento collaborativo, mirano a stabilire un confronto costante, fattuale e preventivo con il contribuente affinché possa instaurarsi un rapporto di piena fiducia tra le parti in grado di anticipare l’azione di controllo del Fisco, vediamo i punti trattati per i Dlgs di cui si tratta che saranno oggetto di integrazioni e correzioni, secondo quanto specificato dall'Ade:

    • sull' adempimento collaborativo, il provvedimento in esame perfeziona l’istituto attraverso diposizioni integrative che mirano a realizzare meglio i criteri direttivi dettati dalla riforma e interviene, principalmente, sulla disciplina della certificazione del Tcf (Tax control framework”), sui requisiti soggettivi di accesso al regime, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti, e sul potenziamento degli effetti premiali derivanti dall’adesione al regime;
    • sulla semplificazione degli adempimenti tributari tra le modifiche previste, lo schema anticipa, in caso di importo inferiore a 100 euro, al 16 novembre in luogo del 16 dicembre, il termine entro cui effettuare il versamento Iva relativo alle liquidazioni periodiche riguardanti i primi tre trimestri dell’anno. Tale termine allinea la scadenza con il pagamento dell’ultimo trimestre. Inoltre si vuole estendere ulteriormente l’utilizzo della dichiarazione dei redditi precompilata, ampliando la platea dei delegati che possono accedere alla precompilata dei contribuenti, che potranno rivolgersi, ad esempio, anche alle società tra professionisti
    • sul concordato preventivo biennale (Dlgs n. 13/2024) l’Agenzia precisa che, in un’ottica di coordinamento e razionalizzazione dei diversi adempimenti dichiarativi, il termine entro il quale, a regime, l’Agenzia, mette a disposizione dei contribuenti e/o dei loro intermediari i programmi informatici per l’elaborazione della proposta. In virtù di tale ratio, il termine slitta dal 1° al 15 aprile. È previsto che per il primo anno di applicazione dell’istituto i software per il calcolo delle proposte di concordato per i contribuenti forfetari siano resi pubblici entro il 15 luglio 2024. Confermato, invece, il termine per la pubblicazione di quelli relativi ai contribuenti Isa. Inoltre, si modifica il periodo per i contribuenti per decidere se accettare no la proposta del Fisco: l’adesione deve arrivare entro il 31 luglio (attualmente il termine di adesione coincide con quello di versamento del saldo delle imposte), oppure entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per il primo anno di applicazione resta ferma la facoltà di adesione alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Inoltre con riferimento al differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del CPB è previsto che per il 2024 sia possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La possibilità di differimento, in un primo momento riconosciuta fino al 31 luglio, potrà essere estesa al 30 agosto.

  • Riforma fiscale

    Decreto Riscossione: tutte le regole per le dilazioni dei debiti

    Il Consiglio dei Ministri del 3 luglio ha approvato il Decreto Riscossione in via definitiva.

    Obiettivo principale della Rifoma, il cui testo di DLgs è atteso ora in GU, è arrivare a una progressiva riduzione del magazzino di agenzia delle Entrate riscossione (Ader) evidanto anche l'accumulo futuro.

    Tra le novità oltre al discarico automatico dei ruoli dopo 5 anni e il riaffidamento all'ente creditore vediamo cosa si prevede per le dilazioni.

    Decreto Riscossione: novità per le dilazioni

    Il Decreto con larticolo 13 rubricato Disposizioni in materia di dilazione modifica l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di dilazione del pagamento, in coerenza con le indicazioni della legge delega (che pone l’obiettivo della «stabilizzazione a centoventi del numero massimo delle rate», prevedendo, con il novellato comma 1 di tale ultima disposizione, che l’agente della riscossione possa concedere una dilazione per debiti inferiori o pari a 120.000 euro, su semplice richiesta del contribuente:

    • fino a 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, 
    • a 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028,
    • a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    Ai sensi del comma 1.1 dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, viceversa, se l’istante documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può essere concessa:

    • a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
    • b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:  
      • 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
      • 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
      • 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    Nel nuovo comma 1.2 dell' articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, vengono declinati i parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, prevedendo che la stessa sia effettuata avendo riguardo:

    • a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
    • b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

    Il nuovo comma 1.3 dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2, nonché di particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettività difficoltà si considera comunque sussistente, anche nelle ipotesi in cui, con l’applicazione dei predetti parametri sarebbe precluso l’accesso alla dilazione, nonché di specifiche modalità di valutazione della situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per i quali non sia possibile applicare i relativi parametri (lettere a) e b).

    In ottemperanza all’osservazione della VI Commissione finanze della Camera dei deputati (lettera i) è stato specificato, alle medesime lettere a) e b), che la situazione di obiettiva difficoltà, valevole per la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, deve essere di natura economico-finanziaria. 

     

  • Riforma fiscale

    Altre modifiche al Concordato Preventivo Biennale

    Giunge notizia che il governo italiano sia al lavoro su un decreto correttivo, ancora in bozza, che interviene su degli aspetti operativi di alcuni dei diversi decreti attuativi della legge delega sulla riforma fiscale.

    Tra questi sembrano assumere particolare rilievo gli interventi di modifica del Concordato preventivo biennale, alcuni dei quali interessano il primo anno di applicazione, tradizionalmente più problematico da un punto di vista operativo (sia per i contribuenti che per la pubblica amministrazione), altri lo strumento del CPB a regime.

    Vediamo analiticamente nel seguito le principali misure in discussione.

    Componenti straordinari del reddito

    Questione particolarmente sensibile per il contribuente è quella relativa ai componenti straordinari di reddito che possono modificare la base imponibile oggetto di concordato.

    In sede di promulgazione del CPB il legislatore aveva già trattato la questione, ma la sua elaborazione non sempre è stata ritenuta abbastanza efficace. Motivo per cui, in sede di modifica, sono stati previsti ulteriori due punti:

    • per i professionisti: non dovrebbero confluire nella base imponibile i corrispettivi percepiti in conseguenza di cessione della clientela o di altri elementi immateriali;
    • per le imprese: dovrebbero poter essere sottratte dal reddito concordato le perdite su crediti.

    Cause di esclusione

    Di non trascurabile rilevanza, anche perché interessa lo strumento del CPB nel suo funzionamento a regime, è la previsione di aggiungere all’articolo 11 del Decreto Legislativo 13/2024 ulteriori tre cause di esclusione, per i contribuenti che:

    1. nel periodo di imposta precedente (a quello a cui si riferisce la proposta di concordato) conseguono redditi esenti, esclusi o che non concorrono alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio dell’impresa o dallo svolgimento della professione;
    2. nel primo anno (a cui si riferisce la proposta biennale di concordato), effettuano operazioni di fusione, scissione o conferimento; oppure, per le società di persone e le associazioni professionali, effettuano modifiche alla compagine sociale;
    3. nel primo periodo anno (a cui si riferisce la proposta biennale di concordato) accedono al regime forfetario.

    Acconti delle imposte

    Per il primo anno di adesione al CPB sono in discussione delle ipotesi di maggiorazioni degli acconti d’imposta:

    • per l’imposta principale, Irpef o Ires, dovrebbe essere introdotta una maggiorazione del 15% della differenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo di imposta precedente;
    • per l’Irap il funzionamento della maggiorazione sarà analogo, ma previsto nella misura del 3%;
    • per i contribuenti in regime forfetario questa sarà del 12%, oppure del 4% in caso di nuove attività.

    Di particolare rilevanza sul tema, la previsione che, in caso di decadenza dal CPB, saranno comunque dovute le imposte e i contributi previsti in sede di accettazione della proposta, nel caso in cui questi risultino essere superiori a quelli effettivamente conseguiti dal contribuente nell’anno d’imposta.

    Sanzioni

    Va ricordato che il decreto di riforma delle sanzioni tributarie aveva previsto un regime più gravoso per i contribuenti che avrebbero deciso di non accedere al CPB, consistente nella più facile applicazione di sanzioni accessorie; ciò in conseguenza del dimezzamento della soglia reddituale richiesta per queste sanzioni, che, per coloro che non accettavano il concordato, si riduceva a 25 mila euro (la metà dei 50 mila euro previsti a regime).

    In relazione a ciò, va segnalato che, per non assumere un atteggiamento coercitivo nei confronti dei contribuenti, la cui accettazione della proposta di CPB dovrebbe restare effettivamente volontaria, tale previsione di inasprimento sembra che sarà eliminata.

    Termini di adesione e software

    Per il primo anno di applicazione del CPB, i termini di adesione coincidono con quelli di presentazione della dichiarazione dei redditi, la cui scadenza sarà prorogata dal decreto correttivo al 31 ottobre, con uno slittamento quindi di 15 giorni.

    Per i contribuenti in regime forfetario l’accesso al software, che sarà messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, avverrà a partire dal 15 luglio.

    Invece per i soggetti ISA dovrebbe restare invariata l’originaria previsione del 15 giugno.

  • Riforma fiscale

    Contraddittorio preventivo 2024: elenco degli atti esclusi

    Pubblicto in GU n 100 del 30 aprile il Decreto MEF che individua gli atti per i quali  non  sussiste  il  diritto  al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 come modificato dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n 219/2024 sul contraddittorio preventivo obbligatorio in vigore dal 18 gennaio scorso.

    Con l'art 1 del Decreto del 24 aprile si individuano, in fase di prima applicazione dell'art. 6-bis  della  legge  27  luglio  2000, n.  212, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n. 546,  che  non sono preceduti  dal  contraddittorio  informato ed effettivo.

    Restano ferme, in ogni caso, le altre forme di  contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente  al procedimento amministrativo, previste dall'ordinamento tributario.

    Esclusi dal contraddittorio atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati

    Con l'art 2 del Decreto in oggetto si  considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria  riguardante  esclusivamente  violazioni  rilevate dall'incrocio  di  elementi   contenuti in  banche dati  nella disponibilità della stessa amministrazione.

    Conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art. 6-bis  della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:

    • a) i ruoli e le cartelle di  pagamento,  gli  atti  di  cui  agli articoli 50, comma 2, 77  e  86  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  ogni  altro  atto  emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai  fini  del recupero  delle somme ad essa affidate;
    • b) gli accertamenti parziali di  cui  agli  articoli  41-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  e 54, quinto comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui  all'art.  38-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;
    • c) gli atti di  intimazione  autonomi  di  cui  all'art.  29  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' gli atti  di  intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
    • d) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente  o  tardivo versamento  dei  seguenti  tributi  e  irrogazione  delle relative sanzioni:
      • tasse  automobilistiche  erariali  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
      • addizionale erariale  della  tassa  automobilistica  di  cui all'art. 23, comma 21,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
      • tasse  sulle  concessioni  governative  per  l'impiego   di apparecchiature  terminali  per  il  servizio  radiomobile   pubblico terrestre di comunicazione, di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
      • imposta parametrata al  numero  di  grammi  di  biossido  di carbonio emessi per chilometro dai veicoli, di cui all'art. 1,  commi da 1042 a 1047, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    • e) gli accertamenti catastali per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva  alle  intestazioni  catastali,
    •  f) gli avvisi di liquidazione per  decadenza  delle  agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
    • g) gli avvisi di  liquidazione  per  recupero  delle  imposte  di registro, ipotecarie e catastali a  seguito  di  rettifica,
    • h) gli avvisi di pagamento per omesso,  insufficiente  o  tardivo versamento dell'accisa o dell'imposta di consumo dovuta  sulla  base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilita' nonche'  dei documenti  di  accompagnamento della  circolazione,  presentati  dai soggetti obbligati  ai  sensi  del  testo  unico  delle  disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504  e  delle  relative  norme  di applicazione;
    • i) gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di  crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo  versamento  di somme e di diritti dovuti  alle  prescritte  scadenze  ai  sensi  del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione.                 

    Esclusi dal contraddittorio atti di pronta liquidazione: quali sono

    Ai sensi dell'art 3 sono esclusi anche gli atti di pronta liquidazione.

    Si  considera  di pronta liquidazione ogni  atto  emesso dall'amministrazione  finanziaria  a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli  elementi direttamente   desumibili   dalle   dichiarazioni   presentate    dai contribuenti e dai dati in possesso  della  stessa  amministrazione; conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo  di  contraddittorio,  di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  i  seguenti atti:

    • a) le comunicazioni degli esiti del  controllo  di  cui  all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    • b) le  comunicazioni  degli  esiti  dei  controlli  di  cui  agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del decreto del Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
    • c)  gli  avvisi  di   liquidazione   dell'imposta,   nonche'   di irrogazione delle sanzioni, per i casi  di  omesso,  insufficiente  o tardivo versamento, omessa  o  tardiva  registrazione  degli  atti  e tardiva presentazione  delle  relative  dichiarazioni,  dei  seguenti tributi:
      • 1) imposta di registro di cui al decreto del  Presidente  della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
      • 2) imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie di cui  al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
      • 3) imposta sulle successioni e  donazioni  di  cui  al  decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
      • 4) imposta sui premi delle assicurazioni di cui alla  legge  29 ottobre 1961, n. 1216;
      • 5) imposta sostitutiva sui finanziamenti di  cui  all'art.  20, comma 5, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 601;
      • 6) imposta di bollo di cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
      •  7)  tributi  speciali  di  cui  alla  tabella  A,  allegata  al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con  modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.
    • d) gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle  sanzioni  per  i  casi  di  omesso,  insufficiente  o  tardivo versamento di cui all'art.  248  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Dichiarazioni fiscali 2024: l’Agenzia pubblica il nuovo calendario

    La Circolare n 8/2024 del giorno 11 aprile contiene chiarimenti sulle novità introdotte dalla Riforma Fiscale avviatasi lo scorso anno e ancora in atto.

    In particolare, sul tema dei dichiarativi con il Dlgs Semplificazioni adempimenti tributari pubblicato in GU n 9/2024 di prima applicazione della riforma fiscale (DL n 111/2023) si prevede, tra le altre novità, l'anticipazione dal 30 novembre al 30 settembre dell'invio della dichiarazione dei redditi.

    La Delega Fiscale con l'art 16 ha stabilito criteri per riformare gli adempimenti tributari e razionalizzare gli obblighi dichiarativi, riducendo gli adempimenti e rendendo più sostenibile il compito dei contribuenti.

    A tal fine in tema di dichiarazioni fiscali, l’art. 11 del Decreto legislativo modificando l’art 2 del DPR 322/98, interviene sui termini di presentazione, vediamo il nuovo calendario pubblicato nella Circolare n 8.

    Dichiarazioni fiscali 2024: le novità della Riforma Fiscale

    La Circolare n 8 contiene un riepilogo delle principali scadenze dei dichiarativi 2024.

    Viene ricordato che l’articolo 11 del decreto Adempimenti interviene sui termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni in materia di: 

    • imposte sui redditi,
    • imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), 
    • nonché della dichiarazione dei sostituti d’imposta. 

    Sui medesimi termini è intervenuto successivamente l’articolo 38 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha ulteriormente modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. 

    In particolare, le novità ridefiniscono alcuni di tali termini, con la finalità di anticipare: 

    • il controllo sulle dichiarazioni presentate e, conseguentemente, l’erogazione di eventuali rimborsi richiesti nel modello dichiarativo; 
    • i tempi per la messa a disposizione delle dichiarazioni “precompilate”;
    • la pubblicazione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    In forza del combinato disposto delle norme citate, mutano, infatti, i termini di presentazione delle dichiarazioni relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, da presentare nel 2024, e successivi. 

    Considerato che le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal 2 maggio 2024, il legislatore, con il comma 2 dell’articolo 11 del decreto Adempimenti, ha stabilito che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti.

    Si precisa, a tal fine, che, per data che «scade successivamente alla data del 2 maggio 2024», si intende quella di presentazione della dichiarazione in base alle disposizioni previgenti alle novelle in commento.

    A titolo esemplificativo, la circolare indica che, una società di capitali, con periodo d’imposta 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023, è tenuta a presentare la relativa dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP entro il 31 maggio 2024, in quanto ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. 

    Dichiarazioni fiscali: l'Agenzia pubblica il nuovo calendario

    Come stabilito dal comma 1 dell’articolo 38 del d.lgs. n. 13 del 2024, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modello “REDDITI”) e IRAP sono, invece, posticipati rispetto ai termini disciplinati “a regime” dal decreto Adempimenti: 

    • al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; 
    • al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. 

    Esclusivamente per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP sono fissati, dal comma 273 dell’articolo 38 del d.lgs. n. 13 del 2024:

    • tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a. (lettera a);
    • tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (lettera a); 
    • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (lettera b).

    A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i termini iniziali e di scadenza di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati “a regime” secondo quanto previsto dal decreto Adempimenti

    In particolare, per effetto di quanto disposto all’articolo 11, comma 3, lettera a), i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP, richiamati all’articolo 2, commi 1 e 2, del DPR n. 322 del 1998, vengono così ridefiniti:

    • tra il 1° aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.; 
    • tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; 
    • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per effetto del combinato disposto di cui all’articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 202476 e all’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti, i periodi di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni (modello 770) dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 178, del DPR n. 322 del 1998 sono così ridefiniti:
      • per l’anno d’imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre del 2025;
      • a decorrere dall’anno d’imposta 2025, dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.

    Le anzidette modifiche normative introducono, pertanto, anche per i sostituti d’imposta una decorrenza iniziale del termine di presentazione del modello 770, confermando la data di scadenza al 31 ottobre. 

    Per maggior chiarezza espositiva si legga la tabella qui evidenziata.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Semplificazioni dichiarazioni dei redditi e nuove scadenze: le istruzioni dell’Agenzia

    L'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Circolare dell'11 aprile 2024 n. 8 ha fornito le istruzioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal decreto Adempimenti (Dlgs dell'08.01.2024 n. 1) finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari – anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali – diversi da quelli previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al relativo testo unico.

    In breve sintesi gli argomenti trattati.

    Le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali, previste agli articoli 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 19 e 20 del decreto Adempimenti, sono esaminate nella circolare in oggetto, nell’ambito dei paragrafi di seguito elencati:

    1. semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA;
    2. semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA;
    3. semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;
    4. revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

    Scadenza presentazione dichiarazione dei redditi

    In merito alle nuove disposizioni relative alla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, viene anticipato il termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi (modello “Redditi”) e all’Irap:

    • al 30 settembre dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione,
    • ovvero all’ultimo giorno del nono mese successivo per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo” tra due annualità.

    Solo per l’annualità in corso al 31 dicembre 2023 (Dichiarazioni 2024), il termine ultimo di presentazione viene stabilito al:

    • 15 ottobre 2024,
    • ovvero il quindicesimo giorno del decimo mese successivo per i soggetti “a cavallo”.

    A partire dalle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2024, viene definita la data iniziale a partire dalla quale le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e per le dichiarazioni dei sostituti d’imposta potranno essere presentate:

    • dal 1° aprile dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione
    • e solo per il solo periodo d’imposta 2024, dal 15 aprile 2025.

    Tabella riepilogativa dei termini di presentazione delle dichiarazioni

    PERIODI D’IMPOSTA

    DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (MODELLO REDDITI) E DELL’IRAP

    DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA (MODELLO 770)

    Persone fisiche
    Società e associazioni
    (di cui all’articolo 5 del TUIR)

    Soggetti IRES

    Periodo d’imposta in corso
    al 31 dicembre 2023

    • in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024
    • se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° maggio al 1° luglio 2024 (il termine del 30 giugno 2024 scade la domenica, lo stesso è rinviato al primo giorno lavorativo successivo)

    (rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998 e articolo 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)

    in via telematica:

    • entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
    • entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare

    (rif. articolo 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)

    • entro il 31 ottobre 2024

    (rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, ante modifiche)

    Periodo d’imposta in corso 
    al 31 dicembre 2024

    • in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025
    • se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 15 aprile al 30 giugno 2025

    (rif. articolo 38, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)

    in via telematica:

    • per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025
    • per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

    (rif. articolo 38, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)

    • dal 15 aprile al 31 ottobre 2025

    (rif. articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 2024)

    Periodo d’imposta in corso 
    al 31 dicembre 2025 e successivi

    • in via telematica, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo
    • se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo

    (rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)

    • per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo
    • per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
    (rif. articolo 2, comma 2, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)
    • dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo

    (rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti)

     

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Casse Professionisti: i contributi non rientrano nel concordato preventivo

    È ormai risaputo anche dai più come il concordato preventivo biennale, inserito nell’ordinamento italiano dall’articolo 19 del Decreto Legislativo 13/2024, si configuri come un accordo tra contribuente e amministrazione fiscale, al fine di concordare preventivamente le imposte dirette dovute nel biennio.

    Nelle intenzioni del legislatore anche i contributi previdenziali dovuti dal contribuente dovrebbero seguire il reddito concordato, in quanto di norma sono calcolati sul reddito imponibile.

    Se, per quanto riguarda i contributi dovuti all’INPS, la questione può considerarsi pacifica, dato che la gestione dell’ente è statale, lo stesso non può dirsi per i contributi previdenziali dovuti dai professioni alle casse di previdenza private, le quali potrebbero non vedere positivamente una contrazione dei versamenti da parte dei propri iscritti.

    Concordato preventivo e Casse private: le dichiarazioni

    Non è un caso che i Presidenti delle casse di previdenza private aderenti ad AdEPP abbiano dichiarato che  ritengono non applicabile alle casse la disposizione contenuta nell’articolo 30 del Decreto 13/2024, fermo restando la possibilità per ogni singolo ente di assumere una propria e autonoma decisione in merito”.

    L’idea di un concordato preventivo per le imposte dirette e i contributi previdenziali non è una idea nuova: molti lettori ricorderanno ancora come sia già stato promulgato uno strumento analogo nel 2003; in quell’occasione le casse di previdenza private hanno portato avanti una battaglia legale per rivendicare la loro autonomia gestionale, partendo appunto dal principio che una norma del genere avrebbe potuto risultare lesiva dell’autonomia gestionale, organizzativa e contabile delle casse private.

    Va ricordato che quella battaglia legale, portata avanti dalle casse previdenziali private, alla fine è stata da loro vinta, per cui non è difficile immaginare come, in una situazione nuova ma analoga, come questa, possa essere applicato il medesimo principio.

    E proprio in conseguenza di ciò i Presidenti delle casse di previdenza private aderenti ad AdEPP, tra le quali, si ricorda, spiccano le casse previdenza dei commercialisti, dei notai e degli avvocati, nei giorni scorsi hanno puntualizzato che il concordato preventivo non sarà esteso automaticamente alle casse private dei professionisti, i quali, in conseguenza di ciò, continueranno a versare i contributi previdenziali sul reddito effettivamente conseguito. Ferma restando la possibilità, per le singole casse previdenziali, di scegliere diversamente, sempre in rispetto della loro autonomia.

    Infatti Stefano Distilli, presidente della Cassa Dottori Commercialisti, ha affermato cheper il calcolo della contribuzione dovuta, è necessario continuare a far riferimento al reddito prodotto; e non a quello oggetto di concordato fiscale”, come riportato da ItaliaOggi.

    Il chiarimento relativo ai contributi previdenziali dovuti dai professionisti costituisce un ulteriore tassello per meglio inquadrare, nel suo complesso, l’istituto del concordato preventivo biennale, a pochi mesi dalla suo primo possibile utilizzo; e, al tempo stesso, rappresenta una ulteriore tegola che cade sulla convenienza di uno strumento che risulta sofferente di scarso appeal e che potrebbe seguire una parabola simile a quella del suo predecessore.