• Riforme del Governo Meloni

    Referendum 2026: si vota il 22 e 23 marzo

    I prossimi 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum costituzionone sulla riforma della Giustizia.

    I seggi saranno aperti come segue:

    • nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23,
    • nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15."

    Il Ministero dell'Interno, in data 24 febbraio, ha pubblicato il fac simile della scheda elettorale con il quesito.

    Per indire il referendum è stato pubblicato sulla GU n 10 del 14 gennaio il DPR 13 gennaio 2026.

    In particolare, è indetto il referendum popolare confermativo sul seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento  giurisdizionale  e  di  istituzione  della Corte disciplinare"  approvato  dal  Parlamento  e pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025 ?».

    Attenzione al fatto che con Decreto 7 febbraio 2026 il quesito è stato come di seguito modificato: «Approvate il testo della legge  di revisione  degli  artt.  87, decimo comma, 102, primo comma, 104,  105,  106,  terzo  comma,  107, primo comma, e 110 della  Costituzione approvata  dal  Parlamento  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale  e  di  istituzione della Corte disciplinare"?» 

    Il testo definitivo del quesito referendario è stato appunto approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026 "Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»

    In sintesi gi elettori saranno chiamati ad esprimersi su alcune modifiche costituzionali quali la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, con due distinti Csm, l'istituzione di un'Alta corte disciplinare per i magistrati.

    Si evidenzia che il referendum è confermativo o costituzionale, strumento di democrazia diretta permette ai cittadini di esprimersi sull'approvazione di una legge costituzionale o di revisione costituzionale, come previsto dall'articolo 138 della Costituzione. 

    La legge entrarà in vigore solo se confermata dal voto popolare.

    A tema referendum è in vigore dal 28 dicembre il DL pubblicato sulla GU n 299/2025 con le nuove regole per votare.

    Referendum 2026 per la Riforma della Giustizia

    La Legge n 157/2025 “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, pubblicata in data 30 ottobre 2025 sulla Gazzetta ufficiale n. 253 viene sottoposta al popolo.
    Ricordiamo in generale che l’articolo 15 della legge n. 352 del 25 maggio 1970 stabilisce che il referendum va indetto entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, che ha ammesso le richieste referendarie il 18 novembre. 

    La stessa norma prevede che il referendum si svolga in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione.

    Per evitare il referendum ed approvare la Legge Costituzionale sulla Giustizia direttamente in Parlamento, la riforma avrebbe dovuto ottenere la maggioranza dei due terzi dei componenti delle Camere, nelle seconde deliberazioni. 

    Ricordiamo invece che il 18 settembre 2025, l'Aula di Montecitorio ha dato il via libera al provvedimento, in seconda lettura, con 243 sì su 400, quindi al di sotto della soglia dei due terzi.

    Al Senato i voti favorevoli sono stati 112, anche qui al di sotto della soglia dei due terzi. 

    Ne è quindi scaturita la richiesta del referendum confermativo (o costituzionale) ed ora il Governo ha proposto al Presidente della repubblica le date del 22 e 23 marzo prossimi per votare.

    Il referendum confermativo (o costituzionale) non richiede un quorum di partecipazione per la sua validità ma è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.

    A tal proposito il ministero ha pubblicato in data 24 febbraio la scheda elettorale di colore verde per espletare il voto, scarica qui il fac simile.

    Leggi anche Referendum 2026:  nuove regole e onorari

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Sospensioni fiscali per il Ciclone Harry: le regioni interessate

    E' stato pubblicato in GU del 27 febbraio il DL n 25/2026 approvato dal Governo con interventi per le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna colpite dal Ciclone Harry.

    In particolare sono stati approvati:

    • interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile (decreto-legge)
    • deliberazione di protezione civile – Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana

    Vediamo cosa contiene il decreto e quali sono le sospensioni fiscali spettanti ai residenti nelle regioni colpite da Harry.

    Ciclone Harry e aiuti governativi

    Tra gli interventi a sostegno dei residenti e delle imprese dei comuni colpiti dal maltempo ci sono delle misure fiscali e in particolare una sospensione dal 18 gennaio fino al 30 aprile 2026, di:

    • versamenti tributari, ritenute, cartelle e adempimenti;
    • contributi e premi assicurativi obbligatori.               

    La sospensione è prevista per i soggetti con residenza o sede legale oppure operativa, in immobili situati nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dal 18 gennaio in poi, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio scorso e che siano:              

    • danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle autorità competenti entro il 27 febbraio 2026, in conseguenza negli eventi metereologici del 18 gennaio in poi                  
    • danneggiati e per cui, al 27 febbraio 2026, sia stata chiesta la verifica di agibilità ed in esito alla stessa è stato in seguito disposto lo sgombero.

    Il Governo con delibera del 26 gennaio pubblicata nella GU n 26/2026 aveva dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi per le tre Regioni e con l’ordinanza del capo della Protezione civile n 1180/2026 pbblicata in G.U. n. 27 del 3 febbraio 2026 era stata effettuata una ricognizione dei territori danneggiati. 

    Sospensioni fiscali per il Ciclone Harry: le regioni interessate

    In generale, sono sospesi tutti i versamenti tributari in scadenza dal 18 gennaio al 30 aprile 2026 (art. 2, comma 3), con esclusione di dazi e accise:

    • le ritenute alla fonte a titolo di Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ai sensi degli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973, 
    • nonché le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale operate dai datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta.
    • i pagamenti di cartelle di pagamento e ad altri atti della riscossione, come gli atti di presa in carico delle somme contenute in avvisi di accertamento esecutivi,
    • gli adempimenti formali tributari ricadenti nel medesimo periodo.

    Sono anche sospesi i versamenti dei contributi e i premi per l’assicurazione obbligatoria.

    La ripresa dei versamenti sospesi avverrà, senza sanzioni e interessi e in unica soluzione, entro il 10 ottobre 2026 per tributi e ritenute. Per gli atti della riscossione i termini riprendono a decorrere dalla fine della sospensione

    Inoltre, la sospensione si applica anche ai versamenti per l’adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata noto come rottamazione-quater con scadenze nel periodo interessato. 

    Inoltre, è prevista una proroga di tre mesi di termini e scadenze connessi alla rottamazione-quinquies.

    Infine per le società e le imprese delle aree colpite sono sospesi gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 marzo 2026 e i termini per gli adempimenti presso le Camere di commercio fino al 30 aprile 2026.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Milleproroghe 2026: i principali rinvii approvati

    Il Decreto Milleproroghe 2026 viene convertito in Legge n 26/2026 in vigore dal 1° marzo.

    Tra le novità approvate in sede di conversione vi è :

    Vediamo una sintesi delle proroghe che non hanno subito modifiche e quindi che restano confermate.

    Milleproroghe 2026: fase finale della conversione in legge

    In sintesi la Legge di conversione del Decreto Milliproroghe contiene tra le altre le seguenti proroghe:

    • rinvio termine polizze catastrofali imprese.Il Governo ha prorogato al 31 marzo 2026 gli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali delle imprese. Il termine per la sottoscrizione obbligatoria delle polizze assicurative per le imprese dell’acquacoltura e della pesca, inizialmente fissato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 1 del DL n 39/2025 per:
      • le imprese (di qualsiasi dimensione) della pesca e dell’acquacoltura;
      • le micro e piccole imprese che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (di cui dall’ articolo 5 della legge n. 287/1991) e turistico-ricettive. L’obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale ha la seguente tempistica:
      • grandi imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° aprile 2025;
      • medie imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° ottobre 2025;
      • micro e piccole imprese: l’obbligo entra in vigore dal 1° gennaio 2026;
      • imprese della pesca e dell’acquacoltura (di qualsiasi dimensione) e micro e piccole imprese turistico–ricettive e della somministrazione: l’obbligo entra in vigore dal 1° aprile 2026. 
    • proroga al 31.12.2026 delle garanzie straordinarie del Fondo di garanzia per le PMI. Il Governo conferma il regime straordinario del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, già attivato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Fondo quindi, fino a tale data, potrà:
      • rilasciare garanzie fino a 5 milioni di euro per singola impresa;
      • mantenere le percentuali di copertura già previste: 
        • 80% per investimenti, start-up e imprese innovative;
        • 50% per esigenze di liquidità, senza considerazione del rating dell’impresa.
    • proroga delle assemblee societarie da remoto fino al 30 settembre 2026. La bozza del decreto Milleproroghe conferma l’ulteriore spostamento della disciplina introdotta dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18/2020, già rinviata con altre norme precedenti. In particolare, fino al 30 settembre 2026, società ed enti potranno continuare a:
      • svolgere assemblee interamente da remoto;
      • utilizzare il voto elettronico;
      • ricorrere al rappresentante designato per la raccolta delle deleghe;
      • operare senza necessità di modifiche statutarie specifiche per tali modalità.

    Infine si rinvia l’entrata in vigore al 2027 dei seguenti Testi Unici fiscali:

    • Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173);
    • Testo Unico dei tributi erariali minori ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174);
    • Testo Unico della giustizia tributaria ( D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175);
    • Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33);
    • Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti ( D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123).

    Per il lavoro leggi anche: Bonus assunzioni giovani, donne e Zes: proroghe confermate..

  • Riforme del Governo Meloni

    Testo unico disposizioni in materia di intermediazione finanziaria: approvato il TUF

    Il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2026 ha approvato in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della delega di cui all'articolo 19 bis della legge 5 marzo 2024, n. 21 (legge di riforma dei mercati dei capitali), introduce norme per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 

    Il provvedimento è volto a rafforzare l’efficienza e l’efficacia del sistema sanzionatorio amministrativo in materia di mercati finanziari, individuando e selezionando le condotte illecite in base alla loro effettiva gravità, incrementando le garanzie per i soggetti destinatari dei procedimenti e perseguendo l'obiettivo di deflazionare il contenzioso, a beneficio dell’attività delle Autorità di vigilanza e del mercato.

    Testo unico disposizioni in materia di intermediazione finanziaria: approvato il TUF

    Come evidenziato dallo stesso Governo nel comunicato stampa pubblicato dopo l'approvazione del provvedimento ecco una sintesi dei principali contenuti.

    Entità delle sanzioni: il decreto rimodula i limiti edittali per garantire una maggiore aderenza alla gravità delle violazioni, che riguardano principalmente l'inosservanza degli obblighi di trasparenza, la corretta prestazione dei servizi di investimento e le comunicazioni prescritte per le società quotate. Per le violazioni degli obblighi in materia di intermediazione e dei doveri degli emittenti commesse da società ed enti, le sanzioni amministrative pecuniarie variano da un minimo di cinquemila euro fino a dieci milioni di euro o fino al cinque per cento del fatturato totale annuo qualora tale importo sia superiore a dieci milioni. Per le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, le sanzioni per le medesime inosservanze sono comprese tra un minimo di cinquemila euro e un massimo di due milioni di euro. Nel caso di società quotate che omettono le comunicazioni prescritte, la sanzione minima è elevata a diecimila euro.

    Istituto dell’applicazione concordata della sanzione (settlement): si introduce la facoltà per i soggetti destinatari di una contestazione di proporre all’Autorità di vigilanza un accordo per definire il procedimento. Tale istituto prevede una riduzione della sanzione pecuniaria pari a un terzo, a fronte dell'impegno del soggetto a rimuovere le conseguenze della violazione e a indennizzare gli investitori.
    Flessibilità delle sanzioni interdittive: si introduce una maggiore discrezionalità per le Autorità nell'applicazione delle sanzioni interdittive (come la sospensione dall’esercizio di funzioni), che potranno essere modulate o omesse in base alle specificità del caso concreto, evitando automatismi sanzionatori eccessivi.

    Criteri di rilevanza dell'illecito: viene attribuita alle Autorità (Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB, Banca d'Italia) la facoltà di non avviare il procedimento sanzionatorio per condotte che non abbiano inciso sulla trasparenza del mercato o arrecato danno agli investitori. In tali casi, le Autorità possono procedere con una comunicazione di richiamo, favorendo un approccio basato sulla reale offensività della condotta.

    Revisione del procedimento sanzionatorio: Si introduce una disciplina del procedimento sanzionatorio ad applicazione generalizzata a tutte le sanzioni del TUF. La riforma assicura il rispetto dei principi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie, della celerità e certezza dei termini.

    Confisca del profitto: l’istituto della confisca viene mantenuto ma circoscritto al solo profitto effettivamente derivato dalla violazione, eliminando il riferimento al "prodotto" in coerenza con i rilievi della giurisprudenza costituzionale. È introdotta la facoltà per la CONSOB di disporre la confisca tramite ingiunzione di pagamento ed è prevista la possibilità di confisca per equivalente su beni di valore corrispondente al profitto qualora il destinatario non possieda somme liquide sufficienti.

    Collaborazione tra Autorità: resta fermo l'obbligo di coordinamento e scambio di informazioni tra la Banca d’Italia e la CONSOB per assicurare l'unitarietà dell'azione di vigilanza e l'efficacia delle procedure.
    Tutela delle segnalazioni (whistleblowing): si confermano le tutele per i soggetti che segnalano violazioni all’interno degli enti, garantendo la riservatezza dell’identità e la protezione contro possibili misure ritorsive.

  • Riforme del Governo Meloni

    Ricetta elettronica dematerializzata: tutte le regole 2026

    Approvato anche dal Senato il Ddl di conversione del Milleproroghe ora atteso in GU.

    Tra le norme il comma 10-quinquies dell’articolo 5, inserito in sede referente dispone l’applicazione a regime delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie, previste dall’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile.

    Vediamo i dettagli.

    Ricetta elettronica dematerializzata: da quando

    Il comma 10-quinquies dell’articolo 5 modifica il comma 6 dell’articolo 4 del D.L. n. 198 del 2022 rendendo permanente l’applicazione  prevista fino al 31 dicembre 2025 dalla disposizione oggetto di modifica – delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie, stabilite dagli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile. 

    Come previsto dal citato articolo 4, comma 6, del D.L. n. 198 del 2022, tali modalità si applicano anche all’invio del numero di ricetta elettronica (NRE) mediante posta elettronica.
    Si ricorda che l’articolo 2 della citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile prevede che l’assistito, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, può chiedere allo stesso medico il rilascio del promemoria dematerializzato tramite posta elettronica certificata o tramite posta elettronica ordinaria ovvero l’acquisizione del numero di ricetta elettronica tramite SMS, tramite applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini o tramite comunicazione telefonica.

    Il successivo articolo 3 dispone che l’assistito, per comunicare i dati della ricetta elettronica alla farmacia prescelta, può ricorrere alla posta elettronica a sms o ad applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini, oppure a mera comunicazione alla farmacia.
    Tali modalità, in base alla citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022, erano applicabili fino al 31 dicembre 2022, termine prorogato al 31 dicembre 2024 dall’articolo 4, comma 6, del citato D.L. n. 198 del 2022 e, successivamente, al 31 dicembre 2025 dall’articolo 4, comma 12-bis, del D.L. n. 202 del 2024.
    Si ricorda, inoltre, che le modalità di utilizzo del promemoria dematerializzato della ricetta elettronica previste dalla citata ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 sono aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall’articolo 3 del decreto MEF 30 dicembre 2020.
    L’istituzione della ricetta elettronica ha consentito l’informatizzazione dell’intero processo riguardante la ricetta medica cartacea tradizionale. 

  • Riforme del Governo Meloni

    Manifestazioni, polizia, immigrazione: in vigore il Decreto Sicurezza 2026

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.02.2026 il decreto-legge 23 2026 in materia di pubblica sicurezza e immigrazione approvato dal Governo poche settimane fa, dopo numerose polemiche sulle ultime manifestazioni e gli episodi di violenza giovanile.

    Il decreto  introduce un ampio pacchetto di misure urgenti finalizzate al rafforzamento della sicurezza pubblica, al potenziamento degli strumenti di prevenzione e repressione dei reati, al miglioramento della funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché all’adeguamento della disciplina in materia di immigrazione e protezione internazionale.

    Il provvedimento si articola in quattro Capi e 32 articoli, intervenendo in modo trasversale su profili penali, amministrativi, organizzativi e procedurali. 

    Nel consiglio dei ministri il Governo ha anche approvato in prima lettura un pacchetto di misure  destinate a un decreto legislativo  sulla stessa materia.

    Sicurezza pubblica, violenza giovanile

    Il Capo I contiene il nucleo più ampio e incisivo delle disposizioni, con l’obiettivo di contrastare la violenza urbana, i reati predatori, i fenomeni di devianza giovanile e le situazioni di degrado che incidono sulla vivibilità degli spazi pubblici.

    Una prima linea di intervento riguarda il porto e la vendita di strumenti atti ad offendere. Vengono inasprite le fattispecie penali relative al porto di coltelli e strumenti da punta e taglio, distinguendo tra ipotesi vietate salvo giustificato motivo e ipotesi di divieto assoluto (come coltelli a scatto o a farfalla). Accanto alle sanzioni penali, il decreto introduce misure amministrative accessorie – sospensione o divieto di conseguimento della patente e del porto d’armi – e la confisca obbligatoria degli strumenti. Particolare attenzione è riservata ai minori, prevedendo sanzioni pecuniarie (200–1.000 euro) per porto di armi o oggetti atti ad offendere da parte di minori , a carico dei genitori.

    Sul versante della vendita, viene introdotto il divieto assoluto di commercializzazione di tali strumenti ai minorenni, anche tramite piattaforme online, con un sistema di controlli rafforzati e sanzioni elevate per gli esercenti, inclusa la revoca della licenza. È inoltre imposto l’obbligo di tenuta di un registro elettronico delle vendite.

    Il decreto rafforza anche le misure di prevenzione della violenza giovanile, ampliando i reati che consentono l’ammonimento del questore nei confronti dei minori e introducendo responsabilità amministrative per i genitori in caso di reiterazione delle condotte, incluse quelle legate a cyberbullismo e atti persecutori.

    In materia di reati contro il patrimonio, il furto con destrezza torna procedibile d’ufficio in presenza di specifiche circostanze aggravanti, mentre viene introdotta una nuova e grave fattispecie di rapina aggravata commessa da gruppi armati organizzati, con pene particolarmente severe quando l’azione coinvolge istituti di credito, trasporto valori o l’uso di armi ed esplosivi.

    Di particolare rilievo è l’istituzionalizzazione delle cosiddette “zone a vigilanza rafforzata” (zone rosse), che consente ai prefetti di individuare aree urbane ad alto rischio e disporre l’allontanamento di soggetti pericolosi.

    Il Capo I include inoltre:

    • la confisca obbligatoria dei veicoli utilizzati per lo spaccio di stupefacenti;
    • il finanziamento strutturale di sistemi di videosorveglianza urbana;
    • l’estensione delle perquisizioni urgenti per ragioni di sicurezza pubblica;
    • un nuovo reato di fuga all’alt delle Forze di polizia con condotte pericolose;
    • misure specifiche di tutela contro la violenza nei confronti del personale scolastico, con aggravanti di pena e arresto obbligatorio in flagranza.

    Attività di indagine e funzionalità delle Forze di polizia (Capo II)

    ll Capo II è dedicato al rafforzamento delle tutele per le Forze dell’ordine e all’efficienza dell’azione investigativa.

    Una novità centrale è l’introduzione dell’annotazione preliminare in un registro separato quando il fatto appare commesso in presenza di una causa di giustificazione, come la legittima difesa o l’adempimento di un dovere. La misura mira a bilanciare le esigenze investigative con la tutela degli operatori.

    Viene estesa la tutela legale per il personale di polizia, Forze armate e Vigili del fuoco anche alla fase giudiziaria, mentre sono stanziate risorse dedicate alla sicurezza delle stazioni ferroviarie.

    Il decreto amplia i poteri investigativi della polizia penitenziaria, consentendo operazioni sotto copertura per reati gravi commessi negli istituti di detenzione.

    Ampio spazio è riservato alle procedure concorsuali e di reclutamento, con semplificazioni, valorizzazione del merito, innalzamento dei titoli di studio richiesti e canali straordinari di accesso per Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria. Sono inoltre previste riduzioni dei tempi di formazione e misure transitorie per colmare le carenze di organico.

    Tutela vittime del dovere

    Il Capo III introduce misure organizzative per l’attuazione del Patto UE su migrazione e asilo, consentendo assunzioni accelerate e rafforzando il ruolo del Commissario per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

    Particolare rilievo assumono inoltre

    •  le disposizioni in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata,
    • i  programmi di assunzione mirata nella PA e 
    • il riconoscimento di permessi retribuiti per attività di testimonianza e diffusione della cultura della legalità.

    Immigrazione

    Il Capo IV interviene sulla disciplina dell’immigrazione, introducendo l’obbligo di cooperazione dello straniero detenuto ai fini dell’identificazione, rafforzando le procedure di respingimento, espulsione e rimpatrio e uniformando la normativa nazionale al quadro europeo.

    Vengono semplificate le modalità di notifica degli atti ai richiedenti asilo, consentendo l’uso della PEC, e previste deroghe per il potenziamento dei centri per migranti, anche attraverso il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana. 

    Infine, si dà attuazione all’accordo con la Svizzera per il finanziamento delle strutture di accoglienza e trattenimento.

    Regole stringenti su manifestazioni pubbliche

    Sullo svolgimento delle manifestazioni pubbliche sono previste regole piu stringenti:.

    • Vengono potenziati il DASPO urbano e introdotta la possibilità dell’arresto in flagranza differita per danneggiamenti commessi durante manifestazioni pubbliche.
    • La mancata comunicazione della manifestazione non è più punita penalmente, ma costituisce illecito amministrativo con sanzione da 1.000 a 10.000 euro, applicabile anche ai promotori che organizzano l’evento tramite piattaforme digitali o gruppi chiusi online. Distinta è l’ipotesi della violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità (ad esempio itinerari o limitazioni), anch’essa autonomamente sanzionata nella medesima fascia economica.
    • Inoltre, il decreto prevede una misura accessoria penale, disposta dal giudice in caso di condanna, consistente nel divieto di partecipazione a pubbliche riunioni da uno a tre anni (fino a dieci nei casi più gravi), misura diversa dal DASPO urbano di natura amministrativa
  • Riforme del Governo Meloni

    Comuni montani 2026: nuovo elenco

    Sulla GU n 42 del 20 febbraio è pubblicata la Delibera del Cdm del 18 febbraio di  autorizzazione  all'adozione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri, in attuazione dell'art. 2,  comma  1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, che definisce  i criteri  per  la classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i  comuni che soddisfano tali criteri.

    Sono montani i comuni che soddisfano i  criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:
    a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e  almeno il  25%  della  superficie  del  territorio  comunale  con   pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
    b) altitudine media della superficie  del  territorio  comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del  mare,  al  netto  delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e  almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune,  valli  da  pesca, stagni, saline;
    c) altitudine media della superficie  del  territorio  comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del  mare,  al  netto  delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
    d) altitudine massima  pari  o  superiore  a  1.200  metri  sul livello del mare;
    e)  i  comuni  con  altitudine  media  della   superficie   del territorio comunale pari o superiore a  300  metri  sul  livello  del mare, al netto delle superfici di  laghi,  lagune,  valli  da  pesca, stagni, saline, appartenenti a province  con  territorio  interamente montano e confinanti  con  Paesi  stranieri,  riconosciute  ai  sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 7  aprile  2014,  n.  56,  o  della normativa regionale vigente alla data  di  entrata  in  vigore  della legge 12 settembre 2025, n. 131.

    Sono altresi' classificati come montani:
    a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o piu'  comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1,  oppure  con  i suddetti comuni e uno Stato  estero  oppure  con  uno  Stato  estero, purche' l'altitudine media della superficie del  territorio  comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
    b) i comuni appartenenti a un gruppo  di  comuni  tra  di  loro confinanti,  fino  a  un  numero  massimo  di  cinque,  ciascuno  con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello  del  mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli  da  pesca,  stagni, saline, a condizione che  il  gruppo  di  comuni  sia  completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui  al comma 1, oppure da tali comuni e uno  Stato  estero,  oppure  da  uno Stato estero. 

    In allegato anche l'elenco dei comuni che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha pubblicato anche sul proprio sito.

    Il comunicato diffuso sul sito istituzionale del Dipartimento ha voce del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli evidenzia che: E’ stato raggiunto un accordo unanime con Regioni, Province e Comuni sulle modalità di prima applicazione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani. Per quanto riguarda il dpcm relativo alla definizione dei criteri: si è raggiunta l’intesa con Comuni e Province, mentre c’è una mancata intesa con le Regioni che si sono comunque espresse favorevolmente a maggioranza e hanno inoltre votato all’unanimità la deroga sul termine dei 30 giorni per poter procedere in Consiglio dei Ministri. Ciò significa che possiamo andare avanti nel percorso previsto”

    Vediamo cosa cambia, il nuovo elenco dei comuni montani 2026 e quali saranno i prossimi passaggi per applicare le novità previste dalla legge n 131/2025 sulla montagna.

    Comuni montani 2026: circa 350 esclusi, tutte le novità in arrivo

    La precedente definizione di Comune montano era ancorata alla legge n. 991 del 1952. 

    Con la nuova attuazione della legge 131/2025, i criteri vengono aggiornati sulla base di parametri oggettivi legati principalmente ad altitudine e pendenza del territorio.

    Secondo la nuova bozza di Dpcm, i Comuni montani saranno 3.715, contro i 4.062 individuati in precedenza come totalmente o parzialmente montani. Si tratta quindi di 347 enti in meno rispetto alla classificazione precedente.

    I nuovi Comuni montani coprono oltre 151mila chilometri quadrati, pari al 51% del territorio nazionale, e ospitano circa 11,9 milioni di residenti, ovvero il 20% della popolazione italiana.

    Scarica qui l'elenco dei comuni montani 2026.

    Comuni montani 2026: perché è importante la nuova classificazione

    La definizione di “Comune montano” non è solo una questione nominale. Essa determina:

    • l’accesso ai fondi nazionali per la montagna;
    • l’applicazione di misure fiscali agevolative;
    • la programmazione regionale di interventi infrastrutturali e sociali;
    • la possibilità di beneficiare di specifiche politiche di sviluppo.

    In altre parole, entrare o uscire dall’elenco può incidere concretamente sulle risorse disponibili per cittadini, imprese ed enti locali.

    I dati ufficiali evidenziano che i Comuni montani presentano caratteristiche strutturali diverse rispetto al resto del Paese.

    In media:

    • il 23% della superficie è coperto da aree protette (contro il 9% nei territori non montani);
    • il 13,5% del territorio è a rischio frana (contro il 4,6%);
    • il tempo medio per raggiungere servizi essenziali (scuole, ospedali, trasporti) supera i 39 minuti, contro i 24 minuti del resto d’Italia;
    • il tasso di occupazione tra 20 e 64 anni è pari al 64%, a fronte del 67% nazionale.

    Si tratta quindi di territori con maggiori fragilità infrastrutturali e demografiche, ma anche con rilevanti vincoli ambientali.

    Comuni montani 2026: le reazioni delle parti in causa

    La pubblicazione del nuovo elenco ha generato reazioni contrastanti. 

    In diverse Regioni si è manifestato il malcontento dei Comuni esclusi, che temono di perdere risorse e opportunità.

    In Liguria, ad esempio, 32 Comuni risultano esclusi rispetto alla precedente classificazione, mentre otto entrano per la prima volta. In Campania il numero complessivo dei Comuni montani scende, con 43 esclusioni secondo i nuovi criteri.

    Le organizzazioni rappresentative degli enti locali hanno evidenziato il rischio di creare incertezza e frammentazione, pur riconoscendo la necessità di aggiornare criteri ormai datati.

    Comuni montani 2026: i prossimi passi

    La fase più delicata deve ancora arrivare. 

    La legge 131/2025 prevede infatti che, all’interno dei 3.715 Comuni montani, venga individuato un sotto-elenco di enti destinatari di specifiche agevolazioni fiscali e crediti d’imposta.

    I criteri per questa ulteriore selezione, di natura socio-economica, non sono ancora stati definiti. Si tratterà presumibilmente di parametri legati a:

    • spopolamento;
    • indicatori di fragilità economica;
    • livello dei servizi;
    • caratteristiche infrastrutturali.

    Solo dopo l’individuazione di questo sotto-elenco sarà possibile conoscere nel dettaglio quali Comuni potranno beneficiare concretamente delle nuove misure fiscali.

    Per gli enti locali, il primo passo sarà verificare la propria inclusione nel nuovo elenco e monitorare l’iter di approvazione definitiva del Dpcm.

    Per imprese e professionisti sarà importante:

    • seguire la definizione dei criteri del sotto-elenco;
    • valutare l’impatto delle future agevolazioni fiscali;
    • considerare eventuali opportunità di investimento nei territori che risulteranno beneficiari.

    Anche i cittadini dovranno prestare attenzione alle misure che verranno adottate a livello locale e regionale, soprattutto in materia di servizi, incentivi all’insediamento e sostegno alle attività produttive.

    Allegati: