• Risparmio energetico

    Colonnine di ricarica: 21mila stazioni in tutta Italia, vediamo dove

    Con avviso del 12 gennaio il MASE ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha reso noto che nei prossimi tre anni, per accellerare il processo di decarbonizzazione trasporti, verrano instrallati oltre 21 mila stazioni di ricarica per veicoli elettrici, sulle superstrade e nei centri urbani.

    Immagine dal sito MASE

    In particolare, con due diversi decreti (si attendono le bozze) il MASE disciplina le modalità di accesso mediante gare ai fondi, 713 milioni di euro, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3) per installare entro fine 2025:

    • almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-rapida sulle strade extraurbane, escluse le autostrade, 
    • e 13.755 infrastrutture di ricarica veloci nelle città.

    L'avviso pubblicato sul sito internet del Ministero specifica inotre che, tali infrastrutture di ricarica contribuiranno alla riqualificazione dell’attuale rete di distribuzione carburanti adeguandoli alla futura mobilità sostenibile

    I provvedimenti firmati dal Ministro definiscono:

    • le tipologie di progetti e spese ammissibili,
    • le modalità di selezione, 
    • come anche le porzioni di territorio nelle quali potrà essere organizzato il servizio.

    Nel primo anno è prevista l’aggiudicazione dei contratti  per la realizzazione di 2.500 postazioni di ricarica sulle superstrade, e di 4.000 colonnine nelle aree urbane italiane. 

    Alla fine del 2025 dovranno essere complessivamente installati in Italia 21.255 punti di ricarica. 

    L’investimento del PNRR è destinato a finanziare fino al 40% dei costi di realizzazione delle stazioni, che dovranno essere distribuite secondo una base uniforme, dunque con un livello minimo di infrastrutture di ricarica per area  privilegiando l’utilizzo di stazioni di servizio e aree di sosta esistenti.

    Sulle superstrade sono previste infrastrutture super veloci ( da 175kW), per garantire ricariche in tempi brevi per itinerari di lunga percorrenza, privilegiando l’installazione presso stazioni di servizio esistenti e aree di parcheggio esistenti.

    Il decreto riguardante le colonnine nei centri urbani (da almeno 90kW), tiene invece conto nella definizione dei criteri dell’attuale parco circolante, della disponibilità di rimesse, parcheggi, box auto privatidella qualità dell’aria, dell’attuale penetrazione di auto elettriche, della vocazione turistica dei comuni.

  • Risparmio energetico

    Vetrate panoramiche: l’installazione passa in edilizia libera

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022. Scarica il testo del Decreto Aiuti bis coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione con tutte le novità in vigore.

    Tra le altre, interessante novità, è quella di poter installare le VEPA o vetrate panoramiche in edilizia libera.

    Secondo l'art. 33-quater rubricato Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili prevede che all’articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) sia inserita la lettera “b-bis).

    L'art.6 comma 1 prevede che, fatte salve le prescrizioni  degli  strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di  settore aventi incidenza  sulla disciplina dell'attività  edilizia  e,  in particolare, delle norme  antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza  energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, d i  cui  al Dlgs n 42/2004, una serie di interventi specificamente enunciati sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo. Vediamo i dettagli

    VEPA o vetrate panoramiche scorrevoli: che cosa sono

    Tra i lavori possibili senza alcuna autorizzazione comunale, con la lettera b-bis, si introducono appunto anche gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere:

    • a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, 
    • miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, 
    • riduzione delle dispersioni termiche, 
    • parziale impermeabilizzazione dalle acque meteori-che dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio,

    purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. 

    Tali strutture devono favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

    VEPA: in edilizia libera ma con attenzione ai regolamenti urbanistici locali

    Attenzione però al fatto che, come anche specificato dal Documento ANCE Associazione nazionale costruttori edili del 28 settembre a commento della novità. l’art. 6 del Dpr 380/2001 impone il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e pertanto, prima dell’installazione delle VEPA, sarà necessario verificare l’eventuale presenza di norme locali che possano limitare o vietare tali strutture o comunque in generale gli interventi sui prospetti degli edifici.

    L'ANCE specifica che, tale verifica dovrebbe riguardare anche i regolamenti edilizi che sono gli atti che regolano a livello locale l’attività edilizia (cfr. l’Allegato 1 del Regolamento edilizio tipo che fra gli argomenti dei regolamenti comunali elenca anche le facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio” e “elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali”), sebbene rientrino fra le fonti secondarie del diritto subordinate a quelle primarie (e cioè alle leggi e agli atti assimilati come i decreti legge) e, quindi, dovrebbero considerarsi superabili in caso di contrasto con una norma statale come quelle previste nell’ambito del Testo Unico Edilizia.