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Superbonus 110% : tutte le novità dopo il DL n. 11/2023
Pubblicata in GU n. 85 dell'11 aprile la Legge n. 38 di conversione del DL n 11. Ricordiamo che dal 17 febbraio si interrompe il meccanismo di cessione e sconto in fattura indiscriminati ma restano le opzioni alternative alla fruizione dirette dei crediti restano possibili per determinate categorie e a certe condizioni. Vediamo la sintesi delle novità per il superbonus.
Superbonus villette: proroga al 30 settembre per la rendicontazione
Più tempo per il superbonus villette al 110%. Nel percorso di conversione del DL n. 11/2023 è stato affrontato il tema relativo alla proroga del termine per la rendicontazione dei lavori effettuati sulle unità immobiliari delle persone fisiche, le cosiddette villette, che viene posticipato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 conservando l'aliquota piena al 110% fermo restando il termine per la conclusione dei lavori.
Parliamo delle spese sostenute con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Superbonus e cessioni 2022: prevista remissione in bonis
Con un emendamento approvato nell'iter di conversione, si salvano le cessioni e gli sconti in fattura relativi alle spese da Superbonus effettuate nel 2022.
Ricordiamo che entro il 31 marzo scadeva il termine per comunicare all’agenzia delle Entrate le opzioni per cedere i crediti collegati a spese dello scorso anno (termine prorogato dal 16 marzo al 31 marzo dal Milleproroghe).
Da mesi il mercato delle cessioni è fermo e in tanti non hanno potuto cedere, con l'emendamento, chi alla data del 31 marzo non avrà trovato un contratto di cessione del credito firmato da una banca, o da un altro soggetto, si prevede che "qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023", la comunicazione dell’opzione potrà essere effettuata con la remissione in bonis.
Si concede cioè la possibilità, pagando una sanzione di 250 euro di provvedere in ritardo entro il 30 novembre.
La condizione è però che, la riapertura dei termini (pagando) sarà disponibile solo per le cessioni effettuate a favore di banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurativi.
Superbonus: previste deroghe al blocco delle cessioni
Sono poi previste deroghe al divieto di sconto in fattura e di cessione del credito per:
- gli interventi di edilizia libera,
- per gli immobili di IACP, ONLUS ed enti del terzo settore,
- per il cosiddetto Sismabonus "cratere", ovvero quello che si riferisce esclusivamente agli immobili siti nelle aree già colpite da eventi sismici,
si attende però il testo in GU per rilevare in modo definitivo il calendario delle proroghe che sarà diverso a seconda del tipo di lavori.
Detrazione spese 2022 Superbonus: possibile in 10 anni
In merito alla possibilità di utilizzare in 10 anni le detrazioni da superbonus, l'allungamento sarà possibile solo per le spese del 2022 a certe condizioni. In proposito consigliamo di leggere anche: Superbonus in 10 anni: le condizioni per averlo
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Detrazione per spese Fotovoltaico: spetta per impianto su terreno di terzi
Durante l'edizione di Telefisco 2023 tenutasi ieri 26 gennaio, è stato fornito, tra gli altri, un interessante chiarimento da parte dell'agenzia delle entrate in merito alle agevolazioni spettanti per gli impianti fotovoltaici.
Viene specificato che, l’installazione dell’impianto fotovoltaico servente la propria abitazione consente il bonus casa al 50% anche nel caso di installazione su adiacente capannone agricolo di proprietà di un familiare.
Si sottolinea che l’Agenzia, con alcune risposte a interpello, aveva confermato la possibilità di godere del superbonus installando l’impianto fotovoltaico dedicato all’abitazione:
- su terreno di pertinenza (Risposta n. 171/2021)
- su altro edificio di proprietà (Risposta n. 614/2021)
ma mai, prima d'ora, si era parlato di installazione su terreno di proprietà di terzi, in questo caso un familiare del soggetto che beneficia dell'impianto.
Pertanto il chiarimento fornito, consente di percorrere un ulteriore passo avanti, secondo il quale l'installazione ai fini del godimento delle detrazioni fiscali previste dai bonus edilizi possa essere fruita anche per impianto sito su di una proprietà altrui purchè servente l'abitazione del contribuente che ne usufruisce.
L'agenzie nella risposta in Telefisco 2023, specifica che, come ribadito con la Circolare n 28/2022 per usufruire della detrazione di cui si tratta (normata dall'art 16 DL n 63/2013) occorre che:
- l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione, quali luci domestiche illuminazione alimentazione apparecchi elettrici, ecc
- perciò che l'impianto sia posto al servizio della abitazione.
Sempre sul tema, ricordiamo che anche che il comma 10 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022 ha previsto che dal 1 gennaio 2023 siano ammessi al superbonus gli interventi “trainati” di installazione di impianti fotovoltaici realizzati da Onlus, Odv e Aps in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati i «trainanti» (se situati all’interno di centri storici vincolati).
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Lavori di efficientamento energetico: quando spetta doppia detrazione
Con Risposta a interpello n 143 del 23 gennaio 2023 le Entrate chiariscono quando gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sullo stesso immobile in periodi d’imposta differenti non sono l’uno (il secondo) la mera prosecuzione dell’altro, quindi, godono ognuno della detrazione spettante con limite di spesa massimo.
In particolare, viene specificato che l’autonomia dei lavori effettuati in anni diversi è dimostrata dagli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione.
Nel caso di specie l’Agenzia ha fornito chiarimenti ad un istante che aveva dubbi in merito alla sistemazione e il rifacimento della copertura di uno stabile, per i quali ha prodotto copia della Cila e della comunicazione all’Enea della fine dei lavori, presentate rispettivamente ad agosto e a dicembre 2019, nonché della fattura emessa dalla ditta che ha effettuato gli interventi e sullo stesso stabile, aveva provveduto anche alla sostituzione degli infissi, ma l'anno successivo, fornendo copia degli stessi documenti presentati e datati 2020.Egli chiedeva:
“nel caso in cui gli interventi … realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni''
Le Entrate hanno replicato invece che l'istante potrà beneficiare:
- nel periodo d'imposta 2020, della detrazione fiscale del 50% fino a un valore massimo di 60mila euro, con riferimento alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi,
- anche se ha già usufruito, nel periodo 2019, della detrazione fiscale del 65% fino a un valore massimo di 60mila euro, per le spese di sistemazione e rifacimento del tetto, come da dichiarazione della ditta individuale che li ha eseguiti.
Viene specificato che con la circolare n 175/2015 è stato chiarito che l’intervento, per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente.
Con la circoalre n 19/2020 viene precisato invece che l'autonoma configurabilità dell'intervento è dimostrata da elementi riscontrabili in via di fatto oltre che dall'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, come ad esempio, Scia, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori.
Visto che gli adempimenti amministrativi presentati dall’istante, in relazione ai due interventi, sono indubbiamente riscontrabili, come previsto dall'art 14 del decreto legge n. 63/2013, che attualmente disciplina le detrazioni in oggetto, le Entrate ritengono che lo sconto fiscale spetti nella misura del 65% fino a un valore massimo di 60 mila euro per l'intervento del 2019 e nella misura del 50% fino a un valore massimo di 60 mila euro per la sostituzione degli infissi.
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