• Rubrica del lavoro

    Alluvione e sospensione versamenti INAIL: domande dal 25.7

    Con la circolare 33 del 24 luglio INAIL  fornisce  le indicazioni operative  relative alla sospensione degli adempimenti INAIL  istituita dal Governo con decreto legge 61  2023 a seguito della dichiarazione di stato di emergenza per i territori colpiti da alluvione in Emilia Romagna Toscana e Marche (In allegato al decreto l'elenco dei territori interessati) .

     Si tratta in particolare  delle istruzioni  riferite alla sospensione dal 1 maggio al 31 agosto 2023 di:

    •   adempimenti amministrativi 
    • versamenti dei premi, 
    •  notifica dei verbali unici di accertamento  e notificazione, 
    • pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, 

    vengono chiariti inoltre gli aspetti relativi al Durc on line.

    Vediamo le principali indicazioni illustrate dall'INAIL.

    Sospensione adempimenti INAIL: destinatari 

     Le disposizioni si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023,  avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, nello specifico:

    • datori di lavoro privati e 
    • lavoratori autonomi  
    • regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali  (PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

    ATTENZIONE  :  Sono esclusi dall’agevolazione  i soggetti assicuranti per i quali nei territori interessati  risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati.

    Si precisa che in caso di aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni  assicurative   la sospensione riguarda esclusivamente i premi riferiti alle unità produttive ubicate nei  territori colpiti 

    Sono sospesi per l’intero periodo  anche :

    • i termini degli adempimenti a carico dei consulenti del  lavoro e degli altri soggetti di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,  che abbiano sede o  operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non  operanti nei predetti territori,
    • gli adempimenti dei  lavoratori infortunati residenti o domiciliati nei territori indicati 

    Sospensione versamenti INAIL:  come fare domanda

    Ricadono nel periodo di sospensione

    •  seconda e terza  rata del premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 maggio 2023 e 21  agosto 2023, per coloro che hanno comunicato di pagare il premio   in quattro rate 
    •  premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della  piccola pesca marittima e delle acque interne , e
    •  rate mensili nell’ambito delle rateazioni ordinarie  in  corso alla data del 1° maggio 2023.

    Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare  domanda ntro il 20 novembre 2023 utilizzando il servizio on line “Comunicazione

    sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 25 luglio 2023 in  www.inail.it dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.

     sono in corso di predisposizione in GRA  web specifici codici di agevolazione che saranno inseriti sulle PAT interessate:

    ✓ codice 269 sospensione dei versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori  autonomi 

    ✓ codice 270 sospensione delle rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie  per i datori di lavoro  privati e i lavoratori autonomi o

    ✓ codice 271 sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 dei termini per la presentazione dei ricorsi per i datori di lavoro privati e i lavoratori

    autonomi 

     Ripresa della riscossione dei premi:  modello F24 

    i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

    •  i piani di ammortamento delle  rateazioni ordinarie devono essere riavviati dal 1° settembre 2023
    •  le rate sospese (1° maggio – 31 agosto 2023) devono  essere versate in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 unitamente all arata in scadenza nello stesso mese.

     Per i versamenti sospesi nel modello di pagamento F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi   va indicato il numero di riferimento  "999269".

    Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie,  deve essere indicato il numero di riferimento “80000x” comunicato  con il provvedimento di concessione.

  • Rubrica del lavoro

    Fondi interprofessionali: riparto delle risorse 2023

     Con il  decreto  interministeriale del 14 marzo pubblicato in Gazzetta il 21 aprile 2023  erano stati definiti criteri  e  modalita'  di  rimborso, per le  annualita'  2022  e  2023,  delle  risorse  in favore  dei Fondi paritetici interprofessionali che  finanziano  percorsi  di  formazione professionale  , (art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( per i  lavoratori destinatari dei trattamenti  cassa integrazione ordinaria e  straordinaria (articoli  11,  21,comma 1, lettere a), b)  e  c),  e  30  del  decreto  legislativo  14  settembre 2015, n. 148 e    decreto del Ministro del lavoro e  delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142).

    Il ministero forniva in allegato al decreto anche  i modelli per la richiesta di rimborso.

    Di seguito lo schema del riparto 2022 :Si ricorda che il decreto 2 agosto 2022 ha previsto che:  

    1. I progetti formativi o di riqualificazione professionale  devono individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione  dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa. I fabbisogni  di  nuove  o  maggiori  competenze  possono essere  individuati  anche  al  fine   del   conseguimento   di   una  qualificazione  di  livello  EQF  3  o  4,   in   coerenza   con   la  raccomandazione europea sui percorsi  di  miglioramento  del  livello  delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016. 
    2.  I progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate  ad  agevolare il riassorbimento  nella  realtà  aziendale  di  provenienza  ovvero  incrementare l'occupabilita' del  lavoratore  anche  in  funzione  di  processi di mobilita' e ricollocazione in altre  realta'  lavorative.
    3. Inoltre i progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere in esito al percorso formativo il  rilascio  di  una  attestazione di trasparenza, di validazione o di  certificazione dei risultati  di  apprendimento,  in  conformita'  con  le  disposizioni  definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio  2013,  n. 13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021. 

    Tabella risorse Fondi paritetici interprofessionali 2023 

    Con il decreto direttoriale del 5 maggio 2023 pubblicato sul sito del ministero del lavoro il 10 luglio 2023 il Ministero  del Lavoro ha comunicato la nuova tabella di riparto delle risorse per il 2023 destinate ai fondi paritetici  sulla base sulla base dei dati indicati nella Tabella 2 “Dati gettito INPS 2021-2022” di cui all’Allegato 1del  decreto.

    Le risorse sono cosi suddivise:

    FONARCOM

    7,71 

    9.252.677,00 

    FON.COOP

    4,60 

    5.514.885,00 

    FON.TER

    1,76 

    2.108.384,00 

    FOND.E.R.

    0,84 

    1.013.334,00 

    FONDIMPRESA

    51,87 

    62.245.509,00 

    FONDITALIA

    2,28 

    2.740.942,00 

    FONDOLAVORO

    0,60 

    719.186,00 

    FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE

    3,80 

    4.564.384,00 

    FONDO BANCHE ASSICURAZIONI

    6,60 

    7.919.389,00 

    FONDO FORMAZIONE PMI

    1,84 

    2.203.948,00 

    FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIAL

    1,92 

    2.304.726,00 

    FONDOPROFESSIONI

    1,01 

    1.217.316,00 

    FOR.AGRI

    1,11 

    1.327.309,00 

    FOR.TE

    8,77 

    10.522.244,00 

    FORMAZIENDA

    4,86 

    5.826.335,00 

    FONDOCONOSCENZA

    0,43 

    519.432,00 

    Totale 16 FPI 

    100,00 

    120.000.000,00 

    Fondi per dirigenti 

    FONDIRIGENTI 

    0,00 

    0,00 

    FONDIR 

    0,00 

    0,00 

    FONDO DIRIGENTI PMI 

    0,00 

    0,00 

    Totale 3 FPI per dirigenti 

    0,00 

    0,00 

  • Rubrica del lavoro

    Contratto Metalmeccanici cooperative: gli aumenti da giugno 2023

    Nell’incontro tra le parti datoriali delle cooperative metalmeccaniche ANCPL Legacoop, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Produzione Lavoro Agci e Fim, Fiom e Uilm  sono stati definiti e gli aumenti dei minimi tabellari del Ccnl in vigore dal 1° giugno 2023.

    Sono state aumentate inoltre  le indennità di trasferta e di reperibilità.

    Il ccnl  in vigore è stato firmato nel maggio 2021 e interessa  circa 20mila  lavoratori del settore, presenti per lo più nelle regioni del Nord Italia.

    Il contratto (QUI IL TESTO in PDF )   in vigore  da giugno 2021  al 30 giugno 2024.

    CCNL Metalmeccanici cooperative – Aumenti da giugno 2023 

    Livelli  incrementi salariali nuovi minimi retributivi

    D1 (ex 2a cat.)

    99,60

    1.608,67

     D2 (ex 3a cat.)

    110,45

    1.783,90

    C1 (ex 3a s cat.)

    112,83

    1.822,43

    C2 (ex 4a cat.)

    115,22

    1.860,97

    C3 (ex 5a cat.)

    123,40

    1.993,04

    B1 (ex 6a cat.)

    132,26

    2.136,25

    B2 (ex 7a cat.)

    141,90

    2.291,85

    B3 (ex 8a cat.)

    154,28

    2.491,93

    A1 (ex 9a cat.)

    170,

    2.746,41

    Sulla base dei valori dell’IPCA 2022 al netto degli energetici importati, sono stati definiti, inoltre, i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.

    INDENNITA' DI TRASFERTA

    Dal 1° giugno 2023 :

    • Trasferta intera 46,47
    •  Quota per il pasto meridiano o serale 12,41
    •  Quota per il pernottamento 21,65

    Indennità di reperibilità

    Livello

    16 ore giorno lavorato 

    24 ore giorno libero 

    24 ore giorno festivo 

    6 giorni

    6 giorni con festivo

    6 giorni con festivo e giorno libero

    D1-D2-C1

    5,32

    8,01

    8,65

    34,60

    35,24

    37,93

    C2-C3

    6,34

    9,95

    10,67

    41,66

    42,38

    45,99

    B1 o superiore

    7,28

    11,98

    12,61

    48,39

    49,01

    53,72

    CCNL Cooperative metalmeccaniche –   aumenti  retributivi 2022

    L’aumento medio mensile in busta paga per un quinto livello previsto era  di  112 euro, erogato in quattro tranches, suddivise come segue:

    • 25 euro a giugno 2021,
    • 25 euro a giugno 2022,
    • 27 euro a giugno 2023,
    • 35 euro a giugno 2024.

    L’aumento sui minimi è pari al 6,15%,  superiore all’indice IPCA prevista nel triennio, quindi non solo viene difeso il potere di acquisto dei salari, ma viene incrementato in termini assoluti.

    Ai 112 euro di aumento medio, si sommano i 12 euro di IPCA sui minimi erogati a giugno 2020 per effetto dell’ultrattività del CCNL precedente. Sono stati inoltre confermati i 200 euro l’anno di flexible benefit.

    Per i più giovani, under 35, si è provveduto ad innalzare il contributo a carico azienda del Fondo di previdenza integrativa che da giugno 2022 passerà dal 2% al 2,2%.

    INQUADRAMENTO 

    Anche per questi lavoratori come per i metalmeccanici dell'industria e delle PMI e' prevista la riforma del sistema dell’inquadramento con la relativa cancellazione del 1° livello.  
    In merito al mercato del lavoro e alle tipologie contrattuali in particolare, nel caso dovessero intervenire modifiche al quadro legislativo, si procederà alla costituzione di una commissione paritetica nazionale con l’obiettivo di promuovere percorsi per la buona occupazioni

    LAVORO AGILE

     E' stato anche definito  che entro la data di stesura del presente CCNL, le parti,affideranno a una Commissione paritetica il compito di "monitorare il processo legislativo inerente lo smart working, analizzare le buone pratiche aziendali attivate in questo periodo di pandemia, definire un quadro normativo che contempli, tra gli altri, i temi dell’esercizio del “diritto alla disconnessione”, dei “diritti sindacali”, la tutela della privacy, degli strumenti di lavoro informatici, e del diritto alla formazione”.

    Minimi retributivi  da giugno 2022 

    Livello / Importo in euro

    D1 / 1.509,07

    D2 /1.673,45

    C1 / 1.709,60

    C2 /1.745,75

    C3 / 1.869,64

    B1 / 2.003,99

    B2 / 2.149,95

    B3 / 2.337,65

    A1 / 2.576,37

    ELEMENTO PEREQUATIVO 

    Con la retribuzione di giugno 2022 occorre verificare l'eventuale spettanza dell'elemento perequativo per i lavoratori in forza nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi che nel corso dell'anno 2021 abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl  viene erogato, con la retribuzione del mese di giugno 2022, un importo come elemento perequativo pari a 485 euro, onnicomprensivo e non incidente sul Tfr.

    QUOTA SINDACALE

    E' stato concordato inoltre il il  versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta da FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL ai lavoratori non iscritti alle OO.SS stesse, pari ad euro 35,00.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Costo rimpatrio 2023 extracomunitari assunti illegalmente

    E' stato aggiornato  per il 2023 dal Ministero dell'Interno, con decreto  firmato dal Capo della Polizia, il costo medio del rimpatrio degli extracomunitari  irregolari  come previsto dal Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE. 

    Il  decreto datato 18 febbraio 2023 e pubblicato in GU Serie Generale n.138 del 15-06-202)   innalza l'importo  a euro 2.365,23 per  l'anno 2023. 

     Si ricorda che  in ragione di tale importo viene commisurata la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art 22 comma 12-ter del dlgs 286/1998 nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare. 

    Costo rimpatrio  2023 e sanzione per lavoro irregolare

    Il Regolamento in materia è  stato emanato  con decreto  ministeriale 22 dicembre 2018 n.151 (G.U. 15 febbraio 2019, n. 39) e  attua la previsione del D.Lgs. n. 109/2012 che ha modificato il T.U. sull'immigrazione inasprendo le sanzioni applicabili a chi impiega irregolarmente stranieri.

    In particolare si prevede che  "il costo medio del rimpatrio  avuto  riguardo  all'anno in cui e' pronunciata la sentenza di condanna, e'  dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio  si riferisce, dei valori risultanti dal rapporto tra il  totale  degli  oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini  stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo  anno".

     Il costo   e'  poi aumentato  nella  misura  del  30%  in ragione dell'incidenza degli oneri economici connessi  ai  servizi  di accompagnamento e scorta.

     Il costo medio  del  rimpatrio  per  ogni  lavoratore per  l'anno 2022 era fissato a 1798,00 euro.

    Va ricordato che tale   sanzione accessoria viene applicata  secondo l'art. 22 del T.U. immigrazione, nel caso in cui il datore di lavoro  sia stato condannato alla  reclusione da sei mesi a tre anni e alla  multa di 5000 euro per ogni lavoratore per aver impiegato  cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno o con  permesso scaduto revocato o annullato.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Formazione sicurezza RLS: assenze non ammesse

    Con l'interpello 2 del 12 giugno 2023 la Commissione Sicurezza del Ministero del lavoro ha precisato che la durata dei corsi di formazione per l'aggiornamento dei responsabili della sicurezza sul luogo di lavoro non è modificabile.

     In questi giorni  in cui si acutizza l'emergenza morti bianche per gli infortuni sul lavoro il chiarimento appare particolarmente importante anche se non ancora del tutto chiaro nella formulazione.

    Vediamo i dettagli del documento 

    Sicurezza: assenze nei corsi per i rappresentanti dei lavoratori

    La domanda arrivava dall'amministrazione dell'assessorato igiene e sanità della  Regione Sardegna  che chiedeva il parere della Commissione sulla possibilità di assenze  per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11, la cui durata minima è fissata a  32 ore . In particolare  il dubbio riguardava la possibilità " per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza," di ammettere assenze per   un massimo del 10% delle ore previste..

    La commissione  nella risposta in primo luogo  ricorda gli obblighi e le relative motivazioni, in capo al datore di lavoro in merito alla formazione di tutti i lavoratori in materia di sicurezza 

    Specifica  inoltre che a norma dell' articolo 37,  comma 10 “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”.

    La commissione sottolinea che anche se  “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale  la norma prevede una durata minima dei corsi pari a  32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento, cji si aggiungono  per l'aggiornamento continuo:

    •  4 ore annue di  aggiornamento periodico, per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e 
    • 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”;

    La Commissione sicurezza   conclude  che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 prevede già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

    L'indicazione sembra deporre per una non derogabilità alla durata minima dei periodi di formazione, pur  ribadendo la responsabilità della contrattazione collettiva  su durata e contenuti specifici dei corsi.

  • Rubrica del lavoro

    CCNL coibentazione rinnovo 2023: una tantum 600 euro

    E' stato siglato a Roma il 26 maggio 2023  da ANICTA l’Associazione nazionale delle imprese del settore delle coibentazioni termiche acustiche e   le organizzazioni sindacali nazionali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil    l'accordo per il rinnovo del CCNL di settore, che rappresenta circa 5000 addetti  

    L'accordo, vigente al  1° luglio 2022 –al 30 giugno 202, .   è ora al vaglio delle  assemblee dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

    I sindacati di categoria si sono detti "particolarmente soddisfatti per la conclusione di questo intesa di rinnovo, soprattutto in riferimento alla delicata situazione del settore che sta attraversando una forte trasformazione, anche a causa di una pesante concorrenza negli appalti con l’ingresso di imprese provenienti da altri settori non qualificati. 

    Attraverso positive relazioni industriali si è consentito di rinnovare questo contratto nazionale essenziale, garantendo le peculiarità del settore delle coibentazioni termoacustiche industriali, restando nell’alveo del CCNL Industria Chimica”. 

    Vediamo di seguito alcuni dettagli sul rinnovo , in attesa della pubblicazione del  testo ufficiale aggiornato.

    CCNL Coibenti  2023 – Parte economica

    Si prevede l'aumento dei minimi contrattuali a regime di 140,00 euro lordi, al livello E, erogati in tre tranches:

    – 50 euro da giugno 2023

    – 45 euro da gennaio 2024

    – 45 euro da gennaio 2025

    Aumento anche per l' indennità di trasferta giornaliera, rideterminata in euro 46,48 in Italia e euro 77,47 all’estero.

    UNA TANTUM

    l'Una Tantum  copertura del periodo di vacanza da luglio 2022 a maggio 2023,  è pari a 600  euro complessivi, erogati in tre rate:

    – 300 euro a giugno 2023

    – 150 euro a settembre 2023

    – 150 euro a novembre 2023

    WELFARE 

    Il rinnovo del CCNL coibenti 2023 prevede l'adeguamento da gennaio 2024 del contributo aziendale al Fonchim da 0,20 a 0,25% per l’assicurazione contro la premorienza e l’invalidità permanente.

    CCNL Coibenti 2023  – Parte normativa

    Aggiornamento della disciplina dei contratti a termine con una nuova modulazione delle quote e la definizione delle attività stagionali riferibili al settore.

    CCNL Coibenti accordo e tabelle  2020-2022

    L'accordo  di rinnovo 2020-2022 prevedeva un incremento salariale medio (Liv. E) di 70 euro nel periodo 1/1/2020-30/06/2022.  Il testo integrale è allegato in fondo all'articolo.

    Per quanto riguarda l'aumento salariale medio  previsto dall'intesa, di 70 euro era  diviso in 3 tranche: dal 1/1/2020 di 30 euro; dal 1/1/2021 20 euro; 1/1/2022 20 euro. Previsto, inoltre, un importo  una tantum di 180 euro per la vacanza contrattuale.

    Per quanto riguarda il Welfare contrattuale è previsto un incremento contributivo per il fondo sanitario di settore Faschim di 1, 5 € a carico delle imprese a partire dal 1° gennaio 2020 e 1 euro a carico dei lavoratori iscritti.

    Nelle tabelle che seguono gli aumenti e i minimi retributivi che ne risultano : 

          

    Parametro Livelli Minimo al 31/12/2019 Aumento dal 1/1/2020 Aumento dal 1/1/2021 Aumento dal 1/1/2022 Incremento totale in euro
    160 A 2211,68 42,3 28,2 28,2 98,7
    140 C 1941,51 36,3 24,2 24,2 84,7
    131 D 1814,72 33,6 22,4 22,4 78,4
    119 E 1645,14 30 20 20 70
    113 F 1560,31 28,2 18,8 18,8 65,8
    108 G 1496,5 26,7 17,8 17,8 63,3
    100 I 1383,46 24,3 16,2 16,2 56,7

     

     

    Livelli

    Minimo retributivo

        dal  /1/2020

    Minimo retributivo 

    dal 1/1/2021

    Minimo retributivo 

    dal 1/1/2022

    A 2253,98 2282,18 2310,38
    C 1977,81 2002,01 2026,21
    D 1848,32 1870,72 1893,12
    E 1675,14 1695,14 1715,14
    F 1588,51 1607,31 1626,11
    G 1523,2 1541 1558,8
    I 1407,76 1423,96 1440,16
    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Alluvione Emilia: elenco dei Comuni aggiornato, sintesi delle misure

    Per la situazione di  emergenza creatasi  con il ciclone mediterraneo che ha provocato frane e alluvioni in Emilia Romagna dal 1 maggio scorso, il Consiglio dei Ministri ha messo a punto il 23 maggio  una bozza di decreto con le prime misure  di emergenza per il sostegno a famiglie e imprese.  

    Successivamente è  stata ampliata la zona di applicazione dello stato di emergenza anche a comuni delle Marche e della Toscana.  

    Vedi il Comunicato stampa  emanato nella serata del 23 maggio in Decreto Alluvione tutti gli aiuti del Governo  con il dettaglio delle misure

    Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 giugno 2023 (Qui il testo) e fornisce anche gli elenchi dei Comuni interessati dallo stato di emergenza, suddivisi per Regione.

    Alluvione: comunicato CDM del 25 maggio con le nuove zone interessate 

    Il Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 , su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:

    • la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. 
    • la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e di Londa della città metropolitana di Firenze.  

    Per i primi interventi di soccorso alla popolazione, per ciascuna regione  sono stati stanziati 4.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

    L'ambito  territoriale di cui all’allegato del decreto-legge approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 viene conseguentemente integrato coi territori sopracitati. Vedi tabella all'ultimo paragrafo

    Alluvione Emilia: stop bollette, versamenti e adempimenti tributari 

    Tra le misure previste nel decreto legge e dai provvedimenti di Protezione civile sono previsti 

    •  bonus  di 500 euro per ogni periodo di inattività di 15giorni,  fino a un massimo di 3mila euro 
    •  dimezzamento degli oneri  contributivi dei dipendenti 
    •  nuovo strumento di  sostegno salariale per i lavoratori   di tutti i settori compresa l'agricoltura con semplificazione degli adempimenti, esonero da accordi sindacali e contributo addizionale 
    • per gli  impianti sportivi,  un fondo ad hoc  di 5 milioni per il ripristino delle strutture danneggiate, gestito da Sport e Salute 
    • contributo alle famiglie sfollate: nelle parole del Ministro Musumeci saranno erogati «per l’autonoma sistemazione 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per le famiglie con due persone, 700 per quelle con tre, 800 per quelle con quattro, fino a un massimo di 900 euro mensili». 
    • 1,6 milioni stanziati per la viabilità dal MIT 

    Alluvione Emilia: sospensione udienze e termini contrattuali

    Il ministro della Giustizia Nordio   ha  annunciato la sospensione delle udienze civili e penali e la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali, delle cambiali e di tutti gli atti aventi forza esecutiva. "Si tratta di aprire una parentesi necessitata da questa emergenza e di chiuderla nel più breve tempo possibile, quando sarà finita", ha detto Nordio.

    Alluvione Emilia: elenco Comuni in stato di emergenza aggiornato

    I Comuni interessati dallo stato di emergenza secondo la bozza  del decreto legge  integrata con le  decisioni del CDM  25 maggio sono 

    REGIONE EMILIA ROMAGNA

    PROVINCIA

    COMUNE

    CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

    FE

    ARGENTA

    Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola

    BO

    BOLOGNA

    Limitatamente alla frazione di Paleotto

    BO

    BORGO TOSSIGNANO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    BUDRIO Vedrana

    Limitatamente alle frazioni di Prunaro, e Vigorso

    BO

    CASALFIUMANESE

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    CASTEL DEL RIO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

    Limitatamente alla località di capoluogo ovest

    BO

    CASTEL MAGGIORE

    Limitatamente alle frazioni di Castello

    BO

    CASTEL SAN PIETRO TERME

    Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro

    BO

    CASTENASO

    Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile

    BO

    DOZZA

    Limitatamente al capoluogo

    BO

    FONTANELICE

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    IMOLA

    Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant?Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese

    BO

    LOIANO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    MEDICINA

    Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova

    BO

    MOLINELLA

    Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine

    BO

    MONGHIDORO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    MONTE SAN PIETRO

    Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola

    BO

    MONTERENZIO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    MONZUNO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    MORDANO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    OZZANO DELL'EMILIA

    Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale

    BO

    PIANORO

    Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano

    BO

    SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

    Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle

    BO

    SAN LAZZARO DI SAVENA

    Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna

    BO

    SASSO MARCONI

    Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano

    BO

    VALSAMOGGIA

    Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle

    FC

    BAGNO DI ROMAGNA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    BERTINORO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    BORGHI

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    CESENA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    CESENATICO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    CIVITELLA DI ROMAGNA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    DOVADOLA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    FORLI'

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    FORLIMPOPOLI

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    GALEATA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    GAMBETTOLA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    GATTEO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    LONGIANO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    MELDOLA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    MERCATO SARACENO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    MODIGLIANA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    MONTIANO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    PORTICO E SAN BENEDETTO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    PREDAPPIO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    PREMILCUORE

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    ROCCA SAN CASCIANO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    RONCOFREDDO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SAN MAURO PASCOLI

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SANTA SOFIA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SARSINA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SAVIGNANO SUL RUBICONE

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SOGLIANO AL RUBICONE

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    TREDOZIO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    VERGHERETO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    ALFONSINE

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    BAGNACAVALLO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    BAGNARA DI ROMAGNA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    BRISIGHELLA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    CASOLA VALSENIO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    CASTEL BOLOGNESE

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    CERVIA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    CONSELICE

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    COTIGNOLA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    FAENZA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    FUSIGNANO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    LUGO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    MASSA LOMBARDA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    RAVENNA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    RIOLO TERME

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    RUSSI

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    SANT'AGATA SUL SANTERNO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    SOLAROLO

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    MONTESCUDO

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    CASTELDELCI

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    SANT'AGATA FELTRIA

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    NOVAFELTRIA

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    SAN LEO

    Tutto il territorio Comunale

    REGIONE MARCHE:
    provincia di Pesaro e Urbino
    Fano,
    Gabicce Mare,
    Monte Grimano Terme,
    Montelabbate,
    Pesaro,
    Sassocorvaro
    Urbino
    Tutto il territorio Comunale
    REGIONE TOSCANA
    città metropolitana di Firenze
    Firenzuola,
    Marradi,
    Palazzuolo sul Serio
    Londa
    Tutto il territorio Comunale