• Rubrica del lavoro

    Decreto immigrazione convertito in legge: cosa prevede

    Decreto flussi triennale, priorità al lavoro agricolo, formazione per i lavoratori nei paesi di origine   per un  ingresso facilitato in italia, pene triplicate per gli scafisti, permesso di soggiorno triennale invece che biennale. 

     Sono alcune nelle misure  del decreto legge in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, detto Decreto immigrazione o decreto Cutro per la sede del consiglio dei ministri che lo ha approvato  con la duplice intenzione di:

    1. contrastare i  flussi migratori illegali e all’azione delle reti criminali  con un inasprimento delle pene   
    2. rafforzare  le entrate di lavoratori regolari in particolare di migranti  già qualificati  con semplificazione delle procedure ed eliminazione della possibilità di protezione internazionale straordinaria

    Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 marzo  qui il testo Decreto legge 20-2023

    Il 5 maggio è stata pubblicata  la legge di conversione Qui il testo

    Vediamo nei paragrafi seguenti i principali contenuti.

    Decreto legge immigrazione: i contenuti principali

    Il comunicato stampa governativo evidenziava le seguenti novità:

    • Inasprimento delle pene per reati connessi all’immigrazione clandestina

    viene introdotto un nuovo reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”, che prevede gravi pene:

        da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone;

        da 15 a 24 anni per morte di una persona;

        da 20 a 30 anni per la morte di più persone.

    • Espulsioni e ricorsi

    Si elimina la necessità di convalida del giudice di pace per l'esecuzione dei decreti di espulsione disposti a seguito di condanna.

    • Nuove modalità di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri

    Si prevede di definire con un unico decreto flussi con valenza triennale la quota di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato previa pubblicazione  di un  documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione  e  con possibilità di adottare ulteriori decreti in corso d'anno

    Si rafforza la preferenza  nell'assegnazione delle quote agli Stati che promuovono  per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi  dell'immigrazione irregolare per l’incolumità personale.

    • Modifiche alle norme sui permessi di soggiorno per lavoro subordinato di cittadini stranieri

     semplificazione e accelerazione delle procedure di avvio  del rapporto di lavoro  e di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale.

    • Programmi di formazione

    Sono previsti inoltre ingressi  ulteriori, oltre alle quote,  per stranieri che abbiano frequentato  corsi di formazione riconosciuti dall’Italia, di cui si occuperà il Ministero del lavoro.

    • Durata del permesso di soggiorno rinnovato

    I rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di tre anni, anziché due come oggi.

    • Priorità alle aziende/lavoratori agricoli

    Si stabilisce che i datori di lavoro che hanno fatto domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e non sono risultati assegnatari abbiano la priorità rispetto ai nuovi richiedenti.

    • Contrasto alle agromafie

    Al fine di proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, i funzionari  dell’Ispettorato centrale  per i prodotti  agroalimentari, avranno la  qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, mentre il restante personale diventa  agente di polizia giudiziaria.

    • Centri per migranti

    Si introducono l commissariamento della gestione dei centri governativi per l'accoglienza o il trattenimento degli stranieri, e possibilità di ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) in deroga al codice dei contratti pubblici fino al 31 dicembre 2025. È fatto, comunque, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

    • Protezione speciale

    ridefinizione della protezione speciale in senso restrittivo .Con norma transitoria si prevede che la nuova disciplina operi dall’entrata in vigore del decreto-legge.

    Le novità della conversione in legge 

    Il passaggio in Senato  ha  inasprito la stretta sulla protezione speciale stabilendo che 

    • i permessi di soggiorno per protezione speciale, cure mediche e calamità non potranno essere convertiti in permessi di lavoro.
    •  Si ampliano  le ipotesi di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale nei centri di permanenza e rimpatrio (CPR), qualora ciò sia necessario per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione
    • chi presenta  domanda di protezione internazionale  resta  escluso dai servizi del Sistema di accoglienza e integrazione (c.d. SAI), gestito dai Comuni, che garantiscono  l’insegnamento della lingua italiana, la formazione  l’orientamento legale, la tutela psico-socio-sanitaria.
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    Fringe benefits 2022: regolarizzazioni d’ufficio

    Con il messaggio 4616  del 22 dicembre 2022 INPS  ha fornito le istruzioni per la gestione dei fringe benefits a 3000 euro e del bonus benzina introdotti dai decreti Aiuti ter  e Quater  solo per il 2022  per i lavoratori dipendenti.

    L'istituto ricorda che 

    •  l’elevazione della soglia di esenzione fino a 3.000 euro del valore  dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente include anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori  “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
    •  l’innalzamento della soglia di esenzione rileva anche ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale
    • le stesse disposizioni valgono anche  se il lavoratore ha scelto la sostituzione dei premi di risultato, con il bonus carburante e/o con i fringe benefit. 

    Conguaglio contributivo  in capo ai datori di lavoro

    Il messaggio  4616 sottolinea che in sede di  versamento 

    1. se il  valore dei fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai limiti previsti per il  2022, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
    2. Per la determinazione dei limiti  ai fini fiscali si deve tenere conto anche dei  beni o servizi ceduti  nel 2022 da eventuali precedenti datori di lavoro.
    3. mentre ai fini previdenziali vanno versati solo i contributi relativi  ai fringe benefits erogati
    4. Nel caso il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti (3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante), il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

    L'istituto  precisa quindi che per il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro  possono procedere  con tre modalità:

    1.  direttamente nelle denunce di competenza dicembre 2022;
    2. con una soluzione una tantum da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza gennaio 2023 e febbraio 2023;
    3. secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit. Tale modalità va utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili.

    Flussi regolarizzativi per variazione massiva d'ufficio 

    Con il messaggio 1448 del 18 aprile 2023 INPS ha comunicato  ad integrazione del messaggio precedente che per i lavoratori che hanno optato  per la valorizzazione degli elementi nelle denuncie di gennaio e febbraio 2023 , i dati esposti con il codice causale “FRBI” sono utili alla creazione delle “Regolarizzazioni DMVIG” e all’individuazione dell’imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero.

    A seguito della ricostruzione della denuncia mensile contenente i dati esposti, l’Istituto sta procedendo alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni competenza indicata nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’imponibile dei lavoratori interessati, soltanto se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore non abbia già utilizzato le variabili “FRIBEN” e “FRBDIM”. 

    Al termine dell’elaborazione della regolarizzazione d’ufficio,  sarà fornito riscontro nel  Cassetto previdenziale del contribuente.

    Il credito derivante dai flussi regolarizzativi generati dalla procedura potrà essere fruito con le modalità fornite dall’Istituto con il messaggio n. 5159 del 22 dicembre 2017.

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    Certificazioni Uniche giornalisti 2023 e dichiarazioni: istruzioni

    Sono consultabili e scaricabili dal sito web dell’INPGI (in area riservata ) le certificazioni uniche (CU 2023) riferite alle prestazioni erogate dall’Istituto nel corso del 2022 ai giornalisti autonomi scritti presso la  Gestione previdenziale INPGI 2 

    Per quanto riguarda invece i giornalisti con rapporto di lavoro dipendente  si deve fare riferimento ai servizi messi a disposizione dall' INPS che  a decorrere dal 1° luglio 2022  ha assorbito la gestione previdenziale sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti     per effetto della legge 234/2021 

    CU Giornalisti dipendenti 

     i giornalisti che abbiano ricevuto nel primo semestre del 2022 prestazioni a carico della  Gestione sostitutiva  INPGI  e che, successivamente al 1° luglio 2022, abbiano percepito prestazioni a carico del subentrato Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti INPS, potranno reperire i relativi documenti – riferiti all’intero anno 2022  – accedendo ai servizi messi a disposizione dell’INPS 

    ATTENZIONE Per i giornalisti che abbiano percepito solo prestazioni dalla Gestione sostitutiva INPGI nel primo semestre 2022, senza aver percepito altre prestazioni  dal 1° luglio in poi, la CU sarà inviata a cura dell’INPGI presso gli indirizzi di posta elettronica o fisica conosciuti. In questo caso la CU potrà anche  essere richiesta dagli interessati tramite la  Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] allegando una copia del documento di identità del richiedente. 

    La documentazione è reperibile accedendo nell’apposita sezione “Area Riservata” con le credenziali di autenticazione del sistema SPID.

    Le istruzioni complete sono state fornite dall'INPS nella circolare 29 del 15 marzo 2023.

    Dichiarazioni redditi giornalisti: convenzioni INPGI

    INPGI informa  inoltre che  come ogni anno sono attive delle convenzioni con i seguenti CAF per l’assistenza agli iscritti ai fini della dichiarazione dei redditi 2022:

    1. Acli Milano Servizi Fiscali Srl (la cui l’attività viene svolta esclusivamente nel territorio di Milano – Monza/Brianza e relative province):  dichiarazione singola: euro 50,00 IVA inclusa (di cui 50% a carico Inpgi);dichiarazione congiunta con coniuge non a carico euro 100,00 IVA inclusa (di cui 50% a carico Inpgi).
    2. CAAF 50&Più SRL (operante su tutto il territorio nazionale):  dichiarazione singola: Nord-Est, Nord-Ovest, Toscana, Umbria e Marche euro 49,50 IVA inclusa (di cui il 50% a carico Inpgi) – altre regioni euro 40,00 IVA inclusa (di cui il 50% a carico Inpgi);  dichiarazione congiunta con coniuge non a carico euro 74,50 IVA inclusa (di cui il 50% a carico Inpgi).
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    Contributi INPS donatori sangue novità per ex INPDAP

    Con la circolare 39 del 4 aprile 2023 INPS fornisce indicazioni aggiornate sul diritto alla contribuzione figurativa per il giorno di assenza per i donatori di sangue con rapporto di lavoro dipendente presso enti pubblici trasformati in società private per effetto di norme di legge.

    L’Istituto ricorda che con la circolare n. 212 del 2 dicembre 2016,  aveva riepilogato il quadro normativo di riferimento individuando le modalità di accredito della contribuzione figurativa per i periodi di percezione delle prestazioni a sostegno al reddito da parte di lavoratori dipendenti da aziende private/enti morali iscritti alla Gestione pubblica, per i seguenti eventi tutelati: 

    • malattia,
    •  maternità,
    •  congedi parentali, riposi e permessi di cui al D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
    •  integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS), integrazione salariale in deroga,
    •  mobilità, mobilità in deroga e disoccupazione, ASpI, mini-ASpI, mini ASpI 2012, NASpI, disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli.

    Con il nuovo documento si integrano le disposizioni  con specifico riferimento all’evento di donazione di sangue.

    In particolare vengono rimodulate le indicazioni fornite al riguardo dall’ex Inpdap con la nota operativa della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa n. 18 del 20 luglio 2011

    Si specifica che data la sentenza della Corte Costituzionale,  n. 52/1992,  che considera la donazione di sangue come una malattia per lo stato di debilitazione che  comporta, anche il suddetto personale   ha diritto alla contribuzione figurativa per il giorno di assenza per donazione di sangue.

    Di conseguenza nell’ambito delle dichiarazioni retributive e contributive della Gestione pubblica (DMA, UniEmens-ListaPosPA) da trasmettere ai fini previdenziali, dovranno essere utilizzati appositi codici identificativi delle assenze. 

    La circolare riepiloga in dettaglio e integra  le istruzioni operative.

    Specifica anche il caso dei periodi pregressi,   per i quali è possibile procedere al recupero della contribuzione versata per i periodi in cui i lavoratori hanno usufruito dei permessi relativi alla donazione di sangue e per i quali non era stato possibile evidenziarne la specifica copertura figurativa

    Il recupero della contribuzione sarà possibile, nel rispetto del termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione

     

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    Contributo COVIP 2023 dovuto dai Fondi pensione

    E' stata pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale n.   n. 58 del 9-3-2023   la delibera   COVIP con la determinazione del contributo delle forme pensionistiche complementari per l'anno 2023

    La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)  riconferma l'aliquota dello 0,5 per  mille sugli importi raccolti a qualsiasi titolo  nel 2022 dalle forme  pensionistiche complementari attive al 31.12.2022  ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

    Il decreto specifica che vanno esclusi 

    1. i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
    2.  i  contributi  non finalizzati  alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche  ma relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per invalidità o premorienza.

    In quest'ultimo caso la base di calcolo deve tenere conto dovrà tenere  anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno  

    La scadenza del versamento resta confermata al   31  maggio 2023
    Si ricorda che nel caso di cancellazione dall'albo  della  forma  pensionistica  complementare prima della scadenza   il  versamento del contributo va effettuato prima della cancellazione.

    Il pagamento del contributo dovrà essere  eseguito  tramite  la  piattaforma PagoPA, compilando le  pagine  appositamente  dedicate   nell'area riservata presente sul  sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate. 

     Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i  relativi  dati 

     Il mancato pagamento della contribuzione da parte  dei  soggetti  secondo  le  modalità'  previste  comporta  l'avvio  della  procedura   di   riscossione  coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi  e spese di esecuzione. 

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    Stop servizi INAIL aziende sabato 11 e domenica 12 marzo 2023

    INAIL comunica con  un avviso sul portale istituzionale www.inail.it   che i servizi telematici online dedicati alle aziende subiranno uno stop nelle giornate di 

    • sabato  11 marzo
    • domenica 12 marzo 2023

    dalle ore 17.00 alle ore 22.00 per attività di manutenzione tecnica programmata.

    Ricordiamo  che tutte le funzioni sono accessibili tramite SPID , CIE , CNS o credenziali INAIL (solo per le categorie che non hanno la possibilità dello SPID, ovvero:

    1. Minori di 18 anni
    2. Persone soggette a tutela, curatela e amministrazione di sostegno
    3. Cittadini di Paesi UE ed extracomunitari che non hanno un documento di identità rilasciato in Italia)

     Riepiloghiamo di seguito i principali servizi online del portale INAIL dedicati ai datori di lavoro  e ai loro consulenti:

    1. Gestione azienda: Consente di comunicare l’avvio, la variazione o la cessazione di un’attività
    2. Premio assicurativo: Permette di calcolare i premi e di inviare la denuncia di retribuzioni
    3. Denunce e comunicazioni sul lavoro: per denunciare infortuni e malattie professionali
    4. Sorveglianza sanitaria eccezionale: Consente di inoltrare la richiesta di una visita medica per i lavoratori "fragili". Servizio attivo per l'emergenza da Covid-19
    5. Incentivi per la sicurezza: Contiene bandi per incentivare la sicurezza aziendale
    6. Polizze: Consente di accedere a diversi servizi per le categorie di assicurati per i quali sono previsti premi speciali
    7. Ricorsi e Istanze Consente di presentare online ricorsi e istanze
    8. Verifica apparecchi e impianti: Per garantire la sicurezza di macchine, apparecchi, utensili ed impianti utilizzati nei luoghi di lavoro
    9. Ricerca certificati medici  Consente il reperimento di un certificato medico di infortunio o di malattia professionale.
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    Lavoratori marittimi: comunicazioni malattia solo telematiche

    Con la circolare N. 145  del 28.9.2021 INPS aveva comunicato l'arrivo di  un  nuovo sistema di trasmissione dei dati  necessari per richiedere le prestazioni di malattia dei lavoratori marittimi. Il nuovo servizio online, denominato “Comunicazione integrativa malattia marittimi”, è  attivo dal 4 ottobre 2021.

    Con Messaggio n. 897 del 2 marzo 2023 l'INPS  torna sull'argomento per sottolineare che la certificazione di malattia dei lavoratori marittimi  va  trasmessa esclusivamente per via telematica da parte del medico curante.

    Si ricorda che  dal 2013 l'INPS gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore.

    Con il Messaggio n. 610/2020 l'Istituto aveva comunicato l'avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN. 

    Ora viene precisato che  le stesse indicazioni sono applicabili anche alla certificazione telematica per i lavoratori marittimi da parte di tutti i soggetti abilitati alla relativa trasmissione e rinvia alle istruzioni di cui al Messaggio n. 610/2020 e alla Circolare n. 145/2021, relativa alle istruzioni operative sul servizio "Comunicazione integrativa malattia marittimi".

    Istruzioni Comunicazione Integrativa di malattia marittimi 

    La circolare  descrive in dettaglio  il processo di integrazione delle prestazioni previdenziali di malattia, maternità, disabilità e donazione di sangue/midollo osseo per i lavoratori ex IPSEMA , iniziato a partire dal 2013, negli  flussi di lavorazione ordinari INPS (illustrati nella circolare congiunta INPS-INAIL N. 179 del 23.12.2013.

    La circolare ricorda che  per la certificazione sanitaria,, erano in uso specifici modelli cartacei denominati “Mal 1” (per eventi insorti durante l’imbarco e comportanti lo sbarco), “Mal 2” (per eventi insorti dopo lo sbarco) e “Mal 3” (per continuazione ed avvenuta guarigione con chiusura degli eventi di malattia); che venivano utilizzati per la certificazione redatta dagli ambulatori USMAF-SASN o dai medici fiduciari incaricati dal Ministero della Salute, durante i periodi di avvicendamento in porti esteri   e in assenza di ambulatori USMAF-SASN in Italia.

     Con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020 è stato reso noto l’avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati medici per le prestazioni di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN e dai medici fiduciari; coerentemente, è stata avviata una prima fase di parziale semplificazione e automazione dei processi di gestione. 

    La certificazione cartacea  è ancora in uso in pochi casi in Italia  e, per l’estero.

     I certificati di malattia (CDM) telematici dei SASN sono in tutto analoghi a quelli rilasciati alla generalità dei lavoratori; tuttavia, nel caso dei marittimi, essi non costituiscono documentazione sufficiente alla liquidazione delle prestazioni di malattia ex Ipsema,  e ad oggi vengono integrati  con l’esibizione alla Struttura territoriale  del libretto di navigazione.

    Il nuovo servizio "Comunicazione integrativa malattia marittimi"

    Ora dunque per  acquisire in via telematica in tempo reale le suddette informazioni, è stato sviluppato uno specifico servizio web, denominato “Comunicazione integrativa malattia marittimi”;  disponibile sul sito  www.inps.it.

    La comunicazione andrà presentata  all'INPS attraverso :

    il servizio dedicato accessibile mediante SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

    •  tramite gli istituti di Patronato e gli intermediari autorizzati dell'Istituto, o
    • con delega dell'identita digitale ( circolare n. 127 del 12 agosto 2021 )  per  coloro che sono impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’Istituto.

     Per la trasmissione della comunicazione integrativa, prevista per la comunicazione dell’“inizio” di eventi di indennità per

    • inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, 
    • indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare,
    •  indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro o in disponibilità retribuita,
    •  temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune – legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (c.d. Legge Focaccia) –

    sono necessarie le seguenti informazioni: 

    • codice fiscale del datore di lavoro;
    •  nel caso di personale navigante (dipendente da datore di lavoro Armatore o del settore Pesca), il natante sul quale ha prestato attività lavorativa; 
    • la qualifica di inquadramento; l'eventuale IBAN e, in caso di IBAN estero al di fuori dell’area SEPA, il codice SWIFT/BIC. 

    Per la “continuazione” del medesimo evento, eventuali certificazioni telematiche  verranno automaticamente acquisite alla lavorazione  mentre in  presenza di certificazione rilasciata in modalità cartacea,  resta l'onere di trasmissione  telematica alla Struttura Inps territorialmente competente entro due giorni dal rilascio.

    Per il  lavoratore navigante è  necessaria l’allegazione telematica della documentazione attestante la data dello sbarco .

    Infine , per il pagamento dell’indennità mediante accredito su IBAN estero (extra Italia), è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria (se non già prodotto  per  precedenti richieste di pagamento).