• Rubrica del lavoro

    Fringe benefit e bonus: il conguaglio INPS in agricoltura

    Con il messaggio 1563 del 28 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni operative per il conguaglio e il recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit e/o di bonus carburante e erogata da parte dei datori di lavoro agricolo  con contribuzione unificata.

    In particolare l'istituto precisa due casi e illustra le procedure da seguire 

    Contribuzione per retribuzione imponibile omessa 

    I datori di lavoro devono inviare un flusso di variazione in aumento  del mese di competenza con l’importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante corrisposto nel periodo d'imposta 2022.  Se  il totale è  superiore a 

    • 3.000 euro i fringe benefit) e/o 
    • superiore a 200 euro  bonus carburante

     l'incremento va  denunciato all’interno del flusso PosAgri, con Tipo Retribuzione “W”,

    quindi i datori  effettueranno il recupero dal lavoratore.

    Contribuzione versata  in eccedenza 

     Per il recupero della quota di fringe benefit e/o di bonus carburante precedentemente assoggettata a a contribuzione 2022 (inferiori alle soglie previste)    il datore di lavoro deve presentare  alle Strutture territoriali competenti, di un’istanza di rettifica con il modello 07FB tramite l’apposita funzionalità   nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole entro e non oltre il prossimo 31 maggio. Va evidenziato l’importo della retribuzione da non considerare imponibile per ogni codice fiscale dei lavoratori interessati. I datori di lavoro dovranno conseguentemente restituire ai lavoratori la quota di contribuzione recuperata di.

    L’eventuale credito residuo potrà essere oggetto di compensazione.

    In caso di datore di lavoro cessato, l'importo può essere richiesto a rimborso.

  • Rubrica del lavoro

    Esonero contributi post maternità nel lavoro domestico

    Nella circolare 102 2022  e il messaggio 4042 del 9 novembre 2022 Inps  aveva emanato le istruzioni per l'utilizzo dell'esonero contributivo previsto dall'ultima legge di bilancio 234 2021 – per le dipendenti che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità.

     L'agevolazione è sperimentale, valida solo per il 2022 e intende  favorire il lavoro femminile: riguarda quindi  anche il settore del lavoro domestico .

    Consiste nello sgravio del 50%   a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità, per 12 mesi , dal versamento dei contributi previdenziali.

    Si ricorda che  lo sgravio si  applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre.

    Con il messaggio  1552 del 28 aprile  2023 l'istituto interviene nuovamente con indicazioni specifiche appunto per le lavoratrici con mansioni di collaboratrice domestica, assistente familiare,  baby sitter ecc. e fornisce le tabelle contributive cui fare riferimento.

    Vediamo le principali istruzioni operative.

    Esonero contributivo post maternità: domande per  lavoratrici domestiche

    Come precisato con il messaggio n. 4042/2022, l’agevolazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso sia avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. La data del rientro puoò essere anche stata posticipata per ferie o malattia purché  senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio e a condizione che il rientro  sia avvenuto  entro il 31 dicembre 2022.

    I datori di lavoro domestico per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno inoltrare apposita domanda all’INPS, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)“ > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo 

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, 
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o 
    • CIE (Carta di Identità Elettronica).

    e selezionando  la voce “LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici”,

     Ultimata la procedura è possibile scaricare la ricevuta in formato PDF e visualizzare le informazioni  sullo stato di lavorazione. 

    In caso di accoglimento  si potranno generare dal Portale dei pagamenti gli Avvisi PagoPA ricalcolati.

    Per i trimestri per i quali   sia già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota da rimborsare alla lavoratrice

     il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica, come indicato nella circolare n. 170/2011,  con le  modalità previste in caso di contribuzione eccedente.

    Tabelle contributi con esonero del 50%   2022 – 2023

    Le tabelle con l’indicazione dell’importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri valevoli per l’anno 2023 sono state pubblicate al paragrafo 4 della circolare n. 13/2023

  • Rubrica del lavoro

    Fringe benefits 2022: regolarizzazioni d’ufficio

    Con il messaggio 4616  del 22 dicembre 2022 INPS  ha fornito le istruzioni per la gestione dei fringe benefits a 3000 euro e del bonus benzina introdotti dai decreti Aiuti ter  e Quater  solo per il 2022  per i lavoratori dipendenti.

    L'istituto ricorda che 

    •  l’elevazione della soglia di esenzione fino a 3.000 euro del valore  dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente include anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori  “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
    •  l’innalzamento della soglia di esenzione rileva anche ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale
    • le stesse disposizioni valgono anche  se il lavoratore ha scelto la sostituzione dei premi di risultato, con il bonus carburante e/o con i fringe benefit. 

    Conguaglio contributivo  in capo ai datori di lavoro

    Il messaggio  4616 sottolinea che in sede di  versamento 

    1. se il  valore dei fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai limiti previsti per il  2022, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
    2. Per la determinazione dei limiti  ai fini fiscali si deve tenere conto anche dei  beni o servizi ceduti  nel 2022 da eventuali precedenti datori di lavoro.
    3. mentre ai fini previdenziali vanno versati solo i contributi relativi  ai fringe benefits erogati
    4. Nel caso il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti (3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante), il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

    L'istituto  precisa quindi che per il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro  possono procedere  con tre modalità:

    1.  direttamente nelle denunce di competenza dicembre 2022;
    2. con una soluzione una tantum da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza gennaio 2023 e febbraio 2023;
    3. secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit. Tale modalità va utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili.

    Flussi regolarizzativi per variazione massiva d'ufficio 

    Con il messaggio 1448 del 18 aprile 2023 INPS ha comunicato  ad integrazione del messaggio precedente che per i lavoratori che hanno optato  per la valorizzazione degli elementi nelle denuncie di gennaio e febbraio 2023 , i dati esposti con il codice causale “FRBI” sono utili alla creazione delle “Regolarizzazioni DMVIG” e all’individuazione dell’imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero.

    A seguito della ricostruzione della denuncia mensile contenente i dati esposti, l’Istituto sta procedendo alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni competenza indicata nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’imponibile dei lavoratori interessati, soltanto se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore non abbia già utilizzato le variabili “FRIBEN” e “FRBDIM”. 

    Al termine dell’elaborazione della regolarizzazione d’ufficio,  sarà fornito riscontro nel  Cassetto previdenziale del contribuente.

    Il credito derivante dai flussi regolarizzativi generati dalla procedura potrà essere fruito con le modalità fornite dall’Istituto con il messaggio n. 5159 del 22 dicembre 2017.

  • Rubrica del lavoro

    Retribuzioni convenzionali estero 2023: istruzioni INAIL

    E' stata pubblicata il 30 marzo 2023 la circolare di istruzioni INAIL n. 13/ 2023 riguardante la tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali NON  siano in vigore accordi di sicurezza sociale . 

    Come noto il pagamento del  premio assicurativo  per questi lavoratori è calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate  dal Ministero .(Qui le tabelle aggiornate  2023)

    La circolare INAIL specifica che  le retribuzioni convenzionali valgono per i lavoratori operanti nei Paesi  extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale,  anche parziali.

    Retribuzioni convenzionali estero: paesi esclusi 

    Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:
    1. Stati membri dell’Unione Europea:
    Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi
    Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia,  Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

    2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:  Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera
    3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:

    Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec)  Capoverde, Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou), ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia,Montenegro, Kosovo) Principato di Monaco, San Marino,  Santa Sede,  Tunisia,  Turchia,  Uruguay,  Venezuela.

    ATTENZIONE al fatto che la normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori  cittadini comunitari  e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in  Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un  Paese extracomunitario.

  • Rubrica del lavoro

    Cassetto previdenziale INPS anche per il pubblico impiego

    Il cassetto previdenziale INPS apre al pubblico impiego. Con la circolare 34 del 31 marzo INPS comunica che sono disponibili nuove funzioni nel cassetto previdenziale  Ricordiamo che la piattaforma, chee che ha sostituito dal 1° marzo 2022 il  vecchio Cassetto Previdenziale  INPS (v. messaggio 16 febbraio 2022, n. 771). è raggiungibile dalla sezione “Servizi per le Aziende e Consulenti” sul sito istituzionale INPS, con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

    la piattaforma tramite la quale, i datori di lavoro e i loro intermediari, possono verificare le principali informazioni sulla posizione contributiva aziendale tramite un unico canale di accesso.

    Fino ad oggi l’accesso era disponibile per i soli datori di lavoro del settore privato con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali, con esclusione dei datori di lavoro di dipendenti pubblici, nonché ai soggetti delegati a operare per conto delle Amministrazioni o Enti pubblici.

    Ora grazie  al piano di rinnovamento che utilizza  le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stata predisposta  l’integrazione nel Cassetto previdenziale del contribuente di un’apposita sezione relativa ai servizi per le posizioni contributive dei datori di lavoro di dipendenti pubblici.

    A questo scopo una nuova modalità di abilitazione per i servizi facenti capo a “Denunce contributive e versamenti”.

    L'istituto segnala inoltre che l Cassetto previdenziale del contribuente è stato integrato con il “Sistema di Instant Feedback”, che consente di raccogliere il giudizio degli utenti sui servizi digitali dell’Istituto.

    Cassetto previdenziale del contribuente: nuova  abilitazione  dipendenti pubblici

    Dal 31 marzo 2023 è presente una  nuova modalità di abilitazione,  per i servizi indicati sul modello "RA012” facenti capo a “Denunce contributive e versamenti”,e più specificatamente per:

    • Visualizzazione versamenti Ente;
    • Visualizzazione note di debito Ente;
    • Visualizzazione piani di ammortamento Ente;
    • Compilazione manuale DMA – UNIEMENS ListaPosPa;
    • Visualizzazione DMA – UNIEMENS ListaPosPa. 

    La gestione delle abilitazioni prevede che i datori di lavoro (rappresentanti legali delle Amministrazioni ed Enti) e i dipendenti delegati siano dotati del profilo “Azienda/Operatore servizi azienda”.

    I datori di lavoro (rappresentanti legali delle Amministrazioni ed Enti) e i dipendenti delegati che alla data di pubblicazione della presente circolare risultino già abilitati ai servizi Gestione dipendenti pubblici citati non dovranno ripetere le operazioni di accreditamento.

    I datori di lavoro (persone fisiche o rappresentanti legali delle società) non ancora titolari di un profilo dovranno presentare alla Struttura INPS territorialmente competente, l’apposito modello “SC65” reperibile nel sito istituzionale.

  • Rubrica del lavoro

    Contributi colf 2023: versamento dal 1 al 10 aprile

    E' stata pubblicata il 2 febbraio scorso   la circolare INPS 13  2023  con cui l'Istituto  comunica  le fasce di retribuzione per il calcolo  dei contributi previdenziali 2023 dovuti per i lavoratori domestici, aggiornati con la percentuale di inflazione calcolata dall'ISTAT   2022  a + 8,1%.

    Gli importi dei contributi sono  riepilogati nelle tabelle  sottostanti. Vengono anche comunicate alcune novità per il 2023.

    La circolare ricorda che sono sempre in vigore:

    1. gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, 
    2. gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
    3. la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF .

    Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro,  pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

    ATTENZIONE la addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

    Novità sgravio contributivo post maternità 2022

    La legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto, in via sperimentale per il 2022, il riconoscimento dell’esonero  del 50% dei contributi previdenziali a carico delle dipendenti del settore privato, per 12 mesi  dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

    Si applica  per le lavoratrici madri rientrate nel posto di lavoro entro la data del 31 dicembre 2022

    (specifiche indicazioni sono state fornite  con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022 e con il messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022)

    Per accedere il datore di lavoro domestico potrà presentare domanda con il servizio telematico

    La circolare fornisce in proposito le tabelle contributive con il calcolo dello sgravio.

    Tabella contributi lavoro domestico a tempo indeterminato

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota CUAF (1)

    fino a € 8,92

    oltre € 8,92

    fino a € 10,86

    oltre € 10,86

    € 7,90

    € 8,92

    € 10,86

    1,58 (0,40) (2)

    1,78 (0,45) (2)

    2,17 (0,55) (2)

    1,59 (0,40) (2)

    1,79 (0,45) (2)

    2,18 (0,55) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

    € 5,75

    1,15 (0,29) (2)

    1,16 (0,29) (2)

    Tabella contributi lavoro domestico a tempo determinato  (con addizionale  1,4% L. 92-2012)

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

    fino a € 8,92

    oltre € 8,92

    fino a € 10,86

    oltre € 10,86

    € 7,90

    € 8,92

    € 10,86

    1,69 (0,40) (2)

    1,91 (0,45) (2)

    2,32 (0,55) (2)

    1,70 (0,40) (2)

    1,92 (0,45) (2)

    2,33 (0,55) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

    € 5,75

    1,23 (0,29) (2)

    1,24 (0,29) (2)

    Si ricorda che sul sito INPS è disponibile  un portale per l'invio di comunicazioni obbligatorie (iscrizioni, variazioni, calcolo dei contributi e contestazione del provvedimento per mancato pagamento dei contributi) e un simulatore  per il calcolo di contributi tredicesima , riservato ai lavoratori domestici, colf, badanti e datori di lavoro domestico, cui si accede con SPID.

    Scadenze versamento contributi Colf e badanti 2023

    Il versamento dei contributi  relativi al 2023 va effettuato dal datore di lavoro alle seguenti  scadenze

    • dal 1° al 10 aprile 2023  per il primo trimestre;
    • dal 1° al 10 luglio 2023  per il secondo trimestre;
    • dal 1° al 10 ottobre 2023 per il terzo trimestre;
    • dal 1° al 10 gennaio  2024 per il quarto trimestre.

    In caso di  festività la scadenza slitta al primo giorno feriale successivo.

    Si ricorda che dal 2020 INPS invia a tutti i datori di lavoro domestico gli Avvisi di pagamento da effettuare con  il sistema  pagoPA  per il pagamento dei contributi per i trimestri in scadenza che  può essere effettuato 

    • online, 
    •  negli ufficio postali 
    •  nei punti vendita SISAL  MOONEY.
  • Rubrica del lavoro

    Portali Lavoro: stop domani 1 aprile 2023

    Il ministero del lavoro  con un avviso sul sito istituzionale ha comunicato che:

    •   dalle ore 8.30 di sabato primo aprile 2023  e 
    • fino  a domenica 2 aprile

     saranno svolti interventi di manutenzione programmata sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (EX Cliclavoro)

    A causa delle attività, tutti i servizi digitali accessibili attraverso il portale non saranno momentaneamente disponibili.

    Gli interventi di manutenzione potranno protrarsi fino alle ore 12 di domenica 2 aprile 2023. 

    Il funzionamento del portale Servizi Lavoro riprenderà automaticamente al completamento delle operazioni.

    Si ricorda che per operare è necessario autenticarsi con SPID, CIE o EIDAS per gli stranieri.

    Indisponibilità accesso EIDAS al portale Servizi lavoro

    ATTENZIONE attualmente  è temporaneamente indisponibile  l’accesso ai servizi digitali del Ministero del Lavoro disponibili tramite login eIDAS per gli utenti stranieri dei paesi aderenti al nodo, subiranno una temporanea indisponibilità per problemi tecnici.

    Al fine di consentire gli adempimenti di legge l’accesso ai servizi sarà garantita tramite attivazione, in via del tutto temporanea, delle credenziali “utente estero” su richiesta degli interessati da richiedere tramite apertura di ticket sull’urponline all’indirizzo: https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it Categoria: Gestione Accessi, Sottocategoria: Accreditamento Utente Estero.

    Con successivo avviso sarà resa nota la data a partire dalla quale sarà riattivato l’accesso tramite il login eIDAS.