• Rubrica del lavoro

    Dirigenti Terziario: rinnovo CCNL con aumenti e una tantum 2023

    Lo scorso 12 aprile 2023 è stato rinnovato – da Confcommercio Imprese per l'Italia e Manageritalia – il contratto collettivo nazionale di lavoro per  gli oltre 27 mila dirigenti delle 9000 aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi aderenti a Confcommercio

    Dopo un periodo d’attesa condizionato dalle incertezze dovute a  crisi pandemica ed energetica   e dopo gli interventi sulla parte normativa e di welfare attuati con il rinnovo di giugno 2021, l'accordo 2023  interviene sulla parte economica per  fronteggiare l'impennata dell'inflazione dell'ultimo periodo .

    Previsti in particolare: 

    1. importo  “Una Tantum” di 2mila euro  nel 2023 a copertura del triennio di carenza contrattuale  2020/22 
    2.  aumento contrattuale di 450 euro lordi mensili entro luglio 2025, a partire da dicembre 2023; 
    3. disponibilità di 1.000 euro annui nella  Piattaforma welfare dirigenti terziario, spendibili in beni e servizi di welfare dal 2024.

    Accordo economico dirigenti terziario 2023 

    Come detto l'accordo  per il CCNL dirigenti terziario prevede diversi interventi:

    Una Tantum

     A copertura del triennio 2020/22,  l' importo Una Tantum complessivamente pari a 2.000,00 euro, a titolo di arretrati retributivi , assoggettato a contribuzione ordinaria e a tassazione separata, sarà erogato  in tre tranches:

    • 700 euro a maggio 2023
    • 700 euro a settembre 2023
    • 600 euro a novembre 2023 

    L'informativa di Manageritalia sottolinea che "Essendo la previsione del calcolo pro-quota riferita ai soli assunti nel corso del triennio suddetto, l'importo spetta a tutti i dirigenti in forza alla data di stipula dell'accordo, indipendentemente dalla data di attribuzione della qualifica.

    ESEMPI 

    1.  un quadro nominato dirigente nel corso del triennio 2020/22 ma in servizio in azienda per l'intero periodo, percepirà l'importo a titolo di una tantum integralmente;
    2.  un quadro assunto ex novo  il 1° gennaio 2021 e nominato dirigente successivamente, quindi in servizio in azienda 24 mesi nel triennio, percepirà l'importo a titolo di una tantum pro-quota.

    L'una tantum non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale.

    ATTENZIONE  Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente all'erogazione delle tranche, l'importo totale o residuo dell'una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.

    Aumenti retributivi 

    È previsto un adeguamento del minimo contrattuale, pari a regime a 450,00 euro complessivi nel corso del 2023 con le seguenti scadenze:

    150,00 mensili dal 1° dicembre 2023

    • 150,00 mensili dal 1° luglio 2024

    • 150,00 mensili dal 1° luglio 2025

    ATTENZIONE Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza,  dalle  somme concesse  dal 1 gennaio 2020 con accordi aziendali in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

    Per effetto degli aumenti retributivi sopra indicati  si avranno i seguenti nuovi minimi retributivi

    minimi retributivi  dirigenti terziario
     3.890,00 euro in vigore a settembre 2023

     4.040,00 euro 

    dal 1° dicembre 2023

     4.190,00 euro 

     dal 1° luglio 2024 e

    4.340,00 euro 

     dal 1° luglio 2025.

    Welfare aziendale . 

    I datori di lavoro destineranno  alla Piattaforma welfare dirigenti terziario 1.000,00 euro annui, spendibili in beni e servizi di welfare, con decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025.  

    Queste somme si aggiungono a eventuali sistemi di flexible benefits già presenti in azienda e con la possibilità di integrare il valore minimo stabilito dal CCNL con versamenti aggiuntivi alla piattaforma, tramite la sottoscrizione di un Regolamento aziendale.

  • Rubrica del lavoro

    Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

    Per la scelta dei lavoratori da licenziare in una procedura collettiva la norma di riferimento è la legge n. 223/1991 art. 5,  che prevede la definizione di precisi criteri  da definire e comunicare ai sindacati Nella recente sentenza della Corte di cassazione (sezione lavoro 22232/2023)  viene precisato, confermando un orientamento consolidato,  che la  limitazione  della platea dei lavoratori da porre in mobilità deve considerare  le esigenze tecnico-produttive aziendali fornendone la prova e dandone preventiva  indicazione ai sindacati

    In particolare si precisa che vanno  chiaramente indicate le motivazioni che portano ad escludere eventuali  trasferimenti tra unità produttive vicine  per  lavoratori  con professionalita equivalenti.

    Scelta dei lavoratori da licenziare nei licenziamenti collettivi 

     La Corte ribadisce il il principio di diritto secondo cui, di per sé, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume  rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di  equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e  dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il  suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e  interferenza sull'assetto organizzativo”.

    La legge non contempla infatti  tra i parametri  da considerare  “la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione  territoriale delle sedi, " in quanto è preponderante  "l'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che  il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” .

    Benchèé sia ferma la regola generale secondo cui  “l’individuazione dei lavoratori da licenziare” deve avvenire avuto riguardo  al “complesso aziendale” (cfr. Cass. n. 5373 del 2019) – la platea dei

    lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli  addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale  per esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che

    queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione  obbligatoria ai sindacati  ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata.

     La Cassazione conclude che  quindi se la ristrutturazione aziendale comprende  più unità produttive ma il datore di lavoro individua i lavoratori  licenziabili solo su una base geografica,   i giudici possono ravvisare  una violazione dei criteri di scelta con conseguente applicabilità  della tutela reintegratoria. 

    Nel caso di specie viene rigettato il ricorso dell'azienda in quanto la Corte territoriale aveva giustamente considerato una violazione sostanziale l’applicazione di criteri di scelta ad una platea di

    licenziabili illegittimamente delimitata rispetto all’intero complesso  con conseguente applicazione della tutela prevista dall’art. 18,  comma 4, l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012

    Criterio della professionalità del dipendente per i licenziamenti collettivi

    Una ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24882/2019,  ha dato ragione ad  una lavoratrice  che aveva impugnato la sentenza di Appello  in cui  pur dichiarando la illegittimità del licenziamento,  si  riconosceva la  sola tutela indennitaria prevista dall’art. 18.

     La Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento  della ricorrente  sulla base della disamina dei criteri di scelta specificamente  adottati dal datore di lavoro per una procedura licenziamento collettivo . 

    Nel caso specifico  si ammette che  la decisione di limitare la  scelta dei lavoratori di licenziare ad uno specifico settore o ad una  singola unità produttiva è. in linea teorica,  legittima , se sostenuta da  chiare  ragioni tecnico produttive, salva la verifica di fungibilità della  professionalità del lavoratore addetto all'ufficio soppresso con altre funzioni rimaste in azienda; inoltre   come statuito dai  giudici , le  mansioni della ricorrente, addetta in un ufficio estero  soppresso, erano  risultate non assimilabili a  quelle di  altre figure  professionali rimaste in azienda. 

     Secondo la sentenza , però , nella comparazione del personale  è giusto tenere conto anche della  esperienza professionale pregressa di ciascuno,  in quanto il riferimento solo alle  mansioni concretamente svolte non appare sufficiente se il datore di lavoro persegue l'obiettivo di trattenere dipendenti con un livello di professionalità omogeneo 

    La ricorrente vantava anche una esperienza commerciale che non è stata valutata e che avrebbe potuto invece essere utile in un altra posizione lavorativa, secondo gli ermellini.

    Viene respinto invece  il reclamo sul fatto che la lettera di avvio della procedura non citava i criteri di scelta operati dall'azienda , motivo anche   questo valido per dichiarare l'illegittimità del licenziamento  ma non ammissibile nel caso specifico , per  un vizio di forma nella presentazione del ricorso.

     

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Nuovo fondo di solidarietà settore telecomunicazioni

    Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Calderone, di concerto con il Ministro dell’Economi ha firmato il decreto 4 agosto 2023, con cui si istituisce presso l'INPS  il “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

    Il fondo assicura  una tutela ai lavoratori  nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale. Si attende entro pochi giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

    Il Fondo, come da accordo sindacale stipulato tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni  riguarda  le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni ove previste: ovvero :

    •  quelle che erogano  servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc);
    •  imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, per le imprese di telecomunicazione; 
    • imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e 
    • imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

    Fondo telecomunicazioni: le prestazioni ai lavoratori

    Il decreto specifica quali saranno le prestazioni riconosciute dal Fondo, ovvero:

    1.     finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
    2.     prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
    3.     prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
    4.     prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
    5.     assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
    6.     assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

    Va sottolineato che per l'operatività si  devono  attendere anche le istruzioni dell'INPS.

  • Rubrica del lavoro

    IVASS contributi 2023 vigilanza e accesso al Registro: gli importi

    Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2023 due decreti Mef  che stabiliscono:

    1. misura e modalità di pagamento  dei contributi di vigilanza IVASS a carico degli intermediari assicurativi DM 28.07.2023 e 
    2. misura del contributo per la prova di idoneità al registro intermediari 
    3. aliquote applicabili per il calcolo del contributo di vigilanza IVASS  dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, italiane e straniere.DM 28.07.2023

    Contributo di vigilanza Ivass  intermediari di assicurazione e   riassicurazione 

     La misura del contributo 2023  all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre  2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione

    iscritti  alla data del 30  maggio 2023   al registro di cui all'art. 109 e all'elenco annesso al  registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies 

     a) Sezione A – agenti di assicurazione:

    •  persone fisiche: euro 47,00;
    •  persone giuridiche: euro 268,00;

     b) Sezione B – broker:

    •  persone fisiche: euro 47,00;
    •  persone giuridiche: euro 268,00;

     c) Sezione C:

    •  produttori diretti: euro 18,00;

     d) Sezione D – banche, intermediari finanziari, SIM e Poste  Italiane:

    •  banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: euro 10.000,00;
    •  banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro  9.600,00;
    •  banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro,
    • intermediari finanziari e SIM: euro 3.600,00;

     e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro  unico degli intermediari:

    •  persone fisiche: euro 15,00;
    •  persone giuridiche: euro 80,00.

    Contributo IVASS per iscrizione al Registro intermediari

    Il contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova   di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativom  n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2023,  e'  stabilito nella misura di settanta euro.

    Per le modalità  e le scadenze di pagamento si attende uno specifico provvedimento IVASS

    Contributo di vigilanza  2023 imprese assicurative

     Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2023 all'IVASS    e' stabilito  come segue:

     a) 0,53 per mille dei premi incassati nel 2022 a carico delle  imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia  e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e  riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;

     b) 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2022 a carico  delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime

    di stabilimento e in libera prestazione di servizi. 

     Il contributo di vigilanza e' corrisposto: 

    •  a) dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee  che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi  raccolti nel territorio italiano;
    •  b) dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia  in regime di libera prestazione di servizi, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel  territorio italiano.

    Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'Albo  delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.

      Ai fini della determinazione del contributo , i premi incassati nell'esercizio 2022 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di

    gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con  provvedimento dell'IVASS del 3 dicembre 2021, n. 115 in misura pari  al 4,29 per cento 

    Modalità di versamento IVASS imprese

    Il contributo IVASS per le imprese  si paga  in due rate:

    • una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente;
    • una a saldo e conguaglio nei termini stabiliti dall’Istituto (dopo il decreto annuale MEF) solitamente entro il mese di ottobre.

    Il contributo è commisurato ai premi incassati nell’esercizio precedente, escluse le tasse e le imposte e al netto di un’aliquota per oneri di gestione determinata dall’Istituto 

    Per le imprese comunitarie iscritte negli elenchi in appendice all’Albo il contributo è calcolato sui premi incassati in Italia.

    Dopo aver calcolato il contributo le imprese attraverso il portale accessibile all’indirizzo https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass devono generare l’avviso di pagamento PagoPA  , anche mediante carta di credito attraverso il portale di Unimatica. In alternativa l’avviso PagoPA può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA 

    L’elenco Dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet di PagoPA S.p.A. 

    Per ulteriori informazioni è possibile interpellare il servizio  Unimatica:

    •  [email protected]
    • numero verde 800.669685 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 per chiamate dall’Italia.

    Si ricorda che entro il termine per il pagamento della rata a saldo e conguaglio deve essere compilata e trasmessa all’Istituto all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] una autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale a o da un suo delegato.

  • Rubrica del lavoro

    Rinnovo del CCNL Doppiaggio: ANICA annuncia l’accordo

    Con due comunicati stampa del 3 agosto ANICA Associazione nazionale industria cinematografiche audiovisive e digitali ha annunciato l'accordo per il rinnovo contratuale dei doppiatori.

    Viene specificato che si tratta di “Un accordo molto importante: così progredisce l’industria e si tutelano e adeguano i diritti dei lavoratori e dei professionisti”.

    Il Presidente delle Imprese Tecniche ANICA, Ranieri De’ Cinque Quintili ha sottolineato:

    “Siamo lieti, assieme al Delegato Giovanni Pantanella, di avere raggiunto un accordo su un contratto che ha visto una lunga e complessa trattativa. Crediamo che sia un risultato prezioso per la modernizzazione di un settore che ha visto notevoli cambiamenti, specialmente in questi ultimi anni; più che un punto di arrivo, vogliamo che sia un punto di partenza nel processo che porta a migliorare l’intero settore, di vitale importanza per la filiera cine-audiovisiva, nel rispetto della nostra alta tradizione e per promuovere nuova qualità come chiede il mercato.

    L’ANICA ha ringraziato la delegazione che per mesi ha condotto e portato a conclusione la difficile trattativa.

    Rinnovo del CCNL Doppiaggio: ANICA annuncia l'accordo

    A conclusione di intensi mesi di consultazione, le parti sono giunte alla sottoscrizione di una intesa che ha individuato le linee cui le medesime si atterranno per la redazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale per i Doppiatori in attesa di rinnovo dal 2008

    Viene raggiunta una importante convergenza di adeguamento economico per il recupero inflattivo spalmato sul prossimo triennio (quindi sull’arco di vigenza triennale) ed è stato fissato un criterio per determinare l’elemento di garanzia a fine vigenza che mantenga un adeguamento economico nella prima fase di carenza contrattuale, finalizzato a poter negoziare il prossimo rinnovo con minori tensioni.

    È stata anche avviata la prima fase della ridefinizione degli aspetti normativi per renderne più semplice la applicazione.

    Sono stati anche definiti in modo più aderente alla odierna realtà, i profili professionali delle figure occupate, adeguando le medesime agli aggiornamenti operativi e tecnologici intercorsi negli anni.

    L’ipotesi ha cercato anche l’equilibrio tra qualità della vita ed aumenti economici, intervenendo su una migliore organizzazione del lavoro, cercando anche un equilibrio interno in modo da garantire sostanziale equità agli aumenti per tutte le figure professionali.

    Le parti hanno anche convenuto sulla opportunità di istituire un osservatorio sia con l’intento di monitorare la corretta applicazione del CCNL sul territorio sia per cogliere gli ulteriori mutamenti (di mercato ed operativi) in modo da poter applicare meccanismi contrattuali più adeguati all’evoluzione sempre più rapida del mercato.

    Entro la fine del mese di settembre vedrà sottoscritto il testo definitivo del CCNL doppiatori

  • Rubrica del lavoro

    INAIL rimborso spese sostenute per infortuni in UE

    L’INAIL ha pubblicato con la circolare 32 del 18 luglio 2023 in allegato   l’Accordo  firmato con il Ministero della Salute  in materia di  rimborso delle prestazioni sanitarie relative a infortuni e malattie professionali nei paesi UE o dello Spazio economico europeo e Svizzera .

    Si tratta in particolare dei costi che  rimborsa  Inail  , di competenza del Ministero della Salute, anticipate da Stati aderenti al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 ,  relativi a prestazioni sanitarie fornite ai lavoratori che hanno subito  da infortunio sul lavoro e malattia professionale nei paesi sopracitati .

    Giova ricordare che nel caso di un assicurato INAIL che si infortuni in uno Stato aderente ai Regolamenti  comunitari ( paesi UE , Islanda, Norvegia e Liechtenstein e Svizzera    e,che abbia diritto alle cure presso il medesimo Stato, l’INAIL quale  istituzione competente deve provvedere ai rimborsi anche per le prestazioni sanitarie di  competenza del Servizio Sanitario Nazionale.

    A questo fine  l’INAIL e il Ministero della Salute convengono  di definire le modalità operative indicate  nell'accordo al fine di  regolare il flusso informativo e finanziario dei rimborsi che devono avvenire entro 180 giorni dalla richiesta. effettuata via PEC.

    Nella circolare l'Istituto di assicurazione contro gli infortuni evidenzia  anche con il nuovo Accordo le modalità di scambio di dati e documentazione

    rimangono invariate fra la Sede e la Direzione centrale rapporto assicurativo, in qualità di organismo di collegamento con le istituzioni estere 

  • Rubrica del lavoro

    Fondi interprofessionali: riparto delle risorse 2023

     Con il  decreto  interministeriale del 14 marzo pubblicato in Gazzetta il 21 aprile 2023  erano stati definiti criteri  e  modalita'  di  rimborso, per le  annualita'  2022  e  2023,  delle  risorse  in favore  dei Fondi paritetici interprofessionali che  finanziano  percorsi  di  formazione professionale  , (art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( per i  lavoratori destinatari dei trattamenti  cassa integrazione ordinaria e  straordinaria (articoli  11,  21,comma 1, lettere a), b)  e  c),  e  30  del  decreto  legislativo  14  settembre 2015, n. 148 e    decreto del Ministro del lavoro e  delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142).

    Il ministero forniva in allegato al decreto anche  i modelli per la richiesta di rimborso.

    Di seguito lo schema del riparto 2022 :Si ricorda che il decreto 2 agosto 2022 ha previsto che:  

    1. I progetti formativi o di riqualificazione professionale  devono individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione  dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa. I fabbisogni  di  nuove  o  maggiori  competenze  possono essere  individuati  anche  al  fine   del   conseguimento   di   una  qualificazione  di  livello  EQF  3  o  4,   in   coerenza   con   la  raccomandazione europea sui percorsi  di  miglioramento  del  livello  delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016. 
    2.  I progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate  ad  agevolare il riassorbimento  nella  realtà  aziendale  di  provenienza  ovvero  incrementare l'occupabilita' del  lavoratore  anche  in  funzione  di  processi di mobilita' e ricollocazione in altre  realta'  lavorative.
    3. Inoltre i progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere in esito al percorso formativo il  rilascio  di  una  attestazione di trasparenza, di validazione o di  certificazione dei risultati  di  apprendimento,  in  conformita'  con  le  disposizioni  definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio  2013,  n. 13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021. 

    Tabella risorse Fondi paritetici interprofessionali 2023 

    Con il decreto direttoriale del 5 maggio 2023 pubblicato sul sito del ministero del lavoro il 10 luglio 2023 il Ministero  del Lavoro ha comunicato la nuova tabella di riparto delle risorse per il 2023 destinate ai fondi paritetici  sulla base sulla base dei dati indicati nella Tabella 2 “Dati gettito INPS 2021-2022” di cui all’Allegato 1del  decreto.

    Le risorse sono cosi suddivise:

    FONARCOM

    7,71 

    9.252.677,00 

    FON.COOP

    4,60 

    5.514.885,00 

    FON.TER

    1,76 

    2.108.384,00 

    FOND.E.R.

    0,84 

    1.013.334,00 

    FONDIMPRESA

    51,87 

    62.245.509,00 

    FONDITALIA

    2,28 

    2.740.942,00 

    FONDOLAVORO

    0,60 

    719.186,00 

    FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE

    3,80 

    4.564.384,00 

    FONDO BANCHE ASSICURAZIONI

    6,60 

    7.919.389,00 

    FONDO FORMAZIONE PMI

    1,84 

    2.203.948,00 

    FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIAL

    1,92 

    2.304.726,00 

    FONDOPROFESSIONI

    1,01 

    1.217.316,00 

    FOR.AGRI

    1,11 

    1.327.309,00 

    FOR.TE

    8,77 

    10.522.244,00 

    FORMAZIENDA

    4,86 

    5.826.335,00 

    FONDOCONOSCENZA

    0,43 

    519.432,00 

    Totale 16 FPI 

    100,00 

    120.000.000,00 

    Fondi per dirigenti 

    FONDIRIGENTI 

    0,00 

    0,00 

    FONDIR 

    0,00 

    0,00 

    FONDO DIRIGENTI PMI 

    0,00 

    0,00 

    Totale 3 FPI per dirigenti 

    0,00 

    0,00