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Pensioni all’estero: verifiche esistenza in vita 2023
Nel messaggio 794 del 23 febbraio 2023 l'INPS ha fornito le indicazioni relative all'accertamento dell'esistenza in vita 2023 dei pensionati che percepiscono gli assegni all'estero, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni indebite dopo la morte del beneficiario.
Con messaggio n. 3183 del 12 settembre 2023 viene comunicato l'inizio della seconda fase della procedura 2023 a partire dal 20 settembre p.v. (v. secondo paragrafo)
Calendario verifiche esistenza in vita per aree geografiche
Anche per l’accertamento dell’esistenza in vita riferito al 2023 il soggetto incaricato della gestione è Citibank. l
La procedura di verifica è suddivisa per aree geografiche di residenza dei pensionati per rendere più agevole la gestione.
Gli interessati riceveranno l'apposita lettera e modulo da CITIBANK da restituire come da istruzioni (v. ultimo paragrafo) in modo da evitare la sospensione dei pagamenti.
In sintesi il calendario dei controlli è il seguente
Aree geografiche interessate
Limite temporale
Riscossione in contanti presso Western Union
Eventuale Sospensione dei pagamenti in caso di mancata risposta
Pensionati residenti in
da
a
America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi
Marzo 2023
Luglio 2023
Agosto 2023
Settembre 2023
Europa, Africa e Oceania
20 Settembre 2023
Gennaio 2024
Febbraio 2024
Marzo 2024
L'istituto precisa che comunque si evidenzia che per prevenire possibili criticità in eventuali azioni di recupero di somme indebitamente erogate, alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.
Pensioni all'estero verifiche 2 fase
A partire dal 20 settembre 2023, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla Banca entro il 18 gennaio 2024.
Qualora l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024.
Pensionati esclusi dalla verifica
In allegato alla circolare la lista dei singoli Stati suddivisi per aree geografiche di riferimento . L'istituto precisa in proposito che ai pensionati che risultano irreperibili nei registri anagrafici italiani, Citibank spedirà i modelli di richiesta di attestazione agli indirizzi esteri già presenti negli archivi della banca.
Si sottolinea anche che in un’ottica di semplificazione amministrativa, l’Istituto ha chiesto a Citibank di escludere dall’accertamento che avrà inizio a marzo 2023 alcuni gruppi di pensionati:
- A. pensionati residenti in Polonia che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con lo ZUS polacco. l’Istituto ha stipulato infatti con lo Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (ZUS) per scambiare telematicamente informazioni relative al decesso di pensionati comuni, , a condizione che tali soggetti siano titolari anche di prestazioni pensionistiche a carico dello stesso ZUS;
- B. pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica.
- C. pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.
Modalità di produzione della prova dell’esistenza in vita
Come in passato sono disponibili per pensionati coinvolti in tale accertamento le seguenti diverse modalità per fornire la prova dell’esistenza in vita.
- In via ordinaria, i pensionati dovranno far pervenire il modulo di attestazione dell’esistenza in vita, correttamente compilato, datato, firmato e corredato della documentazione di supporto, alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa.Tale modulo dovrà essere restituito a Citibank, controfirmato da un “testimone accettabile” (rappresentante di un’Ambasciata o Consolato Italiano o un’Autorità locale abilitata)
- possibile in alcuni casi fornire la documentazione in via telematica
- In alternativa il pensionato fornisce prova di esistenza con la riscossione personale agli sportelli Western Union di almeno una delle rate, entro il termine di restituzione dell’attestazione indicato nelle lettere esplicative
Nel messaggio vengono infine illustrati i casi particolari e modalità alternative di prova per soggetti disabili Qui il modulo.
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TFS: chiarimenti sulle indennità aggiuntive del Fondo previdenziale
Chiarimenti sul trattamento fiscale dell'indennità correlata alla cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione sono stati forniti nella risposta dell'Agenzia n. 425 pubblicata l'8 settembre 2023
Il Fondo di previdenza del MEF istituito DPR 17 marzo 1981, n. 211 a seguito della fusione di più fondi preesistenti, chiedeva in particolare il corretto trattamento fiscale sull'indennità aggiuntiva che viene erogata ai propri iscritti alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione, alla luce dei recenti arresti di Cassazione contrastanti con la prassi dell'amministrazione.
Regime fiscale indennità di fine servizio: contrasto normativa e giurisprudenza
Nell'interpello l'istante precisava di avere utilizzato fino ad oggi i criteri dettati dalla circolare del Ministero delle Finanze Imposte Dirette 5 febbraio 1986, n. 2, e confermati dall'interpello n. 954383/2008 che sottopone a tassazione separata
- indennità equipollenti al TFR (indennità di buonuscita, indennità di fine servizio), assoggettate a quanto disposto dell'articolo 17 e dell'articolo 19, comma 2bis, TUIR e
- ''altre indennità e somme'', alle quali va invece riservato il trattamento di cui agli articoli 17 e 19, comma 2.
In quest'ultima voce sono ricompresi appunto i trattamenti aggiuntivi di fine rapporto (ragguagliati agli anni di effettivo servizio)
il contrario avviso della Corte di Cassazione, che ha ricondotto invece tali erogazioni alle ''indennità equipollenti'' , che ha generato un rilevante contenzioso
e ha riconosciuto agli iscritti cessati dal servizio il diritto al rimborso delle ritenute IRPEF indebitamente applicate.
Si riportano per chiarezza i due commi citati
"comma 2 . Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 (oggi 309,87 euro) per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. (…)L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.».
La risposta dell'Agenzia
Nella risposta l'Agenzia richiama la norma e ricorda che nel documento di prassi citato si sottolineava come " ove il dipendente abbia diritto a più indennità, il carattere di indennità ''equipollente'' non potrà che essere assegnato a quella ''principale'', spettante per il rapporto di pubblico impiego che lega il beneficiario all'ente o organismo di appartenenza."
La Corte di cassazione è intervenuta affermando che l'indennità erogata dal Fondo di previdenza è comunque qualificabile come ''equipollente'' al TFR, quindi soggetta a imposta forfettaria .
Sul tema è stata formulata , a seguito dell'interpello una richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato che, con nota prot. n. 168969/2023, sintetizza cosi la posizione consolidata della Corte di Cassazione:
«l'indennità erogata al dipendente, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza (…) ha funzione previdenziale ed è assimilabile all'indennità equipollente di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, escludendosi che trattasi di contributi diretti a carico del dipendente e da questi interamente versati al fondo previdenziale, in quanto esclusi, tout court, dalla tassazione».
Ai fini della determinazione della base imponibile, l'Avvocatura Generale dello Stato conclude dunque che «il fondo ha natura composita, ma non riviene direttamente da contributi versati dai lavoratori, e dunque non va applicato il criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19, comma 2bis, ultimo periodo, del T.U.I.R., (stante, per l'appunto, l'assenza di quote contributive a carico del dipendente) mentre va riconosciuta la deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato art. 19, comma 2bis del T.U.I.R.».
Pertanto, sulla base di quanto sopra rappresentato,l'Agenzia, adottando la nuova posizione , ritiene che l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, e sia imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.
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Dirigenti Terziario: rinnovo CCNL con aumenti e una tantum 2023
Lo scorso 12 aprile 2023 è stato rinnovato – da Confcommercio Imprese per l'Italia e Manageritalia – il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli oltre 27 mila dirigenti delle 9000 aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi aderenti a Confcommercio
Dopo un periodo d’attesa condizionato dalle incertezze dovute a crisi pandemica ed energetica e dopo gli interventi sulla parte normativa e di welfare attuati con il rinnovo di giugno 2021, l'accordo 2023 interviene sulla parte economica per fronteggiare l'impennata dell'inflazione dell'ultimo periodo .
Previsti in particolare:
- importo “Una Tantum” di 2mila euro nel 2023 a copertura del triennio di carenza contrattuale 2020/22
- aumento contrattuale di 450 euro lordi mensili entro luglio 2025, a partire da dicembre 2023;
- disponibilità di 1.000 euro annui nella Piattaforma welfare dirigenti terziario, spendibili in beni e servizi di welfare dal 2024.
Accordo economico dirigenti terziario 2023
Come detto l'accordo per il CCNL dirigenti terziario prevede diversi interventi:
Una Tantum
A copertura del triennio 2020/22, l' importo Una Tantum complessivamente pari a 2.000,00 euro, a titolo di arretrati retributivi , assoggettato a contribuzione ordinaria e a tassazione separata, sarà erogato in tre tranches:
- 700 euro a maggio 2023
- 700 euro a settembre 2023
- 600 euro a novembre 2023
L'informativa di Manageritalia sottolinea che "Essendo la previsione del calcolo pro-quota riferita ai soli assunti nel corso del triennio suddetto, l'importo spetta a tutti i dirigenti in forza alla data di stipula dell'accordo, indipendentemente dalla data di attribuzione della qualifica.
ESEMPI
- un quadro nominato dirigente nel corso del triennio 2020/22 ma in servizio in azienda per l'intero periodo, percepirà l'importo a titolo di una tantum integralmente;
- un quadro assunto ex novo il 1° gennaio 2021 e nominato dirigente successivamente, quindi in servizio in azienda 24 mesi nel triennio, percepirà l'importo a titolo di una tantum pro-quota.
L'una tantum non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale.
ATTENZIONE Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente all'erogazione delle tranche, l'importo totale o residuo dell'una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.
Aumenti retributivi
È previsto un adeguamento del minimo contrattuale, pari a regime a 450,00 euro complessivi nel corso del 2023 con le seguenti scadenze:
• 150,00 mensili dal 1° dicembre 2023
• 150,00 mensili dal 1° luglio 2024
• 150,00 mensili dal 1° luglio 2025
ATTENZIONE Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, dalle somme concesse dal 1 gennaio 2020 con accordi aziendali in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.
Per effetto degli aumenti retributivi sopra indicati si avranno i seguenti nuovi minimi retributivi
minimi retributivi dirigenti terziario 3.890,00 euro in vigore a settembre 2023 4.040,00 euro
dal 1° dicembre 2023
4.190,00 euro
dal 1° luglio 2024 e
4.340,00 euro
dal 1° luglio 2025.
Welfare aziendale .
I datori di lavoro destineranno alla Piattaforma welfare dirigenti terziario 1.000,00 euro annui, spendibili in beni e servizi di welfare, con decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025.
Queste somme si aggiungono a eventuali sistemi di flexible benefits già presenti in azienda e con la possibilità di integrare il valore minimo stabilito dal CCNL con versamenti aggiuntivi alla piattaforma, tramite la sottoscrizione di un Regolamento aziendale.
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Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta
Per la scelta dei lavoratori da licenziare in una procedura collettiva la norma di riferimento è la legge n. 223/1991 art. 5, che prevede la definizione di precisi criteri da definire e comunicare ai sindacati Nella recente sentenza della Corte di cassazione (sezione lavoro 22232/2023) viene precisato, confermando un orientamento consolidato, che la limitazione della platea dei lavoratori da porre in mobilità deve considerare le esigenze tecnico-produttive aziendali fornendone la prova e dandone preventiva indicazione ai sindacati
In particolare si precisa che vanno chiaramente indicate le motivazioni che portano ad escludere eventuali trasferimenti tra unità produttive vicine per lavoratori con professionalita equivalenti.
Scelta dei lavoratori da licenziare nei licenziamenti collettivi
La Corte ribadisce il il principio di diritto secondo cui, di per sé, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo”.
La legge non contempla infatti tra i parametri da considerare “la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, " in quanto è preponderante "l'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” .
Benchèé sia ferma la regola generale secondo cui “l’individuazione dei lavoratori da licenziare” deve avvenire avuto riguardo al “complesso aziendale” (cfr. Cass. n. 5373 del 2019) – la platea dei
lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale per esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che
queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione obbligatoria ai sindacati ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata.
La Cassazione conclude che quindi se la ristrutturazione aziendale comprende più unità produttive ma il datore di lavoro individua i lavoratori licenziabili solo su una base geografica, i giudici possono ravvisare una violazione dei criteri di scelta con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria.
Nel caso di specie viene rigettato il ricorso dell'azienda in quanto la Corte territoriale aveva giustamente considerato una violazione sostanziale l’applicazione di criteri di scelta ad una platea di
licenziabili illegittimamente delimitata rispetto all’intero complesso con conseguente applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012
Criterio della professionalità del dipendente per i licenziamenti collettivi
Una ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24882/2019, ha dato ragione ad una lavoratrice che aveva impugnato la sentenza di Appello in cui pur dichiarando la illegittimità del licenziamento, si riconosceva la sola tutela indennitaria prevista dall’art. 18.
La Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento della ricorrente sulla base della disamina dei criteri di scelta specificamente adottati dal datore di lavoro per una procedura licenziamento collettivo .
Nel caso specifico si ammette che la decisione di limitare la scelta dei lavoratori di licenziare ad uno specifico settore o ad una singola unità produttiva è. in linea teorica, legittima , se sostenuta da chiare ragioni tecnico produttive, salva la verifica di fungibilità della professionalità del lavoratore addetto all'ufficio soppresso con altre funzioni rimaste in azienda; inoltre come statuito dai giudici , le mansioni della ricorrente, addetta in un ufficio estero soppresso, erano risultate non assimilabili a quelle di altre figure professionali rimaste in azienda.
Secondo la sentenza , però , nella comparazione del personale è giusto tenere conto anche della esperienza professionale pregressa di ciascuno, in quanto il riferimento solo alle mansioni concretamente svolte non appare sufficiente se il datore di lavoro persegue l'obiettivo di trattenere dipendenti con un livello di professionalità omogeneo .
La ricorrente vantava anche una esperienza commerciale che non è stata valutata e che avrebbe potuto invece essere utile in un altra posizione lavorativa, secondo gli ermellini.
Viene respinto invece il reclamo sul fatto che la lettera di avvio della procedura non citava i criteri di scelta operati dall'azienda , motivo anche questo valido per dichiarare l'illegittimità del licenziamento ma non ammissibile nel caso specifico , per un vizio di forma nella presentazione del ricorso.
Allegati: -
Nuovo fondo di solidarietà settore telecomunicazioni
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Calderone, di concerto con il Ministro dell’Economi ha firmato il decreto 4 agosto 2023, con cui si istituisce presso l'INPS il “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.
Il fondo assicura una tutela ai lavoratori nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale. Si attende entro pochi giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il Fondo, come da accordo sindacale stipulato tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni riguarda le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni ove previste: ovvero :
- quelle che erogano servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc);
- imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, per le imprese di telecomunicazione;
- imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e
- imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.
Fondo telecomunicazioni: le prestazioni ai lavoratori
Il decreto specifica quali saranno le prestazioni riconosciute dal Fondo, ovvero:
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
- prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
- assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.
Va sottolineato che per l'operatività si devono attendere anche le istruzioni dell'INPS.
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IVASS contributi 2023 vigilanza e accesso al Registro: gli importi
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2023 due decreti Mef che stabiliscono:
- misura e modalità di pagamento dei contributi di vigilanza IVASS a carico degli intermediari assicurativi DM 28.07.2023 e
- misura del contributo per la prova di idoneità al registro intermediari
- aliquote applicabili per il calcolo del contributo di vigilanza IVASS dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, italiane e straniere.DM 28.07.2023
Contributo di vigilanza Ivass intermediari di assicurazione e riassicurazione
La misura del contributo 2023 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione
iscritti alla data del 30 maggio 2023 al registro di cui all'art. 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies
a) Sezione A – agenti di assicurazione:
- persone fisiche: euro 47,00;
- persone giuridiche: euro 268,00;
b) Sezione B – broker:
- persone fisiche: euro 47,00;
- persone giuridiche: euro 268,00;
c) Sezione C:
- produttori diretti: euro 18,00;
d) Sezione D – banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:
- banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: euro 10.000,00;
- banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro 9.600,00;
- banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro,
- intermediari finanziari e SIM: euro 3.600,00;
e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro unico degli intermediari:
- persone fisiche: euro 15,00;
- persone giuridiche: euro 80,00.
Contributo IVASS per iscrizione al Registro intermediari
Il contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativom n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2023, e' stabilito nella misura di settanta euro.
Per le modalità e le scadenze di pagamento si attende uno specifico provvedimento IVASS
Contributo di vigilanza 2023 imprese assicurative
Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2023 all'IVASS e' stabilito come segue:
a) 0,53 per mille dei premi incassati nel 2022 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
b) 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2022 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime
di stabilimento e in libera prestazione di servizi.
Il contributo di vigilanza e' corrisposto:
- a) dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;
- b) dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.
Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'Albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.
Ai fini della determinazione del contributo , i premi incassati nell'esercizio 2022 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di
gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 3 dicembre 2021, n. 115 in misura pari al 4,29 per cento
Modalità di versamento IVASS imprese
Il contributo IVASS per le imprese si paga in due rate:
- una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente;
- una a saldo e conguaglio nei termini stabiliti dall’Istituto (dopo il decreto annuale MEF) solitamente entro il mese di ottobre.
Il contributo è commisurato ai premi incassati nell’esercizio precedente, escluse le tasse e le imposte e al netto di un’aliquota per oneri di gestione determinata dall’Istituto
Per le imprese comunitarie iscritte negli elenchi in appendice all’Albo il contributo è calcolato sui premi incassati in Italia.
Dopo aver calcolato il contributo le imprese attraverso il portale accessibile all’indirizzo https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.jsp?tenant=ivass devono generare l’avviso di pagamento PagoPA , anche mediante carta di credito attraverso il portale di Unimatica. In alternativa l’avviso PagoPA può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA
L’elenco Dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet di PagoPA S.p.A.
Per ulteriori informazioni è possibile interpellare il servizio Unimatica:
- [email protected]
- numero verde 800.669685 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 per chiamate dall’Italia.
Si ricorda che entro il termine per il pagamento della rata a saldo e conguaglio deve essere compilata e trasmessa all’Istituto all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] una autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale a o da un suo delegato.
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Rinnovo del CCNL Doppiaggio: ANICA annuncia l’accordo
Con due comunicati stampa del 3 agosto ANICA Associazione nazionale industria cinematografiche audiovisive e digitali ha annunciato l'accordo per il rinnovo contratuale dei doppiatori.
Viene specificato che si tratta di “Un accordo molto importante: così progredisce l’industria e si tutelano e adeguano i diritti dei lavoratori e dei professionisti”.
Il Presidente delle Imprese Tecniche ANICA, Ranieri De’ Cinque Quintili ha sottolineato:
“Siamo lieti, assieme al Delegato Giovanni Pantanella, di avere raggiunto un accordo su un contratto che ha visto una lunga e complessa trattativa. Crediamo che sia un risultato prezioso per la modernizzazione di un settore che ha visto notevoli cambiamenti, specialmente in questi ultimi anni; più che un punto di arrivo, vogliamo che sia un punto di partenza nel processo che porta a migliorare l’intero settore, di vitale importanza per la filiera cine-audiovisiva, nel rispetto della nostra alta tradizione e per promuovere nuova qualità come chiede il mercato.”
L’ANICA ha ringraziato la delegazione che per mesi ha condotto e portato a conclusione la difficile trattativa.
Rinnovo del CCNL Doppiaggio: ANICA annuncia l'accordo
A conclusione di intensi mesi di consultazione, le parti sono giunte alla sottoscrizione di una intesa che ha individuato le linee cui le medesime si atterranno per la redazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale per i Doppiatori in attesa di rinnovo dal 2008
Viene raggiunta una importante convergenza di adeguamento economico per il recupero inflattivo spalmato sul prossimo triennio (quindi sull’arco di vigenza triennale) ed è stato fissato un criterio per determinare l’elemento di garanzia a fine vigenza che mantenga un adeguamento economico nella prima fase di carenza contrattuale, finalizzato a poter negoziare il prossimo rinnovo con minori tensioni.
È stata anche avviata la prima fase della ridefinizione degli aspetti normativi per renderne più semplice la applicazione.
Sono stati anche definiti in modo più aderente alla odierna realtà, i profili professionali delle figure occupate, adeguando le medesime agli aggiornamenti operativi e tecnologici intercorsi negli anni.
L’ipotesi ha cercato anche l’equilibrio tra qualità della vita ed aumenti economici, intervenendo su una migliore organizzazione del lavoro, cercando anche un equilibrio interno in modo da garantire sostanziale equità agli aumenti per tutte le figure professionali.
Le parti hanno anche convenuto sulla opportunità di istituire un osservatorio sia con l’intento di monitorare la corretta applicazione del CCNL sul territorio sia per cogliere gli ulteriori mutamenti (di mercato ed operativi) in modo da poter applicare meccanismi contrattuali più adeguati all’evoluzione sempre più rapida del mercato.
Entro la fine del mese di settembre vedrà sottoscritto il testo definitivo del CCNL doppiatori