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Alluvione e sospensione versamenti INAIL: domande dal 25.7
Con la circolare 33 del 24 luglio INAIL fornisce le indicazioni operative relative alla sospensione degli adempimenti INAIL istituita dal Governo con decreto legge 61 2023 a seguito della dichiarazione di stato di emergenza per i territori colpiti da alluvione in Emilia Romagna Toscana e Marche (In allegato al decreto l'elenco dei territori interessati) .
Si tratta in particolare delle istruzioni riferite alla sospensione dal 1 maggio al 31 agosto 2023 di:
- adempimenti amministrativi
- versamenti dei premi,
- notifica dei verbali unici di accertamento e notificazione,
- pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative,
vengono chiariti inoltre gli aspetti relativi al Durc on line.
Vediamo le principali indicazioni illustrate dall'INAIL.
Sospensione adempimenti INAIL: destinatari
Le disposizioni si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, nello specifico:
- datori di lavoro privati e
- lavoratori autonomi
- regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.
ATTENZIONE : Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti assicuranti per i quali nei territori interessati risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati.
Si precisa che in caso di aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni assicurative la sospensione riguarda esclusivamente i premi riferiti alle unità produttive ubicate nei territori colpiti
Sono sospesi per l’intero periodo anche :
- i termini degli adempimenti a carico dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori,
- gli adempimenti dei lavoratori infortunati residenti o domiciliati nei territori indicati
Sospensione versamenti INAIL: come fare domanda
Ricadono nel periodo di sospensione
- seconda e terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 maggio 2023 e 21 agosto 2023, per coloro che hanno comunicato di pagare il premio in quattro rate
- premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne , e
- rate mensili nell’ambito delle rateazioni ordinarie in corso alla data del 1° maggio 2023.
Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare domanda ntro il 20 novembre 2023 utilizzando il servizio on line “Comunicazione
sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 25 luglio 2023 in www.inail.it dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.
sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione che saranno inseriti sulle PAT interessate:
✓ codice 269 sospensione dei versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi
✓ codice 270 sospensione delle rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi o
✓ codice 271 sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 dei termini per la presentazione dei ricorsi per i datori di lavoro privati e i lavoratori
autonomi
Ripresa della riscossione dei premi: modello F24
i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
- i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie devono essere riavviati dal 1° settembre 2023
- le rate sospese (1° maggio – 31 agosto 2023) devono essere versate in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 unitamente all arata in scadenza nello stesso mese.
Per i versamenti sospesi nel modello di pagamento F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi va indicato il numero di riferimento "999269".
Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, deve essere indicato il numero di riferimento “80000x” comunicato con il provvedimento di concessione.
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Fondi interprofessionali: riparto delle risorse 2023
Con il decreto interministeriale del 14 marzo pubblicato in Gazzetta il 21 aprile 2023 erano stati definiti criteri e modalita' di rimborso, per le annualita' 2022 e 2023, delle risorse in favore dei Fondi paritetici interprofessionali che finanziano percorsi di formazione professionale , (art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( per i lavoratori destinatari dei trattamenti cassa integrazione ordinaria e straordinaria (articoli 11, 21,comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142).
Il ministero forniva in allegato al decreto anche i modelli per la richiesta di rimborso.
Di seguito lo schema del riparto 2022 :
Si ricorda che il decreto 2 agosto 2022 ha previsto che:
- I progetti formativi o di riqualificazione professionale devono individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016.
- I progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l'occupabilita' del lavoratore anche in funzione di processi di mobilita' e ricollocazione in altre realta' lavorative.
- Inoltre i progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere in esito al percorso formativo il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento, in conformita' con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021.
Tabella risorse Fondi paritetici interprofessionali 2023
Con il decreto direttoriale del 5 maggio 2023 pubblicato sul sito del ministero del lavoro il 10 luglio 2023 il Ministero del Lavoro ha comunicato la nuova tabella di riparto delle risorse per il 2023 destinate ai fondi paritetici sulla base sulla base dei dati indicati nella Tabella 2 “Dati gettito INPS 2021-2022” di cui all’Allegato 1del decreto.
Le risorse sono cosi suddivise:
FONARCOM
7,71
9.252.677,00
FON.COOP
4,60
5.514.885,00
FON.TER
1,76
2.108.384,00
FOND.E.R.
0,84
1.013.334,00
FONDIMPRESA
51,87
62.245.509,00
FONDITALIA
2,28
2.740.942,00
FONDOLAVORO
0,60
719.186,00
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE
3,80
4.564.384,00
FONDO BANCHE ASSICURAZIONI
6,60
7.919.389,00
FONDO FORMAZIONE PMI
1,84
2.203.948,00
FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI
1,92
2.304.726,00
FONDOPROFESSIONI
1,01
1.217.316,00
FOR.AGRI
1,11
1.327.309,00
FOR.TE
8,77
10.522.244,00
FORMAZIENDA
4,86
5.826.335,00
FONDOCONOSCENZA
0,43
519.432,00
Totale 16 FPI
100,00
120.000.000,00
Fondi per dirigenti
FONDIRIGENTI
0,00
0,00
FONDIR
0,00
0,00
FONDO DIRIGENTI PMI
0,00
0,00
Totale 3 FPI per dirigenti
0,00
0,00
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Contratto Metalmeccanici cooperative: gli aumenti da giugno 2023
Nell’incontro tra le parti datoriali delle cooperative metalmeccaniche ANCPL Legacoop, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Produzione Lavoro Agci e Fim, Fiom e Uilm sono stati definiti e gli aumenti dei minimi tabellari del Ccnl in vigore dal 1° giugno 2023.
Sono state aumentate inoltre le indennità di trasferta e di reperibilità.
Il ccnl in vigore è stato firmato nel maggio 2021 e interessa circa 20mila lavoratori del settore, presenti per lo più nelle regioni del Nord Italia.
Il contratto (QUI IL TESTO in PDF ) in vigore da giugno 2021 al 30 giugno 2024.
CCNL Metalmeccanici cooperative – Aumenti da giugno 2023
Livelli incrementi salariali nuovi minimi retributivi D1 (ex 2a cat.)
99,60
1.608,67
D2 (ex 3a cat.)
110,45
1.783,90
C1 (ex 3a s cat.)
112,83
1.822,43
C2 (ex 4a cat.)
115,22
1.860,97
C3 (ex 5a cat.)
123,40
1.993,04
B1 (ex 6a cat.)
132,26
2.136,25
B2 (ex 7a cat.)
141,90
2.291,85
B3 (ex 8a cat.)
154,28
2.491,93
A1 (ex 9a cat.)
170,
2.746,41
Sulla base dei valori dell’IPCA 2022 al netto degli energetici importati, sono stati definiti, inoltre, i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.
INDENNITA' DI TRASFERTA
Dal 1° giugno 2023 :
- Trasferta intera 46,47
- Quota per il pasto meridiano o serale 12,41
- Quota per il pernottamento 21,65
Indennità di reperibilità Livello
16 ore giorno lavorato
24 ore giorno libero
24 ore giorno festivo
6 giorni
6 giorni con festivo
6 giorni con festivo e giorno libero
D1-D2-C1
5,32
8,01
8,65
34,60
35,24
37,93
C2-C3
6,34
9,95
10,67
41,66
42,38
45,99
B1 o superiore
7,28
11,98
12,61
48,39
49,01
53,72
CCNL Cooperative metalmeccaniche – aumenti retributivi 2022
L’aumento medio mensile in busta paga per un quinto livello previsto era di 112 euro, erogato in quattro tranches, suddivise come segue:
- 25 euro a giugno 2021,
- 25 euro a giugno 2022,
- 27 euro a giugno 2023,
- 35 euro a giugno 2024.
L’aumento sui minimi è pari al 6,15%, superiore all’indice IPCA prevista nel triennio, quindi non solo viene difeso il potere di acquisto dei salari, ma viene incrementato in termini assoluti.
Ai 112 euro di aumento medio, si sommano i 12 euro di IPCA sui minimi erogati a giugno 2020 per effetto dell’ultrattività del CCNL precedente. Sono stati inoltre confermati i 200 euro l’anno di flexible benefit.
Per i più giovani, under 35, si è provveduto ad innalzare il contributo a carico azienda del Fondo di previdenza integrativa che da giugno 2022 passerà dal 2% al 2,2%.
INQUADRAMENTO
Anche per questi lavoratori come per i metalmeccanici dell'industria e delle PMI e' prevista la riforma del sistema dell’inquadramento con la relativa cancellazione del 1° livello.
In merito al mercato del lavoro e alle tipologie contrattuali in particolare, nel caso dovessero intervenire modifiche al quadro legislativo, si procederà alla costituzione di una commissione paritetica nazionale con l’obiettivo di promuovere percorsi per la buona occupazioniLAVORO AGILE
E' stato anche definito che entro la data di stesura del presente CCNL, le parti,affideranno a una Commissione paritetica il compito di "monitorare il processo legislativo inerente lo smart working, analizzare le buone pratiche aziendali attivate in questo periodo di pandemia, definire un quadro normativo che contempli, tra gli altri, i temi dell’esercizio del “diritto alla disconnessione”, dei “diritti sindacali”, la tutela della privacy, degli strumenti di lavoro informatici, e del diritto alla formazione”.
Minimi retributivi da giugno 2022
Livello / Importo in euro
D1 / 1.509,07
D2 /1.673,45
C1 / 1.709,60
C2 /1.745,75
C3 / 1.869,64
B1 / 2.003,99
B2 / 2.149,95
B3 / 2.337,65
A1 / 2.576,37
ELEMENTO PEREQUATIVO
Con la retribuzione di giugno 2022 occorre verificare l'eventuale spettanza dell'elemento perequativo per i lavoratori in forza nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi che nel corso dell'anno 2021 abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl viene erogato, con la retribuzione del mese di giugno 2022, un importo come elemento perequativo pari a 485 euro, onnicomprensivo e non incidente sul Tfr.
QUOTA SINDACALE
E' stato concordato inoltre il il versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta da FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL ai lavoratori non iscritti alle OO.SS stesse, pari ad euro 35,00.
Allegati: -
Costo rimpatrio 2023 extracomunitari assunti illegalmente
E' stato aggiornato per il 2023 dal Ministero dell'Interno, con decreto firmato dal Capo della Polizia, il costo medio del rimpatrio degli extracomunitari irregolari come previsto dal Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE.
Il decreto datato 18 febbraio 2023 e pubblicato in GU Serie Generale n.138 del 15-06-202) innalza l'importo a euro 2.365,23 per l'anno 2023.
Si ricorda che in ragione di tale importo viene commisurata la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art 22 comma 12-ter del dlgs 286/1998 nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare.
Costo rimpatrio 2023 e sanzione per lavoro irregolare
Il Regolamento in materia è stato emanato con decreto ministeriale 22 dicembre 2018 n.151 (G.U. 15 febbraio 2019, n. 39) e attua la previsione del D.Lgs. n. 109/2012 che ha modificato il T.U. sull'immigrazione inasprendo le sanzioni applicabili a chi impiega irregolarmente stranieri.
In particolare si prevede che "il costo medio del rimpatrio avuto riguardo all'anno in cui e' pronunciata la sentenza di condanna, e' dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce, dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno".
Il costo e' poi aumentato nella misura del 30% in ragione dell'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta.
Il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore per l'anno 2022 era fissato a 1798,00 euro.
Va ricordato che tale sanzione accessoria viene applicata secondo l'art. 22 del T.U. immigrazione, nel caso in cui il datore di lavoro sia stato condannato alla reclusione da sei mesi a tre anni e alla multa di 5000 euro per ogni lavoratore per aver impiegato cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto revocato o annullato.
Allegati: -
Formazione sicurezza RLS: assenze non ammesse
Con l'interpello 2 del 12 giugno 2023 la Commissione Sicurezza del Ministero del lavoro ha precisato che la durata dei corsi di formazione per l'aggiornamento dei responsabili della sicurezza sul luogo di lavoro non è modificabile.
In questi giorni in cui si acutizza l'emergenza morti bianche per gli infortuni sul lavoro il chiarimento appare particolarmente importante anche se non ancora del tutto chiaro nella formulazione.
Vediamo i dettagli del documento
Sicurezza: assenze nei corsi per i rappresentanti dei lavoratori
La domanda arrivava dall'amministrazione dell'assessorato igiene e sanità della Regione Sardegna che chiedeva il parere della Commissione sulla possibilità di assenze per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11, la cui durata minima è fissata a 32 ore . In particolare il dubbio riguardava la possibilità " per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza," di ammettere assenze per un massimo del 10% delle ore previste..
La commissione nella risposta in primo luogo ricorda gli obblighi e le relative motivazioni, in capo al datore di lavoro in merito alla formazione di tutti i lavoratori in materia di sicurezza
Specifica inoltre che a norma dell' articolo 37, comma 10 “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”.
La commissione sottolinea che anche se “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale la norma prevede una durata minima dei corsi pari a 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento, cji si aggiungono per l'aggiornamento continuo:
- 4 ore annue di aggiornamento periodico, per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”;
La Commissione sicurezza conclude che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 prevede già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
L'indicazione sembra deporre per una non derogabilità alla durata minima dei periodi di formazione, pur ribadendo la responsabilità della contrattazione collettiva su durata e contenuti specifici dei corsi.
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CCNL coibentazione rinnovo 2023: una tantum 600 euro
E' stato siglato a Roma il 26 maggio 2023 da ANICTA l’Associazione nazionale delle imprese del settore delle coibentazioni termiche acustiche e le organizzazioni sindacali nazionali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil l'accordo per il rinnovo del CCNL di settore, che rappresenta circa 5000 addetti
L'accordo, vigente al 1° luglio 2022 –al 30 giugno 202, . è ora al vaglio delle assemblee dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
I sindacati di categoria si sono detti "particolarmente soddisfatti per la conclusione di questo intesa di rinnovo, soprattutto in riferimento alla delicata situazione del settore che sta attraversando una forte trasformazione, anche a causa di una pesante concorrenza negli appalti con l’ingresso di imprese provenienti da altri settori non qualificati.
Attraverso positive relazioni industriali si è consentito di rinnovare questo contratto nazionale essenziale, garantendo le peculiarità del settore delle coibentazioni termoacustiche industriali, restando nell’alveo del CCNL Industria Chimica”.
Vediamo di seguito alcuni dettagli sul rinnovo , in attesa della pubblicazione del testo ufficiale aggiornato.
CCNL Coibenti 2023 – Parte economica
Si prevede l'aumento dei minimi contrattuali a regime di 140,00 euro lordi, al livello E, erogati in tre tranches:
– 50 euro da giugno 2023
– 45 euro da gennaio 2024
– 45 euro da gennaio 2025
Aumento anche per l' indennità di trasferta giornaliera, rideterminata in euro 46,48 in Italia e euro 77,47 all’estero.
UNA TANTUM
l'Una Tantum copertura del periodo di vacanza da luglio 2022 a maggio 2023, è pari a 600 euro complessivi, erogati in tre rate:
– 300 euro a giugno 2023
– 150 euro a settembre 2023
– 150 euro a novembre 2023
WELFARE
Il rinnovo del CCNL coibenti 2023 prevede l'adeguamento da gennaio 2024 del contributo aziendale al Fonchim da 0,20 a 0,25% per l’assicurazione contro la premorienza e l’invalidità permanente.
CCNL Coibenti 2023 – Parte normativa
Aggiornamento della disciplina dei contratti a termine con una nuova modulazione delle quote e la definizione delle attività stagionali riferibili al settore.
CCNL Coibenti accordo e tabelle 2020-2022
L'accordo di rinnovo 2020-2022 prevedeva un incremento salariale medio (Liv. E) di 70 euro nel periodo 1/1/2020-30/06/2022. Il testo integrale è allegato in fondo all'articolo.
Per quanto riguarda l'aumento salariale medio previsto dall'intesa, di 70 euro era diviso in 3 tranche: dal 1/1/2020 di 30 euro; dal 1/1/2021 20 euro; 1/1/2022 20 euro. Previsto, inoltre, un importo una tantum di 180 euro per la vacanza contrattuale.
Per quanto riguarda il Welfare contrattuale è previsto un incremento contributivo per il fondo sanitario di settore Faschim di 1, 5 € a carico delle imprese a partire dal 1° gennaio 2020 e 1 euro a carico dei lavoratori iscritti.
Nelle tabelle che seguono gli aumenti e i minimi retributivi che ne risultano :
Parametro Livelli Minimo al 31/12/2019 Aumento dal 1/1/2020 Aumento dal 1/1/2021 Aumento dal 1/1/2022 Incremento totale in euro 160 A 2211,68 42,3 28,2 28,2 98,7 140 C 1941,51 36,3 24,2 24,2 84,7 131 D 1814,72 33,6 22,4 22,4 78,4 119 E 1645,14 30 20 20 70 113 F 1560,31 28,2 18,8 18,8 65,8 108 G 1496,5 26,7 17,8 17,8 63,3 100 I 1383,46 24,3 16,2 16,2 56,7 LivelliMinimo retributivo
dal /1/2020
Minimo retributivo
dal 1/1/2021
Minimo retributivo
dal 1/1/2022
A 2253,98 2282,18 2310,38 C 1977,81 2002,01 2026,21 D 1848,32 1870,72 1893,12 E 1675,14 1695,14 1715,14 F 1588,51 1607,31 1626,11 G 1523,2 1541 1558,8 I 1407,76 1423,96 1440,16 -
Alluvione Emilia: elenco dei Comuni aggiornato, sintesi delle misure
Per la situazione di emergenza creatasi con il ciclone mediterraneo che ha provocato frane e alluvioni in Emilia Romagna dal 1 maggio scorso, il Consiglio dei Ministri ha messo a punto il 23 maggio una bozza di decreto con le prime misure di emergenza per il sostegno a famiglie e imprese.
Successivamente è stata ampliata la zona di applicazione dello stato di emergenza anche a comuni delle Marche e della Toscana.
Vedi il Comunicato stampa emanato nella serata del 23 maggio in Decreto Alluvione tutti gli aiuti del Governo con il dettaglio delle misure
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 giugno 2023 (Qui il testo) e fornisce anche gli elenchi dei Comuni interessati dallo stato di emergenza, suddivisi per Regione.
Alluvione: comunicato CDM del 25 maggio con le nuove zone interessate
Il Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 , su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:
- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino.
- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e di Londa della città metropolitana di Firenze.
Per i primi interventi di soccorso alla popolazione, per ciascuna regione sono stati stanziati 4.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
L'ambito territoriale di cui all’allegato del decreto-legge approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 viene conseguentemente integrato coi territori sopracitati. Vedi tabella all'ultimo paragrafo
Alluvione Emilia: stop bollette, versamenti e adempimenti tributari
Tra le misure previste nel decreto legge e dai provvedimenti di Protezione civile sono previsti
- bonus di 500 euro per ogni periodo di inattività di 15giorni, fino a un massimo di 3mila euro
- dimezzamento degli oneri contributivi dei dipendenti
- nuovo strumento di sostegno salariale per i lavoratori di tutti i settori compresa l'agricoltura con semplificazione degli adempimenti, esonero da accordi sindacali e contributo addizionale
- per gli impianti sportivi, un fondo ad hoc di 5 milioni per il ripristino delle strutture danneggiate, gestito da Sport e Salute
- contributo alle famiglie sfollate: nelle parole del Ministro Musumeci saranno erogati «per l’autonoma sistemazione 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per le famiglie con due persone, 700 per quelle con tre, 800 per quelle con quattro, fino a un massimo di 900 euro mensili».
- 1,6 milioni stanziati per la viabilità dal MIT
Alluvione Emilia: sospensione udienze e termini contrattuali
Il ministro della Giustizia Nordio ha annunciato la sospensione delle udienze civili e penali e la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali, delle cambiali e di tutti gli atti aventi forza esecutiva. "Si tratta di aprire una parentesi necessitata da questa emergenza e di chiuderla nel più breve tempo possibile, quando sarà finita", ha detto Nordio.
Alluvione Emilia: elenco Comuni in stato di emergenza aggiornato
I Comuni interessati dallo stato di emergenza secondo la bozza del decreto legge integrata con le decisioni del CDM 25 maggio sono
REGIONE EMILIA ROMAGNA PROVINCIA
COMUNE
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE
ARGENTA
Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO
BOLOGNA
Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO
BORGO TOSSIGNANO
Tutto il territorio Comunale
BO
BUDRIO Vedrana
Limitatamente alle frazioni di Prunaro, e Vigorso
BO
CASALFIUMANESE
Tutto il territorio Comunale
BO
CASTEL DEL RIO
Tutto il territorio Comunale
BO
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO
CASTEL MAGGIORE
Limitatamente alle frazioni di Castello
BO
CASTEL SAN PIETRO TERME
Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO
CASTENASO
Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO
DOZZA
Limitatamente al capoluogo
BO
FONTANELICE
Tutto il territorio Comunale
BO
IMOLA
Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant?Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese
BO
LOIANO
Tutto il territorio Comunale
BO
MEDICINA
Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO
MOLINELLA
Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO
MONGHIDORO
Tutto il territorio Comunale
BO
MONTE SAN PIETRO
Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO
MONTERENZIO
Tutto il territorio Comunale
BO
MONZUNO
Tutto il territorio Comunale
BO
MORDANO
Tutto il territorio Comunale
BO
OZZANO DELL'EMILIA
Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO
PIANORO
Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano
BO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO
SAN LAZZARO DI SAVENA
Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO
SASSO MARCONI
Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO
VALSAMOGGIA
Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC
BAGNO DI ROMAGNA
Tutto il territorio Comunale
FC
BERTINORO
Tutto il territorio Comunale
FC
BORGHI
Tutto il territorio Comunale
FC
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Tutto il territorio Comunale
FC
CESENA
Tutto il territorio Comunale
FC
CESENATICO
Tutto il territorio Comunale
FC
CIVITELLA DI ROMAGNA
Tutto il territorio Comunale
FC
DOVADOLA
Tutto il territorio Comunale
FC
FORLI'
Tutto il territorio Comunale
FC
FORLIMPOPOLI
Tutto il territorio Comunale
FC
GALEATA
Tutto il territorio Comunale
FC
GAMBETTOLA
Tutto il territorio Comunale
FC
GATTEO
Tutto il territorio Comunale
FC
LONGIANO
Tutto il territorio Comunale
FC
MELDOLA
Tutto il territorio Comunale
FC
MERCATO SARACENO
Tutto il territorio Comunale
FC
MODIGLIANA
Tutto il territorio Comunale
FC
MONTIANO
Tutto il territorio Comunale
FC
PORTICO E SAN BENEDETTO
Tutto il territorio Comunale
FC
PREDAPPIO
Tutto il territorio Comunale
FC
PREMILCUORE
Tutto il territorio Comunale
FC
ROCCA SAN CASCIANO
Tutto il territorio Comunale
FC
RONCOFREDDO
Tutto il territorio Comunale
FC
SAN MAURO PASCOLI
Tutto il territorio Comunale
FC
SANTA SOFIA
Tutto il territorio Comunale
FC
SARSINA
Tutto il territorio Comunale
FC
SAVIGNANO SUL RUBICONE
Tutto il territorio Comunale
FC
SOGLIANO AL RUBICONE
Tutto il territorio Comunale
FC
TREDOZIO
Tutto il territorio Comunale
FC
VERGHERETO
Tutto il territorio Comunale
RA
ALFONSINE
Tutto il territorio Comunale
RA
BAGNACAVALLO
Tutto il territorio Comunale
RA
BAGNARA DI ROMAGNA
Tutto il territorio Comunale
RA
BRISIGHELLA
Tutto il territorio Comunale
RA
CASOLA VALSENIO
Tutto il territorio Comunale
RA
CASTEL BOLOGNESE
Tutto il territorio Comunale
RA
CERVIA
Tutto il territorio Comunale
RA
CONSELICE
Tutto il territorio Comunale
RA
COTIGNOLA
Tutto il territorio Comunale
RA
FAENZA
Tutto il territorio Comunale
RA
FUSIGNANO
Tutto il territorio Comunale
RA
LUGO
Tutto il territorio Comunale
RA
MASSA LOMBARDA
Tutto il territorio Comunale
RA
RAVENNA
Tutto il territorio Comunale
RA
RIOLO TERME
Tutto il territorio Comunale
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RUSSI
Tutto il territorio Comunale
RA
SANT'AGATA SUL SANTERNO
Tutto il territorio Comunale
RA
SOLAROLO
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RN
MONTESCUDO
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RN
CASTELDELCI
Tutto il territorio Comunale
RN
SANT'AGATA FELTRIA
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NOVAFELTRIA
Tutto il territorio Comunale
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SAN LEO
Tutto il territorio Comunale
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