• Rubrica del lavoro

    Fallimenti : CIGS esente da TFR e ticket anche nel 2023

    Anche per il 2023, come già per 2020 2021 e 2022 le societa': 

    1. sottoposte a   procedura  fallimentare o  
    2. in amministrazione straordinaria, 

    le quali abbiano usufruito  del  trattamento di integrazione salariale straordinaria   sono esonerate:

    •  dal pagamento delle quote di  accantonamento  del   trattamento di fine rapporto, relative  alla retribuzione persa a seguito della riduzione  oraria  o sospensione dal lavoro, e 
    • dal pagamento  del  contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 92 2012 (il cosiddetto ticket licenziamento).

    La misura era stata prevista   inizialmente per il 2020 e 2021 dall'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,   e prorogata per il 2022 dall'articolo 4 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103.

    Con il messaggio 3779 del 30 ottobre 2023 INPS ricorda che una nuova proroga per il 2023  e 2024 è stata prevista dalla legge di bilancio 2022 (L.234 2021).

    Gli esoneri sono autorizzati nel limite di spesa  di 21 milioni di euro per ciascun anno.

     Inps   riprende le istruzioni  precedenti ( messaggio 1400 del 29 marzo 2022 )    e 3920/2020 ricordando che per ottenere l'agevolazione  vanno richieste :

    1. in primo luogo autorizzazione al Ministero del lavoro  e delle politiche sociali  del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) (o in sede di integrazione della stessa domanda).  Il  successivo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, TFR e  c.d. ticket di licenziamento,  separatamente  per ogni anno di competenza.
    2. In secondo luogo, le aziende interessate ( o i curatori), in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, per accedere agli sgravi devono presentare specifica istanza di accesso all’Istituto. avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” .

    In particolare  sul primo punto precisa che     le aziende che intendano richiedere gli esoneri devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ossia:

     a) la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di  trattamento straordinario di integrazione salariale distinta  per ogni anno civile interessato 

    b) la misura complessiva del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, da calcolare, secondo le indicazioni  della circolare n. 137/2021, con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione della CIGS  autorizzata

    Si sottolinea  inoltre che  per tali quote di TFR   il  decreto-legge n. 109/2018 non modifica  la destinazione e l’assetto del TFR che puo essere 

    1.  versato ai fondi di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
    2. versa al Fondo di Tesoreria di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    3. accantonato presso il datore di lavoro.

     Nel primo caso l’Istituto provvede a trasferire il TFR maturato al fondo pensione di destinazione.

    nei casi due e tre invece l’Istituto provvede al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata.

    Istruzioni richiesta e autorizzazione sgravio TFR e ticket licenziamento 

    i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari incaricati) devono inoltrare all’INPS  , SOLO con il modulo di istanza on-line appositamente predisposto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – una domanda di ammissione all’esonero, come da istruzioni dei  messaggi n. 3920/2020 e n. 1400/2022, 

    Va utilizzato  il codice autorizzazione (CA) “0Q” – istituito con il messaggio n. 3920/2020  che deve essere assegnato:

    •  con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al ticket di licenziamento;
    •  dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento.

    Entrambi gli esoneri, nei limiti di importo determinati secondo quanto indicato nel citato messaggio n. 3920/2020, devono sempre riferirsi esclusivamente a lavoratori beneficiari  di CIGS.

  • Rubrica del lavoro

    Lavoro sportivo subordinato: condizioni, contratti a termine, apprendistato

    l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito la scorsa settimana con la circolare 2 2023  i chiarimenti sulle novità in tema di lavoro previste dalla riforma del lavoro sportivo   DLgs. 36/2021 e dal DL 120/2023. 

    Tra i vari aspetti sono state specificate alcune particolarità  relative alle tipologie di  contratti applicabili .

    Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni riguardo  il lavoro subordinato.

    Lavoro nel settore sportivo professionistico: requisiti e contratti a termine

    Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici ovvero presso le società che svolgono la propria attività sportiva con finalità  lucrative è regolato dalle norme contenute nel Titolo V del D.Lgs. n. 36/2021 e, in particolare, dall’art. 27 .

    Si prevede anzitutto che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività  principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

    Può essere qualificato come lavoro autonomo solo se ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

    1. a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro  collegate in un breve periodo di tempo;
    2. b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di  preparazione o allenamento;
    3. c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore  settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno. 

    Gli ispettori dovranno verificare le condizioni  autonomamente, caso per caso, ad esempio  qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni  l’anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto. e il rapporto qualificarsi come lavoro autonomo.

    Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in  forma scritta, a pena di nullità e deve deve essere depositato, a cura della società, entro 7 giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, 

    Il contratto di lavoro  subordinato  può avere  termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.

    Sono ammesse anche:

    1. la successione di contratti a termine fra gli stessi soggetti e 
    2. la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi sia il consenso del lavoratore e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni nazionali.

    Lavoro sportivo e contratto di apprendistato

    Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare  :

    1. contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore,  
    2. e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca,

    La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67  (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dellosport). 

    In relazione all'apprendistato  di primo livello , il limite di età minimo – in deroga  ala normativa vigente  – è fissato a 14 anni, atteso  che il percorso di apprendistato assolve all'obbligo di istruzione e ciò anche nell'ottica della “valorizzazione non  solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti”.

    Ai contratti di apprendistato nel settore sportivo  non  si applica  la disciplina del licenziamento illegittimo, del recesso al termine del   rapporto ovvero della sua prosecuzione e del contingentamento del numero di apprendisti.

    Inoltre, diversamente da quanto prevede la disciplina generale del   D.Lgs. n. 81/2015, la riforma dello sport prevede espressamente che al termine del periodo di  apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente.

    Si attende comunque l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione degli “standard professionali e formativi relativi ai percorsi  di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche”.

     per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante,:

    • il limite minimo di età è fissato a 15 anni, 
    •  il limite massimo  resta confermato a 23 anni .

    Contratti di lavoro nel settore dilettanti

    Si ricorda che nel settore dilettanti invece  il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa,  sempre che

     la durata delle prestazioni anche  continuativa, non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e 

    quando le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti federali (art. 28 del DLgs. 36/2021).

    Questi requisiti per l'ispettorato sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo in quanto data la particolarità del settore non si applica comunque la presunzione di lavoro subordinato prevista dalla disciplina in materia di etero-organizzazione (’art. 2 comma 2 del DLgs. 81/2015) 

  • Rubrica del lavoro

    Bonus grandi navi per i lavoratori di Venezia: si può fare domanda

    Il decreto legge 103 2021 ha previsto una indennità onnicomprensiva   una tantum di 2mila euro a favore di alcune categorie di lavoratori   la cui attività sia connessa al transito delle navi  nella laguna di Venezia (Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca) interdetto  a partire dal 1 agosto 2021. 

    La legge ha previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro a questo fine,  per il 2021.

    Il Ministero del lavoro ha pubblicato il nuovo decreto 31 gennaio  2023 , in data 9 marzo 2023 con uno stanziamento raddoppiato a 10 milioni per il 2022 

    Si attendevano ancora le  istruzioni operative  INPS su domande e  pagamenti, rese finalmente disponibili solo  ieri 3 ottobre 2023  con circolare 83 2023 (Vedi i dettagli all'ultimo paragrafo).

     La piattaforma per le domande è attiva: 

    •  dal 4 ottobre  
    •  fino al 30 novembre 2023.

    Riepiloghiamo  di seguito  tutte le istruzioni sulla  misura 

    A chi spetta il bonus "grandi navi": categorie, requisiti , esclusioni 

    L'indennità spetta a 

    a) lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto  (9 marzo 2023)  e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

    b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

    c) lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso  tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali  (articolo 2222 del codice civile).

     ATTENZIONE sono esclusi  coloro che l’abbiano già percepita per l’annualità 2021.

     L’indennità non spetta, altresì, a coloro che:

    •  siano titolari di altra misura di sostegno al reddito;
    • siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto  di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità 
    • siano titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità 

     Bonus "grandi navi":  cumulabilità, regime fiscale

    A quanto chiarito dalla circolare  INPS 54 2022, l''indennità  "grandi navi" dal punto di vista  fiscale è soggetta a :

    •  ritenuta alla fonte a titolo d’acconto se sostituisce un reddito di lavoro di dipendente. In tale caso, l’Istituto è tenuto anche a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno.
    •  ritenuta alla fonte a titolo d’acconto  se sostituisce un reddito da lavoro autonomo.

     In entrambi i casi l’Istituto rilascia al contribuente la certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.

    Nella circolare 83 2023 si precisa che il bonus è cumulabile 

    •  con l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222/1984 o qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria  a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, 
    •  con il Reddito di cittadinanza 
    • con  borse lavoro, stage e tirocini professionali, n
    • con premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale,
    •  con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e 
    • con le prestazioni di lavoro occasionale,  dl 50 2017  nei limiti di compensi previsti per il prestatore pari a 5.000 euro per anno civile. 

    Come fare domanda  bonus  grandi navi Venezia

    I lavoratori potenziali destinatari delle indennità devono  presentare domanda all’INPS  ENTRO IL 30 NOVEMBRE  2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal 3 ottobre 2023   sul portale web dell’Istituto,  con una delle seguenti credenziali:

    • SPID di livello 2 o superiore;

    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

    • Carta nazionale dei servizi (CNS).

    oppure tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Si accede  alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”  nel portale web dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca, oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;  selezionando la voce corrispondente alla categoria di appartenenza  sotto la voce “Indennità Grandi Navi 2022” tra :

    –        Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori a tempo determinato;

    –       Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori in somministrazione;

    –        Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori intermittenti;

    –        Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori autonomi occasionali.

     

  • Rubrica del lavoro

    Aspettativa : domande contributi figurativi entro il 30 settembre

    I dipendenti che fruiscono di periodi di aspettativa per cariche elettive o sindacali devono presentare la domanda di accredito dei contributi figurativi  correlati,  entro il 30 settembre dell'anno successivo alla fruizione .

    Le domande vanno inviate esclusivamente in via telematica  come da istruzioni della  circolare  129 del 28 novembre 2022 (v. dettagli nel paragrafo successivo)

    Gli adempimenti dei datori di lavoro sulla specifica situazione del lavoratore erano stati forniti invece nel messaggio   n. 3971 del 31 ottobre 2019.

    Con il  messaggio 1193 del 28 marzo 2023 è stato anche  precisato che  fino a nuova comunicazione, in sede di lavorazione delle istanze  ai fini della corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, le Strutture territoriali continueranno a utilizzare il modello “AP 123”, che quindi  i datori di lavoro interessati devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori.

    Con riferimento alla convalida dei modelli “AP123” sono confermate le istruzioni del paragrafo 10 del messaggio n. 3499 dell’8 settembre 2017.

    Nel caso in cui non sia possibile ottenere la convalida dell’Ispettorato territoriale del lavoro gli uffici INPS confrontano le retribuzioni prodotte con i dati della contrattazione collettiva applicabile,  in proprio possesso o  prodotta dall’interessato.

    Cariche elettive e sindacali: istruzioni domanda di accredito figurativo 

    Le domande telematiche vanno  presentate attraverso uno dei seguenti canali:

    • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto utilizzando tutti i browser aggiornati a eccezione di Explorer (non più supportato);
    • Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06.164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
    • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    diversamente non saranno procedibili . Se la causa che impedisce l’invio telematico fosse  da addebitare al sistema informatico dell’INPS, le Strutture territoriali provvederanno alla protocollazione in entrata dell’istanza, alla relativa acquisizione e alle successive fasi gestionali di lavorazione.

    Per la presentazione della domanda tramite web dagli interessati, l’utente dovrà accedere al “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” sul  sito www.inps.it  con il  seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”.

    Necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    Dopo avere superato la fase di autenticazione, la home page dell’applicazione  propone i seguenti campi di azione

    1. – Home Riscatti;
    2. – Home Ricongiunzioni e Computo;
    3. – Home Accredito Figurativo per Cariche Elettive e Sindacali.

    Dalla pagina iniziale si può inoltre  accedere alle seguenti funzioni

    • Nuova Domanda;
    • Consultazione Domanda;
    • Manuale Utente;
    • Scheda Informativa e Allegati.

    L'utente può quindi :

    – consultare il proprio estratto contributivo;

    – verificare la correttezza e completezza dei servizi prestati e dei contributi versati apponendo un flag nella sezione apposita;

    – inoltrare richieste di modifica e/o integrazione della propria posizione assicurativa attraverso gli applicativi dedicati (FASE e RVPA);

    – ricevere dalla procedura l’indicazione della tipologia di accredito per cui si può scegliere di presentare domanda in base alla propria situazione contributiva/Ente – datore di lavoro che ha concesso l’aspettativa e la tipologia di aspettativa richiesta.

    Selezionando la funzione “Nuova Domanda” è possibile procedere alla compilazione e al successivo invio della domanda di prestazione.

    La descrizione analitica di tutte le funzioni è contenuta nel “Manuale utente” consultabile online o scaricabile direttamente dal sito dell’Istituto.

  • Rubrica del lavoro

    Alluvione Emilia: ampliata la sospensione dei ricorsi INAIL

    L’Inail, con circolare 43/2023, comunica che sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi  in tema di premi assicurativi è applicabile per il periodo  1° maggio – 31 agosto 2023, invece che 31 luglio 2023. 

    L'istituto motiva facendo riferimento alla conversione in legge 100 2023 del  decreto legge 61/2023, che aveva definito  interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi nelle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana , tra cui la sospensione di adempimenti e versamenti.

    La legge di conversione 100/2023 ha  infatti eliminato il riferimento ai ricorsi amministrativi, con la conseguenza che la norma relativa alla sospensione del termine di 30 giorni previsto dal Dpr 314/2001 per la presentazione dei ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi Inail non è più l’articolo 2 del Dl 61/2023 (che individua il periodo di sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023) ma l’articolo 4 del medesimo decreto legge che aggiunge un mese in più al periodo di sospensione, prevedendo il termine al 31 agosto.

    L' Inail richiama  comunque per l'applicazione  le istruzioni già  emanate con la circolare  33/2023 in quanto il termine temporale non modifica l'operatività delle procedure.

  • Rubrica del lavoro

    Bonus alluvione autonomi: domande entro il 30 settembre

     Si avvicina la scadenza per richiedere l'indennità fino a 3mila euro per autonomi , professionisti e  collaboratori,  alluvionati , come previsto dal Decreto alluvione , convertito in   Legge n 100/2023, emanato appunto per gli interventi urgenti  necessari a  fronteggiare l'emergenza.

    Ricordiamo di seguito i requisiti e le modalità per la domanda,  da inviare entro il 30 settembre 2023 che cadendo di domenica slitta al  1 ottobre.

    Decreto Alluvione è legge: a chi spetta il bonus autonomi e professionisti

    Tra le  misure a sostegno degli alluvionati si evidenzia un bonus una tantum per i lavoratori autonomi con lo stanziamento di circa 253 milioni di euro per il 2023.

    Nel dettaglio:

    • per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023,  
    • in  favore dei collaboratori coordinati e continuativi, 
    • dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, 
    • dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i  titolari  di  attivita'  di  impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza  e assistenza, 
    • che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano  domiciliati ovvero  operavano  esclusivamente  o,  nel  caso  degli  agenti   e rappresentanti,  prevalentemente in  uno  dei   Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°  maggio  2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di  emergenza  con  delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23  maggio  2023  e del 25 maggio 2023, 
    • è riconosciuta una indennità una  tantum,  nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di  aiuti  di Stato, pari a  euro  500 per  ciascun  periodo  di  sospensione  non superiore  a  quindici  giorni  e  comunque  nella   misura   massima complessiva di euro 3.000.

    L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai  sensi  del  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

    L'indennità è riconosciuta ed  erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, 

    In merito a tale bonus l'INPS ha pubblicato la circolare 54 2023 con le istruzioni operativein data 30 giugno con il messaggio 2458 ha fornito ulteriori indicazioni (v. ultimo paragrafo) sulle modalità di documentazione e sul modulo di domanda.

    Nel dettaglio, la circolare 54 ha precisato che sono compresi fra i destinatari dell’indennità:

    •  i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica
    • i venditori porta a porta
    • i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
    • i professionisti iscritti agli enti  gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ( Casse professionali).

    Bonus alluvione autonomi: importo 

    L'indennità viene definita una tantum e sarà pari a:

    • euro 500 per ciascun  periodo  di  sospensione  della propria attività,  non  superiore  a  quindici  giorni  e  comunque 
    • nella misura massima complessiva di euro 3.000. 

    l pagamenti riguarderanno il  periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

    L'INPS  provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo  i  risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'eventuale sospensione dell'erogazione in caso di superamento prospettivo dei limiti.

    I beneficiari potranno scegliere se richiedere il bonus in forma cumulativa o per singoli periodi  le cui date vanno specificate nella domanda e NON possono  essere sovrapposte.

    La circolare specifica che per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

    Bonus  alluvione autonomi: modalità per le domande

    I lavoratori potenziali destinatari delle indennità  dovranno presentare domanda all’INPS 

    • a partire dal 15 giugno ed
    •  entro  il 30 settembre 2023 

    esclusivamente in via telematica accedendo personalmente   sul sito INPS con le credenziali:

    •   SPID di livello 2 o superiore;
    •  Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    •  Carta nazionale dei servizi (CNS).

    anche tramite il Contact center telefonico  INPS 

    Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato.

    Il modulo sarà disponibile alla sezione  sul  sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso:

     “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; selezionando Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

     l beneficiari dichiarano  nella domanda di essere in possesso dei requisiti tra cui sia la residenza che il domicilio nelle aree interessate. 

    La circolare INPS non specifica l'obbligo di documentazione dei danni ma  precisa  che l'istituto  procederà  successivamente a  verifiche incrociate  e nel caso di ’insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, avvierà la procedura di recupero  ferme restando le sanzioni, anche penali, previste per legge.

    Come detto, con il messaggio 2458 /2023 l'istituto risponde ad alcuni dubbi emersi  riguardo il diritto all'indennità  fino a 3000 euro per i lavoratori autonomi e le modalità di documentazione dei requisiti 

    Requisiti e importo indennità autonomi 

    Sui requisiti per indennità una tantum alluvione il  messaggio ribadisce in particolare che :

    • per quanto riguarda i lavoratori agricoli  il requisito dell’impossibilità a prestare attività lavorativa non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo.  quindi  ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori.
    •  l'importo di 500 euro è riferito a periodi  di sospensione non superiore a 15 giorni. Inps fa l'esempio di tre sospensioni differenti  in diverse giornate anche di pochi giorni  per le quali  il lavoratore può presentare una domanda  o tre diverse domande) per cui   l’indennità spettante ammonterà a 1500 euro,. Il limite massimo è di 3000 euro per beneficiario. La precisazione è valida  per tutti i lavoratori autonomi destinatari dell’art. 8 del decreto 61/2023.
    •  Per quanto riguarda le verifiche dei requisiti  l’Istituto controlla ’iscrizione del lavoratore alla specifica gestione di appartenenza e in caso negativo  l’interessato  può chiedere il riesame, allegando eventualmente documentazione utile  come certificati di iscrizione, estratti contributivi, ricevute di versamento dei contributi,  che sarà verificato  ulteriormente dalla Struttura territoriale INPS competente . 
    • per la prova della sospensione di attivita  inps specifica che possono essere validi i seguenti documenti : comunicazione di attivazione dell’assicurazione; provvedimenti pubblici di autorità; dichiarazioni effettuate nei confronti di altri enti/autorità/società;  registrazioni audiovisive; lettere di comunicazione di ritardi o sospensioni negli adempimenti contrattuali; fatture per interventi straordinari legati al ripristino e/o qualsiasi tipo di documentazione utile idonea a dimostrare la sospensione dell’attività.

    Regime fiscale dell’indennità alluvione: novità nella procedura telematica

    L’indennità una tantum costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. 

    Tuttavia, considerato che il regime fiscale è differenziato a seconda della natura del reddito  e della categoria di appartenenza del lavoratore, INPS ha modificato il flusso di presentazione della domanda inserendo nel box delle dichiarazioni facoltative due ulteriori dichiarazioni:

    • una per i forfettari 
    • un’altra ai lavoratori autonomi agricoli,

    cosi da applicare automaticamente il regime fiscale specifico.

  • Rubrica del lavoro

    600 assunzioni in ATM con contributi affitto e bonus patente

    ATM l'azienda del trasporto pubblico di Milano sta cercando numerose unità di personale. In particolare  sono aperte  selezioni per oltre  600 posti  per la sede di Milano suddivisi in 

    • 150 tecnici per manutenzione
    • 40 ingegneri per progettazione rete 
    • 300 autisti
    • 100 assistenti alla clientela e informativi

    L'azienda ha stanziato   500mila euro   per extra benefit destinati ai candidati  per le posizioni di conducente (particolarmente difficili da reperire) che supereranno le selezioni, per superare le difficoltà  legate al caro-affitti della capitale lombarda e  il calo di utilizzo dei mezzi pubblici , strascico della pandemia da COVID .

    In particolare sono previsti :

    • bonus   da 2500 euro per sostenere i costi della Patente D,
    •  voucher per i primi mesi di affitto pari a 3mila euro. 

    Qui l'elenco di tutte le posizioni aperte in ATM 

    Bonus patente gratuita ATM Milano

    Per quanto riguarda il bonus patente sono previste due modalità:

    1. Atm finanzierà l’intero costo del corso per la Patente di guida D, insieme alla Carta del conducente,  per  150 candidati che sceglieranno di frequentare corsi in autoscuole convenzionate 
    2. Per chi preferisce  frequentare i corsi in scuole guida non convenzionate, il  rimborso spese  sarà pari a  1.500 euro.

    Qui il link per inviare la candidatura come conducente

    In particolare sono aperte 4 tipologie di candidatura :

    • Conducenti di linea
    • Conducenti di linea senza esperienza
    • Conducenti filobus
    • Conducenti Nord Est Trasporti – Gruppo Atm

    Bonus affitto ATM Milano

    Per il bonus affitto invece sono disponibili 100mila euro che consentiranno di erogare 33 voucher da  3mila euro,  direttamente in busta paga in importi rateizzati. Potranno essere richiesti i conducenti già in possesso della patente che superano la selezione  e i neo-conducenti entro 3 mesi dalla data di assunzione.

    Ulteriori requisiti  sono :

    • essere residenti fuori dall’area Metropolitana di Milano e 
    • avere stipulato un contratto di locazione  per minimo  sei mesi  dopo la candidatura alla selezione

     La scadenza per le domande è fissata all' 8  novembre 2023