• Rubrica del lavoro

    NASPI: scadenza comunicazione reddito presunto 2024

    Per  i disoccupati che stanno fruendo delle prestazioni di disoccupazione NASpI Inps ricorda con il messaggio  4361 del 5 dicembre 2023  che

    1.  per  i percettori che hanno dichiarato per il 2023 un  reddito diverso da “zero”, è necessario comunicare entro il 31 gennaio 2024 anche il reddito presunto riferito all’anno 2024. ATTENZIONE : l'obbligo permane anche con reddito presunto 2024 pari a 0  e in assenza di comunicazione l’erogazione della prestazione NASpI verrà sospesa.
    2. per i i soggetti che abbiano invece comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero” l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.

    Per la disciplina dell’attività lavorativa in corso di prestazione NASpI  le istruzioni integrali sono state fornite con la  circolare n. 94 del 12 maggio 2015, paragrafo 2.10.

    Qui il modello di comunicazione NASPI.COM

     Assistenza virtuale per NASPI

    Sulla tematica NASpI  si ricorda che è disponibile sul sito INPS, con accesso anche senza SPID  un servizio  di assistenza virtuale via CHAT per i dubbi piu comuni sul tema.

     L’Assistente virtuale è disponibile  7 giorni su 7 ed è accessibile   sul sito   www.inps.it / Inps Comunicaselezionando, successivamente la voce Prestazioni nelle pagine relative: 

    • alla NASpI: indennità mensile di disoccupazione (Home / Prestazioni e Servizi / Prestazioni / NASpI: indennità mensile di disoccupazione)

     • alla NASpI anticipata (Home / Prestazioni e servizi / Prestazioni / NASpI anticipata: indennità di disoccupazione erogata in unica soluzione (per lavoratori licenziati dal 1° maggio 2015) 

    alle FAQ in materia (Home / Prestazioni e servizi / FAQ / NASpI). 

     Inoltre, nell’area personale MYINPS del portale dell’Istituto, cui si accede invece con le credenziali SPID,  rimane operativo  anche l’Assistente virtuale, attivo tutti i giorni per 24 ore che indirizza in tempo reale gli utenti, tramite appositi link, alle schede informative e a quelle di servizio di maggior utilizzo pubblicate nel portale e alle informazioni personalizzate, come  ad esempio quelle relative allo stato di lavorazione delle domande presentate o ai pagamenti disposti dall'Istituto.

    In Myinps è possibile ottenere anche  anche il link al servizio di prenotazione di un accesso presso gli sportelli di Sede dell’Istituto.

  • Rubrica del lavoro

    Decreto flussi lavoro domestico: il click day raddoppia

    I datori di lavoro che intendono assumere un collaboratore familiare o una badante  in relazione alla quota prevista dal decreto flussi 2023  possono fare richiesta con il click day di  domani  4 dicembre 2023 ma per chi resta escluso c' è una nuova possibilità  il 7 febbraio 2024, relativa alle quote 2024.

    Si ricorda che sono disponibili 9.500 ingressi e sono  state precompilate  entro il 26 novembre oltre 86 mila domande, quasi 10 volte le quote previste e che la scadenza (teorica) è fissata al 31 dicembre 2023.

     Il termine è in realtà solo teorico perche le domande vengono accolte,  fatte salve le verifiche dei requisiti, in ordine cronologico di invio.

    Se l’istanza non  viene accolta per esaurimento delle quote  il portale avvisa  subito  «La pratica risulta al momento non in quota».

    Se, invece, la domanda viene accolta ci sono 60 giorni di attesa massima per avere i nulla osta dallo sportello unico per l’immigrazione . Solo con l'esito della prima domanda si potrà decidere se ripresentarla con il nuovo click day, come sottolineato dai rappresentati del centro studi  dell'associazione dei datori di lavoro Assindatcolf, in quanto  «Inserire una nuova domanda il 7 febbraio per lo stesso lavoratore – continua – significherebbe annullare la precedente.

      Qui la piattaforma per le domande

    Ricordiamo di  seguito  i  requisiti e i passi necessari  per la procedura.

    1. Verifica requisito di  reddito  del datore di lavoro  

    Per l'accesso al click day del decreto flussi  per l'assunzione di colf e badanti extracomunitari  possono  fare domanda:

    •  i datori di lavoro  con reddito imponibile che  non deve superare 20.000 euro in caso di unico componente della famiglia ;
    •  la soglia del reddito imponibile aumenta fino a 27.000 euro se il nucleo è composto da più familiari  .

    ATTENZIONE : Nel caso in cui il datore  di lavoro sia una persona non autosufficiente  che fa richiesta per una assistente familiare (badante) non c'è alcun requisito reddituale  da rispettare.

    Il ministero dell'interno ha recentemente chiarito che si fa riferimento 

    2  Richiesta disponibilità lavoratori al  centro per l’impiego

    Il secondo passaggio prevede l'obbligo  di chiedere al  centro per l’impiego  competente  se vi sono lavoratori già presenti in Italia disponibili  per le mansioni di colf, badanti e baby sitter. 

    Per ottenere una risposta possono trascorrere fino a 20 giorni lavorativi, quindi è raccomandabile avviare la richiesta con l' apposito modulo il prima possibile. In assenza di risposta  dopo 15 giorni si può procedere 

     Qui il modello necessario rilasciato da ANPAL  .

    3. Asseverazione  del contratto

    Il terzo passaggio riguarda l’asseverazione della certificazione da parte di professionisti abilitati o associazioni (come Assindatcolf):

    •  delle condizioni reddituali del datore, e 
    •  delle condizioni contrattuali che si vogliono offrire al lavoratore. 

    Nella circolare operativa del ministero, viene specificato infatti  che il domestico potrà essere assunto sia a tempo determinato che indeterminato, con orario pieno o parziale ma  NON inferiore alle 20 ore alla settimana e con una retribuzione mensile non al di sotto dell’importo dell’assegno sociale pari a 503,27 euro.

    Qui il modello di asseverazione ad uso di professionisti e associazioni .

    4. Decreto flussi lavoro domestico: dopo il nulla osta attesa per il visto 

    Si ricorda che dopo aver ottenuto  il nulla osta al lavoro in Italia  è richiesto anche l'ottenimento del visto consolare da parte delle autorità del paese di provenienza , che spesso in passato ha avuto tempistiche molto lunghe. 

    5. Domanda di assunzione colf e badanti extracomunitari:  chiarimenti sugli allegati

    Una nota del Ministero dell'interno del 21 novembre  2023 pubblicata nell'applicativo per le domande  ha precisato che  entro il 26 novembre (termine ultimo per la compilazione delle istanze Decreto Flussi 2023) i soggetti privati  che intendono procedere con l'assunzione di un lavoratore domestico attraverso le quote del decreto flussi  dovevano allegare  un’apposita autocertificazione  in cui si dichiara  di non essere tenuti alla presentazione di documenti che certifichino la posizione previdenziale e fiscale e all’iscrizione alla Camera di Commercio.

    In particolare : il datore di lavoro persona fisica dovrà caricare nella sezione “Upload allegati”, nei campi “autocertificazione dell’iscrizione alla camera di commercio” e “autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale”, una semplice dichiarazione nella quale sia indicata la propria qualità di singolo datore di lavoro persona fisica e pertanto di non essere tenuto alla presentazione di tali certificazioni.

    ATTENZIONE precisato anche  che per il punto “il proprio reddito al netto dell’imposta presentata”  si deve intendere “il proprio reddito imponibile”.

  • Rubrica del lavoro

    Reddito di cittadinanza 2023: scadenza domande e ultime rate

    La legge di bilancio 2023  (L 197 del 29.12.2022) ha modificato in senso restrittivo il reddito di cittadinanza.  Si prevede in particolare che  per il 2023  per i percettori  che possono lavorare   il sostegno economico sia  riconosciuto per un massimo di sette mesi. 

    La novità dal punto di vista finanziario comporta un risparmio di spesa di circa 950 milioni di euro per il 2023 , mentre si confermano gli stanziamenti della legge di bilancio 2020 per gli anni successivi,  in vista dei nuovi strumenti che sostituiranno il Reddito di cittadinanza: 

    1. Supporto per la formazione e il lavoro e 
    2. Assegno di inclusione 

    istituiti dal  Decreto Lavoro 48  del 4 maggio 2023.

    ATTENZIONE INPS ha pubblicato nuove istruzioni per i casi di variazione dei requisiti  entro luglio 2023  e per la scadenza ultima per le domande e per il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre (Vedi ultimo paragrafo).

    Rivediamo di seguito  tutte le regole di funzionamento  del Reddito di Cittadinanza nel 2023 e le novità 2024.

    Reddito di cittadinanza 2023: la durata cambia

    A norma dell'art . 1 commi  313 321,   la durata massima ordinaria  dell'erogazione del contributo economico del Reddito di cittadinanza  dal 1 gennaio 2023  diventa  di 7 mesi. Cessa  in alcuni casi dal 1 settembre 2023 (Vedi al penultimo paragrafo le novità da settembre 2023)

    Fanno eccezione , cioè la durata massima resta di 18 mesi,  solo per   i nuclei familiari 

    • con minori
    • con persone disabili (come definite dal DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159)
    • con persone di età pari o superiore ai 60 anni.

     Lo stop non riguarda quindi la Pensione di cittadinanza.

    Reddito di cittadinanza e obblighi per gli occupabili

    A decorrere dal 1° gennaio 2023,  i soggetti  occupabili  (dai 18 ai 59 anni):

    • devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.
    •  per i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, l'erogazione del Reddito è subordinata all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello.
    •     tutti i percettori di Rdc residenti nel Comune debbono essere impiegati in progetti utili alla collettività (non più soltanto un terzo di essi).
    • Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi, non influisce sull'importo del Reddito di cittadinanza. Vanno quindi comunicati all'Inps solo  i redditi eccedenti tale limite massimo .
    • Il contributo economico cessa se il percettore  non accetta la prima offerta di lavoro (è abolita la definizione di offerta di lavoro "congrua")

    Il disegno di legge abroga  anche gli articoli riferiti al patto per il lavoro e di inclusione sociale che prevedeva l'intervento dei Centri per l'impiego e dei servizi sociali dei Comuni per predisporre le misure di reinserimento lavorativo e sociale, mai effettivamente decollate. 

    Reddito di cittadinanza 2023: novità per gli importi

    La legge di bilancio prevede inoltre che :

    •    la componente del reddito  di cittadinanza corrispondente  al canone annuo di affitto viene erogata direttamente al locatore dell'immobile.  Si attendeva un apposito decreto del Ministro del lavoro  entro il 2 marzo 2023 per la definizione delle modalità di attuazione, ancora in stand by.
    •    Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio, se rientra nel limite massimo di 3.000 euro lordi. I redditi eccedenti tale limite andranno  ancora comunicati all’INPS.

    Infine si segnala  che ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del Rdc,  è riconosciuto l'esonero dal versamento  del 100% dei contributi previdenziali a loro carico.

    Per il resto, le modalità di accesso, ISEE,  calcolo degli importi  e  pagamento non sono modificati.

    Reddito di cittadinanza, lo stop: Assegno di inclusione e Supporto per il lavoro

    Come detto la legge 197 2022  ha previsto nel 2024 l'abolizione  sul  reddito di cittadinanza per tutti i beneficiari. 

    Per le famiglie più in difficoltà  in cui vi siano componenti che non possono lavorare  il decreto lavoro 48 del 4 maggio 2023 mette in campo , in sostituzione, a partire da 1  gennaio 2024 il nuovo "Assegno di inclusione" ( molto simile al RDC) con la sostanziale differenza che riguarda solo i nuclei in cui siano presenti: 

    • minori 
    • disabili
    • over 60 

    con obblighi di formazione e lavoro per i componenti "occupabili" e contributo economico commisurato alle caratteristiche della famiglia .

    Nel contempo  a partire dal 1 settembre 2023  è in vigore il nuovo strumento chiamato " Supporto per la formazione e il lavoro"  indirizzato ai 

    soggetti  tra i 18 e i 59 anni 

    • che fanno parte di  nuclei familiari  diversi da quelli sopracitati  
    •  con ISEE familiare non superiore a 6mila euro annui

    Si tratta di misura di attivazione al lavoro  che prevede la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro ( tra i quali rientrano anche  il servizio civile universale e i  lavori socialmente utili. Comprende un contributo fisso di 350 euro mensile per un massimo di 12 mesi 

    La partecipazione ad entrambe  misure andrà richiesta in via telematica e prevede la firma della DID dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro  e di un Patto  per il lavoro. 

    L'Assegno di inclusione e  il bonus per Supporto formazione lavoro non sono tra loro cumulabili.

    Reddito di cittadinanza oltre le 7 mensilità: nuove istruzioni

    Nel messaggio 3510 del 10 ottobre  INPS informa sulle modalità di gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese per completata fruizione delle sette mensilità , come previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023

    L’Istituto,  dal mese di luglio 2023, sta procedendo, mensilmente, a sospendere l’erogazione della misura del Reddito di cittadinanza per i nuclei che non abbiano i requisiti indicati  per continuare a fruire della misura nell’anno 2023 oltre le sette mensilità. La causale della sospensione è indicata  come "domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.

    Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione i nuclei familiari devono avere al loro interno 

    – persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

    – minorenni;

    – persone con almeno sessant’anni di età;

    – percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 30 novembre  2023.

    Cambio dei requisiti entro il 2023

    In particolare si specifica che: 

    Se il compimento dei  60 anni , la nascita di un figlio o l'accertamento di una nuova disabilità avviene  prima della settima mensilità o nel mese successivo viene rilevato  automaticamente dai sistemi e il RDC  prosegue  senza interruzioni 

    Nel caso in cui, invece:

    • il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) oppure
    •  la DSU venga presentata successivamente  alla sospensione,

    è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza che non verrà bloccata  e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo 

    Disabilità erroneamente non indicate e ripresa del RDC 

    Per i casi di segnalazione da parte degli utenti di disabilità erroneamente non indicate in DSU, le Strutture territorialmente competenti effettueranno la verifica negli archivi dell’Istituto, circa l’effettiva presenza del verbale di invalidità con i requisiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 e, in caso di esito positivo, può essere data l’indicazione di presentare la DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della disabilità.

    ATTENZIONE: 

    • nel caso in cui  venga  contemporaneamente verificata la perdita di un altro requisito   il nucleo familiare cesserà dal beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.
    • Fino alla mensilità di novembre 2023,l'erogazione  del Reddito di cittadinanza  puo riprendere nel caso in cui venga comunicato all’INPS, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, senza bisogno di presentare una nuova domanda.

    Ultime rate Reddito di cittadinanza

    Nel messaggio 41 79 del 24.11.2023 INPS  ricorda che :

    Per le famiglie che non hanno i requisiti  sopracitati la fruizione del beneficio termina al 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui non siano trascorse le diciotto mensilità previste dalla normativa Rdc, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di AUU fino a febbraio 2024, come previsto nel messaggio n.2896 del 7 agosto 2023.

    Per i nuclei che attendono la presa in carico dai Comuni la rata di novembre sarà erogata il 15 dicembre  e quella di dicemnre il 27 dello stesso mese 

    La Carta Rdc resterà, pertanto, operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati.

    Il temine ultimo per le domande di RDC è fissato al  

    • 30 novembre p.v.
    • 20 dicembre se presentate dagli intermediari purche presentate dagli utenti  entro la scadenza del 30 novembre

    Le stesse date valgono per l'erogazione degli arretrati 

  • Rubrica del lavoro

    Fallimenti : CIGS esente da TFR e ticket anche nel 2023

    Anche per il 2023, come già per 2020 2021 e 2022 le societa': 

    1. sottoposte a   procedura  fallimentare o  
    2. in amministrazione straordinaria, 

    le quali abbiano usufruito  del  trattamento di integrazione salariale straordinaria   sono esonerate:

    •  dal pagamento delle quote di  accantonamento  del   trattamento di fine rapporto, relative  alla retribuzione persa a seguito della riduzione  oraria  o sospensione dal lavoro, e 
    • dal pagamento  del  contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 92 2012 (il cosiddetto ticket licenziamento).

    La misura era stata prevista   inizialmente per il 2020 e 2021 dall'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,   e prorogata per il 2022 dall'articolo 4 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103.

    Con il messaggio 3779 del 30 ottobre 2023 INPS ricorda che una nuova proroga per il 2023  e 2024 è stata prevista dalla legge di bilancio 2022 (L.234 2021).

    Gli esoneri sono autorizzati nel limite di spesa  di 21 milioni di euro per ciascun anno.

     Inps   riprende le istruzioni  precedenti ( messaggio 1400 del 29 marzo 2022 )    e 3920/2020 ricordando che per ottenere l'agevolazione  vanno richieste :

    1. in primo luogo autorizzazione al Ministero del lavoro  e delle politiche sociali  del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) (o in sede di integrazione della stessa domanda).  Il  successivo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, TFR e  c.d. ticket di licenziamento,  separatamente  per ogni anno di competenza.
    2. In secondo luogo, le aziende interessate ( o i curatori), in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, per accedere agli sgravi devono presentare specifica istanza di accesso all’Istituto. avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” .

    In particolare  sul primo punto precisa che     le aziende che intendano richiedere gli esoneri devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ossia:

     a) la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di  trattamento straordinario di integrazione salariale distinta  per ogni anno civile interessato 

    b) la misura complessiva del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, da calcolare, secondo le indicazioni  della circolare n. 137/2021, con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione della CIGS  autorizzata

    Si sottolinea  inoltre che  per tali quote di TFR   il  decreto-legge n. 109/2018 non modifica  la destinazione e l’assetto del TFR che puo essere 

    1.  versato ai fondi di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
    2. versa al Fondo di Tesoreria di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    3. accantonato presso il datore di lavoro.

     Nel primo caso l’Istituto provvede a trasferire il TFR maturato al fondo pensione di destinazione.

    nei casi due e tre invece l’Istituto provvede al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata.

    Istruzioni richiesta e autorizzazione sgravio TFR e ticket licenziamento 

    i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari incaricati) devono inoltrare all’INPS  , SOLO con il modulo di istanza on-line appositamente predisposto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – una domanda di ammissione all’esonero, come da istruzioni dei  messaggi n. 3920/2020 e n. 1400/2022, 

    Va utilizzato  il codice autorizzazione (CA) “0Q” – istituito con il messaggio n. 3920/2020  che deve essere assegnato:

    •  con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al ticket di licenziamento;
    •  dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento.

    Entrambi gli esoneri, nei limiti di importo determinati secondo quanto indicato nel citato messaggio n. 3920/2020, devono sempre riferirsi esclusivamente a lavoratori beneficiari  di CIGS.

  • Rubrica del lavoro

    Lavoro sportivo subordinato: condizioni, contratti a termine, apprendistato

    l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito la scorsa settimana con la circolare 2 2023  i chiarimenti sulle novità in tema di lavoro previste dalla riforma del lavoro sportivo   DLgs. 36/2021 e dal DL 120/2023. 

    Tra i vari aspetti sono state specificate alcune particolarità  relative alle tipologie di  contratti applicabili .

    Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni riguardo  il lavoro subordinato.

    Lavoro nel settore sportivo professionistico: requisiti e contratti a termine

    Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici ovvero presso le società che svolgono la propria attività sportiva con finalità  lucrative è regolato dalle norme contenute nel Titolo V del D.Lgs. n. 36/2021 e, in particolare, dall’art. 27 .

    Si prevede anzitutto che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività  principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

    Può essere qualificato come lavoro autonomo solo se ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

    1. a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro  collegate in un breve periodo di tempo;
    2. b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di  preparazione o allenamento;
    3. c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore  settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno. 

    Gli ispettori dovranno verificare le condizioni  autonomamente, caso per caso, ad esempio  qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni  l’anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto. e il rapporto qualificarsi come lavoro autonomo.

    Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in  forma scritta, a pena di nullità e deve deve essere depositato, a cura della società, entro 7 giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, 

    Il contratto di lavoro  subordinato  può avere  termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.

    Sono ammesse anche:

    1. la successione di contratti a termine fra gli stessi soggetti e 
    2. la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi sia il consenso del lavoratore e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni nazionali.

    Lavoro sportivo e contratto di apprendistato

    Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare  :

    1. contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore,  
    2. e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca,

    La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67  (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dellosport). 

    In relazione all'apprendistato  di primo livello , il limite di età minimo – in deroga  ala normativa vigente  – è fissato a 14 anni, atteso  che il percorso di apprendistato assolve all'obbligo di istruzione e ciò anche nell'ottica della “valorizzazione non  solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti”.

    Ai contratti di apprendistato nel settore sportivo  non  si applica  la disciplina del licenziamento illegittimo, del recesso al termine del   rapporto ovvero della sua prosecuzione e del contingentamento del numero di apprendisti.

    Inoltre, diversamente da quanto prevede la disciplina generale del   D.Lgs. n. 81/2015, la riforma dello sport prevede espressamente che al termine del periodo di  apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente.

    Si attende comunque l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione degli “standard professionali e formativi relativi ai percorsi  di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche”.

     per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante,:

    • il limite minimo di età è fissato a 15 anni, 
    •  il limite massimo  resta confermato a 23 anni .

    Contratti di lavoro nel settore dilettanti

    Si ricorda che nel settore dilettanti invece  il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa,  sempre che

     la durata delle prestazioni anche  continuativa, non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e 

    quando le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti federali (art. 28 del DLgs. 36/2021).

    Questi requisiti per l'ispettorato sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo in quanto data la particolarità del settore non si applica comunque la presunzione di lavoro subordinato prevista dalla disciplina in materia di etero-organizzazione (’art. 2 comma 2 del DLgs. 81/2015) 

  • Rubrica del lavoro

    Festività ebraiche 2024: il calendario

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 158 del 7 ottobre 2023   il Comunicato del Ministero dell'Interno con il calendario ufficiale delle festivit ebraiche relative all'anno 2024,   come comunicato dall'Unione delle Comunita'  ebraiche  italiane .

    Questi i giorni da considerare festivi il prossimo anno,  ai fini civili e giuslavoristici:

    Tutti i sabati,  da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato,
    da lunedi 22 aprile a un'ora dopo il tramonto di  Mercoledi 24  aprile vigilia di Pesach
    da  mezz'ora prima del tramonto di domenica 28 a un'ora dopo il tramonto di martedi 30 aprile  Pesach
    da  mezz'ora prima del tramonto di martedì 11 giugno a un'ora dopo il tramonto giovedi 13 giugno  Shavuoth (Pentecoste)
    da mezz'ora prima del tramonto di lunedì 12 agosto a un 'ora dopo il tramonto di martedi 13 agosto  Digiuno dal 9 di AV
    da mezz'ora prima del tramonto di mercoled' 3 ottobre a un'ora dopo il tramonto di venerdì 4 ottobre  Rosh Hashana' (Capodanno)
    da venerdì 11 ottobre a un'ora dopo il tramonto di sabato 12 ottobre Vigilia e digiuno di Kippur (Digiuno di espiazione)
    da un' ora prima del tramonto di mercoledi 16 ottobre a un'ora dopo il tramonto venerdì 18 ottobre Sukkot (Festa delle Capanne)
    da un' prima del tramonto di mercoledi 23 ottobre a un'ora dopo il tramonto venerdì 25 ottobre Shemini Atzeret e Simchat Tora' (Festa della Legge)

     

    Si ricorda che in ossequio al principio di uguaglianza e parità sancito dall’art. 3 Costituzione sono previste speciali deroghe per i lavoratori che praticano religioni diverse con  festività in giorni differenti. Per i lavoratori di religione ebraica sono quindi previsti 

    • riposo sabbatico: è previsto il diritto di godere del riposo settimanale di sabato anziché nella domenica. In tal caso, il riposo sabatico è alternativo rispetto a quello domenicale: conseguentemente, il lavoro che non viene prestato durante il sabato è recuperato il giorno seguente senza maggiorazioni o straordinari. Tale diritto può tuttavia subire limitazioni quando sussistano esigenze aziendali relative a servizi essenziali imprescindibili e.
    • Festività ebraiche: il lavoratore ha diritto di fruirne con le medesime modalità previste per il riposo sabatico. In alternativa possono essere attraverso i permessi retribuiti  contrattuali. In tal caso il soggetto ha comunque diritto alle festività previste per la generalità dei lavoratori.

    Nelle giornate festive, il lavoratore ha diritto ad astenersi  dal lavoro e quello di percepire la retribuzione. Tale seconda tutela riceve differente trattamento a seconda che si tratti di festività lavorate o non lavorate.  

     Di seguito riportiamo  l'elenco delle festività  nazionali italiane che  ha numerose modifiche nel tempo. Ad oggi, sono previste undici festività, distinte in :

    • Festività nazionali civili

    25 Aprile: Anniversario della liberazione
    1 maggio: Festa del Lavoro
    2 giugno: Fondazione della Repubblica

    • Festività nazionali religiose cattoliche:

    1 Gennaio: Capodanno

    6 gennaio: Epifania

    il lunedì seguente la Domenica di Pasqua (variabile)

    15 agosto: Assunzione della Beata Vergine

    1 Novembre: Ognissanti

    8 dicembre: Immacolata Concezione

    25 dicembre: Natale

    26 dicembre: S. Stefano

  • Rubrica del lavoro

    Bonus grandi navi per i lavoratori di Venezia: si può fare domanda

    Il decreto legge 103 2021 ha previsto una indennità onnicomprensiva   una tantum di 2mila euro a favore di alcune categorie di lavoratori   la cui attività sia connessa al transito delle navi  nella laguna di Venezia (Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca) interdetto  a partire dal 1 agosto 2021. 

    La legge ha previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro a questo fine,  per il 2021.

    Il Ministero del lavoro ha pubblicato il nuovo decreto 31 gennaio  2023 , in data 9 marzo 2023 con uno stanziamento raddoppiato a 10 milioni per il 2022 

    Si attendevano ancora le  istruzioni operative  INPS su domande e  pagamenti, rese finalmente disponibili solo  ieri 3 ottobre 2023  con circolare 83 2023 (Vedi i dettagli all'ultimo paragrafo).

     La piattaforma per le domande è attiva: 

    •  dal 4 ottobre  
    •  fino al 30 novembre 2023.

    Riepiloghiamo  di seguito  tutte le istruzioni sulla  misura 

    A chi spetta il bonus "grandi navi": categorie, requisiti , esclusioni 

    L'indennità spetta a 

    a) lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto  (9 marzo 2023)  e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

    b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

    c) lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso  tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali  (articolo 2222 del codice civile).

     ATTENZIONE sono esclusi  coloro che l’abbiano già percepita per l’annualità 2021.

     L’indennità non spetta, altresì, a coloro che:

    •  siano titolari di altra misura di sostegno al reddito;
    • siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto  di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità 
    • siano titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità 

     Bonus "grandi navi":  cumulabilità, regime fiscale

    A quanto chiarito dalla circolare  INPS 54 2022, l''indennità  "grandi navi" dal punto di vista  fiscale è soggetta a :

    •  ritenuta alla fonte a titolo d’acconto se sostituisce un reddito di lavoro di dipendente. In tale caso, l’Istituto è tenuto anche a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno.
    •  ritenuta alla fonte a titolo d’acconto  se sostituisce un reddito da lavoro autonomo.

     In entrambi i casi l’Istituto rilascia al contribuente la certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.

    Nella circolare 83 2023 si precisa che il bonus è cumulabile 

    •  con l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222/1984 o qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria  a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, 
    •  con il Reddito di cittadinanza 
    • con  borse lavoro, stage e tirocini professionali, n
    • con premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale,
    •  con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e 
    • con le prestazioni di lavoro occasionale,  dl 50 2017  nei limiti di compensi previsti per il prestatore pari a 5.000 euro per anno civile. 

    Come fare domanda  bonus  grandi navi Venezia

    I lavoratori potenziali destinatari delle indennità devono  presentare domanda all’INPS  ENTRO IL 30 NOVEMBRE  2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal 3 ottobre 2023   sul portale web dell’Istituto,  con una delle seguenti credenziali:

    • SPID di livello 2 o superiore;

    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

    • Carta nazionale dei servizi (CNS).

    oppure tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Si accede  alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”  nel portale web dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca, oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;  selezionando la voce corrispondente alla categoria di appartenenza  sotto la voce “Indennità Grandi Navi 2022” tra :

    –        Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori a tempo determinato;

    –       Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori in somministrazione;

    –        Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori intermittenti;

    –        Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori autonomi occasionali.