• Rubrica del lavoro

    Alluvione: sospensione dei termini non totale per l’Ispettorato del lavoro

    Con una nota ai propri uffici  del 13 giugno 2023 l'Ispettorato nazionale del lavoro ricorda  che a seguito dell'emergenza alluvione che ha colpito molti territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, il  Dl 61/2023 ha sospeso i dal 1° maggio fino al  31 agosto   i termini tributari e gli obblighi contrattuali ,amministrativi, giudiziari  per i cittadini e le imprese  con sede nelle zone  elencate in allegato al decreto. 

     Si sottolinea in particolare che la sospensione riguarda anche i termini  dei procedimenti amministrativi  (…)  comunque denominatI pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori (…)" in carico all'Ispettorato nazionale del lavoro 

     Sono da ritenersi sospesi  quindi :

    •  i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;
    • – i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981;
    • – il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l’istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 e 26 della L. n. 689/1981;
    • – i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 14, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del D.P.R. n. 1124/1965;
    • – il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati. Si precisa che, per espressa previsione dell’art. 4, comma 3 – secondo cui “nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento” – lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento);
    • – termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”;
    • termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale;
    • – termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida)
    • i termini per la costituzione in giudizio  e per le funzioni procuratorie in udienza dell'INL nei processi di  giustizia civile e penale ex articolo 2 del Dl 61/2023 .
    • il termine di 7 giorni per i tentativi di conciliazione nei casi di licenziamento individuale per giusta causa di cui all'articolo 7 della legge 604/1966

    I termini riprenderanno a decorrere dal  1 settembre 2023, conteggiando i periodi trascorsi fino al  30 aprile 2023.

  • Rubrica del lavoro

    Denuncia infortunio: guida obblighi e sanzioni 2023

    L'obbligo  di presentare  denuncia per gli infortuni  accaduti ai propri dipendenti quando abbiano prognosi superiore ai 3 giorni è stato istituito dall’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

    La denuncia va fatta  indipendentemente dal fatto che l'infortunio sia indennizzabile o meno da parte dell'INAIL .

    • entro due giorni dalla data in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza (v. ulteriori dettagli sotto)
    • attraverso gli apposti servizi telematici sul portale INAIL  oppure  per lavoratori domestici o occasionali  tramite PEC o raccomandata postale
    • deve contenere  I  riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente 

    Le ultime indicazioni sono state fornite dall'INAIL nella circolare 24-2021  

    Vediamo di seguito una sintesi degli aspetti principali 

    I tempi della denuncia di infortunio

    •  Di norma il giorno da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
    •  Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni  per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.
    • per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.

    ATTENZIONE Per gli infortuni mortali e  per quelli per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore .

    Nei casi in cui la segnalazione  dell'infortunio sia effettuata 

    • dal lavoratore, 
    • dai patronati che li assistono o  
    • dall'INPS

      le Sedi dell’Inail che hanno ricevuto il certificato medico sono tenute a chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. Nel caso in cui si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni  decorre dalla data di ricezione della richiesta dell'ufficio INAIL

    Le sanzioni per omessa denuncia di infortunio 

    L'importo della sanzione  per la violazione dell'obbligo di denuncia di infortunio va  da 1.290,00 a 7.745,00 euro. 

    La violazione rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria , ovvero l'avviso al trasgressore, da parte dell'isprttorato del lavoro  per la regolarizzazione di eventuali violazioni.  Se il datore di lavoro provvede a sanare  la violazione  è previsto i pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro.

      Se invece gli  illeciti oggetto di diffida non vengano regolarizzati  e non venga versata la sanzione minima entro il termine di quindici giorni, , le violazioni possono essere sanate con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo 

    Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti. Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.

    Obblighi di  comunicazione ai fini statistici al SINP

    Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore  anche gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) a fini statistici .il quale prevede  che il datore di lavoro o i dirigenti preposti devnonono comunicare all'INAL entro 48 ore  i dati e le informazioni sugli inforutni sul lavoro che comportino l'assenza del lavoratore di almeno un gior, oltre a quello dell'evento 

    Al fine di agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall’Inail è stato denominato Comunicazione/denuncia di infortunio. Infatti  in caso di i infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti. Inoltre, in caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto alla comunicazione  al SINP entro 48 ore , nel caso la prognosi si prolunghi   puo utilizzare una appostia funzione  che richiede l'inserimento solo dei dati ulteriori  per  trasformare la comunicazione in  denuncia ai fini assicurativi. 

    Le violazioni in questo ambito sono soggette a  sanzioni amministrative  diverse  e diversa è la destinazione dei relativi proventi. 

    La circolare sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati

    • agli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e 
    • agli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi,

     L’articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

     La circolare n. 24 del 9 settembre 2021, chiarisce che in virtù dell’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell’illecito, la diffida obbligatoria non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione. 

    Prescrizione  omessa o ritardata denuncia di infortunio

    Ai sensi dell’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. La violazione dell’obbligo della denuncia di infortunio , è un "illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti" ,  per il quale si  applica la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dell’illecito stesso.

  • Rubrica del lavoro

    CCNL pelletteria ombrelli 2023: aumenti e novità

    Il 26 maggio 2026 le delegazioni di Assopellettieri e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei, ombrelli e ombrelloni. Il settore occupa circa 56 mila addetti in quasi 5000 imprese. 

     Il CCNL, scaduto lo scorso 31 marzo (vedi ultimo paragrafo), avrà vigenza triennale e scadrà il 31 marzo 2026. L’ipotesi di accordo sarà presentata e votata dai lavoratori nelle assemblee nei luoghi di lavoro entro il prossimo 31 luglio.

    Vediamo di seguito le principali novità in attesa del testo definitivo. 

    CCNL pelletteria ombrelli 2023- Aspetti economici 

    L‘intesa prevede un aumento complessivo (Tec) di 200 euro. 

    Sui minimi retributivi  TEM  l’incremento salariale sarà di 180 euro al 3° livello,  in tre tranches:

    • 60 euro da dicembre 2023; 
    • 60 euro da dicembre 2024; 
    • 60 euro da dicembre 2025

    per un  montante retributivo complessivo di 3.240 euro.

    Sul welfare contrattuale  sono previsti 

    •  un incremento di 3 euro sull’assistenza sanitaria integrativa Sanimoda, con decorrenza gennaio 2024,  e
    • incremento dello 0,30% a carico delle imprese da luglio 2025  sul  fondo previdenziale Previmoda 
    • Inoltre,  2 euro sul welfare sanitario destinati alle coperture assicurative per la non autosufficienza.

    EDR  

    L’elemento di garanzia retributiva, nelle aziende non applicano la contrattazione di 2° livello, sarà elevato a 310 euro annui dal 2024.

    CCNL pelletteria ombrelli 2023 – Aspetti normativi

    L'accantonamento alla Banca ore  passa da 40 a 50 ore annue.

    Contratti part time 

    Obbligo di accogliere richieste di trasformazione fino al  limite complessivo del 12% ( invece che 8%) per motivi di    assistenza a familiari  per  malattia, disabilità legge 104/1992, figli conviventi portatori di handicap. 

    Possibile anche la riduzione oraria  per frequentare corsi di formazione continua collegati all'attività lavorativa.

    Aspettativa non retribuita  per fecondazione assistita 

    Nuova possibilità di  aspettativa  fino  21 giorni lavorativi ,  fruibili anche separatamente,  per terapie di fecondazione assistita documentate.

    Periodo di comporto

    Il periodo di comporto è fissato 

    • ordinariamente  in 13 mesi, 
    • elevati a 15 in presenza di gravi patologie comprese quelle oncologiche e degenerative,  certificate come invalidanti dal medico competente. 

    Preavviso di licenziamento e dimissioni

    La durata del preavviso viene  diversificata in rapporto all'anzianità di servizio e al livello di inquadramento e va 

    • da un minimo di  2 
    • a  un massimo di 6 settimane.

    CCNL pelletteria 2021: le modifiche precedenti

    Il precedente rinnovo era stato firmato il 1 marzo 2021  e prevedeva le seguenti modifiche: 

    RETRIBUZIONE

    Aumento retributivo  (TEM)  di 78 euro per il 3° livello, cui si aggiungono 230  euro annui di elemento di garanzia retributiva per le aziende prive di contrattazione di 2 livello,  per un totale di 90 euro mensili cosi suddivisi 

    • novembre 2021  – 20 euro 
    • aprile 2022 – 25 euro 
    • ottobre 2022 20 euro
    • marzo 2023 13 euro

    WELFARE 

    Contributo assistenza sanitaria integrativa Sanimoda  sale a 12,00 euro mensili, 4 euro in più,  dal 1° aprile 2021

    Contributo Fondo previdenziale Previmoda con decorrenza dal 1° aprile 2022 il contributo a carico dell’azienda  elevato al 2,00% (8 euro medi).

    L’elemento di garanzia retributiva, per i lavoratori le cui aziende non applicano la contrattazione di 2° livello, sale a 230 euro annui  dall’anno 2021 ed erogazione a febbraio 2022.

    NORMATIVA

    Importanti gli articoli, inseriti per la prima volta  in un CCNL, relativi al contrasto al dumping contrattuale . Si prevede l’impegno per le imprese a commettere lavoro solo ad aziende che applicano i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative nel territorio nazionale. Tale impegno viene inserito nel contratto di fornitura e viene richiesto di inserirlo anche nei contratti di sub fornitura lungo tutta la filiera.

    Per quanto riguarda il tema delle violenze di genere le Parti si impegnano per la diffusione e l’attuazione dell’“Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” sottoscritto il 25 gennaio 2016 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. 

    Sulla formazione e sul coinvolgimento delle Rsu, la possibilità di nominare all’interno delle stesse il “Delegato alla formazione” con l’incarico di curare i rapporti con le figure aziendali. Inoltre, vengono aumentate da 32 a 40, le ore da far confluire nella “Banca individuale delle ore”,  da utilizzare sotto forma di riposi compensativi di eventuali straordinari

    Infine, salita a 8 mesi l’aspettativa non retribuita per la conservazione del posto di lavoro nel caso di malattie gravi.

  • Rubrica del lavoro

    CCNL coibentazione rinnovo 2023: una tantum 600 euro

    E' stato siglato a Roma il 26 maggio 2023  da ANICTA l’Associazione nazionale delle imprese del settore delle coibentazioni termiche acustiche e   le organizzazioni sindacali nazionali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil    l'accordo per il rinnovo del CCNL di settore, che rappresenta circa 5000 addetti  

    L'accordo, vigente al  1° luglio 2022 –al 30 giugno 202, .   è ora al vaglio delle  assemblee dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

    I sindacati di categoria si sono detti "particolarmente soddisfatti per la conclusione di questo intesa di rinnovo, soprattutto in riferimento alla delicata situazione del settore che sta attraversando una forte trasformazione, anche a causa di una pesante concorrenza negli appalti con l’ingresso di imprese provenienti da altri settori non qualificati. 

    Attraverso positive relazioni industriali si è consentito di rinnovare questo contratto nazionale essenziale, garantendo le peculiarità del settore delle coibentazioni termoacustiche industriali, restando nell’alveo del CCNL Industria Chimica”. 

    Vediamo di seguito alcuni dettagli sul rinnovo , in attesa della pubblicazione del  testo ufficiale aggiornato.

    CCNL Coibenti  2023 – Parte economica

    Si prevede l'aumento dei minimi contrattuali a regime di 140,00 euro lordi, al livello E, erogati in tre tranches:

    – 50 euro da giugno 2023

    – 45 euro da gennaio 2024

    – 45 euro da gennaio 2025

    Aumento anche per l' indennità di trasferta giornaliera, rideterminata in euro 46,48 in Italia e euro 77,47 all’estero.

    UNA TANTUM

    l'Una Tantum  copertura del periodo di vacanza da luglio 2022 a maggio 2023,  è pari a 600  euro complessivi, erogati in tre rate:

    – 300 euro a giugno 2023

    – 150 euro a settembre 2023

    – 150 euro a novembre 2023

    WELFARE 

    Il rinnovo del CCNL coibenti 2023 prevede l'adeguamento da gennaio 2024 del contributo aziendale al Fonchim da 0,20 a 0,25% per l’assicurazione contro la premorienza e l’invalidità permanente.

    CCNL Coibenti 2023  – Parte normativa

    Aggiornamento della disciplina dei contratti a termine con una nuova modulazione delle quote e la definizione delle attività stagionali riferibili al settore.

    CCNL Coibenti accordo e tabelle  2020-2022

    L'accordo  di rinnovo 2020-2022 prevedeva un incremento salariale medio (Liv. E) di 70 euro nel periodo 1/1/2020-30/06/2022.  Il testo integrale è allegato in fondo all'articolo.

    Per quanto riguarda l'aumento salariale medio  previsto dall'intesa, di 70 euro era  diviso in 3 tranche: dal 1/1/2020 di 30 euro; dal 1/1/2021 20 euro; 1/1/2022 20 euro. Previsto, inoltre, un importo  una tantum di 180 euro per la vacanza contrattuale.

    Per quanto riguarda il Welfare contrattuale è previsto un incremento contributivo per il fondo sanitario di settore Faschim di 1, 5 € a carico delle imprese a partire dal 1° gennaio 2020 e 1 euro a carico dei lavoratori iscritti.

    Nelle tabelle che seguono gli aumenti e i minimi retributivi che ne risultano : 

          

    Parametro Livelli Minimo al 31/12/2019 Aumento dal 1/1/2020 Aumento dal 1/1/2021 Aumento dal 1/1/2022 Incremento totale in euro
    160 A 2211,68 42,3 28,2 28,2 98,7
    140 C 1941,51 36,3 24,2 24,2 84,7
    131 D 1814,72 33,6 22,4 22,4 78,4
    119 E 1645,14 30 20 20 70
    113 F 1560,31 28,2 18,8 18,8 65,8
    108 G 1496,5 26,7 17,8 17,8 63,3
    100 I 1383,46 24,3 16,2 16,2 56,7

     

     

    Livelli

    Minimo retributivo

        dal  /1/2020

    Minimo retributivo 

    dal 1/1/2021

    Minimo retributivo 

    dal 1/1/2022

    A 2253,98 2282,18 2310,38
    C 1977,81 2002,01 2026,21
    D 1848,32 1870,72 1893,12
    E 1675,14 1695,14 1715,14
    F 1588,51 1607,31 1626,11
    G 1523,2 1541 1558,8
    I 1407,76 1423,96 1440,16
    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Alluvione Emilia: elenco dei Comuni aggiornato, sintesi delle misure

    Per la situazione di  emergenza creatasi  con il ciclone mediterraneo che ha provocato frane e alluvioni in Emilia Romagna dal 1 maggio scorso, il Consiglio dei Ministri ha messo a punto il 23 maggio  una bozza di decreto con le prime misure  di emergenza per il sostegno a famiglie e imprese.  

    Successivamente è  stata ampliata la zona di applicazione dello stato di emergenza anche a comuni delle Marche e della Toscana.  

    Vedi il Comunicato stampa  emanato nella serata del 23 maggio in Decreto Alluvione tutti gli aiuti del Governo  con il dettaglio delle misure

    Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 giugno 2023 (Qui il testo) e fornisce anche gli elenchi dei Comuni interessati dallo stato di emergenza, suddivisi per Regione.

    Alluvione: comunicato CDM del 25 maggio con le nuove zone interessate 

    Il Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 , su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:

    • la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. 
    • la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e di Londa della città metropolitana di Firenze.  

    Per i primi interventi di soccorso alla popolazione, per ciascuna regione  sono stati stanziati 4.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

    L'ambito  territoriale di cui all’allegato del decreto-legge approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 viene conseguentemente integrato coi territori sopracitati. Vedi tabella all'ultimo paragrafo

    Alluvione Emilia: stop bollette, versamenti e adempimenti tributari 

    Tra le misure previste nel decreto legge e dai provvedimenti di Protezione civile sono previsti 

    •  bonus  di 500 euro per ogni periodo di inattività di 15giorni,  fino a un massimo di 3mila euro 
    •  dimezzamento degli oneri  contributivi dei dipendenti 
    •  nuovo strumento di  sostegno salariale per i lavoratori   di tutti i settori compresa l'agricoltura con semplificazione degli adempimenti, esonero da accordi sindacali e contributo addizionale 
    • per gli  impianti sportivi,  un fondo ad hoc  di 5 milioni per il ripristino delle strutture danneggiate, gestito da Sport e Salute 
    • contributo alle famiglie sfollate: nelle parole del Ministro Musumeci saranno erogati «per l’autonoma sistemazione 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per le famiglie con due persone, 700 per quelle con tre, 800 per quelle con quattro, fino a un massimo di 900 euro mensili». 
    • 1,6 milioni stanziati per la viabilità dal MIT 

    Alluvione Emilia: sospensione udienze e termini contrattuali

    Il ministro della Giustizia Nordio   ha  annunciato la sospensione delle udienze civili e penali e la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali, delle cambiali e di tutti gli atti aventi forza esecutiva. "Si tratta di aprire una parentesi necessitata da questa emergenza e di chiuderla nel più breve tempo possibile, quando sarà finita", ha detto Nordio.

    Alluvione Emilia: elenco Comuni in stato di emergenza aggiornato

    I Comuni interessati dallo stato di emergenza secondo la bozza  del decreto legge  integrata con le  decisioni del CDM  25 maggio sono 

    REGIONE EMILIA ROMAGNA

    PROVINCIA

    COMUNE

    CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE

    FE

    ARGENTA

    Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola

    BO

    BOLOGNA

    Limitatamente alla frazione di Paleotto

    BO

    BORGO TOSSIGNANO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    BUDRIO Vedrana

    Limitatamente alle frazioni di Prunaro, e Vigorso

    BO

    CASALFIUMANESE

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    CASTEL DEL RIO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

    Limitatamente alla località di capoluogo ovest

    BO

    CASTEL MAGGIORE

    Limitatamente alle frazioni di Castello

    BO

    CASTEL SAN PIETRO TERME

    Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro

    BO

    CASTENASO

    Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile

    BO

    DOZZA

    Limitatamente al capoluogo

    BO

    FONTANELICE

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    IMOLA

    Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant?Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese

    BO

    LOIANO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    MEDICINA

    Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova

    BO

    MOLINELLA

    Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine

    BO

    MONGHIDORO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    MONTE SAN PIETRO

    Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola

    BO

    MONTERENZIO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    MONZUNO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    MORDANO

    Tutto il territorio Comunale

    BO

    OZZANO DELL'EMILIA

    Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale

    BO

    PIANORO

    Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano

    BO

    SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

    Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle

    BO

    SAN LAZZARO DI SAVENA

    Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna

    BO

    SASSO MARCONI

    Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano

    BO

    VALSAMOGGIA

    Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle

    FC

    BAGNO DI ROMAGNA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    BERTINORO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    BORGHI

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    CESENA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    CESENATICO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    CIVITELLA DI ROMAGNA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    DOVADOLA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    FORLI'

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    FORLIMPOPOLI

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    GALEATA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    GAMBETTOLA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    GATTEO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    LONGIANO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    MELDOLA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    MERCATO SARACENO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    MODIGLIANA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    MONTIANO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    PORTICO E SAN BENEDETTO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    PREDAPPIO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    PREMILCUORE

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    ROCCA SAN CASCIANO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    RONCOFREDDO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SAN MAURO PASCOLI

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SANTA SOFIA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SARSINA

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SAVIGNANO SUL RUBICONE

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    SOGLIANO AL RUBICONE

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    TREDOZIO

    Tutto il territorio Comunale

    FC

    VERGHERETO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    ALFONSINE

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    BAGNACAVALLO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    BAGNARA DI ROMAGNA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    BRISIGHELLA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    CASOLA VALSENIO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    CASTEL BOLOGNESE

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    CERVIA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    CONSELICE

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    COTIGNOLA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    FAENZA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    FUSIGNANO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    LUGO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    MASSA LOMBARDA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    RAVENNA

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    RIOLO TERME

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    RUSSI

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    SANT'AGATA SUL SANTERNO

    Tutto il territorio Comunale

    RA

    SOLAROLO

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    MONTESCUDO

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    CASTELDELCI

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    SANT'AGATA FELTRIA

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    NOVAFELTRIA

    Tutto il territorio Comunale

    RN

    SAN LEO

    Tutto il territorio Comunale

    REGIONE MARCHE:
    provincia di Pesaro e Urbino
    Fano,
    Gabicce Mare,
    Monte Grimano Terme,
    Montelabbate,
    Pesaro,
    Sassocorvaro
    Urbino
    Tutto il territorio Comunale
    REGIONE TOSCANA
    città metropolitana di Firenze
    Firenzuola,
    Marradi,
    Palazzuolo sul Serio
    Londa
    Tutto il territorio Comunale
  • Rubrica del lavoro

    CCNL penne, spazzole e affini: firmato il rinnovo

    E' stata siglata il 3 maggio 2023  dai rappresentanti sindacali  e datoriali  di Assospazzole e Assoscrittura  (Confindustria Moda) l'ipotesi di  rinnovo  del CCNL  per gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini  e di spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime.

     Il nuovo contratto ha vigenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. 

    In attesa dell'approvazione del testo da parte delle assemblee di lavoratori, vediamo di seguito le principali novità normative e retributive. In fondo all'articolo il testo in pdf  2020-2022 .

    CCNL penne spazzole Aspetti normativi

    CONCILIAZIONE VITA LAVORO 

    Aumenta al 12% la percentuale di r accoglienza delle richieste  di  lavoro part time per il  rientro da congedi di maternità/paternità e per esigenze di cura dei figli. 

    Diritto a permessi per i periodi di inserimento figli presso asili nido e scuole dell’infanzia.

    Diritto a  periodi di aspettativa in caso di terapie di fecondazione assistita.

    Elevato da 15 a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro nei casi di gravi patologie.

    PERIODO DI PROVA

    La durata massima  è fissata a 

    • 20 gg per il 1° livello
    • 2 mesi per il 2° livello
    • 3 mesi per 3° e 4 ° livello 
    • 3,5 mesi per 4 ° e 4S livello 
    • 4,5  mesi per 5° livello
    • 6 mesi per 6° e 7° livello

    BANCA ORE INDIVIDUALE 

    per il 2023 previste 24 ore annue di lavoro straordinario per ogni lavoratore  da recuperare con riposi compensativi che diventeranno 32 ore dal l ° gennaio 2024 .

     I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale possono compensare  le prime 12 ore annuali di lavoro supplementare; che diventeranno 16 dal 1 gennaio 2024 .

    CCNL penne spazzole Aspetti economici 

    PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

    Aumento  del contributo  a carico dei datori di lavoro al  Fondo Previmoda al 2,30%,  dal 1 gennaio 2025

    ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 

    Dal  1° gennaio 2024 contributo mensile a carico azienda  sale a 15,00,  euro ( con passaggio al Piano Sanitario Premium)

    dal 1° ottobre 2023 istituita un’assicurazione contro la non autosufficienza con  contributo  a caricao azienda pari ad euro 2,00

    AUMENTI RETRIBUTIVI 

    L'aumento  complessivo delle retribuzioni è pari a  160,00  euro per il livello 3 Super,  erogato in tre tranches:

    •     euro 60,00 con decorrenza maggio 2023;
    •     euro 50,00 con decorrenza maggio 2024;
    •     euro 50,00 con decorrenza giugno 2025.

    ELEMENTO PEREQUATIVO 

    In mancanza di  contrattazione aziendale entro il mese di novembre di ciascun anno,  è dovuta una somma annua a titolo perequativo   pari a

    • euro 300,00 lordi  a partire dall’anno 2021,
    • euro 330,00 a partire  dall’anno 2024;

    da riproporzionare  pro quota  per i mesi di servizio ( si considerano mese intero le frazioni di mese pari ad almeno  15 giorni)

    CCNL penne spazzole: tabella minimi retributivi 2023-2025 

    livello

    Elemento retributivo nazionale 

    (minimi retributivi)

    al 30 aprile 2023

    Ern 05/2023

    Ern 05/2024

    Ern 06/2025

    7

    1.714,24

    2.324,33

    2.388,30

    2.452,27

    6

    1.531,62

    2.127,77

    2.186,34

    2.244,90

    5

    1.430,98

    2.021,19

    2.076,82

    2.132,45

    4S

    1.337,65

    1.921,68

    1.974,57

    2.027,46

    4

    1.279,27

    1.861,30

    1.912,53

    1.963,76

    3S

    1.238,63

    1.816,70

    1.866,70

    1.916,70

    3

    1.195,48

    1.772,08

    1.820,85

    1.869,62

    2

    1.102,99

    1.674,78

    1.720,88

    1.766,97

    1

    764,23

    1.371,18

    1.464,18

    1.559,00

    CCNL Penne spazzole industria 2020

    Il precedente rinnovo dell'ottobre 2020 aveva previsto un aumento complessivo (TEC) di 76 euro.

     Sui minimi (TEM) l'aumento salariale è di 68 euro (3° livello S.),  in tre tranches: 

    • 1° gennaio 2021 di 25 euro; 
    • 1° gennaio 2022 di 25 euro; 
    • 1° luglio 2022 di 18 euro. 

    Per quanto riguarda il welfare contrattuale, invece, previsto un incremento di 0,5% (stimato in circa 8 euro) del contributo aziendale per la previdenza complementare. 

    Per le imprese che non praticano contrattazione di 2° livello,  l'elemento perequativo  passa da 275 a 300 euro. 

    Tra gli altri elementi di novità da segnalare:

    •  l'attivazione  dell'osservatorio nazionale di categoria 
    • Maggiore ruolo delle RSU su: informazione e consultazione; informazione su appalti presenti nei cicli produttivi; programmi di formazione; organizzazione e orari di lavoro con la predisposizione di linee guida sulla base delle esperienze acquisite  
    •  maggiori possibilità di fruizione  del part-time per il rientro dalla maternità / paternità, 
    •  periodi di conservazione del posto di lavoro in caso di gravi patologie e di aspettativa non retribuita a seguito del periodo di comporto. 
    •  emanazione di linee guida su temi come lo sviluppo sostenibile dell'economia e il rispetto dell'ambiente.
    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    CCNL Occhiali industria: testo e novità del rinnovo 2023

    E' stato sottoscritta da parte di   ANFAO (aderente a Confindustria)  con Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil   il 28 aprile  l'ipotesi di rinnovo del Ccnl per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria  (montature, lenti di qualsiasi materiale, astucci, galvanica, minuterie ecc.). Il ccnl  interessa circa 900 imprese per : circa 17.000     dipendenti .

    Vediamo nei paragrafi seguenti i principali aspetti di novità sia economici che contrattuali  e le nuove tabelle retributive.

    CCNL Occhiali industria: parte economica 

    L’aumento medio complessivo (Tec) previsto sottoscritto è di 180 euro.  167 euro l’aumento sui minimi (Tem) con riferimento al 4° livello, distribuiti in 3 tranches: 

    • 62 euro da maggio 2023; 
    • 48 euro da marzo 2024, 
    • 57 euro da febbraio 2025

     per un montante complessivo di 4006 euro.

    Aumento premi  di professionalità a valore aggiunto (PPVA) per un massimo di dodici mensilità (non incide sugli istituti contrattuali e di legge), con i seguenti importi 

    •    euro 14,00 per l’area operativa, step centrato;

    •    euro 16,00 per l’area operativa, step consolidato;

    •    euro 18,00 per l’area qualificata, step base;

    •    euro 20,00 per l’area qualificata, step centrato.

     Sull’inquadramento al primo livello, l’intesa prevede il passaggio automatico dopo 6 mesi ai livelli superiori e un aumento nel triennio di 268 euro. Vedi sotto la tabella retributiva complessiva

    WELFARE CONTRATTUALE: 

    • aumento dello 0,3% euro sulla previdenza integrativa (fondo Previmoda) dal 1° luglio 2024 , per un totale del 2,00 per cento.
    • aumento di 3 euro   per l'assistenza sanitaria integrativa (fondo Sanimoda)  arrivando a un totale di  15,00 euro che consentono il passaggio a un livello superiore di prestazioni ( Piano Sanitario Premium).  La contribuzione è dovuta per tutti gli assunti non in prova, da non meno di 9 mesi 
    • nuova assicurazione contro la non autosufficienza  di 2,00 euro mensili per 12 mesi , sempre dal 1° gennaio 2024 
    • aumento dell'elemento perequativo del 10%, per imprese che non praticano la contrattazione di secondo livello per un totale di 360 euro annui.

    Tabella retributiva dal  1 maggio 2023

    NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI CCNL OCCHIALI INDUSTRIA

    Livelli

    ERN dal 1° maggio 2023

    ERN dal 1° marzo 2024

    ERN dal 1° febbraio 2025

    Quadri

    2.323,95

    2.383,03

    2.453,19

    2.319,66

    2.378,63

    2.448,66

    5°S

    2.200,87

    2.256,83

    2.323,28

    2.124,05

    2.178,05

    2.242,18

    4°S

    1.966,19

    2.014,69

    2.074,05

    1.887,96

    1.935,96

    1.992,96

    3°S

    1.834,24

    1.880,87

    1.936,25

    1.798,40

    1.844,12

    1.898,42

    1.698,50

    1.741,68

    1.792,96

    1.380,43

    1.469,43

    1.559,43

    CCNL Occhiali industria: parte normativa

    TUTELA LAVORATORI 

    Numerosi i miglioramenti degli aspetti contrattuali a tutela dei lavoratori. In particolare:

    • Si allunga a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattie gravi. 
    • si aggiungono  2 mesi retribuiti a carico dell’azienda oltre a quanto previsto per  legge per i casi di violenza di genere  
    • continua lo sviluppo  dell’Osservatorio per agevolare la realizzazione delle buone pratiche aziendali
    • Normate le linee guida sulla partecipazione dei lavoratori e sullo smart working.
    • introduzione  del diritto alla formazione continua con 16 ore obbligatorie nel biennio a carico dell'azienda

    ORARIO DI LAVORO  

    Possibili diversificazioni dell'orario con superamento dell’orario contrattuale fino 48 ore settimanali e per 96 ore nell’anno solare.

    Puoi scaricare qui  il  testo integrale del contratto occhiali industria