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Alluvione: sospensione dei termini non totale per l’Ispettorato del lavoro
Con una nota ai propri uffici del 13 giugno 2023 l'Ispettorato nazionale del lavoro ricorda che a seguito dell'emergenza alluvione che ha colpito molti territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, il Dl 61/2023 ha sospeso i dal 1° maggio fino al 31 agosto i termini tributari e gli obblighi contrattuali ,amministrativi, giudiziari per i cittadini e le imprese con sede nelle zone elencate in allegato al decreto.
Si sottolinea in particolare che la sospensione riguarda anche i termini dei procedimenti amministrativi (…) comunque denominatI pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori (…)" in carico all'Ispettorato nazionale del lavoro
Sono da ritenersi sospesi quindi :
- i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;
- – i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981;
- – il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l’istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 e 26 della L. n. 689/1981;
- – i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 14, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del D.P.R. n. 1124/1965;
- – il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati. Si precisa che, per espressa previsione dell’art. 4, comma 3 – secondo cui “nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento” – lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento);
- – termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”;
- termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale;
- – termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida)
- i termini per la costituzione in giudizio e per le funzioni procuratorie in udienza dell'INL nei processi di giustizia civile e penale ex articolo 2 del Dl 61/2023 .
- il termine di 7 giorni per i tentativi di conciliazione nei casi di licenziamento individuale per giusta causa di cui all'articolo 7 della legge 604/1966
I termini riprenderanno a decorrere dal 1 settembre 2023, conteggiando i periodi trascorsi fino al 30 aprile 2023.
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Denuncia infortunio: guida obblighi e sanzioni 2023
L'obbligo di presentare denuncia per gli infortuni accaduti ai propri dipendenti quando abbiano prognosi superiore ai 3 giorni è stato istituito dall’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
La denuncia va fatta indipendentemente dal fatto che l'infortunio sia indennizzabile o meno da parte dell'INAIL .
- entro due giorni dalla data in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza (v. ulteriori dettagli sotto)
- attraverso gli apposti servizi telematici sul portale INAIL oppure per lavoratori domestici o occasionali tramite PEC o raccomandata postale
- deve contenere I riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente
Le ultime indicazioni sono state fornite dall'INAIL nella circolare 24-2021
Vediamo di seguito una sintesi degli aspetti principali
I tempi della denuncia di infortunio
- Di norma il giorno da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
- Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.
- per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.
ATTENZIONE Per gli infortuni mortali e per quelli per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore .
Nei casi in cui la segnalazione dell'infortunio sia effettuata
- dal lavoratore,
- dai patronati che li assistono o
- dall'INPS
le Sedi dell’Inail che hanno ricevuto il certificato medico sono tenute a chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. Nel caso in cui si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta dell'ufficio INAIL
Le sanzioni per omessa denuncia di infortunio
L'importo della sanzione per la violazione dell'obbligo di denuncia di infortunio va da 1.290,00 a 7.745,00 euro.
La violazione rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria , ovvero l'avviso al trasgressore, da parte dell'isprttorato del lavoro per la regolarizzazione di eventuali violazioni. Se il datore di lavoro provvede a sanare la violazione è previsto i pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro.
Se invece gli illeciti oggetto di diffida non vengano regolarizzati e non venga versata la sanzione minima entro il termine di quindici giorni, , le violazioni possono essere sanate con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo
Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti. Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.
Obblighi di comunicazione ai fini statistici al SINP
Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore anche gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) a fini statistici .il quale prevede che il datore di lavoro o i dirigenti preposti devnonono comunicare all'INAL entro 48 ore i dati e le informazioni sugli inforutni sul lavoro che comportino l'assenza del lavoratore di almeno un gior, oltre a quello dell'evento
Al fine di agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall’Inail è stato denominato Comunicazione/denuncia di infortunio. Infatti in caso di i infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti. Inoltre, in caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto alla comunicazione al SINP entro 48 ore , nel caso la prognosi si prolunghi puo utilizzare una appostia funzione che richiede l'inserimento solo dei dati ulteriori per trasformare la comunicazione in denuncia ai fini assicurativi.
Le violazioni in questo ambito sono soggette a sanzioni amministrative diverse e diversa è la destinazione dei relativi proventi.
La circolare sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati
- agli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e
- agli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi,
L’articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La circolare n. 24 del 9 settembre 2021, chiarisce che in virtù dell’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell’illecito, la diffida obbligatoria non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione.
Prescrizione omessa o ritardata denuncia di infortunio
Ai sensi dell’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. La violazione dell’obbligo della denuncia di infortunio , è un "illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti" , per il quale si applica la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dell’illecito stesso.
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CCNL pelletteria ombrelli 2023: aumenti e novità
Il 26 maggio 2026 le delegazioni di Assopellettieri e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei, ombrelli e ombrelloni. Il settore occupa circa 56 mila addetti in quasi 5000 imprese.
Il CCNL, scaduto lo scorso 31 marzo (vedi ultimo paragrafo), avrà vigenza triennale e scadrà il 31 marzo 2026. L’ipotesi di accordo sarà presentata e votata dai lavoratori nelle assemblee nei luoghi di lavoro entro il prossimo 31 luglio.
Vediamo di seguito le principali novità in attesa del testo definitivo.
CCNL pelletteria ombrelli 2023- Aspetti economici
L‘intesa prevede un aumento complessivo (Tec) di 200 euro.
Sui minimi retributivi TEM l’incremento salariale sarà di 180 euro al 3° livello, in tre tranches:
- 60 euro da dicembre 2023;
- 60 euro da dicembre 2024;
- 60 euro da dicembre 2025
per un montante retributivo complessivo di 3.240 euro.
Sul welfare contrattuale sono previsti
- un incremento di 3 euro sull’assistenza sanitaria integrativa Sanimoda, con decorrenza gennaio 2024, e
- incremento dello 0,30% a carico delle imprese da luglio 2025 sul fondo previdenziale Previmoda
- Inoltre, 2 euro sul welfare sanitario destinati alle coperture assicurative per la non autosufficienza.
EDR
L’elemento di garanzia retributiva, nelle aziende non applicano la contrattazione di 2° livello, sarà elevato a 310 euro annui dal 2024.
CCNL pelletteria ombrelli 2023 – Aspetti normativi
L'accantonamento alla Banca ore passa da 40 a 50 ore annue.
Contratti part time
Obbligo di accogliere richieste di trasformazione fino al limite complessivo del 12% ( invece che 8%) per motivi di assistenza a familiari per malattia, disabilità legge 104/1992, figli conviventi portatori di handicap.
Possibile anche la riduzione oraria per frequentare corsi di formazione continua collegati all'attività lavorativa.
Aspettativa non retribuita per fecondazione assistita
Nuova possibilità di aspettativa fino 21 giorni lavorativi , fruibili anche separatamente, per terapie di fecondazione assistita documentate.
Periodo di comporto
Il periodo di comporto è fissato
- ordinariamente in 13 mesi,
- elevati a 15 in presenza di gravi patologie comprese quelle oncologiche e degenerative, certificate come invalidanti dal medico competente.
Preavviso di licenziamento e dimissioni
La durata del preavviso viene diversificata in rapporto all'anzianità di servizio e al livello di inquadramento e va
- da un minimo di 2
- a un massimo di 6 settimane.
CCNL pelletteria 2021: le modifiche precedenti
Il precedente rinnovo era stato firmato il 1 marzo 2021 e prevedeva le seguenti modifiche:
RETRIBUZIONE
Aumento retributivo (TEM) di 78 euro per il 3° livello, cui si aggiungono 230 euro annui di elemento di garanzia retributiva per le aziende prive di contrattazione di 2 livello, per un totale di 90 euro mensili cosi suddivisi
- novembre 2021 – 20 euro
- aprile 2022 – 25 euro
- ottobre 2022 20 euro
- marzo 2023 13 euro
WELFARE
Contributo assistenza sanitaria integrativa Sanimoda sale a 12,00 euro mensili, 4 euro in più, dal 1° aprile 2021
Contributo Fondo previdenziale Previmoda con decorrenza dal 1° aprile 2022 il contributo a carico dell’azienda elevato al 2,00% (8 euro medi).
L’elemento di garanzia retributiva, per i lavoratori le cui aziende non applicano la contrattazione di 2° livello, sale a 230 euro annui dall’anno 2021 ed erogazione a febbraio 2022.
NORMATIVA
Importanti gli articoli, inseriti per la prima volta in un CCNL, relativi al contrasto al dumping contrattuale . Si prevede l’impegno per le imprese a commettere lavoro solo ad aziende che applicano i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative nel territorio nazionale. Tale impegno viene inserito nel contratto di fornitura e viene richiesto di inserirlo anche nei contratti di sub fornitura lungo tutta la filiera.
Per quanto riguarda il tema delle violenze di genere le Parti si impegnano per la diffusione e l’attuazione dell’“Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro” sottoscritto il 25 gennaio 2016 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.
Sulla formazione e sul coinvolgimento delle Rsu, la possibilità di nominare all’interno delle stesse il “Delegato alla formazione” con l’incarico di curare i rapporti con le figure aziendali. Inoltre, vengono aumentate da 32 a 40, le ore da far confluire nella “Banca individuale delle ore”, da utilizzare sotto forma di riposi compensativi di eventuali straordinari
Infine, salita a 8 mesi l’aspettativa non retribuita per la conservazione del posto di lavoro nel caso di malattie gravi.
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CCNL coibentazione rinnovo 2023: una tantum 600 euro
E' stato siglato a Roma il 26 maggio 2023 da ANICTA l’Associazione nazionale delle imprese del settore delle coibentazioni termiche acustiche e le organizzazioni sindacali nazionali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil l'accordo per il rinnovo del CCNL di settore, che rappresenta circa 5000 addetti
L'accordo, vigente al 1° luglio 2022 –al 30 giugno 202, . è ora al vaglio delle assemblee dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
I sindacati di categoria si sono detti "particolarmente soddisfatti per la conclusione di questo intesa di rinnovo, soprattutto in riferimento alla delicata situazione del settore che sta attraversando una forte trasformazione, anche a causa di una pesante concorrenza negli appalti con l’ingresso di imprese provenienti da altri settori non qualificati.
Attraverso positive relazioni industriali si è consentito di rinnovare questo contratto nazionale essenziale, garantendo le peculiarità del settore delle coibentazioni termoacustiche industriali, restando nell’alveo del CCNL Industria Chimica”.
Vediamo di seguito alcuni dettagli sul rinnovo , in attesa della pubblicazione del testo ufficiale aggiornato.
CCNL Coibenti 2023 – Parte economica
Si prevede l'aumento dei minimi contrattuali a regime di 140,00 euro lordi, al livello E, erogati in tre tranches:
– 50 euro da giugno 2023
– 45 euro da gennaio 2024
– 45 euro da gennaio 2025
Aumento anche per l' indennità di trasferta giornaliera, rideterminata in euro 46,48 in Italia e euro 77,47 all’estero.
UNA TANTUM
l'Una Tantum copertura del periodo di vacanza da luglio 2022 a maggio 2023, è pari a 600 euro complessivi, erogati in tre rate:
– 300 euro a giugno 2023
– 150 euro a settembre 2023
– 150 euro a novembre 2023
WELFARE
Il rinnovo del CCNL coibenti 2023 prevede l'adeguamento da gennaio 2024 del contributo aziendale al Fonchim da 0,20 a 0,25% per l’assicurazione contro la premorienza e l’invalidità permanente.
CCNL Coibenti 2023 – Parte normativa
Aggiornamento della disciplina dei contratti a termine con una nuova modulazione delle quote e la definizione delle attività stagionali riferibili al settore.
CCNL Coibenti accordo e tabelle 2020-2022
L'accordo di rinnovo 2020-2022 prevedeva un incremento salariale medio (Liv. E) di 70 euro nel periodo 1/1/2020-30/06/2022. Il testo integrale è allegato in fondo all'articolo.
Per quanto riguarda l'aumento salariale medio previsto dall'intesa, di 70 euro era diviso in 3 tranche: dal 1/1/2020 di 30 euro; dal 1/1/2021 20 euro; 1/1/2022 20 euro. Previsto, inoltre, un importo una tantum di 180 euro per la vacanza contrattuale.
Per quanto riguarda il Welfare contrattuale è previsto un incremento contributivo per il fondo sanitario di settore Faschim di 1, 5 € a carico delle imprese a partire dal 1° gennaio 2020 e 1 euro a carico dei lavoratori iscritti.
Nelle tabelle che seguono gli aumenti e i minimi retributivi che ne risultano :
Parametro Livelli Minimo al 31/12/2019 Aumento dal 1/1/2020 Aumento dal 1/1/2021 Aumento dal 1/1/2022 Incremento totale in euro 160 A 2211,68 42,3 28,2 28,2 98,7 140 C 1941,51 36,3 24,2 24,2 84,7 131 D 1814,72 33,6 22,4 22,4 78,4 119 E 1645,14 30 20 20 70 113 F 1560,31 28,2 18,8 18,8 65,8 108 G 1496,5 26,7 17,8 17,8 63,3 100 I 1383,46 24,3 16,2 16,2 56,7 Allegati:LivelliMinimo retributivo
dal /1/2020
Minimo retributivo
dal 1/1/2021
Minimo retributivo
dal 1/1/2022
A 2253,98 2282,18 2310,38 C 1977,81 2002,01 2026,21 D 1848,32 1870,72 1893,12 E 1675,14 1695,14 1715,14 F 1588,51 1607,31 1626,11 G 1523,2 1541 1558,8 I 1407,76 1423,96 1440,16 -
Alluvione Emilia: elenco dei Comuni aggiornato, sintesi delle misure
Per la situazione di emergenza creatasi con il ciclone mediterraneo che ha provocato frane e alluvioni in Emilia Romagna dal 1 maggio scorso, il Consiglio dei Ministri ha messo a punto il 23 maggio una bozza di decreto con le prime misure di emergenza per il sostegno a famiglie e imprese.
Successivamente è stata ampliata la zona di applicazione dello stato di emergenza anche a comuni delle Marche e della Toscana.
Vedi il Comunicato stampa emanato nella serata del 23 maggio in Decreto Alluvione tutti gli aiuti del Governo con il dettaglio delle misure
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 giugno 2023 (Qui il testo) e fornisce anche gli elenchi dei Comuni interessati dallo stato di emergenza, suddivisi per Regione.
Alluvione: comunicato CDM del 25 maggio con le nuove zone interessate
Il Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 , su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:
- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino.
- la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e di Londa della città metropolitana di Firenze.
Per i primi interventi di soccorso alla popolazione, per ciascuna regione sono stati stanziati 4.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
L'ambito territoriale di cui all’allegato del decreto-legge approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 viene conseguentemente integrato coi territori sopracitati. Vedi tabella all'ultimo paragrafo
Alluvione Emilia: stop bollette, versamenti e adempimenti tributari
Tra le misure previste nel decreto legge e dai provvedimenti di Protezione civile sono previsti
- bonus di 500 euro per ogni periodo di inattività di 15giorni, fino a un massimo di 3mila euro
- dimezzamento degli oneri contributivi dei dipendenti
- nuovo strumento di sostegno salariale per i lavoratori di tutti i settori compresa l'agricoltura con semplificazione degli adempimenti, esonero da accordi sindacali e contributo addizionale
- per gli impianti sportivi, un fondo ad hoc di 5 milioni per il ripristino delle strutture danneggiate, gestito da Sport e Salute
- contributo alle famiglie sfollate: nelle parole del Ministro Musumeci saranno erogati «per l’autonoma sistemazione 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per le famiglie con due persone, 700 per quelle con tre, 800 per quelle con quattro, fino a un massimo di 900 euro mensili».
- 1,6 milioni stanziati per la viabilità dal MIT
Alluvione Emilia: sospensione udienze e termini contrattuali
Il ministro della Giustizia Nordio ha annunciato la sospensione delle udienze civili e penali e la sospensione dei termini per gli adempimenti contrattuali, delle cambiali e di tutti gli atti aventi forza esecutiva. "Si tratta di aprire una parentesi necessitata da questa emergenza e di chiuderla nel più breve tempo possibile, quando sarà finita", ha detto Nordio.
Alluvione Emilia: elenco Comuni in stato di emergenza aggiornato
I Comuni interessati dallo stato di emergenza secondo la bozza del decreto legge integrata con le decisioni del CDM 25 maggio sono
REGIONE EMILIA ROMAGNA PROVINCIA
COMUNE
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE
ARGENTA
Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO
BOLOGNA
Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO
BORGO TOSSIGNANO
Tutto il territorio Comunale
BO
BUDRIO Vedrana
Limitatamente alle frazioni di Prunaro, e Vigorso
BO
CASALFIUMANESE
Tutto il territorio Comunale
BO
CASTEL DEL RIO
Tutto il territorio Comunale
BO
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO
CASTEL MAGGIORE
Limitatamente alle frazioni di Castello
BO
CASTEL SAN PIETRO TERME
Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO
CASTENASO
Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO
DOZZA
Limitatamente al capoluogo
BO
FONTANELICE
Tutto il territorio Comunale
BO
IMOLA
Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant?Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese
BO
LOIANO
Tutto il territorio Comunale
BO
MEDICINA
Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO
MOLINELLA
Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO
MONGHIDORO
Tutto il territorio Comunale
BO
MONTE SAN PIETRO
Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO
MONTERENZIO
Tutto il territorio Comunale
BO
MONZUNO
Tutto il territorio Comunale
BO
MORDANO
Tutto il territorio Comunale
BO
OZZANO DELL'EMILIA
Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO
PIANORO
Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano
BO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO
SAN LAZZARO DI SAVENA
Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO
SASSO MARCONI
Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO
VALSAMOGGIA
Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC
BAGNO DI ROMAGNA
Tutto il territorio Comunale
FC
BERTINORO
Tutto il territorio Comunale
FC
BORGHI
Tutto il territorio Comunale
FC
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
Tutto il territorio Comunale
FC
CESENA
Tutto il territorio Comunale
FC
CESENATICO
Tutto il territorio Comunale
FC
CIVITELLA DI ROMAGNA
Tutto il territorio Comunale
FC
DOVADOLA
Tutto il territorio Comunale
FC
FORLI'
Tutto il territorio Comunale
FC
FORLIMPOPOLI
Tutto il territorio Comunale
FC
GALEATA
Tutto il territorio Comunale
FC
GAMBETTOLA
Tutto il territorio Comunale
FC
GATTEO
Tutto il territorio Comunale
FC
LONGIANO
Tutto il territorio Comunale
FC
MELDOLA
Tutto il territorio Comunale
FC
MERCATO SARACENO
Tutto il territorio Comunale
FC
MODIGLIANA
Tutto il territorio Comunale
FC
MONTIANO
Tutto il territorio Comunale
FC
PORTICO E SAN BENEDETTO
Tutto il territorio Comunale
FC
PREDAPPIO
Tutto il territorio Comunale
FC
PREMILCUORE
Tutto il territorio Comunale
FC
ROCCA SAN CASCIANO
Tutto il territorio Comunale
FC
RONCOFREDDO
Tutto il territorio Comunale
FC
SAN MAURO PASCOLI
Tutto il territorio Comunale
FC
SANTA SOFIA
Tutto il territorio Comunale
FC
SARSINA
Tutto il territorio Comunale
FC
SAVIGNANO SUL RUBICONE
Tutto il territorio Comunale
FC
SOGLIANO AL RUBICONE
Tutto il territorio Comunale
FC
TREDOZIO
Tutto il territorio Comunale
FC
VERGHERETO
Tutto il territorio Comunale
RA
ALFONSINE
Tutto il territorio Comunale
RA
BAGNACAVALLO
Tutto il territorio Comunale
RA
BAGNARA DI ROMAGNA
Tutto il territorio Comunale
RA
BRISIGHELLA
Tutto il territorio Comunale
RA
CASOLA VALSENIO
Tutto il territorio Comunale
RA
CASTEL BOLOGNESE
Tutto il territorio Comunale
RA
CERVIA
Tutto il territorio Comunale
RA
CONSELICE
Tutto il territorio Comunale
RA
COTIGNOLA
Tutto il territorio Comunale
RA
FAENZA
Tutto il territorio Comunale
RA
FUSIGNANO
Tutto il territorio Comunale
RA
LUGO
Tutto il territorio Comunale
RA
MASSA LOMBARDA
Tutto il territorio Comunale
RA
RAVENNA
Tutto il territorio Comunale
RA
RIOLO TERME
Tutto il territorio Comunale
RA
RUSSI
Tutto il territorio Comunale
RA
SANT'AGATA SUL SANTERNO
Tutto il territorio Comunale
RA
SOLAROLO
Tutto il territorio Comunale
RN
MONTESCUDO
Tutto il territorio Comunale
RN
CASTELDELCI
Tutto il territorio Comunale
RN
SANT'AGATA FELTRIA
Tutto il territorio Comunale
RN
NOVAFELTRIA
Tutto il territorio Comunale
RN
SAN LEO
Tutto il territorio Comunale
REGIONE MARCHE:
provincia di Pesaro e UrbinoFano,
Gabicce Mare,
Monte Grimano Terme,
Montelabbate,
Pesaro,
Sassocorvaro
UrbinoTutto il territorio Comunale REGIONE TOSCANA
città metropolitana di FirenzeFirenzuola,
Marradi,
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CCNL penne, spazzole e affini: firmato il rinnovo
E' stata siglata il 3 maggio 2023 dai rappresentanti sindacali e datoriali di Assospazzole e Assoscrittura (Confindustria Moda) l'ipotesi di rinnovo del CCNL per gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini e di spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime.
Il nuovo contratto ha vigenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
In attesa dell'approvazione del testo da parte delle assemblee di lavoratori, vediamo di seguito le principali novità normative e retributive. In fondo all'articolo il testo in pdf 2020-2022 .
CCNL penne spazzole Aspetti normativi
CONCILIAZIONE VITA LAVORO
Aumenta al 12% la percentuale di r accoglienza delle richieste di lavoro part time per il rientro da congedi di maternità/paternità e per esigenze di cura dei figli.
Diritto a permessi per i periodi di inserimento figli presso asili nido e scuole dell’infanzia.
Diritto a periodi di aspettativa in caso di terapie di fecondazione assistita.
Elevato da 15 a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro nei casi di gravi patologie.
PERIODO DI PROVA
La durata massima è fissata a
- 20 gg per il 1° livello
- 2 mesi per il 2° livello
- 3 mesi per 3° e 4 ° livello
- 3,5 mesi per 4 ° e 4S livello
- 4,5 mesi per 5° livello
- 6 mesi per 6° e 7° livello
BANCA ORE INDIVIDUALE
per il 2023 previste 24 ore annue di lavoro straordinario per ogni lavoratore da recuperare con riposi compensativi che diventeranno 32 ore dal l ° gennaio 2024 .
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale possono compensare le prime 12 ore annuali di lavoro supplementare; che diventeranno 16 dal 1 gennaio 2024 .
CCNL penne spazzole Aspetti economici
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Aumento del contributo a carico dei datori di lavoro al Fondo Previmoda al 2,30%, dal 1 gennaio 2025
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Dal 1° gennaio 2024 contributo mensile a carico azienda sale a 15,00, euro ( con passaggio al Piano Sanitario Premium)
dal 1° ottobre 2023 istituita un’assicurazione contro la non autosufficienza con contributo a caricao azienda pari ad euro 2,00
AUMENTI RETRIBUTIVI
L'aumento complessivo delle retribuzioni è pari a 160,00 euro per il livello 3 Super, erogato in tre tranches:
- euro 60,00 con decorrenza maggio 2023;
- euro 50,00 con decorrenza maggio 2024;
- euro 50,00 con decorrenza giugno 2025.
ELEMENTO PEREQUATIVO
In mancanza di contrattazione aziendale entro il mese di novembre di ciascun anno, è dovuta una somma annua a titolo perequativo pari a
- euro 300,00 lordi a partire dall’anno 2021,
- euro 330,00 a partire dall’anno 2024;
da riproporzionare pro quota per i mesi di servizio ( si considerano mese intero le frazioni di mese pari ad almeno 15 giorni)
CCNL penne spazzole: tabella minimi retributivi 2023-2025
livello
Elemento retributivo nazionale
(minimi retributivi)
al 30 aprile 2023
Ern 05/2023
Ern 05/2024
Ern 06/2025
7
1.714,24
2.324,33
2.388,30
2.452,27
6
1.531,62
2.127,77
2.186,34
2.244,90
5
1.430,98
2.021,19
2.076,82
2.132,45
4S
1.337,65
1.921,68
1.974,57
2.027,46
4
1.279,27
1.861,30
1.912,53
1.963,76
3S
1.238,63
1.816,70
1.866,70
1.916,70
3
1.195,48
1.772,08
1.820,85
1.869,62
2
1.102,99
1.674,78
1.720,88
1.766,97
1
764,23
1.371,18
1.464,18
1.559,00
CCNL Penne spazzole industria 2020
Il precedente rinnovo dell'ottobre 2020 aveva previsto un aumento complessivo (TEC) di 76 euro.
Sui minimi (TEM) l'aumento salariale è di 68 euro (3° livello S.), in tre tranches:
- 1° gennaio 2021 di 25 euro;
- 1° gennaio 2022 di 25 euro;
- 1° luglio 2022 di 18 euro.
Per quanto riguarda il welfare contrattuale, invece, previsto un incremento di 0,5% (stimato in circa 8 euro) del contributo aziendale per la previdenza complementare.
Per le imprese che non praticano contrattazione di 2° livello, l'elemento perequativo passa da 275 a 300 euro.
Tra gli altri elementi di novità da segnalare:
- l'attivazione dell'osservatorio nazionale di categoria
- Maggiore ruolo delle RSU su: informazione e consultazione; informazione su appalti presenti nei cicli produttivi; programmi di formazione; organizzazione e orari di lavoro con la predisposizione di linee guida sulla base delle esperienze acquisite
- maggiori possibilità di fruizione del part-time per il rientro dalla maternità / paternità,
- periodi di conservazione del posto di lavoro in caso di gravi patologie e di aspettativa non retribuita a seguito del periodo di comporto.
- emanazione di linee guida su temi come lo sviluppo sostenibile dell'economia e il rispetto dell'ambiente.
-
CCNL Occhiali industria: testo e novità del rinnovo 2023
E' stato sottoscritta da parte di ANFAO (aderente a Confindustria) con Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil il 28 aprile l'ipotesi di rinnovo del Ccnl per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria (montature, lenti di qualsiasi materiale, astucci, galvanica, minuterie ecc.). Il ccnl interessa circa 900 imprese per : circa 17.000 dipendenti .
Vediamo nei paragrafi seguenti i principali aspetti di novità sia economici che contrattuali e le nuove tabelle retributive.
CCNL Occhiali industria: parte economica
L’aumento medio complessivo (Tec) previsto sottoscritto è di 180 euro. 167 euro l’aumento sui minimi (Tem) con riferimento al 4° livello, distribuiti in 3 tranches:
- 62 euro da maggio 2023;
- 48 euro da marzo 2024,
- 57 euro da febbraio 2025
per un montante complessivo di 4006 euro.
Aumento premi di professionalità a valore aggiunto (PPVA) per un massimo di dodici mensilità (non incide sugli istituti contrattuali e di legge), con i seguenti importi
• euro 14,00 per l’area operativa, step centrato;
• euro 16,00 per l’area operativa, step consolidato;
• euro 18,00 per l’area qualificata, step base;
• euro 20,00 per l’area qualificata, step centrato.
Sull’inquadramento al primo livello, l’intesa prevede il passaggio automatico dopo 6 mesi ai livelli superiori e un aumento nel triennio di 268 euro. Vedi sotto la tabella retributiva complessiva
WELFARE CONTRATTUALE:
- aumento dello 0,3% euro sulla previdenza integrativa (fondo Previmoda) dal 1° luglio 2024 , per un totale del 2,00 per cento.
- aumento di 3 euro per l'assistenza sanitaria integrativa (fondo Sanimoda) arrivando a un totale di 15,00 euro che consentono il passaggio a un livello superiore di prestazioni ( Piano Sanitario Premium). La contribuzione è dovuta per tutti gli assunti non in prova, da non meno di 9 mesi
- nuova assicurazione contro la non autosufficienza di 2,00 euro mensili per 12 mesi , sempre dal 1° gennaio 2024
- aumento dell'elemento perequativo del 10%, per imprese che non praticano la contrattazione di secondo livello per un totale di 360 euro annui.
Tabella retributiva dal 1 maggio 2023
NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI CCNL OCCHIALI INDUSTRIA Livelli
ERN dal 1° maggio 2023
ERN dal 1° marzo 2024
ERN dal 1° febbraio 2025
Quadri
2.323,95
2.383,03
2.453,19
6°
2.319,66
2.378,63
2.448,66
5°S
2.200,87
2.256,83
2.323,28
5°
2.124,05
2.178,05
2.242,18
4°S
1.966,19
2.014,69
2.074,05
4°
1.887,96
1.935,96
1.992,96
3°S
1.834,24
1.880,87
1.936,25
3°
1.798,40
1.844,12
1.898,42
2°
1.698,50
1.741,68
1.792,96
1°
1.380,43
1.469,43
1.559,43
CCNL Occhiali industria: parte normativa
TUTELA LAVORATORI
Numerosi i miglioramenti degli aspetti contrattuali a tutela dei lavoratori. In particolare:
- Si allunga a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattie gravi.
- si aggiungono 2 mesi retribuiti a carico dell’azienda oltre a quanto previsto per legge per i casi di violenza di genere
- continua lo sviluppo dell’Osservatorio per agevolare la realizzazione delle buone pratiche aziendali
- Normate le linee guida sulla partecipazione dei lavoratori e sullo smart working.
- introduzione del diritto alla formazione continua con 16 ore obbligatorie nel biennio a carico dell'azienda
ORARIO DI LAVORO
Possibili diversificazioni dell'orario con superamento dell’orario contrattuale fino 48 ore settimanali e per 96 ore nell’anno solare.
Puoi scaricare qui il testo integrale del contratto occhiali industria