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Intelligenza Artificiale e Lavoro: il Ministero chiede un parere sulle linee guida
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato la redazione delle Linee Guida per l’Implementazione dell’Intelligenza Artificiale nel Mondo del Lavoro. Si tratta di un documento che vuole accompagnare imprese, consulenti del lavoro, lavoratori, enti di formazione e soggetti intermediari nell’adozione consapevole e responsabile dell’intelligenza artificiale (IA). L’obiettivo è favorire l’uso dell’IA per migliorare produttività, efficienza, benessere e sicurezza nei contesti lavorativi, tutelando al contempo la dignità della persona.
Dal 14 aprile 2025 è aperta una consultazione pubblica con la quale il ministero mette a disposizione la bozza attuale e chiede il contributo per completarla e migliorarla.
SCARICA QUI IL TESTO DELLA BOZZA DI LINEE GUIDA
Consultazione pubblica per le linee guida IA nel lavoro
Come detto, per rendere il documento il più possibile completo e condiviso, il Ministero ha avviato una consultazione pubblica attraverso il portale ParteciPA.
Tutti gli stakeholder interessati – aziende, professionisti, enti e cittadini – possono inviare proposte, osservazioni e suggerimenti, anche di natura tecnica o normativa, sulla bozza del testo.
Dal punto di vista operativo gli interessati devono accedere al portale ParteciPA a questo LINK e inserire, previa registrazione con SPID, CNS o CIE, i propri dati , per poi rispondere a una serie di domande sulla bozza di linee guida.
E' possibile anche caricare un documento completo con il proprio contributo.
Il percorso partecipativo rappresenta un’occasione concreta per contribuire alla definizione di regole chiare e utili, valorizzando il contributo diretto di chi opera ogni giorno nel mondo del lavoro.
Le indicazioni più rilevanti saranno recepite nel documento finale, con riconoscimento degli autori.
C’è tempo fino al 21 maggio 2025 per partecipare e contribuire alla costruzione di regole nell'utilizzo delle nuove tecnologie a favore di un futuro del lavoro al contempo più innovativo, inclusivo e umano.
Il questionario sulla bozza Linee Guida IA
IL QUESTIONARIO DA COMPILARE è IL SEGUENTE
Anagrafica
(Title And Description)
Nome e Cognome
(Risposta breve)
Denominazione dell’Ente di appartenenza
(Risposta breve)
Ruolo/Posizione ricoperta all’interno dell’Ente
(Risposta breve)
Indirizzo e-mail
(Risposta breve)
Regione/Provincia di appartenenza
(Risposta breve)
Quali considerazioni generali sulle Linee guida?
(Risposta lunga)
Quali considerazioni per migliorare struttura e leggibilità del testo?
(Risposta lunga)
Quali proposte per fornire strumenti operativi ad imprese e lavoratori per l’implementazione dell’IA?
(Risposta lunga)
Quali considerazioni rispetto agli aspetti normativi e giuridici?
(Risposta lunga)
Quali considerazioni rispetto al tema sicurezza e tutela dei diritti?
(Risposta lunga)
Quali considerazioni rispetto al tema formazione e sviluppo delle competenze?
(Risposta lunga)
Quali considerazioni rispetto al tema finanziamenti e incentivi?
(Risposta lunga)
Invia un contributo più ricco e strutturato
(Title And Description)
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Contributi lavoro domestico 2025: prima scadenza 10 aprile
La circolare INPS 29 del 30 gennaio 2025 comunica gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2025 per i lavoratori domestici, a seguito della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (+0,8%).
Le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi sono state quindi aggiornate.
Di seguito un riepilogo delle indicazioni dell'istituto e la tabella dei valori 2025 un promemoria delle scadenze e modalità di versamento.
Lavoro domestico: contributi addizionali e esoneri contributivi
La circolare ricorda che resta confermato il contributo addizionale dell'1,40% per i contratti a tempo determinato oltre che i seguenti esoneri contributivi :
1-Esonero dal contributo CUAF
Il contributo per la Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) non è dovuto nei seguenti casi:
- Se il rapporto di lavoro è tra coniugi, a condizione che il datore di lavoro sia titolare di indennità di accompagnamento.
- Se il rapporto di lavoro è tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
2- Esonero previsto dall'art. 120, commi 1 e 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – In vigore dal 1° febbraio 2001, prevede una riduzione del contributo CUAF:
- Se il contributo CUAF dovuto è superiore allo 0,8%, è prevista una riduzione dello 0,8%.
- Se è inferiore, si applica una riduzione dello 0,4% su altri contributi sociali (prioritariamente maternità e disoccupazione).
3 -Esonero previsto dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006)
Dal 1° gennaio 2006, i datori di lavoro domestico che versano contributi per il finanziamento degli assegni familiari godono di un esonero su:
- CUAF (0,48%)
- Maternità (0,24%)
- Disoccupazione (0,28%)
4 – Riduzione contributiva per sostituzione assenti
Il contributo addizionale dell’1,40% non si applica ai lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti.
Contributi colf: importi 2025
I contributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, sono calcolati in base alla retribuzione oraria, con e senza contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari ovvero una quota contributiva obbligatoria che i datori di lavoro versano per finanziare il sistema degli assegni per il nucleo familiare (ANF).
Per orari superiori a 24 ore settimanali, i contributi sono ridotti.
Nei rapporti a tempo determinato si applica un contributo addizionale dell'1,40%.
La seguente tabella mostra gli importi aggiornati dei contributi per i Lavoratori Domestici nel 2025.
Retribuzione Oraria (€) Contributo Orario (€) con CUAF Contributo Orario (€) senza CUAF fino a 9,48 1,68 (0,42) 1,69 (0,42) oltre 9,48 fino a 11,54 1,89 (0,48) 1,90 (0,48) oltre 11,54 2,30 (0,58) 2,32 (0,58) Oltre 24 ore settimanali 1,22 (0,31) 1,23 (0,31) Incentivo contributivo al posticipo della pensione per i lavoratori domestici
Una rilevante novità introdotta dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, anche per i lavoratori domestici, riguarda la possibilità, per i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025, di rinunciare all'accredito contributivo della quota a loro carico relativa all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Questa scelta implica che il datore di lavoro non dovrà più versare tale quota all'INPS, e il corrispondente importo sarà interamente riconosciuto in busta paga al lavoratore.
Tale misura mira a incentivare il posticipo del pensionamento, permettendo ai lavoratori di ricevere un aumento diretto dello stipendio anziché accumulare ulteriori contributi previdenziali.
Contributi colf : Scadenze e modalità di versamento
l versamento dei contributi relativi al 2025 va effettuato dal datore di lavoro alle seguenti scadenze
- dal 1° al 10 aprile per il primo trimestre;
- dal 1° al 10 luglio per il secondo trimestre;
- dal 1° al 10 ottobre per il terzo trimestre;
- dal 1° al 10 gennaio 2026 per il quarto trimestre.
In caso di festività la scadenza slitta al primo giorno feriale successivo.
Si ricorda che dal 2020 INPS invia a tutti i datori di lavoro domestico gli Avvisi di pagamento da effettuare con il sistema pagoPA per il pagamento dei contributi per i trimestri in scadenza che può essere effettuato:
- online,
- negli ufficio postali
- nei punti vendita SISAL MOONEY.
Con l'app INPS si puo anche ricevere la notifica sui propri dispositivi mobili.
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DID nuove istruzioni per gli under 16
La circolare 7 del 31 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, indirizzata alle Regioni, alle Province autonome e ad altri enti rilevanti riguarda le indicazioni relative al limite minimo di età per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e la stipula del Patto di servizio, che è fissato a 16 anni.
Inoltre, il documento chiarisce che, sebbene il limite generale sia di 16 anni, esistono casi specifici in cui è possibile una presa in carico da parte dei servizi per l'impiego a partire dai 15 anni.
Questo è consentito per i giovani che partecipano a percorsi di formazione professionalizzante in modalità duale, come previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 81/2015, al fine di assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione. Tale previsione mira a supportare minori in condizioni di fragilità, offrendo servizi di orientamento e accompagnamento verso opportunità formative e lavorative.
Dichiarazione immediata disponibilità i casi ordinari e le eccezioni
- Limite di Età Generale:
Il limite minimo di età per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e la stipula del Patto di servizio è fissato a 16 anni. Questo significa che, in generale, i giovani devono aver compiuto 16 anni per accedere a questi servizi.
- Casi Speciali per i 15enni:
È prevista una possibilità residuale e circostanziata di presa in carico da parte dei servizi per l'impiego a partire dai 15 anni. Questo è consentito solo per i giovani che partecipano a percorsi di formazione professionalizzante in modalità duale, come previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 81/2015.
Tale presa in carico deve essere finalizzata esclusivamente all'orientamento per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso percorsi formativi personalizzati. L'obiettivo è supportare minori in condizioni di fragilità nel percorso di studio, offrendo servizi di orientamento e accompagnamento verso opportunità formative e lavorative. Questo include il conseguimento di una qualificazione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
Dal punto di vista operativo i servizi per l'impiego dovranno implementare procedure per identificare e supportare i giovani di 15 anni che rientrano nei casi specifici descritti.
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Pedagogisti ed educatori 2025: novità dal Ministro
E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 55 del 15.5.2024 per l'istituzione di due nuovi albi professionali per pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici.
La nuova legge delinea requisiti specifici per l'iscrizione e e l'istituzione del relativo Ordine nazionale. Si potrà essere iscritti ad entrambi gli albi. Le lauree richieste per l'iscrizioni saranno abilitanti.
Si attendono ancora due decreti ministeriali di attuazione ma nel frattempo è attivo un regime transitorio (vedi ultimo paragrafo)
Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli sui requisiti di accesso e l'iter di attuazione della novità e degli ALBI Professionali, sul regime transitorio di prima applicazione e la risposta a interrogazione parlamentare sui decreti mancanti forniti dal ministro della Giustizia Nordio il 28 marzo 2025..
Pedagogisti ed educatori professionali: i requisiti
Pedagogisti
La legge definisce il pedagogista come lo specialista a livello apicale, dei processi educativi con una formazione avanzata.
Per esercitare legalmente la professione, sarà richiesto il possesso di una delle seguenti lauree:
- Laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (56/S, LM-50);
- Laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (65/S, LM-57);
- Laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche (87/S, LM-85);
- Laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education (87/S, LM-93);
- Laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, secondo l'ordinamento precedente al D.M. 509/1999.
L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali, con tirocinio formativo, sara abilitante per l'esercizio della professione di pedagogista.
Inoltre, l'articolo 2 del DDL apre la possibilità di iscrizione all'albo agli insegnanti universitari e ai ricercatori che hanno contribuito al campo della pedagogia, consentendo loro l'accesso all'albo.
Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.
Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.
La professione può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.
Educatori Professionali Socio-pedagogici
Gli educatori professionali socio-pedagogici sono professionisti di livello intermedio riconosciuti per il loro ruolo nei servizi socio-educativi e assistenziali, con requisiti di iscrizione che comprendono:
- Laurea triennale in ambito socio-pedagogico o titoli equipollenti.
- Accertamento delle competenze professionali acquisite, analogamente ai pedagogisti.
Albi pedagogisti ed educatori socio pedagogici: titoli esteri
Il testo della legge specifica inoltre che :
- Per l'esercizio della professione di pedagogista e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane.
- Per l'esercizio della professione di educatore professionale sociopedagocico e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.
Albi e Ordine professioni educative iter di attuazione e novità 2025
Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiranno l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.
La fase di avvio si è chiusa con oltre 150 mila domande accolte. C'era attesa per una proroga annunciata nel decreto Omnibus ma poi non realizzata .
I sindacati di categoria lamentano che non è chiaro il termine da quando il requisito dell'iscrizione sia richiesto per le assunzioni .
Un comunicato del dipartimento della funzione pubblica pero ha affermato che «I Comuni potranno continuare a utilizzare fino all’anno scolastico 2026-2027 le graduatorie comunali vigenti»
Il disegno di legge prevede l'emissione di due decreti ministeriali essenziali per l'attuazione completa :
- Decreto del Ministro della Giustizia, responsabile per l'istituzione formale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, questo decreto definirà la struttura operativa, organizzativa e di governance dell'Ordine, delineando le responsabilità e i poteri in termini di gestione degli albi professionali.
- Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca: Sarà focalizzato sul riconoscimento dei titoli di studio necessari per l'iscrizione agli albi, garantendo che i percorsi formativi siano adeguati alle esigenze professionali del settore.
Non mancano gli scettici che affermano che l'ordine non sarà utile e costituira solo un aggravio di costi per gli iscritti.
Il decreto Milleproroghe 2025 ha previsto una proroga al 31 marzo 2025 per la presentazione delle domande di iscrizione all’Ordine delle Professioni pedagogiche ed educative istituito dalla legge L.55/2024 ma ancora vuoto per la mancanza dei decreti operativi.
Vedi all'ultimo paragrafo le ultime novità.
Albi o ordine pedagogisti ed educatori: disposizioni transitorie
In sede di prima attuazione della legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome ,
- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
- entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto provvederà agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province .
In sede di prima applicazione l'iscrizione sarà consentita, su domanda da presentare entro 90 giorni a partire dalla data della nomina del commissario
- a) per l'albo professionale dei pedagogisti:
1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;
2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;
3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;
4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;
5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:
1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;
3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).
Interrogazione parlamentare 28.2 e risposta del ministro 28.3.2025
Con una interrogazione parlamentare alcuni deputati hanno chiesto al Ministro della Giustizia in data 10 febbraio 2025 quando saranno adottati i decreti necessari per istituire ufficialmente gli ordini professionali dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici, previsti dalla legge n. 55 del 2024.
Questi i passaggi principali della richiesta :
"ad oggi, nonostante siano passati quasi nove mesi dall'entrata in vigore della citata legge, gli specifici decreti attuativi necessari al fine di stabilire le procedure per l'iscrizione ai suddetti albi, i termini, nonché le modalità per il funzionamento degli ordini regionali, non sono ancora stati emanati; tale ritardo – come denunciato dai comunicati stampa delle associazioni del settore sta creando notevoli difficoltà a migliaia di professionisti oltre che compromettere la qualità e la stabilità dei servizi territoriali in ambiti cruciali come l'educazione, l'inclusione e il sostegno allo sviluppo delle persone;
secondo quanto l'interrogante ha avuto modo di apprendere, oltre ai mancati passaggi ministeriali, i tribunali che hanno il compito di redigere gli elenchi delle richieste di iscrizione accettate per poi poter avviare le elezioni degli ordini regionali, sono colpiti da una carenza di personale che rende ancora più difficile l'espletamento dei compiti"
Il Ministro Nordio con risposta scritta del 28 marzo 2025 ha spiegato che effettivamente l'istituzione di questi ordini ancora incompleta per la mancanza del decreto che definirà il funzionamento dell’ordine, la sua organizzazione interna e le regole per l’applicazione della nuova normativa. Tuttavia, per emettere il decreto, bisogna prima costituire il Consiglio Nazionale dell'Ordine, che sarà composto dai presidenti degli ordini regionali e provinciali (Trento e Bolzano).
Quindi, prima di tutto, vanno istituiti gli ordini locali e bisogna organizzare le elezioni dei loro presidenti.
Al momento, mancano regole dettagliate su come i commissari dovranno creare gli elenchi regionali degli iscritti e quale sistema elettorale usare per eleggere i presidenti locali. Su questo il Ministero della Giustizia non può intervenire con istruzioni o circolari, perché la normativa affida questi compiti direttamente ai commissari.
Per risolvere questi problemi, il Ministero sta lavorando a una nuova normativa che definisca meglio questi passaggi. Nel frattempo, per garantire che i professionisti possano continuare a lavorare, è stata inserita una norma nel "Decreto Milleproroghe" che permette ai pedagogisti e agli educatori che hanno fatto domanda di iscrizione di esercitare la professione anche senza gli ordini ufficialmente operativi.
Infine, il Ministro ha ribadito l'impegno a istituire gli ordini il prima possibile e a garantire che tutti i professionisti con i requisiti possano continuare a lavorare senza interruzioni.
Di fatto quindi nel ribaltare la responsabilità sugli operatori del settore e annunciando l'emanazione di un nuovo provvedimento normativo, il Ministro afferma che chi fa domanda di iscrizione può esercitare anche senza l'operatività degli Ordini.
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Programma GOL contro la disoccupazione 2025: come funziona
il decreto interministeriale Lavoro-Mef sul programma di politiche attive del lavoro Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol) messo a punto dall'Anpal e dal Ministero del Lavoro risale al 2021 . QUI IL TESTO Venivano messi a disposizione i primi 880 milioni alle Regioni grazie al Fondo PNRR e REACT-EU, che prevede in totale 4,9 miliardi fino al 2025.
Ricordiamo che il programma GOL per la riqualificazione dei lavoratori in difficoltà riguarda :
- i lavoratori in Cassa integrazione
- i beneficiari di Naspi e DISColl , Reddito di cittdinanza ,
- giovani NEET
- donne svantaggiate (disoccupate di lungo periodo),
- persone con disabilità o fragilità ,
- over 55 disoccupati
- working poor (ovvero lavoratori con redditi molto bassi).
e prevede 5 percorsi differenziati per il ricollocamento lavorativo:
- reinserimento occupazionale per chi ha un profilo facilmente occupabile
- aggiornamento per migliorare specifiche competenze del lavoratore
- riqualificazione in cui le attività formative saranno piu impegnative
- lavoro e inclusione , gestito in collaborazione con i Comuni per i casi con bisogni piu complessi
- ricollocazione collettiva per la gestione di crisi aziendali
Entro il 2025 il Ministero prevede il coinvolgimento di 3 milioni di lavoratori.
Incaricati di fornire il servizio di sostegno nella ricerca di una nuova occupazione sono i Centri per l'impiego delle Regioni, con l'ausilio di ANPAL e INPS
Per accedere occorre rivolgersi ai centri per l'impiego e agenzie per il lavoro accreditate della propria regione
.QUI la lista messa a disposizione da ANPAL
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è titolare del programma Gol. A seguito della riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2024, il Ministero ha acquisito le precedenti competenze di Anpal, relative a: coordinamento e monitoraggio del programma, vigilanza sull’attuazione degli interventi delle Regioni, presidenza del Comitato direttivo di Gol. Quest’ultimo costituisce la cabina di regia del programma, che riunisce il livello centrale e quello regionale.
Con la circolare 8 del 31 marzo 2025 Il Ministero del lavoro ha corretto un precedente documento ANPAL modificando la definizione di "soggetto formato"
I meccanismi di verifica concordati con la Commissione Europea prevedono, attestazione /certificazione al completamento del percorso o alle attività eseguite per ciascuna persona che ricomprenda chiaro riferimento al contenuto della formazione ai fini della verifica del target secondario relativo alla formazione sulle competenze digitali.
VEDI QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE.
Programma GOL 2023: i dati ANPAL
Con la nota del 21 luglio 2023 ANPAL aveva diffuso i dati recenti sulle attività del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) .
Al 30 giugno 2023 i lavoratori presi in carico dal Programma sono più di 1,3 milioni di beneficiari, più della metà dei quali inseriti nel percorso 1 – reinserimento lavorativo. Il resto si distribuisce tra il percorso 2 – upskilling (26%) e il percorso 3 – reskilling (19,8%), mentre è pari al 3,7% la quota di persone indirizzate al percorso 4 – lavoro e inclusione.
- La componente maggioritaria dei beneficiari è quella femminile con il 55,5% dei presi in carico,
- i giovani sono il 26,5%
- i senior (55+) rappresentano il 17,9%;
- gli stranieri sono il 14,8%.
Dal punto di vista delle misure assistenziali di cui sono beneficiari risulta che
- per il 54,5% sono disoccupati che hanno fatto domanda di Naspi o DisColl e
- per il 22,7% beneficiari di Reddito di cittadinanza (di cui il 3,4% sono anche beneficiari di Naspi o DisColl).
- Il restante 22,8% rientra in altre categorie di disoccupati non soggetti a condizionalità.
Qui il testo integrale della Nota di monitoraggio Gol n. 6/2023
DATI Programma GOL al 31 gennaio 2025:
Il ministero ha fornito un monitoraggio aggiornato del programma al 31 gennaio 2025 da cui emerge che
Sono oltre 3,2 milioni i disoccupati coinvolti:
- Il 50% è nel Percorso 1 (prossimi al mercato del lavoro),
- il 24,8% nel Percorso 2 (aggiornamento),
- il 20,7% nel Percorso 3 (riqualificazione),
- il 3,8% nel Percorso 4 (lavoro e inclusione) e
- solo lo 0,1% nel Percorso 5 (ricollocazione collettiva).
Profilo dei beneficiari: 55,5% donne, 29,2% giovani, 16,7% over 55, 15,3% stranieri. Il 35,5% è disoccupato da almeno 6 mesi, il 30,7% da oltre 12 mesi.
Condizione economica: Molti sono percettori di NASpI, DisColl o Reddito di cittadinanza, ma anche disoccupati senza sostegno economico. Il 46% ha richiesto NASpI/DisColl, il 3,9% ha SFL attivo, il 5,1% è attivabile al lavoro con ADI, il 45% è in cerca di lavoro senza condizionalità.
Efficacia del programma: Aumentato il coinvolgimento nei percorsi attivi, dal 48,2% nel 2022 al 71,8% nel 2024.
I Dati sulle politiche attive sono in aggiornamento, con prudenza nell'analisi, soprattutto per le erogazioni da enti privati.
Allegati: -
Riscatto e ricongiunzioni INPS: online le attestazioni 2024
Inps ha comunicato nel messaggio 940 del 17 marzo 2025 di aver reso disponibili online sul Portale dei Pagamenti INPS, come ogni anno, le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2024 per oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.
Sono disponibili anche le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado (detraibili nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo).
Attestazioni riscatto e ricongiunzione: come fare
Il Portale dei pagamenti è raggiungibile seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e Riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > selezionare “Utilizza il servizio” in corrispondenza di “Cittadini” > nel menu a sinistra selezionare “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.
Per scaricare le attestazioni ci sono 2 modalità :
- con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) si può visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita;
- con l’autenticazione mediante SPID di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), e CIE (Carta di identità elettronica 3.0) si puo visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione e rendita.
L'istituto precisa che :
- per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti (ex ENPALS), e le attestazioni che non dovessero essere disponibili sul Portale potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica [email protected].
- Le attestazioni dei versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per gli iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei Pagamenti, in quanto gli Enti predetti, operano la deduzione fiscale alla fonte. E' possibile però la visualizzazione dei versamenti dl seguente percorso: “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati” > “Approfondisci” > “Accedi all’area tematica” > “Servizi GDP” > “Per Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazioni” > “Versamenti – Consultazione”.
- I giornalisti iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI-1), potranno utilizzare la casella di posta elettronica [email protected].
INPS ricorda infine che nei casi di discordanze, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alle sede INPS territoriale di riferimento.
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Content creator: indicazioni INPS sulla previdenza
L’INPS, con la Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, ha fornito indicazioni dettagliate riguardo alla disciplina previdenziale applicabile ai content creator, ossia coloro che realizzano contenuti digitali diffusi tramite piattaforme online.
La circolare chiarisce i criteri per l’inquadramento contributivo e previdenziale di tali figure professionali, stabilendo le modalità di assoggettamento ai diversi regimi esistenti.
Definizione e caratteristiche dell’attività di creazione di contenuti digitali
L’attività di creazione di contenuti digitali comprende la produzione di materiali testuali, immagini, video e audio destinati alla diffusione online.
I content creator possono svolgere questa attività sia in forma amatoriale, come hobby, sia con finalità professionali, generando reddito attraverso inserzioni pubblicitarie, sponsorizzazioni o vendite dirette di prodotti e servizi.
Un elemento caratterizzante è la diversificazione delle modalità di monetizzazione: il compenso può derivare direttamente dalle piattaforme attraverso la condivisione dei ricavi pubblicitari, da accordi diretti con aziende (brand partnership), da donazioni dei follower o dalla commercializzazione di propri prodotti.
Inoltre, nel settore operano spesso agenzie di intermediazione che gestiscono i rapporti tra content creator e aziende, configurando scenari contrattuali complessi, anche dal punto di vista fiscale.
Da segnalare che INPS fa riferimento anche alla figura degli influencer che vengono distinti dai content creator per il seguito rilevante di follower
Viene anche ricordato che è stato già istituito dal 1 gennaio 2025 il codice ATECO 73.11.03, relativo alle attività di influencer marketing e content creator.
Inquadramento giuridico e disciplina previdenziale
L’INPS ha identificato due principali regimi previdenziali applicabili ai content creator:
- Lavoratori autonomi: quando l’attività viene svolta in modo professionale e abituale, con prevalenza degli elementi organizzativi rispetto a quelli personali, l’attività rientra nel regime imprenditoriale. In tal caso, il content creator deve iscriversi alla gestione speciale per commercianti presso la Camera di Commercio e versare i contributi corrispondenti.
- Lavoratori dello spettacolo: quando l’attività presenta caratteristiche artistiche, culturali o di intrattenimento e si configura come una prestazione remunerata per la creazione di contenuti audiovisivi destinati alla promozione di prodotti o marchi, il content creator deve essere iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Questo vale anche per le collaborazioni con brand o agenzie di marketing per la realizzazione di spot pubblicitari.
L’INPS precisa che il reddito prodotto dai content creator può essere classificato come reddito di lavoro autonomo occasionale, se esercitato sporadicamente, oppure come reddito professionale se l’attività è abituale, con obbligo di iscrizione alla Gestione Separata in quest’ultimo caso.
L’obbligo di iscrizione e versamento a FPLS: esempi
Riportiamo per completezza i criteri esemplificativi dell'INPS in tema di obbligo di iscrizione al Fondo lavoratori dello spettacolo
E' necessaria l'iscrizione :
- se i content creator creano contenuti pubblicitari o promozionali, percependo dei compensi da un committente (brand o agenzia di intermediazione), indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro …., qualora nei fatti il content creator assurga al ruolo di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore, regista ecc., ossia che l’attività posta in essere e le mansioni esercitate siano riconducibili a quelle tabellate ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947 (come aggiornate dal D.M. 15 marzo 2005).
- se vengono veicolati messaggi promozionali a pagamento per " spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale o di attività educative collegate allo spettacolo” poste in essere da soggetti già iscritti al FPLS
L'obbligo NON sussiste invece:
- nell'ipotesi in cui il content creator, al fine esclusivo di ampliare la propria visibilità sui social, crei contenuti online senza alcuna finalità pubblicitaria o promozionale, postando foto o video personali sui propri profili social,
- per le attività di endorsement, con abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso dei prodotti, o i casi in cui nell’ambito dei contenuti pdei propri profili social vengano introdotte mere inserzioni pubblicitarie, senza perciò porre in essere alcuna attività da parte dell’artista. In tali casi resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ove ricorrano, al riguardo, i requisiti illustrati al precedente paragrafo 3.1.