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Esonero contributivo artigiani e commercianti: ancora possibile il riesame
L'esonero parziale dal pagamento dei contributi era stato previsto per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e alle Casse ordinistiche dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e attuato con decreto ministeriale del 27 luglio 2021.
Con il messaggio 2253 del 15 luglio 2025 l'istituto ricorda che contro gli esiti delle verifiche per la gestione ARTIGIANI E COMMERCIANTI è possibile proporre istanza di riesame inviando la la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame” raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale sul sito INPS.IT , al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020” > “Consultazione” > “Domanda”.
ATTENZIONE nel caso in cui l’utente abbia già presentato un’istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova ma in ta caso l’utente può contattare la Struttura territorialmente competente dell’INPS attraverso la funzione Comunicazione Bidirezionale presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” dove, dopo avere inserito il proprio codice fiscale e selezionato la specifica posizione previdenziale, è possibile abilitare nella sezione “Contatti” la funzionalità “Nuova richiesta” da inviare alla Struttura territorialmente competente dell’Istituto, avendo cura di inserire nell’oggetto “Contribuzione ordinaria fissi/oltre il minimale” e nelle note “Esonero contributivo legge n. 178/2020”.
Nei paragrafi che seguono sono raccolte altre precedenti istruzioni fornite dall'INPS in merito.
Verifica DURC e precisazioni
Nel messaggio n. 4194 del 26.11.2021 l'inps precisava i seguenti aspetti
- la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021, quindi è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
- dato che la contribuzione dovuta eccedente l’importo dell’esonero concesso deve essere versata entro il 29 dicembre 2021, INPS esclude l’eccedenza da versare fino alla predetta data dal calcolo della eventuale esposizione debitoria da notificare all’interessato con l’invito a regolarizzare.
- Con riferimento alle posizioni dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti e alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, che poiché ’esonero ha ad oggetto solo la contribuzione 2021 , restano esclusi, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse
- ERRATA CORRIGE ESEMPIO L'istituto precisa infine che l’esempio di cui al punto a) del paragrafo 2, dal titolo “Contribuenti con l’imposizione della quota sul minimale di reddito”,del messaggio n. 3974/2021 riporta un errore materiale.
Categorie interessate dall'esonero contributivo parziale L. 178 2020
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
- nonché dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc. ( di cui ai DLgs 509/94 e DLgs 103/96)
- i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori (di cui Legge 3/2018) già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza COVID-19
E' previsto che
- l’esonero è parziale per i contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
- nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile
Le domande di accesso devono essere presentate ad un solo ente previdenziale entro termini diversi e in particolare:
- entro il 30 settembre 2021 (inizialmente 31 luglio ) per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i professionisti e operatori ex Legge 3/2018) obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS
- entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96.
Le istruzioni complete sono state fornite dall'INPS nella Circolare 124 del 6 agosto 2021
Esonero contributivo autonomi e professionisti: requisiti e domande
L' esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e professionisti , con esclusione i premi INAIL riguarda :
1 – Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti alle casse di previdenza private con i seguenti requisiti:
- reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro
- che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento,
- essere in regola con la contribuzione obbligatoria
2 – medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 assunti temporaneamente per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza.
Il monitoraggio dei limiti di spesa sarà affidato agli enti previdenziali che ne comunicheranno i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e e nel caso emergano possibili scostamenti, anche in via prospettica, le ulteriori domande saranno respinte.
Le domande per l'esonero contributivo andavano inviate:
- all'Inps entro il 31 luglio 2021 (prorogato al 30 settembre) da parte degli iscritti alla Gestione separata
- entro il 31 ottobre alle Casse private da parte dei professionisti iscritti agli Ordini
- entro il 30 novembre per la richiesta di rimborsi eventualmente già versati.
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Tasso INAIL per interessi e sanzioni da giugno 2025
A partire dallli11 giugno 2025, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea del 5 giugno scorso he porta il tasso ufficiale di sconto al 2,15%, cambiano di nuovo il tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori INAIL, e le sanzioni civili per ritardati pagamenti.
Lo ha comunicato l'istituto nazionale di assicurazioni contro gli infortuni con la circolare 34 del 10 giugno 2025.
INAIL Tasso Rateazioni dei Debiti Assicurativi
Il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori viene aggiornato all’8,15%. Questo valore deriva dalla somma del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (2,15%) con una maggiorazione di 6 punti percentuali. Tale misura si applica a tutte le istanze di rateazione presentate a partire dall' 11 giugno 2025.
Sanzioni Civili
Per quanto riguarda le sanzioni civili
1- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie il datore di lavoro è tenuto:
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi, dall'11 giugno 2025, la misura della sanzione è pari al 7,65%;
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse dell’Eurosistema senza ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente pari al 2,15%;
2 – in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste entro dodici mesi dal termine il datore di lavoro è tenuto:
- al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, purché il versamento sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia, quindi pari al 7,65%
- Laddove invece il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5, quindi pari al 9,65%
La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni civili aziende sottoposte a procedura concorsuale
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Nello specifico:
- La sanzione civile per mancato o ritardato pagamento è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, ossia 2,15%.
- La sanzione civile per evasione è pari al tasso minimo dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti percentuali, quindi 4,15%.
Recepimento nuovo saggio legale 2025
Si ricorda sempre che INAIL, con la Circolare n. 2 del 13 gennaio 2025, ha comunicato il recepimento del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024, con il quale il saggio degli interessi legali, è stato abbassato dal 2,5% al 2% annuale a partire dal 1° gennaio 2025.
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Assegno sociale, a chi spetta: requisiti e obblighi
L’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini che:
- abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era 65 anni),
- risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e
- possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge, annualmente rivalutati.
Possono richiederlo anche i:
a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
b) cittadini della Repubblica di San Marino;
c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.
che siano anche residenti continuativamente nel territorio nazionale da almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il termine massimo per la definizione del provvedimento è fissato in 45 giorni dal momento della domanda.
Assegno sociale 2023: requisiti
L'Assegno sociale è una prestazione economica rivolta a chi ha un reddito inferiore al minimo definito ogni anno per legge (dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale).
I requisiti per l'assegno sociale sono:
67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana e situazioni equiparate ( cittadini italiani; cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza; cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario ; cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria).
residenza effettiva in Italia;
requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).
ATTENZIONE :
La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge attualmente fissato al 67° anno di età
L'assegno sociale non è reversibile ai familiari superstiti.
Assegno sociale: obbligo di comunicazione del reddito. Come fare
Si ricorda che per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale , se non obbligati alla dichiarazione dei redditi ordinaria, con il Modello RED.
Nel messaggio 1173 del 4 aprile 2025 INPS comunica che sono stati individuati i titolari dell'assegno sociale che non hanno adempiuto a tale obbligo per l'anno 2020 e che riceveranno una raccomandata A/R, che ricorda l’obbligo di comunicazione reddituale.
ATTENZIONE : In caso di ulteriore inadempimento verrà avviato un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione.
La comunicazione può essere effettuata attraverso la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nell'area riservata “MyINPS”, raggiungibile al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di Pensione" > "Aree Tematiche" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci" > "Variazione Pensione" > "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008".
In alternativa, è possibile effettuare la comunicazione attraverso gli Istituti di patronato o da altri soggetti abilitati
Soggiorno continuativo di 10 anni per l’assegno sociale: chiarimenti
Come detto, per il diritto all'assegno sociale i requisiti necessari a beneficiare della prestazione: residenza decennale, maggiorazione dell'importo e modalità di autocertificazione erano stati chiariti dall'INPS con la circolare 131 2022.
A parziale rettifica è stato pubblicato il messaggio 1268 del 3 aprile 2023 in particolare sui periodi di interruzione della residenza.
Con la Circolare 131 2022 è stto chiarito che :
Per la verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trovano applicazione i criteri del “Testo unico" sul rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Quindi “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo quando :
- sono inferiori a sei mesi consecutivi e
- non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio,
salvo che detta interruzione sia dipesa da obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.
In pratica spiega la circolare, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.
Per la verifica del requisito di dieci anni è fondamentale individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio, indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.
Il requisito è autocertificabile dall'interessato e viene verificata dagli uffici INPS attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.
Resta fermo che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni.
AGGIORNAMENTO 3 APRILE 2023
A seguito delle sentenze della Corte di Cassazione n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020, a parziale rettifica del paragrafo 2.2 della circolare n. 131/2022, INPS ha precisato che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)).
Anche in caso di continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi soddisfatto in sè, ma è comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS.
Assegno sociale: come funziona l’autocertificazione dei requisiti
Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Al fine della verifica gli operatori possono utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready (formulari cartacei; cfr. la circolare n. 97 del 28 giugno 2019).
- I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ma SOLO per i fatti certificabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di tale caso, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea legalmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi siano previste da convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza.
In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, le Strutture territoriali richiederanno:
- per i cittadini dei paesi elencati nell'allegato 1 una certificazione rilasciata dallo Stato estero e
- per i cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nell’elenco, i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al precedente paragrafo
Maggiorazione dell’assegno sociale: requisiti e redditi
Come illustrato nelle circolari n. 61 e n. 61 bis del 29 marzo 2001, n. 17 del 16 gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002, i requisiti per il riconoscimento delle maggiorazioni sono i seguenti
- – età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13 mensilità;
- – età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66 per 13 mensilità.
La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti dalla normativa.
La maggiorazione non è soggetta a perequazione e viene incrementata ogni anno per coloro che hanno almeno 70 anni di età. Questo limite viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni) (figurativa, volontaria e da riscatto) che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.
L'incremento è concesso d’ufficio dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti.
ATTENZIONE Questo incremento è soggetto a perequazione.
Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale, devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura, sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente.
Sono esclusi i seguenti redditi:
- il reddito della casa di abitazione;
- il reddito delle pensioni di guerra;
- l’indennizzo legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000;
- i trattamenti di famiglia;
- eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.
Assegno sociale : come si richiede , tempi di risposta e integrazione documenti
L'assegno sociale si puo richiedere online sul portale www.inps.it, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente al link: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html, previo accesso con identità digitale:
- SPID almeno di livello 2 o
- CIE 3.0 oppure
- CNS
I cittadini possono anche rivolgersi al Contact center telefonico.
La procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico con l’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati:
- cittadinanza;
- residenza;
- trattamenti erogati dall’INPS.
I primi due aspetti sono modificabili dall'utente mentre è fissa la parte delle prestazioni INPS
Resta necessario l’inserimento delle informazioni seguenti:
– Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”
– Cittadini extracomunitari (occorre allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso).
requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio dello Stato.
possibile inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 131/2022).
Infine l'istituto sottolinea l'obbligo prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e dare il consenso prima di procedere.
La procedura telematica consente anche di consultare una dichiarazione già presentata .
Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020, il “Regolamento Inps sui tempi dei procedimenti amministrativi” fissa in 45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale.
Nel caso in cui la documentazione allegata alla domanda non sia completa il termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni per consentire l’integrazione necessaria.
La mancata integrazione della documentazione nei 30 giorni comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e non è ammesso il riesame.
Il cittadino dovrà quindi presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto.
Allegati: -
Verifiche attrezzature: domande solo online dal 3 giugno 2025
Dal 3 giugno 2025 entrerà in funzione l’applicativo “Verifiche periodiche”, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per digitalizzare e semplificare la gestione delle istanze relative all’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche delle attrezzature di lavoro (ai sensi dell’Allegato VII del D.lgs. 81/2008).
La circolare ministeriale che illustra la novità n. 11 2025 è stata pubblicata sul sito istituzionale il 23 maggio 2025.
Ecco come funziona e cosa cambia in concreto per aziende e operatori.
Servizio online verifiche attrezzature: a cosa serve, come accedere
Lo strumento consente la presentazione telematica delle seguenti istanze:
- iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche;
- richiesta di variazione delle abilitazioni già concesse;
- aggiornamento dell’organico dei verificatori;
- comunicazione di ogni variazione di fatto o di diritto relativa ai soggetti abilitati.
Per accedere è necessario:
- Entrare nel portale “Servizi Lavoro” del Ministero tramite SPID o CIE;
- Registrare l’Azienda (se non già presente);
- Associare il proprio profilo utente all’anagrafica aziendale;
In alternativa, si può operare mediante delega rilasciata da un soggetto già associato.
I consulenti o referenti delegati dovranno quindi assicurarsi che l’Azienda sia correttamente censita e il profilo utente opportunamente collegato.
Sono disponibili anche due manuali di istruzioni :
- Manuale utente Servizi Lavoro, per la registrazione dell’azienda e dell’utente;
- Manuale utente Verifiche periodiche, per l’uso specifico dell’applicativo.
Per supporto tecnico è attivo anche il servizio URP online, accessibile direttamente dall’applicativo.
Modalità di invio, documentazione e comunicazione esito
Le domande potranno essere inviate solo tramite l’applicativo a partire dal 3 giugno 2025. Da quella data non saranno più accettate istanze presentate con altri mezzi.
Il sistema:
- permette di allegare i documenti richiesti in formato digitale;
- consente il pagamento dell’imposta di bollo da 16 euro direttamente via PagoPA;
- rilascia una ricevuta telematica con codice identificativo e numero di protocollo inviato via PEC.
Eventuali integrazioni documentali richieste dall’amministrazione dovranno essere caricate anch’esse attraverso l’applicativo. Solo per le istanze inviate prima del 3 giugno, eventuali integrazioni potranno ancora essere trasmesse con le modalità tradizionali.
Dopo l’invio:
- l’istanza verrà esaminata dalla Commissione interministeriale prevista dal D.M. 11 aprile 2011;
- l’esito verrà comunicato via PEC dall’indirizzo [email protected] (casella non abilitata a ricevere messaggi);
- il provvedimento sarà visibile anche online tramite l’applicativo stesso.
Servizio online periodo transitorio
Le nuove modalità saranno operative dal 3 giugno 2025. Fino al 2 giugno sarà ancora possibile utilizzare i canali tradizionali, ma solo per l’invio di nuove istanze.
Da quel momento in poi, tutte le nuove richieste dovranno obbligatoriamente passare per il nuovo sistema digitale.
Rimangono in vigore le disposizioni delle circolari precedenti (n. 21/2011 e n. 18/2013) nei punti espressamente richiamati dalla nuova circolare.
Per le imprese che intendono ottenere o aggiornare l’abilitazione alle verifiche periodiche è consigliabile quindi :
- prepararsi subito alla nuova procedura digitale;
- verificare l’accesso SPID/CIE e la corretta registrazione dell’Azienda;
- coordinarsi con i consulenti per eventuali deleghe o accessi tecnici;
- scaricare i manuali operativi per un corretto utilizzo del portale.
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Registro Micologi. l’elenco aggiornato al 2025
In Gazzetta ufficiale n 107 del 10 maggio 2025 è apparso il comunicato sull'aggiornamento del Registro nazionale micologi per il 2025 , avvenuto con decreto dirigenziale del ministero della Salute del 17 aprile 2025.
Rivediamo di seguito le regole per l'attività dei micologi autorizzati.
Aggiornamento registro nazionale e registri regionali Regolamento 686 1996
Il decreto 17.4.2025 aggiorna i nominativi dei nuovi soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.
A norma del Regolamento 686 del 29.11 1996 infatti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono responsabili della formazione e devono tenere un registro dei candidati che hanno conseguito l'attestato di micologo ( vedi sotto) ,
Annualmente devono comunicare tali nominativi al Ministero della Sanità per l'iscrizione nel registro nazionale.
Il ruolo del micologo – Elenco Ispettorati micologici
Il micologo riconosce e controlla i funghi epigei freschi e conservati, nell'ambito di
- strutture pubbliche (ispettorato micologico delle ASL) ( vedi qui l'elenco )
- private (responsabile del controllo nella filiera produttiva).
L'attestato di micologo è rilasciato dalle Regioni e Province autonome, a seguito di partecipazione ad un corso di formazione teorico pratico, secondo un programma ministeriale e con obbligo di frequenza ed esame finale, cui sono ammessi i candidati che hanno frquentato per almeno il 75% delle ore .
Per l'ammissione al corso di micologo e' richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.
Il corso ha una durata minima di 240 ore . La parte pratica si compone di almeno 120 ore.
Le domande di ammissione al corso di micologo devono essere presentate all'ente organizzatore del corso stesso.
Possono accedere al corso organizzato da una regione o da una provincia autonoma anche soggetti provenienti da altra regione o provincia autonoma.
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INPS, meno raccomandate: avvisi online o ritiro vicino casa
Dal 9 dicembre 2024, l’INPS ha comunicato ufficialmente l’utilizzo della piattaforma SEND e dell’app IO per la notifica di molti ufficiali con pieno valore legale.
Questo significa che, al posto delle tradizionali raccomandate cartacee, per chi aderisce le comunicazioni dell’Istituto arrivano in formato digitale, con un semplice avviso via email, SMS, app o PEC.
L’iniziativa rientra in un progetto di innovazione tecnologica previsto dal PNRR e punta a rendere più semplice, veloce e sicura la comunicazione tra INPS e cittadini.
Le notifiche inviate tramite SEND hanno lo stesso valore legale delle raccomandate: servono, ad esempio, per comunicare richieste di restituzione di somme, decadenze da benefici, o l’esito di domande per assegni o prestazioni. (vedi all'ultimo paragrafo la taabella degli atti interessati dal nuovo servizio)
Va sottolineato che con il sistema SEND non leggere l’avviso non annulla gli effetti legali: i termini per eventuali adempimenti o ricorsi partono comunque dalla data della notifica digitale, come accadeva con la posta raccomandata o la PEC.
Per questo è fondamentale fare attenzione agli avvisi che arrivano da parte dell’INPS, anche se brevi o via SMS infatti che tali notifiche possono interrompere il periodo di prescrizione prevista.
Vediamo come fare per accedere ai nuovi servizi e per quali tipologie di atti sono attualmente previsti.
Come ricevere e leggere le comunicazioni INPS online
Per ricevere correttamente le notifiche digitali dell’INPS al posto delle raccomandate, è necessario registrarsi sulla piattaforma SEND o attivare l’app IO, nello specifico:
- Registrazione su SEND: accedi a cittadini.notifichedigitali.it con SPID, CIE o CNS. Inserisci email e numero di cellulare, così riceverai gli avvisi ogni volta che c’è un nuovo documento da leggere.
- App IO: se hai uno smartphone, scarica l'app IO, accedi con SPID o CIE e attiva il servizio di notifica dell’INPS.
Quando arriva una comunicazione:
si riceve un avviso via SMS, email, app IO o PEC,
si puo leggere la comunicazione online cliccando sul link o inquadrando il QR code presente nell’avviso,
se la comunicazione prevede un pagamento, si può effettuare direttamente dalla piattaforma.
Le notifiche saranno accessibili sulla piattaforma per 120 giorni. Trascorso questo periodo, resteranno consultabili solo dal Cassetto previdenziale online.
Notifiche INPS per chi non è digitale: avviso cartaceo a casa e ritiro nei CAF
Una delle ulteriori novità entrate in vigore dal 24 marzo 2025 è l’attivazione dei punti di ritiro fisici per chi non usa strumenti digitali.
In pratica, non si riceverà più una raccomandata, ma un avviso cartaceo semplice, con cui si potrà ritirare la copia ufficiale della comunicazione presso un CAF abilitato vicino a casa.
Come funziona: se il cittadino non ha attivato l’app IO né ha registrato email o cellulare, l’INPS invia per posta ordinaria un avviso con le istruzioni, quindi il cittadino potrà andare al CAF convenzionato (appartenente alla rete RADD) con:
- l’avviso ricevuto,
- un documento di identità e il codice fiscale;
il CAF stamperà la comunicazione ufficiale depositata sulla piattaforma SEND.
L’elenco dei centri abilitati alla ricezione e consegna degli atti cartacei è consultabile su notifichedigitali.it/punti-di-ritiro o chiamando il numero 06 931 895 00.
Questa modalità affianca quella digitale e sostituisce la vecchia raccomandata da ritirare in posta, offrendo una soluzione più comoda, economica e accessibile, anche per chi non ha familiarità con il web.
Atti INPS interessati dalla nuova modalità di notifica
Tipo di atto Descrizione / Esempi Riscatti, ricongiunzioni e rendite Gestione privata: accrediti figurativi, trasferimenti contributivi, ecc. Provvedimenti su ADI e SFL Revoca, reiezione, rinuncia o decadenza da Assegno di Inclusione o Sostegno Formazione Lavoro Recupero bonus pensioni Restituzione somme da bonus una tantum legati a pensioni Recuperi da prestazioni non pensionistiche NASpI, RDC, Covid-19, malattia, maternità, disoccupazione agricola, ecc. -
Congruità edilizia: regole e FAQ aggiornate 2025
E' entrato in vigore il 1° novembre 2023 il decreto del Ministero del lavoro n. 143 2021 che definisce l'obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata sul valore dei lavori edili, come previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 con le organizzazioni del settore.
La CNCE ha rilasciato la piattaforma Ediconnect sul sito congruitanazionale.it in cui imprese e committenti possono richiedere le attestazioni, previa registrazione, inserendo i dati dei cantieri. Sono state inoltre pubblicate una serie di FAQ che chiariscono molti casi particolari. (vedi sotto il PDF aggiornato)
Il 9 maggio 2024 le parti sociali hanno firmato un accordo per l'aggiornamento delle percentuali di incidenza della manodopera, ritenute congrue.
scarica qui le tabelle aggiornate 2024
In particolare da segnalare che:
- la percentuale di incidenza della manodopera riferita alla categoria SOA OS18-B (componenti per facciate continue), pari al 6,00%, va applicata, sula “fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate”;
- per gli appalti pubblici di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale, va applicata la percentuale di incidenza di manodopera del 13,77% alle categorie OG 2 e OG 2-A.
ATTENZIONE in entrambi i casi la novità si applica anche ai lavori in corso .
Di seguito un riepilogo sull'adempimento e altri aggiornamenti
Aggiornamenti FAQ il documento complessivo 2025
Il 16 aprile 2024 sono stati pubblicati chiarimenti riguardanti i lavori accessori svolti in appalti non edili, per i quali si precisa che , per quanto le attività elencate nel CCNL Edilizia e nell'allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, siano soggette alle modalità del CCNL Edilizia, nel caso di lavori di modeste dimensioni, o nell'ambito di appalti con attività predominante non edile (ad es.per la realizzazione di tracce per le linee elettriche) se sono escluse parti strutturali delle linee e degli impianti elettrici questi possono essere eseguiti dagli stessi operatori principali senza obbligo di verifica di congruità.
Due nuove FAQ del 29 aprile 2025 hanno specificato invece che
- per giustificare il mancato raggiungimento della congruità in caso di lavorazioni particolari, non basta l' autodichiarazione dell’impresa ma è necessario allegare idonea documentazione che attesti le specificità del caso
- in riferimento all’attività di montaggio linee vita e di moviere, si conferma che vanno considerate attività edili e quindi rientranti nell’ambito di applicazione della congruità eccezion fatta per i casi in cui l’installazione delle linee vita venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione.
QUI IL TESTO COMPLETO DI TUTTE LE FAQ
Documento di congruità manodopera in edilizia: cos'è
Si prevede che il sistema controlli la congruità dell'incidenza della manodopera sul valore finale dell'opera, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati , eseguiti:
- da imprese in appalto o subappalto, ovvero
- da lavoratori autonomi oltre una certa soglia di valore.
In sostanza va dichiarato il numero minimo dei lavoratori previsti.
Il controllo positivo produrrà una attestazione "certificazione di congruità" da parte della Cassa edile-edilcassa, una sorta di DURC di congruita edilizia che affianca il DURC contributivo.
Verifica congruità manodopera: a chi si applica
La verifica di congruità della manodopera riguarda:
- il settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
In particolare la verifica della congruità si applica :
- nell’ambito dei lavori pubblici;
- nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.
ATTENZIONE restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
Documento Congruità manodopera, quando va richiesto
Le imprese sono tenute a comunicare con una autodichiarazione l'incidenza della manodopera sul valore complessivo dell'opera alla Cassa edile territoriale che deve rispondere entro dieci giorni dalla richiesta.
In particolare
- Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
- Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. L'attestazione va riferita alla congruità dell'opera complessiva.
Le disposizioni si applicano ai lavori edili con denuncia di inizio lavori effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa a partire dal 1° novembre 2021.
DURC congruità: cosa succede in caso di irregolarità
In caso di scostamento dai minimi previsti, con una tolleranza pari al 5% la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
Si prevede inoltre che l'impresa affidataria risultante non congrua possa dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera con documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.
Attenzione va prestata in particolare al fatto che in caso di mancata attestazione la Cassa edile deve iscrivere l'impresa alla BNI Banca nazionale delle imprese irregolari che viene consultata per le richieste del documento di congruità relative a lavori privati e pubblici, con evidenti ripercussioni negative sull'immagine della azienda.
In caso di Documento di congruità negativo, inoltre, anche il Durc ordinario diventa negativo fino a regolarizzazione.
Tabella incidenza manodopera 2020

CNCE piattaforma Edilconnect – Simulatore di congruità
La Commissione nazionale ha implementato sul sito www.congruitanazionale.it il portale CNCE Edilconnect, utilizzato dal Sistema nazionale edile per l’attuazione della verifica della congruità della manodopera nei cantieri. Consente di inserire i dati dei cantieri e richiedere la certificazione di congruità.
ATTENZIONE : Richiede il login come impresa o consulente
E’ disponibile nella homepage del portale , senza registrazione, anche un “simulatore di congruità”, accessibile premendo il pulsante “Testa il simulatore di congruità”, che consente alle imprese e ai loro consulenti di stimare gli importi di manodopera richiesti per soddisfare la verifica di congruità, in base ai parametri di simulazione inseriti.
E' disponibile inoltre il Manuale utente che illustra e guida nella gestione delle operazioni oltre che numerose FAQ di chiarimenti.
Congruità edilizia: normativa
Tutti i documenti e accordi sono raccolti sul sito CNCE/Congruita.it
Allegati: