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Sicurezza sul lavoro: INL chiarisce le novità del DL 159/2025
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito con la circolare 1 2026 del 23 .2.2026 (ancora non pubblicata sul sito istituzionale) alcune indicazioni operative sulle misure introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito nella legge n. 198/2025, recante interventi urgenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e protezione civile.
La circolare analizza le principali novità che incidono sull’attività di vigilanza e sugli adempimenti dei datori di lavoro, chiarendo diversi aspetti applicativi delle nuove disposizioni, in particolare nei settori degli appalti e subappalti, nei cantieri, nella disciplina della patente a crediti e nella gestione della sicurezza aziendale
Le novità del decreto legge 159 2025 sulla sicurezza sul lavoro
Le istruzioni dell’Ispettorato si inseriscono nel quadro delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 159/2025, che interviene su diverse disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e su ulteriori normative in materia di lavoro.
Le novità principali riguardano i seguenti aspetti :
- rafforzamento della vigilanza ispettiva nei settori a rischio di irregolarità, in particolare negli appalti;
- introduzione del badge di cantiere con codice anticontraffazione;
- modifiche alla disciplina della patente a crediti nei cantieri;
- nuovi obblighi relativi a formazione, DPI e sorveglianza sanitaria;
- utilizzo di strumenti digitali come il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
- aggiornamento delle norme su modelli organizzativi e sicurezza aziendale.
La circolare si concentra soprattutto sugli aspetti applicativi delle nuove disposizioni, fornendo chiarimenti utili per l’attività ispettiva e per la corretta gestione degli obblighi da parte dei datori di lavoro.
Badge di cantiere e patente a crediti: le novità in pratica
Il decreto 159 2026 introduce una nuova caratteristica della tessera di riconoscimento utilizzata nei cantieri.
La tessera dovrà essere dotata di codice univoco anticontraffazione e potrà essere resa disponibile anche in formato digitale, tramite strumenti interoperabili con il sistema SIISL.
La circolare chiarisce un aspetto importante il badge di cantiere non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D.Lgs. 81/2008, ma ne rappresenta un’integrazione.
L’obbligo riguarda in particolare:
- imprese che operano nei cantieri in appalto o subappalto;
- lavoratori autonomi presenti nei cantieri;
- ulteriori settori a rischio che saranno individuati con un prossimo decreto ministeriale.
L’assenza della tessera continua a comportare una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.
Patente a crediti: nuove decurtazioni per lavoro irregolare
Il decreto modifica anche il sistema delle decurtazioni della patente a crediti nei cantieri. La circolare precisa che la decurtazione non è automatica ma avviene solo dopo la notificazione del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza. Per quanto riguarda il lavoro irregolare, il nuovo sistema prevede:
Violazione Decurtazione Decorrenza Impiego di lavoratori non regolarmente assunti 5 crediti per ciascun lavoratore Illeciti commessi dal 1° gennaio 2026 Impiego di lavoratori stranieri irregolari, minori o beneficiari di sussidi 1 credito aggiuntivo per lavoratore Dal 1° gennaio 2026 Sanzioni per assenza di patente o crediti insufficienti
Il decreto ha inoltre innalzato la soglia minima delle sanzioni per imprese o lavoratori autonomi privi di patente a crediti o con punteggio insufficiente.
Violazione Sanzione Ulteriori effetti Attività senza patente o con meno di 15 crediti 10% del valore dei lavori, minimo 12.000 € Esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi La circolare chiarisce che:
se il valore dei lavori non è determinabile; oppure il 10% del valore è inferiore a 12.000 euro la sanzione applicabile resta comunque 12.000 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 4.000 euro. Sospensione della patente in caso di infortunio grave
Un ulteriore intervento riguarda la sospensione della patente a crediti. In caso di infortunio mortale o con inabilità permanente, l’Ispettorato può disporre la sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. Le procure della Repubblica dovranno trasmettere tempestivamente le informazioni necessarie all’adozione del provvedimento.
DPI e requisiti tecnici delle scale verticali permanenti
La circolare fornisce indicazioni operative anche sui DPI e precisa che durante gli accertamenti ispettivi verrà verificato che il datore di lavoro:
abbia individuato nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) gli indumenti che assumono la funzione di DPI;
garantisca manutenzione, riparazione e sostituzione dei dispositivi.
Questo chiarimento evidenzia che non tutti gli indumenti di lavoro sono DPI, ma possono diventarlo se individuati come tali nella valutazione dei rischi.
Scale verticali permanenti
Il decreto modifica la disciplina relativa alle caratteristiche tecniche delle scale verticali permanenti, ai fini della sicurezza . Si prescrive che le scale con:
- altezza superiore a 5 metri
- inclinazione superiore a 75 gradi
devono essere dotate, in alternativa di gabbia di sicurezza oppure di sistemi di protezione individuale contro le cadute.
Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025 le nuove disposizioni si applicano dal 1° febbraio 2026, concedendo alle imprese il tempo necessario per adeguarsi.
Formazione Responsabili sicurezza e sorveglianza sanitaria
Il decreto interviene anche sull’art. 37 del Testo unico sicurezza e introduce l’obbligo di aggiornamento periodico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti.
Restano invece invariati gli obblighi di aggiornamento per le imprese più grandi.
Numero lavoratori Aggiornamento RLS Da 15 a 50 lavoratori 4 ore annue Oltre 50 lavoratori 8 ore annue Sorveglianza sanitaria
In materia di sorveglianza sanitaria, viene chiarito che:
- i controlli sanitari devono essere effettuati nell’orario di lavoro, salvo quelli preassuntivi;
- il medico competente deve promuovere l’adesione dei lavoratori ai programmi di screening oncologico previsti dai LEA;
- può essere effettuata una visita medica in caso di sospetto uso di alcol o sostanze stupefacenti, per attività lavorative a rischio.
L’applicazione operativa di quest’ultima misura sarà definita nell’ambito di un futuro Accordo Stato-Regioni previsto entro il 2026.
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Verifiche attrezzature: elenco abilitati aggiornato a marzo 2026
Il Ministero del lavoro ha reso noto di avere adottato con il Decreto Direttoriale n. 16 del 5.3. 2026 il “70° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” (come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo").
Il decreto sostituisce integralmente il precedente Elenco n. 69 pubblicato con DD n.14 del 24.2.2026
In estrema sintesi si comunica che sono modificate dalla data del decreto le autorizzazioni per le società
- ICT Genesia s.r.l.
Le variazioni sono riportate nell’elenco allegato al decreto.
Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette
Si evidenzia che l'obbligo di verifica riguarda le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto, come, ad esempio,
- le scale aeree a inclinazione variabile,
- le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
- gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
- ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
La frequenza delle verifiche è indicata nel medesimo decreto 11.4.2011
ATTENZIONE:
- per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra inutilmente il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
Verifiche attrezzature: gli adempimenti dei soggetti abilitati
Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati sono i seguenti:
- il rispetto dei termini previsti dal D.I. 11.4.2011 e
- l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
- Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
- Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione
- All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.
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Responsabilità 231 senza violazioni da parte dei vertici aziendali
Con la sentenza n. 5357 del 10 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità amministrativa degli enti per infortuni sul lavoro, fornendo chiarimenti di rilievo in merito ai concetti di “interesse” e “vantaggio” dell’ente nei reati colposi in materia di sicurezza.
Il caso si inserisce nell’ambito applicativo del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti dipendenti da reato, e richiama in particolare l’art. 5 del medesimo decreto, secondo cui l’ente risponde se il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.
Il reato presupposto nel caso specifico era quello di lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione della normativa antinfortunistica, ai sensi dell’art. 590, comma 3, del codice penale.
Il caso di infortunio
La vicenda trae origine da un grave infortunio occorso a un lavoratore addetto a un impianto di filtrazione automatica che presentava i problemi di riavvolgimento del nastro filtrante. Per intervenire con maggiore rapidità in caso di disallineamento, le protezioni antinfortunistiche erano state rimosse stabilmente su disposizione del capo reparto. Durante una delle operazioni di ripristino manuale, il braccio dell’operatore veniva trascinato dal rullo, con conseguenze lesive particolarmente gravi e una malattia superiore a 230 giorni.
In primo grado l’ente era stato ritenuto responsabile dell’illecito amministrativo derivante dal reato presupposto; la Corte di appello aveva confermato la responsabilità, riducendo però la sanzione pecuniaria. La società aveva proposto ricorso per cassazione, contestando la motivazione relativa alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio dell’ente.
Secondo la difesa, la rimozione delle protezioni non sarebbe stata finalizzata a ottenere un risparmio di tempo o un incremento della produttività, ma sarebbe dipesa da una scelta contingente dei preposti, dettata da mere esigenze di comodità. A sostegno di tale tesi veniva richiamato un documento interno redatto dopo l’infortunio, dal quale si sarebbe potuto desumere che il fermo della macchina fino al mattino successivo non avrebbe inciso significativamente sulla produzione, anche grazie alla presenza di cilindri di riserva.
Veniva inoltre evidenziato che l’azienda aveva sostenuto, pochi mesi prima dell’evento, spese rilevanti per la manutenzione straordinaria dell’impianto, a dimostrazione dell’attenzione alla sicurezza. La difesa sosteneva, infine, che non vi fosse prova di un coinvolgimento dei vertici aziendali nella scelta di rimuovere i presidi antinfortunistici, né di un concreto vantaggio economico per l’ente.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure generiche e prive di un adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. pen. 10 febbraio 2026, n. 5357
In via preliminare, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’illecito dell’ente si fonda su una fattispecie complessa, composta da tre elementi oggettivi:
- la commissione di un reato da parte di un soggetto qualificato,
- il rapporto tra tale soggetto e l’ente e
- la realizzazione del fatto nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
A ciò si aggiunge il profilo della cosiddetta “colpa di organizzazione”.
La Corte ha richiamato il principio consolidato per il quale interesse e vantaggio sono concetti alternativi, non cumulativi. È dunque sufficiente che ricorra uno solo dei due perché l’ente possa essere chiamato a rispondere. Inoltre, in presenza di più soggetti coinvolti nel reato presupposto, non è necessario accertare il rapporto di connessione con l’ente per ciascuno di essi; è sufficiente che tale legame sussista anche con riferimento a uno solo degli autori.
Nel merito, la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta logica e coerente. Era emerso che il malfunzionamento dell’impianto era noto da giorni e che la rimozione delle protezioni era stata disposta stabilmente per consentire interventi più rapidi e scongiurare blocchi produttivi. I giudici di merito avevano valorizzato il fatto che l’intervento manuale senza protezioni consentisse di evitare l’arresto delle macchine rettificatrici, i tempi morti e i costi connessi a un eventuale intervento notturno dei manutentori.
Tale ricostruzione è stata ritenuta idonea a dimostrare che i preposti avevano agito con l’obiettivo di assicurare continuità produttiva, configurando così un potenziale vantaggio per l’ente. La valutazione circa l’impatto effettivo del fermo macchina, così come la rilevanza dei documenti prodotti dalla difesa, attiene al merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità, ove la motivazione risulti congrua.
La Corte ha inoltre chiarito che, una volta accertata la connessione tra la condotta dei preposti e l’interesse dell’ente, non era necessario dimostrare che anche i vertici apicali avessero agito con la medesima finalità.
La pronuncia conferma, dunque, un orientamento rigoroso in tema di responsabilità degli enti per violazioni della normativa antinfortunistica, evidenziando come le scelte organizzative volte a evitare interruzioni produttive, anche in assenza di un risparmio immediatamente quantificabile, possano integrare il requisito dell’interesse o del vantaggio richiesto dalla disciplina del DLgs. 231/2001.
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Sicurezza sul lavoro 2026: il nuovo Piano integrato del Ministero
Il Decreto Ministeriale n. 20 del 12 febbraio 2026 adotta il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – anno 2026, in continuità con le strategie europee e nazionali in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con il precedente Piano 2025.
Il Piano nasce dall’esigenza di consolidare la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese, con l’obiettivo di diffondere una cultura della sicurezza orientata alla riduzione sistematica degli infortuni e delle malattie professionali. La tutela della salute nei luoghi di lavoro viene considerata non solo un obbligo giuridico, ma una condizione imprescindibile per il benessere collettivo, la qualità dell’occupazione e la competitività del sistema produttivo.
Finalità e
Il documento si ispira al principio della “Vision Zero”, ossia all’azzeramento delle morti sul lavoro, e si sviluppa lungo due direttrici fondamentali:
- attività promozionali, di prevenzione e protezione;
- rafforzamento delle attività di vigilanza e contrasto alle irregolarità.
Le finalità principali del Piano 2026 possono essere sintetizzate in quattro macro-obiettivi:
- Sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori;
- Sostegno alle imprese;
- Rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo;
- Attuazione di controlli mirati e coordinati.
Particolare attenzione viene riservata ai settori caratterizzati da maggiore incidenza di infortuni gravi e mortali, nonché ai nuovi rischi emergenti legati ai cambiamenti climatici, alla trasformazione tecnologica e all’evoluzione dei modelli organizzativi del lavoro.
Come si attua il piano integrato
L’attuazione del Piano avviene attraverso il coinvolgimento integrato di tre soggetti istituzionali:
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- INAIL;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Il Ministero esercita funzioni di coordinamento generale e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione, anche mediante la costituzione di tavoli di lavoro dedicati, al fine di diffondere la conoscenza delle misure di tutela e rafforzare la responsabilizzazione di imprese e lavoratori.
Una parte significativa delle attività riguarda l’attuazione delle misure introdotte dal decreto-legge n. 159/2025, che ha rafforzato il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro. Tra le principali linee di intervento si segnalano:
- incentivi economici e meccanismi premiali per le imprese virtuose, con revisione delle aliquote INAIL in funzione dell’andamento infortunistico;
- introduzione di requisiti più stringenti per l’accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
- finanziamento di interventi di promozione della cultura della sicurezza e di formazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- rafforzamento dei controlli in materia di appalti e subappalti;
- definizione di linee guida per il tracciamento dei “mancati infortuni” nelle imprese di maggiori dimensioni.
Ampio spazio è dedicato anche alla formazione dei giovani, attraverso un nuovo Protocollo d’intesa tra Ministero del Lavoro, Ministero dell’Istruzione, INAIL e INL, finalizzato a integrare in modo strutturale la cultura della sicurezza nei percorsi di Formazione scuola-lavoro.
È inoltre previsto il completamento del sistema della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, con la definizione dei requisiti per l’assegnazione di crediti aggiuntivi.
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Bando ISI 2024, proroga caricamento documenti al 27 gennaio
l termine di scadenza per la fase di upload della documentazione a perfezionamento delle domande subentrate agli elenchi cronologici definitivi è rinviato, improrogabilmente, al giorno 27 gennaio 2026, entro le ore 18:00.
Entro e non oltre tale termine, a pena decadenza, le imprese la cui domanda risulta ammessa al finanziamento sono tenute a trasmettere la documentazione a completamento della stessa con le modalità previste dall’Avviso pubblico ISI 2024.
Si ricorda che il 14 novembre 2025 sono stati pubblicati gli elenchi definitivi dei progetti ammessi suddivisi per regione e asse di finanziamento
Di seguito tutte le principali indicazioni generali sul bando e i link agli avvisi regionali.
Qui il testo integrale del bando ISI 2024.
QUI la TABELLA TEMPORALE completa.
Destinatari dei finanziamenti e progetti finanziabili
L’iniziativa è rivolta:
- alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) in relazione ai diversi Assi di finanziamento;
- agli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018 solo per gli interventi di tipo d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto , suddivise in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’Allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’Allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) – Asse di finanziamento 5.
Bando INAIL 2024: misura dei finanziamenti
Le risorse allocate sono pari a € 600.000.000 di cui
- € 510 milioni per Isi e
- € 90 milioni per Isi agricoltura,
ripartite negli assi di finanziamento indicati sopra, come segue:
- Asse 1.1 Rischi tecnopatici 93.000.000
- Asse 1.2 Modelli organizzativi e di responsabilità sociale 12.000.000
- Asse 2 Rischi infortunistici 165.000.000
- Asse 3 Bonifica da materiali contenenti amianto 150.000.000
- Asse 4 Specifici settori di attività 90.000.000
- Asse 5.1 Agricoltura 70.000.000
- Asse 5.2 Agricoltura Giovani 20.000.000
ripartiti alle regioni secondo le tabelle allegate.
Si ricorda che la ripartizione a ogni regione/provincia autonoma, viene effettuata sulla base dei criteri elaborati dalla Consulenza statistico attuariale in funzione
- della propensione delle aziende a richiedere il finanziamento per tali progetti e
- del rapporto tra numero di addetti di ciascuna regione/provincia autonoma e della gravità degli infortuni avvenuti e indennizzati in passato dall'Istituto.
Il finanziamento alle imprese è concedibile a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, secondo le seguenti specifiche:
- per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
- fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 ( tutte le imprese agricole);
- fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
L’ammontare del finanziamento è compreso tra:
- un importo minimo di 5.000,00 euro e
- un importo massimo di 130.000,00 euro;
non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).
Bando INAIL 2024 presentazione domande e richieste assistenza
La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma e caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.
Tramite la sezione del sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate sul portale dell’Inail, nel calendario scadenze ISI 2024, entro il 26 febbraio 2025.
Inail ricorda che per informazioni ed assistenza è possibile :
- fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.
- rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del sito.
entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura di compilazione della domanda online.
QUI IL LINK AGLI AVVISI REGIONALI E ALLE INFO SPECIFICHE SUI PROGETTI
Calendario Bando ISI e tabelle temporale click day
Ecco tutte le date da rispettare per la partecipazione al Bando ISI 2024
Fase Descrizione Data Ora Domanda – Apertura Inizio presentazione domanda online 14 aprile 2025 – Domanda – Chiusura Chiusura invio domande online 30 maggio 2025 18:00 Acquisizione Codici Inizio periodo per ottenere codici identificativi 3 giugno 2025 10:00 Registrazione Portale Registrazione portale partecipante e amministratore dal 4 giugno 2025 10:00 Elenco NCD Pubblicazione elenchi (No Click Day) 4 giugno 2025 – Caricamento NCD Caricamento documentazione (elenchi NCD) 4 giugno – 14 luglio 2025
30 settembre h. 18.00ore 18:00 Indirizzo Sportello Disponibilità indirizzo sportello ISI online 14 giugno 2025 10:00 Click Day – Autenticazione Inizio autenticazione e pagina di attesa 19 giugno 2025 10:00 Click Day – Invio domanda Inizio invio della domanda 19 giugno 2025 11:00 Click Day – Chiusura Fine invio della domanda 19 giugno 2025 11:20 pubblicazione elenchi provvisori asse 5 Caricamento documentazione 1 luglio 2025 al 30 settembre ore 18.00 Elenchi definitivi
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (elenchi CD e NCD) 14 novembre 2025 Upload documentazione imprese subentrate
Caricamento della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi CD 27 GENNAIO 2026 -
Amianto: nuove regole 2026 dalla UE
Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 che entrerà in vigore il 24 gennaio 2026, l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.
Il provvedimento interviene in modo puntuale sul Titolo IX, Capo III del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornando obblighi, procedure e valori tecnici di riferimento per i datori di lavoro operanti in attività che comportano rischio di esposizione ad amianto o materiali contenenti amianto.
Le modifiche hanno un impatto diretto sulla gestione dei cantieri, sulla valutazione del rischio, sulla sorveglianza sanitaria e sugli adempimenti documentali richiesti alle imprese.
La normativa in vigore
Il decreto si colloca nel solco della normativa europea e nazionale già vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Restano fermi i principi della legge n. 257/1992 (cessazione dell’impiego dell’amianto) e del D.Lgs. n. 81/2008, ma vengono aggiornati numerosi articoli (da 244 a 262) per adeguarli all’evoluzione scientifica e tecnica.
In particolare, il campo di applicazione viene espressamente esteso a tutte le attività lavorative in cui sussiste o può sussistere rischio di esposizione, incluse manutenzioni, ristrutturazioni, demolizioni, bonifiche, gestione dei rifiuti contenenti amianto, attività estrattive in pietre verdi e interventi di emergenza, come la lotta antincendio in eventi naturali estremi.
Viene inoltre introdotto l’allegato XLIII-ter al D.Lgs. n. 81/2008, che elenca in modo sistematico le patologie professionali correlate all’amianto, rilevanti ai fini degli obblighi di segnalazione e tutela assicurativa.
le principali novità
Tra le innovazioni di maggiore interesse operativo si segnalano:
- il rafforzamento degli obblighi di individuazione preventiva della presenza di amianto negli edifici, soprattutto se realizzati prima del 1992, con possibilità di ricorrere a operatori qualificati quando le informazioni non siano disponibili;
- l’introduzione di una valutazione del rischio che privilegia la rimozione dell’amianto rispetto ad altre soluzioni di manutenzione o incapsulamento;
- l’ampliamento e la standardizzazione del contenuto della notifica preventiva all’organo di vigilanza, con possibilità di invio telematico;
- l’aggiornamento delle modalità di misurazione delle fibre di amianto e del valore limite di esposizione, con una fase transitoria fino al 20 dicembre 2029.
I principali dati di riferimento sono riepilogati nella tabella seguente:
Parametro Valore / Termine Riferimento normativo Valore limite di esposizione 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore) Art. 254 D.Lgs. 81/2008 Metodo di misurazione fino al 20.12.2029 Microscopia ottica a contrasto di fase Art. 253, c. 6 Metodo di misurazione dal 21.12.2029 Microscopia elettronica o metodi equivalenti Art. 253, c. 6-bis Conservazione documentazione lavoratori 40 anni Art. 250, c. 2-bis Periodicità sorveglianza sanitaria Almeno ogni 3 anni Art. 259 Gli adempimenti operativi
Dal punto di vista operativo, il decreto richiede una revisione delle procedure aziendali relative alla gestione del rischio amianto.
I datori di lavoro devono aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR), includendo le nuove modalità di misurazione e le priorità di intervento previste dalla norma.
Particolare attenzione va posta alla notifica preventiva: essa deve contenere informazioni dettagliate su lavorazioni, quantitativi di amianto, misure di protezione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nonché essere conservata, per alcuni elementi, per un periodo di quarant’anni.
È inoltre necessario verificare l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, in particolare quelli delle vie respiratorie, e programmare pause e procedure di decontaminazione coerenti con le nuove prescrizioni.
I consulenti del lavoro e i professionisti della sicurezza sono chiamati a supportare le imprese nell’adeguamento documentale, nella formazione mirata dei lavoratori e nel coordinamento con gli organi di vigilanza e con l’INAIL per la gestione dei registri di esposizione e delle comunicazioni obbligatorie.
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Badge digitale cantieri: come sarà
il nuovo Decreto Legge 159 "Sicurezza Lavoro" recentemente convertito in legge 198 2025, ha introdotto misure innovative per rafforzare la tutela dei lavoratori.
Il provvedimento punta tra l'altro a rendere più efficace il controllo sulle imprese in appalto e subappalto, contrastare il lavoro irregolare e garantire una gestione digitale dei flussi di manodopera.
Tra le principali novità figurano:
- l’obbligo di adozione del badge digitale di cantiere per la rilevazione automatica delle presenze;
- la riforma della patente a crediti prevista dal D.lgs. 81/2008, con nuove regole di decurtazione e sanzioni più severe.
Si segnala che la legge di conversione ha fornito una precisazione sull'entrata in vigore dell'obbligo vedi prossimo paragrafo
Badge digitale di cantiere per l’Identificazione e controllo delle presenze
L’articolo 3, comma 2, del decreto introduce l’obbligo, per tutte le imprese che operano in appalto o subappalto nel settore edile, di adottare un badge digitale di cantiere.
La misura interessa sia i cantieri pubblici che privati e si estende, con successivi decreti, anche ad altri ambiti considerati ad alto rischio.
Il badge digitale avrà un codice univoco anticontraffazione e sostituirà la tradizionale tessera di riconoscimento prevista dal D.lgs. 81/2008.
Potrà essere rilasciato anche in modalità elettronica e conterrà tutti gli elementi identificativi del dipendente, consentendo:
- la rilevazione automatica delle presenze in cantiere;
- il monitoraggio dei flussi di manodopera;
- l’integrazione con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Per i lavoratori assunti tramite offerte pubblicate sul SIISL, la tessera digitale sarà generata automaticamente e precompilata, con possibilità di aggiornamento da parte del datore di lavoro.
Un decreto attuativo del Ministero del Lavoro definirà nel dettaglio:
- le modalità di emissione e utilizzo del badge digitale;
- le misure di sicurezza nei cantieri e le tecnologie da impiegare;
- i dati trattati e le garanzie di protezione della privacy.
AGGIORNAMENTO 8 GENNAIO 2026
Come anticipato l’obbligo di dotare i lavoratori del nuovo badge di cantiere previsto dal DL Sicurezza n. 159/2025 non è ancora operativo. La legge di conversione n. 198/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, ha chiarito che l’effettiva applicazione della misura è subordinata all’adozione di uno specifico decreto attuativo
La modifica introdotta in sede di conversione ha corretto un passaggio ambiguo del testo originario, chiarendo che il termine di 60 giorni riguarda l’adozione del citato decreto attuativo e non l’entrata in vigore immediata dell’obbligo.
Patente a crediti – Più rigore e nuove sanzioni dal 2026
Il decreto interviene in modo incisivo anche sulla patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, aggiornata con modifiche all’articolo 27 del D.lgs. 81/2008.
Le novità puntano a rendere il sistema più efficace e dissuasivo, rafforzando le conseguenze per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Le principali modifiche riguardano:
- la decurtazione automatica dei punti per lavoro irregolare, applicata all’atto della notificazione del verbale di accertamento, con l’uso dei dati del Portale Nazionale del Sommerso (PNS);
- la trasmissione immediata delle informazioni da parte delle Procure all’Ispettorato Nazionale del Lavoro nei casi di infortuni mortali o invalidanti, per avviare la sospensione cautelare della patente;
- il raddoppio della sanzione per chi opera senza patente a crediti, che passa da 6.000 a 12.000 euro.
Anche l’allegato I-bis del D.lgs. 81/2008 è stato modificato:
- la nuova voce 21 prevede una decurtazione di 5 punti per ogni lavoratore irregolare, superando il vecchio sistema graduato;
- il punto 24 stabilisce una penalità aggiuntiva per ogni lavoratore straniero privo di permesso, minore non lavorativo o beneficiario di Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza o Supporto per la formazione e il lavoro.
Le nuove decurtazioni si applicheranno agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026; per quelli precedenti resta valida la disciplina in vigore fino al 2025.
Il decreto modifica infine anche l’allegato XII del D.lgs. 81/2008, imponendo di specificare nella notifica preliminare di avvio lavori anche le imprese che operano in subappalto.
Un futuro decreto ministeriale, in collaborazione con INAIL e parti sociali, individuerà gli ambiti di attività a rischio più elevato, con priorità per i settori dove è maggiore l’incidenza del lavoro in appalto e subappalto.