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Bando ISI 2024, domande dal 14 aprile: guida online
Come di consueto INAIL ha pubblicato, quest'anno con molta sollecitudine i Bando ISI 2024 con gli Avvisi pubblici regionali/provinciali con i quali l’Inail finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal Testo Unico sulla sicurezza d.lgs 81 2008 e dalla legge 28 dicembre 2015, n.208
A febbraio è stata comunicata la data di apertura della piattaforma telematica per la compilazione e l'invio delle domande di contributo :
- Procedura domanda Apertura 14 aprile 2025
- Chiusura 30 maggio 2025, entro le ore 18:00
Inail informa che il prossimo aggiornamento del calendario sarà effettuato entro il 16 maggio 2025.
L'istituto ha anche predisposto due videotutorial per illustrare le procedure , disponibili qui
Vediamo in sintesi le novità del nuovo Bando 2024 e i link agli avvisi regionali.
Qui il testo integrale del bando ISI 2024.
Destinatari dei finanziamenti e progetti finanziabili
L’iniziativa è rivolta:
- alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) in relazione ai diversi Assi di finanziamento;
- agli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018 solo per gli interventi di tipo d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto , suddivise in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’Allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’Allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) – Asse di finanziamento 5.
Bando INAIL 2024: misura dei finanziamenti
Le risorse allocate sono pari a € 600.000.000 di cui
- € 510 milioni per Isi e
- € 90 milioni per Isi agricoltura,
ripartite negli assi di finanziamento indicati sopra, come segue:
- Asse 1.1 Rischi tecnopatici 93.000.000
- Asse 1.2 Modelli organizzativi e di responsabilità sociale 12.000.000
- Asse 2 Rischi infortunistici 165.000.000
- Asse 3 Bonifica da materiali contenenti amianto 150.000.000
- Asse 4 Specifici settori di attività 90.000.000
- Asse 5.1 Agricoltura 70.000.000
- Asse 5.2 Agricoltura Giovani 20.000.000
ripartiti alle regioni secondo le tabelle allegate.
Si ricorda che la ripartizione a ogni regione/provincia autonoma, viene effettuata sulla base dei criteri elaborati dalla Consulenza statistico attuariale in funzione
- della propensione delle aziende a richiedere il finanziamento per tali progetti e
- del rapporto tra numero di addetti di ciascuna regione/provincia autonoma e della gravità degli infortuni avvenuti e indennizzati in passato dall'Istituto.
Il finanziamento alle imprese è concedibile a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, secondo le seguenti specifiche:
- per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
- fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 ( tutte le imprese agricole);
- fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
L’ammontare del finanziamento è compreso tra:
- un importo minimo di 5.000,00 euro e
- un importo massimo di 130.000,00 euro;
non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).
Bando INAIL 2024 presentazione domande e richieste assistenza
La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma e caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.
Tramite la sezione del sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate sul portale dell’Inail, nel calendario scadenze ISI 2024, entro il 26 febbraio 2025.
Inail ricorda che per informazioni ed assistenza è possibile :
- fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.
- rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del sito.
entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura di compilazione della domanda online.
QUI IL LINK AGLI AVVISI REGIONALI E ALLE INFO SPECIFICHE SUI PROGETTI
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Verifiche attrezzature: elenco abilitati al 2 aprile 2025
Il Ministero del lavoro ha reso noto di avere adottato con il Decreto 41 del 31 marzo 2025 il “61° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” (come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".
Il decreto sostituisce integralmente il precedente Elenco n. 60 pubblicato l'10 marzo 2025.
In estrema sintesi si prevedono:
- modifiche dalla data del 31 marzo per le società: CENPI s.c.r.l., CERTIFOR S.r.l. – Organismo di certificazione e Ispezione, EN.P.I. s.r.l., VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l. e VSG Verifiche e Servizi Generali s.r.l.;
- Inoltre si segnala la cancellazione per rinuncia della società SEB Servizi Elettrici Branchi s.r.l. sempre con effetto dalla data del decreto.
L'elenco allegato al decreto quindi sostituisce integralmente il 60° elenco adottato con decreto direttoriale 10 marzo 2025, n. 17.
Di seguito ricordiamo in cosa consistono gli obblighi di verifica e quali sono le attrezzature soggette.
Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette
Si evidenzia che l'obbligo di verifica riguarda le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto, come, ad esempio,
- le scale aeree a inclinazione variabile,
- le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
- gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
- ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
La frequenza delle verifiche è indicata nel medesimo decreto 11.4.2011
ATTENZIONE:
- per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra inutilmente il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
Verifiche attrezzature: gli adempimenti dei soggetti abilitati
Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati sono i seguenti:
- il rispetto dei termini previsti dal D.I. 11.4.2011 e
- l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
- Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
- Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione
- All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.
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Infortuni: responsabilità penale del committente privato
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha recentemente emesso una sentenza significativa riguardante la responsabilità penale del committente in caso di infortuni sul lavoro, specificamente nel contesto di appalti e subappalti.
La sentenza, depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2025, affronta un caso complesso che ha visto coinvolti due imputati, A.A. e G.G., accusati di omicidio colposo ai sensi dell'art. 589, commi 1 e 2, del codice penale, in seguito alla morte di un lavoratore, H.H., avvenuta durante i lavori di ristrutturazione di un rudere.
Responsabilità penale committente privato: il caso
Il caso ha origine nel 2004, quando A.A., proprietario di un complesso rurale in disuso, decide di avviare lavori di ristrutturazione affidando l'incarico al geometra G.G., nominato responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione.
Nel corso dei lavori, avvenuti in diverse fasi e con modifiche sostanziali al progetto iniziale, si verifica un tragico incidente: un operaio impegnato nella demolizione manuale di una muratura portante, viene travolto dal crollo del secondo solaio dell'edificio, riportando gravi lesioni che ne causano il decesso immediato.
La Corte di Appello di Bologna, confermando in parte la sentenza del Tribunale di Parma, aveva ritenuto entrambi gli imputati colpevoli, condannandoli anche al risarcimento dei danni alle parti civili.
La Cassazione ha invece ribaltato il giudizio accogliendo il ricorso di A.A. con annullamento della sentenza nei suoi confronti , mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso di G.G.
Responsabilità del Committente e del Coordinatore: Analisi Giurisprudenziale
La sentenza della Cassazione si concentra sulla distinzione tra la responsabilità del committente privato e quella del coordinatore dei lavori, evidenziando l'evoluzione giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro.
Secondo la Corte, il committente privato, come A.A., non può essere ritenuto responsabile delle inadempienze prevenzionistiche se non ha interferito nell'esecuzione dei lavori o se non era in grado di percepire immediatamente situazioni di pericolo.
La giurisprudenza ha infatti stabilito che il committente privato deve scegliere un appaltatore competente e affidabile, ma non è tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale.
Nel caso specifico, il committente aveva affidato l'incarico di demolizione dell'ex casa colonica alla ditta "J.J. e K.K.", la quale aveva a sua volta subappaltato i lavori alla ditta "F.F.".
La Cassazione ha riconosciuto che A.A. aveva nominato G.G. come responsabile dei lavori, conferendogli un mandato omnicomprensivo.
G.G., in qualità di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, avrebbe dovuto adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in seguito alle modifiche sostanziali del progetto, cosa che non è avvenuta.
La Corte ha sottolineato che il coordinatore essendo un professionista con esperienza trentennale, era in grado di percepire i rischi connessi ai lavori e avrebbe dovuto intervenire per garantire la sicurezza del cantiere.
Responsabilità committente privato per infortunio: le conclusioni
La sentenza della Cassazione rappresenta un importante precedente nella giurisprudenza in materia di responsabilità penale per infortuni sul lavoro.
La Corte ha ribadito che la responsabilità del committente privato non può essere automatica e deve essere valutata in base all'effettiva incidenza della sua condotta nel causare l'evento.
Inoltre, ha evidenziato l'importanza del ruolo del coordinatore per la sicurezza, il quale deve garantire che il PSC sia adeguato alle modifiche del progetto e che tutte le misure di prevenzione siano correttamente implementate.
Si segnala peraltro il precedente della sentenza 11603 2024 nella quale la Cassazione ha emesso la seguente massima : "L'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 impone al committente di informare sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro e di cooperare nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, nonché di predisporre un piano di sicurezza. L'inadempimento di questi obblighi configura una responsabilità colposa del committente
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INAIL: pubblicate due nuove norme UNI per la sicurezza
Questa settimana sono state pubblicate due nuove norme UNI per la sicurezza sul lavoro. Ne da evidenza INAIL con due comunicati sul proprio sito istituzionale.
Si tratta in particolare:
- della norma Uni 45004 in tema di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro e
- la piu specifica norma Uni 11958 per gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
Norma Uni Iso 45004 2024
Il documento, redatto da un gruppo di lavoro internazionale di cui l’Inail è componente intende aiutare le organizzazioni a monitorare e a valutare le prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
La norma Uni Iso 45004:2024, Occupational health and safety management è disponibile sul sito dell’Ente italiano di normazione, e affianca le altre norme sui modelli di gestione di salute e sicurezza sul lavoro.
Essa è applicabile a tutte le organizzazioni indipendentemente dalla loro tipologia, dalle dimensioni o dall'ubicazione e può essere utilizzata anche per supportare l’applicazione della norma Iso 45001:2023.
Nel testo vengono forniti consigli su come progettare e sviluppare questo processo e su come renderlo più efficace. Questo processo può operare a molti livelli e può riguardare l'organizzazione nel suo complesso, dall'alta direzione alle singole funzioni, dai rischi e dai pericoli alle mansioni specifiche.
Sono individuate inoltre le caratteristiche che devono avere gli indicatori chiave di prestazione (Kpi) e vengono forniti esempi di indicatori sia reattivi sia predittivi.
I primi possono rilevare un guasto o una carenza in alcuni elementi del sistema di gestione, mentre gli altri consentono di intraprendere azioni preventive per affrontare un guasto o una carenza prima che si trasformino in un infortunio.
Norma Uni 11958 2024 Prevenzione in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
È disponibile sul sito dell’Ente italiano di normazione la norma Uni En Iso 11958, che stabilisce i criteri per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
In questi ambienti, nonostante le rigorose disposizioni normative, si verificano tuttora infortuni lavorativi con esiti talvolta mortali, con il coinvolgimento di più persone che muoiono nel tentativo di salvare i propri colleghi di lavoro. Per limitare iquesti eventi, l’Inail si è fatto promotore presso l’Uni della stesura di una norma tecnica che, partendo dalla definizione di “ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati” coerente con l’attuale quadro legislativo, fornisse indicazioni per la corretta esecuzione di attività lavorative in questi luoghi di lavoro.
Nella norma, analogamente a quanto previsto negli standard internazionali, viene proposta una procedura per la valutazione dei rischi e la definizione di modalità operative idonee per la tutela della salute e sicurezza degli operatori che operano in questi spazi .
I contenuti della norma 11958 potrebbero essere applicati utilmente anche ai cosiddetti “ambienti assimilabili “, cioè ad altri ambienti che, strutturalmente simili e caratterizzati da pericoli analoghi, non sono tuttavia esplicitamente disciplinati dalla legislazione vigente.
Alla stesura della norma in ambito Uni hanno partecipato i professionisti della Consulenza tecnica salute e sicurezza (Ctss) dell’Inail
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Nomina RLS, unità territoriali e RSU: chiarimenti ministeriali
Il 24 ottobre 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha rilasciato il parere relativo all'Interpello n. 5/2024, riguardante la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La richiesta di interpello è stata avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con particolare riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ( Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) su alcuni aspetti normativi relativi alla nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il Ministero delle Infrastrutture ha chiesto alla Commissione due specificazioni :
- se le proprie singole articolazioni territoriali debbano essere considerate come entità autonome ai fini della designazione del RLS, oppure se debbano essere trattate come un'unica entità e
- se in aziende con più di 15 lavoratori il RLS debba necessariamente appartenere alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o se sia sufficiente che venga designato da quest'ultima, anche se esterno alla rappresentanza.
RSL e RSU il contesto normativo
L’interrogativo nasceva dalla necessità di stabilire quanti RLS devono essere designati o eletti nelle articolazioni del Ministero. In particolare, la questione si poneva tra l’alternativa di designare
- 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) o
- 3 RLS in base alla dimensione aziendale con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000.
Per rispondere a questi quesiti, la Commissione ha fatto riferimento agi articoli del Decreto Legislativo 81/2008 che prevedono:
- Articolo 2, comma 1, lettera t: definisce "unità produttiva" come uno stabilimento o struttura destinata alla produzione di beni o servizi, con autonomia finanziaria e funzionale.
- Articolo 47, comma 2: stabilisce l'obbligo di eleggere o designare il RLS in tutte le aziende o unità produttive.
- Articolo 47, comma 4: nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Qualora tali rappresentanze non siano presenti, il RLS può essere eletto direttamente dai lavoratori.
- Articolo 47, comma 7: stabilisce il numero minimo di RLS in base alle dimensioni aziendali. In particolare:
- Un RLS per aziende fino a 200 lavoratori,
- Tre RLS per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000,
- Sei RLS per aziende con più di 1.000 lavoratori.
Responsabile lavoratori sicurezza e unità territoriali la risposta
La Commissione per gli interpelli ha ribadito che il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede in modo chiaro che l'unità produttiva si riferisca a strutture dotate di autonomia sia finanziaria che tecnica, finalizzate alla produzione di beni o all'erogazione di servizi.
Questa distinzione permette di identificare ogni articolazione territoriale come un'unità produttiva autonoma se possiede le caratteristiche sopra indicate.
Inoltre, la normativa stabilisce che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS sia eletto all'interno delle rappresentanze sindacali in azienda. Tuttavia, in assenza di queste rappresentanze, i lavoratori hanno la facoltà di eleggere direttamente il proprio rappresentante.
Per il caso specifico del ministero la Commissione ha chiarito che il numero minimo di RLS va applicato a ciascuna unità produttiva secondo le dimensioni della forza lavoro. Se le articolazioni territoriali del Ministero possono essere considerate come unità produttive separate, ognuna di esse dovrà avere almeno un RLS in base alla sua dimensione.
Riguardo all'appartenenza alla RSU l'interpello precisa che l' RLS non è obbligato ad appartenere alla RSU. È sufficiente che sia designato da essa. In altre parole, la designazione può avvenire anche tra lavoratori non appartenenti alla RSU, purché questi rappresentino gli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza.
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Preposti Sicurezza: è obbligatoria la formazione biennale ?
Nel recente interpello n. 6/2024 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Commissione Interpelli ha chiarito la periodicità obbligatoria della formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che è stata oggetto di modifica con la legge di bilancio 2022.
Formazione preposti sicurezza: interpello ministeriale
L'istanza era stata sollevata dal Consiglio nazionale degli ingegneri, che ha richiesto chiarimenti in merito alla frequenza di aggiornamento della formazione dei preposti. In particolare, il quesito verteva su due opzioni:
- Se la periodicità obbligatoria della formazione di aggiornamento dei preposti debba essere anticipata a due anni, come indicato nel comma 7-ter dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008, introdotto con la legge 215 2021 (legge di bilancio 2022) oppure
- se attualmente resti valido l’aggiornamento quinquennale stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, ancora in vigore fino a nuovo provvedimento.
La risposta del Ministero ha chiarito che l'entrata in vigore di tale obbligo è subordinata all'emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni e alla pubblicazione del relativo provvedimento ministeriale.
Dunque fino all’approvazione del nuovo Accordo, le aziende devono continuare a rispettare l’obbligo quinquennale, mantenendo valide le indicazioni fornite nel 2011.
Non è ancora comunicata una data specifica per l’adozione del nuovo Accordo.
Formazione preposti: gli obblighi in pratica
L’aggiornamento biennale della formazione professionale per i preposti non è ancora obbligatorio . Lo diventerà solo con l’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni.
Si ricorda che i preposti attualmente devono seguire l’aggiornamento quinquennale previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, che richiede almeno sei ore di formazione.
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Salute lavoratori: in GU nuovo decreto sulle sostanze pericolose
Nel Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024 è stato approvato in via preliminare un decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la precedente in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro .
Il testo definitivo D.LGS 135 2024 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 26 settembre 2024
In particolare le nuove norme prevedono l'inserimento delle sostanze tossiche per la riproduzione (sostanze reprotossiche) tra quelle soggette a controlli e verifiche e alcuni livelli soglia di sostanze già presenti. Di conseguenza per i datori di lavoro è necessario modificare DVR e cartelle sulla sorveglianza sanitaria. Le novità entrano in vigore l'11 ottobre 2024
Vediamo più in dettaglio.
Le modifiche al TU sicurezza: inserimento sostanze reprotossiche
Il testo di legge prevede in particolare modifiche al testo unico sulla sicurezza 81 2001, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, recepito dalla Direttiva 2022/431. Entra in vigore l'11 ottobre 2024.
Sul tema INAIL aveva già pubblicato un documento di approfondimento: "NOVITÀ IN TEMA DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SOSTANZE REPROTOSSICHE E FARMACI PERICOLOSI"
Con il decreto legislativo si modifica innanzitutto la denominazione del secondo capo del titolo IX, che diventa «protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione» e sono previsti di conseguenza interventi in tutti i seguenti ambiti
- l’individuazione e la valutazione dei rischi di esposizione ad agenti pericolosi per la salute ;
- l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite);
- le informazioni da fornire all’autorità competente;
- le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione;
- l’accesso alle zone di rischio;
- le misure igieniche e di protezione individuale;
- l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti;
- la conservazione della documentazione.
Sostanze reprotossiche: le conseguenze per i datori di lavoro
Il recepimento della direttiva comporta per i datori di lavoro nuovi divieti di utilizzo di queste sostanze tossiche o, per quelle con valore limite, l'impossibilità di produzione in ambienti chiusi.
Diventerà dunque necessario per numerose aziende aggiornare i documenti di valutazione del rischio e i piani di formazione e informazione dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione, nonché agli agenti cancerogeni o mutageni «compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi».
Riguardo l’obbligo di sorveglianza sanitaria verranno fissati specifici valori limite biologici che saranno indicati nell’allegato XLIII-bis del Dlgs 81/2008, sulla base dei quali dovranno essere aggiornati anche registro di esposizione e cartelle sanitarie dei dipendenti .
I dati riguardanti l’esposizione a sostanze tossiche dovranno essere conservati per almeno cinque anni dalla cessazione dell'esposizione al rischio.
Viene anche modificato l’allegato III della direttiva 2004/37/Ce, con l'inserimento di nuove sostanze e nuovi valori limite per altre, tra cui il benzene.