• Sicurezza sul Lavoro

    Avviso INAIL formazione: dal 17 giugno registrazioni ambito C

    E' stata aperta il 18 marzo  2025  la piattaforma INAIL per le domande di partecipazione al bando di finanziamento per le proposte di progetti di formazione e informazione in  tema sicurezza sul lavoro, elaborate da   associazioni datoriali, sindacali e organismi paritetici. L' avviso era apparso in Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2024 con l'indicazione dei  destinatari dei finanziamenti,  requisiti,  contributi previsti  e modalità di domanda 

    Il calendario per le domande è diverso per i diversi ambiti di azione : 

    1. dal 18 al 25 marzo era attiva la preregistrazione dell'ambito A .
    2. Dalle ore 12:00 del 6 maggio 2025 alle ore 17:00 del 13 maggio 2025 è aperto lo sportello informatico per la registrazione dei proponenti dell’ambito B: che riguarda “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
    3. Per l'ambito C, dalle ore 12:00 del 17 giugno alle ore 17.00 del 24 giugno 2025 è aperto lo sportello informatico per la registrazione dei proponenti.
    4. dalle ore 12:00 del 12 giugno 2025 alle ore 12:00 dell’11 luglio 2025, è aperto lo sportello informatico per l’inserimento degli allegati n. 6, 7, 8.

    L'avviso ricorda che per l'ambito B, è disponibile nella sezione dedicata del portale l’elenco in ordine cronologico delle domande inoltrate per l’ambito B, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento.

    Si ricorda che , oltre alle FAQ di chiarimenti,  Inail ha reso disponibili  gli specifici  manuali utente:

    E' stato anche pubblicato un videotutorial per aiutare nella compilazione della domanda

    Vediamo le principali indicazioni e la tabella temporale completa al penultimo paragrafo, con tutti i testi ufficiali.

    Avviso INAIL formazione 2024 – Obiettivi e modalità di attuazione

    Il  bando INAIL mira a promuovere una campagna nazionale di formazione e informazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai nuovi rischi emergenti. Si prevede il finanziamento di progetti mirati  in particolare alla sensibilizzazione  dell'opinione pubblica ai fini della prevenzione.

    Il bando si basa sugli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, nonché sull'articolo 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241.

    I contributi saranno assegnati , come gli anni scorsi, con una procedura a sportello, seguendo i criteri dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.

     La selezione dei progetti seguirà l'ordine di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse.

    SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE DEL BANDO

    Avviso INAIL formazione 2024 – Destinatari e soggetti proponenti

    I progetti sono rivolti a:

    • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
    • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo (RLST/RLSSP)
    • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ambientale (RLSA o RLSSA)
    • Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP)
    • Lavoratori
    • Datori di lavoro
    • Docenti tutor interni e tutor formativi esterni nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

    Possono partecipare come soggetti proponenti:

    • Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, rappresentate nella Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 del decreto legislativo n. 81/2008). Queste possono presentare domanda direttamente o tramite strutture formative a loro collegate.
    • Organismi paritetici iscritti al repertorio del decreto ministeriale dell'11 ottobre 2022, n. 171.

    Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda per ciascun ambito tematico indicato nel bando, sia in forma singola che in aggregazione con altri soggetti della stessa o diversa categoria.

    Avviso INAIL formazione 2024 – Requisiti progetti e risorse disponibili

     Ciascun soggetto proponente, in forma singola o in aggregazione, può presentare  una sola domanda di partecipazione  per ciascuno degli ambiti tematici  seguenti:

    • A Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”;
    • B “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
    • C “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”;
    • D“Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”

    I progetti devono avere ad oggetto formazione e informazione aggiuntive rispetto  alle competenze e alla formazione e alla informazione già in possesso dei soggetti destinatari e che non informativi che costituiscano adempimenti degli obblighi dei datori di lavoro  previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i..I progetti devono contenere proposte integrate di formazione e informazione per  ciascuno degli ambiti in una logica di complementarietà e di reciproco supporto 

    I progetti di formazione e informazione devono essere realizzati in almeno sei Regioni/Province autonome, due per ciascuna delle macroaree (nord, centro,sud) di seguito riportate 

    1.   NORD VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, VENETO, FRIULI   VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA  
    2. CENTRO TOSCANA, LAZIO, MARCHE, ABRUZZO, UMBRIA, SARDEGNA 
    3. SUD CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA, PUGLIA, MOLISE, SICILIA

    Ogni iniziativa formativa e informativa dovrà avere un massimo di 24 ore e un minimo di 4.

     Ciascuna edizione dell’iniziativa dovrà prevedere un minimo di 10 e un massimo di 50 partecipanti.

    Almeno il 60% dei docenti dovrà essere qualificato ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 Lavoro  -Salute

    Le iniziative potranno essere realizzate, in presenza e in  remoto (videoconferenza sincrona

    Ogni iniziativa formativa e informativa potrà coinvolgere una o più delle tipologie di  soggetti destinatari 

    Il budget totale  disposizione è di 14.000.000 euro, suddiviso equamente tra i vari ambiti tematici, con 3.500.000 euro per ciascuno.( IMPORTI MODIFICATI VEDI ULTIMO PARAGRAFO)

    Il contributo per ogni progetto  sarà calcolato in base al numero dei partecipanti e alle ore di formazione. 

    Per le attività in presenza, il contributo è di 30 euro per ora per partecipante, mentre per le attività in webinar/videoconferenza sincrona è di 25 euro per ora per partecipante. 

    L'importo finanziabile per progetti di singoli proponenti varia tra 200.000 e 800.000 euro, mentre per aggregazioni varia tra 200.000 e 1.750.000 euro. (MODIFICATO V. SOTTO)

    Avviso INAIL formazione 2024 – Domande e contatti per assistenza

    Le domande devono essere inviate online tramite SPID/CIE/CNS accedendo ai servizi sul portale Inail (www.inail.it). 

     I modelli per le domande sono disponibili sul sito INAIL

    Qui le regole tecniche sulla compilazione delle domande e  utilizzo dello sportello 

    TABELLA TEMPORALE INVIO DOMANDE ED ESITI 

    AMBITO A. “Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 18 marzo 2025 (ore 12:00) al 25 marzo 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 1° aprile 2025 (ore 12:00) all’8 aprile 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    22 aprile 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    24 aprile 2025 (ore 12:00)
    •  Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    23 maggio 2025 (ore 12:00)

     AMBITO B. “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO)

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 6 maggio 2025 (ore 12:00) al 13 maggio 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 20 maggio 2025 (ore 12:00) al 27 maggio 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    10 giugno 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    12 giugno 2025 (ore 12:00)
    • Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    11 luglio 2025 (ore 12:00)

     AMBITO C. “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 17 giugno 2025 (ore 12:00) al 24 giugno 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 1 luglio 2025 (ore 12:00) all’8 luglio 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    22 luglio 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    24 luglio 2025 (ore 12:00)
    • Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    22 agosto 2025 (ore 12:00)

     AMBITO D. “Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 16 settembre 2025 (ore 12:00) al 23 settembre 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 30 settembre 2025 (ore 12:00) al 7 ottobre 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    21 ottobre 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    23 ottobre 2025 (ore 12:00)
    • Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    21 novembre 2025 (ore 12:00)

    Per informazioni e assistenza, si può contattare il numero 06.6001 del Contact Center Inail, disponibile sia da rete fissa che mobile. 

    È possibile anche utilizzare il servizio "Inail Risponde" sul portale www.inail.it. 

    Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti via e-mail a [email protected] fino a dieci giorni prima della scadenza del bando. Le FAQ saranno pubblicate  prossimamente sempre sul portale istituzionale INAIL.

    Le rettifiche al Bando

     Con l'avviso del 9 gennaio 2025,  sono state comunicate due  rettifiche al  bando di finanziamento 2024 .

     La novità sostanziale è l'aumento dei fondi disponibili che comporta anche nuovi massimali per le domande.

    Nello specifico: l’art. 3  dell’Avviso è sostituito come segue:      “L’entità delle risorse finanziarie complessive è pari ad euro 24.000.000,00 (euro   ventiquattromilioni/00).

    Al fine di rendere gli specifici interventi formativi e informativi più efficaci per il    conseguimento degli obiettivi della campagna di formazione e informazione, il suddetto

    importo viene suddiviso in misura paritaria per ognuno degli ambiti tematici come declinati al successivo art. 6  per un importo pari ad euro 6.000.000,00  […]”

    L’art. 9 dell’Avviso è sostituito come segue:   9. Importo ammesso al finanziamento

    “Nel caso in cui la domanda di partecipazione che preveda iniziative integrate di formazione e informazione, sia presentata da un soggetto proponente singolo, l’importo

    complessivo finanziabile sarà compreso tra 

    • un minimo pari a euro 200.000,00 e 
    • un massimo pari ad euro 1.200.000,00;

     in caso di domanda presentata da un’aggregazione, l’importo complessivo finanziabile sarà compreso tra

    • un minimo pari a euro 200.000,00 e
    • un massimo pari ad euro 2.200.000,00 […]”.
  • Sicurezza sul Lavoro

    Fondo vittime del lavoro: gli indennizzi per eventi 2025

    Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  del 28.5.2025  n. 75  è stato determinato, come ogni anno,  l’importo  disponibile per le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro,  relativi agli eventi verificatesi tra il primo gennaio  e il 31 dicembre 2025,

     Il decreto ministeriale è stato approvato dagli organi di controllo per le verifiche di competenza e pubblicato sul sito ministeriale il 3 giugno 2025 

    Le risorse stanziate complessivamente disponibili per l’esercizio finanziario 2025 a valere sul corrispondente capitolo di bilancio (5063) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ammontano complessivamente ad euro  12.479.421,00;

    Tabella importi per eventi 2025

    Tenuto conto della nota tecnica elaborata dalla Consulenza statistico attuariale dell’INAIL, l’importo della prestazione di indennizzo per le vittime di infortuni sul lavoro  per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, 

    è determinato  secondo le seguenti tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare.

    TIPOLOGIA N. SUPERSTITI IMPORTO PER NUCLEO
    A 1 € 10.357,92
    B 2 € 17.845,57
    C 3 € 25.333,22
    D Più di 3 € 37.438,26

    Fondo sostegno famiglie vittime del lavoro: cos’è

    Giova ricordare che il Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato creato per aiutare economicamente i familiari dei lavoratori deceduti a causa di un incidente sul lavoro. È stato istituito con la legge del 27 dicembre 2006 e aggiornato nel 2007.

    Questo fondo prevede due tipi di aiuti economici:

    1. Contributo economico una tantum destinato alla famiglia del lavoratore deceduto.

    L’importo , come detto sopra, varia in base a:

    • quanti familiari sono rimasti;
    • quante risorse ha a disposizione il fondo, in base agli incidenti sul lavoro registrati dall’INAIL.

    2. Anticipo sulla rendita ai superstiti

    È un anticipo di tre mensilità sulla rendita che normalmente spetta ai familiari.

    Viene calcolata su un importo minimo stabilito per legge ed è destinata solo ai familiari dei lavoratori assicurati obbligatoriamente.

    L’anticipo viene pagato insieme al contributo una tantum.

    Entrambe le somme non sono tassate e i pagamenti vengono effettuati direttamente dall’INAIL.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Responsabilità 231/2001 per omesse manutenzioni

    Con la sentenza n. 18410 del 15 maggio 2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna di una  società condannata per responsabilità amministrativa ex art. 25-septies, comma 3, del D.Lgs. 231/2001, a seguito di un grave infortunio sul lavoro causa di prolungata inabilità per un dipendente.

    Il caso di infortunio per omessa manutenzione

    Il fatto trae origine da un incidente avvenuto nel gennaio 2020, quando un dipendente dell’azienda è precipitato da una passerella alta cinque metri, a causa del cedimento del grigliato metallico che ne costituiva il piano di calpestio.

    Secondo le valutazioni dei giudici di merito, la struttura risultava visibilmente deteriorata per effetto dell’assenza prolungata di interventi manutentivi, nonostante l’ubicazione esterna esposta alle intemperie. Il camminamento presentava diffuse condizioni di ruggine e degrado anche in zone diverse da quella coinvolta nell’incidente. Tali elementi sono stati interpretati come indizio concreto di un’omissione sistematica di manutenzione preventiva.

    In primo grado, il Tribunale aveva già ritenuto sussistente la responsabilità della società per l’illecito amministrativo dipendente dal reato di lesioni personali gravi, contestato all’amministratore unico in qualità di datore di lavoro (art. 590, comma 3, cod. pen.). La Corte d’Appello di Milano ha confermato e parzialmente riformato la decisione, comminando una sanzione pecuniaria di 13.000 euro a carico dell’ente, ritenuto responsabile di non aver adottato un modello organizzativo adeguato alla prevenzione del rischio.

    Il vantaggio per l’ente e la colpa di organizzazione

    Uno dei principali motivi di ricorso in Cassazione riguardava la contestazione del requisito del “vantaggio” richiesto dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 per configurare la responsabilità dell’ente. La difesa sosteneva che non vi fosse alcuna prova concreta di un utile conseguito dall’omissione manutentiva. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che il vantaggio può consistere anche in un risparmio di spesa, purché oggettivamente apprezzabile, derivante dalla violazione delle cautele antinfortunistiche.

    I giudici hanno evidenziato che la gravità e l’estensione del degrado delle strutture, unitamente all’assenza di un piano di manutenzione programmata, dimostravano una condotta organizzativa omissiva. Inoltre, il fatto che dopo l’incidente la società avesse deciso di sostituire integralmente la passerella rafforzava la valutazione di inidoneità delle prassi precedenti.

    Quanto alla cosiddetta colpa di organizzazione, la Corte ha richiamato l’indirizzo già affermato dalle Sezioni Unite nel caso Espenhahn (Cass. pen., Sez. U, sent. n. 38343/2014), secondo cui l’ente risponde in proprio per non aver adottato le misure necessarie a prevenire reati colposi in violazione della normativa antinfortunistica. Tali misure devono essere effettivamente attuate, non solo formalmente adottate. 

    La semplice esistenza di un modello organizzativo certificato non è sufficiente a escludere la responsabilità se mancano procedure operative e controlli efficaci, come nel caso in esame.

    L’inammissibilità del ricorso – Implicazioni per le imprese

    La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi di impugnazione, giudicandoli inammissibili per difetto di specificità e per la pretesa rivalutazione del merito, vietata in sede di legittimità. Ha quindi confermato la sentenza della Corte d’Appello, aggiungendo una ulteriore sanzione pecuniaria di 3.000 euro a carico della società ricorrente, da versare alla Cassa delle ammende.

    Questa decisione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza la concreta efficacia dei modelli organizzativi e sottolinea l’importanza della gestione sistematica della sicurezza sul lavoro. Non basta infatti predisporre un documento di valutazione dei rischi (DVR) o nominare un organismo di vigilanza: occorre assicurare un’effettiva attuazione delle misure di prevenzione e manutenzione, specie quando si tratta di strutture potenzialmente pericolose.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Bando ISI 2024: disponibili gli elenchi No click day

    Come di consueto INAIL ha pubblicato,  quest'anno con molta sollecitudine,  il Bando ISI 2024 con gli  Avvisi pubblici regionali/provinciali  con i quali  l’Inail finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto  dal Testo Unico sulla sicurezza d.lgs 81 2008 e dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 

    Come annunciato, il 13 maggio  sono state pubblicate le Regole tecniche per il funzionamento dello sportello informatico, nella sezione “Manuali e Regole tecniche” della pagina dedicata sul sito INAIL.

    Il documento descrive il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento   per la fase di invio della domanda online.

    In data 19 maggio sono state aggiornate le FAQ in particolare per i settori:

    Il 27 maggio è stata pubblicata la TABELLA TEMPORALE  per l'invio delle domande e aggiornata la cronologia: 

    • la registrazione per l'invio inizia il 4 giugno e 
    • il CLICK DAY è fissato al 19 giugno.

    Il 4 giugno l'istituto ha reso disponibili gli elenchi provvisori No Click Day (NCD) relativi alle aziende  che devono procedere al caricamento della documentazione a completamento della domanda e del modulo A  entro le 18:00 del 14 luglio 2025, pena la decadenza della domanda. Si tratta  dei progetti  relativi agli

    1.  assi di finanziamento 1.1, 1.2, 2, 3 e 4, e
    2.  all’asse 5.1 di Liguria e Valle d’Aosta, 

    Inail ha comunicato che sono state presentate  complessivamente 11.464 domande.

    Di seguito  tutte  le novità  e i link agli avvisi regionali.  

    Qui il testo integrale del bando   ISI 2024.

    Destinatari dei finanziamenti e progetti finanziabili

    L’iniziativa è rivolta:

    1. alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA)  in relazione ai diversi Assi di finanziamento;
    2. agli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018  solo per gli interventi di tipo  d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

    Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto , suddivise in 5 Assi di finanziamento:

    1. Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’Allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
    2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
    3. Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’Allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
    4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
    5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
    6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

    Bando INAIL 2024: misura dei finanziamenti

    Le risorse allocate sono pari a € 600.000.000 di cui

    • € 510 milioni per Isi e 
    • € 90 milioni per Isi agricoltura, 

     ripartite negli assi di finanziamento indicati sopra, come segue: 

    • Asse 1.1 Rischi tecnopatici 93.000.000
    • Asse 1.2 Modelli organizzativi e di responsabilità sociale 12.000.000
    • Asse 2 Rischi infortunistici 165.000.000
    • Asse 3 Bonifica da materiali contenenti amianto 150.000.000
    • Asse 4 Specifici settori di attività 90.000.000
    • Asse 5.1 Agricoltura 70.000.000
    • Asse 5.2 Agricoltura Giovani 20.000.000

    ripartiti alle regioni secondo le tabelle  allegate.

     Si ricorda che la ripartizione  a ogni regione/provincia autonoma, viene  effettuata sulla base dei criteri elaborati dalla Consulenza statistico attuariale in funzione

    •  della propensione delle aziende a richiedere il finanziamento per tali progetti e 
    •  del  rapporto tra numero di addetti di ciascuna  regione/provincia autonoma e della gravità degli infortuni avvenuti e indennizzati in passato dall'Istituto. 

    Il finanziamento alle imprese è  concedibile a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, secondo le seguenti specifiche:

    • per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
    • per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
    • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
      • fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 ( tutte le imprese agricole);
      • fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

    L’ammontare del finanziamento è compreso tra:

    •  un importo minimo di 5.000,00 euro e 
    • un importo massimo di 130.000,00 euro;

    non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).

    Bando INAIL 2024 presentazione domande e richieste assistenza

    La domanda  di finanziamento deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma e caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

    Tramite la sezione del sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda

    Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate sul portale dell’Inail, nel calendario scadenze ISI 2024, entro il 26 febbraio 2025.

    Inail ricorda che per informazioni ed assistenza è possibile :

    • fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. 
    •  rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del sito.

     entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura di compilazione della domanda online.

    QUI IL LINK AGLI AVVISI REGIONALI E ALLE  INFO SPECIFICHE SUI PROGETTI 

    Calendario Bando ISI e tabelle temporale click day

    Ecco tutte le date da rispettare per la partecipazione al Bando ISI 2024 

    Fase Descrizione Data Ora
    Domanda – Apertura Inizio presentazione domanda online 14 aprile 2025
    Domanda – Chiusura Chiusura invio domande online 30 maggio 2025 18:00
    Acquisizione Codici Inizio periodo per ottenere codici identificativi 3 giugno 2025 10:00
    Registrazione Portale Registrazione portale partecipante e amministratore dal 4 giugno 2025 10:00
    Elenco NCD Pubblicazione elenchi (No Click Day)  4 giugno 2025
    Caricamento NCD Caricamento documentazione (elenchi NCD) 4 giugno – 14 luglio 2025 ore 18:00
    Indirizzo Sportello Disponibilità indirizzo sportello ISI online 14 giugno 2025 10:00
    Click Day – Autenticazione Inizio autenticazione e pagina di attesa 19 giugno 2025 10:00
    Click Day – Invio domanda Inizio invio della domanda  19 giugno 2025 11:00
    Click Day – Chiusura Fine invio della domanda 19 giugno 2025 11:20

  • Sicurezza sul Lavoro

    Verifiche attrezzature: elenco abilitati al 6 maggio 2025

     Il Ministero del lavoro ha reso noto di avere  adottato  con il Decreto Direttoriale 54 del 6.5. 2025  il “62° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” (come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto  legislativo".

    Il decreto  sostituisce integralmente il precedente Elenco n. 61 pubblicato  il 31 marzo  2025. 

    In particolare sono modificate dalla data  del 6 maggio 2025 le autorizzazioni per le società: 

    • C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti s.r.l., 
    • CERVINO s.r.l.,
    •  Ente Certificazioni S.p.A.,
    •  METIDE s.r.l., 
    • RINA Services S.p.A., 
    • SAFETY SISTEM S.r.l. e
    •  VAI – Verificatori Associati Italiani s.r.l.

    Di seguito ricordiamo in cosa consistono gli obblighi di verifica e quali sono le attrezzature soggette.

    Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette

    Si evidenzia  che l'obbligo di verifica riguarda   le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto,  come, ad esempio, 

    • le scale aeree a inclinazione variabile, 
    • le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
    • gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
    • ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

    ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo  stato di conservazione e di efficienza ai fini della  sicurezza.

    La frequenza delle verifiche è indicata  nel medesimo decreto 11.4.2011

    ATTENZIONE:

    1.   per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL  che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra  inutilmente  il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
    2.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione  entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al  controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

    Verifiche attrezzature: gli adempimenti dei soggetti abilitati

       Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati  sono i seguenti:

    • il rispetto dei termini previsti dal  D.I. 11.4.2011 e 
    •  l'obbligo di  riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.   Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della   funzione.
    • Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un  periodo non inferiore a dieci anni.
    • Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente  comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione
    •  All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1,   lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.

    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Patente edilizia: regole e faq aggiornate

    Dal 1 ottobre 2024  è  in vigore l'obbligo  della  patente per i cantieri edili.  L'ispettorato nazionale del lavoro ha attivato il giorno 3.10  la piattaforma dedicata per le domande telematiche per il rilascio della patente  .

    L'ispettorato ha messo anche a  disposizione  un indirizzo mail  per le richieste di chiarimenti: [email protected]

    Il 17 gennaio sono state pubblicate nuove faq di chiarimenti su casi  specifici  come:

    • Autocertificazione dei requisiti al momento della richiesta di rilascio
    • Requisiti obbligatori per il rilascio della patente
    • Gestione delle variazioni nei requisiti dopo la richiesta
    • Obblighi per le imprese familiari e i lavoratori occasionali
    • Distinzione tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”
    • Obblighi per imprese con certificazione SOA in III classifica
    • obbligo per servizi di soccorso e antincendio

    Vediamo di seguito tutti i dettagli .

    Patente edilizia per imprese e autonomi: decorrenza e requisiti

    E' stato pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il decreto legge relativo alle misure di attuazione del PNRR  nel 2024  DL 19/2024 . Qui il testo convertito in legge il 30 aprile   2024 . 

    All'interno, anche a seguito della sciagura verificatasi nel cantiere edile di Firenze e di altri gravi incidenti successivi ,  sono state introdotte nuove misure  per il rafforzamento delle tutele per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .  Sono previsti  ad esempio

    1.  maggiori controlli con finanziamenti per nuove assunzioni di ispettori e dell'interoperabilità delle banche dati  interessate. 
    2. il rafforzamento del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite una "patente" a  crediti destinata a certificare il rispetto delle norme antinfortunistiche  per i soggetti che operano nei  cantieri edili, sulla falsariga di quella delle patenti di guida..

    Nello specifico  il DL  19 2024 interviene sull'articolo 27  del TU sicurezza (81/2008)   e introduce l'obbligo :

    • per imprese e lavoratori autonomi , 
    • a far data dal 1° ottobre 2024  
    • ai fini dell'accesso ai cantieri edili 
    • del  possesso di una patente rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 

    ATTENZIONE  Non sono tenute al possesso della patente  le imprese con attestato di qualificazione SOA  di livello almeno III di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

    Il Decreto prevede siano  necessari i seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

    • a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
    • b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa,  o dal lavoratore autonomi, degli obblighi formativi  specificati dall’articolo 37 del decreto  ( sui quali si attende ancora il decreto attuativo);
    • d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
    • e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
    • f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

    Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito fino al 1 novembre  lo svolgimento delle attività  previa autocertificazione dei requisiti via PEC all’Ispettorato del lavoro.

    Patente sicurezza cantieri edili: punti, sospensione e modalità di recupero

    La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione minima di  15 crediti.

     La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati verso i titolari dalle autorità competenti per violazioni agli articoli del  Testo unico della sicurezza D.LGS. 81/2008  .

     In particolare sono previste le seguenti decurtazioni : 

    EVENTI  PUNTI TAGLIATI
     per accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I 10 crediti
    per accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI 7 crediti 
    provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti 
     riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata morte del lavoratore 20 crediti 
     riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata inabilità permanente 15 crediti
     un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti 

    SOSPENSIONE PATENTE EDILIZIA

    Nei casi infortuni da cui derivi  morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. 

    L’ispettorato nazionale del lavoro definirà  i criteri, e le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non potranno comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

     L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi   deve dare  notizia, entro trenta giorni dalla notifica:

    •  ai destinatari, e 
    • alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro 30 giorni alla decurtazione dei crediti.

    RECUPERO DEI CREDITI 

     I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di formazione , da parte del soggetto titolare

    Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

     I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15. 

    Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti  previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti .

     Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30. 

    Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili , fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.

    Patente sicurezza cantieri: le sanzioni previste

    L'eventuale attività in cantieri temporanei o mobili  da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta:

    • il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e 
    • l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.

    Patente sicurezza in edilizia: nuovi obblighi

    In tema di obblighi per i committenti si prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo debbano :

    • a)  verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari  il requisito  si considera soddisfatto mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio  e del DURC, corredato da autocertificazione sugli altri requisiti previsti
    • b)  chiedere  alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS), all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo pplicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito  si considera soddisfatto mediante presentazione DURC e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
    • b-bis) verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell’attestato di qualificazione SOA;”
    • c)  trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, DL n. 185 2008 , convertito in legge e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione».

    Patente sicurezza cantieri: le istruzioni per le domande e autocertificazioni

    il  Decreto  attuativo  sulle modalità per l'ottenimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, DM 132 del 18.9.2024 .   ha specificato alcuni aspetti operativi. Tra le novità , rispetto al decreto istitutivo:

    •  possibilità di incremento fino a un massimo di 100 crediti,  in base a vari fattori, come la storicità dell'azienda investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, per formazione dei lavoratori, in particolare quelli stranieri, 
    • l'attribuzione dei crediti in caso di fusione o trasformazione societaria, con l'azienda risultante che conserva il punteggio più alto. 
    • Sulla sospensione della patente in caso di infortuni gravi o mortali nei cantieri, imputabili almeno per colpa grave al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti, fino a 12 mesi, l'ispettorato del lavoro conserva una titolarità nella valutazione 
    • I crediti decurtati possono essere recuperati fino a un massimo di 15 crediti in base alla valutazione di una Commissione INL -INAIL. con attività formative e investimenti in materia di salute e sicurezza.

    Pubblicata con sollecitudine il 23 settembre anche la circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 4/2024 che specifica le modalità di domanda e fornisce il modello per le autocertificazioni dei requisiti.

    L'ispettorato precisa che  in attesa della predisposizione della piattaforma telematica, era possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una  autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, valida come patente provvisoria per proseguire le proprie attivita 

    L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva  andava  effettuato, tramite PEC, all’indirizzo  [email protected]. e  ha  efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024. 

    FAQ  AGGIORNATE AL 4.10.2024 

    In data 4 ottobre l'ispettorato ha pubblicato le prime 4 faq di chiarimenti. Qui il testo

    La sezione FAQ è stata aggiornata con ulteriori  12  risposte il 15 ottobre 2024

    Il 17 gennaio  2025 sono apparse altre  9 FAQ   Vedi qui 

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza: ricorsi presso ITL non più al Ministero

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito, con la nota n. 378/2025, in corso di pubblicazione, che le disposizioni impartite dal personale ispettivo per motivi di salute e sicurezza non devono essere impugnate presso il Ministero del Lavoro, ma davanti al Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

     Questo aggiornamento nasce dalla necessità di armonizzare le procedure con il mutato assetto normativo conseguente alla riforma operata dal DLgs. 149/2015, che ha trasferito le competenze ispettive dal Ministero del Lavoro all’INL.

    Ricorsi in materia di sicurezza Il contesto normativo

    L'ispettorato ricorda la differenza tra le due previsioni normative utilizzabili da parte degli ispettori 

    • Art. 10 del DPR 520/55: Consente all’ispettore del lavoro di impartire ordini immediatamente esecutivi, applicabili in ambiti come la prevenzione infortuni o la violazione di norme con margini di discrezionalità. Questo strumento ha un campo d’applicazione ristretto  per questo era residuale rispetto ad altri istituti più utilizzati, come la prescrizione obbligatoria ex art. 20 del DLgs. 758/94. La mancata ottemperanza a queste disposizioni  può comportare l’arresto fino a un mese o un’ammenda fino a 413 euro in caso di violazioni relative alla sicurezza o igiene sul lavoro, o una sanzione amministrativa (515-2.580 euro) per altre irregolarità.
    • Art. 14 del DLgs. 124/2004: Prevede disposizioni esecutive simili a quelle dell’art. 10, ma applicabili solo in caso di violazioni non già punite con sanzioni penali o amministrative. Rispetto all’art. 10, l’art. 14 dispone un sistema sanzionatorio diverso, in quanto la mancata ottemperanza alla disposizione comporta solo  una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

    Viene quindi precisato che in precedenza  il ricorso contro una disposizione ex art. 10 doveva essere presentato al Ministro per il Lavoro entro 15 giorni, in virtù del rapporto gerarchico esistente tra il Ministero e gli ispettori. Tuttavia, con il passaggio delle competenze all’INL, tale rapporto è venuto meno. 

    Oggi, facendo riferimento a  quanto previsto  con l’art. 14 del DLgs. 124/2004, il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni  al Direttore dell’ITL competente, che decide a sua volta entro 15 giorni.

    E' importante porre attenzione in ogni caso  al fatto che:

    • Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.
    • Se il Direttore dell’ITL non decide entro il termine stabilito, il ricorso si considera respinto.