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Formazione sicurezza sul lavoro: prorogato al 2026 l’accordo INAIL–Regioni
Con apposito Addendum, sottoscritto nel dicembre 2025, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno disposto il prolungamento della durata dell’Accordo quadro di collaborazione firmato il 13 luglio 2023, modificando l’articolo 8 relativo alla durata dell’intesa
La proroga interviene a seguito della richiesta formalizzata dalla Conferenza delle Regioni, motivata dalla necessità di disporre di un arco temporale più ampio per consentire alle imprese una più estesa partecipazione agli Avvisi pubblici regionali e per garantire l’ottimale impiego delle risorse finanziarie residue.
In base alla nuova formulazione dell’articolo 8, l’Accordo, entrato in vigore dalla data di sottoscrizione, con ha durata quadriennale, prevede che le attività formative siano realizzate nel periodo 2023–2026. Si prolunga quindi di un anno
Restano ferme e integralmente applicabili tutte le altre disposizioni contenute nell’Accordo quadro originario del 13 luglio 2023, al quale l’Addendum rinvia espressamente per quanto non modificato. La proroga non comporta variazioni nei criteri di finanziamento, nei soggetti destinatari né nelle modalità di attuazione degli interventi formativi, ma incide esclusivamente sull’estensione temporale delle attività.
Ricordiamo di seguito i principali contenuti dell'accordo e le risorse stanziate.
L’Accordo-quadro 2023
L’Accordo quadro INAIL–Regioni è nato per disciplinare la realizzazione di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso interventi di carattere aggiuntivo rispetto alla formazione obbligatoria prevista dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
L’intesa è finalizzata a:
- sostenere la diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- favorire il trasferimento di conoscenze e competenze operative;
- supportare l’adozione di corrette misure di prevenzione, con particolare attenzione ai contesti produttivi a maggiore rischio.
Le attività sono realizzate mediante Avvisi pubblici regionali, emanati dalle Regioni e Province autonome che abbiano formalmente aderito all’Accordo, e sono rivolte a lavoratori, preposti e altre figure della prevenzione aziendale.
I percorsi formativi devono essere coerenti con il Catalogo degli interventi formativi allegato all’Accordo, che include, tra l’altro:
- corsi sulle tecnologie digitali a supporto della prevenzione;
- modul su procedure e comportamenti sicuri;
- interventi su aspetti gestionali, organizzativi e sui ruoli della sicurezza;
- iniziative formative mirate ai cantieri e alle attività finanziate anche con risorse PNRR.
Le Regioni curano la gestione, il controllo e la rendicontazione delle attività finanziate, mentre INAIL assicura il trasferimento delle risorse e il supporto tecnico-specialistico, anche attraverso il coinvolgimento dei propri esperti nei processi di valutazione dei progetti.
Risorse finanziarie disponibili e ripartizione territoriale
Per l’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo, INAIL ha stanziato risorse complessive pari a 10.462.000 euro, ripartite tra le Regioni e Province autonome aderenti sulla base di criteri omogenei, tra cui il numero degli addetti e la gravità degli infortuni rilevati nei territori di riferimento
Di seguito la tabella di ripartizione delle risorse.
Totale 10.462.000 Regione / Provincia autonoma Budget assegnato (euro) Piemonte 717.043 Valle d’Aosta 30.884 Lombardia 1.767.683 Provincia autonoma di Bolzano 78.371 Provincia autonoma di Trento 87.371 Veneto 835.750 Friuli Venezia Giulia 160.761 Liguria 324.458 Emilia-Romagna 800.588 Toscana 702.186 Umbria 198.896 Marche 299.714 Lazio 945.390 Abruzzo 305.466 Molise 56.236 Campania 1.010.848 Puglia 638.432 Basilicata 161.211 Calabria 313.064 Sicilia 710.505 Sardegna 300.308 -
Verifiche attrezzature: elenco abilitati gennaio 2026
Il Ministero del lavoro ha reso noto di avere adottato con il Decreto Direttoriale 4 del 27.1.2026 il “68 Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” (come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo").
Il decreto sostituisce integralmente il precedente Elenco n. 67 pubblicato con DD n.154 dell 23.12.2025.
Sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione le abilitazioni risultanti in tale elenco sono modificate dalla data del nuovo decreto per le società:
- ASSOVER S.r.l.,
- CVE Engineering s.r.l.
- VERICERT s.r.l.
Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette
Si evidenzia che l'obbligo di verifica riguarda le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto, come, ad esempio,
- le scale aeree a inclinazione variabile,
- le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
- gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
- ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
La frequenza delle verifiche è indicata nel medesimo decreto 11.4.2011
ATTENZIONE:
- per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra inutilmente il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
Verifiche attrezzature: gli adempimenti dei soggetti abilitati
Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati sono i seguenti:
- il rispetto dei termini previsti dal D.I. 11.4.2011 e
- l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
- Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
- Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione
- All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.
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Amianto: nuove regole 2026 dalla UE
Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 che entrerà in vigore il 24 gennaio 2026, l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.
Il provvedimento interviene in modo puntuale sul Titolo IX, Capo III del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornando obblighi, procedure e valori tecnici di riferimento per i datori di lavoro operanti in attività che comportano rischio di esposizione ad amianto o materiali contenenti amianto.
Le modifiche hanno un impatto diretto sulla gestione dei cantieri, sulla valutazione del rischio, sulla sorveglianza sanitaria e sugli adempimenti documentali richiesti alle imprese.
La normativa in vigore
Il decreto si colloca nel solco della normativa europea e nazionale già vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Restano fermi i principi della legge n. 257/1992 (cessazione dell’impiego dell’amianto) e del D.Lgs. n. 81/2008, ma vengono aggiornati numerosi articoli (da 244 a 262) per adeguarli all’evoluzione scientifica e tecnica.
In particolare, il campo di applicazione viene espressamente esteso a tutte le attività lavorative in cui sussiste o può sussistere rischio di esposizione, incluse manutenzioni, ristrutturazioni, demolizioni, bonifiche, gestione dei rifiuti contenenti amianto, attività estrattive in pietre verdi e interventi di emergenza, come la lotta antincendio in eventi naturali estremi.
Viene inoltre introdotto l’allegato XLIII-ter al D.Lgs. n. 81/2008, che elenca in modo sistematico le patologie professionali correlate all’amianto, rilevanti ai fini degli obblighi di segnalazione e tutela assicurativa.
le principali novità
Tra le innovazioni di maggiore interesse operativo si segnalano:
- il rafforzamento degli obblighi di individuazione preventiva della presenza di amianto negli edifici, soprattutto se realizzati prima del 1992, con possibilità di ricorrere a operatori qualificati quando le informazioni non siano disponibili;
- l’introduzione di una valutazione del rischio che privilegia la rimozione dell’amianto rispetto ad altre soluzioni di manutenzione o incapsulamento;
- l’ampliamento e la standardizzazione del contenuto della notifica preventiva all’organo di vigilanza, con possibilità di invio telematico;
- l’aggiornamento delle modalità di misurazione delle fibre di amianto e del valore limite di esposizione, con una fase transitoria fino al 20 dicembre 2029.
I principali dati di riferimento sono riepilogati nella tabella seguente:
Parametro Valore / Termine Riferimento normativo Valore limite di esposizione 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore) Art. 254 D.Lgs. 81/2008 Metodo di misurazione fino al 20.12.2029 Microscopia ottica a contrasto di fase Art. 253, c. 6 Metodo di misurazione dal 21.12.2029 Microscopia elettronica o metodi equivalenti Art. 253, c. 6-bis Conservazione documentazione lavoratori 40 anni Art. 250, c. 2-bis Periodicità sorveglianza sanitaria Almeno ogni 3 anni Art. 259 Gli adempimenti operativi
Dal punto di vista operativo, il decreto richiede una revisione delle procedure aziendali relative alla gestione del rischio amianto.
I datori di lavoro devono aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR), includendo le nuove modalità di misurazione e le priorità di intervento previste dalla norma.
Particolare attenzione va posta alla notifica preventiva: essa deve contenere informazioni dettagliate su lavorazioni, quantitativi di amianto, misure di protezione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nonché essere conservata, per alcuni elementi, per un periodo di quarant’anni.
È inoltre necessario verificare l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, in particolare quelli delle vie respiratorie, e programmare pause e procedure di decontaminazione coerenti con le nuove prescrizioni.
I consulenti del lavoro e i professionisti della sicurezza sono chiamati a supportare le imprese nell’adeguamento documentale, nella formazione mirata dei lavoratori e nel coordinamento con gli organi di vigilanza e con l’INAIL per la gestione dei registri di esposizione e delle comunicazioni obbligatorie.
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Badge digitale cantieri: come sarà
il nuovo Decreto Legge 159 "Sicurezza Lavoro" recentemente convertito in legge 198 2025, ha introdotto misure innovative per rafforzare la tutela dei lavoratori.
Il provvedimento punta tra l'altro a rendere più efficace il controllo sulle imprese in appalto e subappalto, contrastare il lavoro irregolare e garantire una gestione digitale dei flussi di manodopera.
Tra le principali novità figurano:
- l’obbligo di adozione del badge digitale di cantiere per la rilevazione automatica delle presenze;
- la riforma della patente a crediti prevista dal D.lgs. 81/2008, con nuove regole di decurtazione e sanzioni più severe.
Si segnala che la legge di conversione ha fornito una precisazione sull'entrata in vigore dell'obbligo vedi prossimo paragrafo
Badge digitale di cantiere per l’Identificazione e controllo delle presenze
L’articolo 3, comma 2, del decreto introduce l’obbligo, per tutte le imprese che operano in appalto o subappalto nel settore edile, di adottare un badge digitale di cantiere.
La misura interessa sia i cantieri pubblici che privati e si estende, con successivi decreti, anche ad altri ambiti considerati ad alto rischio.
Il badge digitale avrà un codice univoco anticontraffazione e sostituirà la tradizionale tessera di riconoscimento prevista dal D.lgs. 81/2008.
Potrà essere rilasciato anche in modalità elettronica e conterrà tutti gli elementi identificativi del dipendente, consentendo:
- la rilevazione automatica delle presenze in cantiere;
- il monitoraggio dei flussi di manodopera;
- l’integrazione con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Per i lavoratori assunti tramite offerte pubblicate sul SIISL, la tessera digitale sarà generata automaticamente e precompilata, con possibilità di aggiornamento da parte del datore di lavoro.
Un decreto attuativo del Ministero del Lavoro definirà nel dettaglio:
- le modalità di emissione e utilizzo del badge digitale;
- le misure di sicurezza nei cantieri e le tecnologie da impiegare;
- i dati trattati e le garanzie di protezione della privacy.
AGGIORNAMENTO 8 GENNAIO 2026
Come anticipato l’obbligo di dotare i lavoratori del nuovo badge di cantiere previsto dal DL Sicurezza n. 159/2025 non è ancora operativo. La legge di conversione n. 198/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, ha chiarito che l’effettiva applicazione della misura è subordinata all’adozione di uno specifico decreto attuativo
La modifica introdotta in sede di conversione ha corretto un passaggio ambiguo del testo originario, chiarendo che il termine di 60 giorni riguarda l’adozione del citato decreto attuativo e non l’entrata in vigore immediata dell’obbligo.
Patente a crediti – Più rigore e nuove sanzioni dal 2026
Il decreto interviene in modo incisivo anche sulla patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, aggiornata con modifiche all’articolo 27 del D.lgs. 81/2008.
Le novità puntano a rendere il sistema più efficace e dissuasivo, rafforzando le conseguenze per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Le principali modifiche riguardano:
- la decurtazione automatica dei punti per lavoro irregolare, applicata all’atto della notificazione del verbale di accertamento, con l’uso dei dati del Portale Nazionale del Sommerso (PNS);
- la trasmissione immediata delle informazioni da parte delle Procure all’Ispettorato Nazionale del Lavoro nei casi di infortuni mortali o invalidanti, per avviare la sospensione cautelare della patente;
- il raddoppio della sanzione per chi opera senza patente a crediti, che passa da 6.000 a 12.000 euro.
Anche l’allegato I-bis del D.lgs. 81/2008 è stato modificato:
- la nuova voce 21 prevede una decurtazione di 5 punti per ogni lavoratore irregolare, superando il vecchio sistema graduato;
- il punto 24 stabilisce una penalità aggiuntiva per ogni lavoratore straniero privo di permesso, minore non lavorativo o beneficiario di Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza o Supporto per la formazione e il lavoro.
Le nuove decurtazioni si applicheranno agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026; per quelli precedenti resta valida la disciplina in vigore fino al 2025.
Il decreto modifica infine anche l’allegato XII del D.lgs. 81/2008, imponendo di specificare nella notifica preliminare di avvio lavori anche le imprese che operano in subappalto.
Un futuro decreto ministeriale, in collaborazione con INAIL e parti sociali, individuerà gli ambiti di attività a rischio più elevato, con priorità per i settori dove è maggiore l’incidenza del lavoro in appalto e subappalto.
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Norme UNI gratuite: le novità nel decreto Sicurezza lavoro
Con il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, il Governo ha introdotto un intervento di grande rilievo nel sistema di prevenzione e controllo in materia di sicurezza.
Si tratta dell’articolo 10 del decreto, che segna svolta con l’accesso gratuito alle norme tecniche UNI rilevanti per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Fino ad oggi, la consultazione delle norme UNI era riservata a chi poteva permettersi di acquistare i testi a pagamento, limitando di fatto la diffusione delle buone pratiche e della “buona tecnica” di prevenzione. Il nuovo decreto mira ad agevolare in modo sostanziale l’accesso alle conoscenze tecniche che costituiscono il cuore della cultura della sicurezza, rendendo disponibile un patrimonio normativo di fondamentale importanza per tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori
Le novità su UNI, BUNT MOG
L’articolo 10 del decreto modifica l’articolo 30 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), introducendo un meccanismo innovativo che garantisce l’accesso gratuito alle norme tecniche richiamate dal decreto stesso e alle altre elaborate dall’UNI di particolare rilevanza per la salute e la sicurezza.
Questa riforma nasce dal lavoro congiunto della Segreteria tecnica del Ministero del Lavoro e dei tavoli tecnici con il mondo delle professioni, con l’obiettivo di rafforzare il sistema prevenzionale e promuovere una cultura della sicurezza diffusa.
Per ampliare ulteriormente la portata dell’iniziativa, è stato istituito anche il Bollettino Ufficiale delle Norme Tecniche (BUNT), curato da UNI e pubblicato sui siti del Ministero del Lavoro e dell’INAIL.
Il BUNT rappresenta uno strumento di pubblicità e aggiornamento continuo delle norme tecniche, consentendo agli operatori di ricevere tempestivamente le novità rilevanti e garantendo la massima trasparenza nel recepimento degli standard.
Grazie a questo meccanismo, sarà possibile consultare gratuitamente e in modo ufficiale tutte le norme tecniche applicabili, con ricadute positive sia sulla formazione degli operatori che sull’efficacia delle attività di vigilanza
Un’ulteriore novità riguarda l’aggiornamento dello standard di riferimento per i Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) previsti dall’art. 30 del Dlgs 81/2008.
Il decreto sostituisce infatti il riferimento ormai obsoleto alla OHSAS 18001:2007, abrogata da tempo, con la più recente UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024, che riflette gli sviluppi più moderni in materia di gestione della sicurezza.
Questa modifica allinea il quadro normativo italiano agli standard internazionali e introduce un approccio più strutturato alla gestione integrata dei rischi, al tracciamento degli incidenti e dei cosiddetti near miss (incidenti mancati), su cui l’articolo 15 del decreto prevede l’elaborazione di apposite linee guida ministerial
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Le conseguenze
Le innovazioni introdotte dal Dl 159/2025 comportano effetti operativi rilevanti per datori di lavoro, RSPP, consulenti della sicurezza e tecnici aziendali.
In primo luogo, la disponibilità gratuita delle norme UNI consente di superare una barriera economica e informativa che per anni ha ostacolato la piena applicazione delle regole tecniche. I datori di lavoro potranno ora accedere direttamente ai documenti ufficiali necessari per progettare, aggiornare e gestire in modo conforme i propri sistemi di prevenzione, senza costi aggiuntivi.
Dal punto di vista operativo, questa misura favorisce una maggiore omogeneità delle pratiche di sicurezza tra le imprese, in quanto tutte potranno disporre delle stesse informazioni di base.
Per i consulenti e gli esperti della sicurezza, l’accesso al BUNT e alle banche dati ministeriali rappresenta un vantaggio competitivo e formativo: sarà possibile aggiornarsi in tempo reale sugli sviluppi normativi e integrare con maggiore precisione i riferimenti tecnici nei documenti di valutazione dei rischi (DVR), nei MOG e nei sistemi di gestione aziendali.
Inoltre, l’adozione obbligatoria dello standard UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 per i modelli organizzativi comporterà un inevitabile processo di aggiornamento delle certificazioni e delle procedure interne.
Le aziende già dotate di modelli conformi alla precedente OHSAS 18001 dovranno procedere a un riallineamento tecnico-documentale, anche con il supporto di consulenti e organismi di certificazione.
Infine, il rafforzamento del ruolo di Ministero del Lavoro e INAIL come enti propulsori del sistema di prevenzione — tramite la stipula di convenzioni con UNI e la gestione del BUNT — renderà più strutturato il flusso di informazioni, migliorando il dialogo tra imprese, professionisti e organi di vigilanza.
Il risultato atteso è una maggiore diffusione della cultura della sicurezza, una riduzione degli infortuni e una più chiara responsabilità giuridica dei soggetti coinvolti.
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INAIL SI.IN.PRE.SA. formazione itinerante per la sicurezza sul lavoro
L’INAIL ha avviato ieri il progetto SI.IN.PRE.SA. – Sicurezza, Informazione, Prevenzione e Salute, una grande iniziativa nazionale che prevede tappe in tutte le regioni per promuovere una cultura condivisa della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è diffondere buone pratiche di prevenzione, sensibilizzare lavoratori e datori di lavoro e offrire occasioni concrete di aggiornamento professionale per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con il rilascio di crediti formativi validi.
Formazione con crediti per RSPP e focus sugli incentivi INAIL 2025
Tra le prime tappe del tour nazionale, quella organizzata nelle Marche, in programma il 10 e 11 novembre 2025 al Porto di Ancona (Molo Luigi Rizzo – Arco Clementino). L’evento, promosso dalla Direzione Regionale INAIL Marche in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e con la Regione Marche, vedrà la partecipazione di autorità istituzionali, rappresentanti delle parti sociali e del mondo produttivo.
Nel corso delle due giornate, la stazione mobile INAIL offrirà consulenze sanitarie e servizi informativi alle imprese, mentre nelle sale tematiche si alterneranno
- dimostrazioni pratiche di tecniche BLSD,
- incontri di educazione alla sicurezza e
- sessioni dedicate alla movimentazione manuale dei carichi e alla prevenzione dei rischi lavoro-correlati.
Sarà inoltre presentata la piattaforma digitale “Condivido”, sviluppata per raccogliere e analizzare i casi di near miss (incidenti mancati), strumento innovativo utile per tecnici della prevenzione e RSPP impegnati nell’analisi dei rischi aziendali.
Grande spazio sarà riservato alla formazione professionale, con incontri specificamente rivolti agli RSPP, ai consulenti del lavoro e ai tecnici della sicurezza aziendale.
Tutte le attività formative organizzate nell’ambito di SI.IN.PRE.SA. consentono di acquisire crediti formativi riconosciuti, validi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio previsto dalla normativa vigente.
Il programma della seconda giornata prevede inoltre approfondimenti pratici su movimentazione delle merci in ambito portuale, corretta gestione delle attrezzature di lavoro e tecniche di prevenzione nei contesti ad alto rischio. Seguiranno sessioni dedicate ai bandi INAIL ISI e alle premialità OT23, con testimonianze di imprese che hanno ottenuto incentivi per interventi migliorativi sulla sicurezza.
Particolare attenzione sarà data anche al tema del reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro, con la presentazione di buone pratiche e progetti di adattamento personalizzato delle postazioni.
Gli incontri offriranno quindi ai partecipanti un’occasione unica per aggiornarsi sulle novità normative e sui finanziamenti disponibili nel 2025, ma anche per confrontarsi con esperti e colleghi del settore.
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Avviso INAIL formazione 2025: ecco l’elenco ambito D
E' stata aperta il 18 marzo 2025 la piattaforma INAIL per le domande di partecipazione al bando di finanziamento per le proposte di progetti di formazione e informazione in tema sicurezza sul lavoro, elaborate da associazioni datoriali, sindacali e organismi paritetici. L' avviso era apparso in Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2024 con l'indicazione dei destinatari dei finanziamenti, requisiti, contributi previsti e modalità di domanda
Il calendario per le domande è diverso per i diversi ambiti di azione :
- dal 18 al 25 marzo era attiva la preregistrazione dell'ambito A .
- Dalle ore 12:00 del 6 maggio 2025 alle ore 17:00 del 13 maggio 2025 era aperto lo sportello informatico per la registrazione dei proponenti dell’ambito B: che riguarda “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
- Per l'ambito C, dalle ore 12:00 del 17 giugno alle ore 17.00 del 24 giugno 2025 è stata effettuata la registrazione dei proponenti . L'istituto ha comunicato che è gia disponibile l’elenco in ordine cronologico delle domande inoltrate e ha prorogato fino al 15 settembre l'apertura dello sportello informatico per l’inserimento dei documenti.
- L'apertura sportello informatico per la registrazione dei proponenti dell’ambito D è prevista dalle ore 12:00 del 16 settembre 2025 alle ore 17:00 del 23 settembre 2025 e si puo procedere alla : compilazione e invio domanda dalle ore 12:00 del 30 settembre 2025 alle ore 17:00 del 7 ottobre 2025. dal 22 ottobre e disponibil l’elenco in ordine cronologico delle domande inoltrate per l’ambito D, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento. Dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2025 alle ore 12:00 del 21 novembre 2025 è aperto lo sportello informatico per l’inserimento degli allegati 6, 7 e 8.
Nella sezione “documentazione” sono disponibili il “Manuale utente e regole tecniche” per l’upload della documentazione e il file “Elenco docenti”.
Si ricorda che , oltre alle FAQ di chiarimenti, Inail ha reso disponibili gli specifici manuali utenteper la domanda e per la registrazione dei partecipanti
E' stato anche pubblicato un videotutorial per aiutare nella compilazione della domanda
Vediamo le principali indicazioni e la tabella temporale completa al penultimo paragrafo, con tutti i testi ufficiali.
Avviso INAIL formazione 2024 – Obiettivi e modalità di attuazione
Il bando INAIL mira a promuovere una campagna nazionale di formazione e informazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai nuovi rischi emergenti. Si prevede il finanziamento di progetti mirati in particolare alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai fini della prevenzione.
Il bando si basa sugli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, nonché sull'articolo 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241.
I contributi saranno assegnati , come gli anni scorsi, con una procedura a sportello, seguendo i criteri dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.
La selezione dei progetti seguirà l'ordine di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse.
SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE DEL BANDO
Avviso INAIL formazione 2024 – Destinatari e soggetti proponenti
I progetti sono rivolti a:
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo (RLST/RLSSP)
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ambientale (RLSA o RLSSA)
- Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP)
- Lavoratori
- Datori di lavoro
- Docenti tutor interni e tutor formativi esterni nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).
Possono partecipare come soggetti proponenti:
- Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, rappresentate nella Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 del decreto legislativo n. 81/2008). Queste possono presentare domanda direttamente o tramite strutture formative a loro collegate.
- Organismi paritetici iscritti al repertorio del decreto ministeriale dell'11 ottobre 2022, n. 171.
Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda per ciascun ambito tematico indicato nel bando, sia in forma singola che in aggregazione con altri soggetti della stessa o diversa categoria.
Avviso INAIL formazione 2024 – Requisiti progetti e risorse disponibili
Ciascun soggetto proponente, in forma singola o in aggregazione, può presentare una sola domanda di partecipazione per ciascuno degli ambiti tematici seguenti:
- A Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”;
- B “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
- C “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”;
- D“Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”
I progetti devono avere ad oggetto formazione e informazione aggiuntive rispetto alle competenze e alla formazione e alla informazione già in possesso dei soggetti destinatari e che non informativi che costituiscano adempimenti degli obblighi dei datori di lavoro previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i..I progetti devono contenere proposte integrate di formazione e informazione per ciascuno degli ambiti in una logica di complementarietà e di reciproco supporto
I progetti di formazione e informazione devono essere realizzati in almeno sei Regioni/Province autonome, due per ciascuna delle macroaree (nord, centro,sud) di seguito riportate
- NORD VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA
- CENTRO TOSCANA, LAZIO, MARCHE, ABRUZZO, UMBRIA, SARDEGNA
- SUD CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA, PUGLIA, MOLISE, SICILIA
Ogni iniziativa formativa e informativa dovrà avere un massimo di 24 ore e un minimo di 4.
Ciascuna edizione dell’iniziativa dovrà prevedere un minimo di 10 e un massimo di 50 partecipanti.
Almeno il 60% dei docenti dovrà essere qualificato ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 Lavoro -Salute
Le iniziative potranno essere realizzate, in presenza e in remoto (videoconferenza sincrona
Ogni iniziativa formativa e informativa potrà coinvolgere una o più delle tipologie di soggetti destinatari
Il budget totale disposizione è di 14.000.000 euro, suddiviso equamente tra i vari ambiti tematici, con 3.500.000 euro per ciascuno.( IMPORTI MODIFICATI VEDI ULTIMO PARAGRAFO)
Il contributo per ogni progetto sarà calcolato in base al numero dei partecipanti e alle ore di formazione.
Per le attività in presenza, il contributo è di 30 euro per ora per partecipante, mentre per le attività in webinar/videoconferenza sincrona è di 25 euro per ora per partecipante.
L'importo finanziabile per progetti di singoli proponenti varia tra 200.000 e 800.000 euro, mentre per aggregazioni varia tra 200.000 e 1.750.000 euro. (MODIFICATO V. SOTTO)
Avviso INAIL formazione 2024 – Domande e contatti per assistenza
Le domande devono essere inviate online tramite SPID/CIE/CNS accedendo ai servizi sul portale Inail (www.inail.it).
I modelli per le domande sono disponibili sul sito INAIL
Qui le regole tecniche sulla compilazione delle domande e utilizzo dello sportello
TABELLA TEMPORALE INVIO DOMANDE ED ESITI
AMBITO A. “Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 18 marzo 2025 (ore 12:00) al 25 marzo 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 1° aprile 2025 (ore 12:00) all’8 aprile 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 22 aprile 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 24 aprile 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti 23 maggio 2025 (ore 12:00)
AMBITO B. “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO)
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 6 maggio 2025 (ore 12:00) al 13 maggio 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 20 maggio 2025 (ore 12:00) al 27 maggio 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 10 giugno 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 12 giugno 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti 11 luglio 2025 (ore 12:00)
AMBITO C. “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 17 giugno 2025 (ore 12:00) al 24 giugno 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 1 luglio 2025 (ore 12:00) all’8 luglio 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 22 luglio 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 24 luglio 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti
22 agosto 2025 (ore 12:00)PROROGA AL 15 SETTEMBRE 2025 H. 12.00
AMBITO D. “Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”
- Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti Dal 16 settembre 2025 (ore 12:00) al 23 settembre 2025 (ore 17:00)
- Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) Dal 30 settembre 2025 (ore 12:00) al 7 ottobre 2025 (ore 17:00)
- Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate 21 ottobre 2025
- Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14) 23 ottobre 2025 (ore 12:00)
- Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti 21 novembre 2025 (ore 12:00)
Per informazioni e assistenza, si può contattare il numero 06.6001 del Contact Center Inail, disponibile sia da rete fissa che mobile.
È possibile anche utilizzare il servizio "Inail Risponde" sul portale www.inail.it.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti via e-mail a [email protected] fino a dieci giorni prima della scadenza del bando. Le FAQ saranno pubblicate prossimamente sempre sul portale istituzionale INAIL.
Le rettifiche al Bando
Con l'avviso del 9 gennaio 2025, sono state comunicate due rettifiche al bando di finanziamento 2024 .
La novità sostanziale è l'aumento dei fondi disponibili che comporta anche nuovi massimali per le domande.
Nello specifico: l’art. 3 dell’Avviso è sostituito come segue: “L’entità delle risorse finanziarie complessive è pari ad euro 24.000.000,00 (euro ventiquattromilioni/00).
Al fine di rendere gli specifici interventi formativi e informativi più efficaci per il conseguimento degli obiettivi della campagna di formazione e informazione, il suddetto
importo viene suddiviso in misura paritaria per ognuno degli ambiti tematici come declinati al successivo art. 6 per un importo pari ad euro 6.000.000,00 […]”
L’art. 9 dell’Avviso è sostituito come segue: 9. Importo ammesso al finanziamento
“Nel caso in cui la domanda di partecipazione che preveda iniziative integrate di formazione e informazione, sia presentata da un soggetto proponente singolo, l’importo
complessivo finanziabile sarà compreso tra
- un minimo pari a euro 200.000,00 e
- un massimo pari ad euro 1.200.000,00;
in caso di domanda presentata da un’aggregazione, l’importo complessivo finanziabile sarà compreso tra
- un minimo pari a euro 200.000,00 e
- un massimo pari ad euro 2.200.000,00 […]”.