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Decreto MIT 2025: nuovi obblighi PSSR per imprese marittime
Con il Decreto 3 dicembre 2025 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13.12.2025 , il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti introduce disposizioni integrative al corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR – Personal Safety and Social Responsibilities), cioè l’addestramento di base previsto dagli standard internazionali STCW per chi lavora a bordo. L’obiettivo è allineare la normativa nazionale ai nuovi standard formativi indicati dal Codice STCW (sezione A-VI/1-4), con una scadenza di adeguamento fissata al 1° gennaio 2026. Il provvedimento adegua la formazione nazionale ai nuovi standard internazionali, introducendo contenuti aggiornati, nuove modalità di verifica finale, una banca dati ampliata dei test e specifici corsi di refresh obbligatori. Il decreto si rivolge a tutto il personale impiegato o arruolato a bordo delle navi, nonché ai centri di addestramento autorizzati, che devono adeguarsi entro i
Vengono forniti tutti gli allegati per gli adempimenti operativi
Come detto, il decreto riguarda tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, quindi non solo marittimi “tradizionali”, ma anche personale che opera su unità impegnate in viaggi internazionali e contesti regolati dalla disciplina SOLAS/STCW richiamata nel provvedimento.
In termini operativi, l’azienda deve verificare che la formazione PSSR del personale sia coerente con i requisiti aggiornati, programmando per tempo eventuali aggiornamenti (refresh) e gestendo i flussi di imbarco senza creare scoperture. Inoltre, la misura è collegata a standard di qualità dell’addestramento e a requisiti minimi per istruttori/valutatori: elementi che, lato impresa, incidono sulla scelta del centro di formazione e sul rischio di contestazioni in sede di controlli.
Aggiornamento obbligatorio entro il 31 dicembre 2026 e attestati “da verificare”
Il punto chiave per aziende e consulenti del lavoro è la gestione del refresh PSSR: il decreto prevede che la formazione integrativa debba essere completata dal personale avente titolo entro il 31 dicembre 2026.
Nella pratica in particolare, il provvedimento impone un percorso di refresh per i possessori di attestati che non riportano lo specifico riferimento all’adeguamento alla risoluzione MSC.560(108) e per chi ha solo una menzione su libretto di navigazione/allegato 1: queste persone devono svolgere l’aggiornamento secondo i contenuti integrati e ottenere il relativo attestato al termine della verifica delle competenze.
Per le imprese questo significa prevenire blocchi operativi: un’attestazione non allineata può tradursi in impossibilità di impiego a bordo o in criticità ispettive. Per i consulenti del lavoro (e per gli uffici HR) il decreto è anche un tema di compliance documentale: serve organizzare un archivio digitale degli attestati e delle evidenze di formazione, impostare procedure di onboarding per nuovi assunti/arruolati e calendarizzare i refresh entro la data limite del 2026.
Nuove regole per centri di addestramento, esame finale
l decreto interviene anche sulla “macchina” che eroga la formazione. Da un lato aggiorna allegati e contenuti del corso PSSR e introduce l’allegato dedicato al refresh (A-bis), dall’altro modifica elementi concreti della verifica finale e della banca dati dei quiz. In particolare, al completamento del corso di aggiornamento è previsto un esame teorico con 10 domande a scelta multipla, della durata massima di 30 minuti; la prova è superata con almeno 6/10, ed è svolta davanti a una commissione composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un istruttore accreditato PSSR.
Cambia anche la disponibilità delle domande: la banca dati messa a disposizione dal Comando generale è portata a 240 domande (divise per argomento) da utilizzare per i test.
L’aggiornamento non è più “solo frequenza”, ma richiede di considerare tempi di preparazione, sessioni d’esame e possibili ripetizioni in caso di esito negativo, con impatti su turnazioni, rotazioni e presenze a bordo.
Ulteriore punto cruciale: i centri di addestramento devono adeguarsi alle nuove disposizioni e inviare una specifica dichiarazione entro il 31 dicembre 2025; la mancata presentazione è considerata rinuncia all’adeguamento e può comportare la decadenza dell’autorizzazione.
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Verifiche attrezzature: elenco abilitati all’11 novembre 2025
Il Ministero del lavoro ha reso noto di avere adottato con il Decreto Direttoriale 119 del 11.11.2025 il “6° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” (come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo").
Il decreto sostituisce integralmente il precedente Elenco n. 65 pubblicato il 9 ottobre 2025.
L'unica modifica da segnalare alla data del presente decreto riguarda la società I.P.I. – Ingegneria per l’Industria s.r.l.
Di seguito ricordiamo in cosa consistono gli obblighi di verifica e quali sono le attrezzature soggette.
Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette
Si evidenzia che l'obbligo di verifica riguarda le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto, come, ad esempio,
- le scale aeree a inclinazione variabile,
- le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
- gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
- ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
La frequenza delle verifiche è indicata nel medesimo decreto 11.4.2011
ATTENZIONE:
- per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra inutilmente il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
Verifiche attrezzature: gli adempimenti dei soggetti abilitati
Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati sono i seguenti:
- il rispetto dei termini previsti dal D.I. 11.4.2011 e
- l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
- Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
- Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione
- All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.
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Patente a punti edilizia: regole, faq, e novità del DL 159-2025
Dal 1 ottobre 2024 è in vigore l'obbligo della patente per i cantieri edili. L'ispettorato nazionale del lavoro ha attivato il giorno 3.10 la piattaforma dedicata per le domande telematiche per il rilascio della patente .
L'ispettorato ha messo anche a disposizione un indirizzo mail per le richieste di chiarimenti: [email protected]
Il 17 gennaio erano state pubblicate nuove faq di chiarimenti su casi specifici come:
- Autocertificazione dei requisiti al momento della richiesta di rilascio
- Requisiti obbligatori per il rilascio della patente
- Gestione delle variazioni nei requisiti dopo la richiesta
- Obblighi per le imprese familiari e i lavoratori occasionali
- Distinzione tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”
- Obblighi per imprese con certificazione SOA in III classifica
- obbligo per servizi di soccorso e antincendio
il 28 luglio sono apparse nuove fax che riepiloghiamo nella tabella all'ultimo paragrafo.
Il decreto sicurezza lavoro 159 2025 prevede il raddoppio delle sanzioni minime per imprese o autonomi che si trovino ad operare privi di patente a crediti o con meno di quindici crediti
Vediamo di seguito tutte le regole e i relativi provvedimenti.
Patente punti edilizia: decorrenza e requisiti
E' stato pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il decreto legge relativo alle misure di attuazione del PNRR nel 2024 DL 19/2024 . Qui il testo convertito in legge il 30 aprile 2024 .
All'interno nuove misure per il rafforzamento delle tutele per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro . Sono previsti ad esempio
- maggiori controlli con finanziamenti per nuove assunzioni di ispettori e dell'interoperabilità delle banche dati interessate.
- il rafforzamento del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite una "patente" a crediti destinata a certificare il rispetto delle norme antinfortunistiche per i soggetti che operano nei cantieri edili, sulla falsariga di quella delle patenti di guida..
Nello specifico il DL 19 2024 interviene sull'articolo 27 del TU sicurezza (81/2008) e introduce l'obbligo :
- per imprese e lavoratori autonomi ,
- a far data dal 1° ottobre 2024
- ai fini dell'accesso ai cantieri edili
- del possesso di una patente rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
ATTENZIONE Non sono tenute al possesso della patente le imprese con attestato di qualificazione SOA di livello almeno III di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Il Decreto prevede siano necessari i seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, o dal lavoratore autonomi, degli obblighi formativi specificati dall’articolo 37 del decreto ( sui quali si attende ancora il decreto attuativo);
- d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito fino al 1 novembre lo svolgimento delle attività previa autocertificazione dei requisiti via PEC all’Ispettorato del lavoro.
Patente sicurezza cantieri edili: punti, sospensione e modalità di recupero
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione minima di 15 crediti.
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi per violazioni agli articoli del Testo unico della sicurezza D.LGS. 81/2008 .
In particolare sono previste le seguenti decurtazioni :
EVENTI PUNTI TAGLIATI per accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I 10 crediti per accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI 7 crediti provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata morte del lavoratore 20 crediti riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata inabilità permanente 15 crediti un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti SOSPENSIONE PATENTE EDILIZIA
Nei casi infortuni da cui derivi morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
L’ispettorato nazionale del lavoro definirà i criteri, e le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non potranno comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi deve dare notizia, entro trenta giorni dalla notifica:
- ai destinatari, e
- alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro 30 giorni alla decurtazione dei crediti.
RECUPERO DEI CREDITI
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di formazione , da parte del soggetto titolare
Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15.
Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.
Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili , fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
Patente a punti cantieri: le sanzioni previste e le novità del DL 159 2025
Inizialmente, l'eventuale attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comportava:
- il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.
Con il decreto legge 159 2025 attualmente in fase di conversione sono state inasprite le sanzioni per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili senza patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15. La modifica riguarda l’articolo 27, comma 11, del Dlgs 81/2008, che fino al 30 ottobre 2025 prevedeva una sanzione amministrativa minima di 6.000 euro (pari al 10% del valore dei lavori) e l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. Ora, la soglia minima è raddoppiata a 12.000 euro, mantenendo invariata la percentuale del 10%.
Secondo la nota n. 9326/2024 dell’Ispettorato del lavoro, la sanzione si calcola sul valore del singolo contratto di appalto o subappalto stipulato dal trasgressore, e non sull’intero valore del cantiere. Se il valore dei lavori non è stato formalizzato, può essere utilizzato il preventivo firmato dal committente. In ogni caso, se il 10% del valore risulta inferiore a 12.000 euro, questa cifra rappresenta la sanzione minima.
Applicando l’articolo 16 della legge 689/1981, chi paga entro 60 giorni potrà ridurre la sanzione a un terzo (4.000 euro) per lavori fino a 120.000 euro. Oltre alla sanzione, l’impresa o il lavoratore vengono allontanati dal cantiere e non possono operare in altri fino al ripristino della regolarità; la violazione del divieto costituisce reato ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.
Patente a punti edilizia: nuovi obblighi
In tema di obblighi per i committenti si prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo debbano :
- a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e del DURC, corredato da autocertificazione sugli altri requisiti previsti
- b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS), all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo pplicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione DURC e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- b-bis) verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell’attestato di qualificazione SOA;”
- c) trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, DL n. 185 2008 , convertito in legge e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione».
Patente fino a 100 punti: domande e autocertificazioni
Il Decreto attuativo sulle modalità per l'ottenimento della patente, DM 132 del 18.9.2024 . ha specificato alcuni aspetti operativi. Tra le novità , rispetto al decreto istitutivo:
- possibilità di incremento fino a un massimo di 100 crediti, in base a vari fattori, come la storicità dell'azienda investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, per formazione dei lavoratori, in particolare quelli stranieri,
- l'attribuzione dei crediti in caso di fusione o trasformazione societaria, con l'azienda risultante che conserva il punteggio più alto.
- Sulla sospensione della patente in caso di infortuni gravi o mortali nei cantieri, imputabili almeno per colpa grave al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti, fino a 12 mesi, l'ispettorato del lavoro conserva una titolarità nella valutazione
- I crediti decurtati possono essere recuperati fino a un massimo di 15 crediti in base alla valutazione di una Commissione INL -INAIL. con attività formative e investimenti in materia di salute e sicurezza.
Pubblicata con sollecitudine il 23 settembre anche la circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 4/2024 che specifica le modalità di domanda e fornisce il modello per le autocertificazioni dei requisiti.
in attesa della predisposizione della piattaforma telematica, era possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, valida come patente provvisoria per proseguire le proprie attivita, tramite PEC, all’indirizzo [email protected]. con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.
FAQ AGGIORNATE
In data 4 ottobre 2024 l'ispettorato ha pubblicato le prime 4 faq di chiarimenti. Qui il testo
La sezione FAQ è stata aggiornata con ulteriori 12 risposte il 15 ottobre e il 17 gennaio 2025 sono apparse altre 9 FAQ Vedi qui
A luglio 2025 sono state pubblicate ulteriori FAQ di chiarimenti e pubblicato il manuale operativo per l'utilizzo della piattaforma digitale con cui fare richiesta e verificare i punti accreditati
N. CASO NOTA 33 Responsabile lavori / coordinatori: responsabilità per requisiti mancanti in cantiere? Devono solo verificare patente o titolo equivalente all’affidamento. Le false dichiarazioni ricadono sul dichiarante (legale rappresentante), non su di loro. 34 Restauratore libero professionista (come archeologo): iscrizione CCIAA nella domanda. Non deve iscriversi alla CCIAA; quel campo serve solo come conferma dei requisiti professionali (Partita IVA e iscrizione Gestione separata). 35 Imprese stabilite in altro Stato UE. Devono presentare documenti equivalenti: registro imprese nazionale al posto di CCIAA, certificato A1 al posto del DURC, regolarità fiscale al posto del DURF. Inoltre, autodichiarare il rispetto degli obblighi del D.Lgs. 81/2008 (formazione, DVR, RSPP). 36 La patente ha scadenza? No, resta valida nel tempo salvo sospensione o revoca. 37 Committente con addetti manutenzione in cantiere. Se opera fisicamente in cantiere deve avere la patente, come tutte le imprese e lavoratori che vi lavorano direttamente. 38 Società UE con sede secondaria in Italia (P.IVA diverse). La P.IVA che opera fisicamente in cantiere deve avere la patente, anche senza dipendenti. Nessun obbligo se la sede non svolge lavori in cantiere. 39 Microimpresa (UPS): installazione e manutenzione. Se l’attività si svolge in cantiere serve la patente, anche per sola manutenzione. Se invece gli interventi sono in luoghi non considerati cantieri (es. officine, uffici), non è richiesta. 40 Riparazione macchinari edili in cantiere. Serve patente a crediti, oppure attestazione SOA di livello superiore alla III o documento equivalente. 41 Allestimenti in musei, gallerie, spazi espositivi. Per musei e mostre non serve la patente. Serve invece per fiere, sagre, spettacoli e palchi (disciplinati dal “Decreto Palchi”). 42 Cantiere boschivo: abbattimenti piante / opere edili. Solo lavori boschivi → non serve la patente. Se ci sono anche opere edili o di ingegneria civile, tutte le imprese presenti in cantiere devono averla. 43 Imprese di pulizia in cantieri edili o altrove. Se operano in un cantiere devono avere la patente. Se lavorano in negozi, uffici, fabbriche o altri luoghi non qualificabili come cantieri, non è richiesta. -
Bando ISI 2024, elenchi definitivi entro il 14 novembre
Come di consueto INAIL ha pubblicato, quest'anno con molta sollecitudine, il Bando ISI 2024 con gli Avvisi pubblici regionali/provinciali con i quali l’Inail finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal Testo Unico sulla sicurezza d.lgs 81 2008 e dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 .
Per tutti gli assi di finanziamento le aziende dovevano completare l'invio della documentazione entro il 30 settembre alle ore 18.00.
L'istituto informa che la fase di upload si è conclusa e che entro il 14 novembre 2025 saranno pubblicati gli elenchi definitivi dei progetti ammessi.
Di seguito tutte le principali indicazioni generali sul bando e i link agli avvisi regionali.
Qui il testo integrale del bando ISI 2024.
QUI la TABELLA TEMPORALE completa.
Destinatari dei finanziamenti e progetti finanziabili
L’iniziativa è rivolta:
- alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) in relazione ai diversi Assi di finanziamento;
- agli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018 solo per gli interventi di tipo d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto , suddivise in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’Allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’Allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) – Asse di finanziamento 5.
Bando INAIL 2024: misura dei finanziamenti
Le risorse allocate sono pari a € 600.000.000 di cui
- € 510 milioni per Isi e
- € 90 milioni per Isi agricoltura,
ripartite negli assi di finanziamento indicati sopra, come segue:
- Asse 1.1 Rischi tecnopatici 93.000.000
- Asse 1.2 Modelli organizzativi e di responsabilità sociale 12.000.000
- Asse 2 Rischi infortunistici 165.000.000
- Asse 3 Bonifica da materiali contenenti amianto 150.000.000
- Asse 4 Specifici settori di attività 90.000.000
- Asse 5.1 Agricoltura 70.000.000
- Asse 5.2 Agricoltura Giovani 20.000.000
ripartiti alle regioni secondo le tabelle allegate.
Si ricorda che la ripartizione a ogni regione/provincia autonoma, viene effettuata sulla base dei criteri elaborati dalla Consulenza statistico attuariale in funzione
- della propensione delle aziende a richiedere il finanziamento per tali progetti e
- del rapporto tra numero di addetti di ciascuna regione/provincia autonoma e della gravità degli infortuni avvenuti e indennizzati in passato dall'Istituto.
Il finanziamento alle imprese è concedibile a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, secondo le seguenti specifiche:
- per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
- fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 ( tutte le imprese agricole);
- fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
L’ammontare del finanziamento è compreso tra:
- un importo minimo di 5.000,00 euro e
- un importo massimo di 130.000,00 euro;
non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).
Bando INAIL 2024 presentazione domande e richieste assistenza
La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma e caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.
Tramite la sezione del sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate sul portale dell’Inail, nel calendario scadenze ISI 2024, entro il 26 febbraio 2025.
Inail ricorda che per informazioni ed assistenza è possibile :
- fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.
- rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del sito.
entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura di compilazione della domanda online.
QUI IL LINK AGLI AVVISI REGIONALI E ALLE INFO SPECIFICHE SUI PROGETTI
Calendario Bando ISI e tabelle temporale click day
Ecco tutte le date da rispettare per la partecipazione al Bando ISI 2024
Fase Descrizione Data Ora Domanda – Apertura Inizio presentazione domanda online 14 aprile 2025 – Domanda – Chiusura Chiusura invio domande online 30 maggio 2025 18:00 Acquisizione Codici Inizio periodo per ottenere codici identificativi 3 giugno 2025 10:00 Registrazione Portale Registrazione portale partecipante e amministratore dal 4 giugno 2025 10:00 Elenco NCD Pubblicazione elenchi (No Click Day) 4 giugno 2025 – Caricamento NCD Caricamento documentazione (elenchi NCD) 4 giugno – 14 luglio 2025
30 settembre h. 18.00ore 18:00 Indirizzo Sportello Disponibilità indirizzo sportello ISI online 14 giugno 2025 10:00 Click Day – Autenticazione Inizio autenticazione e pagina di attesa 19 giugno 2025 10:00 Click Day – Invio domanda Inizio invio della domanda 19 giugno 2025 11:00 Click Day – Chiusura Fine invio della domanda 19 giugno 2025 11:20 pubblicazione elenchi provvisori asse 5 Caricamento documentazione 1 luglio 2025 al 30 settembre ore 18.00 -
Testo Unico Sicurezza – TU 81- 2008 agg Luglio 2025
E' stata pubblicata sul sito dell'ispettorato del lavoro il 1luglio 2025 la versione aggiornata a luglio 2025 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
Rispetto alle edizioni precedenti, oltre alle correzioni di refusi formali, si evidenziano le seguenti novità
- ▪ Modificata la nota all’art. 18, comma 3.2 sulla proroga al 31/12/2025 per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici
- scolastici;
- ▪ Inserita la nota INL del 23/01/2025, prot. n. 656 avente ad oggetto: “Legge n. 203/2024. Tesserini di riconoscimento”;
- ▪ Inserita la nota INL del 29/01/2025, prot. n. 811 avente ad oggetto: “Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni”;
- ▪ Inserita la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2025 del 13/02/2025 ad oggetto: “Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi” che supera la circolare n. 23 del 2016;
- ▪ Inserita la nota prot. 2668 del 18/03/2025 congiunta tra INL e Conferenza delle Regioni e della Province Autonome ad oggetto: “Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti”;
- ▪ Inserito l’accordo Stato-Regioni rep- 59/CSR del 17/04/2025, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, pubblicato sulla GU Serie Generale n.119 del 24/05/2025;
- ▪ Inserita la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2025 del 23/05/2025 ad oggetto: “Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nuove modalità di presentazione delle istanze di cui al punto 1.1 dell’Allegato III al D.M. 11.04.2011”;
- ▪ Inserita la nota INL prot. 4867 del 29/05/2025 ad oggetto “Quesiti Nota DC Vigilanza prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 – Locali sotterranei o semi-sotterranei. Riscontro”;
- ▪ Inserita la nota INL prot. 964 del 04/06/2025 ad oggetto “Patente a crediti – disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana – QUESITO
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Emergenza Caldo: le ordinanze regionali di divieto lavoro 2025
L’ondata di calore che sta colpendo l’Europa in questi giorni sta determinando condizioni di rischio elevato anche in Italia, con temperature estreme già registrate a fine giugno.
In questo scenario climatico sempre più instabile ed estremo, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, soprattutto nei settori a forte esposizione solare e sforzo fisico, diventa una priorità.
Vediamo le misure da adottare e le Regioni che hanno disposto l'eventuale sospensione del lavoro nelle ore piu calde della giornata.
Le misure contro il rischio caldo: per quali lavori
Per evitare i rischi per la salute dei lavoratori legati allo stress termico e ai colpi di calore i datori di lavoro possono fare riferimento alle raccomandazioni dell'INAIL
Tra le buone prassi per mitigare gli effetti del caldo estremo, si evidenziano:
- Anticipazione dell’orario di inizio turno
- Aumento delle pause in aree ombreggiate
- Accesso costante ad acqua potabile
- Rotazione dei lavoratori
Per i casi di caldo estremo le Regioni italiane stanno adottando anche quest'anno le ordinanze con cui viene disposta la sospensione delle attività lavorative nelle fasce orarie più critiche – dalle ore 12:30 alle 16:00 – per alcune categorie professionali, tra cui:
- Settore agricolo e florovivaistico
- Attività forestali
- Cave e cantieri stradali
- Edilizia e attività manuali ad alta esposizione solare
- Logistica
nei soli giorni in cui il sistema Worklimate dell’INAIL segnala un rischio elevato per stress da calore;
nel paragrafo seguente la tabella di dettaglio
Si ricorda che per le sospensioni delle attività lavorative puo essere richiesta la cassa integrazione con causale EONE "Eventi meteo non evitabili" o CISOA in agricoltura Qui le istruzioni fornite dall'INPS
Regioni con Ordinanze Attiva di sospensione del lavoro e settori di attività
Di seguito le Regioni che, alla data attuale, hanno emanato ordinanze specifiche a tutela dei lavoratori esposti a temperature eccessive.
Per un aggiornamento in tempo reale si consiglia di verificare il portale della propria regione
Regione Fascia oraria vietata Periodo di validità Settori interessati Note Lazio 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave, logistica, rider Divieto esteso ai rider; applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Sardegna 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Abruzzo 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, attività affini Ordinanza in vigore; discussione in corso per estendere il divieto ai rider. Lombardia 12:30 – 16:00 Fino al 15/09/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate; escluse attività urgenti e di pubblica utilità. Emilia-Romagna 12:30 – 16:00 Fino al 15/09/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, logistica Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Toscana 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Calabria 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, attività affini Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Basilicata 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Puglia 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Campania 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Liguria 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Marche 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Molise 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Veneto Raccomandazione – Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Raccomandazione ai datori di lavoro di limitare o evitare le attività lavorative nelle ore più calde. Sicilia 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Umbria 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate.
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Responsabilità 231/2001 per omesse manutenzioni
Con la sentenza n. 18410 del 15 maggio 2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna di una società condannata per responsabilità amministrativa ex art. 25-septies, comma 3, del D.Lgs. 231/2001, a seguito di un grave infortunio sul lavoro causa di prolungata inabilità per un dipendente.
Il caso di infortunio per omessa manutenzione
Il fatto trae origine da un incidente avvenuto nel gennaio 2020, quando un dipendente dell’azienda è precipitato da una passerella alta cinque metri, a causa del cedimento del grigliato metallico che ne costituiva il piano di calpestio.
Secondo le valutazioni dei giudici di merito, la struttura risultava visibilmente deteriorata per effetto dell’assenza prolungata di interventi manutentivi, nonostante l’ubicazione esterna esposta alle intemperie. Il camminamento presentava diffuse condizioni di ruggine e degrado anche in zone diverse da quella coinvolta nell’incidente. Tali elementi sono stati interpretati come indizio concreto di un’omissione sistematica di manutenzione preventiva.
In primo grado, il Tribunale aveva già ritenuto sussistente la responsabilità della società per l’illecito amministrativo dipendente dal reato di lesioni personali gravi, contestato all’amministratore unico in qualità di datore di lavoro (art. 590, comma 3, cod. pen.). La Corte d’Appello di Milano ha confermato e parzialmente riformato la decisione, comminando una sanzione pecuniaria di 13.000 euro a carico dell’ente, ritenuto responsabile di non aver adottato un modello organizzativo adeguato alla prevenzione del rischio.
Il vantaggio per l’ente e la colpa di organizzazione
Uno dei principali motivi di ricorso in Cassazione riguardava la contestazione del requisito del “vantaggio” richiesto dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 per configurare la responsabilità dell’ente. La difesa sosteneva che non vi fosse alcuna prova concreta di un utile conseguito dall’omissione manutentiva. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che il vantaggio può consistere anche in un risparmio di spesa, purché oggettivamente apprezzabile, derivante dalla violazione delle cautele antinfortunistiche.
I giudici hanno evidenziato che la gravità e l’estensione del degrado delle strutture, unitamente all’assenza di un piano di manutenzione programmata, dimostravano una condotta organizzativa omissiva. Inoltre, il fatto che dopo l’incidente la società avesse deciso di sostituire integralmente la passerella rafforzava la valutazione di inidoneità delle prassi precedenti.
Quanto alla cosiddetta colpa di organizzazione, la Corte ha richiamato l’indirizzo già affermato dalle Sezioni Unite nel caso Espenhahn (Cass. pen., Sez. U, sent. n. 38343/2014), secondo cui l’ente risponde in proprio per non aver adottato le misure necessarie a prevenire reati colposi in violazione della normativa antinfortunistica. Tali misure devono essere effettivamente attuate, non solo formalmente adottate.
La semplice esistenza di un modello organizzativo certificato non è sufficiente a escludere la responsabilità se mancano procedure operative e controlli efficaci, come nel caso in esame.
L’inammissibilità del ricorso – Implicazioni per le imprese
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi di impugnazione, giudicandoli inammissibili per difetto di specificità e per la pretesa rivalutazione del merito, vietata in sede di legittimità. Ha quindi confermato la sentenza della Corte d’Appello, aggiungendo una ulteriore sanzione pecuniaria di 3.000 euro a carico della società ricorrente, da versare alla Cassa delle ammende.
Questa decisione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza la concreta efficacia dei modelli organizzativi e sottolinea l’importanza della gestione sistematica della sicurezza sul lavoro. Non basta infatti predisporre un documento di valutazione dei rischi (DVR) o nominare un organismo di vigilanza: occorre assicurare un’effettiva attuazione delle misure di prevenzione e manutenzione, specie quando si tratta di strutture potenzialmente pericolose.