• Studi di Settore

    Concordato preventivo e ISA 2024: come si acquisiscono i dati

    Con Provvedimento n 192000 del 12 aprile le Entrate individuano le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e approvazione delle relative specifiche tecniche.

    In allegato al provvedimento anche tutti gli allegati

    Concordato preventivo e ISA 2024: acquisizione dati

    In particolare, con il Provvedimento  n 192000/2024, tra l'altro si dispone che, laddove gli incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati, devono inviare, tramite Entratel, all’Agenzia, l’elenco dei “clienti” per i quali richiedono gli stessi dati.

    Qualora non vi sia la delega al cassetto fiscale, è necessario seguire un altro procedimento, ossia, i non delegati devono acquisire le deleghe insieme alla copia di un documento di identità valido del delegante, in formato cartaceo o elettronico. In quest’ultimo caso, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale (articolo 71, Dlgs n. 82/2005).

    Nel file inviato, oltre al codice fiscale del richiedente, per ciascun delegante occorre:

    • il codice fiscale del contribuente,
    • il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante,
    • il numero e data della delega,
    • la tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega,
    • gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione Iva 2023 – anno d’imposta 2022 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2023 – periodo d’imposta 2022, presentata da ciascun soggetto delegante.

    Con il provvedimento in oggetto sono individuate anche le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui gli incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati, per ulteriori dettagli delle regole fissate dall'ADE Si rimanda alla consultazione del Provvedimento e degli allegati.

  • Studi di Settore

    Isa 2023 e Concordato preventivo biennale: le regole per acquisire ulteriori dati

    Con Provvedimento del 12 aprile 2024 n. 192000, l'Agenzia delle Entrate ha defintio le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, nonchè le modalità di richiesta e acquisizione massiva degli stessi da parte dei soggetti incaricati della trasmissione telematica.

    Si ricorda che ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 per i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici stessi, sono necessari ulteriori dati, che l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibili ai contribuenti, le cui modalità sono state definite dal presente provvedimento.
    Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici e per l’elaborazione della proposta di concordato oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati.

    Laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati.
    Infine, sono individuate anche le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati, nonchè, la modalità di accesso l’accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati.

    Richiesta puntuale

    Riguardo alle modalità di accesso puntuale ai dati, da parte dei contribuneti e degli intermediari delegati:

    • il contribuente accede al proprio cassetto fiscale al fine di effettuare il prelievo del file contenente i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
      • Carta d’Identità Elettronica (CIE), identità SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
      • credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate nei casi normativamente previsti.
    • I soggetti incaricati della trasmissione telematica accedono al servizio Cassetto Fiscale Delegato del soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega, al fine di
      effettuare il prelievo del file contenente i dati.

    Richiesta massiva

    Relativamente alle modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari, l'Agenzia ricorda che la data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste sarà indicata dall’Amministrazione sul proprio sito, successivamente, l’intermediario potrà inviare i file e, dopo 5 giorni, visualizzare l’elenco dei soggetti per i quali ha richiesto i dati consultando il proprio cassetto fiscale.

    I file contenenti i dati richiesti, sono resi disponibili nell’area riservata del sito internet per 20 giorni lavorativi.

    In allegato al provvedimento (Scarica qui tutti gli allegati):

    • Allegato 1.1 – Specifiche tecniche deleghe massive Isa 2024 – pdf
    • Allegato 1.2 – Specifiche tecniche deleghe massive Isa (tracciati record 2024) – xlsx
    • Allegato 2.1 – Specifiche tecniche Isa precalcolato 2024 – pdf
    • Allegato 2. 1 – Specifiche tecniche Isa precalcolato 2024 (schema xsd) – zip
    • Allegato 2.2 – Guida file precalcolato Isa 2024 – pdf
    • Allegato 3 – Elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti – pdf

  • Studi di Settore

    ISA 2024: regole ADE per dati rilevanti e revisioni

    Viene pubblicato il Provvedimento ADE n 21545 del 29 gennaio con le regole ISA 2024.

    Dati utili ai fini ISA 2024

    In dettaglio, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2024, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2023, quelli per la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2022 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 24 febbraio 2023, oltre quelli indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento. 

    In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2024, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente punto 1.1.

    Revisione ISA 2024

    Nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    Considerato quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

    Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche elencate nell’allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2024, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    ISA 2024: riepilogo delle regole

    Sinteticamente si ricorda che ogni anno, con provvedimento delle entrate vengono individuati:

    • i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta,
    • le attività economiche per le quali effettuare la revisione degli stessi Indici. 

    Ricordiamo che l’individuazione annuale di tali informazioni è prevista dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 al fine di permettere ai contribuenti di conoscere in anticipo quali dati saranno utili ai fini dell’applicazione degli Isa per l’anno in corso, in maniera tale da poter avere a disposizione tutti gli elementi necessari per predisporre i relativi modelli dichiarativi.
    In particolare, il comma 4 del richiamato articolo 9-bis, stabilisce che i contribuenti, a cui si applicano gli Isa, devono dichiarare i dati utili all’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, a prescindere dal regime di determinazione del reddito utilizzato, e che questi dati devono essere individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2024: cosa cambierĂ 

    Viene pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio il Decreto Legislativo semplificazioni adempimenti tributari.

    Tra le altre novità si prevedono semplificazioni per gli ISA indici sintetici di affidabilità.

    Prima di dettagliare gli articoli con le novità in vigore per il 2024, ricordiamo che ISA sono dei questionari che hanno sostituito gli “studi di settore” e si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una di quelle per le quali risulta approvato un relativo modello ISA 

    I questionari sono strutturati in base alla tipologia di attività svolta, e hanno l’obiettivo di rendere la "pagella fiscale" del contribuente sempre più vicina alla sua realtà economica.

    Il contribuente riceve un punteggio da 1 a 10 in base alla risposte, rapportate alla dichiarazione presentata, e coloro che hanno un punteggio compreso tra 8-10 ricevono un beneficio premiale essendo considerati affidabili.

    ISA 2024: cosa cambierà 

    Le modifiche introdotte con gli articoli da 5 a 7 del Dlgs in oggetto, riguardano l'articolo 9 bis del DL n 50/2017.

    Si prevede che, l'attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e  cogliere le evoluzioni della classificazione delle attivita' economiche Ateco.

    Nell'ottica di semplificare l'adempimento, l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente,  acquisiti  direttamente  o  pervenuti  da  terzi,  per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici. 

    Con provvedimento del direttore dell'Agenzia sentito il Garante per la protezione dei  dati personali,sono individuati  gli elementi e le  informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui  tali  dati sono  messi  a disposizione  dello  stesso   contribuente.   

    Con  i provvedimenti  del   direttore   dell'Agenzia  delle entrate di approvazione dei modelli degli  indici  sintetici  di affidabilita' fiscale, sentito il Garante, sono definiti i dati su  cui  si  fonda  l'analisi  funzionali  alla revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ed  inoltre alla  eliminazione delle   informazioni non indispensabili ai  fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento e sara' implementato l'invio di dati  precompilati da parte dell'Agenzia stessa.

    Infine per l'anno  2024  i programmi informatici di ausilio alla  compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli  stessi sono riferibili. 

    A decorrere dall'anno 2025 i  programmi  informatici di ausilio alla compilazione e  alla  trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese  di  marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli  stessi sono riferibili.

  • Studi di Settore

    Anomalie ISA 2019-2021: le regole delle Entrate

    Con Provvedimento n 231840 del 23 giugno 2023 le Entrate individuano 26 anomalie nei dati degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2019-2021, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”. 

    Nel dettaglio con l'allegato 1 al provvedimento vengono individuate 26 tipologie di anomalie e tra queste si segnala la Tipologia 1 – Imprese con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino.

    Per la tipologia 1 le entrate specificano che vanno selezionate le imprese in contabilità ordinaria che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

    • grave incoerenza nella gestione del magazzino (Durata delle scorte superiore al doppio della soglia massima) nel periodo d’imposta 2021; 
    • mancata indicazione del campo “F29, campo 1 – Cambio regime contabile da “cassa” a competenza”;
    • mancata indicazione del campo “F29, campo 2 – Cambio regime contabile da competenza a “cassa””; 
    • “F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021 superiori a 10.000 euro;
    • “F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021 superiori per almeno 10.000 euro alle “F08 – Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021;
    • Differenza tra “F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” e “F08 – Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” superiore alla differenza tra “C03 – Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso” e “C02 – Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso” ; 
    • Incidenza percentuale della differenza tra [(“F09 – Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” e “F08 – Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” relative al periodo d’imposta 2021)] rispetto a [(“F10 – Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi” relativi al periodo di imposta 2020 + “F10 – Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi” relativi al periodo di imposta 2019)/2] superiore al 20%.

    Nel provvedimento viene segnalato che, ai fini della individuazione dei soggetti da escludere dalla selezione, si è tenuto conto, conformandosi alla natura dei provvedimenti, delle misure adottate dal governo con decreti, rispettivamente, del 3 dicembre 2022 n. 186 e del 1 giugno 2023, nei confronti delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi:

    • a novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, 
    • e nei territori nelle regioni dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche, nel mese di maggio 2023. 

    Viene precisato inoltre che gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono accedere agli elementi e alle informazioni consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega

    I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2023: chiarimenti delle Entrate

    Con la Circolare n 12 del 1 giugno le Entrate forniscono chiarimenti sugli ISA 2022 in vista della presentazione della dichiarazione dei redditi 2023.

    Il documento affronta un corposo riepilogo delle regole ISA 2023 con le principali novità intervenute a seguito del DL n 73/2022 come specificate con il seguente indice introduttivo:

    Inoltre, il documento, tra l'altro, riporta in evidenza il nuovo beneficio premiale che. a differenza dei benefici individuati dalla norma di riferimento, non necessita di un provvedimento direttoriale che, per ciascun anno, individui le soglie di affidabilità cui correlare l’accesso ai benefici, posto che già la norma che lo ha introdotto, ha individuato tale soglia. 

    Nel dettaglio, con l’art. 2 della Legge del 31 agosto 2022 n. 130, recante Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, al comma 5 dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 5463 , sono aggiunti i seguenti periodi: «La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili».

    Sempre sulle novità ISA 2023 ti consigliamo anche: ISA 2023: escluso chi ha iniziato l’attività nel 2021.

    ISA 2023: le novità del DL n.73/2022

    In merito alle novità introdotte dal DL n 73/2022 il documento di prassi ricorda quella sulla abrogazione della disciplina delle società in perdita sistemica.

    La novità, sottolinea l'Agenzia, comporta rilevanti effetti anche ai fini dei benefici premiali previsti dagli Isa per i contribuenti più affidabili.

    Il comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto n. 50/2017, infatti, prevede l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative, anche con riferimento alle società in perdita sistematica; con l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica, scompare anche il relativo beneficio ai fini Isa.

    Inoltre, viene ricordato che, l’articolo 11 dello stesso DL n 73/2022 ha disposto la modifica dei termini per l’approvazione dei modelli per la presentazione delle dichiarazioni per le imposte sui redditi e Irap che devono essere approvati, non più entro fine gennaio, ma entro fine febbraio dell’anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
    Lo scivolamento di questi termini, sottolinea l'agenzia, incide anche sui tempi di approvazione della modulistica specifica per la comunicazione dei dati ai fini dell’applicazione degli Isa, che sono parte integrante dei modelli Redditi.
    Con l'art 24 invece, è prevista l’estensione anche all’anno 2022 delle attività finalizzate a elaborare specifiche metodologie correttive che tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati, conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19, oltre che a individuare possibili ulteriori ipotesi di esclusione dall’applicazione degli Isa.
    la Circolare in oggetto previsa che la disposizone modificando l’articolo 9-bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, stabilisce, tra l’altro, che gli Indici siano approvati non più entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati, ma entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo. 

    Inoltre, le eventuali integrazioni degli stessi, essenziali per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, possono essere approvate entro il mese di aprile, e non più entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2023: pronte le regole per il periodo d’imposta 2022

    Con la Circolare del 01.06.2023 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità in materia di indici
    sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
    per il periodo d’imposta 2022.

    Il documento si apre con una rassegna delle norme intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente hanno prodotto effetti nella
    disciplina degli ISA
    . Come di consueto, inoltre, la circolare annuale sugli ISA, rappresenta anche una occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati (decreti ministeriali, provvedimenti ecc.).

    Vengono quindi illustrate le principali novità correlate alla metodologia di
    elaborazione ed aggiornamento degli ISA
    . Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire sempre la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente le peculiarità dei comparti economici cui gli stessi si riferiscono.

    In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato  la revisione biennale di 87 indici, come prevede il comma 2 dell’art. 9 bis del citato decreto, nonché l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2022, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus COVID-19, delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime nonché dell’andamento dei tassi di interesse, verificatisi nel predetto periodo d’imposta.

    Infine, non essendo intervenute particolari novità che riguardano gli adempimenti rivolti ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, nella seconda
    parte del documento
    ci si limita a una rapida rassegna delle principali attività che contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono
    effettuare per l’applicazione degli stessi
    .

    Indice della Circolare

    • Premessa 
    • 1. Gli interventi normativi in materia di ISA
    • 1.1. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica 
    • 1.2. Modifica dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa 
    • 1.3. Modifiche della disciplina in materia di ISA 
    • 1.4. Introduzione di un nuovo beneficio premiale 
    • 2. Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2022
    • 2.1. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione 
    • 2.2. Le nuove cause di esclusione 
    • 3. La modulistica
    • 3.1. Quadro A – “Personale” 
    • 3.2. Quadro E – “Dati per la revisione” 
    • 3.3. Compilazione del quadro B del modello ISA CG44U da parte dei soggetti che svolgono l’attività con oltre 10 unità locali 
    • 4. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate
    • 4.1. Dati precalcolati ISA2023 – struttura e contenuti 
    • 4.2. Dati precalcolati ISA2023 – Consultazione ed acquisizione 
    • 5. Il software applicativo “IltuoISA 2023”
    • 5.1. L’esito 5.2. L’importazione dei dati da “RedditiOnLine” 
    • 6. Il regime premiale ISA Appendice

    Allegati: