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    ISA 2022: criteri di accesso al regime premiale per il 2021 e tabella di sintesi

    Pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il Provvedimento del 27.04.2022 n. 143350 con il quale sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2021 previste dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017.

    Ricordiamo che l’articolo 9-bis, comma 11 del DL n. 50/2017, prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA previsti dal comma 1 dello atesso articolo 9-bis. In particolare, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:

    1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
    2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
    3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
    4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del dpr 600/1973 , e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del dpr 633/1972;
    5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del dpr 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del dpr 633/1972;
    6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del dpr 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

    Il presente provvedimento disciplina pertanto, per il periodo d’imposta 2021, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i suddetti benefici.

    L’individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2020, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità. Sulla base di tali dati, emerge che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra la soglia individuata con il punteggio pari a 8; al fine di far accedere ai benefici premiali di cui alle lettere c), d) ed f), particolarmente rilevanti ai fini dell’esercizio delle attività di controllo dell’Agenzia, i contribuenti che presentano profili di affidabilità più elevati, atteso quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 9-bis del decreto, si è provveduto a graduare la soglia di accesso incrementandola di un importo pari a “0,5” per quanto riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e di un importo pari a “1” per quelli di cui alle lettere c) ed f).

    Inoltre, al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, si è provveduto a confermare i benefici previsti dalle lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis, del decreto, ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021. 

    Il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d’imposta è individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a “0,5”, per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 9.

    Sinteticamente riepiloghiamo i livelli di affidabilità fiscale richiesti per il 2021 per accedere al regime premiale, come indicato dall'Agenzia

    Beneficio punteggio Isa per il periodo 2021 Criterio di accesso aggiuntivo
    Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva (lettera a) viene previsto che l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021 Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5
    Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva (lettera b) condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021 Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5
    Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (lettera c) condizionato, all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021 9
    Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (lettera d)
    condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021
    è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9
    Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (lettera e)
    è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8
    Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di due terzi il reddito dichiarato) (lettera f)
    è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
    9

    Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è inoltre necessario che:

    • nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;
    • nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

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    ISA 2021: i criteri di accesso al regime premiale

    Con provvedimento di ieri 27 aprile 2022 le Entrate si occupano di individuare i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 

    In particolare, si rinnova, anche per il periodo d’imposta 2021, la possibilità per il contribuente di ottenere, sulla base del giudizio di affidabilità fiscale le agevolazioni previste.
    Il provvedimento conferma i criteri di accesso degli ultimi due anni, inclusa la possibilità che il giudizio possa essere conseguito anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta in corso e quello precedente.

    Si ricorda che i benefici, previsti alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis, riguardano:

    1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap
    2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui
    3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall'art 30 della legge n. 724/1994
    4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, DPR n. 600/1973, e art 54 secondo comma, secondo periodo, DPR n. 633/1972)
    5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art 43 comma 1, del DPR n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art 57 comma 1, del DPR n. 633/1972
    6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art 38, DPR n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

    Si rimanda al provvedimento per ulteriori approfondimenti

    Allegati:
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    Modelli ISA 2022: ulteriori condizioni di accesso ai benefici premiali

    L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento n 136193 del 21 aprile si occupa dell'approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021.

    Il decreto ministeriale 21 marzo 2022 prevede che, ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono necessari ulteriori dati, resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, individuati nella Nota tecnica e metodologica allegata al medesimo decreto. 

    Ricordiamo che con Provvedimento ADE n. 29368 del 31 gennaio 2022 sono stati

    • individuati i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022,
    • approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2021,
    • individuate le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari per l'applicazione degli indici sintetici per il periodo di imposta 2021 e un programma delle elaborazione degli indici a partire dal periodo d’imposta 2022. 

    Si specifica che gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2021 sono acquisiti secondo le modalità indicate nei punti 5 e 6 del presente provvedimento (leggi qui) e si rinviava ad un successivo provvedimento per l’indicazione delle specifiche tecniche. Di qui il Provvedimento del 21 aprile 2022.

    I modelli ISA 2022, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2021 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche soggette agli Isa, nel settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.

    Modelli Isa Redditi 2022

    Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2021, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 31.01.2022:

    ISA 2022: dati rilevanti per la loro applicazione 

    Ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2022, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono

    • quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2021, 
    • quelli per la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2020 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 gennaio 2021, oltre quelli indicati nell’Allegato 1 al presente provvedimento. 

    In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2022, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente punto.

    ISA 2022: approvazione modelli

    Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi. (Scarica qui il Modello ISA 2022 Parte Generale) 

    Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2021 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale in precedenza citate e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto: 

    • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati; 
    • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    • nel periodo d’imposta 2021, rispetto al periodo d’imposta 2019, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

    Tra le novità di quest’anno la previsione di una sola casistica di esclusione dagli Isa legata al Covid-19 che interessa unicamente coloro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/86), di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019.

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