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Dichiarazione dei redditi: tardiva entro il 29 gennaio con sanzione
Chi non ha provveduto ad inviare la Dichiarazione dei Redditi 2025 entro il 31 ottobre scorso, può ancora farlo pagando delle sanzioni.
Ricordiamo che, dal 1° settembre 2024 sono anche entrate in vigore novità in tema di sanzioni, previste dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n 87/2024, che ha modificato il Dlgs n 471/97.
Il Dlgs n 87/2024 non ha però disciplinato il caso della dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni, caso per cui restano immutate le sanzioni.
In proposito restano validi i principi indicati nella Circolare ADE n 42/2016 che equiparano la dichiarazione tardiva alla dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte, punita con una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, con riduzione di un decimo del dovuto per omessa dichiarazione, e quindi una sanzione pari a 25 euro.
Vediamo maggiori dettagli.
Dichiarazione 2025: invio entro il 29 gennaio con con sanzione
Scaduto il termine del 31 ottobre scorso è ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi entro 90 giorni, pagando una minima sanzione.
In particolare, vi è la possibilità di presentazione tardiva della dichiarazione entro il 29 gennaio, con l’applicazione della sanzione minima di 25 euro.
L’art. 2 comma 7 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”.
Secondo quanto indicato dalla circolare n 42/2016 entro il 29 gennaio il contribuente deve:
- presentare il modello Redditi 2024;
- pagare 25 euro per la violazione da tardiva dichiarazione;
- pagare le imposte e gli interessi legali;
- ravvedere le sanzioni da omesso/insufficiente versamento del saldo e degli acconti se dovuti ( ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97).
Il Decreto legislativo n. 87/2024 che ha cambiato le regole previste dal Decreto Legislativo n. 471/1997 è intervenuto invece sulla dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
In base alle novità la sanzione dovuta per l'omissione dichiarativa ammonta al 120% dell’imposta non versata.
Una novità, introdotta introdotta dal Dlgs Sanzioni (Dlgs n 87/2024), prevede anche una sanzione ridotta del 75% se il contribuente, trascorso il 90° giorno dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione e fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, presenta la dichiarazione omessa prima di qualsiasi controllo.
Nel caso in cui invece si ratti di omessa dichiarazione, ma non ci sono imposte dovute, la sanzione varia da 250 a 1.000 euro, e può raddoppiare per i soggetti obbligati alla contabilità.
Vediamo la tabella di riepilogo:
Dichiarazione dei Redditi 2025 Sanzioni in vigore dal 1° settembre 2024 Dichiarazione tardiva entro i 90 gg dalla scadenza sanzione rimasta immutata a 25 euro con ravvedimento operoso Dichiarazione omessa sanzione al 120% dell'imposta non versata Dichiarazione oltre i 90 gg, quindi omessa, ma entro i termini di decadenza dell'attività di controllo e prima dell'accertamento sanzione al 75% delle imposte dovute -
Acconto irpef novembre 2025: pagamenti entro il 1° dicembre
Entro il 30 novembre va versato l'accondo irpef. Essendo il giorno 30 una domenica il pagamento sarà considerato regolare se effettuato entro il 1° dicembre.
Prima di riepilogare le regole generali del pagamento ricordiamo che il Ministro Giorgetti, in question time, ha recentemente replicato sulla possibilità di rateizzare l'acconto delle tasse di novembre, specificando che non sarà possibile avere proroghe ne rate come l'anno scorso, i dettagli nel botta e risposta del question time.
Leggi anche Acconto di novembre aderenti CPB
Acconto di novembre 2025: no alle rate da Giorgetti
Il ministro Giorgetti in un Question time dei primi di novembre, replicava sul secondo acconto Irpef in scadenza il giorno 30.11.
In particolare, il secondo acconto, deve essere pagato in unica soluzione, e a quanto pare, stando alle ultime novità dal Ministro non ci saranno rate, nè slittamenti a gennaio del versamento.
Ricordiamo che nel 2023 e nel 2024 i titolari di partita IVA hanno potuto fruire della rateizzazione del secondo acconto Irpef in scadenza a novembre.
Il ministro Giorgetti intervenendo al Question time alla Camera dei deputati ha purtroppo evidenziato che non sarà possibile avere il beneficio degli altri anni per motivi di cassa.
Le esigenze di gettito, ha spiegato il Ministro Giorgetti, non consentono di applicare anche quest’anno lo slittamento del versamento e la rateizzazione degli importi.
Riepiloghiamo le regole.
Acconto di novembre 2025: pagamenti entro il 1° dicembre
In generale il contribuente versa l’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) con un acconto, in una o due rate, e un saldo.
In particolare, ogni anno versa il saldo relativo all’anno precedente e un acconto relativo all’anno in corso.
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo.
L’acconto per l’anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento entro il 30 novembre dell'anno di imposta se l’acconto è inferiore a 257,52 euro, quest'anno 1° dicembre.
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno dell'anno di imposta (insieme al saldo dell’anno precedente), la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre dello stesso anno (sempre 1° dicembre poichè il 30 novembre è domenica)
I soggetti che devono applicare gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e i soggetti che rientrano nel regime forfetario effettuano
- un unico versamento entro il 30 novembre se l’importo totale dovuto non supera 206 euro
- l’acconto in due rate di pari importo entro le stesse scadenze previste per gli altri contribuenti (30 giugno e 30 novembre).
Salvo proroghe:
- il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%,
- la scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.
Tutti i contribuenti pagano le imposte tramite il modello F24 .
Acconto di novembre: i metodi di calcolo
I metodi per il calcolo dell’acconto sono due:
- il metodo storico
- il metodo previsionale.
Il metodo storico permette di determinare l’acconto tenendo conto dell’imposta dovuta per l’anno precedente.
Con questo metodo, l’acconto per l’anno in corso è pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti di imposta e ritenute d’acconto.
Il metodo previsionale permette di calcolare l’acconto tenendo conto dell’imposta che si presume di dover versare, senza tener conto di quella dell’anno precedente, ma considerando i redditi si ipotizzano per l'anno, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto.
Tale metodo è conveniente nel caso in cui il contribuente sa di dover sostenere oneri che incideranno sul reddito imponibile oppure sull’imposta lorda o ancora che percepirà minori redditi.
La scelta va valutata attentamente poiché può esporre il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.
La sanzione dovuta sarà quella di cui all’articolo 13 del Dlgs 471 del 1997 pari al 25% dell’importo non versato , ma si riduce alla metà se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza originaria.
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Blocco compensazioni nel sequestro di società con debiti iscritti a ruolo
Con Risposta n 172/2025 le Entrate replicano rispetto al sequestro di una società e il blocco delle compensazioni.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate affronta una questione rilevante ossia la possibilità per una società sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321, comma 2 c.p.p., di utilizzare crediti tributari in compensazione orizzontale (modello F24), anche in presenza di debiti fiscali pregressi superiori a 100.000 euro, formalmente iscritti a ruolo ma sospesi a causa della misura cautelare penale.
L’istanza è presentata da una società tramite il proprio amministratore giudiziario.
Secondo l’amministratore giudiziario, la società si trova in una situazione particolare:
- i debiti tributari sono tutti anteriori al sequestro;
- la normativa antimafia vieta il pagamento di tali debiti in quanto momentaneamente inesigibili (art. 53 D.lgs. 159/2011);
- pertanto, non possono essere considerati "scaduti" ai fini dell’applicazione del blocco compensazioni previsto dall’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. 223/2006.
La tesi sostenuta è che i debiti tributari, essendo sospesi per legge, non rientrerebbero nel perimetro normativo del blocco delle compensazioni.
Di conseguenza, la società chiede di poter comunque utilizzare i crediti tributari disponibili per compensare debiti iscritti a ruolo anche se superiori alla soglia di 100.000 euro.
Le Entrate non sono d'accordo vediamo il perchè.
Blocco compensazioni nel sequestro di società
L’Agenzia delle Entrate non condivide l’impostazione proposta dall’istante infatti evidenzia che la sospensione delle procedure esecutive prevista dagli artt. 50 e 55 del D.lgs. 159/2011 è volta a garantire l’integrità dei beni sequestrati, ma non incide sulla natura e validità dei carichi fiscali iscritti a ruolo.
Il concetto chiave è che il “ruolo” precede la fase esecutiva e non coincide con essa.
Pertanto, anche se le esecuzioni sono sospese per effetto del sequestro, i debiti restano formalmente esistenti, esigibili e superiori alla soglia dei 100.000 euro, ai fini del blocco delle compensazioni.
L’Agenzia puntualizza che l’art. 52 D.lgs. 159/2011 tutela i diritti di credito dei terzi solo nel caso in cui vi sia una confisca definitiva, e non per garantire operazioni correnti di compensazione da parte della società sequestrata.
Secondo l’Agenzia, l'istante richiama erroneamente l’art. 53, mentre la norma applicabile sarebbe semmai il citato art. 52, che però non è rilevante nella fase cautelare preventiva.
L’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. 223/2006 – come recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e dal D.L. 39/2024 – esclude la possibilità di utilizzare crediti in compensazione orizzontale per i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione superiori a 100.000 euro, scaduti e non sospesi.
La Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, citata dall’Agenzia, ha chiarito che tra i provvedimenti di sospensione ammissibili rientrano solo:
- le sospensioni giudiziali ex art. 47 D.Lgs. 546/1992;
- le sospensioni amministrative ex art. 39 DPR 602/1973.
La sospensione automatica prevista dal Codice Antimafia per le società sequestrate non è contemplata tra queste, né ha effetto esonerante rispetto alla disciplina sulle compensazioni.
Pertanto l’Agenzia conclude che la compensazione orizzontale non è ammessa anche nel caso in cui:
- i debiti tributari siano anteriori al sequestro;
- non siano eseguibili per effetto della misura cautelare;
- e siano formalmente sospesi nei confronti dell’agente della riscossione.
Infatti, il blocco previsto dall’art. 37, comma 49-quinquies, opera sul semplice superamento della soglia di 100.000 euro di carichi affidati, indipendentemente dalla loro esigibilità immediata.
Il sequestro penale, quindi, non costituisce causa di sospensione idonea a rimuovere il divieto di compensazione.
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Nuovi codici tributo per F24: vediamo il dettaglio
Le Entrate pubblicano nuovi codici tributo per i pagamenti con F24 con:
relativamente ai versamenti delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati e per l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dal 1° maggio 2023.
Vediamoli in dettaglio.
Atti di recupero crediti indebitamente compensati: nuovi codici tributo ADE
Con la Risoluzione n 14 del 4 marzo 2025, l’Agenzia ha istituito i codici tributo per consentire il versamento tramite F24 delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati (articolo 1, comma 1 del Dlgs n. 218/1997).
Il decreto legislativo n. 13/2024, ha introdotto questa forma di adesione e alcune novità nel campo dell’accertamento tributario in attuazione della legge delega di riforma fiscale.
In particolare, è ora previsto che il recupero dei crediti indebitamente compensati, non dipendente da un precedente accertamento, possa essere definito con adesione del contribuente. Relativamente a ciò, i nuovi codici tributo sono 29:
- “AD01” denominato “Recupero credito d’imposta per piccole e medie imprese e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD02” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per piccole e medie imprese – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD03” denominato “Recupero credito d’imposta per incremento occupazione e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD04” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per incremento occupazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD05” denominato “Recupero credito d’imposta investimenti aree svantaggiate e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD06” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta investimenti aree svantaggiate – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD07” denominato “Recupero crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD08” denominato “Sanzioni correlate al recupero dei crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD09” denominato “Recupero credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all’art. 3 della legge regionale n. 12/2007 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD10” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all’art. 3 legge regionale n. 12/2007 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD11” denominato “Recupero credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui legge regionale n. 11/2009 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD12” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui alla legge regionale n. 11/2009 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD13” denominato “Recupero contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD14” denominato “Sanzioni correlate al recupero del contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD15” denominato “Recupero contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 218/1997”
- “AD16” denominato “Interessi relativi al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD17” denominato “Sanzioni correlate al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD18” denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD19” denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD20” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD21” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD22” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori Regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD23” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori Regione – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD24” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella Regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD25” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella Regione – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD26” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD27” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD28” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD29” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
Nuovi Codici tributo alluvione 2023: recupero rata finanziamento agevolato
Con la Risoluzione n 16 del 4 marzo viene invece istituito:
- il codice tributo “7075” – denominato “CREDITO EVENTI ALLUVIONALI – credito d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosce un credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati, ai sensi dei commi da 436 a 438 del medesimo articolo, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali.
In tali ipotesi, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d’imposta commisurato all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale, gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento.
Con Provvedimento ADE del 25 luglio 2025 è stato previsto che “Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata”.
Tanto premesso per consentire ai soggetti finanziatori o agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il codice tributo "7075".
Allegati: -
Convenzione Italia-Libia: dal 25.01 in vigore per le regole contro doppie imposizioni
Con la Legge n 2/2025 pubblicata in GU n 19 del 24 gennaio si ratifica e si dà esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.
Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni
In dettaglio, la Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio, o su elementi del reddito o di patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- a) per quanto concerne l'Italia:
- 1 – l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2 – l'imposta sul reddito delle societa';
- 3 – l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
- ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte
- (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
- (b) per quanto concerne la Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista:
- 1 – l'imposta sugli utili delle imprese;
- 2 – l'imposta sulla proprieta';
- 3 – l'imposta sui redditi agricoli;
- 4 – l'imposta sui redditi delle attivita' commerciali e industriali;
- 5 – l'imposta sui servizi professionali;
- 6 – l'imposta sul ruolo paga;
- 7 – l'imposta sui redditi esteri;
- 8 – l'imposta sugli interessi bancari;
- 9 – l'imposta a favore della difesa, in conformita' alla Legge n. (44) del 1970;
- (qui di seguito indicate quali «imposta libica»).
La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti.
Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni: i residenti
Ai fini della Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa o ente locale.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- a) detta persona e' considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalita';
- d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione.
Leggi qui, il testo della Legge n 2/2025 per tutti i dettagli sulle tipologie di redditi e le previsioni della Convenzione Italia-Libia contro le doppier imposizioni fiscali.
Allegati: - a) per quanto concerne l'Italia:
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Acconto Irpef novembre: pagamenti entro il 2.12, con eccezioni
Scade il 30 novembre il pagamento della seconda o unica rata dell'acconto Irpef, Ires, Irap e relative addizionali nonché delle imposte sostitutive e delle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero, cadendo il 30.11 di sabato, il termine per i pagamenti slitta al 2 dicembre.
ATTENZIONE per le PIVA leggi: Acconto novembre delle PIVA: rinvio al 16 gennaio.
Acconto Irpef: scadenza al 2 dicembre
Entro il prossimo 2 dicembre 2024 (in quanto il 30 novembre cade di sabato) i contribuenti interessati sono tenuti al versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte.
Il calcolo dell’acconto va effettuato in base a:
- metodo storico,
- metodo previsionale nel caso in cui per l’anno in corso si presume un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente.
La regola generale vuole che i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24, entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di soggetto:
- persona fisica,
- società di persone,
- società di capitali o ente equiparato
I versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi:
- il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione,
- e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell’importo.
Relativamente ai versamenti delle persone fisiche, il saldo che risulta dal modello Redditi PF e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.
La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre, quest'anno 2 dicembre in quanto il 30.11 è sabato.
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro,
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.
Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione).
In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
ATTENZIONE per le PIVA leggi: Acconto novembre delle PIVA: rinvio al 16 gennaio.
Acconto imposte per chi ha aderito al CPB
Quest'anno com'è noto, oltre ai casi "ordinari" di versamenti delle imposte vi sono anche quelli relativi alle adesioni al Patto col Fisco, misura agevolativa denominata Concordato preventivo biennale.
La misura ricordiamolo, è stata prevista per i soggetti ISA e i forfettari.
Relativamente a tali soggetti che hanno aderito al CPB l'acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap relativo ai periodi oggetto di concordato, è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati (ai sensi delgi articoli 20 e 31 del D.lgs.13/2024).
In sede di ingresso al CPB, acconto 2024 per chi aderisce per il biennio 2024-2025, è possibile applicare il criterio storico, tuttavia, va applicata un’apposita maggiorazione se il reddito concordato è maggiore del reddito 2023.
Se invece si applica il criterio previsionale la citata maggiorazione non è dovuta.
I criteri di calcolo degli acconti per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato variano a seconda della modalità di calcolo dell'acconto (storico o previsionale) e delle imposte interessate.
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Ecotassa: i codici tributo per pagare le somme accertate dall’ADE
Con Risoluzione n 53 dell'11 novembre le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo sull’imposta di cui all’articolo 1, commi 1042 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 c.d. Ecotassa.
Ecotassa: i codici tributo per pagare le somme accertate dall’ADE
L’articolo 1, commi 1042 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede l’applicazione dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 di un’imposta sull’acquisto (anche in locazione finanziaria) e l’immatricolazione dei veicoli, parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli stessi, alle condizioni ivi indicate (c.d. ECOTASSA).
Con risoluzione n. 31/E del 26 febbraio 2019 è stato istituito il codice tributo per il versamento spontaneo dell’imposta in parola.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta dovuta a seguito delle attività di controllo e dei relativi interessi e sanzioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “A600” denominato “ECOTASSA – articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 – Atto di accertamento”;
- “A601” denominato “ECOTASSA – articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 – Atto di accertamento – sanzioni”;
- “A602” denominato “ECOTASSA – articolo 1, commi 1042 e 1042-bis, legge n. 145 del 2018 – Atto di accertamento – interessi”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità
Allegati: