• Versamenti delle Imposte

    Indebita compensazione e F24: sono necessari per provare il reato?

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30773 del 15 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la decisione della Corte d’appello di Bari, confermando la condanna del legale rappresentante di una società per il reato di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000.
    La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: 

    • per dimostrare la condotta illecita non è necessaria la produzione in giudizio dei modelli F24 utilizzati per le compensazioni indebite, poiché la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, nel rispetto del principio di libertà della prova e del libero convincimento del giudice.

    La vicenda nasce dalla condanna dell’imputato da parte del Tribunale di Trani nel dicembre 2022, poi confermata in appello a Bari nell’ottobre 2024.
    L’imputato, in qualità di legale rappresentante della società, era stato ritenuto responsabile di aver compensato debiti fiscali con crediti inesistenti o non spettanti, in violazione dell’articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000.

    Nel corso delle verifiche fiscali, gli organi di controllo avevano accertato le operazioni di compensazione indebita sulla base delle risultanze informatiche della banca dati dell’Amministrazione finanziaria, senza acquisire in formato cartaceo o digitale i modelli F24, ritenendoli comunque disponibili per via telematica.

    La difesa aveva impugnato la decisione, sostenendo che l’assenza dei modelli F24 nel fascicolo processuale rendesse carente la prova della condotta, e lamentando anche che il giudice d’appello avesse posto a carico dell’imputato l’onere di produrre il Libro unico del lavoro utilizzato in sede di verifica.

    Libertà della prova e onere della difesa: Cassazione n sentenza n. 30773/2025

    La Cassazione ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato, ritenendo che la difesa non avesse contestato nel merito le risultanze probatorie concordemente valutate dai giudici di primo e secondo grado.
    In particolare, la Suprema Corte ha osservato che le conclusioni sull’indebita compensazione risultavano pienamente supportate dagli atti di verifica e dal contenuto del Libro unico del lavoro prodotto dal consulente dell’imputato in sede di controllo.

    Riprendendo il proprio orientamento interpretativo consolidato, la Corte ha ribadito che: “Il delitto di indebita compensazione, di cui all’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000, pur richiedendo sul piano materiale l’utilizzo del modello F24, non impone che tale documento sia prodotto in giudizio come mezzo di prova esclusivo”.

    Il principio è stato già espresso, tra le altre, dalla sentenza n. 24254/2024, che ha precisato come la condotta tipica del reato (ossia l’utilizzo del modello F24 per compensare crediti non spettanti) non debba essere confusa con l’obbligo processuale di produrre fisicamente quel modello.
    A tale indirizzo si erano già allineate anche precedenti pronunce (Cass. n. 15236/2015), che distinguono tra elemento costitutivo del reato e mezzo di prova per accertarlo.

    Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione consolida ulteriormente l’orientamento secondo cui l’indebita compensazione è reato autonomo, che si perfeziona con l’utilizzo del modello F24 per compensare crediti non spettanti o inesistenti, e che la prova del fatto può essere raggiunta anche in assenza del documento materiale.

    Il principio ha rilievo pratico sia per gli operatori fiscali sia per i consulenti legali:
    rafforza la posizione dell’Amministrazione finanziaria nella prova dell’illecito penale tributario, e impone ai difensori una maggiore attenzione nel fornire controprove puntuali e documentate in fase processuale.

  • Versamenti delle Imposte

    Blocco compensazioni nel sequestro di società con debiti iscritti a ruolo

    Con Risposta n 172/2025 le Entrate replicano rispetto al sequestro di una società e il blocco delle compensazioni.

    In particolare, l’Agenzia delle Entrate affronta una questione rilevante ossia la possibilità per una società sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321, comma 2 c.p.p., di utilizzare crediti tributari in compensazione orizzontale (modello F24), anche in presenza di debiti fiscali pregressi superiori a 100.000 euro, formalmente iscritti a ruolo ma sospesi a causa della misura cautelare penale.

    L’istanza è presentata da una società tramite il proprio amministratore giudiziario.

    Secondo l’amministratore giudiziario, la società si trova in una situazione particolare:

    • i debiti tributari sono tutti anteriori al sequestro;
    • la normativa antimafia vieta il pagamento di tali debiti in quanto momentaneamente inesigibili (art. 53 D.lgs. 159/2011);
    • pertanto, non possono essere considerati "scaduti" ai fini dell’applicazione del blocco compensazioni previsto dall’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. 223/2006.

    La tesi sostenuta è che i debiti tributari, essendo sospesi per legge, non rientrerebbero nel perimetro normativo del blocco delle compensazioni. 

    Di conseguenza, la società chiede di poter comunque utilizzare i crediti tributari disponibili per compensare debiti iscritti a ruolo anche se superiori alla soglia di 100.000 euro.

    Le Entrate non sono d'accordo vediamo il perchè.

    Blocco compensazioni nel sequestro di società

    L’Agenzia delle Entrate non condivide l’impostazione proposta dall’istante infatti evidenzia che la sospensione delle procedure esecutive prevista dagli artt. 50 e 55 del D.lgs. 159/2011 è volta a garantire l’integrità dei beni sequestrati, ma non incide sulla natura e validità dei carichi fiscali iscritti a ruolo.

    Il concetto chiave è che il “ruolo” precede la fase esecutiva e non coincide con essa.

    Pertanto, anche se le esecuzioni sono sospese per effetto del sequestro, i debiti restano formalmente esistenti, esigibili e superiori alla soglia dei 100.000 euro, ai fini del blocco delle compensazioni.

    L’Agenzia puntualizza che l’art. 52 D.lgs. 159/2011 tutela i diritti di credito dei terzi solo nel caso in cui vi sia una confisca definitiva, e non per garantire operazioni correnti di compensazione da parte della società sequestrata.

    Secondo l’Agenzia, l'istante richiama erroneamente l’art. 53, mentre la norma applicabile sarebbe semmai il citato art. 52, che però non è rilevante nella fase cautelare preventiva.

    L’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. 223/2006 – come recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e dal D.L. 39/2024 – esclude la possibilità di utilizzare crediti in compensazione orizzontale per i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione superiori a 100.000 euro, scaduti e non sospesi.

    La Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, citata dall’Agenzia, ha chiarito che tra i provvedimenti di sospensione ammissibili rientrano solo:

    • le sospensioni giudiziali ex art. 47 D.Lgs. 546/1992;
    • le sospensioni amministrative ex art. 39 DPR 602/1973.

    La sospensione automatica prevista dal Codice Antimafia per le società sequestrate non è contemplata tra queste, né ha effetto esonerante rispetto alla disciplina sulle compensazioni.

    Pertanto l’Agenzia conclude che la compensazione orizzontale non è ammessa anche nel caso in cui:

    • i debiti tributari siano anteriori al sequestro;
    • non siano eseguibili per effetto della misura cautelare;
    • e siano formalmente sospesi nei confronti dell’agente della riscossione.

    Infatti, il blocco previsto dall’art. 37, comma 49-quinquies, opera sul semplice superamento della soglia di 100.000 euro di carichi affidati, indipendentemente dalla loro esigibilità immediata

    Il sequestro penale, quindi, non costituisce causa di sospensione idonea a rimuovere il divieto di compensazione.

  • Versamenti delle Imposte

    Versamento maggiori acconti Ires e Irap: codici tributo per F24

    L'agenzie della Entrate ha pubblicato la Risoluzione n 38 del 6 giugno con i codici tributo i maggiori acconti di IRES e IRAP previsti in base all'art 1 commi da 14 a 20 della Legge di Bilancio 2025.

    In particolare, l’articolo 1, commi da 14 a 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai fini della determinazione delle basi imponibili dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i soggetti ivi previsti, ha previsto il differimento della deducibilità, dai periodi d’imposta ivi indicati ai successivi periodi di imposta individuati, delle quote di taluni componenti negativi di reddito. 

    Inoltre, il legislatore ha previsto l’impatto di tale differimento sulla determinazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta interessati.

    Inoltre, l’articolo 1, comma 20, della citata legge n. 207 del 2024 prevede che “Sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dei commi da 14 a 19 del presente articolo, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, né quelle dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154”.

    Versamento maggiori acconti Ires e Irap: codici tributo per F24

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, degli importi relativi ai citati maggiori acconti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “2007” denominato “Maggior acconto I rata IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
    • “2008” denominato “Maggior acconto II rata IRES o maggior acconto in unica soluzione IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30
      dicembre 2024, n. 207”
    •  “3881” denominato “Maggior acconto I rata IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
    • “3882” denominato “Maggior acconto II rata IRAP o maggior acconto in unica soluzione IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30
      dicembre 2024, n. 207”.

    In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “2007” e “2008” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

    I codici tributo “3881” e “3882” devono essere indicati nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo

    “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”

  • Versamenti delle Imposte

    Durc e Rottamazione quater: attenzione ai versamenti

    L'INAIL ha illustrato , con una nota indirizzata alle proprie strutture, gli effetti del Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202 (noto come "Milleproroghe"), convertito in legge il 21 febbraio 2025, con particolare attenzione all'articolo 3-bis che  come noto riapre i termini per la "rottamazione-quater".

    I contribuenti che avevano aderito alla definizione agevolata ma che sono decaduti per mancato o insufficiente pagamento entro il 31 dicembre 2024,  possono presentare richiesta di  adesione entro il 30 aprile 2025. Vediamo le conseguenze sul possesso del DURC per gli interessati alla nuova adesione.

    Leggi per approfondire Rottamazione quater le regole per la domanda

    DURC e riammissione alla Rottamazione quater

    Nella nota INAIL si concentra  in particolare sugli effetti di questa nuova  adesione  sul DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 

    Ovviamente chi non aveva ottemperato agli obblighi della "rottamazione-quater" non possiede il DURC, ma la riapertura dell'agevolazione consente di ottenerlo immediatamente, anche con previsione di pagamenti rateali .

    La norma richiama le disposizioni dell'articolo 1, comma 240, della Legge 197/2022, che prevedono l'applicazione dell'articolo 54 del Decreto Legge 50/2017 per il rilascio del DURC. Questo articolo stabilisce che il DURC può essere rilasciato dopo la presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, purché siano rispettati gli altri requisiti di regolarità.

    Quindi, i debitori possono ottenere il DURC presentando la  domanda di riammissione all'Agenzia  entro il prossimo 30 aprile. 

    Tuttavia, il possesso del DURC  non è definitivo : il pagamento  delle cartelle deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un massimo di dieci rate consecutive  fino al 2027.

    L'INAIL  sottolinea saranno monitorate le tempistiche dei pagamenti  e se un debitore non rispetta le scadenze, il DURC non verrà più rilasciato e quelli già rilasciati saranno annullati con la motivazione "Revoca definizione agevolata".

    In sintesi, presentare  la richiesta di riammissione è vantaggioso anche ai fini dell documento di regolarità contributiva , ma è fondamentale avere l'intenzione di pagare quanto dovuto, altrimenti la regolarità contributiva verrà persa immediatamente e retroattivamente.

  • Versamenti delle Imposte

    Nuovi codici tributo per F24: vediamo il dettaglio

    Le Entrate pubblicano nuovi codici tributo per i pagamenti con F24 con:

    relativamente ai versamenti delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati e per l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dal 1° maggio 2023.

    Vediamoli in dettaglio.

    Atti di recupero crediti indebitamente compensati: nuovi codici tributo ADE

    Con la Risoluzione n 14 del 4 marzo 2025, l’Agenzia ha istituito i codici tributo per consentire il versamento tramite F24 delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati (articolo 1, comma 1 del Dlgs n. 218/1997).

    Il decreto legislativo n. 13/2024, ha introdotto questa forma di adesione e alcune novità nel campo dell’accertamento tributario in attuazione della legge delega di riforma fiscale.

    In particolare, è ora previsto che il recupero dei crediti indebitamente compensati, non dipendente da un precedente accertamento, possa essere definito con adesione del contribuente. Relativamente a ciò, i nuovi codici tributo sono 29:

    1. “AD01” denominato “Recupero credito d’imposta per piccole e medie imprese e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    2. “AD02” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per piccole e medie imprese – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    3. “AD03” denominato “Recupero credito d’imposta per incremento occupazione e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    4. “AD04” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per incremento occupazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    5. “AD05” denominato “Recupero credito d’imposta investimenti aree svantaggiate e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    6. “AD06” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta investimenti aree svantaggiate – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    7. “AD07” denominato “Recupero crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    8. “AD08” denominato “Sanzioni correlate al recupero dei crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    9. “AD09” denominato “Recupero credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all’art. 3 della legge regionale n. 12/2007 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    10. “AD10” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all’art. 3 legge regionale n. 12/2007 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    11. “AD11” denominato “Recupero credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui legge regionale n. 11/2009 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    12. “AD12” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui alla legge regionale n. 11/2009 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    13. “AD13” denominato “Recupero contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    14. “AD14” denominato “Sanzioni correlate al recupero del contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    15. “AD15” denominato “Recupero contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 218/1997”
    16. “AD16” denominato “Interessi relativi al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    17. “AD17” denominato “Sanzioni correlate al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    18. “AD18” denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    19. “AD19” denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    20. “AD20” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    21. “AD21” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    22. “AD22” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori Regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    23. “AD23” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori Regione – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    24. “AD24” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella Regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    25. “AD25” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella Regione – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    26. “AD26” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    27. “AD27” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    28. “AD28” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
    29. “AD29” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”

    Nuovi Codici tributo alluvione 2023: recupero rata finanziamento agevolato

    Con la Risoluzione n 16 del 4 marzo viene invece istituito:

    • il codice tributo “7075” – denominato “CREDITO EVENTI ALLUVIONALI – credito d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”

    Ricordiamo che l’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosce un credito d’imposta in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati, ai sensi dei commi da 436 a 438 del medesimo articolo, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali. 

    In tali ipotesi, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d’imposta commisurato all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale, gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento. 

    Con Provvedimento ADE del 25 luglio 2025 è stato previsto che “Il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata”.

    Tanto premesso per consentire ai soggetti finanziatori o agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il codice tributo "7075".

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Campagne promozionali: l’imposizione fiscale della cessione di beni scontati

    Con Risposta n 25 dell'11 febbraio le Entrate pubblicano una replica ad una impresa che effettua cessioni di beni a titolo di sconto al raggiungimento di predeterminati livelli di fatturato ai fini della qualificazione ai fini IVA, IRES ed IRAP.

    Una SRL ha domandato se:

    1. i beni offerti come "kit promozionali" o sotto forma di punti riscattabili su una piattaforma siano qualificabili come sconti in natura ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 2 del DPR 633/1972, e quindi esclusi dalla base imponibile IVA;
    2. l'istante chiede se i costi relativi ai beni o servizi oggetto di sconto in natura siano deducibili ai fini IRES e IRAP, considerandoli come spese di vendita e non come spese di rappresentanza. Inoltre, interroga sulla possibilità di effettuare accantonamenti per i beni e servizi da consegnare nell’esercizio successivo.

    Sinteticamente, l'Ade evidenzia che le cessione di beni a titolo di sconto al raggiungimento di certi risultati di fatturato sono escluse da IVA e tassabili con le imposte dirette, vediamo il caso di specie.

    Campagne promozionali: regole per l’imposizione fiscale

    Relativamente al primo quesito l’Agenzia delle Entrate analizza l’applicabilità dell’art. 15, comma 1, n. 2 del DPR 633/1972, che esclude dalla base imponibile IVA il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, a condizione che: 

    • le cessioni siano espressamente e preventivamente pattuite nel contratto relativo alla cessione principale;
    • l’aliquota IVA dei beni ceduti non sia superiore a quella dei beni oggetto della cessione principale.

    L’Agenzia ritiene che le cessioni dei kit promozionali (prodotti di abbigliamento con il marchio scelto dal cliente) del caso di interpello, soddisfino questi requisiti, poiché:

    • sono pattuite in origine nell’accordo commerciale con il cliente;
    • sono collegate funzionalmente alla vendita di pneumatici;
    • i beni ceduti hanno la stessa aliquota IVA di quelli della cessione principale.

    Pertanto, conferma che i kit promozionali rientrano nel regime di esclusione dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 DPR 633/1972.

    Le Entrate evidenziano che, il sistema di accumulo punti per l’acquisto di premi su una piattaforma online rientra nello stesso regime di esclusione IVA.

    I punti maturati derivano dagli acquisti di pneumatici e il loro utilizzo per il riscatto di premi mantiene un collegamento diretto con la cessione principale.

    Anche questi beni, pertanto, costituiscono sconti in natura e non concorrono alla base imponibile IVA.

    Relativamente al secondo quesito l’Agenzia analizza la deducibilità dei costi sostenuti dalla SRL per l’acquisto dei beni ceduti a titolo di sconto in natura.

    L’art. 109 del TUIR stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi di reddito sono deducibili se inerenti all’attività dell’impresa e finalizzati alla produzione di ricavi.

    L’Agenzia ritiene che i costi sostenuti dalla SRL per i kit promozionali e i premi riscattati sulla piattaforma online siano inerenti, in quanto legati a una strategia promozionale che può generare maggiori ricavi, di conseguenza, questi costi sono deducibili ai fini IRES.

    L’IRAP si calcola sulla base del valore della produzione netta e segue il principio di derivazione dal conto economico.

    Se i costi dei beni ceduti a titolo di sconto sono correttamente imputati in bilancio come spese di vendita, sono deducibili anche ai fini IRAP.

    L’Agenzia delle Entrate conferma che queste spese non rientrano tra le spese di rappresentanza (art. 108 TUIR), in quanto:

    • derivano da un obbligo contrattuale e non sono elargizioni a titolo gratuito;
    • rappresentano una riduzione del prezzo della fornitura principale e non una mera promozione dell’immagine aziendale.

    L’Agenzia richiama l’art. 107, comma 4, del TUIR, che non ammette la deducibilità di accantonamenti atipici.

    Di conseguenza, i costi per i beni che verranno consegnati ai clienti nell'esercizio successivo non possono essere dedotti nell’anno di competenza, ma solo nell'anno in cui i beni vengono effettivamente consegnati.

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Convenzione Italia-Libia: dal 25.01 in vigore per le regole contro doppie imposizioni

    Con la Legge n 2/2025 pubblicata in GU n 19 del 24 gennaio si ratifica e si dà esecuzione della  Convenzione  tra  il Governo  della Repubblica italiana e  lo  Stato  di  Libia  per  evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e  per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.

    Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni

    In dettaglio, la Convenzione si applica alle  imposte  sul  reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
    Sono considerate imposte sul reddito tutte  le  imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio, o su elementi del reddito o di patrimonio, comprese le imposte  sugli  utili  derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari  corrisposti  dalle  imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.

    Le imposte attuali cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in particolare:

    • a) per quanto concerne l'Italia:
      •         1 – l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
      •         2 – l'imposta sul reddito delle societa';
      •         3 – l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
      •         ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte
      •         (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
    • (b)  per  quanto  concerne la  Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista:
      •         1 – l'imposta sugli utili delle imprese;
      •         2 – l'imposta sulla proprieta';
      •         3 – l'imposta sui redditi agricoli;
      •         4 – l'imposta  sui  redditi  delle  attivita'  commerciali  e industriali;
      •         5 – l'imposta sui servizi professionali;
      •         6 – l'imposta sul ruolo paga;
      •         7 – l'imposta sui redditi esteri;
      •         8 – l'imposta sugli interessi bancari;
      •         9 – l'imposta a favore  della  difesa,  in  conformita'  alla Legge n. (44) del 1970;
      •         (qui di seguito indicate quali «imposta libica»).

    La Convenzione si applicherà anche  alle  imposte  future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in  aggiunta, o  in sostituzione, delle imposte esistenti.

    Le autorità competenti degli Stati contraenti  si comunicheranno le  modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 

    Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni: i residenti

    Ai fini della Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che,  in  virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a  motivo del  suo  domicilio,  della  sua  residenza, della  sede della  sua direzione o di ogni altro criterio di  natura  analoga,  e  comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa  o ente locale. 

    Tuttavia, tale espressione non comprende le persone  che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per  il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

    Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,  la sua situazione è determinata nel seguente modo:

    • a) detta persona e' considerata residente solo dello Stato  nel quale  ha  un'abitazione   permanente.   Quando essa   dispone   di un'abitazione  permanente  in  entrambi  gli  Stati,  e'  considerata residente solo dello Stato nel quale le sue  relazioni  personali  ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
    • b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta  persona ha il centro dei suoi interessi vitali,  o  se  la medesima  non  ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa  e'  considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
    • c) se detta persona  soggiorna  abitualmente  in  entrambi  gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,  essa  e' considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalita';
    • d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita'  competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

    Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  faranno del loro meglio per risolvere la  questione  di comune accordo  con particolare riguardo alla sede  della  sua  direzione  effettiva.  In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a  rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione. 

    Leggi qui, il testo della Legge n 2/2025 per tutti i dettagli sulle tipologie di redditi e le previsioni della Convenzione Italia-Libia contro le doppier imposizioni fiscali.

    Allegati: