• ISA 2023 Indici sintetici di affidabilità – Manifatture

    La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2022 è stata approvata con il Provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023 n. 52595, con il quale sono stati approvati n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2022.

    Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.

    Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2022 hanno esercitato, in via prevalente:

    • una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale, e che sono tenuti all’applicazione degli stessi,
    • ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:
      • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
      • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    In allegato:

    • Modelli e istruzioni Manifatture
    • Istruzioni – Parte generale
    • Istruzioni Quadro A
    • Istruzioni Quadro F
    • Istruzioni Quadro H
    • Provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023 n. 52595

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  • ISA 2023 Indici sintetici di affidabilità – Servizi

    La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2022 è stata approvata con il Provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023 n. 52595, con il quale sono stati approvati n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2022.

    Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.

    Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2022 hanno esercitato, in via prevalente:

    • una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale, e che sono tenuti all’applicazione degli stessi,
    • ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:
      • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
      • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    In allegato:

    • Modelli e istruzioni Servizi
    • Istruzioni – Parte generale
    • Istruzioni Quadro A
    • Istruzioni Quadro F
    • Istruzioni Quadro H
    • Provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023 n. 52595

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  • ISA 2023 Indici sintetici di affidabilità – Commercio

    La modulistica ISA per il periodo d’imposta 2022 è stata approvata con il Provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023 n. 52595, con il quale sono stati approvati n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2022.

    Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.

    Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2022 hanno esercitato, in via prevalente:

    • una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale, e che sono tenuti all’applicazione degli stessi,
    • ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:
      • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
      • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    In allegato:

    • Modelli e istruzioni Commercio
    • Istruzioni – Parte generale
    • Istruzioni Quadro A
    • Istruzioni Quadro F
    • Istruzioni Quadro H
    • Provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023 n. 52595

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  • Modello Iva 74-bis – liquidazione giudiziale o coatta

    Approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori. Aggiornato con Provvedimento del 07.02.2023, a seguito delle modifiche operate dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

    Il modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023.

    Modello e istruzioni aggiornati il 9 febbraio 2023.

    Il modello è riservato alle dichiarazioni di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa.

    La dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

    La trasmissione telematica da parte dei diretti interessati o degli intermediari abilitati, deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche approvate il 26 febbraio 2019.

    Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.

    I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa.

    Si chiarisce che i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente.

    In allegato:

    • Provvedimento del 07.02.2023
    • Modello Iva 74 bis
    • Istruzioni per la compilazione
    • Specifiche tecniche per la trasmissione aggiornate al 3 febbraio 2023
    • Motivi dell'aggiornamento del 09.02.2023

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  • Assunzione lavoratori non comunitari anno 2023

    Chi intende assumere una persona non comunitaria residente all'estero deve preliminarmente presentare al centro per l'impiego competente una richiesta di personale, per verificare l’eventuale disponibilità in Italia di lavoratori con le caratteristiche desiderate. 

    Chi intende assumere una persona non comunitaria residente all'estero deve compiere due passaggi:

    • presentare al centro per l'impiego competente una richiesta di personale per verificare la disponibilità di lavoratori con le caratteristiche richieste
    • richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione

    Qui in allegato il modulo da usare per la richiesta di personale al centro per l’impiego.
    Il modulo ufficiale che il datore di lavoro deve utilizzare e inviare al centro per l’impiego è stato approvato formalmente da Anpal con DCS n. 10 del 26 gennaio 2023. 

    Il centro per l’impiego istruisce la richiesta e la pubblicizza.
    La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende compiuta in uno di questi casi:

    • sono trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza riscontro da parte del centro per l’impiego (articolo 9, comma 3, del DPCM 29 dicembre 2022 (cd. “decreto flussi”).
    • se, a seguito del colloquio di selezione, e prima della richiesta di nulla osta, il datore di lavoro accerta che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è idoneo
    • sono trascorsi 20 giorni lavorativi dalla richiesta, senza che i lavoratori inviati dal centro per l’impiego si siano presentati al colloquio di selezione chiesto dal datore di lavoro, né abbiano fornito un motivo giustificato per l’assenza

    Il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente al centro per l’impiego:

    • l’esito del colloquio di selezione
    • ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta
    • che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si è presentato al colloquio di selezione, né ha fornito un motivo giustificato per l’assenza
    • che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è risultato idoneo al colloquio di selezione, oppure
    • che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego ha rifiutato la proposta contrattuale.

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  • Cessione crediti d’imposta energia e gas – Modello

    Modello e istruzioni aggiornate con Provvedimento del 26 gennaio 2023 n. 24252.

    Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, riconosciuti alle imprese al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, con il Provvedimento del 26 gennaio 2023 n. 24252, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”.

    Il Modello è utilizzabile per la cessione dei seguenti crediti d'imposta, da indicare con il loro relativo codice identificativo :

    • – CODICE 7720 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
      – CODICE 7721 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
      – CODICE 7722 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
      – CODICE 7723 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
      – CODICE 7724 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
      – CODICE 7725 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
      – CODICE 7726 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
      – CODICE 7727 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
      – CODICE 7728 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
      – CODICE 7729 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
      – CODICE 7730 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
      – CODICE 7731 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
      – CODICE 7732 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
      – CODICE 7733 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
      – CODICE 7734 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
      – CODICE 7735 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
      – CODICE 7736 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
      – CODICE 7737 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
      – CODICE 7742 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
      – CODICE 7743 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
      – CODICE 7744 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
      – CODICE 7745 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

    La comunicazione deve essere inviata:

    • entro il 22 marzo 2023 (per il credito di cui al codice 7732),
    • entro il 21 giugno 2023 (per il credito di cui al codice 7737)
    • ed entro il 20 settembre 2023 (per i crediti di cui ai codici 7728, 7729, 7730, 7731, 7733, 7734, 7735, 7736, 7742, 7743, 7744 e 7745).

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  • Certificazione Unica 2023 – Modello e istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 17 gennaio 2023 n. 14392, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2023”, relativa all’anno 2022, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

    Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
    I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2023 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

    In Allegato:

    • Modello ordinario Certificazione unica
    • Modello sintetico Certificazione unica
    • Istruzioni per la compilazione
    • Specifiche tecniche per la trasmissione
    • Provvedimento del 17.01.2023

    Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2023 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili
    mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).

    Per il periodo d’imposta 2022, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

    Il sostituto d’imposta che nell’anno 2023 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2023 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:

    • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
    • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
    • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
    • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
    • 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

    Con separato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione al l’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto
    per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1).

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