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Modello Iva 74-bis – liquidazione giudiziale o coatta
Approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori. Aggiornato con Provvedimento del 07.02.2023, a seguito delle modifiche operate dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023.
Modello e istruzioni aggiornati il 9 febbraio 2023.
Il modello è riservato alle dichiarazioni di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa.
La dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
La trasmissione telematica da parte dei diretti interessati o degli intermediari abilitati, deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche approvate il 26 febbraio 2019.
Copia della dichiarazione deve essere conservata dal curatore o dal commissario liquidatore.
I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa.
Si chiarisce che i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l’anno d’imposta, costituita da due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente.
In allegato:
- Provvedimento del 07.02.2023
- Modello Iva 74 bis
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche per la trasmissione aggiornate al 3 febbraio 2023
- Motivi dell'aggiornamento del 09.02.2023
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Assunzione lavoratori non comunitari anno 2023
Chi intende assumere una persona non comunitaria residente all'estero deve preliminarmente presentare al centro per l'impiego competente una richiesta di personale, per verificare l’eventuale disponibilità in Italia di lavoratori con le caratteristiche desiderate.
Chi intende assumere una persona non comunitaria residente all'estero deve compiere due passaggi:
- presentare al centro per l'impiego competente una richiesta di personale per verificare la disponibilità di lavoratori con le caratteristiche richieste
- richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione
Qui in allegato il modulo da usare per la richiesta di personale al centro per l’impiego.
Il modulo ufficiale che il datore di lavoro deve utilizzare e inviare al centro per l’impiego è stato approvato formalmente da Anpal con DCS n. 10 del 26 gennaio 2023.Il centro per l’impiego istruisce la richiesta e la pubblicizza.
La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende compiuta in uno di questi casi:- sono trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza riscontro da parte del centro per l’impiego (articolo 9, comma 3, del DPCM 29 dicembre 2022 (cd. “decreto flussi”).
- se, a seguito del colloquio di selezione, e prima della richiesta di nulla osta, il datore di lavoro accerta che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è idoneo
- sono trascorsi 20 giorni lavorativi dalla richiesta, senza che i lavoratori inviati dal centro per l’impiego si siano presentati al colloquio di selezione chiesto dal datore di lavoro, né abbiano fornito un motivo giustificato per l’assenza
Il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente al centro per l’impiego:
- l’esito del colloquio di selezione
- ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta
- che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si è presentato al colloquio di selezione, né ha fornito un motivo giustificato per l’assenza
- che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è risultato idoneo al colloquio di selezione, oppure
- che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego ha rifiutato la proposta contrattuale.
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Cessione crediti d’imposta energia e gas – Modello
Modello e istruzioni aggiornate con Provvedimento del 26 gennaio 2023 n. 24252.
Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, riconosciuti alle imprese al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, con il Provvedimento del 26 gennaio 2023 n. 24252, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”.
Il Modello è utilizzabile per la cessione dei seguenti crediti d'imposta, da indicare con il loro relativo codice identificativo :
- – CODICE 7720 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
– CODICE 7721 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
– CODICE 7722 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
– CODICE 7723 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
– CODICE 7724 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
– CODICE 7725 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
– CODICE 7726 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
– CODICE 7727 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
– CODICE 7728 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
– CODICE 7729 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
– CODICE 7730 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
– CODICE 7731 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
– CODICE 7732 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
– CODICE 7733 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
– CODICE 7734 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
– CODICE 7735 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
– CODICE 7736 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
– CODICE 7737 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
– CODICE 7742 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
– CODICE 7743 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
– CODICE 7744 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
– CODICE 7745 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022), di cui all’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
La comunicazione deve essere inviata:
- entro il 22 marzo 2023 (per il credito di cui al codice 7732),
- entro il 21 giugno 2023 (per il credito di cui al codice 7737)
- ed entro il 20 settembre 2023 (per i crediti di cui ai codici 7728, 7729, 7730, 7731, 7733, 7734, 7735, 7736, 7742, 7743, 7744 e 7745).
- – CODICE 7720 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022), di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
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Certificazione Unica 2023 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 17 gennaio 2023 n. 14392, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2023”, relativa all’anno 2022, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2023 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.In Allegato:
- Modello ordinario Certificazione unica
- Modello sintetico Certificazione unica
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche per la trasmissione
- Provvedimento del 17.01.2023
Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2023 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili
mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).Per il periodo d’imposta 2022, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2023 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2023 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.
Con separato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione al l’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto
per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1). -
Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid semplificata
Modello aggiornato il 16 gennaio 2023 per i seguenti motivi:
- nel modello, nel riquadro “DICHIARANTE” del frontespizio, accanto alla casella “Definizione agevolata” è inserita la casella “Annullamento”;
- alla pagina 3 delle istruzioni, prima del paragrafo “COME SI COMPILA FRONTESPIZIO”, è inserito il seguente: “ANNULLAMENTO". Qualora si intenda annullare una Dichiarazione precedentemente trasmessa occorre presentare entro il 31 gennaio 2023 una nuova Dichiarazione nella quale va barrata l'apposita casella "Annullamento" nel frontespizio e vanno compilati unicamente i seguenti riquadri:
- Dichiarante;
- Rappresentante firmatario della Dichiarazione (in presenza di rappresentante/erede);
- Sottoscrizione;
- Impegno alla presentazione telematica (in presenza di incaricato della trasmissione della Dichiarazione).
Se si intende annullare una Dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (si vedano le istruzioni al paragrafo precedente), occorre presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova Dichiarazione compilata secondo le indicazioni sopra fornite e nella quale va barrata anche la casella "Definizione agevolata" nel frontespizio.”.
Ricordiamo che con Provvedimento del 25.10.2022 n. 398976, è stata pubblicata la nuova versione semplificata del Modello di dichiarazione sostitutiva che, le imprese che hanno ricevuto Aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19, devono inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2022, con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione.
Infatti, per venire incontro alle numerose richieste di semplificazione del modello di Dichiarazione da parte delle associazioni di categoria e degli operatori economici è stata individuata una soluzione operativa, condivisa con il Dipartimento delle Finanze, per rendere più agevole la compilazione del modello, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito dell’autorizzazione del regime “ombrello” (di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).
In particolare, nel frontespizio del modello, nella dichiarazione sostitutiva da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework, è stata inserita la nuova casella “ES” che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework;
- l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti, del medesimo quadro temporaneo.
Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A e, pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora i dichiaranti abbiano beneficiato di detti aiuti.
Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla. Questi contribuenti non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.
La Dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
In allegato Modello, istruzioni e Provvedimento dell'Agenzia.
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Dichiarazione IVA 2023 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 13 gennaio 2023 n. 11378, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2023 concernenti l’anno 2022, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2023 ai fini Iva.
Il modello di dichiarazione annuale IVA base 2023, concernente l’anno d’imposta 2022, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2023 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.In Allegato:
- Modello Iva 2023
- Istruzioni per la compilazione Iva
- Modello Iva base 2023
- Istruzioni per la compilazione Iva base
- Provvedimento del 13 gennaio 2023 n. 11378
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Carta acquisti minori di 3 anni – Modulistica
Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 del 2008) è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.
La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) sulla base degli stanziamenti via via disponibili.
Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.
La Carta Acquisti si può richiedere negli Uffici Postali presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione.
La Carta Acquisti viene concessa ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.
Allegati
- Modulo di richiesta e Guida alla compilazione
- Modulo di variazione dei dati
- Modulo di variazione dei titolari della carta
- Modulo di richiesta duplicato PIN
- Modulo di richiesta sostituzione Carta Acquisti
- Elenco dei codici merceologici abilitati
Requisiti per richiedere la Carta acquisti per minori di 3 anni:
- Età inferiore a 3 anni;
- essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; ovvero familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;
- essere cittadino regolarmente iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
- avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 7.640,18 €;
- non essere, da solo o insieme all’esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all’altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario:
- intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
- intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica;
- intestatario/i di più di due utenze del gas;
- proprietario/i di più di due autoveicoli;
- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7;
- titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 € ovvero, se detenuto all’estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE.