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Dichiarazione IVA 2025 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9491, ha approvato i modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini Iva.
Il modello di dichiarazione annuale IVA base 2025, concernente l’anno d’imposta 2024, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2025 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello.
In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.
In Allegato:
- Modello Iva 2025
- Istruzioni per la compilazione Iva
- Modello Iva base 2025
- Istruzioni per la compilazione Iva base
- Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9491
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Certificazione Unica 2025 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9454, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2025 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.In Allegato:
- Modello ordinario Certificazione unica
- Modello sintetico Certificazione unica
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche per la trasmissione
- Provvedimento del 15.01.2025
Per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 31 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770),
- ossia entro il 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
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Rateizzazione cartelle di pagamento fino a 120.000
Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento fino a 120 mila euro a partire dalle richieste presentate dal 1° gennaio 2025.
L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 110/2024 ha modificato l’art.19 del D.P.R. n. 602/1973 con l'introduzione di significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi. Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.
Istanza a richiesta semplice cartelle fino a 120.000 euro
Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Per importi fino a 120 mila euro, con una semplice richiesta, è possibile ottenere la rateizzazione fino a 84 rate:
- direttamente online tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata
- oppure compilando il modello RS qui allegato, da inviare via pec agli specifici indirizzi – RS – Richiesta di rateizzazione fino a 120.000 in 84 rate (cd "semplice richiesta") – Tutti i soggetti.
La soglia di 120 mila euro è riferita all’importo delle somme iscritte a ruolo oggetto di ogni singola richiesta di rateizzazione.
Piano straordinario – Istanze documentate
Se il contribuente non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario può richiedere la rateizzazione di somme (ricomprese in ciascuna domanda di dilazione) di importo fino a 120 mila euro per un numero di rate da 85 a 120. In questo caso è necessario comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando la documentazione a corredo. In tal caso il contribuente dovrà richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nei modelli di rateizzazione:
- RDF – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
- RDG – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
avendo cura di allegare i documenti volti a comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria riportati sul modello citato.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione valuterà la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento ed il numero di rate concedibili in relazione a:
- per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
- per le altre imprese (a seconda della specificità del soggetto) il valore dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa;
- per i condomini, il valore dell’indice Beta.
Proroga del piano di rateizzazione
Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
Per richiedere la proroga è sempre necessario allegare alla domanda di rateizzazione, da presentare tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello RDP, la documentazione prevista in relazione alla tipologia di soggetto richiedente, riportata nel predetto modello.
Ciò, indipendentemente dal fatto che la richiesta di proroga sia riferita ad una precedente rateizzazione "a semplice richiesta" o "documentata".
In alternativa, nel caso in cui il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria derivi dal fatto che si siano verificati eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, è possibile allegare la certificazione della inagibilità totale dell’immobile, rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di proroga.
In allegato:
- RS – Richiesta di rateizzazione fino a 120.000 in 84 rate (cd "semplice richiesta") – Tutti i soggetti
- RDP – Richiesta di "proroga" di una rateizzazione – Tutti i soggetti
- RDF – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
- RDG – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
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Rateizzazione cartelle di pagamento superiori a 120.000
Modulistica dell'Agenzia di riscossione per la richiesta di rateizzazione di cartelle di pagamento superiori a 120 mila euro a partire dalle richieste presentate dal 1° gennaio 2025.
L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 110/2024 ha modificato l’art.19 del D.P.R. n. 602/1973 con l'introduzione di significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi. Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.
Istanza documentata di rateizzazione cartelle superiori a 120.000 euro
Nel caso di istanze di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili.
Per richiedere la rateizzazione di somme (ricomprese in ciascuna domanda di dilazione) di importo superiore a 120 mila euro fino ad un massimo di 120 rate è necessario comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando la documentazione a corredo. In tal caso il contribuente dovrà richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nei modelli di rateizzazione:
- RDF – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
oppure - RDG- Richiesta di rateizzazione "documentata" – Soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
avendo cura di allegare i documenti volti a comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria riportati sul modello citato.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione valuterà la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento ed il numero di rate concedibili in relazione a:
- per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
- per le altre imprese (a seconda della specificità del soggetto) il valore dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa;
- per i condomini, il valore dell’indice Beta.
Proroga del piano di rateizzazione
Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
Per richiedere la proroga è sempre necessario allegare alla domanda di rateizzazione, da presentare tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello RDP, la documentazione prevista in relazione alla tipologia di soggetto richiedente, riportata nel predetto modello.
Ciò, indipendentemente dal fatto che la richiesta di proroga sia riferita ad una precedente rateizzazione "a semplice richiesta" o "documentata".
In alternativa, nel caso in cui il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria derivi dal fatto che si siano verificati eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, è possibile allegare la certificazione della inagibilità totale dell’immobile, rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di proroga.
In allegato:
- RDF – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
- RDG – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
- RDP – Richiesta di "proroga" di una rateizzazione – Tutti i soggetti
- RDF – Richiesta di rateizzazione "documentata" – Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati
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ATECO 2025 – Classificazione delle attività economiche
L’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 e sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.
La realizzazione dell’ATECO 2025 è il risultato di un’articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell’Istat in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche.
La struttura (codici e titoli) di ATECO 2025 è disponibile nel sito istituzionale dell’Istat www.istat.it nella sezione dedicata alla classificazione ATECO.
Nei prossimi mesi e in tempo utile per consentire le operazioni sopra descritte, l'Istat metterà progressivamente a disposizione tutte le altre informazioni utili in merito alla nuova classificazione ATECO 2025 e gli strumenti aggiornati per navigare all’interno della classificazione, ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa e consultare le tabelle di corrispondenza, teorica e operativa, tra la precedente e la nuova versione ATECO.
Tenuto conto della normativa europea e della decisione concordata a livello nazionale di adottare operativamente la nuova classificazione a partire dal 1° aprile 2025, il sistema fiscale metterà a disposizione di tutti i contribuenti la modulistica aggiornata alla luce della nuova classificazione per le diverse finalità, mentre l’Istat e il sistema camerale metteranno in atto una strategia di ricodifica completa dei rispettivi registri di unità economiche.
Da un punto di vista operativo, le azioni intraprese per implementare la ricodifica all’interno dei rispettivi registri sono decise dal singolo ente sulla base delle procedure e metodologie più opportune per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Tra gli strumenti sviluppati per supportare le procedure di ricodifica si annovera una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 e ATECO 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l’Agenzia delle entrate che sarà resa disponibile a tutti gli utenti nei primi mesi del 2025 sul sito istituzionale dell’Istat.
In allegato:
- Gli adempimenti statistici e amministrativi di imprese e liberi professionisti (pdf)
- Struttura ATECO 2025 e nota metodologica (pdf)
- Struttura ATECO 2025 italiano e inglese (xlsx)
- Tavola di raccordo ATECO 2025 – NACE Rev. 2.1 (xlsx)
- Nota esplicativa e metodologica della tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025 – ATECO 2022 (pdf)
- Tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025 – ATECO 2022 italiano (xlsx)
- Tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025 – ATECO 2022 inglese (xlsx)
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730 precompilato 2025: opposizione spese sanitarie
Ogni cittadino che abbia compiuto 16 anni di età (in caso contrario, il tutore o rappresentante legale) può comunque decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate questi dati (o alcuni di essi) e di non farli inserire nella precompilata. Di conseguenza, nel caso in cui si fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni su spese sanitarie e rimborsi per cui sia fatta “opposizione all’utilizzo”.
Per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l’opposizione può essere effettuata seguendo 2 modalità:
- dal 9 febbraio 2025 all’8 marzo 2025, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata
- dal 1° ottobre 2024 al 31 gennaio 2025, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.
In questo secondo caso per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate, si utilizza il presente modello disponibile anche in formato editabile.
La comunicazione può essere effettuata:
- inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata [email protected]
- telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero)
In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.
Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.
Nel caso di scontrino parlante, l'opposizione può essere effettuata anche non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.
E’ comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.
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Adempimento collaborativo – Modello di adesione
Il "regime di adempimento collaborativo" è stato istituito dal Dlgs 128/2015. Possono aderirvi i contribuenti dotati di sistemi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.
Il regime si applica al periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all’Agenzia delle entrate e si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime stesso.
In allegato:
- Modello
- Istruzioni
- Provvedimento n. 450193 del 17.12.2024
In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 intitolata “ Delega al Governo per la riforma fiscale”, in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.