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730 precompilato 2025: opposizione spese sanitarie
Ogni cittadino che abbia compiuto 16 anni di età (in caso contrario, il tutore o rappresentante legale) può comunque decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate questi dati (o alcuni di essi) e di non farli inserire nella precompilata. Di conseguenza, nel caso in cui si fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni su spese sanitarie e rimborsi per cui sia fatta “opposizione all’utilizzo”.
Per le spese e i relativi rimborsi del 2024, l’opposizione può essere effettuata seguendo 2 modalità:
- dal 9 febbraio 2025 all’8 marzo 2025, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata
- dal 1° ottobre 2024 al 31 gennaio 2025, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.
In questo secondo caso per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate, si utilizza il presente modello disponibile anche in formato editabile.
La comunicazione può essere effettuata:
- inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata [email protected]
- telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero)
In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.
Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.
Nel caso di scontrino parlante, l'opposizione può essere effettuata anche non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.
E’ comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.
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Adempimento collaborativo – Modello di adesione
Il "regime di adempimento collaborativo" è stato istituito dal Dlgs 128/2015. Possono aderirvi i contribuenti dotati di sistemi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.
Il regime si applica al periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all’Agenzia delle entrate e si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime stesso.
In allegato:
- Modello
- Istruzioni
- Provvedimento n. 450193 del 17.12.2024
In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 intitolata “ Delega al Governo per la riforma fiscale”, in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.
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Locazione – Nuovo Modello RLI e istruzioni
Modello e istruzioni RLI aggiornati il 26 novembre 2024.
Il Modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), serve per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri. L’RLI può essere utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto. Inoltre è possibile comunicare la rinegoziazione del canone.
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito.
Non c’è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore.Il contratto di locazione può essere registrato:
- utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici
- richiedendo la registrazione in ufficio; in questo caso è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modello RLI
- incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato.
I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, sull’attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE). La copia dell'APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013).
In allegato:
- Modello RLI
- Istruzioni di compilazione
- motivazioni dell'aggiornamento
- e modello può essere utilizzato in ufficio per richiedere il versamento delle imposte, mediante addebito su conto corrente bancario o postale.
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Bonus investimenti Mezzogiorno agricoltura – Modello
Modello e istruzioni per la richiesta del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, pesca e acquacoltura.
(Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63).Questo modello può essere utilizzato dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, titolari di reddito d’impresa, che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti per l’acquisizione di beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, connessi ad un progetto di investimento iniziale.
Possono beneficiare dell’aiuto le imprese che abbiano conseguito risultati economici negativi in conseguenza della crisi di mercato scaturita dalla guerra in Ucraina.
La Comunicazione è inviata dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “CIMAGRICOLTURA23”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
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Delega Unica servizi Agenzia – Fac-simile
Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on-line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
La delega contiene le seguenti informazioni:
- il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell’intermediario;
- i servizi on line oggetto di delega o revoca (come individuati al punto 4 del Provvedimento dell'Agenzia del 02.10.2024 qui allegato);
- la data di conferimento o di revoca della delega.
Le suddette informazioni che rappresentano il contenuto minimo della delega, con la descrizione dei servizi delegabili, sono riportate nel fac-simile allegato al presente provvedimento (allegato1).
Ai fini dell’attivazione, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati all’Agenzia delle entrate direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate, in alternativa, la comunicazione è effettuata dall’intermediario delegato.
In allegato:
- Allegato 1 – Fac simile delega unica
- Allegato 2 – Specifiche tecniche
- Provvedimento del 02.10.2024
Servizi delegabili
Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei servizi on line tra quelli di seguito elencati:
- la consultazione del Cassetto fiscale delegato;
- uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:
- consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
- consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
- registrazione dell’indirizzo telematico,
- fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
- accreditamento e censimento dispositivi;
- l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
- i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
I servizi di cui sopra sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022) e di “accreditamento e censimento dispositivi” (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016), che possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari. In tale ipotesi, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati esclusivamente dal contribuente mediante la modalità di cui al punto 6.2 del provvedimento.
Qualora la delega venga successivamente estesa ad altri servizi on line, sarà pubblicata, nell’apposita sezione dei siti internet dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, una nuova versione del fac-simile con la descrizione aggiornata dei servizi delegabili e ne sarà data relativa comunicazione.
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Credito d’imposta quotazione PMI 2024 – Modello domanda
Per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.
Per le modalità e le condizioni si rinvia a:La casella di posta certificata cui va trasmessa la domanda di accesso alla misura di aiuto è [email protected].
In Allegato:
- Modulo di domanda (docx)
- Modulo 1 – Informazioni antimafia” per la dichiarazione madre
- Modulo 2 – Informazioni antimafia” per la dichiarazione sui familiari conviventi
- Istruzioni operative (pdf) del 27 settembre 2024
- Decreto 23 aprile 2018 (pdf)
La casella di posta certificata cui va trasmessa la domanda di accesso alla misura di aiuto è [email protected].
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Transizione 5.0: dichiarazione titolare effettivo
Dichiarazione relativa al titolare effettivo per l’accesso al contributo previsto dalla Misura PNRR M7-I15 Transizione 5.0 (word compilabile).
Modello di autocertificazione con i dati del titolare effettivo da allegare alla prenotazione della agevolazione.
Il fac-simile va inserito nella documentazione. Va evidenziato che, come specificato nel fac-simile, la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante/titolare della ditta individuale.