• Agricoltura

    Diritto di superficie su terreni agricoli: si applica l’imposta di registro al 15%

    Con Risposta a interpello n 365 del 3 luglio le Entrate chiariscono aspetti della costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli.

    Nel dettaglio, viene affermato che la costituzione del diritto di superficie rientra negli atti di trasferimento e si applica l'imposta di registro con l'aliquota del 15 per cento.

    Questa è la sintesi della risposta a interpello. Vediamo ora maggiori dettagli.

    L'agenzia chiarisce che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo è soggetta a imposta di registro con l’aliquota del 15 e non del 9 per cento affermando il contrario della ordinanza n. 3461/2021 della Cassazione.

    Nel caso di specie il notaio istante fa presente di essere  stato incaricato della stipula di  «un  atto di costituzione di  diritto  di superficie  a termine e conseguenti  servitù» definitivo, facendo seguito ad  un contratto  preliminare  tra  le  medesime parti sottoscritto nel 2019 e registrato, e chiede in che misura si applica l'imposta di registro in  relazione al predetto contratto di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli.

    Egli evidenzia che la giurisprudenza di legittimità, con alcune pronunce (ad  esempio, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 3461 dell'11 febbraio 2021), ha ritenuto che per un contratto di costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli, laddove non siano applicabili  agevolazioni,  ai fini  dell'imposta di  registro si applica l'aliquota ordinaria del 9  per cento, in luogo di quella del 15 per  cento, prevista nel caso in  cui il trasferimento abbia ad  oggetto  terreni  agricoli e  relative pertinenze a  favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti  nella  relativa  gestione  previdenziale  ed assistenziale,  secondo  quanto previsto  dall'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

    Al  riguardo, l'Istante  rileva  che,  alla luce  della  citata  sentenza, la  costituzione  di diritto di superficie, non comportando un frazionamento della titolarità giuridica del suolo, che rimane in capo al concedente, ma una mera compressione per quest'ultimo del diritto di proprietà  (a  seguito  della  rinuncia  ad  esercitare  il  suo  pieno  potere  di  disposizione sul bene gravato dal diritto di superficie), ha quale  fine ultimo quello di  mantenere distinta la titolarità del suolo dalle opere al di sopra di esso realizzate senza che venga a realizzarsi il principio giuridico dell'accessione di cui all'articolo 934 del codice  civile. 

    In particolare, la ''costituzione'' a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie) non determina alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario.

    A parere dell'Istante, «Tale distinzione, secondo la Suprema Corte, consente di qualificare autonomamente la costituzione del diritto di superficie, senza che questa possa essere pienamente assimilata al trasferimento del diritto». 

    Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'Istante ritiene applicabili:

    • ­ «imposta di registro con aliquota pari al 9% da calcolarsi sulla base imponibile del corrispettivo della costituzione del diritto di superficie; ­ imposta ipotecaria in misura fissa pari ad euro 50,00; ­ imposta catastale in misura fissa pari ad euro 50,00» 

    Le Entrate invece dopo una ampio riepilogo della normativa e della giurisprudenza in materia, evidenziano che anche  in caso di costituzione di  un diritto di  superficie su  terreni agricoli non agevolabili in  base a specifiche disposizioni, si applica, ai fini dell'imposta di registro, l'aliquota del 15 per cento, ritenendo si ancora attuali i principi di tassazione, ai  fini  dell'imposta  di registro, resi con la  citata  circolare  n. 18/E  del  2013.  

    Pertanto, l'atto di costituzione del diritto di superficie relativamente ai terreni agricoli in argomento è soggetto all'imposta di registro nella misura del 15 per cento, oltre che alle imposte  ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna. 

    Per  quanto  concerne la  base imponibile, si  rileva che ai  sensi  dell'articolo  43,  lettera a) del TUR la base imponibile per i contratti a titolo oneroso traslativi o costituitivi  di diritti reali è costituita dal ''valore'' del bene o del diritto alla data dell'atto. 

    Ai sensi dell'articolo 51 del TUR si assume come valore del bene quello dichiarato  dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito (cfr. comma  1) e, per gli atti che hanno ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, si intende per  valore il valore venale in comune commercio (cfr. comma 2). 

    Allegati:
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    Operatori in valute virtuali: gli importi per iscriversi all’OAM

    Con un comunicato stampa del 26 giugno l'OAM Organismo Agenti e Mediatori, informa del fatto che va a regime il sistema contributivo per gli operatori in valute virtuali che devono iscriversi all’apposito Registro.

    Con la Circolare n 41 che aggiorna un documento precedente, che fissava il contributo una tantum, l’OAM ha determinato il contributo annuale da applicare in considerazione delle dimensioni operative dei Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale e risultanti dal numero dei clienti comunicati al Registro.

    Viene specificato che, il contributo si articola:

    • in una quota fissa, differenziata in base alla personalità fisica o giuridica del prestatore iscritto 
    • e in una quota variabile, commisurata al numero di clienti (record) trasmessi nel trimestre di riferimento. 

    Attenzione al fatto che, i contributi (rata della quota fissa e quota variabile) dovranno quindi essere versati trimestralmente sulla base dei dati del trimestre precedente.

    Viene inoltre precisato che in caso di istanza di cancellazione dal Registro, il contributo è comunque dovuto per il trimestre di iscrizione di presentazione della istanza stessa.

    In caso di mancato pagamento nei termini previsti l’Organismo può avviare una procedura di cancellazione dell’iscritto.

    Contributo annuale quota fissa

    Persone fisiche 200,00 Euro        
    (4 rate trimestrali da 50,00 Euro ciascuna)
    Soggetti diversi dalle persone fisiche 1.500,00 Euro        
    (4 rate trimestrali da 375,00 Euro ciascuna)

     

    Contributo annuale quota variabile

    Persone fisiche 0,10 Euro per cliente (record)
    Soggetti diversi dalle persone fisiche 0,10 Euro per cliente (record)
    In caso di trasmissioni con numero di clienti da 1 fino a 500, si applica una franchigia di € 50,00 per la quota variabile del corrispondente trimestre di riferimento.

    Il versamento dei contributi, dovuti ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) e b), deve essere effettuato sul conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI – IBAN: IT65I0200805181000106398041

    Si precisa che la Circolare di cui si tratta contiene le disposizioni inerenti:

    • alle modalità di trasmissione delle informazioni all’OAM,
    • nonché ai contributi e alle altre somme dovuti da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale ai sensi dell’art. 17- bis, commi 8-bis e 8-ter, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

    Ricordiamo brevemente che, l’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale è riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’Organismo. 

    L’iscrizione nella sezione speciale del Registro è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 17- bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

    Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro, a far data dall’avvio dello stesso, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attività, anche online, sul territorio della Repubblica, sono tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141. L’obbligo si considera assolto mediante comunicazione all’OAM, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del Registro.

    La comunicazione all’OAM costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività sul territorio della Repubblica da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale.

    Leggi anche Registro presso OAM: pubblicato decreto con le regoleper ulteriori approfondimenti.

  • Appalti

    Codice Appalti 2023: operativo dal 1 luglio

    Pubblicato in GU n. 77 supplemento ordinario n. 12 del 31 marzo il Decreto legislativo n 36 (Nuovo codice degli appalti).

    Il nuovo codice è entrato in vigore dal 1 aprile la sua reale operatività parte dal 1 luglio e fino a tale data, per i bandi pubblicati, restano le vecchie regole.

    Prima di vedere il nuovo calendario, specifichiamo che, come anche sottolineato da una nota ANCI del 30 marzo, tra le principali novità del codice degli appalti spiccano:

    • Responsabile Unico di Progetto: il RUP diventa il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. È previsto che possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente;
    • Subappalto: nel recepire i rilievi della Corte di Giustizia e dalla Commissione UE, è consentito il subappalto senza limiti percentuali e il c.d. subappalto a cascata, permettendo tuttavia ai funzionari pubblici di limitare tali possibilità, proprio in ossequio ai principi di fiducia e risultato, inserendo nel documento di gara motivazioni specifiche;
    •  Appalto integrato: è prevista la possibilità di affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. La norma è efficace dal 1° luglio 2023 e dunque in continuità con la proroga al 30 giugno 2023 della sospensione del divieto di appalto integrato (previsto dall’articolo 59 del decreto legislativo n. 50/2016), già disposta dal dl 77/2021. 

    Codice degli appalti 2023: il nuovo calendario

    Per la tempistica della applicabilità delle nuove norme è il nuovo codice stesso a prevedere cosa accadrà.

    In particolare, l’articolo 229 del Dlgs precisa che le disposizioni del Codice acquisiranno efficacia dal 1° luglio dello stesso anno, il nuovo codice manterrà in vigore fino a tale data, le norme del precedente codice n. 50/16.

    Inoltre per ciò che è in corso, il codice dei contratti in vigore dal 1° aprile, individua con l'articolo 226 comma due quali siano i procedimenti ai quali continua ad applicarsi l’attuale sistema regolatorio del decreto legislativo n. 50/16.

    Nello specifico, riportiamo nel dettaglio quanto previsto dal codice dall'art 226.

    Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023. 

    A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. 

    A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: 

    a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; 

    b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; 

    c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; 

    d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data. 

    In merito alle abrogazioni, l'art.226 continua specificando che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023

    a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;

    b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498; 

    c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204; 

    d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

    e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122; 

    f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154; 

    g) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022. 

    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.

    Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

  • Agricoltura

    Imprese agricole alluvionate: domande dal 3.07 al MIA di ISMEA

    ATTENZIONE con un comunicato ISMEA informa che per esaurimento fondi il portale è stato chiuso lo stesso giorno in cui sono partite le domande ossia in data 3 luglio.

    Con un comunicato del 26 giugno ISMEA informava che dalle ore 12.00 di lunedì 3 luglio sarà possibile presentare le domande per il Prestito MIA (Misura Intervento Alluvione), il nuovo intervento di ISMEA finalizzato ad assicurare alle imprese agricole e della pesca, colpite dai recenti eventi alluvionali, la liquidità per tutti i processi inerenti al ciclo produttivo. Possono accedere alla misura le PMI agricole e della pesca con sede legale o operativa o con superfici aziendali nei territori individuati dal decreto legge 1° giugno 2023, n.61. 

    Il Prestito MIA è erogato a tasso zero: oggetto di rimborso sarà quindi la sola quota capitale mentre gli oneri finanziari saranno azzerati mediante la concessione di un contributo in de minimis.

    La durata è fissata in cinque anni e il rimborso ha luogo mediante il pagamento di 12 rate trimestrali a partire dal 27° mese dall'erogazione.

    Il prestito MIA è assistito da cambiale agraria e correlato al 50% del fatturato 2022 della PMI, con un limite massimo di 30 mila euro per singola impresa. 

    La domanda potrà essere presentata esclusivamente in forma telematica sul portale dedicato:

    Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva, pari a 15 milioni di euro. I contratti di prestito, attivabili anche a distanza, dovranno essere firmati entro il 30 novembre 2023.

    Come specificato precedentemente dall'ISMEA il prestito è riservato: 

    • alle PMI agricole, così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n.2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 e che alla data del 31 dicembre 2022 non si trovavano già in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, e 2.
    • alle PMI della pesca, così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n.2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 e che alla data del 31 dicembre 2022 non si trovavano già in difficoltà ai sensi d e ll'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. Si specifica che al momento della domanda di accesso al prestito, la PMI deve risultare regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4.

    Scarica qui il prospetto con tutte le regole per richiedere il prestito.

    Le misure ISMEA per gli agricoltori alluvionati

    Ricordiamo che con un comunicato del 24 maggio ISMEA informava delle misure disposte a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia.

    Per le imprese titolari di finanziamenti in essere con ISMEA:

    1. sospensione dei pagamenti delle rate con scadenza 2023 per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza;
    2. sospensione dei termini concessi per la realizzazione dei piani aziendali per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza e conseguente spostamento della data termine di chiusura del piano;
    3. sospensione dei termini concessi per la realizzazione degli investimenti finanziati per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza e conseguente spostamento della data del termine;
    4. sospensione dei termini concessi per la richiesta degli Stati Avanzamento Lavori (SAL) per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza e conseguente spostamento della data del termine;
    5. sospensione di tutte le attività di non-performing e quelle di attestazione ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, D.L. 193/2016 per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza.

    Le sospensioni approvate operano automaticamente

    Viene specificato che, relativamente alle rate di ammortamento la sospensione riguarda sia la quota capitale che la quota interessi

    Le modalità di rinvio saranno determinate nel corso del corrente esercizio finanziario, neutralizzando comunque al momento l'applicazione di interessi di sospensione per il 2023.

    Leggi: Decreto Alluvione Emilia: tutti gli aiuti alle imprese in vigore dal 2 giugno con tutte le misure del governo.

  • Dichiarazione 730

    Spese mediche disabili: cosa è deducibile e cosa no

    Nelle Circolare n 15 del 19 giugno le Entrate hanno fornito chiarimenti sui principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2023 e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022

    Nello specifico vediamo, le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità che vanno indicati nel rigo E25 Sezione II del Modello 730/2023.

    Nella Circolare n 15 viene ricordato che sono interamente deducibili dal reddito complessivo:

    • le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) 
    • e di assistenza specifica

    sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

    Spese mediche disabili: chi è considerato disabile

    E' bene ricordare che sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.
    Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della l. n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.
    Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79/E).
    I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU in materia di pensioni di guerra, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della l. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della l. n. 448 del 1998).

    Spese mediche disabili: la deduzione nel modello 730/2023

    Sono deducibili le spese mediche generiche (farmaci o medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.), nonché quelle di assistenza specifica.
    Rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). 

    Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative:

    • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
    • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
    • al personale con la qualifica di educatore professionale;
    • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

    Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel d.m. 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica (non richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti).

    Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 2.2).

    Sono deducibili anche le spese sostenute per:

    • le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia
    • a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap 
    • e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19/E, risposta 3.3).

    Attenzione al fatto che, tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta. 

    Inoltre, trattandosi di oneri deducibili non si applica l’obbligo di tracciabilità del pagamento previsto dall’anno d’imposta 2020 per poter fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sanitarie.

    ATTENZIONE

    A seguito di vari chiarimenti forniti dal Ministero della salute, NON sono deducibili:

    • le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista, il quale, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della salute, non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali (Circolare 2.03.2016 n. 3/E, risposta 1.2);
    • le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19 per cento sulla parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio, stampelle), il diritto alla detrazione del 19 per cento potrà essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta da indicare nel Rigo E3;
    • le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della salute, interpellato sulla questione, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Né rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
    Allegati:
  • Principi Contabili Internazionali

    OIC: nominati i comitati per rendicontazione finanziaria e sostenibilità

    Con un comunicato stampa del 28 giugno l'OIC informa del fatto che il Consiglio di Amministrazione, che si è riunito a Roma, ha nominato i due comitati tecnici per lo svolgimento della funzioni connesse, rispettivamente, alla rendicontazione finanziaria ed a quella di sostenibilità.

    In particolare:

    • il dott. Simone Scettri guiderà il comitato tecnico per la rendicontazione finanziaria 
    • il dott. Paolo Marullo Reedtz quello sulla sostenibilità. 

    Per gli altri menbri consulta il sito OIC.

    Nella scheda allegata al comunicato sono indicati i nomi dei componenti dei due organismi.

    Inoltre, con lo stesso comunicato si informa del fatto che il CdA dell’OIC ha approvato la lettera di risposta alla Draft Comment Letter dell’EFRAG sull’ Exposure Draft dello IASB contenente modifiche sulla classificazione e valutazione degli strumenti finanziari posseduti. 

    In particolare, l’Organismo Italiano di Contabilità, supporta nel complesso gli emendamenti proposti dallo IASB. 

    Tra questi il più rilevante è quello relativo alla possibilità di applicare il costo ammortizzato ai titoli il cui rendimento dipende dal raggiungimento di obiettivi ESG, quando ricorrono i presupposti proposti dallo IASB. 

    In relazione all’emendamento che introduce la disclosure sugli utili (o le perdite) realizzati relativi ai titoli azionari posseduti, la riposta dell’OIC evidenzia che la decisione dello IASB conferma la rilevanza di tale informativa per gli investitori e pertanto sarebbe preferibile che gli utili (o le perdite) realizzati fossero rilevati nel conto economico.

    Il CdA è inoltre stato informato circa l’intenzione dello IASB di decidere in un prossimo futuro se proseguire o meno col progetto sulle Business Combination Under Common Control. 

    Il CdA ha sottolineato l’importanza di questo progetto soprattutto per gli effetti che tali operazioni producono nel bilancio d’esercizio. È quindi auspicabile che lo IASB decida di non interrompere il progetto. 

  • Adempimenti Iva

    Integratori per obesità: l’IVA da applicare alle cessioni

    Con Risposta a interpello n 362 le Entrate chiariscono l'aliquota IVA da applicare alle cessioni di integratori per l'obesità

    L'istante è una società leader nel settore farmaceutico e presto immetterà in commercio un prodotto dietetico.

    Nel foglio illustrativo viene indicato come dispositivo medico certificato per il controllo del peso, la prevenzione ed il trattamento dell'obesità.

    La Società  ha  presentato  formale  istanza  di  accertamento tecnico all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Direzione Dogane Ufficio tariffa e  classificazione,  Sezione  ITV  e  pareri  di  classificazione  (di  seguito,  per  brevità,  la «Agenzia delle Dogane») al fine di verificare la riconducibilità del prodotto in esame alla voce tariffaria 2106, e, in particolare, al codice 2106.9092, così da valutare l'applicabilità o meno dell'aliquota IVA agevolata all'atto della commercializzazione. 

    L'Agenzia delle Dogane ha provveduto a trasmettere il proprio parere nel quale, concordando con la tesi della Società istante, ha precisato che ''sulla base degli elementi forniti dalla Società e in applicazione della nota complementare n. 5 al Capitolo 21 la quale prevede la classificazione alla voce 2106 delle altre preparazioni alimentari presentate in dosi se destinate ad essere utilizzate come integratori alimentari purché non siano nominate né comprese altrove il prodotto in oggetto possa essere ricondursi alla sottovoce NC 2106 90''

    L'Istante  chiede,  dunque,  chiarimenti  in  merito  all'applicazione  alla  cessione del  prodotto  di  cui  trattasi  dell'aliquota  Iva agevoalta.

    L'Agenzia  delle  Entrate, al  fine  di  stabilire  la  misura dell'aliquota IVA applicabile alla cessione del prodotto ritiene utile richiamare integralmente il parere tecnico dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, richiesto dall'Istante in merito alla classificazione merceologica dello stesso. 

    In  proposito,  l'Agenzia  delle  Dogane  ha  precisato che  ''Si  ritiene  che,  sulla base  degli  elementi  informativi  forniti  dalla Società  e  in  applicazione  della  nota complementare n. 5 al Capitolo 21 ­ la quale prevede la classificazione alla voce 2106 delle altre preparazioni alimentari presentate in dosi se destinate ad essere utilizzate come integratori alimentari purché non siano nominate né comprese altrove ­ il prodotto in oggetto possa ricondursi alla sottovoce NC 2106 90. 

    Infatti, come esplicitato nelle Note Esplicative della Nomenclatura Combinata dell'Unione Europea e per quanto si può desumere dalla sentenza della Corte di Giustizia nelle  cause  riunite  da  C­410/08  a  C­412/08  (Swiss  Caps), tale tipologia  di  alimenti rientra nei ''complementi alimentari diversi''.  La caratteristica di tali prodotti è quella di contribuire al benessere dell'organismo senza esplicare alcun effetto profilattico o terapeutico (vedi punto 16 voce 2106, che ricomprende tra i complementi alimentari le preparazioni, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio etc.., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro). Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l'indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l'organismo in buona salute. Sono escluse da questa voce le preparazioni simili destinate a prevenire o a curare malattie o affezioni (voce 30.03 o 30.04))''.

    Per individuare i beni cui possono applicarsi le aliquote IVA ridotte, la Tabella A, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fa riferimento alle voci della Tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987, successivamente superata dalla Nomenclatura combinata pubblicata sulla G.U.C.E. e aggiornata con cadenza annuale. 

    Il numero 80) della tabella A, parte  III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'aliquota IVA nella misura ridotta del 10 per cento per le cessioni aventi ad oggetto la ''preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura''.

    Tenuto conto del suddetto parere dell'ADM, si rileva che il codice NC 2106 corrisponde alla voce 2107 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel punto 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA (cfr. risoluzione  n.  383/E del  2008,  risoluzione  31  ottobre  2005,  n.  153/E,  risoluzione  10 luglio 2008, n. 290/E, risoluzione 14 ottobre 2008, n. 383/E, risposte agli interpelli nn. 8, 12 e 365 del 2019, nn. 269 e 270 del 2020, nn. 332, 333, 382, 383, 385 e 386 del 2021). 

    Dunque, si conclude che il prodotto in esame rientri tra le ''preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi glisciroppi di qualsiasi natura'', le cui cessioni sono soggette ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura del 10 per cento.

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