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Flat tax incrementale: un esempio di calcolo
Con la Circolare n 18/E l'Agenzia ha chiarito chi può accedere al regime della flat tax incrementale.
Nel dettaglio è stato chiarito:
- chi può accedere al regime agevolato (Legge n. 197/2022),
- come determinare la base imponibile,
- quali i redditi da considerare e quali quelli esclusi.
Viene inoltre ricordato che si tratta di un regime opzionale, per quest’anno, sostitutivo dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale.
Optando per la flat tax si ha un’aliquota fissa del 15% sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
Flat tax incrementale: soggetti interessati
Possono optare per il nuovo regime le persone fisiche che esercitano attività d’impresa e/o arti e professioni.
Dentro al perimetro della flat tax incrementale anche l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in entrambi i casi limitatamente al titolare.
La circolare precisa che rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.
Considerato, inoltre, il tenore letterale della norma, che fa riferimento alle «persone fisiche esercenti attività d’impresa», si ritiene che, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, non risulti sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa.
Flat tax incrementale: modalità di calcolo
La circolare illustra, anche con alcuni esempi, come si determina la base imponibile:
- occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023
- e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
A questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio.
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%.
L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.
Flat tax incrementale: redditi esclusi dal beneficio
La circolare chiarisce che si ritiene che siano esclusi dal regime agevolativo:
- i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza” ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del TUIR7 8 ;
- i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all’articolo 116 del TUIR9 ;
- i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli associati.
L’accesso al beneficio fiscale in esame è precluso, inoltre, a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014.
Può, tuttavia, accedere al regime agevolativo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla relativa norma introduttiva) il contribuente che decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro.
In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023 .
Facciamo un esempio di calcolo come proposto dalle Entrate
Anno di imposta e modalità di calcolo importo in euro Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2023 100.000 Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2022 80.000 Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2021 70.000 Reddito d'impresa e/o lavoro autonomo 2020 60.000 Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il piu alto del triennio precedente ) 100.000 – 80.000= 20.0000 5% di franchigia sul reddito più elevato del triennio precedente 5% di 80.000=4.000 Reddito soggetto a flat tax incrementale con aliquota al 15% 20.000 – 4.000= 16.000 Reddito che confluisce nel reddito complessivo con IRPEF ordinaria 100.000 – 16.000= 84.000 - Senza categoria
Cripto-attività: i codici tributo per pagare l’imposta sostitutiva
Con Risoluzione n 36 del 26 giugno le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di cripto-attività previste dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 legge di bilancio 2023.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 126 , della legge 29 dicembre 2022, n. 197 introduce la lettera c-sexies all'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), includendo in tal modo, tra i redditi diversi, la categoria costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante:
- rimborso o cessione a titolo oneroso,
- permuta o detenzione
di cripto-attività, comunque denominata, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.
Con il comma 133 della legge si prevede inoltre la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, versata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Infine, con il comma 146, dell’articolo 1 della legge, si dispone che in luogo dell’imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme relative si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “1715” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197- Regime dichiarativo”;
- “1716” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Regime di risparmio amministrato e gestito”;
- “1717” denominato “Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale – articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Leggi anche Imposta cripto valute: proroga dal 30 giugno al 30 settembre.
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Bonus adeguamento registratori di cassa: il codice tributo per F24
Con Risoluzione n. 35 del 26 giugno le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 17
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “7032” denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.
Ricordiamo che con il provvedimento n 231943 del 23 giugno sono state dettate le istruzioni per accedere al bonus pari al 100% della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ogni misuratore fiscale.
Il credito di imposta spetta agli operatori che adeguano i registratori telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati stabilite dal Dl n. 36/2022, che ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.
Il credito d’imposta spettante in relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo.
Leggi: Lotteria istantanea scontrini: entro il 2.10 configurazione modelli dispositivi per approfondimenti sul bonus registratori di cassa.
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Remissione in bonis crediti energia e gas: riapre il canale d’invio
Con Risoluzione n 27 del 19 giugno le Entrate rispondono ad un dubbio sollevato da un contribuente il quale ha omesso di presentare la comunicazione dei crediti di imposta energia e gas maturati nel 2022.
Viene ricordato che i beneficiari dei crediti di imposta energia e gas maturati nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, ai fini del loro utilizzo dovevano inviare apposita comunicazione alla agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023.
A tal fine l'agenzia aveva pubblicato apposito Provvedimento n 44905 del 16 febbraio con le regole necessarie.
Ciò premesso, viene chiarito che la mancata comunicazione da parte del beneficiario può essere sanata con l'istituto della Remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.
ATTENZIONE A seguito di ciò le entrate in data 26 giugno informano della riapertura del canale telematico per l'invio entro il termine della prima dichiarazione utile.
Nel caso di specie, secondo quando affermato dall'istante, la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 non è stata inviata per "mera dimenticanza" e ricorrono tutti i presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta.
Inoltre viene specificato che non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Si chiede se sia possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis disciplinato dall'art 2 della DL 16/2012.
L'agenzia osserva come l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022 ossia la comunicazione di cui si tratta non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti.
La sua omissione inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023, e quindi si tratta di un adempimento di natura formale.
Risulta pertanto applicabile la previsione dell'art 2 comma 1 del DL 16/2012 disciplinante la c.d. “remissione in bonis”, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall' art 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.
Vi è da precisare però che, considerato i crediti in esame nel caso di specie (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023 la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
Si ricorda inoltre che il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.
Viene infine precisato che in merito alle modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, la risoluzione segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
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Dichiarazione Redditi 2023: tutto su detrazioni e deduzioni per caf e professionisti
In data 26 giugno le Entrate hanno pubblicato la terza parte della guida ai dichiarativi 2023.
Si tratta della Circolare n 17 che segue quelle del 19 giugno:
con i chiarimenti necessari alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Di rilievo la Circolare 17 riporta attesissimi chiarimenti sulla detrazione 75% per rimozione barriere architettoniche,
Viene specificato che "in assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese".
Inoltre la circolare spiega che "possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50mila euro".
La stessa circolare elenca tra i lavori agevolabili, tra gli altri, la sostituzione di infissi e il rifacimento di servizi igienici, purché compatibili con il decreto del ministro dei Lavori pubblici 236/1989.
Per ulteriori approfondimenti leggi: Bonus barriere architettoniche: elenco delle spese ammesse negli appartamenti
Ricordiamo inoltre che i chiarimenti dell'Agenzia sono relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e detrazioni dall'imposta utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi persone fisiche 2023 anno di imposta 2022 e per l'apposizione del visto di conformità aggiornando la precedente Circolare n 24/2022.
Si specifica che nelle circolari non sono trattate, in quanto saranno oggetto di uno specifico documento di prassi, le detrazioni connesse agli interventi edilizi che beneficiano del 110%, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, al Sismabonus, al bonus verde e al bonus facciate, all’Ecobonus, agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, al bonus mobili, all’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
Vediamo una breve panoramica di alcuni chiarimenti
Dichiarazione Redditi 2023: acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti
Vengono recepite le modifiche normative introdotte dall’articolo 6 del Dl n. 73/2022.
Con riferimento alla conservazione della documentazione, concernente gli oneri per i quali spetta una detrazione, nell’ipotesi di dichiarazione precompilata presentata senza modifiche, è previsto l’esonero dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi.
In caso di modifica della dichiarazione precompilata è necessario, invece, conservare la documentazione per tutti gli oneri.
Per le spese sanitarie occorre tenere da parte i singoli documenti come scontrini, fatture e altri che non risultano indicati nella precompilata o il cui importo è stato modificato nonché il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema tessera sanitaria (Sts).
Dichiarazione Redditi 2023: credito di imposta per attività fisica adattata
È riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne hanno fatto richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838% dell’importo indicato nell’istanza.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute.Il beneficiario indica nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito spettante.
Nel caso in cui il bonus indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2022 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2023.
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Dichiarazione Redditi 2023: credito d’imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni Its Academy
Per le erogazioni liberali in denaro alle Its Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse, sempre che vengano effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili.
L’importo sale al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni Its Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.
Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione ovvero in compensazione.
Dichiarazione Redditi 2023: detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale
La novità introdotto dall’articolo 7 del Dl n. 73/2022, fa si che l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale per fruire delle agevolazioni fiscali, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a che non intervengano eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.
Qualora non sia intervenuto un nuovo accordo territoriale, oppure non siano variate le caratteristiche dell’immobile locato la stipula di un nuovo contratto non richiede il rilascio di una nuova attestazione, visto che non sono considerate rilevanti le variazioni del conduttore o del canone di locazione, a patto che rimanga entro il limite stabilito dall’accordo territoriale indicato nell’attestazione stessa. -
IRPEF 2023: le detrazioni per spese universitarie non statali
In data 19 giugno le Entrate pubblicano due documenti di prassi a supporto di caf, professionisti e contribuenti per la compilazione delle imminenti dichiarazioni dei redditi.
Nel dettaglio con la Circolare n 14/2023, tra gli altri, si indicano alcuni chiarimenti sulle spese di istruzione universitaria non statali che di seguito verranno elencati.
Intanto è bene ricordare che in merito alle detrazioni dall'IRPEF delle spese sostenute per le università non statali, in data 14 febbraio veniva pubblicato in GU n 37 il decreto 23 dicembre 2022 del MUR con gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022.
In particolare, la spesa relativa alle tasse e ai contributi d'iscrizione per la frequenza dei:
- corsi di laurea,
- corsi di laurea magistrale,
- corsi di laurea magistrale a ciclo unico,
delle università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:
Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
Area disciplinare corsi di istruzione Zona geografica nord Zona geografica centro Zona geografica sud e isole Medica 3.900 3.100 2.900 Sanitaria 3.900 2.900 2.700 Scientifico/tecnologica 3.700 2.900 2.600 Umanistico/sociale 3.200 2.800 2.500 Nell'allegato 1 sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.
Invece per le spese riferite alla frequenza di corsi post laurea (corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello) l'importo massimo che da diritto alla detrazione è indicato nella sottostante tabella:Spesa massima detraibile Zona geografica nord Zona geografica centro Zona geografica sud e isole Per i corsi di dottorato, specializzazione, e master universitari di primo e secondo livello 3.900 3.100 2.900 Con la Circolare n 14/2023 è stato chiarito anche che, a seguito delle modifiche intervenute con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, per i master privati di I e II livello è richiesta, a partire dal 2015, solo la verifica che i master siano attivati da istituti universitari.
Di conseguenza, non è più necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogati da università statali.
Il limite individuato dal decreto del MUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.
Nel caso in cui lo studente sostenga nel medesimo anno d’imposta spese:
- sia per la frequenza di corsi di laurea presso università non statali,
- sia per la frequenza presso università non statali di corsi post- laurea,
occorre fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello post universitario.
Nel caso di:
- sostenimento di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o di
- sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche,
occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test.
Pertanto:
- in caso di iscrizione, occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere;
- nel caso invece in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.
Nel limite di spesa individuato dal decreto del MUR è compresa anche l’imposta di bollo. Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l’importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni (cfr. art. 1, comma 4, del decreto del MUR).
730/2023: come indicare le spese per università non statali
Le spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria presso le università non statali sono detraibili dall’Irpef dovuta entro un limite stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria in base all’area territoriale e a quella disciplinare.
Come visto per l’anno d’imposta 2022, gli importi massimi detraibili sono gli stessi stabiliti per gli anni passati e sono indicati nell’art. 1 del decreto ministeriale n. 1406 del 23 dicembre 2022 (G.U. – Serie Generale n. 37 del 14 febbraio 2023).
Nel modello 730/2023 le spese universitari per facoltà non statali vanno indicate con il codice 13 tra le altre spese nei righi da E8 a E10

Leggi anche:
- La detraibilità delle spese scolastiche nel 2023,
- Come detrarre le spese di istruzione universitaria?
per un quadro completo delle detrazioni per le spese scolastiche.
Allegati: -
Assegnazione agevolata beni ai soci: codici tributo ri-denominati
Con Risoluzione n 30 del 22 giugno le entrate provvedono a ridenominare i seguenti codici tributo : “1836” e “1837”.
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 all’articolo 1, commi da 100 a 105, ha introdotto, per le società ivi indicate, un regime fiscale agevolato:
- per consentire l’assegnazione e la cessione ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa,
- nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
In particolare, il comma 101 del citato articolo 1 della legge, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.
Inoltre, le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
Il comma 105 dell’articolo 1 della legge, dispone, inoltre, che “Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 100 a 104 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.”.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si ridenominano i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione 73/E del 13 settembre 2016:
- “1836” denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA
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