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Credito ZES: non spetta agli immobili già usati
Con Risposta n 310 del 3 maggio 2023 le entrate chiariscono che il credito d'imposta ZES si applica agli immobili nuovi e non spetta se si tratta di beni già utilizzati dall'azienda. Vediamo i dettagli.
L'istante, con riguardo al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ''credito d'imposta ZES'', riferisce di aver acquistato nel 2021, dalla curatela fallimentare di una S.r.l., tutto il compendio industriale relativo all'attività esercitata dalla fallita società.
L'opificio industriale era già condotto dal 2015, in forza di un contratto di affitto d'azienda, dall'Istante stessa.
La parte che compone il compendio, acquistato e adibito all'attività industriale, consta delle seguenti porzioni immobiliari:
- 1) capannone industriale destinato ad area lavorazione a piano terra;
- 2) palazzina destinata a uffici e servizi (bagni e spogliatoi);
- 3) area pertinenziale scoperta su cui insistono una pesa a ponte e un impianto di trattamento e depurazione delle acque.
- «Il compendio industriale e immobiliare acquistato» riferisce l'Istante «è sito nel territorio in parte rientrante in area ZES …».
La Società, dopo l'acquisizione del predetto compendio, ha effettuato l'acquisto di nuovi impianti e di beni strumentali che hanno comportato anche l'esecuzione di lavori edili all'interno del capannone come di seguito specificati:
- 1) riparazione e impermeabilizzazione del tetto del capannone in economia (periodo luglio agosto 2021) con acquisto di lamiere;
- 2) scavi per interramento;
- 3) rifacimento dei piani calpestio;
- 4) scavi;
- 5) scavi per strutture per il montaggio di un nuovo impianto di abbattimento fumi;
- 6) scavi per rifacimento della rete elettrica
L'Istante chiede se può fruire del credito d'imposta ZES relativamente al costo sostenuto per il compendio immobiliare e per i descritti lavori edili, anche se lo stesso compendio immobiliare non possiede il requisito della ''novità'', come previsto dalla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208), richiamata dall'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 91 del 2017 in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES e le cui disposizioni sono applicabili esclusivamente «in quanto compatibili».
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d’imposta ZES, si applica agli immobili nuovi come previsto dal comma 98 dell’art. 1 della L. 208/2015
Conseguentemente, come chiarito dalla Circolare n 36/2016 l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Secondo l’Agenzia, il requisito della novità deve caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d’imposta ZES e nel caso di specie, l’acquisto del compendio immobiliare non è quindi agevolabile in quanto riferito a un compendio carente del requisito della novità.
In caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, chiarisce l'agenzia, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento.
In caso invece di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.
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Bando Conai 2023 imballaggi economia circolare: domande entro il 28 aprile
Con un comunicato stampa CONAI, Consorzio Nazioanle Imballaggi, informa della edizione 2023 del bando per l'ecodesign degli imballaggi nell'economia circolare.
Per l’edizione 2023 CONAI mette a disposizione un montepremi complessivo pari a 600.000 Euro da suddividersi in:
- 550.000 Euro proporzionalmente al punteggio ottenuto tra tutti i casi ammessi;
- 50.000 Euro a giudizio del Comitato Tecnico Allargato ai casi che si saranno distinti per la spinta innovativa e progettuale nell’ambito dell’attivazione di una o più delle seguenti leve di ecodesign:
- Riutilizzo,
- Facilitazione attività di riciclo
- Utilizzo di materia prima seconda;
e per i due casi virtuosi di imballaggi che promuovono nuove tecnologie e applicazioni significative dal punto di vista progettuale e dell’innovazione.
Bando Conai 2023 imballaggi economia circolare: i beneficiari
Prende il via la decima edizione del “Bando CONAI per l’ecodesign degli imballaggi nell’economia circolare – Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi” volto a premiare le soluzioni di packaging più innovative e ecosostenibili immesse sul mercato nel biennio 2021-2022.
Potranno partecipare al Bando tutte le Aziende:
- produttrici o utilizzatrici di imballaggi, rientranti nelle definizioni di cui all’articolo 218 comma 1 lettere r) e s) del D.lgs. 152/2006, consorziate a CONAI;
- produttrici che hanno organizzato autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale, ai sensi dell’art. 221, comma 3, lettera a) del D.lgs. 152/20061 ;
- produttrici che hanno attestato sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, ai sensi dell’art. 221, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 152/20062 .
Possono partecipare al Bando le aziende che, nel biennio 2021-2022, hanno investito in attività di prevenzione rivolte alla sostenibilità ambientale dei propri imballaggi, agendo su almeno una delle seguenti leve:
- riutilizzo,
- facilitazione delle attività di riciclo,
- utilizzo di materie provenienti da riciclo,
- risparmio di materia prima,
- ottimizzazione della logistica,
- semplificazione del sistema di imballo
- ottimizzazione dei processi produttivi.
Accedi al sito Conai per ulteriori info
Bando Conai 2023 imballaggi economia circolare: come partecipare
L’Impresa potrà partecipare al Bando tramite la compilazione del form on line disponibile sul sito ecotoolconai.org.
Sarà possibile richiedere assistenza alla compilazione contattando direttamente il personale qualificato identificato da CONAI, i cui riferimenti sono indicati nella sezione Info e Contatti del sito.
La mancata o incompleta compilazione del form on line entro i termini comporterà l’inammissibilità dei casi.
Con la compilazione del form on line, i partecipanti si impegnano a condividere e a documentare le informazioni minime riguardanti il peso, il materiale e l’eventuale contenuto di materiale riciclato dell’imballaggio presentato e a rendere disponibili:
- 1) le foto in alta definizione nelle versioni dell’imballaggio PRIMA e DOPO l’intervento effettuato (o dell’imballaggio nuovo nel caso in cui non ci sia un PRIMA);
- 2) le schede tecniche delle componenti di imballaggio, nelle versioni PRIMA e DOPO l’intervento effettuato (o dell’imballaggio nuovo nel caso in cui non ci sia un PRIMA);
- 3) idonea documentazione a supporto di tutti gli interventi effettuati, ai fini dell’attivazione delle leve di ecodesign descritte al precedente punto 2;
- 4) idonea documentazione relativa ad analisi, studi, valutazioni (progettuali, ambientali e prestazionali) effettuati per la definizione del nuovo imballaggio qualora quest’ultimo non presenti una versione PRIMA.
I casi dovranno essere presentati secondo le modalità previste entro e non oltre il 28/04/2023
Farà fede la conferma di ricezione dei dati inviata in automatico all’indirizzo e-mail riportato nel form on line di compilazione attraverso l’Eco Tool o la data dell’e[1]mail per i casi presentati prima della pubblicazione del presente Bando. La documentazione a supporto dei casi potrà essere inviata tramite il form on line, tramite e[1]mail all’indirizzo [email protected] e al personale incaricato da CONAI, entro i termini comunicati tramite e-mail da CONAI o dal personale incaricato da CONAI. Il campione dell’imballaggio, eventualmente richiesto, andrà spedito a CONAI, all’attenzione del Centro Studi per l’economia circolare, Via Pompeo Litta 5, 20122 Milano.
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Incentivi imprese 2024: come usare il portale incentivi.gov del MIMIT
Con un avviso del 4 aprile il MIMIT informa del fatto che il portale incentivi.gov.it, il motore di ricerca che ha l’obiettivo di far conoscere bandi, avvisi e altri strumenti di agevolazione a imprese e cittadini, sono oltre 1.000 gli incentivi online e 374 le Pubbliche Amministrazioni che hanno pubblicato almeno un bando sulla piattaforma gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, interoperabile con il Registro Nazionale Aiuti (RNA).
Particolare attenzione e partecipazione proviene dagli enti territoriali e locali:
- il 32% dei bandi caricati sulla piattaforma sono promossi da Regioni e Province,
- il 31% da Comuni e il 17% da Camere di Commercio.
Il valore delle iniziative supera i 56 miliardi di euro, di cui 19 miliardi per bandi, avvisi e agevolazioni del MIMIT e circa 37 miliardi riferiti a iniziative di altre amministrazioni, centrali e locali, mentre lo stanziamento complessivo dei bandi attivi o in arrivo ammonta a 13 miliardi di euro.
Gli obiettivi e le finalità degli incentivi riguardano prevalentemente_
- il sostegno agli investimenti,
- il sostegno alla liquidità, innovazione e ricerca, internazionalizzazione e startup, sviluppo di impresa, digitalizzazione, transizione ecologica.
Tra le tipologie di soggetti beneficiari rientrano imprese, cooperative e associazioni non profit, consorzi, reti di impresa, PMI innovative, Università ed Enti di ricerca, mentre tra le forme di agevolazione, la tipologia prevalente è costituita dal contributo a fondo perduto.
Incentivi imprese: i bandi attivi 2024 sul portale del MIMIT
Tra le funzionalità di incentivi.gov.it dedicate agli utenti si segnalano:
- il Calendario Incentivi, che permette di visualizzare in un’agenda le date di apertura e chiusura degli incentivi;
- la chatBot, l’assistente digitale che utilizza l’intelligenza artificiale per guidare l’utente nell’identificazione degli incentivi di interesse;
- la dashboard personalizzata, mediante accesso all’area riservata, che consente di inserire le agevolazioni di proprio interesse nella categoria “preferiti”, visualizzarle in agenda, confrontarle e ricevere dei suggerimenti sulla base delle ricerche effettuate;
- l’area riservata alle pubbliche amministrazioni, con una sezione per la produzione di report, funzionale al monitoraggio degli incentivi e delle agevolazioni gestite dall’ente erogatore, anche per la programmazione di interventi futuri;
- la sezione Opendata, per l’acquisizione dettagliata dei dati sugli incentivi.
Incentivi alle imprese: che co'è il portale incetivi.gov del MIMIT
incentivi.gov.it rappresenta lo strumento a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per promuovere e far conoscere le proprie agevolazioni, in linea con le previsioni della “delega incentivi” (legge 27 ottobre 2023, n. 160) che prevede che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione sia assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e sulla piattaforma “incentivi.gov.it”.
Le principali novità del sito, rispetto alla versione pubblicata il 2 giugno del 2022, oltre alla nuova veste grafica, risiedono nel potenziamento degli strumenti di ricerca dell’incentivo più adatto alle proprie esigenze, attraverso l’implementazione di un assistente digitale che utilizza l’intelligenza artificiale e nella possibilità di inserire le agevolazioni di proprio interesse nella categoria “preferiti”, visualizzarle in un’agenda, confrontarle e ricevere dei suggerimenti sulla base delle ricerche effettuate.
Incentivi alle imprese: le regole nel decreto di delega al Governo
Viene Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n 267 del 15.11.2023 la Legge n 160/2023 di Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
Tra i criteri giuda generali della manovra rientrano:
- il principio della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione,
- il principio della misurabilità dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi,
- il principio della programmazione degli interventi di incentivazione,
- il principio della programmazione degli interventi di incentivazione,
- il principio della digitalizzazione,
- il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico,
- il principio della valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile,
- il principio della strategicità per l'interesse nazionale,
- il principio secondo cui la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.
Legge delega per Incentivi alle imprese e professionisti: cosa contiene
La legge n 160/2023 contenente 10 articoli definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale.
La predetta revisione include altresì nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore.
Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.
Con l'art 4 della Legge in oggetto viene specificato che, nell'esercizio della delega il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:
- a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione e all'innovazione e alla sostenibilità ambientale, nonché la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione, o altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto:
- 1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese e alle diverse dimensioni di impresa con riferimento alla definizione dell'Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese a media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione;
- 2) al livello di complessità e alla dimensione dei progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo anche riguardo alla circostanza che i programmi di spesa proposti o attuati dai soggetti beneficiari necessitino o meno di essere sottoposti a valutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;
- 3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all'esigenza di sostenere uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne così come individuate dall'accordo di partenariato con la Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;
- 4) alla capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, quali l'efficientamento energetico e la transizione ecologica, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle produzioni nazionali e del made in Italy o delle specificità territoriali, la competitività nei mercati esteri, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria giovanile, nonché all'imprenditoria femminile ai fini del perseguimento della parità di genere;
- 5) alle forme delle misure di incentivazione, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure;
- 6) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie e procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, mediante:
- 1) la selezione, nell'ambito delle misure di incentivazione individuate ai sensi della lettera a), di quelle più idonee a costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia già esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione e del riscontro in termini di adesione da parte delle imprese, nonché ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle misure stesse;
- 2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione, da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;
- c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici sono stabiliti, per il periodo di riferimento:
- 1) gli obiettivi strategici di sviluppo;
- 2) le tipologie di interventi da adottare in relazione agli obiettivi strategici;
- 3) il cronoprogramma di massima relativo all'attuazione degli obiettivi strategici;
- 4) il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento.
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Cessione bonus edilizi 2022: remissione in bonis entro il 30.11.2023
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2023 n.49 della Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 29 dicembre 2022 n. 198, il cosiddetto decreto Milleproroghe 2023, ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022 è stato reso definitivo lo slittamento al 31 marzo 2023:
- delle comunicazioni di opzione per gli interventi edilizi
- delle comunicazioni che gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini.
Con un emendamento approvato nella serata in data 27 marzo al DL n 11/2023 arriva la remissione in bonis per questo termine, si potrà, pagando una sanzione, far slittare la comunicazione al 30 novembre.
Cessione credito e sconto in fattura: approvata la remissione in bonis
Facciamo un riepilogo delle proroghe.
Con l'approssimarsi della scadenza del 16 marzo 2023, data entro la quale andava inviata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito e allo sconto in fattura, grazie alla legge di conversione del decreto Milleproroghe è slittato in avanti il termine ultimo entro cui provvedere all'invio.
Lo slittamento del termine al 31 marzo ha riguardato:
- sia le spese sostenute nel 2022;
- sia le rate residue di detrazioni non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
La comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativa agli interventi eseguiti
- sulle singole unità immobiliari,
- sulle parti comuni degli edifici
potrà essere trasmessa all’agenzia delle Entrate, invece che entro il 16 marzo, entro il 31 marzo del 2023 Attenzione, è stato approvato un emendamento al DL n 11/2023 in conversione contente ulteriore slittamento del termine con la remissione in bonis che consente pagando 250 euro di poter inviare la comunicazione di cui si tratta entro il 30 novembre 2023
Ricordiamo che, secondo la procedura ordinaria prevista dai provvedimenti dell’Agenzia la comunicazione dell’opzione deve essere trasmessa:
- entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, per gli interventi sulle singole unità immobiliari e per gli interventi sulle parti comuni degli edifici,
- entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione per la cessione della rate residue non fruite.
Lo slittamento dei termini interessa tutte le opzioni di cessione:
- Superbonus,
- Bonus ristrutturazioni ordinario al 50%,
- Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e Bonus barriere architettoniche al 75 per cento.
e riguarda anche la scadenza per la comunicazione che gli amministratori di condominio devono trasmettere alle Entrate, per le spese sostenute l’anno precedente sulle parti comuni degli edifici con accesso ai bonus casa.
Anche in questo caso il termine per la comunicazione passa dal 16 al 31 marzo 2023 e ora con la remissione in bonis al 30 novembre.
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Liti pendenti Dogane: pubblicate le regole per le domande
Con un comunicato stampa del 15 marzo le Dogane annunciano la pubblicazione della Determinazione n 141685 del 14 marzo, con le istruzioni operative per i contribuenti per definire in modalità agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La determinazione, adottata in attuazione dell’art. 1, commi da 186 a 203, della Legge di bilancio (Legge n. 197 del 2022), è corredata da una circolare esplicativa che guiderà gli interessati nella compilazione della domanda di definizione agevolata.
In proposito leggi anche: Definizione agevolata: le Dogane incluse dalla Legge di Bilancio 2023.
In particolare le Dogane:
- con Circolare n. 9 del 14 marzo pubblicano chiarimenti sulle Definizione agevolata delle liti pendenti in cui essa è parte,
- con la Determina n 141685 del 14 marzo pubblicano il modello e le istruzioni per inviare dal 22 marzo le domande di adesione.
Definizione agevolata Liti pendenti Dogane: domande on line dal 22 marzo
Viene specificato che le domande di definizione agevolata dovranno essere trasmesse:
- a partire dal 22 marzo 2023,
- esclusivamente in via telematica,
- accedendo alla apposita sezione del sito internet www.adm.gov.it,
- l’accesso alla procedura telematica sarà possibile previa autenticazione tramite le modalità di identità digitale SPID/CNS/CIE.
Scarica qui il Modello per domanda liti pendenti Dogane
Inoltre, nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.
Anche prima della presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti, il contribuente può fare istanza al giudice di sospensione della controversia, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro tale data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
E' bene specificare che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Allegati: -
Riforma fiscale: anticipazioni sulla tassazione dei risparmi
Con un comunicato del 13 marzo il Governo informa dell'avvio del confronto con le Parti sociali sul tema della Riforma Fiscale.
In particolare, in vista dell’approvazione del Disegno di Legge Delega, martedì 14 marzo a partire dalle ore 14.00, sono stati ricevuti a Palazzo Chigi i rappresentanti delle sigle sindacali.
Inoltre, mercoledì 15 marzo a partire dalle ore 9.30, verranno incontrati i rappresentanti delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali.
Il Governo sarà rappresentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, dal Vice Ministro, Maurizio Leo e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
Riforma fiscale: tassazione redditi natura finanziaria
In tema di tassazione dei redditi di natura finanziaria il Vice Ministro Leo ha dichiarato alla stampa:
"Andremo a definire una sola categoria di redditi di natura finanziaria, tassati per cassa e permetteremo di dedurre le perdite, con la possibilità di riporto fino al quarto anno successivo."
In particolare, la bozza del disegno di legge della delega fiscale all'articolo 5 rubricato "Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche" sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria prevede quanto segue:
- l'armonizzazione della relativa disciplina prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria con riferimento all'ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'omnicomprensività della categoria,
- la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa con possibilità di compensazione ricomprendendo oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale anche i costi e gli oneri inerenti,
- la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo,
- il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati,
- l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi di imposta successivi a quello di formazione,
- la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati con i quali sussistono stabili rapporti e senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi,
- la previsione di un obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate per i soggetti che intervengono nella riscossione dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale,
- la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basati sull'utilizzo di tecnologie digitali,
- la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa con possibilità di compensazione prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica,
- applicazione dell'imposta sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 94 numero 509 e del decreto legislativo 10 Febbraio 96 numero 103.
Si attendono novità sulla data prevista per il Consiglio dei Ministri da convocare per la discussione e approvazione del Disegno di legge
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Ravvedimento operoso: dal 2 maggio nuovi codici tributo
Con Risoluzione n 12 del 1 marzo le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue.
In particolare, per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), ove si tratti di fattispecie specificatamente individuate, è riportato il codice tributo per il versamento delle relative imposte (seconda colonna).
Codici tributo per versamenti da ravvedimento Codice tributo per il versamento delle imposte “8940” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – Art. 3 d.lgs. n. 23/2011 1840
1841
1842“1940” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – art. 3 d.lgs. n. 23/2011 1840
1841
1842“8941” Sanzione per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4200 “1941” Interessi per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4200 “8942” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 4041
4044
4045“1942” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 4041
4044
4045“8943” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 4043
4047
4048“1943” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 4043
4047
4048“8944” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011 1790
1791
1792
1793
1794
1795“1944” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011 1790
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1795“8945” Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento “1945” Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte ravvedimento sostitutive In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento Inoltre vengono soppressi i seguenti codici:
- “8913” denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”;
- “1992” denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive – art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”;
- “8908” denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”