Fondo Prevedi: aumento contributi rinviato ad ottobre
Con l’allegato accordo sottoscritto il 15 luglio 2925 le Parti istitutive del Fondo Prevedi (Ance, Associazioni Artigiane, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL) hanno stabilito che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adeguamenti ai sistemi informatici delle Casse Edili/Edilcasse, la nuova disciplina del contributo contrattuale prevista nell’accordo del 4 luglio 2025 troverà applicazione per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025. invece che 1 luglio.
Fondo Prevedi cos’è, a cosa serve?
Prevedi è il Fondo Pensione nazionale integrativo ed ha scopo di integrare la pensione pubblica valorizzando le contribuzioni versate a favore dei lavoratori da parte dei datori di lavoro e degli stessi dipendenti, per le aziende che applicano:
- CCNL Edili Industria,
- CCNL Edili Artigianato e
- CCNL Edili Piccola industria Aniem-Anier-Confimi
Il contributo contrattuale ha un importo mensile che varia a seconda della qualifica e del livello di inquadramento di ogni lavoratore: ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione di tale contributo sono disponibili nel documento "Guida sul calcolo del contributo contrattuale" nella sezione "Documentazione – Normativa" del sito internet www.prevedi.it.
Ogni lavoratore soggetto ai Contratti di lavoro sopra indicati può decidere liberamente di versare contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale per alimentare la propria posizione previdenziale integrativa e di modificare o sospendere, successivamente, tali contribuzioni (quelle aggiuntive al contributo contrattuale)".
Scarica qui il PDF dei contributi dettagliati aggiornati al 2025 (v. tabella sottostante)
Obbligo trasparenza contributi Prevedi
Si ricorda che dal 1 gennaio 2018 è obbligatoria l'indicazione della voce Fondo Prevedi nella busta paga mensile in corrispondenza del contributo a carico del datore di lavoro (compreso quello contrattuale) e la consegna ai lavoratori dell'informativa sul contributo contrattuale,
- nella prima busta paga o
- nella Certificazione Unica rilasciata ogni anno dal datore di lavoro co oppure
- nel contratto di assunzione del lavoratore,
In particolare il documento in questione, informa i lavoratori che : " in applicazione dei CCNL Edili Industria, Edili Artigianato e Edili Aniem-Anier-Confimi, il datore di lavoro sta versando nel Fondo Prevedi un contributo mensile a Suo favore denominato "contributo contrattuale". Il contributo contrattuale, è a carico del solo datore di lavoro e determina l’"iscrizione contrattuale" al Fondo medesimo, senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore."
La misura della contribuzione a Prevedi 2025
Nessun articolo correlato