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Disoccupazione giornalisti: le regole fino al 2023
Con la circolare n. 91 del 27 luglio 2022 l'Inps ha chiarito le disposizioni per l'indennità di disoccupazione e mobilità per i giornalisti dipendenti dopo il passaggio all'inps: per tutto il 2022 e il 2023 restano valide le regole degli articoli 22-25 del regolamento INPGI, anche se la gestione operativa delle domande è svolta sulla piattaforma INPS.
Dal 1 gennaio 2024 i lavoratori saranno interessati dalla disciplina della indennità NASPI come tutti gli altri lavoratori dipendenti iscritti all'AGO.
Ricordiamo gli aspetti principali della disciplina attuale.
Disoccupazione giornalisti: importi e requisiti
Possono avere l'indennità di disoccupazione i giornalisti iscritti all'ex Inpgi da almeno 2 anni che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro comprese l'ipotesi di
- dimissioni per giusta causa;
- risoluzione consensuale con procedura di conciliazione preventiva e per
- dimissioni durante il periodo tutelato di maternità.
L'indennità è pari al 60% della retribuzione media contributiva nelle 12 mensilità preedenti con un massimo di 1.745,30 euro mensili e da diritto all'accredito figurativo dei contributi
Dal 181° giorno l'indennità si riduce del 5% ogni mese fini ad un tetto del 50%.
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, di durata pari o inferiore a sei mesi, la prestazione è sospesa per la durata del rapporto, mentre :
- per contratti giornalistici al di sopra di 6 mesi l'indennità cessa definitivamente
- per contratti superiori a 6 mesi non giornalistici l'indennità è sospesa e riprende poi con detrazioni per i giorni di attività
L'indennità non è cumulabile con pensioni dirette, anche pro quota.
Disoccupazione giornalisti: come fare domanda
Per fruire dell'indennità di disoccupazione ordinaria va presentata domanda all’INPS esclusivamente in via telematica sul sito inps.it, selezionando la voce “Disoccupazione ordinaria per i giornalisti” disponibile seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione ordinaria i giornalisti sono attualmente le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni
- dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o
- dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso.
la prestazione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o del preavviso.
Se la domanda è presentata oltre il sessantesimo giorno l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda e spetta per il solo periodo residuo ancora spettante.
Documenti da produrre al momento della domanda
Questi i documenti necessari
- documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro: lettera di licenziamento o modello “DIS 2” – certificazione del datore di lavoro attestante l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro;
- ultime buste paga;
- copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- compilazione modello “DIS 3” mensile attestante la continuità dello stato di disoccupazione;
- dichiarazione relativa alle coordinate bancarie;
- modulo domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla prestazione di disoccupazione.
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Impatriati: per la proroga del regime no al ravvedimento
Niente ravvedimento operoso per i mancati versamenti ai fini della proroga del regime speciale per gli impatriati prevista dal DL 34 2019, art 5 comma 2 bis.
La risposta negativa è stata data dall'agenzia delle Entrate con la risposta n. 371 del 12 luglio 2022. Vediamo di seguito i dettagli sul caso.
L'interpello riguardava il caso di un lavoratore laureato che ha aderito nel 2016 al regime speciale per lavoratori impatriati ex art. 16 del Decreto legislativo del 14/092015 n. 147 e dopo il suo rientro in Italia, ha lavorato come dipendente a tempo indeterminato (…) usufruendo dell'agevolazione del 30% nell'anno 2016 e del 50% per gli anni successivi, fino al 2020 ultimo anno di spettanza . Inoltre faceva presente di essere «in possesso dei seguenti requisiti per
esercitare l'opzione per il rinnovo (acquisto di un appartamento , trsferimento della residenza in Italia e tre figli minorenni, condizioni che persistono anche allo stato attuale».
L'istante precisa che per poter beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori "impatriati" avrebbe dovuto versare – entro il 30 agosto 2021 – un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell'ultimo periodo di imposta ma non ha adempiuto all'obbligo.
Nell'interpello da fa presente come «il termine dei 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la richiesta al datore di lavoro non sia un "termine perentorio" per poter usufruire del rinnovo delle agevolazioni previste per gli impatriati ma sia un termine ordinatorio».
Per questo chiede se sia ancora possibile ravvedere il tardivo versamento dell'importo dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, con sanzione pari al 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 versata nella misura ridotta ad 1/8.
L'agenzia nella propria risposta , dopo il consueto riepilogo della disciplina normativa in materia, afferma che l'estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale è subordinata all'esercizio dell'opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353.
in particolare ritiene che il mancato adempimento precluda l'applicazione del beneficio non essendo ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.
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Ferie con stipendio non inferiore a quello delle giornate lavorative
I contratti collettivi non possono contenere clausole che prevedono per i giorni di ferie obbligatori una retribuzione inferiore a quella delle giornate lavorative. Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20216/2022 del 23 giugno.
Il caso riguardava il ricorso di un lavoratore dipendente di una compagnia aerea che lamentava di avere lavorato dal dicembre 2008 con retribuzione dei giorni di ferie e dei giorni di addestramento inferiore e peggiorativa rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che, a mente delle clausole contrattuali che regolano la materia, non si teneva conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo oraria, indennità di volo ristrutturazione e di indennità di volo integrativa annua.
Il tribunale di Civitavecchia ha affermato che tali clausole (art 10 ccnl Aereo) dovevano essere considerate nulle e che la retribuzione almeno per i giorni di ferie minimi obbligatori , andava corrisposta tenendo conto anche dell'indennità di volo. Il giudice evidenziava infatti che "le parti sociali avevano deciso di non determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti in una misura fissa mensile, tale da restare invariata nei periodi in cui i lavoratori sono in ferie; l'indennità di volo era stata, scissa in due componenti:
- l'indennità di volo integrativa, che aveva lo scopo di compensare l'effettivo numero di ore di volo effettuate dai Piloti e dai Comandanti e
- l'indennità di volo minima garantita, attribuita invece in misura fissa, sulla base della anzianità di servizio;
entrambe le componenti avevano natura retributiva e l'indennità di volo integrativa incideva in modo significativo sul complesso della retribuzione mensile".
Cio contrasta, secondo la sentenza di merito, con l'art. 36 della Cost. , che garantisce il diritto alla retribuzione minima non solo quando il lavoratore è in servizio ma anche quando è in ferie.
Il Tribunale richiama anche pronunce della Corte di giustizia Ue, in cui si afferma che una retribuzione sensibilmente inferiore durante le giornate di ferie è incompatibile con i principi comunitari, in quanto può avere un effetto dissuasivo nella fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Nel caso di specie la retribuzione risultava non proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro prestato mediamente dal pilota o dal Comandante e dunque non era conforme all'art. 36 Cost.
Nel respingere il ricorso della compagnia contro la sentenza , la Cassazione pur confermando che la determinazione della retribuzione è rimessa alla contrattazione collettiva , giudica infondata la questione sollevata sulla lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa in quanto " la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano".
Quindi concorda sul principio generale espresso dal Tribunale e sulla nullità dell'art 10 del ccnl aereo citato in quanto , limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane previste dalla normativa nazionale l'importo dello stipendio dei giorni di ferie non puo essere inferiore a quello dei giorni lavorativi".
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Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi 2022 e novità
Il decreto "fisco lavoro " n. 146 2021, collegato alla legge di bilancio 2022 aveva introdotto numerose modifiche al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sulla formazione, apportate con l’articolo 13, che prevede nuovi obblighi e un inasprimento delle sanzioni.
L’INL, con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito indicazioni sui nuovi obblighi formativi che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, Per la piena attuazione si è in attesa dell'Accordo Stato Regioni da emanarsi entro il 30 giugno 2022.
AGGIORNAMENTO 24 MAGGIO 2022
Sul tema è intervenuto anche un nuovo articolo nella conversione in legge del decreto 21 2022 (legge 52 2022 pubblicata in gazzetta il 23 maggio 2022) che, almeno fino all'emanazione dell'Accordo, proroga la possibilità di formazione a distanza ( prevista per l'emergenza COVID 19) per i corsi obbligatori sui temi della salute e sicurezza ai dipendenti.
Si prevede infatti l’equiparazione tra formazione in videoconferenza ( in modalità sincrona) e formazione in presenza ma fanno eccezione i casi in cui il Testo unico per la sicurezza sul lavoro preveda un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
Vediamo di seguito le principali indicazioni sugli aspetti dela riforma già in vigore, come indicati dalla precedente circolare dell'ispettorato del Lavoro.
Formazione datori di lavoro, dirigenti e preposti
Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. La novità nello speCifico è il coinvolgimento dei datori di lavoro nell'obbligo formativo . Per l'individuazione della durata dei contenuti minimi e delle modalità come detto si attende l'accordo da definire in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome entro il 30 giugno 2022.
Fino ad allora sottolinea l'ispettorato restano in vigore e vanno considerati gli obblighi previsti già dal Testo Unico, anche in relazione alla formazione di dirigenti e preposti con cadenza almeno biennale.
La carenza di questi requisiti attualmente non potrà costituire motivo di adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.( si tratta del meccanismo per cui l’organo di vigilanza impartisce al contravventore la prescrizione di regolarizzazione in un termine massimo di sei mesi e in caso di adempimento, con il pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda si ottiene l'estinzione del procedimento penale).
In sintesi, per la formazione di datori di lavoro dirigenti e preposti non ci sono novità già operative.
Obbligo di addestramento
Un'altra rilevante novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda invece i nuovi obblighi di addestramento che sono già in buona parte operativi.
In precedenza, si richiedeva che lo svolgimento dell'addestramento avvenisse sotto la guida di "personale esperto", mentre si prevede ora specificamente la necessità di prove pratiche "per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Questi aspetti, afferma la circolare dell'ispettorato, a differenza dei precedenti, trovano immediata applicazione dal 21 dicembre 2021.
Si specifica anche che il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” riguarderà, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021 e che comunque non rileva ai fini sanzionatori. Sul tema pero l'ispettorato si riserva l’emanazione di una specifica disposizione.
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Esonero filiere agricole: regolarizzazione prorogata al 6 maggio
Nel messaggio 1480 2022 l'INPS aveva fornito chiarimenti sugli sgravi contributivi previsti dai vari decreti emergenziali contro il COVID nel 2020 e 2021 in particolare:
- sull'esonero di tre mesi novembre 2020- gennaio 2021 per tutto il settore, previsto dal DL 137 2020
- e su quello per le filiere agrituristiche e vitivinicole che riguarda anche febbraio 2021 (DL 73 2021).
Con il messaggio n. 1712 di ieri 20 aprile l'istituto corregge il messaggio precedente e comunica una proroga della scadenza inizialmente fissata per il 27 aprile per il versamento delle eccedenze rispetto allo sgravio che interessa le mprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
Per le difficolta espresse dalle imprese a rispettare il termine a ridosso delle festività pasquali e del 25 aprile, che incide su due rate per i datori di lavoro agricoli e su tre rate per i lavoratori autonomi in agricoltura. il termine di scadenza del 27 aprile 2022 è differito al 6 maggio 2022.
Viene anche specificato che qualora l’interessato intenda regolarizzare mediante rateazione, la domanda dovrà comprendere anche la contribuzione eccedente l'esonero, per rispondere alle condizioni che il “Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa” prevede.
Inoltre se alla data del 6 maggio 2022, il contribuente intenda regolarizzare in modalità rateale e abbia in corso una rateazione principale, potrà accedere a una nuova rateazione, solo una volta estinta anticipatamente la rateazione principale .
In alternativa, l’interessato potrà richiedere l’estinzione del debito riferito alla contribuzione eccedente l'esonero mediante una domanda integrativa della rateazione principale che potrà essere concessa per un numero di rate pari a quello delle rate accordate e non ancora scadute della rateazione principale[ii].
Le altre indicazioni del messaggio 1480 , che restano confermate, erano le seguenti :
- Per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 28 marzo 2022 sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato; le domande relative ai titolari della posizione contributiva deceduti sono state respinte. Gli eredi del titolare potranno presentare istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio ( 5 MAGGIO 2022) alla Struttura territoriale Inps a mezzo PEC con oggetto: “Domanda di esonero articoli 16 e 16-bis del DL 137/2020 – eredi del Sig. ( nome e cognome del soggetto deceduto) – codice fiscale (Cpdice fiscale del soggetto deceduto) con gli allegati indicati nel messaggio.
- Per datori di lavoro agricolo che accedono anche all’esonero di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , in attesa delle presentazione o definizione delle istanze prevista dal 4 aprile al 4 maggio 2022 è differita la scadenza (16 settembre 2021) del versamento del primo trimestre 2021
- è differita la scadenza delle somme di competenza dell’anno 2021 richieste con la prima rata dell’emissione 2021 (scadenza 16 luglio 2021)
- In entrambi i casi sopracitati il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero (cfr. la circolare n. 131/2021, paragrafo 3, e il messaggio n. 3774/2021) potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni, ovvero , mediante rateazione entro il 27 aprile 2022 e saranno dovuti i soli interessi di dilazione sulla rateazione richiesta
- Per l'esposizione nel flusso Uniemens del recupero dell’esonero spettante per novembre e dicembre 2020 nonché gennaio 2021, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “L548”, istituito con la circolare n. 131/2021, entro la denuncia di competenza del mese di giugno 2022.
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Fondo Mètasalute metalmeccanici: costo e novità 2022
I Piani Sanitari resi disponibili agli iscritti al Fondo Metasalute dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici, per il triennio 2021-2023, e i relativi costi sono i seguenti :
Contribuzione mensile
contribuzione annua
PIANO BASE
euro 13,00
156
PIANO A
euro 16,67
200
PIANO B
euro 21,00
252
PIANO C
euro 24,34
292
PIANO D
euro 28,17
338
PIANO E
euro 34,00
408
PIANO F
euro 67,00
804
E' stato anche aggiornato il Regolamento 2022 QUI IL TESTO, in vigore dal 24 gennaio 2022.
Il principale adeguamento è relativo all’articolo 2.1 e prevede che :
"La possibilità di iscrivere i figli in forma gratuita resta fino ai 26 anni di età.
Per adeguamento alle nuove normative fiscali i figli sono stati classificati come segue:
- figli fino a 21 anni di età, che sono a carico secondo il nuovo decreto sull’assegno unico universale per i figli (art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021);
- figli da 21 anni di età e fino a 26 anni, che sono a carico a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni;
- i figli disabili sempre senza limiti di età."
Il fondo comunica inoltre che nella sezione del sito “I Piani Sanitari” sono state pubblicate le Condizioni di Assicurazione 2022-2023 aggiornate, in particolare per quanto riguarda la validità del VoucherSalute®.
Per garantire una migliore gestione delle prestazioni in assistenza diretta a decorrere dal 31 marzo 2022 la validità del VoucherSalute® viene fissata a 90 giorni a partire dalla data di emissione (non è più prevista la procedura di rinnovo voucher).
Trascorsi i 90 giorni, in caso di mancato utilizzo, il VoucherSalute® non potrà essere rinnovato, ma sarà necessario richiedere una nuova emissione.
Non subiscono cambiamenti invece le modalità di richiesta delle prestazioni.
Novità metasalute 2022 per le aziende e i consulenti
Il regolamento del Fondo mètasalute è stato aggiornato per il 2022 Qui il testo
Il Fondo Metasalute comunica a tutte le Aziende e Consulenti che a decorrere dal 1° aprile 2022 il versamento della contribuzione mensilmente dovuta al Fondo per ciascun lavoratore iscritto potrà essere effettuato dall’azienda :
- SOLO tramite modello di pagamento unificato F24 , entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e
- sarà necessario compilare il flusso UNIEMENS mensilmente trasmesso all’INPS specificando il codice corrispondente al piano prescelto dall’azienda, compatibilmente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari.
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Revisione macchine agricole: nuove scadenze
Il decreto Milleproroghe n. 228 2021, convertito in legge n. 15 2022 e pubblicato in data 28 febbraio in Gazzetta Ufficiale, prevede nuovi termini per le revisioni generali periodiche delle macchine agricole, differenziate sulla base delle date di immatricolazione.
. In particolare l' art.11 comma 5-ter "al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali" sposta i termini di revisione per i trattori, macchine semoventi e rimorchi.
Per i macchinari immatricolati dopo il 1 gennaio 2020 il termine sarà il 5° anno dal mese di prima immatricolazione mentre per le macchine agricole piu datate le scadenze sono indicate nella tabella che segue:
DATA IMMATRICOLAZIONE VEICOLI NUOVO TERMINE PER LA REVISIONE entro il 31.12.1983 31.12.2022 dal 01.01.1984 al 31.12.1996 31.12.2023 dal 01.01.1997 al 31.12.2019 31.12.2024 Si ricorda che sono interessate dalla novità , a norma del Decreto 20 maggio 2015 sulla sicurezza in agricoltura, attuativo dell'art.articolo 111 del D. Lgs.30 aprile 1992 n.285, i seguenti macchinari:
- trattori agricoli come definiti nella direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e smi;
- macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi
- rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate,se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza
Revisione macchine agricole esito e sanzioni
Il decreto mit 20.5.2015 prevede che per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell’art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111." Si tratta in particolare :
- della sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344) e
- sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneita' tecnica,
Inoltre è previsto che "Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell’esito dell’avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere – Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta effi cienza e ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge per l’eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti."