-
Fondi pensione: nuove istruzioni e regolamento COVIP
Sono state pubblicate ieri in Gazzetta Ufficiale due nuove delibere della commissione vigilanza sui fondi pensione riguardanti istruzioni aggiornate in materia di trasparenza e il nuovo Regolamento sulle modalita' di adesione alle forme pensionistiche complementari. Vediamo di seguito qualche dettaglio in piu sul nuovo Regolamento.
Regolamento COVIP adesione ai Fondi Pensione
Il documento si occupa della modalita' di raccolta delle adesioni alla luce delle novita' contenute nelle Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, adottate nella stessa data dopo pubblica consultazione.
Il regolamento si applica alle seguenti forme pensionistiche complementari,
a) fondi pensione negoziali;
b) fondi pensione aperti;
c) piani individuali pensionistici (PIP);
d) fondi pensione preesistenti
In materia di Modalita' di raccolta delle adesioni il regolamento prevede che " L'adesione alle forme pensionistiche complementari e' preceduta dalla consegna gratuita della parte I : «Le Informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa e dell'appendice «Informativa sulla sostenibilita'», redatte in conformita' alle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020.
L'adesione puo' avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Modulo di adesione, che costituisce parte integrante della Nota informativa per i potenziali aderenti, compilato in ogni sua parte.
Da notare che prima dell'adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall'interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare.
In caso affermativo, gli stessi devono sottoporre all'interessato la scheda «I costi», contenuta nella parte I «Le Informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa della forma pensionistica di appartenenza, per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta.
Questo l'indice complessivo del documento (allegato in fondo all'articolo):
Capo I – Disposizioni generali
Art. 1. (Ambito di applicazione)
Art. 2. (Definizioni)
Capo II – Raccolta delle adesioni
Art. 3. (Modalita' di raccolta delle adesioni)
Art. 4. (Adesione ai fondi pensione negoziali/preesistenti)
Art. 5. (Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP)
Art. 6. (Adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR e
altre modalita' di adesione)
Art. 7. (Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari)
Capo III – Raccolta delle adesioni a forme pensionistiche complementari mediante sito web
Art. 8. (Ambito di applicazione)
Art. 9. (Procedura per il collocamento mediante sito web)
Art. 10. (Adesione)
Art. 11. (Diritto di recesso)
Capo IV – Disposizioni finali
Art. 12. (Entrata in vigore e abrogazioni).
Allegati: -
Sospensione contributi Decreto Ristori: riguarda ottobre o novembre?
Tra le misure di sostegno alle imprese istituite dal recente decreto Ristori c'è la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali INPS e INAIL "dovuti per la competenza del mese di novembre 2020", che potranno essere efettuati a partire dal 16 marzo 2021 anche in 4 rate , senza interessi ne sanzioni.
Vedi in merito Decreto Ristori le misure sul lavoro e famiglie.
Qui il testo integrale del decreto legge 137/2020.
La formulazione letterale della norma riportata sopra , è piuttosto chiara, e si riferisce agli importi da evidenziare nel flusso di Uiemens di novembre con scadenza di versamento nel mese successivo , entro il prossimo 16 dicembre. La dicitura riferiti al periodo di paga.. da sempre anche nei documenti di prassi INPS identifica i contributi calcolati per quel mese e versati nel mese successivo
L'interpretazione viene confermata anche dalla stima complessi degli importi in questione, riportata nella relazione tecnica del decreto, per la quale sono stati presi a riferimento gli uniemens del mese di novembre 2019 con versamenti a dicembre 2019.
La stampa specializzata evidenzia pero che molti operatori interpretano la sospensione come riferita alla scadenza del 16 novembre, quindi sui periodi di competenza ottobre 2020 .
Questo perche , secondo questa lettura, il Dpcm è entrato in vigore il 24 ottobre (sabato) e le aziende interessate potrebbero fruire di un risparmio ben maggiore se potessero sospendere già il versamento in scadenza il 16.11 invece che quello del 16.12 . Infatti nel mese di novembre, con attivita sospese o ridotte queste imprese ricorreranno con ogni probabilità agli ammortizzatori sociali e i relativi contributi da versare saranno di importo molto inferiore.
Una tale intepretazione puo essere effettivamente condivisibile sul piano dell'intenzione ma non si riflette nel testo della norma. Ancora una volta quindi di dovra attendere un chiarimento da parte dell'istituto previdenziale , che si spera giunga con la giusta celerita visto che la scadenza del 16 novembre è piuttosto vicina..
-
Congedi COVID e smart working: proroga per la quarantena dei figli
E' stato approvato e pubblicato a tempo di record ieri in Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto legge (n. 111/2020) intitolato "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."
Il provvedimento si occupa delle norme per il trasporto pubblico e per Lampedusa ma prevede anche alcune misure per aiutare le famiglie a fronteggiare ancora l'emergenza Coronavirus in vista dell'inizio della scuola, che potrebbe portare ulteriori necessità di assistenza dei figli nel caso siano contagiati o semplicemente obbligati alla quarantena per contatti con il covid 19 .
Vediamo le previsioni dell'art 5 che si occupa appunto di "Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici":
- Diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
- In alternativa possibilità di congedo "Covid": nel caso il lavoro non possa essere svolto in smart working , uno dei genitori, alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, con indennizzo Inps pari al 50 per cento della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- Per i giorni in cui un genitore fruisce dello smart working o del congedo l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
- L'agevolazione avra termine il 31 dicembre 2020 .
Come detto, l'agevolazione riguarda espressamente i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato . Da notare che il testo non fa riferimento a lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'inps che invece erano destinatari del Congedo Covid previsto dal Decreti Cura Italia e Rilancio (per approfondire vedi " Covid 19: congedi e permessi legge 104 ").
La spesa prevista per questa proroga è pari a 50 milioni di euro. Le domande saranno gestite e monitorate dall'INPS che probabilmente fornirà a breve indicazioni per le modalità di richiesta dei benefici descritti.
Vedi i contenuti della circolare pubblicata il 2.10 nell'articolo "Quarantena scolastica le istruzioni INPS"
Allegati: -
Aumento pensioni invalidità: domande entro il 9 ottobre
Pubblicata ieri la circolare INPS n. 107 del 23.9.2020 sull'aumento delle pensioni di invalidità civile a norma del decreto 104 2020 "Agosto" .
L'istituto chiarisce le modalità di applicazione del cosiddetto "incremento al milione" , cioè l'adeguamento all'importo delle pensioni minime richiesto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 che aveva giudicato "irragionevole e discriminatorio" il requisito anagrafico di sessanta anni finora previsto "perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età" .
Il decreto agosto prevede quindi l'aumento a 516,46 euro delle prestazioni assistenziali mensili agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensioni di inabilità.In precedenza l'importo era circa la metà e solo al compimento dei 60 anni il percettore maturava il diritto all'importo che oggi viene assicurato a tutti . Necessario però fare specifica richiesta all'INPS .
Vediamo i requisiti e le modalità per la domanda riepilogati nella circolare.
REQUISITI ANAGRAFICI
Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.
REQUISITI DI REDDITO
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali per il 2020 :
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia:
- i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata,
- i redditi tassati alla fonte,
- i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
- il reddito della casa di abitazione,
- le pensioni di guerra,
- l’indennità di accompagnamento,
- l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
- i trattamenti di famiglia,
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
MODALITA' PER LA DOMANDA
Agli interessati è riconosciuta anche la maggiorazione della quattordicesima e se di età inferiore ai sessanta anni, in presenza dei requisiti richeisti , devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento
Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, MA la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.
Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020. La circolare non specifica se è in corso di implementazione una procedura telematica dedicata, si presume quindi che si debbano utilizzare i canali già presenti sul sito www.inps.it- prestazioni e servizi- pensioni inabilità.
-
Transfrontalieri: in Gazzetta il decreto sui distacchi
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 122 del 15.09.2020 sul distacco transfrontaliero dei lavoratori, che recepisce l'ultima direttiva europea in materia, la n. 2018/957. Il tema è di grande importanza perché sono ben 17 milioni e mezzo di lavoratori in Europa che vivono e lavorano in un paese diverso da quello di origine, sia di paesi membri , soprattutto dell'Est, che di paesi extra-UE (Ucraina, Turchia, Albania), in forma equiparata ai residenti .
Vediamo le novità introdotte dalla direttiva del 2018, che tra l'altro hanno trovato conferma in molte sentenze della Corte di Giustizia europea
- Primo obiettivo è il contrasto al distacco transfrontaliero “fraudolento”, per far emergere le società che hanno solo di fatto una sede in un diverso Stato. Con un regolamento dello scorso anno (n. 1149/2019) si è costituita l’Autorità Europea del Lavoro al fine di garantire che ogni paese svolga controlli seri in materia . Con questa finalità l' art. 3, par. 1bis dir. 2018/957 prevede che il distacco non possa superare i 12 mesi (prorogabili fino 18 dallo Stato membro in cui il servizio è prestato), che prima potevano arrivare anche a 5 anni . Restano altresì vietati i distacchi (catena”) per sostituire lavoratori già presenti all;estero nelle medesime mansioni.
- Vengono ricomprese anche le agenzie di somministrazione
- le voci che compongono la retribuzione individuale devono essere perfettamente distinte e individuabili per scongiurare i finti rimborsi che aggirano il versamento della contribuzione previdenziale.
- Si stabilisce che venga realizzato , con il contributo di tutti gli Stati, un sito web in tutte le lingue utilizzate dai lavoratori transfrontalieri che informi dettagliatamente dei propri diritti i lavoratori espatriati.
Vediamo piu in dettagli alcuni stralci dei nuovi articoli inseriti nella normativa precedente:
Art. 1-bis Sono considerate parte della retribuzione le indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennita sono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell'impresa distaccante. Se tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle>spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno>parte della retribuzione l'intera indennita considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.
2-bis. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unita' produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica altresi' alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unita' produttiva in Italia, uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore e' considerato distaccato dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.»;
Art. 4-bis (Distacco di lunga durata).
– 1. Se la durata effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori distaccati si applicano, se piu' favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti: a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro; b) le clausole di non concorrenza; c) la previdenza integrativa di categoria.
2. In caso di notifica motivata al Ministero del lavoro dal prestatore di servizi il distacco cui al comma 1 e' esteso fino ad un massimo di 18 mesi. Le modalita secondo cui effettuare la notifica sono stabilite con il medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 2.
3. In caso di sostituzione di uno o piu' lavoratori distaccati per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la durata del distacco ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 2 è determinata dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori. L'identita' delle mansioni svolte nel medesimo luogo e' valutata tenendo conto anche della natura del servizio da prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.»;
-
Concorso Dogane 2020: oltre 1200 assunzioni in arrivo
Sono pronti per la pubblicazione due bandi di concorso con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli iniziera entro il 2020 la selezione di 1266 figure per potenziare i propri organici. Si tratta in particolare 766 funzionari ( livello C ) e 460 assistenti amministrativi (livello D).
Con ogni probabilità i titoli di studio saranno sia diplomi di laurea che diplomi di scuola secondaria superiore cn una ampia varietà di speciazlizzazioni richieste. Si ricorda in fatti che l'agenzia delle Dogane e Monopoli dipende direttamente dal Minsitero dell'Economia e delle Finanze si occupa di attività pratiche amministrative in vari settori:
- amministrazione dei tributi doganali, della fiscalità interna degli scambi internazionali e delle accise, assicurando l’accertamento, la riscossione e il contenzioso;
- gestione dei servizi doganali, garantendo l’applicazione del codice doganale dell’Unione Europea e di tutte le misure, incluse quelle relative alla politica agricola e alla politica commerciale comune, connesse agli scambi internazionali;
- regolazione e controllo del comparto del gioco in Italia, con azione di contrasto al gioco illegale;
- gestione, in materia di tabacchi lavorati, delle procedure connesse alla riscossione delle accise e vigilanza sulla conformità dei tabacchi lavorati alla normativa nazionale e comunitaria;
- prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti extratributari nelle materie di competenza.
- gestione dei laboratori chimici.
I due bandi di concorso, autorizzati dal Governo con il decreto fiscale dello scorso anno collegato alla legge di Bilancio, saranno pubblicati nei prossimi giorni in Gazzetta ufficiale, serie concorsi. Il programma dell'Agenzia è di concludere la preselezione entro la vigilia di Natale, per poi avviare le prove scritte e orali entro la prima metà del 2021 e arrivare alle assunzioni entro il 2021 .
Sara quasi certamente prevista una prova preselettiva per ridurre il numero di partecipanti e poi prove scritte e prove orali su materie diversificate sulla base dei profili professionali da selezionale
L'agenzia delle Dogane con questo concorso punta a dotarsi di figure professionali finora assenti nei prpri organizi, messi a dura prova dalla attivistà straordinari e con l'emergenza coronavirus, come ad esempio :
- 70 funzionari esperti nel settore delle relazioni internazionali, nella cooperazione tra gli Stati e tra gli altri soggetti internazionali.
- 140 esperti in analisi quantitative statistico matematiche e di gestione dei dati
- 145 ingegneri,
- 15 architetti,
- 150 chimici,
- 86 esperti informatici,
- 80 analisti dei mercati finanziari,
- 50 esperti da destinare agli uffici legali e al contenzioso
- 100 esperti amministrativi e contabili per il rafforzamente dei settori che si occupano di attività ispettive e di accertamento.
- 20 interpreti in lingue straniere
- 50 assistenti di supporto alle attività di accertamento sulle accise.
-
Pignoramento stipendi e pensioni sospeso fino al 31 agosto
Tra le misure urgenti di sostegno l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il c.d. decreto rilancio, ha previsto la sospensione dal 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti su stipendi, pensioni e sulle indennità di disoccupazione, ecc . L'inps ha emanato in materia il messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020.
Si tratta in particolare dei pignoramenti notificati all'INPS su istanza dei soggetti (elencati nell'allegato 1) entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice .
Non riguarda invece gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020), che restano definitivamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e non sono rimborsabili e ai soggetti iscritti all’albo
Il beneficio riguarda , ricordiamo , anche tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’Istituto eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio (l'elenco non è esaustivo):
- NASpI
- DISCOLL
- Disoccupazione Agricola
- Anticipazione NASpI
- TFR del Fondo di Garanzia.
- Integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà)
- Malattia e maternità.
Dunque durante il periodo interessato dalla sospensione non saranno effettuate nuove trattenute o versamenti in favore dei creditori pignoratizi indicati posticipando tutte le relative attività allo scadere del trimestre, salvo modifiche in sede di conversione del decreto-legge in comento.
Eventuali accantonamenti che fossero stati effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere resi nuovamente disponibili in favore dei soggetti pignorati tramite l’opzione “Restituzione Totale” presente in procedura Gestione Pagamenti a terzi.
Al termine del periodo stabilito dalla norma, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi sulle mensilità ancora in corso di pagamento.