• Lavoro Autonomo

    Riconteggio debiti contributi INPS: proroga domande all’11 dicembre

    INPS riapre i termini per  il riconteggio dei contributi annullati   con il  "Saldo e stralcio"     previsto dall'art 223 del decreto legge 48 2023,  per gli iscritti alle gestioni INPS degli autonomi (professionisti artigiani commercianti  imprenditori agricoli ) per dare la possibilità di  ricostituire la posizione previdenziale che poteva risutlare danneggiata 

     Si ricorda che con la circolare 86 pubblicata il 10 ottobre 2023 INPS aveva chiarito  le modalità  di richiesta di riconteggio dei contributi cancellati automaticamente con la Rottamazione  dei debiti fino a 1000 euro , come previsto:

    • sia dall'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che 
    •  dall’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

    Si prevedeva in particolare l'obbligo di domanda  all'INPS  entro il 10 novembre  e il versamento dei debiti  entro il 31 dicembre 2023.

    AGGIORNAMENTO 29.11.2023 

    Con il messaggio 4244   del 28 novembre l'istituto  fissa una nuova scadenza  per le domande c'è ancora tempo fino al 10 dicembre 2023. 

    Non cambia invece il termine per il versamento dei contributi che erano stati "cancellati"

    Le principali indicazioni  e i modelli nei paragrafi seguenti.

    Domanda riconteggio  debiti INPS  annullati: modelli

    Come anticipato i soggetti iscritti alle Gestioni   autonome INPS

    • degli artigiani e commercianti, 
    • dei lavoratori autonomi agricoli, e 
    • committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata ,

     per i quali i debiti contributivi fino a mille euro sono stati annullati per effetto delle disposizioni di legge ,  per incrementare la propria  posizione assicurativa, possono chiedere il riconteggio dei debiti annullati 

    Sono disponibili  in particolare  due modelli di richiesta per :

    1. il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Allegato n. 1);
    2. il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, stralcio  dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (Allegato n. 2).

    Nella domanda l’interessato dovrà:

    – indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;

    – selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale; (ATTENZOINE necessario che le rate siano di pari importo e che il saldo dell’importo conteggiato a titolo di contributi e sanzioni civili  avvenga  entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

    – assumere l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto, 

    – dichiarare ( SOLO per debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.

    Al fine di garantire l’uniformità di trattamento delle domande la valutazione sarà effettuata con riguardo allo stato in cui i crediti oggetto di annullamento si trovavano 

    • alla data del 24 ottobre 2018, per lo stralcio di cui al decreto-legge n. 119/2018, e
    •  alla data del 30 aprile 2023, per lo stralcio di cui alla legge n. 197/2022.

    Al  richiedente è richiesto di indicare  una delle motivazioni indicate nel modulo.  

    Riconteggio debiti annullati: invio domanda

    La domanda di riconteggio dei debiti annullati deve essere trasmessa entro il 10 novembre   11 DICEMBRE 2023 utilizzando i modelli allegati  attraverso i Cassetti Previdenziali 

    Le strutture INPS  verificheranno le motivazioni  e prenderanno eventualmente contatti con i richiedenti per ulteriori informazioni, notificando poi   l'esito con l’indicazione, in caso di reiezione, della relativa motivazione.

    La notifica avverrà in tempo utile a consentire il pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di contributi e di sanzioni civili entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

    Riconteggio debiti agricoltura: istruzioni corrette

    Con il messaggio del 17 ottobre 2023 INPS ha  rettificato  le istruzioni rivolte agli agricoltori specificando che  la domanda in questione dovrà essere inoltrata sempre per il tramite del “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, ma utilizzando la sezione “Comunicazione bidirezionale Invio comunicazione”, selezionando la voce “Riconteggio debiti stralciati Art 23bis”.

    Nel caso di decesso del titolare dei crediti stralciati è confermata la modalità di invio delle domande via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli aventi diritto.

     

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Supporto Formazione e lavoro: chiarimenti ANPAL

    È stata creata nella sezione Connettere del portale Anpal, una nuova  pagina che contiene  chiarimenti sulle procedure amministrative e tecniche  che vengono seguite nell'attuazione delle misure per  il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL). 

    Nella pagina, verranno riportate con costante aggiornamento,  sotto forma di Domande e Risposte  le comunicazioni trasmesse da Anpal ai/lle referenti regionali del Sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro (Siu) per la gestione delle procedure di coinvolgimento dei partecipanti attuate dai diversi enti coinvolti (Centri per l'Impiego INPS ecc.)

    Si ricorda che iI Supporto per la formazione e il lavoro è la nuova misura prevista dal Decreto Lavoro 48 2023 in sostituzione delle politiche attive del lavoro connesse al Reddito di Cittadinanza  e intende favorire la partecipazione a progetti di formazione, di orientamento e accompagnamento al lavoro, di qualificazione e riqualificazione professionale e di politiche attive del lavoro per persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni, a rischio di esclusione sociale e lavorativa. E' in vigore idal 1 settembre 2023.

    Tra i chiarimenti forniti si evidenzia  ad esempio che 

    •  Se la persona oggetto delle misure  intende farsi prendere in carico da altro Cpi in una Regione diversa , deve recarsi presso il nuovo Cpi.  Il nuovo Cpi dell’altra Regione deve eseguire la presa in carico della Sap e far sottoscrivere un nuovo patto di servizio Gol, previo assessment.  Conseguentemente va avvisata Anpal, che procederà ad assegnare la visibilità della domanda al nuovo Cpi.
    •  le assegnazioni ai Progetti utili alla collettività (Puc) possono essere eseguite solo dal Cpi competente per residenza (come da regola di gestione dei Puc indicata dal Mlps).
    • In presenza di un patto di servizio  attivo la competenza è del Cpi che ha in carico il patto di servizio. Le domande SFL pervenute da Inps saranno indirizzate a tale Cpi.
    • In assenza di un patto, ma in presenza di Did, la competenza è del Cpi indicato in fase di Did. Le domande saranno indirizzate a tale Cpi per la successiva presa in carico.

  • Lavoro Dipendente

    Fondo nuove competenze: precisazione sulle date dei corsi

    Scaduti i termini , prorogati, per le richieste di saldo dei contributi del Fondo Nuove competenze ANPAL comunica una precisazione in materia di date degli interventi formativi  effettuate tramite i Fondi Interprofessionali.

    Nel comunicato si legge che 

    "A seguito della presentazione del saldo relativamente alle istanze presentate da datori di  lavoro aderenti ai Fondi Interprofessionali sono state riscontrate alcune discrepanze tra :

    • le  date di inizio e le date di fine del percorso formativo inserite nel sistema MYANPAL dai  datori di lavoro e
    •  le date inserite nei sistemi informativi dei Fondi Interprofessionali."

    Il direttore di ANPAL  precisa che le date di inizio e di fine formazione dei percorsi formativi  devono corrispondere alle date comunicate al Fondo Interprofessionale di riferimento. In caso contrario, saranno prese in considerazione le date comunicate dal datore di lavoro al Fondo Interprofessionale di riferimento. Conseguentemente, non si rende necessario  effettuare variazioni sul sistema MYANPAL.

    Si ricorda che l'applicazione  offre anche il manuale Utente aggiornato e a numerose Faq di chiarimenti .

    FAQ su Invio rendiconto e richiesta saldo 

    Riportiamo di seguito alcune faq in materia di aggiornamento del costo orario e documenti da allegare:

    3. Considerato che in fase di presentazione dell’istanza il costo orario del personale è stato stimato, l’importo può essere aggiornato in fase  di richiesta di saldo?

    Sì, in fase di richiesta di saldo, il costo orario può essere modificato fermo  restando che in caso di discordanza tra gli importi rendicontati dal datore di lavoro e quelli risultanti dalla banca dati Inps, sarà considerato ammissibile  l’importo minore verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva e, comunque, il contributo massimo riconoscibile non potrà essere  superiore al contributo ammesso.

    5. In fase di rendicontazione, quale documentazione deve essere  prodotta e trasmessa ad Anpal? Con quale modalità?

    Non è previsto il caricamento nel sistema MyANPAL di documentazione, ma  devono essere indicati il costo orario retributivo e contributivo e il numero di

    ore effettivamente frequentate da ogni lavoratore (in presenza e/o a distanza).

    7. Vi è un ordine temporale con cui trasmettere la richiesta saldo ad  Anpal e al FPI?

    Non è previsto un ordine cronologico per la presentazione della richiesta di  saldo ad Anpal e al FPI, purché sia rispettato il termine di 150 gg.

  • Rubrica del lavoro

    Protezione delle donne con il lavoro: l’impegno dei CDL

    E' stato firmato il 22 Novembre 2023 alla vigilia della Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne  un protocollo di collaborazione tra  il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e la Fondazione Doppia difesa Onlus  attiva da anni in questo campo, per attivare in sinergia azioni e strategie che diano alle donne vittime di violenza opportunità formative e lavorative.

    Il documento  individua nella  formazione e nell'inserimento al lavoro delle donne vittime di violenza strumenti di primaria utilità per la loro tutela, come ha affermato nella presentazione l'avvocato Giulia Bongiorno, tra le fondatrici della Onlus.

    I contenuti del protocollo CDL – Fondazione Doppia difesa per la tutela delle donne

    Il protocollo afferma in primo luogo che " ogni forma di violenza sulle donne, inclusa quella domestica, rappresenta una grave violazione dei diritti umani: libertà, dignità, integrità fisica e psichica. Secondo i dati Istat, nel 2022 in quasi il 90% dei casi l’autore della violenza è stato un soggetto con cui la vittima aveva, o aveva avuto, una relazione sentimentale o al quale era legata da uno stretto rapporto di parentela. Nel 55% dei casi gli autori sono stati mariti, conviventi o attuali partner.

    Le donne vittime di violenza vivono nella paura, dominate da un senso di impotenza: la loro vita è a rischio proprio dove dovrebbero sentirsi al sicuro, in casa, quella casa dalla quale troppo spesso non riescono ad allontanarsi perché – soprattutto se non sono inserite nel mondo del lavoro – non riescono a immaginare un futuro diverso per sé stesse e per i loro figli. C’è infatti una costante, nei casi di violenza: molte donne picchiate, vessate, minacciate non hanno materialmente i mezzi per vivere fuori dalle mura domestiche. Si tratta di donne che spesso hanno dedicato gli anni migliori all’accudimento di figli e mariti/compagni e alla cura della casa, oppure di donne anche molto giovani che per svariate ragioni non hanno avuto opportunità di formazione e lavoro"

    A margine dell'incontro per la firma del documento  la 'presidente della Fondazione Doppia Difesa Michelle Hunziker  ha spiegato “Troppe volte ci siamo sentite dire dalle donne vittime di violenza: “E se vado via di casa come faccio a mantenermi e a provvedere ai miei figli?” Dunque  “L’indipendenza economica è sempre il primo passo verso la libertà, altrimenti il rischio è di mettere la propria vita nelle mani di qualcun altro e di non riuscire più a riprendersela. Siamo felici di questa Intesa che speriamo possa dare un aiuto concreto a tante donne”.

    In effetti dalla ricerca svolta dall’Ufficio Studi dei Consulenti del Lavoro  "Report : favorire l'inclusione occupazionele per contrastare  la violenza sulle donne ", emerge che delle 15.559 donne che nel 2020 hanno iniziato un percorso personalizzato di uscita dalla violenza, solo il 35,5% era occupato stabilmente, mentre il 48,7% risultava non autonomo dal punto di vista economico. Inoltre, nel 2022 erano circa 6.773.000 le donne che non lavoravano, comprese in un range di età tra i 25 e i 64 anni, pari al 42,7% del totale della popolazione femminile residente in Italia.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo solidarietà ambientale: prestazioni e istruzioni per i versamenti

    Con il decreto ministeriale del 29 settembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il 27 ottobre 2023  il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla  riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021.

    Si ricorda che sono interessate in particolare le aziende firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo, aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente.

    Con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative   relative ai nuovi obblighi contributivi , 

    una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento  è stata pubblicata il 20 novembre Messaggio 4104/2023 (V. ultimo paragrafo)

    Adeguamento Fondo solidarietà ambiente: le nuove prestazioni 

    Come noto l'adeguamento era richiesto entro il 31 dicembre 2022, poi prorogato al 31.12.2023 e prevede l'ampliamento  delle tutele a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti  nel numero di   dipendenti.

     In particolare si prevede l'adeguamento di 

    • importo, 
    • durata e 
    • causali di accesso 
    • all' assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021,

     nonche' di ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo puo' erogare in conformita' all'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del2022 in tema di staffetta generazionale.

    Il decreto  prevede quindi che:

    • l'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello definito  dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

    La durata massima  e' pari: 

    • per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie; 
    • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie; 
    • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti :  I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie;  II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale,   III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;  IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto  di solidarieta'.

     Resta fermo, il limite massimo complessivo dei trattamenti

     I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni  in tema di condizionalita' e formazione. 

    E' previsto  anche

    • il versamento mensile   di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento  nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a  trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni». 
    • il  finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei  lavoratori,  anche in esubero, per  programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

    Fondo solidarietà ambiente decorrenza obblighi contributivi 

     Il messaggio INPS  3901/2023 precisa che  i nuovi obblighi contributivi e l’aggiornamento delle prestazioni si applicano  dall’11 novembre 2023,  quindicesimo giorno  dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 

    Dal mese di novembre 2023  quindi tutte le imprese del settore che occupano almeno un dipendente cessano  sempre dal mese di novembre, gli obblighi  verso il FIS  con revoca  del codice autorizzazione “0J”.

    Sono dovuti in particolare 

    • per le imprese fino a 15 dipendenti il  contributo  dello 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali 
    • per  le imprese con oltre  15 dipendenti  il contributo dello 0,65%

    di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.

    Fondo solidarietà ambiente: ulteriore contribuzione 2022 e istruzioni Uniemens

    Il messaggio 4104 2023 ricorda che L’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019 dispone che i datori di lavoro sono tenuti al versamento di “un ulteriore contributo” rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo  di solidarietà ambiente

    Le contribuzioni ulteriori sono, nel dettaglio, le seguenti:

    a) un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;

    b)  50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.

    Tali contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo e  sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019.

    ATTENZIONE Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 il versamento da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.

    Alla luce di queste precisazioni l'istituto fornisce le indicazioni in ordine alla denuncia e al predetto versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro le cui posizioni contributive,  sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”, avente il  significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”.

  • Lavoro Dipendente

    Alluvione Toscana 2023: istruzioni per le integrazioni salariali

    Dati i frequenti eventi metereologici di eccezionale intensità – come le alluvioni che hanno colpito , a partire dal 2 novembre 2023, i territori delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato e per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nazionale per la Regione Toscana ,  INPS riepiloga nel messaggio 3959 del 9 novembre 2023 le modalità  con cui i datori di lavoro devono richiedere l’accesso agli  ammortizzatori sociali ordinari.

    In particolare l'istituto ricorda che in questi casi  i datori di lavoro possono ricorrere :

    • al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), 
    • all’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali 
    •  al trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

    con Causale “Incendi – crolli – alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili CD. EONE 

    Cassa integrazione con causali EONE

    Le prestazioni di integrazione salariale con queste causali  sono contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:

    •  non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
    • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale 
    • le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
    • l’informativa sindacale non è preventiva e, laddove prevista, è sufficiente  comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile dell’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

    In particolare le imprese del settore edile e lapideo – sia industriali che artigiane – non sono tenute a effettuare l' informativa per le richieste  delle  prime 13 settimane di integrazione ma solo solo per le istanze di proroga oltre le 13 settimane consecutive

    Le domande  devono essere corredate dalla relazione tecnica che deve illustrare la tipologia di attività lavorativa in corso al verificarsi dell’evento e le modalità con le quali l’evento  ha inciso sul regolare svolgimento delle lavorazioni. 

    Nel caso di eventi in territori i per i quali sia stato proclamato lo stato di emergenza, la relazione tecnica può essere presentata in forma semplificata, ovvero:

    • senza dover  dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato ma
    • illustrando  solo la tipologia delle attività lavorative svolte, e  
    • attestare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

    La domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata anche con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”,  anch'essa  riferibile al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, alla stessa si applicano gli stessi criteri.

    In questi casi  i datori di lavoro possono allegare il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità o limitarsi ad autocertificarne il possesso nella relazione tecnica allegata alla domanda.

    In ogni caso gli elementi non forniti  all’atto della domanda non determinano  in alcun caso la reiezione dell’istanza, bensì l’attivazione  del supplemento istruttorio  degli uffici INPS. 

    Alluvione Toscana e neutralizzazione dei periodi  EONE

    I periodi di ricorso al trattamento di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) possono essere richiesti con le modalità ordinarie e  sono neutri ai fini del limite massimo di durata dei trattamenti di CIGO FIS e Fondi di solidarietà 

    Sono, invece, computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di cui all’articolo 4 del D.lgs n. 148/2015.

     Alluvione Toscana e  cassa  operai agricoli (CISOA)

    I datori di lavoro agricoli  per  eventi atmosferici avversi possono accedere al trattamento di integrazione salariale (CISOA)  utilizzando la causale “eventi atmosferici – cod. evento 01”, per una durata massima di 90 giorni nell’anno.

    ATTENZIONE   l’articolo 2 del decreto–legge n. 98/2023,  ha previsto una derogo alla disciplina sopracitata  per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA,  per intemperie stagionali:

    •  è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero
    • i periodi sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno  e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro 

    Nel caso dell'alluvione in Toscana per richiedere il trattamento i datori di lavoro interessati devono presentare, con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.

     la domanda  va presentata entro 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro) trova applicazione soltanto pe le sospensioni verificatesi successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza

     Per le sospensioni che, invece, sono iniziate prima dell'emanazione della stessa, il termine decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento.

  • Pensioni

    Giornalisti: pensioni INPGI cumulabili con reddito da lavoro

    Legittimo il cumulo tra pensione  (ex) INPGI  e redditi da lavoro. Lo ribadisce  ancora una volta la Cassazione,   affermando che l'art 15 del  Regolamento della Cassa previdenziale dei giornalisti  che prevede un parziale divieto di cumulo,  deve essere disapplicato 

    La sentenza della Corte di cassazione 24931/2023, Sezione quarta civile, riguarda in particolare  il caso di un giornalista dipendente che  aveva chiesto al Tribunale di Milano la restituzione delle trattenute effettuate da INPGI sugli assegni pensionistici  dall’ottobre 2013. 

    La Corte d’appello,  smentendo la decisione di primo grado, aveva accolto la tesi dell’Inpgi secondo cui, in quanto ente privatizzato, l’Istituto non era direttamente assoggettato alle norme sulle forme previdenziali sostitutive pubbliche per "l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta all'INPGI, come agli altri enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994,"  che ha come obiettivo primario di garantire l’equilibrio di bilancio.

    La Cassazione ricorda invece  l'ente «ha natura di “istituzione pubblica” per effetto della relazione funzionale con lo Stato» in quanto gestiva, fino a giugno 2022 anche la previdenza obbligatoria dei giornalisti dipendenti, con funzione analoga a quelle degli enti pubblici di previdenza e assistenza.

    Cumulo pensioni di anzianità  INPGI e reddito da lavoro

    In due precedenti  sentenze  n. 20690/2022 e  la n. 20522/2022 , discostandosi da arresti precedenti di segno opposto, si era  già affermato che per gli enti previdenziali sostitutivi anche se retti da casse private  valgono le stesse  regole in vigore per la generalità dei lavoratori iscritti alla gestione previdenziale Inps. Si fa  riferimento all'articolo 72, comma 2, della legge 388/2000 e all’articolo 44, comma 1, della legge 289/2002.

    Nella sentenza 20690 si legge infatti che è necessario " disapplicare l'art. 15 del Regolamento INPGI,  che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento  pensionistico in maniera diversa".

    Infatti, affermano gli ermellini: "non si tratta certo di negare il valore semantico attribuito dall'opposto orientamento al disposto della L. n.388 del 2000, art. 76, comma 4, (..) ma semmai di attribuire la necessaria rilevanza alla norma regolatrice della fattispecie ratione temporis  di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 72, comma 2 e della L. n. 289 del 2002,  art. 44, comma 2,"  che afferma:    "a decorrere dal  1 gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo  e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale  obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della  medesima, prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 72, comma 1, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione  che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età"

    Un  importante precedente  sulla stessa linea era stata l'ordinanza 21470/2020 riguardante il ricorso di un iscritto che  contestava  l'applicazione dell’articolo 15 del Regolamento. Anche il quel caso la corte territoriale aveva accolto la sua richiesta. I giudici di Cassazione  avevano respinto il ricorso dell'INPGI  ricordando i precedenti giurisprudenziali in materia, in particolare la  sentenza 19573/2019 «che ha superato il diverso orientamento di Cassazione 8067/2016 e 12671/2016» e  ha  ritenuto pacifico che l’articolo 44 della legge 289/2002, nel consentire il cumulo totale tra reddito e pensione di anzianità, va applicato in maniera identica per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive della stessa, anche ove gestite da enti privatizzati».

    A questa interpretazione ormai maggioritaria  si aggiungono ora in queste sentenze anche le valutazioni  sulle novità  normative che hanno portato con la legge di bilancio 2022 al trasferimento dall'INPGI  all'INPS dell'intera  gestione dei lavoratori dipendenti, entrato in vigore dal 1° luglio 2022.

    Con questo passaggio ulteriore,  ci si aspetta che aumentino  le possibilità che l'istituto modifichi la sua posizione.