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Pignoramento stipendi e pensioni sospeso fino al 31 agosto
Tra le misure urgenti di sostegno l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il c.d. decreto rilancio, ha previsto la sospensione dal 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti su stipendi, pensioni e sulle indennità di disoccupazione, ecc . L'inps ha emanato in materia il messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020.
Si tratta in particolare dei pignoramenti notificati all'INPS su istanza dei soggetti (elencati nell'allegato 1) entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice .
Non riguarda invece gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020), che restano definitivamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e non sono rimborsabili e ai soggetti iscritti all’albo
Il beneficio riguarda , ricordiamo , anche tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l’Istituto eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio (l'elenco non è esaustivo):
- NASpI
- DISCOLL
- Disoccupazione Agricola
- Anticipazione NASpI
- TFR del Fondo di Garanzia.
- Integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, Assegno ordinario, Assegno di solidarietà)
- Malattia e maternità.
Dunque durante il periodo interessato dalla sospensione non saranno effettuate nuove trattenute o versamenti in favore dei creditori pignoratizi indicati posticipando tutte le relative attività allo scadere del trimestre, salvo modifiche in sede di conversione del decreto-legge in comento.
Eventuali accantonamenti che fossero stati effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere resi nuovamente disponibili in favore dei soggetti pignorati tramite l’opzione “Restituzione Totale” presente in procedura Gestione Pagamenti a terzi.
Al termine del periodo stabilito dalla norma, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi sulle mensilità ancora in corso di pagamento.
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Videosorveglianza solo con espressa autorizzazione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto con l’interpello n. 3 dell’8 maggio 2019, ad un quesito del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, in tema di installazione degli impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro.
In particolare i consulenti del lavoro chiedevano se era possibile configurare il silenzio assenso in un caso di richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi ex articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, basandosi su quanto disposto dalla legge n. 241/1990 per la quale il silenzio dell’amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda. La risposta del Ministero è assolutamente negativa in quanto ricorda che:
"con nota del 16 aprile 2012 (prot. n. 7162) l’allora Direzione Generale per l’attività ispettiva di questo Ministero aveva fornito istruzioni operative in relazione al rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 4 della legge n. 300 del 1970. In quella occasione era stata sottolineata la necessità di :
- considerare i presupposti legittimanti la richiesta di installazione di impianti di controllo, ovvero l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive, sottolineando inoltre
- il necessario rispetto del Codice per la privacy, nonché dei successivi provvedimenti del Garante, in particolare delle prescrizioni del Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010, nel quale, tra l’altro, si afferma l’esclusione dell’applicazione del principio del silenzio-assenso in questo caso specifico. "
Quindi ribadisce che la formulazione dell’articolo 4, primo comma, della legge n. 300 del 70 non consente la possibilità di installazione e di utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l’accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento).
Tale interpretazione tra l'altro è condivisa anche dalla giurisprudenza di cui si ricordano in particolare le sentenze Cass.pen.n.22148/2017, Cass. pen. n. 51897/2016; Cass. civ. n. 1490/1986.
Allegati: -
Segretari comunali: addio all’Albo
La legge delega sulla pubblica amministrazione ha eliminato la specificità del ruolo dei segretari comunali e provinciali . Nella legge si specifica che questa storica figura professionale rientrerà nel ruolo unico dei dirigenti pubblici , pur mantenendo i compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di direzione e coordinamento degli uffici amministrativi e controllo della legalità dell'ente locale.Si va verso l'eliminazione dell'albo dedicato.Anche per loro varranno quindi le nuove regole:- tre anni di "prova" prima della conferma a tempo indeterminato,
- trasferibilità
- valutazione del merito, con possibile revoca dell' incarico.
Gli enti locali sono ora obbligati a nominare un dirigente apicale in luogo del segretario ma nei primi tre anni la scelta avverra all'interno dell'albo attualmente esistente.Si attende ora un decreto attuativo che specifichi le modalità successive di reclutamento attraverso specifici concorsi.