• Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Bonus assunzioni under 36 editoria 2022: elenco dei beneficiari

    Era stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DPCM emanato il 28 settembre 2022, di ripartizione delle risorse, pari a 90 milioni per il 2022, del Fondo Straordinario per l'Editoria istituito dalla legge di bilancio 2022.

    12 milioni  di euro erano    destinati a sostenere  con  bonus forfettari la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari  di giornalisti e  di professionisti con competenze digitali,  e l'assunzione di under 36).  

    Da notare che per assicurarsi il diritto ai bonus forfettari previsti, le assunzioni-trasformazioni dovevano avvenire entro il 2022 mentre le domande e l'erogazione dei bonus  andavano inviate entro aprile 2023  secondo le modalità previste dal  provvedimento del Capo dipartimento

    Con provvedimento del  2 ottobre 2023  è stato reso  noto l'elenco delle aziende editoriali beneficiarie.

    Per il pagamento mediante accredito sul conto corrente intestato all’impresa beneficiaria e dichiarato nella domanda si attende un successivo decreto di trasferimento delle risorse .

    Si ricorda che il suddetto contributo concorre alla formazione del reddito e verrà erogato  al netto della ritenuta IRES, pari al 4 per cento.

    Inoltre va tenuto presente che il contributo  può essere revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di  uno o più dei requisiti previsti .

    Nei paragrafi successivi il riepilogo delle istruzioni sui bonus assunzioni per le  imprese editoriali.

    Contributi assunzioni giornalisti ed esperti digitali: quanto spetta e a chi

    Le risorse del Fondo straordinario per l'editoria 2022   comprendono 12 milioni di euro destinati  a 

    1. MISURA 1 :  nuove  assunzioni (3 milioni di euro)
    2. MISURA 2: trasformazioni di collaborazione in rapporti a tempo indeterminato (9 milioni)   

    da parte di: 

    • imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani)
    • imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici);
    • agenzie di stampa: 63.91 (attività delle agenzie di stampa);
    • emittenti radiofoniche locali: 60.10 (trasmissioni radiofoniche);
    • v. per le emittenti televisive locali: 60.20 (attività di programmazione e trasmissioni televisive);

    In particolare  saranno destinati  ai datori di lavoro:

    1. con la misura 1: 8000 euro come contributo forfettario per ogni assunzione a tempo indeterminato  di GIOVANI UNDER 35   con adeguata qualifica professionale  acquisita nel settore  GIORNALISMO  o  della digitalizzazione informatica  e della cybersicurezza, e dei servizi online, nel settore dei MEDIA.
    2.  con la misura 2: 12mila euro  sempre come contributo forfettario per ogni trasformazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti a  termine   in CONTRATTI GIORNALISTICI a tempo indeterminato, senza limiti di età.

    ATTENZIONE I nuovi contratti devono essere instaurati entro il 2022.

    Le agevolazioni saranno concesse entro i limiti di spesa citati,  in accordo con il trattato europeo sugli Aiuti de minimis 1047/2013.

    Da sottolineare anche che in caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure   in relazione alle istanze ammesse, si procederà al  riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

    Assunzioni aziende editoriali: scadenza, come fare domanda

    I soggetti che intendono accedere al contributo  per le assunzioni realizzate  devono  presentare domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  nell’area riservata  del portale www.impresainungiorno.gov.it. 

    • dalle ore 10.00 del 28 marzo 
    • alle ore 17.00 del 28 aprile 2023.

    È previsto l’invio di una sola domanda per impresa richiedente, relativa a tutte le assunzioni perfezionatesi entro il 31 dicembre 2022. La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente con firma CAdES. In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.

    La domanda dovrà  includere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante: 

    • il possesso dei requisiti 
    • gli estremi dei contratti  stipulati 
    • le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevuti nei due esercizi finanziari  precedenti e nell’esercizio finanziario in corso,
    • gli estremi del conto corrente intestato all’impresa   su cui verranno poi  erogati i fondi dopo le adeguate verifiche.

  • Rubrica del lavoro

    Bonus grandi navi per i lavoratori di Venezia: si può fare domanda

    Il decreto legge 103 2021 ha previsto una indennità onnicomprensiva   una tantum di 2mila euro a favore di alcune categorie di lavoratori   la cui attività sia connessa al transito delle navi  nella laguna di Venezia (Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca) interdetto  a partire dal 1 agosto 2021. 

    La legge ha previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro a questo fine,  per il 2021.

    Il Ministero del lavoro ha pubblicato il nuovo decreto 31 gennaio  2023 , in data 9 marzo 2023 con uno stanziamento raddoppiato a 10 milioni per il 2022 

    Si attendevano ancora le  istruzioni operative  INPS su domande e  pagamenti, rese finalmente disponibili solo  ieri 3 ottobre 2023  con circolare 83 2023 (Vedi i dettagli all'ultimo paragrafo).

     La piattaforma per le domande è attiva: 

    •  dal 4 ottobre  
    •  fino al 30 novembre 2023.

    Riepiloghiamo  di seguito  tutte le istruzioni sulla  misura 

    A chi spetta il bonus "grandi navi": categorie, requisiti , esclusioni 

    L'indennità spetta a 

    a) lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto  (9 marzo 2023)  e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

    b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

    c) lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso  tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali  (articolo 2222 del codice civile).

     ATTENZIONE sono esclusi  coloro che l’abbiano già percepita per l’annualità 2021.

     L’indennità non spetta, altresì, a coloro che:

    •  siano titolari di altra misura di sostegno al reddito;
    • siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto  di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità 
    • siano titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità 

     Bonus "grandi navi":  cumulabilità, regime fiscale

    A quanto chiarito dalla circolare  INPS 54 2022, l''indennità  "grandi navi" dal punto di vista  fiscale è soggetta a :

    •  ritenuta alla fonte a titolo d’acconto se sostituisce un reddito di lavoro di dipendente. In tale caso, l’Istituto è tenuto anche a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno.
    •  ritenuta alla fonte a titolo d’acconto  se sostituisce un reddito da lavoro autonomo.

     In entrambi i casi l’Istituto rilascia al contribuente la certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.

    Nella circolare 83 2023 si precisa che il bonus è cumulabile 

    •  con l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222/1984 o qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria  a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, 
    •  con il Reddito di cittadinanza 
    • con  borse lavoro, stage e tirocini professionali, n
    • con premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale,
    •  con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e 
    • con le prestazioni di lavoro occasionale,  dl 50 2017  nei limiti di compensi previsti per il prestatore pari a 5.000 euro per anno civile. 

    Come fare domanda  bonus  grandi navi Venezia

    I lavoratori potenziali destinatari delle indennità devono  presentare domanda all’INPS  ENTRO IL 30 NOVEMBRE  2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal 3 ottobre 2023   sul portale web dell’Istituto,  con una delle seguenti credenziali:

    • SPID di livello 2 o superiore;

    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

    • Carta nazionale dei servizi (CNS).

    oppure tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Si accede  alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”  nel portale web dell’Istituto (www.inps.it), attraverso il motore di ricerca, oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;  selezionando la voce corrispondente alla categoria di appartenenza  sotto la voce “Indennità Grandi Navi 2022” tra :

    –        Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori a tempo determinato;

    –       Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori in somministrazione;

    –        Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori intermittenti;

    –        Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori autonomi occasionali.

     

  • Pensioni

    Assegno sociale: nuove indicazioni per la domanda online

    Assegno sociale richiedibile online con procedura precompilata.

    Con il messaggio 2003 del 30 maggio 2023   inps informava che  grazie alle attività di innovazione digitale legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è in corso di realizzazione   il progetto “Istruttoria assegno sociale”   una nuova  piattaforma   dedicata sia  per la domanda e l’istruttoria dell'Assegno sociale  con  la precompilazione di alcuni passaggi.

    La nuova piattaforma digitale inizialmente disponibile solo per le domande da parte dei cittadini è stata estesa anche agli Istituti di Patronato e agli intermediari abilitati. L'istituto ne da notizia con il messaggio 33434 del 29 settembre 2023.

    Domanda  precompilata assegno sociale 2023

    La richiesta online consente una riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche e  del conseguente pagamento dell'assegno .(Vedi sotto i requisiti richiesti)

    L'istituto precisa che il  progetto concerne l’assegno sociale (categoria 078) ed è, pertanto, escluso l’assegno sociale sostitutivo (categoria 044).

    L’accesso è disponibile, sia ai privati che ai patronati  sul portale www.inps.it, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente al link:  https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html,  previo accesso con identità digitale:

    •  SPID almeno di livello 2 o
    • CIE 3.0 oppure 
    • CNS

    I cittadini possono anche rivolgersi  al Contact center telefonico.

    La navigazione all’interno della nuova piattaforma  è intuitiva e gli utenti vengono guidati nella compilazione in ogni schermata.

    La procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico con l’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati:

    •     cittadinanza;
    •     residenza;
    •    trattamenti erogati dall’INPS.

    I primi due aspetti sono modificabili  dall'utente mentre è fissa la parte delle prestazioni INPS che risultano delle banche dati dell'Istituto.

    Resta necessario  invece l’inserimento delle informazioni di seguito riportate:

    • – Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”
    • – Cittadini extracomunitari (occorre allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso).
    •   requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio dello Stato.
    •   possibile inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 131/2022).

    Infine l'istituto  sottolinea l'obbligo prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e  dare il consenso prima di procedere.

    La procedura consente di consultare una dichiarazione già presentata .

    Il termine massimo per la definizione del provvedimento è  fissato in 45 giorni  dal momento della domanda.

    Assegno sociale 2023: requisiti 

    L'Assegno sociale è una prestazione economica rivolta  a chi ha un reddito inferiore al minimo  definito ogni anno per legge (dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale).

    I requisiti per l'assegno sociale sono:

    • 67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);
    • stato di bisogno economico;
    • cittadinanza italiana e situazioni equiparate  ( cittadini italiani; cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza; cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario ; cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria).
    • residenza effettiva in Italia;
    • requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

    ATTENZIONE  : 

    •  La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge attualmente fissato al 67° anno di età
    • L'assegno sociale   non è reversibile ai familiari superstiti.

  • Appalti

    Appalti: costo medio orario pulizie e multiservizi

    Il Ministero del lavoro ha fissato nel decreto direttoriale n. 52 del 28 settembre 2023 il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di 

    • pulizia,
    • disinfestazione e
    •  servizi integrati/multiservizi, 

    riferito al periodo decorrente da luglio 2023.

    Le tabelle allegate al decreto  forniscono separatamente gli importi: 

    1. per gli operai e 
    2. per gli impiegati,

    sia a livello nazionale che a   livello provinciale.

    Nel decreto si ricorda che il costo del lavoro  indicato è comunque suscettibile di oscillazioni in relazione:  

    • a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da disposizioni normative di cui il  datore di lavoro può usufruire;
    • b) ad eventuali oneri derivanti dall’applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi  inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
    • c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni).

    Multiservizi  –  Tabella costo orario medio nazionale impiegati

    livelli inquadramento 2 3 4 5 6 7 Q

    COSTO MEDIO ANNUO 

    retribuzione + oneri aggiuntivi  

    27.946,94

    29.356,59

      30.934,30 

     32.797,78 

     38.145,47

     42.440,96

     45.869,79

    RETRIB. MENSILE

    1.402,10

    1.473,16

     1.552,55

      1.646,38

     1.915,51

    2.131,59

    2.304,32

     RETRIB. ORARIA

     8,10

     8,52

     8,97

    9,52

    11,07

     12,32

     13,32

    COSTO MEDIO ORARIO

     17,68

    18,57

     19,57

     20,74

     24,13

     26,84

    29,01

     IRAP (3,9%)(*)

    0,69

    0,73

     0,77

     0,81

     0,95

     1,05

    1,14

    COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a termine- con contribuzione aggiuntiva

    18,54

    19,48

    20,53

     21,76

    25,32

    28,16

    30,44

    Multiservizi  –  Tabella costo orario medio nazionale  operai

    livelli inquadramento 2 3 4 5 6 7 Q

    COSTO MEDIO ANNUO

     26.208,63 

    27.318,00

     28.025,13 

    28.438,07

     29.949,18 

    31.717,48

     36.918,70

    RETRIB. MENSILE 

    1.261,41

     1.327,89 

    1.370,25 

    1.395,00 

    1.470,78

     1.557,91 

    1.814,06

    RETRIB. ORARIA 

    7,29 

    7,68

     7,92

     8,06

     8,50

     9,01 

    10,49

    COSTO MEDIO ORARIO 

    6,58

     17,28

     17,73 

    17,99 

    18,94

     20,06 

    23,35

    IRAP (3,9%)

     0,64

     0,66 

    0,68 

    0,69

     0,73 

    0,77

     0,90

    COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d. –  con contribuzione aggiuntiva

    17,39

     18,10

     18,58

     18,85

     19,86

     21,03

     24,48

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Giornalisti: assistenza sanitaria gratuita INPGI CASAGIT

    Il Comitato amministratore della Gestione separata dell’Inpgi ha deciso  di  rinnovare e ampliare le tutele sanitarie fornite da CASAGIT salute  per un ulteriore triennio ovvero dal 2024 al 2026.a circa 2700 giornalisti iscritti, con i redditi piu bassi (al massimo 30mila euro circa. v. sotto i dettagli)

    Il programma denominato WIN ,  già attivo dal 2017  viene anche potenziato,  passando da 500 a 768 euro annui , e si chiamerà WIN PLUS.

    Tutela Casagit  "WIN PLUS"  gratuito: requisiti  e tutele

    Il programma sanitario Winplus  garantisce una consistente copertura in caso di spese relative a 

    • ricoveri per grandi interventi, 
    • cure odontoiatriche,
    •  visite specialistiche, 
    • acquisto di lenti e occhiali, 
    • accertamenti clinici e diagnostici, 
    • terapie fisiche e riabilitative.

    Ne potranno beneficiare  i giornalisti liberi professionisti  con i seguenti requisiti:

    •  iscritti in via esclusiva all’Istituto 
    •  non titolari di pensione 
    • che, nell’anno 2020, abbiano percepito compensi professionali compresi tra 2.100 e 30.767 euro annui.

     I diretti interessati riceveranno nei prossimi giorni un’apposita comunicazione congiunta INPGI/CASAGIT –  reperibile anche on line sul web, nell’area riservata di ciascun  beneficiario  – contenente le informazioni necessarie per aderire all’iniziativa e poter usufruire del servizio.

    Ulteriori informazioni sul sito www.casagit.it

    Casagit salute 2023:  cos'è

    Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Angiolo Berti” nasce dalla trasformazione della  omonima associazione (“Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani Angiolo Berti”) in società di mutuo soccorso, approvata dall’Assemblea Nazionale dei Delegati l’11 dicembre 2019.

    Casagit Salute ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dallo Statuto e assicura ai soci giornalisti e ai loro familiari un sistema sanitario  integrativo dell’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale, con una copertura delle spese sanitarie che prosegue anche dopo il pensionamento e senza limiti d’età.

    Alla Mutua possono aderire:

    • soci ordinari: i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti, i praticanti iscritti nel Registro tenuto dall’Ordine dei Giornalisti, i giornalisti iscritti all’Elenco stranieri annesso all’Albo dei Giornalisti, i pensionati Inpgi
    • soci ordinari convenzionati*: i lavoratori subordinati o parasubordinati iscritti collettivamente tramite enti, associazioni, società, sindacati; le società di mutuo soccorso e i fondi sanitari integrativi (come mutualità integrata per i loro iscritti) 
    • soci sostenitori*: le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici e privati che non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare Soci ordinari o Soci ordinari convenzionati e intendano sostenere l’attività della Mutua attraverso contributi di varia natura.

    Vale la pena ricordare che il profilo base dell'assistenza sanitaria Casagit Salute, previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, garantisce un concorso alle spese mediche sull’intero ventaglio delle prestazioni sanitarie: ricoveri, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche, medicinali, ticket, terapie fisiche e riabilitative, lenti correttive della vista nonché per l’assistenza domiciliare ai non autosufficienti.

    Grazie a una rete capillare di convenzioni con  circa 170 strutture  di ricovero distribuite su tutto il territorio nazionale, 600 dentisti  100 poliambulatori consente di usufruire di prestazioni sanitarie anche  in forma diretta. Assicura inoltre un servizio di assistenza in emergenza 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

  • PRIMO PIANO

    Indennità accompagnamento: comunicazione online per i ricoveri

    L’indennità di accompagnamento (di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18),  è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata

    •  l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure
    •  l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

    Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.

    L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

    La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

    Indennità accompagnamento domanda semplificata

    Nel Messaggio n. 1930 dell' 8 maggio 2018 l'Inps  ha fornito  indicazioni sulle modalità di accesso semplificato all'indennità di accompagnamento per ultrasessantacinquenni  (Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e articolo 1, comma 3, della legge 21 novembre 1988, n. 508)

      Gli adempimenti  per la  concessione dei benefici di invalidità civile e le indennità di accompagnamento  sono stati  infatti  riorganizzati e semplificati   per ridurre i tempi di erogazione dell'indennità.  Nello specifico è stata prevista la possibilità per il cittadino di anticipare al momento della presentazione della domanda di invalidità civile le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello AP70, di norma comunicate solo al termine dell’esito positivo della fase sanitaria

    Per quanto riguarda l'età che da diritto alla prestazione , va premesso che dal 1.1 2018 i requisiti anagrafici per la  prestazione, collegata all'indennità,  dell'assegno sociale sono fissati a  66 anni e 7 mesi . La nuova modalità di accesso riguarda comunque anche chi ha presentato le domande di accertamento sanitario avendo raggiunto il requisito anagrafico prima del gennaio 2018 , con il requisito precedente  (65 anni).

    Resta salva la possibilità per il richiedente di inviare il modello AP70 secondo le ordinarie modalità, dopo il completamento della fase sanitaria.

     Con il Messaggio n.4463 del 28 Novembre 2018, INPS  ha comunicato  che dal 1° gennaio 2019  la nuova modalità  entra a regime l. Si ricorda infatti che 

    Dichiarazione di ricovero in struttura pubblica per indennità di accompagnamento

    Con il messaggio 3347 del 27.9.  2023 viene annunciato un nuovo servizio telematico che consente di comunicare il ricovero presso una struttura pubblica dei titolari di indennità di accompagnamento .

    Per  questi casi INPS si è adeguato a un consolidato orientamento giurisprudenziale ed  ha riconosciuto il mantenimento del diritto all’indennità di accompagnamento  anche in presenza di ricovero gratuito,  previo rilascio di idonea documentazione da parte della  struttura di ricovero.

    Infatti si riconosce che la prestazione non deve essere sospesa nel caso di invalido la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali renda necessaria l’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un’assistenza completa, 

    Per garantire la continuità della prestazione la dichiarazione deve essere presentata :

    • dagli utenti (titolari o amministratore di sostegno/rappresentante legale) 
    • al termine del periodo di ricovero di durata superiore a 29 giorni, 
    • accedendo al sito www.inps.it con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS) e seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”.

    Oltre all’indicazione delle date di inizio e fine ricovero, deve essere allegata  la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante che la prestazione fornita dalla struttura  non esauriva tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessitava per la vita quotidiana

    ATTENZIONE Non devono essere allegati certificati sanitari, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.

  • Rubrica del lavoro

    Alluvione Emilia: ampliata la sospensione dei ricorsi INAIL

    L’Inail, con circolare 43/2023, comunica che sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi  in tema di premi assicurativi è applicabile per il periodo  1° maggio – 31 agosto 2023, invece che 31 luglio 2023. 

    L'istituto motiva facendo riferimento alla conversione in legge 100 2023 del  decreto legge 61/2023, che aveva definito  interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi nelle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana , tra cui la sospensione di adempimenti e versamenti.

    La legge di conversione 100/2023 ha  infatti eliminato il riferimento ai ricorsi amministrativi, con la conseguenza che la norma relativa alla sospensione del termine di 30 giorni previsto dal Dpr 314/2001 per la presentazione dei ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi Inail non è più l’articolo 2 del Dl 61/2023 (che individua il periodo di sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023) ma l’articolo 4 del medesimo decreto legge che aggiunge un mese in più al periodo di sospensione, prevedendo il termine al 31 agosto.

    L' Inail richiama  comunque per l'applicazione  le istruzioni già  emanate con la circolare  33/2023 in quanto il termine temporale non modifica l'operatività delle procedure.