• Operazioni Intra ed extracomunitarie

    S.U.D.o.C.o.: cosa c’è da sapere

    In generale, deve rilevarsi che la principale difficoltà degli operatori economi per la gestione di operazioni di import/export, era quella di presentare, oltre alla dichiarazione doganale, diverse istanze che coinvolgessero più amministrazioni, in quanto era necessario trasmettere ad ognuna di esse informazioni e dati spesso identici o simili nella sostanza per ottenere le autorizzazioni, i permessi, le licenze ed i nulla osta necessari, nella grande maggioranza dei casi rilasciati su carta.
    Pertanto, questa asimmetria informativa tra le amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento, ricadeva sulle imprese incidendo sui costi e tempi. 

    S.U.D.o.C.o: iter normativo

    Per le ragioni appena sopra esposte, Agenzia delle Dogane ha proposto la norma istitutiva dello Sportello Unico Doganale, inserita poi nella legge finanziaria per il 2004

    In sostanza, si prevedeva che la Dogana fosse il punto di coordinamento e di controllo del complesso delle informazioni necessarie allo sdoganamento; le modalità attuative dello sportello unico doganale furono demandate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 4 Novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 10 del 14 Gennaio 2011.

    Lo Sportello Unico Doganale è stato attivato a partire da luglio 2011 con le modalità transitorie previste dal DPCM 242/2010 – pdf.

    Successivamente, con il D.P.R. del 29 dicembre 2021, n. 235 è stata regolamentata la disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli che, oltre alla nota finalità di coordinamento di tutti i procedimenti e controlli connessi all’entrata e all’uscita delle merci nel o dal territorio nazionale, ha assicurato al contempo il conseguimento dell’obiettivo previsto dalla Missione 3, riforma 2.1. «Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l’effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

    Infine, con la Determinazione Direttoriale prot. n. 39493/RU del 28 gennaio 2022 sono state definite le modalità tecniche di realizzazione del S.U.D.o.C.o

    Funzione del S.U.D.o.C.o

    Come appena sopra rappresentato la principale finalità  dello Sportello Unico dei Controlli  è quella di garantire un maggior  coordinamento, da parte degli Uffici doganali,  delle richieste di ispezione fisica presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti a vario titolo nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, al fine di garantire lo svolgimento concomitate dei controlli (cd. approccio one stop shop).

    L’attuazione in concreto dell’attività di coordinamento avviene mediate l’Agenda di coordinamento dei controlli, che consente agli uffici operativi dell’ADM e alle altre Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato di concordare data e ora di svolgimento delle ispezioni fisiche, anche in considerazione della disponibilità della merce, con il coinvolgimento quindi delle Autorità di Sistema Portuale e dei gestori di Temporanea custodia.

    Fase sperimentale del S.U.D.o.C.o

    Con la recente Circolare n. 38/2022 le Dogane hanno reso noto l’avvio della sperimentazione operativa presso il porto di La Spezia, del solo modulo “Gestione Controlli”.

    A tal riguardo, si precisa che l’attuazione del S.U.Do.Co. prevede l’implementazione di tre moduli funzionali:

    • Il modulo «Gestione Controlli» che, così come previsto all’art. 4 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di consentire ad ADM di effettuare il coordinamento delle richieste di controllo presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, affinché le ispezioni disposte dai diversi organi si possano svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo (cd. approccio one stop shop).
    • Il modulo «Gestione Certificati» che, così come previsto dagli artt. 2 e 3 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di offrire un “single entry point”, mediante il Portale S.U.Do.Co., per gli operatori e per le Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti per la gestione ed il rilascio di provvedimenti autorizzativi necessari. 
    • Il modulo «Tracciamento Merci», che ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni utili a monitorare l’evoluzione delle operazioni logistico-procedurali sulle merci, offrendo agli operatori economici interessati e ad Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato competenti la possibilità di ottenere informazioni sul tracciamento fisico e documentale.

    A tal riguardo, allegati alla circolare in commento, le dogane hanno reso disponibile  il Disciplinare quadro, con il quale vengono fornite le istruzioni operative inerenti le attività connesse al modulo «Gestione Controlli» e il Manuale utente che contiene le istruzioni per l’utilizzo delle applicazioni messe a disposizione sempre da ADM nell’ambito del modulo “Gestione Controlli.

  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Fondo perduto fotovoltaico: entro il 27 ottobre le domande al Parco Agrisole

    Dal 27 settembre alle ore 12.00 sarà possibile inviare le domande per il fondo perduto del Parco Agrisole per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Per termini e modalità scarica l'avviso del 22 agosto 2022

    Attenzione al fatto che, il MIPAAF in data 23 settembre informa del fatto che è disponibile la versione aggiornata del Regolamento operativo e dell'elenco dei Codici ATECO (scarica qui l'allegato B aggiornato al 23.09) della misura PNRR "Parco Agrisolare", al fine di correggere alcuni refusi e rispondere ad alcuni temi posti all'attenzione del Ministero. Scarica qui l'avviso del 23 settembre con tutte le novità.

    Inoltre, sono pubblicate inoltre ulteriori FAQ (ACCEDI QUI alla pagina del Ministero per gli aggiornamento). 

    Si ricorda che la predetta misura ha una dotazione di 1 miliardo e 500 milioni, tutti disponibili sin da questo primo bando ed assegnati con una procedura a sportello, tramite la piattaforma attiva da domani 27 settembre,  fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

    Ricordiamo, che il decreto 25 marzo del Ministero delle Politiche agricole recante norme per interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del  PNRR, Missione  2,  componente  1,  investimento  2.2 Parco Agrisolare veniva pubblicato in GU n 149 del 28 giugno 2022 

    Esso reca misure per rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori. 

    Obiettivo finale della misura è quello di promuovere l'installazione di pannelli fotovoltaici con una nuova capacità di generazione di 375.000 Kw da energia solare.

    Il decreto fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura tramite l'erogazione di  un contributo a fondo perduto per la realizzazione dei suddetti impianti fotovoltaici.

    Fondo perduto Parco Agrisole: i beneficiari

    Le risorse sono destinate alla realizzazione di interventi nel settore della produzione agricola primaria per una quota pari a 1,2 miliardi di euro, mentre due quote di 150 milioni di euro sono destinate rispettivamente alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli e alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli. 

    Un importo pari almeno al 40% delle risorse complessive è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

    Soggetti beneficiari del fondo perduto sono:

    a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
    b) imprese agroindustriali, in possesso di codice  ATECO di cui all'avviso da emanarsi ai sensi dell'art. 13 del Decreto 25 marzo 2022;
    c)  indipendentemente  dai  propri  associati,  le cooperative agricole che svolgono attività di  cui  all'art.  2135  del  codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1,  comma  2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
    Sono  esclusi  i  soggetti   esonerati   dalla   tenuta   della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad  euro 7.000,00.
    I soggetti suddetti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:
    a) essere regolarmente costituiti ed  iscritti  come  attivi  nel registro delle imprese;
    b) essere nel pieno e  libero  esercizio  dei  propri  diritti  e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
    c) non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con  la pubblica amministrazione, compresi i  provvedimenti  interdittivi  di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    d) non avere amministratori o rappresentanti che  si  siano  resi colpevoli  anche  solo  per   negligenza   di   false   dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
    e) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e  non  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione  coattiva  o  volontaria,  di amministrazione controllata, di concordato preventivo  (ad  eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o  in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
    g) non essere destinatari di un ordine di recupero  pendente  per effetto di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno  ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in  relazione  a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
     h) non essere stati destinatari, nei  tre  anni  precedenti  alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di  agevolazioni  concesse dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
    i) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in difficoltà così come definita all'art. 2, punto 18 del regolamento GBER. 

    Il decreto specifica che per le aziende agricole di  produzione  primaria,  gli  impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e  se  la loro capacità produttiva  non  supera  il  consumo  medio annuo  di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso  quello  familiare. 

    La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.
    In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti  di   fabbricati   strumentali   all'attività  dei   soggetti beneficiari,  ivi  compresi  quelli  destinati  alla   ricezione   ed ospitalità nell'ambito dell'attività  agrituristica.  Unitamente a tale attività possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:
    a)  rimozione  e  smaltimento  dell'amianto  (o,  se  del   caso, dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa  nazionale  di settore vigente: tale procedura  deve  essere  svolta  unicamente  da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;
    b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la  relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del  grado  di  coibentazione  previsto  in  ragione  delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al  fine  di migliorare il benessere animale;
    c)  realizzazione di un sistema  di  aerazione  connesso  alla sostituzione del  tetto  (intercapedine  d'aria):  la  relazione  del professionista  dovrà dare  conto  delle  modalità di  aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del  fabbricato;  a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato  mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al  fine  di migliorare il benessere animale.

    Fondo perduto Parco Agrisole: presenta la domanda dal 27 settembre

    Le domande di accesso agli incentivi dovranno essere presentate attraverso il portale messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici SPA dall'Area clienti.

    Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022.

    Per ulteriori info è possibile consultare la sezione dedicata del sito MIPAF, clicca qui
    Le  istanze  di  ammissione  al  contributo   potranno   essere presentate personalmente dai soggetti beneficiari o  per il  tramite dei centri di assistenza agricola o di professionisti abilitati.
    Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la  seguente documentazione:

    • a) modulo   informatizzato   con   anagrafica   del    soggetto beneficiario,  descrizione  catastale  dei   manufatti   oggetto   di intervento, descrizione  di  massima  dell'intervento,  richiesta  di contributo, dichiarazione resa ai sensi del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000;
    • b) relazione  tecnica  asseverata  da  parte  del  professionista abilitato, contenente:
      • descrizione del sito  e  dei  lavori  oggetto  dell'istanza  di contributo;
      • stima  preliminare  dei  costi  e  dei  lavori,  distinti   per tipologie di intervento come elencate all'art. 6;
         cronoprogramma  delle    attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, dal momento della concessione  del  contributo sino alla conclusione  dei  lavori  nel  rispetto  delle  tempistiche previste dal PNRR;
      • descrizione  dei  lavori,  che  deve  contenere  le  specifiche tecniche dei materiali utilizzati per ciascuno  degli  interventi  per cui  si  chiede  l'agevolazione,  nel  rispetto  del  principio  «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del  regolamento (UE)  2020/852,  come  meglio  specificato  nell'avviso  di  cui   al successivo art. 13;
      •  visura del catasto fabbricati;
      • documentazione atta all'identificazione del fabbricato;
      • dossier fotografico ante operam per documentare  lo  stato  dei luoghi e eventuali coperture in amianto alla  data  di
      • presentazione della domanda;
      • ogni altra richiesta presente nella  modulistica  del  soggetto attuatore e disciplinata  nei  provvedimenti  e  nell'avviso  di  cui all'art. 13.

  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Modello dichiarazione IMU/IMPI: modello e istruzioni 2022

    È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 08.08.2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.07.2022 in merito all’approvazione del nuovo modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).

    Premessa

    E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 08.08.2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.07.2022 in merito all’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), con le relative istruzioni.

    La dichiarazione IMU-IMPi deve essere presentata[1], in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

    I soggetti passivi dell’imposta sono[2]:

    1. i possessori di immobili, intendendosi per tali 
    • il proprietario, ovvero 
    • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; 
    1. il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli; 
    2. nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario;
    3. per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.  

    In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

    Fanno invece eccezione, rispetto all’obbligo di presentazione della dichiarazione, gli enti non commerciali[3] che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di determinate attività.

    La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

    Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

    [1] a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019.

    [2] all’articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019.

    [3] di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

    Struttura del modello di dichiarazione cartacea e specifiche tecniche

    La dichiarazione:

    1. se cartacea deve essere redatta su stampato conforme al modello su fondo bianco, con caratteri in colore nero. 
    2. qualora telematica è un documento informatico formato in conformità alle specifiche tecniche

    Gli eventuali aggiornamenti del modello di dichiarazione IMU-IMPi, delle istruzioni e delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it

    Disponibilità dei modelli di dichiarazione

    I modelli sono disponibili nel Comune di residenza e nel sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze in versione PDF editabile e possono essere utilizzati[1]

    È altresì autorizzato l’utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del presente decreto. 

    [1] purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche.

    Presentazione della dichiarazione

    La dichiarazione cartacea o telematica deve essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati

    Se l’immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione IMU-IMPi deve essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso[1]. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, la dichiarazione deve essere presentata al Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce. 

    Nel caso di presentazione della dichiarazione cartacea, il Comune deve rilasciarne ricevuta.

    La dichiarazione può essere[2]:

    1. presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU-IMPi 20_ _” e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del Comune competente. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione[3];
    2. trasmessa in via telematica con posta certificata

    La presentazione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata dal contribuente, oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica[4], attraverso il canale Fisconline/Entratel

    [1] la dichiarazione relativa all’IMPi deve essere presentata ai Comuni individuati dal decreto previsto dall’articolo 38, comma 4 del decreto-legge, n. 124 del 2019. 

    [2] il Comune può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione cartacea più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. 

    [3] la spedizione può essere effettuata anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione.

    [4] di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

    Termini di presentazione della dichiarazione

    La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

    Le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2021 devono essere presentate entro il 31.12.2022. Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021[1], nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo. 

    Limitatamente all’IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall’anno d’imposta 2022.

    [1] utilizzando il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2022: guida alle novità

    Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14.01.2022 è stato approvato il modello 770/2022 che i sostituti d’imposta devono utilizzare al fine di comunicare, per l’anno d’imposta 2021, i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche, tra i quali, in particolare, i dati dei percipienti non residenti (quadro SY) e gli estremi dei versamenti effettuati (quadro ST). 

    Il modello deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022.

    Premessa

    Il Modello 770/2022 (e le relative istruzioni) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per  comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

    • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2021
    • i relativi versamenti;
    • le eventuali compensazioni effettuate; 
    • il riepilogo dei crediti
    • gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.  

    La presentazione del modello deve avvenire entro il 31.10.2022.

    Utilizzo del modello 770

    In particolare, il modello viene utilizzato per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

    • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
    • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
    • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico[1];
    • locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica[2];
    • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi [3];
    • somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
    • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

    L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione Unica e, se richiesto, la Certificazione degli utili  (c.d. modello CUPE) nei diversi termini previsti dalla legge[4].

    [4] art.  4 del D.P.R. 322/1998.

    Composizione del modello 770/2022

    Il modello è composto, oltre che dal frontespizio, dai seguenti quadri:

    QUADRO

    CONTENUTO

    SF

    redditi di capitale e relativi ai compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati, e comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti

    SG

    somme derivanti dal riscatto di assicurazioni sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale

    SH

    redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, nonché proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

    SI

    riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2021

    SK

    comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti

    SL

    proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero soggetti a ritenuta a titolo d’acconto

    SM

    proventi derivanti dalla partecipazione a Oicr di diritto italiano ed estero soggetti a ritenuta a titolo d’imposta

    SO

    comunicazioni che vanno effettuate, ai sensi degli artt. 6, comma 2 e 10, comma 1 del D.Lgs 461/1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del Tuir e segnalazione, da parte delle società fiduciarie, dei dati utili alla liquidazione dell’IVIE per i soggetti da essi rappresentati

    SP

    ritenute sui titoli atipici

    SQ

    dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. 239/1996, e di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.a.

    SS

    dati riassuntivi di quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione

    DI

    relativo all’eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore

    ST

    concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate

    SV

    relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti

    SX

    riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. 445/1997  e dell’art. 17 del D.Lgs 241/1997

    SY

    dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e dati relativi alle ritenute operate di cui all’art. 25 del D.L. 78/2010. Vanno qui indicate anche le somme corrisposte a quei soggetti esteri privi di un codice fiscale

    Modello 770: novità 2022

    Tra le novità del modello si evidenzia:

    • nel quadro ST (prima, seconda e terza sezione) è stata eliminata l’indicazione del versamento relativo al credito Bonus Irpef recuperato dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio, che non esiste più. Essendo stato inserito dalla normativa il trattamento integrativo, tra i dati da evidenziare troviamo 
    • il trattamento integrativo che il sostituto ha provveduto a recuperare, e 
    • l’Irpef che il sostituto ha recuperato a rate nell’anno 2021, ma riferito all’anno precedente 2020 (versato con i codici tributo 1066 ovvero 103E);
    • per la compilazione della casella 10 è stata 
    • eliminata la lettera “M” relativa al versamento di ritenute su redditi di pensione non superiori a 18.000 euro, ed è stata 
    • aggiunta la lettera “P” per indicare che il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell’anno in corso (2021), ma pertinente l’anno precedente (2020).
    • è stato aggiunto, nei quadri SF e SK, il campoN. meccanismo transfrontaliero” in ossequio all’obbligo di comunicazione Dac 6[1], i cui chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia con la circolare n. 2/E del 2021;

    viene confermato nei campi 15 e 16 nei quadri ST e SV, relativi alla sospensione Covid, che, pur mantenendo le regole di compilazione dello scorso anno in relazione alle sospensioni sorte nel 2021, dovranno tuttavia essere compilati con regole nuove, qualora residuino importi da versare anche nel 2022 relativi a sospensioni sorte nel 2020.

    [1] D.Lgs 100/2020, di recepimento della direttiva Ue n. 2018/822.

  • Locazione immobili 2024

    Ravvedimento tardiva registrazione contratti locazione: come si calcola

    La registrazione dei contratti di locazione o di affitto di beni immobili, che siano in cedolare secca o in tassazione "ordinaria", deve essere richiesta entro 30 giorni:

    • dalla data di stipula
    • o dalla sua decorrenza, se precedente.

    Il contratto di locazione o di affitto può essere registrato utilizzando:

    • le procedure telematiche, direttamente o incaricando un intermediario abilitato o un delegato alla trasmissione dei dati (modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili), 
    • recandosi in un qualsiasi ufficio territoriale previo appuntamento. La prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24, telefonicamente al numero 848.800.444 (Tariffa Urbana a Tempo) o via web sul sito www.agenziaentrate.gov.it

    Registrazione del contratto presso un ufficio delle Entrate

    Per registrare il contratto in ufficio è necessario:

      1. consegnare copia del modello F24 Elementi identificativi con cui è stata precedentemente pagata l'imposta di registro oppure, in alternativa, utilizzare il modulo per richiedere l'addebito delle imposte (di registro e di bollo) sul conto corrente bancario o postale;
      2. consegnare almeno 2 originali dell'atto o un originale e una copia; su tali atti devono essere applicati, nel caso in cui sia stato richiesto l'addebito dei tributi in conto corrente, i contrassegni telematici per il pagamento dell'imposta di bollo (16,00 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe);
      3. compilare in duplice copia il modello RLI disponibile sul sito dell'Agenzia.

    Tardiva registrazione contratti di locazione: le sanzioni

    Per i contratti a regime ordinario è previsto il pagamento dell’imposta di registro, base di calcolo delle sanzioni, mentre la cedolare secca prevede l’imponibile in misura forfettaria del 10% o del 20% e l’esonero dal versamento di imposta di bollo e di registro.

    Ciò premesso, come ricordato dalla Circolare n 26/2011 dell'Agenzia, l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo stabilisce che “… Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l’articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986”.

    L'articolo 69 del TUR prevede che “Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200”. 

    Tali misure sanzionatorie sono dovute solidalmente dai soggetti obbligati a chiedere la registrazione del contratto di locazione:

    • parti contraenti per i contratti verbali e le scritture private non autenticate, 
    • ovvero parti contraenti e pubblico ufficiale per gli atti pubblici e le scritture private autenticate

    Ravvedimento operoso per contratti di locazione in tassazione ordinaria

    A seguito della contestazione da parte dell’ufficio, i soggetti tenuti alla registrazione del contratto sono obbligati al versamento dell’imposta di registro dovuta, al pagamento della sanzione dal 120% al 240% dell’imposta, nonché al pagamento degli interessi. 

    In caso di tardività nella richiesta di registrazione, trova applicazione l’articolo 13 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472, ravvedimento operoso. Leggi anche Ravvedimento operoso 2022: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola

    Tale disposizione, con una previsione di carattere generale, ha esteso a tutti i tributi compreso quello di registro, l’operatività del ravvedimento operoso che consiste nell’effettuare spontaneamente l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito oltre i termini originalmente previsti, ma pur sempre nel rispetto di scadenze normativamente predeterminate, con una riduzione della sanzione.

    Pertanto, nel caso in cui la registrazione del contratto di locazione sia stata eseguita oltre i termini di registrazione il contribuente che intende beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso ricorrendone le condizioni, è tenuto al versamento dell’imposta, delle sanzioni ridotte oltre che degli interessi. 

    La base di calcolo delle sanzioni e interessi è l'imposta di registro non corrisposta.

    Ravvedimento operoso per contratti di locazione in cedolare secca

    In merito ai contratti di locazione in cedolare secca è opportuno chiarire che, per effetto di tale opzione, il locatore è tenuto al versamento della cedolare secca che sostituisce, tra l’altro, per il periodo di durata dell’opzione, l’imposta di registro dovuta sul canone di locazione.

    Analogamente a quanto avviene nei casi in cui l’opzione sia esercitata in sede di registrazione nei termini del contratto di locazione, anche in caso di registrazione tardiva, a seguito dell’esercizio dell’opzione per il regime alternativo, il locatore non sarà tenuto al versamento dell’imposta di registro

    Tuttavia, le parti contraenti restano comunque tenute al versamento delle sanzioni commisurate all’imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto, ancorché il pagamento di detta imposta, per effetto dell’opzione, sia sostituito dal pagamento della cedolare secca. 

    Anche in tal caso, i soggetti obbligati alla registrazione possono beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso.

    Si riporta un esempio contenuto nella stessa Circolare n 26/2011 delle Entrate 

    Esempio di calcolo sanzioni ravvedimento operoso contratto in cedolare secca

    Contratto di locazione stipulato il 30 dicembre 2010
    Durata pari a 4 anni
    Scadenza termini di registrazione il 29 gennaio 2011
    Corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto 40.000 euro.
    Registrazione effettuata in data 31 luglio 2011 ed opzione per il regime della cedolare secca per l’intera durata del contratto.
    Si applica la sanzione minima del 120%.
    CALCOLO
    Imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito = 40.000 x 2% = 800
    Sanzione = 800 x 120% = 960

    A commento di questo esempio la Circolare su indicata, specifica che, tenuto conto che la registrazione del contratto è effettuata entro un anno dal termine di registrazione previsto e che la violazione è intervenuta prima del 1° febbraio 2011, trova applicazione l’istituto del ravvedimento operoso e la riduzione della sanzione a un decimo del minimo ai sensi dell’articolo 13, lettera b), del d.lgs. n. 472 del 1997 (riduzione poi portata a un ottavo del minimo a partire dal 1 febbraio 2011 ad opera dell’art. 1, comma 20 della legge 13 dicembre 2010, n. 220).
    Sanzione dovuta in solido dalle parti contraenti = 960 x 1/10 = 96

  • Contenzioso Tributario

    Sanatoria per i giudizi pendenti in Cassazione: condizione è la notifica entro il 16.09

    La conversione del DL Aiuti bis, in merito alla definizione delle controversie pendenti in Cassazione, cancella la limitazione ai ricorsi pendenti al 15 luglio prevista dalla norma originaria.

    In particolare, secondo la novità dell'emendamento approvato ieri 13 settembre, per accedere alla sanatoria i ricorsi vanno notificati entro il 16 settembre 2022.

    Con un emendamento inserito nel decreto Aiuti bis viene infatti abrogata la previsione contenuta nel comma 1 dell'art 5 della Legge n. 130 del 31 agosto 2022 (in G.U. n. 204 dell’01 settembre 2022) secondo la quale costituivano procedimenti suscettibili di definizione quelli pendenti al 15 luglio 2022.

    Si intendono pendenti le liti per le quali:

    • il ricorso per Cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022;
    • alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

    Ricordiamo che il disegno di Legge sulla Riforma della Giustizia e del Processo Tributario è stato definitivamente approvato il 9 agosto e la Legge n 130 pubblicata in GU n 204 del 1 settembre.

    Entro 120 giorni dall’entrata in vigore devono essere presentate le domande per la definizione dei ricorsi davanti alla Corte di Cassazione.

    Tra gli obiettivi della riforma della giustizia tributaria vi è, infatti, l’impegno del Governo di ridurre l’elevato numero di ricorsi pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

    E’ un impegno che il Governo si è assunto con il PNRR da portare a compimento entro il 4 trimestre 2022. 

    L'obiettivo sarà perseguito tramite diversi interventi tra i quali sicuramente i più incisivi sono:

    • la previsione della definizione agevolata del contenzioso tributario pendente
    • l’istituzione presso la Corte di cassazione di una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

    Come funziona la definizione agevolata delle controversie

    La disciplina della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione è contenuta nell’art. 5 della Legge del 31 agosto 2022 n. 130.

    Le controversie ammesse alla definizione agevolata sono quelle che presentano i seguenti requisiti.

    Escluse dalla definizione

    sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:

    a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (principalmente dazi e tariffe doganali) previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; 

    b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

    Ammesse alla definizione

    Le controversie devono essere pendenti davanti alla Corte di Cassazione e la pendenza è determinata dalla notifica del ricorso alla controparte entro venerdì 16 settembre (come da modifica introdotta da un emendamento al DL Aiuti bis approvato ieri 13 settembre 2022)

    Perfezionamento della definizione

    Dovrà essere presentata domanda entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge da parte dei soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

    La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento se dovuto

    • di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia per le controversie il cui valore non sia superiore a 100.000 euro e l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;

    Ovvero

    • di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia per le controversie il cui valore non sia superiore a 50.000 euro e l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito .

    Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

    Nella determinazione delle somme da pagare, si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, ma non verranno restituite somme versate eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

    Effetti della definizione agevolata

    Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

    Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dell'articolo in esame.

    In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e pagamento (vale a dire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame).

    L'eventuale diniego della definizione dovrà essere notificato entro 30 giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

    Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.

    La definizione perfezionata dal coobbligato vale in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

    L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie comporta la contestuale rinuncia a ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (recante "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile").

    In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

    E previsto che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate  dispone che con uno o più provvedimenti le modalità di attuazione della definizione in esame.

  • Redditi esteri

    Registro presso OAM: pubblicato decreto con le regole

    Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 31 maggio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2022 stabilisce le modalita' tecniche di alimentazione e consultazione del registro e della relativa sottosezione ad accesso riservato, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto antiriciclaggio. Il trattamento dei dati e' effettuato dall'OAM.

    Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (7 settembre 2022), l'OAM deve avviare la gestione del registro e delle relative sezione e sottosezione.

    Alimentazione e consultazione del registro presso OAM

    I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che si avvalgono per l'esercizio della propria attivita' sul territorio della Repubblica italiana, di soggetti convenzionati ovvero agenti, comunicano all'OAM, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, ai fini dell'annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro:

    1. la propria denominazione sociale, la sede legale, lo Stato membro d'origine, nonche', ove assegnati, il codice fiscale, il codice meccanografico e il numero di iscrizione nell'elenco dell'Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine, un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni con l'OAM; 
    2. il nome e cognome del soggetto convenzionato o dell'agente, se persona fisica, ovvero, in caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nome e cognome del responsabile legale; il nome e cognome del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente; 
    3. per il soggetto convenzionato o agente persona fisica: la residenza anagrafica nonche' il domicilio se diverso dalla residenza e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale; per il soggetto convenzionato o agente diverso da persona fisica: la sede legale e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale; 
    4. la data di avvio del rapporto di convenzionamento o di mandato con il soggetto convenzionato o agente;
    5. l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, ove erogata per il tramite del soggetto convenzionato ovvero dell'agente. 

    La comunicazione deve essere effettuata con cadenza semestrale

    • dal 1° al 15 gennaio e
    • dal 1° al 15 luglio di ogni anno, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente. 

     Per i rapporti di convenzionamento o di mandato gia' in essere alla data di avvio della gestione del registro la prima comunicazione dei dati deve essere effettuata alla prima finestra temporale utile a partire dalla data di avvio della gestione del registro .

    La comunicazione e' effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM

    L'OAM, entro quindici giorni dalla comunicazione verificata la completezza e la regolarita' della comunicazione, provvede all'annotazione nel registro e attribuisce un codice identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o agenti annotati nel registro. 

    L'OAM 

    • assicura la tenuta e la gestione del registro e l'aggiornamento dei dati ivi contenuti. 
    • cura la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' al pubblico dei dati annotati nel registro, prevedendo idonee modalita' di consultazione 

    Attenzione va prestata al fatto che nei confronti di prestatori di servizi di pagamento, istituti emittenti moneta elettronica, delle relative succursali e dei punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazioneentro i termini prescritti, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni previste.

    Alimentazione e consultazione della sottosezione del registro ad accesso riservato presso OAM

    I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM per l'annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali, intervenuta successivamente all'avvio del medesimo registro. La comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato, previa autodichiarazione, trasmessa telematicamente all'OAM, che la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato e' avvenuta per motivi non commerciali. Essa reca indicazione delle seguenti informazioni: 

    1. il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale e il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente nei confronti del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato; 
    2. il codice identificativo unico, ove attribuito dall'OAM al soggetto nei confronti del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato; 
    3. la data di attivazione e di cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato

    Nella sottosezione ad accesso riservato sono altresi' annotati a cura dell'OAM:

    1. gli estremi dei provvedimenti di sospensione comminati successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM; 
    2. gli estremi dei decreti con cui sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie comminate successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM.

    L'OAM, verificata la regolarita' e la completezza della comunicazione, provvede alla annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, delle comunicazioni e dei provvedimenti entro quindici giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni. 

     La comunicazione e' effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM. 

    L'OAM 

    1. assicura la tenuta e la gestione della sottosezione ad accesso riservato del registro e cura l'aggiornamento dei dati ivi contenuti. 
    2. garantisce la completa e tempestiva accessibilita' della Guardia di finanza, della Banca d'Italia e della Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla sottosezione del registro ad accesso riservato. 
    3. consente la consultazione dei dati contenuti nella sottosezione del registro ad accesso riservato ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le succursali e i punti di contatto centrale utilizzano i dati cosi' ottenuti esclusivamente per salvaguardare la correttezza e la legalita' dei comportamenti degli operatori del mercato. 

    Alimentazione della sezione del registro OAM relativa ai punti di contatto centrale

    I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, comunicano tempestivamente a mezzo posta elettronica all'OAM i seguenti dati identificativi del punto di contatto centrale per il tramite del quale operano sul territorio nazionale, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione ad accesso pubblico del registro: 

    1. denominazione sociale,
    2. sede legale, 
    3. codice fiscale, 
    4. nome e cognome, 
    5. luogo e data di nascita del legale rappresentante, 
    6. un indirizzo di posta elettronica certificata.

    Il punto di contatto centrale comunica all'OAM l'avvio della propria operativita', anche se precedente la data di avvio del registro e ogni variazione ad essa attinente.

    La periodicita' e le modalita' tecniche di invio delle comunicazion sono individuate in appositi atti attuativi dell'OAM

    Attenzione va prestata al fatto che nei confronti dei soggetti che non ottemperano agli obblighi di comunicazione, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 61, comma 2, decreto antiriciclaggio.

    Contributo a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro presso OAM

    L'OAM determina, mediante propri atti attuativi, l'entita' del contributo semestrale dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

    Ai fini della determinazione del contributo, l'OAM tiene conto della natura giuridica e della complessita' organizzativa di ciascun soggetto convenzionato o agente, desumibili da elementi quali il numero di sedi operative e il numero dei preposti. Le somme riscosse dall'OAM a titolo di contributo sono destinate a coprire integralmente i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.