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Giornalisti dipendenti: nuova gestione CIGS
Cone noto la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha previsto che “con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) sia trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)"
Con due circolari successive l'INPS è intervenuto in questi giorni con le istruzioni su alcune tutele assistenziali per questa categoria, in particolare in materia di cassa integrazione straordinaria e di indennita di disoccupazione per i giornalisti che svolgono attività con rapporto di lavoro subordinato
In particolare la circolare 87 2022 chiarisce le modalità per
- la gestione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022
- per la presentazione delle nuove richieste di trattamento a partire dal 1° luglio 2022.
- per la presentazione delle domande di intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Trattamenti CIGS autorizzati entro il 30 giugno 2022
- Per quanto riguarda le Prestazioni gia autorizzate, anche a pagamento diretto per periodi fio al 30 giugno 2022 i datori di lavoro già autorizzati devono continuare a inviare all’INPGI le denunce DASM e l'istituto provvede all’elaborazione delle denunce, aggiornando l’estratto contributivo dei lavoratori interessati, e trasmette gli esiti all’INPS che dispone il relativo pagamento oppure comunica ai datori di lavoro interessati l’ID Compensazione.
- Per periodi di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022, i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti e Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.
ATTENZIONE I datori di lavoro destinatari di più decreti devono presentare una domanda per ciascun decreto e per ciascuna unità produttiva . Vanno distinte anche le domande in favore sia del personale giornalistico rispetto a quello poligrafico (impiegati e operai)
CIGS autorizzata dopo il 30 giugno 2022
La gestione dei decreti di concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietàè di esclusiva competenza dell’INPS, a prescindere dal periodo autorizzato.
Pertanto, i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti ed Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.
CIGS giornalisti: Codici e compilazione Uniemens
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, il codice di conguaglio verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione
Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket, deve essere indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
Successivamente all’autorizzazione del conguaglio va utilizzato il nuovo codice causale “L093”, avente il significato di “CIGS Giornalisti ex Inpgi”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
i datori di lavoro, che abbiano anticipato ai propri dipendenti trattamenti di integrazione salariale fruiti entro il 30 giugno 2022 e il cui termine di decadenza, è successivo al 1° luglio 2022, qualora non abbiano ancora provveduto al conguaglio, valorizzeranno nell’elemento <CodiceCausale> il nuovo codice causale “L570”, avente il significato di “Conguaglio CIGS Giornalisti periodi autorizzati da INPGI”, a decorrere dal periodo di competenza agosto 2022.
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E611”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG Giornalisti ex Inpgi” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
Domande Fondo di Garanzia TFR
La circolare chiarisce infine che a decorrere dal 1° luglio 2022 l’INPS diviene competente per la gestione del Fondo di garanzia, riguardo alle seguenti categorie di lavoratori:
- giornalisti professionisti,
- pubblicisti e
- praticanti
titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
A partire da tale data, le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente dall’utente, attraverso il sito www.inps.it utilizzando il servizio “Fondi di garanzia – Domanda (cittadino)” oppure attraverso i servizi telematici offerti dai soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS.
La competenza per l’istruttoria è determinata sulla base della residenza del lavoratore risultante dagli archivi dell’Istituto. Per i lavoratori trasferiti all’estero la competenza è determinata in base all’ultima residenza registrata in Italia.
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Bonus verde 2022: guida alla detrazione per giardini e terrazze
Ieri 25 luglio l'agenzia delle Entrate con la Circolare n 28/E ha fornito chiarimenti sulle detrazioni per i bonus edilizi, tra essi anche alcune precisazioni per il bonus verde.
Ricordiamo che la Legge di bilancio 2022 ha confermato anche per il 2022 il “bonus verde”, l’agevolazione fiscale per gli interventi straordinari di sistemazione di terrazzi, giardini e aree scoperte di pertinenza con la messa a dimora di alberi e piante.
Interessati sia i proprietari degli immobili, che eventuali inquilini. Il bonus spetta anche nel caso di interventi realizzati nei condomìni.
L’agevolazione era stata introdotta con la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017) e poi prorogata fino appunto al 2022.
Si tratta di una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione di giardini, terrazzi, coperture, entro un limite massimo di spesa di 5.000 euro per ogni unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (il che si traduce in una detrazione massima di 1.800 Euro, con rate da 180 euro).
Bonus verde 2022: le spese agevolabili
Il bonus verde altro non è che un'altra detrazione Irpef legata alla casa. Ad essere agevolato, però, questa volta non è il mattone ma il verde.
I contribuenti potranno detrarre il 36% delle spese documentate relative al verde, fino a un massimo di spesa di 5.000 euro per ogni unità immobiliare (che significa una detrazione totale di 1.800).
Al momento manca un elenco delle fattispecie di interventi con riferimento ai quali si può beneficiare dell’agevolazione. La legge afferma che le spese agevolabili saranno quelle dedicate alla:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
- tra le spese agevolabili rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.
Bonus verde 2022: a chi spetta la detrazione? Attenzione ai condomini
Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.
Pertanto, oltre ai proprietari, la detrazione spetta anche a:
- nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile oggetto di intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari (affittuari) o comodatari.
Interventi in condominio
La detrazione spetterà anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne condominiali, fino ad un importo massimo di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo compresa nel condominio stesso.
Il singolo condomino avrà diritto alla detrazione nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel caso di interventi di sistemazione del verde eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle parti comuni di edifici condominiali, il bonus verde spetterà su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5.000 euro ciascuno, sia per la sistemazione delle pertinenze di immobili di proprietà privata che per le spese sostenute per interventi effettuati in condominio.
Inoltre, nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni esterne condominiali, potranno usufruire della detrazione per i lavori sulle parti comuni anche i proprietari di immobili per uso diverso da quello abitativo, a patto che il condominio sia destinato per almeno la metà ad abitazioni. Tuttavia in caso di un immobile nel quale sono presenti anche dei negozi: l’ammontare massimo delle spese dovrà essere calcolato sulla base al numero degli appartamenti, e non sul numero complessivo delle unità immobiliari presenti, mentre la detrazione sarà sempre ripartita sulla base di millesimi di proprietà complessivi.
Bonus verde 2022: gli interventi agevolabili
Come abbiamo detto, per quel che riguarda i lavori che possono godere dello sconto fiscale, la legge indica:
- sistemazione a verde,
- miglioramento di impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- creazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione finalizzate alla creazione dei nuovi spazi verdi.
Agevolati dunque fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere e riqualificazione di tappeti erbosi (esclusi quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro).
Detrazione fiscale ammessa anche per la realizzazione degli impianti di irrigazione, e per i lavori di giardinaggio necessari e conseguenti.
Detrazione anche per i lavori di restauro e recupero di giardini di interesse storico e artistico di pertinenza di immobili vincolati.
In ogni caso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si deve trattare di interventi di natura straordinaria, con la conseguenza che sono agevolabili solo le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.
La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:
- la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati
- i lavori in economia. Con Circolare n 9/2022 le Entrate hanno specificato che la circostanza dei lavori in economia non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli, specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.
Di conseguenza, la collocazione di piante e altri vegetali in vasi è agevolabile solo a condizione che faccia parte di un “più ampio” intervento di sistemazione a verde delle unità immobiliari residenziali.
Infine, la detrazione non è riconosciuta per la creazione di un giardino nell’ambito di un appalto per la costruzione di un nuovo immobile.
Il MEF ha recentemente chiarito alcuni aspetti del bonus verde, per approfondimenti si legga Bonus verde 2022 e interventi plurimi bonus edilizi: i chiarimenti del MEF
Bonus verde 2022: modalità di pagamento delle spese e documenti da conservare
Per poter usufruire dell'agevolazione "bonus verde", i pagamenti dovranno essere eseguiti con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.
Tali pagamenti possono essere effettuati a mezzo di:
- assegni bancari, postali o circolari non trasferibili
- o con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifici.
non è necessario il pagamento con il bonifico dedicato alle detrazioni.
La detrazione sarà poi ripartita in sede di dichiarazione, in dieci quote annuali (il massimo della quota sarà di 180 euro 1.800/10).
Come chiarito dalla Circolare n 28/2022 delle Entrate, si specifica inoltre che nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione; inoltre, la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.
La stessa circolare inoltre ha riepilogato tutto i documenti da controllare e conservare ai fini della agevolazione. Vediamo la tabella di sintesi
Bonus verde 2022: tabella di sintesi su come funziona l’agevolazione
Ecco di seguito una tabella in merito al cd. Bonus verde.
Bonus verde 2022 A chi spetta Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese. Percentuale detrazione 36% di massimo 5.000 euro (per un totale di 1.800 euro) Detrazione annua massima 180 euro. La detrazione va infatti ripartita in 10 quote annuali di pari importo Interventi che danno luogo al bonus verde - sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Quali vantaggi? La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000). Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Effettuazione del pagamento Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale, carte di credito, ecc.).
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ETS: le linee guida sulla raccolta fondi del terzo settore
Viene pubblicato in GU n 170 del 22 luglio 2022 il Decreto 9 giugno 2022 del Ministero del lavoro per la adozione delle Linee guida per la raccolta fondi degli ETS Enti del terzo settore ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
In particolare, le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi e si configurano come un documento in grado di sviluppare gli spunti di riflessione che dovessero emergere dalla raccolta ed elaborazione di buone prassi da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attività di raccolta delle risorse.
E' bene specificare, come riporta lo stesso comunicato del Ministro, che, le regole di orientamento sono rivolte a tutti gli Enti del Terzo Settore, indipendentemente da:
- forma giuridica,
- dimensione,
- missione,
- attività
- classificazione
e intendono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, richiamati espressamente dall’art. 7 del Codice.
La norma prevede che gli ETS possano realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante:
- sollecitazione al pubblico
- o attraverso la cessione
- o erogazione di beni o servizi di modico valore,
- impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.
Principi cardine della raccolta fondi per gli ETS
Come evidenziato dal documento delle Linee Guida i principi cardine volti a tutelare
- i donatori,
- i destinatari delle donazioni
- e gli stessi ETS
sono individuati dall’articolo 7 del CTS in trasparenza, verità e correttezza.
Trasparenza
La trasparenza ha la finalità di rendere conto dell’operato complessivo dell’Ente del Terzo Settore anche mediante la diffusione delle informazioni e l’accessibilità della documentazione predisposta per la raccolta fondi.
In particolare, è virtuoso per l’ETS esporre ai donatori e altri portatori di interesse (stakeholder), alcuni elementi che compongono l’attività di raccolta:
1) oltre alla figura del legale rappresentante dell’ente, l’indicazione degli uffici e/o di almeno una persona di riferimento da contattare per ottenere informazioni sulla raccolta;
2) l'indicazione della durata delle raccolte e del loro ambito territoriale e qualora tecnicamente possibile, dell'ammontare progressivo dei proventi raccolti;
3) le categorie di beneficiari, gli enti privati o le attività di interesse generale dell'ETS ai quali saranno destinati i proventi ottenuti;
4) qualora la raccolta sia effettuata per realizzare progetti specifici, l'indicazione: a) dell'obbiettivo dei fondi da raccogliere; b) della destinazione delle risorse raccolte, qualora il progetto enunciato non possa essere realizzato c) della destinazione delle eccedenze, qualora fosse superato l’obbiettivo del progetto; d) dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
5) l'indicazione delle modalità con cui eseguire la donazione e di eventuali benefici fiscali di cui il donatore può fruire; Ulteriore profilo atto a garantire la trasparenza è l’accessibilità, intesa come diritto del donatore e del destinatario della donazione a reperire informazioni sulla raccolta fondi e a riceverle se richieste.
I donatori e i beneficiari della donazione hanno diritto di ricevere (o di poter facilmente accedere a) complete ed esaurienti informazioni sull’iniziativa di raccolta fondi. In tal senso l’ETS dovrà predisporre modalità e strumenti idonei a rispondere alle richieste di informazione e comunque fornire ai donatori, parallelamente all’assolvimento degli obblighi verso le Amministrazioni vigilanti, un’informazione chiara, diretta e facilmente comprensibile sull’utilizzo della sua donazione, sul progetto cui è destinata e/o sulle principali attività dell’ETS.
Ai fini della trasparenza dovrà altresì essere osservata la disposizione di cui all’articolo 46 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale in vigore dal 2 maggio 2018, applicabile a “qualunque messaggio volto a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici, o che sollecita, direttamente o indirettamente, il volontario apporto di contribuzioni di qualsiasi natura, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di carattere sociale”.
In base a tale norma dovranno essere resi noti autore e beneficiario della richiesta e l’obiettivo 9 sociale che si intende perseguire con la stessa. I promotori di detti messaggi possono esprimere liberamente le proprie opinioni sul tema trattato, ma deve risultare chiaramente che trattasi di opinioni dei medesimi promotori e non di fatti accertati.
Tale disposizione prevede inoltre che i messaggi non devono: sfruttare indebitamente la miseria umana nuocendo alla dignità della persona, né ricorrere a richiami scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento; colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendano aderire all’appello; presentare in modo esagerato il grado o la natura del problema sociale per il quale l’appello viene rivolto; sovrastimare lo specifico o potenziale valore del contributo all’iniziativa; sollecitare i minori ad offerte di denaro.”
Verità
L’ETS è tenuto a diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni che devono essere veritiere, applicandosi le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 145/2007.
Correttezza
L’attività di raccolta fondi deve essere orientata da principi di correttezza.
Viene quindi richiesto all’ETS di comportarsi con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che nei confronti del beneficiario della donazione.
In particolare, nei confronti del donatore e del beneficiario dovrà essere garantito il rispetto della privacy, soprattutto in ordine al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall’articolo 13 del d. lgs. n. 196/2003, e dal Regolamento europeo sulla Privacy, GDPR 2016/679.
Nelle attività di comunicazione e di raccolta fondi si deve evitare il ricorso a informazioni suggestive o lesive della dignità e del decoro delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi.
Gli ETS non devono porre in essere comportamenti discriminatori nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori. In ossequio ai principi fondamentali di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Carta Costituzionale non sono ammesse discriminazioni in base al genere, alla razza, all’ideologia e al credo religioso a meno che la specifica preferenza accordata a determinate categorie di destinatari, nonché l’identificazione di peculiari caratteristiche dei collaboratori, siano interamente funzionali al perseguimento della missione.
Scarica qui il Modello in word personalizzabile di RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE redatto ai sensi dell’articolo 87, comma 6 e dell’articolo 79, comma 4, lettera a), del d.lgs. 3 agosto 2017 n. 117, per gli enti del terzo settore.
Modalità di raccolta fondi ETS: le principali tecniche
Il documento del ministero specifica che le modalità di raccolta fondi potrà essere:
- sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore)
- sia pubblica e in caso di sollecitazione rivolta al pubblico, gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Linee guida.
Le Linee Guida hanno lo scopo di delineare un quadro di massima non esaustivo né cogente delle tecniche di raccolta fondi mediante cui procedere:
- il Direct mail;
- il Telemarketing;
- il face-to-face;
- il Direct response television;
- eventi, anche di piazza;
- il merchandising;
- i salvadanai;
- tramite imprese for profit;
- attività di sostegno a distanza;
- i lasciti testamentari;
- numerazioni solidali;
- donazioni online.
Va infine segnalato, che il Codice del Terzo Settore prevede per gli ETS che ricorrono all’attività di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazione, diretti a tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività e consentire agli organi competenti la vigilanza
Scarica qui il Modello in word personalizzabile di RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE redatto ai sensi dell’articolo 87, comma 6 e dell’articolo 79, comma 4, lettera a), del d.lgs. 3 agosto 2017 n. 117, per gli enti del terzo settore.
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ASD e riforma dello sport: il nuovo decreto cambia il regime fiscale
Il Consiglio dei ministri ha approvato nei giorni scorsi uno schema di decreto che corregge il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, (cd Riforma dello sport ) come previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo".
Vediamo di seguito le principali novità, ricordando che si tratta comunque di una bozza he potrebbe essere ancora modificato prima della pubblicazione In Gazzetta ufficiale. In particolare sono da evidenziare: la formalizzazione dello sport dilettantistico e la ridefinizione dell'inquadramento dei lavoratori, la possibile distribuzione degli utili in certi casi fino all'80% e la modifica della disciplina fiscale e previdenziale.
ASD e Registro nazionale nuovi adempimenti
Si opera una riforma dello sport dilettantistico con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che ne diventa il perno, e sarà gestito dalla direzione del Dipartimento per lo sport,
Avrà un ruolo non solo di certificazione dello svolgimento di attività sportiva, ma anche di regolazione , tramite apposite funzioniper gli adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi ai rapporti di lavoro , con l'obiettivo di una riduzione dei costi a carico di associazioni e società.
E' previsto un decreto che individui entro il 1 aprile 2023 i protocolli informatici per le comunicazioni obbligatorie in collaborazione con Ministero, Agenzia delle Entrate, Inps e INAIL per definire in dettaglio le procedure
L’articolo 1 in tema di forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, aggiunge le cooperative e gli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, i quali se esercitano come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche.
Vengono invece eliminate le società di persone perché non potrebbero godere di agevolazioni fiscali e per il rischio di confusione tra i patrimoni dei soci e quelli della società.
L’articolo 5 inserisce le Discipline Sportive Associate tra gli enti affilianti assimilabili alle Federazioni Sportive Nazionali.
L’articolo 26 chiarisce la distinzione tra l’area del professionismo e quella del dilettantismo definendo per la prima volta in positivo dell’attività dilettantistica, che non viene più determinata solo per differenza.
Le novità per l’inquadramento del lavoratore sportivo
L’articolo 13 prevede che l'attività di lavoro sportivo, può costituire oggetto di:
- un rapporto di lavoro subordinato o
- di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.
E' possibile anche per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro;
Riguardo le disposizioni applicabili ai lavoratori sportivi, provenienti da Paesi extraeuropei ; e il trattamento dei dati personali si prevede entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo, uno specifico decreto.
Tra le figure dei lavoratori sportivi viene ricompreso anche il tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Si rimanda alla definizione elaborata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 1 del primo dicembre 2016;
Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, con obbligo di preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza e autorizazione in caso di compensi.
Come detto, il decreto correttivo introduce la presunzione di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, se
- le prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non abbiano una durata superiore alle 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e
- risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
Per quanto riguarda la costituzione del rapporto di lavoro, si prevede la possibilità di assolvere mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ad adempimenti quali la comunicazione dei dati relativi al rapporto di lavoro sportivo .
Il registro può sostituire il Libro Unico del Lavoro.
In tema di utilizzo di volontari si amplia la possibilità di utilizzo anche agli organismi paralimpici, al CONI al CIP e alla società sport e salute.
Ai volontari possono essere rimborsate le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute al di fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Questi rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente, come già succede per gli enti del terzo settore
Viene precisato che le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni resta fermo il limite massimo di 23 anni di età.
L’articolo 19 riguarda l’abolizione del vincolo sportivo, e ne fissa il termine di decorrenza al primo gennaio 2023.
Tesseramento e professionismo
L’articolo 15 riguarda il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici e aggiunge la sanzione dell’inefficacia nel caso di mancata approvazione del contratto secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata.
Il tesseramento diventa possibile a partire dai 14 anni e non piu 12 di età.
Vengono comunque mantenuti, per il professionismo:
- sia la presunzione di lavoro subordinato per gli atleti:
- sia i criteri per identificare il lavoratore autonomo, già previsti nella legge 23 marzo 1981, n. 91.
Disciplina fiscale e contributiva
Tenendo in considerazione i recenti interventi della Corte di Cassazione e della corte di giustizia europea , si prevede che in presenza di un’attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici non rientrano tra i redditi diversi .
L’abrogazione si riferisce unicamente alla tipologia di reddito, ai fini delle imposte dirette mentre restano invariate le agevolazioni oggi previste
Da segnalare inoltre una agevolazione agli investimenti che possano supportare attività di avviamento e di promozione dello sport. per cui aumenta all’80% la quota del 50% della possibile distribuzione degli utili , ma:
– limitatamente ai soli enti sportivi che gestiscono palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari,
– sempre subordinatamente al rispetto delle condizioni già vigenti
– nel limite fissato dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commission e Europea.
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
La novità principale è l’applicazione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per la parte eccedente l’importo di euro 5.000,00 del compenso.
L’articolo 23 in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi prevede quindi :
- per le collaborazioni coordinate e continuative iscritte alla gestione separata INPS, l’applicazione di un’aliquota del 24% per coloro che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e del 25%, oltre le aliquote aggiuntive in vigore, per coloro che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.
- Stessa aliquota del 25%, oltre le aliquote aggiuntive, si applica,per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome (art. 53, comma 1, TUIR)
ATTENZIONE : Fino al 31 dicembre 2027 il nuovo decreto introduce una riduzione del 50% delle aliquote, con equivalente riduzione dell’imponibile contributivo e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche .
Non subiscono invece riduzioni le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione, che quindi vengono garantiti per intero;
Sono esclusi dal recupero contributivo i rapporti iniziati prima del termine di decorrenza del decreto e la comunicazione all'INPS avverrà attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,
TRATTAMENTO FISCALE
- I compensi fino all’importo di 15.000,00 euro, analogamente alla disciplina oggi vigente per importi fino a 10.000,00 euro, non sono soggetti ad alcune forma di imposizione fiscale
- i compensi superiori a 15.000,00 euro rilevano esclusivamente per la parte eccedente ed esclusivamente per determinare il reddito del percipiente;
- all’atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare;
- per agevolare il graduale inserimento nel settore professionistico di atleti e atlete di età inferiore a 23 anni, si prevede che le loro retribuzioni non costituiscono reddito per il percipiente, al fine del calcolo delle imposte dirette, fino all’importo massimo di euro 15.000,00. Per gli sport a squadre, questa agevolazione si applica alle sole società sportive professionistiche il cui fatturato non superi i 5 milioni di euro;
- Viene escluso dalla natura retributiva l'importo erogato ai lavoratori sportivi a titolo di premio, quindi non in relazione all’attività svolta ma al raggiungimento di risultati sportivi.
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Aiuti di Stato pronto il modello per comunicare i sostegni ricevuti
È online dal 27 aprile 2022 il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate.
SCARICA IL MODELLO E RELATIVE ISTRUZIONI
ATTENZIONE: Con Provvedimento del 25.10.2022 n. 398976, è stata pubblicata la nuova versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022, con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione. SCARICA QUI LA NUOVA VERSIONE Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.
In particolare l'agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 143438 del 27.04.2022 per:
- la definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021,
- la definizione delle modalità di restituzione in caso di superamento dei massimali
- e le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.
Autodichiarazione aiuti di stato: presentazione dal 28 aprile al 30 giugno 2022
ATTENZIONE: L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento Agenzia delle Entrate del 22.06.2022 n. 233822, ha prorogato la scadenza al 30 novembre 2022. La dichiarazione va inviata dal 28 aprile 2022 al 30 novembre 2022 (in luogo del 30 giugno) esclusivamente con modalità telematiche:
- direttamente dal contribuente
- oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni,
mediante:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
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A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta:
- la presa in carico,
- ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, devono inviare la dichiarazione rispettando un calendario specifico le seguenti date:
- entro il 30 giugno oppure, se successivo,
- entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente.
Si considerano tempestive le Dichiarazioni trasmesse entro i termini suddetti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.
Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Dichiarazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Dichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso agli aiuti elencati per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati.
L'agenzia precisa che la Dichiarazione va comunque presentata quando:
- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.
Autodichiarazione aiuti di stato: chi deve presentarla
La dichiarazione sostitutiva approvata con il provvedimento di cui si tratta deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69).
In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”.
In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.
Allegati: -
Pensione inabilità-invalidità civile 2022: tutte le regole
La pensione di inabilità, detto anche di invalidità "civile",(L.118/71 ) da non confondere con l' assegno ordinario di invalidità, (vedi paragrafo sotto) è una prestazione di assistenza economica, erogata dall'Inps
- ai soggetti con inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali),
- in stato di bisogno economico,
- ovvero con reddito personale massimo di 17.050,42 euro il limite di reddito annuo personale previsto per il 2022 ( per invalidi totali, ciechi civili e sordomuti ) e 5010,20 euro per invalidi parziali e minori.
- con residenza stabile in Italia.
In questi giorni INPS ha comunicato che le procedure di liquidazione degli assegni mensili vengono automatizzate per consentire una maggiore velocità di risposte alle domande . E' stata estesa infatti a tutto il territorio nazionale la semplificazione sperimentata presso alcune strutture territoriali nei mesi scorsi
Dal 12 aprile le domande di liquidazione dell'assegno mensile di assistenza e della pensione di inabilità saranno gestite con il processo di liquidazione centralizzata, che prevede l'erogazione della prestazione economica senza necessità di interventi delle sedi territoriali.
Ricordiamo di seguito in 5 punti principali di cosa si tratta e come si richiede.
Pensione di inabilità: cos’è, limiti di reddito, importi 2022
La pensione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
Per l’anno 2022 l’importo della pensione è di 291,69 euro mensili.
Il limite massimo di reddito personale annuo per avere accesso alla prestazione economica è pari a 17.050,42 euro.
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione vengono considerati i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato . Per gli anni successivi si considerano:
- per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre
- per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata da un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).
Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2021 pari a 67 anni), la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.
Importi differenziati sono previsti per i ciechi totali o parziali. In particolare
- Pensione per ciechi parziali euro 215,35
- Pensione per ciechi assoluti euro 315,45.
Maggiorazioni e indennità di accompagnamento
Gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti infra-sessantacinquenni hanno diritto anche a una maggiorazione a pari a 10,33 euro mensili a patto che non superino i seguenti limiti di reddito
- euro 6.213,74 (pensionato solo) o
- 13.023,53 euro (pensionato coniugato).
Inoltre la sentenza della Corte Costituzionale numero 152 del 23 giugno 2020 ha ordinato un ulteriore maggiorazione detta "incremento al milione" pari a euro 368,58 che spetta a invalidi civili totali, sordomuti e ciechi totali, con redditi non superiori a:
- euro 8.583,51 (pensionato solo) o
- euro 14.662,96 (pensionato coniugato).
Infine da ricordare anche l'indennità di accompagnamento,riconosciuta senza alcun limite di reddito nel 2022:
- agli invalidi civili totali per 525,17 euro mensili
- ai ciechi civili civili per 946,80 euro.
Ulteriori dettagli e le tabelle complete sono stati forniti dalla circolare INPS 197 2021
Pensione di inabilità 2022: i requisiti
La pensione di inabilità-invalidità civile può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:
- riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
- reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2022: 17.050,42 euro);
- età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- cittadinanza italiana oppure:
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
La pensione di inabilità- invalidità civile è cumulabile con..
La pensione di inabilità è compatibile:
- con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.
- con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
- È compatibile con l'attività lavorativa.
Pensione di inabilità: gli step per la domanda
Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto :
- che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.
- La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).Nella domanda devono essere inseriti i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
- L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.
ATTENZIONE Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Inps ha reso disponibile anche una tabella con le motivazioni per eventuali ritardi
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.
Inabilità e invalidità: le differenze
A differenza dell'assegno di inabilità l’assegno ordinario di invalidità viene erogato sempre dall'INPS a coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale ma deriva da versamenti contributivi.
E' disciplinato dalla L.222/84 che richiede:
- lo stato di impossibilità assoluta e permanente a prestare qualsiasi attività lavorativa oppure
- una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale (requisito sanitario).
- la presenza di un requisito contributivo: almeno 5 anni di versamenti contributivi di cui 3 nel quinquennio antecedente alla domanda amministrativa volta al conseguimento della prestazione.
Può essere riconosciuta a lavoratori
- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti alla gestione separata.
Dopo la presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari sia amministrativi, viene emessa l'autorizzazione INPS che ha validità triennale.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato definitivamente, salvo le facoltà di revisione.
Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.
QUANTO SPETTA
L’importo dell’assegno di invalidità può essere determinato in due modi:
- con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure,
- se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, totalmente con il sistema contributivo.
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Credito d’imposta restauro immobili interesse storico
L’art 65-bis del Decreto Sostegni Bis ha istituito il “Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio”con una dotazione pari a 1.000.000 di euro per gli anni 2021 – 2022. Per beneficiarne, è necessario inviare una domanda al Ministero dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo.
Il Decreto Ministeriale 346 del 6 ottobre 2021 individua i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo nonché le procedure per l’accesso alle relative risorse.
Il 14 dicembre 2021 sul sito del Ministero della cultura (MIC) e il Ministero delle Finanze con comunicato stampa apposito è stato pubblicato il modulo di domanda e gli elementi da allegare alla richiesta.
Bonus restauro immobili interesse storico: chi sono i beneficiari?
Alle persone fisiche soggetti passivi dell’imposta che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di interesse storico e artistico è riconosciuto un credito d'imposta al 50% per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per interventi, autorizzati ai sensi dell’articolo 21 del Codice, volti alla
- manutenzione,
- protezione
- e restauro dei predetti immobili.
Il credito spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.
Restauro immobili interesse storico: misura del credito
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% dei costi sostenuti dalle persone fisiche per
- gli interventi conservativi
- realizzati negli anni 2021 e 2022,
- fino a un importo massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun immobile
e comunque nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.
Immobili interesse storico: spese eleggibili per il credito d’imposta
Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono eleggibili le spese, effettivamente sostenute dalle persone fisiche, per i seguenti interventi:
restauri di cui all’articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene, con esclusione di quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico
eliminazione delle barriere architettoniche
Si considerano effettivamente sostenute le spese attestate a tal fine da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente.
Ricordiamo che, in base a quanto previsto dall’articolo 29 del Codice dei beni culturali e del passaggio:
prevenzione
si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto
manutenzione
si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti
restauro
si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale
Modalità di utilizzo, cumulabilità e cessione del credito d’imposta per immobili interesse storico
Il credito d’imposta ha le seguenti caratteristiche:
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento del beneficio.
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della cultura, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
- I beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Il credito non può essere oggetto di ulteriori operazioni di cessione.
- Il credito d’imposta non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici
- Il credito d’imposta non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), del TUIR.
Per quanto riguarda la cedibilità del credito, questa non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. I cessionari del credito rispondono per l’utilizzo in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ceduto. Inoltre, ai fini della cedibilità del credito, il beneficiario richiede alla DG ABAP l’attestazione relativa al riconoscimento e all’effettività del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima. A tal fine, il beneficiario comunica il valore del credito maturato con l’attestazione di effettività della spesa effettuata. La comunicazione dalla DG ABAP costituisce comunque attestazione di effettività del credito.
Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, la DG ABAP verifica l’effettività del credito maturato e rilascia l’attestazione.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del creditoceduto da parte del cessionario, il cedente è tenuto a comunicare alla DG ABAP i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonché l’importo del credito ceduto. La DG ABAP comunica al cedente e al cessionario l’accettazione della cessione del credito. Gli importi dei crediti d’imposta sono fruibili, da parte dei cessionari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di accettazione della cessione del credito da parte della DG ABAP.
procedura di accesso e riconoscimento del credito d’imposta
Le istanze per il riconoscimento del credito d’imposta devono essere presentate in via telematica, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione dell’intervento conservativo via PEC, all’indirizzo:
mediante l’apposito modulo e unitamente alla documentazione richiesta prevista dal comunicato Ministero della Cultura del 14 dicembre 2021.
Pertanto, entro lunedì 28 febbraio 2022 devono essere trasmesse via pec le domande inerenti alle spese sostenute nel corso del 2021. Si ricorda che i fondi sono fino ad esaurimento delle richieste e secondo la presentazione delle domande.
Nell'istanza, sottoscritta digitalmente dal richiedente, devono essere indicati:
Domanda in carta da bollo compilata con l’indicazione delle generalità, della residenza e del codice fiscale del richiedente, sottoscritta digitalmente
Estremi del provvedimento di tutela
Copia del provvedimento di autorizzazione del progetto di restauro, rilasciato ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.42/2004
Dichiarazione di assenza contributi o contributi goduti.
Dichiarazione dei contributi pubblici o privati goduti, riferiti ai lavori oggetto della richiesta e dei relativi importi
Dichiarazione di inizio e di fine dei lavori a firma dall’architetto DD.LL
Consuntivo di spesa giurato a firma dall’architetto DD.LL., con l’indicazione degli interventi realizzati al 31/12/2021 (o 31/12/2022 a seconda dell’anno di presentazione della domanda) in forma di computo metrico estimativo redatto sulla base di prezzari ufficiali ed eventuale analisi dei prezzi.
Si fa presente che, nel computo metrico estimativo degli interventi, le voci dovranno essere sviluppate "a misura". Si invita a prendere come riferimento i prezzari ufficiali in uso nelle località ove si svolge l’intervento, oppure a redigere specifiche analisi dei prezzi.
Elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il credito d’imposta a firma dall’architetto DD.LL
Documentazione fotografica a consuntivo
Per quanto riguarda la tempistica:
- Entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle istanze, la DG ABAP le trasmette alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti sulla base dell’ubicazione del bene.
- Le Soprintendenze curano l’istruttoria delle istanze trasmesse, verificandone l’ammissibilità, anche in ragione dei requisiti previsti dal presente decreto.
- Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione delle istanze da parte della DG ABAP, ciascuna Soprintendenza comunica alla stessa Direzione generale l’esito dell’istruttoria e indica l’ammontare complessivo delle spese ammesse al beneficio.
- Entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento del Direttore generale è riconosciuto il credito d’imposta, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, fino a esaurimento delle risorse disponibili. La DG ABAP, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità concordate con l’Agenzia medesima, i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni o revoche intervenute, anche con riferimento alle cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 6, comma 7.
Qualora i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate nell’anno di riferimento, gli importi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere per l'anno successivo.