• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa integrazione 2022: stessi codici per ottobre 2022

    Con la circolare 76 del 30 giugno 2022  e il messaggio 2637 del 1 luglio ( di parziale rettifica) Inps fornisce un riepilogo completo e dettagliato  delle novità in tema di contribuzione per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e  per i Fondi di  solidarietà.

     Come noto la riforma in legge di bilancio (legge 234 20219  ha ampliato le coperture a tutte le imprese con almeno un dipendente prevedendo anche aliquote agevolate temporanee. 

    Per i datori di lavoro  dei settori non industriali in generale sono previsti  costi maggiori  rispetto al passato.

    Vengono anche fornite  istruzioni operative per la composizione  dei Flussi Uniemens  da parte dei datori di lavoro. 

    Per gli oneri arretrati da gennaio a giugno si potrà compensare nei flussi di competenza da luglio a settembre 2022.

    Con un nuovo messaggio n. 3649 del 5 ottobre l'istituto  precisa che i  codici causale indicati per i flussi da gennaio a giugno 2022 possono essere utilizzati anche per la denuncia di ottobre.

    Vediamo in sintesi  nei paragrafi che seguono alcuni dettagli in più. 

    La circolare si occupa dei seguenti argomenti :

    1. Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio: aspetti contributivi

    2. Platea dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali

    3. Le integrazioni salariali ordinarie (CIGO)

    4. Le integrazioni salariali straordinarie (CIGS)

    5. Fondi di solidarietà bilaterali

    6. Fondo di Integrazione Salariale (FIS)

    7. Il contributo addizionale

    8. Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)

    9. Il rimborso delle quote di TFR ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D.lgs n. 148/2015

    10. Aspetti contributivi connessi all’articolo 25-ter del D.lgs n. 148/2015

    11.Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens e adempimenti contributivi.

    Cassa integrazione apprendisti e lavoratori a domicilio

    A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in  ragione della matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale, di cui sono destinatari  anche per:

    • i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e 
    • i lavoratori a domicilio.

    L’obbligo  sussiste, sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli, precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022.

    L'isitituto ricorda che resta in vigore  l’articolo 2, secondo comma, della legge n. 877/1973, il quale  dispone che: “È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo  provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni”.

    ATTENZIONE :  Tenuto conto delle modifiche apportate all’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, a decorrere dai periodi di paga da gennaio 2022, cambia la misura della contribuzione dovuta per i lavoratori apprendisti di primo e terzo livello – assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti  in servizio in- in quanto il  datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale 

    Calcolo dimensione aziendale dei datori di lavoro

    Per la determinazione della dimensione aziendale la circolare precisa che pur restando valida la regola della media semestrale, visto lìeliminazione dell'alternatività  tra  cassa ordinaria e srtaordinaria , nel caso il datore di lavoro peri con piu posizioni contributive  il computo della media va effettuato considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali (CIGO – FIS).

     Pertanto  non dovranno essere considerati i lavoratori delle matricole appartenenti a settori che comportano l’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali 

    Codici di autorizzazione 2022

    I datori di lavoro  di area CIG che occupano mediamente più di 15 dipendenti che operano con più posizioni contributive dovranno richiedere all’Inps l’attribuzione del codice di autorizzazione «3Y» ovvero «azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributo Cigs». La richiesta va effettuata   entro il mese successivo a quello nel quale si realizza il requisito occupazionale.

    I datori di lavoro operanti in ambito Fis su più matricole  devono invece richiedere i codici :

    • 0G per le aziende con più di cinque dipendenti e fino a 15,
    • 0W  per quelle con più di 15 dipendenti e 
    • 9 E per le imprese commerciali (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico con più di 50 dipendenti.

    validi per il 2022, anno con un contributo previdenziale temporaneo

    In attesa del rilascio del codice di autorizzazione, la direzione  ha attribuito d’ufficio il codice «0J». 

    Dal periodo di competenza gennaio 2023, sempre d’ufficio saranno eliminati dalle posizioni contributive attive e sarà attribuito il codice «9N», che assumerà il nuovo significato di «azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo Fis».

    Precisazioni passaggio da FIS a CISOA

    Con il nuovo messaggio INPS precisa,   in riferimento ai datori di lavoro con C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 che i codici L029 e L030 erano stati istituiti unicamente per il recupero del contributo ordinario del Fis da parte dei datori di lavoro contrassegnati con i C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 che, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarebbero dovuti rientrare nell'ambito di applicazione della Cisoa.

    Questi datori di lavoro, sino al 31 dicembre 2021, erano tenuti al versamento della contribuzione Fis. A seguito dell'applicazione della disposizione contenuta nella legge 234/2021, avrebbero dovuto versare alla Cisoa, e di conseguenza recuperare quanto corrisposto al Fis nella prima parte dell’anno in corso. Tuttavia poiché il decreto interministeriale di accesso alla Cisoa non è stato ancora pubblicato, questi datori di lavoro sono a tutt'oggi tenuti al versamento della contribuzione Fis, utilizzando i codici sopra elencati.

  • Redditi esteri

    Registro presso OAM: pubblicato decreto con le regole

    Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 31 maggio 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2022 stabilisce le modalita' tecniche di alimentazione e consultazione del registro e della relativa sottosezione ad accesso riservato, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto antiriciclaggio. Il trattamento dei dati e' effettuato dall'OAM.

    Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (7 settembre 2022), l'OAM deve avviare la gestione del registro e delle relative sezione e sottosezione.

    Alimentazione e consultazione del registro presso OAM

    I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che si avvalgono per l'esercizio della propria attivita' sul territorio della Repubblica italiana, di soggetti convenzionati ovvero agenti, comunicano all'OAM, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, ai fini dell'annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro:

    1. la propria denominazione sociale, la sede legale, lo Stato membro d'origine, nonche', ove assegnati, il codice fiscale, il codice meccanografico e il numero di iscrizione nell'elenco dell'Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine, un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni con l'OAM; 
    2. il nome e cognome del soggetto convenzionato o dell'agente, se persona fisica, ovvero, in caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nome e cognome del responsabile legale; il nome e cognome del soggetto preposto a ciascuna sede operativa; il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente; 
    3. per il soggetto convenzionato o agente persona fisica: la residenza anagrafica nonche' il domicilio se diverso dalla residenza e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale; per il soggetto convenzionato o agente diverso da persona fisica: la sede legale e, ove diverso, l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale; 
    4. la data di avvio del rapporto di convenzionamento o di mandato con il soggetto convenzionato o agente;
    5. l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, ove erogata per il tramite del soggetto convenzionato ovvero dell'agente. 

    La comunicazione deve essere effettuata con cadenza semestrale

    • dal 1° al 15 gennaio e
    • dal 1° al 15 luglio di ogni anno, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente. 

     Per i rapporti di convenzionamento o di mandato gia' in essere alla data di avvio della gestione del registro la prima comunicazione dei dati deve essere effettuata alla prima finestra temporale utile a partire dalla data di avvio della gestione del registro .

    La comunicazione e' effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM

    L'OAM, entro quindici giorni dalla comunicazione verificata la completezza e la regolarita' della comunicazione, provvede all'annotazione nel registro e attribuisce un codice identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o agenti annotati nel registro. 

    L'OAM 

    • assicura la tenuta e la gestione del registro e l'aggiornamento dei dati ivi contenuti. 
    • cura la chiarezza, la completezza e l'accessibilita' al pubblico dei dati annotati nel registro, prevedendo idonee modalita' di consultazione 

    Attenzione va prestata al fatto che nei confronti di prestatori di servizi di pagamento, istituti emittenti moneta elettronica, delle relative succursali e dei punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazioneentro i termini prescritti, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni previste.

    Alimentazione e consultazione della sottosezione del registro ad accesso riservato presso OAM

    I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM per l'annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato per motivi non commerciali, intervenuta successivamente all'avvio del medesimo registro. La comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato, previa autodichiarazione, trasmessa telematicamente all'OAM, che la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato e' avvenuta per motivi non commerciali. Essa reca indicazione delle seguenti informazioni: 

    1. il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale e il codice fiscale del soggetto convenzionato ovvero dell'agente nei confronti del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato; 
    2. il codice identificativo unico, ove attribuito dall'OAM al soggetto nei confronti del quale e' intervenuta la cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato; 
    3. la data di attivazione e di cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato

    Nella sottosezione ad accesso riservato sono altresi' annotati a cura dell'OAM:

    1. gli estremi dei provvedimenti di sospensione comminati successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM; 
    2. gli estremi dei decreti con cui sono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie comminate successivamente all'avvio del registro nei confronti di soggetti convenzionati o agenti, di cui sia stata data comunicazione all'OAM.

    L'OAM, verificata la regolarita' e la completezza della comunicazione, provvede alla annotazione nell'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro, delle comunicazioni e dei provvedimenti entro quindici giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni. 

     La comunicazione e' effettuata telematicamente, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'OAM. 

    L'OAM 

    1. assicura la tenuta e la gestione della sottosezione ad accesso riservato del registro e cura l'aggiornamento dei dati ivi contenuti. 
    2. garantisce la completa e tempestiva accessibilita' della Guardia di finanza, della Banca d'Italia e della Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla sottosezione del registro ad accesso riservato. 
    3. consente la consultazione dei dati contenuti nella sottosezione del registro ad accesso riservato ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le succursali e i punti di contatto centrale utilizzano i dati cosi' ottenuti esclusivamente per salvaguardare la correttezza e la legalita' dei comportamenti degli operatori del mercato. 

    Alimentazione della sezione del registro OAM relativa ai punti di contatto centrale

    I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, comunicano tempestivamente a mezzo posta elettronica all'OAM i seguenti dati identificativi del punto di contatto centrale per il tramite del quale operano sul territorio nazionale, ai fini dell'iscrizione in apposita sezione ad accesso pubblico del registro: 

    1. denominazione sociale,
    2. sede legale, 
    3. codice fiscale, 
    4. nome e cognome, 
    5. luogo e data di nascita del legale rappresentante, 
    6. un indirizzo di posta elettronica certificata.

    Il punto di contatto centrale comunica all'OAM l'avvio della propria operativita', anche se precedente la data di avvio del registro e ogni variazione ad essa attinente.

    La periodicita' e le modalita' tecniche di invio delle comunicazion sono individuate in appositi atti attuativi dell'OAM

    Attenzione va prestata al fatto che nei confronti dei soggetti che non ottemperano agli obblighi di comunicazione, l'OAM avvia la procedura sanzionatoria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 61, comma 2, decreto antiriciclaggio.

    Contributo a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro presso OAM

    L'OAM determina, mediante propri atti attuativi, l'entita' del contributo semestrale dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

    Ai fini della determinazione del contributo, l'OAM tiene conto della natura giuridica e della complessita' organizzativa di ciascun soggetto convenzionato o agente, desumibili da elementi quali il numero di sedi operative e il numero dei preposti. Le somme riscosse dall'OAM a titolo di contributo sono destinate a coprire integralmente i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

  • PRIMO PIANO

    Pensione inabilità-invalidità civile 2022: tutte le regole

    La pensione di inabilità, detto anche di invalidità  "civile",(L.118/71 ) da non confondere con l' assegno ordinario di invalidità, (vedi paragrafo sotto)  è una prestazione di assistenza economica, erogata dall'Inps

    •  ai soggetti con inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali),
    •   in stato di bisogno economico, 
    • ovvero con reddito personale massimo di 17.050,42 euro il limite di reddito annuo personale previsto per il 2022 ( per invalidi totali, ciechi civili e sordomuti ) e 5010,20 euro per invalidi parziali e minori.
    • con residenza stabile in Italia. 

    In questi giorni INPS ha comunicato che le procedure di liquidazione degli assegni mensili vengono automatizzate per consentire una maggiore velocità di risposte alle domande . E' stata estesa infatti a tutto il territorio nazionale la semplificazione sperimentata  presso alcune  strutture territoriali  nei mesi scorsi 

    Dal 12 aprile le domande di liquidazione dell'assegno mensile di assistenza e della pensione di inabilità saranno gestite con il processo di liquidazione centralizzata, che prevede l'erogazione della prestazione economica senza necessità di interventi  delle sedi territoriali.

    Ricordiamo di seguito in 5 punti principali di cosa si tratta e come si richiede.

    Pensione di inabilità: cos’è, limiti di reddito, importi 2022

    La pensione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

    Per l’anno 2022 l’importo della pensione è di 291,69 euro mensili.

    Il limite massimo di reddito personale annuo per avere accesso alla prestazione economica è pari a 17.050,42 euro.

    Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione vengono considerati i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato . Per gli anni successivi si considerano:

    • per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre 
    • per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

    La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata da un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

    Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2021 pari a 67 anni), la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

    Importi differenziati sono previsti per i ciechi  totali o parziali. In particolare

    • Pensione per ciechi parziali euro 215,35
    • Pensione per ciechi assoluti euro 315,45.

    Maggiorazioni e indennità di accompagnamento

    Gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti infra-sessantacinquenni hanno diritto  anche a una maggiorazione a pari a 10,33 euro mensili a patto che non  superino i seguenti limiti di reddito 

    •  euro 6.213,74 (pensionato solo) o 
    • 13.023,53 euro (pensionato coniugato).

    Inoltre la sentenza della Corte Costituzionale numero 152 del 23 giugno 2020 ha ordinato un ulteriore maggiorazione detta "incremento al milione"  pari a euro 368,58 che  spetta a invalidi civili totali, sordomuti e ciechi totali, con redditi non superiori a:

    •  euro 8.583,51 (pensionato solo) o
    • euro 14.662,96 (pensionato coniugato).

    Infine da ricordare anche  l'indennità di accompagnamento,riconosciuta senza alcun limite di reddito nel 2022:

    •  agli invalidi civili totali per  525,17 euro mensili 
    • ai ciechi civili civili  per   946,80 euro.

    Ulteriori dettagli e le tabelle complete sono stati forniti dalla circolare INPS 197 2021

    Pensione di inabilità 2022: i requisiti

    La pensione di inabilità-invalidità civile può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:

    • riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
    • reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2022: 17.050,42 euro);
    • età compresa tra i 18 e i 67 anni;
    • cittadinanza italiana oppure:
      • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
      • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
    • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

    La pensione di inabilità- invalidità civile è cumulabile con..

    La pensione di inabilità è compatibile:

    1. con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.
    2. con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
    3. È compatibile con l'attività lavorativa.

    Pensione di inabilità: gli step per la domanda

    Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto :

    1. che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.
    2. La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).Nella domanda devono essere inseriti i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
    3. L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

    ATTENZIONE Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

    Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

    Inps ha reso disponibile anche una tabella con le motivazioni per eventuali ritardi 

    La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

    Inabilità e invalidità: le differenze

    A differenza dell'assegno di inabilità  l’assegno ordinario di invalidità  viene erogato sempre dall'INPS a coloro  la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale ma deriva  da versamenti contributivi.

    E' disciplinato dalla L.222/84 che  richiede:

    1.  lo stato di impossibilità assoluta e permanente a prestare qualsiasi attività lavorativa oppure 
    2.  una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale (requisito sanitario).
    3. la presenza di un requisito contributivo: almeno 5 anni di versamenti contributivi di cui 3 nel quinquennio antecedente alla domanda amministrativa volta al conseguimento della prestazione.

    Può essere riconosciuta a lavoratori  

    • dipendenti;
    • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
    • iscritti alla gestione separata.

    Dopo la presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari sia amministrativi, viene emessa  l'autorizzazione INPS che  ha validità triennale.

    Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato  definitivamente, salvo le facoltà di revisione.

    Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

    QUANTO SPETTA

    L’importo dell’assegno di invalidità può essere determinato in due modi:

    1. con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure,
    2.  se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995,  totalmente con il sistema contributivo.

  • Versamenti delle Imposte

    Omesse ritenute: ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative

    Inps chiarisce le modalità in merito alle  ordinanze di archiviazione  oppure di pagamento  delle sanzioni amministrative per omesse ritenute previdenziali , a seguito della depenalizzazione parziale operata dal d.lgs 8 2016. In merito è stata pubblicata la circolare 32 del 25 febbraio 2022.

    Si ricorda che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, ha disposto la depenalizzazione di numerosi reati in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.

    Il nuovo  quadro normativo in materia di omessi versamenti  delle ritenute previdenziali  prevede in particolare che :

    •  la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui,
    • per importi inferiori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. 

    In merito INPS aveva emanato la circolare n. 121 del 5 luglio 2016.

    La nuova circolare specifica invece le disposizioni operative  relative a 

    • l'emissione dell’ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa  nei casi in cui non venga effettuato il pagamento delle ritenute omesse  e  della sanzione in misura ridotta
    • l’emissione dell’ordinanza motivata di archiviazione  per i casi in cui  l'accertamento  della violazione risulti infondato.

    Omesse ritenute: quando sono previste le sanzioni ridotte

    L’articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983,  relativo all’obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali  sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, come modificato dal decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che:

    1.  l’omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro
    2. la sanzione amministrativa per le violazioni sotto soglia non si applica  se il versamento delle ritenute omesse viene effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.

     La circolare ministeriale  n. 6/2016 del 5 febbraio 2016 ha chiarito che “per le violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l’ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell’articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatori (…)”.

    Per l ' illecito amministrativo, l’articolo 16 della legge n. 689/1981  prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, qualora più favorevole  e se sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. 

    Tale pagamento deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

    La misura ridotta  è pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro, cui vanno aggiunte  le spese del procedimento.

    Se il pagamento viene effettuato nei termini indicati, dunque, il procedimento si estingue.

    Inoltre entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

    L'autorità competente,invece,  se ritiene fondato l'accertamento e in mancanza di versamento delle ritenute dovute , emette l'ordinanza ingiunzione di pagamento .

    Omesse ritenute: i motivi per l’archiviazione

    Se l'istruttoria  si conclude con l'assenza di illecito amministrativo oppure in presenza di vizi formali, l’autorità competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:

    – insussistenza del fatto o della violazione legislativa;

    – non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l’articolo 4 della legge n. 689/1981);

    – omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;

    – decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l’articolo 28 della legge n. 689/1981)

    – incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l’articolo 2 della legge n. 689/1981);

    – violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr. l’articolo 3 della legge n. 689/1981);

    – morte di uno o più soggetti responsabili.

    ATTENZIONE:   Il provvedimento di archiviazione non è definitivo, può essere  revocato in base al potere di autotutela  fino al momento in cui interverrà la prescrizione quinquennale  all’articolo 28 della legge n. 689/1981 o un’altra causa che faccia venire meno la responsabilità dei soggetti interessati.

    Ingiunzione e termine di pagamento delle sanzioni

    L’ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro  viene emessa in caso di :

    verificata  fondatezza dell’accertamento e

     in assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero della sanzione in misura ridotta  

    L'importo specifico  della sanzione si basa:

    •  sulla  gravità della violazione, 
    • sull'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione sulle condizioni economicee del soggetto ma
    •  soprattutto, dato che deriva da "espressa volontà del trasgressore di non effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, che avrebbe consentito  l ’estinzione del procedimento sanzionatorio, " sarà di importo superiore a quello determinato in misura ridotta di 16.666 euro.

     La notifica  dell'ingiunzione viene eseguita ai sensi dell'articolo 137, quarto comma, del codice di procedura civile   all’autore della violazione (obbligato principale)  e anche all’obbligato in solido, se presente.

    Versamento delle sanzioni, codice tributo rateizzazione, esecuzione forzata

    Il pagamento della sanzione amministrativa  deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione  Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

    Il pagamento, come indicato nell’ordinanza-ingiunzione, dovrà avvenire a mezzo F24 Elide, utilizzando il codice tributo “SAMM”.

    RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI

    L'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta. 

    A tal fine è stato predisposto il modello SC97 “Richiesta di pagamento rateale dell’Ordinanza-Ingiunzione (ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della legge n. 689/1981)”, da presentare alla Struttura Inps territorialmente competente con PEC, raccomandata o presso gli uffici) entro  trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.

    L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo, contro il quale gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 689/1981. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Nella circolare sono specifica te le modalità dettagliate di opposizione.

    ESECUZIONE FORZATA

    La circolare segnala infine che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute, avviando l'esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 689/1981 in combinato disposto con l’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

    Qualora l’interessato ritenga che le somme affidate all’agente della riscossione non siano dovute o siano dovute solo in parte perché è stato effettuato il regolare pagamento dell’ordinanza-ingiunzione indicata nell’avviso di addebito, può presentare istanza, accompagnata dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento  di annullamento dell’avviso di addebito.

  • Dichiarazione IVA

    IVA 2022 per le attività di spettacolo, intrattenimento e per le ASD

    Le attività di intrattenimento, quelle di spettacolo e le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) seguono spesso regimi IVA particolari. In vista della scadenza il 2 maggio 2022 per la presentazione della dichiarazione IVA 2022 (anno d'imposta 2021), in questo articolo riepiloghiamo la disciplina.

    Regime forfettario IVA 2022 per le attività di intrattenimento

    Il  regime IVA delle attività di intrattenimento è un regime forfettario disciplinato dall’articolo 74, sesto comma del Testo Unico IVA (DPR 633/72) costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che esercitano attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e delle altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. In particolare, ai sensi del d.P.R. 442/97 che disciplina le modalità di comunicazione delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, i soggetti tenuti a comunicare l’opzione esercitata nell’anno 2021 devono barrare la casella 1 del rigo VO7. L’opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Attenzione va prestata al fatto che la comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO7.

    Il regime forfettario IVA presenta queste caratteristiche principali:

    • applicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;
    • forfetizzazione della detrazione;
    • esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;
    • obbligo di adozione della contabilità separata per le attività diverse da quelle di intrattenimento;
    • versamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti. Si ricorda che il pagamento di entrambe le imposte deve essere effettuato mediante l’utilizzo del modello di pagamento unificato (modello F24) indicando i codici tributo
      • 6728 relativo all’imposta sugli intrattenimenti
      • 6729 relativo all’IVA forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti.

    In generale, i soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972 e che applicano il regime forfetario di cui sopra sono obbligati

    1. ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, di cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica comunque connesse alle attività di cui alla tariffa.
    2. a certificare mediante titoli di accesso emessi attraverso appositi misuratori o biglietterie automatizzate, i corrispettivi per l’ingresso o l’occupazione del posto e quindi per partecipare all’intrattenimento e i corrispettivi delle altre attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti.

    Grande attenzione deve essere prestata al fatto che l’articolo 74, sesto comma, DPR 633/72 esclude dal campo di applicazione del regime in esame le operazioni non soggette ad imposta sugli intrattenimenti, ivi comprese le prestazioni pubblicitarie, eventualmente effettuate nell’esercizio di attività di intrattenimento. Ne consegue, pertanto, l’attrazione delle stesse nel regime IVA ordinario. Da ciò deriva limitatamente alle predette operazioni:

    • la determinazione della base imponibile secondo i criteri generali;
    • la determinazione della detrazione secondo i principi dettati dall’articolo 19;
    • l’osservanza degli obblighi di liquidazione e di presentazione della dichiarazione annuale.

    Attività di spettacolo: dichiarazione IVA 2022

    Per quanto riguarda le attività di spettacolo è previsto un particolare regime agevolativo con base imponibile pari al 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti per

    • i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti
    • gli esercenti le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al d.P.R. n. 633/1972 che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro.

    Il regime agevolativo costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e per i contribuenti minori esercenti attività di spettacolo, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta in cui il contribuente ha operato la scelta. Pertanto, i soggetti tenuti a comunicare l’opzione relativa all’anno 2021 devono barrare la casella 1 del rigo VO14. La comunicazione della revoca, invece, deve essere effettuata barrando la casella 2 del medesimo rigo VO14.
    Si ricorda che l’opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Tuttavia il superamento del limite di 25.822,84 euro di volume d’affari comporta il venir meno della possibilità di applicare il regime agevolativo a partire dall’anno solare successivo. 

    L'Agenzia delle Entrate ha fornito recenti indicazioni sul tema:

    Attenzione va prestata all’obbligo di istituire una contabilità separata per le attività che rientrano nel campo di applicazione del regime agevolativo in esame, qualora il soggetto svolga anche altre attività.

     Infine, per quanto riguarda gli adempimenti contabili, l’articolo 8 del d.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, prevede per i soggetti, che effettuano spettacoli viaggianti nonché quelli che svolgono le altre attività spettacolistiche di cui alla tabella C, che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 50.000,00 euro: 

    • esonero dall’obbligo di annotazione dei corrispettivi; 
    • esonero dall’obbligo di liquidazione e di effettuazione dei versamenti dell’imposta; 
    • conservazione delle fatture ricevute; 
    • possibilità di certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale; 
    • versamento annuale dell’imposta; 
    • presentazione della dichiarazione annuale. 

    Associazioni e società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati

    In generale, l’art. 90 L.289/2002 prevede le seguenti tipologie soggettive operanti nel settore dello sport dilettantistico:

    • associazioni sportive prive di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
    • associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
    • società sportive dilettantistiche di capitali (ivi comprese le società cooperative) senza fine di lucro.

    Si ricorda che il regime forfettario IVA ex art. 74, sesto comma, applicabile alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, alle associazioni senza scopo di lucro e alle associazioni pro-loco che si avvalgono delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991, si estende anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro che effettuino la medesima opzione. Nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati, che optano per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/1991, il particolare regime IVA disciplinato dal sesto comma dell’articolo 74, trova applicazione anche per quei proventi percepiti nell’esercizio di attività non soggette ad imposta sugli intrattenimenti. 

    Pertanto, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro, per comunicare l’opzione effettuata nell’anno 2021, provvederanno a barrare la casella 1 del rigo VO30. Attenzione va prestata al fatto che l’opzione è vincolante per almeno un quinquennio. 

    Tuttavia, la perdita in corso d’anno dei requisiti necessari per l’accesso ai benefici concessi dalla legge n. 398/1991, comporta l’applicazione dell’IVA secondo i criteri generali a decorrere dal mese successivo a quello in cui i requisiti stessi sono venuti meno. Si ricorda che il limite per avvalersi del regime agevolato recato dalla legge n. 398/1991, è fissato a 400.000 euro dall’art. 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’art. 1, comma 50, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO30. 

    È inoltre opportuno chiarire che restano invece obbligati a tutti gli adempimenti IVA – ivi compreso quello della presentazione della dichiarazione annuale – le società e le associazioni sportive dilettantistiche (ovvero centri o circoli sportivi gestiti in forma associativa) nonché le altre associazioni ad esse collegate normativamente, che non hanno optato per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 e che, non svolgendo attività di intrattenimento, non rientrano nel regime speciale forfetario previsto dall’art. 74, 6° comma.

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  • Dichiarazione 730

    Riduzione del cuneo fiscale: a chi spetta e quanto

    Si torna a parlare di riduzione del cuneo fiscale con l'approvazione di ieri  5 ottobre 2021 in CDM del disegno di legge  che delega il Governo ad attuare una  riforma complessiva del fisco entro il 2023.

    Leggi sulla riforma  Busta paga 2022 novità Irpef e detrazioni   e    IRPEF 2022 nuove aliquote e detrazioni 

    Il D.L. n. 3/2020, convertito nella L. n. 21/2020, ha modificato, con decorrenza dal 1° luglio 2020, il sistema di tassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato per ridurne il carico fiscale.
    L’intervento normativo avviene con un provvedimento che abroga con decorrenza dal 1° luglio 2020 il comma 1-bis dell’art. 13 del Tuir, con il quale negli ultimi anni era stato introdotto il credito bonus Irpef (cd. Bonus Renzi – 80 euro mensili).
    Oltre al classico sistema delle detrazioni d’imposta previste dal Tuir, che rimangono immutate (salva, come già detto, l’abrogazione del credito bonus irpef), il D.L. n. 3/2020, in attesa di una revisione delle detrazioni fiscali e degli strumenti a sostegno del reddito, introduce due ulteriori e distinti meccanismi di riduzione delle imposte dovute sul lavoro dipendente e assimilato:

    1. Il primo, a carattere temporaneo, è costituito da un’ulteriore detrazione d’imposta, e spetta, dal 1° luglio a 31 dicembre 2020, nel caso di redditi oltre i 28.000,00 e fino a 40.000,00 euro, e che diminuisce all’aumentare del reddito.
    2. Il secondo, introdotto in sostituzione dell’abrogato credito bonus Irpef ricalcandone sostanzialmente le regole principali, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2020, il riconoscimento di una somma a titolo di  trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito e che quindi costituisce un importo netto, pari a 100 euro mensili, nel caso di redditi non superiori a 28.000 euro, a condizione però che l’imposta dovuta, calcolata al netto della sola detrazione di lavoro dipendente e assimilato, sia maggiore di zero.

    Detrazione per lavoro dipendente e assimilato

    La nuova, ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato spetta ai titolari di:

    •  Redditi di lavoro dipendente  con esclusione di Pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati.
    •  Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, del Tuir) ad esempio, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b)), i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c)), o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis)).

    La detrazione, in ogni caso, spetta se il reddito complessivo del lavoratore è pari agli importi indicati nella seguente Tabella  e va rapportata alle prestazioni rese nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

    Ai fini della determinazione del reddito complessivo, per beneficiare della nuova ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato, si prevede espressamente che lo stesso debba essere considerato:

    • al lordo della eventuale quota esente (D.L. n. 78/2010), per docenti e ricercatori residenti  e D. Lgs. n. 147/2015, per lavoratori così detti “impatriati).
    • al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

      ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO 

    in vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020

    REDDITO COMPLESSIVO ANNUO

    DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO

    a)

    Oltre 28.000,00

    e fino a 35.000,00

    480,00 + [120,00 × (35.000,00 – Reddito complessivo) : 7.000,00]

    b)

    Oltre 35.000,00

    e fino a 40.000,00

    480,00 × [(40.000,00 – Reddito complessivo) : 5.000,00]

    Nel caso previsto alla lettera a), a seconda del reddito complessivo, l’importo di 480,00 euro annui è aumentato di una somma variabile, ottenuta con la formula indicata nella tabella.

    Nel caso previsto nella lettera b), invece, per determinare l’importo della detrazione effettivamente spettante, si dovrà risolvere il rapporto matematico indicato nella formula e moltiplicare il risultato ottenuto (“rapporto di detrazione”, da assumere nelle prime quattro cifre decimali) per la corrispondente detrazione “teorica”.

    Trattamento integrativo per lavoro dipendente e assimilato

    In sostituzione dell’abrogato credito bonus Irpef  (80 euro) per lavoro dipendente e assimilato, ed in vista di una revisione strutturale degli strumenti di sostegno al reddito, l’articolo 1 del D.L. n. 3/2020  ha previsto, dal 1° luglio 2020, un trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.
    Il recupero dell’importo maturato dai lavoratori per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ed anticipato dai sostituti d’imposta in busta paga, avverrà tramite compensazione nel modello F24.
    Il trattamento integrativo spetta esattamente agli stessi soggetti che fino al 30 giugno 2020 avevano  diritto al credito bonus Irpef, ossia:

    • ai percettori di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a) (Pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati)
    • e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir, quali, ad esempio i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c)), o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis)).

    Come già previsto per il credito bonus Irpef, anche il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente o assimilato sia di importo superiore alla sola detrazione prevista dall’art. 13, comma 1 del Tuir e pertanto non spetta, ad esempio, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente e assimilato prodotto in un intero anno (365 giorni) sia pari a 8.145,00 euro, in quanto in tale circostanza l’imposta lorda viene completamente azzerata dalla relativa detrazione di lavoro dipendente o assimilato.

    TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

    In vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020

    Da riconoscere se l’imposta lorda è superiore alla sola detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilato

    REDDITO COMPLESSIVO ANNUO

    TRATTAMENTO INTEGRATIVO

    Fino a 28.000,00

    600,00

    Il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda sia superiore alla sola detrazione per lavoro dipendente o assimilato, spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Tuir.

    ANNO 2021

    TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

    In vigore dal 1° gennaio 2021

    Da riconoscere se l’imposta lorda è superiore alla sola detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilato

    REDDITO COMPLESSIVO ANNUO

    TRATTAMENTO INTEGRATIVO

    Fino a 28.000,00

    1.200,00

    Il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda sia superiore alla sola detrazione per lavoro dipendente o assimilato, spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Tuir.

    Conguaglio importi spettanti e Codici tributo

    Il D.L. 3/2020 prevede un meccanismo particolare ed innovativo che il sostituto d’imposta deve attuare nel caso in cui in sede di conguaglio gli importi riconosciuti durante l’anno a titolo di ulteriore detrazione e/o di trattamento integrativo risultino non spettanti in base al reddito annuo del lavoratore.

    Questo  meccanismo non si applica, invece, al credito bonus Iperf per lavoro dipendente e assimilato in vigore fino al 30 giugno 2020, che, qualora si riveli non spettante, va trattenuto in un’unica soluzione in sede di conguaglio.

    I codici tributo da utilizzare per la compensazione in F24  del trattamento integrativo  2020 , istituiti con la Risoluzione  35 E, sono i seguenti:
    Per il modello F24:

    •  “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.  da esporre nella  sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.

    Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):

    •  “170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione  del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio  2020, n. 3”   che va esposto nella  sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a  credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati,  rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo,  nei formati “00MM” e “AAAA”.

    Salvaguardia credito ed emergenza COVID

    Il  Decreto Rilancio ha previsto che, per l’anno 2020,  sia il credito bonus Irpef  (cd. 80 euro mensili- bonus Renzi), spettante fino al 30 giugno 2020, che il nuovo trattamento integrativo nella misura di 100 euro mensili, sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti,  in possesso dei requisiti previsti, anche nel caso in cui gli stessi risultino incapienti, per effetto del minor reddito prodotto nel 2020 a causa della fruizione delle misure di sostegno previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, quali la cassa integrazione/assegno ordinario o il congedo parentale/bonus baby sitting per l’emergenza Covid-19.
    Si tratta quindi di un’eccezione, stabilita per il solo anno 2020, al principio generale . (…)

    Taglio cuneo fiscale: priorità nella nuova riforma fiscale

    AGGIORNAMENTO 6.10.2021 

    La legge di bilancio  2021 ( l. 178 2020)  ha garantito   la detrazione di imposta   anche nel 2021 per i redditi fino a 40mila euro,  con  il risultato di aumenti in busta paga che andranno dall'1% a piu del 4 % in busta paga.  La norma non porta  però tale  disciplina a regime  proprio in vista della  complessiva riforma fiscale per la quale il Governo Draghi ha approvato ieri il disegno di legge delega. 

    Dalla bozza attualmente diffusa e dalle dichiarazioni del Ministro dell'Economia Franco in Conferenza Stampa   emerge che  considera necessario "ridurre il cuneo fiscale sul lavoro che in Italia  per un lavoratore di reddito medio è di 5 punti superiore a quello degli altri paesi eruropei e di 11 punti rispetto alla media dei paesi OCSE ."

    Posto che,come afferma il ministro ,  "larga parte del cuneo è imputabile all'imposta sulle persone fisiche " è probabile anche un intervento diretto sulle aliquote medie effettive sui redditi da lavoro .

    Leggi in merito IRPEF 2022 nuove aliquote e detrazioni 

  • ISEE

    Bonus bebè (assegno natalità) 2021: istruzioni aggiornate

    Il bonus bebè (ufficialmente definito Assegno di natalità) è una misura  che intende  incentivare le nascite contribuendo alle spese delle  famiglie in cui arriva un bambino (nato,  adottato o in affido preadozione). 
    Si tratta di un contributo  mensile erogato dall'INPS  per i primi 12 mesi di vita o adozione del bambino, che fino al 2019 era  destinato  alle famiglie con ISEE inferiore a 25mila euro ma con la legge di bilancio 2020 è stato ampliato a tutti senza limiti di reddito,  con importi differenziati tra  gli 80 e i 192 euro mensili .
    Sono  disponibili  348 milioni di euro per l’anno 2020 e di 410 milioni di euro per l’anno 2021 a valere sul nuovo Fondo per il supporto alle famiglie. Il messaggio  INPS 918 2021 ha comunicato l'apertura delle domande anche per  gli eventi a partire da gennaio 2021.  
     Il Governo intende poi entro il 2022  riorganizzare tutti i contributi e le prestazioni sociali per la maternità in un unico assegno. (vedi ulteriori dettagli in: Assegno Universale figlila legge di bilancio stanzia le risorse)
    L'INPS ha emanato  la circolare 26 del 14.2. 2020 con le  istruzioni aggiornate  dopo le modifiche degli importi e delle fasce di reddito.
    Con il successivo messaggio 1099 dell' 11 marzo 2020  sono stati illustrati  i passaggi per la compilazione della domanda telematica.
    Riepiloghiamo nei paragrafi che seguono  la normativa in vigore sul bonus bebé  e la procedura per la richiesta, gli importi, i requisiti, casi particolari e cause di decadenza.

    Bonus bebè le regole fino al 2019

    Il Bonus bebé è stato istituito nel 2014 e riconosciuto ai nuclei familiari  fino ai tre anni di vita del bambino o  di adozione  o di affidamento preadottivao  tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 (a partire "dalla data di ingresso  nel nucleo famigliare"  cioè dalla data nella quale la sentenza di adozione definitiva)  Invece, per le nascite avvenute dal 1 gennaio 2018 al 31 .12.2019   la durata è stata ridotta a 1 anno, corrispondente al 1° anno di vita o di adozione .
    E' stato riconfermato e ampliato  dal Governo Conte 1  anche per il 2019,  (circolare n. 85 del 7 giugno 2019   con  gli stessi requisiti  ISEE  e gli importi precedenti , ma con una importante novità: maggiorazione del 20% per i figli successivi al primo. 

    Fino al 2019 l'agevolazione spettava a condizione che il nucleo famigliare del genitore richiedente, fosse in possesso di un ISEE minorenni  in corso di validità non superiore a 25.000 Euro. 

    Bonus bebè: requisiti, importi e maggiorazione oltre il primo figlio dal 2020

    La circolare INPS n.26 del 14.2.2020  ha ricordato  e riconfermato  i requisiti anagrafici di base  richiesti che sono :
    • cittadinanza italiana, o di uno Stato dell'Unione Europea o, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE o carta di soggiorno per familiare (v. sotto);
    • residenza in Italia;
    • convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune).
     Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 gli importi  garantiti per l'assegno di natalità sono i seguenti:

    SCAGLIONI ISEE

    IMPORTO BONUS BEBE’ PRIMO FIGLIO

    IMPORTO BONUS BEBE’

    2 FIGLIO E SUCCESSIVI

    ISEE non superiore a 7.000€ annui;

    1.920 euro (160  x 12 mesi)

    2304 € (192 € x12 mesi)

    ISEE superiore a 7.000 e non superiore a 40.000€;

    1.440 euro  (120€ x 12  mesi)

    1728 € (144 x 12 mesi)

    ISEE  superiore a 40.000 euro (senza limite di reddito)

    960 euro  (80 € x 12 mesi)

    1152 € (96 x 12 mesi)

    Il pagamento del bonus viene effettuato dall'INPS in rate mensili, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.

    Nel caso non sia stata presentata la DSU al momento della domanda non potendo individuare l'esatto importo cui la famiglia ha diritto INPS eroga in automatico l'importo  piu basso e verrà attribuito eventualmente  poi l'importo spettante  per differenza,  a partire dalla data di presentazione della DSU.

    Bonus bebè: come inviare la domanda

    La domanda va presentata  entro 90 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo famigliare  per godere di tutte le mensilità.(Ai fini del computo dei 90 giorni  non si conta il giorno iniziale e il termine scade alla fine  dell'ultimo giorno feriale. Se il termine scade di giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.)
    • Se la domanda è presentata entro i 90 giorni, il primo pagamento corrisponde a tutte le  mensilità maturate dalla nascita/adozione fino a quel momento.
    • Se la domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni, il bonus viene erogato dal mese di presentazione della domanda.  
    La domanda va presentata telematicamente all'INPS, allegando il modello SR163 (reperibile nella sezione "tutti i moduli" del sito www.inps.it) mediante:
    • il portale dell'INPS, accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo seguendo il percorso:
      • Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus bebè
    • il Contact Center Integrato ai numeri:
      • 803164 numero gratuito da rete fissa;
      • 06164164 numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;
    • patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

    E' consigliabile avere  presentato preventivamente la DSU per ottenere l'ISEE minorenni, che consente la definizione dell'importo dell'Assegno.   

    Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda è consultabile dal sito web, accedendo al proprio profilo:
    Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus bebè –> Consultazione domande –>Documenti correlati.

    Bonus bebé: casi particolari adozione, stranieri, ISEE

    Con la circolare n. 214/16   l'INPS ha fornito le modalità   operative per ottenere l’assegno   alla luce delle  indicazioni ministeriali  che hanno esteso il beneficio agli stranieri titolari di:

    •         carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro;
    •         carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro di cui all’art. 17 del Decreto legislativo n.30/2007.

    Con  il messaggio 261/2017  infine  sono state fornite ulteriori precisazioni in tema di :

    Attestazioni ISEE  – In caso di  omissioni o difformità sul patrimonio mobiliare è stato realizzato un aggiornamento procedurale  per cui vengono  evidenziate automaticamente  eventuali omissioni o errori nei dati autodichiarati dagli utenti  all 'interno delle attestazioni ISEE   grazie al controllo incrociato con i dati forniti dall'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate. 

    – Isee corrente : validità e rinnovo –   l’ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di eventuale  modifica della situazione lavorativa di un componente e ricorda che tale ISEE ha validità due mesi dalla presentazione della DSU Modulo sostitutivo.   E' possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il bimestre di validità dello stesso se tale indicatore  non è superiore alla soglia di legge di 25.000 euro annui. In tal caso la procedura determina l’importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.

      – Nuove modalità di comunicazione del codice IBAN e delle richieste di variazione per il pagamento dell’assegno: modello SR163.

    Il documento fornisce anche precisazioni  in merito  ai  casi particolari di :

    Parto gemellare ed adozioni plurime: necessità di domanda di assegno per ciascun minore

    Rinnovo annuale della DSU ed inclusione del minore nel quadro A della DSU

    Affidamento temporaneo di minori nati o adottati fuori dal triennio 2015-2017:  non ci sono i presupposti  per la concessione dell’assegno.

    Bonus bebè: cause di decadenza

    Il pagamento del bonus viene interrotto a partire dal mese successivo dal verificarsi di uno  dei seguenti eventi che determinano la decadenza:
    1. Compimento di un anno di età o della maggiore età in caso di adozioni o affidamenti
    2. Decesso del figlio
    3. Revoca dell'adozione
    4. Fine dell'affidamento temporano 
    5. Decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale
    6. Affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda
    7. Affidamento del minore a terzi
    L'interruzione avviene anche a seguito di perdita dei requisiti di legge (residenza, cittadinanza) o provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.
     Il richiedente entro 30 giorni deve comunicare all'INPS il verificarsi di una causa di decadenza. E' importante che la comunicazione sia tempestiva per evitare il generarsi di un pagamento indebito e la successiva azione di recupero da parte dell'INPS.
     
    Allegati: