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Esterometro 2019: ecco come funziona
Gli adempimenti ai fini IVA riguardanti le operazioni con l’estero, già di per sé articolati, dal 1° gennaio 2019 dovranno interfacciarsi con la fatturazione elettronica che è diventata obbligatoria in Italia per le operazioni in ambito B2B.
In linea di principio le operazioni con l'estero sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica ma è stato introdotto un nuovo adempimento, il c.d. esterometro, per comunicare le operazioni effettuate da e verso operatori non residenti. Per evitare l’esterometro si può optare per la fatturazione elettronica delle operazioni attive verso l’estero. I soggetti passivi esteri identificati in Italia, se in un primo tempo sembravano dover rientrare tra i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica (articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017) con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 e con l’art. 15 del Decreto fiscale sono stati esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019.
Dopo annunci di slittamenti da una parte e minacce di astensione collettiva dall'altra, in extremis il giorno prima della scadenza inziale prevista il 28 febbraio 2019 è stata concessa la proroga al 30 aprile 2019 per gli esterometri relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 230/2018 Fatturazione soggetti esteri identificati redatta dagli stessi autori e disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno
Esterometro 2019: cos’è e quali operazioni include
Con l’introduzione della fatturazione elettronica scompare lo “spesometro” ossia la comunicazione generalizzata di tutte le fatture attive e passive comprese le bollette doganali. Il termine per inviare l’ultima comunicazione delle operazioni del secondo semestre 2018 era previsto il 28 febbraio 2019 ma in seguito alle polemiche e alle richieste degli operatori, in extremis è stata concessa la proroga al 30 aprile 2019 anche per lo spesometro.
Rimangono confermate nel 2019, con regole invariate, le comunicazioni Intrastat per le operazioni con soggetti comunitari. A partire dalle fatture emesse o registrate dal 1° gennaio 2019, è introdotta una nuova comunicazione delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “esterometro”. Gli operatori IVA residenti comunicano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione (quindi sono comunicate solo facoltativamente) le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Si riepilogano di seguito le operazioni da includere della comunicazione “esterometro”:
- fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
- fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
- fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
- autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.
Esterometro 2019: cosa indicare
Nella nuova comunicazione occorre pertanto indicare anche le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale. A tal fine occorre indicare nell’esterometro l’acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta:
- da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat);
- da fornitore extracomunitario (autofattura).
Allo stesso modo occorre indicare nell’esterometro le fatture emesse per vendita di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero identificato in Italia.
A differenza delle precedenti, le fatture attive e passive che hanno come controparte un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, non sono incluse nell’esterometro.
È possibile inoltre non comunicare l’operazione nell’esterometro se viene emessa fattura elettronica con indicazione, tra i dati anagrafici del cessionario, del Codice Destinatario “XXXXXXX” (esclusivamente per i dati delle fatture emesse).Affinché il file xml sia accettato dal sistema dell’Agenzia delle Entrate predisposto per la ricezione dei file (di seguito Sistema Ricevente), il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate.
EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA VERSO TIPOLOGIA CLIENTE Non residenti, non stabiliti ma identificati Non residenti, non stabiliti, non identificati CODICE DESTINATARIO “0000000” “XXXXXXX” FIRMA ELETTRONICA NO SI OBBLIGO DI RIPORTARE L’OPERAZIONE NELL’ESTEROMETRO NO NO
E' possibile trasmettere i dati con un file compresso (.zip) non firmato se tutti i file xml in esso contenuti sono firmati. Se, invece, i file xml non sono tutti firmati, il file compresso deve essere obbligatoriamente firmato.Esterometro 2019: informazioni da trasmettere
Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono con l’esterometro le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del cedente/prestatore,
- i dati identificativi del cessionario/committente,
- la data del documento comprovante l’operazione,
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
- il numero del documento,
- la base imponibile,
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Esterometro 2019: modalità di trasmissione
È possibile trasmettere i dati con un file compresso (.zip) non firmato se tutti i file xml in esso contenuti sono firmati. Se, invece, i file xml non sono tutti firmati, il file compresso deve essere obbligatoriamente firmato.
Il file può essere inviato dall’interfaccia “Fatture e corrispettivi”. Non è possibile trasmettere i file dati fattura (“Esterometro”) attraverso la piattaforma Desktop telematico. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.
La prima comunicazione mensile delle operazioni di gennaio doveva essere inviata entro il 28 febbraio 2019 ma come detto è stata prorogata al 30 aprile 2019.
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Libretto famiglia e Contratto telematico prestazione occasionale: cosa sono
La manovra correttiva DL n. 50 2017 è stata convertita in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 2017. E' diventata quindi legge la nuova disciplina messa a punto dal Governo per il lavoro occasionale , che sostituisce i voucher lavoro, abrogati nell'aprile 2017.
Il 5 luglio 2017 l'Inps ha emanato l'attesa circolare di istruzioni, n. 107-2017 che fornisce importanti precisazioni.
Sono stati istituiti due strumenti telematici diversi:
- Il LIBRETTO FAMIGLIA , in sigla LF per i privati
- il CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (in sigla CPO nella circolare , o "Prest-O"). E' riservato ad aziende, professionisti lavoratori autonomi, fino a 5 dipendenti, escludendo però alcuni settori.
Si tratta ancora, in sostanza di buoni lavoro prepagati all'INPS, con un costo orario leggermente aumentato rispetto a quello dei voucher, per prestazioni di lavoro temporaneo, soprattutto in ambito familiare, con limiti economici simili ai precedenti.
La tracciabilità telematica delle transazioni è totale in quanto tutte le prestazioni vengono prenotate e comunicate, attraverso la piattaforma telematica INPS, cosi come gli acquisti e l'erogazione dei compensi ai lavoratori .
Vediamo in sintesi le modalità di utilizzo.
LE CARATTERISTICHE COMUNI A Libretto Famiglia e Contratto Prestazioni Occasionali
- Vale per tutti il limite economico 5000 euro annui di spesa per il datore di lavoro e 5000 euro annui di reddito massimo per il lavoratore ( per pensionati, studenti fino a 25 anni , disoccupati, percettori di prestazioni integrative i compensi si conteggiano al 75%, per cui il limite sale a circa 6666 euro). Ciascun lavoratore puo ricevere però al massimo 2500 euro dallo stesso datore di lavoro;
- hanno forma telematica, gestita esclusivamente dall'INPS con una apposita piattaforma raggiungibile dal sito ww.inps.it. attiva dal 10 luglio 2017. Sulla piattaforma gli utilizzatori si registrano con il proprio PIN INPS fornendo i dati propri e del prestatore di lavoro, compreso l'IBAN per l'accredito del compenso. Attraverso la stessa piattaforma l' INPS infatti raccoglie i pagamenti dai datori di lavoro e accredita poi le somme sul conto corrente bancario o postale dei prestatori di lavoro, il 15 del mese successivo alla prestazione, versando i relativi contributi alla Gestione separata e all'INAIL .
- I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono computabili nel reddito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
- Non possono essere utilizzati lavoratori che abbiano avuto, con lo stesso soggetto, rapporti di lavoro dipendente o collaborazioni coordinate in corso o cessati da meno di 6 mesi.
- Per utilizzare LF e Cpo, prestatori e utilizzatori devono, per prima cosa, registrarsi sul sito : www.inps.it / Prestazioni Occasionali. Al momento della registrazione gli utilizzatori scelgono se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali.
Il Libretto Telematico di buoni lavoro per le famiglie e società sportive
Il Libretto Famiglia per il lavoro occasionale è riservato ai privati (persone fisiche non nell'esercizio di arti o professioni) e, viene definito "libretto famiglia o LF " e va utilizzato per l'acquisto di prestazioni occasionali, SOLO nell'ambito di:
- aiuto domestico, lavori di giardinaggio o di manutenzione
- assistenza domiciliare a bambini anziani o disabili
- lezioni private
Puo essere acquistato online sul sito INPS o presso gli uffici postali e banche con F24 Elide, utilizzando quindi contanti o strumenti di pagamento elettronici. Il versamento parte da un minimo di 10 euro a importi sempre multipli di 10. Va tenuto conto che in caso di pagamento con F24 sono necessari almeno 7-10 giorni feriali di anticipo per avere le somme a disposizione per la prestazione.
Valore economico dei titoli: 10 euro lordi per un ora di lavoro, di cui 1,65€ per la contribuzione alla Gestione separata, 0,25€ per INAIL, 0,10€ per le spese di gestione, 8 euro netti per il lavoratore.
Per garantire la tracciabilità della prestazione l'utilizzatore è tenuto a comunicare sulla piattaforma INPS , la prestazione effettuata entro il giorno 3 del mese successivo al momento della prestazione. L'utilizzatore riceverà contemporaneamente un SMS dal sistema, per doppio controllo sul lavoro effettuato.
NOTA BENE Questi titoli di pagamento a partire dal 2018 sostituiscono i vecchi voucher anche per fruire del "bonus asili nido-baby sitter", previsto dalla L. 92 2012 in alternativa al congedo parentale.
AGGIORNAMENTO 17.8.2018 Il Libretto Famiglia che consente la comunicazione delle prestazioni lavorative dopo il loro effettivo svolgimento, a seguito delle modifiche della legge di bilancio 2018, può essere utilizzato anche dalle società sportive, senza limite di dipendenti, SOLO per le prestazioni degli steward negli stadi (controllo biglietti,supporto all'accesso del pubblico e controllo del regolamento) In questi casi i limiti sui compensi valgono solo per il singolo prestatore non per per il complessivo dell'azienda utilizzatrice)
Per ogni ora di prestazione lavorativa sono applicati gli obblighi retributivi e contributivi già descritti per il Libretto Famiglia ossia:
– € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
– € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
– € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
– € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Le società sportive dovranno effettuare il versamento della provvista per il pagamento delle prestazioni, della contribuzione e degli oneri di gestione a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), indicando i dati identificativi del fruitore e utilizzando la causale “CLOC”. Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore.
Nella circolare INPS 95 2018 si preannuncia che per consentire l’accesso delle società sportive la procedura informatica sarà implementata con una apposita sezione denominata “Società sportive steward stadi”, accessibile sempre dal sito dell'Istituto (www.inps.it) all’interno del servizio “Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia” a partire dal 6 settembre 2018.
Il Contratto di prestazione occasionale per le aziende: “Presto”
Il Contratto di prestazione occasionale puo essere utilizzato da:
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le aziende (compresi lavoratori autonomi e professionisti) che impiegano fino a 5 dipendenti,
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enti locali ma solo per esigenze temporanee o eccezionali come:
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nell'ambito di progetti speciali per soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
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per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
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per attività di solidarietà,
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per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
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Le aziende agricole, sempre sotto i 5 dipendenti, possono utilizzare solo lavoratori non iscritti all'elenco dei lavoratori agricoli m che facciano parte di categorie particolari come pensionati, studenti, disoccupati , percettori di sostegni al reddito.
Sono invece ESCLUSE totalmente:
- le aziende settore edile e minerario
- le aziende che operano nell'ambito di contratti di appalto.
L'ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO avviene sulla piattaforma telematica INPS. L'utilizzatore deve inserire i suoi dati e quelli del prestatore di lavoro, il compenso previsto, il luogo e la durata della prestazione., l'IBAN del prestatore di lavoro per l'accredito del compenso o l'indirizzo di recapito della notifica in caso di bonifico fermo posta.
Il pagamento del dovuto potrà essere elettronico direttamente sul sito con il sistema PAGOPA , anche telefonando al Contact center, oppure utilizzando il modello di versamento F24 Elide o Enti pubblici . E' esclusa pero la compensazione di eventuali crediti .
Sia per la registrazione che per il pagamento è possibile l'assistenza di intermediari come professionisti e patronati. La modalità informatica per questi soggetti è disponibile dal 31 Luglio 2017.
Il contratto ha le seguenti caratteristiche economiche:
- Limite minimo di utilizzo giornaliero quattro ore
- Retribuzione oraria minima: 9 euro netti (12,5 lordi , con contributo previdenziale pari al 33% e 3,5 % per il premio INAIL,e 1 % per oneri di gestione all'INPS, calcolato sul totale di netto + inps-+ inail ). Per le aziende agricole si utilizza la retribuzione minima del CCNL operai agricoli e florovivaisti
- Tetto di spesa complessivo per il datore di lavoro: 5mila euro annui , max 2500 allo stesso prestatore di lavoro.
- Tetto di reddito per ciascun lavoratore: 5000 euro annuali totali, max 2500 con lo stesso datore di lavoro (per disoccupati studenti e percettori di sostegni al reddito i compensi vanno conteggiati per il 75%).
TRACCIABILITA' DELLA PRESTAZIONE
Vi è ancora l' obbligo di comunicazione preventiva della prestazione almeno un' ora prima del momento di effettuazione, e anche dell'eventuale non effettuazione o revoca dell'incarico.
Il prestatore di lavoro sarà avvisato con un sms e dovrà confermare a sua volta l'effettuazione della prestazione di lavoro, ad evitare abusi da parte degli utilizzatori.
Le sanzioni in materia di prestazioni occasionali
Come SANZIONI restano valide le norme già attive con i voucher per lavoro accessorio che prevedono:
- Nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di 5000,00 euro annui o 2.500,00 per prestazioni rese da un singolo prestatore per singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto di lavoro si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Tale disposizione non si applica se l'utilizzatore è una Pubblica Amministrazione.
- Nel caso, invece, di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
- Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Le novità del Decreto Dignità 2018
La legge di conversione del decreto dignità del 9 agosto 2018 "Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali", ha apportato alcune modifiche in tema di prestazioni occasionali per alcuni settori, in particolare ampliando l'utilizzo per le aziende agricole e le aziende del settore turistico e attivando la possibilità di pagamento in contanti presso gli uffici postali. Vediamo le novità in sintesi.
In agricoltura:- I lavoratori delle categorie particolari che possono effettuare le prestazioni in agricoltura devono all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica autocertificare la propria condizione e di non essere stati iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori.
- La sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato non si applica ai datori di lavoro agricolo che dimostrino che la violazione dipende da una irregolare autocertificazione fornita dal prestatore.
Per il turismo:
- è possibile l'utilizzo delle prestazioni occasionali fornite da studenti, pensionati ecc, nelle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori »;
In generale :
- è permesso il pagamento anticipato della provvista di pagamento anche tramite un intermediario abilitato, ferma restando la responsabilita' dell'utilizzatore;
- la comunicazione della durata della prestazione per l'imprenditore agricolo, struttura ricettiva o ente locale, puo essere riferita a un arco temporale fino a dieci giorni, invece che tre;
- per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di 10 giorni
- viene inserita la modalità di pagamento dei compensi IN CONTANTI in qualsiasi sportello postale, con la presentazione di una autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore.
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Tassa sulle barche da diporto 2015: ecco come si paga
La Tassa annuale di cui al presente articolo è stata abolita dalla legge di stabilità 2016 (comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015) con effetto dal 1 gennaio 2016
I soggetti residenti in Italia che possiedono, alla data del 1° maggio 2015, imbarcazioni di lunghezza superiore a 14 metri, devono pagare entro il 31 maggio la tassa annuale sulle unità da diporto. Sono esclusi coloro che si trovano al primo anno di immatricolazione.
Soggetti tenuti al versamento della tassa
Sono tenuti al pagamento della tassa sulle imbarcazioni, tutti i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (per la durata della stessa), laddove residenti nel territorio dello Stato, nonché stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che possiedono unità da diporto.Con la circolare n. 16/E l’Agenzia ha chiarito che:- nel caso in cui vi siano più proprietari o detentori dell’imbarcazione, la tassa va pagata in solido tra questi;
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sono esonerati dal pagamento – anche se l’imbarcazione è immatricolata nei registri nazionali:
- le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato;
- le persone giuridiche che non hanno la propria sede legale in Italia.
Soggetti esonerati
Sono escluse dal pagamento della tassa le barche:- al primo anno di immatricolazione;
- proprietà o in uso allo Stato o ad altri Enti pubblici;
- obbligatorie di salvataggio (compresi i tender);
- battelli di servizio purché indichino l’unità da diporto al cui servizio sono posti;
- in uso ai soggetti portatori di handicap , affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime;
- posseduti e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;
- nuove con targa di prova nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore;
- usate ritirate dai cantieri costruttori o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto (anche quelle provenienti da permute con unità nuove);
- rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore;
- bene strumentale di aziende di locazione e noleggio;
- possedute da soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia (sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia).
Inoltre, considerata l’esclusione per le imbarcazioni che costituiscono bene strumentale per le aziende di locazione e noleggio, l’Agenzia estende l’esclusione dal pagamento della tassa anche alle imbarcazioni utilizzate per lo svolgimento delle altre attività commerciali individuate dall’art. 2 del D.lgs. 171/2005, ossia quando l’imbarcazione:- è oggetto di contratti di locazione e noleggio;
- è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
Importi
Dal 22 giugno 2013, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), la tassa è dovuta nelle seguenti misure:
LUNGHEZZA SCAFOTASSA ANNUALEda 14,01 a 17 metri870 euroda 17,01 a 20 metri1.300 euroda 20,01 a 24 metri4.400 euroda 24,01 a 34 metri7.800 euroda 34,01 a 44 metri12.500 euroda 44,01 a 54 metri16.000 euroda 54,01 a 64 metri21.500 eurosuperiore a 64 metri25.000 euroLa tassa è comunque ridotta della metà per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kw non sia inferiore a 0,5.La tassa è ridotta:
- del 15%, dopo 5 anni dalla data di costruzione;
- del 30%, dopo 10 anni dalla data di costruzione;
- del 45%, dopo 15 anni dalla data di costruzione.
Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.Modalità di versamento
Il versamento dovrà essere effettuato con Modello F24 elementi identificativi, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 39/E del 24.04.2012:
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3370 tassa sulle unità da diporto;
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8936 sanzione per tassa sulle unità da diporto;
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1931 interessi per tassa sulle unità da diporto.
All’interno del modello “F24 con elementi identificativi” occorre indicare:
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nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
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nella sezione “Erario ed altro”, in corrispondenza degli importi a debito versati:
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la lettera R nel campo “tipo”;
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il codice identificativo dell’unità da diporto nel campo “elementi identificativi”;
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il giorno di inizio del contratto, giorno e mese di fine periodo del contratto (formato GGGGMM) e il codice identificativo dell’unità da diporto, nel campo “elementi identificativi” nel caso di contratti di cui all’art. 16 comma 7 del D.l. 201/2011;
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il codice tributo nel campo “codice”;
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l’anno di decorrenza (in formato AAAA)della tassa nel campo “anno di riferimento”.
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I soggetti che non possono pagare con mod. F24, possono versare l’importo dovuto con bonifico in “Euro”, a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:
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codice BIC: BITAITRRENT;
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causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento;
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IBAN: IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it
Termini di versamento
La tassa sulle barche è annuale, il versamento deve essere eseguito entro il 31 maggio di ciascun anno e si riferisce al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo. Ètenuto al pagamento entro il 31 maggio il soggetto che, alla data del 1° maggio risulta proprietario/titolare di altro diritto reale sull’imbarcazione/detentore della stessa sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria di durata superiore all’anno.
Qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1° maggio, il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.
Per i contratti di locazione, anche finanziaria, per i quali la tassa è dovuta per la durata degli stessi, è previsto che la stessa sia determinata rapportandola a giorni, ed è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore all’anno.
Allegati: