• Accertamento e controlli

    Accertamento ridotto: quando è possibile

    Con la Risposta ADE n 77/2026 vengono ricordate le regole le avvalersi dell'accertamento ridotto

    La società Alfa pone un quesito, in merito alla corretta interpretazione del concetto di ''operazioni'' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, ai fini dell'accesso al beneficio della riduzione di due anni dei termini di accertamento per i comparti impositivi IRES, IRAP e IVA.
    In particolare, l'istante riferisce che intende effettuare in denaro contante pagamenti per l'acquisto di valori bollati per un ammontare superiore ad euro 500, non accompagnati da fattura elettronica né da corrispettivo telematico.

    La società chiede se la suddetta operazione rientri o meno nell'ambito applicativo del citato articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015, e, conseguentemente, se possa beneficiare della riduzione dei termini di accertamento prevista a favore dei soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

    Pagamenti in contanti: chiarimenti ADE sull’accertamento ridotto

    Le Entrate esordiscono ricordando che l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dispone che «il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500».
    L'articolo 1 del medesimo decreto legislativo ammette al beneficio della riduzione dei termini di decadenza per l'accertamento sussistendo gli altri presupposti di legge i « soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto […] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato».
    Con riguardo ai requisiti oggettivi, il citato decreto ministeriale 4 agosto 2016 prevede che la riduzione dei termini di decadenza di cui trattasi «si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi».
    Inoltre in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 il medesimo decreto ministeriale, all'articolo 4, stabilisce che « 1. I contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. La modalità di comunicazione è definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.
    La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati nell'art. 3»

    Ai fini della corretta individuazione delle ''operazioni di ammontare superiore a 500 euro'', da compiersi mediante pagamenti tracciabili nella risposta n. 331, pubblicata l'11 maggio 2021 si evince che tra le operazioni di ammontare superiore a 500 euro, che è necessario effettuare con mezzi di pagamento tracciabili, deve rientrare la totalità delle attività poste in essere da un soggetto passivo IVA nell'esercizio dell'attività di impresa o di lavoratore autonomo (compreso, quindi, l'acquisto di valori bollati).
    Ne consegue che la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti prevista dal citato articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015 può essere riconosciuta solo ai soggetti passivi IVA che integrino tutti i seguenti requisiti:

    • a) documentino tutte le operazioni attive poste in essere (cessioni di beni/ prestazioni di servizi) tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile in alternativa alla seconda 
    • b) garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti per tali operazioni ed effettuati per tutte quelle di acquisto se di ammontare superiore ad euro 500 (importo che, si rammenta, deve considerarsi comprensivo di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell'operazione);
    • c) indichino nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini.

    Va peraltro ribadito quanto già osservato in precedenti occasioni, ovvero che, «fatti salvi eventuali nuovi interventi legislativi, […]: 1) in assenza di documentazione delle operazioni con le modalità indicate (fatture elettroniche via SdI e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri), la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza. Né possono usufruire di tale riduzione coloro che, pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrono volontariamente;' Va evidenziato che la tracciabilità dei pagamenti, sebbene costituisca requisito indispensabile, non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza previsti dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015, non potendo, ad esempio, avvalersi di tale beneficio coloro che sono esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi (da operare tramite fattura elettronica e/o memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all'articolo 2 del medesimo d.lgs.), salvo non vi ricorrano su base volontaria.

    Nel caso di specie, deve dunque dirsi indipendentemente dall'eventuale sussistenza degli ulteriori requisitidi legge, «effettuare pagamenti per l'acquisto di valori bollati tramite denaro contante (quindi attraverso strumenti non tracciabili) per importi superiori a 500 euro» integra di per sé un comportamento non idoneo a consentire la riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    ISAC contributivi: le istruzioni operative per le aziende

    Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengono approvati i primi Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), strumenti destinati a rafforzare la compliance previdenziale delle imprese, come previsto dal decreto Lavoro 160 del 2024. 

    Il provvedimento introduce un sistema di indicatori statistico-economici finalizzati a verificare la congruità tra l’attività economica svolta e la forza lavoro dichiarata, nell’ottica di contrastare il lavoro sommerso e l’evasione contributiva.

    Gli ISAC sono ufficialmente  in vigore dal 1° gennaio 2026 e costituiscono una delle azioni previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025, inserito nella Missione 5 del PNRR dedicata alle politiche per il lavoro. Le imprese inizieranno a ricevere le lettere di compliance entro il mese di marzo 2026

    La logica del sistema ricalca quella degli ISA fiscali, ma applicata alla dimensione contributiva: attraverso l’analisi di vari indicatori di gestione aziendale e della forza lavoro, le amministrazioni potranno individuare situazioni di anomalia e orientare le attività di controllo. 

    Allo stesso tempo, il decreto introduce meccanismi premiali per i datori di lavoro che risultano in linea con i parametri di normalità.

    Con la circolare 26 del 6 marzo INPS è intervenuto per fornire le indicazioni operative  e gli allegati per i riscontri da fornire  da parte delle aziende (vedi ultimi paragrafi)

    Indici affidabilità contributiva: quadro normativo e indicatori

    La disciplina degli ISAC si inserisce nell’ambito delle politiche di contrasto al lavoro irregolare previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025, adottato dal Ministero del lavoro in attuazione della Missione 5 del PNRR dedicata alle politiche per il lavoro. 

    La base normativa della misura è contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2024 n. 160, convertito dalla legge n. 199/2024, che ha previsto:

    • l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva a partire dal 2026;
    •  la definizione degli indici tramite decreto ministeriale; l’individuazione iniziale di settori economici ad alto rischio di evasione contributiva;
    •  l’estensione progressiva degli indici ad altri comparti produttivi.

    Il decreto attuativo del 3 febbraio  approva gli ISAC per i primi due settori economici di applicazione.

    Settore ISAC Descrizione Attività economiche interessate
    M21U Commercio all’ingrosso alimentare Commercio all’ingrosso di frutta, carne, latticini, bevande e altri prodotti alimentari
    G44U Servizi alberghieri ed extra-alberghieri Alberghi, affittacamere, bed and breakfast, case vacanze, alloggi per studenti e lavoratori

    Gli indici si applicano ai datori di lavoro che svolgono in modo prevalente attività rientranti nei codici ATECO indicati dal decreto. 

    La normativa prevede inoltre che entro il 31 agosto 2026 gli ISAC vengano estesi ad almeno sei ulteriori settori economici caratterizzati da rischio elevato di evasione contributiva. 

    Gli indicatori e i percentili di anomalie

    Il decreto introduce un sistema di analisi statistica della forza lavoro dichiarata dalle imprese, attraverso indicatori che misurano la coerenza tra variabili economiche e occupazionali.

    Gli indicatori sono elaborati utilizzando dati integrati provenienti da diverse banche dati pubbliche, tra cui: 

    • dati ISA fiscali dell’Agenzia delle Entrate; 
    • denunce contributive Uniemens dell’INPS;
    •  comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro relative alla forza lavoro. 

    Gli indicatori si distinguono in due categorie principali:

    1.  indicatori elementari, basati su confronti diretti tra variabili aziendali;
    2.  indicatori complessi, basati su modelli econometrici che stimano la domanda teorica di lavoro. 

    Vengono considerati: 

    1. anomalie oltre 90°-95° percentile
    2. scostamenti lievi 85°-95° percentile
    Indicatore Commercio all’ingrosso alimentare Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere
    Assenza dipendenti dichiarazione ISA – presenza dipendenti INPS
    Assenza dipendenti dichiarazione INPS – presenza dipendenti ISA
    Valore dei beni strumentali per addetto
    Costo del venduto e per la produzione di servizi per addetto
    Numero di veicoli per addetto N. A.
    Quota di lavoro part-time
    Quota di lavoro a termine
    Quota di lavoro stagionale
    Quota di lavoratori con contratti di collaborazione
    Quota di apprendisti
    Presenze per addetto N. A.
    Numero di posti letto fissi per addetto N. A.
    Tasso medio di occupazione N. A.
    Forza lavoro dipendente (indicatore complesso)

    Come si vede nella tabella per il  settore turistico-ricettivo sono previsti anche indicatori specifici, tra cui: 

    • presenze turistiche per addetto; 
    • numero di posti letto per addetto; 
    • tasso medio di occupazione delle strutture.

    Attraverso questi parametri viene stimata la forza lavoro teoricamente necessaria per lo svolgimento dell’attività. Se i dati dichiarati risultano significativamente inferiori alla stima, il sistema evidenzia possibili anomalie.

    Le istruzioni operative e il meccanismo premiale

    Il decreto definisce anche la procedura operativa di applicazione degli indici.

    Entro il 31 marzo 2026 l’INPS invierà ai datori di lavoro interessati una comunicazione telematica di compliance, contenente le risultanze dell’analisi effettuata attraverso gli ISAC.

    La comunicazione indicherà:

    • eventuali scostamenti rispetto ai valori normali degli indicatori;
    • la classificazione dello scostamento come “lieve” o “significativo”;
    • una stima indicativa delle giornate di lavoro necessarie per riportare gli indicatori nella fascia di normalità.

    È importante evidenziare che tale comunicazione ha finalità preventiva e non determina automaticamente irregolarità contributive.

    I datori di lavoro che risultano in linea con i parametri ISAC vengono collocati nella cosiddetta fascia di normalità. 

    In questo caso il decreto prevede un meccanismo premiale: tali imprese non saranno oggetto di accertamenti ispettivi prioritari nell’ambito della programmazione annuale della vigilanza contributiva. 

    Per garantire l’efficacia del nuovo sistema è inoltre previsto un monitoraggio degli effetti della misura.

    L’INPS, in collaborazione con l’Ispettorato nazionale del lavoro, dovrà trasmettere al Ministero del lavoro un rapporto sull’attuazione degli ISAC entro il 31 marzo 2027.

    Il decreto prevede infine l’istituzione di un Osservatorio ISAC, composto da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e delle parti sociali, con il compito di analizzare l’impatto della misura e supportare l’evoluzione del sistema di compliance contributiva.

    Le istruzioni INPS

    La circolare INPS n. 26 del 6 marzo 2026 introduce alcune indicazioni operative rilevanti sul contenuto delle lettere di compliance ISAC e sulle modalità di interlocuzione con l’Istituto, che integrano il quadro già delineato dal decreto attuativo del DL 160/2024. Vengono forniti inolt gli allegati tecnici  con il dettaglio degli indicatori e valori e per i riscontri all'Istituto  

    Contenuto della lettera: fasce di normalità e indicatori di scostamento

    Una delle principali novità chiarite dalla circolare riguarda la struttura delle comunicazioni inviate ai datori di lavoro.

    Per ogni indicatore utilizzato nel modello ISAC, la lettera di compliance riporta tre elementi informativi fondamentali che consentono all’impresa di valutare la propria posizione contributiva:

    1. Valori normali: indicano la soglia oltre la quale l’indicatore genera uno scostamento rispetto ai parametri di riferimento;
    2. Esito dell’analisi: può assumere i valori “nella norma”, “scostamento lieve” o “scostamento significativo”; per alcuni indicatori privi di graduazione l’esito è invece “anomalo” o “nella norma”;
    3. Stima delle giornate lavorative necessarie per riportare l’indicatore nella fascia di normalità.

    La circolare precisa inoltre che le soglie di riferimento non sono uniformi, ma possono variare in base al modello di business dell’impresa o alla classe dimensionale dei dipendenti. Le soglie specifiche sono riportate negli allegati tecnici alla circolare e costituiscono il parametro utilizzato dall’INPS per la valutazione degli scostamenti.

    Comunicazione senza obbligo di risposta e Canale dedicato per la regolarizzazione contributiva

    Un altro elemento chiarito dalla circolare riguarda la natura della comunicazione di compliance e gli obblighi del datore di lavoro.

    • Il ricevimento della lettera non impone alcun adempimento immediato:
    • non esiste un termine perentorio di risposta;
    • la risposta è facoltativa;
    • l’obiettivo è favorire un confronto informativo con l’Istituto.

    Il datore di lavoro può comunque decidere di fornire un riscontro utilizzando il Cassetto previdenziale del contribuente, attraverso la funzione di comunicazione bidirezionale dedicata agli ISAC.

    Per agevolare questo confronto, l’INPS ha predisposto un modello di risposta strutturato per singolo indicatore, che consente di selezionare diverse opzioni di riscontro. In particolare, il datore di lavoro può:

    • esporre e documentare le cause dello scostamento rispetto alla fascia di normalità;
    • segnalare eventuali correzioni effettuate nei flussi UniEmens dopo la ricezione della comunicazione;
    • richiedere chiarimenti sui dati contributivi utilizzati dall’INPS per il calcolo degli indicatori. 

    Il modello può essere inviato insieme alla documentazione ritenuta utile a supporto delle spiegazioni fornite.

    La circolare introduce inoltre una procedura specifica per le eventuali regolarizzazioni volontarie che i datori di lavoro decidano di effettuare dopo aver ricevuto la comunicazione ISAC.

    In particolare, è stato predisposto un canale dedicato nella procedura “Compilazione online” disponibile nel portale INPS per aziende e intermediari. All’interno della sezione “Scelta variazioni” è stata inserita la funzione denominata “Regolarizzazione da compliance”, che consente di trasmettere i flussi di correzione.

    Attraverso questo canale l’azienda può inviare flussi UniEmens di regolarizzazione collegati alla comunicazione ricevuta, indicando i riferimenti della lettera di compliance e procedendo alla sistemazione dei dati contributivi eventualmente errati o incompleti. 

  • Accertamento e controlli

    Tax compliance: modalità di controllo del Fisco

    L'atto di indirizzo del MEF a firma del Ministro Giorgetti, pubblicato a fine febbraio, specifica le attività che il Fisco metterà in campo nel prossimo triennio per implementare la tax compliance ossia una proficua collaborazione tra Agenzia e contribuenti al fine di ridurre l'evasione e aumentare la soddisfazione dei cittadini.

    Vediamo cosa contiene il paragrafo sulla prevenzione e controllo da parte delle Entrate

    Tax compliance: modalità di controllo del Fisco

    Nel paragrafo intitolato Promuovere la tax compliance a costi ridotti e aumentare il gettito derivante da attività di prevenzione e controllo viene specificato che l'attività è svolta per potenziare ulteriormente gli strumenti di promozione dell’adempimento volontario a costi ridotti, puntando prioritariamente sulla semplificazione dei rapporti con i contribuenti e sull’ampliamento dei servizi erogati dalle agenzie fiscali ai contribuenti-utenti e su una loro semplificata modalità di fruizione.

    A tema di adempimento fiscale esso non dovrà essere concepito o percepito come una richiesta di adeguamento alle esigenze dell’amministrazione finanziaria, in quanto sarà compito di quest’ultima intercettare le esigenze dei contribuenti, utilizzando strumenti e procedure appropriati, in un’ottica customer oriented.
    Con riguardo alla semplificazione del sistema tributario e al miglioramento dei rapporti tra contribuente e amministrazione fiscale, un ruolo rilevante è attribuito alla dichiarazione precompilata, inclusa la precompilata IVA, la quale consentirà un significativo risparmio in termini di costi amministrativi e di adempimento riducendo anche la possibilità di errori da parte dei contribuenti nel momento dichiarativo.
    Per migliorare la compliance volontaria dei contribuenti, particolare attenzione verrà riservata alla promozione dei diversi strumenti di dialogo preventivo con i contribuenti che il sistema fiscale mette a disposizione al fine di minimizzare i rischi interpretativi capaci di incidere negativamente sulle decisioni di business. 

    Tra essi, rilevano le varie tipologie di interpello e, in particolare, l’interpello sui nuovi investimenti, che è dedicato agli investitori anche esteri e oggetto di specifiche misurazioni.
    Nella stessa logica di garantire la certezza del diritto e incoraggiare le decisioni di business nel nostro Paese, si pongono gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale quale strumento di compliance che consenta di garantire, nell’ambito di operazioni transnazionali complesse, trasparenza e certezza nei rapporti tra Amministrazione e imprese, garantendo sostegno alle imprese,

    Di rilievo sarà anche l’adozione di informazioni vincolanti quale strumento di promozione di forme di compliance doganali.
    La medesima logica customer oriented è alla base del rinnovato impegno per assicurare la tempestiva lavorazione dei rimborsi richiesti dai contribuenti, in particolare dei rimborsi IVA, che comporta, come di seguito evidenziato, anche il contrasto a quelli fraudolentemente creati e la puntuale e tempestiva verifica dei presupposti, rilevante anche ai fini della realizzazione delle riforme necessarie per l’estensione del periodo di aggiustamento del PSB. 

    Di tali innovazioni potranno beneficiare tutti i contribuenti e, soprattutto, le imprese, grazie alla riduzione dei propri vincoli finanziari, a seguito dell’accresciuta liquidità proveniente dai rimborsi, anche con effetti positivi in termini di riduzione di attività elusive ed evasive motivate da recupero di liquidità.
    Nella stessa direzione di promuovere l’adempimento volontario a costi ridotti vi è anche il cambio di paradigma per quanto riguarda i controlli, passando dalla verifica ex post a quella ex ante. 

    Sarà incoraggiato, infatti, il ricorso agli strumenti, anche premiali, previsti dalla legge per migliorare l’affidabilità fiscale dei contribuenti. In tale direzione si muovono, innanzitutto, il concordato preventivo biennale per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni e il potenziamento del regime di adempimento collaborativo per i soggetti di maggiori dimensioni (con fatturato superiore a 750milioni nel 2024, superiore a 500milioni nel 2026 e superiore a 100 milioni nel 2028).
    Per aumentare il gettito derivante dall’attività di prevenzione e contrasto sarà potenziato il sistema informativo della fiscalità e l’interoperabilità delle banche dati, facendo anche leva sull’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale. 

    A tal fine, saranno ulteriormente migliorati gli strumenti di analisi del rischio di evasione e di frode, sfruttando appieno le nuove tecnologie e strumenti di data analysis sempre più avanzati che possono favorire l’acquisizione di informazioni rilevanti per effettuare controlli più mirati da parte dell’amministrazione finanziaria, riducendo l’invasività dei controlli e i casi di “falsi positivi”. 

    Sarà, inoltre, favorito un collegamento più efficace tra le attività di controllo e il recupero del gettito.
    Effetti positivi in termini di riduzione del tax gap deriveranno anche dal rafforzamento delle attività di contrasto all’evasione e all’elusione nel settore doganale e delle accise, con particolare riguardo a quei fenomenimaggiormente pericolosi, come i casi di evasione totale dei dazi, delle accise e delle imposte e le frodi IVA all’importazione, attuate anche attraverso piattaforme digitali (dichiarazioni di modico valore nel settore dell’e-commerce).

    Viene anche precisato che strategico e trasversale rispetto alle predette linee di azione – di sostegno alla compliance volontaria e di contrasto all’evasione – sarà il completamento del processo di transizione digitale che ha fortemente interessato anche l’amministrazione finanziaria. 

    La digitalizzazione dei processi nei settori di competenza dell’amministrazione finanziaria recherà beneficio inmodo significativo ai soggetti direttamente coinvolti (cittadini, imprese) e, più in generale, al contesto nazionale. 

    Le imprese e gli operatori economici, da un lato, si avvantaggeranno di procedure trasparenti, certe e tempestive con evidenti impatti positivi in termini di competitività sul mercato globale e riduzione degli oneri amministrativi. 

    Gli utenti (contribuenti, consumatori), dall’altro lato, avranno a disposizione strumenti trasparenti e livelli qualitativi superiori. 

    Da questo punto di vista, nei prossimi anni si rafforzeranno le misure per la digitalizzazione e dematerializzazione del procedimento di controllo e accertamento, conseguenti anche all’attuazione delle delega fiscale, promuovendo forme di interlocuzione a distanza. 

    Ciò permetterà, non solo un recupero di efficienza del processo, grazie alla riduzione dei costi amministrativi di gestione delle attività a più basso valore aggiunto (quali ad esempio quelli di stampa, notifica e conservazione degli atti) ma anche un ulteriore miglioramento del confronto tra i contribuenti, gli intermediari e l’amministrazione, con positivi riflessi in termini di sostenibilità degli obblighi tributari e di riduzione del contenzioso.

  • Accertamento e controlli

    Socio accomandante e responsabilità per debiti tributari

    Con l'Ordinanza n 2470 del 5 febbraio, la Corte di Cassazione torna sul tema della responsabilità dei soci per i debiti tributari di una società estinta, soffermandosi in particolare sulla posizione del socio accomandante e sull’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria.

    La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, ma assume rilievo per il richiamo espresso alle Sezioni Unite n. 3625/2025, che rafforzano le garanzie difensive dei soci.

    Socio accomandante e responsabilità per debiti triburati

    La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento per imposta di registro e sanzioni relative a una società in accomandita semplice (s.a.s.) ormai estinta.
    Il debito tributario era stato oggetto, in precedenza, di accertamento con adesione, con pagamento della prima rata e mancato versamento delle successive.

    Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate notificava la cartella direttamente ai soci, tra cui un socio accomandante, ritenuto responsabile del debito residuo.

    Il contribuente impugnava l’atto e otteneva ragione sia in primo grado sia in appello. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato su tre motivi.


    In sintesi, l’Amministrazione finanziaria sosteneva:

    • la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente;
    • l’inammissibilità del ricorso del socio, in quanto la pretesa tributaria sarebbe divenuta definitiva nei confronti della società;
    • la responsabilità del socio accomandante per i debiti tributari della società estinta, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 175/2014 e delle norme civilistiche sulla responsabilità dei soci.

    La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo infondati tutti i motivi proposti.

    Sul piano processuale, i giudici hanno ribadito che, nel processo tributario, la specificità dei motivi di appello va valutata nel complesso dell’atto e non in modo formalistico, richiamando un orientamento ormai consolidato.

    Quanto alla decadenza, la Corte ha chiarito che il termine per impugnare la cartella decorre dalla notifica al singolo socio, e non da quella effettuata alla società ormai estinta.

    Il punto centrale dell’ordinanza riguarda però la responsabilità del socio accomandante.

    La Cassazione ribadisce che, nella società in accomandita semplice, il socio accomandante:

    • non è legittimato passivamente rispetto alle obbligazioni tributarie della società;
    • risponde solo nei limiti della quota di liquidazione eventualmente percepita;
    • non può essere destinatario diretto della pretesa fiscale in assenza di prova della riscossione di somme.

    La responsabilità limitata prevista dall’art. 2313 c.c. non consente al Fisco di agire automaticamente contro il socio accomandante per il solo fatto dell’estinzione della società.

    Elemento di particolare rilievo è il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3625 del 12 febbraio 2025, secondo cui:

    per agire nei confronti dei soci di una società estinta, l’Amministrazione finanziaria deve provare l’effettiva percezione di somme in base al bilancio finale di liquidazione o ad altre modalità di distribuzione.

    Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito alcuna prova della distribuzione di utili o somme al socio accomandante, né sulla base di un bilancio finale né attraverso altri elementi presuntivi gravi e concordanti.

  • Accertamento e controlli

    TCF: aggiornamento Linee guida ai principi contabili

    L'agenzia delle Entrate con il Provvedimento n 33973 del 28 gennaio 2026 hanno approvato ulteriori specifiche istruzioni che integrano le Linee guida in materia di gestione del rischio fiscale per le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. 

    In sintesi documenti approvati con il provvedimento forniscono indicazioni operative su due casistiche specifiche: 

    • la possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS; 
    • il trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali. 

    Nell’ambito della collaborazione tra l’OIC e l’Agenzia delle Entrate, la prima è responsabile unicamente per la parte contabile delle schede, mentre l’Agenzia ne cura gli aspetti fiscali.Le linee guida sono indirizzate alle imprese che intendono aderire all’adempimento collaborativo e che, di conseguenza, necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.

    Il regime, istituito nel 2015 e rafforzato con il Dlgs 221/2023, che ha previsto soglie di ingresso progressivamente più basse, si rivolge ai contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e consente di avvalersi del dialogo preventivo con l’Agenzia delle Entrate per la gestione di tutte le questioni fiscali ritenute più delicate o incerte.

    Il provvedimento va ad integrare il Provvedimento del 10.01.2025 n. 5320 che contine le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale, oltre a fornire specifiche indicazioni sui controlli e gli adempimenti che ci si attende vengano posti in essere per la certificazione del TCF. Scarica il testo del Provvedimento e Allegati

    Le Entrate sinteticamente 

    TCF: aggiornamento delle linee guida ai principi contabili

    In particolare, sono approvate specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
    In particolare si pubblicano i seguenti documenti:
    a) “Possibilità di retrodatare una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS”;
    b) “Trattamento contabile e fiscale dei piani di stock option/grant da parte dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali”

    Le istruzioni suddette  integrano le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025.

    Ricordiamo che è stato introdotto nell’ordinamento il Regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale  “TCF”.
    Il Regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
    In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il Regime con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
    Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 (di seguito, anche, “decreto delegato”) e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108  mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del Regime.
    Nell’ambito delle disposizioni del decreto delegato, un rilievo centrale assumono le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese.
    In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto delegato ha modificato l’articolo 4 del decreto e ha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.
    Per favorire la transizione da un “Modello Aperto” a un “Modello Certificato” e maggiormente “Standardizzato” è stata, quindi, prevista, al comma 1-quater dell’articolo 4 del decreto, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace TCF e per la sua certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.
    In tale contesto, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025 sono state approvate le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema, insieme alle linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321940 del 7 agosto 2025 sono state approvate le linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore assicurativo.
    Al fine di assicurare l’aggiornamento nel continuo e l’integrazione delle suddette linee guida, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 383481 del 10 ottobre 2024 è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dall’Agenzia delle entrate e dall’Organismo Italiano di Contabilità, con compito di curare in particolare la redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura e alla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, da allegare, di volta in volta alle linee guida stesse.
    In tale contesto, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 321934 del 7 agosto 2025 sono state approvate specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente con riferimento alle seguenti casistiche:

    a) “Recesso anticipato da un contratto di commodity swap: trattamento contabile e fiscale”;
    b) “Trattamento contabile, ai fini delle imposte sui redditi, del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie”;
    c) “Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero: trattamento contabile e fiscale”.
    Il presente provvedimento approva le specifiche istruzioni redatte dai rappresentanti del predetto tavolo tecnico di lavoro, che integrano le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 5320 del 10 gennaio 2025 e con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 321934 del 7 agosto 2025.

  • Accertamento e controlli

    Comunicazione di irregolarità: codici tributo per i pagamenti parziali

    Con la Risoluzione n 70 del 18 dicembre l'Agenzia delle Emtrate istituisce i codici tributo per pagare, tramite modello F24, solo una parte delle somme richieste nelle comunicazioni di irregolarità emerse dai controlli automatici (quelle inviate ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972). 

    I suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario delle predette comunicazioni, non intenda versare
    l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
    In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza
    delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno delle citate comunicazioni.

    Inoltre, solo per i codici tributo 973I, 974I, 975I, 979I, 980I, 981I, 982I, 983I e 984I, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere indicato il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”.

    Per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, la risoluzione contiene una tabella, che in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), riporta: i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.                

    Si rimanda alla Risoluzione n 70 per la tabella completa

  • Accertamento e controlli

    Procedure esecutive presso terzi: novità per la Riscossione

    Il DDL di Bilancio 2026 bollinato con l'art 27 rubricato Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate – Riscossione 

    prevede la possibilità per le Entrate di rendere disponibili alla Riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati che nei sei mesi precedenti in cui i dati sono disponibili.

    Scopo della norma è quello di consentire l’analisi dei dati per procedere all’avvio di procedure esecutive presso terzi.

    Procedure esecutive presso terzi: novità per la Riscossione

    Con la novità in arrivo anche la Riscossione potrà conoscere le somme dei corrispettivi fatturati nei sei mesi precedenti verso uno stesso soggetto. 

    Con i crediti vantati dal titolare della cartella così sarà possibile intercettare le somme da pignorare avviando le procedure esecutive presso terzi.

    Per pignorare le somme la procedura attualmente utilizzata è quella prevista all’art. 72-bis del DPR 602/73.

    L’istituto permette alla Riscossione di inviare ad un terzo il cliente del contribuente esecutato, un ordine di pagamento diretto fino a concorrenza del credito per cui si procede.

    Nel caso in cui l’ordine di pagamento venga ignorato, l’Agente della riscossione cita in giudizio il terzo creditore ed il debitore nei modi ordinari.

    In particolare, l'art 27 prevede di modificare l’articolo 1, comma 5-bis, 20 lettera b-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: 

    «b-ter) dall’Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.».
    Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sarà emanato entro novanta giorni dal 1° gennaio 2026 data di entrata in vigore della legge di bilancio qualora tale norma resterà immutata secondo l'attuale formulazione.