• Accertamento e controlli

    Accessi fiscali: l’obbligo di motivazione dopo la sentenza CEDU 2025

    Il Decreto Fiscale che ha terminato il suo iter di conversione in legge ed è atteso in GU con l’articolo 13-bis, introdotto in sede referente, obbliga a motivare nell’atto di autorizzazione e nel processo verbale le circostanze e le condizioni che giustificano un accesso ai fini di verifica fiscale, dopo la sentenza CEDU 2025, vediamo i dettagli.

    Accessi fiscali: l’obbligo di motivazione dopo la sentenza CEDU 2025

    L’introduzione dell’articolo 13-bis nello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000), nel corso dell'iter di conversione del DL Fiscale, rappresenta un’importante evoluzione nel sistema delle garanzie riconosciute ai contribuenti in caso di verifiche fiscali. 

    La novità normativa si pone in diretta risposta alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) che ha censurato la disciplina italiana per mancata tutela del diritto al rispetto del domicilio professionale. 

    In sintesi, ad essere contestato dalla Corte non è i la declinazione nei documenti di prassi e nelle pronunce giurisprudenziali delle norme sugli accessi per le verifiche fiscali.

    Secondo la giurisprudenza consolidata non è necessario motivare l’autorizzazione per l’accesso ai locali commerciali e agli studi professionali, ritenendola un mero requisito procedurale 

    E' stato inoltre affermato che gli agenti della Guardia di Finanza, poiché membri delle forze dell’ordine, possano avere facoltà di accedere ai citati locali senza bisogno di autorizzazione scritta.
    Basandosi sull’articolo 8 della Convenzione, che non distingue nella tutela del domicilio fra abitazione o sede dell’attività lavorativa, la CEDU ritiene che, anche mediante indicazioni di prassi amministrativa, la normativa dovrebbe indicare con nettezza le circostanze e le condizioni che autorizzano le
    autorità ad accedere ai locali e ad effettuare verifiche in loco per evitare accessi indiscriminati. 

    Inoltre, secondo la stessa pronuncia la normativa italiana dovrebbe garantire un controllo giurisdizionale effettivo su tali atti.

    La nuova disposizione a breve in vigore, impone che sia nell’atto di autorizzazione che nel verbale di accesso, vengano esplicitamente indicate le circostanze e le condizioni che giustificano l’ingresso nei locali del contribuente (sedi professionali, commerciali, ecc.). 

    Ricordiamo che la normativa che riguarda gli accessi, le ispezioni e le verifiche per l’accertamento delle imposte e la repressione dell’evasione fiscale è contenuta nell’articolo 52 del d.P.R. n. 633 del 1972. 

    Si attende in GU il testo della norma contenuta nella legge di conversione del DL Fiscale appena approvato anche dal Senato.

  • Accertamento e controlli

    Regime opzionale TCF: regole dal MEF

    Pubblicato in GU n 164 del 17 lluglio il Decreto 9 luglio MEF per il TCF Tax Control Framework opzionale.

    In particolare, il Decreto reca modalità applicative delle disposizioni di cui  all'articolo  7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante la  disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale

    Ricordiamo che  il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, attuativo della legge delega per la riforma fiscale  ha apportato consistenti modifiche al regime dell’adempimento collaborativo, istituito dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, «al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale».
    Il regime è destinato a soggetti in possesso di determinati requisiti, afferenti a particolari soglie di ricavi o ad altre condizioni, che si dotano di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso come il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero di agire in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.
    Il decreto legislativo n. 221 del 2023 ha introdotto nell’articolato del decreto legislativo n. 128 del 2015, l’articolo 7-bis, rubricato «Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale», col quale si prevede che anche i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.
    Alla predisposizione di tale sistema, come illustrato nel comma 2 dell’articolo 7-bis, le cui disposizioni sono state modificate e rese ancora più favorevoli dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, sono collegati effetti “premiali” consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale comunicati con apposita istanza di interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente corrisponda a quello rappresentato in occasione dell’interpello e che il contribuente non abbia posto in essere violazioni tributarie caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.
    Ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 7-bis e del regime opzionale di adozione del sistema di controllo fiscale, il comma 3 dell’articolo 7-bis demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la disciplina delle specifiche modalità di applicazione, ora pubblicato in data 9 luglio.

    Vediamo i principali contenuti.

    Per tutte le regole di adesione leggi anche: Adempimento collaborativo: requisiti e adempimenti per la certificazione             

    Regime opzionale TCF: regole dal MEF

    Il Decreto 9 luglio per il TCF Tax Control Framework è un ulteriore passo verso l’obiettivo di diffondere la cultura della cooperative compliance a tutti i livelli. 

    Ricordiamo che i soggetti che possono entrare nel regime in base ai requisiti dimensionali sono attualmente i soggetti con volume d’affari o ricavi pari a 750 milioni di euro, limite che si abbassa a 500 milioni a decorrere dal 2026 e poi addirittura a 100 milioni a decorrere dal 2028. 

    L'articolo 7-bis del Dlgs 128/15 su citato ha previsto un regime opzionale, per quei soggetti che si possono definire minori. 

    Le disposizioni attuative di tale regime opzionale erano previste dal comma 3 in base a un decreto dell’Economia, ora pubblicato.

    Si evidenziia che l’esercizio dell’opzione per il TCF prevede il possesso della seguente documentazione:

    • documento descrittivo dell’attività svolta dall’impresa;
    • strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all’esercizio dell’opzione; 
    • documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
    • mappa dei processi aziendali;
    • mappa dei rischi fiscali, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
    • certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in base all’articolo 4, comma 1-bis, del Dlgs 128/2015 redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 4 comma 1-ter del medesimo decreto legislativo.

    Esercitando l’opzione il contribuente si impegna a istituire e mantenere un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale che deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti in coerenza con le linee guida previste dall’articolo 4, comma 1-quater.

    Attenzione al fatto che se nel periodo di vigenza dell’opzione si verificheranno modifiche organizzative tali da richiedere un aggiornamento di tale sistema, andrà prodotta una nuova certificazione aggiornata.

    L’opzione viene comunicata telematicamente alle Entrate con un apposito modello approvato delle Entrate stesse. L’opzione si considera valida se è allegata tutta la documentazione in precedenza illustrata.

    Il Tcf opzionale garantisce al contribuente gli effetti premiali dall’inizio del periodo d’imposta in cui è effettuata la comunicazione.

    E' bene evidenziare che l’opzione esercitata è irrevocabile e il regime opzionale ha una durata di due periodi d’imposta, tacitamente prorogato per altri due periodi d’imposta al termine, salvo revoca espressa da parte del contribuente.

    Per tutte le altre regole si rimanda al decreto 9 luglio.

  • Accertamento e controlli

    Controlli formali dichiarazione 2023: il MEF conferma il termine di settembre

    Dopo le anticipazioni del 15 luglio del CNDCEC arriva la conferma ufficiale del MEF per  i contribuenti e i professionisti che avranno tempo fino a settembre per rispondere alle comunicazioni di irregolarità (art 36 ter dDPR 600/73) relative alle dichiarazioni dei redditi 2023 (anno d’imposta 2022), inviate a partire da  giugno.

    Era sta l'informativa n 110 del 14 luglio del CNDCEC che sottolienava la possibilità, accordata dall'agenzia delle entrate, di trasmettere la documentazione relativa al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022 fino ai primi quindici giorni di settembre.

    Ora una pec ad ANC fornisce i dettagli.

    Controlli formali dichiarazioni 2023: c’è tempo fino a settembre

    Nella informativa il consiglio nazionale informa del fatto che nell’ultima decade del mese di giugno e nel mese di luglio sono state recapitate dall’Agenzia delle Entrate richieste di documentazione relative al controllo formale – ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 – delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022, con cui si invitano i contribuenti a trasmettere la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
    Cadendo il termine di trenta giorni in un periodo già critico per gli studi professionali per i numerosi adempimenti in scadenza nel mese di luglio, il CNDCEC si immediatamente attivato,con i vertici dell’Agenzia delle Entrate al fine di sensibilizzarli sul punto e valutare la possibilità di uno slittamento del predetto termine a dopo la pausa estiva.
    L’Agenzia ha rappresentato che, come esplicitamente indicato nelle comunicazioni inviate, “in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine” di trenta giorni (termine non previsto dalla legge e, quindi, da considerarsi meramente ordinatorio) e che per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste vige la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre prevista dall’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. 223/2006.

    In questo contesto, l’Agenzia ci ha precisato di aver diramato istruzioni agli Uffici territoriali di non procedere alla comunicazione degli esiti del controllo formale anche laddove il suddetto termine di 30 giorni cada in prossimità del periodo di sospensione.
    Considerato quindi che, come detto, le comunicazioni sono state recapitate a partire dall’ultima decade di giugno, ragionevolmente la trasmissione della documentazione e delle informazioni richieste potrà avvenire, senza conseguenze, indicativamente anche nei primi quindici giorni del prossimo mese di settembre.

    La  Direzione centrale servizi fiscali dell’Agenzia ha inviato una PEC al Presidente dell’Associazione nazionale commercialisti, Marco Cuchel, che aveva portato all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria il problema dell’invio della documentazione in risposta agli avvisi ricevuti dal Fisco.

    Cuchel faceva notare che il termine per rispondere a tali avvisi di irregolarità sarebbe scaduto in un periodo già pieno di scadenze e a ridosso della sospensione feriale (art 7 quater comma 16 del DL 193/2016), senza poterne beneficiare, pertanto vi era stata la richeista di "proroga" al 30 settembre per invio dei dati.

    La richeista è stata accolta dall’Agenzia che, nella PEC recapitata all’ANC, ribadisce quanto già spiegato al Consiglio nazionale e riportato nell’Informativa n. 110/2025. “Premesso che nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate è stato espressamente indicato che la documentazione sarà valutata anche se pervenuta oltre il termine di 30 giorni, si rappresenta che gli uffici dell’Agenzia sono stati invitati a non procedere, nell’immediato, alla comunicazione degli esiti del controllo formale, nel caso in cui il suddetto termine scada in prossimità del periodo di sospensione e non sia ancora pervenuta alcuna documentazione. Pertanto, in relazione alle richieste in oggetto recapitate alla fine dello scorso mese di giugno, si segnala che la trasmissione della documentazione potrà ragionevolmente avvenire a partire da settembre" .

    Il termine parrebbe quindi il 30 settembre e quindi non il15 come prima anticipato dai Commercialisti.

  • Accertamento e controlli

    Contributi per ASD e SSD per eventi sportivi: domande fino al 15 dicembre

    Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l'avviso 2025 con le regole per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.

    Le risorse per l’anno 2025 ammontano a 6,5 milioni di euro.

    Possono presentare la domanda di accesso al contributo:

    • le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata, 
    • iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche, 
    • i Comitati organizzatori regolarmente costituiti, 
    • le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche, 
    • le Discipline sportive associate e paralimpiche, 
    • gli Enti di promozione sportiva e gli Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo.

    Eventi sportivi di rilevanza internazionale: domande entro dicembre

    Gli eventi sportivi oggetto di contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento ed avere un rilievo internazionale o nazionale, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva.

    Le domande dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, disponibile a partire dal giorno 8 maggio 2025 al seguente link: https://avvisibandi.sport.governo.it/

    In particolare, le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi:

    1. pregio internazionale – o nazionale in caso di eventi sportivi femminili – in relazione alle finalità di valorizzazione dell’immagine dell’Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
    2. impatto sull’economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
    3. coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani);
    4. attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
    5. adozione di specifiche misure o interventi finalizzati a mitigare o ridurre l’impatto dell’evento sull’ambiente;
    6. capacità diffusiva dell’evento tramite campagne di promozione e comunicazione, anche attraverso l’utilizzo di social media.

    Attenzione al fatto che l’accesso alla Piattaforma informatica dedicata, consentito a partire dalle ore 14:00 del giorno 8 maggio 2025, potrà avvenire esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante. 

    Requisito essenziale per gli aiuti è che le richieste di contributo dovranno essere caricate, a pena di irricevibilità, almeno 20 giorni prima della data dell’inizio dell’evento e comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2025.

    Eventuali chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti tramite i contatti di assistenza indicati in piattaforma.

  • Accertamento e controlli

    Accertamento bancario: quando è valido anche senza i numeri di conto corrente

    Con l’Ordinanza n. 15021/2025 la Cassazione ha ribadito un principio consolidato in materia di accertamenti bancari: l’assenza dei numeri di conto corrente negli avvisi di accertamento non ne inficia la validità, qualora il contribuente abbia ricevuto informazioni sufficienti per esercitare il proprio diritto di difesa.

    Il fatto.

    Accertamento bancario: quando è valido anche senza i numenri di conto corrente

    Il caso di specie prende avvio da un invito delle Entrate ad una ditta individuale in relazione agli anni di imposta del 2008 e 2009.

    Si notificava un invito con cui si richiedeva di giustificare i movimenti finanziari in entrata e in uscita in relazione a sedici conti correnti relativi a cinque istituti bancari.

    Dopo il contraddittorio venivano notificati due avvisi di accertamento con i quali si contestavano maggiori ricavi non dichiarati per diversi milioni di euro, sulla base di movimentazioni bancarie non giustificate.

    Il contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva i ricorsi, ritenendo carente la motivazione degli avvisi per mancata indicazione dei numeri di conto corrente. 

    La decisione veniva confermata in appello. L’Agenzia impugnava la sentenza di appello ricorrendo in Cassazione.

    La Cassazione con l'Ordinanza n 15021/2025 evidenziava che l’assenza dei numeri di conto corrente non è sufficiente a rendere nullo l’accertamento, se il contribuente ha comunque ricevuto informazioni adeguate per comprendere la pretesa fiscale e difendersi.

    L'Agenzia infatti aveva fornito oltre mille pagine di documentazione, con indicazione degli istituti bancari, delle partite Iva e degli importi contestati e durante il contraddittorio, il contribuente aveva avuto modo di fornire giustificazioni e richiedere ulteriori documenti alle banche.

    La Casssazione con una consolidata giurisprudenza ha chiarito che non si può confondere il piano della motivazione dell’atto con quello della prova della pretesa tributaria.

    Infatti, ad avviso della Corte il primo serve a spiegare perché si procede all’accertamento, il secondo riguarda la fondatezza della pretesa nel merito.

    Pertanto, non sussiste alcun vizio di motivazione dell'avviso di accertamento così come prospettato dai giudici di appello.

    La Corte di Cassazione ha ribadito che l’Amministrazione finanziaria adempie al proprio onere probatorio producendo gli estratti conto, mentre spetta al contribuente dimostrare, in modo analitico, che le movimentazioni non sono riferibili a delle operazioni imponibili.

    Relativamente all'accertamento delle imposte sui redditi, qualora esso sia effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai predetti conti correnti.

    Cpncludendo la legittimità di un accertamento non si misura solo sulla forma, ma sulla sostanza delle informazioni fornite.

  • Accertamento e controlli

    CPB regole di adesione e revoca

    Le Entrate con la Circolare n 9/2025 hanno pubblicato ulteriori chiarimenti per l'adesione al CPB.

    L’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti relativi all’adesione al concordato preventivo biennale CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026, richiamando i contenuti ancora attuali della precedente circolare 18/E del 17 settembre 2024 

    La circolare n 9/2025 è così strutturata: 

    • viene illustrato l’istituto e fornita una disamina degli ultimi interventi normativi che ne hanno modificato la disciplina,
    • inserita un’Appendice, in cui sono raccolte e sistematizzate le soluzioni interpretative fornite dall’Agenzia su questioni particolarmente complesse.

    Il testo del documento contiene tutte le istruzioni aggiornate in materia di CPB anche alla luce del decreto correttivo (Dlgs n. 81/2025), compresi i chiarimenti resi nelle risposte ai quesiti e nelle faq pubblicate sul sito dell’Agenzia nel corso di questi ultimi mesi.

    CPB: regole di adesione 2025-2026

    La Circolare ricorda che l’articolo 8 del Decreto CPB prevede che l’Agenzia delle entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di CPB.
    L’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha posticipato, per il solo anno 2025, dal 15 al 30 aprile 2025, il termine entro cui mettere a disposizione il software.
    Il contribuente può aderire alla proposta formulata dall’Agenzia attraverso l’utilizzo dello specifico software realizzato per aderire al CPB.

    A tal fine il contribuente:

    • inserisce i dati necessari;
    • calcola la proposta di concordato;
    • accetta la proposta entro il 30 settembre ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

    Il processo di calcolo della proposta è trasparente perché si basa sui dati dichiarati dal contribuente tenuto conto delle modalità di calcolo definite, per le proposte relative al biennio d’imposta 2025-2026, dal decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 aprile 2025 decreto ministeriale CPB ISA.

    Per l’elaborazione della proposta di concordato, oltre alle informazioni dichiarate dal contribuente, vengono utilizzati anche i dati, acquisiti dalle banche dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, individuati nella Nota tecnica e metodologica allegata al decreto ministeriale CPB ISA e resi disponibili ai contribuenti.

    CPB: modalità di adesione 2025-2026 e revoca

    Per il CPB relativo ai periodi d’imposta 2025/2026, l'Agenzia delle Entrate ha approvato:

    In particolare, il contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla norma, che intende aderire alla proposta di concordato, dichiara i dati contenuti nel modello CPB.

    Il modello CPB 2025/2026 che risulta sostanzialmente invariato rispetto a quello relativo al biennio precedente, si compone delle seguenti sezioni:

    • Condizioni di accesso;
    • Dati contabili;
    • Proposta CPB;
    • Accettazione proposta CPB.

    Nella sezione Condizioni di accesso sono previste le informazioni relative alla presenza di requisiti e all’assenza di cause di esclusione che i contribuenti dichiarano per poter accedere alla proposta di concordato.

    Nella medesima sezione i contribuenti possono, altresì, indicare la presenza di eventi straordinari, individuati con il decreto ministeriale CPB ISA, che si sono verificati per una parte, anche limitata, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e in data antecedente all’adesione al concordato.

    L’elaborazione della proposta di concordato sarà di conseguenza effettuata tenendo conto della presenza delle circostanze straordinarie dichiarate dal contribuente.

    Nella sezione Dati contabili i contribuenti dichiarano il reddito di impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta IRAP rilevanti ai fini della determinazione della proposta di concordato.

    Nella sezione Proposta CPB sono individuati gli importi relativi al Reddito proposto ai fini del CPB per il p.i. 2025 e il p.i. 2026 e al Valore della produzione netta IRAP, proposto ai fini del CPB per i medesimi periodi d’imposta, calcolati dal software IltuoISA_CPB 2025.

    Nella sezione Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righi P02 e P03, apponendo la firma al rigo P10, il contribuente procede all’accettazione della proposta di CPB per il periodo d’imposta 2025 e il periodo d’imposta 2026 ed alla sottoscrizione delle

    dichiarazioni rese ai righi P02 e P03.

    In tale ultima sezione viene, altresì, ricordato che alla proposta di CPB relativa al nuovo biennio possono aderire solo coloro che non hanno aderito ad una proposta relativa al biennio 2024/2025.

    Con il richiamato il Provvedimento del 24 aprile 2025 è stato previsto che i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni possono aderire al CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026, entro i termini previsti per l’adesione, mediante invio telematico del “Modello CPB 2025/2026”.

    L’adesione può essere effettuata con le seguenti modalità:

    • invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d’imposta 2024), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2025);
    • invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello REDDITI 2025, con compilazione della casella “Comunicazione CPB” con il codice 1 (“Adesione”).

    Quest’ultima modalità ha natura non dichiarativa e serve esclusivamente a comunicare l’adesione.

    La revoca dell’adesione ad una proposta CPB, precedentemente accettata per il biennio 2025-2026, deve avvenire per via telematica, entro gli stessi termini previsti per l’adesione, compilando i seguenti campi del “Modello CPB 2025/2026”:

    • “Codice ISA”;
    • “Codice attività”;
    • “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)”.

    La revoca può essere comunicata esclusivamente tramite invio autonomo, utilizzando il frontespizio del modello REDDITI 2025, compilando la casella “Comunicazione CPB” con il codice 2 (“Revoca”). 

    Anche in questo caso, la comunicazione ha natura non dichiarativa.

    In atri termini, l’invio del frontespizio del modello REDDITI per trasmettere l’adesione o la revoca al CPB non assolve all’adempimento della trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi.

  • Accertamento e controlli

    Accessi, ispezioni e verifiche violano i diritti dell’uomo: pronuncia della Corte UE

    La pronuncia n 366178/2025 della Corte Europea sancisce che "la normativa italiana in materia di verifica ed ispezioni fiscali viola l’articolo 8 della Convenzione in quanto il quadro giuridico nazionale concede alle autorità nazionali un potere discrezionale illimitato sia per quanto riguarda le condizioni in cui le misure contestate potevano essere attuate sia per quanto riguarda la portata di tali misure. 

    Allo stesso tempo, il quadro giuridico nazionale non fornisce sufficienti garanzie procedurali, poiché le misure contestate, sebbene suscettibili di alcuni rimedi giurisdizionali, non erano soggette a un controllo sufficiente. 

    Pertanto, il quadro giuridico nazionale non forniva ai ricorrenti il livello minimo di protezione a cui avevano diritto ai sensi della Convenzione."

    Vediamo il caso di specie.

    Accessi, ispezioni e verifiche violano i diritti dell’uomo: pronuncia della Corte UE

    La disciplina degli accessi, ispezioni e verifiche secondo la Corte UE viola l’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo e deve essere riformata mediante una disciplina interna.

    Lamentando la violazione dell'art 8 della CEDU, hanno fatto ricorso alla Corte Ue: un cittadino italiano persona fisica e dodici persone giuridiche.

    In sintesi, la loro doglianza è riassumibile in due motivi:

    • le disposizioni nazionali si limitano a indicare l’autorità competente ad autorizzare accessi, ispezioni e verifiche, ma non disciplinano le condizioni entro cui questi devono concretizzarsi “conferendo così un margine di discrezionalità illimitato per valutare l’adeguatezza, l’oggetto e la portata delle misure”;
    • non è prevista la possibilità di impugnare l’autorizzazione o di chiedere ai giudici misure sospensive a:
      • accesso,
      • ispezione 
      • verifica.

    Ai sensi degli artt. 33 del DPR 600/73 e 52 del DPR 633/72 l’Amministrazione finanziaria, ottenute le debite autorizzazioni, può eseguire accessi e ispezioni in ogni luogo.

    Inoltre, l’art. 52 comma 1 del DPR 633/72 riconosce agli uffici la possibilità di disporre l’accesso nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali e non, agricole, artistiche o professionali al fine di procedere a ispezioni documentali, verificazioni, ricerche e a ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento. 

    Ciò premesso la Corte UE con la pronuncia in oggetto ha affermato che occorrono indicazioni di prassi amministrativa circa l’indicazione chiara di circostanze e “condizioni in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali e a effettuare verifiche in loco”; occorre anche “imporre alle autorità nazionali l’obbligo di fornire una motivazione e di giustificare” le misure predette.

    Secondo la Corte occorre fornire “garanzie per evitare l’accesso indiscriminato o almeno la conservazione e l’uso di documenti e oggetti non connessi con l’obiettivo della misura in questione”.

    Per quanto riguarda l’autorizzazione all’attività ispettiva, la Corte EDU ha sottolineato la necessità di un controllo giurisdizionale, infatti, afferma che “il quadro giuridico interno dovrebbe chiaramente prevedere un controllo giurisdizionale effettivo di una misura contestata e, in particolare, un controllo del rispetto, da parte delle autorità nazionali, dei criteri e delle restrizioni riguardanti le condizioni che giustificano tale misura e la loro portata”.

    Si rimanda alla consultazione della pronuncia n 366178/2025 per gli altri approfondimenti