• Accertamento e controlli

    CPB: proposta e software il tuo ISA 2025

    Le Entrate hanno anticipato sul proprio sito istituzionale il Decreto MEF del 28 aprile con le regole per la proposta del Fisco relativa al CPB concordato preventivo biennale per i soggetti ISA.

    Il Dm è simile all’omologo decreto del 14 giugno 2024 di approvazione della metodologia di calcolo relativa al primo biennio di concordato preventivo biennale e dispone, all’articolo 2 rubricato Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale”, l’approvazione della metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti, che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 hanno applicato gli Isa, una proposta di concordato per il biennio d’imposta 2025-2026. 

    Attenzione inoltre al fatto che il software per procedere è disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale delle Entrate.

    CPB: come si elabora la proposta 2025-2026

    Il DM MEF del 28 aprile approva la metodologia in base alla quale l’Agenzia formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato per il biennio 2025/2026.

    Si evidenzia che la procedura è stata predisposta facendo attenzione alle specifiche attività d’impresa e professionali tenendo conto degli andamenti economici, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli Isa e della loro applicazione. 

    La nota metodologica diffusa con il decreto descrive tutti i passaggi per giungere alla proposta di concordato 2025/2026, tanto con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette che quella ai fini Irap per i contribuenti ISA.

    In particolare, partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell’annualità oggetto di dichiarazione (periodo d'imposta 2024), per la definizione della proposta di concordato vengono previsti i seguenti passaggi:

    • 1) misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia
    • 2) valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione
    • 3) confronto con valori di riferimento settoriali
    • 4) criterio formulazione base Irap
    • 5) rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

    Il decreto individua, inoltre, l’oggetto della proposta di concordato che non può che coincidere con quanto è previsto nel citato Dlgs n. 13/2024 disponendo che, sulla base della metodologia oggetto di approvazione, ai fini della proposta di concordato, sono individuati, per il biennio 2025 e 2026:

    • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi (articolo 15, Dlgs n. 13/2024)
    • il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi (articolo 16, Dlgs n. 13/2024)
    • il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (articolo 17, Dlgs n. 13/2024).

    CPB: proposta e software il tuo ISA 2025

    Le Entrate informano del fatto che è tutto pronto per i soggetti Isa e per il PCB Concordato preventivo biennale. 

    In particolare, dopo l’approvazione di specifiche tecniche e modalità di invio è ora disponibile software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.

    Sul concordato, l’applicazione informatica recepisce le importanti novità sulle modalità di trasmissione delle adesioni e delle eventuali revoche, stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate lo scorso 24 aprile. Leggi anche CPB regole di adesione e revoca.

    In estrema sintesi, le novità prevedono la trasmissione telematica delle adesioni al Cpb in due modi:

    • trasmettendo il modello Cpb 2025/2026 insieme alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa,
    • o in modo autonomo, insieme al solo frontespizio dei modelli Redditi 2025. 

    Ricordiamo che possono aderire al Concordato 2025-2026 i contribuenti che lo scorso anno hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa e che non hanno già un’adesione in corso per il primo biennio (2024-2025).

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    CPB regole di adesione e revoca

    Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 195422 del 24 aprile con le regole per aderire al Concordato Preventivo Biennale.

    In particolare, sono approvate le specifiche tecniche e le modalità per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e le relative modalità di adesione o revoca dell’adesione stessa.

    CPB regole di adesione e revoca

    Con il Provvedimento del 24 aprile vengono approvate tutte le regole di adesione al Concordato preventivo biennale e l’eventuale revoca.

    Per questo anno si segnala la possibilità di aderire in via atonoma rispetto alla scadenza della dichiarazione dei redditi. Leggi anche CPB. modello per invio autonomo

    In particolare, la dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2024 può essere trasmessa fino al 31 ottobre 2025 mentre l’adesione al concordato o la revoca dell’adesione può essere effettuata entro il 31 luglio 2025.

    Si segnala anche che è in corso la definitiva approvazione del Decreto Correttivo con la previsione di spostamento del termine al 30 settembre. Il decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 13 marzo e ora all’esame delle commissioni parlamentari per i pareri.

    Il Provvedimento Ade del 24 aprile dispone che la trasmissione per via telematica dell’adesione alla proposta dell’Agenzia per i periodi d’imposta 2025 e 2026 può essere effettuata con le seguenti due modalità:

    • in maniera congiunta alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa entro il 31 ottobre,
    • in via autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi, utilizzando solo il frontespizio dei modelli Redditi 2025. In questo caso il modello Redditi compilato e gli Isa sono trasmessi in una fase diversa.

    Occorre ricordare che le modalità adottate lo scorso anno, per aderire alla proposta per il biennio 2024-2025, prevedevano una sola possibilità consistente nella trasmissione della dichiarazione dei redditi e del modello Isa completi del quadro P del modello CPB.

    Relativamente alla doppia possibilità offerta quest’anno al contribuente, va osservato che:

    1. nell’ipotesi in cui il contribuente voglia inviare l’adesione in maniera congiunta alla dichiarazione dei redditi 2025 e al modello Isa, potrà farlo a condizione di anticipare i tempi della presentazione della dichiarazione rispetto al termine previsto del 31 ottobre, dal momento che l’adesione al CPB va effettuata nel periodo 31 luglio/30 settembre. L’accettazione dovrà avvenire attraverso la compilazione e la sottoscrizione del modello CPB 2025/2026con cui il contribuente comunicherà il reddito e il valore della produzione netta Irap rilevante ai fini del concordato (riferibile al periodo d’imposta 2024) e il reddito e il valore della produzione netta Irap stabilito per i periodi d’imposta 2025 e 2026;
    2. nell'ipotesi in cui, invece, il contribuente preferisca aderire alla proposta in via autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi, potrà farlo trasmettendo il modello CPB 2025/2026 compilato e sottoscritto con le informazioni indicate prima, insieme al solo frontespizio dei modelli Redditi 2025, al fine di poter utilizzare il medesimo canale in uso per la trasmissione annuale della dichiarazione dei redditi; il contribuente dovrà poi trasmettere, entro i termini ordinari del 31 ottobre, la dichiarazione dei redditi comprensiva del modello Isa, prestando attenzione a indicare i dati che sono stati utilizzati per definire la proposta dell’Agenzia, in maniera coerente con il modello CPB inviato precedentemente. L'agenzia segnala che è importante che vi sia coerenza tra i dati indicati nei modelli Redditi e Isa con quelli usati per definire la proposta di reddito e valore netto della produzione indicati nel modello CPB, perché l’eventuale discordanza potrebbe comportare una delle cause di decadenza dall’accordo previste dall’articolo 22 del Dlgs. n. 13/2024. Al fine di consentire al contribuente di esercitare questa seconda opzione di adesione, con il provvedimento appena pubblicato sono state apportate anche le necessarie modifiche ai modelli Redditi 2025 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.

    CPB: Comunicazione di adesione in via autonoma

    Nel frontespizio modelli Redditi 2025, nella sezione “Tipo di dichiarazione”, dopo la casella “Quadri aggiuntivi al modello 730” è stata infatti inserita la casella “Comunicazione Cpb”.

    Le relative istruzioni precisano poi che tale casella deve essere compilata solo nel caso di trasmissione in via autonoma, indicando il codice “1 – Adesione”.

    In tal caso, nel frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione Cpb e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. 

    L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.

    Resta inteso che il frontespizio del modello va inviato insieme al modello CPB 2025/2026 compilato e sottoscritto con le informazioni necessarie per l’adesione.

    CPB: Comunicazione di revoca

    La medesima casella può essere anche utilizzata per effettuare la revoca del Cpb relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026, che dovrà avvenire entro gli stessi termini previsti per l’adesione (31 luglio/30 settembre 2025) e potrà essere trasmessa esclusivamente in via autonoma, indicandovi il codice “2 – Revoca”.

    In questo caso, nel frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato.

    L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti, mentre il modello Cpb 2025/2026 dovrà essere compilato con le sole informazioni riguardanti il codice Isa, codice attività e tipologia di reddito (1 = impresa; 2 lavoro autonomo)relativi alla proposta di Concordato a cui si è in precedenza aderito e per la quale si intende esercitare la revoca.

  • Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo: TCF e adesione di nuovi soggetti

    L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il perimetro dell'obbligo di TCF certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevista dall'art 4 comma 1bis del Dlgs n 128/2015 in ambito di Adempimento Collaborativo.

    Vediamo il quesito proposto durante Telefisco 2025 e il chiarimento ADE.

    Leggi anche Adempimento collaborativo: requisiti e adempimenti per la certificazione

    Adempimento collaborativo: TCF e adesione di nuovi soggetti

    L’obbligo di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, “TCF” di cui all’articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 128 del 2015 si applica esclusivamente ai soggetti che presentano istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 221 per le imprese di nuovo ingresso.

    In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto, i soggetti già ammessi o che abbiano presentato istanza di adesione prima della predetta data (cd. soggetti già aderenti) non sono, infatti, tenuti al rilascio della certificazione.

    Si conferma, pertanto, che, ove una o più società appartenente al medesimo gruppo di uno o più soggetti già aderenti presenti istanza di adesione dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 221 del 2023, sfruttando ad esempio la possibilità prevista dall’articolo 7, comma 1 quater del decreto legislativo n. 128 del 2015, la certificazione sarà richiesta solo sul TCF delle imprese di nuovo ingresso e non sul TCF dei soggetti già aderenti, in quanto quest’ultimo è stato già validato in sede di ammissione.

    Viene anche precisato che in tali ipotesi, qualora il TCF dell’impresa del gruppo che esercita attività di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale sia stato già validato dall'Agenzia delle entrate, le imprese di nuovo ingresso saranno tenute al rilascio della sola certificazione “semplificata” di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto interministeriale del 12 novembre 2024 n. 212.

    Le Entrate evidenziano che ai fini del rilascio di tale certificazione, il professionista sarà tenuto a svolgere esclusivamente le valutazioni di activity level previste dall’articolo 6, comma 2 lettera b) del decreto interministeriale.

    Il certificatore non svolgerà, invece, i controlli di company level, previsti dall’articolo 6, comma 2 lettera a) del medesimo decreto, ma attesterà, in sostituzione di essi, che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi fiscali della società è inserito in quello adottato dalla società che svolge funzioni di indirizzo sul TCF.

  • Accertamento e controlli

    CPB: integrazione volontaria e decadenza

    L’Agenzia delle Entrate in Telefisco 2025 ha diffuso diversi chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale, 

    e in particolare su decadenza e cessazione dall'istituto.

    Vediamo un chiarimento sul caso di decadenza nella integrazione volontaria dei dati ISA

    CPB: integrazione volontaria e decadenza

    Veniva domandato se, alla luce della normativa in tema di CPB, un’integrazione volontaria dei dati Isa dichiarati dal contribuente nel 2023, non comporti decadenza dal concordato a prescindere dall’effetto in termini percentuali sul reddito, se il contribuente procede a regolarizzare il differenziale con il ravvedimento operoso sull’anno 2023.

    L'agenzia delle Entrate ha chiarito che sulla base di quanto disposto dall’art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, la regolarizzazione della posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 determina l’irrilevanza ai fini della decadenza dal concordato, delle sole fattispecie richiamate dall’articolo 22, comma 1, lettera e), e comma 2, lettere a) e b), del Dlgs 13/2024, ossia:

    • l’omesso versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2 del medesimo Dlgs 13/2024;
    • le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;
    • la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all' articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento.

    Viene precisato che  la causa di decadenza prevista dall’articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto che si verifica a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, non può venire meno per effetto della previsione di cui al comma 3.

    A tal proposito la Circolare n.18/E del 17/09/2024 ha chiarito che, al fine di evitare possibili distorsioni nell’applicazione dell’istituto, è necessaria una lettura sistematica del testo normativo e delle fattispecie disciplinate, pertanto “si può ritenere che, in generale, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento”.

  • Accertamento e controlli

    Controllo dichiarazione dei redditi: come bisogna sapere

    Pubblicata la nuova guida 2025 dell'Agenzia delle Entrate sulle Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni.

    Con l'imminente campagna dei dichiarativi 2025 anno di imposta 2024, può essere utile riepilogare le regole dei controlli del Fisco e le possibili opportunità del contribuente di interloquire con l'Amministrazione Finanziaria.

    Il documento, datato gennaio 2025, offre istruzioni dettagliate ai destinatari degli avvisi relativi a irregolarità emerse dal controllo automatico o formale della dichiarazione dei redditi (comprese le liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata), al fine di evitare l’iscrizione a ruolo dei tributi contestati o di regolarizzare la propria posizione con l’Erario.

    L’Agenzia nella guida 2025 ha ripielogato anche le principali novità intervenute dall'ultima pubblicazione.

    Controllo dichiarazione dei redditi: servizio web ADE

    Viene segnalato che dal 20 novembre 2024 è attivo, nell’area riservata del contribuente, un servizio web per la consultazione e la gestione delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatici, emesse ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972. 

    Dopo la consegna al destinatario, le comunicazioni sono disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del “Cassetto fiscale”. 

    Il contribuente ne è informato mediante notifica nell’area riservata del destinatario, e se il destinatario è una persona fisica anche sull’App IO.

    Nella stessa area, il contribuente può pagare le somme dovute in unica soluzione o richiedere assistenza tramite Civis. 

    Attenzione al fatto che i servizi di consultazione e gestione delle comunicazioni possono essere utilizzati direttamente dai contribuenti destinatari oppure dagli intermediari delegati all’utilizzo del servizio “Cassetto fiscale delegato”. Leggi anche: Cassetto Fiscale: quali informazioni contiene.       

    Controllo dichiarazione dei redditi: novità per pagamenti e sanzioni

    La Guida evidenzia anche che ci sono novità per le modalità con cui il contribuente può regolarizzare la propria posizione, qualora ritenga corretti gli esiti del controllo. 

    Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 (articolo 3 del Dlgs n. 108/2024), il termine entro cui effettuare il pagamento delle somme dovute è di 60 giorni. 

    Invece, per le comunicazioni elaborate in data precedente, il termine entro cui effettuare il pagamento è di 30 giorni dalla data di ricevimento. Leggi anche Avvisi bonari: 60 giorni di tempo per la definizione

    A seguito della Riforma Fiscale, ancora in atto, sono state previste novità per le sanzioni in caso di violazione e in particolare, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo pagamento di imposte è ordinariamente pari al 25% (come disposto dal decreto legislativo n. 87/2024, che ha modificato l’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/97). Per le violazioni commesse prima di tale data la sanzione resta al 30%. 

    Tale sanzione è ridotta alla metà (12,50%) se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni. 

    Mentre pagando con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un quindicesimo (0,833%) per ciascun giorno di ritardo.

    Controllo dichiarazione dei redditi: le possibili rateizzazioni

    La Guida sul Controllo dichiarazione dei redditi 2025 tratta anche il tema della rateizzazione delle somme dovute, possibile fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. 

    In particolare, la prima rata deve essere versata entro:

    • 60 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatico e formale della dichiarazione,
    • 30 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata,
    • 90 giorni dalla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile all’intermediario che ha predisposto la dichiarazione.

    Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

    Attenzione al fatto che il contribuente può decadere dalla rateizzazione in una delle seguenti ipotesi:

    • quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo)        
    • per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro  
    • se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.           
    • se non si paga l’ultima rata entro 90 giorni dalla scadenza.

    Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo.Tuttavia, le sanzioni e gli interessi vengono ricalcolati in misura piena solo sulla residua imposta dovuta (cioè al netto della quota d’imposta già pagata) e non sull’intero ammontare dell’imposta indicata comunicazione.

  • Accertamento e controlli

    Stat-up: requisiti per incubatori e acceleratori

    Pubblicato in GU n 17 del 22 gennaio il Decreto MIMIT 20 dicembre 2024 con i requisiti per gli acceleratori e gli incubatori di star-up.

    Stat-up: requisiti per incubatori e acceleratori

    In particolare, all'art 1 vengono disciplinati i requisiti dei soggetti ammissibili.

    In particolare, sono riconosciuti incubatori certificati di start-up  innovative le società di capitali, costituite anche in  forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917,  che  offrono  anche in  modo non esclusivo servizi per sostenere  la nascita e  lo sviluppo di start-up innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge.
    Sono altresì riconosciuti  quali acceleratori di start-up innovative gli incubatori che svolgono in via esclusiva attività di supporto e  accelerazione  di  start-up  innovative,  iscritti  nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, ultimo periodo del decreto-legge (acceleratori).
    Per le società di capitali di cui al comma 1 e 2 il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, di cui la lettera e) del comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge, può anche essere riferito all'avvalimento dell'esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalla unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche.

    Start-up: l’autocertificazione per iscrizione al registro imprese

    Per l'iscrizione  nelle  sezioni  speciali  del  registro delle imprese di cui all'art.  2188  del  codice  civile,  istituite dalle camere di commercio  ai  sensi  del  comma  8  del  decreto-legge,  i soggetti di cui  all'art.  1  presentano  alla  camera di  commercio competente per territorio del luogo in cui  ha  sede  l'incubatore  o l'acceleratore, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge, mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
    Il modulo di domanda in formato elettronico di cui al  comma  1, attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alle tabelle  A e B dell'allegato del presente  decreto, è pubblicato  sul  sito internet del Ministero delle  imprese  e  del made  in  Italy  nella sezione «Start-up innovative».
    Ai fini dell'autocertificazione, l'incubatore o  l'acceleratore di  start-up innovative deve raggiungere il  punteggio   minimo complessivo di punti 30 ai sensi  della  tabella A  e  il  punteggio minimo complessivo di punti 40  ai  sensi  della tabella B  di  cui all'allegato.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Cooperative compliance: protocollo ADE e GdF

    Con un comunicato stampa del 20 gennaio le Entrate informano della firma del Protocollo di intesa sulla Adempimento Collaborativo con la Guardia di Finanza.

    Viene specificato che si tratta di una azione coordinata a supporto della compliance nell’ambito dell’istituto dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance).

    Come previsto dal decreto legislativo n. 221/2023, attuativo della legge delega (Legge n. 111/2023), infatti, le due Istituzioni sono chiamate a rafforzare la collaborazione anche in vista del progressivo ampliamento della platea.

    Ti consigliamo anche: Adempimento collaborativo: requisiti e adempimenti per la certificazione

    Cooperative compliance: protocollo ADE e GdF

    Il comunicato specifica che Entrate e Gdf si impegnano a regolare, coordinare e sviluppare la reciproca collaborazione nell’ambito dell’adempimento collaborativo al fine di assicurare un’attività di compliance coerente con le finalità e le caratteristiche dell’istituto. 

    In linea con le best practice internazionali, che prevedono un modello organizzativo basato sull’interfaccia unica, quest’ultima sarà individuata nell’Agenzia delle Entrate, che potrà avvalersi della collaborazione del Corpo.

    In particolare, la Guardia di Finanza, nell’ambito della sua attività ordinaria, segnalerà elementi identificativi di possibili fenomeni di evasione, elusione o frode fiscale o situazioni che possano comportare l’esclusione dal regime. L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, comunicherà alla Guardia di Finanza i dati identificativi dei soggetti che hanno chiesto di aderire, di quelli esclusi per perdita dei requisiti o per inosservanza degli impegni assunti e di coloro che, pur non possedendo i requisiti, hanno adottato un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (tax control framework).

    Il regime di adempimento collaborativo o cooperative compliance (Dl n. 128/2015) è finalizzato a promuovere un rapporto di trasparenza e collaborazione tra l’Amministrazione fiscale e i contribuenti. 

    Esso, rivolgendosi alle imprese che adottano un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale, prevede un dialogo continuo e preventivo al fine di individuare e risolvere in anticipo le situazioni potenzialmente a rischio fiscale, aumentando così la trasparenza e la sicurezza del sistema tributario. 

    Ricordiamo che dal 2024 la platea dei soggetti ammessi al regime include anche i contribuenti con un volume d’affari non inferiore a 750 milioni di euro.

    Tale soglia verrà ridotta progressivamente nei prossimi anni: a 500 milioni di euro nel 2026 e a 100 milioni di euro nel 2028.