• Accertamento e controlli

    Tasso interessi e sanzioni Inps dall’ 11 giugno 2025

    Con la circolare 100  del  10 giugno  2025 INPS   comunica l'adeguamento  del tasso di interesse su dilazioni e sanzioni relative ai contributi previdenziali ,  a seguito delle ultime  decisioni della Banca centrale Europea (  del 5.6.2025)    che ha ridotto il tasso di sconto sulle operazioni di rifinanziamento  dell’Eurosistema  di un ulteriore 0,25%,  portandolo al 2,15%.

    In sintesi l'istituto comunica che dall'11 giugno 2025:

    • l’interesse di dilazione e di differimento da applicare ai contributi  agli Enti di previdenza e assistenza obbligatorie, scende all'8,15% annuo 
    • la misura delle sanzioni civili  scende al 7,65%   (con le eccezioni previste dal DL 19 2924 sotto specificate)

    Va  sempre ricordato inoltre che dal 1 gennaio 2025 è variato il tasso di interesse legale e con la circolare 1 del 7 gennaio INPS ne  ha chiarito le implicazioni.

    Di seguito  tutti i dettagli forniti dall'Istituto nel nuovo documento.

    Tasso interesse INPS per dilazioni e rateazioni

    La circolare 100 2025 precisa che l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso dell’8,5% annuo e  trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 23 aprile  2025.

    I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

    Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari 8,15 , sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio  2025.

    Sanzioni civili INPS tasso da giugno 2025 e novità dopo il dl 19 2024

    Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 7,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 5,5 punti).

    INPS ricorda che :

    1- a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: 

    • se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del  2,15% annuo
    • Nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

    2-  L’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000:

    • –    come già previsto,  in caso di denuncia effettuata spontaneamente, entro dodici mesi dal termine stabilito  le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari al  7,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
    •  –    ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro  novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni  è pari al 9,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 7,5 punti).
    • Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del citato articolo 116, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali (vedi sotto le novità 2025).

    Sanzioni civili in caso di procedure concorsuali

    In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

    Nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

    Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore  all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d’anno), a decorrere dall'11 giugno  2025 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,15% 

    Tasso interesse legale 2025 gli effetti per INPS

    Nella Circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2025 sono chiarito  gli effetti dell’aggiornamento del tasso di interesse legale, stabilito al 2% annuo a partire dal 1° gennaio 2025 (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024). Essa dettaglia le implicazioni per il calcolo delle somme aggiuntive dovute per ritardi nei versamenti contributivi e per gli interessi legali relativi a prestazioni previdenziali e pensionistiche INPS. 

    Di seguito, i punti principali evidenziati nella circolare:

    •  Implicazioni per somme aggiuntive sui contributi previdenziali

    Riduzione delle sanzioni civili: come anticipato sopra, l’articolo 116, comma 15, della Legge 388/2000 prevede che le sanzioni per omissioni contributive siano ridotte al livello degli interessi legali, purché i contributi siano pagati integralmente.

    • Applicazione del nuovo tasso: Il 2% sarà utilizzato per calcolare gli interessi relativi a contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2025. Per debiti precedenti, si applicano i tassi in vigore alle rispettive date di decorrenza. Qui le tabelle
    • Controversie contributive: Dal 1° settembre 2024, per casi di mancato o ritardato versamento dovuti a incertezze giuridiche o amministrative, il tasso del 2% si applica se i contributi sono versati entro i termini fissati dall’INPS.
    •  Effetti sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

    Il nuovo tasso del 2% interessa anche le somme pagate dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2025, incluse prestazioni pensionistiche, trattamenti di fine servizio e fine rapporto.

  • Accertamento e controlli

    Adesione CPB: il cambio di ATECO è causa di cessazione?

    Il Governo ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo Correttivo del CPB e di altri adempimento fiscali.

    Tra le norme vi è quella che accoglie la richiesta di proroga per l'adesione al CPB che slitta ora da luglio al 30 settembre.

    Relativamente all'adesione al CPB, in generale, veniva domandato se il cambio del codice ATECO sia causa di cessazione dal patto con Fisco per l'anno 2024-2025. 

    Vediamo la replica dell'ADE con una FAQ del 28 maggio scorso.

    Adesione CPB 2024-2025: il cambio di ATECO è causa di cessazione?

    Veniva domandato se, per un contribuente che ha aderito al concordato per i periodi d'imposta 2024 e 2025, il cambio del codice attività nel corso del 2025 rispetto agli anni precedenti, a causa delle modifiche operate in seguito all'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, determini l'ipotesi di cessazione prevista all articolo 21, comma 1, lett. a) del decreto CPB.
    L'ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante ai fini della cessazione dall'applicazione del CPB. 

    Al riguardo, infatti, occorre ricordare che l'art 21 comma 1, lett. a) del decreto CPB, nel disporre che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica la modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, precisa anche che "la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".
    Fermo restando che, il cambio del codice attività non è di per sé idoneo a configurare la cessazione dal CPB qualora il contribuente continui ad applicare il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, si precisa che, con riguardo al caso specifico prospettato, il cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all'aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l'applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione dal CPBin quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell'attività esercitata.

  • Accertamento e controlli

    CPB: ultimi chiarimenti sugli acconti

    Il Cdm del 4 giugno ha approvato in via definitiva il Decreto Correttivo del Concordato prenvetivo biennale e altri adempimenti fiscali.

    Innanzitutto, viene confermata la proroga per l'adesione al 30 settembre in luogo di luglio prossimo.

    Per una sintesi delle modifiche e delle conferme in base alle osservazioni delle Commissioni di Camera e Senato leggi anche: Decreto Correttivo sul CPB: conferme e modifiche      

    Relativamente agli acconti ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate a fine maggio ha integrato la sezione delle FAQ del Concordato Preventivo Biennale con due chiarimenti.

    Vediamo il dettaglio del chiarimento ade sugli acconti, oltre ad un riepilogo su tutto quanto riguarda il CPB, ad oggi.

    CPB: calcolo acconti e imposta sostitutiva

    Un contribuente domandava se, per coloro che hanno aderito al CPB per gli anni 2024 e 2025, il calcolo dell'acconto per il 2025 con metodo storico possa essere effettuato sulla base dell'imposta dovuta per il 2024, determinata in considerazione del reddito CPB del 2024.
    Le Entrate hanno evidenziato che l'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dispone che 
    «l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati». 

    Ciò evidenziato, si ritiene, che l'acconto, per il periodo d'imposta 2025 (laddove si faccia ricorso al metodo storico), debba essere determinato in base alle modalità ordinarie, vale a dire facendo riferimento all'imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP per il periodo d'imposta precedente (2024).

    Inoltre, ai fini della determinazione dell'acconto, l'entrate specificano che non sia da considerare la parte di reddito CPB 2024 assoggettata ad imposta sostitutiva. 

    Concordato preventivo biennale: tutte le regole da conoscere per aderire

    A decorrere dal 2024 il Decreto Legislativo n. 13/2024 ha introdotto a favore dei soggetti ISA e dei contribuenti forfetari, titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo, il CPB concordato preventivo biennale.

    Successivamente, il Decreto correttivo della Riforma fiscale approvato in via defintivia il 4 giugno dal Governo, ha previsto il differimento al 30 settembre del termine di adesione alla proposta di CPB 2025-2026 e la soppressione del concordato per i contribuenti forfetari.

    L'Agenzia delle Entrate con due Provvedimenti datati 9 aprile e 24 april 2025 ha rispettivamente: approvato:

    • il nuovo modello utilizzabile dai soggetti ISA per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di CPB 2025-2026
    • ed ha definito le specifiche tecniche per l'invio dell'adesione del CPB 2025-2026 e della eventuale revoca dello stesso.

    In base all'art. 9, comma 1, Dlgs. n. 13/2024, il MEF, con Decreto 28 aprile, ha approvato la Nota Metodologica in base alla quale l'Agenzia formula la proposta di concordato per il 2025-2026.

    Inoltre come sopra esposto l'agenzia ha chiarito dubbi sull'acconto con FAQ del 28 maggio precisando che, per i soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025, l'acconto 2025 calcolato utilizzando il metodo storico, va determinato facendo riferimento all'imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi  e irap per il 2024. 

  • Accertamento e controlli

    Controllo dichiarazione dei redditi: come bisogna sapere

    Pubblicata la nuova guida 2025 dell'Agenzia delle Entrate sulle Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni.

    Con l'imminente campagna dei dichiarativi 2025 anno di imposta 2024, può essere utile riepilogare le regole dei controlli del Fisco e le possibili opportunità del contribuente di interloquire con l'Amministrazione Finanziaria.

    Il documento, datato gennaio 2025, offre istruzioni dettagliate ai destinatari degli avvisi relativi a irregolarità emerse dal controllo automatico o formale della dichiarazione dei redditi (comprese le liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata), al fine di evitare l’iscrizione a ruolo dei tributi contestati o di regolarizzare la propria posizione con l’Erario.

    L’Agenzia nella guida 2025 ha ripielogato anche le principali novità intervenute dall'ultima pubblicazione.

    Controllo dichiarazione dei redditi: servizio web ADE

    Viene segnalato che dal 20 novembre 2024 è attivo, nell’area riservata del contribuente, un servizio web per la consultazione e la gestione delle comunicazioni degli esiti dei controlli automatici, emesse ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972. 

    Dopo la consegna al destinatario, le comunicazioni sono disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del “Cassetto fiscale”. 

    Il contribuente ne è informato mediante notifica nell’area riservata del destinatario, e se il destinatario è una persona fisica anche sull’App IO.

    Nella stessa area, il contribuente può pagare le somme dovute in unica soluzione o richiedere assistenza tramite Civis. 

    Attenzione al fatto che i servizi di consultazione e gestione delle comunicazioni possono essere utilizzati direttamente dai contribuenti destinatari oppure dagli intermediari delegati all’utilizzo del servizio “Cassetto fiscale delegato”. Leggi anche: Cassetto Fiscale: quali informazioni contiene.       

    Controllo dichiarazione dei redditi: novità per pagamenti e sanzioni

    La Guida evidenzia anche che ci sono novità per le modalità con cui il contribuente può regolarizzare la propria posizione, qualora ritenga corretti gli esiti del controllo. 

    Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 (articolo 3 del Dlgs n. 108/2024), il termine entro cui effettuare il pagamento delle somme dovute è di 60 giorni. 

    Invece, per le comunicazioni elaborate in data precedente, il termine entro cui effettuare il pagamento è di 30 giorni dalla data di ricevimento. Leggi anche Avvisi bonari: 60 giorni di tempo per la definizione

    A seguito della Riforma Fiscale, ancora in atto, sono state previste novità per le sanzioni in caso di violazione e in particolare, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo pagamento di imposte è ordinariamente pari al 25% (come disposto dal decreto legislativo n. 87/2024, che ha modificato l’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/97). Per le violazioni commesse prima di tale data la sanzione resta al 30%. 

    Tale sanzione è ridotta alla metà (12,50%) se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni. 

    Mentre pagando con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un quindicesimo (0,833%) per ciascun giorno di ritardo.

    Controllo dichiarazione dei redditi: le possibili rateizzazioni

    La Guida sul Controllo dichiarazione dei redditi 2025 tratta anche il tema della rateizzazione delle somme dovute, possibile fino a un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. 

    In particolare, la prima rata deve essere versata entro:

    • 60 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatico e formale della dichiarazione,
    • 30 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata,
    • 90 giorni dalla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile all’intermediario che ha predisposto la dichiarazione.

    Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

    Attenzione al fatto che il contribuente può decadere dalla rateizzazione in una delle seguenti ipotesi:

    • quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo)        
    • per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro  
    • se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.           
    • se non si paga l’ultima rata entro 90 giorni dalla scadenza.

    Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo.Tuttavia, le sanzioni e gli interessi vengono ricalcolati in misura piena solo sulla residua imposta dovuta (cioè al netto della quota d’imposta già pagata) e non sull’intero ammontare dell’imposta indicata comunicazione.

  • Accertamento e controlli

    CPB: l’integrazione dei redditi entro la soglia non è causa di decadenza

    In data 27 gennaio si è tenuto l'annuale convegno di Italia Oggi per i Commercialisti, e vi hanno partecipato anche rappresentanti del Governo e delle Entrate.

    In questa occasione tra gli altri chiarimenti, le Entrate hanno chiarito aspetti della decadenza del Concordato preventivo biennale.

    Ricordiamo che in proposito, già nel mese di ottobre 2024, le Entrate avevano pubblicato diversi chiarimenti con FAQ.

    Leggi anche: Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE aggiornati al 28.10

    Vediamo ora i nuovi chiarimenti Ade.

    Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE sulla decadenza

    L’Agenzia precisa il campo di applicazione della causa di decadenza di cui all’art. 22 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 13/2024.

    In base a questa norma, il CPB cessa di produrre i suoi effetti, per entrambi i periodi di imposta di riferimento, nel caso in cui, a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa, i dati e le informazioni dichiarati dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli per cui vi era stata l'accettazione della proposta di patto col Fisco.

    Il concordato preventivo biennale consiste nella determinazione preventiva del reddito di impresa o professionale, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e che quindi la presentazione di una dichiarazione integrativa, che modifica solo dati che non influiscono sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo, o che modifichi altri redditi non rileva ai fini della causa di decadenza dell'accordo.

    Le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, o l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini del CPB, sono rilevanti per la decadenza dall'istituto, solo quando le stesse determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato, per un importo superiore al 30%, come anche chiarito dalla Circolare n. 18/2024 al paragrafo 2.6

    In caso di errori che influiscono sulla determinazione del reddito concordato, la presentazione di dichiarazioni integrative “richiede il ricalcolo della proposta ai soli fini della verifica delle ipotesi di decadenza”, per controllare se il limite del 30% sia stato o meno superato.

    In esito positivo, si verificherà la decadenza dal CPB, mentre in esito negativo, con scostamenti sotto la soglia, il concordato preventivo biennale continuerà ad applicarsi, senza necessità di modificare il reddito determinato e accettato con la dichiarazione originaria.

    In pratica, il reddito su cui saranno calcolate le imposte per il biennio concordato rimane quello accettato con la presentazione del modello redditi originario. Clicca qui per consultare le FAQ pubblicate dalle Entrate con ulteriori chiarimenti.

  • Accertamento e controlli

    CPB Forfettario: chiarimenti su causa di esclusione

    Con Risposta a Interpello n 258 del 6 dicembre le Entrate trattano il caso di un contribuente forfettario fuoriuscito dal regime, nel 2024, per superamento soglia dei 100.000 euro.

    Egli chiede se si applichi al suo caso la causa di esclusione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera  d), del Correttivo che ha modificato l'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, introducendovi ­ tra l'altro ­la lettera b ­ter), secondo la quale costituisce ulteriore (nuova) causa  di esclusione dal CPB, l'''adesione, per il  primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014''.

    Chiede se tale causa di esclusione si applichi anche al proprio caso vale a dire: ''al contribuente che, inizialmente adottato per il medesimo periodo d'imposta il Regime Forfettario, sia successivamente (ma comunque nello stesso periodo d'imposta) costretto ad uscirne con conseguente, immediata, adozione del regime fiscale ordinario''. 

    CPB Forfettario: chiarimenti su causa di esclusione

    Le Entrate evidenziano che la risposta in oggetto è limitata esclusivamente al quesito prospettato dall'Istante e, nello specifico, all'applicazione della causa di esclusione dal CPB prevista dalla lettera b ­ter) dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, al caso del contribuente (come l'Istante) che ha inizialmente adottato per il periodo d'imposta 2024 il Regime Forfetario e poi  (nel medesimo periodo) è stato costretto a uscirne a causa del superamento del limite  dei 100.000 euro dei compensi  previsto  dall'articolo  1,  comma  71,  secondo periodo, della legge n. 190 del 2014.

    La circolare n. 32/E del 2023, al par. 3.2, precisa che nel caso di  superamento del  limite  di cui  sopra  ''[…]  il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso nel  quale si verifica detta condizione. In proposito, si ritiene, coerentemente con il dato letterale della disposizione nonché con i criteri di determinazione del reddito del regime forfetario, che per la verifica del predetto limite debba assumere rilevanza il criterio di cassa. Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell'anno, come chiarito nella relazione illustrativa al disegno di legge di  bilancio  2023, comporta che per detto periodo d'imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. […] In altri termini, la fuoriuscita dal regime per il superamento dei 100.000 euro quale limite di compensi o ricavi implica una serie di adempimenti che il contribuente è tenuto ad assolvere in relazione al periodo d'imposta in corso al momento del superamento'' (sottolineature aggiunte) 

    Da quanto sopra, discende che, al verificarsi, nel corso del 2024, del superamento del limite indicato dal citato comma 71, l'Istante determinerà per tutto il 2024 il proprio reddito di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie. 

    Per quanto concerne la disciplina del CPB, il citato articolo 11 stabilisce le relative cause di esclusione prevedendo che ''[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: 

    • […] b­ ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 […]''. 

    Con  riferimento  alla condizione ostativa  prevista  dalla riportata lettera  b ter),  unitamente  a  quella  della successiva lettera  b­ quater),  la  circolare  n.  18/E  del 17  settembre  2024 chiarisce che queste: ''[…]  da un lato hanno l'obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell'istituto, dall'altro hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB''

    Le Entrate evidenziano che, in presenza di tutti gli ulteriori presupposti e condizioni previsti dalla relativa disciplina ­non osti all'adesione alla proposta di Concordato la circostanza che il contribuente abbia inizialmente adottato per il  2024 il Regime Forfetario e, che nel  corso del  medesimo periodo d'imposta,  ne fuoriesca per il superamento del limite di 100.000 euro di cui al comma 71 dall'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, con conseguente adozione del regime ordinario per l'intero 2024. 

    Va però evidenziato che, data la formulazione del citato articolo 11 (''[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo […]''), solo laddove il  superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta di Concordato, la causa ostativa prevista dalla citata lettera b ­ter) non viene a essere integrata e che, conseguentemente, il contribuente può legittimamente accedere alla proposta.   

    Pertanto, al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste, l'Istante può aderire al CPB per il 2024 laddove nei suoi confronti cessi di avere applicazione, nello stesso anno 2024, il Regime  Forfetario a  causa  del  superamento del limite  di  100.000  euro dei compensi,  secondo  quanto  previsto  dal citato comma  71, e a condizione che tale superamento sia avvenuto prima della scadenza del termine per l'adesione alla proposta di Concordato.

    L'orientamento appena evidenziato, è stato confermato dalla Entrate nella Conferenza tenutasi in data 27 gennaio da Italia Oggi, e durante la quale viene specificato che, il contribuente che nel 2024 entra nel regime forfetario per poi fuoriuscirne nel medesimo anno per superamento della soglia di ricavi e compensi di 100.000 euro, può aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025 come soggetto ISA, a condizione che la disapplicazione del regime forfetario si sia verificata prima dello scadere del termine per l’accettazione della proposta di CPB.

    Tenuto conto della riapertura dei termini disposta dal DL 155/2024, a tal fine la fuoriuscita dal regime forfetario per superamento della soglia di 100.000 euro deve essersi verificata entro il 12 dicembre 2024, oppure nella data in cui il contribuente ha aderito alla proposta, se precedente al 12 dicembre.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Controlli formali dichiarazione: codici tributo per pagare

    Con Risoluzione ADE n 5 del 24 gennaio vengono istituiti i codici tributo per pagare le somme derivanti dai controlli ADE ex art 36 bis del DPR 633/73.

    Controlli formali dichiarazione: codici tributo per adempiere

    Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP), delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si istituiscono i codici tributo da consultare in dettaglio nella Risoluzione n 5/2025.

    Attenzione al fatto che i suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (controlli formali) non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota. 

    Per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, si riportano nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (seconda colonna), i codici tributo già istituiti (terza colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.

    Le istruzioni riportate dall'Agenzia evidenziano che in caso di utilizzo del modello F24 ordinario, i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

    In caso di utilizzo del modello F24 EP, i codici istituiti sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F); il campo “codice atto” e il campo “riferimento B” sono valorizzati con il codice atto e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili all’interno della stessa comunicazione. 

    Ricordiamo che il suddetto art 36 bis ai commi 1 e 2 recita testualmente che:

    • avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 
    • sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:
      • a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi
      • b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
      • c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
      • d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
      • e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;
      • f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

    Allegati: