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Tasso interessi e sanzioni Inps dall’ 11 giugno 2025
Con la circolare 100 del 10 giugno 2025 INPS comunica l'adeguamento del tasso di interesse su dilazioni e sanzioni relative ai contributi previdenziali , a seguito delle ultime decisioni della Banca centrale Europea ( del 5.6.2025) che ha ridotto il tasso di sconto sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema di un ulteriore 0,25%, portandolo al 2,15%.
In sintesi l'istituto comunica che dall'11 giugno 2025:
- l’interesse di dilazione e di differimento da applicare ai contributi agli Enti di previdenza e assistenza obbligatorie, scende all'8,15% annuo
- la misura delle sanzioni civili scende al 7,65% (con le eccezioni previste dal DL 19 2924 sotto specificate)
Va sempre ricordato inoltre che dal 1 gennaio 2025 è variato il tasso di interesse legale e con la circolare 1 del 7 gennaio INPS ne ha chiarito le implicazioni.
Di seguito tutti i dettagli forniti dall'Istituto nel nuovo documento.
Tasso interesse INPS per dilazioni e rateazioni
La circolare 100 2025 precisa che l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso dell’8,5% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 23 aprile 2025.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari 8,15 , sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2025.
Sanzioni civili INPS tasso da giugno 2025 e novità dopo il dl 19 2024
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 7,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 5,5 punti).
INPS ricorda che :
1- a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso:
- se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,15% annuo
- Nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
2- L’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000:
- – come già previsto, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, entro dodici mesi dal termine stabilito le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari al 7,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
- – ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni è pari al 9,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 7,5 punti).
- Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del citato articolo 116, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali (vedi sotto le novità 2025).
Sanzioni civili in caso di procedure concorsuali
In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d’anno), a decorrere dall'11 giugno 2025 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,15%
Tasso interesse legale 2025 gli effetti per INPS
Nella Circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2025 sono chiarito gli effetti dell’aggiornamento del tasso di interesse legale, stabilito al 2% annuo a partire dal 1° gennaio 2025 (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024). Essa dettaglia le implicazioni per il calcolo delle somme aggiuntive dovute per ritardi nei versamenti contributivi e per gli interessi legali relativi a prestazioni previdenziali e pensionistiche INPS.
Di seguito, i punti principali evidenziati nella circolare:
- Implicazioni per somme aggiuntive sui contributi previdenziali
Riduzione delle sanzioni civili: come anticipato sopra, l’articolo 116, comma 15, della Legge 388/2000 prevede che le sanzioni per omissioni contributive siano ridotte al livello degli interessi legali, purché i contributi siano pagati integralmente.
- Applicazione del nuovo tasso: Il 2% sarà utilizzato per calcolare gli interessi relativi a contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2025. Per debiti precedenti, si applicano i tassi in vigore alle rispettive date di decorrenza. Qui le tabelle
- Controversie contributive: Dal 1° settembre 2024, per casi di mancato o ritardato versamento dovuti a incertezze giuridiche o amministrative, il tasso del 2% si applica se i contributi sono versati entro i termini fissati dall’INPS.
- Effetti sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il nuovo tasso del 2% interessa anche le somme pagate dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2025, incluse prestazioni pensionistiche, trattamenti di fine servizio e fine rapporto.
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CPB Forfettario: chiarimenti su causa di esclusione
Con Risposta a Interpello n 258 del 6 dicembre le Entrate trattano il caso di un contribuente forfettario fuoriuscito dal regime, nel 2024, per superamento soglia dei 100.000 euro.
Egli chiede se si applichi al suo caso la causa di esclusione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del Correttivo che ha modificato l'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, introducendovi tra l'altro la lettera b ter), secondo la quale costituisce ulteriore (nuova) causa di esclusione dal CPB, l'''adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014''.
Chiede se tale causa di esclusione si applichi anche al proprio caso vale a dire: ''al contribuente che, inizialmente adottato per il medesimo periodo d'imposta il Regime Forfettario, sia successivamente (ma comunque nello stesso periodo d'imposta) costretto ad uscirne con conseguente, immediata, adozione del regime fiscale ordinario''.
CPB Forfettario: chiarimenti su causa di esclusione
Le Entrate evidenziano che la risposta in oggetto è limitata esclusivamente al quesito prospettato dall'Istante e, nello specifico, all'applicazione della causa di esclusione dal CPB prevista dalla lettera b ter) dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, al caso del contribuente (come l'Istante) che ha inizialmente adottato per il periodo d'imposta 2024 il Regime Forfetario e poi (nel medesimo periodo) è stato costretto a uscirne a causa del superamento del limite dei 100.000 euro dei compensi previsto dall'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge n. 190 del 2014.
La circolare n. 32/E del 2023, al par. 3.2, precisa che nel caso di superamento del limite di cui sopra ''[…] il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso nel quale si verifica detta condizione. In proposito, si ritiene, coerentemente con il dato letterale della disposizione nonché con i criteri di determinazione del reddito del regime forfetario, che per la verifica del predetto limite debba assumere rilevanza il criterio di cassa. Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell'anno, come chiarito nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2023, comporta che per detto periodo d'imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo. […] In altri termini, la fuoriuscita dal regime per il superamento dei 100.000 euro quale limite di compensi o ricavi implica una serie di adempimenti che il contribuente è tenuto ad assolvere in relazione al periodo d'imposta in corso al momento del superamento'' (sottolineature aggiunte)
Da quanto sopra, discende che, al verificarsi, nel corso del 2024, del superamento del limite indicato dal citato comma 71, l'Istante determinerà per tutto il 2024 il proprio reddito di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie.
Per quanto concerne la disciplina del CPB, il citato articolo 11 stabilisce le relative cause di esclusione prevedendo che ''[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- […] b ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 […]''.
Con riferimento alla condizione ostativa prevista dalla riportata lettera b ter), unitamente a quella della successiva lettera b quater), la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 chiarisce che queste: ''[…] da un lato hanno l'obiettivo di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell'istituto, dall'altro hanno la finalità di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB''
Le Entrate evidenziano che, in presenza di tutti gli ulteriori presupposti e condizioni previsti dalla relativa disciplina non osti all'adesione alla proposta di Concordato la circostanza che il contribuente abbia inizialmente adottato per il 2024 il Regime Forfetario e, che nel corso del medesimo periodo d'imposta, ne fuoriesca per il superamento del limite di 100.000 euro di cui al comma 71 dall'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, con conseguente adozione del regime ordinario per l'intero 2024.
Va però evidenziato che, data la formulazione del citato articolo 11 (''[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo […]''), solo laddove il superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta di Concordato, la causa ostativa prevista dalla citata lettera b ter) non viene a essere integrata e che, conseguentemente, il contribuente può legittimamente accedere alla proposta.
Pertanto, al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste, l'Istante può aderire al CPB per il 2024 laddove nei suoi confronti cessi di avere applicazione, nello stesso anno 2024, il Regime Forfetario a causa del superamento del limite di 100.000 euro dei compensi, secondo quanto previsto dal citato comma 71, e a condizione che tale superamento sia avvenuto prima della scadenza del termine per l'adesione alla proposta di Concordato.
L'orientamento appena evidenziato, è stato confermato dalla Entrate nella Conferenza tenutasi in data 27 gennaio da Italia Oggi, e durante la quale viene specificato che, il contribuente che nel 2024 entra nel regime forfetario per poi fuoriuscirne nel medesimo anno per superamento della soglia di ricavi e compensi di 100.000 euro, può aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025 come soggetto ISA, a condizione che la disapplicazione del regime forfetario si sia verificata prima dello scadere del termine per l’accettazione della proposta di CPB.
Tenuto conto della riapertura dei termini disposta dal DL 155/2024, a tal fine la fuoriuscita dal regime forfetario per superamento della soglia di 100.000 euro deve essersi verificata entro il 12 dicembre 2024, oppure nella data in cui il contribuente ha aderito alla proposta, se precedente al 12 dicembre.
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CPB: l’integrazione dei redditi entro la soglia non è causa di decadenza
In data 27 gennaio si è tenuto l'annuale convegno di Italia Oggi per i Commercialisti, e vi hanno partecipato anche rappresentanti del Governo e delle Entrate.
In questa occasione tra gli altri chiarimenti, le Entrate hanno chiarito aspetti della decadenza del Concordato preventivo biennale.
Ricordiamo che in proposito, già nel mese di ottobre 2024, le Entrate avevano pubblicato diversi chiarimenti con FAQ.
Leggi anche: Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE aggiornati al 28.10
Vediamo ora i nuovi chiarimenti Ade.
Concordato preventivo biennale: chiarimenti ADE sulla decadenza
L’Agenzia precisa il campo di applicazione della causa di decadenza di cui all’art. 22 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 13/2024.
In base a questa norma, il CPB cessa di produrre i suoi effetti, per entrambi i periodi di imposta di riferimento, nel caso in cui, a seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa, i dati e le informazioni dichiarati dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli per cui vi era stata l'accettazione della proposta di patto col Fisco.
Il concordato preventivo biennale consiste nella determinazione preventiva del reddito di impresa o professionale, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e che quindi la presentazione di una dichiarazione integrativa, che modifica solo dati che non influiscono sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo, o che modifichi altri redditi non rileva ai fini della causa di decadenza dell'accordo.
Le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, o l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini del CPB, sono rilevanti per la decadenza dall'istituto, solo quando le stesse determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato, per un importo superiore al 30%, come anche chiarito dalla Circolare n. 18/2024 al paragrafo 2.6
In caso di errori che influiscono sulla determinazione del reddito concordato, la presentazione di dichiarazioni integrative “richiede il ricalcolo della proposta ai soli fini della verifica delle ipotesi di decadenza”, per controllare se il limite del 30% sia stato o meno superato.
In esito positivo, si verificherà la decadenza dal CPB, mentre in esito negativo, con scostamenti sotto la soglia, il concordato preventivo biennale continuerà ad applicarsi, senza necessità di modificare il reddito determinato e accettato con la dichiarazione originaria.
In pratica, il reddito su cui saranno calcolate le imposte per il biennio concordato rimane quello accettato con la presentazione del modello redditi originario. Clicca qui per consultare le FAQ pubblicate dalle Entrate con ulteriori chiarimenti.
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Controlli formali dichiarazione: codici tributo per pagare
Con Risoluzione ADE n 5 del 24 gennaio vengono istituiti i codici tributo per pagare le somme derivanti dai controlli ADE ex art 36 bis del DPR 633/73.
Controlli formali dichiarazione: codici tributo per adempiere
Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP), delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si istituiscono i codici tributo da consultare in dettaglio nella Risoluzione n 5/2025.
Attenzione al fatto che i suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (controlli formali) non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
Per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, si riportano nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (seconda colonna), i codici tributo già istituiti (terza colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.
Le istruzioni riportate dall'Agenzia evidenziano che in caso di utilizzo del modello F24 ordinario, i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
In caso di utilizzo del modello F24 EP, i codici istituiti sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F); il campo “codice atto” e il campo “riferimento B” sono valorizzati con il codice atto e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili all’interno della stessa comunicazione.
Ricordiamo che il suddetto art 36 bis ai commi 1 e 2 recita testualmente che:
- avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
- sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:
- a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi
- b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
- e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;
- f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
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La sospensione di 85 giorni sposta la decadenza: decreto della Cassazione
Con Decreto del 23 gennaio la Cassazione, in tema di sospensione termini da covid, ha statuito quanto segue
visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria, di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce, relativamente all’applicabilità, ai termini di decadenza di accertamento sia annuali sia infrannuali, della proroga ex art. 67 comma 1 del 18/2020 così prevista: "Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Riepiloghiamo la questione.
La sospensione di 85 giorni sposta la decadenza: decreto della Cassazione
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanza depositata il 18 novembre 2024 ha sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., la seguente questione pregiudiziale: “se la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori prevista dall’art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall’8 marzo al 31 maggio 2020”
Identica questione ha sollevato la CGT di Lecce ma per i tributi locali e in particolare per l'IMU.
La Cassazione con il decreto in oggetto ha replicato che: “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, DLgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
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Cooperative compliance: protocollo ADE e GdF
Con un comunicato stampa del 20 gennaio le Entrate informano della firma del Protocollo di intesa sulla Adempimento Collaborativo con la Guardia di Finanza.
Viene specificato che si tratta di una azione coordinata a supporto della compliance nell’ambito dell’istituto dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance).
Come previsto dal decreto legislativo n. 221/2023, attuativo della legge delega (Legge n. 111/2023), infatti, le due Istituzioni sono chiamate a rafforzare la collaborazione anche in vista del progressivo ampliamento della platea.
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Cooperative compliance: protocollo ADE e GdF
Il comunicato specifica che Entrate e Gdf si impegnano a regolare, coordinare e sviluppare la reciproca collaborazione nell’ambito dell’adempimento collaborativo al fine di assicurare un’attività di compliance coerente con le finalità e le caratteristiche dell’istituto.
In linea con le best practice internazionali, che prevedono un modello organizzativo basato sull’interfaccia unica, quest’ultima sarà individuata nell’Agenzia delle Entrate, che potrà avvalersi della collaborazione del Corpo.
In particolare, la Guardia di Finanza, nell’ambito della sua attività ordinaria, segnalerà elementi identificativi di possibili fenomeni di evasione, elusione o frode fiscale o situazioni che possano comportare l’esclusione dal regime. L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, comunicherà alla Guardia di Finanza i dati identificativi dei soggetti che hanno chiesto di aderire, di quelli esclusi per perdita dei requisiti o per inosservanza degli impegni assunti e di coloro che, pur non possedendo i requisiti, hanno adottato un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (tax control framework).
Il regime di adempimento collaborativo o cooperative compliance (Dl n. 128/2015) è finalizzato a promuovere un rapporto di trasparenza e collaborazione tra l’Amministrazione fiscale e i contribuenti.
Esso, rivolgendosi alle imprese che adottano un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale, prevede un dialogo continuo e preventivo al fine di individuare e risolvere in anticipo le situazioni potenzialmente a rischio fiscale, aumentando così la trasparenza e la sicurezza del sistema tributario.
Ricordiamo che dal 2024 la platea dei soggetti ammessi al regime include anche i contribuenti con un volume d’affari non inferiore a 750 milioni di euro.
Tale soglia verrà ridotta progressivamente nei prossimi anni: a 500 milioni di euro nel 2026 e a 100 milioni di euro nel 2028.
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Concordato preventivo biennale: l’F24 di società e associazioni
Con Risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
Con la Risoluzione n 1/2025 si forniscono indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Concordato preventivo biennale: l’F24 di società e associazioni
Ricordiamo che il Provvedimento ADE n. 403886 del 4 novembre 2024 ha stabilito le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del CPB.
In particolare, il paragrafo 3.2, ha previsto che “Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir” l’opzione di cui al precedente punto 3.1 è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:
- dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati”
In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24:
- nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato;
- il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato. “73” – “Contribuente – Società”.
Restano validi i versamenti effettuati senza l'indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”
L’articolo 7, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, intervenendo sul comma 8 dell’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha previsto che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento
dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.
Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale. Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.
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