• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sportello Unico ZES: come visualizzo l’avanzamento di una pratica?

    Dal 16 aprile, il sito di Missione della ZES Unica Mezzogiorno fornisce agli utenti una nuova funzionalità per consentire alle imprese di avere un aggiornamento sullo stato di avanzamento della loro richiesta. 

    E’ infatti possibile monitorare lo stato di una pratica sul portale:

    Come fare?

    Accedendo al portale, tramite il pulsante “Vai alla Scrivania”:

    1. si accede alla cosiddetta MyPage, cioè alla propria pagina personale in cui è possibile ottenere la lista di tutte le proprie pratiche inviate;
    2. si seleziona la pratica di interesse e, in fondo alla relativa schermata di dettaglio è visibile l'area “Iter della pratica (Eventi)", aggiornata man mano con gli Eventi che la riguardano.

    In due passaggi, è possibile accedere alla propria pratica e sapere i tempi entro cui verrà gestita.

    E' inoltre disponibile e sempre attivo il servizio di assistenza (help desk:

    Ricordiamo che per presentare una pratica, si deve accedere al Front Office di compilazione pratiche dello Sportello Unico Digitale ZES, selezionando la regione ove è ubicato il comune di riferimento:

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit per ridurre la plastica: domande 2024

    Con DM del 4.03.2024  il MASE, ministero dell'ambiente, definisce, ai sensi dell'art. 4,  comma  7, del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  196,  i  criteri  e  le modalità  di  applicazione  e  di fruizione di  un contributo riconosciuto alle imprese al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di  materiali  e prodotti alternativi a quelli  in plastica  monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.
    Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia  di quelli elencati  nell'allegato,  parte  A  e  parte  B,  del  decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  196,  che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile,  certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

    Contributo imprese 2024 riduzione plastica: i beneficiari

    Possono presentare domanda di  concessione  del  contributo,  le imprese di cui all'art. 2, comma 2, che alla  data  di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

    • a)  risultino  attive,  regolarmente  costituite  e  iscritte  al registro delle imprese;
    • b) risultino iscritte all'assicurazione generale  obbligatoria  o alle  forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima  oppure  alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto 1995, n. 335;
    • c) non siano  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni  e  integrazioni,  o  si  trovino  in  altre condizioni  previste  dalla  legge  come  causa  di   incapacita'   a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque  a  cio' ostative;
    • d) non  sussistano  nei  loro  confronti  le  cause  di  divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo  6 settembre 2011, n. 159;
    • e) non si trovino in stato di liquidazione ne' siano  soggette  a procedure concorsuali con finalita' liquidatoria. 

    Contributo imprese 2024 riduzione plastica: spese ammissibili

    Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualita' 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, in relazione all'acquisto  di prodotti  della tipologia  di  quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del predetto decreto,  che sono riutilizzabili o  realizzati  in materiale  biodegradabile  e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
    In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese di cui al comma 1, sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti. 

    In via subordinata, possono essere ammesse  al beneficio le spese relative all'acquisto dei prodotti di cui ai punti 1) e 6) dell'allegato, parte B, del decreto  legislativo  3  novembre 2021, n. 196, nell'ipotesi di risorse  residuali  ancora  disponibili dopo il soddisfacimento della copertura  delle  spese  riferibili  al primo periodo.
    L'effettivita'  del  sostenimento  delle   spese   oggetto   di contributo deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da  un  revisore  legale iscritto nel registro dei revisori legali,  o  da  un  professionista iscritto  nell'albo  dei  dottori commercialisti  e  degli   esperti contabili, o  nell'albo  dei  periti  commerciali  o  in  quello  dei consulenti  del  lavoro, ovvero  dal  responsabile  del  centro   di assistenza fiscale. A tal fine, con la gia' menzionata  attestazione, e' certificato:

    • a) l'elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise  in relazione al criterio di priorita' di cui  al  comma  2,  nonche'  il periodo  d'imposta  cui  sono  riferite.  Le  spese  si   considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
    • b) l'effettivo utilizzo dei prodotti acquistati;
    • c)  l'integrale  pagamento  delle  fatture  di  acquisto  cui  si riferiscono le  spese  di  cui  alla  lettera  a),  che  deve essere effettuato  attraverso  il  conto  corrente   intestato   all'impresa richiedente e con modalita' che consentano  la piena  tracciabilita' dei  pagamenti  e  l'immediata  riconducibilita'  degli  stessi  alle relative fatture;
    • d) che l'impresa richiedente non  ha  ottenuto,  a  fronte  delle medesime spese, oggetto della richiesta di contributo, altri benefici previsti da normativa europea, nazionale e regionale. 

    Contributo imprese 2024 riduzione plastica: requisiti

    Per accedere  al  contributo, i soggetti in possesso dei  requisiti  previsti, per  il tramite del legale  rappresentante, presentano  un'apposita  istanza attraverso la  procedura  informatica  resa  accessibile  dal  sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it). 

    Sulla sezione news del suddetto sito sono indicati i termini e le modalita' di presentazione della domanda di contributo, nonche' la documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria propedeutica alla concessione.
    Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso  dei requisiti previsti  dal  presente  decreto,  ivi  inclusi  quelli  di carattere  tecnico,  compreso  l'ammontare  complessivo  delle  spese sostenute e del contributo richiesto per ogni annualita',  allegando l'attestazione di cui all'art. 4.  Al  solo  fine  di  consentire  lo svolgimento  dei  controlli  previsti dall'art.   11,  i  soggetti beneficiari allegano all'istanza  la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonche' la certificazione che i prodotti acquistati sono riutilizzabili  o  realizzati  in  materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
    Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla pagina dedicata all'agevolazione, è inserita l'informativa sulla privacy ai fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679. 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Incentivi alla Capitalizzazione delle PMI: nuove opportunità con il nuovo decreto

    Pubblicato in GU n.80 del 05.04.2024 il Decreto del 19 gennaio 2024 n. 43 recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro,
    piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.

    Le agevolazioni sono concesse a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

    A fronte dell'aumento di capitale, il contributo in conto impianti riconosciuto in base all'articolo 11 del decreto 22.04.2022 (che aveva definito la nuova disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dalla Nuova Sabatini all'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013), è incrementato

    • al 5% per le micro e piccole imprese;
    • al 3,575% per le medie imprese. 

    Entro il 1° luglio 2024, con provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito web www.mise.gov.it, verranno fornite le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonchè il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi.

    Soggetti beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:

    • sono costituite in forma di società di capitali; 
    • non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art. 2632 codice civile.

    Quali sono gli investimenti incentivabili

    Gli incentivi previsti dal Decreto del 19 gennaio 2024 sono orientati a sostenere le PMI in un ampio spettro di investimenti, incentrati principalmente sull'innovazione, l'efficienza produttiva e la sostenibilità ambientale, previsti dall'articolo 9 del decreto 22/4/2022, in particolare:

    • investimenti in beni strumentali: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonche' di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive gia' esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
    • investimenti 4.0: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalita' la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realta' aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;
    • investimenti green: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus export digitale plus 2024: ultima chiamata per le domande

    Entro il 12 aprile è possibile presentare domanda per il Bonus Export Digitale Plus.

    Invitalia, soggetto gestore della misura, informa i beneficiari della misura ossia le microimprese manifatturiere interessate a ricevere incentivi nelle attività di internazionalizzazione, attraverso l'acquisizione di soluzioni digitali per l'export.

    Ricordiamo che l’incentivo è promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l’Agenzia ICE attraverso il Bando dell’8 gennaio 2024.

    L'ICE ha pubblicato le regole attuative della misura con Provvedimento del 6 febbraio, vediamo le regole.

    Bonus export digitale plus 2024: i beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni bonus export digitale plus 2024:

    • le micro e piccole imprese manifatturiere,
    • con sede in Italia, 
    • anche aggregate in reti o consorzi.

    Attenzione al fatto che, i soggetti beneficiari che hanno ottenuto l’agevolazione a valere sulla precedente misura Bonus per l'export digitale, possono richiedere il contributo solo se hanno completato l’iter agevolativo e hanno rendicontato nei termini. 

    Mentre non possono accedere i soggetti beneficiari già assegnatari del “Bonus per l’Export Digitale” destinatari di provvedimenti di revoca, di decadenza per rinuncia o per mancata rendicontazione.

    Bonus export digitale plus 2024: l’agevolazione

    Il contributo è concesso in regime “de minimis” per i seguenti importi:

    • 10.000 euro alle imprese a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 12.500 euro;
    • 22.500 euro alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 25.000 euro.

    Si precisa che il contributo è erogato in unica soluzione a seguito di rendicontazione delle spese sostenute presso società fornitrici iscritte all’elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l’export istituito ai sensi dell’Autorizzazione del Direttore Generale n. 20/21.

    Sono ammissibili esclusivamente titoli di spesa in formato elettronico emessi, in data successiva alla presentazione della domanda di contributo, da fornitori inseriti nell’apposito elenco.

    Non è in ogni caso erogabile alcun contributo a fronte di spese ammesse di importo inferiore ad euro 12.500,00 per le MPI e ad euro 25.000,00 per le reti o i consorzi.
    Sono previste riserve speciali: 

    • di importo pari a 3 milioni di euro a favore esclusivamente delle aziende aventi sedi operative/produttive nei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana per le quali nel corso del Consiglio dei Ministri del 23 e 25 maggio 2023 è stata deliberata la dichiarazione di stato di emergenza. 
    • una riserva di importo pari a 1,5 milioni di euro a favore esclusivamente delle aziende aventi sedi operative/produttive nelle province toscane per le quali nel corso del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 è stata deliberata la dichiarazione di stato di emergenza.

    Bonus export digitale plus 2024: presenta la domanda entro il 12.04

    La domanda per il bonus export digitale plus può essere presentata dalle 10:00 del 13 febbraio alle 10:00 del 12 aprile 2024, essendo in possesso di:

    • un’identità digitale (SPID o CNS);
    • accedendo all'area riservata per compilare online la domanda;
    • disponendo di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

    Scarica qui il fac-simile della domanda: 

    Bonus export digitale plus 2024: le spese ammissibili

    Sono ammissibili al contributo le seguenti spese sostenute dai soggetti beneficiari:

    • a) spese per consulenze finalizzate all’adozione di soluzioni digitali, ivi comprese la progettazione e la personalizzazione di processi e soluzioni architetturali informatiche funzionali ai percorsi di internazionalizzazione; 
    • b) spese per la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app mobile, ivi compresi eventuali investimenti atti a garantire la sincronizzazione con marketplace internazionali forniti da soggetti terzi; 
    • c) spese per la realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedano l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web nonché il raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita prescelto e i propri sistemi di Customer Relationship Management – CRM (ad esempio i sistemi API – Application Programming Interface); 
    • d) spese per la realizzazione di servizi accessori all’ e-commerce quali quelli di smart payment, predisposizione di portfolio prodotti, traduzioni, shooting fotografici, video making, web design e content strategy;
    • e) spese per la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell’export digitale, con specifico riferimento al portafoglio prodotti, ai mercati esteri e ai siti di vendita online prescelti; 
    • f) spese per digital marketing finalizzate a sviluppare attività di internazionalizzazione: campagne di promozione digitale, Search Engine Optimization (SEO), costi di backlink e di Search Engine Marketing (SEM), campagne di content marketing, inbound marketing, di couponing e costi per il rafforzamento della presenza sui canali social; spese di lead generation e lead nurturing; 
    • g) servizi di CMS (Content Management System): restyling di siti web siano essi grafici e/o di contenuti volti all’aumento della presenza sui mercati esteri; 
    • h) spese per l’iscrizione e/o l’abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing, quali strumenti volti a favorire il processo di esportazione; 
    • i) spese per servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano finalizzati ad aumentare la presenza sui mercati esteri;
    • j) spese per l’upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi di cui alle precedenti lettere a) e i).

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese

    In GU n 76 del 2 aprile il DPCM del 3 marzo con il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS)  ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge  27  dicembre  2017,  n. 205. 

    La ZLS zona logistica semplificata di cui  all'articolo  1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può essere istituita  nelle regioni dove sia presente almeno una area portuale con le caratteristiche del regolamento UE n 1315/13 al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli  allo sviluppo di nuovi investimenti.

     La Zona logistica semplificata è  istituita  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  su  proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti, per una  durata  massima  di  sette  anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. 

    Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate.

    Per  l'istituzione  delle  Zone  logistiche  semplificate   si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  relative  alla

    procedura di istituzione delle Zone economiche speciali.

    Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese

    Il regolamento del 4 marzo reca la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017 ed e' adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini  economici,  finanziari  e  amministrativi  per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo  delle  imprese  gia' operanti, nonche' l'insediamento di nuove imprese.
    Il regolamento definisce, in particolare:

    • a) le modalita' per l'istituzione  della  ZLS,  comprese  le  ZLS interregionali;
    • b) la loro durata;
    • c) i criteri per l'identificazione e la  delimitazione  dell'area ZLS;
    • d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
    • e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

    Ai sensi dell'art 12 del regolamento i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche  all'interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d'attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel  rispetto delle  normative  vigenti  in  materia  di valutazione  di  impatto ambientale. 

    L'autorizzazione  unica,  ove  necessario,  costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.  

    Fatto  salvo  quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e  infrastrutture  energetiche  ed  in materia  di  opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione  di progetti inerenti alle attivita' economiche  ovvero  all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche  nell'area  ZLS  da parte di soggetti pubblici e privati  sono  di  pubblica  utilità, indifferibili ed urgenti.
    Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti  gli atti di autorizzazione, assenso e  nulla osta  comunque denominati, previsti  dalla  vigente  legislazione  in  relazione  all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da  intraprendere nell'area ZLS. 

    La  domanda  di  autorizzazione è presentata  allo sportello unico individuato dalla regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmettono all'Autorita' competente al rilascio, individuata dalla regione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, la quale vi provvede in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste da leggi regionali.
    La regione individua, anche nell'ambito del proprio ordinamento, l'Autorità regionale   o  locale  che  provvede al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1.
    Le nuove  imprese  e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di  investimenti di natura incrementale in tutta l'area ZLS,  usufruiscono delle seguenti misure di semplificazione:

    • a) sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli  2  e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto  ambientale  (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS)  e autorizzazione  integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia  di  autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n.  42,  e  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,  in  materia  di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui  al  decreto  del Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  in  materia edilizia;  alla  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  in  materia   di concessioni demaniali portuali;
    • b) fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  38  del  decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riguardo alla localizzazione ed alla approvazione del progetto delle opere, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati,  la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri,  intese,  concerti  o altri atti di assenso di  competenza  di  piu'  amministrazioni  sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,  n. 241; i termini ivi previsti sono ridotti della meta' e sono  altresi' ridotti alla meta' i termini di cui  all'articolo  17-bis,  comma  1, della citata legge n. 241 del 1990;
    • c) i termini di cui alle lettere a) e b) previsti per il rilascio di   autorizzazioni,   approvazioni,   intese,   concerti,    pareri, concessioni, accertamenti  di  conformita'  alle  prescrizioni  delle norme e dei piani urbanistici ed  edilizi,  nulla  osta  ed  atti  di assenso, comunque denominati, degli  enti  locali,  regionali,  delle amministrazioni centrali, nonche' di tutti gli altri competenti  enti e agenzie sono da considerarsi perentori e, decorsi inutilmente  tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole;
    • d)  per  le  imprese  beneficiarie  delle  agevolazioni  previste dall'articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017  in  relazione agli investimenti effettuati nelle  zone  ammissibili  agli  aiuti  a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3),  lettera c),  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   gli interventi relativi agli oneri  di  urbanizzazione  primaria  di  cui all'articolo 16, comma 7, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  sono  realizzati entro il termine perentorio di  novanta  giorni  dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei  servizi di pubblica utilita'. In caso di ritardo si applica l'articolo  2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali  possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi  del regolamento (UE)  n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre  2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. 

    La perimetrazione delle zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di  indirizzo ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sportello unico digitale ZES: pienamente operativo dal 20 marzo

    Con un avviso del 20 marzo 2024 pubblicato sul sito di missione della ZES Unica Mezzogiorno, si informa del fatto che la semplificazione procedurale a disposizione degli imprenditori e l’attenuazione degli oneri a carico dei Comuni sono pienamente operative.

    La piattaforma telematica dello Sportello SUD ZES è pienamente operativa e rappresenta l’unico punto di accesso e di avvio dei procedimenti di Autorizzazione Unica ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 del decreto-legge 124/2023.

    Lo Sportello opera unicamente in modalità digitale consentendo alle amministrazioni l’accesso e la consultazione via web delle pratiche di competenza e della relativa documentazione e la possibilità di inviare telematicamente allo sportello eventuali risposte o pareri secondo le modalità operative già comunicate.

    I SUAP territorialmente competenti potranno, quindi, indirizzare direttamente l’utenza verso lo Sportello Digitale SUD ZES per la presentazione delle domande di Autorizzazione Unica, senza ricorrere ad altri canali di comunicazione.

    L'avviso evidenzia anche che viene meno il presupposto di cui all’art. 13 comma 3 del decreto che prevedeva  «nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES» – l'inoltro da parte dei SUAP territorialmente competenti, delle eventuali domande di autorizzazione unica agli sportelli unici, attivati presso i commissari straordinari.

    Sportello unico digitale zes unica: che cos’è

    Lo Sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, è istituito presso la Struttura di Missione ad opera del Decreto Sud.

    S.U.D. ZES ha l'obiettivo di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno.

    Al suo interno confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a – ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e gli sono attribuite, nei casi previsti dall’articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

    Nell’ambito dell’area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:

    • a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
    • b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l’intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
    • c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l’ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

    Leggi anche:  ZES unica Mezzogiorno: tutte le regole 

    Sportello unico digitale zes presenta la domanda

    Ai fini della presentazione delle domande Presenta qui la domanda occorre accedere al Front Office di compilazione pratiche dello Sportello Unico Digitale ZES, selezionando la regione ove è ubicato il comune di riferimento:

    Come specificato dal un comunicato del 1 marzo subito dopo l'attivazione del servizio sono iniziate le domande che a quella data erano già 18.

    Sul sito è anche già possibile chiedere informazioni compilando un format: clicca qui.

    Inoltre si sta predisponendo una sezione di FAQ specifiche utili a chiarire eventuali dubbi.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Comunicazione Preventiva ZES Unica Mezzogiorno: che cos’è?

    Tra le faq pubblicate sul sito della Missione della Zes Unica Mezzogiorno che comprende le 8 ZES delle regioni: 

    • Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, 

    sono chiesti chiarimenti sulle finalità della Comunicazione Preventiva.

    Viene chiarito che la Comunicazione Preventiva è un servizio accessorio e non obbligatorio collegato alla Autorizzazione Unica.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Comunicazione Preventiva ZES Unica: che cos'è?

    In dettaglio, per un miglior servizio all’utenza lo sportello digitale S.U.D. ZES consente di interagire con la Struttura di Missione presentando un'anteprima del progetto/iniziativa che si intende avviare in modo da comprendere se tale progetto/iniziativa ha i requisiti per richiedere una Autorizzazione Unica.

    Il modulo di Comunicazione Preventiva è disponibile come prima opzione nella sezione "Scelta settore attività" della componente di Front Office, accessibile a seguito del click sul tasto "Richiedi autorizzazione unica"

    La comunicazione preventiva NON è obbligatoria e NON sostituisce in alcun modo la formale presentazione dell’istanza e il conseguente avvio del procedimento, ma ha la finalità di interloquire con la struttura per un primo orientamento.

    Se gli elementi informativi forniti con la Comunicazione Preventiva sono sufficienti, sarà la Struttura di missione a indicare se l’iniziativa illustrata dall’impresa rientra nel novero normativo della Autorizzazione Unica e se, quindi, va inoltrata formale istanza tramite lo Sportello e la modulistica ad hoc.

    È comunque sempre possibile presentare una richiesta di Autorizzazione Unica indipendentemente dalla eventuale Consultazione Preventiva.