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Credito Transizione 5.0: quali controlli effettua il GSE?
In data 26 settembre il GSE gestore della misura transizione 5.0 ha dedicato una sezione del proprio sito a FAQ specifiche in risposta ai dubbi frequenti.
Ricordiamo che su questa misura il MIMIT ha pubblicato la Circolare 16 agosto 2024 e sempre dal sito GSE sono reperibili delle slide di sintetiche che riepilogano le regole per la misura.
Vediamo dalle FAQ quali sono i controlli che il GSE effettua sulle domande di credito transizione 5.0.
Credito Transizione 5.0: quali controlli effettua il GSE?
Il GSE ha specificato che ai sensi dell'art. 20 del Decreto attuativo, il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando:
- a)la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;
- b)la rispondenza, sulla base di piani di controllo definiti nella convenzione tra il GSE ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del contenuto delle stesse alle disposizioni del DM “Transizione 5.0” e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE, nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15 del DM “Transizione 5.0”, ivi compreso il possesso di idonee coperture assicurative.
- Il GSE può effettuare, inoltre, verifiche documentali ed ispezioni in situ sui singoli interventi agevolati.
Nel caso in cui, all'esito dei controlli, nonché delle verifiche documentali e in situ, si rilevi l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per l'avvio degli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
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Contributi imprese editrici per l’anno 2023: domande entro il 30.09
In scadenza al 30 settembre le domande per l’ammissione ai contributi diretti per l’anno 2023 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.
In data 11 settembre, con avviso del dipartimento per l'editoria, viene specificato che, è stata modificata la dichiarazione sostitutiva, generata dalla piattaforma per la gestione delle domande per l’ammissione ai contributi diretti per l’anno 2023, relativa alle altre agevolazioni eventualmente percepite dalle imprese richiedenti il contributo.
Attenzione al fatto che le imprese che avessero già completato l’invio della documentazione, dovranno trasmettere via PEC, all’indirizzo [email protected], il nuovo modello:
debitamente compilato, entro il 30 settembre 2024.
Imprese editrici: contributi diretti anno 2023 domande entro il 30.09
Entro il 30 settembre 2024 le imprese dovranno procedere, a pena di decadenza, all’inserimento dei dati e dell’ulteriore documentazione istruttoria prevista
- dall’art. 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 28 luglio 2017 (giornali diffusi sul territorio nazionale) e
- dall’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 15 settembre 2017 (quotidiani italiani diffusi all’estero)
- ovvero dell’intera documentazione indicata nei suddetti provvedimenti, ove non prodotta unitamente alla domanda.
Dal sito raggiungibile all’indirizzo https://die-stampa.palazzochigi.it, gli editori possono accedere alla piattaforma mediante le credenziali utilizzate in occasione della presentazione delle domande e con analoghe modalità.
Una volta inseriti i dati, i prospetti e le dichiarazioni sostitutive previsti per legge saranno generati automaticamente dalla piattaforma, fatti salvi alcuni campi che dovranno essere compilati a cura dell’editore.
Per quanto riguarda la modulistica, certificata dal revisore ove richiesto dalla legge, dovrà essere poi ricaricata sulla piattaforma unitamente
- alle relazioni di certificazione e
- al bilancio di esercizio per il successivo invio.
Per il supporto tecnico è attiva la casella di posta elettronica [email protected].
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Credito transizione 5.0: Faq GSE per i veicoli agricoli e forestali
Il MIMIT ha aggiornato la pagina relativa alla misura Transizione 5.0 con un avviso relativo alla sezione FAQ del GSE.
In particolare, si informa che dal 26 settembre sul sito del GSE è pubblicata una prima parte di risposte a dubbi frequenti.
Tra questi figura un chiarimento in merito ai veicoli agricoli e forestali per i quali già lo stesso MIMIT aveva provveduto ad integrare e correggere la Circolare 16 agosto con tutti i chiarimenti sul bonus, vediamo i dettagli.
Transizione 5.0: credito possibile per i veicoli agricoli e forestali
Il Mimit con un errata corrige al documento del 16 agosto 2024 ha evidenziato che il bonus transizione 5.0 spetta anche per i veicoli agricoli e forestali a certe condizioni.
Relativamente agli stessi veicoli il GSE con FAQ del 26 settembre ha chiarito quanto segue.
I veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE2016/1628, per poter fruire dell'incentivo Transizione 5.0 devono soddisfare, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dell'allegato A alla legge 232/2016), anche le seguenti condizioni:
- L'uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile;
- L'ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo;
- La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.
Il passaggio ad un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente) già in possesso da parte dell'impresa alla data del 31.12.2023, che potrà essere documentata attraverso il certificato di rottamazione.
Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per l'uso dei veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.
Leggi: Transizione 5.0: gli esclusi dall'agevolazione e relative deroghe
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Contributi formazione autotrasporti: le regole per il 2025
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024, il decreto che definisce le modalità di ripartizione e erogazione delle risorse 2024 destinate agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell’autotrasporto da realizzare nel 2025 .
L'obiettivo ormai consueto è quello di supportare le imprese di autotrasporto conto terzi attraverso programmi di formazione volti a migliorare la gestione aziendale, le nuove tecnologie, la competitività e la sicurezza stradale e sul lavoro.
Le risorse anche quest'anno ammontano a 5 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 dicembre 2024.
Di seguito vediamo piu in dettaglio i beneficiari e le modalità per le domande e l'erogazione dei contributi.
Contributi formazione per l’autotrasporto nel 2025
L'incentivo è rivolto alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti, inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale di Logistica, Trasporto e Spedizioni, possono partecipare alle attività di formazione.
Le attività formative mirano a migliorare la gestione dell’impresa, l’adozione di nuove tecnologie, la competitività e la sicurezza, sia stradale che sul lavoro.
Sono esclusi i corsi necessari per l’accesso alla professione di autotrasportatore o per l’ottenimento e il rinnovo delle patenti e di altri titoli obbligatori.
Le iniziative di formazione possono essere realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere.
Le imprese interessate devono specificare la loro volontà di partecipare al piano formativo, indicando l'articolazione del progetto e garantendo il rispetto dei requisiti.
Formazione autotrasporto 2025: durata corsi e contributo massimo
Le attività formative devono essere avviate a partire dal 27 febbraio 2025 e concludersi entro il 1° agosto 2025.
Sono ammissibili anche costi di preparazione antecedenti l’inizio delle attività, purché successivi alla pubblicazione del decreto ministeriale (avvenuta il 13 settembre 2024).
Il contributo massimo che si può ottenere è differenziato sulla base della dimensione dell' impresa, come segue
- Microimprese: fino a 15.000 euro;
- Piccole imprese: fino a 50.000 euro;
- Medie imprese: fino a 100.000 euro;
- Grandi imprese: fino a 150.000 euro.
Le forme associate di imprese possono ottenere contributi fino a un massimo di 300.000 euro.
I costi ammissibili riguardano principalmente la docenza, i tutor, le spese di consulenza e altre spese correlate.
Formazione autotrasporto 2025: erogazione, rendicontazione e controlli
L'erogazione del contributo avviene al termine dei progetti formativi, che, come detto, devono essere completati entro il 1° agosto 2025.
Le imprese devono inviare una rendicontazione dei costi sostenuti entro il 26 settembre 2025, corredata da fatture e documentazione contabile certificata da un revisore legale.
La rendicontazione deve includere:
- Elenco dei partecipanti e dettagli dei costi;
- Documentazione comprovante la presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;
- Registrazioni dei corsi a distanza, se applicabile.
- Le imprese devono dimostrare che il progetto formativo corrisponde a quanto dichiarato nella domanda e che i costi preventivati siano conformi alla realtà.
Verifiche e controlli
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si riserva il diritto di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, sia durante che dopo la loro esecuzione.
In caso di irregolarità gravi o dichiarazioni mendaci, l’impresa sarà esclusa dal contributo e obbligata alla restituzione delle somme già erogate.
Formazione autotrasporto 2025: presentazione delle domande
Le domande di accesso agli incentivi devono essere presentate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [email protected] :
- dal 10 dicembre 2024 al
- al 23 gennaio 2025.
Devono essere sottoscritte digitalmente e accompagnate da una dichiarazione che attesta l'assenza di eventuali domande duplicate, sia come impresa singola che come parte di un consorzio o cooperativa.
Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo. Le domande duplicate saranno escluse.
ATTENZIONE in caso di controlli con esito negativo in edizioni precedenti, le domande delle imprese coinvolte saranno automaticamente escluse dal contributo.
Per ulteriori dettagli consulta qui il testo del decreto .
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Transizione 5.0 e Bonus ZES Unica: i crediti a confronto
Il MIMIT ha pubblicato gli strumenti utili per orientarsi nell'universo della Transizione 5.0 e relativo credito di imposta (Dl n 19/2024 art 38) fruibile dalle imprese site nel territorio dello stato.
Si tratta della Circolare 16 agosto e di un file pdf di riepilogo sotto forma di slide per chi abbia intenzione di richiedere il credito di imposta 5.0.
Oltre a questo credito di imposta, sempre relativamente a determinati investimenti effettuati dalle imprese italiane vi è il credito di imposta spettante alle imprese operanti nella ZES unica del Mezzogiorno (Dl n 124/2023)
Vediamo di seguito una tabella di sintesi, dove si specificano tra gli altri:
- i beneficiari,
- le tipologie di investimenti,
- l'orizzonte temporale,
e che consenta di mettere rapidamente a confronto le due agevolazioni.
Transizione 5.0 e Bonus ZES Unica: i crediti a confronto
Tabella di sintesi per il confronto tra il credito di imposta transizione 5.0 e quello spettante nella ZES Unica.
Tipologia di credito di imposta Transizione 5.0 ZES Unica Mezzogiorno Beneficiari imprese e stabili organizzazione residenti imprese e stabili organizzazione residenti con esclusione di alcuni settori di sotto elencati Prerequisiti Rispetto normativa sicurezza sul lavoro no Cause esclusione - imprese in stato di liquidazione scioglimento, altre procedure concorsuali;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive
- imprese in stato di liquidazione scioglimento, altre procedure concorsuali,
- imprese in difficoltà per norme UE e imprese operanti in:
- industria siderurgica,
- carbonifera e della lignite,
- produzione,
- stoccaggio,
- trasmissione e distribuzione di energia
- infrastrutture energetiche,
- banda larga,
- settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Tipologia costi e investimenti Beni materiali Allegato A, Beni immateriali Allegato B (legge n 232/2016) e ulteriori software e impianti fotovoltaici Investimenti in: immobili, macchinari, impianti, attrezzature e terreni Misura del credito percentuale dal 5 al 45% con tre scaglioni percentuale dal 5 al 60% differenziate per investimento, Regione, dimensione impresa Scadenza investimenti fino al 31 dicembre 2025 dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024 Cumulabilità no con industria 4.0 e Zes Per tutti gli altri requisiti si rimanda alla normativa di riferimento, leggi anche: Transizione 5.0: pronte le modalità attuative
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Credito transizione 5.0: come varia la % spettante
La Circolare del 16 agosto del MIMIT fornisce utili indicazioni a chi voglia richiedere il credito di imposta ormai noto come credito transizione 5.0.
Ricordiamo che si tratta un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.
Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento.
Tale riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” ( Allegati A e B alla legge n 232/2016).
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
Attenzione al fatto che, l’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi, vediamo come dalle tabelle del MIMIT.
Credito transizione 5.0: come varia la % in funzione dell’investimento
Come specificato anche dal sito MIMIT, il credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi, vediamo come nelle tabelle di sintesi del GSE:

Si ricorda infine che il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE.
L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo
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Credito Transizione 5.0: è cumulabile con altre agevolazioni?
Pubblicata la Circolare MIMIT sulla transizione 5.0, si completano le istruzioni necessari a chi voglia richiedere questo nuovo credito di imposta rivolto a tutte le imprese operanti sul territorio nazionale che effettuano investimenti entro il 31 dicembre 2025 che facciano conseguire un determinato risparmio energetico.
In merito alla agevolazione, dati i requisiti e le condizioni di accesso, ci si domanda con quali altre agevolazioni possa essere cumulabile, vediamolo.
Credito Transizione 5.0: è cumulabile con altre agevolazioni?
Come chiarito dallo stesso MIMIT la norma disciplina le fattispecie di cumulabilità e non cumulabilità del beneficio come segue:
- il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
- il credito d’imposta non è cumulabile con i crediti previsti dal Piano Transizione 4.0 nonché con il credito
d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica
Semplificata (ZLS).