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Fondo eccellenze gastronomiche assunzioni: domande rinviate al 12 marzo
Il MASAF con decreto del 4 marzo, preso atto della avvenuta sospensione in data 1 marzo 2024, del servizio di invio e acquisizione del protocollo delle domande di agevolazione relative:
- alla misura “Giovani diplomati” prevista dal decreto del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare 24 gennaio 2024, n. 35986
dispone che le domande di contributo potranno essere nuovamente presentate a partire dalle ore 10,00 del 12 marzo 2024 e fino alle ore 12,00 del 13 maggio 2024.
Le domande saranno visibili allo stato di compilazione in cui erano al momento della sospensione della piattaforma.
Ricordiamo che in data 8 febbraio veniva pubblicato in GU n 32 dell'8 febbraio il Decreto dell'Agricoltura del 24 gennaio con il quale si dà attuazione del Decreto ministeriale n° 538507 del 21 ottobre 2022 recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del “Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”, ai sensi dell’articolo 1, comma 869, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Con risorse pari a 20 milioni di euro si intende promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano prevedendo contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6, comma 2, del D.M. 21 ottobre 2022.
In particolare, può essere concesso alle imprese un contributo in conto corrente non superiore:
- a) al 70% (settanta per cento) delle spese totali ammissibili;
- b) a 30.000,00 (trentamila/00) euro per singola impresa.
Fondo eccellenze gastronomiche: contributi per chi assume i giovani
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del D.M. 21 ottobre 2022. Nello specifico:
- a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (“Ristorazione con somministrazione”): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022– prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
- b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (“Gelaterie e pasticcerie”) e dal codice ATECO 10.71.20 (“Produzione di pasticceria fresca”): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
- c) che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in stato di liquidazione volontaria o giudiziale né soggetti ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie dell’attività anche ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.; d) non siano in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
- e) siano iscritte presso INPS o INAIL e abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- f) siano in regola con gli adempimenti fiscali;
- g) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- h) non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”).
Fondo eccellenze gastronomiche assunzioni: spese ammesse
Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, come previsto all’art. 6 del D.M. 21 ottobre 2022.
I giovani diplomati di cui al precedente comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSEOA) da non oltre 5 anni dalla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato;
- b) non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.
I contratti di apprendistato devono avere una durata minima di 1 anno ed una durata massima di tre anni e devono essere stipulati, a pena di decadenza dalle agevolazioni, dopo la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione.
Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
I pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento.
Fondo eccellenze gastronomiche assunzioni: la domanda dal 12.03
Le domande di agevolazione devono essere presentate dai soggetti ammissibili esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 10.00 del 01/03/2024 e fino alle ore 10.00 del 30/04/2024.
Attenzione domande rinviate al 12 marzo per problemi tecnici della piattoforma.
Una volta trasmessa la domanda il sistema rilascerà l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, riportante la data e l’ora di trasmissione della stessa.
Solo in esito al rilascio di tale attestazione le domande di agevolazione si intenderanno correttamente trasmesse.
Le domande dovranno essere firmate digitalmente dal Rappresentante legale dell’impresa, pena l’improcedibilità delle stesse.
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ZES unica Mezzogiorno: tutte le regole
Dal 1 marzo è attivo lo sportello unico digitale della ZES Unica per il mezzogiorno.
Ricordiamo che il Decreto Sud ha affidato alla Cabina di regia, riunitasi lo scorso 21 febbraio, i compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della ZES Unica.
Vediamo tutte le novità introdotte con la zes unica.
ZES Unica Mezzogiorno dal 2024: che cos'è?
Per Zona economica speciale (ZES) si intende:
- una zona delimitata del territorio dello Stato,
- nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno
- può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.
A partire dal 1° gennaio 2024 viene istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la c.d. "ZES unica", che ricomprende le seguenti regioni:
- Abruzzo,
- Basilicata,
- Calabria,
- Campania,
- Molise,
- Puglia,
- Sicilia,
- Sardegna.
ZES Unica Mezzogiorno dal 2024: il portale
Si prevede l'istituzione di un portale web della ZES unica che fornirà tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l’accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D ZES.
Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accessibilità allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13.
Accedi qui al portale ZES unica, che attualmente è in fase di aggiornamento a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024.
ZES Unica Mezzogiorno dal 2024: lo sportello unico
Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza strategica nonchè quanto previsto in materia di disciplina del commercio, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizioattività, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.
L'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonchè alla cessazione o alla riattivazione delle attivita' economiche, industriali, produttive e logistiche.
Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, dovranno presentare, allo sportello unico digitale, S.U.D ZES, l’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto
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Abolizione ACE: chiarimenti sull’utilizzo dei residui
Con la Circolare n 2/2024 le Entrate, tra gli altri chiarimenti, specificano le regole per la progressiva abolizione dell'ACE.
Il documento di prassi datato 6 febbraio contiene le prime istruzioni operative sulla prima parte della riforma fiscale che è operativa dal 2024.
Le istruzioni ADE riguardano l'importante novità della riduzione delle aliquote da 4 a 3 che, per il 2024, sono le seguenti:
- 23 per cento per i redditi fino a 28mila euro;
- 35 per cento per i redditi superiori a 28 e fino a 50mila,
- 43% sopra questa ultima soglia;
Inoltre, i chiarimenti del documento di prassi riguardano:
- le novità sulla detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro
- la riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50 mila euro
- ed infine l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE).
Vediamo nel dettaglio cosa chiarisce l'ADE sulla abolizione dell'ACE.
Abolizione ACE: come si utilizzano i residui
La circolare n 2/2024 ricorda che l'articolo 5 del Decreto legislativo n 21672023 dispone l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all’articolo 1 del d.l. n. 201 del 2011.
In particolare, l’ACE è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio e consiste nell’ammettere in deduzione, dal reddito complessivo netto dichiarato, un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.Nel caso in cui l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto così determinato, l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
Ciò premesso, l’articolo 5, nelle more dell’organica revisione e razionalizzazione degli incentivi alle imprese previste dalla Delega, dispone, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’abrogazione della disciplina dell’ACE, stabilendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.Dunque gli ultimi effetti dell'ACE volta ad agevolare il ricorso all’equity come scelta di finanziamento delle imprese si vedranno nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2023.
Tuttavia l’articolo 5 prevede che andranno ad esaurimento i relativi effetti dell’Ace, per cui continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
La circolare chiarisce infatti che nel meccanismo dell’agevolazione ci possono essere delle eccedenze Ace che possono essere riportate nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
Pertanto si ribadisce che fintantoché non vi sarà una riforma organica degli incentivi alle imprese, l’Ace è abolita sì dal 2024, ma le imprese che hanno maturato delle eccedenze potranno utilizzarle a scomputo del reddito degli anni successivi, fino ad esaurimento.
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Macchinari innovativi: proroga di 6 mesi per ultimare gli investimenti
Viene pubblicato in GU n 25 del 31 gennaio l'avviso del MIMIT relativo al decreto 28 dicembre 2023 sulla misura Macchinari Innovativi.
Ricordiamo che la misura in oggetto è rivolta a PMI e professionisti e finanzia programmi di investimento che devono prevedere:
- spese non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00. Nel caso di programmi presentati da reti d’impresa, la soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00;
- essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate;
- prevedere l’acquisizione di tecnologie abilitanti atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa e/o di soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare.
Leggi qui per ulteriori approfondimenti sulla misura Macchinari Innovativi
Con il Decreto MIMIT del 28.12.2023 si dispone:
- con riferimento alla misura Macchinari innovativi, istituita con decreto ministeriale 30 ottobre 2019, la possibilità per i soggetti beneficiari di richiedere una ulteriore proroga di sei mesi del termine di ultimazione dei programmi agevolati,
- nonché, con riferimento alla misura Investimenti sostenibili 4.0, la possibilità per i soggetti beneficiari delle agevolazioni di richiedere una proroga, non superiore a sei mesi, del termine di ultimazione dei programmi di investimento, previsto dal decreto ministeriale 10 febbraio 2022 istitutivo della misura.
I soggetti beneficiari delle misure Macchinari innovativi e Investimenti sostenibili 4.0 devono presentare una richiesta di proroga a Invitalia.
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Made in italy: le novità 2024 per valorizzare il marchio Italia
Viene pubblicata in GU n 300 del 27 dicembre la Legge n 206/2023 con Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
La Legge è composta da:
- Titolo I PRINCIPI E OBIETTIVI
- Titolo II CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI
- Capo I Misure generali (fondo per il made in Italy, imprenditoria femminili, sostegno dei marchi e proprietà industriale)
- Capo II Misure settoriali ( norme a tutela della filiera del legno, dell'olio d'oliva, del tessile)
- Titolo III ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Titolo IV MISURE DI PROMOZIONE
- Titolo V TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY
- Capo I Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta
- Capo II Nuove tecnologie
- Capo III Lotta alla contraffazione
- Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI
Vediamo alcuni dettagli di rilievo considerando che tutte le norme in esame entrano in vigore dal giorno 11 gennaio 2024
Fondo nazionale del Made in Italy: che cos’è
Nella Legge n 206/2023 viene istituito il Fondo nazionale del Made in italy
In particolare, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.
Il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso.Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:
- a) hanno sede legale in Italia;
- b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo.
I requisiti di accesso al Fondo le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.
Legge made in Italy: tutela della proprietà industriale e marchi
Per la valorizzazione della proprietà industriale si prevede che, l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
Al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria
Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome.Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.A proposito di marchi, si prevede che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
Al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.Legge made in Italy: sostegno alla imprenditoria femminile
Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo è rifinanziato per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.
Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Allegati: -
La tutela del Made in Italy diventa legge
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2023 la Legge del 27 dicembre 2023 n. 206 sulla tutela del Made in Italy, che reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni d’eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno.
Scarica il testo della Legge del 27.12.2023 n. 206
Il provvedimento contiene una serie di misure e iniziative volte a incentivare il sistema imprenditoriale di eccellenza italiana con l’obiettivo di dotare il nostro Made in Italy di nuove risorse, nuove competenze e nuove tutele.
Sono previste, inoltre azioni per migliorare e allargare la rete tra i principali attori della promozione e tutela della eccellenza italiana e sono inserite norme per inasprire il sistema sanzionatorio per la lotta alla contraffazione.
Fondo nazionale del made in Italy
Viene istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo Nazionale del made in Italy, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di supportare la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l’accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare.
Imprese culturali e creative di interesse nazionale
Presso il Ministero della cultura è istituito l’Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale la cui iscrizione importa anche la registrazione al portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative.
Con decreto del Ministro della cultura entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
Viene inoltre previsto che il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il made in Italy e di rendere
maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati sul territorio nazionale dalle imprese culturali e creative, a tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro dal 2024 al 2033. -
Nuovo DL Energia: investimenti su rinnovabili e sostegno a imprese gasivore-energivore
Pubblicato in GU del n. 287 del 09.12.2023 il nuovo Decreto Energia (Decreto legge del 09.12.2023 n. 181) approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, lo scorso 27 novembre, un nuovo decreto legge che introduce disposizioni urgenti per:
- la sicurezza energetica del Paese,
- la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia,
- il sostegno alle imprese a forte consumo di energia.
Scarica il testo del Decreto Legge del 09.12.2023 n. 181
Il testo opera una riforma delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette energivore), in modo da adeguare la disciplina nazionale a quella europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022.
Vediamo brevemente alcune delle misure previste a sostegno delle imprese così come esposte nelle Slide di presentazione del MASE.
Sostegno alle imprese gasivore ed energivore
Nuovi incentivi alle aziende energivore per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili
Le imprese a forte consumo di energia elettrica come quelle della chimica, del vetro e del tessile (circa 3.800) vengono incentivate a installare impianti a fonti rinnovabili: il GSE potrà, per i primi tre anni, anticipare gli effetti della realizzazione di questi impianti, garantendo energia rinnovabile ad un prezzo in linea con i costi della tecnologia: l’energia anticipata potrà essere restituita nei successivi 20 anni.Gas a prezzo vantaggioso per le aziende gasivore e nuovi titoli per la coltivazione di idrocarburi
Per realtà come quelle della siderurgia, della carta e del vetro (circa 1000), sarà possibile acquistare gas a un prezzo vantaggioso, da imprese che lo estrarranno sul territorio nazionale, grazie alla coltivazione di nuove concessioni. Verranno rilasciati nuovi titoli per la coltivazione di idrocarburi, a fronte dell’impegno di cedere quantitativi di gas al GSE, che lo fornirà prioritariamente alle imprese gasivore.