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Scoperta Imprenditoriale: modifiche all’allegato 10 sulla rendicontazione
Il MIMIT ha pubblicato il Decreto 21 maggio con modifiche all'allegato 10 al precedente decreto del 7 dicembre 2023 con le regole per la misura agevolativa nota come scoperta imprenditoriale.
Nel dettaglio il nuovo allegato n. 10 reca Criteri per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione.
Ricordiamo che il MIMIT ha anche pubblicato il decreto del 28 febbraio relativo alla approvazione della graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di agevolazione per la misura Scoperta imprenditoriale (risorse finanziarie di cui all’articolo 2, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 luglio 2023).
Vediamo le regole della misura.
Scoperta Imprenditoriale: che cos'è
Con un avviso del 4 gennaio il MIMIT informava del via all'agevolazione nota come Scoperta imprenditoriale che finanzia progetti di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno.
In particolare, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5), e i Centri di ricerca.
Gli Organismi di ricerca possono essere co-proponenti di un progetto congiunto con i citati soggetti.
Ricerca e sviluppo PMI: riepilogo delle regole
Con Decreto del 7 dicembre 2023 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per la misura scoperta imprenditoriale.
Attenzione dal fatto che, le domande vanno presentate dalle ore 10.00 del giorno 7 febbraio 2024 anche in forma congiunta e la procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 24 gennaio 2024 prossimo.
Ricordiamo che con il Decreto 13 luglio 2023 sono state rese disponibili risorse pari a 300 milioni di euro, a valere sull’Azione 1.1.4. del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.
Si sottolinea che, una quota pari al 60 per cento delle predette risorse è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese.
Ai fini dell’accesso a tale riserva, i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere tutti alla categoria delle PMI, ad eccezione degli Organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Nell’ambito della riserva in questione, una sotto riserva pari al 25 per cento della stessa è destinata alle micro e piccole imprese.
Ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno: i progetti ammessi
La misura agevolativa finanzia progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell’ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa.
I progetti devono:
- essere realizzati nei territori delle regioni meno sviluppate,
- prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro
- avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.
L’avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse.
I progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati in forma collaborativa, secondo in alternativa una delle seguenti modalità:
- progetto realizzato congiuntamente, che preveda:
- un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l’impresa capofila;
- almeno una micro, piccola o media impresa tra i soggetti proponenti;
- che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili;
- il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.
- progetto realizzato da una micro, piccola o media impresa ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale, il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.
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Contributo 2024 per disincentivare la plastica: a chi spetta
Pubblicato in GU n 116 del 20 maggio il Decreto MASE del 22.12.2023 con criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.
In particolare, si disciplinano le modalità di assegnazione delle risorse di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, definendo i criteri e le procedure volte all'attuazione delle misure di sostegno alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del medesimo decreto legislativo, ai fini della modifica dei loro cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.
A tale misura risulta complementare il credito di imposta per le imprese che usano prodotti in plastica monouso, in proposito leggi anche: Tax credit per ridurre la plastica: domande 2024
Contributo per disincentivare la plastica: i beneficiari
Soggetti beneficiari del contributo di cui si tratta sono le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo, che intendono realizzare la modifica dei loro cicli produttivi e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- b) risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonche' a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; - e) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Contributo 2024 per disincentivare la plastica: spese ammissibili
Sono ammissibili le spese strettamente funzionali agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6, e relative a:
- a) servizi di progettazione finalizzati alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo;
- b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo;
Non sono, in ogni caso, ammesse le spese relative a:
- a) imposte e tasse, inclusa l'IVA e oneri previdenziali e assistenziali;
- b) ordinario funzionamento dell'impresa, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- c) servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.
- d) acquisti tra imprese che risultino collegate tra di loro.
Le spese di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili all'agevolazione anche per l'acquisto dei beni usati, a condizione che l'acquisto avvenga presso rivenditori autorizzati in grado di rilasciare le necessarie garanzie di funzionalità e sicurezza. I medesimi rivenditori devono certificare all'acquirente che i beni usati non sono stati oggetto di agevolazioni pubbliche.
Contributo 2024 per disincentivare la plastica: le domande
Ai fini dell'accesso al contributo, a norma dell'art 6 del decreto in oggetto il soggetto proponente presenta al Ministero apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), secondo le modalità indicate
I termini di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa, sono pubblicati nella sezione news del suddetto sito.
In particolare, con decreto della direzione generale competente del Ministero dell'ambiente per l'avvio dell'unica procedura di assegnazione dell'intera dotazione finanziaria sono definiti i termini di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa.
Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal presente decreto.
La presentazione della domanda è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito specifico potere di rappresentanza per la compilazione.
Il soggetto proponente, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:- a) domanda di accesso alle agevolazioni;
- b) descrizione dell'intervento finalizzato alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo, con indicazione dettagliata delle spese previste, distinte per le tipologie di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b);
- c) esclusivamente per le domande di agevolazione superiori a 150.000,00 euro, dichiarazioni dei dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Il soggetto proponente, pena l'inammissibilità della domanda di accesso alle agevolazioni, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e dal decreto di cui al comma 3 dell'art. 1.
Non sono comunque ammissibili le domande di accesso alle agevolazioni relative ad interventi avviati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.
Le domande di accesso alle agevolazioni si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio dell'attestazione di avvenuta accettazione da parte della procedura informatica.
Allegati: -
Crediti transizione 4.0: le Entrate riaprono le compensazioni
Le Entrate hanno pubblicato la Risoluzione n 25 del 15 maggio con la riapertura delle compensazione dei crediti 4.0 precedentemente sospesi.
Prima dei dettagli ricordiamo che il MIMIT con un comunicato del 25 aprile aveva annunciato che dal 29 aprile sono disponibili (dalle ore 12) sul sito del gestore GSE, i modelli per comunicare l'utilizzo in compensazione dei crediti 4.0.
Si evidenzia che si tratta dei modelli allegati al DD del 24 aprile con le regole per la comunicazione.
Di seguito tutte le regole.
Compensazione crediti transizione 4.0: riaperte dal 16 maggio
Il comunicato MIMIT specifica che è stato emanato il decreto direttoriale riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire.
Il provvedimento si era reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024 (Leggi anche Crediti d'imposta 4.0: chiarimenti per il codice sospeso 6936)
Nello specifico sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta riguardanti:
- gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.
Con una FAQ ADE del 16 aprile venivano anche forniti chiarimenti.
Ora, con la Risoluzione n 25 del 15 maggio, le Entrate riaprono le compensazioni e riepiloganoquanto segue.
Con risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, tenuto conto di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale, per i crediti d’imposta in argomento è stato sospeso l’utilizzo in compensazione mediante modello F24, nei casi ivi indicati.
Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione in argomento.
Pertanto, specifica l'ade, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.
Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.
Allegati: -
Cassa integrazione PMI dell’indotto di grandi aziende in crisi: le istruzioni
Il Governo aveva approvato il 31 gennaio 2024 un nuovo decreto legge per la tutela delle piccole e medie imprese dell''indotto di grandi aziende in stato di insolvenza e sottoposte ad amministrazione straordinaria. Il decreto legge prevede in particolare misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle aziende coinvolte dalle difficolta dei grandi committenti come contributi a fondo perduto, accesso al Fondo di Garanzia , integrazione al reddito dei dipendenti, tassi di interesse agevolati. Il provvedimento, dl 9-2024 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2 febbraio 2024. Qui il testo
Nel corso della conversione in legge del decreto 4 2024 in legge 28 del 15 marzo 2024 recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» , il decreto 9 è stato abrogato e le norme sono confluite nella legge di conversione, facendo salvi gli effetti già intervenuti .
Con la circolare 62 del 6 maggio 2024 INPS fornisce tutte le istruzioni per fruire delle agevolazioni .
Vediamo di seguito le misure principali.
Sostegno finanziario a PMI coinvolte nella crisi di grandi imprese strategiche
Nella legge di conversione 8 2024 sono previste diverse forme di sostegno finanziario , tra cui :
- accesso al Fondo di Garanzia legge 662/1996 per le imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito e che abbiano prodotto negli ultimi due esercizi precedenti la richiesta, almeno il 70 per cento del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure straordinarie. Tale garanzia sarà concessa a titolo gratuito, senza valutazione, fino alla misura:
- dell’80 per cento dell'importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
- del 90 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria del primo livello, nel caso di riassicurazione.
- contributi a fondo perduto finalizzati ad abbattere del 50% il tasso di interesse, ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di Stato (“de minimis”) e pari al valore complessivo, attualizzato, della differenza tra interessi calcolati nell’arco dell’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale, e gli interessi determinati applicando un tasso pari al 50 per cento del contrattuale.
- possibilità di prededuzione dei crediti vantati dalle imprese o dai cessionari nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.
Leggi anche Liquidita micro e PMI fornitrici di aziende strategiche in crisi
PMI indotto aziende strategiche – Integrazione salariale unica "ISU"
E' prevista l'erogazione di una integrazione al reddito per i lavoratori subordinati di datori di lavoro definita dall'INPS " ISU "(integrazione salariale unica) che sospendono o riducono l’attività in conseguenza della crisi delle grandi aziende committenti . Il sostegno sarà riconosciuto per il 2024 dall'INPS con relativa contribuzione figurativa, in misura pari a quella prevista dall’articolo 3 del d.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabili fino a 10 .
Anche in questo caso il requisito è costituito da
- monocommittenza o
- prevalenza sulla gestione della piccola o media impresa,
esercitata dall’impresa in amministrazione straordinaria . Al fine di garantire continuità aziendale e sicurezza nei luoghi di lavoro, le modalità di sospensione sono individuate con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali più rappresentative, da stipularsi presso il Ministero del Lavoro.
Le integrazioni sono incompatibili con i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 148/2015 e con i sostegni al reddito di eventuali fondi bilaterali di solidarietà attivi nel settore.
La circolare INPS precisa che non si tratta di una prestazione soggetta alle limitazioni del D.LGS 148 2015: non è richiesta al comunicazione sindacale nè il versamento della contribuzione addizionale
I sostegni saranno comunque erogati dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e rimborsati dall’INPS oppure erogati direttamente dall’INPS.
Sono stanziati a questo fine 16,7 milioni di euro .
Integrazione salariale: domande e compilazione Uniemens
Nella circolare 62 2024 INPS precisa che:
- la sottoscrizione dell' accordo con le rappresentanze sindacali è propedeutica all’invio delle domande di accesso al trattamento di sostegno al reddito
- le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. ma precisa che tale sospensione o riduzione non puo essere anteriore a quello di stipula del medesimo accordo.
- Il termine di invio telematico delle domande non riveste carattere decadenziale, tuttavia, è opportuno che la domanda sia trasmessa con la massima tempestività, tramite la piattaforma “OMNIA IS”, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo, nella home page, alla funzione “cerca”, la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
In particolare: dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0
va selezionata la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e successivamente la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.
La circolare sottolinea che per l’accesso alla nuova misura nell’istanza deve essere resa una dichiarazione di responsabilità, in cui i datori di lavoro autocertificano la sussistenza del requisito in loro possesso.
Per tutte le domande presentate, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari delegati devono associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket).
Per la procedura operativa nel “Sistema UNICO” è stato creato il nuovo codice intervento “700”, che definisce il nuovo strumento “Integrazione salariale unica” (ISU) e la nuova causale codice evento “701” – “ISU – Crisi aziende dell’indotto ex art. 2 quinquies DL n. 4/2024”.
In caso di pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità,( circolare n. 62/2021 e messaggi n. 2519/2022, n. 2743/2022 e n. 2902/2022).
L’invio dei flussi non è soggetto a termine decadenziale; tuttavia, al fine di assicurare un più celere completamento delle attività connesse al pagamento è opportuno che la trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) avvenga con la massima tempestività.
Ai fini della compilazione delle denunce individuali, deve essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione “ISU”, avente il significato di “Integrazione salariale unica”; ai fini della valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati, devono essere seguite le consuete modalità.
Nella circolare sono riportati tutti i dettagli della compilazione.
- accesso al Fondo di Garanzia legge 662/1996 per le imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito e che abbiano prodotto negli ultimi due esercizi precedenti la richiesta, almeno il 70 per cento del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure straordinarie. Tale garanzia sarà concessa a titolo gratuito, senza valutazione, fino alla misura:
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Imprese Semiconduttori: domande d’agevolazione dal 30 aprile
Dalle ore 12 del 30 aprile è possibile presentare le domande per le agevolazioni per le imprese dei semiconduttori sulla piattaforma preposta.
Come evidenzia il MIMIT il 30 aprile apre un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo dedicato allo sviluppo della filiera nazionale dei semiconduttori. (Decreto MIMIT 11 aprile 2024)
Alla misura sono destinate le risorse del Fondo istituito dall’articolo 23, comma 1 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che ha una dotazione di 3,292 miliardi di euro.
Imprese semiconduttori: agevolazioni dal MIMIT
Gli interventi si inseriscono nel più ampio contesto di politica industriale che vede l’Unione europea impegnata a rafforzare la catena del valore continentale dei semiconduttori nel medio-lungo periodo, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la resilienza del settore (“Regolamento sui chip” o Chips Act).
Saranno finanziabili sull’intero territorio nazionale progetti di sviluppo industriale, tutela ambientale e progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, con costi ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, realizzati da una o più imprese.
I progetti dovranno essere finalizzati al rafforzamento e allo sviluppo della capacità e dell’industria nazionale di produzione di semiconduttori e alla crescita e allo sviluppo tecnologico delle imprese appartenenti alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori.
Per i programmi con spese ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro e per quelli per cui, indipendentemente dalla dimensione finanziaria dell’investimento, l’impresa richieda l’applicazione delle norme del Chips Act, la concessione delle agevolazioni è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico accordo tra il MIMIT, Invitalia e l’impresa proponente.
Attenzione, le agevolazioni assumono la forma
- del contributo in conto impianti,
- del finanziamento agevolato,
- del contributo in conto interessi
- del contributo diretto alla spesa (per i progetti di ricerca e sviluppo).
Agevolazioni imprese semiconduttori: le domande dal 30 aprile
Per presentare domanda di agevolazioni per i semiconduttori, dalle ore 12 del 30 aprile, è necessario:
- essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE),
- accedere alla nuova Area Personale per compilare direttamente online la domanda, caricare il business plan e gli allegati,
Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Al termine della compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico.
Accedi al sito di Invitalia per scaricare i fac-simile della domanda.
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Sportello Unico ZES: come visualizzo l’avanzamento di una pratica?
Dal 16 aprile 2024, il sito di Missione della ZES Unica Mezzogiorno fornisce agli utenti una nuova funzionalità per consentire alle imprese di avere un aggiornamento sullo stato di avanzamento della loro richiesta.
E’ infatti possibile monitorare lo stato di una pratica sul portale:
Come fare?
Accedendo al portale, tramite il pulsante “Vai alla Scrivania”:
- si accede alla cosiddetta MyPage, cioè alla propria pagina personale in cui è possibile ottenere la lista di tutte le proprie pratiche inviate;
- si seleziona la pratica di interesse e, in fondo alla relativa schermata di dettaglio è visibile l'area “Iter della pratica (Eventi)", aggiornata man mano con gli Eventi che la riguardano.
In due passaggi, è possibile accedere alla propria pratica e sapere i tempi entro cui verrà gestita.
E' inoltre disponibile e sempre attivo il servizio di assistenza (help desk:
- sulla piattaforma: https://www.impresainungiorno.gov.it/web/helpdesk
- per telefono allo 06-64892892 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30
Ricordiamo che per presentare una pratica, si deve accedere al Front Office di compilazione pratiche dello Sportello Unico Digitale ZES, selezionando la regione ove è ubicato il comune di riferimento:
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Tax credit per ridurre la plastica: domande 2024
Con DM del 4.03.2024 il MASE, ministero dell'ambiente, definisce, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.
Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.Contributo imprese 2024 riduzione plastica: i beneficiari
Possono presentare domanda di concessione del contributo, le imprese di cui all'art. 2, comma 2, che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- b) risultino iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative;
- d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) non si trovino in stato di liquidazione ne' siano soggette a procedure concorsuali con finalita' liquidatoria.
Contributo imprese 2024 riduzione plastica: spese ammissibili
Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualita' 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, in relazione all'acquisto di prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del predetto decreto, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese di cui al comma 1, sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.In via subordinata, possono essere ammesse al beneficio le spese relative all'acquisto dei prodotti di cui ai punti 1) e 6) dell'allegato, parte B, del decreto legislativo 3 novembre 2021, n. 196, nell'ipotesi di risorse residuali ancora disponibili dopo il soddisfacimento della copertura delle spese riferibili al primo periodo.
L'effettivita' del sostenimento delle spese oggetto di contributo deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. A tal fine, con la gia' menzionata attestazione, e' certificato:- a) l'elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise in relazione al criterio di priorita' di cui al comma 2, nonche' il periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
- b) l'effettivo utilizzo dei prodotti acquistati;
- c) l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese di cui alla lettera a), che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato all'impresa richiedente e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' dei pagamenti e l'immediata riconducibilita' degli stessi alle relative fatture;
- d) che l'impresa richiedente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese, oggetto della richiesta di contributo, altri benefici previsti da normativa europea, nazionale e regionale.
Contributo imprese 2024 riduzione plastica: requisiti
Per accedere al contributo, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, per il tramite del legale rappresentante, presentano un'apposita istanza attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it).
Sulla sezione news del suddetto sito sono indicati i termini e le modalita' di presentazione della domanda di contributo, nonche' la documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria propedeutica alla concessione.
Allegati:
Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico, compreso l'ammontare complessivo delle spese sostenute e del contributo richiesto per ogni annualita', allegando l'attestazione di cui all'art. 4. Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 11, i soggetti beneficiari allegano all'istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonche' la certificazione che i prodotti acquistati sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
Nella sezione del sito istituzionale del Ministero, alla pagina dedicata all'agevolazione, è inserita l'informativa sulla privacy ai fini del trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679.