• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto infrastrutture 89 2024 convertito in legge – Testo coordinato

    Pubblicati in GU  Serie Generale n.194 del 20 agosto 2024 :

    1. la legge 120 2024  di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 recante: «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.»( Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 151 del 29 giugno 2024),  
    2. e il testo  coordinato del DL 89 2024  con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 120 che entra in vigore il 21 agosto 2024.

    Ricordiamo di seguito le principali misure contenute nel provvedimento , mirate a ottimizzare e accelerare diversi progetti e interventi infrastrutturali di rilevanza strategica per l’Italia.

    • Infrastrutture

    Aggiornamento delle concessioni autostradali: vengono introdotte norme per l'adeguamento dei piani economico-finanziari delle concessioni autostradali;

    Operatività della società Stretto di Messina S.p.A.: si assicura la rapida entrata in funzione della società responsabile della costruzione del ponte tra Sicilia e Calabria, con semplificazioni amministrative per accelerare l'approvazione del progetto esecutivo;

    Razionalizzazione dei commissari straordinari: si prevede una riduzione e riorganizzazione dei commissari straordinari per migliorare l'efficienza e l'impiego delle risorse;

    Rete transeuropea dei trasporti: si promuove la realizzazione e il completamento di infrastrutture che fanno parte della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti;

    Operatività dell’Autorità per la laguna di Venezia: vengono adottate misure per l’avvio dell’operatività dell’Autorità per la gestione della laguna di Venezia;

    Interventi infrastrutturali: si assicura la realizzazione e il completamento di importanti interventi infrastrutturali nei settori stradale, idrico, ferroviario e del trasporto rapido di massa;

    Accelerazione delle bonifiche: si accelera l’attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto Stoppani;

    Governance della CCS: si ridefinisce l’assetto di governance dell’autorità nazionale competente per la cattura e lo stoccaggio della CO2;

    Interventi in Liguria e Genova: si sostengono le infrastrutture della Regione Liguria e il completamento della Scuola Politecnica di Genova;

    Fondazione Petruzzelli: si rafforza l’operatività della fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari;

    Efficienza del procedimento penale: si introducono misure per migliorare l’efficienza del procedimento penale in Cassazione.

    • Investimenti strategici

    Il testo introduce anche misure per incentivare investimenti strategici, con un focus particolare sull'Africa e sull'internazionalizzazione delle imprese italiane attive nel continente tramite l'incremento del fondo rotativo gestito da SIMEST per operazioni di venture capital in Paesi extra-UE. Previsto anche   un cofinanziamento a fondo perduto per iniziative nelle regioni del Sud Italia. Inoltre, si autorizza la Cassa depositi e prestiti a finanziare progetti nell'ambito del Piano Mattei, con priorità per l'Africa.

    • Sport

     il provvedimento proroga, di un anno  dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025, i termini per:

    1. l'abolizione del vincolo sportivo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità.
    2. l'abolizione del vincolo sportivo previsto dalla federazione sportiva nazionale o dalla disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.

    Allegati:
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    Transizione 5.0: Ecco il testo della Circolare Operativa del 16 agosto 2024 Mimit e Gse

    La Circolare Operativa del 16 agosto 2024, n. 25877, offre importanti chiarimenti tecnici per l'applicazione corretta della disciplina agevolativa prevista dal Piano "Transizione 5.0" e fornisce un nutrito numero di fac-simili per la corretta applicazione della norma. 

    Questa iniziativa agevolativa, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha l’obiettivo di sostenere la transizione digitale ed energetica delle imprese italiane, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici e all'uso di energie rinnovabili.

    Il contenuto della circolare

    La Circolare Operativa n. 25877 del 16 agosto 2024 è di 192 pagine e tratta i seguenti argomenti:

    1. Ambito soggettivo e oggettivo e intensità del beneficio

       – Definizione dei soggetti ammissibili.

       – Tipologia di investimenti e progetti agevolabili.

       – Percentuali di credito d'imposta applicabili.

    2. Criteri per la determinazione dei risparmi energetici

       – Definizione della struttura produttiva e del processo interessato.

       – Concetto di scenario controfattuale.

       – Esempi numerici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici:

         – In relazione al processo interessato.

         – In relazione alla struttura produttiva.

    3. Requisiti impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili

       – Investimenti ammessi per l’autoproduzione di energia elettrica.

       – Requisiti specifici per i moduli fotovoltaici.

       – Autoconsumo individuale a distanza.

       – Determinazione del fabbisogno energetico e dimensionamento degli impianti.

       – Spese ammissibili.

    4. Indicazioni rispetto principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH)

       – Applicazione del principio DNSH per la conformità agli obiettivi ambientali.

       – Check-list di verifica e controllo per i settori di intervento.

    5. Procedura di invio e gestione della Comunicazione Preventiva

       – Modalità di trasmissione.

       – Documentazione richiesta.

       – Processo di gestione della comunicazione.

    6. Procedura per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione

       – Modalità di trasmissione.

       – Processo di gestione.

    7.Procedura per la comunicazione di completamento del progetto di innovazione

       – Documentazione da trasmettere.

       – Processo di gestione.

    8. Attività di vigilanza e controlli

       – Attività di vigilanza.

       – Modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.

    9. Esempi di calcolo del credito d’imposta spettante

       – Calcolo del credito d’imposta per un processo interessato dall’investimento.

       – Calcolo del credito d’imposta per la struttura produttiva.

    Fac-simili allegati alla circolare

    La Circolare è corredata da un ricco pacchetto di fac-simili riguardanti

    – Delega per l’invio delle comunicazioni.

    – Dichiarazione dati titolare effettivo.

    – Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente.

    – Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili.

    – Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile.

    – Modelli di Perizia tecnica asseverata.

    – Schede tecniche DNSH.

    – Certificazione Ex Ante e Modello Relazione Tecnica di Certificazione Ex Ante.

    – Certificazione Ex Post e Modello Relazione Tecnica di Certificazione Ex Post.

    – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la comunicazione preventiva.

    – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la comunicazione di avanzamento del progetto.

    – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la comunicazione di completamento del progetto.

    Allegati:
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    Disciplina fiscale buoni pasto 2024

    Il datore di lavoro che desidera erogare il servizio dei pasti ai lavoratori è libero nella scelta della tipologia dell'offerta, potendo optare, all'interno del proprio sistema di welfare aziendale

    • per l'erogazione di buoni pasto o "ticket restaurant" (sia in formato cartaceo che elettronico); 
    • per il riconoscimento di un'indennità sostitutiva
    • oppure per la somministrazione del vitto tramite l'organizzazione di una mensa interna (o anche tramite terzi). 

    Vediamo il trattamento fiscale dei buoni pasto e le indicazioni fornite nel merito, nel corso del tempo, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Buoni pasto: disciplina generale

    I datori di lavoro possono somministrare pasti a favore dei dipendenti attraverso una mensa o mediante servizi sostitutivi.

    La fornitura dei buoni pasto rappresenta infatti un servizio sostitutivo di mensa, di importo corrispondente al valore facciale del buono pasto.

    BUONI PASTO

    DEFINIZIONE

    Documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, escludendo ogni prestazione in denaro

    CARATTERISTICHE

    Non risultano:

    • cedibili,
    • commercializzabili,
    • cumulabili
    • convertibili in denaro.

    Sono equiparabili a compensi in denaro e non in natura

    Buoni pasto: definizione

    L’articolo 2, comma 1, lett. c), D.M. 122/2017 definisce il buono pasto come:

    “il documento di legittimazione, anche in forma elettronica (…) che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”.

    L’articolo 4 dello stesso decreto dispone poi che i buoni pasto:

    • consentono al “titolare” di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono (ossia il valore della prestazione indicato sul buono, IVA inclusa);
    • consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società emittente i buoni;
    • sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato (a tempo pieno o parziale), anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che “hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”;
    • non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
    • sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

    Trattamento fiscale dei buoni pasto

    Fiscalmente i buoni pasto, essendo veri e propri compensi (in natura) corrisposti al lavoratore dipendente, devono essere in generale sottoposti a tassazione ai fini dell’Irpef in capo al dipendente.

    Tuttavia, i buoni pasto concessi alla generalità/categorie omogenee di dipendenti non generano, in capo a loro, reddito imponibile (e di conseguenza contributivo) entro il limite massimo di:

    • € 4 se in formato cartaceo
    • € 8 se in formato elettronico.

    Per quanto attiene la natura reddituale della consegna del buono , la R.M. 26/2010 ha ritenuto che si tratta di importo assimilato ad un compenso “in denaro” (non in natura), motivo per cui non trova applicazione la non imponibilità fino al limite di € 258 annui dell’eccedenza rispetto al limite di esenzione specifica fino ad € 4 / 8.

    Per questo motivo solo l’eventuale maggiore valore sarà  assoggettato a tassazione.

     

    Esempio 

    Un lavoratore ha ricevuto 

    • buoni pasto elettronici dal datore di lavoro;
    • del valore di € 10 per ogni giorno effettivamente lavorato;

    Per il lavoratore soltanto € 2 (giornalieri) sconteranno la tassazione in busta paga ai fini Irpef

    Invece per il datore di lavoro tali spese, analogamente a quelle relative ad una convenzione con un esercizio pubblico, rappresentano il costo per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.

    L’acquisto dei  buoni pasto  è completamente deducibile e, dunque, non sconta il limite del 75% fissato per le spese di vitto e alloggio.

    Cumulabilità del buono pasto

    In relazione alla cumulabilità dei buoni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il divieto di cumulo oltre il limite di 8 buoni pasto non rileva sotto il profilo fiscale, non incidendo, ai fini Irpef, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente. Pertanto, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) dei ticket opera, nei limiti di 4/8 € giornalieri, a prescindere dal numero di buoni utilizzati.

    Il datore di lavoro è tenuto di conseguenza a verificare i limiti di esenzione, valutando esclusivamente il valore nominale dei buoni erogati.

    Buono pasto e indennità sostitutiva la non imponibilità in capo al dipendente

    Fiscalmente, l’art. 51, co. 2, lett. c) del Tuir prevede la totale esclusione dalla base imponibile Irpef per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro: 

    1. presso la propria azienda
    2. in quelle inter-aziendali
    3. effettuate in mense aziendali organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi. Rientrano in tale accezione anche i casi di convenzioni stipulate con ristoranti e la fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti.

    ATTENZIONE l’indennità sostitutiva di mensa  è considerata a tutti gli effetti parte integrante della retribuzione, pertanto viene inserita in busta paga, moltiplicata per i giorni in cui il lavoratore è stato presente in azienda ed è esente fino alla soglia di 5,29 euro.

    Fornire buoni pasto/ticket spendibili in esercizi pubblici convenzionati è una fattispecie assimilata a quelle precedenti. In questi casi, quindi, l’irrilevanza fiscale del benefit erogato coincide con il valore nominale dello stesso – non esiste cioè un limite – come avviene invece per le prestazioni sostitutive) e quindi il sostituto d’imposta non opera alcuna ritenuta fiscale o trattenuta contributiva.

    Art. 51 c. 2 Tuir

    “Non concorrono a formare il reddito (di lavoro dipendente) (omissis) lett. c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ed altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione“

    Con riferimento alla fattispecie del “buono pasto” – in relazione ai quali, ai fini dell’esclusione, si deve fare riferimento al valore nominale del buono – è stato chiarito che negli stessi deve essere individuabile un collegamento tra i tagliandi ed il tipo di prestazione cui danno diritto. Inoltre:

    • i tagliandi devono recare sul retro la precisazione che non possono essere 
    • cedibili, 
    • cumulabili, 
    • commerciabili, 
    • convertibili in denaro;
    • i buoni devono consentire esclusivamente l’espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto, ed essere debitamente datati e sottoscritti.

     

    Part- time

    L’esenzione fino all’importo giornaliero di € 4/8 opera anche in presenza di personale assunto a tempo parziale anche quando l’orario lavorativo non prevede il diritto alla pausa pranzo

    Categorie omogenee

    Non va fatto riferimento al codice civile (dirigenti, operai, eccetera), ma tutti i dipendenti di un certo tipo (es: lavoratori di una certa qualifica o un certo livello).

    Ove le prestazioni non riguardino almeno una categoria omogenea di dipendenti, l’importo va considerato compenso (in natura o denaro) assoggettato a tassazione

    Modalità diverse di somministrazione

    Il datore di lavoro può scegliere modalità diverse di somministrazione dei pasti ai dipendenti, potendo adottare più sistemi contemporaneamente (ad esempio istituendo il servizio di mensa per una categoria di dipendenti o implementando il sistema dei c.d. “ticket restaurant” per un’altra categoria e provvedere all’erogazione di una indennità sostitutiva per un’altra ancora – magari per chi non possa usufruire del servizio mensa).

    Non è invece possibile che lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata di lavoro, possa avvalersi di più prestazioni: per esempio avvalersi del servizio mensa ed utilizzare anche il buono pasto  beneficiando della franchigia di euro 4/8 di esclusione dal reddito

    Alla luce di quanto chiarito, va ricordato che qualora il contribuente si rechi in trasferta la fornitura del  buono pasto in aggiunta al rimborso del vitto, determina la riduzione della franchigia di imposta relativa all’indennità di trasferta, e comporta l’integrale tassazione del predetto ticket.

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    Credito investimenti nella ZES Unica: comunicazioni integrative dal 31.07 in poi

    Dal 31 luglio si possono inviare le comunicazioni integrative per gli investimenti nella ZES unica.

    Ricordiamo che il credito di imposta per le ZES unica mezzogiorno è un contributo a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.

    La c.d. “ZES unica” ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. 

    Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione 

    In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

    Credito per investimenti nella ZES Unica: le prossime tappe

    Per beneficiare del credito d’imposta, i soggetti interessati hanno presentato tra il 12 giugno 2024 e il 12 luglio 2024, all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024 nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta. 

    L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari:

    da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione (ossia entro 10 giorni dal 12 luglio).

    Il credito risultante dalla comunicazione è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento. 

    In particolare, il credito è utilizzabile:

    • per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra
    • per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

    Attenzione, è inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.

    Attenzione al fatto che, al fine di comunicare l’avvenuta realizzazione degli investimenti oppure il ricevimento della certificazione e/o delle fatture elettroniche, a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il relativo credito d’imposta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello. Il credito risultate da tali comunicazioni integrative è fruibile secondo le modalità descritte ai precedenti numeri 1 e 2.

    Credito ZES Unica: come si compila la comunicazione integrativa

    Come evidenziato nelle istruzioni al modello di comunicazione del credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione compilando la colonna 5 del rigo A1 possono presentare la comunicazione integrativa di cui al paragrafo 5 del provvedimento di approvazione del presente modello a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, con le stesse modalità sopra descritte, per indicare gli investimenti:

    • realizzati successivamente all'invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024 e, comunque, prima dell’invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione;
    • realizzati entro la data di invio della comunicazione, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione

    medesimo periodo è possibile presentare più comunicazioni integrative; l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

    I dati da riportare nella comunicazione integrativa non possono variare rispetto a quelli indicati nella comunicazione, ad eccezione dei seguenti:

    • Frontespizio – riquadri “Operazioni straordinarie”, “Rappresentante firmatario della comunicazione”, “Referente da contattare” e “Impegno alla presentazione telematica”;
    • Quadro A – rigo A1, colonne 3, 4 e 5; rigo A2, colonne 10, 11 e 12;
    • Quadro B – rigo B2, colonne 6, 7 e 8; rigo B10; rigo B19, colonne 6 e 7;
    • Quadro E.

    In particolare, nella comunicazione integrativa l’importo indicato nella colonna 2 del rigo A1 deve essere uguale all’importo indicato nella medesima colonna delle comunicazioni precedenti,  la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo A1 deve risultare di ammontare superiore alla somma degli importi indicati nelle medesime  delle comunicazioni precedenti. 

    La comunicazione integrativa non può essere presentata se non sono riportati gli estremi della certificazione nella sezione II del quadro E.

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    Come beneficiare del Credito per la ZES Unica?

    Dal 31 luglio e fino ed entro il 17 gennaio 2025 è possibile inviare le comunicazioni integrative per usufruire del credito ZES Mezzogiorno.

    Si tratta delle comunicazioni integrative, previste dal Provvedimento dell'11 giugno delle Entrate, per i soggetti che hanno validamente presentato la prima comunicazione e con le stesse modalità devono indicare gli investimenti

    • realizzati successivamente all'invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024 e, comunque, prima dell’invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione; 
    • realizzati entro la data di invio della comunicazione, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione. 

    Nel medesimo periodo è possibile presentare più comunicazioni integrative; l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Per approfondimenti si rimanda alle istruzioni al modello di cui si tratta

    Come fruire del Credito per la ZES Unica?

    Per beneficiare del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare, tra il 12 giugno 2024 e il 12 luglio 2024 (Termine scaduto) all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024 nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta. 

    L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota dall'Agenzia delle entrate in data 22 luglio 2024 e fissata al 17,6668 per cento dell'importo richiesto (Provvedimento 305765/2024)

    Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate con il codice tributo " 7034".

    Il credito risultante dalla comunicazione è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento.

    In particolare, il credito è utilizzabile:

    1. per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra;
    2. per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

    È, invece, inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.

    Come sopra già evidenziato, al fine di comunicare l’avvenuta realizzazione degli investimenti oppure il ricevimento della certificazione e/o delle fatture elettroniche, a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il relativo credito d’imposta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello.  Il credito risultate da tali comunicazioni integrative è fruibile secondo le modalità descritte ai precedenti numeri 1 e 2.

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    Investimenti nelle ZES: codice tributo per la restituzione dei decaduti dall’agevolazione

    Con Risoluzione n 38 del 22 luglio le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali (ZES) ai sensi dell’articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

    Investimenti nelle ZES: codice tributo per la restituzione dei decaduti dall’agevolazione

    L’articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha introdotto disposizioni in materia di agevolazioni fiscali a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023 (articolo 22, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124), una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, consistenti in una riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, prevedendo, tra l’altro, le cause che ne determinano la decadenza, nonché l’obbligo di restituzione dell’agevolazione della quale hanno già beneficiato.

    In caso di decadenza dall’agevolazione, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell’imposta sul reddito, precedentemente versata in misura ridotta, dalle imprese che, successivamente alla fruizione del beneficio, hanno aderito al consolidato fiscale ovvero al regime di trasparenza fiscale, è istituito il seguente codice tributo:

    • “2022” denominato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES – Soggetto consolidato o trasparente – art. 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

    Viene anche specificato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, nel formato “AAAA”.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Unica 2024: percentuale di fruizione

    Con il Provvedimento n 305765 del giorno 22 luglio l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la percentuale spettante per il Credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno è pari al 17,6668 per cento.

    Vediamo i dettagli.

    Credito ZES Unica: ecco la % di fruizione

    Lo stesso provvedimento specifica che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell’11 giugno 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale su indicata troncando il risultato all’unità di euro. 

    Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Credito ZES Unica Mezzogiorno: il codice tributo

    Con la Risoluzione n 39 del 22 luglio viene anche istituito il codice tributo relativo a questo credito di imposta.

    In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo: 

    • “7034” denominato “credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”. 

    La stessa risoluzione evidenzia che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

    Infine viene precisato che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’11 giugno 2024, pena lo scarto del modello F24. 

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