- 			
Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: domande dal 15 marzo
Partono nuovamente le domande per il Bonus colonnine di ricarica ossia il contributo ad imprese e professionisti per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica,.
Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: che cos'è
Il Bonus Colonnine per imprese e professionisti sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili.
In dettaglio, sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 4 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021, n. 358, al netto di IVA, ed oggetto di fatturazione elettronica per:
- l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
 - la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10%);
 - le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite massimo del 10%).
 
Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: a chi si rivolge e le risorse
Le agevolazioni sono rivolte a:
- imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
 - professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
 
Le risorse inizialmente stanziate ammontano a 87,5 milioni e così ripartite:
- 70 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000 euro da parte di imprese;
 - 8,75 milioni euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a 375.000 euro da parte di imprese;
 - 8,75 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti.
 
Dopo la prima apertura dello sportello, avvenuta nei mesi di ottobre e novembre 2023, sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro.
Per gli interventi previsti dalle lettere 1) e 3) sopra indicati sarà possibile procedere con la compilazione della domanda online sul sito di Invitalia www.invitalia.it che gestisce la misura per conto del Ministero, a partire dalle ore 12.00 del 15 marzo 2024.
Per gli interventi previsti dalla lettera 2) sopra indicati, le imprese potranno inviare la domanda di accesso al contributo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: [email protected] dalle ore 12.00 del 15 marzo 2024.
La chiusura dei termini di presentazione delle domande è, in tutti i casi, fissata alle 17.00 del 20 giugno 2024.
Ricordiamo che la prima edizione si è conclusa il 30.11.2023.
 - 			
Agevolazioni imprese territori alluvionati: domande dal 26 marzo
In data 20 febbraio il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto con le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ha pubblicato l’Avviso pubblico contenente le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di iniziative imprenditoriali finalizzate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2023.
La misura prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per il rafforzamento del tessuto produttivo locale, per la salvaguardia dei lavoratori e l’attrazione di nuovi investimenti.
Le domande per richiedere gli incentivi possono essere presentate dal 26 marzo al 28 maggio, da imprese già costituite in forma di:
- società di capitali,
 - cooperative,
 - società consortili e reti di imprese,
 
all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it) complete degli allegati ivi indicati.
Vediamo in cosa consistono i sostegni e quali comuni sono interessati.
Agevolazioni per Marche, Emilia Romagna, Toscana: dove si può fare domanda
L'avviso in oggetto contiene anche l'elenco dettagliato di dove si può presentare domanda di agevolazione dal 26 marzo e in particolare:
- Argenta (limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola) in provincia di Ferrara;
 - Bologna (limitatamente alla frazione di Paleotto), Borgo Tossignano, Budrio (limitatamente alla frazione di Prunaro, Vedrana e Vigorso), Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna (limitatamente alla località di capoluogo ovest), Castel Maggiore (limitatamente alla frazione di Castello), Castel San Pietro Terme (limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molino Nuovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro), Castenaso (limitatamente alla frazione di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile), Dozza (limitatamente al capoluogo), Fontanelice, Imola (limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese), Loiano, Medicina (limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova), Molinella (limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine), Monghidoro, Monte San Pietro (limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola), Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia (limitatamente alle frazioni di Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale), Pianoro (limitatamente alle frazioni di Paleotto, Botteghino, Livergnano), San Benedetto Val di Sambro (limitatamente alle frazioni di Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della 6 Valle), San Lazzaro di Savena (limitatamente alle frazioni di Ponticella, Farneto, Pizzocalvo, Borgatella di Idice e Cicogna), Sasso Marconi (limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano), Valsamoggia (limitatamente alle frazioni di Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle), in provincia di Bologna;
 - Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena;
– Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo, in provincia di Ravenna; - Montescudo, Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Novafeltria, San Leo, in provincia di Rimini;
 - Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore, Urbino, in provincia di Pesaro e Urbino;
 - Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Londa, in provincia di Firenze.
 
Attenzione al fatto che le iniziative imprenditoriali devono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a 1 milione di euro.
Agevolazioni per Marche, Emilia Romagna, Toscana: in cosa consiste l’aiuto
L'avviso del MIMIT specifica che le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione di:
- a. programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o innovazione di processo, progetti di ricerca e/o di sviluppo sperimentale e da progetti per la formazione del personale, in grado di sostenere l’economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile;
 - b. programmi occupazionali volti al mantenimento o all’incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.
 
Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
Nel caso di programma d’investimento presentato da reti di imprese di cui al punto A.5, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).
Sono ammesse le iniziative imprenditoriali inerenti alle attività individuate come ammissibili dalla normativa di riferimento indicata al precedente punto A.4.
Non sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per il mero ripristino di beni danneggiati da eventi calamitosi.
Agevolazioni per i territori alluvionati: obblighi dei beneficiari
E' bene sottolineare che i soggetti beneficiari, oltre agli altri obblighi previsti dalla normativa di cui al punto A.4, si impegnano a:
- a. concludere, entro il dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma di investimento, il programma occupazionale proposto. Nel caso di decremento dell’obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate. Per decrementi superiori al 50% la revoca è totale;
 - b. procedere, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all’assunzione dei lavoratori residenti nel territorio dell’area di crisi, che risultino percettori CIG, ovvero risultino iscritti alle liste di mobilità, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e successivamente, dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte dai tavoli di crisi attivi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
 
 - 			
Bonus imballaggi ecosostenibili: il codice tributo per F24
Con Risoluzione n 12 del 20 febbraio 2024 le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati (di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
Prima di dettagliare ricordiamo che con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 dicembre 2021 pubblicato in GU N 33/2022 sono state definiti:
- i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta per le imprese che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi (art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145),
 - i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all'agevolazione (per i dettagli dei requisiti tecnici consulta l'art 3 del decreto).
 
Sul sito del Ministero della Transizione Ecologica sono stati resi disponibili il fac-simile per la domanda e quello della attestazione delle spese sostenute nel 2019 e nel 2020.
Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: a chi spetta e per quali imballaggi
Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:
- prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
 - imballaggi primari e secondari biodegradabili  e  compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
- gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
 - gli imballaggi in legno non impregnati;
 
 - imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
 - imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio.
 
Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: a quanto ammonta
Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 36% delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l'acquisto dei prodotti e degli imballaggi fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.
Attenzione al fatto che l'effettività del sostenimento delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata:- dal presidente del collegio sindacale,
 - ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali,
 - o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,
 - ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
 
Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.
Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: come richiederlo
Riepiloghiamo anche le regole per le domande ormai scadute.
Le istanze potevano essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it) a partire dal 21 febbraio 2022 e fino al termine previsto per il 22 aprile 2022.
Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID.
Le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica presentavano apposita richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentante, al Ministero della transizione con domanda specificando:
- per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'anno di riferimento;
 - l'ammontare del credito di imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi
 - di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.
 
La domanda è corredata, pena esclusione:
- di copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
 - dalle certificazioni richieste;
 - dall'attestazione dell'effettività delle spese sostenute.
 
SCARICA QUI IL FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
SCARICA QUI IL FAC-SIMILE DI ATTESTAZIONE DELLE SPESE
Il credito di imposta è riconosciuto da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse.
Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande il Ministero della transizione ecologica comunica all'impresa il riconoscimento ovvero i diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso è utilizzabile.
Bonus imballaggi ecosostenibili: il codice tributo per F24
La Risoluzione n 12 del 20 febbraio 2024 ha riepilogato che l’articolo 1, commi da 73 a 77, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il riconoscimento di un credito d'imposta, alle condizioni ivi indicate, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte delle imprese beneficiarie della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “7065” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
 
 - 			
Abolizione ACE: chiarimenti sull’utilizzo dei residui
Con la Circolare n 2/2024 le Entrate, tra gli altri chiarimenti, specificano le regole per la progressiva abolizione dell'ACE.
Il documento di prassi datato 6 febbraio contiene le prime istruzioni operative sulla prima parte della riforma fiscale che è operativa dal 2024.
Le istruzioni ADE riguardano l'importante novità della riduzione delle aliquote da 4 a 3 che, per il 2024, sono le seguenti:
- 23 per cento per i redditi fino a 28mila euro;
 - 35 per cento per i redditi superiori a 28 e fino a 50mila,
 - 43% sopra questa ultima soglia;
 
Inoltre, i chiarimenti del documento di prassi riguardano:
- le novità sulla detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro
 - la riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50 mila euro
 - ed infine l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE).
 
Vediamo nel dettaglio cosa chiarisce l'ADE sulla abolizione dell'ACE.
Abolizione ACE: come si utilizzano i residui
La circolare n 2/2024 ricorda che l'articolo 5 del Decreto legislativo n 21672023 dispone l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all’articolo 1 del d.l. n. 201 del 2011.
In particolare, l’ACE è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio e consiste nell’ammettere in deduzione, dal reddito complessivo netto dichiarato, un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.Nel caso in cui l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto così determinato, l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
Ciò premesso, l’articolo 5, nelle more dell’organica revisione e razionalizzazione degli incentivi alle imprese previste dalla Delega, dispone, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’abrogazione della disciplina dell’ACE, stabilendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.Dunque gli ultimi effetti dell'ACE volta ad agevolare il ricorso all’equity come scelta di finanziamento delle imprese si vedranno nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2023.
Tuttavia l’articolo 5 prevede che andranno ad esaurimento i relativi effetti dell’Ace, per cui continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
La circolare chiarisce infatti che nel meccanismo dell’agevolazione ci possono essere delle eccedenze Ace che possono essere riportate nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
Pertanto si ribadisce che fintantoché non vi sarà una riforma organica degli incentivi alle imprese, l’Ace è abolita sì dal 2024, ma le imprese che hanno maturato delle eccedenze potranno utilizzarle a scomputo del reddito degli anni successivi, fino ad esaurimento.
 - 			
Voucher innovazione PMI: pubblicati gli elenchi degli ammessi
Con Decreto del 5 febbraio il MIMIT ha definito, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e dell’applicazione delle riserve previste nell’ambito dell’intervento, l’elenco delle domande di agevolazione che risultano finanziabili, di quelle in approfondimento istruttorio e di quelle che non trovano copertura relative al Voucher consulenza e innovazione.
Oltre al decreto è possibile visionare tre elenchi delle imprese divisi come segue:
- Allegata A elenco delle domande accolte,
 - Allegato B elenco delle domande che necessitano integrazioni,
 - Allegato C elenco domande non accolte per esaurimento delle risorse.
 
Ricordiamo intanto che con il Decreto MIMIT n 3233 del 16 ottobre venivano disciplinate, ai sensi dell’articolo 6 del decreto, le modalità e i termini per:
- la presentazione delle domande,
 - e le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di voucher a favore delle PMI e delle reti,
 
al fine di sostenere l’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
Il “Voucher per consulenza in innovazione” prevede un contributo alle spese effettuate dalle imprese per progetti di innovazione e trasformazione tecnologica e digitale, a fronte di prestazioni di consulenza rese da un manager dell’innovazione qualificato o da una società iscritti nell’apposito elenco costituito dal MIMIT.
Il “Voucher”, concedibile per le micro e piccole imprese consisterà:
- in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro, per le medie imprese
 - in un contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro,
 - per le reti di imprese in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro.
 
Voucher innovazione PMI e reti: risorse disponibili
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a euro 75.000.000,00.
Viene precisato che nell’ambito della dotazione finanziaria:
- a) una quota pari al 25 per cento è destinata alla concessione del voucher alle imprese che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere di micro e piccola dimensione e alle reti;
 - b) una quota pari al 5 percento delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione del voucher alle PMI che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere in possesso, sulla base dell’elenco reso disponibile dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del rating di legalità
 
Voucher innovazione PMI e reti: regole per le domanda
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente può presentare domanda, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile dall’apposita sezione dedicata alla misura presente sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it), secondo le modalità indicate.
Il soggetto proponente, in fase di presentazione della domanda, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:
- a) domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1 per le PMI, ovvero all’allegato 2 per le reti;
 - b) offerta sottoscritta digitalmente dal manager qualificato ovvero dal legale rappresentante della società di consulenza, selezionato secondo quanto previsto al comma 8.
 
L'accesso alla procedura informatica, ad eccezione di quanto previsto al comma 4:
- a) prevede l'identificazione e l'autenticazione mediante la Carta nazionale dei servizi;
 - b) è riservato al rappresentante legale del soggetto proponente, come risultante dal certificato camerale del medesimo, il quale, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
 
Clicca qui per tutti i modelli per presentare la domanda.
Attenzione al fatto che l’iter di compilazione e presentazione della domanda di ammissione ai contributi è articolato nelle seguenti fasi:
- a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del 26 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del 23 novembre 2023. In tale fase, il soggetto proponente è tenuto a svolgere le seguenti attività:
- 1) accesso tramite la Carta nazionale dei servizi all’apposita procedura informatica di cui al comma 1;
 - 2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione del modulo di domanda di cui al comma 2 e caricamento dei relativi allegati;
 - 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente il “codice identificativo della domanda”, le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e successiva apposizione della firma digitale;
 - 4) caricamento della domanda sottoscritta con firma digitale e conseguente rilascio dei codici necessari per la procedura di invio di cui al punto b): “codice identificativo del soggetto proponente”, “codice di accesso alla procedura di invio” e “codice di predisposizione domanda”.
 
 - b) presentazione della domanda, a partire dal 29 novembre 2023.In tale fase, sono previste le seguenti attività: 
- 1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica e immissione del “codice identificativo del soggetto proponente” e del “codice di accesso alla procedura di invio” di cui alla lettera a), numero 4);
 - 2) immissione, a partire dalle ore 12.00 del 29 novembre 2023, da parte del soggetto proponente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice identificativo della domanda” di cui alla lettera a), numero 3) e del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4);
 - 3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura informatica
 
 
Voucher innovazione PMI e reti: le spese ammesse
Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal decreto, le spese devono:
- a) essere riferite a un contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione. Fermo restando che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto, il contratto di consulenza deve avere una durata non inferiore a nove mesi, le relative attività di consulenza, nonché i pagamenti, devono essere completati, ai fini della presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni entro 15 mesi dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni in cui è compreso il soggetto beneficiario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2;
 - b) essere costituite esclusivamente da titoli di spesa emessi sulla base dell’avanzamento delle attività previste nel contratto di consulenza. Ai fini della quantificazione del voucher, viene riconosciuto esclusivamente l’importo imponibile, al netto dell’IVA, dei titoli di spesa riferibile al compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese dal manager qualificato o dalla società di consulenza. A tal fine, resta fermo che i costi che, per la loro natura, non sono inquadrabili nella categoria dei servizi professionali, quali, a titolo di esempio, gli acquisti di beni materiali e immateriali, anche se funzionali allo svolgimento dell’intervento, ovvero il rimborso di costi di trasporto, vitto e alloggio sostenuti dal manager qualificato, non sono ammissibili alle agevolazioni;
 - c) essere relative a prestazioni rese, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto, da manager qualificati e società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto beneficiario. A tal fine, si considerano indipendenti i manager qualificati e le società di consulenza che si trovano in condizioni di terzietà rispetto ai beneficiari tali da garantire l’erogazione del servizio di consulenza specialistica alle normali condizioni di mercato;
 - d) essere riferibili a prestazioni rese nel periodo di svolgimento dell’incarico manageriale, come risultante dal contratto di consulenza, nonché coerenti con le specializzazioni dichiarate dal manager qualificato ai fini dell’iscrizione nell’elenco MIMIT.
 
 - 			
Bonus edilizi: le detrazioni non concorrono a formare l’imponibile
Secondo la massima n 224/2024 pubblicata dalla Associazione nazionale dottori commercialisti:
"Le detrazioni d’imposta concesse all’impresa che sostiene spese per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili sono escluse dalla base imponibile delle imposte dirette. Ai fini fiscali, è irrilevante sia la destinazione – bene strumentale o bene merce – dell’immobile al quale afferiscono, sia la tecnica adottata per la contabilizzazione delle relative detrazioni d’imposta"
Viene chiarito che, le detrazioni d’imposta, in quanto tali, sono sempre escluse dalla base imponibile delle imposte sul reddito dell’impresa. Tale assunto vale tanto per gli immobili strumentali, quanto per quelli merce.
Bonus edilizi: le detrazioni non concorrono a formare l’imponibile
La massima specifica che, anche se l’Oic, nella comunicazione del 3 agosto 2021,aveva qualificato i bonus edilizi come contributi, non cambia la natura tributaria di questi benefici, che rimane quella di una detrazione d’imposta collegata al sostenimento delle spese, quindi una forma di riduzione dell’imposta stessa cui la detrazione riguarda.
Pertanto, da ciò deriva l’irrilevanza della detrazione d’imposta rispetto alla determinazione dell’imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
Dettagliatamente la massima 224 specifica che:
- a) in caso di bene strumentale classificato fra le Immobilizzazioni materiali, e di rilevazione contabile della “detrazione d’imposta” mediante il metodo diretto, il valore fiscale del bene divergerà (in aumento) dal valore contabile dello stesso, per un ammontare corrispondente esattamente al valore della “detrazione d’imposta” imputata a diretta diminuzione del valore contabile del bene. L’impresa ha diritto di eseguire in ciascun periodo d’imposta di ammortamento del bene una variazione in diminuzione dell’imponibile ai fini delle imposte sul reddito determinata in misura pari al prodotto della differenza contabile-fiscale anzidetta per il coefficiente di ammortamento adottato dall’impresa (e comunque nel limite massimo di quello fiscalmente consentito ai sensi del DM 31 dicembre 1988);
 - b) in caso di bene strumentale classificato fra le Immobilizzazioni materiali, e di rilevazione contabile della “detrazione d’imposta” mediante il metodo indiretto, il valore fiscale del bene corrisponde al valore contabile dello stesso, con la conseguenza che non si determinano differenze circa la quota di ammortamento contabile e quella fiscalmente deducibile in ciascun periodo d’imposta. L’impresa avrà perciò titolo per effettuare, in ciascun periodo d’imposta, una variazione in diminuzione dell’imponibile ai fini delle imposte sul reddito determinata in misura pari alla quota di “detrazione d’imposta” iscritta fra i proventi (alla voce A.5 del conto economico) in corrispondenza della riduzione del risconto passivo pluriennale;
 - c) in caso di bene merce, il valore fiscale del bene diverge (in aumento) dal valore contabile dello stesso, per un ammontare esattamente corrispondente al valore della “detrazione d’imposta” imputata a diretta diminuzione del valore contabile del bene. All’atto della dismissione del bene, l’impresa effettuerà una corrispondente variazione in diminuzione dell’imponibile delle imposte sul reddito.
 
 - 			
Fondo perduto impianti sportivi: pagamenti da febbraio
Il Dipartimento dello sport il 17 gennaio informa di aver terminato l’iter amministrativo per il pagamento dei contributi a fondo perduto per la gestione di impianti sportivi, di cui all’art. 4 del DPCM del 24 marzo 2023, a favore dei soggetti ammessi nella graduatoria
Informa che i primi accreditamenti, previsti per inizio febbraio, saranno effettuati a seguito delle verifiche da parte degli organi di controllo.
Fondo perduto impianti sportivi 2023: elenco ammessi
Il dipartimento per lo Sport in data 21 dicembre ha comunicato di aver terminato l’istruttoria di 12.776 istanze del contributo a fondo perduto per la gestione di impianti sportivi.
Conseguentemente viene pubblicato: l’elenco ASD/SSD beneficiarie del contributo.
Si evidenzia che il numero delle pratiche ammesse è più che triplicato rispetto alle circa 3.000 dello scorso anno.
Gli importi riconosciuti sono stati pertanto determinati in base alle risorse finanziarie a disposizione (come previsto dall’articolo 4, commi 8 e 9, dpcm 24 marzo 2023).
Fondo perduto impianti natatori 2023: elenco ammessi e pagamenti
Il dipartimento per lo sport pubblicava in data 19 ottobre 2023 l’elenco definitivo, ordinato per organismo affiliante, degli ammessi al contributo in favore dei gestori degli impianti natatori di cui all’articolo 3 del dpcm 24 marzo 2023, aggiornato a seguito delle integrazioni pervenute al Dipartimento per lo Sport a seguito della pubblicazione dell’elenco del 12 ottobre.
In applicazione dell’articolo 4, comma 4 del dpcm 10 giugno 2022, i contributi erogati sono stati incrementati del 43 per cento. Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni o altro è possibile usare la funzionalità di messaggi di cui alla piattaforma:
- https://avvisibandi.sport.governo.it/ ,
 - oppure scrivere a [email protected] indicando nell’oggetto “IMPIANTI NATATORI”.
 
Le procedure di pagamento hanno avuto inizio in data 19 ottobre si concluderanno entro la fine del mese di ottobre.
Fondo perduto impianti sportivi e natatori 2023: riepilogo delle regole
Ricordiamo che con un comunicato stampa del 16 giugno 2023 il Dipartimento per lo sport informava di nuove agevolazioni per le ASD e SSD.
Nel dettaglio, dalle ore 12:00 del 19 giugno, e per i successivi 30 giorni, sulla nuova piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento, le ASD e SSD che risultano iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 24 marzo 2023 potevano fare richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto per:
- gestori di impianti sportivi (risorse a disposizione 58 milioni di euro);
 - gestori di impianti natatori (risorse a disposizione 67 milioni di euro)
 
Veniva specificato che per facilitare le domande e velocizzare i processi di pagamento le richieste dovevano essere presentate unicamente tramite la nuova piattaforma, raggiungibile all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it/
Veniva precisato che le istanze erano validate dagli organismi affiliati direttamente in Piattaforma.
Il comunicato precisava infine che i criteri di corresponsione del contributo sono contenuti negli articoli 3 e 4 del DPCM 24 marzo 2023, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato il 19 giugno 2023.
Nel dettaglio, il Dpcm 24 marzo di riparto del “fondo unico per il potenziamento del movimento sportivo italiano” per l’anno 2023 ha previsto un contributo di 67 milioni di euro destinati ai gestori di impianti natatori, per far fronte ai costi energetici.
I criteri di destinazione del fondo per i gestori di impianti natatori sono quelli individuati nel DPCM 10 giugno 2022.