• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo perduto impianti sportivi: pagamenti da febbraio

    Il Dipartimento dello sport il 17 gennaio informa di aver terminato l’iter amministrativo per il pagamento dei contributi a fondo perduto per la gestione di impianti sportivi, di cui all’art. 4 del DPCM del 24 marzo 2023, a favore dei soggetti ammessi nella graduatoria

    Informa che i primi accreditamenti, previsti per inizio febbraio, saranno effettuati a seguito delle verifiche da parte degli organi di controllo.

    Fondo perduto impianti sportivi 2023: elenco ammessi

    Il dipartimento per lo Sport in data 21 dicembre ha comunicato di aver terminato l’istruttoria di 12.776 istanze del contributo a fondo perduto per la gestione di impianti sportivi.

    Conseguentemente viene pubblicato: l’elenco ASD/SSD beneficiarie del contributo.

    Si evidenzia che il numero delle pratiche ammesse è più che triplicato rispetto alle circa 3.000 dello scorso anno.

    Gli importi riconosciuti sono stati pertanto determinati in base alle risorse finanziarie a disposizione (come previsto dall’articolo 4, commi 8 e 9, dpcm 24 marzo 2023).

    Fondo perduto impianti natatori 2023: elenco ammessi e pagamenti

    Il dipartimento per lo sport pubblicava in data 19 ottobre 2023 l’elenco definitivo, ordinato per organismo affiliante, degli ammessi al contributo in favore dei gestori degli impianti natatori di cui all’articolo 3 del dpcm 24 marzo 2023, aggiornato a seguito delle integrazioni pervenute al Dipartimento per lo Sport a seguito della pubblicazione dell’elenco del 12 ottobre.  

    In applicazione dell’articolo 4, comma 4 del dpcm 10 giugno 2022, i contributi erogati sono stati incrementati del 43 per cento.    Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni o altro è possibile usare la funzionalità di messaggi di cui alla piattaforma:

    Le procedure di pagamento hanno avuto inizio in data 19 ottobre si concluderanno entro la fine del mese di ottobre. 

    Fondo perduto impianti sportivi e natatori 2023: riepilogo delle regole

    Ricordiamo che con un comunicato stampa del 16 giugno 2023 il Dipartimento per lo sport  informava di nuove agevolazioni per le ASD e SSD.

    Nel dettaglio, dalle ore 12:00 del 19 giugno, e per i successivi 30 giorni, sulla nuova piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento, le ASD e SSD che risultano iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 24 marzo 2023 potevano fare richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto per:

    • gestori di impianti sportivi (risorse a disposizione 58 milioni di euro);
    • gestori di impianti natatori (risorse a disposizione 67 milioni di euro)

    Veniva specificato che per facilitare le domande e velocizzare i processi di pagamento le richieste dovevano essere presentate unicamente tramite la nuova piattaforma, raggiungibile all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it/

    Veniva precisato che le istanze erano validate dagli organismi affiliati direttamente in Piattaforma.

    Il comunicato precisava infine che i criteri di corresponsione del contributo sono contenuti negli articoli 3 e 4 del DPCM 24 marzo 2023, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato il 19 giugno 2023.

    Nel dettaglio, il Dpcm 24 marzo di riparto del “fondo unico per il potenziamento del movimento sportivo italiano” per l’anno 2023 ha previsto un contributo di 67 milioni di euro destinati ai gestori di impianti natatori, per far fronte ai costi energetici.  

    I criteri di destinazione del fondo per i gestori di impianti natatori sono quelli individuati nel DPCM 10 giugno 2022.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    La tutela del Made in Italy diventa legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2023 la Legge del 27 dicembre 2023 n. 206 sulla tutela del Made in Italy, che reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni d’eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno.

    Scarica il testo della Legge del 27.12.2023 n. 206

    Il provvedimento contiene una serie di misure e iniziative volte a incentivare il sistema imprenditoriale di eccellenza italiana con l’obiettivo di dotare il nostro Made in Italy di nuove risorse, nuove competenze e nuove tutele.

    Sono previste, inoltre azioni per migliorare e allargare la rete tra i principali attori della promozione e tutela della eccellenza italiana e sono inserite norme per inasprire il sistema sanzionatorio per la lotta alla contraffazione.

    Fondo nazionale del made in Italy

    Viene istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo Nazionale del made in Italy, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di supportare la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l’accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare.

    Imprese culturali e creative di interesse nazionale

    Presso il Ministero della cultura è istituito l’Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale la cui iscrizione importa anche la registrazione al portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative.

    Con decreto del Ministro della cultura entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

    Viene inoltre previsto che il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il made in Italy e di rendere
    maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati sul territorio nazionale dalle imprese culturali e creative, a tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro dal 2024 al 2033.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus ristrutturazioni alberghi: il codice tributo per F24

    Con la Risoluzione n 73 del 20 dicembre si istituisce il codice tributo per usare il bonus ristrutturazione alberghi, prima di approfondire ricordiamo il perimetro di questo bonus.

    Bonus ristrutturazione alberghi: che cos'è

    L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riconosce in favore dei soggetti di cui al successivo comma 4, ovvero le imprese turistiche, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2024, alle condizioni indicate nel medesimo articolo 1.

    Il successivo comma 8 del richiamato articolo 1 stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

    Il medesimo comma 8 dell’articolo 1 dispone, altresì, che il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta. 

    Ai sensi del citato articolo 1, comma 8, inoltre, il Ministero del Turismo, comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. 

    Ciascun beneficiario o cessionario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari originari e degli eventuali cessionari della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7059” – denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo IPCEI: Circolare con istruzioni applicative

    Viene pubblicata la Circolare n 418933 del 12 dicembre 2023 del MIMIT sul Fondo IPCEI di cui al decreto interministeriale 21 aprile 2021 per il sostegno alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Elementi e disposizioni per l’attuazione degli interventi. 

    La Circolare di 11 pagine è composta da V sezioni:

    1. Inquadramento e finalità 
    2. Esecuzione delle iniziative
    3. Spese e costi ammissibili
    4. Rendicontazione dei costi
    5. Disposizioni finali

    Scarica qui la circolare e gli allegati

    Con la circolare, sulla base delle evidenze maturate in sede attuativa, si individua un complesso di riferimenti ed indicazioni da seguire ai fini della corretta esecuzione e rendicontazione delle operazioni del Fondo IPCEI, applicabili nella generalità alla fase di realizzazione dei diversi interventi. 

    I soggetti destinatari delle agevolazioni del Fondo IPCEI sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente circolare.

    Viene precisato che ricadono nell’ambito di applicazione della presente circolare le operazioni inerenti agli IPCEI già attivati e quelli che lo saranno a seguito del completamento dell’iter di notifica ed autorizzazione. 

    La presente circolare raccoglie e consolida le evidenze della prassi applicativa maturata, e introduce disposizioni specifiche per la corretta attuazione delle operazioni. 

    Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Circolare, è fatto rinvio a quanto applicabile in ragione della normativa di riferimento ed attuativa.

    Ricordiamo le regole della misura.

    Beneficiari del Fondo IPCEI

    Ricordiamo che il Decreto MIMIT 21.04.2021 attuativo della misura, pubblicato in GU n 165 del 12.07.2021, contiene i criteri generali, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI destinato alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo. (Leggi anche Decreto di agosto: Rifinanziamento del Fondo IPCEI sul rifinanziamento del fondo per il 2021).

    Possono beneficiare del sostegno  del  Fondo  IPCEI  i  soggetti individuati da una specifica decisione di autorizzazione, ammessi  al sostegno delle autorità italiane e in particolare gli interessati devono:

    • a) essere costituiti e regolarmente iscritti  al  registro  delle imprese;
    • b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
    • c) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in difficoltà  cosi'  come  individuata   dalla   comunicazione   della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31  luglio  2014,  recante  gli «Orientamenti sugli aiuti  di  Stato  per  il salvataggio   e   la ristrutturazione di imprese non  finanziarie  in  difficoltà»,  come successivamente modificati od integrati.  Gli  aiuti  si  applicano, tuttavia,  alle  imprese  che  al  31  dicembre 2019  non  erano  in difficoltà, ma lo sono diventate nel periodo successivo a tale data, fermo restando quanto disposto dalle norme applicabili in materia  di aiuti di Stato;
    • d) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in relazione a provvedimenti di  revoca  di agevolazioni concesse  dal Ministero dello sviluppo economico;
    • e)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non rimborsato o depositato in  un conto bloccato, gli  aiuti  individuati  quali   illegali   e   incompatibili   dalla Commissione europea.

    Sono, in  ogni  caso,  esclusi  dalle  agevolazioni  di  cui  al presente decreto i soggetti:

    • a) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di presentazione della domanda di agevolazione, siano stati condannati, con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena  su  richiesta  ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i  reati  che costituiscono motivo di esclusione di un  operatore  economico  dalla partecipazione a una procedura di  appalto  o  concessione  ai  sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi  a  lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
    • b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera  d)  del  decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Il  decreto  di  attivazione  può  prevedere  l'ammissione  al sostegno del Fondo IPCEI  anche  di  ulteriori  soggetti rispetto  a quelli di cui al comma 1, previa notifica e successiva autorizzazione da parte  della  Commissione  europea nel  rispetto  della  relativa decisione di autorizzazione. 

    Progetti ammissibili al Fondo IPCEI

    Sono ammissibili le attività progettuali realizzate nell'ambito di un intervento IPCEI,  approvate  secondo  quanto  stabilito  nella relativa decisione di autorizzazione ed  ammesse  al  sostegno  delle autorità  italiane e in particolare: 

    • i progetti  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  e  di  prima applicazione  industriale,  ivi  compresa   la   disseminazione   dei risultati, devono prevedere attività fortemente innovative ovvero di importante valore  aggiunto  alla  luce  dello  stato  dell'arte  nel settore interessato.

     Ai fini dell'ammissibilità i progetti  devono  essere  attuati secondo  quanto  disciplinato  nella  decisione  di   autorizzazione, realizzando le attività e perseguendo gli obiettivi realizzativi ivi previsti,  in  conformità  ai  project portfolio  approvati   dalla Commissione europea.

    Le spese e i costi ammissibili sono:

    • a) le spese relative a  studi  di  fattibilità  compresi  studi preparatori  tecnici,  e  costi  per   ottenere   le   autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
    • b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella  misura e per il periodo in cui sono  utilizzati  per  il  progetto.  Se  gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati  per  tutto  il  loro ciclo  di  vita  per  il  progetto,  sono   considerati   ammissibili unicamente i costi di ammortamento  corrispondenti  alla  durata  del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
    •  c) i  costi  relativi  all'acquisto  (o  alla  costruzione)   di fabbricati, di infrastrutture e di terreni  nella  misura  e  per  il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali costi vengono determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali o alle spese di capitale effettivamente sostenute, invece che in base ai  costi  di  ammortamento,  il  valore  residuo  dei  terreni,  dei fabbricati o delle infrastrutture dovrebbe essere dedotto dal deficit di finanziamento, ex ante o ex post;
    • d) i costi di altri  materiali,  forniture  e  prodotti  analoghi necessari per il progetto;
    • e) i costi sostenuti per  ottenere,  convalidare  e  difendere  i brevetti  e  altri  attivi  immateriali,  i  costi  per  la   ricerca contrattuale, le competenze e i  brevetti  acquisiti  o  ottenuti  in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato,  nonché i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti  utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
    • f) le spese amministrative (comprese  le  spese  generali)  e  di personale direttamente imputabili alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione,  comprese  quelle  connesse  alla  prima  applicazione industriale;
    • g) per la prima  applicazione  industriale,  le  spese  in  conto capitale  (CAPEX)  e  le   spese   operative   (OPEX),   finché l'applicazione  industriale  deriva  da  un'attività  di   ricerca, sviluppo e innovazione e contiene di per  se  una  componente  molto importante di quest'ultima che costituisce un elemento  integrante  e necessario per l'esecuzione efficace del progetto;
    • h) altri costi possono essere accettati se giustificati e laddove siano inestricabilmente connessi alla realizzazione del progetto,  ad eccezione delle spese operative diverse da quelle di cui alla lettera g).

    Attenzione va prestata al fatto che non possono essere  previste,  per  l'accesso  al  Fondo  IPCEI, limitazioni alla possibilità per i soggetti beneficiari di sfruttare in altri Stati membri dell'Unione europea i risultati ottenuti  dalle attività agevolate ai sensi del presente decreto.

    La procedura di ammissione prevede comunque una selezione preliminare, da parte del ministero dello Sviluppo economico, delle proposte e dei soggetti interessati alla costituzione di un IPCEI, per l’individuazione dei contenuti dell’iniziativa e dei partecipanti ai fini della successiva fase di notifica alla Commissione europea.

    Attenzione va prestata al fatto che il ministero pubblicherà sul proprio sito internet un apposito invito a manifestare interesse

    Clicca qui per visitare la sezione apposita del sito del MISE

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Idrogeno rinnovabile: domanda di fondo perduto dal 29.11 per le imprese

    Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con un comunicato del 28 novembre informa del via alle domande per il fondo perduto per la filiera dell' idrogeno rinnovabile.

    Filiera idrogeno rinnovabile: che cos'è

    L’incentivo “Filiera idrogeno rinnovabile” sostiene lo sviluppo della filiera dei componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile, inclusi i componenti per gli elettrolizzatori.

    Promosso dal Ministero dell’Ambiente, è gestito da Invitalia ed è finanziato con 100 milioni di euro dal PNRR.

    Le agevolazioni sono rivolte alle imprese di qualsiasi dimensione in tutta Italia.

    Filiera idrogeno rinnovabile: cosa finanzia

    L’incentivo finanzia gli investimenti finalizzati allo sviluppo della filiera dei componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile, inclusi i componenti per gli elettrolizzatori con agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto.

     Il piano di investimento deve prevedere:

    • progetto di investimento produttivo, con spese ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, riguardante:
      • a) impianti di compressione dell’idrogeno
      • b) impianti di stoccaggio dell’idrogeno
      • c) impianti di purificazione dell’idrogeno
      • d) elettronica di potenza e sistemi di interfaccia tra elettrolizzatore e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
      • e) componenti degli elettrolizzatori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elettrodi, diaframmi, membrane, piastre e altri componenti dello stack e/o delle celle
    • eventuale progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale nei limiti del 25% del complessivo costo ammissibile per il progetto di investimento produttivo, strettamente connesso e funzionale
    • eventuale progetto di formazione del personale nei limiti del 5% del complessivo costo ammissibile per il progetto di investimento produttivo, strettamente connesso e funzionale

    Attenzione al fatto che il progetto deve essere concluso entro l’11 maggio 2026 e deve rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm).

    Filiera idrogeno rinnovabile: presenta la domanda

    Le domande si presentano online, sulla piattaforma dedicata, dalle ore 10.00 del 29 novembre 2023 alle ore 10.00 del 12 gennaio 2024.

    ACCEDI da qui al siro per tutta la modulistica

    Il soggetto proponente può presentare domanda attraverso il suo rappresentante legale o un procuratore speciale.

    Per inviare la domanda è necessario:

    • essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE)
    • accedere alla piattaforma dedicata per caricare la domanda, il piano industriale e gli allegati

    Per concludere la procedura è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

    Al termine della compilazione del piano di investimento e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, viene assegnato un protocollo elettronico.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contratti di sviluppo ambiente e turismo: domande dal 4 dicembre

    Con Decreto Direttoriale del 15 novembre è disposta la riapertura dello sportello per i contratti di sviluppo sportello dal 4 dicembre.

    Nel dettaglio saranno riattivati i seguenti ambiti di agevolazione: 

    • uno dedicato ai programmi di sviluppo industriale e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii
    • l'altro dedicato ai programmi di sviluppo di attività turistiche di cui all’articolo 7 dello stesso decreto.

    Contratti di sviluppo: le regole

    I contratti di sviluppo riaprono dal 4 dicembre dopo le novità previste dal Decreto MIMIT del 19 aprile.

    Il decreto ministeriale 19 aprile 2023 ( clicca qui per approfondire) aggiorna il regime di aiuti inerente al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato e apporta ulteriori modifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 in materia di semplificazione del procedimento.

    L’aggiornamento riguarda la nuova formulazione dell’articolo 19 bis al fine di integrare un nuovo regime di aiuti in linea con i nuovi Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01 applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023.

    Si prevede una diversa modulazione delle agevolazioni concedibili, in funzione della dimensione di impresa e dell’ubicazione dell’intervento.

    Al fine della semplificazione dell’iter agevolativo, si introduce una diversa modalità di presentazione delle domande.

    Con il DD del 15 novembre si dispone dal 4 dicembre l’apertura di due distinti sportelli agevolativi:

    • programmi di sviluppo industriale e di tutela ambientale,
    • programmi di sviluppo nel settore turistico.

    Ricordiamo che il Contratto di sviluppo rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
    La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.

    I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). I

    l programma di sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

    Accedi da qui, al sito di Invitalia, soggetto gestore delle misure dei contratti di sviluppo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Nuova ZES unica per il Mezzogiorno dal 2024: decreto Sud convertito in legge

    Convertito in Legge n. 162 del 13 novembre 2023 (GU n. 268 del 16 novembre 2023) il Decreto Sud n. 124 del 19.09.2023 recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

    Scarica il testo Decreto Sud n. 124 del 19.09.2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    A partire dal 1° gennaio 2024 viene istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la c.d. "ZES unica", che ricomprende i territori delle regioni:

    • Abruzzo, 
    • Basilicata, 
    • Calabria, 
    • Campania, 
    • Molise, 
    • Puglia, 
    • Sicilia, 
    • Sardegna.

    Ricordiamo che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo d'impresa.

    Tra le novità si prevede l'istituzione di un portale web della ZES unica che fornirà  tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l’accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D ZES.

    Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, dovranno presentare, allo  sportello unico digitale, S.U.D ZES, l’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto.

    Credito d'imposta per investimeni nella ZES Unica per il 2024

    L'articolo 16 stabilisce che, per l'anno 2024 e fino al 2026, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, viene concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

    Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi:

    • all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, 
    • nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato

    L’agevolazione non si applica:

    • ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo,
    • alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

    Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6 del presente decreto, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro

    Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. 

    Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro

    Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. 

    Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. 

    Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

    Portale web della ZES unica

    Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito il portale web della ZES unica (articolo 12).

    Funzione primaria del portale è quella di fornire tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nel quadro della ZES unica, garantendo l’accessibilità degli utenti allo sportello unico digitale ZES.

    Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES

    L'articolo 13 prevede, dal 1° gennaio 2024 l'istituzione dello Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES) per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno, nella Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l’avvio di attività economiche o l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES Unica.

    Il comma 3, modificato in sede di conversione, stabilisce che, nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate:

    • per le attività nei territori delle ZES già vigenti, agli sportelli unici digitali già attivati in virtù della pertinente disciplina delle ZES; 
    • per le attività negli altri territori della ZES Unica, ai SUAP territorialmente competenti.

    Allegati: