• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Polizza rischi catastrofali: il decreto convertito in legge

    Nella seduta del 21.05.2025 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge (AS 1482) di conversione del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, precedente approvato dalla Camera l’8 maggio 2025, che ha introdotto modifiche rilevanti alla normativa sulle assicurazioni obbligatorie per i danni da calamità naturali e catastrofali previste dalla legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023, art. 1, comma 101), prevedendo il differimento dei termini di obbligatorietà delle coperture assicurative dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale per le imprese.

    Ricordiamo che il provvedimento si inserisce nell’ambito attuativo dell’art. 1, comma 101, della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), che aveva introdotto per tutte le imprese italiane l’obbligo di stipulare entro il 31 marzo 2025 una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale (immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature: voce B-II, nn. 1, 2 e 3, art. 2424 c.c.).

    Tale disciplina è stata successivamente attuata attraverso il Regolamento MEF del 30 gennaio 2025 n. 18, che ha dettagliato gli schemi assicurativi ammissibili.

    Polizza rischi catastrofali: obbligo di stipula e nuove scadenze

    In considerazione dell’elevato numero di soggetti interessati (oltre il 95% sono microimprese) e del limitato tempo disponibile per una valutazione comparativa delle offerte sul mercato, il decreto è intervenuto posticipando l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per molte imprese, stabilendo che:

    • per le medie imprese, l'obbligo viene prorogato al 1° ottobre 2025,
    • per le piccole e micro imprese, l'obbligo viene prorogato al 31 dicembre 2025,
    • per le grandi imprese, il termine rimane confermato al 31 marzo 2025.

    In sede di conversione è stata corretta la definizione di micro, piccole e medie imprese, ora coerente con la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (e non più con la direttiva UE 2023/2775)

    Determinazione del valore assicurabile

    Una delle novità introdotte in conversione riguarda la definizione del valore dei beni da assicurare, che dovrà essere calcolato su base:

    • valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili;
    • costo di rimpiazzo per i beni mobili;
    • ripristino delle condizioni originarie per i terreni danneggiati.

    Questa precisazione è volta a garantire una copertura più adeguata rispetto al rischio effettivo subito.

    Esclusioni e vincoli per immobili non conformi

    l nuovo testo stabilisce che gli assicuratori potranno garantire solo immobili costruiti o ampliati con valido titolo edilizio, o già esistenti prima dell’introduzione dell’obbligo del titolo. Rientrano anche gli immobili sanati o in via di sanatoria.

    In caso contrario, l’immobile non sarà assicurabile e non potrà accedere a indennizzi o agevolazioni pubbliche, anche in caso di eventi calamitosi.

    Copertura di beni di terzi e tutela dell’imprenditore

    Il legislatore disciplina inoltre l’ipotesi in cui l’imprenditore assicuri beni di terzi utilizzati nell’attività:

    • Il risarcimento spetta al proprietario, che dovrà usare le somme per il ripristino del bene;
    • In caso di inadempienza del proprietario, l’imprenditore avrà comunque diritto al lucro cessante, fino al 40% dell’indennizzo ricevuto dal proprietario;
    • L’imprenditore potrà esercitare un privilegio sul rimborso dei premi e delle spese sostenute per il contratto assicurativo, secondo l’art. 1891 c.c.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Imprese Borghi Linea A: incentivo per le PMI con domande dal 31.03

    Con avviso del 27 marzo Invitalia informa della partenza delle domande per l'agevolazione Imprese Borghi.

    In particolare dal 31 marzo al 6 maggio 2025 sarà possibile presentare la domanda per “Borghi Linea A”, l’incentivo che sostiene l’avvio o il consolidamento di iniziative imprenditoriali nei Comuni di Acquapendente (VT), Calascio (AQ), Castel del Giudice (IS), Recoaro Terme (VI) e Rionero in Vulture/Atella (PZ).

    La dotazione finanziaria è di 2,9 milioni di euro assegnati dal PNRR. La misura e gestita da Invitalia.

    Per le domande occorre accedere dal sito Invitalia allo specifico avviso per il proprio comune, clicca qui.

    Borghi Linea A: i beneficiari

    Ricordiamo che la misura vuole favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei cinque borghi attraverso il finanziamento di progetti imprenditoriali orientati principalmente a due finalità: la rigenerazione culturale e sociale e la sostenibilità ambientale.

     Borghi Linea A a micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, incluse le ditte individuali e le società cooperative, le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, nonché gli enti del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS – Registro Nazionale Terzo Settore.

    Borghi Linea A: spese finanziabili

    Sono finanziabili le iniziative imprenditoriali dal valore massimo di 150.000 euro, che siano eco-compatibili e che possano aumentare l’attrattività dei borghi, offrendo servizi e prodotti sia per la popolazione locale che per i visitatori.

    Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino a 75.000 euro, nella misura massima del 90% delle spese ammissibili. Questa percentuale può salire al 100% per le imprese da costituire o che hanno una prevalente titolarità di giovani e/o donne.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Incentivo “Donne e Impresa” per PMI nel Lazio

    La Regione Lazio ha lanciato il bando “Donne e Impresa” con un fondo di 3 milioni di euro, mirato a sostenere lo sviluppo delle PMI femminili.

    L’iniziativa si inserisce nell’obiettivo strategico di rafforzare la competitività e la crescita sostenibile delle imprese. 

    Il bando prevede  contributi a fondo perduto per la creazione di nuove imprese femminili e per l’ampliamento o la modernizzazione di quelle esistenti, anche attraverso l’adozione di soluzioni digitali. 

    Le domande possono essere presentate dal 15 aprile al 3 giugno 2025 sulla piattaforma GeCoWEB Plus. 

    Vediamo meglio i requisiti per partecipare e la misura dei finanziamenti

    Bando Donne e impresa Lazio: requisiti e finanziamento

    L’incentivo è destinato alle imprese che rispettano i criteri di PMI femminili, ovvero attività individuali, cooperative o società con una significativa partecipazione femminile.

     L’agevolazione prevede un contributo massimo di 100.000 euro per impresa, coprendo tra il 30% e il 60% dei costi ammissibili. 

    Le spese finanziabili includono investimenti materiali e immateriali, adeguamenti dei locali e servizi strategici. Inoltre, sono riconosciuti costi del personale e spese generali pari al 20% delle spese rendicontabili.

    La selezione dei progetti avverrà secondo criteri oggettivi come la percentuale di contributo richiesta, l’anzianità dell’impresa, il numero di addetti e il possesso di certificazioni ambientali. 

    L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione a seguito della rendicontazione delle spese. 

    Bando “Donne e Impresa” -Tabella di riepilogo

     Tabella di riepilogo 

    Requisiti Dettagli
    Tipologia di imprese PMI femminili: lavoratrici autonome, imprese individuali con titolare donna, società cooperative e di persone con almeno il 60% di donne, società di capitale con almeno 2/3 di quote e organi di amministrazione femminili.
    Localizzazione Sede operativa nel Lazio al momento della richiesta di erogazione a saldo.
    Importo massimo finanziabile 100.000 euro per impresa.
    Percentuale copertura costi Dal 30% al 60% dei costi ammissibili.
    Spesa minima rendicontabile 30.000 euro.
    Spese ammissibili Investimenti materiali e immateriali, soluzioni digitali, adeguamento locali (max 20%), servizi strategici (max 20%), costi del personale e spese generali (20% forfettario).
    Durata progetto 12 mesi dalla data di approvazione.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito per le ZLS: tutte le regole 2025

    Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 153474/2025 con modello e istruzioni per presentare la comunicazione per il credito spettanete alle imprese che operano nelle ZLS Zone Logistiche Speciali.

    Ricordiamo che la Legge di conversione del Dl n 202/2024 noto come Milleproroghe pubblicata in GU n 25 del 24 febbraio ha esteso tale agevolazione, riepiloghiamo tutte le regole per usufruirne.

    Milleproroghe: novità per le ZLS

    Con la Legge di conversione del DL n 202/2024 viene introdotta una proroga per la quale il contributo corrisposto sotto forma di credito d'imposta per le Zone logistiche semplificate si estende agli investimenti in beni strumentali realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. 

    Ricordiamo che il credito d’imposta relativo alle Zls (istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205/2017) è stato previsto dalle disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 1, del Dl n. 60/2024.

    Queste agevolazioni sono consentite nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2025. 

    Per fruire del beneficio, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle di cui se ne prevede l’effettuazione fino al 15 novembre 2025.

    Con il Provvedimento n 153474/2025 sono approvate tutte le regole per provvedere. Scarica qui il Modello e le istruzioni per l'invio.

    Inoltre, a pena di decadenza dal beneficio, è necessaria anche la comunicazione, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025.

    L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al prodotto tra l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione delle spese ammissibili che deve essere resa all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 e la percentuale prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima pubblicazione.

    Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il limite di spesa di 80 milioni e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni. 

    Attenzione al fatto che qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al citato limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento come è avvenuto per il 2024.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo sostegno transizione industriale: domande entro l’8 aprile

    Dal 5 febbraio 2025 e fino al giorno 8 aprile è operativo lo sportello per la presentazione delle domande per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale che si pone l'obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

    Vediamo i beneficiari e le regole per le domande.

    Leggi anche Fondo transizione industriale: come richiedere il primo anticipo

    Fondo sostegno transizione industriale: regole operative

    Il decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 contiene tutte le regole operative della misura.

    I fondi destinati a questa agevolazione ammontano a 400 milioni di euro, nella forma del contributo a fondo perduto, di cui il 40% verranno messe a disposizioni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

    Nell’ambito di operatività del decreto e tenuto conto delle finalità connesse alla misura, una quota pari al 50% della somma sarà riservata alle imprese energivore.

    Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale con almeno una delle seguenti finalità: 

    • una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del decreto direttoriale 23 dicembre 2024;
    • un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III dello stesso decreto.

    Le risorse attingono ai fondi del PNRR disponibili nell’ambito della Misura M1, Componente C2, Investimento 7 “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche”.

    Soggetto gestore della misura è Invitalia che pubblicherà quanto necessario per le domande.

    Fondo sostegno transizione industriale: beneficiari

    Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:

    • essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
    • operare nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
    • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
    • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
    • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
    • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
    • non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.

    Fondo sostegno transizione industriale: spese ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

    • Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
    • Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
    • Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
    • Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

    La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale e in particoalre sono ammesse:

    • spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
    • spese di personale relative ai formatori;
    • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

    Fondo sostegno transizione industriale: domande fino all’8 aprile

    Con il decreto direttoriale del 23 dicembre 2024 del MIMIT sono state definite le seguenti modalità di domanda:

    • le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on-line attraverso la piattaforma informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia
    • a partire dalle ore 12:00 del 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025.

    La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e la ulteriore documentazione allegata sarà resa disponibile per tempo nel sito internet di Invitalia.

    Le domande saranno avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. 

    Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Riversamento Crediti ricerca e sviluppo: riapertura termini al 3 giugno

    Viene pubblicato in GU n 61 del 14 marzo il Decreto MIMIT n 25/2205 Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni con anche l'art 19 che al comma 5 prevede una riapertura dei termini per il riversamento dei crediti ricerca e sviluppo scaduto il 31 ottobre scorso.

    In particolare si potrà aderire entro il 3 giugno 2025, con la possibilità di restituire l’importo in tre rate.

    Ricordiamo che il 31 ottobre scadeva il termine ultimo per presentare la domanda per la procedura di riversamento del credito di ricerca e sviluppo.

    La domanda poteva essere presentata telematicamente entro il 31 ottobre 2024 direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato a Entratel.

    Dopo aver presentato la domanda si doveva eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16 dicembre 2024, anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.

    Ora la possibilità slitta al 3 giugno.

    Ricordiamo che è stato il DL n 39 convertito in Legge n 67 pubblicata in GU N 123 del 28 maggio a modificare i termini per il riversamento spontaneo.

    Il comma 7-bis, introdotto in sede referente, modifica la disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta, di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, al fine di prorogare il termine per l’adesione alla procedura dal 30 luglio al 31 ottobre 2024, termine ora ulteriormente prorogato.

    Il comma 7-ter interveniva ulteriormente sulla disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta modificando l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 2023, al fine di prorogare dal 30 giugno al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di revoca dell’adesione alla medesima procedura.

    Infine con Provvedimento n 169262 del 29 marzo 2024 le Entrate hanno modificano parte del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022 relativo alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Scarica qui il modello 

    Si attende verosimilmente un ulteriore provvedimento in proposito con aggiornamento del modello.

    Riversamento spontaneo credito d’imposta R&S: riaperti i termini al 3 giugno

    Il comma 5 dell'art 19 del DL n 25/2025 in vigore dal 15 marzo prevede che il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5  del decreto-legge21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge  17 dicembre 2021, n. 215, e' riaperto sino al 3 giugno 2025. Per  coloro che aderiscono, il versamento  puo'  essere  effettuato  in  un'unica soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere  entro  il  suddetto  termine  e  le  successive entro il 16  dicembre  2025  e  il  16  dicembre  2026.  

    A decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla  prima,  sono dovuti gli interessi di cui all'articolo  5,  comma  11, del  citato decreto-legge,  calcolati  al  tasso   legale.   Restano   ferme   le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  7  a  12 dell'articolo  5  del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

    Si attendono eventuali aggiornamenti ADE.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito 4.0: la spettanza per oneri non preventivabili

    Con Risposta a interpello n 60/2025 le Entrate hanno replicato a dubbi sull'applicabilità del credito di imposta 4.0.

    In particolare, la replica è ad una impresa istante che ha acquistato un impianto 4.0 da destinare alla propria attività produttiva, pagando l’acconto del 20% e formalizzando l’accordo con l’accettazione da parte del fornitore.

    Nel corso del 2022 durante la realizzazione di tale impianto, l'impresa ha effettuato un ulteriore investimento con un secondo macchinario che, pur essendo collegato all'Impianto originario, costituisce un elemento autonomo della stessa linea produttiva.

    L'installazione dell'intera linea produttiva, comprensiva quindi del secondo macchinario, ha comportato la necessità di realizzare dei lavori idraulici per consentire il funzionamento complessivo dell’impianto. 

    Tali oneri accessori sono stati sostenuti nell'anno 2022 e non avrebbero potuto essere programmati né stimati in fase di progettazione dell'impianto.

    Pertanto l'impresa chiede chiarimenti sulla corretta applicazione del “credito d’imposta 4.0” per i due investimenti effettuati e in particolare domanda quale sia la percentuale di agevolazione da applicare agli oneri sostenuti per tali interventi. 

    Precisa a tal proposito che il versamento dell'acconto per la prenotazione, copriva una quota dell’investimento che a posteriori si è rivelata inferiore al 20% dell’investimento totale, fissato dalla norma per accedere al beneficio.

    Credito 4.0: la spettanza per oneri non preventivabili

    Al caso di specie l'Agenzia ha replicato che il credito d’imposta in esame è un’agevolazione riconosciuta alle imprese per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture che operano nel territorio dello Stato. 

    Dopo l'analisi della normativa di riferimento a partire dalla legge di Bilancio 2020 che ha dato il via all’agevolazione fino alla proroga e alla rimodulazione, introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020) viene chiarito che relativamente alle percentuali di fruibilità del credito si ricorda che: “per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1056);

    per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1057)”.

    Pertanto l'Agenzia ritiene che, in presenza di tutti i presupposti richiesti dalla disciplina, nei confronti del costo dell'impianto principale, sempre che sia stata correttamente effettuata la relativa prenotazione nel corso del 2021, il credito d’imposta spetti nella misura del 50% (articolo 1, comma 1056 della legge n. 178/2020).

    Per l’investimento nel macchinario 2 e oneri accessori l’impresa potrà fruire del credito d’imposta nella misura del 40%, (articolo 1, comma 1057 della legge n. 178/2020) trattandosi di un investimento effettuato tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 per il quale non vi è stata alcuna prenotazione.

    Nei confronti degli oneri non preventivabili accessori eseguiti nel 2022, riguardanti sia l'impianto sia il secondo macchinario, potrà fruire del credito nella misura del 40%.