-
Fondo perduto per QR code bottiglie di vino: via alle domande
Il MASAF ha pubblicato il decreto Direttoriale 1 ottobre con le regole attuative per l’assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali.
Ricordiamo che il decreto ministeriale con le regole per questa misura era stato pubblicato in GU n 292 del 15 dicembre del 2022 (Decreto MIPAAF 30 giugno)
In particolare, si tratta dei contributi previsti dall'art. 1, comma 842, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il perseguimento delle seguenti finalità:
- favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica;
- recuperare antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese
Vediamo le regole generali e come presentare le domande dal 18 ottobre.
Produttori di vino: agevolazioni per il digitale, a chi spettano
Sono ammessi a presentare istanza di contributo, i seguenti soggetti:
- a) produttori di vino DOP, che esercitino altresi' l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- b) produttori di vino IGP, che esercitino altresi' l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- c) produttori di vino biologico, che esercitino altresi' l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
Per «produttori» si intendono i viticoltori ed i trasformatori di vino DOP, IGP o biologico, nonché gli imbottigliatori qualora siano altresì viticoltori o trasformatori.
Produttori di vino e agevolazioni per il digitale: spese ammissibili
Le spese di investimento ammesse a contributo sono quelle concernenti moderni sistemi digitali che, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette dei vini, veicolino il consumatore su un sito web multilingue nel quale siano presenti una descrizione delle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, dal punto di vista storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonché appositi collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione.
Il sito web deve rispettare i criteri di accessibilità previsti dalla normativa vigente e deve essere redatto in almeno due lingue, oltre l'italiano.
L'apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
Il soggetto ammesso a contributo deve garantire per un periodo minimo di tre anni l'apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) sulle etichette di una quota parte della produzione complessiva imbottigliata indicata nell'istanza di contributo pari almeno al 25% della produzione stessa.
Il soggetto ammesso a contributo deve garantire, altresi', per un periodo minimo di tre anni il collegamento ipertestuale tra il codice a barre bidimensionale (QR code) e il sito web multilingue.Attenzione al fatto che le risorse sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, secondo la procedura a sportello.
L'importo del contributo concedibile ad un singolo beneficiario è pari ad un minimo di 10.000,00 euro e sino ad un massimo di 30.000,00 euro.
L'importo del contributo di cui al comma 2 del presente articolo è determinato sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice.Agevolazioni per il digitale produttori vino: presenta la domanda
Le istanze di contributo, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dai soggetti ammissibili di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto esclusivamente a mezzo dell’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet www.sian.it, alla pagina web dedicata alla presente misura (servizio «CONTRIBUTI QR CODE AGRITURISMO/ENOTURISMO VINI DOP, IGP, BIO»), previa registrazione, a partire dalle ore 10.00 del giorno 18 ottobre 2024 e fino alle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024.
Una volta trasmessa l’istanza di contributo, il sistema trasmetterà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell’istanza, l’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza stessa, riportante la data e l’orario di trasmissione e la data e il numero di protocollo. Solo in esito al rilascio di tale attestazione le istanze di contributo si intenderanno correttamente trasmesse.
Le istanze di contributo devono essere presentate dal legale rappresentante del soggetto ammissibile di cui al precedente comma 1, pena l’improcedibilità delle stesse.
Allegati: -
Credito d’imposta eco imballaggi: domande dal 21 ottobre
Il MASE con avviso pubblicato sulla pagina preposta del proprio sito comunica l'avvio delle domande dalle ore 12 del giorno 21 ottobre per il tax credit eco imballaggi.
Ricordiamo che le regole attuative per questo bonus sono state previste con il Decreto MASE del 2 aprile pubblicato nella GU n 117 del 21 maggio 2024.
Il decreto contiene i con i criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta nonché requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
Il decreto definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 1, dal comma 686 al comma 690, della legge di bilancio 2023, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all'agevolazione.
Credito d’imposta eco imballaggi: i beneficiari
I beneficiari sono tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza:
- a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il registro delle imprese;
- b) svolgono un'attivita' economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- d) hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, secondo quanto previsto dall'art. 4;
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
- a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.
Credito d’imposta eco imballaggi: domande dal 21 ottobre
Per accedere all'agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano apposita istanza secondo le modalità indicate dal MASE con avviso.
In particolare, il MASE evidenzia che il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2023 e nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milione di euro per ciascuna annualità.
Lo sportello per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2023 sarà attivo dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024.
Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2023 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link: https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.
Come previsto dal decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail: [email protected] oppure chiamando il numero 06 5722 5138 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30.
Scarica qui la modulistica necessaria
- FAQ
- Schema modulo di domanda
- Schema attestazione spese
- Informativa trattamento dati personali
- Oneri informativi
Per ciascuno degli sportelli annuali il soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.
Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati nell'allegato 1 e riportano l'ammontare complessivo delle spese sostenute allegando l'attestazione di cui al comma 3 del medesimo art. 4.Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti i soggetti beneficiari allegano all'istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonché quella comprovante il possesso delle certificazioni.
Credito d’imposta eco imballaggi: la % spettante
L'agevolazione è concessa, previa apposita istruttoria ai sensi dell'art. 8, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 1, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 36% per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 4, ed è fruita sotto forma di credito d'imposta ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'agevolazione massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, di cui all'art. 7, comma 2, non può comunque, eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro.
Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualità di cui all'art. 7, comma 1, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.
L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.Credito d’imposta eco imballaggi: spese ammissibili
Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto di:
- a) prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
- b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
- i) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
- ii) gli imballaggi in legno non impregnati;
- c) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
- d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;
- e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.
I prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dall'allegato 1 al presente decreto.
L'effettività del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. A tal fine, con la già menzionata attestazione, è certificato:- a. l'elenco delle spese ammissibili ad agevolazione nonché il periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
- b. l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo del soggetto proponente;
- c. l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese rendicontate, che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
- d. che l'impresa proponente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese oggetto della richiesta di agevolazione, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.
-
Credito transizione 5.0: obblighi documentali e i controlli
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta transizione 5.0 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare:
- l’effettivo sostenimento,
- la corretta determinazione dei costi agevolabili.
In sintesi è la precisazione che arriva dalla Circolare MIMT del 16 agosto che ha specificato tanti aspetti di questa agevolazione.
Ricordiamo anche che l'art 38 comma 15 del DL N 19/2024 specifica che “le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.
Vediamo ora maggiori dettagli sulla documentazione utile a non perdere il credito transizione 5.0 e dettagli sui controlli specificando che le FAQ del GSE sono state aggiornate al giorno 8 ottobre e sono disponibile dal sito MIMIT e GSE in un documento PDF.
Credito Transizione 5.0: gli obblighi documentali
Come specificato anche dalle slide riassuntive dei requisiti del credito transizione 5.0 i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio:
- la documentazione necessaria a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili (fatture, documenti di trasporto, altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo);
- la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che dimostri l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti:
- la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.ù
- le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di fruibilità del credito d’imposta.
Credito Transizione 5.0: controlli su requisiti tecnici e risparmio energetico
Ai sensi di quanto previsto all’art. 20, comma 2, del DM “Transizione 5.0”, i controlli hanno ad oggetto:
- a) la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal DM “Transizione 5.0” per beneficiare dell’agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti sulla base dell’articolo 12 e alle disposizioni normative di riferimento;
- b) la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell’ambito delle certificazioni tecniche ex ante di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), ed i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso la realizzazione del progetto di innovazione, oggetto delle certificazioni tecniche ex post di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b).
Il GSE effettua verifiche documentali e controlli in loco in relazione ai progetti di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva di cui all’articolo 12, comma 1, del DM “Transizione 5.0”, in ogni fase di vita del progetto, al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste per l’accesso al credito d’imposta dal Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 – “Transizione 5.0”, verificando la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto e il mantenimento in esercizio degli stessi per i cinque anni successivi alla data di erogazione
dell’ultima agevolazione.
Al fine di agevolare i controlli, i soggetti beneficiari del credito d’imposta sono pertanto tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare la rispondenza degli interventi a quanto previsto dal Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 – “Transizione 5.0” e alle dichiarazioni rese nell’ambito delle comunicazioni trasmesse al GSE per l’accesso alla misura del progetto di investimento.
A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui alla presente disciplina.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Credito Transizione 5.0: controlli sulla documentazione
Con una recente FAQ datata 8 ottobre viene anche aggiunto che ai sensi dell’art. 20 del Decreto attuativo, il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando:
- a) la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;
- b) la rispondenza, sulla base di piani di controllo definiti nella convenzione tra il GSE ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del contenuto delle stesse alle disposizioni del DM “Transizione 5.0” e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE, nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 15 del DM “Transizione 5.0”, ivi compreso il possesso di idonee coperture
assicurative.
Il GSE può effettuare, inoltre, verifiche documentali ed ispezioni in situ sui singoli interventi agevolati.
Nel caso in cui, all’esito dei controlli, nonché delle verifiche documentali e in situ, si rilevi l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per l’avvio degli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
-
Credito d’imposta beni strumentali nuovi: spetta per l’acquisto con rent to buy?
Con la Risposta a interpello n 198 del 10 ottobre le Entrate chiariscono il perimetro di spettanza del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 2020) nel caso di acquisto con contratto di ''rent to buy'', vediamo perché l'agevolazione è esclusa da questa modalità.
Credito d’imposta beni strumentali nuovi: spetta per l’acquisto con rent to buy?
Nel caso di specie la Società evidenzia che intende ampliare la dotazione di beni strumentali, nello specifico ritiene di avere le caratteristiche tecniche per poter accedere al credito d'imposta e che la tipologia di contratto che intende adottare per l'acquisizione ed il godimento di detti beni è il ''rent to buy'' in cui il potenziale acquirente/locatario ottiene immediatamente la disponibilità del bene contro il pagamento di canoni, con la possibilità di acquistare successivamente il bene trascorso un lasso di tempo predeterminato.
L'operazione realizzata tramite detto schema contrattuale, a suo avviso, si articola in due fasi:
- nella prima, si realizza l'immediato godimento del bene a fronte del pagamento di un canone;
- nella seconda, ''il conduttore ha l'obbligo di acquisto del bene, imputando al prezzo di vendita del bene una quota parte del canone indicato nel contratto''.
Ciò premesso, la Società chiede conferma che ''il mancato richiamo ai contratti di leasing, o ad altre modalità di acquisizione dei beni agevolabili, nei successivi commi da 1055 a 1058 dello stesso articolo della L. 178/2021, riferiti invece ai beni ''4.0'' non rappresenti una esclusione degli stessi dal novero delle modalità di acquisizione dei beni che danno diritto al credito d'imposta''
Le Entrate evidenziano che con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 è stato chiarito che i beneficiari del Credito d'imposta in esame sono i proprietari e i locatari finanziari.
Con riferimento al mancato richiamo ai contratti di leasing quale modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili nei commi da 1055 a 1058 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021, la suddetta circolare evidenzia che ''il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio 2021, ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili, sia da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni'', essendo tale criterio ''finalizzato ad assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà o in leasing''.
Il medesimo documento specifica che per il locatario finanziario il parametro di commisurazione del Credito d'imposta spettante è rappresentato dal ''costo per l'acquisto del bene'' sostenuto dal locatore, concludendo che ''ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante al locatario, non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all'atto di esercizio del diritto di opzione''
La disciplina del contratto di ''rent to buy'' è stata introdotta dall'articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con riferimento all'acquisto di immobili.
le Entrate ricordano che come evidenziato nella circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015, ''si tratta di una fattispecie contrattuale, diversa dalla locazione finanziaria, volta a conferire al conduttore l'immediato godimento dell'immobile, rinviando al futuro il trasferimento della proprietà del bene, con imputazione di una parte dei canoni al corrispettivo del trasferimento''.
Con la norma in esame si è inteso disciplinare il rapporto contrattuale nel periodo antecedente l'alienazione dell'immobile, pur lasciando ampi spazi all'autonomia delle parti.
Con riferimento all'inquadramento civilistico del contratto, il paragrafo 1 della richiamata circolare n. 4/E riassume le caratteristiche del contratto di ''rent to buy'', chiarendo che ''[i]n sintesi, i contratti di godimento di immobili in funzione della successiva alienazione, disciplinati dall'articolo 23 in commento, sono caratterizzati dai seguenti elementi: immediata concessione in godimento di un immobile verso il pagamento di canoni; diritto del conduttore di acquistare successivamente il bene; imputazione di una quota dei canoni, nella misura indicata nel contratto, al corrispettivo del trasferimento''
In base a quanto evidenziato nell'istanza e considerato il richiamo da parte della Società alla figura contrattuale del ''rent to buy'', si rileva che il conduttore avrebbe ''l'obbligo di acquistare il bene alla fine del contratto di ''Rent to buy'' dal che si desume che: esclusivamente al termine del periodo convenuto nell'ambito del contratto dedotto in istanza di concessione in godimento del bene da parte del fornitore concedente, il cliente conduttore acquisirà la piena proprietà del bene; durante tale periodo (quello di concessione in godimento), il cliente conduttore utilizzerà un bene non di sua proprietà (ma del fornitore concedente).
Alla luce di quanto detto si ritiene che il contratto di ''rent to buy'' come rappresentato in istanza non integri una utile modalità di acquisizione dei beni eleggibili ai fini del Credito d'imposta. Conseguentemente, non si concorda con la soluzione interpretativa prospettata della Società, ritenendosi che quest'ultima non possa fruire del Credito d'imposta per l'acquisto dei beni agevolabili tramite il descritto contratto di ''rent to buy'' perché detti beni risultano al momento del loro acquisto già utilizzati a diverso titolo della stessa Società in base al descritto contratto di ''rent to buy'' e, pertanto, sono privi dell'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento.
Allegati: -
Ecobonus Retrofit: chiarimenti MIMT su collaudi e prenotazioni bonus
Il MIMIT ha pubblicato una Circolare del 24 settembre con chiarimenti sulla misura Ecobonus Retrofit.
Prima dei dettagli ricordiamo che le prenotazioni del bonus sono state attivate lo scorso 1° luglio e riguardano contributi per l’acquisto e l’installazione – su veicoli di categoria M1 con classe ambientale non inferiore a Euro 4 – di impianti di alimentazione a GPL o metano dotati di appositi codici di omologazione effettuata ai sensi della normativa italiana oppure ai sensi del Regolamento UN n.115.
Le nuove agevolazioni sono disponibili per ordini e installazioni di impianti effettuati dopo l’entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2024.
Il contributo varia a seconda della tipologia di impianto, vediamo tutte le regole.
Leggi anche Bonus Retrofit GPL: il codice tributo per F24
Ecobonus Retrofit: dal 1 luglio le domande per il GPL
Con il Decreto Retrofit del 3 giugno vengono stabilite le regole per la novità che riguarda la misura “Ecobonus – Retrofit”, rivolta a chi intende installare impianti di alimentazione a GPL e metano su veicoli di categoria M1.
La prenotazione dei contributi “Ecobonus – Retrofit” è partita dal 1 luglio scorso.
Il decreto 3 giugno prevede che in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del DPCM 20 maggio 2024 si individuano le modalità di attuazione per il riconoscimento, per l’anno 2024, del contributo per l'installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per l’autotrazione su veicoli di categoria M1 omologati, di cui al comma 1, dell’articolo 5, del DPCM 20 maggio 2024.
In particolare, alle persone fisiche che installano un impianto di alimentazione a gas per autotrazione, nuovo di fabbrica, su un veicolo di categoria M1 omologato in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso pari a:
- a) euro 400,00 per gli impianti di alimentazione a GPL;
- b) euro 800,00 per gli impianti di alimentazione a metano.
Il contributo di cui al primo comma è riconosciuto per le installazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024, ovvero dal 25 maggio 2024 al 31 dicembre 2024.
I contributi sono riconosciuti alle seguenti condizioni:
- a) che, alla data di installazione dell’impianto di alimentazione a gas, il veicolo non sia omologato come alimentato a GPL o a metano o a doppia alimentazione;
- b) che l’impianto di alimentazione a gas, GPL o metano, oggetto di installazione sia nuovo di fabbrica e completo di tutte le sue componenti;
- c) che nella fattura attestante l’acquisto e l’installazione dell’impianto di alimentazione a gas, emessa in data successiva, al 25 maggio 2024, sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.
In data 24 settembre il MIMIT ha pubblicato una circolare di chiarimento della misura precisando quanto di seguito dettagliato.
Leggi Ecobonus Taxi: il via da oggi 17 giugno per le novità su questa misura.
Econobus Retrofit: la ripartizione delle risorse residue
L’articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, dispone che sulla base del monitoraggio della misura al 15 settembre 2024, il Ministero ha facoltà in corso d’anno di modificare, tramite apposito decreto direttoriale, la ripartizione, di cui all’articolo 4, comma 2, delle risorse residue disponibili, riservando comunque una quota pari ad almeno il 30 per cento delle risorse originarie alla concessione dei contributi per l'installazione di impianti di alimentazione a metano”.
Il monitoraggio delle prenotazioni al 15 settembre 2024 ha dato i seguenti esiti:- n. 16 contributi prenotati per impianti di alimentazione a metano, per un importo complessivo pari a euro 12.800,00 (dodicimilaottocento/00), corrispondente allo 0,21% degli stanziamenti dedicati e al 0,13% delle risorse complessive;
- n. 5.820 contributi prenotati per impianti di alimentazione a GPL, per un importo complessivo pari a euro 2.328.000,00 (duemilionitrecentoventottomila/00) corrispondente allo 58,2% degli stanziamenti dedicati e al 23,3% delle risorse complessive;
Tenuto conto, pertanto, degli esiti del monitoraggio, si comunica che le risorse di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, con il decreto direttoriale del 23 settembre 2024 sono state rimodulate nel modo seguente:
- a) una quota pari al 30% (trenta per cento) viene riservata alla concessione dei contributi per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a metano;
- b) una quota pari al 70% (settanta per cento) viene riservata alla concessione dei contributi per l’installazione di impianti nuovi di alimentazione a GPL.
Si precisa che, dalle risorse ripartite, vengono sottratte le risorse già prenotate alla data di pubblicazione del decreto direttoriale del 23 settembre 2024.
Ecobonus Retrofit: chiarimenti del MIMIT su ritardi dei collaudi e prenotazione bonus
La circolare precisa inoltre quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, in merito al termine di 120 giorni (centoventi) dalla prenotazione dei contributi entro cui “gli installatori confermano l’operazione, comunicando, tra l’altro, il numero di targa del veicolo trasformato, nonché il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice dell’impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto o gas naturale compresso”.
A tal proposito, occorre rilevare che a causa dei ritardi nei collaudi dei nuovi impianti, che devono essere svolti dai diversi uffici provinciali della motorizzazione civile, il termine indicato dalla norma risulta essere non sempre congruo.
Pertanto, nel caso in cui il ritardo nei collaudi dei nuovi impianti dovesse superare il termine di 120 giorni (centoventi) dalla prenotazione dei contributi, tutte le conferme di avvenuta installazione di impianti nuovi a GPL o a metano, di cui al sopracitato articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale del 3 giugno 2024, resteranno attive e non saranno cancellate d'ufficio dal MIMIT, fatta salva la corretta e opportuna documentazione presentata dagli installatori. -
Credito transizione 5.0: Faq GSE per i veicoli agricoli e forestali
Il MIMIT ha aggiornato la pagina relativa alla misura Transizione 5.0 con un avviso relativo alla sezione FAQ del GSE.
In particolare, si informa che dal 26 settembre sul sito del GSE è pubblicata una prima parte di risposte a dubbi frequenti.
Tra questi figura un chiarimento in merito ai veicoli agricoli e forestali per i quali già lo stesso MIMIT aveva provveduto ad integrare e correggere la Circolare 16 agosto con tutti i chiarimenti sul bonus, vediamo i dettagli.
Transizione 5.0: credito possibile per i veicoli agricoli e forestali
Il Mimit con un errata corrige al documento del 16 agosto 2024 ha evidenziato che il bonus transizione 5.0 spetta anche per i veicoli agricoli e forestali a certe condizioni.
Relativamente agli stessi veicoli il GSE con FAQ del 26 settembre ha chiarito quanto segue.
I veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE2016/1628, per poter fruire dell'incentivo Transizione 5.0 devono soddisfare, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dell'allegato A alla legge 232/2016), anche le seguenti condizioni:
- L'uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile;
- L'ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo;
- La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.
Il passaggio ad un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente) già in possesso da parte dell'impresa alla data del 31.12.2023, che potrà essere documentata attraverso il certificato di rottamazione.
Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per l'uso dei veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.
Leggi: Transizione 5.0: gli esclusi dall'agevolazione e relative deroghe
-
Credito Transizione 5.0: tra gli allegati i dati del Titolare Effettivo
Il credito transizone 5.0 istituito dal DL n 19/2024 convertito in Legge 56/2024, in attuazione della Misura 7 – Investimento 15 “Transizione 5.0" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è riconosciuto alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia.
Il Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.
La misura scade il 31 dicembre 2025, salvo proroghe, che al momento non sono previste.
Lo ha confermato anche Marco Calabrò, Capo Segreteria Tecnica del MIMIT, intervenuto ieri 24 settembre ad un convegno intitolato “Linee Guida alle Agevolazioni relative al Patent Box e al Credito d’imposta R&S” che in risposta alla stampa ha confermato che il Piano Transizione 5.0 si affianca al 4.0 stanziando quasi 13 miliardi di euro, da utilizzare entro il 31 dicembre 2025.
Nella documentazione prevista per il credito in oggetto, vi è anche la dichiarazione del titolare effettivo, vediamo maggiori dettagli.
Credito Transizione 5.0: tra i documenti anche la dichiarazione del Titolare Effettivo
La Circolare MIMIT con tutte le indicazioni applicative per il piano transizione 5.0, tra gli altri allegati contiene anche la una autocertificazione con i dati del titolare effettivo da allegare alla prenotazione della agevolazione.
Il fac simile allegato II alla circolare si presenta come segue e va inserito nella documentazione.
Va evidenziato che, come specificato nel fac-simile, la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante/titolare della ditta individuale.
Dichiarazione relativa al titolare effettivo per l’accesso al contributo previsto dalla Misura PNRR M7-I15
Transizione 5.0
Ai sensi del Decreto Ministeriale attuativo “Transizione 5.0” del Ministro delle Imprese e del Made in Italy
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………, nato/a a………………….…………………(…..) in data …………………………………..,codice fiscale …………………………………………………………, partita IVA ………………………………….………, residente a ………………………………………………………………..…, (……)
domiciliato/a a ……………………………………………….(…..), documento d’identità n………………………
rilasciato da……………………………………………………. in data ………………..………
in qualità di
Legale Rappresentante / titolare della ditta individuale: ……………………………………………………………
C.F. ………………………….….……………..……………
P.IVA ………………………….….……………..……………
Indirizzo ………………………….….……………..……………DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,
- di essere consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Titolare effettivo previsti dal D. Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché agli obblighi previsti dall’art.22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse;
- di essere consapevole dell’obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito forniti;
- che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all’imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura;
- di essere consapevole che le presenti dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifiche e comportare, in caso di omissioni e/o falsità, quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- di impegnarsi a fornire tutte le informazioni di cui sia a conoscenza e che i dati comunicati nel presente modulo corrispondono al vero;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni.
[ ] di essere l’unico titolare effettivo della ditta/società
[ ] di essere il titolare effettivo della ditta/società, unitamente a:
[ ] ___________________________
[ ] ___________________________
[ ] di non essere il titolare effettivo della ditta/società. Il/i titolare/i effettivo/i è/sono:
[ ] ___________________________
[ ] ___________________________
Si precisa che il titolare effettivo è tale in quanto (specificare la motivazione: es. partecipazione superiore al 25% del capitale):
Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo / dei titolari effettivi elencati sopra:
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice fiscale
Tipo e n. del documento di identità
Luogo e data del rilascio
Autorità competente al rilascio
Nel caso in cui il soggetto sia diverso dal Titolare Effettivo, dichiara che la persona dell’impresa autorizzata ad intrattenere contatti per la misura è:
Cognome _________________________________________ Nome _____________________________________
C.F._____________________, tel./cell. _______________________, e-mail ______________________________
IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA
- Di essere a conoscenza dei contenuti della Circolare e della normativa di riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore;
- Di aver preso visione delle regole di compilazione della comunicazione;
Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati si allega alla presente:
- copia dei documenti di identità e del codice fiscale del dichiarante e dei titolari effettivi, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- copia di dei documenti di identità e del codice fiscale del legale rappresentante.
Dichiara, infine, di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni , nonché secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
Data Firma (*)
__________________________
__________________________Il Ministero per le Imprese e il made in Italy si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti in merito alle dichiarazioni rese e alla documentazione prodotta.
Il presente documento deve essere firmato digitalmente prima dell’invio telematico.
(*) La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante/titolare della ditta individuale.
Scarica qui il word Della dihiarazione dei dati del titolare effettivo.
Leggi anche: Comunicazione Titolare effettivo: tutte le regole