• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito Zone Logistiche Speciali: comunicazioni delle spese entro il 30.01

    Per accedere al contributo per le ZLS occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 30 gennaio l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio al 15 novembre 2024.

    A tal proposito il 12 dicembre, l'Ade ha pubblicato il relativo Provvedimento n 455771/2024 con le regole attuative e il modello necessario alla comunicazione, scarica qui:

    Ricordiamo che è stato il DL Coesione con l'art 13 commi da 1 a 3 a introdurre Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate e sulla GU n 226 del 26 settembre è stato pubblicato il Decreto 30 agosto con le relative Modalità di accesso.

    Crediti di imposta ZLS: che cos’è

    Con il decreto 30 agosto si recano le disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate  (ZLS)  di  cui all'art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n.  60,  limitatamente alle zone ammissibili agli  aiuti a finalità regionale a  norma dell'art.  107,  paragrafo 3,  lettera   c), del   trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosi' come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    In particolare, possono accedere  al  credito  d'imposta  tutte  le imprese, indipendentemente  dalla  forma  giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si  insediano  nelle  zone  logistiche semplificate individuate ai sensi dell'art. 1, commi da 61 a  65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli  investimenti in beni strumentali  indicati all'art.  3,  destinati  a  strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle  medesime  ZLS  di cui all'art. 1, comma 1.
    L'agevolazione non  si  applica  ai  soggetti  che  operano  nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del  magazzinaggio  e  del  supporto  ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione,  dello stoccaggio, della trasmissione e della  distribuzione  di  energia  e delle infrastrutture  energetiche,  della banda  larga  nonche'  nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
    Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del  codice  attività compreso  nella  tabella  ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la  fruizione  del  credito d'imposta per gli investimenti nella ZLS, riferibile alla  struttura produttiva presso  la  quale è realizzato  l'investimento  oggetto dell'agevolazione richiesta.
    L'agevolazione, altresì, non si applica  alle  imprese  che  si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficolta' come definite dall'art. 2, punto 18 del regolamento  (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.                                 

    Crediti di imposta ZLS: investimenti ammessi

    Viene previsto che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e  51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno 2014, realizzati dall'8 maggio 2024 al  15  novembre  2024,  relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria,  di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1.
    Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla  vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per  l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonche' i materiali di consumo.
    Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui sopra sono agevolabili anche se riguardanti beni gia' utilizzati dal dante causa  o  da  altri  soggetti  per  lo  svolgimento  di  un'attivita' economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
    Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  a  prescindere dai principi contabili adottati.
    Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi  all'agevolazione non puo' superare il  cinquanta  per  cento  del  valore complessivo dell'investimento agevolato.
    Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni  avvenute  tra  soggetti  tra  i  quali  non sussistono rapporti di controllo o di collegamento  di  cui  all'art.  2359  del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
    Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 2, il credito d'imposta e' commisurato  alla  quota  del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel  limite  massimo,  per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di  euro.  Per  gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione  finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni  al netto delle spese di manutenzione.
    Non sono agevolabili i progetti di  investimento  il  cui  costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

    Crediti di imposta ZLS: presenta la domanda

    Per ottenere il credito di imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle  entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.
    Con provvedimento n 4551 del 12 dicembre è approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
    Nello stesso periodo è possibile:

    • a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione  validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
    • b)  presentare  la  rinuncia  integrale  al   credito   d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalita' di cui  al comma 2.

    Ai fini del rispetto del limite di  spesa l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la  percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate, da emanare  entro dieci  giorni  dalla  scadenza  del   termine di presentazione  delle  comunicazioni  e quindi 10 giorni dal 15 novembre.

    La % è ottenuta rapportando il limite  complessivo  di  spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.  

    Nel caso in  cui  l'ammontare  complessivo  dei  crediti  d'imposta  richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale e' pari al cento per cento.

    Con le comunicazioni le  imprese devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi  costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo  non determina il superamento dell'intensita' di  aiuto  piu' elevata,  o dell'importo di  aiuto  piu'  elevato,  consentita  dalla  disciplina europea di riferimento.  

    Attenzione al fatto che il  credito  d'imposta è utilizzabile esclusivamente  in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione  del  provvedimento che ne stabilisce la % di fruizione.

    Fermo restando quanto  previsto  dal  primo periodo, relativamente alle comunicazioni per  le  quali  l'ammontare del credito d'imposta  fruibile  sia  superiore  a  150.000  euro  il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal  decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159.  

    L'Agenzia  delle  entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit musica: domande entro il 28 febbraio

    Il Ministero della Cultura e in particolare la Direzione Generale Cinema ha pubblicato un avviso datato 30 dicembre con le regole per le domande per il Tax credit musica 2024.

    Il credito di imposta può essere richiesto entro il 28 febbraio prossimo, e i beneficiari sono le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e quelle organizzatrici di spettacoli di musica dal vivo.

    Il Credito è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fotografiche o videografiche musicali.

    Tax credit musica: via alle domande

    Si comunica che, in attuazione di quanto previsto dal D.I. MIC-MEF del 13 agosto 2021, così come modificato dal D.I. MIC-MEF n. 147 del 30 marzo 2023, recante “Disposizioni applicative del credito di imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore di cui all’art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112”, le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale noto come tax credit cinema ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, del citato D.I., dal 1 gennaio al 28 febbraio 2025 possono presentare la domanda on line utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica.

    Tax credit musica opere commercializzare nel 2024

    Le modalità telematiche di trasmissione dell’istanza sono definite dal decreto direttoriale rep. n. 1781 del 10 maggio 2023, il quale prevede che per accedere all’agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale. 

    Il dispositivo deve essere rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati, individuati dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

    A pena di inammissibilità, la domanda deve essere:

    1. presentata utilizzando la piattaforma informatica online, DGCOL;
    2. firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente secondo le modalità descritte al precedente articolo 2, comma 1. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
    3. completa della documentazione prevista nel D.I. del 13 agosto 2021 e ss.mm.ii. e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
    4. presentata nei termini previsti dall’art. 1 del citato decreto direttoriale. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.

    Parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo:

    • a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica,
    • oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”.

    L’Ufficio responsabile del procedimento è il Servizio I della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

    Ai fini della domanda si evidenzia che:

    • al seguente link: “DGCOL – Materiali utili” è disponibile il manuale per la compilazione delle domande;
    • per assistenza o informazioni è possibile rivolgersi ai punti di contatto indicati a questo link: Contatti e assistenza,
    • per chiarimenti afferenti all’istruttoria è possibile scrivere all’indirizzo: [email protected]

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    Nuova Sabatini: 400 milioni per il 2025

    La Legge di Bilancio 2025approvata da Camera e Senato è attesa ora in GU, prevede tra l'altro il rifinanziamento della Nuova Sabatini.

    Prima dei dettagli ricordiamo che l'agevolazione in oggetto, gestita dal MIMIT ministero del Made in Italy, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese

    L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

    Nuova Sabatini: rifinanziata dalla Legge di Bilancio 2025

    L’articolo 1, comma 461, rifinanzia l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

    Il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” è di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

    L’agevolazione, di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy, ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. 

    Come evidenziato dalla relazione illustrativa alla legge di bilancio, la “Nuova Sabatini” costituisce uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l’acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi.
    Nel dettaglio, possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) appartenenti a tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative. 

    Le agevolazioni consistono nella concessione di finanziamenti da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il predetto Ministero, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

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    Credito Transizione 5.0: codici tributo per F24

    Con Risoluzione n 63 del 18 dicembre si istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 – Piano Transizione 5.0
    L’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nell’istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito d’imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati, vediamo come usare il credito in f24.

    Credito Transizione 5.0: codici tributo per F24

    In particolare, il comma 13 del citato articolo 38 dispone che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 

    L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
    Con il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 24 luglio 2024, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.
    Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito “GSE”), ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del richiamato decreto interministeriale, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7072” – denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19”.

    Si rimanda alla risoluzonie per dettagli ulteriori.

    Allegati:
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    Credito investimenti beni strumentali nuovi: chiarimenti sulle comunicazioni

    Con Risposta a Interpello n 260 del 16 dicembre le Entrate chiariscono il perimetro delle comunicazioni da inviare ai fini del credito di imposta per i beni strumentali nuovi.

    In particolare la comunicazione preventiva e a completamento degli investimenti non sono soggette a termine e pertanto il soggetto interpellante dovrà, se non ha ancora provveduto, inviare la comunicazione preventiva e poi quella a completamento senza remissione in bonis, vediamo il caso di specie.

    Credito investimenti beni strumentali: chiarimenti sulle comunicazioni

    L'Srl istante evidenzia di aver «effettuato un investimento ritenendo di poter usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 1054 a 1058 ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sotto forma di credito d'imposta pari al 20% del costo bene e che per mera dimenticanza non ha presentato al MIMIT per il tramite del GSE nessuna comunicazione preventiva, ma che possiede tutti i requisiti e presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta, e che non sono iniziati accessi, ispezioni verifiche, o altre attività amministrative di accertamento».

    Le Entrate ricordano che l'articolo 6 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, stabilisce che «1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057 bis a 1058 ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.  La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti ed è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.. […]».

    Con decreto del MIMIT del 24 aprile 2024 sono stati introdotti i nuovi modelli che sostituiscono gli allegati di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021 la cui trasmissione, a mente dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto, «costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057 bis a 1058 ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019.».

    Alla luce del quadro normativo delineato, risulta che:

    • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti;
    • per investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024 (in data 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:
      • a) alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. articolo 6, comma 1, del citato decreto). A tale scopo, va compilato e inviato l'apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (anche, GSE);
      • b) alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un'altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

    Tuttavia, le disposizioni richiamate non dispongono che le comunicazioni in oggetto siano effettuate entro un termine perentorio a ''pena di decadenza'', con l'effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ''fruizione'' in compensazione 

    La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.
    L'agenzia chiarisce che l'istante è tenuto a presentare la comunicazione di completamento dell'investimento solo dopo aver trasmesso la comunicazione preventiva.
    Per fruire del credito l'istante dovrà presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES Mezzogiorno al 100%

     Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 446421 con le % di fruizione del credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno.

    Il credito in oggetto è stata introdotto dall'art 16 del Dl n 124/2023 e successivamente con l'art 1 del Dl n 113/2024 sono state stanziate ulteriori risorse ed introdotta la comunicazone integrativa da presentare entro lo scorso 2 dicembre per attestare gli investimenti realizzati entro il 15.11.2024.

    Ieri 12 dicembre è stata pubblicata la legge n 189 del Dl n 155/2024 noto come Collegato Fiscale che contiene modificazioni a questo credito di imposta ossia ha previsto la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti superiori rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione originaria. Leggi anche Credito ZES Unica: integrativa entro il 2 dicembre

    Vediamo ora i dettagli della % di fruibilità del credito in oggetto.

    Credito ZES Mezzogiorno al 100%

    Tanto premesso, l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, primo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge n 113, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, è risultato pari a 2.336.465.840 euro, a fronte di 3.270 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

    L’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, terzo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge n 113, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate nel suddetto periodo, è risultato pari a 214.824.865 euro, a fronte di 933.534.160 euro di risorse disponibili (3.270.000.000 – 2.336.465.840).

    Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge, sono entrambe pari al 100 per cento (3.270.000.000 / 2.336.465.840 e 933.534.160 / 214.824.865) dell’importo del credito richiesto.

    Inoltre, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della ZES unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

    • a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini;
    • b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
    • c) l’ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione green del Tessile: domande dall’11.12

    Dall'11 dicembre via alle domande per i contributi per la transizione green del settore tessile ( nel DD MIMIT dell'8 novembre le regole attuative).

    Invitalia soggetto gestore della misura con un comunicato del 27.11 ha specificato che le imprese possono iscriversi alla piattaforma già dal 4 dicembre.

    Ricordiamo che con Decreto 8 agosto 2024 si pubblicavano le regole per le Misure per la transizione verde e digitale nella moda.

    Il decreto reca norme sulle modalità di attuazione dell’intervento volto a sostenere, sull’intero territorio nazionale, la realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori, in attuazione di quanto previsto all’articolo 11, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

    All’attuazione della misura sono destinate le risorse pari:

    • a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per l’anno 2023,
    • a euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) per l’anno 2024.

    L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% (cinquanta percento) delle spese ammissibili di cui all’articolo 5, comma 2, e nel limite massimo di euro 60.000,00 (sessantamila/00).
    Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie ai sensi del regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

    Si evidenzia che all' Allegato 1 del DM sono indicati tutti i codici ATECO dei beneficiari della misura che potranno presentare domande di fondo perduto, non appena saranno fissati i relativi termini con successivo provvedimento del Ministero.

    Transizione verde e digitale imprese Tessili: i beneficiari del contributo

    Possono beneficiare della agovolazione le imprese che  operano sul territorio nazinoale che alla data di presentazione della domanda:

    • a) operano nel settore del tessile, della moda e degli accessori; ai fini del presente decreto rientrano nel predetto settore le imprese che svolgono almeno una delle attività indicate nell’allegato n. 1. A tal fine, rileva il codice di attività prevalente della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 esercitato dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio;
    • b) risultano qualificabili come PMI;
    • c) sono regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e risultano “attive” nel medesimo Registro;
    • d) sono in contabilità ordinaria e hanno approvato almeno due bilanci di esercizio;
    • e) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    • f) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
    • g) non incorrono nelle cause di esclusione di cui al successivo comma 2.

    Transizione verde e digitale imprese Tessili: a breve i formulari per le domande

    Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, esclusivamente per via elettronica utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it. 

    Invitalia evidenzia che a breve saranno disponbili i formulari per le domande quindi è bene verificare gli aggiornamenti.

    Attenzione al fatto che, come specificato da Invitali, "dopo la presentazione della domanda, all’impresa richiedente viene comunicato il codice unico di progetto (CUP) che deve essere presente sulle fatture relative alle prestazioni agevolate. Ogni fattura deve riportare la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 11 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID …………. CUP ……………”. Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la suddetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note. Se non è possibile inserire per esteso questa dicitura, è necessario comunque l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41"

    Transizione verde e digitale imprese Tessili: spese ammissibili

    Le agevolazioni sono concesse a fronte dell’acquisizione di prestazioni specialistiche aventi ad oggetto:

    • a) l’attività di formazione del personale dipendente dell’impresa richiedente volta all’acquisizione o al consolidamento di competenze rilevanti ai fini del percorso di sviluppo delineato dall’impresa medesima;
    • b) l’implementazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti finalizzate a favorire lo sviluppo dei processi aziendali o di prodotti innovativi: cloud computing; big data e analytics; intelligenza artificiale; blockchain; robotica avanzata e collaborativa; manifattura additiva e stampa 3D; IoT (Internet of Things); realtà aumentata; soluzioni di manifattura avanzata (advanced manufacturing solutions); piattaforme digitali per condivisione di competenze; sistemi di tracciabilità digitale della filiera produttiva;
    • c) il supporto all’ottenimento di certificazioni in materia ambientale, quali:
      • i. certificazioni di prodotto: Oeko-Tex® Standard 100, GOTS (Global Organic Textile Standard), BCI (Better CottonTM Initiative), GRS (Global Recycled Standard), Ethic- et, PEF (Product Environmental Footprint), RAF (Responsible Animal Fiber), ISO 14024, Eu- Ecolabel, Oeko-Tex® – Made in Green, RCS (Recycled Claim Standard), OCS (Organic Content Standard), Cradle to Cradle Certified®, ReMade in Italy, Carbon footprint di prodotto – ISO/TS 14067, Water footprint di prodotto – ISO 14046, RMS (Responsible Mohair Standard), RAS (Responsible Alpaca Standard), ERTS (Ecological Recycled Textile Standard), FSC (Forest Stewardship Council); Global Traceable Down Standard (TDS), Responsible Down Standard (RDS), Responsible Wool Standard (RWS);
      • ii. certificazioni di processo: ISO 14001, Bluesign®, ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production),Oeko-Tex® STeP (Sustainable Textile Production), Leather Working Group (LWG);
    • d) servizi di analisi di Life Cycle Assessment (LCA), come definiti dalle norme UNI EN ISO
      14040:2021 e UNI EN ISO 14044:2021

    Transizione green del Tessile: domande dall’11 dicembre

    Con il Decreto Direttoriale dell'8 novembre sono fissate termini e modalità per le domande per questa misura agevolativa.

    In particolare, le domande di agevolazione devono essere redatte e presentate dalle imprese proponenti, esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nell’apposita sezione del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2025

    L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. 

    Il rappresentante legale dell’impresa richiedente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

    Il Soggetto gestore attribuisce, all’atto dell’accettazione della domanda, il codice unico di progetto (CUP) identificativo della stessa e lo comunica contestualmente ai soggetti richiedenti l’agevolazione.

    Invitalia soggetto gestore con un comunicato del 27.11 ha ricordato l'avvio della misura specificando che la registrazione sul portale ai fini della domanda è possibile dal 4 dicembre.

    Allegati: