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Credito transizione 5.0: il requisito della terzietà del certificatore
Il MIMIT informa della disponibilità di un documento PDF con tutte le faq sul credito transizione 5.0.
In dettaglio, il documento con una recente risposta, replica ad un quesito sulla terzietà del certificatore nell'ambito della misura.
Si chiedeva cosa si intende per “terzietà” e “indipendenza” nelle dichiarazioni che il valutatore deve sottoscrivere, vediamo la risposta del Gestore GSE.
Credito transizione 5.0: il requisito della terzietà del certificatore
In particolare, il quesito domandava se nel caso in cui il professionista abbia svolto attività pregresse o anche connesse al programma di investimento per cui è chiamato a redigere le certificazioni o le perizie asseverate 4.0, egli risulti incompatibile con le richieste prerogative di imparzialità e indipendenza.
Il GSE con FAQ aggiornata all'8 ottobre, specifica che le caratteristiche di terzietà e imparzialità del certificatore si basano su alcuni principi generali quali:
- indipendenza: il Certificatore deve essere completamente indipendente dall'impresa che richiede la certificazione, non avendo alcun interesse diretto o indiretto nei progetti che valuta. Non deve avere alcuna relazione economica o commerciale che possa influenzare la sua valutazione.
- imparzialità: deve essere garantito che il Certificatore non subisca alcuna pressione o influenza esterna che possa comprometterne il giudizio. Il suo lavoro deve basarsi esclusivamente su evidenze oggettive e standard tecnici chiaramente definiti.
Questo NON significa, specifica il GSE, che, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità, il Certificatore non possa svolgere o aver svolto altre attività professionali per conto dell’impresa richiedente le certificazioni.
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Credito transizione 5.0: obblighi documentali e i controlli
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta transizione 5.0 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare:
- l’effettivo sostenimento,
- la corretta determinazione dei costi agevolabili.
In sintesi è la precisazione che arriva dalla Circolare MIMT del 16 agosto che ha specificato tanti aspetti di questa agevolazione.
Ricordiamo anche che l'art 38 comma 15 del DL N 19/2024 specifica che “le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.
Vediamo ora maggiori dettagli sulla documentazione utile a non perdere il credito transizione 5.0 e dettagli sui controlli specificando che le FAQ del GSE sono state aggiornate al giorno 8 ottobre e sono disponibile dal sito MIMIT e GSE in un documento PDF.
Credito Transizione 5.0: gli obblighi documentali
Come specificato anche dalle slide riassuntive dei requisiti del credito transizione 5.0 i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio:
- la documentazione necessaria a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili (fatture, documenti di trasporto, altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo);
- la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che dimostri l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti:
- la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.ù
- le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di fruibilità del credito d’imposta.
Credito Transizione 5.0: controlli su requisiti tecnici e risparmio energetico
Ai sensi di quanto previsto all’art. 20, comma 2, del DM “Transizione 5.0”, i controlli hanno ad oggetto:
- a) la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal DM “Transizione 5.0” per beneficiare dell’agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti sulla base dell’articolo 12 e alle disposizioni normative di riferimento;
- b) la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell’ambito delle certificazioni tecniche ex ante di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), ed i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso la realizzazione del progetto di innovazione, oggetto delle certificazioni tecniche ex post di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b).
Il GSE effettua verifiche documentali e controlli in loco in relazione ai progetti di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva di cui all’articolo 12, comma 1, del DM “Transizione 5.0”, in ogni fase di vita del progetto, al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste per l’accesso al credito d’imposta dal Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 – “Transizione 5.0”, verificando la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto e il mantenimento in esercizio degli stessi per i cinque anni successivi alla data di erogazione
dell’ultima agevolazione.
Al fine di agevolare i controlli, i soggetti beneficiari del credito d’imposta sono pertanto tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare la rispondenza degli interventi a quanto previsto dal Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 – “Transizione 5.0” e alle dichiarazioni rese nell’ambito delle comunicazioni trasmesse al GSE per l’accesso alla misura del progetto di investimento.
A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui alla presente disciplina.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Credito Transizione 5.0: controlli sulla documentazione
Con una recente FAQ datata 8 ottobre viene anche aggiunto che ai sensi dell’art. 20 del Decreto attuativo, il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando:
- a) la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;
- b) la rispondenza, sulla base di piani di controllo definiti nella convenzione tra il GSE ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del contenuto delle stesse alle disposizioni del DM “Transizione 5.0” e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE, nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 15 del DM “Transizione 5.0”, ivi compreso il possesso di idonee coperture
assicurative.
Il GSE può effettuare, inoltre, verifiche documentali ed ispezioni in situ sui singoli interventi agevolati.
Nel caso in cui, all’esito dei controlli, nonché delle verifiche documentali e in situ, si rilevi l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per l’avvio degli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
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Bonus eccellenze gastronomiche assunzioni giovani: ripartono le domande dal 1 ottobre
Invitalia, soggetto gestore della misura “Giovani diplomati”, promossa dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha già concesso agevolazioni per oltre 6,8 milioni di euro, a fronte di investimenti attivati per oltre 13 milioni di euro per la stipula di contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
La dotazione finanziaria ancora disponibile per “Giovani diplomati” è di oltre 9 milioni e, come previsto dal decreto direttoriale di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo del MASAF, è possibile presentare domanda dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2024 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024 accedendo all’area riservata del sito Invitalia.
Ricordiamo tutte le regole di questa misura.
Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni: che cos’è
Giovani diplomati” è l’incentivo che finanzia i contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
È gestito da Invitalia ed è promosso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022.Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni: imprese beneficiarie
Le agevolazioni sono rivolte a:
- imprese operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione) regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni, oppure che abbiano acquistato – nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo,
- imprese operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e dal codice ATECO 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca) regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni o, in alternativa, che abbiano acquistato – nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo
Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni giovani: il contributo
Ciascuna impresa può ottenere un contributo a fondo perduto non superiore a 30.000 euro, fino a coprire massimo il 70% delle spese totali ammissibili relative alla remunerazione lorda per l’inserimento, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
I contratti di apprendistato devono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e devono essere stipulati, a pena di decadenza dalle agevolazioni, dopo la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione delle agevolazioni.
I giovani diplomati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di istruzione secondaria superiore conseguito da non oltre cinque anni presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA)
- non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del contratto di apprendistato, i 30 anni di età
Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis (Generale Reg. UE 2831/23, SIEG Reg. UE 2832/23).
Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni giovani: domande dal 1° ottobre
Con decreto direttoriale il MASAF dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2024 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024 accedendo all’area riservata.
Accedi qui per tutte la modulistica.
Attenzione al fatto che, sono fatte salve le domande di contributo già presentate e che non è consentita la presentazione da parte delle imprese che hanno già presentato una regolare domanda di contributo entro le ore 12:00 del 13 maggio 2024, come risultante dall’attestazione di avvenuta presentazione della domanda.
È possibile sin da ora procedere con la registrazione dell’impresa richiedente le agevolazioni e scegliere un eventuale delegato, accedendo alla sezione Anagrafica e deleghe. -
Credito d’imposta ZES Unica: confermato il doppio dei fondi
La conversione in legge del DL Omnibus, il testo è atteso in GU, conferma per le Zes una integrazione di fondi entro il 15 gennaio.
In particolare, Regioni e MIMIT potranno, entro il 15 gennaio 2025, integrare i fondi necessari per sostenere gli investimenti nelle Zone economiche speciali del Mezzogiorno, qualora le risorse previste a oggi risultino insufficienti, i criteri saranno definiti con appositi provvedimenti. Confermate le altre scadenze per le imprese.
Ricordiamo che le imprese entro il 15 novembre 2024 devono completare gli acquisti di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive all’interno della Zes unica del Mezzogiorno, mentre la comunicazione integrativa per attestare la realizzazione degli investimenti dovrà essere inviata all’agenzia delle Entrate tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024. Leggi anche Comunicazione integrativa ZES Unica: ecco il nuovo modello.
Credito d’imposta ZES Unica: investimenti ammissibili
Il decreto attuativo del credito in oggetto è stato pubblicato il 21 maggio in GU n 117 (Decreto 17 maggio) e ricordiamo che il credito zes unica è stato istituito dal Decreto-legge Sud a favore delle imprese che effettuano investimenti iniziali in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (zone 107, 3, a), TFUE) e nelle zone assistite della regione Abruzzo (zone 107, 3, c), TFUE), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 2027.
Dal 1 marzo è attivo lo sportello unico digitale della ZES Unica come interfaccia unitaria per la presentazione delle istanze di autorizzazione
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella ZES
unica, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonche' i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni gia' utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attivita' economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non puo' superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 2, il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.Credito ZES Unica: % dell’agevolazione per regione
Il credito d'imposta è determinato nella misura massima per le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027 e, in particolare:
- a) per gli investimenti realizzati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), e Sicilia nella misura del quaranta per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
- b) per gli investimenti realizzati nelle Regioni Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
- c) per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle Regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del cinquanta per cento e del quaranta per cento, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale;
- d) per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027 nella misura del quindici per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali di cui al comma 1, lettere da a) a d), sono aumentate di dieci punti percentuali per le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese.
Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, le intensita' massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.
Il credito d'imposta e' riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti, in particolare, dall'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014.
Credito ZES Unica: modalità di utilizzo
In merito all'utilizzo il decreto evidenzia che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento ADE e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento.
Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento
Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Credito di imposta ZES Unica: modello e regole delle Entrate
Con il provvedimento n 262747 dell'11 giugno le Entrate, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 viene approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 con le relative istruzioni.
La Comunicazione, inviata dal 12 giugno al 12 luglio 2024, è utilizzata dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito “TFUE”), e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C (2022) 1545 final, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 final e del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 final.
La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni
La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza dei termini e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini.
La Comunicazione inviata successivamente ai termini di presentazione è scartata in fase di accoglienza.
La Comunicazione è scartata nel caso in cui:
- a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione;
- b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;
- c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Infine a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito d’imposta il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative, e in proposito leggi: Comunicazione integrativa ZES Unica: ecco il nuovo modello.
Credito di imposta ZES Unica: come si usa
Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4.2
Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento.
In particolare, il credito è utilizzabile:
- a) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto;
- b) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [email protected].
In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche l’utilizzo della quota di credito di cui alla lettera a) resta subordinata al rilascio della ricevuta di cui alla lettera b), primo periodo.
È inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della Comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.
Si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica. Relativamente alla Comunicazione per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura prevista dall’articolo 5, comma 4, del decreto sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 5.
Qualora il maggior credito comporti il superamento del limite di euro 150.000, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4.4 con riferimento all’intero ammontare del credito utilizzabile.
Fino alla comunicazione dell’autorizzazione è inibito l’utilizzo del credito d’imposta non ancora fruito.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
- a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
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Contributo 2023 copie cartacee giornali e periodici: domande dal 1.10
Il Dipartimento per l'Editoria ha pubblicato un avviso con le regole per le domande per il contributo previsto per l’anno 2023 dal Fondo straordinario relativo alle copie cartacee di giornali e periodici vendute nel corso dell’anno 2022.
In particolare, le domande possono essere presentate dalle ore 10.00 del 1° ottobre alle ore 17.00 del 22 ottobre 2024.
Ricordiamo che il contributo è previsto dall’articolo 3, del DPCM 10 agosto 2023 recante la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria. (Leggi anche: Fondo straordinario Editoria 2023: il calendario di tutte le agevolazioni).
Contributo 2023 per copie cartacee giornali: domande dall’1.10
Il Dipartimento da il via alle domande per il contributo sulle copie cartacee di giornali e periodici si possono presentare dalle ore 10.00 del 1° ottobre alle ore 17.00 del 22 ottobre 2024 attaverso la procedura stabilita.
Viene precisato che, le domande devono:
- essere firmate dal legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente con firma digitale con formato CAdES,
- presentate per via telematica attraverso l’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> menù "Servizi on line” –> “Contributo straordinario per le copie vendute 2023”,
- previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Le imprese richiedenti devono presentare una sola domanda.
In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.
Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare manuale utente della procedura oppure contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Leggi anche Fondo straordinario Editoria 2023: il calendario di tutte le agevolazioni..
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Credito Transizione 5.0: procedura di accesso
Il MIMIT e il GSE soggetto gestore della misura Transizione 5.0 hanno pubblicato tutti i documenti esplicativi delle regole stabilite per il credito di imposta collegato.
In data 26 settembre il GSE ha pubblicato un serie di faq che sinteticamente replicano ai dubbi più frequenti per l'agevolazione.
Tra questi vediamo un ripilogo delle regole, passo dopo passo, per accedere al credito di imposta.
Credito Transizione 5.0: procedura di accesso
Il GSE, con una faq del 26 settembre ha chiarito cosa fare per accedere al credito di imposta transizione 5.0.
In particolare, l'impresa beneficiaria deve registrarsi all'Area Clienti GSE e accedere al portale Transizione 5.0 (TR5) collegandosi, esclusivamente tramite SPID.
In fase di registrazione, se non si trova una tipologia di Operatore idonea, è possibile indicare “Operatore credito d'imposta – Transizione 5.0”.
La procedura prevede i seguenti step attraverso la piattaforma informatica:
- i.Prenotazione del credito d'imposta Transizione 5.0: l'impresa trasmette la comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:
- a.il soggetto beneficiario;
- b.il progetto di innovazione;
- c.gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare;
- d.l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante;
- e.l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNRR.Si precisa che è necessario allegare tra l'altro la Certificazione ex ante (Allegato VIII) firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.
- ii.Esito della prenotazione: il GSE, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione preventiva, previa verifica del corretto caricamento dei dati, della completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché del rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili, anche a copertura parziale dell'importo individuato dalla comunicazione preventiva.
- iii.Conferma del 20%: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito prenotato trasmessa da GSE, l'impresa è tenuta a presentare una comunicazione contenente gli estremi delle fatture relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sia degli investimenti in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.
- iv.Esito della conferma: il GSE, entro 5 giorni dalla trasmissione della documentazione, previe opportune verifiche, convalida la comunicazione di avanzamento.
- v.Completamento del progetto: a seguito del completamento del progetto di innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l'impresa, entro e non oltre il 28 febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi PNRR. Tale comunicazione è corredata tra l'altro:
- a.dalla Certificazione ex-post (Allegato X) attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex-ante;
- b.dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all'articolo 16, DM “Transizione 5.0” e della certificazione contabile di cui all'articolo 17, DM “Transizione 5.0”.
- vi.Esito finale: il GSE, entro 10 giorni dall'invio della documentazione, previa verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa beneficiaria il credito d'imposta utilizzabile in compensazione.
- i.Prenotazione del credito d'imposta Transizione 5.0: l'impresa trasmette la comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:
-
Transizione 5.0: come si calcola il consumo energetico per le imprese neo-costituite?
Il Mimit informa della pubblicazione sul sito del GSE di una sezione specifica di faq in risposta ai dubbi frequenti sulla Transzione 5.0.
Ricordiamo che il Piano Transizione 5.0 è un piano istituito dall'art. 38 del D.L. 19/2024, convertito in Legge 56/2024, in attuazione della Misura 7 – Investimento 15 “Transizione 5.0" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia.
ll Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.
Vediamo come si calcolano i consumi energetici anche per le imprese neo costituite.
Credito transizione 5.0: come si calcola il consumo energetico per le imprese neo-costituite?
Secondo i chiarimenti del GSE pubblicati con FAQ il 26 settembre per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici sono calcolati mediante:
- 1.la determinazione dello scenario controfattuale, individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6 del DM “Transizione 5.0”, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- 2.la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
- 3.la determinazione del consumo della struttura produttiva o del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).
Nel formulare l'ipotesi alla base dello scenario controfattuale è necessario procedere alla stima dei volumi produttivi attesi.
Transizione 5.0: come si calcola la riduzione dei consumi energetici?
Mediante altra faq lo stesso GSE evidenzia che la riduzione dei consumi energetici invece è calcolata mediante il confronto della stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento.
La riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente ai beni strumentali materiali ed immateriali di cui agli allegati A e B alla legge n.232 del 2016".