• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 5.0: le novità sulla cumulabilità del credito di imposta

    Il MIMIT ha pubblicato un nuovo fascicolo di FAQ aggiornate al 24 febbraio per il Piano Transizione 5.0 con anche un chiarimento sulla cumulabilità del credito di imposta in esso contenuto.

    Vediamo in dettaglio cosa ha previsto in merito la Legge di Bilancio 2025.

    Credito Transizione 5.0: è cumulabile con misure UE?

    Veniva domandato se sia possibile cumulare il credito d’imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni, anche previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea.

    Il MIMIT ha evidenziato che l’articolo 1, comma 427, lettera h) della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha previsto che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”.

    Conformemente a quanto disposto dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare (ad es. Misura Parco Agrisolare PNRR – MISURA M2C1 I2.2).

    A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Imprese editoria ipovedenti: domande di contributi entro il 31 marzo

    Con Avviso del 26 febbraio il Dipartimento per l'Editoria informa del termine di scadenza al 31 marzo per i contributi per le imprese di editoria speciale.

    In particolare il contributo è volto a sostenere:

    • imprese editrici, 
    • enti e associazioni,

    che editano periodici per non vedenti e ipovedenti destinati a tali soggetti o ad enti ed istituzioni che operano per finalità a sostegno del settore.

    Editoria ipovedenti e non vedenti: i beneficiari del contributo 2024

    Possono accedere al contributo imprese, enti ed associazioni che editano periodici prodotti con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o supporti informatici, registrati presso il competente Tribunale e iscritti al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

    Per avere accesso ai contributi sono necessari:

    • anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata;
    • obbligo degli editori di essere proprietari della testata per la quale si richiede il finanziamento;
    • obbligo di dare evidenza, nell’edizione della testata, del contributo ottenuto negli anni precedenti nonché di altri finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo ricevuti;
    • periodicità della testata almeno quadrimestrale nell’anno di riferimento del contributo.

    Contributo Editoria ipovedenti e non vedenti: le domande 2024

    Le domande di contributo per l'editoria per gli ipovedenti e i non vedenti devono essere inviate, corredate dalla relativa documentazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo ed inviate, in regola con le disposizioni in materia di bollo, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

    Entro lo stesso termine del 31 marzo, deve essere altresì inviato, a cura e spese dell’editore, un campione dei numeri della testata all’indirizzo:

    Presidenza del Consiglio dei Ministri

    Dipartimento per l’informazione e l’editoria
    Ufficio per il sostegno all'editoria
    Servizio per il sostegno diretto alla stampa
    UFFICIO ACCETTAZIONE
    Via dell’Impresa 90
    00187 – Roma

    Scarica qui il modello per le domande 2025.

    Attenzione al fatto che, nel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.

    Per tutta l'altra modulistica e la normativa di riferimento accedi al sito del dipartimento per l'editoria.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Librerie aperte da giovani: stanziati 4 ML

    Pubblicata la Legge n 13/2025 di conversione del DL Cultura, vediamo di che si tratta.

    DL Cultura: apertura librerie giovani nel 2024

    Il DL introduce misure volte a favorire e promuovere la cultura e la lettura e apporta molteplici novità, tra cui: 

    • adozione del “Piano Olivetti per la cultura”, al fine di: favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale; promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate; valorizzare le biblioteche quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione sociale; promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, interesse storico-artistico e di prossimità; tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione. 
    • istituzione di una unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato che esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali africane, promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno, coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal MIC a beneficio di tali enti e istituzioni e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano. Il responsabile opera in stretto coordinamento con la Cabina di regia del “Piano Mattei”, di cui fa parte a pieno titolo; disposizione equivalente viene stabilita per le iniziative analoghe del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
    • stanziamenti volti a: 
      • favorire l’apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a 35 anni di età con 4 mln. di euro per il 2024
      • sostenere l’editoria libraria con 30 milioni di euro per il 2024 e ampliare l’offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo con 10 milioni di euro per il 2024; 
      • permettere la celebrazione del 25° anniversario della Convenzione europea del paesaggio; 
      • assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali di Giunta storica nazionale, Istituto italiano per la storica antica, Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea e dell’Istituto italiano di numismatica; contribuire al funzionamento della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea;
      • incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello non generale del MIC, al fine di incentivare responsabilità connesse al sensibile incremento dei visitatori nei luoghi della cultura; 
    • ulteriori interventi: stabilizzazione del regime semplificatorio per la realizzazione degli spettacoli dal vivo; introduzione di una nuova categoria riferita alle opere cinematografiche non adatte ai minori di 10 anni; ridenominazione della “Scuola dei beni e delle attività culturali” in “Scuola nazionale del patrimonio culturale”; eliminazione, dal campo di applicazione dell’esecuzione forzata, dei fondi destinati alla tutela del patrimonio culturale e alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle attività culturali.

     

    Librerie aperte da giovani: stanziati 4 ML

    In dettaglio, l'art 3 del DL Cultura contiene Misure urgenti in materia di editoria e di librerie
    Al fine  di favorire l'apertura di nuove librerie  sul  territorio  nazionale  da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
    Inoltre, al fine  di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le  librerie  caratterizzate  da lunga   tradizione  e interesse storico-artistico e  le  librerie di prossimità esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero  della cultura è istituito un fondo con una dotazione di  24,8  milioni  di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per  l'anno 2026.  

    Le risorse sono  assegnate  alle  biblioteche statali aperte al pubblico, degli enti territoriali e  dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996,  n.  534,  e  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto  di  libri,  anche  in formato digitale.
    Con uno o più decreti del Ministro della cultura,  da  adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  sono  definite  le  modalità di attuazione di quanto previsto per biblioteche e librerie aperte da giovani.
    Inoltre, al fine  di  ampliare  l'offerta  culturale  dei  quotidiani  in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate  a cultura, spettacolo e settore audiovisivo, in  via  sperimentale, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero  della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione  di  10  milioni  di euro per l'anno 2025.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Cultura 2025 convertito in legge: le principali novità

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 25.02.2025 serie generale n. 46, la Legge del 21.02.2025 n. 16 di conversione con modificazioni, del Decreto Cultura (D.L. 201/2024), che introduce diverse misure per il rilancio e la valorizzazione del settore culturale.

    Il provvedimento prevede interventi su biblioteche, librerie, editoria, spettacolo, patrimonio culturale e cooperazione internazionale

    Scarica il testo del Decreto legge del 27.12.2024 n. 201 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Di seguito le principali novità.

    Il Piano Olivetti per la Cultura

    Uno dei pilastri del decreto è il Piano Olivetti per la Cultura, ispirato alla figura di Adriano Olivetti, che mira a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune e accessibile. Tra gli obiettivi principali:

    • rigenerazione culturale delle periferie e delle aree svantaggiate, con particolare attenzione alle zone caratterizzate da denatalità e degrado urbano,
    • sostegno all’editoria e alle librerie di prossimità, con un focus sulle librerie storiche e di interesse culturale,
    • promozione della lettura in età prescolare e valorizzazione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini,
    • sostegno alla produzione culturale giovanile,
    • valorizzazione dello spettacolo dal vivo, del cinema e del settore audiovisivo,
    • digitalizzazione del patrimonio librario e alfabetizzazione digitale attraverso le biblioteche.

    Incentivi per librerie ed editoria

    Il decreto prevede nuovi finanziamenti a favore delle librerie e dell’editoria, così ripartiti:

    • 4 milioni di euro nel 2024 per incentivare l’apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a 35 anni, con priorità nelle aree interne e svantaggiate.
    • 24,8 milioni di euro nel 2025 e 5,2 milioni nel 2026 per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, da parte:
      • delle biblioteche aperte al pubblico statali, 
      • degli enti territoriali 
      • e degli enti culturali che ricevono contributi pubblici,
        al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e quelle di qualità;
    • 10 milioni di euro nel 2025 per il potenziamento delle pagine culturali dei quotidiani cartacei, nell’ottica di valorizzare la cosiddetta “terza pagina”.

    Misure urgenti per il Bonus Cultura 18app e la Carta della Cultura

    Il decreto introduce un termine per la richiesta, da parte degli esercenti, del rimborso delle fatture legate alla Carta della Cultura Giovani, alla Carta del Merito e al Bonus Cultura 18app.

    I soggetti presso i quali è possibile utilizzare la "Carta della cultura giovani" e la "Carta del merito", ai fini del pagamento del rimborso loro spettante, sono tenuti alla trasmissione della fattura entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell’iniziativa.

    Per le edizioni passate riferite all’iniziativa “Bonus cultura 18app” la scadenza è fissata al 31 marzo 2025.

    Si ricorda che, con riferimento ai soggetti presso i quali è possibile utilizzare la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito», le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare le Carte, sono inseriti, a cura del Ministero della cultura, per il tramite di SOGEI, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata

    i fini dell'inserimento nell'elenco citato, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano tramite SPID o CIE sulla piattaforma informatica dedicata.

    L’avvenuta registrazione implica l’obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa, nonché l'obbligo della tenuta di un registro vendite, da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con le Carte.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 5.0: spetta per acquisto con patto di riservato dominio?

    Il MIMIT nella sezione dedicata al Piano transizione 5.0 ha evidenziato che sono disponibili nuovi chiarimenti sulla agevolazione introdotta dall’articolo 38 del DL n 19/2024 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”,

    Si tratta del credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento. 

    Transizione 5.0: spetta per acquisto con patto di riservato dominio?

    In una faq datata 21 febbraio veniva domandato se il contratto di vendita con patto di riservato dominio con durata superiore ai 5 anni permetta di usufruire del credito d’imposta “Transizione 5.0”

    Le entrate hanno replicato positivamente specificando che ai fini della determinazione del momento di effettuazione, rilevante ai fini della spettanza dell’agevolazione, l’imputazione degli investimenti segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei

    beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. 

    Tale interpretazione evidenzia l'ADE è coerente con i chiarimenti di prassi forniti dall'Amministrazione finanziaria con riferimento al Piano 4.0

    Si evidenzia anche che le FAQ aggiornate sono del 21 febbraio ma in data 24.02 ne è stata pubblicata una ulteriore sulla procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici. Leggi qui l'approfondimento.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?

    Il MIMIT ha aggiornato la sezione dedicata alla Transizione 5.0 specificando che è disponibile per il download delle FAQ versione aggiornata in data 21 febbraio 2025. 

    Successivamente e relativamente alla procedura semplificata di calcolo dei risparmi energetici, il MIMIT ha integrato le FAQ con la n 4.19 che di seguito viene evidenziata.

    Nel frattempo il MIMIT ricorda che l’aggiornamento generale ha riguardato:

    • l'introduzione del nuovo capitolo "Procedura semplificata (comma 9-bis dell'art. 38)" con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
    • la pubblicazione delle FAQ n. 2.17 relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
    • la pubblicazione della FAQ n. 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
    • la pubblicazione delle FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
    • la revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
    • la modifica della FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

    Transizione 5.0: calcolo energetico semplificato

    Nell'ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti richiesti alle imprese, particolare rilevanza assume quanto disposto dal comma 9-bis in materia di verifica della riduzione dei consumi energetici.

    La disposizione, inserita dalla legge di bilancio 2025, introduce un importante elemento di snellimento procedurale: pur mantenendo l'obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. 

    Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l'accesso al beneficio.

    In particolare, veniva domandato in che modo le imprese possono dimostrare il “miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi”?
    La replica chiarisce che il miglioramento dell'efficienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale, quali, a titolo esemplificativo:

    • a) dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti:
      • la conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759;
      •  la conformità del bene agli standard delle serie IEC 61800 o IEC 60034;
      •  la conformità del bene agli standard della serie EN 50598;
      •  utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici (fra i quali, ad esempio, i regolamenti UE: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, UE 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unità,
        anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;
    • b) report di prova prodotti dal costruttore secondo l’articolo 9 della ISO 14955-2;
    • c) certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.

    Con la FAQ n 4,19 è stato anche chiarito che ai fini della procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta ZLS: ecco la % spettante

    Con il Provvedimento ADE n 39039 del 10 febbraio 2025, viene determinata la percentuale spettante per il credito di imposta per le Zone Logistiche Speciali.

    In particolare la % è fissata 100% di fruizione in base all'ultima domanda preventata validamente.

    Credito d’imposta ZLS: ecco la % spettante

    Con il Provvedimento in oggetto del 10 febbraio viene previsto che la percentuale di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è pari al 100 per cento.
    L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento n. 445771 del 12 dicembre 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.
    Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Le Entrate evidenziano anche che  l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di 80 milioni di euro di risorse disponibili.
    Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento (80.000.000 / 876.806) dell’importo del credito richiesto.

    Per tutte le altre regoole della agevolazionie in oggetto leggi anche: Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24..

    Allegati: