-
Nuovo decreto flussi: ok ad altri 40 mila ingressi stagionali
Il Consiglio dei Ministri aveva approvato giovedì 6 luglio 2023, ha approvato due DPCM, in esame preliminare per l' incremento le quote di ingresso regolare per motivi di lavoro per un totale di oltre 450 mila nuovi ingressi da qui al 2025, con estensione delle categorie professionali e i settori produttivi coinvolti.
Il 14 agosto è stato pubblicato , dopo il parere positivo della conferenza Stato regioni e la firma del 19 luglio 2023, il primo decreto che integra le quote previste dal precedente decreto flussi 2022 (circa 82mila( con nuovi 40 mila ingressi. QUI IL TESTO
Di seguito maggiori dettagli e la bozza del DPCM di programmazione triennale.
Decreto flussi integrativo 2023
Come detto il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto flussi integrativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, relativo alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavori stranieri per l’anno 2022, avendo preso atto che le domande d’ingresso per lavoro sono risultate in eccesso rispetto alle quote autorizzate.
Nel decreto integrativo si prevede una quota aggiuntiva pari a 40.000 unità, interamente destinata agli ingressi per lavoro stagionale nei settori
- agricoltura e
- settore turistico-alberghiero,
a valere sulle domande già presentate nel click-day di marzo 2023. Si presume saranno quindi ripescate domande già presentate e respinte o ancora in stand by.
Decreto flussi programmazione 2023-2025: tecnici, badanti e agricoltura
Con un unico atto con valore triennale (Qui il testo provvisorio) vengono definiti
- i criteri dei flussi
- la programmazione delle quote massime d’ingresso dei lavoratori stranieri per ciascun anno del triennio 2023-2025,.
In questo modo si pone fine fine all’uso dei provvedimenti transitori.
Inoltre, viste le ultime ’analisi dei fabbisogni delle realtà produttive del Paese emersi nel confronto con le associazioni datoriali e sindacali, si introduce la logica incrementale delle quote per ridurre progressivamente il divario tra flussi di ingresso e fabbisogni del mercato del lavoro, in modo coerente con la capacità di accoglienza e d’inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali.
Per il triennio 2023 – 2025 il Governo prevede complessivamente 452.000 ingressi, rispetto a un fabbisogno rilevato di 833.000 unità, come riportato nella tabella che segue.
PROVVEDIMENTO
INGRESSI PROGRAMMATI
FABBISOGNO RILEVATO
Decreto
2023-20252023 – 136.000
2024 – 151.000
2025 – 165.0002023 – 274.800
2024 – 277.600
2025 – 280.600Tra le nuove professionalità che potranno essere richieste, insieme a elettricisti e idraulici, una quota specifica viene riattivata per gli addetti ai settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria quindi operatori sociosanitari
- colf
- badanti
Inoltre, si è rilevato un particolare fabbisogno di lavoratori per il trasporto passeggeri con autobus e per la pesca, che vengono aggiunti.
Si confermano per il lavoro autonomo e subordinato non stagionale i settori
- dell'autotrasporto merci per conto terzi,
- dell'edilizia,
- settore turistico-alberghiero,
- della meccanica,
- delle telecomunicazioni,
- dell'alimentare,
- della cantieristica navale;
Invece per il lavoro subordinato stagionale sono previsti ingressi per i settori
- agricolo e
- turistico-alberghiero.
In questo ambito sono riservate specifiche quote per i lavoratori provenienti da Paesi di origine o di transito che sottoscrivono accordi per facilitare la migrazione regolare e contrastare quella irregolare e le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni di lavoro indicate nel decreto e maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali organizzazioni assumono l’impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino alla effettiva sottoscrizione dei contratti di lavoro, comprese le comunicazioni obbligatorie.
La bozza del decreto approvato dal CDM è stata inviata alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Provincie autonome per l'approvazione.
-
Agricoltura: malattia e maternità 2023 piccoli coloni e compartecipanti
Facendo seguito alla circolare n. 69 2023 , sui versamenti volontari in agricoltura, con la nuova circolare 72 del 1 agosto 2023 INPS comunica gli importi giornalieri delle retribuzioni di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche
- di malattia,
- di maternità/paternità e
- di tubercolosi
dettagliate nella tabella allegata QUI,
per compartecipanti familiari e piccoli coloni in agricoltura.
Le modalità di calcolo sono differenziate, ricorda INPS:
- per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, le retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali in agricoltura determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2023, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020[3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
- Per quanto riguarda invece le prestazioni economiche di maternità/paternità, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Viene precisato che per il 2023 , ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, tale reddito è pari a euro 61,98 .
-
Novità per l’agricoltura nel Disegno di Legge per la Riforma Fiscale
Nel Disegno di Legge Delega fiscale approvato, il 12 luglio 2023 dalla Camera, e poi in Senato in data 2 agosto con modificazioni, all'art. 5 ci sono importanti novita’ per il settore agricolo.
Viene in particolare previsto.
Per i redditi agrari previsione di nuovi classi di coltura
Viene prevista l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all’articolo 2135, primo comma C.C., di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l’attività eccedente è considerata produttiva di reddito d’impresa.
Assimilazione ai redditi agrari dei redditi che combattono il cambiamento climatico
Prevista l'estensione del regime dei redditi agrari, entro limiti determinati, anche alle ipotesi di redditi relativi ai beni, anche immateriali, che concorrono a combattere il cambiamento climatico derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento, con la previsione di un eventuale assoggettamento a imposizione semplificata.
Aggiornamento colture effettive entro dicembre con procedimenti digitali
Prevista l’introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate.
Regime fiscale semplificato per i pensionati che svolgono attività agricole
Revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.
-
Etichette olio d’oliva 2023: guida per le imprese
Con una Guida pratica intitolata "Guida pratica all'etichettatura degli oli d'oliva" aggiornata con i l’«etichettatura ambientale» di cui all’art. 219, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e con il Reg. delegato (UE) n. 2022/2104 il Ministero dell'agricoltura fornisce, alle imprese indicazioni per etichettare gli oli destinati a:
- consumatore finale,
- ristoranti, mense e collettività simili.
Viene precisato che la guida fornisce solo le basi per l’etichettatura degli oli d’oliva in generale, rimanendo ancora escluse dalla trattazione le diciture specifiche previste per gli oli a DOP/IGP e per quelli biologici nonché le informazioni nutrizionale e sulla salute.
La struttura della guida, alla terza edizione, ricalca sostanzialmente quella delle edizioni precedenti essendo composta da:
- una parte “teorica”, in cui vengono brevemente descritte le singole diciture da riportare in etichetta,
- una parte “pratica” in cui sono stati proposti alcuni format di etichetta.
In ultimo c’è un capitolo in cui vi sono elencati i riferimenti normativi, aggiornati al 28 febbraio 2023, le note e le guide citati nella trattazione dei singoli argomenti di cui alla parte teorica.
Etichette olio d'oliva 2023: guida per le imprese
La guida precisa le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta dell’olio d’oliva che sono le seguenti:
- a) la denominazione di vendita
- b) la designazione dell’origine (solo per l’extra vergine ed il vergine)
- c) l’informazione sulla categoria di olio
- d) la quantità netta
- e) il termine minimo di conservazione
- g) le condizioni particolari di conservazione
- h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del responsabile commerciale del prodotto;
- i) il lotto l) una dichiarazione nutrizionale
- m) la campagna di raccolta se ricorrono determinate condizioni (solo per l’extra vergine ed il vergine, vedi capitolo 11)
- n) la sede dello stabilimento di confezionamento
- o) l’etichettatura ambientale.
In merito all'olio destinato al consumatore finale:
- l’«olio extra vergine di oliva»,
- l’«olio di oliva vergine»,
- l’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini»
- l’«olio di sansa di oliva»
essi devono essere presentati al consumatore finale:
- in recipienti chiusi della capacità massima di 5 litri,
- provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione
- e forniti di un’etichetta conforme alle disposizioni vigenti.
Occorre ricordate che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso al consumatore finale. Rientra in tale tipo di vendita anche quella che avviene mediante la spillatura dal “bag in box” e, in generale, con i sistemi “alla spina”.
In merito agli oli destinati a ristoranti, mense e collettività simili:
- per rifornirsi di «olio extra vergine di oliva», di «olio di oliva vergine», di «olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e di «olio di sansa di oliva», il “ristoratore” deve acquistare esclusivamente confezioni etichettate conformemente alla normativa vigente e dotate di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione;
- non può in nessun caso acquistare olio allo stato sfuso
- per quanto riguarda la capacità delle confezioni, queste potranno essere al massimo di 25 litri tenendo presente, però, che solo quelle di capacità fino a 5 litri possono essere messe a disposizione dei clienti mentre quelle di capacità superiore devono essere utilizzate esclusivamente in cucina per la preparazione dei pasti;
- qualora al cliente gli venga messo a disposizione un «olio extra vergine di oliva» o un «olio di oliva vergine», oltre a quanto detto, le confezioni devono essere fornite anche di tappo «antirabbocco».
Riepilogando:
- per la preparazione dei pasti L’«olio extra vergine di oliva», l’«olio di oliva vergine», l’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e l’«olio di sansa di oliva» destinati ai ristoranti, agli ospedali, alle mense o altre collettività simili per la preparazione dei pasti devono essere:
- etichettati conformemente alla normativa vigente – di capacità massima 25 litri
- provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.
- per i clienti l’«olio extra vergine di oliva» e l’«olio di oliva vergine» messi a disposizione dei clienti dei pubblici esercizi devono essere:
- etichettati conformemente alla normativa vigente
- di capacità massima 5 litri
- forniti di tappo antirabbocco
- provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.
Attenzione al fatto che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso ai ristoranti, alle mense e simili.
Si rimanda alla consultazione guida per tutte le altre indicazioni del Ministero utili alla etichettatura.
-
Diritto di superficie su terreni agricoli: si applica l’imposta di registro al 15%
Con Risposta a interpello n 365 del 3 luglio le Entrate chiariscono aspetti della costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli.
Nel dettaglio, viene affermato che la costituzione del diritto di superficie rientra negli atti di trasferimento e si applica l'imposta di registro con l'aliquota del 15 per cento.
Questa è la sintesi della risposta a interpello. Vediamo ora maggiori dettagli.
L'agenzia chiarisce che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo è soggetta a imposta di registro con l’aliquota del 15 e non del 9 per cento affermando il contrario della ordinanza n. 3461/2021 della Cassazione.
Nel caso di specie il notaio istante fa presente di essere stato incaricato della stipula di «un atto di costituzione di diritto di superficie a termine e conseguenti servitù» definitivo, facendo seguito ad un contratto preliminare tra le medesime parti sottoscritto nel 2019 e registrato, e chiede in che misura si applica l'imposta di registro in relazione al predetto contratto di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli.
Egli evidenzia che la giurisprudenza di legittimità, con alcune pronunce (ad esempio, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 3461 dell'11 febbraio 2021), ha ritenuto che per un contratto di costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli, laddove non siano applicabili agevolazioni, ai fini dell'imposta di registro si applica l'aliquota ordinaria del 9 per cento, in luogo di quella del 15 per cento, prevista nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Al riguardo, l'Istante rileva che, alla luce della citata sentenza, la costituzione di diritto di superficie, non comportando un frazionamento della titolarità giuridica del suolo, che rimane in capo al concedente, ma una mera compressione per quest'ultimo del diritto di proprietà (a seguito della rinuncia ad esercitare il suo pieno potere di disposizione sul bene gravato dal diritto di superficie), ha quale fine ultimo quello di mantenere distinta la titolarità del suolo dalle opere al di sopra di esso realizzate senza che venga a realizzarsi il principio giuridico dell'accessione di cui all'articolo 934 del codice civile.
In particolare, la ''costituzione'' a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie) non determina alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario.
A parere dell'Istante, «Tale distinzione, secondo la Suprema Corte, consente di qualificare autonomamente la costituzione del diritto di superficie, senza che questa possa essere pienamente assimilata al trasferimento del diritto».
Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'Istante ritiene applicabili:
- «imposta di registro con aliquota pari al 9% da calcolarsi sulla base imponibile del corrispettivo della costituzione del diritto di superficie; imposta ipotecaria in misura fissa pari ad euro 50,00; imposta catastale in misura fissa pari ad euro 50,00»
Le Entrate invece dopo una ampio riepilogo della normativa e della giurisprudenza in materia, evidenziano che anche in caso di costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili in base a specifiche disposizioni, si applica, ai fini dell'imposta di registro, l'aliquota del 15 per cento, ritenendo si ancora attuali i principi di tassazione, ai fini dell'imposta di registro, resi con la citata circolare n. 18/E del 2013.
Pertanto, l'atto di costituzione del diritto di superficie relativamente ai terreni agricoli in argomento è soggetto all'imposta di registro nella misura del 15 per cento, oltre che alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna.
Per quanto concerne la base imponibile, si rileva che ai sensi dell'articolo 43, lettera a) del TUR la base imponibile per i contratti a titolo oneroso traslativi o costituitivi di diritti reali è costituita dal ''valore'' del bene o del diritto alla data dell'atto.
Ai sensi dell'articolo 51 del TUR si assume come valore del bene quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito (cfr. comma 1) e, per gli atti che hanno ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore il valore venale in comune commercio (cfr. comma 2).
Allegati: -
Contributi autonomi agricoltura e IAP 2023: prima scadenza 17 luglio
Inps ha pubblicato il 4 luglio 2023 nella circolare 59 2023 gli importi e le istruzioni per i versamenti dei contributi IVS dovuti dai
- coltivatori diretti,
- coloni, mezzadri
- e imprenditori agricoli professionali IAP
definiti applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende.
Autonomi agricoltura: contributi e scadenze 2023
Per l’anno 2023 il reddito medio giornaliero è stato determinato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 in misura pari a € 61,98
Le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento a decorrere dall’anno 2018 sono pari alla misura del 24,00%, comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.
Il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione è pari a € 0,69, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.
I lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età pensionati e in possesso dei requisiti possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi
La contribuzione di maternità per l’anno 2023 resta fissata nella misura di € 7,49 .
Confermata anche la contribuzione INAIL nella misura capitaria annua di:
- € 768,50 (per le zone normali);
- € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Il decreto del 20 settembre 2022 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia ha fissato la riduzione 2023 nella misura pari al 15,17% , che sarà applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.
Nell’allegato n. 1 sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2023 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.
ATTENZIONE Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F2 alle seguenti scadenze:
- 17 luglio 2023
- 18 settembre 2023,
- 16 novembre 2023 e
- 16 gennaio 2024.
Esonero contributivo prime iscrizioni per under 40
L’Istituto annuncia una prossima circolare con le istruzioni aggiornate sull'esonero per gli agricoltori under 40.
-
Autonomi agricoltura: nuova comunicazione bidirezionale INPS
L'INPS, con il Messaggio n. 2447 del 30 giugno 2023, ha comunicato che è stato aggiornato il “Nuovo fascicolo elettronico agricoltura”, che fa parte dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Le novità riguardano in particolare i lavoratori autonomi agricoli ai quali si estendono le nuove modalità di comunicazione e nuovi servizi già previsti per le aziende agricole nel menu dinamico del Cassetto del contribuente, che progressivamente sta prendendo il posto del Cassetto previdenziale dei lavoratori agricoli per
- Coltivatori Diretti (CD)
- Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)
- e loro intermediari.
Più in dettaglio INPS comunica che, come recentemente successo per le aziende agricole, è stata sviluppata la nuova Comunicazione Bidirezionale con l’accesso all’“Agenda Appuntamenti” che consente di prenotare un appuntamento in riferimento a una specifica richiesta.
Gli oggetti individuati per la Comunicazione Bidirezionale dei lavoratori autonomi agricoli sono elencati nell’Allegato n. 1 come segue:
Comunicazioni bidirezionali Autonomi agricoli
- Posizione contributiva
Iscr.Var.Cess. da domanda (CD/IAP)
Iscr. d’ufficio (CD/IAP)
Var.Cess. d’ufficio (CD/IAP)
Iscr.Var.Cess. da domanda (Coadiuvante CD)
Iscr. d’ufficio (Coadiuvante CD)
Var.Cess. d’ufficio (Coadiuvante CD)
- Esoneri e benefici contributivi
Esoneri under 40 – Richiesta chiarimenti
Altri esoneri e agevolazioni
- Versamenti (F24)
Riemissione F24
Richiesta calcolo somme aggiuntive
Comunicazione Pagamento effettuato
- Durc (Documento Di Regolarità Contributiva)
Durc (Documento di regolarità contributiva)
- Recupero Del Credito
Avviso bonario
Accertamento interessi ritardato pag. rate P.A
Accertamento d’ufficio
Avviso di Addebito
Cartelle di pagamento
Rateazione – Pagamento prima rata
Rateazione – Comunicazioni varie
Posizione debitoria
A breve non saranno più disponibili le corrispondenti funzioni nel Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi,ovvero
– Comunicazione pagamento effettuato;
– Rateazione – pagamento prima rata.
I restanti modelli :
- Esonero Contributivo CD e IAP,
- Compensazione versamento in eccesso rata Emissione a seguito riconoscimento esonero under 40,
- Rateazione – Estinzione Anticipata e
- Richiesta rateazione integrativa,
restano attivi nell’applicativo Comunicazione Bidirezionale, presente nei Servizi per l’agricoltura del portale intranet.
La sezione “Domande Telematiche” del Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi sarà, invece, inibita limitatamente agli oggetti:
- – Riemissione F24;
- – Regolarizzazione spontanea.
Tali domande telematiche saranno, infatti, presenti nell’elenco della nuova Comunicazione Bidirezionale.
La seconda, in particolare, si chiamerà: “Richiesta calcolo somme aggiuntive”.
In attesa della completa integrazione, sarà possibile accedere al Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi direttamente dal nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente.