• Agricoltura

    Prodotti DOP-IGP: in arrivo 25 ML per la promozione dei consorzi

    Con un comunicato stampa del 5 settembre, il MASAF informa della firma, da parte del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dopo l'intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni del 12 luglio, dello schema di decreto recante interventi per la filiera agroalimentare dei prodotti DOPIGP sul "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura".

    Viene precidato che il provvedimento, per un importo complessivo pari a 25 milioni di euro, individua:

    • modalità e i criteri di ripartizione del fondo individuato,
    • per finanziare le attività di promozione nazionale ed internazionale delle indicazioni geografiche.

    Nel dettaglio potranno beneficiare della misura i 168 Consorzi di tutela delle DOPIGP del settore agroalimentare legalmente riconosciuti.

    Prodotti DPO-IGP: in arrivo 25 ML per la promozione dei consorzi

    Obiettivi del decreto, come specificato dallo stesso Ministero, sono:

    • l'incremento della commercializzazione dei prodotti agroalimentari DOPIGP
    • una migliore comunicazione sulla loro origine, caratteristiche e qualità,
    • lo sviluppo della sostenibilità dei processi produttivi,
    • l'accrescimento della rappresentatività dei Consorzi.

    Il Ministro Lollobrigida ha dichiarato con soddisfazione che: "La misura costituisce un importante strumento per favorire la promozione dei nostri prodotti, traino per l'economia delle intere filiere agricole, sia nel mercato interno sia dal punto di vista delle esportazioni. Oggi, grazie anche al lavoro svolto nei nostri uffici e dalle Regioni, rafforziamo le nostre Indicazioni geografiche, conosciute in tutto il mondo come sinonimo di eccellenza, esaltiamo le potenzialità della nostra Nazione e incentiviamo il nostro export. L'obiettivo è sviluppare ancora di più gli scambi commerciali e ottenere risultati sempre più importanti",

  • Agricoltura

    Aiuti imprese agricole: contributi per polizze e danni da calamità

    Con Decreto del 22 maggio 2023  pubblicato in GU n 2023 del 31 agosto il Ministero dell'Agricoltura disciplina:

    • i contributi per il  pagamento dei premi assicurativi,
    • e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a  calamità naturali. 

    Beneficiare degli aiuti sono:

    • le microimprese, piccole e medie imprese 
    • attive nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca  e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del  regolamento  (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
    • colpite dall'evento climatico avverso assimilabile a calamita' naturale, 
    • che soddisfino le condizioni di cui al presente decreto. 

    Aiuti imprese agricole: contributi per il  pagamento premi assicurativi

    Sono concessi contributi  per la  sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del Capo I, art. 2, del decreto legislativo  n. 102/2004 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese  attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
    Le polizze assicurative possono coprire, in conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2472:

    • a) le perdite causate da  avversità atmosferiche  assimilabili alle calamita' naturali (art. 28 «Aiuti per  il  pagamento  di premi assicurativi  e   per  i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);
    • b) danni a  strutture  aziendali e ad  impianti di  produzioni arboree ed arbustive causati da avverse condizioni atmosferiche (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per  i  contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);
    • c) costo di rimozione e  distruzione  degli  animali  morti  per qualunque causa  (art.  28  «Aiuti  per  il   pagamento   di   premi assicurativi  e   per   i   contributi   finanziari   ai   fondi   di mutualizzazione» in conformita' alle disposizioni di cui all'art.  27 «Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti» – comma 3)

    Attenzione, viene precisato che:

    • l'intensita' massima di aiuto sulle polizze di cui alla lettera a) è limitata  al  70  per  cento  del  costo  del premio assicurativo per contratti assicurativi che prevedono  un  indennizzo qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione,
    • l'intensita' massima di aiuto sulle polizze di cui alla lettere b) e c), e' limitata al 50 per cento  del  costo  del premio assicurativo, l'assicurazione compensa solo il costo  necessario  per  ovviare alle perdite e non comporta obblighi di indicazione circa il tipo  o  la  quantità  della  produzione  agricola  futura, conformemente  all'art.  28,  paragrafo  4,  lettere  a)  e  b)   del regolamento (UE) 2022/2472. 

    Gli aiuti per il  pagamento  dei  premi  assicurativi  sono  concessi  successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario.

    La domanda di aiuto deve contenere le seguenti  informazioni:

    • a) nome dell'impresa;
    • b) descrizione dei rischi coperti;
    • c) le  date  di inizio e fine copertura;
    • d) ubicazione  delle  colture,  strutture  e allevamenti  oggetto  di  assicurazione;  
    • e)  premio  assicurativo  e relativa percentuale di aiuto. 

    Aiuti imprese agricole: aiuti compensativi calamatià naturali

    In merito agli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, si  dispone  l'indennizzo  dei danni subiti  alle  produzioni agricole, alle strutture aziendali ed agli impianti produttivi non inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura, a causa di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione mediante  la   concessione  di contributi finalizzati a favorire la ripresa economica  e  produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive  nella  produzione agricola primaria ai sensi dell'art. 5, commi  2  e  3,  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e  dell'art.  25  del  regolamento (UE) 2022/2472.

    Le regioni e le  Province autonome di  Trento e  di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di  eccezionalita'  degli  eventi  entro  il  termine perentorio  di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza  di  eccezionali motivate difficoltà

    Il Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e delle  foreste  emette  formale   provvedimento   di   riconoscimento dell'evento climatico avverso  assimilabile a  calamita'  naturale, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti dalle imprese agricole, ai fini dell'attivazione del regime di aiuto.

    Il regime di aiuto deve  essere  attivato  entro  tre  anni  dal verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data in conformita' a quanto disposto dall'art. 25, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472.

    Ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2472,  sono  indennizzabili  esclusivamente  i  danni per  cui sussista un nesso causale diretto con gli  eventi  climatici  avversi indicati al comma 1.

    Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come  conseguenza  diretta  dell'evento  climatico  avverso,   previa valutazione  dell'autorita'  regionale   competente   designata   per l'istruttoria; i danni calcolati  includono  la  perdita di  reddito dovuta alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione.

    Gli aiuti sono concessi a seguito  dell'adozione  del  pertinente  provvedimento  regionale   e all'emissione del provvedimento formale, previa presentazione della domanda di aiuto  da  parte  del beneficiario,   secondo   le   modalita'   previste  dalla  regione territorialmente competente ed entro il termine stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n.102/2004. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Agricoltura: malattia e maternità 2023 piccoli coloni e compartecipanti

    Facendo seguito alla circolare n. 69  2023sui versamenti volontari in agricoltura, con la nuova circolare  72 del 1 agosto 2023   INPS comunica  gli importi giornalieri   delle retribuzioni di riferimento  per il calcolo delle prestazioni economiche

    1.  di malattia, 
    2. di maternità/paternità e 
    3. di tubercolosi

    dettagliate  nella tabella allegata QUI,

     per compartecipanti familiari e piccoli coloni in agricoltura.

    Le modalità di calcolo sono differenziate, ricorda INPS:

    1.  per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi,  le retribuzioni  sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali in agricoltura  determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2023, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020[3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
    2. Per quanto riguarda invece le prestazioni economiche di maternità/paternità, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Viene precisato che per il 2023 , ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, tale reddito  è pari a euro 61,98 .

  • Agricoltura

    Novità per l’agricoltura nel Disegno di Legge per la Riforma Fiscale

    Nel Disegno di Legge Delega fiscale approvato, il 12 luglio 2023 dalla Camera, e poi in Senato in data 2 agosto con modificazioni, all'art. 5 ci sono importanti novita’ per il settore agricolo.

    Viene in particolare previsto.

    Per i redditi agrari previsione di nuovi classi di coltura

    Viene prevista l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all’articolo 2135, primo comma C.C., di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l’attività eccedente è considerata produttiva di reddito d’impresa.

    Assimilazione ai redditi agrari dei redditi che combattono il cambiamento climatico

    Prevista l'estensione del regime dei redditi agrari, entro limiti determinati, anche alle ipotesi di redditi relativi ai beni, anche immateriali, che concorrono a combattere il cambiamento climatico derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento, con la previsione di un eventuale assoggettamento a imposizione semplificata.

    Aggiornamento colture effettive entro dicembre con procedimenti digitali

    Prevista l’introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate.

    Regime fiscale semplificato per i pensionati che svolgono attività agricole

    Revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.

  • Agricoltura

    Contributi volontari agricoltura 2023: le istruzioni

    Con  la Circolare n. 69 del 24 luglio 2023, l'INPS illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza, per il 2023.

    Si ricorda che le modalità variano anche in base alla data di prima autorizzazione e che i lavoratori interessati sono.

    • lavoratori agricoli dipendenti;
    • coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali;
    • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
    • piccoli coloni e compartecipanti familiari;
    • coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

    Aliquote lavoratori dipendenti agricoltura

    Le aliquote per i lavoratori dipendenti sono  determinate  come segue:

    Autorizzati entro il

    30 dicembre 1995

    Coefficienti di riparto

    Aliquota Base

    0,11%

    0,003679

    Quota Pensione

    29,79%

    0,996321

    Totale IVS

    29,90%

    1,000000

    Autorizzati dal

    31 dicembre 1995

    Coefficienti di riparto

    0,11%

    0,003679

    29,59%

    0,996321

    29,90%

    1,000000

    Contributi volontari lavoro autonomo agricoltura

    Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali  versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale, come segue:

    Classi

    Classi di reddito settimanale

    Reddito

    settimanale

    medio imponibile

    Quota

    Pensione

    22,00% RM

    Addizionale

    legge n. 233/90

    2,00% RM

    Addizionale

    legge n. 160/75

    (€ 0,69 x 3)

    Contributo

    Totale

    Fino a

    € 254,16

    € 235,11

    € 55,92

    € 5,09

    € 2,25

    €63,26 *

    Oltre

    € 235,11

    Fino a

    € 313,48

    € 296,52

    € 65,24

    € 5,94

    € 2,25

    € 73,43 *

    Oltre

    € 313,48

    Fino a

    € 391,85

    € 381,24

    € 83,88

    € 7,63

    € 2,25

    €93,76

    Oltre € 391,85

    € 465,96

    € 102,52

    € 9,32

    € 2,25

    €104,09

    *L'istituto ricorda che la contribuzione minima è fissata a

    •  € 63,32 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
    • € 74,97 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.

    Contributi volontari OTI

    CONTRIBUTI INTEGRATIVI VOLONTARI

    Per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato  i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente,  pari a 29,70%.

    PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI 

    Si applicano i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  con le aliquote contributive  riferite ai lavoratori dipendenti, citate sopra.

    Qui l'allegato 1 ( contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2023)

    Qui l'allegato 2 ( Importi dei contributi volontari per l’anno 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data  di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997).

    La circolare precisa in questo caso che  per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

     – importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 21,62;

     – importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% ).

  • Agricoltura

    Come si determina il reddito agrario e domenicale dei terreni?

    I redditi riconducibili alle attività agricole si distinguono in redditi agrari e redditi dominicali. 

    Il reddito dominicale

    è  definito come “la parte dominicale del reddito ordinariamente ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio di attività agricole” (art. 27) è definito sulla base delle tariffe d’estimo rivalutate, più volte nel corso degli anni, per ciascuna qualità e classe di terreno (art. 28).

    Il reddito dominicale attualmente è rivalutato dell’80 per cento e ulteriormente rivalutato del 30 per cento. L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

    Le tariffe si basano sui valori delle colture eseguite e possono quindi variare in aumento o in diminuzione a seconda delle colture praticate nonché per fattori naturali (oltre a calamità naturali, eventi fitopatologici o entomologici). 

    In tali ultimi casi è necessaria un’apposita denuncia agli uffici dell’Agenzia delle entrate competenti, i cui effetti, ai sensi dell’articolo 30 del TUIR, si verificano nello stesso anno nel quale la perdita di reddito si è verificata, a condizione che la denuncia sia effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Con riguardo alle variazioni in aumento esse vanno comunicate entro il medesimo termine delle precedenti ma gli effetti decorrono dall’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

    Se la perdita di reddito supera il 30% il reddito dominicale non concorre alla formazione del reddito imponibile.

    Il reddito agrario

    è rappresentato dalla parte del reddito medio ordinario imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nei limiti delle potenzialità del terreno nell'esercizio di attività agricole sullo stesso. 

    Anche il reddito agrario, come il reddito dominicale, è calcolato sulla base di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale più volte rivalutate (art. 34) ed è considerato inesistente se l’attività agricola non è svolta per cause naturali o per la semplice mancata coltivazione. 

    Attualmente il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento e ulteriormente del 30 per cento. L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

    Le attività produttive di reddito agrario sono definite all’articolo 35 del TUIR e da altre disposizioni normative (ad esempio l'attività di acquacoltura, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 102 del 1992, ovvero quella di produzione di energia elettrica tramite biocombustibili di origine forestale, ai sensi dell’articolo 1, comma 423 della legge n. 266 del 2005).

    Posto che l’elemento caratterizzante il reddito agrario è legato all’esercizio normale delle attività agricole nei limiti delle potenzialità del terreno, tali principi segnano il discrimine tra attività produttiva di reddito agrario e quella produttiva di reddito d’impresa. Tale principio è precisato in alcune disposizioni volte a individuare la linea di confine tra le due tipologie di reddito.

    Ad esempio, con riferimento al limite di reddito ritraibile dall’allevamento di animali, si prevede che, ai fini della configurazione dell’attività come agricola, essa debba svolgersi con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni in cui insiste l’attività, o, con riferimento alla produzione di vegetali tramite strutture fisse o mobili, anche se provvisorie, si dispone che la superficie destinata alla produzione non può eccedere il doppio del terreno su cui insiste.

  • Agricoltura

    Chi è l’imprenditore agricolo?

    Ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile è “imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: 

    • coltivazione del fondo
    • selvicoltura
    • allevamento di animali e attività connesse.

    Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

    Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.