• Agricoltura

    Garanzia U35 imprese agricole: proroga per le domande al 6.12.24

    Con Avviso del 19 giugno pubblicato sul sito dell'ISMEA si comunica che, con decisione C (2024) 3889 final del 7 giugno 2024, la Commissione europea ha autorizzato la proroga della durata del regime di aiuti SA.103166 relativo alle Garanzie U35. 

    Viene precisato che la proroga riguarderà esclusivamente le attività che rientrano:

    • nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli 
    • nonché nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

    In relazione a ciò si fa presente che le domande di Garanzia U35 potranno essere inoltrate, per il tramite dei soggetti finanziatori, attraverso il portale dedicato fino al giorno venerdì 6 dicembre 2024.  

    Resta, infine, confermata al 30 giugno 2024 la scadenza finale per la concessione degli aiuti relativi alle domande già presentate in relazione al regime di aiuti SA.108084 (Garanzia GR8)

    Garanzia U35 che cos’è

    Ricordiamo per chiarezza che, U35 è  la garanzia ISMEA gratuita rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime.
    U35copre al 100% le operazioni di credito di importo non superiore a 62 mila euro e comunque entro il valore dei costi per l'energia, carburante e materie prime registrato nel 2021, di durata fino a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di almeno 24 mesi. 

    U35 è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA ed è ottenuta in via automatica.

  • Agricoltura

    Soccida semplice: il trattamento fiscale dell’accrescimento e rivendita animali

    L'istante Alfa s.s. chiede chiarimenti sul corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, della seguente operazione:

    • vendita degli animali acquistati dal Soccidario (Beta S.r.l.) e successivamente rivenduti al macello.

    Le Entrate con la Risposta n 134/2024 sinteticamente, chiariscono che la rivendita della quota di accrescimento degli animali, ai fini IVA, rientra nel regime speciale di detrazione per imprenditori agricoli, mentre ai fini delle imposte dirette genera redditi d'impresa. 

    L'istante deve assicurarsi che tutte le operazioni siano documentate e conformi al contratto di soccida semplice per evitare riqualificazioni fiscali.

    Trattamento fiscale delle operazioni nella soccida semplica: chiarimenti ADE

    Più in dettaglio nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate fornisce i seguenti chiarimenti:

    • le operazioni di conferimento e divisione del bestiame nella soccida semplice non sono considerate trasferimenti di proprietà e quindi non sono rilevanti ai fini IVA;
    • la divisione dell'accrescimento degli animali è considerata una fruttificazione del diritto di proprietà del bestiame oggetto del contratto di soccida e quindi fuori campo IVA;
    • sia il soccidante che il soccidario, essendo entrambi imprenditori agricoli, possono avvalersi del regime speciale di detrazione dell'IVA di cui all'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Questo regime prevede una detrazione forfettizzata per gli imprenditori agricoli, mantenendo il rispetto dei principi di afferenza e inerenza;
    • la quota monetizzata non è soggetta a IVA, poiché rappresenta un utile derivante dall'attività associata e non una cessione di beni;
    • l'attività di rivendita della quota di accrescimento acquistata dal soccidario non può essere qualificata come reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR;
    • poiché l'Istante non svolge alcuna attività ulteriore sulla quota di accrescimento (come trasformazione o manipolazione), la rivendita di tale quota genera redditi da determinarsi analiticamente secondo le ordinarie disposizioni in tema di redditi d'impresa, contenute nell'articolo 56 del TUIR.

    Viene specificato che è essenziale che la volontà di costituire una soccida non monetizzata sia riscontrabile nel contratto, nelle scritture contabili e nel comportamento concreto delle parti durante l'esecuzione del contratto.

    La stima iniziale, la valutazione e la divisione dell'accrescimento devono essere correttamente documentate e rispettate.

    Soccida semplice: definizioni e norme di riferimento

    La soccida semplice è un tipo di contratto agrario disciplinato dal Codice Civile italiano, specificatamente dagli articoli 2170 e seguenti. 

    È un accordo tra due parti, il soccidante e il soccidario, che si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di bestiame. 

    Si può riassumenere quantosegue:

    • il soccidante è il proprietario del bestiame conferito per l'allevamento,
    • il soccidario è colui che si occupa dell'allevamento e della gestione quotidiana del bestiame.
    • l'obiettivo del contratto di soccida è l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame, con la successiva ripartizione dei
    • frutti derivanti da questa attività, che includono:
      • l'accrescimento del bestiame.
      • altri prodotti e utili derivati dall'allevamento.

    Il bestiame è conferito dal soccidante al soccidario.La stima iniziale del bestiame include il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso, l'età e il relativo prezzo di mercato.

    La proprietà del bestiame conferito rimane al soccidante, mentre il soccidario ne assume la custodia; la direzione dell'impresa spetta al soccidante, che deve seguire le regole della buona tecnica di allevamento.

    Il soccidario deve prestare il lavoro necessario per la custodia e l'allevamento del bestiame, seguendo le direttive del soccidante.

    Al termine del contratto, si effettua una nuova stima del bestiame e il soccidante preleva una quantità di capi corrispondente al bestiame inizialmente conferito.

    L'accrescimento, ovvero la differenza tra il peso del bestiame all'inizio e alla fine del contratto, viene diviso tra le parti in base agli accordi stabiliti.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Fondo Filiera Apistica: le regole per gli incentivi 2024

    Viene pubblicato in GU n 112 del 21 maggio il decreto 2 aprile del Ministero dell'Agricoltura con la definizione dei criteri e delle modalità di  riparto delle  risorse disponibili sul Fondo per la  tutela e il rilancio delle  filiere apistica, brassicola, della  canapa  e  della  frutta  a  guscio. 

    Le risorse utilizzabili per le finalità  del  presente  decreto assommano a euro 14.088.908,00; esse sono appostate sul capitolo  di spesa 7099 – pg1, 

    • derivanti dalla somma di 4.088.908,00  euro, quali fondi residui dell'esercizio 2022, 
    • 5 milioni di euro,  quali  fondi dell'esercizio  2023,  
    • 5   milioni   di   euro   quali   fondi dell'esercizio 2024.  

    Il contributo è concesso nella forma di contributo a  fondo perduto computato in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 6

    I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle  risorse stanziate nell'ambito dello  specifico bando emanato dal  soggetto gestore.

    Fondo Filiera Apistica: i beneficiari

    Beneficiari del fondo perduto le microimprese e  le  piccole  e medie imprese (PMI) come definite all'art. 1, comma 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.
    Sono escluse dalla concessione dei benefici  le imprese che si trovano  nelle condizioni  di  impresa  in difficolta' cosi' come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01) o impresa che le succede.
    Sono escluse dai pagamenti risultanti dai  benefici  di  cui  al presente decreto le imprese destinatarie di un ordine  di  recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione  che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato  interno  e che on hanno rimborsato o versato  in  un  conto bloccato  l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli  interessi di recupero. 

    Fondo Filiera Apistica: finalità

    Gli interventi ammissibili sono finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese agricole  volti  all'aumento della  loro competitività e della sostenibilità ambientale attraverso:

    • a) la realizzazione di nuovi impianti e reimpianti nell’ambito delle specie afferenti alla filiera della  frutta  a guscio,  ivi compresi interventi  di  manutenzione  straordinaria  dei  castagneti tradizionali da frutto, compresa la trasformazione dei  boschi  cedui castanili in castagneti da frutto»;
    • b) introduzione e/o ammodernamento degli impianti irrigui volti alla razionalizzazione nell'utilizzo della risorsa idrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti,  compresi  sistemi  di accumulo per irrigazione di soccorso in aree di montagna;
    • c)  introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sia nei nuovi impianti  che  negli  impianti  esistenti. nonché’ della fase di lavorazione del prodotto  fresco  e  post raccolta, e di essiccazione  per  ridurre  il  pericolo  di  malattie parassitarie»;
    • d) una campagna informativa e di promozione, in continuità con le attività già avviate,  rivolta  al consumatore al  fine  di stimolare una domanda destagionalizzata ed  un  acquisto  consapevole della qualità e degli effetti nutraceutici dei prodotti della specie afferenti alla filiera della frutta in guscio.           

    Fondo Filiera Apistica: entità del sostegno

    Nel dettaglio, l'entità del sostegno è  pari   al   65% del costo dell'investimento ammissibile; tale aliquota e' aumentata all'80% del costo dell'investimento  quando  sostenuto  da  aziende  condotte  da giovani agricoltori.

    Il contributo è concesso al Soggetto  beneficiario  nel  limite dell'importo massimo di euro 100.000,00.

    All'interno del medesimo bando sara' predisposta una graduatoria per ogni singola specie a guscio indicata.

    Le spese sono ritenute ammissibili se corrispondenti ai seguenti criteri minimi

    • a) spese riferite  ad  interventi  effettuati  nel  limite  di  5 (cinque) ettari di nuovi impianti e/o reimpianti  per  azienda;  tale limite è elevato a 6 ettari quando le spese  di  impianto  prevedono almeno due specie di frutta a guscio;
    • b) sono altresi' ritenuti ammissibili, nel limite  di  5  ettari, quegli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  dei   castagneti tradizionali e/o trasformazione di cedui castanili in  castagneto  da frutto;
    • c) applicazione dei costi standard come  definiti  nel  documento «Metodologia per l'individuazione  delle  Unita'  Di  Costo  Standard (Ucs) per i nuovi impianti  arborei,  per  la  Misura  4  dei  Psr  – Aggiornamento luglio 2022», elaborata ed  applicata  nell'ambito  dei Programmi di sviluppo rurale, quando riferiti all'impianto base, alle lavorazioni aggiuntive effettuate e agli impianti irrigui  realizzati sul medesimo impianto base;
    • d) con l'applicazione del costo reale quando le voci di spesa non sono comprese nell'elenco delle voci UCS; queste voci possono  essere finanziate,  qualora  ammissibili,  solo  previa rendicontazione  di dettagliati giustificativi di spesa.

    Le spese per beni e servizi legati all'introduzione di  impianti irrigui sulle superfici  sede  dei  nuovi  impianti e/o  reimpianti, nonche' all'introduzione di innovazioni nella gestione  della  difesa fitoiatrica, sono ammesse entro i seguenti massimali:

    • a) 4.000,00 euro/ettaro se trattasi solo di  impianto  irriguo  o solo di mezzi innovativi per la difesa fitoiatrica;
    • b)  6.000,00  euro/ettaro  qualora  le  spese  di  investimento riguardino entrambe le due predette tipologie di investimento.

    Quando  disponibile è obbligatorio  l'utilizzo  di  materiale vivaistico «certificato» o con passaporto. Per  la riconversione  di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto  e  il  recupero  di castagneti da frutto abbandonati, in caso  di  carenza  di  materiale certificato, è consentito  l'uso  di  materiale  di   propagazione prelevato  presso  la  propria  azienda.  

    Per i  rimanenti  casi è consentito esclusivamente l'utilizzo di materiale prodotto secondo le vigenti normative di settore.

  • Agricoltura

    Autoimprenditorialità agricoltura: le regole per gli aiuti 2024

    Pubblicato in GU n 86 del 12 aprile il DM 23 febbraio con Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura. Si tratta in particolare dlle misure previste dal decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n. 185, recante «Incentivi   all'autoimprenditorialità  e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della  legge  17 maggio  1999, n. 144 con soggetto gestore della misura ISMEA che gestirà l'istruttoria delle domande.

    Autoimprenditorialità in agricoltura: i beneficiari degli aiuti 2024

    Con il decreto si individuano i beneficiari delle agevolazioni previste dall'art.  10,  comma  1,  del  decreto legislativo n 185/2000 e in praticolare, gli aiuti si applicano:

    • a) alle microimprese e piccole  e  medie  imprese  come  definite nell'allegato I del regolamento UE n 2472/2022, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella  conduzione  di  un'intera  azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola  ai  sensi  dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione  e  che  presentino  progetti  per  lo sviluppo o  il  consolidamento dell'azienda  oggetto  del  subentro, attraverso  iniziative  nei  settori   della   produzione   e   della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
      • i. essere costituite da non piu' di  sei  mesi  dalla  data  di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
      • ii. esercitare esclusivamente  l'attivita'  agricola  ai  sensi dell'art. 2135 del codice civile;
      • iii. essere amministrate e  condotte  da  un  giovane  di  eta' compresa  tra  i  18  ed  i  41  anni  non compiuti  alla  data   di presentazione della  domanda  o  da  una  donna,  in  possesso  della qualifica di imprenditore agricolo  professionale  o  di  coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data  di  delibera  di  ammissione  alle  agevolazioni, ovvero, nel caso di societa', essere composte,  per  oltre  la  meta' delle  quote  di  partecipazione,   ed   amministrate,   da   giovani imprenditori agricoli di eta' compresa tra i  18  e  i  41  anni  non compiuti alla data di presentazione della domanda  o  da  donne,  in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o  di coltivatore diretto come risultante  dall'iscrizione  nella  gestione previdenziale agricola alla  data  di  delibera  di ammissione  alle agevolazioni;
      •  iv. essere gia' subentrate, anche a titolo successorio, da  non piu' di sei mesi alla data  di  presentazione  della  domanda,  nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro  tre mesi dalla  data  della  delibera  di  ammissione  alle  agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;
              v. avere sede operativa nel territorio nazionale;
    • b) alle micro-imprese e piccole e medie  imprese,  come  definite nell'allegato I del  regolamento,  che  presentino  progetti  per  lo sviluppo  o  il  consolidamento  di  iniziative  nei  settori   della produzione e della trasformazione e commercializzazione  di  prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in  possesso  dei requisiti di cui al comma 1, lettera  a),  punti  ii,  iii  e  v  del presente articolo da almeno due anni. 

    Autoimprenditorialità in agricoltura: le regole per gli aiuti 2024

    Il decreto specifica che per la realizzazione dei progetti:

    • sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del  periodo di preammortamento e di importo non superiore  al sessanta per cento della spesa ammissibile, 
    • nonche' un contributo a fondo  perduto  fino al trentacinque percento della spesa ammissibile. 

    Per le  iniziative nel settore della produzione  agricola  il  mutuo  agevolato  ha  una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non  superiore  a quindici anni.
    I  progetti  finanziabili non  possono  prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

    • a) miglioramento del rendimento e  della  sostenibilita'  globale dell'azienda agricola, in  particolare  mediante  una  riduzione  dei costi di produzione o  il  miglioramento  e  la  riconversione  della produzione;
    • b) miglioramento  dell'ambiente  naturale,  delle  condizioni  di igiene o del benessere  degli  animali,  purche'  non  si  tratti  di investimento  realizzato  per  conformarsi  alle  norme   dell'Unione europea;
    • c) realizzazione e miglioramento  delle  infrastrutture  connesse allo    sviluppo,    all'adeguamento    ed    alla   modernizzazione dell'agricoltura,  compresi  l'accesso  ai   terreni   agricoli,   la ricomposizione e  il  riassetto  fondiari, l'efficienza  energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;
    • d) contributo alla mitigazione e all'adattamento  ai  cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle  emissioni  di  gas  a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio,  nonche' promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
    • e) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle  risorse naturali come  l'acqua,  il  suolo  e  l'aria,  anche  attraverso  la riduzione della dipendenza chimica;
    • f) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversita', migliorare i servizi  ecosistemici  e  preservare  gli habitat  e i paesaggi.

    I progetti non  possono  essere  avviati  prima  della  data  di presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni.

    Autoimprenditorialità in agricoltura: spese ammissibili 2024

    Per  la  realizzazione  del  progetto  sono  ammissibili  alle agevolazioni le seguenti spese:

    • a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
    • b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
    •  c) opere edilizie per la costruzione ed il miglioramento di  beni immobili;
    • d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
    • e) acquisto di  macchinari  ed  attrezzature  nuovi  di  fabbrica compresi impianti ed allacciamenti;
    • f)  servizi  di  progettazione  quali  onorari   di   architetti, ingegneri e consulenti connessi alle spese di cui alle lettere b e c;
    • g) beni pluriennali come  costi  di  acquisto  e  di  sviluppo  o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e  soluzioni  simili  e acquisizione  di  brevetti,  licenze,  diritti  d'autore   e   marchi commerciali, acquisto di piante pluriennali;
    • h) per  il  settore  della  produzione  agricola  primaria,  sono inoltre ammissibili:
      • i. i  costi  per  investimenti  non  produttivi  connessi  agli obiettivi specifici  di  carattere  ambientale  e  climatico  di  cui all'art. 3, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto;
      • ii. i costi per  investimenti  in  materia  di  irrigazione,  a condizione che siano rispettate le condizioni  di  cui all'art.  14, paragrafo 6, lettera f) del regolamento e che, nel bacino idrografico in  cui  vengono  realizzati  gli  investimenti,  sia  assicurato  un contributo destinato al recupero dei  costi  dei  servizi  idrici  da parte  del settore  agricolo,  cosi'  come  previsto  dall'art.   9, paragrafo  1,  secondo  comma,  primo   trattino,   della   direttiva 2000/60/CE, tenendo  conto  delle  conseguenze  sociali,  ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche  e  climatiche della regione o delle regioni interessate;
      • iii. i costi per investimenti legati alla produzione, a livello dell'azienda agricola, di energia da fonti rinnovabili, a  condizione che gli impianti di produzione mirano solo a soddisfare il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacita' produttiva non supera il consumo medio annuo combinato  di  energia  termica  ed  elettrica dell'azienda agricola,  compreso  quello  familiare.  La  vendita  di energia elettrica alla rete e' consentita purche' sia  rispettato  il limite  di   autoconsumo   medio   annuale.   Gli   investimenti   in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o  producono  energia  devono  rispettare   le   norme   minime   per l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.

    I costi relativi allo studio di fattibilita' di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono ammissibili nella misura del  due per cento  del  valore  complessivo  dell'investimento   da   realizzare; inoltre, la somma dei costi relativi allo studio  di  fattibilita' e degli altri costi generali di cui  alla  lettera  f)  del  precedente comma 1, e' ammissibile complessivamente entro il limite del  dodici per cento dell'investimento da realizzare.

    I costi relativi alle spese di cui alle lettere b), c) e d)  del precedente comma  1  sono  ammissibili  nella  misura  del cinquanta percento del valore complessivo dell'investimento da realizzare.

    I costi  relativi  a  opere  agronomiche  e  di  miglioramento fondiario sono ammissibili per i  soli  progetti  nel  settore  della produzione agricola primaria.

    Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e  della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni e' ammissibile  solo  in misura non superiore al dieci per cento dei costi ammissibili  totali dell'intervento da realizzare.
    La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione  non  deve essere superiore al  cento  per  cento  della  capacita' produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
    Non sono ammissibili i costi sostenuti per la costruzione  o  la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente  connessi con l'attivita' prevista dal progetto.
    Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per:

    • a) acquisto di diritti all'aiuto;
    • b) acquisto e impianto di piante annuali;
    • c) lavori di drenaggio;
    • d) acquisto di animali.

    Gli  investimenti  per  la  produzione  primaria   e   per   la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, che richiedono una valutazione d'impatto  ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE  del Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 13 dicembre 2011, sono ammissibili solo se il  progetto di investimento sia  stato oggetto  di  tale  valutazione  ed  abbia ricevuto l'autorizzazione  prima  della  data  di  concessione  degli aiuti.

    Non saranno concessi  aiuti  per  investimenti  realizzati  per conformarsi alle norme dell'Unione europea. I  beni  di investimento agevolabili  devono  essere  nuovi  di  fabbrica.  Non  sono  inoltre considerati costi ammissibili:

    • a. il capitale circolante;
    • b. il cablaggio per reti di dati al  di  fuori  della  proprieta' privata;
    • c. i costi di sostituzione di  beni  preesistenti,  i  lavori  in economia, e le spese per l'I.V.A.

    Non  sono  ammessi  investimenti  per  impianti  legati   alla produzione  di  biocarburanti  e  investimenti  in  impianti  la  cui finalita' principale e' la produzione di elettricita' a partire dalla biomassa nonche' in impianti per la produzione di bioenergia.

    Autoimprenditorialità in agricoltura: le domande 2024

    Il decreto prevede che le domande di ammissione alle agevolazioni  devono  indicare  il nome  e  le  dimensioni dell'impresa,  specificando  il   requisito soggettivo di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  a),  punto  3  del presente  decreto, la descrizione  e  l'ubicazione  del   progetto, l'elenco  delle  spese  ammissibili  e  l'importo  del  finanziamento necessario per la  realizzazione  del  progetto  e  devono   essere presentate a ISMEA secondo le  modalita'  indicate  nelle  istruzioni applicative di cui al successivo art. 14.
    Sulla base delle informazioni  contenute  nella  domanda,  ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal  presente  decreto,  nonche'  la  sostenibilita'  finanziaria  ed economica dell'iniziativa.
    Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA puo' utilizzare informazioni aggiuntive  acquisite  presso  le Camere  di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini  professionali  e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
    Il  procedimento  istruttorio  deve  essere  concluso  entro  il termine di sei mesi dalla data di ricevimento  della  domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Cambiale Ortofrutta: domanda dall’8 aprile per liquidità

    Con un avviso del 5 aprile, l'ISMEA annuncia il prestito COR (Cambiale Ortofrutta), la nuova linea di credito ISMEA dedicata:

    • alle piccole e medie imprese agricole 
    • operanti nel settore ortofrutticolo
    • diretta ad assicurare liquidità per tutti i processi inerenti al ciclo produttivo aziendale.

    Vediamo i beneficiari e le regole per le presentare le domande dall'8 aprile.

    Cambiale Ortofrutta: domanda dall’8 aprile per liquidità

    La Legge di Bilancio 2024 L. 213 del 30 dicembre 2023, art. 1, commi 250-252 ha previsto che al fine di assicurare la continuità aziendale, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato a erogare prestiti cambiari in favore delle piccole e medie imprese agricole operanti nel settore ortofrutticolo, come definito dall'allegato I, parti IX e X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall'impresa richiedente e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo ventiquattro mesi dalla data di erogazione e durata fino a cinque anni.

    I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

    Per l'erogazione dei prestiti cambiari previsti dai commi 250 e 251, l'ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. 

    Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, l'ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge n 225/2016. ù

    Cambiale Ortofrutta 2024: presenta la domanda

    L’Utente, per presentare la domanda deve: 

    • 1. Accreditarsi al portale dedicato ISMEA,
    • 2. Compilare e convalidare la domanda durante il periodo di presentazione. La presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni deve essere effettuata presso il portale dedicato ISMEA all’indirizzo http://strumenti.ismea.it. 

    Per l’accesso al portale dedicato è necessario un accreditamento per l’ottenimento del quale occorre attivare la relativa procedura di registrazione. 

    Una volta effettuata, la registrazione consente all’utente di accedere all’area del portale dedicato per la compilazione, la gestione e la presentazione delle domande on-line. 

    Possono registrarsi le imprese richiedenti le agevolazioni ovvero loro delegati.

    In questo ultimo caso, la registrazione deve essere effettuata una sola volta e può essere utilizzata per più richieste di agevolazioni, destinate a diverse imprese (soggetti deleganti).

     Il modello di delega, disponibile sul portale, deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma digitale dalla impresa richiedente, corredato di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del delegato e dell’informativa privacy sottoscritta con firma autografa dal delegato e trasmesso unitamente alla documentazione allegata alla domanda. 

    Nel corso dell’iter della domanda, il delegato può essere sostituito. 

    In tal caso è sufficiente che il modello con i dati del nuovo soggetto delegato sia sottoscritto dalla impresa richiedente le agevolazioni ed inviato mediante PEC indirizzata ad ISMEA, unitamente all’atto di revoca della precedente delega

    La domanda potrà essere compilata e presentata esclusivamente in forma telematica sul portale dedicato dalle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2024, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno 22 aprile 2024. 

    Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

    Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva, pari a 19,3 milioni di euro.

    Scarica qui il file con tutte le regole per presentare domanda

    Le domande di accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

    Cambiale Ortofrutta 2024: modalità di ammortamento del prestito

    Secondo il prospetto riassuntivo delle regole,  la PMI rimborsa il prestito mediante n.12 rate trimestrali costanti, posticipate, la prima delle quali con scadenza a 27 mesi dall’erogazione del prestito.

    Il finanziamento è erogato:

    1. dopo la firma di n.1 cambiale agraria (Cambiale 1) di importo pari al valore nominale del prestito, della durata di trentasei mesi; 
    2. al corretto adempimento della quarta rata, in sostituzione della Cambiale 1, la PMI emette una nuova cambiale agraria (Cambiale 2), di importo pari a due terzi del valore nominale del prestito e della durata di dodici mesi; 
    3. al corretto adempimento della ottava rata, in sostituzione della Cambiale 2, la PMI emette una nuova cambiale agraria (Cambiale 3), di importo pari a un terzo del valore nominale del prestito e della durata di dodici mesi.

    In caso di società di capitali, la cambiale è firmata dal legale rappresentante, anche in proprio, a titolo di avallo.

    La cambiale agraria è equiparata ad ogni effetto alla cambiale ordinaria.

    L’erogazione avviene mediante accredito sul conto corrente indicato dalla PMI ed a questa esclusivamente intestato.

    Il rimborso delle rate di finanziamento ha luogo mediante addebito SDD sul conto corrente indicato dalla PMI.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Consorzi tutela Dop Igp: domande di aiuti 2024

    È stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste che mette a disposizione dei consorzi di tutela 25 milioni di euro per sostenere azioni di

    • commercializzazione,
    • informazione e divulgazione, 
    • sviluppo dei prodotti DOP e IGP nonché di rafforzamento della rappresentatività dei consorzi di tutela. 

    Si tratta di un'ulteriore iniziativa finalizzata a valorizzare le potenzialità delle Indicazioni geografiche, riconosciute globalmente come simbolo di eccellenza.
    I beneficiari dell'intervento sono i 176 Consorzi di tutela delle Dop Igp del settore agroalimentare, anche organizzati in associazioni temporanee.

    Tra le attività finanziabili rientrano:

    • campagne di informazione, 
    • azioni in materia di relazioni pubbliche, 
    • promozione e pubblicità, 
    • partecipazione a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale ed internazionale.

    Le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, Direzione generale, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata:

    Aiuti 2024 Consorzi tutela Dop Igp: i beneficiari

    Il decreto definisce, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale:

    • i requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, 
    • l’intensità massima del contributo in relazione alle differenti tipologie di spese ammissibili, nel rispetto della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, 
    • le specificazioni sulle attività finanziabili ed ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio, 
    • nonché le modalità di costituzione e la composizione di un’apposita commissione ministeriale, incaricata di svolgere l’istruttoria relativa all’ammissibilità delle domande di contributo presentate e la valutazione delle stesse, sulla base dei criteri e dei punteggi previsti nella tabella allegata al decreto ministeriale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

    Sono ammessi a presentare domanda di contributo i soggetti indicati nell’articolo 3 del decreto ministeriale.

    I soggetti beneficiari devono possedere capacità economica finanziaria, capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte, da comprovare mediante: 

    • a) indicazione dei dati relativi al totale di bilancio e al fatturato con riferimento agli esercizi finanziari 2022 e 2023, oppure al solo esercizio finanziario 2023 nel caso di Consorzi di tutela che sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 53, comma 15, della legge sui Consorzi di tutela nel corso dell’anno 2023. Se, nel biennio 2022-2023, il valore medio del totale di bilancio e il valore medio del fatturato sono entrambi inferiori all’importo della quota di spesa non coperta da contributo, così come indicata nella domanda di contributo, il soggetto beneficiario deve allegare, altresì, un’idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto bancario operante in uno degli Stati membri dell’Unione europea, mediante utilizzo dell’apposita modulistica pubblicata sul sito internet del Ministero; 
    • b) rappresentazione della struttura organizzativa (organigramma) del soggetto beneficiario, che, oltre agli organi statutari, deve prevedere almeno la presenza di una figura professionale dotata di idonee competenze nei settori di attività previsti dalla presente misura, il cui curriculum vitae deve essere allegato alla domanda di contributo; 
    • c) indicazione delle attività, analoghe a quelle previste dalla presente misura, svolte in collaborazione e/o con il contributo di pubbliche amministrazioni. 

    I soggetti beneficiari devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

    • a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
    • b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente e non avere un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
    • c) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
    • d) avere una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    • e) essere in regola con gli adempimenti fiscali; 
    • f) non avere contenziosi con la Pubblica Amministrazione; 
    • g) avere restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Pubblica Amministrazione. 

    Sono, in ogni caso, esclusi dalla concessione di contributi di cui alla presente misura i soggetti:

    • a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva; 
    • b) i cui legali rappresentanti o amministratori, nonché coloro che convivono con tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, si trovino in una delle situazioni di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    • c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda. 

    I soggetti beneficiari, all’atto della presentazione della domanda di contributo, attestano il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché l’assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 3 del presente decreto e dal comma 4 del presente articolo, mediante un’apposita dichiarazione resa nelle forme previste dagli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    Con le medesime modalità e forme previste dal precedente comma 5 i soggetti beneficiari attestano il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto ministeriale.

    Aiuti 2024 Consorzi tutela Dop Igp: gl esclusi

    Non possono presentare domanda di contributo: 

    • a) le grandi imprese, come definite dall’articolo 2, punto 34), del regolamento (UE) 2022/2472 e dall’articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) n. 651/2014; 
    • b) le imprese in difficoltà, come definite dall’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2472 e dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014; 
    • c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014. Articolo 4 (Requisiti dei soggetti beneficiari) 1.  

    Aiuti 2024 Consorzi tutela Dop Igp: spese ammissibili

    Le spese ammissibili agli aiuti alla filiera sono riportate nell’Allegato 2 al decreto, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472 e dagli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014. 

    I contributi sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario. 

    L’importo massimo e l’importo minimo del contributo concedibile sono previsti dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale, 

    L’intensità massima di contributo, salvo le ulteriori limitazioni previste nell’ Allegato 2 al presente decreto, è pari: 

    • a) nel caso delle attività previste dall’articolo 4, comma 1, lettere dalla a) alla d) del decreto ministeriale: 
      • al 50% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai sensi degli articoli 19 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014; al 70% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) 2022/2472; 
    • b) nel caso delle attività previste dall’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale:
      • al 70% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014; – 5. al 90% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2472. 

    Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale è consentita l’erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fideiussione bancaria o assicurativa

    La fideiussione deve garantire la restituzione dell’importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’amministrazione.

  • Agricoltura

    Granchio blu: domande per le spese 2023 entro il 22 marzo

    Dal 16 febbraio  2024  si è aperta la piattaforma per le domande di utilizzo,  da parte di  imprese di pesca e dell'acquacoltura e Consorzi,  dei fondi  resi disponibili dal MASAF  per il contrasto all'invasione del Granchio blu.  

    Si tratta di ben 10 milioni di euro  individuati dal decreto n. 628456  del 13 novembre 2023  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 284 del 5 dicembre 2023,   rivolti al rimborso di spese sostenute nel 2023 per la semina, il  ripopolamento e l’acquisto di strutture fisse e mobili istallate per la protezione degli  allevamenti. Con circolare urgente 33217 e relative istruzioni operative  sono state fornite procedura e modello da utilizzare.

    (Specifichiamo,  a correzione del precedente articolo che il decreto relativo ai fondi per l'esonero contributivo alle imprese della pesca deve ancora essere emanato , come comunicato dietro specifica richiesta,  dalla direzione PEMAC del ministero )

    Procedura per la presentazione delle domande

    Per l’inserimento delle domande  di contributo  le istruzioni prevedono i seguenti passaggi :

    • – Compilazione del form in tutti i campi obbligatori;
    • – Inserimento dei file  di seguito indicati:
      • – allegato 1 del decreto comprensivo del documento di identità;
      • – copia delle fatture e quietanze di pagamento intestate al beneficiario;
      • – Relazione del tecnico;
      • – Invio della domanda

    L’invio delle domande avviene mediante l’accesso al seguente link :  https://www.sian.it/sipaPubbl/aiutiEGB_index.xhtml?prov_port=S

    QUI il documento di istruzioni dettagliate e il modello 

    Se si riscontrano problemi durante l’inserimento delle richieste si può  inviare una mail a [email protected] indicando un recapito telefonico sul quale sarà possibile essere contattati.

    Esonero contributivo pesca contro il Granchio blu: attesa per il decreto

    Si ricorda  il  Decreto Asset 104 2023  convertito in legge a ottobre 20223  aveva stanziato anche finanziamenti 2,9 milioni di euro per contributi a fondo perduto per le imprese impegnate nella raccolta e smaltimento della specie   di crostaceo e 500 mila euro per l' esonero contributivo  parziale, nel limite del 50  per  cento,   per   

    • consorzi  e   imprese di  acquacoltura   che  svolgono come attivita' principale  quella  identificata  dal  codice  ATECO 03.21,
    • dal pagamento dei contributi  previdenziali  dovuti   relativamente alle   quote a carico del datore di lavoro e per le quote  a carico del dipendente, 
    • con  esclusione  dei  premi e contributi dovuti  all'INAIL,
    •  relativamente al periodo di competenza dicembre 2023. 

    Come detto il decreto relativo all'esonero contributivo non è ancora stato emanato  

    La Direzione  generale  della  pesca   marittima   e   dell'acquacoltura  predisporrà  la graduatoria  delle  domande  ammesse  al  beneficio,  e notifica  a  ciascun  beneficiario  e  all'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale,  l'ammontare  dell'esonero riconosciuto. 

     Qualora la  contribuzione   risultasse   gia'  versata  alla  data DI  accoglimento delle  domande   l'esonero  riconosciuto  sara'  compensato  dalle   imprese interessate tramite conguaglio in Uniemens secondo  modalita'  che  saranno  indicate   dall'Inps.