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Generazione Terra finanzia l’acquisto di terreni: chiusura sportello in data 27.02
Con avviso del 27 febbraio ISMEA informa che i fabbisogni derivanti dalle domande presentate per Generazione Terra, eccedono la dotazione finanziaria assegnata alla misura.
Come già avvenuto per il Fondo GIA-GSE Centro-Nord e per il Fondo GIA-GSE Sud-Isole, è stata disposta con decorrenza immediata anche la chiusura del portale dedicato al Fondo GST.
Ricordiamo che dalle ore 13,00 del 1 febbraio 2023 si apriva il portale per la presentazione delle domande di accesso a Generazione Terra.
La misura è rivolta all'insediamento di giovani in agricoltura finalizzata favorendo lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell'ambito di una attività imprenditoriale agricola o l'avvio di una nuova impresa agricola.
ISMEA TERRA: i beneficiari
Come specificato dalla stessa ISMEA la misura si rivolge ai seguenti soggetti:
- giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono:
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- a) ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- b) consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
- giovani startupper con esperienza (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.
- giovani startupper con titolo (età non superiore a 35 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.
ISMEA TERRA: importi dei finanziamenti
La misura finanzia l'acquisto di terreni agricoli alle seguenti condizioni:
- Intervento finanziario massimo:
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- 1.500.000 euro, in caso di giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza;
- 500.000 euro, in caso di giovani startupper con titolo.
- Durata del finanziamento: fino a 30 anni di cui al massimo 2 di preammortamento.
- Condizioni:
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- tasso fisso o variabile, ancorato ai valori di mercato e dipendente dal rischio rilevato;
- 50% degli oneri notarili;
- 500 euro rimborso spese istruttoria.
Attenzione: le domande potranno essere presentate attraverso il portale STRUMENTI ISMEA non appena la Commissione UE rilascerà la decisione sul regime di aiuto, in corso di notifica, attesa per settembre.
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Piano PAC: domande di agevolazione apicultori entro il 15 marzo
Pubblicato in GU n. 36 del 13 febbraio 2023 il Decreto 30 novembre 2022 del Ministero dell'Agricoltura.
Il provvedimento reca "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della politica agricola comune, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura"
Ricordiamo che già con un comunicato stampa datato 5 dicembre 2022, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, informava della firma del decreto relativo agli interventi in favore del settore apistico previsti dal Piano strategico della PAC per il quinquennio 2023-2027.
Piano strategico PAC: gli interventi
Per ogni annualità sono messi a disposizione oltre 17 milioni di euro, a sostegno di interventi in vari ambiti.
In particolare, nel decreto viene specificato che il Piano strategico PAC (art. 1, lettera (c), del regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio) include fra l'altro, gli interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all'art. 55 del medesimo regolamento, ovverosia:
- intervento A) servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori;
- intervento B) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;
- intervento E) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
- intervento F) promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualita' dei prodotti dell'apicoltura.
Si precisa che gli interventi usufruiscono:
- di finanziamenti pubblici per il 30% a carico del FEAGA, (art. 39 del regolamento delegato (UE) n. 2022/126, secondo la disciplina prevista dal regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio)
- per il restante 70%, a carico del Fondo di rotazione (legge 16 aprile 1987, n. 183.)
Piano strategico della PAC: i beneficiari
Possono accedere alla concessione dei finanziamenti
- gli apicoltori in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
- nonché le forme associate, i cui soci risultino in regola con le medesime norme
- gli organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura, secondo i criteri e le modalità individuate dalle amministrazioni, ai sensi dell'art. 6.
I soggetti interessati devono presentare domanda di finanziamento entro il termine fissato con provvedimento dell'amministrazione competente e comunque non oltre il 15 marzo di ogni anno, utilizzando i modelli predisposti dagli Organismi pagatori.
La domanda di finanziamento è indirizzata all'amministrazione che ha emanato il bando di partecipazione o all'Organismo pagatore competente, sulla base delle indicazioni fornite nei bandi stessi.
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Imprese florovivaistiche: entro il 27.02 domanda contributo sostegno costi energetici
Entro il 27 febbraio i beneficiari del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono presentare domanda al soggetto gestore della misura AGEA.
L'invio deve essere effettuato tramite l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, (leggi la Circolare AGEA n. 118/2022 con le istruzioni operative).
Ricordiamo che, con decreto 19 ottobre 2022 del Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicato in GU n 282 del 2 dicembre 2022 è stato previsto un intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche.
Il decreto definisce i criteri e le modalità di utilizzo di parte delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», per un importo di 25 milioni di euro.
Agevolazioni imprese florovivaistiche: a chi spettano
Secondo il Decreto 19 ottobre 2022 del Ministero delle politiche agricole e forestali, può presentare domanda al fondo in oggetto:
- l'impresa agricola di produzione primaria di fiori e piante ornamentali,
- inscritta all'INPS, iscritta all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022,
avente uno dei seguenti codici ATECO:
- 1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
- 1.19.2; 1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.
Agevolazioni imprese florovivaistiche: criteri ed entità dell’aiuto
Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal Quadro temporaneo e dei criteri di cui al decreto interdipartimentale del 26 agosto 2022 n. 370386.
L'aiuto è erogato alle imprese beneficiarie come sovvenzione diretta.
Alle imprese agricole beneficiarie è concesso un aiuto, qualora i costi sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022, per l'acquisto di una o più delle seguenti risorse energetiche:
a) energia elettrica;
b) gas metano;
c) G.P.L.;
d) gasolio;
e) biomasse utilizzate per la combustione in azienda;
risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2021.
Per le imprese costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2021, il valore di riferimento è quello del periodo che va dalla data di costituzione sino al 31 agosto 2021, rapportato, pro-quota, ad una durata semestrale.
L'aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti.
Per le imprese costituite dal 1° settembre 2021 e sino al 31 agosto 2022, l'aiuto concedibile sarà pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite dopo il 1° marzo 2022.
Agli adempimenti necessari per l'attuazione del presente comma si provvede con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.
Il contributo alla singola azienda non può comunque superare l'ammontare massimo dei limiti di cui alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo.
Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali.
Attenzione al fatto che il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che si sono costituiti dopo il 31 agosto 2022.
Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo.
Agevolazioni imprese florovivaistiche: presenta la domanda
Il soggetto beneficiario, dopo aver presentato/aggiornato e validato il fascicolo aziendale, presenta al soggetto gestore AGEA apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto entro il 27 febbraio: scarica qui il fac-simile.
L'invio deve essere effettuato tramite l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, (leggi la Circolare AGEA n. 118/2022 con le istruzioni operative).
Alla domanda sono acclusi seguenti documenti:
a) copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2021 e sino al 31 agosto 2021;
b) copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2022 e sino al 31 agosto 2022;
c) ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi del comma 1.
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Agricoltura biologica: agevolazioni in arrivo
Pubblicato in GU n 293 del 16 dicembre 2022 il Decreto 14 ottobre del Ministero delle Politiche agricole, ambientali e forestali, con criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi volti a favorire:
- le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale
- e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, finanziati a valere sulla disponibilità del Fondo per l'agricoltura biologica (art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'art. 68, comma 15-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
E' bene sottolienare che si tratta di una misura attuata con procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi in conto capitale.
La direzione generale procede alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito istituzionale www.politicheagricole.it
La documentazione deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo specificato nei successivi provvedimenti di accompagnata da una lettera di trasmissione firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, salvo diversa indicazione della direzione generale.
Fondo agricoltura biologica: tipi di aiuti offerti alle imprese
Gli interventi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, riguardano le categorie di aiuti previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e in particolare:
- a. aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione (art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014), destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attivita' dimostrative e ad azioni di informazione;
- b. aiuti per i servizi di consulenza (art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014), intesi ad aiutare le aziende agricole, filiere e distretti di agricoltura biologica a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonche' la sostenibilita' e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento;
- c. aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014), volti all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici, alle filiere biologiche e ai distretti biologici/biodistretti.
Si specifica che, nei limiti delle risorse disponibili, l'attuazione degli interventi è disciplinata con successivi provvedimenti che individuano, oltre a quanto è previsto dal presente decreto:
- le categorie di intervento,
- l'ammontare delle risorse disponibili,
- le tipologie di investimento,
- i requisiti di accesso dei soggetti proponenti,
- le condizioni di ammissibilita' dei Progetti,
- le spese ammissibili, la forma
- le intensita' delle agevolazioni,
- nonche' le modalita' di presentazione delle domande,
- i criteri di valutazione e le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni.
Gli interventi sono rivolti a stimolare processi di organizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti delle filiere agricole biologiche, con l'obiettivo di:
- a) promuovere la transizione ecologica del comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione alla produzione con metodo biologico;
- b) sviluppare la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera che permettano di riconoscere il maggior valore aggiunto alla produzione primaria biologica;
- c) stimolare le relazioni di mercato e garantire ricadute positive sulla produzione agricola di prossimita' e sull'economia del territorio interessato, in particolare mediante la realizzazione di un sistema integrato, volto alla valorizzazione e alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici.
Fondo agricoltura biologica: definizioni si filiera biologica e di operatore
Il decreto in oggetto specifica che per:
- «Filiera biologica» si intende l'insieme degli operatori biologici coinvolti nelle fasi della produzione biologica (produzione, preparazione e distribuzione/immissione sul mercato) organizzata con qualsiasi forma giuridica, comprese quelle previste dall'art. 10 della legge 9 marzo 2022, n. 23, che preveda, su base regionale o interregionale, in modo numericamente prevalente risp,etto al totale la partecipazione degli operatori biologici che svolgono attivita' di produzione primaria;
- «Operatore biologico» si intende l'operatore di cui all'art. 3, punto 13), del regolamento (UE) n. 2018/848 inserito nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012;
Fondo agricoltura biologica: ripartizione risorse
Le risorse finanziarie disponibili, previste dal «Fondo per l'agricoltura biologica» vengono destinate ai soggetti proponenti secondo la seguente ripartizione:
- a) il 40% e' destinato a finanziare interventi proposti da filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;
- b) il 30% e' destinato a finanziare interventi proposti da associazioni biologiche;
- c) il 30% e' destinato a finanziare interventi proposti da distretti biologici/biodistretti.
L'intensita' delle agevolazioni sara' stabilita nei singoli provvedimenti nel rispetto delle percentuali massime previste dagli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014.
In ogni caso, ai sensi degli articoli. 21 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'intensita' di aiuto non supera il 100 % dei cost ammissibili. In relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo dell'aiuto e' limitato a euro 1.500,00 per consulenza.
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Investimenti innovativi agricoltura: pubblicato l’elenco degli ammessi con gli importi
Con DD MIMIT del 14 dicembre si pubblica l'elenco delle imprese agricole aventi diritto al contributi per gli investimenti innovativi in agricoltura.
Attenzione, l'elenco è incluso nel decreto nell'Allegato A recante nominativi e importi delle agevolazioni concesse.
In particolare, a seguito dell’esito positivo delle verifiche del Ministero dello sviluppo economico con il presente decreto è disposta, la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese richiedenti, individuate nell’“Allegato A: elenco delle domande di agevolazione cui è concesso il contributo a fondo perduto”.
Le imprese che hanno trasmesso domanda di concessione entro i termini prescritti non comprese nell’elenco allegato al presente decreto, saranno oggetto di un ulteriore provvedimento di concessione, anche cumulativo, ovvero riceveranno formale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Con Decreto direttoriale del 23 settembre 2022 il MISE pubblica l'elenco delle imprese agricole ammesse al fondo per gli investimenti innovativi che hanno presentato istanza dal 23 maggio al 23 giugno 2022.
Vediamo i dettagli
Fondo investimenti innovativi agricoltura: presentazione delle domande e richieste erogazione
Il MISE informava che fino alle ore 17.00 del 23 giugno 2022:
- le micro, piccole e medie imprese agricole
- potevano richiedere le agevolazioni del Fondo per gli investimenti innovativi
- relative alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
Il Decreto Direttoriale del 2 maggio 2022 contiene le modalità di presentazione delle istanze della misura che mette a disposizione 5 milioni di euro.
Gli incentivi sano concessi:
- nella forma di contributo a fondo perduto
- per l’acquisto e l’installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali,
- che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale.
Si sottolinea che il decreto di cui si tratta specifica:
- le modalità di invio della domanda di contributo, che vanno presentate esclusivamente tramite PEC, inviando il modulo di domanda allegato al decreto, debitamente compilato in tutte le sue parti, all'indirizzo [email protected] a partire dal 23 maggio e fino al 23 giugno 2022:
- le modalità di richieste di erogazione del contributo, che vanno trasmesse ad Invitalia esclusivamente tramite PEC, inviando il modulo di richiesta di erogazione allegato al provvedimento, debitamente compilato in tutte le sue parti, all'indirizzo: [email protected] a seguito dell’integrale pagamento delle spese rendicontate, a partire dal 30 settembre 2022 ed entro il 30 settembre 2023
Ricordiamo che il 14 ottobre 2021 era stato pubblicato in GU n 246 il Decreto 30 luglio 2021 recante le modalità attuative del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole (ex articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)
Sinteticamente si evidenzia che il fondo con una ha una dotazione di 5 milioni di euro si rivolge alle micro, piccole e medie imprese agricole e le agevolazioni saranno concesse nella forma di contributo a fondo perduto:
- nella misura del 30 (trenta) percento delle spese ammissibili,
- ovvero del 40 (quaranta) percento nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.
Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.
Fondo investimenti innovativi agricoltura: i beneficiari
Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:- essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER;
- essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;
- avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
- nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Fondo investimenti innovativi imprese agricole: le spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:
- beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, riportati nell'allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021;
- beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell'allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:
- essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione;
- essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività d'impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;
- essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.
L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve:
- essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
- essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data individuata all’articolo 2, punto 15, del regolamento ABER;
- essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
- essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:
- relative a beni usati;
- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA.
L’IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile.
Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000,00.
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello del decreto legislativo n.123/1998.
Allegati: -
Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari: estesa al 2023
La Legge di Bilancio 2023 in bozza, con l’articolo 20 estende all'anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
La disposizione in arrivo stabilisce che, con riferimento all'anno d'imposta 2023, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.
A tal fine è novellato l'articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Tale comma 44, nel testo previgente, prevedeva già l'esenzione con riferimento agli anni di imposta dal 2017 al 2022.
Si ricorda che l'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) chi sia in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi alle attività agricole (di cui all’articolo 2135 del codice civile) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale.
Ai fini del calcolo del reddito globale, vengono esclusi una serie di redditi, tra cui pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in
associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.
Inoltre, vengono considerati imprenditori agricoli professionali anche i soci o amministratori di società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, presentino i seguenti requisiti:
- nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari)
- per le società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore che sia anche socio
- per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.
E' bene sottolineare che i requisiti di lavoro e reddito sono ridotti al 25% per l'imprenditore che opera nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999:
- zone di montagna, minacciate di spopolamento
- e altre zone nelle quali l’attività agricola dovrebbe essere continuata per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale.
L’attribuzione della qualifica di IAP consente il riconoscimento delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto (colui che contribuisce, con il lavoro proprio e della propria famiglia, ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale).
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Fondo logistica agroalimentare: proroga al 17.11 delle domande
Con avviso pubblicato sul sito del Mipaaf si comunica la Proroga della chiusura dello sportello “Sviluppo della logistica agroalimentare”.
In particolare, lo sportello di Invitalia per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a sostegno degli investimenti nel settore chiuderà alle ore 17:00 del 17 novembre 2022 (e non più alle ore 17:00 del giorno 10 novembre 2022).
Sinteticamente si ricorda che gli incentivi sostengono gli investimenti materiali e immateriali di imprese nel settore della logistica agroalimentare per ridurne i costi ambientali ed economici e per sostenere l’innovazione dei processi produttivi.
Fondi per la logistica settori agroalimentari: che cos'è
Il Fondo per la logistica agroalimentare è l’agevolazione, a cui sono stati destinati dal Mipaaf 500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR ha l'obiettivo di potenziare i sistemi di logistica e stoccaggio del settore agroalimentare, ridurre i costi ambientali ed economici e sostenere l'innovazione dei processi di produttivi verso forme produttive più sostenibili.
Ricordiamo che il MIPAAF Ministero dell'agricoltura ha diffuso un documento pdf aggiornato al 13 ottobre, con risposte a dubbi dei contribuenti in merito alla agevolazione.
In particolare, tra le altre risposte se ne evidenzia una con la quale il ministero specifica che NON è prevista una lista di codici ATECO relativamente alle attività ammissibili.
Ai fini dei benefici previsti dalla misura agevolativa, al di fuori degli interventi di cui è esclusa l’ammissibilità ai sensi dell’articolo 5 dell’Avviso del 21 settembre 2022, rientrano tra i soggetti beneficiari della misura le imprese che appartengono:
i) al settore della produzione agricola primaria;
ii) al settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli;
iii) a settori connessi alla logistica agroalimentare tra cui l’agroindustria, la pesca e l’acquacoltura, la silvicoltura, la floricoltura e il vivaismo.
Ai sensi del suddetto art.5 NON sono ammissibili i progetti di investimento:
- a) diretti alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari;
- b) che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in relazione al sostegno dell'Unione europea a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione;
- c) realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea in vigore;
- d) costituiti da investimenti di mera sostituzione.
- e) che non rispettino il principio della conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell’Unione europea e, in linea con la circolare MEF-RGS n. 32/2021, che prevedano attività su strutture e manufatti connessi:
- • ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
- • alle attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- • alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- • alle attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.
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Fondi per la logistica settori agroalimentari: i beneficiari
Potranno ottenere i finanziamenti, in forma individuale o associata,
- le imprese,
- le società cooperative,
- i consorzi che operano nel settore agricolo e agroalimentare,
- le Organizzazioni di produzione,
- le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione,
presenti su tutto il territorio nazionale.
L’importo massimo delle agevolazioni concedibili per i progetti di investimento, con l’esclusione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, ammonta a 12 milioni di euro.
Fondi per la logistica settore agroalimentare: interventi agevolabili
Sono ammissibili alle agevolazioni:
- investimenti in attivi materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari)
- investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica, per ridurre i costi ambientali ed economici
- interventi di innovazione dei processi produttivi, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain), realizzati nei seguenti settori:
- produzione agricola primaria (art. 10 del DM 13/06/22)
- trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (art. 11 del DM 13/06/22)
- altre attività afferenti la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (art. 12 del DM 13/06/22)
Come previsto dal PNRR, le risorse sono destinate alla logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo e alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, finalizzate a perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
- capacità di ridurre gli impatti ambientali
- introduzione di un processo innovativo e digitalizzazione delle attività
- presenza di progetti di ricerca e sviluppo
- capacità del progetto di incidere sullo sviluppo della filiera agroalimentare locale e nazionale
Sono ammissibili i progetti che riservano una quota minima dell’investimento a una delle seguenti attività:
- riduzione degli impatti ambientali e transizione ecologica, per almeno il 32% dell'investimento complessivo
- digitalizzazione delle attività, per almeno il 27% dell’investimento complessivo
Fondi per la logistica settori agroalimentari: presenta la domanda
La domanda può essere compilata online dalle ore 12:00 del 12 Ottobre alle ore 17:00 del 10 Novembre 2022.
Per la compilazione, il soggetto proponente deve:
- essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Rappresentante legale
- accedere alla piattaforma dedicata per compilare la domanda online e allegare la documentazione obbligatoria
- Per concludere la compilazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale. Sono ammesse firme digitali sia in formato PADes sia in formato CADes.
Al termine della procedura online viene assegnato un “codice di avvenuta compilazione” utile alla presentazione della domanda sempre tramite la piattaforma online Invitalia.