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Aziende agricole: contributi 2023 per piccoli coloni e compartecipanti
Con la circolare 60 del 10 luglio 2023 Inps ha comunicato i parametri per il calcolo della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2023.
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24 alle seguenti scadenze:
- 17 luglio 2023 (in quanto il 16 luglio 2022, termine ordinario di scadenza cade di domenica),
- 18 settembre 2023,
- 16 novembre 2023 e
- 16 gennaio 2024.
Il concedente può visualizzare sul sito INPS/servizi on-line per il cittadino, la lettera con i dettagli e stampare la delega di pagamento F24, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.
Aziende agricole: aliquote e riduzioni contributive 2023
L'aliquota contributiva Fondo pensioni lavoratori dipendenti posta a carico dei concedenti ai piccoli coloni e partecipanti familiari per l’anno 2023 è aumentata nuovamente (deve raggiungere progressivamente il 32%) :
Totale dovuto 29,79% di cui
- 20,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%) a carico del concedente
- 8,84% a carico del cessionario
Per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri da applicare sono i seguenti:
- Assegni familiari: 0,43%
- Tutela maternità: 0,03%
- Disoccupazione: 0,34%
Inoltre continuano ad applicarsi la riduzione del costo del lavoro ex art. 1, co. 361 e 362, L. n. 266/2005 in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive, e la riduzione di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, come segue :
- Aliquota disoccupazione: 2,75%
- Esonero 1,00%
Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2023 sono le seguenti:
- Comuni montani riduzione del 75%
- Comuni svantaggiati riduzione del 68%.
Contributi INAIL 2022 piccoli coloni e compartecipanti
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati, nelle seguenti misure:
- Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%
- Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%
Va applicata la riduzione prevista dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, per il 2023 nella misura pari al 15,77% alle aziende indicate negli specifici elenchi trasmessi dall’INAIL.
La circolare ricorda infine che la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale determinato annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale. Per l’anno 2023, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 . Qui il testo
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Etichette olio d’oliva 2023: guida per le imprese
Con una Guida pratica intitolata "Guida pratica all'etichettatura degli oli d'oliva" aggiornata con i l’«etichettatura ambientale» di cui all’art. 219, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e con il Reg. delegato (UE) n. 2022/2104 il Ministero dell'agricoltura fornisce, alle imprese indicazioni per etichettare gli oli destinati a:
- consumatore finale,
- ristoranti, mense e collettività simili.
Viene precisato che la guida fornisce solo le basi per l’etichettatura degli oli d’oliva in generale, rimanendo ancora escluse dalla trattazione le diciture specifiche previste per gli oli a DOP/IGP e per quelli biologici nonché le informazioni nutrizionale e sulla salute.
La struttura della guida, alla terza edizione, ricalca sostanzialmente quella delle edizioni precedenti essendo composta da:
- una parte “teorica”, in cui vengono brevemente descritte le singole diciture da riportare in etichetta,
- una parte “pratica” in cui sono stati proposti alcuni format di etichetta.
In ultimo c’è un capitolo in cui vi sono elencati i riferimenti normativi, aggiornati al 28 febbraio 2023, le note e le guide citati nella trattazione dei singoli argomenti di cui alla parte teorica.
Etichette olio d'oliva 2023: guida per le imprese
La guida precisa le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta dell’olio d’oliva che sono le seguenti:
- a) la denominazione di vendita
- b) la designazione dell’origine (solo per l’extra vergine ed il vergine)
- c) l’informazione sulla categoria di olio
- d) la quantità netta
- e) il termine minimo di conservazione
- g) le condizioni particolari di conservazione
- h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del responsabile commerciale del prodotto;
- i) il lotto l) una dichiarazione nutrizionale
- m) la campagna di raccolta se ricorrono determinate condizioni (solo per l’extra vergine ed il vergine, vedi capitolo 11)
- n) la sede dello stabilimento di confezionamento
- o) l’etichettatura ambientale.
In merito all'olio destinato al consumatore finale:
- l’«olio extra vergine di oliva»,
- l’«olio di oliva vergine»,
- l’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini»
- l’«olio di sansa di oliva»
essi devono essere presentati al consumatore finale:
- in recipienti chiusi della capacità massima di 5 litri,
- provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione
- e forniti di un’etichetta conforme alle disposizioni vigenti.
Occorre ricordate che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso al consumatore finale. Rientra in tale tipo di vendita anche quella che avviene mediante la spillatura dal “bag in box” e, in generale, con i sistemi “alla spina”.
In merito agli oli destinati a ristoranti, mense e collettività simili:
- per rifornirsi di «olio extra vergine di oliva», di «olio di oliva vergine», di «olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e di «olio di sansa di oliva», il “ristoratore” deve acquistare esclusivamente confezioni etichettate conformemente alla normativa vigente e dotate di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione;
- non può in nessun caso acquistare olio allo stato sfuso
- per quanto riguarda la capacità delle confezioni, queste potranno essere al massimo di 25 litri tenendo presente, però, che solo quelle di capacità fino a 5 litri possono essere messe a disposizione dei clienti mentre quelle di capacità superiore devono essere utilizzate esclusivamente in cucina per la preparazione dei pasti;
- qualora al cliente gli venga messo a disposizione un «olio extra vergine di oliva» o un «olio di oliva vergine», oltre a quanto detto, le confezioni devono essere fornite anche di tappo «antirabbocco».
Riepilogando:
- per la preparazione dei pasti L’«olio extra vergine di oliva», l’«olio di oliva vergine», l’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e l’«olio di sansa di oliva» destinati ai ristoranti, agli ospedali, alle mense o altre collettività simili per la preparazione dei pasti devono essere:
- etichettati conformemente alla normativa vigente – di capacità massima 25 litri
- provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.
- per i clienti l’«olio extra vergine di oliva» e l’«olio di oliva vergine» messi a disposizione dei clienti dei pubblici esercizi devono essere:
- etichettati conformemente alla normativa vigente
- di capacità massima 5 litri
- forniti di tappo antirabbocco
- provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.
Attenzione al fatto che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso ai ristoranti, alle mense e simili.
Si rimanda alla consultazione guida per tutte le altre indicazioni del Ministero utili alla etichettatura.
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Diritto di superficie su terreni agricoli: si applica l’imposta di registro al 15%
Con Risposta a interpello n 365 del 3 luglio le Entrate chiariscono aspetti della costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli.
Nel dettaglio, viene affermato che la costituzione del diritto di superficie rientra negli atti di trasferimento e si applica l'imposta di registro con l'aliquota del 15 per cento.
Questa è la sintesi della risposta a interpello. Vediamo ora maggiori dettagli.
L'agenzia chiarisce che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo è soggetta a imposta di registro con l’aliquota del 15 e non del 9 per cento affermando il contrario della ordinanza n. 3461/2021 della Cassazione.
Nel caso di specie il notaio istante fa presente di essere stato incaricato della stipula di «un atto di costituzione di diritto di superficie a termine e conseguenti servitù» definitivo, facendo seguito ad un contratto preliminare tra le medesime parti sottoscritto nel 2019 e registrato, e chiede in che misura si applica l'imposta di registro in relazione al predetto contratto di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli.
Egli evidenzia che la giurisprudenza di legittimità, con alcune pronunce (ad esempio, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 3461 dell'11 febbraio 2021), ha ritenuto che per un contratto di costituzione di diritto di superficie su terreni agricoli, laddove non siano applicabili agevolazioni, ai fini dell'imposta di registro si applica l'aliquota ordinaria del 9 per cento, in luogo di quella del 15 per cento, prevista nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Al riguardo, l'Istante rileva che, alla luce della citata sentenza, la costituzione di diritto di superficie, non comportando un frazionamento della titolarità giuridica del suolo, che rimane in capo al concedente, ma una mera compressione per quest'ultimo del diritto di proprietà (a seguito della rinuncia ad esercitare il suo pieno potere di disposizione sul bene gravato dal diritto di superficie), ha quale fine ultimo quello di mantenere distinta la titolarità del suolo dalle opere al di sopra di esso realizzate senza che venga a realizzarsi il principio giuridico dell'accessione di cui all'articolo 934 del codice civile.
In particolare, la ''costituzione'' a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie) non determina alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario.
A parere dell'Istante, «Tale distinzione, secondo la Suprema Corte, consente di qualificare autonomamente la costituzione del diritto di superficie, senza che questa possa essere pienamente assimilata al trasferimento del diritto».
Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'Istante ritiene applicabili:
- «imposta di registro con aliquota pari al 9% da calcolarsi sulla base imponibile del corrispettivo della costituzione del diritto di superficie; imposta ipotecaria in misura fissa pari ad euro 50,00; imposta catastale in misura fissa pari ad euro 50,00»
Le Entrate invece dopo una ampio riepilogo della normativa e della giurisprudenza in materia, evidenziano che anche in caso di costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non agevolabili in base a specifiche disposizioni, si applica, ai fini dell'imposta di registro, l'aliquota del 15 per cento, ritenendo si ancora attuali i principi di tassazione, ai fini dell'imposta di registro, resi con la citata circolare n. 18/E del 2013.
Pertanto, l'atto di costituzione del diritto di superficie relativamente ai terreni agricoli in argomento è soggetto all'imposta di registro nella misura del 15 per cento, oltre che alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna.
Per quanto concerne la base imponibile, si rileva che ai sensi dell'articolo 43, lettera a) del TUR la base imponibile per i contratti a titolo oneroso traslativi o costituitivi di diritti reali è costituita dal ''valore'' del bene o del diritto alla data dell'atto.
Ai sensi dell'articolo 51 del TUR si assume come valore del bene quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito (cfr. comma 1) e, per gli atti che hanno ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore il valore venale in comune commercio (cfr. comma 2).
Allegati: -
Contributi autonomi agricoltura e IAP 2023: prima scadenza 17 luglio
Inps ha pubblicato il 4 luglio 2023 nella circolare 59 2023 gli importi e le istruzioni per i versamenti dei contributi IVS dovuti dai
- coltivatori diretti,
- coloni, mezzadri
- e imprenditori agricoli professionali IAP
definiti applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende.
Autonomi agricoltura: contributi e scadenze 2023
Per l’anno 2023 il reddito medio giornaliero è stato determinato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 in misura pari a € 61,98
Le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento a decorrere dall’anno 2018 sono pari alla misura del 24,00%, comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.
Il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione è pari a € 0,69, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.
I lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età pensionati e in possesso dei requisiti possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi
La contribuzione di maternità per l’anno 2023 resta fissata nella misura di € 7,49 .
Confermata anche la contribuzione INAIL nella misura capitaria annua di:
- € 768,50 (per le zone normali);
- € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Il decreto del 20 settembre 2022 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia ha fissato la riduzione 2023 nella misura pari al 15,17% , che sarà applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.
Nell’allegato n. 1 sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2023 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.
ATTENZIONE Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F2 alle seguenti scadenze:
- 17 luglio 2023
- 18 settembre 2023,
- 16 novembre 2023 e
- 16 gennaio 2024.
Esonero contributivo prime iscrizioni per under 40
L’Istituto annuncia una prossima circolare con le istruzioni aggiornate sull'esonero per gli agricoltori under 40.
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Fondo AGRICAT: le domande di risarcimento per danni all’agricoltura in un clic
Con un comunicato del 22 maggio ISMEA istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, informa del fatto che, le imprese agricole che hanno subito danni catastrofali alle produzioni vegetali causati da alluvione, gelo o siccità, possono presentare le denunce di danno collegandosi al portale www.fondoagricat.it, attivo nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) .
Si specifica che il Fondo mutualistico nazionale AgriCat fornisce una copertura di base per i rischi catastrofali meteoclimatici con adesione automatica per tutte le aziende beneficiarie dei pagamenti diretti PAC.
Nello stesso comunicato ISMEA sottolinea che, le manifestazioni di interesse alle denunce di danno presentate nei giorni scorsi dovranno essere finalizzate con la presentazione di una denuncia di danno sul portale.
AgriCat: che cos'è
Ricordiamo che, AgriCat è il Fondo Mutualistico Nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole, istituito con la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e gestito dalla società AGRI-CAT S.r.l..
In particolare, è uno strumento previsto dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (intervento SRF04) e finalizzato all'erogazione di indennità in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo che abbiano subito un danno alle proprie coltivazioni in conseguenza di un evento catastrofale da alluvione, gelo o brina, siccità.
Risarcimento danni agricoltura: domande sulla Piattaforma AgriCat
La Piattaforma My AgriCat è lo strumento che, in caso di danni alle produzioni agricole causati da eventi catastrofali meteoclimatici, consente agli agricoltori di presentare una denuncia per l'intervento del Fondo AgriCat con una procedura semplice, guidata e totalmente digitalizzata.
Come specificato sul sito AgriCat, la Piattaforma è integrata nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e a esso direttamente interconnessa.
Per avere accesso alle indennità del Fondo AgriCat, in seguito a un evento catastrofale, gli agricoltori, in modo diretto o tramite i propri Centri di Assistenza Agricola (CAA), dovranno presentare, tramite la Piattaforma My AgriCat, una denuncia di sinistro per danni causati alle produzioni agricole dagli eventi gelo o brina, siccità, e alluvione.
Questa rappresenta l'unica modalità prevista per accedere alle indennità del Fondo AgriCat.
Accedi qui al sito del Fondo Agricat con tutte le regole per aderire
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Agevolazioni per impianti Agrivoltaici: le regole per averli
Pubblicato il Decreto 14 aprile 2023 dell'Ambiente con le regole per richiedere i fondi per l'agrivoltaico.
In particolare il decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR:
- per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW
- ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:
a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.
Impianto Agrivoltaico sperimentale: che cos'è
Per impianto agrivoltaico di natura sperimentale si intende: un impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto previsto dal PNRR e quanto stabilito dall'articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, adotta congiuntamente:
- 1. soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
- 2. sistemi di monitoraggio, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA in collaborazione con il GSE (nel seguito: Linee guida CREA-GSE), che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
Gli indicatori sul recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici, sono individuati dal GSE, sentito il CREA, nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 12, comma 2;
Fondi per Agrivoltaico: i beneficiari
I soggetti beneficiari della misura ai sensi dell'art 4 del decreto sono:
a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;
b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a)
Fondi per Agrivoltaico: requisiti per averli
Viene specificato che, accedono ai meccanismi incentivanti di cui al decreto a seguito di iscrizione in appositi registri, nel limite del contingente di 300 MW, gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) su indicato
Invece, accedono ai meccanismi incentivanti di cui al decreto a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive, nel limite del contingente di 740 MW, gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza nella titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
Gli impianti di cui sopra accedono alle procedure bandite se garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:
a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
b) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
c) rispettano i requisiti di cui all’Allegato 2, lettera a);
d) garantiscono la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto;
e) gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
f) sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio “non arrecare un danno significativo” di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nelle regole operative di cui all’articolo 12;
g) possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento
L’accesso agli incentivi per gli impianti agrivoltaici avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste, bandite dal GSE nel corso del biennio 2023-2024, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti non assegnati nelle procedure precedenti.
Le procedure si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.
Ai fini dell’accesso alle procedure gli impianti rispettano i requisiti richiesti e i soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento non inferiore al 2%
Per ulteriori dettagli sulle procedure si rimanda alla lettura integrale del Decreto 14 aprile 2023.
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Bando ISMEA investe: faq aggiornate al 17 aprile
Con avviso del 17 aprile ISMEA informa della pubblicazione delle graduatorie di ricevibilità e di un fascicolo di FAQ aggiornate con le principali risposte ai dubbi frequenti sulla misura ISMEA INVESTE.
Ricordiamo che con Determinazione del Direttore generale n 1112 del 9 novembre 2022, ISMEA, in attuazione del Decreto 12 ottobre 2017 e successive modifiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare specificatamente individuate all’art. 3 del menzionato Decreto ed espressamente richiamate al successivo art. 4 del presente Bando attraverso:
- A. interventi finanziari a condizioni agevolate mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento (FAG), di cui al Capo II del Decreto;
- B. interventi finanziari a condizioni di mercato mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi (FCM), di cui al Capo III del Decreto
SCARICA QUI IL BANDO con tutte le informazioni e la modulistica necessarie a presentare domanda.
Riepilogo delle regole della misura.
Bando ISMEA investe: i beneficiari
La partecipazione al presente Bando è riservata a:
- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera 4. c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Bando ISMEA investe: cosa finanzia
Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall’ISMEA nella forma di finanziamento a tasso di interesse agevolato.
Il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.
La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni.
La componente rappresentata dal tasso-base è variabile:
- per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni;
- a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza.
In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%.
Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui:
- non più di 5 anni di preammortamento
- non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.
Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.
Gli interventi finanziari a condizioni di mercato sono effettuati dall’ISMEA nella forma di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi.
L’intervento a condizione di mercato è compreso tra un minimo di 2 milioni di euro e un massimo di 20 milioni di euro e non potrà essere superiore all’apporto da parte dei privati, in modo da garantire che ISMEA operi come socio di minoranza.
I versamenti effettuati da ISMEA dovranno essere concomitanti o successivi a quelli degli investitori privati.
Gli apporti da parte dei privati possono consistere in versamenti in denaro e/o conferimento di beni, questi ultimi solo se funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto.
Il valore dei beni conferiti deve risultare da perizia redatta ai sensi della normativa civilistica vigente e verificata da parte dell’ISMEA.
La durata dell’intervento dell’ISMEA è di 5-8 anni con una chiara individuazione delle modalità di uscita/rimborso (way out).
Bando ISMEA investe: presenta la domanda fino al 31 marzo
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al bando deve essere presentata in via telematica mediante il portale dedicato nella sezione di interesse (FAG o FCM) e compilata secondo le modalità ivi indicate per ciascuno strumento.
Clicca qui per accedere http://strumenti.ismea.it
La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 1° dicembre 2022, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 31 marzo 2023.Nel corso di tale periodo lo sportello telematico sarà aperto nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 18,00 ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12,00 alle ore 18,00) e del giorno di chiusura dello sportello telematico (dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
La mancata presentazione della domanda nei termini predetti o la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate costituisce motivo di esclusione – non sanabile successivamente – dalla presente procedura.A pena di esclusione, uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda di partecipazione. Nel caso di presentazione di più di una domanda di partecipazione a valere sulla stessa misura o a valere su entrambe le misure, verrà considerata esclusivamente l’ultima domanda di partecipazione presentata dallo stesso soggetto.
A pena di esclusione, i soggetti richiedenti, o i loro delegati, dovranno compilare e caricare sul portale dedicato, alla sottosezione di interesse, la domanda di ammissione, completa della documentazione indicata nell’Allegato I al presente bando.
La domanda, le autodichiarazioni e lo studio di fattibilità devono essere redatti secondo i modelli disponibili sul portale.