• Agricoltura

    Lavoro occasionale in agricoltura (Loagri): istruzioni aggiornate

     Dopo la circolare INPS 102-2023  con le prime, attese  istruzioni  sulla nuova disciplina del lavoro occasionale in agricoltura introdotta dalla legge di bilancio 2023 Legge 197 2022 (art 1 comma 342 e seguenti), è stato pubblicato il 22 dicembre il messaggio 4652 che chiarisce le modalità di  trasmissione dei flussi Uniemens–PosAgri  per i  lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato ( definiti lavoratori OTDO).

    Con il messaggio 4688  del 28 dicembre 2023  è giunta un ulteriore precisazione relativa al conteggio delle 45 giornate (vedi sotto)

     Si ricorda che il contratto LOAGRI è  un regime sperimentale per il 2023-2024  per rapporti a tempo determinato con  un massimo 45 giornate , riservato a categorie specifiche di lavoratori.

    Contratto occasionale agricoltura: datori e lavoratori ammessi

    Nella circolare l'istituto ripercorre il dettato normativo e  chiarisce in particolare  gli obblighi contributivi e le procedure amministrative di attivazione del nuovo contratto definito LOagri  e le sanzioni in caso di violazione.

    Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che 

    • operano nel settore economico dell’agricoltura 
    • iscritti alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS,
    • che applicano i ccnl stipulati dalla organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative.

    Possono essere assunti con LOagri esclusivamente:

    •  persone disoccupate che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro
    • percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione
    • beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro CIGO, CIGS, ISCRO
    •  titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza  Non possono  accedere i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità
    • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità 
    •  detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno e  soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

    Contratto occasionale agricoltura  adempimenti semplificati 

    I datori di lavoro agricolo  con i requisiti  per assumere OTDO, prima dell’inizio della prestazione di lavoro sono tenuti ai seguenti due adempimenti:

    •  verificare i requisiti legittimanti l’assunzione con autocertificazione  resa dal lavoratore  sulla  condizione soggettiva 
    • inoltrare al competente Centro per l'impiego, la comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 

    L’obbligo dell’informativa al lavoratore si intende soddisfatta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione 

    ATTENZIONE : l'iscrizione dei lavoratori OTDO nel Libro unico del lavoro  può avvenire in unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente

    Il lavoratore ha diritto a un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai “contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ,  che deve essere pagato dal datore di lavoro, NON in contanti ma solo  mediante strumenti di pagamento tracciabili.

    Contratto LOagri: Obblighi contributivi scadenze e modalità di versamento 

     Il datore di lavoro effettua all'INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota per i territori svantaggiati, in misura fissa senza distinzione geografica .

    NPS precisa che i datori di lavoro agricoli che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato:

    • dovranno avvalersi del CIDA ottenuto in sede di iscrizione alla gestione contributiva agricola e utilizzato per la gestione dei flussi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTI e OTD in forza. In mancanza del CID  dovranno presentare all’Istituto, secondo le disposizioni vigenti, una denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
    • utilizzeranno le medesime procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens – sezione “PosAgri”, (v. ultimo paragrafo)
    •   effettueranno il pagamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, oppure, in alternativa (unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24” trasmesso dall’Istituto tramite Cassetto previdenziale.

    Le singole voci contributive a carico del datore di lavoro, previste per la generalità delle aziende agricole che assumono OTD, verranno pertanto abbattute del 68%. Nella tabella che segue il dettaglio

    Voci contributive
     
     
    Aliquota
    Totale
    Contributi acarico dell’azienda Contributi a carico del
    lavoratore
    Totale OTD 46,7365 37,8965 8,84
    Totale OTDO 20,9669 12,1269 8,84

    Inps precisa innanzitutto che il  numero di comunicazione obbigatoria dovrà essere esposto nel flusso di denuncia Uniemens-PosAgri, unitamente alle date di inizio e di fine rapporto di lavoro. 

     A regime, i datori di lavoro dovranno dichiarare i dati mediante denuncia Uniemens-PosAgri di tipo OTD mensile entro il mese successivo a quello di effettivo svolgimento della prestazione

    Per le giornate prestate nei mesi da gennaio 2023 a settembre 2023, i dati retributivi e contributivi dovranno essere inviati dai datori di lavoro mediante flusso Uniemens-PosAgri di variazione, da inviare senza aggravio di sanzioni entro il 28 febbraio 2024.

    Per le giornate prestate dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023, la denuncia dovrà essere effettuata  con flusso Uniemens-PosAgri di tipo “Principale” entro il 28 febbraio 2024; tuttavia, qualora per il citato periodo i datori di lavoro avessero già provveduto a inviare un flusso Uniemens-PosAgri per lavoratori OTD, sarà necessario inviare nuovamente l’intero flusso  comprensivo anche delle giornate prestate dai lavoratori occasionali agricoli (OTDO) e che, se trasmesso entro il 28 febbraio 2024, annullerà e sostituirà il flusso inviato in precedenza.

    A partire dalla data del 29 febbraio 2024, l’Istituto applicherà le sanzioni civili.

    Lavoro occasionale agricoltura: come si fa il conteggio giornate

    Il messaggio 4688/2023 precisa che tali prestazioni si riferiscono ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore. 

    Per il totale, nella comunicazione al Centro per l’impiego, si computano considerando solo le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata del contratto di lavoro, che può arrivare a 12 mesi.

    Lavoro occasionale agricoltura codici contratto 

    Sono stati istituiti i seguenti codici “tipo contratto”:

    • “122”, avente il significato “Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”;
    •  “123”, avente il significato “Percettori di NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione”;
    •  “124”, avente il significato “Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGS, CIGO, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”;
    •  “125”, avente il significato “Titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni”;
    •  “126”, avente il significato “Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni”;
    •  “127”, avente il significato “Detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà”.

    Inoltre :

    • potrà essere valorizzato solo il tipo di retribuzione “O”, relativo alle giornate effettivamente prestate.
    •  si dovrà utilizzare il codice di “zona tariffaria” corrispondente al luogo in cui il lavoratore occasionale ha prestato l’attività
    • deve essere autodichiarato con l’apposizione della risposta “SI” alla relativa domanda circa il rispetto dei contratti collettivi posta all’interno della sezione “dichiarazioni” nel flusso Uniemens-PosAgri. La mancata apposizione della conferma o la risposta “NO” al quesito nel flusso Uniemens-PosAgri, comporterà lo scarto del flusso.  
  • Agricoltura

    Autonomi agricoltura: fascicolo elettronico INPS nel Cassetto previdenziale

    Continua il processo di digitalizzazione dei rapporti tra contribuenti e INPS nell'ambito dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

    Il progetto INPS  “Nuovo fascicolo elettronico agricoltura” prevede in particolare che anche per il settore agricolo venga utilizzato il  Cassetto Previdenziale del Contribuente.

    L'istituto comunica ora che anche il cassetto degli agricoltori autonomi viene integrato  nel Cassetto Previdenziale del Contribuente  in cui sono raccolti i dati di tutte le gestioni previdenziali.

     Si accede con SPID, CIE, CNS o PIN INPS solo per i residenti all'estero.

    Con i messaggi n. 4664 del 29 dicembre 2022 e n. 2447 del 30 giugno 2023  l'istituto  aveva comunicato le prime fasi del processo che hanno previsto 

    • l’inserimento nel Cassetto Previdenziale del Contribuente della nuova Comunicazione Bidirezionale delle aziende agricole e degli autonomi agricoli;
    • l’inserimento delle domande telematiche delle aziende agricole nella sezione “Telematizzazione”;
    • l’implementazione della funzione “Agenda Appuntamenti”;
    • l’accesso al Portale delle Agevolazioni (“ex DiReSco”) attraverso la sezione “Telematizzazione”;
    • la migrazione di tutte le funzioni e le informazioni del Cassetto Previdenziale per Aziende Agricole nel Cassetto Previdenziale del Contribuente.

    Fascicolo elettronico agricoltori autonomi nel Cassetto previdenziale

    Il messaggio 4255 del 29.11.2023 INPS  precisa  che:

    • le applicazioni, i servizi, le informazioni e le funzioni attualmente esistenti nel Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi sono disponibili accedendo al menu dinamico del Cassetto Previdenziale del Contribuente;
    •  la posizione agricola autonoma selezionabile è contrassegnata dalla sigla “LAA” (lavoratore agricolo autonomo) seguita dal numero progressivo azienda attribuito in sede di iscrizione.
    • diventa possibile quindi consultare  all’interno di un’unica piattaforma, tutte le informazioni e i servizi collegati alle posizioni agricole in delega (  dati anagrafici, dati contabili dell’azienda, decorrenza attività, fascia di reddito, versamenti effettuati con F24, Riepilogo dei Modelli F24 emessi per l’azienda, situazione debitoria, cartelle esattoriali, avvisi bonari, sezione news, generali o individuali, ecc.…
    • Accedendo alla sezione “Telematizzazione” è possibile trasmettere  richieste di rimborso, compensazioni rateazione, riduzione delle sanzioni civili, esonero e sospensioni.

    Sono inoltre  disponibili  i seguenti modelli di istanze telematiche 

    • Richiesta Rateazione integrativa;
    • RATEAZIONE – Estinzione Anticipata;
    • Domanda di Esonero Contributivo CD/IAP a partire dall’anno 2020;
    • Domanda di riconteggio dei debiti annullati fino a 1000 euro (art. 23-bis del decreto-legge n. 48/2023).

    che vanno trasmesse esclusivamente tramite il canale “Telematizzazione” per consentirne l’archiviazione nel fascicolo aziendale.

    Nella sezione “Telematizzazione è possibile accedere allo storico delle domande presentate 

     Modalità di accesso Cassetto previdenziale

    L’applicazione Cassetto Previdenziale del Contribuente è raggiungibile  digitando la definizione nel campo ricerca nel sito istituzionale www.inps.it.

    Per l’area agricola sono abilitati alla funzione:

    • i titolari/rappresentanti legali delle aziende agricole con dipendenti, 
    • i titolari della posizione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli e
    •  i loro intermediari, purché provvisti di delega. 
  • Agricoltura

    Filiera Agroalimentare: 25 ML per i Consorzi di tutela DOP o IGP

    Con Decreto 5 settembre 2023 publicato in GU n 261 dell'8 novembre si normano gli Interventi per la filiera agroalimentare previsti dal Ministero dell'Agricoltura.

    Consorzi di tutela DOP o IGP: risorse in arrivo

    Nel dettaglio, il decreto definisce i criteri e le modalita' di utilizzazione di una quota parte delle risorse finanziarie del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per il perseguimento di interventi, sul territorio nazionale ed in campo internazionale, volti a:

    • a) sostenere ed incrementare la commercializzazione dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;
    • b) sviluppare azioni di informazione e divulgazione per migliorare la comunicazione sull'origine, le proprieta', le caratteristiche e le qualita' dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;
    • c) sostenere azioni per lo sviluppo dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;
    • d) incrementare la rappresentativita' dei consorzi di tutela, all'interno delle pertinenti filiere produttive, cosi' come individuate dall'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000, avente ad oggetto l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

    Le risorse finanziarie da assegnare ammontano ad un importo complessivo pari a 25 milioni di euro.

    Agevolazioni Filiera Agroalimentare: 25 ML per beneficiari

    Sono ammessi a presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

    • a) consorzi di tutela;
    • b) associazioni temporanee tra i consorzi di tutela, di cui alla lettera a).

    E' ammessa la presentazione della richiesta di contributo da parte di consorzi di tutela che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' riconosciuti ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge sui consorzi di tutela.

    Ai soli fini dell'ammissibilita' della domanda di contributo del decreto di cui si tratta la produzione rappresentata nella compagine sociale dei consorzi di tutela deve essere composta per, almeno, il 33 per cento della stessa da prodotto finito e certificato dal competente Organismo di controllo autorizzato dal Ministero ai sensi dell'art. 53 della legge sui consorzi di tutela.

    Attenzione al fatto che, i soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda di contributo.

    Agevolazioni Consorzi di tutela DOP o IGP: attività ammesse

    Per la realizzazione delle finalita' del decreto possono essere finanziate, ai sensi degli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e degli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, come individuate anche ai sensi dell'art. 2424 del codice civile, nelle voci BI1 e BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale, le seguenti attivita':

    • a) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche;
    • b) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicita' veicolate attraverso i principali mezzi di comunicazione tradizionale (ad esempio, stampa, tv, radio, affissioni e merchandising) e i canali digitali (ad esempio, azioni web e new media tramite social network), che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti agroalimentari, in particolare in termini di qualita', sicurezza alimentare o sostenibilita';
    • c) partecipazioni a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale ed internazionale;
    • d) attivita' di divulgazione, informazione e formazione rivolta ad operatori del settore della distribuzione e del canale HO.RE.CA.;
    • e) costi di sviluppo, quale applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze, volti alla modifica dei disciplinari di produzione dei prodotti designati da DOP o IGP, che determinino, nel rispetto della tradizione, miglioramenti sotto il profilo della sostenibilita'.

    Sono ammesse le spese in conto capitale che costituiscano esclusivamente «immobilizzazioni immateriali» e, in particolare, «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», secondo la normativa nazionale vigente ai fini della classificazione economica delle attivita'.

    Ulteriori regole nel prossimo decreto attuativo, il decreto specifica infatti che la puntuale definizione dei requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, dell'intensita' massima del contributo in relazione alle differenti tipologie di spese ammissibili, nel rispetto della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, ed eventuali specificazioni sulle attivita' finanziabili, nonche' su ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio sono demandati all'adozione di un apposito provvedimento da parte della Direzione generale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Granchio blu: al via i contributi a fondo perduto

    La legge di conversione del decreto legge 104/2023  "Asset"  (Qui il testo del dl coordinato con la legge di conversione ) ha previsto  , tra le molte misure, all'art. 10  lo stanziamento  2,9 milioni di euro per l’anno 2023  per contributi a fondo perduto a favore dei consorzi e delle  imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della  specie  detta "granchio blu " (Callinectes sapidus). .  

     Ciò – come spiegava la Relazione Illustrativa allegata al provvedimento – per contenere il fenomeno della diffusione della suddetta specie che sta infestando alcune zone costiere italiane, in particolare dell'alto Adriatico,  creando gravi danni all’economia del settore ittico e dell’acquacoltura.

    Si ricorda che  è stato istituito  un ulteriore  Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2023, da assegnare alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacoltura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.

    Si attendeva per l'attuazione della misura relativa ai contributi  un decreto ministeriale, che è stato pubblicato sul sito del ministero dell'agricoltura  con avviso il 6 novembre in GU. Pubblicata  il 7 novembre anche una circolare di chiarimenti e le istruzioni operative per le domande.

     QUI il testo integrale del DM.

    Granchio blu – Contributi a fondo perduto: a chi spettano

    Possono beneficiare delle risorse stanziate dal decreto Asset:

    • i Consorzi e le imprese dell’acquacoltura e della pesca che abbiano provveduto alla cattura e allo smaltimento del granchio blu “Callinectes sapidus e Portunus segnis”.
    • Per le imprese di pesca l’iscrizione nel R.I.P., Registro Imprese di Pesca è requisito di ammissibilità.
    • Con la circolare operativa  del 6 novembre  è stato specificato che  per iscrizione al R.I.P. si intende
      • nel caso di impresa della pesca marittima l’iscrizione al Registro Imprese Pesca tenuto dagli Uffici  marittimi del Corpo delle Capitanerie di Porto e 
      • nel caso di imprese della pesca lagunare  professionale delle acque interne,  l’iscrizione al Registro degli  Ispettorati di Porto tenuti dagli Ispettorati di Porto regionali.

    Sono escluse invece 

    •  le imprese che si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ( con eccezione delle imprese le cui difficoltà sono state causate  proprio dai danni arrecati dal granchio blu )
    • le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l’importo totale dell’aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

    Aiuti alla pesca contro il granchio blu: interventi ammissibili e misura

    Sono ammissibili al contributo i costi sostenuti dalla data del 1° agosto 2023 e fino al 31 ottobre 2023,  

    per 

    • – acquisto di attrezzi da pesca appositamente utilizzati per la cattura dei granchi blu quali ad esempio nasse, reti da posta e gabbie, teli di contenimento  nonchè strumenti e materiali per la costruzione di attrezzi 
    • – spese sostenute per lo smaltimento quale rifiuto, presso gli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale
    • – spese connesse allo smaltimento: spese di trasporto dei granchi blu presso gli impianti autorizzati allo smaltimento quali noleggio carrelli elevatori, noleggio celle frigorifere, contenitori per scarti, cassette in plastica, bins.

    Non eleggibile l’acquisto di attrezzi da pesca trainati.

    Il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto:

    •  in misura dell’80% dei costi effettivamente sostenuti in relazione agli interventi  relativi alla cattura
    •  in misura del 100% dei costi effettivamente sostenuti in relazione agli interventi  di smaltimento , 

     esclusivamente dietro presentazione della copia delle fatture, intestate al beneficiario del contributo, corredate delle relative quietanze e  documentazione bancaria o postale attestante l’avvenuto pagamento, 

    Richiesta inoltre in caso di spese di smaltimento: l'attestazione di avvenuto smaltimento rilasciata dagli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati

    Aiuti alla pesca contro il granchio blu: come fare domanda

    La domanda di contributo deve essere presentata alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura:

    •    relativamente alle spese sostenute dai soggetti beneficiari dalla data del 1° agosto 2023 e fino al 31 ottobre 2023,
    •  a partire dal decimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto,
    •  esclusivamente accedendo alla piattaforma online che verrà attivata sul sito  del Ministero dell'agricoltura dalle ore 10.00 del 16 NOVEMBRE  AL 24 NOVEMBRE 2023.

    Qui le istruzioni operative per la compilazione 

    Alla domanda online  andranno allegati:

    • – documento di identità del beneficiario in corso di validità e/o del sottoscrittore dell’istanza;
    • -modello allegato  1 nel caso di beneficiari che siano Consorzi o imprese della pesca e dell’acquacoltura non consorziate;
    • – modelli  allegati 2 e 3  per i soggetti beneficiari aderenti al Consorzio;
    • – copia delle fatture intestate al beneficiario del contributo corredate delle relative quietanze e  documentazione bancaria o postale attestante l’avvenuto pagamento.

    Aiuti alla pesca contro il granchio blu: istruttoria domande e priorità

    La Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura svolgerà  l’istruttoria sulle domande e quantificherà  l’ammontare del contributo erogabile per ciascun soggetto richiedente   fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 

    ATTENZIONE Viene data priorità alle domande presentate dai Consorzi  in qualità di beneficiari e a tutte quelle presentate dai Consorzi anche per i loro consorziati.

  • Agricoltura

    Prodotti biologici ed etichettatura: adeguamento alla normativa comunitaria

    Pubblicato in GU n. 254 del 30.10.2023 il decreto legislativo n. 148/2023 di adeguamento della normativa nazionale:

    • alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
    • e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari,

    in attuazione della delega al Governo ai sensi dall’articolo 10 della legge di delegazione europea n. 127 del 2022.

    Ricordiamo che il regolamento (UE) 2018/848 fissa i principi della produzione biologica, stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità, nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 per verificare la conformità alla normativa nei settori relativi, tra l’altro, alla la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.

    Nell’esercizio della delega conferita, il Governo è stato quindi chiamato a osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

    • adeguamento alla citata normativa europea del procedimento di autorizzazione e del sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi (articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625);
    • adeguamento dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro (articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848) per includere le attività con metodo biologico;
    • definizione dei criteri e delle modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848).
    • previsione delle disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali (articolo 37 del
      regolamento (UE) 2017/625) per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell’allegato I al regolamento (UE) 2018/848;
      e) adeguamento del sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici.

    Il provvedimento in esame revisiona, aggiorna e rafforza il sistema dei controlli in materia di produzione, commercializzazione, importazione e certificazione dei prodotti biologici e il sistema sanzionatorio sulla produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, adotta misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati e, inoltre, abroga il decreto legislativo n. 20 del 2018 che disciplinava la precedente normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.

    In breve sintesi alcune delle disposizioni previste dal provvedimento.

    L’articolo 1 riporta le finalità (adeguamento alla normativa europea per garantirne l’applicazione) e l’ambito di applicazione dell’atto, che disciplina il sistema di controlli e certificazione, il sistema di tracciabilità dei prodotti biologici, nonché il sistema sanzionatorio e fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

    L’articolo 2 elenca le definizioni, introducendo quelle di “verifica di conformità”, “sigillo elettronico” e “autorizzazione”. 

    Gli articoli da 3 a 16 disciplinano il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo, in particolare il Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) viene indicato quale autorità competente responsabile dell’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica.

    I compiti di controllo sono delegati dal Ministero esclusivamente ad uno o più organismi di controllo (definiti organismi delegati nella normativa europea), mediante il rilascio di un’autorizzazione (articoli 28 e seguenti del regolamento (UE) 2017/625 e articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848). I controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati sono affidati dal MASAF a un organismo pubblico qualificato come “autorità di controllo competente per il settore biologico” dal regolamento (UE) 2017/625. La competenza al rilascio dell’autorizzazione agli organismi di controllo e i relativi compiti di vigilanza sono posti in capo all’autorità nazionale, ferme restando le competenze delle Regioni e Province autonome (confermando quanto previsto dalla legislazione vigente). 

    Casi di accertata condizione di non conformità

    L’articolo 9 elenca le misure che gli organismi di controllo sono tenuti ad adottare in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori, tra le quali il divieto alla commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica, la sospensione o il ritiro del certificato, nonché l’imposizione di un obbligo di informazione nei confronti dei clienti.

    Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto il catalogo comune di misure che gli organismi di controllo applicano agli operatori in caso di sospetta o accertata non conformità, a seconda della loro gravità.

    L’articolo 12 consente agli operatori per i quali sia stata rilevata la presenza di sostanze non ammesse nell’ambito dei controlli ufficiali, di far effettuare una controperizia, a proprie spese, sui risultati del controllo di laboratorio (articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625), dandone notizia all’organismo di controllo entro cinque giorni dalla comunicazione dell’esito sfavorevole del controllo ufficiale. La controperizia è svolta da un perito di parte individuato dall’operatore e iscritto in un albo professionale pertinente; essa non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che l’organismo di controllo è obbligato ad adottare. Sulla base dei risultati della controperizia, l’articolo 13 consente all’operatore di contestare il risultato del controllo di laboratorio.

    La controversia può essere avviata dall’operatore (a carico del quale sono le spese della procedura) inviando apposita richiesta all’organismo di controllo entro venti giorni dalla comunicazione dell’esito analitico sfavorevole. L’organismo di controllo affida la ripetizione dell’analisi ad un diverso laboratorio ufficiale indicato dall’operatore. Il laboratorio utilizza l’aliquota messa a disposizione al fine del nuovo accertamento e comunica alle parti l’esito dell’analisi eseguita entro dieci giorni dal ricevimento dell’incarico.

    L’organismo di controllo decide in merito alla controversia utilizzando i risultati ritualmente acquisiti, avendo facoltà di disporre ulteriori e opportuni incombenti istruttori.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Fondi Agricoltura danni da calamità: le regole del Ministero

    Pubblicato in GU n 243 del 17 ottobre il Decreto 11 agosto 2023 dell'Agricoltura con Criteri e modalita' per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamita' naturali.

    Nel dettaglio si tratta dei i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti per calamita' naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore per:

    • valanghe;
    • frane;
    • inondazioni/alluvioni;
    • trombe d'aria;
    • uragani;
    • incendi boschivi di origine naturale;
    • sisma ed eruzioni vulcaniche.

    Fondi Agricoltura calamità: a chi spettano

    Possono beneficiare dell'aiuto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione
    agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di
    cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea colpite da eventi calamitosi.
    Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) le microimprese e le PMI attive nel settore della
    produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi. 

    Per gli aiuti agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), sono rispettate le condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione in conformita' all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/2472. 

    Sono escluse le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 1, comma 6 del regolamento (UE) 2022/2472 e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finche' non sia stato effettuato tale rimborso.

    Fondi Agricoltura calamità: le spese ammissibili

    Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti: 

    • a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese in essi stabilite;
    • b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti; 
    • c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
    • d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
    • e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attivita'
      produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;
    • f) acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.
    Allegati:
  • Agricoltura

    Aiuti imprese agricole: contributi per polizze e danni da calamità

    Con Decreto del 22 maggio 2023  pubblicato in GU n 2023 del 31 agosto il Ministero dell'Agricoltura disciplina:

    • i contributi per il  pagamento dei premi assicurativi,
    • e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a  calamità naturali. 

    Beneficiare degli aiuti sono:

    • le microimprese, piccole e medie imprese 
    • attive nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca  e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del  regolamento  (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
    • colpite dall'evento climatico avverso assimilabile a calamita' naturale, 
    • che soddisfino le condizioni di cui al presente decreto. 

    Aiuti imprese agricole: contributi per il  pagamento premi assicurativi

    Sono concessi contributi  per la  sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del Capo I, art. 2, del decreto legislativo  n. 102/2004 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese  attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
    Le polizze assicurative possono coprire, in conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2472:

    • a) le perdite causate da  avversità atmosferiche  assimilabili alle calamita' naturali (art. 28 «Aiuti per  il  pagamento  di premi assicurativi  e   per  i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);
    • b) danni a  strutture  aziendali e ad  impianti di  produzioni arboree ed arbustive causati da avverse condizioni atmosferiche (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per  i  contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);
    • c) costo di rimozione e  distruzione  degli  animali  morti  per qualunque causa  (art.  28  «Aiuti  per  il   pagamento   di   premi assicurativi  e   per   i   contributi   finanziari   ai   fondi   di mutualizzazione» in conformita' alle disposizioni di cui all'art.  27 «Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti» – comma 3)

    Attenzione, viene precisato che:

    • l'intensita' massima di aiuto sulle polizze di cui alla lettera a) è limitata  al  70  per  cento  del  costo  del premio assicurativo per contratti assicurativi che prevedono  un  indennizzo qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione,
    • l'intensita' massima di aiuto sulle polizze di cui alla lettere b) e c), e' limitata al 50 per cento  del  costo  del premio assicurativo, l'assicurazione compensa solo il costo  necessario  per  ovviare alle perdite e non comporta obblighi di indicazione circa il tipo  o  la  quantità  della  produzione  agricola  futura, conformemente  all'art.  28,  paragrafo  4,  lettere  a)  e  b)   del regolamento (UE) 2022/2472. 

    Gli aiuti per il  pagamento  dei  premi  assicurativi  sono  concessi  successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario.

    La domanda di aiuto deve contenere le seguenti  informazioni:

    • a) nome dell'impresa;
    • b) descrizione dei rischi coperti;
    • c) le  date  di inizio e fine copertura;
    • d) ubicazione  delle  colture,  strutture  e allevamenti  oggetto  di  assicurazione;  
    • e)  premio  assicurativo  e relativa percentuale di aiuto. 

    Aiuti imprese agricole: aiuti compensativi calamatià naturali

    In merito agli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, si  dispone  l'indennizzo  dei danni subiti  alle  produzioni agricole, alle strutture aziendali ed agli impianti produttivi non inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura, a causa di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione mediante  la   concessione  di contributi finalizzati a favorire la ripresa economica  e  produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive  nella  produzione agricola primaria ai sensi dell'art. 5, commi  2  e  3,  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e  dell'art.  25  del  regolamento (UE) 2022/2472.

    Le regioni e le  Province autonome di  Trento e  di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di  eccezionalita'  degli  eventi  entro  il  termine perentorio  di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza  di  eccezionali motivate difficoltà

    Il Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e delle  foreste  emette  formale   provvedimento   di   riconoscimento dell'evento climatico avverso  assimilabile a  calamita'  naturale, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti dalle imprese agricole, ai fini dell'attivazione del regime di aiuto.

    Il regime di aiuto deve  essere  attivato  entro  tre  anni  dal verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data in conformita' a quanto disposto dall'art. 25, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472.

    Ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2472,  sono  indennizzabili  esclusivamente  i  danni per  cui sussista un nesso causale diretto con gli  eventi  climatici  avversi indicati al comma 1.

    Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come  conseguenza  diretta  dell'evento  climatico  avverso,   previa valutazione  dell'autorita'  regionale   competente   designata   per l'istruttoria; i danni calcolati  includono  la  perdita di  reddito dovuta alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione.

    Gli aiuti sono concessi a seguito  dell'adozione  del  pertinente  provvedimento  regionale   e all'emissione del provvedimento formale, previa presentazione della domanda di aiuto  da  parte  del beneficiario,   secondo   le   modalita'   previste  dalla  regione territorialmente competente ed entro il termine stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n.102/2004. 

    Allegati: