• Agricoltura

    Credito di imposta e-commerce agricoltura: le comunicazioni dal 20 settembre

    Il commercio elettronico delle imprese agricole potrà essere potenziato grazie al credito di imposta del 40% già previsto per il sostegno al made in Italy.

    Le comunicazioni per le spese 2021 a partire dal 20 settembre 2022.

    Credito di imposta commercio elettronico agricoltura: le regole 

    Ricordiamo che con provvedimento n 174713 del 20 maggio 2022 sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari e approvato il modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”, con le relative istruzioni 

    In particolare la Legge di bilancio 2021 (comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto che il credito di imposta del 40% spetta per i periodi di imposta dal 2021 al 2023

    1. alle reti di imprese agricole e agroalimentari anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi
    2. o aderenti ai disciplinari delle strade del vino

    per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture finalizzate al potenziamento del commercio elettronico

    Gli interventi devono essere rivolti:

    • al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti residenti fuori del territorio nazionale; 
    • alla creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri
    • a favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.

    Il credito spetta nella misura del 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.  

    Credito di imposta commercio elettronico agricoltura: presenta la domanda

    La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

    Attenzione al fatto che per gli investimenti realizzati nel 2021 la Comunicazione va presentata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.

    A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

    SCARICA QUI IL MODELLO

    SCARICA QUI LE ISTRUZIONI

  • Agricoltura

    Autonomi agricoltura: contributi senza sanzioni fino al 30.9

    Con il messaggio 3388 pubblicato ieri sera l'INPS comunica che il pagamento della seconda rata  dei contributi dei lavoratori autonomi in agricoltura da versare nell’anno 2022, dovuti entro oggi 16  settembre potrà essere versata senza applicazione delle sanzioni civili anche dal 17 al 30 settembre p.v. 

    L'istituto spiega che la decisione è dovuta alle anomalie di carattere tecnico che sono state  rilevate negli ultimi giorni  in fase di accesso al cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura, che determinano l'impossibilità o ritardi nell’acquisizione delle informazioni per effettuare il pagamento.

    Si ricorda  che  sono interessati  i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali delle imprese agricole costituite in forma individuale o collettiva (circolare INPS 24 maggio 2004, n. 85).

    I lavoratori agricoli autonomi sono iscritti in appositi elenchi nominativi con validità quinquennale, ovvero suppletivi e/o di variazione annuali.

    Il Cassetto previdenziale inps per agricoltori autonomI  consente ai titolari di aziende agricole e ai loro intermediari di consultare e verificare la posizione dell’azienda (dati anagrafici, dati contabili dell’azienda, versamenti con F24, situazione debitoria, cartelle esattoriali ecc.) e consente la  comunicazione bidirezionale  con l’INPS, attraverso il quale è possibile inviare domande e ricevere comunicazioni dall’Istituto

    Ricordiamo le  funzionalità previste dal servizio:

    • accedere alle funzionalità di scelta della posizione, del delegante e dell'azienda;
    • consultare dati anagrafici e i dati contabili dell’azienda agricola;
    • controllare i versamenti contributivi effettuati e di ristampare gli F24;
    • verificare la situazione debitoria e le cartelle esattoriali;
    • consultare le procedure per l’invio di domande online di esonero, sospensione, dilazione e rimborso, regolarizzazione spontanea, riemissione F24 e riduzione sanzioni civili;
    • consultare le deleghe ricevute e le deleghe rilasciate con tutti i dettagli (tipo di delega, delegato, cessazione/riattivazione, ecc.).

    L'interessato può accedere al Cassetto previdenziale agricoltori autonomi online attraverso il servizio dedicato.

  • Agricoltura

    Fondo sostegno imprese avicole: tutte le regole degli aiuti

    Con Decreto del 12 maggio pubblicato in GU n 208 del 6 settembre si stabiliscono le regole di intervento a sostegno delle  aziende avicole  italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure  sanitarie di  restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili  vivi  nel  periodo  23 ottobre – 31 dicembre 2021.

    Per l'intervento si rendono disponibili per l'anno 2022 euro 30.000.000,00.

    Fondo a sostegno delle imprese avicole: i beneficiari

    Possono beneficiare del sostegno le imprese della filiera avicola  interessate  dalle  misure  veterinarie  e  di polizia sanitaria e ubicate nelle zone regolamentate così come indicate dalle norme sanitarie unionali  e nazionali citate in premessa.

    Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle  impegnate  nella produzione agricola primaria e della  trasformazione  delle  seguenti categorie merceologiche:
    a) pollo;
    b) faraona;
    c) anatra;
    d) oca;
    e) gallina ovaiola;
    f) pollastra;
    g) cappone;
    h) pulcino delle specie elencate;
    i) tacchino;
    j) uova da consumo e da cova del genere «Gallus» e «Meleagris»;
    k) specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne).
    Il decreto specifica che è considerata produzione agricola primaria qualsiasi attività svolta nell'azienda agricola, necessaria  per preparare  i  prodotti alla prima vendita.
    I  beneficiari  sono,  a  seconda  dei  casi,  ricompresi  nelle seguenti fattispecie:
    a) incubatoi;
    b) allevamenti riproduzione;
    c) allevamenti da ingrasso;
    d) allevamenti per la produzione di uova da consumo;
    e) svezzatori;
    f) centri imballaggio uova;
    g) mattatoi e trasformatori.
    Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non  abbiano ottemperato all'obbligo  di restituzione. 

    Fondo a sostegno delle imprese avicole: gli interventi ammessi

    Gli interventi sono finalizzati a compensare gli  imprenditori delle perdite dovute a:
     a) estensione  del  vuoto  sanitario  oltre  il  periodo  normale (mancato accasamento);
     b) distruzione di uova da cova;
     c) trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti;
     d) trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti;
     e) soppressione dei pulcini;
     f) soppressione pollastre;
     g) macellazione anticipata riproduttori;
     h)  maggiori  costi  di  produzione  per  prolungato  accasamento (blocco trasferimento);
     i) perdita di valore per vendita di animali fuori standard;
     k) perdita di valore per la  carne  avicola  fresca  e  la  carne avicola sottoposta a trattamento termico;
     l) perdita di valore per la  carne  avicola  fresca  e  la  carne avicola congelata;
    m) riduzione dell'attività  di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova.
    Si sottolinea che il sostegno è determinato  fino ad un massimo del  25% del  danno  totale  subito  dai  beneficiari,  calcolato,   per ciascuna fattispecie, sulla  base  degli  importi  unitari  riportati nella Tabella A, che è parte integrante del  presente decreto,  ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, di cui all'art. 2, comma 2, lettera k, che sono determinati fino ad un massimo del 100 per cento.
    Per le attività che esulano dal  campo  di  applicazione  della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi  ai  sensi del regolamento 1407/2013 (de minimis).
    Attenzione al fatto che dai sostegni di cui al precedente punto 2,  sono  decurtati  gli eventuali indennizzi  ricevuti  a  seguito  della sottoscrizione  di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi  animali,  ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. 

    Fondo a sostegno delle imprese avicole: presenta la domanda

    I soggetti che  intendono usufruire dei  benefici presentano apposita domanda  all'Organismo  pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa.
    Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021, decurtati delle voci di cui all'art. 3, comma 4.
    Le domande sono presentate in via  informatica sulla base di criteri uniformi  predisposti da  AGEA- Coordinamento e devono pervenire,  entro il  termine da  questa  indicato, all'organismo pagatore territorialmente competente. 

  • Agricoltura

    Agripark 2022: incentivi fotovoltaico settore agricolo per il parco Agrisolare

    È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 149 del 28.06.2022 il Decreto 25.03.2022 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in merito agli interventi per le realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR “Parco Agrisolare”, il cd. Agripark.

    Prima di entrare nel merito dell’agevolazione, riportiamo alcune definizioni:

    DNSH

    principio «Do No Significant Harm», sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all'ambiente

    GBER

    regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

    Settore agricolo

    l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria e della trasformazione di prodotti agricoli

    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 201 del 13 luglio 2022  "Agripark: incentivi fotovoltaico settore agricolo" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Finalità e ambito di applicazione

    Il decreto fornisce le direttive in merito all'erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale

    Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se 

    • l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda  
    • e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purchè sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. 

    In particolare, lo scopo è selezionare e finanziare progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati   strumentali all'attività dei beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica. Unitamente, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi:

    a)

    rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso, dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro

    b)

    realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale

    c)

    realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di migliorare il benessere animale

    Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al   principio “non   arrecare    un   danno significativo”.

     

    Non sono in ogni caso ammissibili interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a:  

    • attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle
    • attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento
    • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; 
    • attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. 
    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 201 del 13 luglio 2022  "Agripark: incentivi fotovoltaico settore agricolo" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Soggetti Beneficiari Agripark

    Sono soggetti beneficiari

    imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria

    imprese agroindustriali

    indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi

    Per espressa previsione, sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00

    I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:

    a

    essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese

    B

    essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione

    C

    non essere soggetto a sanzione interdittiva o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione

    D

    non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche

    E

    essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da documento unico di regolarità contributiva (DURC)

    F

    non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente

    g

    non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero

    H

    non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce

    i

    non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà

    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 201 del 13 luglio 2022  "Agripark: incentivi fotovoltaico settore agricolo" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Criteri e modalità dell’aiuto agripark

    Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento in conto capitale rispetto alla spesa ammessa: 

    • per le aziende agricole attive nella produzione primaria: le intensità di aiuto di cui alla tabella 1A, come riportata; 
    • per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli: le intensità di aiuto di cui alla tabella 2 A come riportata;
    • per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b): le intensità di aiuto di cui alla tabella 3 A come riportata. 

    Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

    La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000,00, nel limite massimo di euro 1.000.000 per singolo soggetto beneficiario. 

    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 201 del 13 luglio 2022  "Agripark: incentivi fotovoltaico settore agricolo" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

    L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati   interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici. 

    L'investimento è realizzato nelle aziende agricole da uno o più soggetti beneficiari e riguarda un bene materiale utilizzato da uno o più soggetti beneficiari. L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: 

    • migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
    • migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purchè l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione; 
    • creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico. 

        

    Spese ammissibili

    Intensita massima dell’agevolazione

     

    Regioni meno sviluppate e tutte le regioni in cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2013 è stato inferiore al 75% della media del PIL dell’UE-27 *

    Altre regioni

    Costruzione o miglioramento di beni immobili

    50%

    40%

    ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO AD UN MASSIMO DEL LORO VALORE DI MERCATO

    50%

    40%

    ACQUISIZIONE O SVILUPPO DI PROGRAMMI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI BREVETTI, LICENZE E DIRITTI DI AUTORE E MARCHI COMMERCIALI

    50%

    40%

    COSTI GENERALI, COLLEGATI ALLE SPESE DI CUI SOPRA, E COME ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI, ONORARI PER CONSULENZE SULLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ED ECONOMICA, COMPRESI GLI STUDI DI FATTIBILITA’

    50%

    40%

     

    Le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per: 

    • i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto; 
    • gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; 
    • gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

    * Si intendono: Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 201 del 13 luglio 2022  "Agripark: incentivi fotovoltaico settore agricolo" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli

    L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici. 

        

    Spese ammissibili

    Intensita massima dell’agevolazione

     

    Regioni meno sviluppate e tutte le regioni in cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2013 è stato inferiore al 75% della media del PIL dell’UE-27 *

    Altre regioni

    Costruzione o miglioramento di beni immobili

    50%

    40%

    ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE FINO AD UN MASSIMO DEL LORO VALORE DI MERCATO

    50%

    40%

    ACQUISIZIONE O SVILUPPO DI PROGRAMMI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI BREVETTI, LICENZE E DIRITTI DI AUTORE E MARCHI COMMERCIALI

    50%

    40%

    COSTI GENERALI, COLLEGATI ALLE SPESE DI CUI SOPRA, E COME ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI, ONORARI PER CONSULENZE SULLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ED ECONOMICA, COMPRESI GLI STUDI DI FATTIBILITA’

    50%

    40%

     *: si intendono: Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 201 del 13 luglio 2022  "Agripark: incentivi fotovoltaico settore agricolo" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse
  • Agricoltura

    Contributi autonomi agricoltura: proroga all’8 agosto

    Il pagamento della 1 rata  contributi  2022 dei lavoratori autonomi in agricoltura  può essere effettuato senza sanzioni per  ritardi fino all’8 agosto 2022.

    Lo comunica l'INPS  con il messaggio 2823  del 14 luglio 2022. 

    L'istituto  ricorda che  il dettaglio dei contributi dovuti è stato  reso disponibile nel cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura  in data  11 luglio 2022  e che gli intermediari delle aziende agricole hanno  fatto presente che questo ritardo sta causando gravi  difficoltà a gestire per tutti gli assistiti il pagamento della prima rata entro il termine di scadenza del 18 luglio 2022 .

    Tenuto conto di tali difficolta l'istituto ha deciso che "al fine di evitare le ricadute negative nei confronti dei contribuenti le sanzioni per ritardato pagamento per il periodo dal 18 luglio 2022 all’8 agosto 2022 saranno azzerate."

    Si ricorda che le istruzioni operative e la tabella degli importi erano state pubblicata il  30  giugno  2022. Qui il testo della circolare 75 2022

    Le principali indicazioni   erano le seguenti:

    reddito medio giornaliero pari a € 60,26.

    Aliquote contributive pensionistiche di finanziamento : 24,00%,  comprensive del  contributo addizionale del 2%

    contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione  pari a € 0,69, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

    I lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età pensionati e in possesso dei requisiti possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi

    Contribuzione di maternità per  l’anno 2022 :  € 7,49 

    Contribuzione INAIL  nella misura capitaria annua di:

    • € 768,50 (per le zone normali);
    • € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
  • Agricoltura

    CCNL florovivaismo: firmato il rinnovo 2022-2025

    È stato siglato il 23 maggio a Roma il rinnovo del contratto nazionale degli operai agricoli e florovivaisti, scaduto a dicembre 2021 e in vigore fino al 2025, che interessa oltre un milione di lavoratrici e lavoratori del comparto. Ne danno notizia le segreterie nazionali dei sindacati  Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, tra i firmatari con Confagricoltura, Coldiretti e CIA Agricoltori Italiani, in rappresentanza dei datori di lavoro.

    CCNL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISMO: NOVITA' ECONOMICHE  

    E' previsto un aumento salariale del 4.7% nel biennio che sarà erogato in tre tranche:

    •  il 3% a partire da giugno 2022,
    •  l’1,2% da gennaio 2023 e
    •  lo 0,5 a giugno 2023.

    A settembre 2023 le parti si incontreranno  per verificare l’inflazione reale  e rivalutare eventualmente il trattamento economico. Si è previsto che gli adeguamenti avvengano almeno ogni biennio di vigenza del contratto 

    In tema di welfare, si prevedono:

    • un’integrazione del 20%, che si aggiunge all’80% attualmente riconosciuto dall’INPS, per i cinque mesi di maternità obbligatoria;
    •  per gli operai a tempo indeterminato, il riconoscimento di un assegno di solidarietà non solo per gravi patologie ma anche per interventi chirurgici e l’istituzione della Cassa Rischio Vita; 
    • l’aumento da due a tre mesi dell’indennità per lavoratrici vittime di violenza di genere.

    CCNL 2022-2025: NOVITA' CONTRATTUALI

    •  si conferma il modello contrattuale che si articola a livello nazionale e provinciale. 
    • si modifica parzialmente il sistema di classificazione con l'inserimento di nuove figure professionali  e maggiore articolazione delle mansioni di giardiniere
    • possibilità di rendere più flessibile l'orario di lavoro ordinario, straordinario, festivo e notturno, per l'agriturismo e attività in via di sviluppo come la vendita diretta, gli eventi e le attività promozionali, le fattorie didattiche e le fattorie sociali.
    • rafforzamento dell’integrazione fra scuola e lavoro e l’accesso prioritario alla formazione e all’informazione sui temi della salute e della sicurezza.
    • monitoraggio, anche attraverso l’Eban, per verificare le trasformazioni delle casse extra-legem in Ebat e
    •  viene rafforzato lo strumento delle convenzioni, utile alla salvaguardia e alla stabilizzazione occupazionale;: consiste in programmi di assunzione da definire a livello territoriale 

    CCNL operai agricoli e florovivaismo rinnovo 2018-2021

    Il precedente rinnovo era stato firmato il 19 giugno 2018 ed era stato in vigore dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021. QUI IL TESTO IN PDF

    I Minimi salariali di area   fino a giugno 2022 sono  i seguenti:
    OPERAI AGRICOLI (minimi mensili)
    Area 1  1.286, 25
    Area 2  1.173,06
    Area 3  874, 65

    OPERAI FLOROVIVAISTI (minimi orari)
    Area 1  7,79
    Area 2  7,14
    Area 3  6,71

    L’aumento salariale, superiore al tasso di inflazione  pari al 2,3%,  era stato pattuito sul +2,9%, spalmato su due fasi. 

     Altri punti qualificanti   erano  lemisure in materia di welfare, erogate dall’ente bilaterale nazionale, quali :

    • indennità per gli operai a tempo indeterminato licenziati nell’ultimo quadrimestre dell’anno; 
    • aumento dei permessi e dei congedi parentali; 
    • sostegno con integrazione economica ai congedi parentali facoltativi (maternità/paternità);
    •  assegno di solidarietà per chi è affetto da patologie oncologiche

     Contestualmente al contratto è stato sottoscritto anche l’Accordo sulla Rappresentanza, che sarà parte integrante del contratto, così come la realizzazione delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo, come previsto dalla Legge 199”

  • Agricoltura

    Peste suina e influenza aviaria: a chi spetta la proroga dei versamenti IVA e ritenute

    Con la nuova Circolare n 8/E del 29 marzo 2022 le Entrate forniscono i primi chiarimenti in merito alle disposizioni relative a:

    • imposta di registro,
    • IVA 
    • IRAP 

    introdotte dal decreto Milleproroghe 2022 convertito (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi c.d. decreto Milleproroghe 2022).

    Attività avicunicolo o suinicolo: la proroga dei versamenti ritenute e IVA

    In merito alla  proroga dei versamenti per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana (articolo 3, comma 6-quater) il Decreto Milleproroghe 2022 con il comma 6-quater dell’articolo 3 inserito dalla legge di conversione n. 15 del 2022, avente decorrenza dal 1° marzo 2022, prevede che:

    • per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana,
    • sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 
    • per i versamenti relativi:
      • alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale, all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, 
      • all’imposta sul valore aggiunto. 

    In base alla norma possono beneficiare della proroga gli esercenti attività di allevamento avicunicolo e suinicolo che, alla data di inizio del periodo di proroga dei termini ossia al 1° gennaio 2022 hanno la sede operativa in uno dei comuni rientranti nelle aree assoggettate a particolari restrizioni da ordinanze o dispositivi delle autorità competenti a seguito della verifica di casi di peste suina africana o di influenza aviaria. 

    Ossia, potranno fruire dell’agevolazione quei soggetti che, al 1° gennaio 2022, svolgono attività di allevamento suinicolo con sede operativa: 

    • in uno dei comuni rientranti in una “zona infetta” istituita a seguito di accertati casi di peste suina africana, 
    • oppure che svolgono attività di allevamento avicunicolo con sede operativa in una “zona di ulteriore restrizione” (ZUR) istituita per contenere la diffusione dell’influenza aviaria, qualora alla medesima data siano state attuate misure di restrizione sanitaria da parte delle autorità competenti. 

    Si ritiene, inoltre, che la proroga in commento possa trovare applicazione anche qualora le restrizioni vengano disposte dalle autorità competenti in data successiva al 1° gennaio 2022, ma, in tal caso, solamente con riferimento ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30 giugno 2022 

    Presupposto soggettivo per rientrare nella proroga è che i soggetti svolgano attività di allevamento avicunicolo o suinicolo ossia coloro che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, esercitano tale attività in via non marginale rispetto all’attività complessivamente svolta.

    A tal fine, per il riscontro del requisito della “non marginalità”, può farsi riferimento al volume d’affari del periodo d’imposta precedente a quello in cui sono stati emanati l’ordinanza o il dispositivo che hanno dichiarato le restrizioni di cui trattasi. 

    In particolare, le attività di allevamento avicunicolo o suinicolo possono considerarsi non marginali nell’ipotesi in cui abbiano generato un volume d’affari non inferiore al 10 per cento di quello complessivo. 

    Pur non essendo espressamente previsto, atteso che si tratta di una proroga del termine per l’effettuazione dei versamenti, la cui scadenza è normativamente fissata al 31 luglio 2022, in relazione a tali versamenti non sono dovuti interessi fino a tale data

    Attenzione al fatto che, ancorché non espressamente previsto dalla norma, non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente già versate nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022.

    Allegati: