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Credito d’imposta e-commerce reti agricole 2022: spettante al 100%
Con Provvedimento n 94679 del 24 marzo le Entrate determinano la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
In particolare, la percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 è pari al 100 per cento.
Si specifica che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è, pertanto, pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato provvedimento del 20 maggio 2022, in assenza di rinuncia.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Credito d'imposta e-commerce reti agricole: riepilogo delle regole
Il comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, di un credito d’imposta alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino», ha previsto inoltre che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dallo stesso comma 131 (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).
Ricordiamo che il credito spetta nella misura del 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Per le spese 2021 si legga anche E-commerce reti imprese agricole: utilizzo credito d'imposta al 100%.
Il Provvedimento prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
La percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.
Tanto premesso, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2022, è inferiore al limite di spesa, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito richiesto.
Allegati: -
Imprese florovivaistiche: entro il 27.02 domanda contributo sostegno costi energetici
Entro il 27 febbraio i beneficiari del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono presentare domanda al soggetto gestore della misura AGEA.
L'invio deve essere effettuato tramite l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, (leggi la Circolare AGEA n. 118/2022 con le istruzioni operative).
Ricordiamo che, con decreto 19 ottobre 2022 del Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicato in GU n 282 del 2 dicembre 2022 è stato previsto un intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche.
Il decreto definisce i criteri e le modalità di utilizzo di parte delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», per un importo di 25 milioni di euro.
Agevolazioni imprese florovivaistiche: a chi spettano
Secondo il Decreto 19 ottobre 2022 del Ministero delle politiche agricole e forestali, può presentare domanda al fondo in oggetto:
- l'impresa agricola di produzione primaria di fiori e piante ornamentali,
- inscritta all'INPS, iscritta all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022,
avente uno dei seguenti codici ATECO:
- 1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
- 1.19.2; 1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.
Agevolazioni imprese florovivaistiche: criteri ed entità dell’aiuto
Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal Quadro temporaneo e dei criteri di cui al decreto interdipartimentale del 26 agosto 2022 n. 370386.
L'aiuto è erogato alle imprese beneficiarie come sovvenzione diretta.
Alle imprese agricole beneficiarie è concesso un aiuto, qualora i costi sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022, per l'acquisto di una o più delle seguenti risorse energetiche:
a) energia elettrica;
b) gas metano;
c) G.P.L.;
d) gasolio;
e) biomasse utilizzate per la combustione in azienda;
risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2021.
Per le imprese costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2021, il valore di riferimento è quello del periodo che va dalla data di costituzione sino al 31 agosto 2021, rapportato, pro-quota, ad una durata semestrale.
L'aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti.
Per le imprese costituite dal 1° settembre 2021 e sino al 31 agosto 2022, l'aiuto concedibile sarà pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite dopo il 1° marzo 2022.
Agli adempimenti necessari per l'attuazione del presente comma si provvede con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.
Il contributo alla singola azienda non può comunque superare l'ammontare massimo dei limiti di cui alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo.
Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali.
Attenzione al fatto che il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che si sono costituiti dopo il 31 agosto 2022.
Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo.
Agevolazioni imprese florovivaistiche: presenta la domanda
Il soggetto beneficiario, dopo aver presentato/aggiornato e validato il fascicolo aziendale, presenta al soggetto gestore AGEA apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto entro il 27 febbraio: scarica qui il fac-simile.
L'invio deve essere effettuato tramite l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, (leggi la Circolare AGEA n. 118/2022 con le istruzioni operative).
Alla domanda sono acclusi seguenti documenti:
a) copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2021 e sino al 31 agosto 2021;
b) copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2022 e sino al 31 agosto 2022;
c) ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi del comma 1.
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Registro imprese del legno: dal 16 gennaio le iscrizioni 2023
Con un avviso pubblicato sulla propria pagina internet il MASAF ministero dell'agricoltura, informa della scadenza del termine per l'iscrizione nel Registro nazionale operatori EUTR per l’anno 2022 e dell'avvio iscrizioni 2023 tramite la procedura informatica SIAN RIL Registro Imprese Legno.
In particolare, si comunica che in data 31.12.2022 sono scaduti i termini d’iscrizione al Registro Imprese Legno (RIL) per l’annualità 2022. L'iscrizione al RIL per l'anno 2022 ha validità dal momento d'iscrizione fino al 15 gennaio 2023 e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l'attività di operatore EUTR.
Le attività devono essere aggiornate anno per anno al momento dell'iscrizione annuale da parte dell'operatore e deve essere pagata ogni anno la quota di iscrizione di 20 euro.
Attenzione al fatto che l'iscrizione per l'annualità 2023 va rinnovata dal 16 gennaio 2023 in poi, comunque prima della data in cui si intende effettuare nel 2023 la commercializzazione, ovvero l’immissione sul territorio UE di legno o prodotti ai sensi del Reg (UE) 995/2010.
Il RIL Registro Imprese del legno è un registro previsto ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 178/2014 a cui devono obbligatoriamente iscriversi gli operatori EUTR.
È uno strumento che consente all’Autorità competente EUTR (MIPAAF) di censire gli operatori che immettono sul mercato UE per la prima volta sia legno di produzione nazionale che legno importato da paesi extra UE e di predi- sporre il programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010.
Non va confuso con altri Registri o con il Registro della Dovuta Diligenza, né con gli Elenchi o Albi regionali delle imprese forestali .
I requisiti per l’iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l’iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento sono individuati nel Decreto 9 febbraio 2021 (GURI n.116 del 17 maggio 2021) “Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e pro- doi da esso derivati”.Si specifica che gli operatori già iscritti negli albi o elenchi regionali delle imprese forestalisono esonerati dall’iscrizione al RIL. Diversamente, se l’Albo regionale non è adeguato, ci si può iscrivere a un Albo adeguato anche in altra Regione non di residenza/sede, se si hanno i requisiti.
Diversamente, chi non è iscritto a un Albo regionale adeguato, anche di altra Regione rispetto a sua sede/residenza, deve iscriversi direttamente al Registro Imprese Legno (RIL) e pagare il contributo previsto, pari a 20 euro.
Scarica qui l'opuscolo infromativo del MASAF
Registro imprese del legno: soggetti obbligati all’iscrizione e soggetti esonerati
Sono tenuti ad iscriversi al registro gli operatori EUTR ossia:
- le persone fisiche o persone giuridiche
- che immettono per la prima volta (ossia commercializzano) sul mercato dell’UE, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita,
- a titolo oneroso o gratuito,
- legno o prodotti da esso derivati, di origine nazionale o extra UE,
- destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale (e quindi non destinati all’autoconsumo), inclusi nell’allegato al regolamento.
Sono inclusi anche gli operatori EUTR occasionali una tantum (es. piccolo proprietario forestale che vende legname su strada) e i soggetti che eseguono interventi di potatura anche in ambiente urbano e riutilizzano i prodotti di risulta come sottoprodotti da impiegare in altri processi) a prescindere dalla quantità immessa sul mercato.
Sono invece esonerati dall’iscrizione obbligatoria al Registro:
- gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ossia iscritti ad albi o elenchi regionali che si sono adeguati ai criteri minimi definiti dal Decreto Ministeriale 29 aprile 2020, n.4470 “Albi regionali delle imprese forestali”;
- le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- i commercianti EUTR, ovvero le persone fisiche o giuridiche che vendono o acquistano legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato UE, che hanno come unico obbligo, ai fini EUTR, quello di mantenere traccia dei passaggi commerciali relativi ai propri fornitori/clienti.
Per richiedere assistenza tecnica relativamente all’accesso al portale SIAN/MASAF o alla procedura applicativa RIL, gli utenti devono inviare una mail ordinaria (non PEC) alla seguente casella di posta di Help Desk: [email protected]
Registro imprese del legno: iscrizione su delega
L’iscrizione può avvenire, su delega formale dell’avente obbligo, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.
L'iscrizione è considerata completata solo dopo:
- aver compilato i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica
- aver effettuato il pagamento della quota dovuta per la registrazione con pagoPA oppure con bollettino postale.
In questo ultimo caso il bollettino postale dovrà essere caricato nella procedura di registrazione.
Si sottolinea che all’atto dell’iscrizione l’operatore o il suo legale rappresentante (se impresa o ditta individuale) è tenuto a fornire informazioni inerenti a:
- denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita IVA;
- dati anagrafici del legale rappresentante;
- con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010:
- denominazione commerciale e tipologia inclusa nell’allegato al regolamento (UE) n. 995/2010, identificati attraverso il codice di nomenclatura combinata (codice TARIC),
- provenienza e origine, riferite rispettivamente a nazione estera o regione italiana da cui provengono il legno o i relativi prodotti derivati prima dell’immissione nel mercato UE e a nazione estera o regione italiana in cui il legno è stato tagliato e raccolto,
- quantità annuale commercializzata espressa in Kg, inclusa quella lavorata ai fini commerciali, e, se disponibile controvalore in euro.
- nella sezione “Attività” si dovrà dichiarare:
- se si tratta di legno nazionale o legno importato e, per ogni codice merceologico con una specifica provenienza e specifica origine del prodotto legnoso
- la quantità totale in kg effettivamente commercializzata, ossia immessa per la prima volta sul mercato UE, nell’anno precedente a quello di iscrizione. Qualora ad esempio un operatore importi prodotti con lo stesso codice merceologico da diversi paesi extra UE, dovrà inserire più attività corrispondenti a tutti i paesi di provenienza, indicando le relative quantità annuali totali, anche se il codice merceologico risulta essere il medesimo.
Registro imprese del legno: sanzioni per mancata iscrizione
Per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori EUTR, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell’art.6 c.7 del Decreto legislativo 178/2014.
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Agricoltura biologica: agevolazioni in arrivo
Pubblicato in GU n 293 del 16 dicembre 2022 il Decreto 14 ottobre del Ministero delle Politiche agricole, ambientali e forestali, con criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi volti a favorire:
- le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale
- e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, finanziati a valere sulla disponibilità del Fondo per l'agricoltura biologica (art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'art. 68, comma 15-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
E' bene sottolienare che si tratta di una misura attuata con procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi in conto capitale.
La direzione generale procede alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito istituzionale www.politicheagricole.it
La documentazione deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo specificato nei successivi provvedimenti di accompagnata da una lettera di trasmissione firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, salvo diversa indicazione della direzione generale.
Fondo agricoltura biologica: tipi di aiuti offerti alle imprese
Gli interventi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, riguardano le categorie di aiuti previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e in particolare:
- a. aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione (art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014), destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attivita' dimostrative e ad azioni di informazione;
- b. aiuti per i servizi di consulenza (art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014), intesi ad aiutare le aziende agricole, filiere e distretti di agricoltura biologica a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonche' la sostenibilita' e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento;
- c. aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014), volti all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici, alle filiere biologiche e ai distretti biologici/biodistretti.
Si specifica che, nei limiti delle risorse disponibili, l'attuazione degli interventi è disciplinata con successivi provvedimenti che individuano, oltre a quanto è previsto dal presente decreto:
- le categorie di intervento,
- l'ammontare delle risorse disponibili,
- le tipologie di investimento,
- i requisiti di accesso dei soggetti proponenti,
- le condizioni di ammissibilita' dei Progetti,
- le spese ammissibili, la forma
- le intensita' delle agevolazioni,
- nonche' le modalita' di presentazione delle domande,
- i criteri di valutazione e le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni.
Gli interventi sono rivolti a stimolare processi di organizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti delle filiere agricole biologiche, con l'obiettivo di:
- a) promuovere la transizione ecologica del comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione alla produzione con metodo biologico;
- b) sviluppare la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera che permettano di riconoscere il maggior valore aggiunto alla produzione primaria biologica;
- c) stimolare le relazioni di mercato e garantire ricadute positive sulla produzione agricola di prossimita' e sull'economia del territorio interessato, in particolare mediante la realizzazione di un sistema integrato, volto alla valorizzazione e alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici.
Fondo agricoltura biologica: definizioni si filiera biologica e di operatore
Il decreto in oggetto specifica che per:
- «Filiera biologica» si intende l'insieme degli operatori biologici coinvolti nelle fasi della produzione biologica (produzione, preparazione e distribuzione/immissione sul mercato) organizzata con qualsiasi forma giuridica, comprese quelle previste dall'art. 10 della legge 9 marzo 2022, n. 23, che preveda, su base regionale o interregionale, in modo numericamente prevalente risp,etto al totale la partecipazione degli operatori biologici che svolgono attivita' di produzione primaria;
- «Operatore biologico» si intende l'operatore di cui all'art. 3, punto 13), del regolamento (UE) n. 2018/848 inserito nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012;
Fondo agricoltura biologica: ripartizione risorse
Le risorse finanziarie disponibili, previste dal «Fondo per l'agricoltura biologica» vengono destinate ai soggetti proponenti secondo la seguente ripartizione:
- a) il 40% e' destinato a finanziare interventi proposti da filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;
- b) il 30% e' destinato a finanziare interventi proposti da associazioni biologiche;
- c) il 30% e' destinato a finanziare interventi proposti da distretti biologici/biodistretti.
L'intensita' delle agevolazioni sara' stabilita nei singoli provvedimenti nel rispetto delle percentuali massime previste dagli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014.
In ogni caso, ai sensi degli articoli. 21 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'intensita' di aiuto non supera il 100 % dei cost ammissibili. In relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo dell'aiuto e' limitato a euro 1.500,00 per consulenza.
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Investimenti innovativi agricoltura: pubblicato l’elenco degli ammessi con gli importi
Con DD MIMIT del 14 dicembre si pubblica l'elenco delle imprese agricole aventi diritto al contributi per gli investimenti innovativi in agricoltura.
Attenzione, l'elenco è incluso nel decreto nell'Allegato A recante nominativi e importi delle agevolazioni concesse.
In particolare, a seguito dell’esito positivo delle verifiche del Ministero dello sviluppo economico con il presente decreto è disposta, la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese richiedenti, individuate nell’“Allegato A: elenco delle domande di agevolazione cui è concesso il contributo a fondo perduto”.
Le imprese che hanno trasmesso domanda di concessione entro i termini prescritti non comprese nell’elenco allegato al presente decreto, saranno oggetto di un ulteriore provvedimento di concessione, anche cumulativo, ovvero riceveranno formale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Con Decreto direttoriale del 23 settembre 2022 il MISE pubblica l'elenco delle imprese agricole ammesse al fondo per gli investimenti innovativi che hanno presentato istanza dal 23 maggio al 23 giugno 2022.
Vediamo i dettagli
Fondo investimenti innovativi agricoltura: presentazione delle domande e richieste erogazione
Il MISE informava che fino alle ore 17.00 del 23 giugno 2022:
- le micro, piccole e medie imprese agricole
- potevano richiedere le agevolazioni del Fondo per gli investimenti innovativi
- relative alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
Il Decreto Direttoriale del 2 maggio 2022 contiene le modalità di presentazione delle istanze della misura che mette a disposizione 5 milioni di euro.
Gli incentivi sano concessi:
- nella forma di contributo a fondo perduto
- per l’acquisto e l’installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali,
- che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale.
Si sottolinea che il decreto di cui si tratta specifica:
- le modalità di invio della domanda di contributo, che vanno presentate esclusivamente tramite PEC, inviando il modulo di domanda allegato al decreto, debitamente compilato in tutte le sue parti, all'indirizzo [email protected] a partire dal 23 maggio e fino al 23 giugno 2022:
- le modalità di richieste di erogazione del contributo, che vanno trasmesse ad Invitalia esclusivamente tramite PEC, inviando il modulo di richiesta di erogazione allegato al provvedimento, debitamente compilato in tutte le sue parti, all'indirizzo: [email protected] a seguito dell’integrale pagamento delle spese rendicontate, a partire dal 30 settembre 2022 ed entro il 30 settembre 2023
Ricordiamo che il 14 ottobre 2021 era stato pubblicato in GU n 246 il Decreto 30 luglio 2021 recante le modalità attuative del Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole (ex articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)
Sinteticamente si evidenzia che il fondo con una ha una dotazione di 5 milioni di euro si rivolge alle micro, piccole e medie imprese agricole e le agevolazioni saranno concesse nella forma di contributo a fondo perduto:
- nella misura del 30 (trenta) percento delle spese ammissibili,
- ovvero del 40 (quaranta) percento nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.
Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.
Fondo investimenti innovativi agricoltura: i beneficiari
Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:- essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER;
- essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;
- avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
- nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Fondo investimenti innovativi imprese agricole: le spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:
- beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, riportati nell'allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021;
- beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell'allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021.
Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:
- essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione;
- essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività d'impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;
- essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.
L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve:
- essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
- essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data individuata all’articolo 2, punto 15, del regolamento ABER;
- essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
- essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:
- relative a beni usati;
- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA.
L’IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile.
Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000,00.
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello del decreto legislativo n.123/1998.
Allegati: -
Fondi ISMEA per giovani agricoltori per acquisto terreni: domande dal 19 dicembre
Con comunicato ISMEA informa dell'apertura dalle ore 12.00 del 19 dicembre del Portale Generazione Terra per la presentazione delle domande per richiedere fondi per acquisto di terreni al fine di ampliare la propria azienda agricola.
Si specifica che Generazione Terra finanzia il 100% del prezzo di acquisto di terreni da parte di giovani di età non superiore a 41 anni che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola ovvero avviare un'iniziativa imprenditoriale in agricoltura, in qualità di capo azienda.
Vediamo i dettagli della misura.
Generazione Terra: richiedi i fondi per acquisto terreni agricoli
La misura è finalizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell'ambito di una attività imprenditoriale agricola o l'avvio di una nuova impresa agricola.
Generazione Terra si rivolge a:
- giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono:
- a) ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- b) consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
- giovani startupper con esperienza (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.
- giovani startupper con titolo (età non superiore a 35 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.
Generazione Terra: gli importi del finanziamento per acquisto terreni agricoli
L'acquisto di terreni agricoli è finanziato con intervento massimo di:
- 1.500.000 euro, in caso di giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza;
- 500.000 euro, in caso di giovani startupper con titolo.
Si specifica che la durata del finanziamento, di massimo 30 anni di cui al massimo 2 di preammortamento, prevede:
- tasso fisso o variabile, ancorato ai valori di mercato e dipendente dal rischio rilevato;
- 50% degli oneri notarili;
- 500 euro rimborso spese istruttoria.
- giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono:
-
Imprenditoria femminile giovanile in agricoltura: Più mpresa boom di domande
ATTENZIONE ISMEA comunica che i fabbisogni derivanti dalle domande attualmente presentate dai giovani under 41 per accedere alle agevolazioni di "Più Impresa" eccedono la dotazione finanziaria disponibile.
A partire dalle ore 15.00 del 11 novembre 2022 e sino a nuova comunicazione è disposta la chiusura del portale dedicato, nella funzione di "convalida" di nuove domande. La funzione di "convalida" resta ancora attiva per la presentazione delle domande da parte delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile.Con avviso ISMEA informava del fatto che, dalle ore 10,00 del 10 novembre 2022 riapriva il portale per la presentazione delle domande di accesso a Più Impresa, la misura dedicata all'imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura.
Il portale, raggiungibile al seguente indirizzo:- Più Impresa – Imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura – ISMEA
- sarà attivo nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Più Impresa: i beneficiari
La misura è dedicata ai giovani e alle donne che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno due anni e intendono ampliare la propria impresa, migliorandone la competitività con un piano di investimenti fino ad 1,5 milioni di euro.
In particolare, ci si rivolge a:
- micro, piccole e medie imprese agricole
- organizzate sotto forma di ditta individuale o di società,
- composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, ovvero da donne,
con i seguenti requisiti:
- subentro: imprese agricole costituite da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente sana; in caso di società la maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione in capo ai giovani ovvero donne, ove non presente, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni;
- ampliamento: imprese agricole attive da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane.
Più Impresa: cosa offre
La misura offre ai giovani agricoltori o imprenditrici agricole le seguenti agevolazioni:
- investimenti fino a euro 1.500.000 (IVA esclusa);
- mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 60 per cento delle spese ammissibili, di durata fino a 15 anni;
- contributo a fondo perduto, per un importo non superiore al 35 per cento delle spese ammissibili.
Più Impresa: cosa finanzia
La misura "Più impresa" di ISMEA finanzia progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo.
In particolare sono ammissibili:
- le spese per lo studio di fattibilità sono ammissibili nella misura del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre la somma delle spese relative allo studio di fattibilità, ai servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare;
- le spese per lo studio di fattibilità, nella misura massima del 2% del valore complessivo del progetto;
- le spese per lo studio di fattibilità e per i servizi di progettazione, nella misura massima del 12% del valore complessivo del progetto;
- le spese relative alle opere agronomiche, per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria;
- le spese relative alle opere edilizie e oneri per il rilascio della concessione;
- le spese per l'acquisto terreni, nella misura massima del 10% del valore complessivo del progetto.
La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo le agevolazioni sono concesse in regime de minimis nel limite massimo di euro 200.000.Attenzione al fatto che l'impresa beneficiaria deve fornire garanzie di valore pari al cento per cento del mutuo agevolato concesso, anche acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare, per una durata almeno pari a quella del mutuo agevolato concesso dall'ISMEA.
Sono ammissibili:
- ipoteca di primo grado su beni oggetto di agevolazioni, oppure su altri beni della beneficiaria o di terzi, in alternativa o in aggiunta,
- fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.