• Agricoltura

    Credito d’imposta e-commerce reti agricole 2022: spettante al 100%

    Con Provvedimento n 94679 del 24 marzo le Entrate determinano la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

    In particolare, la percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 è pari al 100 per cento

    Si specifica che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è, pertanto, pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato provvedimento del 20 maggio 2022, in assenza di rinuncia. 

    Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Credito d'imposta e-commerce reti agricole: riepilogo delle regole

    Il comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, di un credito d’imposta alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino», ha previsto inoltre che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dallo stesso comma 131 (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

    Ricordiamo che il credito spetta nella misura del 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

    Per le spese 2021 si legga anche E-commerce reti imprese agricole: utilizzo credito d'imposta al 100%.

    Il Provvedimento prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    La percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

    Tanto premesso, considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2022, è inferiore al limite di spesa, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito richiesto.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Bando AGRI MULTI: domande entro il 20.04

    Aperto con domande entro il 20 aprile, il Bando 2023 AGRI MULTI con l'obiettivo di rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione e in particolare:

    • migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Ue e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell'Ue;
    • aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione e ottimizzarne l'immagine, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Ue;
    • rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Ue;
    • aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
    • ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

    Il bando AGRI MULTI finanzia azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli europei in forma di campagne di informazione e di promozione. 

    Bando AGRI MULTI 2023: i beneficiari

    I richiedenti devono essere:

    • organismi pubblici o privati in possesso di personalità giuridica,
    • stabiliti in uno Stato membro UE – compresi i paesi e territori d’oltremare (PTOM) – 
    • rientrare in una delle seguenti categorie:
      1. organizzazioni commerciali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui ai regolamenti 1308/2013 (art. 157) e 1151/2012 (art. 3, punto 2) purché siano rappresentative di una denominazione di origine protetta ai sensi di quest'ultimo regolamento;
      2. organizzazioni commerciali o interprofessionali dell’Ue rappresentative del settore o dei settori interessati a livello di Unione;
      3. organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui al regolamento 1308/2013 (artt. 152 e 157) e che sono state riconosciute da uno Stato membro;
      4. organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività sia l'informazione e la promozione dei prodotti agricoli, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito (devono essere legalmente costituiti almeno due anni prima del bando al quale intendono candidarsi).

    Il proponente deve essere rappresentativo del settore o del prodotto interessato (tale rappresentatività deve rispondere a requisiti specifici precisati nel testo de bando).

    Bando AGRI MULTI 2023: il contributo

    Il contributo comunitario può coprire fino all’80% dei costi ammissibili nel quadro della campagna di promozione e informazione:

    • Relazioni pubbliche: azioni di PR, eventi stampa.
    • Sito web, social media: configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web; social media: configurazione degli account, pubblicazione regolare di post; applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme di e-learning, seminari online, ecc.
    • Pubblicità: stampa, TV, radio, servizi online, attività in ambienti esterni, cinema
    • Strumenti di comunicazione: pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali; video promozionali
    • Eventi: stand in fiere; seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni commerciali/corsi di cucina, attività nelle scuole; settimane dei ristoranti; sponsorizzazione di eventi; viaggi di studio in Europa
    • Promozione presso i punti vendita: giornate di degustazione; promozione nelle pubblicazioni destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita.

    Bando AGRI MULTI 2023: le domande

    Viene precisato che le proposte di progetto:

    • possono essere scritte in una lingua qualsiasi dell’UE (di preferenza l’inglese)
    • avere una durata prevista compresa fra 12 e 36 mesi
    • essere presentate da un partenariato di almeno due soggetti ammissibili stabiliti in almeno due Stati membri diversi.

    Invece, NON sono ammesse proposte da parte di singoli richiedenti, ad eccezione del caso di organizzazioni commerciali o interprofessionali dell'UE rappresentative a livello dell'UE per il prodotto o il settore promosso.

    La presentazione delle proposte di progetto deve essere fatta via web attraverso il portale Funding and Tender della Commissione europea.

    Per ulteriori info visita anche il sito Europa Facile al seguente indirizzo:

    Bando AGRI MULTI 2023: le caratteristiche

    Le risorse disponibili ammontano a oltre 84 milioni di euro.

    E' bene specificare che, il bando finanzia azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli europei in forma di campagne di informazione e di promozione. 

    I prodotti oggetto di campagna rientrano nei prodotti e regimi elencati all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014 (ma i prodotti vitivinicoli, della pesca e dell’acquacoltura possono essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione soltanto se nel programma considerato rientra almeno un altro prodotto indicato in detto articolo). 

    Il bando riguarda l’esecuzione di programmi multipli, (che devono essere presentati da almeno due organizzazioni di almeno 2 Stati membri diversi) relativi ad azioni nel mercato interno o nei Paesi terzi nell'ambito dei seguenti temi:

    MERCATO INTERNO

    Topic 1. AGRIP-MULTI-2023-IM

    Programmi di informazione e promozione volti ad aumentare la conoscenza e la riconoscibilità dei regimi di qualità dell’Ue:

    a) regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità;

    b) logo dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione.

    – Programmi di informazione e promozione che mettano in evidenza le caratteristiche specifiche dei metodi agricoli nell'Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari e dei regimi di qualità dell'UE (Art. 5.d del Regolamento (UE) 1144/2014: devono evidenziare almeno una delle specificità dei metodi di produzione agricola nell'Unione, in particolare in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, genuinità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, rispetto dell'ambiente e sostenibilità (compresi gli aspetti climatici benefici quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l'aumento dell'assorbimento di carbonio) e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari, in particolare in termini di qualità, gusto, diversità o tradizioni.

    Budget: 4.200.000 euro

    Topic 2. AGRIP-MULTI-2023-IM-ORGANIC

    Programmi di informazione e promozione volti a rafforzare la consapevolezza e la riconoscibilità del regime di qualità dell’Ue relativamente al metodo di produzione biologica, un regime che fornisce ai consumatori garanzie sulla sostenibilità, sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto o del processo di produzione utilizzato, nonché sui benefici ambientali che essi generano

    Budget: 14.000.000 euro 

    Topic 3. AGRIP-MULTI-2023-IM-SUSTAINABLE

    Programmi di informazione e promozione volti ad aumentare la consapevolezza sull'agricoltura sostenibile dell'Ue e sul benessere degli animali.

    Il metodo di produzione del prodotto promosso copre almeno due dei settori elencati all'articolo 31, par 4, del regolamento (UE) 2021/2115, nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 5 di detto regolamento Articolo.

    Budget indicativo: 14.000.000 euro

    Topic 4. AGRIP-MULTI-2023-IM-FRESH FRUIT AND VEGETABLES

    Programmi di informazione e promozione volti ad aumentare il consumo di frutta e verdura fresca nel mercato interno nel contesto di pratiche alimentari equilibrate e sane. I prodotti ammissibili in questa rubrica sono quelli elencati nella parte IX e le banane fresche nella parte XI dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le azioni devono evidenziare i benefici del consumo di frutta e verdura fresca in una dieta equilibrata. I messaggi potrebbero concentrarsi in particolare su sulla raccomandazione di consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura diverse ogni giorno, sul posto di frutta e verdura all’interno della piramide alimentare, sull’impatto benefico sulla salute del consumo di frutta e verdura.

    Budget indicativo: 10.000.000 euro

    PAESI TERZI

    Topic 5. AGRIP-MULTI-2023-TC-ALL

    Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più Paesi terzi. Devono evidenziare in particolare le specificità dei metodi di produzione agricola nell’UE, soprattutto sul piano della sicurezza alimentare, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità (compresi i benefici per il clima come la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l’aumento delle rimozioni dell’anidride carbonica), come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare in termini di qualità, sapore, diversità o tradizioni.

    L’effetto finale atteso è di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato nei paesi destinatari.

    Budget indicativo: 29.200.000 euro

    Topic 6. AGRIP-MULTI-2023-TC-ORGANIC OR SUSTAINABLE

    Le azioni ricalcano quelle indicati nel topic 2 o nel topic 3 e possono svolgersi in qualsiasi Paese terzo

    Budget indicativo: 11.000.000 euro

  • Agricoltura

    Imprese ortofrutticole: sostegno ai produttori di IV gamma

    Con Decreto 23 dicembre 2022 dell'Agricoltura pubblicato in GU n 50 del 28 febbraio si stabiliscono le regole per l'intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi produttivi sostenuti dalle imprese ortofrutticole produttrici di prodotti di IV gamma, a valere sul  "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura"

    Le risorse inerenti al «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle  filiere  agricole,  della pesca e dell'acquacoltura», di provenienza dall'esercizio 2021,  sono destinate per un ammontare pari a 10  milioni di euro ai  soggetti beneficiari come definiti dal presente decreto. 

    In particolare, l'aiuto è finalizzato a compensare i soggetti beneficiari e le loro imprese socie conferenti

    • della perdita di reddito causata dell'incremento dei costi energetici, 
    • dall'aumento dei costi delle materie prime 
    • e dalla riduzione dei consumi dei  prodotti ortofrutticoli di IV gamma, quale effetto correlato al deciso aumento del tasso inflattivo che sta  impattando sulla capacità di spesa delle famiglie. 

    Viene precisato che la determinazione dell'aiuto è parametrata al valore della produzione commercializzata dei prodotti di IV gamma da  ciascun richiedente  nell'anno  2021, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori.

    Agevolazioni imprese ortofrutticole prodotti di IV gamma: i beneficiari

    Come definite dallo stesso decreto beneficiarie della misura sono:

    • le imprese agricole di produzione primaria  di ortaggi, inscritte all'Anagrafe delle aziende  agricole  (SIAN) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022, socie  produttori conferenti delle O.P. e delle A.O.P.;
    • organizzazione di produttori le Associazioni di  organizzazioni di  produttori  nonché filiali  (O.P.  /  A.O.P.  e  filiali) che valorizzano e commercializzano prodotti ortofrutticoli di IV gamma; 

    La ripartizione delle risorse tra i soggetti beneficiarie è così stabilita:

    a) una quota pari a 60,00% alle O.P., A.O.P. e filiali che hanno commercializzato prodotti di IV gamma;

    b) una quota pari a 40,00% ai soci produttori delle predette organizzazioni che hanno conferito la materia prima utilizzata per le produzioni di IV gamma

    Le domande di aiuto sono presentate al  soggetto  gestore dalle organizzazioni dei produttori o dalle loro associazioni e dalle filiali (AGEA) secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto.

    Agevolazioni imprese ortofrutticole prodotti di IV gamma: la domanda

    Le domande devono contenere almeno i  seguenti elementi:
    a) generalità del richiedente;

    b) Regione o provincia autonoma competente per il riconoscimento;

    c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenete i seguenti dati:

    • i.  valore  della  produzione  commercializzata   relativa   ai prodotti di IV gamma nell'anno 2021;
    • ii.  quantità dei  prodotti  di  IV  gamma   commercializzati nell'anno 2021;
    • iii.  quantità di  prodotto  conferito  dai  soci  produttori destinato alla produzione di alimenti di IV gamma;
    • iv. elenco dei soci conferenti la materia prima destinata  alla produzione di alimenti di IV gamma, con le seguenti informazioni:
      • quantità conferite;
      • superfici dei soci produttori destinate alla produzione della materia  prima  utilizzata  dalla  O.P.,  A.O.P.  o  filiale per la produzione di alimenti di IV gamma;

    d) Criteri e parametri oggettivi, non discriminatori adottati  al fine di ripartire gli importi spettanti ai soci produttori conferenti che tengono conto, in particolare delle perdite di valore di prodotto conferito nell'anno 2021;

    e) estremi del conto corrente dedicato sul quale dovranno transitare tutte le operazioni relative  all'aiuto ricevuto  e agli importi versati ai soci produttori, ovvero i soci di primo livello;

    f) ogni altro elemento richiesto dal soggetto  gestore  ai  sensi del comma 1.

  • Agricoltura

    Fondo copertura danni meteo in agricoltura: come aderire

    Con Decreto del 30 dicembre 2022 pubblicato in GU n 48 del 25 febbraio  si recano disposizioni per

    • la costituzione, 
    • il riconoscimento, 
    • la gestione 
    • ed il finanziamento

    del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità ai sensi di quanto disposto dall'art. 1,  commi  515  e  seguenti  della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

    Il Fondo è finalizzato al pagamento delle compensazioni agli agricoltori partecipanti a seguito dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo  o brina e  siccità,  ai  sensi  dell'art.  76  del regolamento  piani strategici e opera conformemente alle disposizioni del regolamento piani strategici e del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027. 

    La società di capitali «AGRI-CAT  S.r.l.»  costituita  il 21 luglio 2022 dall'Istituto di servizi  per il mercato agricolo alimentare – ISMEA ai sensi dell'art. 1, comma 516,  della  legge  30 dicembre 2021, è riconosciuta quale soggetto gestore del Fondo.

    Fondo copertura danni catastrofi meteoclimatiche per l'agricoltura: come opera

    Il Fondo opera a copertura dei rischi catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole vegetali sull'intero territorio nazionale nel periodo che intercorre dal 1° gennaio al  31 dicembre di ciascun anno. 

    Il soggetto gestore adotto il regolamento del fondo che prevede tra l'altro il procedimento per la partecipazione dell'agricoltore al Fondo stesso.

    Il Fondo, inoltre, determina  le compensazioni da corrispondere agli agricoltori  partecipanti aventi diritto nel limite della disponibilità finanziaria annuale. 

    Qualora l'entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda la disponibilità finanziaria annuale destinata al pagamento delle compensazioni, l'ammontare delle compensazioni è rideterminato sulla base di  un riproporzionamento lineare per tutti gli aventi diritto. 

    Il capitale del Fondo per il pagamento delle compensazioni  agli agricoltori partecipanti è costituito, per  la  quota  privata, dai prelievi del 3% effettuati dagli organismi pagatori sui singoli agricoltori partecipanti, ai sensi dell'art. 19 del regolamento piani strategici e, per la quota pubblica, dai contributi finanziari di cui all'art. 76, paragrafo 3, lettera b) del medesimo regolamento. 

    Fondo copertura danni catastrofi meteoclimatiche per l'agricoltura: come aderire

    La domanda unica presentata da ciascun agricoltore in ambito PAC 2023-2027 costituisce, per l'anno in questione, domanda di adesione al Fondo e alla relativa copertura mutualistica.
    La presentazione della domanda unica autorizza l'organismo pagatore ad eseguire il prelievo obbligatorio in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all'aiuto, nella  misura  del  3% di  ciascun pagamento, secondo le modalità previste dal  decreto recante  le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto concerne i pagamenti diretti di cui all'art. 4,  comma  3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. 

    Fondo copertura danni catastrofi meteo per l'agricoltura: il risarcimento

    Sono potenzialmente titolati a ottenere il risarcimento del danno  esclusivamente gli  agricoltori partecipanti  che abbiano presentato denuncia di sinistro al Fondo e che risultino ricadenti in aree effettivamente interessate dall'evento catastrofale rilevato.
    In presenza di un evento catastrofale che abbia determinato danni alle produzioni, ricorrendo le condizioni richieste per l'attivazione dell'intervento del Fondo, il diritto dell'agricoltore partecipante a  beneficiare delle compensazioni  finanziarie sorge esclusivamente in  presenza di almeno un prelievo relativo alla domanda unica dell'anno in cui si è verificato l'evento catastrofale, indipendentemente dall'entità dello stesso e fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 3; in assenza di almeno un prelievo di qualsiasi importo, l'agricoltore può presentare denuncia di sinistro ma il relativo risarcimento potrà essere liquidato solamente a prelievo intervenuto.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Generazione Terra finanzia l’acquisto di terreni: chiusura sportello in data 27.02

    Con avviso del 27 febbraio ISMEA informa che i fabbisogni derivanti dalle domande presentate per Generazione Terra, eccedono la dotazione finanziaria assegnata alla misura.  

    Come già avvenuto per il Fondo GIA-GSE Centro-Nord e per il Fondo GIA-GSE Sud-Isole, è stata disposta con decorrenza immediata anche la chiusura del portale dedicato al Fondo GST.

    Ricordiamo che dalle ore 13,00 del 1 febbraio 2023 si apriva il portale per la presentazione delle domande di accesso a Generazione Terra. 

    La misura è rivolta all'insediamento di giovani in agricoltura finalizzata favorendo lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell'ambito di una attività imprenditoriale agricola o l'avvio di una nuova impresa agricola. 

    ISMEA TERRA: i beneficiari

    Come specificato dalla stessa ISMEA la misura si rivolge ai seguenti soggetti:

    • giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono:
      • a) ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
      • b) consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
    • giovani startupper con esperienza (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.
    • giovani startupper con titolo (età non superiore a 35 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.

    ISMEA TERRA: importi dei finanziamenti

    La misura finanzia l'acquisto di terreni agricoli alle seguenti condizioni:

    • Intervento finanziario massimo:
      • 1.500.000 euro, in caso di giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza;
      • 500.000 euro, in caso di giovani startupper con titolo.
    • Durata del finanziamento: fino a 30 anni di cui al massimo 2 di preammortamento.
    • Condizioni:
      • tasso fisso o variabile, ancorato ai valori di mercato e dipendente dal rischio rilevato;
      • 50% degli oneri notarili;
      • 500 euro rimborso spese istruttoria.

    Attenzione: le domande potranno essere presentate attraverso il portale STRUMENTI ISMEA non appena la Commissione UE rilascerà la decisione sul regime di aiuto, in corso di notifica, attesa per settembre.

  • Agricoltura

    Aspirante imprenditore agricolo under 40: le agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio

    Il comma 110 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 ha introdotto all’art. 2 del D.L. 194/2009 (convertito dalla Legge n. 25/2010)  il nuovo comma 4 ter che estende le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di persone fisiche che non sono ancora iscritte come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.

    Prima di vedere quali sono i requisiti previsti dalla legge per godere di queste agevolazioni riepiloghiamo brevemente la normativa fiscale prevista per gli acquisti dei terreni agricoli.

    In linea generale l’atto di acquisto di un terreno agricolo sconta:

    1. l’imposta di registro nella misura del 15% 
    2. le imposte  ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 50 ciascuna.

    Se, però, l’acquisto avviene da parte di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella relativa gestione previdenziale è possibile richiedere le agevolazioni previste dalla specifica normativa dal  D.L. 194/2009 convertito dalla Legge n. 25/2010 (cd. agevolazioni per la piccola proprietà contadina).

    Dette agevolazioni consistono nel pagamento:

    • dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria nella misura fissa di euro 200 ciascuna e 
    • dell’imposta catastale con l’aliquota dell’1% (con il minimo di imposta di euro 200).

    Per poter godere di tali agevolazioni deve trattarsi di un acquisto a titolo oneroso di terreno agricolo (o di fabbricati pertinenziali a quest’ultimo) da parte di soggetto che, al momento dell’acquisto, sia iscritto all’apposita gestione previdenziale come coltivatore diretto o IAP e che si impegni a coltivare “direttamente” il fondo trasferito per almeno cinque anni successivi all’acquisto.

    Finora, quindi, era essenziale la preesistenza dell’iscrizione del soggetto acquirente nella apposita gestione previdenziale INPS rispetto all’atto di acquisto .

    La Legge di Bilancio 2023 introduce una importante novità: anche chi non è ancora iscritto alla gestione previdenziale può usufruire delle sopraindicate agevolazioni fiscali per l’acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze

    Ciò, però, è subordinato al rispetto di alcune condizioni:

    1. deve trattarsi di acquirenti persone fisiche di età inferiore a 40 anni;
    2. nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di voler conseguire entro il termine di 24 mesi l'iscrizione nell'apposita gestione  previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

    Da questo momento, quindi, anche “l’aspirante” coltivatore diretto o IAP può godere delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, ove ricorrano i suindicati requisiti.

  • Agricoltura

    Agricoltura biologica: agevolazioni in arrivo

    Pubblicato in GU n 293 del 16 dicembre 2022 il Decreto 14 ottobre del Ministero delle Politiche agricole, ambientali e forestali, con criteri e  modalita'  per  l'attuazione  degli  interventi volti a favorire:

    • le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale 
    • e per la promozione di  filiere e distretti di agricoltura  biologica, finanziati a valere sulla disponibilità del Fondo per l'agricoltura biologica (art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'art. 68, comma 15-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

    E' bene sottolienare che si tratta di una misura attuata con procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi in conto capitale.

    La direzione generale procede alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito istituzionale www.politicheagricole.it

    La documentazione deve essere inviata tramite posta  elettronica certificata (PEC), all'indirizzo specificato nei successivi provvedimenti di accompagnata da una lettera di trasmissione firmata digitalmente  dal legale rappresentante del soggetto proponente,  salvo diversa indicazione della direzione generale.

    Fondo agricoltura biologica: tipi di aiuti offerti alle imprese

    Gli interventi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, riguardano le categorie di aiuti previste dal regolamento (UE)  n. 702/2014 che dichiara  compatibili con il  mercato  interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale  e nelle zone rurali, e in particolare:

    • a. aiuti per il trasferimento  di  conoscenze  e  per  azioni  di informazione (art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014), destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attivita'  dimostrative e ad azioni di informazione;
    • b. aiuti per i servizi di consulenza  (art.  22  del  regolamento (UE) n. 702/2014), intesi ad aiutare le aziende agricole,  filiere  e distretti  di agricoltura  biologica  a  usufruire  di  servizi   di consulenza per migliorare  le  prestazioni  economiche  e  ambientali nonche' la sostenibilita' e la resilienza climatiche  dell'azienda  o dell'investimento;
    • c. aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti  agricoli (art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014), volti all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici, alle filiere biologiche e ai distretti biologici/biodistretti.

    Si specifica che, nei limiti delle risorse disponibili, l'attuazione degli interventi è disciplinata con successivi provvedimenti che individuano, oltre a quanto è previsto dal presente decreto:

    • le categorie di  intervento, 
    • l'ammontare delle risorse disponibili, 
    • le tipologie di  investimento, 
    • i requisiti di accesso dei soggetti  proponenti,  
    • le  condizioni  di ammissibilita' dei Progetti, 
    • le spese  ammissibili,  la  forma  
    • le intensita' delle agevolazioni, 
    • nonche' le modalita' di  presentazione delle domande, 
    • i criteri di valutazione e le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

    Gli interventi sono  rivolti a  stimolare processi di organizzazione dei rapporti  tra i  differenti soggetti delle filiere agricole biologiche, con l'obiettivo di:

    • a)   promuovere  la  transizione  ecologica del  comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione  alla  produzione con metodo biologico;
    • b) sviluppare la collaborazione e l'integrazione fra  i  soggetti della  filiera  che  permettano  di  riconoscere  il  maggior  valore aggiunto alla produzione primaria biologica;
    • c)  stimolare  le  relazioni  di  mercato  e  garantire  ricadute positive sulla produzione agricola di prossimita' e sull'economia del territorio interessato, in particolare mediante la  realizzazione  di un sistema integrato, volto alla valorizzazione  e  alla  vendita  di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici. 

    Fondo agricoltura biologica: definizioni si filiera biologica e di operatore

    Il decreto in oggetto specifica che per:

    • «Filiera  biologica» si intende   l'insieme  degli  operatori  biologici coinvolti  nelle  fasi  della   produzione   biologica   (produzione, preparazione e distribuzione/immissione sul mercato) organizzata  con qualsiasi forma giuridica,  comprese  quelle  previste  dall'art.  10 della legge 9 marzo 2022, n. 23, che preveda,  su  base  regionale  o interregionale, in modo numericamente prevalente risp,etto al  totale la partecipazione degli operatori biologici che svolgono attivita' di produzione primaria;
    • «Operatore biologico» si intende l'operatore di cui all'art.  3,  punto 13), del regolamento (UE) n. 2018/848  inserito  nell'elenco  di  cui all'art. 7 del  decreto del  Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012; 

    Fondo agricoltura biologica: ripartizione risorse

    Le risorse finanziarie  disponibili, previste  dal «Fondo per l'agricoltura biologica» vengono destinate  ai soggetti  proponenti  secondo la seguente ripartizione:

    • a) il 40%  e'  destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;
    • b) il 30%  e'  destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da associazioni biologiche;
    • c) il 30%  e'  destinato  a  finanziare  interventi  proposti  da distretti biologici/biodistretti.
      L'intensita' delle  agevolazioni  sara'  stabilita  nei  singoli provvedimenti nel rispetto delle percentuali massime  previste  dagli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014. 

    In ogni  caso, ai sensi degli articoli. 21 e 24 del regolamento  (UE)  n.  702/2014, l'intensita' di aiuto non supera il 100 % dei cost ammissibili. In relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo dell'aiuto e' limitato a euro 1.500,00 per consulenza.