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Fondo innovazione agricoltura 2024: tutte le regole
Il Fondo innovazione agricoltura, come da avviso ISMEA è stato rifinanziato con lo scorrimento delle risorse 2025.
Ovvero il bando 2024 ha a disposizione anche i 75 milioni stanziati per il 2025 con un totale di 175 milioni da destinare alle imprese.
Tutte le regole per aderire e ricevere le agevolazioni per le imprese agricole sono state pubblicate nell'Avviso ISMEA del 6 novembre 2024.
Vediamo il riepilogo della misura.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: che cos’è
L’articolo 1, comma 428, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.
Ai sensi dell’articolo 12, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, con Legge 31 luglio 2023, n. 100, per gli interventi in favore delle imprese con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, sono riservate, nell’ambito della dotazione complessiva di cui al capoverso che precede, risorse pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, 30 milioni di euro per l’anno 2024 e 35 milioni di euro per l’anno 2025.
Ai sensi dell’art.23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009, nel bilancio finanziario dello Stato 2024-2026 è stato disposto il rifinanziamento del capitolo 7728 – Fondo Innovazione in agricoltura – con una disponibilità di ulteriori 25 milioni per l’anno 2024.
ISMEA soggetto gestore della misura ha pubblicato l'avviso (ai sensi del predetto articolo 7 del Decreto 9 agosto 2023) con le Istruzioni Operative per il funzionamento del Fondo Innovazione a valere sulla dotazione finanziaria per l’anno 2024, pari a complessivi 100 milioni di euro di cui 30 milioni destinati alle PMI con sede operativa nei territori di cui al comma 8, art. 12, del decreto-legge 61/2023.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che:
- 1. risultano iscritte come attive al registro delle imprese con la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di “impresa agromeccanica”, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- 2. risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda. In caso di svolgimento di più attività, il requisito deve sussistere per ogni specifica attività alla quale è destinato l’investimento per il quale si richiede il contributo ai sensi del Decreto;
- 3. hanno sede operativa nel territorio nazionale;
- 4. rientrano nella categoria di micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dall’Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 ovvero del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: importo dell’aiuto
L’importo complessivo dei costi ammissibili per singola domanda di agevolazioni deve essere compreso tra 70.000 euro (10.000 euro per le PMI della pesca) e 500.000 euro.
Sono ammissibili alle agevolazioni i costi, al netto dell’IVA, per l’acquisto dei beni dettagliatamente indicati all’articolo 5 del Decreto, con le seguenti precisazioni:
- è esclusa l’acquisizione tramite locazione finanziaria (leasing),
- i beni agevolabili devono essere nuovi di fabbrica,
- gli aiuti non possono essere concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea in vigore.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: gli investimenti ammessi
Per gli investimenti in innovazione tecnologica, ai sensi del Decreto, sono concessi:
- per le PMI Agricole o della Pesca e per le PMI Agromeccaniche, un contributo a fondo perduto, quantificato nella percentuale massima graduata in base all’importo ammissibile, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto, così come modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica 11 ottobre 2024
- e per le sole PMI Agricole e della Pesca, in aggiunta al suddetto contributo a fondo perduto, una garanzia ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con abbattimento del costo della commissione mediante contributo quantificato nei limiti indicati dall’articolo 4 del Decreto così come modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica 11 ottobre 2024.
Si specifica che, per le PMI agricole, la garanzia ISMEA è rilasciata fino all’80% del finanziamento bancario mentre, per le PMI della pesca, la garanzia ISMEA è rilasciata con copertura fino al 70% del finanziamento bancario, elevabile all’80% nel caso di giovani imprenditori ittici come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: l’accreditamento e le domande
Gli interventi sono attuati con una procedura valutativa a sportello.
Le domande di accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
L’Utente, per presentare la domanda deve:
- Accreditarsi al portale dedicato ISMEA,
- Compilare e preconvalidare la domanda durante il periodo di preconvalida,
- Convalidare la domanda durante il periodo di presentazione. In nessun caso, una domanda che non è stata precedentemente preconvalidata può essere poi presentata ad ISMEA nel corso del periodo di presentazione. La preconvalida e la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni devono essere effettuate presso il portale dedicato ISMEA all’indirizzo http://strumenti.ismea.it.
L’accreditamento, la compilazione e la preconvalida delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2024, data di apertura dello sportello telematico fino alle ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2024.
Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell’ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere preconvalidata.
Conseguentemente, il sistema restituisce all’Utente un codice univoco di preconvalida che dovrà essere utilizzato per effettuare la presentazione della domanda durante il periodo di presentazione.
La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni del Fondo Innovazione 2024.Non è possibile preconvalidare due domande riferite alla medesima PMI.
In nessun caso, la data e l’ora della preconvalida della domanda costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande da parte di ISMEA che terrà esclusivamente conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Il momento della preconvalida è quindi irrilevante ai fini della determinazione dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Una domanda preconvalidata non può essere in alcun modo modificata od integrata dall’Utente, ma potrà essere rimossa dal sistema per tutto il periodo di preconvalida.
Attenzione al fatto che la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2024, data di apertura dello sportello telematico.
Per presentare la domanda di accesso alle agevolazioni, l’Utente dovrà disporre del codice univoco di preconvalida, che sarà richiesto dal sistema al momento della presentazione della domanda stessa.
Ad oggi 23 dicembre ISMEA ha comunicato che le domande sono state circa 6500 e gli impreditori riceveranno a breve una pec di convalida delle domande.
Allegati: -
Disoccupazione agricola: domande entro il 31 marzo – le regole
Il 31 marzo 2025 rappresenta il termine ultimo per i lavoratori agricoli che intendono presentare la domanda di disoccupazione agricola all’INPS da parte dei lavoratori agricoli che hanno attraversato un periodo di disoccupazione nel 2024.
Vediamo qui di seguito, in sintesi , come funziona la disoccupazione agricola, quali sono i requisiti richiesti, importi e durata dell'indennità.
Indennità disoccupazione agricola: a chi spetta, esclusi, requisiti
Va specificato innanzitutto che la disoccupazione agricola a differenza delle altre indennita di disoccupazione copre i periodi di mancata occupazione dei lavoratori nell'anno precedente a quello della domanda Questa misura quindi è retroattiva e copre un periodo già trascorso.
Hanno diritto alla disoccupazione agricola:
- Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD);
- Gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) assunti o licenziati durante l’anno di riferimento dell’indennità;
- Piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- Piccoli coltivatori diretti che, tramite versamenti volontari, raggiungono almeno 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi.
Non possono accedere quindi all’indennità:
- Coloro che presentano la domanda oltre la scadenza;
- Lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni autonome per l’intero anno (o per parte di esso, se le giornate lavorate in tale regime superano quelle come lavoratore dipendente);
- Chi è già titolare di pensione diretta al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- Chi si dimette volontariamente, salvo le eccezioni previste per le madri in puerperio o per chi lascia il lavoro per giusta causa.
Dal 2022, sono esclusi anche gli OTI delle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci. Questi lavoratori rientrano ora nella NASpI, come stabilito dalla legge di bilancio 2022.
Per ottenere l’indennità di disoccupazione è necessario che i lavoratori agricoli, rispondano ai seguenti requisiti:
- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o
- abbiano almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
- abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente .(Per il calcolo possono essere utilizzati anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio.
Hanno diritto anche le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino)
Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l'INPS si è adeguato alla sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 e prevede l'indennità di disoccupazione anche nei casi di:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede a un'altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Indennità disoccupazione agricola: importo, come funziona
L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.
L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione e determina automaticamente l'accredito di contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
L'interessato, contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola, puo richiedere l'ANF (Assegno al Nucleo Familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di cinque anni. I requisiti relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
La misura dell’indennità di disoccupazione agricola dipende dalla tipologia di lavoratore, infatti l'importo è pari a
- 40% della retribuzione di riferimento per gli OTD e al
- 30% della retribuzione di riferimento per gli OTI
Da ricordare che per questi ultimi non è prevista la trattenuta per il contributo di solidarietà.
Per il 2025, il limite massimo dell’indennità (calcolato sulla base del 2024) è di 1.392,89 euro, come indicato nella circolare INPS n. 25/2025.
ATTENZIONE Con sentenze nn. 438, 439 e 440 del 10 gennaio 2022 la Cassazione ha affermato che l’importo della disoccupazione agricola deve essere determinato, per gli operai agricoli a tempo determinato, sulla base della retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e non sul salario medio convenzionale .
Disoccupazione agricola: come fare domanda
Le domande possono essere trasmesse online all’INPS tramite:
- il servizio online accessibile direttamente al cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, PIN o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- gli enti di patronato;
- il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
L'interessato dovrà indicare come intende ricevere il pagamento:
- con accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell' IBAN) o
- con bonifico presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo entro il limite previsto dalla normativa vigente), previo accertamento dell'identità del percettore.
Disoccupazione agricola novità 2024
Nel provvedimento INPS ad oggi piu recente circolare 22 del 26 gennaio 2024 in tema di indennità di disoccupazione per gli agricoltori riferita ai periodi di competenza 2023 INPS ha specificato la cumulabilità con l’ammortizzatore sociale unico previsto per gli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna
Si ricorda infatti che l'articolo 7 del 61/2023, convertito in legge 100/2023 ha previsto una speciale forma di ammortizzatore sociale, con relativa contribuzione figurativa, per i lavoratori subordinati del settore privato, compreso quello agricolo, che hanno dovuto sospendere l'attività lavorativa per gli eventi sopracitati.
L'istituto precisa che per gli operai agricoli è prevista l’equiparazione dei periodi indennizzati per l’alluvione con i periodi di lavoro effettivo.
Con una interpretazione estensiva della norma del DL Alluvione 61 2023 Inps afferma che sono beneficiari della agevolazione
- sia gli operai agricoli già in possesso del requisito contributivo per l'indennità di disoccupazione agricola (102 giornate di lavoro nel biennio)
- che i lavoratori che lo conseguono computando anche periodi indennizzati,
- he ai lavoratori “misti”, ossia a quelli che nel 2023 hanno prestato attività sia in agricoltura, sia in altri settori produttivi, purché abbiano la prevalenza di lavoro in agricoltura; in tal caso la sommatoria riguarderà solo i periodi di fruizione dell’ammortizzatore unico su richiesta di imprese agricole.
Inoltre si precisa che
- in caso di superamento del limite di 182 giornate annue il beneficio della equiparazione verrebbe neutralizzato, perche deve essere comunque rispettato il limite di 365 giornate totali nel 2023 tra quelle lavorate, quelle indennizzate ad altro titolo (es.malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola.
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Peste suina: sostegni per imprese per restrizioni 2023-2024
Il MASAF Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato il Decreto del 19 febbraio con le regole per disporre un intervento finalizzato al sostegno delle imprese di allevamento suinicole che hanno subìto danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di peste suina africana (PSA) a partire dal 1° dicembre 2023 fino al 31 ottobre 2024.
Per l’attuazione degli interventi sono stanziati euro 10 milioni.Il decreto prevede che i beneficiari che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano apposita domanda all’Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall’Organismo pagatore stesso.
Peste suina: sostegni per imprese per restrizioni 2023-2024
Possono beneficiare del sostegno le piccole e medie imprese (PMI), cosi come definite nell'allegato I del Reg 2022/2472, attive nella produzione primaria della filiera suinicola, situate sia all’interno che all’esterno delle zone di restrizione sanitaria, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi,
a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:- a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto
- b) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso
- c) allevamenti da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio)
Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria delle seguenti categorie merceologiche:
- a) verri
- b) scrofe
- c) scrofette
- d) suini da ingrasso
- e) suinetti
Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all’obbligo di restituzione.
Peste suina 2023-2024: cosa compensano i sostegni
ll sostegno è finalizzato a compensare le imprese delle perdite dovute a:
- a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria;
- b) mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;
- c) prolungamento vuoto sanitario;
- d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione).
Per le imprese di cui sopra il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subìto dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importinunitari riportati nella tabella A, che è parte integrante del presente Decreto.
Allegati: -
Contributi INPS operai agricoli 2025
Inps ha comunicato con la circolare 46 del 20 febbraio 2025 le istruzioni aggiornate e le tabelle di dettaglio (allegato 1 alla circolare.) relativi alla contribuzione previdenziale prevista per le aziende che occupano operai agricoli a tempo determinato OTD e indeterminato OTI
Di seguito un riepilogo dei valori principali
Aliquote contributive INPS agricoltura , agroalimentari, coop e part time 2025
AZIENDE AGRICOLE
Come previsto dal decreto legislativo n. 146/1997 che prevede l'aumento progressivo fino alla soglia di 32% anche quest'anno l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è in aumento dello 0,20%
Invariata invece l'aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2025, quindi, l’aliquota contributiva complessiva è pari a 30,30% di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
AZIENDE AGROALIMENTARI
Per le aziende agricole di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici invece l'aliquota complessiva resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
COOPERATIVE E CONSORZI
A seguito delle modifiche della legge di Bilancio 2022 che ha integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la tutela NASPI è stata estesa dal 1° gennaio 2022, anche agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici . Di conseguenza dal 1° gennaio 2022 le cooperative e loro consorzi del settore agricoltura sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpi e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola.
Si ricorda che la contribuzione aggiuntiva per la NASPI è pari a 1,31% della retribuzione imponibile.
MINIMALE ORARIO LAVORO PART TIME
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è calcolato come segue
€ 57,32 x 6/39 = € 8,82.
Agricoltura : aliquote INAIL 2025
Restano invariate come da tabella seguente le aliquote INAIL applicabili
contribuzione misura assistenza infortuni sul lavoro 10,1250% addizionale infortuni sul lavoro 3,1185% Da sottolineare che può essere applicabile la riduzione legata all’andamento infortunistico aziendale ex art. 1 comma 128 della L. 147/2013, pari al 14,80% come da decreto MEF del 24.9.2024
Agevolazioni per zone tariffarie 2025
Infine sono invariate anche le agevolazioni per zone tariffarie (articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 -legge di Stabilità 2011), applicate a regime da luglio 2010, come di seguito:
Aliquote agevolazioni per zone tariffarie territori non svantaggiati 100% particolarmente svantaggiati (ex-montani) 75% 25% svantaggiati 68% 32% Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Utile specificare che, come chiarito dal messaggio INPS n. 1666/2022, queste agevolazioni sono applicabili anche ai datori di lavoro non agricoli ma che abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79.
Contributi INPS agricoltura – le scadenze di versamento
Come ogni anno, i contributi sono dovuti con il modello F24 alle seguenti scadenze
- – 16 settembre 2024, contribuzione del primo trimestre (mesi di gennaio, febbraio e marzo);
- – 16 dicembre 2024, contribuzione del secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno);
- – 16 marzo 2025, contribuzione del terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre);
- – 16 giugno 2025, contribuzione del quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre).
Contributi INPS lavoratori occasionali LOAGRI
Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) viene effettuato mediante l’applicazione, sulle aliquote ordinarie, della riduzione per i territori svantaggiati (v. sopra)
Nel messaggio………………l'istituto precisa che nel calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono lavoratori occasionali in agricoltura (LOAgri), non si applica la misura stabilita all’articolo 1, comma 352, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rispetto al contributo (c.d. fondi interprofessionali) vengono fornite quindi le tabelle aggiornate .
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Fondo interessi Agricoltura: domande entro il 21 marzo
ISMEA con un avviso del 19 febbraio informa del differimento del termine ultimo per le domande al Fondo interessi per il settore. In particolare le domande possono essere inviate entro le ore 12 del 21 marzo.
Ricordiamo che dal 20 gennaio è possibile presentare le domande per il Fondo Interessi finalizzato a coprire, fino al 100% l'onere per interessi sostenuti per il 2023 dalle organizzazioni di produttori riconosciute e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori, del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino.
Ricordiamo che ISMEA da attuazione a quanto previsto dal DM Agricoltura del 18 ottobre 2024 che ha fissato le modalità di concessione dei contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti dalle organizzazioni di produttori riconosciute, e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori, dei settori su indicati per gli interessi dovuti per l’anno 2023 sui prestiti bancari contratti a medio e lungo termine, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 15
maggio 2024, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
Il decreto si attua mediante l’utilizzo di 5 milioni di euro per l’anno 2024, per ciascuno dei settori indicati.Fondo interessi agricoltura: domande entro il 21 marzo
L'ISMEA specifica che la compilazione e la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuate a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2025, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno 21 marzo (come prorogata dal 21 febbraio 2025).
Clicca qui per accedere al portale dedicato.
Attenzione al fatto che ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Fino al termine di scadenza per la presentazione delle domande, ciascun soggetto può annullare e ripresentare la propria domanda.
Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e quindi convalidata.
Nel caso di presentazione di più domande da parte di un medesimo soggetto, è considerata validamente acquisita l'ultima registrata dalla piattaforma informatica, entro il termine di scadenza.
Una domanda convalidata non può essere in alcun modo modificata od integrata dall'utente, ma potrà essere rimossa dal sistema per tutto il periodo di presentazione.
Ricordiamo che ai sensi dell'art 4 del DM 18 ottobre i soggetti di cui all’articolo 2, per accedere alla concessione dei contributi, presentano domanda attraverso la piattaforma informatica dell’articolo 3, previa registrazione sulla
stessa, secondo le seguenti modalità:- a) rendendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione: – a).1. al riconoscimento come organizzazione o consorzio di organizzazioni, ai sensi del regolamento (UE) n. 2013/1308 – a).2. all’iscrizione presso la CCIAA – a).3. al corretto assolvimento degli obblighi contributivi e relativi ai premi assicurativi (ai fini del rilascio del DURC) – a).4. alla corretta posizione rispetto agli adempimenti nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione – a)5. agli aiuti “de minimis” percepiti negli ultimi tre anni – a).6. al conto corrente dedicato al versamento dell’importo richiesto, unitamente all’elenco dei soggetti legittimati ad operare sullo stesso, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) allegando, ai fini dell’ammissibilità della domanda: – b).1. visura rilasciata dalla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, alla data contabile precedente di non oltre tre mesi quella di presentazione della domanda – b).2. piano di ammortamento del contratto di prestito – b).3. documentazione attestante l’importo degli interessi
corrisposti per l’anno 2023, in relazione al contratto bancario di prestito, a medio o lungo termine, sottoscritto.
La ricevuta di presentazione, rilasciata dalla piattaforma informatica, attesta la data e l’ora di presentazione della domanda.
Fino al termine di scadenza per la presentazione delle domande, individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, ciascun soggetto può annullare e ripresentare la propria domanda.
Nel caso di presentazione di più domande da parte di un medesimo soggetto, è considerata validamente acquisita l’ultima registrata dalla piattaforma informatica, entro il termine di scadenza.
Allegati: -
Contributi 2025 pescatori autonomi
Con la circolare N.41 del 12 febbraio 2025 l'INPS ha comunicato le aliquote e le retribuzioni di riferimento 2025 per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca ed illustra le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.
A seguito dell'adeguamento alla variazione ISTAT delle retribuzioni convenzionali, pari allo 0,8 la misura del salario giornaliero convenzionale 2025 per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, è la seguente:
Anno 2025
Retribuzione convenzionale
Misura giornaliera
€ 31,85
Misura mensile (25gg)
€ 796,00
L' Aliquota contributiva dovuta al FPLD anche per il 2024 resta ferma nella misura del 14,90%.
ll contributo mensile per l'anno 2024, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 118,6 euro così suddiviso:
F.P.L.D.
Contributo mensile
Base
€ 0,87
Adeguamento
€ 117,73
Totale
€ 118,60
Il contributo per l’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei lavoratori autonomi, ossia pari all’importo mensile di € 0,62 da versare con scadenza il giorno 16 di ogni mese.
Contributi pescatori autonomi: sgravio e modalità di versamento
La circolare ricorda che l’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto l’estensione, in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%, delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
Successivamente l’articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), ha stabilito il nuovo limite del 44,32 per cento”, applicabile anche a decorrere dal mese di gennaio 2024
Conseguentemente, nell’anno 2024 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 66,04 euro.
Modalità di versamento e scadenza :
i contributi vanno versati con scadenza mensile il giorno 16 di ogni mese.
L'istituto invia le comunicazioni per il versamento agli assicurati (ma non il modello F24).
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Una tantum filiera apistica: regole per le domande
Con il decreto 2 dicembre pubblicato in GU n 32 dell'8 febbraio il MASAF definisce gli interventi a sostegno della filiera apistica.
Al fine di sostenere gli imprenditori apistici per contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla concomitanza di eventi climatici negativi, di fattori naturali e di eventi socioeconomici di carattere internazionale, sono destinate alle imprese 10 milioni di euro, a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di provenienza dell'esercizio 2023.
Il soggetto gestore, deputato a fissare le regole applicative per le domande e i controlli, è AGEA.
Una tantum filiera apistica: i beneficiari
In particolare, il richiedente l'aiuto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a. essere un'azienda agricola a conduzione zootecnica o orientamento misto, in forma singola o associata;
- b. essere in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari ed essere registrato in Banca dati apistica (BDN) come apicoltore professionista, che produce per la commercializzazione ed esercita l'apicoltura in forma stanziale e/o praticando il nomadismo anche ai fini dell'attivita' di impollinazione;
- c. essere in possesso di un fascicolo aziendale validato sul sistema informativo dell'organismo pagatore AGEA (SIAN), come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1° dicembre 1999, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- d. non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero in una situazione che denoti lo stato di insolvenza o di cessazione di attivita' o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni anzidette, sia in relazione al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per le procedure iniziate alla data del 15 luglio 2022, sia in relazione al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, per le procedure iniziate a partire dal 15 luglio 2022;
- e. per quanto attiene alla normativa antimafia (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), considerato l'importo massimo concedibile, di cui al successivo art. 4, e la tipologia di aiuto, parametrato in base al numero degli alveari allevati, la verifica antimafia – di cui all'art. 83, comma 1 del decreto legislativo n. 159/2011 – non si applica oppure si applica ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), e comma 3-bis dello stesso decreto.
- f. aver dichiarato una consistenza minima zootecnica – cosi' come certificata nel fascicolo dalla Banca dati nazionale zootecnica (BDN) – pari ad almeno centocinque alveari totali alla data del 31 dicembre 2023.
- g. non aver cessato l'attivita'.
Una tantum filiera apistica: regole per l’aiuto
Per il calcolo del ristoro il decreto prevede che a ciascun beneficiario in possesso dei prescritti requisiti, può essere concesso un aiuto una tantum determinato sul numero degli alveari detenuti alla data del 31 dicembre 2023.
L'ammontare massimo dell'aiuto concedibile a ciascun beneficiario deve rispettare i vigenti massimali del regime de minimis agricolo.Pertanto, l'aiuto ammissibile sarà determinato sulla base di quanto eventualmente già concesso con altri bandi in regime de minimis agricolo.
L'importo dell'aiuto e' determinato in base alla appartenenza del richiedente ad una delle fasce di sostegno definite in base alle classi di alveari allevati e dall'importo delle risorse destinate a ciascuna delle menzionate fasce di sostegno.In caso di eccedenza delle risorse stanziate per singola fascia per mancanza di domande, le stesse sono redistribuite proporzionalmente a favore di tutte le fasce nelle percentuali esistenti tra i premi per alveare, costituiti dal rapporto tra il valore delle risorse complessivamente destinate e il numero totale di alveari della fascia.
Si resta in attesa delle regole operative per le domande da parte di AGEA